ACCORDO DI PROGRAMMA
per l’attuazione dell’intervento
“Conservazione e valorizzazione della Ferrovia storica del Sulcis – Percorrere il territorio”
L’anno duemiladiciotto, il giorno del mese di , tra la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dal dall’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Xxxxxxxxx Xxxxx;
e
la Provincia Sud Sardegna, rappresentata dal………………
il Comune di Siliqua, rappresentato dal……………..
il Comune di Nuxis, rappresentato dal………………….
il Comune di Narcao, rappresentato dal…………………….
il Comune di Villaperuccio, rappresentato dal………………..
il Comune di Santadi, rappresentato dal……………………..
Premesso che
− la Convenzione Europea sul Paesaggio, sottoscritta il 20 ottobre 2000 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, prevede il coinvolgimento delle autorità locali nella definizione delle politiche paesaggistiche e nell’individuazione dei propri paesaggi, attivando strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione degli stessi;
− il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (di seguito Xxxxxx), all’articolo 6 nel definire la valorizzazione del patrimonio culturale, ricomprende in essa la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale, la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
− l’articolo 131 del Codice prevede che lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità;
− l’articolo 167 del Codice, al comma 6 prevede che le somme riscosse per effetto dell'applicazione dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie sono utilizzate anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree
degradati o interessati dalle rimessioni in pristino;
− il Piano paesaggistico regionale, primo ambito omogeneo, all’articolo 54 delle norme tecniche di attuazione qualifica come beni identitari la rete infrastrutturale storica, che comprende i tracciati ferroviari, le stazioni, i caselli, le gallerie e i ponti, prevedendone all’’articolo 56 il recupero e utilizzo, con valorizzazione delle aree nel contesto di circuiti di fruizione del paesaggio;
− la Legge del 7 agosto 1990 n. 241, all’articolo 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
− l'art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che le prestazioni di fattibilità tecnica ed economica, relative alla progettazione, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, possono essere espletate, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo, dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
− l'art. 8, comma 7, della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, prevede che qualora, nella fase della progettazione, dell'affidamento o dell'esecuzione, si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, i soggetti interessati possono promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
− la Giunta Regionale, con deliberazione n. 26/24 del 30 maggio 2017, ha approvato il programma di azioni finalizzato alla conservazione e valorizzazione della Ferrovia storica del Sulcis, dando mandato alla Direzione Generale della Pianificazione urbanistica, territoriale e della vigilanza edilizia di procedere alla predisposizione di un accordo di programma;
− l’attività di ricognizione dei tracciati ferroviari storici, con tutti gli elementi pertinenziali ad essi connessi, è in corso di ultimazione, grazie alla proficua collaborazione con l’ARST, con differenziazione tra linee dismesse e in esercizio, e che il tracciato Siliqua-Calasetta rientra nel piano regionale degli itinerari ciclabili di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 6/22 del 31 gennaio 2017;
− le parti assumono come prioritario e necessario l'intervento di messa in sicurezza e valorizzazione del primo tratto del percorso ferroviario che da Siliqua arriva a Santadi, e di dover procedere prioritariamente al consolidamento e alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti;
− ai fini dell’attuazione dell’intervento sono state destinate con la deliberazione n. 26/24 sopra citata euro 800.000,00 (ottocentomila/00), quota parte delle risorse riscosse per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 167 del Codice;
− la deliberazione n. 26/24 ha individuato come capofila la provincia del Sud Sardegna;
Tutto ciò premesso e considerato le parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Premesse
Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2
Finalità
Con il presente Accordo le Parti intendono dare attuazione ad un programma di interventi, denominato “Conservazione e valorizzazione della Ferrovia storica del Sulcis – Percorrere il territorio”, finalizzato alla messa in sicurezza del tracciato ferroviario dismesso nei comuni di Siliqua, Nuxis, Narcao, Villaperuccio, Santadi, per renderlo fruibile dal punto di vista turistico, culturale e sociale, con gli apporti di tutti gli enti e società a vario titolo coinvolti nell'intervento.
