Titolo I° - Contratto di locazione
Regolamento di inquilinato per i locatari di immobili di proprietà comunale
approvato con atto consiliare n. 14 del 23/03/1998
PER I LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATI AD USO RESIDENZIALE
Titolo I° - Contratto di locazione
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il comune concede in locazione alloggi i cui locali sono consegnati ad uso esclusivo di abitazione del locatario e dei familiari con lui conviventi al momento dell’assegnazione.
Viene fatto tassativo divieto di usare dell’ente locato per altre finalità, come attività artigianali, professionali, commerciali o altro.
Sono inoltre vietati:
a) il subaffitto;
b) l’uso improprio della cosa locata e delle parti comuni;
c) l’uso improprio dei servizi comuni;
d) creare disturbo al vicinato o al condominio.
I locatari sono tenuti all’osservanza delle disposizioni contenute o richiamate nel contratto di locazione e di quelle del presente regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso, riguardando le presenti disposizioni sia gli alloggi concessi in godimento esclusivo, sia le parti dell’immobile concesse in uso o godimento comune.
Art. 2 – Disposizioni generali
Il conduttore dovrà rispondere in genere dei danni, come incendi o deterioramenti vari, che siano prodotti per fatto o per colpa sua e/o dei suoi familiari, eventuali ospiti, dipendenti ed incaricati di svolgere mansioni.
Pertanto, il conduttore dovrà risarcire qualunque danno arrecato da cose e persone alla cosa locata, allo stabile e alle parti comuni per causa a lui imputabile, colpa o negligenza propria o di persone coabitanti o chiamate per qualsiasi incombenza.
E’ fatta salva ogni diversa pattuizione con il comune, che dovrà comunque risultare da atto scritto.
Le presenti norme, ove non derogate dal contratto di locazione, formano parte integrante del contratto stesso; copia delle stesse deve essere consegnata al locatario all’atto della stipula, il quale dovrà dichiarare di averne ricevuto copia obbligandosi ad osservarle in ogni loro parte e riconoscendo esplicitamente come fatto risolutivo espresso dal contratto, a norma dell’art. 1453 C.C., la inosservanza delle clausole in esse contenute.
Il locatario dovrà altresì dichiarare di accettare ed osservare tutte le modificazioni ed aggiunte che il comune riterrà di introdurre nelle predette norme.
Art. 3 - Consegna dei locali
All’atto della consegna dei locali verrà compilato apposito verbale.
Il locatario dovrà dichiarare all’atto della stipula se i locali oggetto del contratto siano di suo gradimento e in buono stato di manutenzione salvo quanto eventualmente rilevato dal verbale di consegna.
Entro 60 giorni dalla consegna dell’alloggio il locatario può ancora segnalare gli eventuali difetti agli impianti, altrimenti i locali si considerano consegnati in perfetto stato locativo.
Deve essere convenuto espressamente che:
a) il comune resta esonerato da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero provenire alle persone, all’alloggio o allo stabile, da fatti omissioni o colpe di altri locatari e di terzi in genere;
b) il conduttore risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per colpa sua, dei suoi familiari, conviventi, o dipendenti, sia all’alloggio, sia allo stabile che alle sue pertinenze.
Art. 4 - Occupazione dell’alloggio
L’alloggio deve essere stabilmente occupato dal locatario entro giorni 30 (trenta) dalla data del verbale di consegna.
Art. 5 - Durata della locazione
La decorrenza del contratto viene fissata nell’atto e in mancanza di questa deve intendersi dalla data dell’atto medesimo.
La locazione è da considerarsi a tempo indeterminato salvo che nel contratto non sia diversamente disposto o si verifichino le ipotesi di decadenza, di annullamento o di risoluzione del contratto stesso previste dal presente regolamento, oltre che dal codice civile e, se del caso, dalle leggi regionali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 6 – Recessione dalla locazione
Il locatario può recedere in ogni momento dal contratto di locazione, dandone avviso al comune, con lettera raccomandata, almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
In caso di mancato avviso, il locatario è tenuto al pagamento dell’affitto per tre ulteriori mensilità, dopo la riconsegna dell’alloggio.
In caso di recesso del locatario, questi ha l’obbligo di avvertire per iscritto, 8 (otto) giorni prima, il comune, del giorno e dell’ora della riconsegna delle chiavi e restituzione dell’alloggio libero e vuoto di cose e persone, anche interposte e nelle condizioni previste dall’ultimo comma dell’art. 8).
I locatari degli alloggi disdetti devono lasciare visitare l’appartamento agli aspiranti assegnatari, accompagnati da incaricati del comune.
Art. 7 – Accesso all’alloggio
L’inquilino è tenuto a consentire la visita all’alloggio di eventuali nuovi aspiranti assegnatari, accompagnati da incaricato del comune, nel corso del rapporto e, soprattutto, in caso di imminente rilascio, per qualsiasi ragione, anche a seguito di provvedimento dell’ente proprietario o gestore.
Tale visita dovrà essere preavvertita almeno 7 giorni prima con comunicazione di almeno due date, concordandola telefonicamente con l’utente o suo rappresentante abilitato.
