ALLEGATO C
ALLEGATO C
CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARO DEI SERVIZI TECNICI COMPLEMENTARI DI PALCOSCENICO, NOLEGGI E FACCHINAGGIO, PER IL TRIENNIO 2016 – 2019.
ART.1 – PREMESSA
Per l’effettiva messa in scena degli spettacoli, il Teatro necessita di servizi di supporto specifici, in particolare di servizi tecnici complementari di palcoscenico, noleggi e facchinaggi per scarico e ricarico degli allestimenti teatrali. Questa attività è fondamentale per garantire il corretto allestimento nonché il regolare svolgimento degli spettacoli in programma per le stagioni teatrali del triennio 2016 – 2019, dal momento che ogni giornata di spettacolo comporta di norma l’apertura del Teatro dalle 17 alle 20 ore consecutive, nell’ambito delle quali, oltre alle attività di custodia e di reference tecnico, devono essere previsti interventi di:
• facchinaggio per scarico di materiali necessari alla rappresentazione e degli allestimenti scenografici;
• attivazione e messa a punto di impiantistiche di vario tipo e puntamenti illuminotecnici;
• smontaggi delle scene ed impianti, e ricarico dei materiali teatrali.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il servizio oggetto della RdO consiste in servizi tecnici complementari di palcoscenico, facchinaggi per scarico e ricarico degli allestimenti teatrali e piccoli noleggi di materiali, così come indicati nell’elenco prezzi (ALLEGATO B), da espletarsi in occasione degli spettacoli in programma per il triennio 2016 – 2019 del Teatro Comunale di Carpi, per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 43.60,04 + IVA 22%.
Per una descrizione dettagliata dei servizi oggetto della RdO, si rimanda al citato all’allegato B “Elenco prezzi” parte integrante del presente atto.
ART.3 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
I servizi in oggetto sono previsti all’art. 2 punto 1.C lettere b), v) e aa) del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia del Comune di Carpi, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 147/2015 e verranno quindi assegnati in economia con procedura di cottimo fiduciario mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel MePa, con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante unica percentuale di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse e accessorie alle prestazioni richieste ad esclusione della sola IVA.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara.
Lo sconto offerto in sede di gara sarà vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso di esecuzioni, qualora ammissibili e autorizzate dal direttore dell’esecuzione del servizio indicato all’art. 9.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla ditta, se non disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall’Amministrazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 311 del DPR 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto in oggetto viene affidato per la durata di tre anni, indicativamente da settembre 2016 a luglio 2019. In particolare, esso si riterrà comunque concluso al raggiungimento dell’importo totale assegnato, mentre l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni coinciderà con la data della prima richiesta di servizio da parte del personale dell’Amministrazione in seguito all’affidamento definitivo.
I servizi sono stati definiti nell’Allegato B “Elenco prezzi” quantificando un numero sulla base delle necessità riscontrate durante le stagioni teatrali passate. Tale stima è indicativa e potrebbe subire variazioni per tipologia e numero, sempre nel rispetto del valore complessivo dell’offerta sulla base di mutate programmazioni di spettacoli teatrali.
Allo scadere del contratto la ditta affidataria rimarrà impegnata, su richiesta dell’Amministrazione in caso di necessità e nei casi di legge, a continuare il servizio alle stesse condizioni contrattuali fino al termine della procedura necessaria alla nuova assegnazione.
Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione del servizio da parte dell’Amministrazione, si applica l’art. 308 del DPR 207/2010.
Ai sensi dell’art. 309 del DPR 207/2010, a seguito di apposita comunicazione da parte della Ditta affidataria dell’intervenuta ultimazione del servizio, il Direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione del servizio con le modalità previste all’art. 304 c.2 del DPR 207/2010.
ART. 5 – MODALITA’ E LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
I servizi richiesti dovranno svolgersi presso il Teatro Comunale di Carpi, Xxxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxx (XX) e si suddividono nelle seguenti tipologie (alle quali fa riferimento l’Allegato B – Elenco prezzi):
1. Tecnici macchinisti e siparisti: I servizi devono assicurare una corretta e funzionale attività di assistenza per la produzione, l’allestimento, il montaggio e smontaggio delle scene (in tutti i loro componenti) e degli impianti video/illuminotecnici/fonici, nonché per le attività legate all’esecuzione degli spettacoli, alle attività didattiche e alle manifestazioni, in base alle diverse esigenze del Teatro Comunale di Carpi, compresi eventuali spazi all’aperto gestiti dal medesimo Teatro in particolari occasioni.
