Contract
Allegato 1
Testo vigente | Modifiche proposte | Testo finale |
Art. 1) Oggetto Con il presente regolamento è disciplinata l’assegnazione di alloggi di servizio siti in edifici di proprietà comunale e riservati a coloro i quali svolgono attività di custodia degli edifici stessi. Nel regolamento sono disciplinati inoltre le modalità di espletamento dell’incarico di custodia. | Art. 1) Oggetto del Regolamento Con il presente regolamento è disciplinata l’assegnazione di alloggi di servizio siti in edifici di proprietà comunale e riservati a coloro i quali svolgono attività di custodia degli edifici stessi. Nel regolamento sono disciplinati inoltre le modalità di espletamento dell’incarico di custodia. 1. Il presente Regolamento disciplina l’affidamento di mansioni di custodia di impianti e/o immobili comunali e la concessione d’uso degli alloggi di servizio di proprietà comunale, esclusivamente a dipendenti comunali del Comune di Pioltello. L’affidamento delle mansioni di custodia non comporta la conclusione di un nuovo ed autonomo contratto di lavoro con il dipendente comunale, essendo le mansioni di custodia da garantire in modo non continuativo, e comunque, ad integrazione delle mansioni proprie del profilo professionale del dipendente comunale incaricato e secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale. 2. Gli alloggi di servizio di proprietà comunale sono quelli contemplati nell’allegato A). 3. È facoltà della Giunta comunale modificare l’elenco di cui al sopracitato allegato A) in relazione alle intervenute acquisizioni a patrimonio comunale o sopravvenute alienazione a terzi. | Art. 1) Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina l’affidamento di mansioni di custodia di impianti e/o immobili comunali e la concessione d’uso degli alloggi di servizio di proprietà comunale, esclusivamente a dipendenti comunali del Comune di Pioltello. L’affidamento delle mansioni di custodia non comporta la conclusione di un nuovo ed autonomo contratto di lavoro con il dipendente comunale, essendo le mansioni di custodia da garantire in modo non continuativo, e comunque, ad integrazione delle mansioni proprie del profilo professionale del dipendente comunale incaricato e secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale. 2. Gli alloggi di servizio di proprietà comunale sono quelli contemplati nell’allegato A). 3. È facoltà della Giunta comunale modificare l’elenco di cui al sopracitato allegato A) in relazione alle intervenute acquisizioni a patrimonio comunale o sopravvenute alienazione a terzi. |
Art. 2) Requisiti Gli alloggi di servizio e le contestuali funzioni di custodia possono essere assegnati a dipendenti dell’Ente con rapporto a tempo indeterminato, in ruolo da almeno sei mesi, o a soggetti esterni che svolgano un’attività lavorativa configurabile come pubblico servizio o una pubblica funzione e nello specifico: • appartengono alle forze di Polizia o alle Forze dell’Ordine; • sono pubblici dipendenti; • svolgono attività lavorativa con la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Dall’assegnazione è escluso il personale dirigenziale. Sono richiesti quali ulteriori requisiti: | Art. 2) Requisiti Definizioni Gli alloggi di servizio e le contestuali funzioni di custodia possono essere assegnati a dipendenti dell’Ente con rapporto a tempo indeterminato, in ruolo da almeno sei mesi, o a soggetti esterni che svolgano un’attività lavorativa configurabile come pubblico servizio o una pubblica funzione e nello specifico: • appartengono alle forze di Polizia o alle Forze dell’Ordine; • sono pubblici dipendenti; • svolgono attività lavorativa con la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Dall’assegnazione è escluso il personale dirigenziale. Sono richiesti quali ulteriori requisiti: • non avere procedimenti penali in corso e/o condanne penali; • non essere assegnatari di alloggio di edilizia popolare; • idoneità fisica alla mansione che può essere accertata attraverso visita da parte degli organismi preposti. L'accertamento negativo o il rifiuto di sottoporsi alla visita prescritta nei termini assegnati, comporta la decadenza dalla posizione della graduatoria; • svolgere attività lavorativa entro il raggio 25 km dall’immobile comunale. | Art. 2) Definizioni 1. Si definiscono “alloggi di servizio”, tutti gli alloggi ad uso abitativo di proprietà dell’Amministrazione Comunale (sedi municipali, edifici scolastici, centri civici, impianti sportivi, …), che abbiano tipologie e caratteristiche abitative adeguati per essere adibiti a residenza; l’unità immobiliare svolge un ruolo strumentale e legato al servizio di custodia, in quanto garantisce la presenza fisica del custode presso o vicino l’impianto o l’immobile da custodire. 2. Si definisce “Custode” il dipendente comunale, indipendentemente dal profilo professionale proprio, incaricato, previa apposita procedura selettiva, a cui vengono assegnate ad integrazione rispetto alle proprie, le mansioni di custodia e di sorveglianza di immobili comunali, in base al presente Regolamento ed all’Avviso di cui al successivo art. 5. |
• non avere procedimenti penali in corso e/o condanne penali; • non essere assegnatari di alloggio di edilizia popolare; • idoneità fisica alla mansione che può essere accertata attraverso visita da parte degli organismi preposti. L'accertamento negativo o il rifiuto di sottoporsi alla visita prescritta nei termini assegnati, comporta la decadenza dalla posizione della graduatoria; • svolgere attività lavorativa entro il raggio 25 km dall’immobile comunale | 1. Si definiscono “alloggi di servizio”, tutti gli alloggi ad uso abitativo di proprietà dell’Amministrazione Comunale (sedi municipali, edifici scolastici, centri civici, impianti sportivi, …), che abbiano tipologie e caratteristiche abitative adeguati per essere adibiti a residenza; l’unità immobiliare svolge un ruolo strumentale e legato al servizio di custodia, in quanto garantisce la presenza fisica del custode presso o vicino l’impianto o l’immobile da custodire. 2. Si definisce “Custode” il dipendente comunale, indipendentemente dal profilo professionale proprio, incaricato, previa apposita procedura selettiva, a cui vengono assegnate ad integrazione rispetto alle proprie, le mansioni di custodia e di sorveglianza di immobili comunali, in base al presente Regolamento ed all’Avviso di cui al successivo art. 5. | |
Art. 3) Procedure e Competenze Il dirigente del Settore Affari Generali, avuta notizia della disponibilità di uno o più alloggi di cui al precedente art. 1 con determinazione, approva il bando che stabilisce i termini e i modi nei quali i soggetti interessati possono presentare richiesta all'Amministrazione Comunale. L'avviso dovrà essere pubblicato per almeno 20 gg. consecutivi all'albo pretorio dell’ente, nella bacheca per le comunicazioni ai dipendenti, sul portale comunale e ne dovrà essere data diffusione tramite un giornale locale. Le domande, una volta scaduti i termini, saranno valutate da una commissione tecnica interna che formulerà una graduatoria sulla base dei criteri di cui al successivo art. 5. | Art. 3) Il dirigente del Settore Affari Generali, avuta notizia della disponibilità di uno o più alloggi di cui al precedente art. 1 con determinazione, approva il bando che stabilisce i termini e i modi nei quali i soggetti interessati possono presentare richiesta all'Amministrazione Comunale. L'avviso dovrà essere pubblicato per almeno 20 gg. consecutivi all'albo pretorio dell’ente, nella bacheca per le comunicazioni ai dipendenti, sul portale comunale e ne dovrà essere data diffusione tramite un giornale locale. Le domande, una volta scaduti i termini, saranno valutate da una commissione tecnica interna che formulerà una graduatoria sulla base dei criteri di cui al successivo art. 5. 