VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI,
ESTRATTO DA :
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI,
VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI,
PSICOLOGI) AMBULATORIALI AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Art. 37 – Procedimento disciplinare.
1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionisti, in analogia ai principi stabiliti dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.
2. I criteri per l’individuazione delle violazioni sono i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dagli Accordi (Nazionale, Regionale ed Aziendale), mancata collaborazione con le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli Accordi, mancato rispetto delle norme previste dall’Allegato 5 – Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.
3. Le violazioni degli obblighi di cui al comma precedente, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni:
a) rimprovero scritto;
b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 5% e non superiore al 10% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per la durata massima di tre mesi;
c) sospensione dall’incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei;
d) revoca dell’incarico con preavviso;
e) revoca dell’incarico senza preavviso.
4. Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate nell’Allegato 6 – Sanzioni disciplinari. L’irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, comunicata tempestivamente allo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista al fine di garantire
la certezza delle situazioni giuridiche. Non può essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo.
5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sono così individuati:
a) il referente della AFT di riferimento per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto;
b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, secondo quanto previsto dall’art. 55-bis, comma 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravità di cui al precedente comma 3, lettere b) c) d) e). In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista un componente dell’UPD è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento col SSN.
6. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate.
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Nel corso dell’istruttoria, il referente di cui al comma 5, lettera a) o l’UPD possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
Le comunicazioni agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari e l’accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato:
a) ogni comunicazione, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata A/R;
b) lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista hanno diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
7. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
8. In caso di più violazioni compiute con un’unica azione o omissione si applica la sanzione più grave.
9. I modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono i seguenti:
a) procedimento per il referente di cui al comma 5, lettera a):
I. il referente di cui al comma 5, lettera a) entro 20 (venti) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, contesta per iscritto l’addebito allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui l’interessato aderisce o conferisce mandato.
Nel caso il referente di cui al comma 5, lettera a) ritenga che la sanzione da applicare sia più grave di quella del rimprovero scritto, entro 5 giorni dalla notizia del fatto trasmette gli atti all’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), dandone contestuale comunicazione all’interessato;
II. entro il termine fissato, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della propria difesa;
III. in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il
rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento;
IV. il responsabile della struttura organizzativa aziendale di riferimento conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, stabilita dal referente di cui al comma 5, lettera a), entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell’addebito;
V. la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all’interessato;
Allegato 6 – Sanzioni disciplinari.
1. Le violazioni del Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti (biologi, chimici, psicologi) danno luogo all’applicazione di sanzioni, avuto riguardo dei seguenti criteri:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrata, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni contrattuali;
c) responsabilità connesse con l’incarico ricoperto, nonché con la gravità della lesione al prestigio dell’Azienda e del Servizio Sanitario Nazionale;
d) grado di danno o di pericolo o di disservizio provocati a persone e a cose;
e) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dallo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista o al concorso nella violazione di più persone;
f) recidiva di sanzioni disciplinari nel biennio precedente.
2. Comportamenti che danno luogo a sanzioni:
a) rimprovero scritto, per:
I. infrazioni di lieve entità, a carattere occasionale, comprese quelle relative alle disposizioni sulle prescrizioni e proposte di trattamenti assistenziali;
II. sporadiche irregolarità nell’utilizzo della ricetta del SSN;
III. inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, purché non abbia determinato un danno o ripercussioni negative per gli utenti o l’Azienda;
IV. ingiustificato ritardo o mancato rispetto dell’orario di inizio e di fine dei turni;
V. episodici comportamenti non conformi ai principi di correttezza e di rispetto;
VI. irregolarità nella compilazione e tenuta della documentazione a carattere sanitario;
VII. mancata comunicazione tempestiva all’Azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
VIII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore eccedente i 150 Euro nell’anno solare;
b) sanzione pecuniaria, per:
I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato la sanzione del rimprovero scritto;
II. uso improprio delle risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale;
III. assenza ingiustificata o arbitrario abbandono della sede di servizio senza conseguenze nei confronti degli utenti;
IV. comportamenti minacciosi, ingiuriosi o calunniosi nei confronti di utenti, colleghi o dipendenti aziendali;
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V. violazione di obblighi da cui sia derivato disservizio agli utenti;
VI. violazione degli obblighi e compiti, stabiliti da norme legislative o da disposizioni contrattuali, che abbiano comportato danno economico o pregiudizio per l’Azienda;
VII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore rilevante;
c) sospensione dall’incarico e dal trattamento economico, per:
I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato sanzione pecuniaria;
II. sistematici e comprovati comportamenti aggressivi o denigratori; minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni nei confronti degli utenti, dei colleghi, dell’Azienda e dei suoi dipendenti;
III. ripetute assenze ingiustificate dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tale ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista, agli
eventuali danni causati all’Azienda, agli utenti o a terzi;
IV. comportamento gravemente negligente od omissivo nella tenuta del Fascicolo Sanitario Elettronico e della restante documentazione sanitaria connessa all’espletamento della
sua attività da cui sia derivato un danno per l’Azienda o per terzi;
V. violazione delle norme di legge in materia di prescrizione di farmaci o persistente inappropriatezza clinica nell’attività prescrittiva;
VI. testimonianza falsa o reticente nell’ambito di procedimenti disciplinari;
VII. responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto, nell’esercizio della propria attività, nei confronti di colleghi, utenti o terzi;
VIII. atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi compresi quelli discriminatori e le molestie sessuali;
IX. altre gravi violazioni non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all’Azienda;
d) revoca dell’incarico con preavviso, per:
I. recidiva di infrazioni che abbiano comportato la sospensione del rapporto;
II. falsità documentali o dichiarative in costanza del rapporto di lavoro;
III. omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti indebiti benefici economici;
IV. rilascio di false certificazioni di malattia, relative ad assenza dal lavoro, che attestino dati clinici non desunti da visita, in coerenza con la buona pratica medica;
V. mancato rispetto delle norme contrattuali in materia di espletamento di attività libero professionale;
VI. accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, per prestazioni previste dagli Accordi rese agli utenti;
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VII. mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità in costanza di incarico, ad esclusione della fattispecie prevista dall’art. 36, comma 3, lettera e);
VIII. condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
IX. responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi al di fuori dell’attività di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto;
e) revoca dell’incarico senza preavviso, per infrazioni, relative agli obblighi deontologici,
legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’Azienda e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
In caso di revoca per i motivi di cui al presente comma, lettera d), punti VII, VIII e IX e lettera e), allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista non può essere conferito un nuovo incarico convenzionale ai sensi del presente ACN; negli altri casi di revoca, è possibile presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie decorsi due anni dalla cessazione. L’UPD può attivare la procedura di conciliazione, non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare della revoca dell’incarico, da instaurare e concludere entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione, concordemente determinata all’esito di tali procedure, non può essere di specie diversa da quella prevista per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo.
4. Il consenso dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista deve risultare da atto sottoscritto congiuntamente dalle parti.