Quanto sopra non riguarda la visite ispettive del personale comunale, secondo le esigenze del comune e quanto previsto nei casi di interventi di emergenza.
Art. 7 – Conservazione dei locali
L’inquilino dovrà aver debita cura dei locali affidatigli e servirsene esclusivamente per l’uso specificato nel contratto, osservando scrupolosamente le disposizioni legislative in materia, i regolamenti e le ingiunzioni comunali.
Art. 8 – Riconsegna dei locali
Alla fine dell’affittanza l’inquilino dovrà riconsegnare i locali in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all’uso, essendo tenuto in difetto al risarcimento dei danni, dovendo perciò rispondere di tutti i danni e deterioramenti prodotti, tanto internamente che esternamente, per fatto o colpa sua e dei suoi familiari e dipendenti o estranei.
In particolare l’inquilino dovrà riconsegnare l’alloggio totalmente sgombero e completamente imbiancato a nuovo e perfettamente a regola d’arte, in quanto in tale stato trovasi all’atto della consegna.
All’atto della riconsegna dovranno essere restituite le chiavi e redatto il verbale di riconsegna con descritto lo stato dei locali riconsegnati.
Art. 9 - Subentri, ampliamenti e ospitalità
E’ obbligo dell’inquilino notificare al comune tempestivamente e comunque entro 30 giorni dal verificarsi del fatto, tutte le variazioni che avvengono nello stato di famiglia.
I subentri, gli ampliamenti del nucleo familiare del locatario e le ospitalità temporanee, sono sempre disciplinati dalle disposizioni contenute nelle leggi regionali in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 10 – Mobilità.
Il locatario, in caso di alloggio di edilizia residenziale pubblica, potrà essere trasferito, anche su sua richiesta, in altro alloggio con le modalità previste dalle leggi regionali sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 11 - Annullamento dell’assegnazione dopo la consegna dell’alloggio Qualora il locatario abbia conseguito l’assegnazione dell’alloggio:
- in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima;
- sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, sarà disposto l’annullamento secondo quanto disposto dalle leggi regionali in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Tale annullamento comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto in essere.
Art. 12 - Decadenza dell’assegnazione
La decadenza dell’assegnazione dell’alloggio pronunciata secondo quanto previsto dalle leggi regionali sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione, qualora il locatario:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso;
c) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);
e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica dalle disposizioni regionali in materia.
Art. 13 - Risoluzione del contratto.
La risoluzione del contratto si verifica di diritto qualora il locatario:
a) previa diffida del comune, risulti debitore moroso nei confronti dello stesso per non aver pagato il canone pattuito o per qualsiasi altra causa;
b) apporti modificazioni sostanziali all’alloggio ed alle pertinenze, tali da pregiudicarne la normale utilizzazione, senza preventiva autorizzazione del comune, fatto salvo il risarcimento del danno;
c) incorra nelle particolari violazioni di cui al presente contratto comportanti la decadenza o l’annullamento o in ogni altra ipotesi di inadempienza contrattuale prevista dalla vigente normativa in materia di locazioni.
Art. 14 - Subaffitto
E’ vietato subaffittare, in tutto od in parte, con o senza mobili, l’abitazione locata, il garage, il posto macchina e ogni altro bene immobile in locazione.
E’ inoltre vietato subaffittare o cedere in tutto o in parte, senza consenso del comune, i locali affittati per uso diverso da quello di abitazione.
Art. 15 - Elezione a domicilio.
Agli effetti dell’esecuzione dei contratti di locazione le parti eleggeranno domicilio, salvo che non sia diversamente pattuito, il comune nella propria sede e il locatario nell’alloggio locato.
Per ogni controversia dipendente o inerente i contratti di locazione stipulati dal comune di Piove di Sacco, competente sarà il Foro di Padova.
Art. 16 – Canone di locazione
Il canone di locazione mensile viene stabilito nel contratto.
Il canone di locazione per alloggi di edilizia residenziale pubblica viene stabilito secondo quanto disposto dalle leggi regionali per l’edilizia residenziale pubblica.
Il canone di locazione è soggetto ad aggiornamenti sulla base delle variazioni accertate dall’ISTAT.
Il canone di locazione per alloggi di edilizia residenziale pubblica o per i quali è comunque applicato il canone previsto per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è inoltre soggetto a variazioni annuali in funzione del variare del reddito complessivo del nucleo familiare del conduttore.
Art. 17 – Modalità di pagamento del canone
Il canone di locazione dovuto dal locatario dovrà essere corrisposto in rate mensili entro i primi 15 (quindici) giorni del mese di scadenza, nella misura e modalità determinate dal comune e ciò anche per addebito di eventuali conguagli sia di canone che di spese reversibili.
In caso di mancato pagamento totale o parziale del canone di locazione e/o delle eventuali quote relative alla gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni, il locatario è tenuto al pagamento nei confronti del comune, oltre alla quota capitale, anche degli interessi di mora nella misura pari all’interesse bancario corrente che il Tesoriere riconosce al comune.