1. Ai fini dell’ammissione alla procedura per l’assegnazione di alloggi di servizio, i dipendenti comunali devono possedere i seguenti requisiti: • dipendente comunale del Comune di Pioltello con rapporto a tempo indeterminato in ruolo da almeno 6 (sei) mesi; • non aver ricevuto condanne penali; • non aver subito provvedimenti amministrativi legati a fenomeni mafiosi, che impediscano la costituzione del rapporto di collaborazione con la Pubblica Amministrazione; • assenza, in capo a tutti i componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio, adibito ad abitazione principale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, su tutto il territorio della Città metropolitana di Milano; • idoneità fisica e attitudinale alla mansione richiesta; Xxxx’assegnazione è escluso il personale dirigenziale. | Art. 3) Requisiti richiesti per l’assegnazione 1. Ai fini dell’ammissione alla procedura per l’assegnazione di alloggi di servizio, i dipendenti comunali devono possedere i seguenti requisiti: • dipendente comunale del Comune di Pioltello con rapporto a tempo indeterminato in ruolo da almeno 6 (sei) mesi; • non aver ricevuto condanne penali; • non aver subito provvedimenti amministrativi legati a fenomeni mafiosi, che impediscano la costituzione del rapporto di collaborazione con la Pubblica Amministrazione; • assenza, in capo a tutti i componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio, adibito ad abitazione principale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, su tutto il territorio della Città metropolitana di Milano; • idoneità fisica e attitudinale alla mansione richiesta; Xxxx’assegnazione è escluso il personale dirigenziale. |
Art. 4) Idoneità degli alloggi Il numero dei componenti del nucleo familiare dovrà essere compatibile con la superficie dell’alloggio secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. | Art. 4) Idoneità degli alloggi Il numero dei componenti del nucleo familiare dovrà essere compatibile con la superficie dell’alloggio secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Il rapporto tra alloggio e nucleo familiare del custode deve essere adeguato e non creare situazioni di sovraffollamento, tenuto conto dei criteri previsti dalle normative vigenti. | Art. 4) Idoneità degli alloggi Il rapporto tra alloggio e nucleo familiare del custode deve essere adeguato e non creare situazioni di sovraffollamento, tenuto conto dei criteri previsti dalle normative vigenti. | |
Art. 5) Graduatoria Il punteggio per la formulazione della graduatoria verrà assegnato sulla base dei seguenti criteri: | Art. 5) Il punteggio per la formulazione della graduatoria verrà assegnato sulla base dei seguenti criteri: 1. L’Amministrazione Comunale, ove si verifichino disponibilità e/o nuove necessità definite dalla Giunta Comunale, pubblica e diffonde a tutti i dipendenti comunali, per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi, un Avviso interno, contenente l’ubicazione dell’immobile, le regole e/o gli obblighi specifici da osservare, i requisiti richiesti e le mansioni da svolgere, nonché il termine entro cui deve essere presentata la domanda. 2. Il servizio di custodia è affidato, tenuto conto delle seguenti condizioni, ai dipendenti comunali che presentano apposita domanda, con le dichiarazioni di cui all’art.3. 3. In caso di più domande per il medesimo alloggio, una Commissione tecnica procederà ad apposita selezione, attribuendo ai richiedenti appositi punteggi, sulla base dei seguenti criteri e comunque, sulla base dei criteri meglio dettagliati nell’Avviso: | Art. 5) Modalità di concessione degli alloggi di servizio 1. L’Amministrazione Comunale, ove si verifichino disponibilità e/o nuove necessità definite dalla Giunta Comunale, pubblica e diffonde a tutti i dipendenti comunali, per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi, un Avviso interno, contenente l’ubicazione dell’immobile, le regole e/o gli obblighi specifici da osservare, i requisiti richiesti e le mansioni da svolgere, nonché il termine entro cui deve essere presentata la domanda. 2. Il servizio di custodia è affidato, tenuto conto delle seguenti condizioni, ai dipendenti comunali che presentano apposita domanda, con le dichiarazioni di cui all’art.3. 3. In caso di più domande per il medesimo alloggio, una Commissione tecnica procederà ad apposita selezione, attribuendo ai richiedenti appositi punteggi, sulla base dei seguenti criteri e comunque, sulla base dei criteri meglio dettagliati nell’Avviso: | |
rapporto di lavoro con il Comune di Pioltello: | punti 20 | ||
numero dei figli a carico | 5 punti per ogni figlio fino ad un massimo di 10 punti | ||
possesso di un'ordinanza di rilascio alloggio, escluso il caso di morosità | punti 10 | ||
indicatore ISEE pari a 7500 | punti 20 | ||
indicatore ISEE superiore a 7500 | Punti -1 per ogni 1000€ in più | ||
Precedenti esperienze di custodia di immobili pubblici o privati | 3 punti da 2 a 5 anni di custodia; 6 punti per esperienza di oltre 5 anni di custodia | ||
Non essere titolare di diritti di proprietà di un immobile | Punti 5 |
rapporto di lavoro con il Comune di Pioltello: | punti 20 25 |
appartenenti alla Polizia Locale di Pioltello | punti 10 |
numero dei figli a carico | 5 punti per ogni figlio fino ad un massimo di 10 punti |
possesso di un'ordinanza di rilascio alloggio, escluso il caso di morosità | Punti |
indicatore ISEE pari a 7500 euro | punti |
indicatore ISEE superiore a 7500 euro | Punti -1 per ogni 1000€ in più Decremento di 1 punto ogni 1.000 euro in più |
appartenenti alla Polizia Locale di Pioltello | punti 25 |
numero dei figli a carico | 5 punti per ogni figlio fino ad un massimo di 10 punti |
possesso di un'ordinanza di rilascio alloggio, escluso il caso di morosità | punti 5 |
indicatore ISEE pari a 7.500 euro | punti 10 |
indicatore ISEE superiore a 7.500 euro | Decremento di 1 punto ogni 1.000€ in più |
Precedenti esperienze di custodia di immobili pubblici o privati | 3 punti da 2 a 5 anni di custodia; 6 punti massimo per esperienza di oltre 5 anni di custodia |
A parità di punteggio per la scelta dell'assegnatario saranno applicati, in ordine di priorità, i seguenti criteri: 1) rapporto di lavoro con il Comune di Pioltello 2) numero dei componenti del nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto all’art. 4 3) età del richiedente (con precedenza al richiedente più giovane) | A parità di punteggio per la scelta dell'assegnatario saranno applicati, in ordine di priorità, i seguenti criteri: 1) rapporto di lavoro con il Comune di Pioltello 2) numero dei componenti del nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto all’art. 4 3) età del richiedente (con precedenza al richiedente più giovane) • numero dei componenti del nucleo familiare, con precedenza al più numeroso, fatto salvo quanto previsto all’art. 4; • anzianità nella categoria; • età del richiedente (con precedenza al richiedente più giovane). 4. Le domande pervenute nei termini e con le modalità previste nell’Avviso sono valutate da una Commissione tecnica presieduta dal Dirigente del Servizio Patrimonio e composta da altri due Funzionari comunali quali Responsabili apicali o designati del Servizio Patrimonio e Servizio Personale. 5. La Commissione proporrà una graduatoria di candidati, secondo il punteggio attribuito in base ai criteri dettagliati nell’Avviso; la graduatoria ha validità per i 2 (due) anni successivi alla pubblicazione all’albo pretorio. Potrà essere esperito anche apposito colloquio conoscitivo, con finalità valutativa sulla effettiva capacità del nucleo familiare, di fare fronte agli impegni derivanti dalle mansioni di custodia; al colloquio non viene assegnato alcun punteggio, dovendosi necessariamente concludere con un motivato giudizio di idoneità o inidoneità all’affidamento della concessione; ma la positiva valutazione del colloquio rimane condizione necessaria per l’inserimento in graduatoria. 6. Tutti i requisiti richiesti, nonché le condizioni di precedenza e di preferenza, dovranno essere posseduti alla data di scadenza dell’Avviso e alla data di sottoscrizione della scrittura privata. | Non essere titolare di diritti reali di Punti 5 godimento di alcun immobile su tutto il territorio nazionale A parità di punteggio per la scelta dell'assegnatario saranno applicati, in ordine di priorità, i seguenti criteri: • numero dei componenti del nucleo familiare, con precedenza al più numeroso, fatto salvo quanto previsto all’art. 4; • anzianità nella categoria; • età del richiedente (con precedenza al richiedente più giovane). 