Totale indicativo servizi per montaggi di allestimenti teatrali fino a 7 ore: n. 72 nell’arco di validità del contratto triennale.
Totale indicativo servizi per smontaggi di allestimenti teatrali fino a 3 ore: n. 72 nell’arco di validità del contratto triennale.
2. Servizi di sartoria: I servizi in questione assicurano una corretta e funzionale attività di assistenza per la produzione, l’allestimento, la gestione, la conservazione e la preparazione dei costumi di scena durante il montaggio e lo smontaggio degli spettacoli e durante le attività legate all’esecuzione degli stessi, alle attività didattiche e alle manifestazioni culturali in base alle diverse esigenze del Teatro Comunale di Carpi, compresi eventuali spazi all’aperto gestiti dal medesimo Teatro in particolari occasioni.
Totale indicativo servizi sartoria per montaggio allestimenti fino a 7 ore: n. 24 nell’arco di validità del contratto triennale.
Totale indicativo servizi sartoria per smontaggio fino a 3 ore: n. 24 nell’arco di validità del contratto triennale.
3. Collaboratori serali di scena e per aiuti generici di sartoria e attrezzisti: I servizi in questione assicurano una corretta e funzionale attività di assistenza per il montaggio, lo smontaggio e la collaborazione serale per le attività legate alla produzione, alle attività didattiche e alle manifestazioni culturali in base alle diverse esigenze del Teatro Comunale di Carpi, compresi eventuali spazi all’aperto gestiti dal medesimo Teatro in particolari occasioni.
Totale indicativo servizi di collaboratori serali fino a 4 ore: n. 12 nell’arco di validità del contratto triennale.
4. Servizi di facchinaggio: I servizi in questione assicurano lo scarico e ricarico dei materiali scenici, movimentazione e facchinaggio in generale dei materiali scenici, audio e illuminotecnici, degli allestimenti teatrali, da svolgersi sia in orario diurno che notturno e/o festivo, relativamente a spettacoli in programmazione.
Totale indicativo ore di servizio: n. 165 nell’arco di validità del contratto triennale.
5. Noleggi: Noleggi di piccole quantità di materiali urgenti che si rendessero necessari ed indispensabili all’allestimento degli spettacoli (materiale elettrico, lampade per proiettori, tralicci, proiettori, gelatine, etc), così come indicato nell’ALLEGATO B – Elenco prezzi.
I servizi dovranno essere garanti in qualunque fascia oraria (serale e/o notturna, domenicale e festiva) a seconda delle esigenze della scrivente amministrazione e senza differenziazioni di prezzo. Inoltre, il
personale addetto dovrà essere attivo da mezz’ora prima dell’orario di inizio spettacolo e fino al termine dello stesso, senza limiti in difetto o in eccesso di durata della prestazione.
Questi servizi verranno effettuati sulla base di calendari di intervento, redatti con programmazione bisettimanale dall’Ufficio Teatro, e saranno relativi alla durata dell’intera Stagione Teatrale.
Si precisa che l’elenco dei materiali indicati nell’ALLEGATO B – Elenco prezzi è puramente indicativo e che pertanto, il Servizio Teatro non sarà vincolato a richiedere tutte le forniture elencate, ovvero potrà richiedere tipologie differenti di forniture, in base alle esigenze di volta in volta riscontrate dalle singole compagnie teatrali ai prezzi correnti di mercato.
Si aggiunge inoltre che l’offerta dovrà prevedere, da parte della Ditta, la possibilità di fornire piccole quantità di materiali che si rendessero indispensabili e necessario per l’allestimento degli spettacoli (materiale illuminotecnico, tralicci, proiettori, gelatine, corde, nastro per tappeto da ballo, etc.) in base a specifiche richieste avanzate di volta in volta dalle compagnie teatrali quantificati ai prezzi correnti di mercato.
Si precisa inoltre che, in base agli artt. 8 e 10 della circolare n. 255 dell’08/03/2005 dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, inerente il “Regolamento collettivo tra i settori della produzione e distribuzione Teatrale”, i teatri devono fornire alle compagnie ospiti i tecnici, occasionalmente disponibili per il montaggio/smontaggio degli spettacoli e per la collaborazione serale recitativa. La stessa circolare stabilisce inoltre i massimali giornalieri a prestazione per il personale occorrente ai montaggi e smontaggi e collaborazioni serali. In base agli accordi contrattuali in essere di volta in volta tra teatro e compagnia, i costi di tali tecnici potranno essere addebitati alle compagnie stesse.
ART. 6 – GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’Amministrazione richiede una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia sopraindicato. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti.
