VALORE STIMATO DEL CONTRATTO: € 208.020,00 CAPITOLATO PRESTAZIONALE
CONCESSIONE TRASPORTO URBANO PERIODO INVERNALE 2016/2017 ED ESTIVO 2017
VALORE STIMATO DEL CONTRATTO: € 208.020,00 CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Documento approvato con Determina dell'Area Servizi Manutentivi, Patrimonio, Ambiente ed
Energia
n° 152 del 22.11.2016
ART. 1 OGGETTO DELLLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto l’organizzazione e la gestione del trasporto urbano turistico all’interno dell’Unione Montana “Comuni Olimpici – Via Lattea” da svolgersi mediante autobus allo scopo omologati, su percorsi e fermate prestabiliti sia nel periodo invernale (apertura impianti sciistici) e sia nel periodo estivo (mesi di luglio e agosto) per il periodo invernale 2016/2017 e periodo estivo 2017.
ART. 2 CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE
La concessione è subordinata alle seguenti condizioni:
COMUNE DI SAUZE D’OULX – SERVIZIO A PAGAMENTO
• Espletamento del servizio di trasporto urbano secondo le seguenti linee:
Periodo invernale (dal 7 dicembre o dalla data di affidamento al giorno successivo a Pasqua)
Linea Rossa – Con autobus avente almeno n. 40 posti tra seduti e in piedi Linea Blu – Con autobus avente almeno n. 40 posti tra seduti e in piedi Linea Arancio – Con autobus avente almeno n. 15 posti tra seduti e in piedi
Periodo estivo (nei mesi di luglio e agosto per 37 giorni)
Linea Rossa e Linea Blu – Con autobus avente almeno n. 18 posti seduti
COMUNE DI SESTRIERE - SERVIZIO A PAGAMENTO
• Espletamento del servizio di trasporto urbano secondo le seguenti linee:
Periodo invernale (dal 7 dicembre o dalla data di affidamento al giorno successivo a Pasqua)
Linea S1 e S2 e S3 – Con 2 autobus avente almeno n. 50 posti tra seduti e in piedi Linea collegamento borgate – Con autobus avente almeno n. 16 posti seduti
Periodo estivo (dal 30 luglio al 27 agosto) le cui giornate sono da definire con l’amministrazione comunale
Linea collegamento borgate – Con autobus avente almeno n. 16 posti seduti
COMUNE DI CFESANA TORINESE – SERVIZIO A APGAMENTO
• Espletamento del servizio di trasporto urbano secondo le seguenti linee:
Periodo invernale (dal 26 dicembre al 6 gennaio e tutti i sabati e le domeniche fino al giorno di Pasqua)
Linea Cesana e Linea collegamento San Sicario – con autobus avente almeno n. 20 posti
seduti
COMUNE DI PRAGELATO – SERVIZIO GRATUITO
• Espletamento del servizio di trasporto urbano secondo le seguenti linee: Periodo invernale (dal 26 dicembre al giorno successivo a Pasqua)
Linea Pragelato/Sestriere – con autobus avente almeno n. 30 posti seduti
Periodo estivo (dal 22 luglio al 20 agosto):
Linea Pragelato/Sestriere – con xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 00 posti seduti
Il n. di corse e gli orari dovranno essere previsti come il periodo invernale e concordati con l’amministrazione comunale.