Articolo 3
Oggetto dell’accordo
Gli interventi sono individuati nelle seguenti opere da realizzarsi nel seguente ordine di priorità determinato nell'esigenza primaria di conservazione del bene:
a) la conservazione degli elementi strutturali che compongono il tracciato ferroviario storico, quali lo stesso tracciato, i viadotti e i ponti. L'importo stimato di € potrà essere incrementato a seguito di rimodulazione delle somme del Piano di massima degli interventi sulla base delle necessità di interventi urgenti rilevati.
b) la creazione di un nuovo circuito di fruizione del paesaggio, attraverso la valorizzazione del tracciato ferroviario quale bene identitario in sé e quale elemento lineare in grado di mettere in relazione i molteplici valori paesaggistici, ambientali, storico culturali e produttivi che caratterizzano il contesto; L'importo stimato di € potrà essere incrementato a seguito di rimodulazione delle somme del Piano di massima degli interventi sulla base delle necessità di interventi urgenti rilevati.
c) la riqualificazione e il riuso delle stazioni minori e dei caselli dismessi, da destinare a finalità turistico ricettive, utilizzabili da chi percorrerà il tracciato.
La progettazione e attuazione dell'intervento è affidata alla Provincia Sud Sardegna che procederà con la collaborazione dei Comuni sottoscrittori del presente Accordo, e potrà avvalersi, per quanto attiene alle problematiche trasportistiche, dell’assistenza tecnica dell’Azienda regionale sarda trasporti, oltre all'avvalimento degli uffici di tutti gli Enti sottoscrittori come specificato al successivo art.4.
Articolo 0
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxxx ente capofila
Il coordinamento fra le amministrazioni interessate all'attuazione dell’intervento è demandato alla Provincia del Sud Sardegna, individuata quale capofila.
La Provincia del Sud Sardegna, in relazione agli interventi di cui all'articolo 3, lettere a) e b), assume, nel rispetto delle vigenti disposizioni, i seguenti impegni:
a) svolgere le funzioni di stazione appaltante;
b) redigere il documento preliminare di progettazione;
c) svolgere o affidare le attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto;
d) adottare ed utilizzare i Patti di integrità nelle procedure per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di forniture e servizi avviate sulle risorse del presente protocollo, in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/16 del 16.06.2015, su citata, e condividere i modelli dei Patti di integrità adottati nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto in data 15.06.2015 tra il Presidente della Regione, ANCI Sardegna e Trasparency International Italia. Si impegna altresì a comunicare semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, lo stato di attuazione dei Patti di integrità al fine di garantire il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione in conformità alla D.G.R n.8/8 del 19.02.2016 di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016-2018;
e) acquisire, dalle Amministrazioni competenti, ove d’obbligo e prima di pubblicare la gara di appalto, i nulla-osta, le autorizzazioni, le concessioni e i permessi necessari per eseguire i lavori, provvedendo all’indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e smi.
Nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma lettere a) e b) la provincia potrà avvalersi del supporto dei Comuni sottoscrittori del presente accordo, all'interno del cui organico potranno essere individuati il Responsabile della progettazione, il RUP, il Direttore dei Lavori e le altre figure professionali che dovessero occorrere per la corretta gestione del procedimento. Al personale avvalso si applicano le disposizioni di cui agli art. 113, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. I relativi oneri sono inclusi nello stanziamento assegnato per l’attuazione dell’intervento.
La specificazione dei diversi interventi individuati all’articolo 3, con definizione delle risorse necessarie a garantirne l’attuazione, dovrà essere preventivamente sottoposta al Comitato Tecnico di Coordinamento dell'Accordo, di cui all'articolo 7.
Articolo 5
Impegni dei Comuni sottoscrittori
I sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, ciascuno per quanto di competenza a garantire il necessario supporto per l’attuazione dell’intervento.
Con riferimento alla terza azione, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), i Comuni sottoscrittori si impegnano ad effettuare il censimento e la schedatura delle stazioni e dei caselli di proprietà regionale insistenti nel proprio territorio, non utilizzati o utilizzabili a fini istituzionali insistenti lungo la tratta ferroviaria.
3. Le schede saranno utilizzate ai fini della predisposizione di un bando per la concessione in uso gratuito, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 3 del decreto legge n. 83 del 2014, convertito in legge n. 106 del 2014.
Nello svolgimento delle attività di propria competenza, le Parti si impegnano inoltre a:
a) fornire e condividere le informazioni e la documentazione necessaria ai fini della piena realizzazione dell'intervento;
b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
c) procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento degli impegni derivanti dal presente Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 8;
d) attivare ed utilizzare completamente e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento previste;
e) consentire l'accesso alle aree di interesse;
f) consegnare le aree interessate dal presente intervento.