4. Le domande pervenute nei termini e con le modalità previste nell’Avviso sono valutate da una Commissione tecnica presieduta dal Dirigente del Servizio Patrimonio e composta da altri due Funzionari comunali quali Responsabili apicali o designati del Servizio Patrimonio e Servizio Personale. 5. La Commissione proporrà una graduatoria di candidati, secondo il punteggio attribuito in base ai criteri dettagliati nell’Avviso; la graduatoria ha validità per i 2 (due) anni successivi alla pubblicazione all’albo pretorio. Potrà essere esperito anche apposito colloquio conoscitivo, con finalità valutativa sulla effettiva capacità del nucleo familiare, di fare fronte agli impegni derivanti dalle mansioni di custodia; al colloquio non viene assegnato alcun punteggio, dovendosi necessariamente concludere con un motivato giudizio di idoneità o inidoneità all’affidamento della concessione; ma la positiva valutazione del colloquio rimane condizione necessaria per l’inserimento in graduatoria. 6. Tutti i requisiti richiesti, nonché le condizioni di precedenza e di preferenza, dovranno essere posseduti alla data di scadenza dell’Avviso e alla data di sottoscrizione della scrittura privata. |
Art. 6) Durata dell'assegnazione Gli alloggi sono assegnati per 5 anni. | Art. 6) Durata dell'assegnazione Gli alloggi sono assegnati per 5 anni. L'assegnazione sarà effettuata a far data | Art. 6) Durata dell'assegnazione L’assegnazione dell’alloggio di servizio ha una durata temporale di 4 |
Precedenti esperienze di custodia di immobili pubblici o privati | 3 punti da 2 a 5 anni di custodia; 6 punti per esperienza di oltre 5 anni di custodia |
Non essere titolare di diritti di proprietà di un immobile Non essere titolare di diritti reali di godimento di alcun immobile su tutto il territorio nazionale | Punti 5 |
L'assegnazione sarà effettuata a far data dall'esecutività della relativa determinazione e da tale data il candidato diviene assegnatario dell'alloggio di servizio, assumendo la funzione di custode. Almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto, l'occupante potrà richiedere, con richiesta inviata all'A.C. tramite lettera raccomandata, il rinnovo del contratto. La possibilità di concedere il rinnovo sarà valutata dall'amministrazione comunale. Il custode potrà recedere in ogni momento dal contratto dandone preavviso con lettera raccomandata all'Amministrazione almeno tre mesi prima, al fine di poter provvedere a nuova assegnazione. Nel caso di morte dell'assegnatario, il contratto si risolverà dalla data di cessazione del servizio, ma la famiglia conserverà il diritto ad abitare l'immobile per altri 12 (dodici) mesi garantendo le funzioni di custodia. L'intero rapporto potrà risolversi anticipatamente nei casi previsti al successivo art.10. L'appartamento, dovrà essere lasciato libero da persone e cose, entro 180 giorni dalla comunicazione con la quale l'Amministrazione comunale conferma la data del termine dell'assegnazione. | dall'esecutività della relativa determinazione e da tale data il candidato diviene assegnatario dell'alloggio di servizio, assumendo la funzione di custode. Almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto, l'occupante potrà richiedere, con richiesta inviata all'A.C. tramite lettera raccomandata, il rinnovo del contratto. La possibilità di concedere il rinnovo sarà valutata dall'amministrazione comunale. Il custode potrà recedere in ogni momento dal contratto dandone preavviso con lettera raccomandata all'Amministrazione almeno tre mesi prima, al fine di poter provvedere a nuova assegnazione. Nel caso di morte dell'assegnatario, il contratto si risolverà dalla data di cessazione del servizio, ma la famiglia conserverà il diritto ad abitare l'immobile per altri 12 (dodici) mesi garantendo le funzioni di custodia. L'intero rapporto potrà risolversi anticipatamente nei casi previsti al successivo art.10. L'appartamento, dovrà essere lasciato libero da persone e cose, entro 180 giorni dalla comunicazione con la quale l'Amministrazione comunale conferma la data del termine dell'assegnazione. L’assegnazione dell’alloggio di servizio ha una durata temporale di 4 (quattro) anni, rinnovabile di ulteriori 4 (quattro) anni; una diversa durata potrà essere valutata e stabilita motivatamente con apposita deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, in ragione dei progetti inerenti la struttura e del servizio richiesto. Almeno 3 (tre) mesi prima dela scadenza del contratto, l’occupante potrà richiedere, con richiesta inviata al protocollo comunale, il rinnovo del contratto. La possibilità di concedere il rinnovo sarà valutata dall'amministrazione comunale. Il custode potrà recedere in ogni momento dal contratto dandone preavviso con lettera raccomandata all'Amministrazione almeno 3 (tre) mesi prima, al fine di poter provvedere a nuova assegnazione. Nel caso di morte dell’assegnatario, il contratto si risolverà dalla data di cessazione del servizio, ma la famiglia conserverà il diritto ad abitare l'immobile per al massimo altri 12 (dodici) mesi garantendo le funzioni di custodia. L'intero rapporto potrà risolversi anticipatamente nei casi previsti al successivo art. 12 e 13. L’alloggio, dovrà essere lasciato libero da persone e cose, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione con la quale l’Amministrazione comunale conferma la data del termine dell'assegnazione. | (quattro) anni, rinnovabile di ulteriori 4 (quattro) anni; una diversa durata potrà essere valutata e stabilita motivatamente con apposita deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, in ragione dei progetti inerenti la struttura e del servizio richiesto. Almeno 3 (tre) mesi prima dela scadenza del contratto, l’occupante potrà richiedere, con richiesta inviata al protocollo comunale, il rinnovo del contratto. La possibilità di concedere il rinnovo sarà valutata dall'amministrazione comunale. Il custode potrà recedere in ogni momento dal contratto dandone preavviso con lettera raccomandata all'Amministrazione almeno 3 (tre) mesi prima, al fine di poter provvedere a nuova assegnazione. Nel caso di morte dell’assegnatario, il contratto si risolverà dalla data di cessazione del servizio, ma la famiglia conserverà il diritto ad abitare l'immobile per al massimo altri 12 (dodici) mesi garantendo le funzioni di custodia. L'intero rapporto potrà risolversi anticipatamente nei casi previsti al successivo art. 12 e 13. L’alloggio, dovrà essere lasciato libero da persone e cose, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione con la quale l’Amministrazione comunale conferma la data del termine dell'assegnazione. |
Art. 7) Beni Esclusi | Art. 7) | Art. 7) Condizioni per l’Assegnazione dell’alloggio di servizio |