Per tutti i Comuni
• Messa a disposizione da parte del concessionario di un numero adeguato di autobus;
• Al servizio pubblico dovranno essere adibiti esclusivamente autoveicoli autorizzati per il servizio stesso;
• Tutti gli autobus dovranno avere almeno motorizzazione EURO 4;
• Tutti gli autobus dovranno essere attrezzati per il servizio disabili;
• Tutti gli autobus che espleteranno il servizio dovranno essere di ugual colore ed essere dotati sulle fiancate laterali e sul fondo, nonché sulla parte sottostante al parabrezza di adesivi che caratterizzino il servizio. Detti adesivi, che dovranno coprire la totalità della superficie delle fiancate e del fondo, dovranno essere sostituiti ad ogni inizio periodo e concordati con l’Amministrazione comunale dove viene svolto il servizio, il costo di realizzazione grafica, di stampa e di posa di detti adesivi è a carico del concessionario. Gli adesivi saranno uguali per tutti gli autobus in modo da garantire una uniformità dei mezzi adibiti al servizio. Ogni Amministrazione Comunale si riserva su ogni autobus due spazi di 70 cm x 100 cm (eventualmente suddivisibile in 4 spazi) per l’eventuale apposizione di pubblicità connessa alla sponsorizzazione. Per l’individuazione del concessionario sarà adottata una sigla applicata in modo evidente sull’autobus. Nell’interno degli autobus dovrà essere indicato il numero massimo dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione;
• Possibilità di installazione all’interno dei veicolo di fogli pendenti da parte dello sponsor;
• Installazione su ogni mezzo a spese e a cura del concessionario di un rilevatore GPS che servirà alla verifica del servizio svolto e per la redazione della statistica del servizio. Al Comune dovrà essere consegnato l’accesso al portale dove si trovano i dati informatici;
• Installazione di un’obliteratrice dei titoli di viaggio o prevedere personale per il controllo ed eventuale fornitura di biglietti;
• Svolgimento del servizio in maniera continua, anche nei giorni festivi o prefestivi, senza interruzione di sorta, neppure in condizioni di scarsa utenza o maltempo;
Le variazioni in ordine alle modalità di esercizio, di cui si facesse luogo nel corso della concessione dovranno essere concordate ed autorizzate.
Sugli autobus non dovranno tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo, fissato nella carta di circolazione, di viaggiatori e di bagagli merci.
Il Concessionario dovrà prestare la massima attenzione nelle fasi di salita e discesa dei passeggeri. In particolare le porte automatiche dovranno essere aperte per consentire la salita e la discesa esclusivamente con l’automezzo perfettamente fermo. Non è assolutamente consentito il movimento degli automezzi se non previo l’accertamento da parte del conducente che tutte le porte siano perfettamente chiuse e che il mezzo possa muoversi, senza creare alcun pericolo in specie per eventuali utenti rimasti a terra o appena scesi. Il conducente o il personale di controllo dovrà accertare che il materiale trasportato quali per esempio: sci, racchette, snowboard, valigie etc…, sia correttamente riposto negli appositi spazi portabagagli o comunque perfettamente assicurati in modo da evitare qualsiasi possibilità di danno a persone o a cose. Ogni modifica importante apportata agli autobus in servizio pubblico dovrà essere comunicata al Comune ed agli eventuali organi regionali, qualora previsto dalle disposizioni di legge vigenti. Ciò è necessario allorché venga effettuata una modifica che implichi una diversa quantità di posti viaggiatori o di bagagli e merci. I conducenti, i fattorini e gli agenti di controllo addetti alla linea automobilistica e in servizio debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale uniforme. Il berretto dovrà essere munito della sigla della ditta.
ART. 3 PERCORSI
Il servizio, sia invernale che estivo, si svolgerà sui percorsi e con le fermate indicate nei
prospetti allegati al presente disciplinare.
Non potranno essere effettuate altre fermate, oltre a quelle indicate, salvo casi eccezionali.
Le Amministrazioni comunali potranno richiedere variazioni ai tracciati delle linee per esigenze di viabilità o di miglioria del servizio. Tali variazioni dovranno essere concordate con il concessionario.
ART. 4 ORARI
Il servizio, sia invernale che estivo, si svolgerà sulla base degli orari indicati nei prospetti allegati al presente disciplinare.
Gli orari intendono il servizio minimo che dovrà garantire il Concessionario.
Il Concessionario potrà nell’espletamento del servizio modificare l’orario minimo inserendo corse oppure proporre la modifica degli orari inseriti nelle tabelle. È esclusa la diminuzione delle corse.
Il Concessionario avrà l’obbligo di concordare con i Comune le modifiche agli orari, ed ogni sua variazione significativa.
Gli orari dovranno essere compilati in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti stabiliti dalle vigenti norme di circolazione e la velocità commerciale garantisca la sicurezza del servizi e l’incolumità pubblica, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico.