Articolo 6
Impegni della Regione
La Regione, ai fini dell’esecuzione dell’intervento, si impegna ad autorizzare la consegna provvisoria anticipata delle parti del tracciato ferroviario afferente al proprio patrimonio disponibile, rinviando a momento successivo la stipulazione dei successivi atti di disposizione.
La Regione con riferimento alle azioni all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), si impegna a garantire, per il tramite dei Servizi competenti in materia di pianificazione e tutela del paesaggio, il supporto necessario ai fini della progettazione dell’interno in coerenza con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale e riconoscere a valori paesaggistici, ambientali, storico culturali e produttivi che caratterizzano il contesto.
Articolo 7
Modalità attuative dell'Accordo
Il Responsabile dell’attuazione del presente Accordo, è l’Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Cagliari e Carbonia Iglesias che si impegna ad assumere tutti i
provvedimenti amministrativi di propria competenza nel rispetto della vigente normativa e della convenzione attuativa che sarà stipulata successivamente al presente Accordo tra la Provincia del Sud Sardegna e il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Cagliari e Carbonia Iglesias.
Il Soggetto Attuatore degli interventi è la Provincia del Sud Sardegna, che si impegna ad assumere tutti i provvedimenti amministrativi di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente, per dare attuazione agli interventi oggetto del presente Accordo, e a concludere la realizzazione degli stessi nel rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario allegato alla convenzione attuativa.
Articolo 8
Comitato Tecnico dell'Accordo
Per il monitoraggio e la programmazione degli interventi di cui al presente Accordo è istituito un Comitato Tecnico dell'Accordo composto:
a) per la Regione dal Direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, o suo delegato, che assume le funzioni di presidente;
b) per la Provincia del Sud Sardegna, dal ***;
c) per i Comuni sottoscrittori tre referenti, individuati nel **;
2. Il Comitato, presieduto dal rappresentante della Regione, ha il compito di:
a) esaminare il piano dettagliato delle azioni;
b) monitorare lo stato di attuazione dell’intervento;
c) individuare le azioni correttive eventualmente necessarie al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo;
d) valutare le eventuali variazioni dell'Accordo o del piano di dettaglio degli interventi;
Il Comitato si riunisce semestralmente e ogni volta che uno dei componenti del Comitato stesso ne faccia richiesta.
Il Comitato Tecnico è costituito anche al fine di superare eventuali criticità siano rilevate e si possano risolvere celermente e per consentire la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal presente Accordo e dalla convenzione attuativa.
La partecipazione al Comitato Tecnico dell'Accordo non dà diritto ad alcun compenso o al rimborso delle spese sostenute.
Articolo 9
Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese
In seguito alla stipula della convenzione attuativa, la Direzione generale della pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Cagliari e Carbonia Iglesias procederà al trasferimento delle risorse al Soggetto Attuatore Provincia del sud Sardegna, secondo le modalità previste nel cronoprogramma procedurale e finanziario allegato alla convenzione attuativa stessa.
Al finanziamento dell’intervento è destinata la complessiva somma di euro 800.000,00 (ottocentomila/00), quota parte delle risorse derivanti dall’irrogazione delle sanzioni in materia paesaggistica, attingendole dai capitoli delle entrate a destinazione vincolata delle sanzioni per opere abusive in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.
La Provincia del Sud Sardegna, successivamente all’emissione del provvedimento di finanziamento da parte della Regione, provvede a:
a) iscrivere le somme oggetto di trasferimento nel proprio bilancio, con destinazione specifica e vincolata per la realizzazione dell’intervento proposto;
b) impegnare in via esclusiva il finanziamento in oggetto;
c) assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
Il trasferimento delle risorse è subordinato alla adozione e all’utilizzo da parte della provincia del Sud Sardegna dei Patti di integrità.
La prima quota del finanziamento sarà erogata in acconto alla stipula della presente convenzione. L'acconto è quantificato in euro 80.000,00 (ottontamila/00).
Le ulteriori quote relative ai successivi esercizi finanziari verranno erogate a richiesta della Provincia del Sud Sardegna in conformità al cronoprogramma procedurale e finanziario da prodursi a cura della stessa. Al fine dell’erogazione delle quote successive alla prima, la Provincia del Sud Sardegna, non oltre la scadenza fissa del 30 settembre di ogni anno, dovrà trasmettere al Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Cagliari e Carbonia Iglesias apposita richiesta della quota finanziaria relativa all’esercizio in corso, sottoscritta dal legale rappresentante, di importo non superiore a quello corrispondentemente indicato nel cronoprogramma finanziario, unitamente alla certificazione della spesa sino a quel momento sostenuta e degli atti procedimentali assunti.