Sono posti a carico dell'assegnatario i seguenti oneri: 1. Il consumo dell'energia elettrica per la quale l'assegnatario deve provvedere all'intestazione del contratto, a suo carico; 2. il contratto del gas metano ad uso domestico e per il riscaldamento, che l'assegnatario pagherà direttamente all'erogatore, previa intestazione a suo carico del contatore. Nel caso in cui l'alloggio non risulti dotato di propri contatori l'assegnatario pagherà al comune, a semestri anticipati (salvo conguaglio), un importo commisurato alla cubatura dell'alloggio; 3. le spese di installazione, di abbonamento e d'uso dell'apparecchio telefonico; 4. la tassa per lo smaltimento dei rifiuti dell'alloggio; 5. la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni causati all'immobile o a persone dal custode e/o familiari. | Sono posti a carico dell'assegnatario i seguenti oneri: 1. Il consumo dell'energia elettrica per la quale l'assegnatario deve provvedere all'intestazione del contratto, a suo carico; 2. il contratto del gas metano ad uso domestico e per il riscaldamento, che l'assegnatario pagherà direttamente all'erogatore, previa intestazione a suo carico del contatore. Nel caso in cui l'alloggio non risulti dotato di propri contatori l'assegnatario pagherà al comune, a semestri anticipati (salvo conguaglio), un importo commisurato alla cubatura dell'alloggio; 3. le spese di installazione, di abbonamento e d'uso dell'apparecchio telefonico; 4. la tassa per lo smaltimento dei rifiuti dell'alloggio; 5. la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni causati all'immobile o a persone dal custode e/o familiari. L’assegnatario prende visione dell’alloggio e dello stato di fatto, dichiarando di essere pienamente cosciente della condizione del luogo e di assumersi tutti gli oneri per il subentro (imbiancatura, revisioni, serramenti…) che sono da ritenersi a suo totale carico. L’assegnazione dell’alloggio ai dipendenti comunali è a titolo gratuito ed è funzionale all’assolvimento degli obblighi che sono posti a carico del Custode. Contestualmente alla stipula del contratto il custode dovrà presentare una cauzione pari a 500,00 (cinquecento) euro, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte. La cauzione deve essere mantenuta nell’ammontare per tutta la durata del contratto pertanto nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze essa dovrà essere reintegrata. Le modalità di versamento della cauzione verranno specificati di volta in volta nei contratti d’uso. Le spese relative alla manutenzione ordinaria dell’alloggio saranno a carico del Custode, secondo i criteri previsti dal Codice Civile in materia di locazione. Il Custode provvederà a stipulare direttamente con le Aziende erogatrici dei servizi, i singoli contratti di fornitura, a sottoscrivere le volturazioni che di volta in volta si renderanno necessarie, nonché al pagamento dei canoni d’affitto dei relativi contatori e dei consumi di acqua, luce, gas, telefono, riscaldamento, nonché della tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alle spese in genere per la manutenzione ordinaria degli impianti. Ove le spese di cui al comma precedente non possano essere verificate mediate misurazioni con contatori autonomi, sarà posta a carico del Custode una spesa annua forfettizzata, distinta per voci, da calcolare in rapporto alla tipologia dell’alloggio, nonché alla composizione del nucleo familiare, a cura del Settore Tecnico. | L’assegnatario prende visione dell’alloggio e dello stato di fatto, dichiarando di essere pienamente cosciente della condizione del luogo e di assumersi tutti gli oneri per il subentro (imbiancatura, revisioni, serramenti…) che sono da ritenersi a suo totale carico. L’assegnazione dell’alloggio ai dipendenti comunali è a titolo gratuito ed è funzionale all’assolvimento degli obblighi che sono posti a carico del Custode. Contestualmente alla stipula del contratto il custode dovrà presentare una cauzione pari a 500,00 (cinquecento) euro, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte. La cauzione deve essere mantenuta nell’ammontare per tutta la durata del contratto pertanto nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze essa dovrà essere reintegrata. Le modalità di versamento della cauzione verranno specificati di volta in volta nei contratti d’uso. Le spese relative alla manutenzione ordinaria dell’alloggio saranno a carico del Custode, secondo i criteri previsti dal Codice Civile in materia di locazione. Il Custode provvederà a stipulare direttamente con le Aziende erogatrici dei servizi, i singoli contratti di fornitura, a sottoscrivere le volturazioni che di volta in volta si renderanno necessarie, nonché al pagamento dei canoni d’affitto dei relativi contatori e dei consumi di acqua, luce, gas, telefono, riscaldamento, nonché della tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alle spese in genere per la manutenzione ordinaria degli impianti. Ove le spese di cui al comma precedente non possano essere verificate mediate misurazioni con contatori autonomi, sarà posta a carico del Custode una spesa annua forfettizzata, distinta per voci, da calcolare in rapporto alla tipologia dell’alloggio, nonché alla composizione del nucleo familiare, a cura del Settore Tecnico. Resta a carico dell’Amministrazione Comunale, in quanto proprietario, la manutenzione straordinaria, intendendosi per tale qualsiasi intervento di rifacimento radicale degli impianti elettrico ed idraulico, nonché qualsiasi intervento strutturale che dovesse rendersi necessario per l’agibilità dell’alloggio. |
Resta a carico dell’Amministrazione Comunale, in quanto proprietario, la manutenzione straordinaria, intendendosi per tale qualsiasi intervento di rifacimento radicale degli impianti elettrico ed idraulico, nonché qualsiasi intervento strutturale che dovesse rendersi necessario per l’agibilità dell’alloggio. L’assegnatario è personalmente e direttamente responsabile, in solido con i familiari conviventi co-obbligati, dei danni prodotti all’alloggio di servizio, nonché agli impianti e/o edifici di proprietà comunale affidati alla sua custodia, dovuti a sua imperizia, o negligenza, o incuria nello svolgimento degli obblighi assunti con l’assegnazione dell’alloggio. L’Amministrazione Comunale è sollevata da responsabilità per qualsiasi danno arrecato da terzi al assegnatario, ai familiari conviventi ed ai beni di loro proprietà esistenti nell’alloggio di servizio. L’Amministrazione Comunale assume a proprio carico la polizza assicurativa sull’immobile nel suo complesso, mentre resta a carico del custode la copertura assicurativa di responsabilità Civile ed infortuni per se e il proprio nucleo familiare, con riferimento all’aloggio di servizio assegnato sollevando integralmente l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità. | L’assegnatario è personalmente e direttamente responsabile, in solido con i familiari conviventi co-obbligati, dei danni prodotti all’alloggio di servizio, nonché agli impianti e/o edifici di proprietà comunale affidati alla sua custodia, dovuti a sua imperizia, o negligenza, o incuria nello svolgimento degli obblighi assunti con l’assegnazione dell’alloggio. L’Amministrazione Comunale è sollevata da responsabilità per qualsiasi danno arrecato da terzi al assegnatario, ai familiari conviventi ed ai beni di loro proprietà esistenti nell’alloggio di servizio. L’Amministrazione Comunale assume a proprio carico la polizza assicurativa sull’immobile nel suo complesso, mentre resta a carico del custode la copertura assicurativa di responsabilità Civile ed infortuni per se e il proprio nucleo familiare, con riferimento all’aloggio di servizio assegnato sollevando integralmente l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità. | |
Art. 8) Modalità d'uso degli immobili concessi in godimento La porzione dell'immobile concesso può essere utilizzato esclusivamente dall'assegnatario e dai membri del proprio nucleo familiare. L'assegnatario deve farne uso in modo che non sia arrecato alcun turbamento alle attività istituzionali. L'ordinaria manutenzione dei manufatti è a carico dell'assegnatario, ivi comprese le piccole riparazioni. E' vietato ingombrare, con qualsiasi oggetto, anche temporaneamente, superfici diverse da quelle concesse in uso esclusivo all'assegnatario. E' assolutamente inibito occupare l'area pertinente, anche temporaneamente, con attrezzi di lavoro, con manufatti di legno o con qualsiasi altra cosa che renda meno | Art. 8) Modalità d'uso degli immobili L'assegnatario deve farne uso in modo che non sia arrecato alcun turbamento alle attività istituzionali. L'ordinaria manutenzione dei manufatti è a carico dell'assegnatario, ivi comprese le piccole riparazioni. E' vietato ingombrare, con qualsiasi oggetto, anche temporaneamente, superfici diverse da quelle E' assolutamente inibito occupare l'area pertinente, anche temporaneamente, con attrezzi di lavoro, con manufatti di legno o con qualsiasi altra cosa che renda meno pregevole l'ambiente nel quale è collocato l’immobile, salvo interventi di manutenzione autorizzati per iscritto