In corrispondenza delle fermate il Concessionario esporrà le apposite tabelle orarie con legenda bilingue (italiano-inglese). Per ogni fermata dovrà essere garantito uno spazio di 22 cm x
30 cm da dedicare all’eventuale sponsor che il Comune individuerà. Qualora il Comune non individuasse uno sponsor lo spazio non potrà essere utilizzato dal concessionario, ma rimarrà nella disponibilità del Comune.
I prospetti degli orari (con legenda italiano-inglese) dovranno essere esposti all’interno delle vetture, alle fermate, nei punti vendita dei biglietti.
ART. 5 ONEROSITA’ DELL’UTENZA
Il servizio, nei Comuni dove è previsto il biglietto a pagamento per gli utilizzatori, viene stabilito per tutti gli utenti con rispetto delle tariffe approvate dalla Regione Piemonte per il Trasporto Pubblico Locale. A titolo esemplificativo si riporta la tabella del costo dei biglietti in vigore dal 1° dicembre 2013.:
Il Concessionario dovrà adeguarsi, qualora intervenga superiormente l’approvazione di nuove tariffe.
Gli sci e le racchette, in dotazione agli sciatori, non costituiscono bagaglio pagante. Tutti gli introiti della biglietteria restano in capo al concessionario.
Il Concessionario avrà l’onere di organizzare sul territorio comunale la vendita dei biglietti in particolare attraverso l’individuazione dei punti vendita (per es: tabaccherie, bar, hotel, negozi, ufficio accoglienza turistica, etc…), la distribuzione dei biglietti, il controllo sugli autoveicoli del titolo di viaggio.
Al termine di ogni stagione invernale e comunque entro il 30 aprile dovrà essere consegnata ad ogni Comune una relazione indicante il numero di biglietti venduto suddiviso per tipologia. Similmente entro il 15 settembre dovrà essere consegnata la relazione per la stagione estiva.
Qualora una Amministrazione comunale intendesse offrire gratuitamente agli utenti il servizio per un determinato periodo invernale e/o estivo corrisponderà al concessionario, a titolo di indennizzo per i mancati incassi, un aumento pari al 25% per il periodo.
ART. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata dal periodo invernale 2016/2017 al periodo estivo 2017.
ART. 7 ASSUNZIONE IN PROPRIO DEL SERVIZIO
L’Unione Montana “Comuni Olimpici – Via Lattea” e/o i Comuni interessati dal servizio si riservano di assumere in proprio il servizio prima della scadenza del contratto di appalto, ed in ogni caso non prima della fine del periodo invernale 2017/2018, versando all’appaltatore un equo indennizzo ai sensi della normativa vigente.
ART. 8 COMPENSAZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI - PAGAMENTI
A fronte degli obblighi derivanti dal presente capitolato prestazionale i Comuni interessati corrisponderanno le relative compensazioni economiche:
Comune di Sauze d’Oulx
€ 81.120,00 oltre IVA 10% per il periodo invernale ed estivo (calcolo effettuato considerando il n. di giorni di servizio moltiplicato per il n. di autobus utilizzati moltiplicato per €/g 240,00 - trasporto a pagamento)
Comune di Sestriere
€ 73.920,00 oltre IVA 10% per il periodo invernale ed estivo (calcolo effettuato considerando il n. di giorni di servizio moltiplicato per il n. di autobus utilizzati moltiplicato per €/g 240,00 - trasporto a pagamento)
Comune di Cesana Torinese
€ 10.080,00 oltre IVA 10% per il periodo invernale ed estivo (calcolo effettuato considerando il n. di giorni di servizio moltiplicato per il n. di autobus utilizzati moltiplicato per €/g 240,00 - trasporto a pagamento)
Comune di Pragelato
€ 42.900,00 oltre IVA 10% per il periodo invernale ed estivo (calcolo effettuato considerando il n. di giorni di servizio moltiplicato per il n. di autobus utilizzati moltiplicato per €/g 300,00 - trasporto gratuito)
I servizi che verranno ricompensati con il presente disciplinare, saranno esclusivamente quelli previsti dal presente disciplinare.
Le compensazioni economiche di cui sopra sono fisse ed invariabili per tutta la durata della concessione, salvo le variazioni in più o in meno previste dal presente disciplinare.