La garanzia è presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica e sarà svincolata dopo l’approvazione della regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell’esecuzione.
ART. 7 – RESPONSABILITA’ CIVILE
Sarà obbligo della Ditta affidataria adottare, nell’esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
La ditta affidataria è l’unica responsabile di tutti i danni cagionati ai soggetti e alle amministrazioni committenti, nonché ai terzi in ragione dell’esecuzione dei servizi comprese le attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati.
L’amministrazione si riserva di valutare la compagnia di assicurazione che garantisce la responsabilità civile della ditta affidataria.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali e, pertanto, la ditta affidataria deve essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta. La mancata prova della suddetta copertura assicurativa è da intendersi quale grave violazione degli obblighi contrattuali, causa di risoluzione del contratto.
La ditta affidataria manleva comunque il Comune di Carpi da ogni responsabilità diretta o indiretta connessa e/o conseguente agli interventi di che trattasi
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione è individuato nella persona del xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, direttore del Teatro Comunale di Carpi.
ART. 9 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta affidataria dovrà comunicare il nominativo della persona che sarà responsabile dell’esecuzione del servizio tramite comunicazione scritta di mandato conferito a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Direttore dell’esecuzione del servizio indicato all’art. 9. La Ditta affidataria deve garantire la reperibilità di un Responsabile dell’esecuzione del servizio negli orari d’ufficio, tramite mail e cellulare.
Il direttore della esecuzione del servizio, nominato dall’Amministrazione, ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile dell'impresa per disciplina, incapacità o grave negligenza. La Ditta affidataria è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nel servizio.
Ogni variazione della persona di cui al punto primo deve essere tempestivamente notificata ai Direttori dell’esecuzione della fornitura indicati all’art. 7 e deve essere accompagnata dal deposito presso l’Amministrazione del nuovo atto di mandato.
ART. 10 – MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
Ai fini del pagamento del corrispettivo l’affidataria dovrà presentare all’Amministrazione fattura ai sensi della normativa vigente con cadenza quadrimestrale (o al raggiungimento di un importo pari al 10% dell’importo contrattuale triennale).
Nel caso di subappalto è fatto obbligo all’assegnatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore o cottimista.
Con il corrispettivo di cui sopra, si intendono interamente compensati dall’Amministrazione tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, necessarie per la perfetta esecuzione della prestazione, nonché qualsiasi onere espresso o non dal presente capitolato inerente e conseguente.
Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg dalla data di accettazione e attestazione della regolarità tecnica della fattura nonché, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, dall’esito positivo delle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A. ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.
Si precisa altresì che, con l’entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture emesse esclusivamente in forma elettronica:
• del CIG (codice identificazione gara);
• dell’impegno spesa come indicato nel contratto;
• del Codice Univoco: Ufficio UFT5W3;.
Ai sensi dell’art. 140 comma 1 del DPR 207/2010, si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997,n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, la Ditta affidataria è tenuta a comunicare alla scrivente Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
Il pagamento verrà effettuato in soluzione multipla, ad interventi avvenuti e conseguente verifica della perfetta rispondenza a quanto richiesto, dietro presentazione di regolare fattura; gli importi saranno contabilizzati al netto del ribasso di gara, a cui andrà aggiunta l’IVA di legge.
In base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192, il pagamento delle fatture sarà subordinato agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010.
Le fatture, intestate al Comune di Carpi, X.xx A. Pio 91 (C.F. 00184280360), dovranno essere trasmesse in modalità telematica tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx e dovranno contenere i seguenti riferimenti: codice CIG n. 6665631CB3.
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 307 comma 2 DPR 207/2010, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. La liquidazione delle fatture sarà effettuata con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta e degli eventuali subappaltatori.
L’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art. 140 comma 1 del DPR 207/2010, si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997,n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
La Ditta è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010;
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG n. 6665631CB3.
I pagamenti, da effettuarsi in conformità alle disposizioni precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Ditta da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica con codice IBAN o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica.
Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicati, l’Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
Ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/06, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 5 del DPR 207/2010.
ART. 11 – VERIFICA DI CONFORMITA’ E/O ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 312 del DPR 207/2010, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente capitolato descrittivo e prestazionale, e nel contratto. Ai sensi dell’art. 314, la verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto secondo le modalità e i termini previsti all’art. 312 e all’art. 325 del DPR 207/2010. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Qualora il DURC della Ditta assegnataria segnali un’inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del citato Regolamento 207/2010.
ART. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto avverrà mediante la forma della scrittura privata semplice ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006 in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico.
La ditta assegnataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.
Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta affidataria.
ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è ammesso nella percentuale massima del 30% dell’importo totale a base di gara. Nel caso che le imprese concorrenti intendano avvalersi del subappalto, dovranno dichiarare tale intenzione in sede di offerta, indicando le prestazioni per le quali il subappalto viene richiesto. In caso contrario, il subappalto non sarà autorizzabile. La Ditta, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell’art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, a comunicare all’Amministrazione il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione per il maggior danno arrecato.
ART. 14 – PENALITA’
Qualora la Ditta assegnataria non esegua ovvero non completi il servizio con i tempi e le modalità stabiliti all’art. 5 del presente capitolato, l’Amministrazione Comunale applicherà una penale forfettaria di euro 1.000,00 senza alcuna controdeduzione da parte della Ditta, che sarà inserita in compensazione con gli importi eventualmente dovuti o con escussione della cauzione definitiva riservandosi in ogni caso la risoluzione in danno del contratto.
La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto con lettera raccomandata o posta certificata per iscritto all’Assegnatario. Resta inteso che qualora il Direttore dell’esecuzione contesti alla Ditta assegnataria due episodi di inadempimento contrattuale, totale o parziale, l’Amministrazione risolverà il presente contratto in danno, con semplice comunicazione scritta con escussione della cauzione definitiva..
ART. 15 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
La Ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. La Ditta affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni apportate ai rispettivi contratti collettivi.
La Ditta affidataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa per tutto il periodo di validità del contratto.
La Ditta affidataria è tenuta altresì all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, le norme in materia di sicurezza sul lavoro, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
La Ditta affidataria si obbliga a onorare i doveri concernenti i versamenti e altri adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana.
La Ditta affidataria deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantirne la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, in particolare il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, pena il suo allontanamento dal servizio disposto dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il personale della ditta dovrà vigilare con la massima diligenza sulla conservazione del patrimonio culturale del Comune di Carpi, nonché beni, locali, attrezzature dotazioni comunque connessi alle attività oggetto dei servizi di cui al presente atto.
Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (D.Lgs. 196/2003).
Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte della Ditta aggiudicataria ed eventuali subappaltatori è prevista l’applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 e delle norme successive in materia di documento di regolarità contributiva.
ART. 16 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla Ditta affidataria, secondo le vigenti disposizioni di legge.
In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:
• grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
• subappalto non espressamente autorizzato dai Direttore dell’esecuzione del contratto;
• accertamento della sussistenza, in capo alla Ditta, di una delle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006;
• sospensione o interruzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
• cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico della Ditta aggiudicataria;
• mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
• mancata osservanza delle norme in materia di Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;
• due episodi di inadempimento contrattuale, totale o parziale, contestati dall’Amministrazione per mezzo scritto dal Direttore d’esecuzione come sopra previsto all’art. 14 .
Comporta altresì la risoluzione del contratto il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010.
Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1 c.3, L. 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D.L. n. 95 del 2012 (spending review).
ART. 17 – DIRITTO APPLICABILE - FORO COMPETENTE.
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:
• il D.Lgs. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
• Il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
• il “Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia del Comune di Carpi, approvato con la Delibera del Consiglio comunale n. 147 del 22/12/2015.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all’ interpretazione e all’esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, è competente il Foro di Modena. E’ sempre esclusa la giurisdizione arbitrale.
ART. 19 – INFORMATIVA PRIVACY
In conformità all’art. 13 D. Lgs. 196/03, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati dei partecipanti per le finalità indicate nella presente Gara. I dati sensibili (es. origini razziali e/o etniche) sono quelli definiti dall’art. 4 comma d) e dall’art. 26 del D. Lgs. 196/2003. I dati giudiziari (desumibili dal casellario giudiziario) sono quelli definiti dall’art. 4 comma e) e dall’art. 27 del D. Lgs. 196/2003. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati necessari, non sarà possibile accettare la domanda di partecipazione alla gara. I dati saranno trattati da personale opportunamente incaricato dal Titolare su supporti cartacei e informatici, e saranno comunicati all’esterno per l’espletamento delle finalità relative alla gara. I dati saranno diffusi nei casi previsti dalla legge. In qualunque momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7, contattando il Responsabile del Settore nella persona del Dirigente, con sede in xxx Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxxx (XX), tel 000 000000 fax 000 000000. L’informativa completa denominata “Utenti Settore A7 Cultura” può essere consultata su xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213.
La firma apposta in calce all’offerta varrà anche come autorizzazione al Comune di Carpi ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti, per i fini del bando di gara e istituzionali.