dall'A.C. L'assegnatario e i suoi conviventi debbono sempre mantenere un atteggiamento decoroso ed irreprensibile sotto qualsiasi aspetto. Non sono ammesse divisioni delle aree verdi ad uso esclusivo del custode nè coltivazioni ad orto. Non è consentita la presenza anche temporanea di animali domestici. È tollerata la presenza, anche temporanea, di animali domestici, purché non | Art. 8) Modalità d'uso degli immobili assegnati in godimento La porzione dell'immobile assegnato può essere utilizzato esclusivamente dall'assegnatario e dai membri del proprio nucleo familiare. L’assegnatario deve farne uso in modo che non sia arrecato alcun turbamento alle attività istituzionali. È vietato ingombrare, con qualsiasi oggetto, anche temporaneamente, superfici diverse da quelle assegnate in uso esclusivo all'assegnatario. L'assegnatario e i suoi conviventi debbono sempre mantenere un atteggiamento decoroso ed irreprensibile sotto qualsiasi aspetto. È tollerata la presenza, anche temporanea, di animali domestici, purché non arrechino molestia alle attività istituzionali. L’assegnatario fruitore dell’alloggio di servizio è tenuto a conservarlo con ogni cura provvedendo direttamente alle piccole riparazioni di cui all’art. 1609 del codice civile, dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito, la cui elencazione è riportata in modo esemplificativo e non costituisce comunque indicazione esaustiva: a) riparazioni di tratti di intonaco rotto; |
pregevole l'ambiente nel quale è collocato l’immobile, salvo interventi di manutenzione autorizzati per iscritto dall'A.C. L'assegnatario e i suoi conviventi debbono sempre mantenere un atteggiamento decoroso ed irreprensibile sotto qualsiasi aspetto. Non sono ammesse divisioni delle aree verdi ad uso esclusivo del custode nè coltivazioni ad orto. Non è consentita la presenza anche temporanea di animali domestici. | arrechino molestia alle attività istituzionali. L’assegnatario fruitore dell’alloggio di servizio è tenuto a conservarlo con ogni cura provvedendo direttamente alle piccole riparazioni di cui all’art. 1609 del codice civile, dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito, la cui elencazione è riportata in modo esemplificativo e non costituisce comunque indicazione esaustiva: a) riparazioni di tratti di intonaco rotto; b) tinteggiatura delle pareti e soffitti degli ambienti; c) riparazione dei rivestimenti (piccoli tratti) delle pareti (manomessi o rotti); d) riparazione di pavimenti (piccoli tratti, manomessi o rotti); e) piccole riparazioni di porte e di finestre, loro tinteggiatura, sostituzione eventuale di serrature, maniglie, bocchette e chiavi, ed inoltre riparazioni degli avvolgibili, delle cinghie, e dei congegni di manovra; f) riparazioni di guasti agli impianti elettrici comprese eventuali sostituzioni di interruttori, prese di corrente, suonerie, ecc.; g) riparazioni o sostituzioni di parti deteriorate di scaldabagni in genere, anche se installati dal Comune; h) sostituzioni di sanitari in genere (lavabi, vaschette WC, manicotti, tavolette, piatti docce, vasche da bagno, bidet, ecc.) deteriorati o rotti per cause che non siano da imputarsi a vetustà; i) riparazioni o sostituzioni di rubinetteria, valvolame, ecc. inerenti agli sbocchi d'acqua, regolazione o piccole riparazioni alle cassette di scarico WC; j) sostituzione di tratti di tubatura (raccordo in piombo o altro) dal sanitario all’innesto delle colonne di scarico; k) disotturazione di colonne di scarico in genere, sia nei tratti verticali che orizzontali risultate ingombre da corpi estranei; l) pulizia delle condutture del gas interne all'alloggio; m) sostituzione di coppe, portelle di aerazione od ispezione boccaioli rotti o mancanti; n) tutte le riparazioni e le sostituzioni inerenti alle tubature, valvole, caldaie e corpi di riscaldamento autonomo. | b) tinteggiatura delle pareti e soffitti degli ambienti; c) riparazione dei rivestimenti (piccoli tratti) delle pareti (manomessi o rotti); d) riparazione di pavimenti (piccoli tratti, manomessi o rotti); e) piccole riparazioni di porte e di finestre, loro tinteggiatura, sostituzione eventuale di serrature, maniglie, bocchette e chiavi, ed inoltre riparazioni degli avvolgibili, delle cinghie, e dei congegni di manovra; f) riparazioni di guasti agli impianti elettrici comprese eventuali sostituzioni di interruttori, prese di corrente, suonerie, ecc.; g) riparazioni o sostituzioni di parti deteriorate di scaldabagni in genere, anche se installati dal Comune; h) sostituzioni di sanitari in genere (lavabi, vaschette WC, manicotti, tavolette, piatti docce, vasche da bagno, bidet, ecc.) deteriorati o rotti per cause che non siano da imputarsi a vetustà; i) riparazioni o sostituzioni di rubinetteria, valvolame, ecc. inerenti agli sbocchi d'acqua, regolazione o piccole riparazioni alle cassette di scarico WC; j) sostituzione di tratti di tubatura (raccordo in piombo o altro) dal sanitario all’innesto delle colonne di scarico; k) disotturazione di colonne di scarico in genere, sia nei tratti verticali che orizzontali risultate ingombre da corpi estranei; l) pulizia delle condutture del gas interne all'alloggio; m) sostituzione di coppe, portelle di aerazione od ispezione boccaioli rotti o mancanti; n) tutte le riparazioni e le sostituzioni inerenti alle tubature, valvole, caldaie e corpi di riscaldamento autonomo. 2. Qualora l’assegnatario non provveda direttamente alle necessarie riparazioni, queste saranno effettuate dall’Amministrazione, con rivalsa delle relative spese a carico dell’assegnatario medesimo. 3. L’assegnatario ha, inoltre, l'obbligo di comunicare immediatamente all’Ufficio Tecnico Comunale tutti quegli eventi che possano arrecare danno agli impianti e/o edifici di proprietà comunale affidati alla sua custodia, avendo cura di segnalare, se individuati, anche gli eventuali responsabili. |
2. Qualora l’assegnatario non provveda direttamente alle necessarie riparazioni, queste saranno effettuate dall’Amministrazione, con rivalsa delle relative spese a carico dell’assegnatario medesimo. 3. L’assegnatario ha, inoltre, l'obbligo di comunicare immediatamente all’Ufficio Tecnico Comunale tutti quegli eventi che possano arrecare danno agli impianti e/o edifici di proprietà comunale affidati alla sua custodia, avendo cura di segnalare, se individuati, anche gli eventuali responsabili. | ||
Art. 9) Prestazioni dell'assegnatario Sono a carico dell'assegnatario le seguenti incombenze: 1) apertura e chiusura dell'edificio, in via ordinaria, dal lunedì al sabato nonchè durante le consultazioni elettorali (se nel plesso sono installati seggi); 2) per la sede del comune:, apertura e chiusura dell’edificio nei giorni della settimana in cui sono organizzate manifestazioni, feste, cerimonie, attività lavorative straordinarie, riunioni anche in giornate festive e in orario serale/notturno; 3) ispezionare accuratamente almeno una volta dopo il termine delle attività, ed almeno una volta prima dell'inizio delle attività svolte, l'intero edificio/i, (nei periodi di inattività: vacanze estive, natalizie ecc. dovrà essere compiuto almeno una ispezione al giorno) al fine di: ◦ assicurarsi che le finestre, le porte ed i cancelli di accesso all'edificio e nell'area ad esso pertinente siano chiusi e che rimangano tali sino all'utilizzo del plesso da parte dell'Amministrazione Comunale o di altri soggetti autorizzati, presenti anche nelle ore serali e notturne; ◦ vigilare affinchè l'edificio ivi compresa l'area pertinente non sia | Art. 9) Prestazioni dell'assegnatario Sono a carico dell'assegnatario le seguenti incombenze: 1) apertura e chiusura dell'edificio, in via ordinaria, dal lunedì al sabato nonchè durante le consultazioni elettorali (se nel plesso sono installati seggi); 2) per la sede del comune:, apertura e chiusura dell’edificio nei giorni della settimana in cui sono organizzate manifestazioni, feste, cerimonie, attività lavorative straordinarie, riunioni anche in giornate festive e in orario serale/notturno; 3) ispezionare accuratamente almeno una volta dopo il termine delle attività, ed almeno una volta prima dell'inizio delle attività svolte, l'intero edificio/i, (nei periodi di inattività: vacanze estive, natalizie ecc. dovrà essere compiuto almeno una ispezione al giorno) al fine di: ◦ assicurarsi che le finestre, le porte ed i cancelli di accesso all'edificio e nell'area ad esso pertinente siano chiusi e che rimangano tali sino all'utilizzo del plesso da parte dell'Amministrazione Comunale o di altri soggetti autorizzati, presenti anche nelle ore serali e notturne; ◦ vigilare affinchè l'edificio ivi compresa l'area pertinente non sia frequentata nelle ore di chiusura da terzi non autorizzati e, pertanto non sia oggetto di riunioni o di giochi, di furti o di altri danneggiamenti vari; ◦ accertarsi del buon funzionamento degli impianti dell'immobile (riscaldamento, idraulico ed elettrico) segnalando tempestivamente gli eventuali guasti alle ditte addette alla manutenzione e/o al funzionamento degli stessi o all'ufficio tecnico comunale; ◦ attivare, disattivare e controllare gli impianti antintrusione, e di segnalare eventuali guasti. 