L’approvvigionamento del carburante e la manutenzione dei mezzi sono a carico del concessionario.
Non è previsto a favore del concessionario alcun pagamento in acconto.
Il pagamento delle compensazioni economiche potrà avvenire mensilmente in proporzione dei giorni di effettivo servizio prestato nel mese stesso, previa presentazione di regolare fattura. Questa, per esigenze contabili, dovrà essere datata e presentata entro la fine di ogni mese di riferimento.
La liquidazione della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica dal sistema di interscambio, previa la verifica positiva della regolarità contributiva del concessionario mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. I tempi per
le verifiche precedentemente descritte si sommano a quelli previsti per il normale pagamento del corrispettivo dovuto.
Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.
ART. 9 PRESCRIZIONI
Il concessionario ha l’obbligo di ottemperare a tutte le richieste dei funzionari del Comune e della Regione aventi titolo previsto da disposizioni di legge, sia per quanto riguarda l’esame degli autoveicoli e degli impianti di officina, sia per ciò che concerne il controllo delle contabilità aziendali (introiti, spese, ecc.). E’ tenuta altresì alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico previste dalla vigenti disposizioni di legge o regolamenti, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.
Il concessionario sarà tenuto alla corresponsione di tutti gli oneri dovuti per legge alla Regione o allo Stato, in relazione al servizio di trasporto pubblico oggetto di cui alla presenta, nella misura previsto dalle vigenti disposizioni, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità in ordine alla eventuale mancata corresponsione.
ART. 10 SOGGEZIONE ALLE NORME DI APPALTO
Il concessionario è tenuto all’ottemperanza ed al rispetto, pieno ed incondizionato, delle norme riportate nel presente disciplinare, nonchè di tutte le leggi, decreti, norme e regolamenti, compresi quelli emanati dall’Amministrazione Comunale competente.
In particolare l’appaltatore è tenuto al pieno rispetto del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, sia per quanto riguarda le caratteristiche dei mezzi meccanici, sia per quanto riguarda il comportamento sulle strade pubbliche.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita ai Comuni interessati dal relativo servizio per l’eventuale inosservanza delle suddette disposizioni normative. L’appaltatore si impegna inoltre a rispettare tutte le prescrizioni che eventualmente l’Amministrazione Comunale competente riterrà opportuno emanare.
Nel caso in cui venissero rilevati eventuali casi di incompatibilità tra le norme del presente capitolato e quelle sopra elencate o comunque vigenti in forza di disposizione di legge o regolamento, è tenuto a darne segnalazione scritta al Comune.
ART. 11 DANNI
E’ a totale carico del concessionario, l’adozione di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità e la salute degli addetti ai lavori e dei terzi, nonchè per evitare danni, anche ambientali, ai beni pubblici e privati. A tale fine il concessionario dovrà dotare il personale dipendente, di tutti i mezzi necessari per il rispetto delle norme antiinfiortunistiche vigenti e controllerà la continua efficienza ed il regolare uso dei mezzi suddetti. In caso di infortunio e/o incidente, di qualsiasi tipo, ogni responsabilità ricadrà sulla ditta aggiudicataria, mentre il Comune competente sarà in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità.
Il Concessionario è tenuto ad effettuare i servizi oggetto del presente disciplinare ed ogni altra attività accessoria ai predetti servizi, con la massima diligenza, rimanendo responsabile nei confronti del Comune competente del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti e della disciplina dei propri dipendenti.
Nella gestione dei servizi, il concessionario dovrà adottare tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a persone o cose e sarà a suo carico ogni eventuale risarcimento senza diritto di rivalsa o di indennizzo nei confronti del Comune.
E’ fatto obbligo al concessionario provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa con un massimale di € 10.000.000,00;
In caso di avvenuto danno a persone o cose di terzi o del Comune, il concessionario è obbligato a provvedere direttamente al risarcimento o, in alternativa, sia che il danneggiato sia noto o meno, di denunciare l’evento dannoso all’assicurazione, entro i termini di legge previsti.
I danni provocati a strutture comunali, qualsiasi esse siano, qualora siano accertati al momento, dovranno essere comunicati all’Ufficio Tecnico entro 48 ore.
ART. 12 SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE.