Conformemente alle direttive impartite con la D.G.R. n. 25/19 del 3.5.2016 allegato A punto 4, le quote relative al secondo e terzo anno di erogazione della spesa sono erogate, in conformità al cronoprogramma procedurale e finanziario a condizione che sia attestata dal legale rappresentante una spesa di almeno il 70% di quanto già erogato.
Sono fatti salvi i casi in cui, in presenza di un avanzamento di spesa inferiore a detta percentuale, il legale rappresentante richieda ugualmente il trasferimento della quota successiva essendo in grado di motivare e documentare adeguatamente il concretizzarsi dell’effettiva esigenza della disponibilità di cassa richiesta per
la prosecuzione della realizzazione dell’intervento. In detti casi, valutate le motivazioni esposte e la documentazione presentata, è possibile disporre l’erogazione delle somme nei limiti della quota prevista nel cronoprogramma.
Le ulteriori quote relative ai successivi esercizi finanziari verranno erogate sulla base delle certificazioni rilasciate dal legale rappresentante in conformità al cronoprogramma che attestino un avanzamento della spesa pari ad almeno il 90% di quanto già erogato.
Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa procedurale e finanziario comporta, preliminarmente all’erogazione di ulteriori quote, una valutazione sullo stato di attuazione dell’intervento anche in relazione alla scadenza prevista per l’eventuale proposta di rimodulazione del cronoprogramma.
Qualora, dopo l’eventuale utilizzo delle economie, l’intervento sia realizzato con una spesa inferiore al quadro finanziario, o le spese sostenute non siano ammissibili o documentate come suddetto, la Provincia del Sud Sardegna dovrà restituire la quota parte di risorse trasferite non utilizzate e/o non spettanti.
In sede di attuazione dell’intervento di cui al presente Accordo, la Regione si riserva la facoltà di effettuare i necessari accertamenti e controlli secondo quanto previsto dall’art. 6 della L.R. n. 5/2007.
Articolo 10
Ammissibilità delle spese
La Provincia del Sud Sardegna è tenuta al rispetto delle norme relative all’ammissibilità delle spese, e specificatamente, per l’intervento in argomento, la spesa deve essere:
a) direttamente imputabile alla redazione delle fasi di progettazione e realizzazione dell’intervento;
b) pertinente, ovverosia che sussista una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l’attività oggetto del progetto;
c) verificabile in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
d) comprovata da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, comprovata da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
e) definita da pagamenti che rispettino il principio della tracciabilità. Non sono ammessi pagamenti per contanti o compensazioni;
f) sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente.
Articolo 11
Corretta tenuta del fascicolo
La Provincia del Sud Sardegna deve provvedere ad una corretta tenuta del fascicolo dell’operazione, contenente gli atti relativi alla stessa (assegnazione del finanziamento, progettazione e successiva aggiudicazione di lavori, servizi o forniture attraverso procedure di affidamento previste dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale, esecuzione materiale, gestione contabile e pagamenti, attestazioni di spesa, controlli, verifiche tecniche, stati di avanzamento lavori, collaudo e rendicontazione).
Articolo 12
Durata dell'Accordo
Il presente Accordo ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione eventualmente prorogabile su motivata richiesta.
Articolo 13
Revoca
La Regione si riserva il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui la Provincia del Sud Sardegna incorra in violazioni o negligenze nell’osservanza degli adempimenti previsti, della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.
Nel caso di revoca La Provincia del Sud Sardegna è obbligata a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico della Provincia tutti gli oneri relativi all'intervento.
In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico della Provincia del Sud Sardegna.
Articolo 14
Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo è vincolante per i sottoscrittori.
Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 7, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
Per quanto non espressamente regolato dal presente Accordo, in ordine ai rapporti tra le parti si applicano gli articoli 11, commi 2 e 3 e 15 della legge n. 241 del 1990.
Il presente Accordo dovrà essere attuato nei termini indicati nel cronoprogramma procedurale e finanziario allegato alla convenzione attuativa, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione attuativa stessa
Xxxxx, approvato e sottoscritto
per la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Enti locali, Finanze e urbanistica per la Provincia Sud Sardegna
per il Comune di Siliqua per il Comune di Nuxis per il Comune di Narcao
per il Comune di Villaperuccio per il Comune di Santadi