4) provvedere alla pulizia e al riordino delle aree esterne antistanti l'alloggio; 5) sostituire custodi di altri stabili, in caso di loro assenza, secondo le modalità indicate all'articolo 11. 1. Nella fascia oraria concordata, l’assegnatario (dipendente dell’ente e/o soggetto esterno) nonché i famigliari conviventi co-obbligati deve, le prestazioni appresso elencate nel presente articolo in linea indicativa, la cui | Art. 9) Prestazioni dell'assegnatario 1. Nella fascia oraria concordata, l’assegnatario (dipendente dell’ente e/o soggetto esterno) nonché i famigliari conviventi co-obbligati deve, le prestazioni appresso elencate nel presente articolo in linea indicativa, la cui dettagliata elencazione, in relazione all’impianto e/o edificio di proprietà comunale affidati in custodia, verrà riportata nel contratto di assegnazione: A) CUSTODIA Sorveglianza dell'edificio consistente, tra l'altro, nella verifica che cancelli, porte, finestre ed altri infissi siano perfettamente chiusi, che le luci siano spente nei periodi in cui la struttura non viene utilizzata e che gli altri impianti tecnologici, ad esempio quelli antifurto e antincendio, per il cui azionamento non siano necessarie specifiche attitudini o capacità tecniche, siano in costante e perfetto stato di funzionamento. B) PORTIERATO Il custode è tenuto all’apertura e alla chiusura dell’edificio e dei relativi locali, nelle ore stabilite con l’ufficio competente, e comunque secondo gli impegni delle diverse attività che vi si svolgono. C) PULIZIA Il custode è tenuto ad intervenire alla eventuale pulizia/riordino dei cortili, dei porticati, delle altre parti comuni dell'immobile qualora risultino in evidente stato di disordine. In caso di neve è tenuto ad assicurare lo sgombero sulle aree di pertinenza dell'immobile per permettere l'accesso alla struttura, ed all’occorrenza spargere il sale antigelivo come da ordinanza. E) MANUTENZIONI Il custode deve segnalare agli uffici comunali competenti la necessità degli interventi manutentivi, nonché eventuali guasti agli impianti di |
frequentata nelle ore di chiusura da terzi non autorizzati e, pertanto non sia oggetto di riunioni o di giochi, di furti o di altri danneggiamenti vari; ◦ accertarsi del buon funzionamento degli impianti dell'immobile (riscaldamento, idraulico ed elettrico) segnalando tempestivamente gli eventuali guasti alle ditte addette alla manutenzione e/o al funzionamento degli stessi o all'ufficio tecnico comunale; ◦ attivare, disattivare e controllare gli impianti antintrusione, e di segnalare eventuali guasti. 4) provvedere alla pulizia e al riordino delle aree esterne antistanti l'alloggio; 5) sostituire custodi di altri stabili, in caso di loro assenza, secondo le modalità indicate all'articolo 11. | dettagliata elencazione, in relazione all’impianto e/o edificio di proprietà comunale affidati in custodia, verrà riportata nel contratto di assegnazione: A) CUSTODIA Sorveglianza dell'edificio consistente, tra l'altro, nella verifica che cancelli, porte, finestre ed altri infissi siano perfettamente chiusi, che le luci siano spente nei periodi in cui la struttura non viene utilizzata e che gli altri impianti tecnologici, ad esempio quelli antifurto e antincendio, per il cui azionamento non siano necessarie specifiche attitudini o capacità tecniche, siano in costante e perfetto stato di funzionamento. B) PORTIERATO Il custode è tenuto all’apertura e alla chiusura dell’edificio e dei relativi locali, nelle ore stabilite con l’ufficio competente, e comunque secondo gli impegni delle diverse attività che vi si svolgono. C) PULIZIA Il custode è tenuto ad intervenire alla eventuale pulizia/riordino dei cortili, dei porticati, delle altre parti comuni dell'immobile qualora risultino in evidente stato di disordine. In caso di neve è tenuto ad assicurare lo sgombero sulle aree di pertinenza dell'immobile per permettere l'accesso alla struttura, ed all’occorrenza spargere il sale antigelivo come da ordinanza. E) MANUTENZIONI Il custode deve segnalare agli uffici comunali competenti la necessità degli interventi manutentivi, nonché eventuali guasti agli impianti di riscaldamento, di condizionamento, elettrico ed idrico. F) ALTRI INTERVENTI 1. Per qualsiasi intervento di urgenza che si rendesse necessario per consentire l'utilizzo della struttura comunale o per prevenire o evitare danni alla struttura stessa, il custode deve informare tempestivamente la sezione competente, fatte salve le comunicazioni di diversa natura che dovranno essere dirette alle competenti autorità (Questura, VV.FF., ecc.). 2. Il custode deve vigilare sia all’interno che all’esterno del centro, ivi compresa l’area pertinente, affinché lo stesso non sia frequentato, specialmente nelle ore serali, da terzi non autorizzati e che non sia oggetto di riunioni, giochi, furti, atti vandalici o altri danneggiamenti in questo caso deve informare tempestivamente le forze dell’ordine (Polizia Locale/Carabinieri). 3. Le prestazioni di cui sopra verranno previste in maniera specifica nei singoli atti di assegnazione della custodia, tenendo conto dell'eventuale parziale espletamento delle stesse da parte di altro personale comunale, o da parte di ditte appaltatrici già appositamente incaricate. | riscaldamento, di condizionamento, elettrico ed idrico. F) ALTRI INTERVENTI 1. Per qualsiasi intervento di urgenza che si rendesse necessario per consentire l'utilizzo della struttura comunale o per prevenire o evitare danni alla struttura stessa, il custode deve informare tempestivamente la sezione competente, fatte salve le comunicazioni di diversa natura che dovranno essere dirette alle competenti autorità (Questura, VV.FF., ecc.). 2. Il custode deve vigilare sia all’interno che all’esterno del centro, ivi compresa l’area pertinente, affinché lo stesso non sia frequentato, specialmente nelle ore serali, da terzi non autorizzati e che non sia oggetto di riunioni, giochi, furti, atti vandalici o altri danneggiamenti in questo caso deve informare tempestivamente le forze dell’ordine (Polizia Locale/Carabinieri). 3. Le prestazioni di cui sopra verranno previste in maniera specifica nei singoli atti di assegnazione della custodia, tenendo conto dell'eventuale parziale espletamento delle stesse da parte di altro personale comunale, o da parte di ditte appaltatrici già appositamente incaricate. 4. Il assegnatario è tenuto, inoltre, a consentire l'accesso all’impianto e/o edificio di proprietà comunale affidati in custodia degli Amministratori e dipendenti comunali, nonché alle ditte esterne, preventivamente autorizzate, che, per ragioni di servizio, hanno motivo di accedere all’edificio. |
4. Il assegnatario è tenuto, inoltre, a consentire l'accesso all’impianto e/o edificio di proprietà comunale affidati in custodia degli Amministratori e dipendenti comunali, nonché alle ditte esterne, preventivamente autorizzate, che, per ragioni di servizio, hanno motivo di accedere all’edificio. | ||