I servizi oggetto del presente appalto sono servizi pubblici essenziali (art. 1, c.1 Legge 12.06.1990 n. 146) e costituiscono attività di pubblico interesse e pertanto come tali, per nessuna ragione, potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi al concessionario, senza formalità di sorta, per l’esecuzione d’ufficio dei servizi, con addebito dei costi sostenuti sul concessionario stesso; ciò indipendentemente dalle sanzioni
applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni.
Per l’esecuzione d’ufficio, il Comune potrà avvalersi di qualsiasi impresa che non sia il concessionario o provvedervi direttamente con proprio personale e mezzi.
Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo del servizio per mezzo del competente Ufficio Tecnico Comunale e dei Vigili Urbani.
Il personale di cui sopra potrà effettuare tutti i controlli reputati necessari, secondo le specifiche competenze attribuite dalle disposizioni legislative vigenti, ed inviare eventuali segnalazioni in base alle quali l’Amministrazione Comunale potrà emanare provvedimenti nei confronti del concessionario.
L’Ufficio Tecnico Comunale potrà richiedere qualunque intervento ritenuto necessario per assicurare l’efficienza e la qualità del servizio; tale richiesta sarà effettuata a mezzo fax e prevederà, ove non specificato dal presente disciplinare, il tempo massimo entro il quale il concessionario dovrà intervenire, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 18.
ART. 13 MACCHINARI, ATTREZZATURE E MEZZI
Il concessionario si impegna ad utilizzare per l’espletamento dei servizi ricompresi nel presente capitolato un numero adeguato di mezzi e macchinari o attrezzature idonee e conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, in termini di sicurezza, omologazioni, autorizzazioni ecc.
Tutti i mezzi da impiegare nell’esecuzione del servizio, dovranno essere mantenuti in buone condizioni a spese e cure del concessionario, il quale dovrà sostituire tutte le attrezzature che dovessero risultare difettose, obsolete o non sicure.
Tutti i mezzi utilizzati per la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, dovranno:
o essere conformi alla direttiva macchine e omologati con certificato di conformità a norma CEE;
o avere allestimenti effettuati in modo tale da assicurare a pieno il rispetto delle norme prescritte dal Codice della Strada e dalla normativa vigente;
o essere dotati di cabine confortevoli ed isolate acusticamente;
o essere mantenuti puliti sia internamente e sia esternamente;
o avere dimensioni e caratteristiche tali da poter essere impiegati nelle più diverse condizioni delle strade e delle piazze;
o essere dotati di gomme antineve per la stagione invernale ed avere le catene a bordo, da utilizzare in caso di necessità. In caso di maltempo prima dell’avvio del servizio i veicoli dovranno avere già montate le catene prima della prima corsa;
o avere un motore almeno EURO 4.
Prima dell’inizio del servizio dovrà essere inviato all'Ente aggiudicatore un elenco dei mezzi utilizzati, con marca e caratteristiche e x.xx di targa. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato.
All’interno dei veicoli non potrà essere esposto alcun tipo di pubblicità (volantini, manifestini, etc…) senza la preventiva autorizzazione del Comune e la corresponsione delle tasse di pubblicità.
ART. 14 PERSONALE DI SERVIZIO
Il concessionario dovrà assicurare sempre un regolare funzionamento dei servizi, garantendo la presenza di personale idoneo per numero e qualifica per il regolare ed efficiente espletamento del servizio.
Il servizio dovrà essere assicurato, indipendentemente dalle ferie, dalla malattia, infortuni o
altro.
Il personale dipenderà direttamente dal concessionario e dovrà essere capace e fisicamente valido.
Il personale dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto nei confronti dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza e uniformarsi alle disposizioni presenti e future che potranno essere emanate.
Il Concessionario si impegna a richiamare, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservano una condotta irreprensibile.
Tutto il personale dovrà essere fornito di ogni dotazione necessaria per la protezione della persona dal punto di vista igienico, sanitario ed infortunistico.
Il concessionario dovrà osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni salariali e previdenziali richieste dal Contratto Collettivo di Lavoro del Settore, nonché gli accordi sindacali integrativi locali eventualmente preesistenti, sia per quanto attiene al trattamento giuridico - economico, sia per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, la sicurezza e medicina sul lavoro, la prevenzione dagli infortuni. Il Concessionario è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
In caso di inottemperanza accertata dall’autorità municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente, se de caso, impiegando le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che il concessionario possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento di danni.
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l’esonero dal servizio del personale, nel caso di gravi e reiterate manchevolezze o comportamenti non corretti nei confronti del pubblico e/o dei funzionari addetti al controllo. Ogni segnalazione effettuata dal Comune in questo senso sarà impegnativa per il concessionario.
ART. 15 OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
E’ fatto obbligo al concessionario di:
a) segnalare all’Ufficio Tecnico Comunale o di Polizia Locale i fatti e le circostanze che, rilevati nello svolgimento del servizio, ne possano impedire o compromettere la regolare esecuzione;
b) denunciare all’Ufficio Tecnico Comunale o di Polizia Locale, il verificarsi di irregolarità e/o comportamenti contrari a disposizioni regolamentari o di legge, fornendo inoltre tutte le indicazioni utili per l’identificazione dei trasgressori o responsabili, qualora identificabili;
c) fornire la collaborazione necessaria per il buon andamento dell’appalto; deve consentire il libero accesso, in ogni momento, all’ufficio ed ai depositi ed in ogni altro luogo destinato allo svolgimento del servizio, fornendo tutta la documentazione necessaria ed i chiarimenti richiesti;
d) fornire entro 5 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, il nome e recapito di uno o più responsabili, con i relativi numeri di telefono e fax;
ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA
Per gli esatti obblighi derivanti dal presente capitolato e per l’eventuale risarcimento dei danni di cui all’art. 11, nonché delle somme che l'Amministrazione appaltante dovesse sostenere durante la gestione a causa di inadempimento, l’impresa aggiudicataria è tenuta a versare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di contratto convenuto ai termini dei precedenti articoli riferito all’intero periodo.
La cauzione viene costituita in contanti o in titolo di debito pubblico o garantiti dallo Stato o in riferimento all’art. 1, 1° comma, lettera “a” “b” legge 10 giugno 1982 n. 348, o mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.
Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative relative alla cauzione provvisoria e definitiva, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione di cui al presente articolo, potrà essere ridotta proporzionalmente al tempo residuo di servizio ancora da svolgere.
ART. 17 REVISIONE PREZZI
Non è prevista alcuna revisione automatica dei prezzi.
ART. 18 PENALITÀ
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi del contratto, ovvero che a seguito degli accertamenti effettuati come previsto dal presente capitolato, vengano riscontrate inadempienze o difformità nell’esecuzione dei servizi quali, ad esempio, il mancato rispetto dell'obbligo di far pagare il biglietto agli utenti che ne sono privi, l’inosservanza dei percorsi o di quanto altro previsto dal presente capitolato, il Comune, fatti salvi i casi di forza maggiore, potrà applicare a carico del concessionario, penalità amministrativa non inferiori nel minimo a €. 150,00 e non superiori al massimo di € 900,00 per ogni manchevolezza.
Le penalità di cui sopra sono applicate direttamente dal Comune, previa contestazione all’affidatario mediante PEC e decorso un termine non inferiore a 10 giorni, per le controdeduzioni da parte di quest’ultimo. Il pagamento della penalità avverrà tramite trattenuta dell’importo sulla rata più prossima del corrispettivo a favore dell’Impresa.
Qualora la Ditta affidataria ritenga che le inadempienze di cui ai punti precedenti dipendano da cause di forza maggiore, potrà dichiararlo entro 48 ore, ed in tal caso sarà esonerata dal pagamento delle penali, sempreché la forza maggiore sia riconosciuta dal Comune, salvo gravame ai sensi di legge o di contratto
Quanto sopra fatta salva la possibilità del Comune di rivalersi sulla garanzia di cui all’art. 16 del presente disciplinare, per eventuali maggiori danni derivanti dalla non corretta osservanza del contratto.