Art. 10) Tipologia del rapporto e cause di risoluzione Il rapporto intercorrente tra il comune e l'assegnatario relativamente alle prestazioni di custodia, non può essere in nessun caso assimilato al rapporto di lavoro dipendente. L'intero rapporto può risolversi anticipatamente nei seguenti casi: a. quando il comune destini ad altre attività istituzionali i locali costituenti l'appartamento; b. quando l'assegnatario continui a violare, dopo almeno un richiamo scritto, una qualsiasi delle obbligazioni assunte; c. quando venga meno uno dei requisiti di cui all’art. 2 del presente regolamento. Nel caso di cui ai precedenti punti a) e c) il rapporto si risolverà alla scadenza del 180° giorno successivo al ricevimento della notifica del Comune. Nel caso di cui al precedente punto b) il contratto si risolverà all'atto in cui, dopo l'invio di un primo richiamo, il Comune contesterà la continuazione delle violazioni lamentate. | Art. 10) Il rapporto intercorrente tra il comune e l'assegnatario relativamente alle prestazioni di custodia, non può essere in nessun caso assimilato al rapporto di lavoro dipendente. L'intero rapporto può risolversi anticipatamente nei seguenti casi: a. quando il comune destini ad altre attività istituzionali i locali costituenti l'appartamento; b. quando l'assegnatario continui a violare, dopo almeno un richiamo scritto, una qualsiasi delle obbligazioni assunte; c. quando venga meno uno dei requisiti di cui all’art. 2 del presente regolamento. Nel caso di cui ai precedenti punti a) e c) il rapporto si risolverà alla scadenza del 180° giorno successivo al ricevimento della notifica del Comune. Nel caso di cui al precedente punto b) il contratto si risolverà all'atto in cui, dopo l'invio di un primo richiamo, il Comune contesterà la continuazione delle violazioni lamentate. La consegna dell’alloggio sarà effettuata all’assegnatario direttamente dall'incaricato dal Settore Tecnico preposto alla tutela del patrimonio Comunale, previa redazione di relativo verbale di consistenza e di conservazione dell'alloggio, con allegata planimetria che individui precisamente la superficie in godimento esclusivo. L’assegnatario dovrà inoltre obbligarsi a restituire l'alloggio nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consegna. | Art. 10) Consegna dell'alloggio La consegna dell’alloggio sarà effettuata all’assegnatario direttamente dall'incaricato dal Settore Tecnico preposto alla tutela del patrimonio Comunale, previa redazione di relativo verbale di consistenza e di conservazione dell'alloggio, con allegata planimetria che individui precisamente la superficie in godimento esclusivo. L’assegnatario dovrà inoltre obbligarsi a restituire l'alloggio nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consegna. |
Art. 11) Assenza dell'assegnatario In caso di assenza temporanea per ferie o malattia o ricovero, l'assegnatario dovrà farsi sostituire nelle mansioni di cui all'art. 9 dal custode di un altro stabile, previo accordo con questi. Nel caso in cui non sia possibile la sostituzione con altro custode, | Art. 11) Assenza In caso di assenza temporanea per ferie o malattia o ricovero, l'assegnatario dovrà farsi sostituire nelle mansioni di cui all'art. 9 dal custode di un altro stabile, previo accordo con questi. Nel caso in cui non sia possibile la sostituzione con altro custode, l'assegnatario dovrà farsi sostituire da altra persona anche estranea di gradimento dell'Amministrazione. Durante le assenze del custode dovute a qualsiasi causa (comunque sempre | Art. 11) Assenza e sostituzione del custode Durante le assenze del custode dovute a qualsiasi causa (comunque sempre preventivamente segnalate per iscritto) le mansioni di custodia, tutte incluse, vengono svolte da personale di famiglia maggiorenne, ovvero, quando ciò non sia possibile, l'assegnatario dovrà farsi sostituire nelle mansioni di cui all’art. 9 dal custode di un altro stabile, previo accordo con questi e comunicazione per iscritto all’Ufficio Patrimonio. |
l'assegnatario dovrà farsi sostituire da altra persona anche estranea di gradimento dell'Amministrazione. La sostituzione non dà diritto ad alcun compenso da parte dell’Amministrazione. Per tutti gli altri casi di assenza il sostituto verrà individuato dall’Amministrazione. | preventivamente segnalate per iscritto) le mansioni di custodia, tutte incluse, vengono svolte da personale di famiglia maggiorenne, ovvero, quando ciò non sia possibile, l'assegnatario dovrà farsi sostituire nelle mansioni di cui all’art. 9 dal custode di un altro stabile, previo accordo con questi e comunicazione per iscritto all’Ufficio Patrimonio. Nel caso in cui non sia possibile la sostituzione con altro custode, l’assegnatario dovrà farsi sostituire da altra persona, anche estranea, di gradimento dell'Amministrazione. La sostituzione non dà diritto ad alcun compenso da parte dell’Amministrazione. Per tutti gli altri casi di assenza il sostituto verrà individuato dall’Amministrazione. | Nel caso in cui non sia possibile la sostituzione con altro custode, l’assegnatario dovrà farsi sostituire da altra persona, anche estranea, di gradimento dell'Amministrazione. La sostituzione non dà diritto ad alcun compenso da parte dell’Amministrazione. Per tutti gli altri casi di assenza il sostituto verrà individuato dall’Amministrazione. |
Art. 12) Xxxxx e regolamenti Al contratto tra l'assegnatario e l'amministrazione non si applicheranno le norme della Legge sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani nè quelle sull'Edilizia Residenziale Pubblica, se non specificatamente richiamate. Si applica invece per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento o dal contratto o da eventuale polizza assicurativa, quanto previsto dal Codice Civile in materia di locazione e di custodia. | Art. 12) Al contratto tra l'assegnatario e l'amministrazione non si applicheranno le norme della Legge sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani nè quelle sull'Edilizia Residenziale Pubblica, se non specificatamente richiamate. Si applica invece per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento o dal contratto o da eventuale polizza assicurativa, quanto previsto dal Codice Civile in materia di locazione e di custodia. L’assegnatario ha la facoltà, in qualsiasi momento e senza specifica motivazione, di rinunciare all’assegnazione dell’alloggio di servizio, dandone formale comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni naturali consecutivi antecedenti la data di operatività della rinuncia. In detto periodo di preavviso, gli obblighi a carico dell’assegnatario previsti nel presente Regolamento, nonché nel contratto di assegnazione, dovranno continuare ad essere regolarmente espletati. | Art. 12) Rinuncia L’assegnatario ha la facoltà, in qualsiasi momento e senza specifica motivazione, di rinunciare all’assegnazione dell’alloggio di servizio, dandone formale comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni naturali consecutivi antecedenti la data di operatività della rinuncia. In detto periodo di preavviso, gli obblighi a carico dell’assegnatario previsti nel presente Regolamento, nonché nel contratto di assegnazione, dovranno continuare ad essere regolarmente espletati. |
Art. 13) Consegna dell'alloggio La consegna dell'alloggio sarà effettuata all’assegnatario direttamente dall'incaricato dal Settore Tecnico preposto alla tutela del patrimonio Comunale, previa redazione di relativo verbale di consistenza e di conservazione dell'alloggio, con allegata planimetria che individui precisamente la superficie in | Art. 13) La consegna dell'alloggio sarà effettuata all’assegnatario direttamente dall'incaricato dal Settore Tecnico preposto alla tutela del patrimonio Comunale, previa redazione di relativo verbale di consistenza e di conservazione dell'alloggio, con allegata planimetria che individui precisamente la superficie in godimento esclusivo. L'assegnatario dovrà inoltre obbligarsi a restituire l'alloggio nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consegna. 1. A seguito di gravi e ripetute inadempienze nell'assolvimento degli obblighi | Art. 13) Revoca 1. A seguito di gravi e ripetute inadempienze nell'assolvimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento, nonché nel contratto di assegnazione, che abbiano comportato a carico dell’assegnatario almeno due richiami scritti nel corso dello stesso anno solare, l’assegnazione stessa potrà essere revocata, con motivato provvedimento, dandone formale preavviso di almeno 90 (novanta) giorni naturali consecutivi rispetto alla data di operatività della revoca. In detto periodo di preavviso, gli obblighi a carico |
godimento esclusivo. L'assegnatario dovrà inoltre obbligarsi a restituire l'alloggio nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consegna. | previsti nel presente Regolamento, nonché nel contratto di assegnazione, che abbiano comportato a carico dell’assegnatario almeno due richiami scritti nel corso dello stesso anno solare, l’assegnazione stessa potrà essere revocata, con motivato provvedimento, dandone formale preavviso di almeno 90 (novanta) giorni naturali consecutivi rispetto alla data di operatività della revoca. In detto periodo di preavviso, gli obblighi a carico dell’assegnatario previsti nel presente Regolamento, nonché nel contratto di assegnazione, dovranno continuare ad essere regolarmente espletati. 2. La revoca è disposta dal Dirigente del Servizio Patrimonio; 3. Le inadempienze di cui al precedente comma devono, comunque, essere formalmente contestate all’assegnatario, assegnando allo stesso il termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. 4. In nessun caso l’Amministrazione Comunale sarà tenuta a fornire altra soluzione abitativa, che dovrà essere reperita esclusivamente a cura e spese del assegnatario, o aventi causa. | dell’assegnatario previsti nel presente Regolamento, nonché nel contratto di assegnazione, dovranno continuare ad essere regolarmente espletati. 2. La revoca è disposta dal Dirigente del Servizio Patrimonio; 3. Le inadempienze di cui al precedente comma devono, comunque, essere formalmente contestate all’assegnatario, assegnando allo stesso il termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. 4. In nessun caso l’Amministrazione Comunale sarà tenuta a fornire altra soluzione abitativa, che dovrà essere reperita esclusivamente a cura e spese del assegnatario, o aventi causa. |
Art. 14) Divieto di cessione L'assegnatario non potrà cedere, nè in tutto nè in parte il relativo contratto o i diritti, anche parziali da esso derivanti, nè cedere l’immobile, in tutto o in parte o in comodato anche temporanei. | Art. 14) L'assegnatario non potrà cedere, nè in tutto nè in parte il relativo contratto o i diritti, anche parziali da esso derivanti, nè cedere l’immobile, in tutto o in parte o in comodato anche temporanei. 1. La decadenza dell’assegnazione dell'alloggio di servizio si verifica: a) quando l’incaricato della custodia cessa, per qualsiasi motivo o causa, dal rapporto d'impiego con il Comune di Pioltello; b) in caso di decesso del assegnatario, il termine per il rilascio dell’immobile da parte dei familiari conviventi, è stabilito in 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla data dell’evento; c) quando il custode nominato dall'Amministrazione Comunale non occupa, per sua colpa, l'alloggio assegnato entro 30 (trenta) giorni dalla data di assegnazione. 2. Alla scadenza naturale del contratto di assegnazione, il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e l’assegnatario si intende automaticamente cessato e, pertanto, l’alloggio dovrà essere lasciato libero entro la suddetta data di scadenza del contratto. 3. Avuta conoscenza che l'alloggio non è stato rilasciato entro i termini temporali previsti e preventivamente comunicati, l’Amministrazione Comunale, attiverà la procedura amministrativa di rilascio coattivo dell'alloggio. In nessun caso l’Amministrazione Comunale sarà tenuta a fornire altra soluzione abitativa, che dovrà essere reperita esclusivamente a cura e spese del assegnatario, o aventi causa. | Art. 14) Decadenza 1. La decadenza dell’assegnazione dell'alloggio di servizio si verifica: a) quando l’incaricato della custodia cessa, per qualsiasi motivo o causa, dal rapporto d'impiego con il Comune di Pioltello; b) in caso di decesso del assegnatario, il termine per il rilascio dell’immobile da parte dei familiari conviventi, è stabilito in 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla data dell’evento; c) quando il custode nominato dall'Amministrazione Comunale non occupa, per sua colpa, l'alloggio assegnato entro 30 (trenta) giorni dalla data di assegnazione. 2. Alla scadenza naturale del contratto di assegnazione, il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e l’assegnatario si intende automaticamente cessato e, pertanto, l’alloggio dovrà essere lasciato libero entro la suddetta data di scadenza del contratto. 3. Avuta conoscenza che l'alloggio non è stato rilasciato entro i termini temporali previsti e preventivamente comunicati, l’Amministrazione Comunale, attiverà la procedura amministrativa di rilascio coattivo dell'alloggio. In nessun caso l’Amministrazione Comunale sarà tenuta a fornire altra soluzione abitativa, che dovrà essere reperita esclusivamente a cura e spese |
del assegnatario, o aventi causa. | ||
Art. 15) Ispezioni e verifiche Durante la locazione l'Amministrazione comunale, per mezzo dei tecnici dell'ufficio ai quali è affidato il controllo, avrà in ogni momento diritto di effettuare qualsiasi verifica riguardante la manutenzione, l'uso e/o la conservazione dell'immobile. | Art. 15) Ispezioni e verifiche Durante la locazione l'Amministrazione comunale, per mezzo dei tecnici dell'ufficio ai quali è affidato il controllo, avrà in ogni momento diritto di effettuare qualsiasi verifica riguardante la manutenzione, l'uso e/o la conservazione dell'immobile. | Art. 15) Ispezioni e verifiche Durante la locazione l'Amministrazione comunale, per mezzo dei tecnici dell'ufficio ai quali è affidato il controllo, avrà in ogni momento diritto di effettuare qualsiasi verifica riguardante la manutenzione, l'uso e/o la conservazione dell'immobile. |
Art. 16) Finalizzazione dell'uso dell'alloggio La concessione di alloggi di servizio, avvenendo al di fuori del rapporto di impiego non integra il trattamento economico dei dipendenti, pertanto per la concessione degli alloggi non è dovuto alcun corrispettivo dall'Amministrazione all'Assegnatario. | Art. 16) La concessione di alloggi di servizio, avvenendo al di fuori del rapporto di impiego non integra il trattamento economico dei dipendenti, pertanto per la concessione degli alloggi non è dovuto alcun corrispettivo dall'Amministrazione all'Assegnatario. Al contratto tra l'assegnatario e l'amministrazione non si applicheranno le norme della Legge sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani né quelle sull'Edilizia Residenziale Pubblica, se non specificatamente richiamate. Si applica invece per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento o dal contratto o da eventuale polizza assicurativa, quanto previsto dal Codice Civile in materia di locazione e di custodia. | Art. 16) Xxxxx e regolamenti Al contratto tra l'assegnatario e l'amministrazione non si applicheranno le norme della Legge sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani né quelle sull'Edilizia Residenziale Pubblica, se non specificatamente richiamate. Si applica invece per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento o dal contratto o da eventuale polizza assicurativa, quanto previsto dal Codice Civile in materia di locazione e di custodia. |
Art. 17) Decorrenza Le convenzioni stipulate successivamente all’esecutività del presente regolamento dovranno riportare le clausole dallo stesso disciplinate. | Art. 17) Decorrenza Le convenzioni stipulate successivamente all’esecutività del presente regolamento dovranno riportare le clausole dallo stesso disciplinate. | [articolo soppresso e qundi non presente] |
LEGENDA MODIFICHE: testo abrogato testo aggiunto