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Senza pregiudizio per ogni maggior ragione, azione o diritto che possa comunque competere al Comune, quest’ultimo si riserva la facoltà di avvalersi, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., della clausola risolutoria, previa formale dichiarazione al concessionario, nei seguenti casi:
a) mancata assunzione del servizio, dopo 5 giorni dal formale invito, non dovuta a cause di forza maggiore;
b) interruzione ingiustificata del servizio; in tale caso la risoluzione avverrà previa diffida e fissazione di un congruo termine per adempiere;
c) subappalto totale o parziale del contratto non autorizzato;
d) liquidazione, cessazione o fallimento del concessionario;
e) continui e ripetuti disservizi, contestati dall’Amministrazione appaltante;
f) cessione del contratto.
In tale caso il concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 7 giorni dalla manifestazione da parte del Comune di applicare la clausola risolutiva.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) precedenti, il Comune potrà sostituirsi al concessionario nello svolgimento del servizio, con addebito a quest’ultimo di tutte le spese e gli oneri di gestione.
In tale caso il concessionario è tenuto al pagamento della somma prescritta entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Comune; in caso contrario la stessa verrà detratta dal corrispettivo dovuto o dall’ammontare della cauzione definitiva.
In caso di qualsiasi altro inadempimento da parte del concessionario, diversi da quelli sopra previsti, che a giudizio insindacabile del Comune, comprometta il servizio oggetto del presente capitolato, l’Ente appaltante chiederà la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 del C.C.
ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
E’ fatto divieto al concessionario di cedere il contratto.
Il subappalto di parte dei servizi assunti, non potrà avvenire senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, previa comunicazione da parte della ditta aggiudicataria del nominativo del subappaltatore e le indicazioni specifiche dei servizi che si intendono dare in
subappalto, sotto pena di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni. Non potrà in ogni caso essere affidato in subappalto una quota di servizio superiore al 30%.
In caso di infrazione alle norme del presente disciplinare commesse da subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso terzi si intende il concessionario.
Non costituisce subappalto il semplice nolo di mezzi, sia a freddo che a caldo
ART. 21 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Qualsiasi spesa, salvo quelle diversamente ed espressamente previste ed autorizzate, anche se non specificatamente menzionate negli articoli del presente disciplinare, dovrà essere a totale ed esclusivo carico del concessionario, nessuna esclusa od eccettuata, siano esse spese, tributi diretti o indiretti.
Non sarà rimborsato nulla al concessionario nel caso in cui questo, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente disciplinare e non preventivamente autorizzati, per iscritto, dall’Ente.
Sono inoltre ad esclusivo carico dell’impresa, tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.
Tutte le spese relative all’organizzazione dei servizi, quali mezzi, attrezzature e personale, ecc., sono a carico del concessionario, il quale nell’eseguire l’offerta si intende abbia eseguito tutti gli opportuni calcoli estimativi e ritenuto il corrispettivo remunerativo per tutti gli interventi, le operazioni, gli oneri e gli obblighi contrattuali diretti ed indiretti.
ART. 22 CONTROVERSIE
Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto d’appalto sono deferite ad Arbitrato.
Le controversie di cui a comma 1 sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dal Comune, uno nominato dalla società affidataria e il terzo nominato d’intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Titolare.
Il collegio costituito ai sensi del comma 2 giudica secondo diritto a norma dell'articolo 810 e seguenti del codice di procedura civile.
E’ fatta salva per le parti la facoltà di chiedere il ricorso al giudice competente declinando così l’arbitrato.
ART. 23 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
Per tutti gli effetti del presente disciplinare, il concessionario deve eleggere, per tutta la durata del contratto, un domicilio nell’ambito del comune di Cesana Torinese, sede dell’Unione Montana “Comuni Olimpici – Via Lattea”.
Tutte le comunicazioni inerenti i servizi di cui al presente capitolato, saranno inviate dal Comune ad domicilio sopraccitato
Presso tale sede dovrà essere presente personale qualificato e responsabile idoneo a ricevere le comunicazioni, gli ordini di servizio e le disposizioni in generale impartite dall’Ufficio Tecnico o dall’Ufficio di Polizia Locale.
Tali comunicazioni, ordini e disposizioni, si intendono a tutti gli effetti e di fini dell’appalto, come inviati direttamente al concessionario medesimo, selettivamente domiciliato come sopra.