La morosità nel pagamento del canone superiore a mesi 4 (quattro) è causa di risoluzione del contratto.
I pagamenti del canone o di qualsiasi altra somma dovuta saranno ricevuti dal comune senza pregiudizio alcuno delle azioni legali eventualmente in corso nei confronti del locatario e verranno imputati rispettivamente nell’ordine di eventuali spese di esazione o legali, agli eventuali interessi, ai canoni - iniziando da quelli scaduti da maggior tempo - e, nell’ambito di questi, con priorità al rimborso delle spese reversibili.
Art. 18 – Deposito cauzionale locativo
Il deposito cauzionale dovuto dal locatario è pari a due mensilità del canone di locazione come sopra determinato. Il deposito matura interessi legali a favore del locatario il cui importo viene scomputato dal canone di affitto del primo mese di ciascun nuovo anno solare o da eventuali rimborsi dovuti al comune.
Il deposito è vincolato, a garanzia degli obblighi assunti dal locatario, sino all’avvenuto saldo di ogni sospeso nei confronti del comune.
Tale deposito verrà incamerato dal comune per inadempienza contrattuale ed inoltre quando:
a) per volontà o causa del conduttore, a contratto stipulato, la locazione dell’alloggio non abbia già luogo;
b) l’inquilino abbia dovuto abbandonare l’alloggio in seguito ad azioni legali promosse dal comune, per qualsiasi inadempienza;
c) l’inquilino, a seguito di propria disdetta, non abbia sgomberato l’alloggio e consegnato le chiavi nel termine preciso da lui indicato;
d) l’inquilino non abbia provveduto ad imbiancare l’alloggio a nuovo e perfettamente a regola d’arte.
Titolo II° - Uso dei beni in locazione
Art. 19 – Conduzione
Gli inquilini, per quanto non previsto dal presente regolamento, devono servirsi della cosa locata ai sensi dell’art. 1587 C.C. con scrupolosa diligenza e, attenersi ai regolamenti comunali e di altre competenti autorità.
Gli inquilini devono mantenere con la più ampia cura non solo il rispettivo alloggio ma anche i locali, gli spazi e i servizi di uso comune provvedendo anche alla pulizia degli stessi con le modalità stabilite dall’autogestione o, in mancanza, dall’Ente gestore le cui deliberazioni si accettano sin da ora come vincolanti.
Gli inquilini devono osservare le norme di buon vicinato.
Gli inquilini sono tenuti a chiudere il portone di casa e tenere costantemente chiusa la porta di accesso ai sotterranei e alle soffitte.
E’ vietato lasciare aperto il portone d’accesso alle scale condominiali nonché gli eventuali cancelli d’ingresso al quartiere o al fabbricato.
E’ vietato lasciare aperti i cancelli ed accessi di uso comune.
Art. 21 – Destinazione d’uso dei locali
Gli inquilini devono servirsi dell’alloggio ad uso esclusivo d’abitazione, senza esercitarvi attività di natura artigianale con macchine utensili o di natura professionale che comporti un afflusso di clientela anche se di modesta entità, a meno che non sia stato diversamente stabilito nel contratto di locazione o vi sia espressa autorizzazione scritta dell’ente gestore, nel rispetto della normativa vigente.
Tale divieto vale altresì per i locali adibiti ad autorimesse o cantine e per le parti comuni del fabbricato.
Pertanto non è consentito negli alloggi e loro pertinenze l’esercizio di uffici professionali, industrie, commercio, laboratori, officine, scuole private; né il deposito di merci da vendere all’ingrosso o al minuto.
Art. 22 – Attività di gioco e sorveglianza dei bambini
Gli inquilini sono tenuti a favorire le attività ricreative negli spazi comuni e nei luoghi all’uopo riservati.
E’ vietata ogni attività di gioco su scale, pianerottoli oltre che nei luoghi specifici, individuati dall’autogestione per il particolare tipo di stabile, ritenuti pericolosi per la incolumità dei bambini o ritenuti non idonei per il pericolo di danni alle strutture o agli impianti comuni;
Gli inquilini sono tenuti a sorvegliare con la maggior cura i propri bambini perché non abbiano a recare danni alle cose comuni o disturbo agli inquilini.
I genitori, o coloro che hanno in custodia, sono responsabili dei danni arrecati dai propri bambini alle persone ed alle cose.
Art. 23 – Uso e sorveglianza sugli impianti
Gli inquilini sono tenuti ad utilizzare con diligenza ed idonea sorveglianza gli impianti ed in particolare chiudere accuratamente, dopo l’uso, i rubinetti dell’acqua e del gas onde evitare il pericolo di infiltrazioni, esalazioni o esplosioni.
I danni di qualsiasi specie derivanti da incuria allo stabile e/o agli altri inquilini, saranno posti a carico dei locatari, rimanendo esonerato il comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.
E’ vietato gettare negli scarichi, nei sanitari, nei water-closed, nei lavandini e lavelli, materiali, cose o sostanze ingombranti che possono otturarli o danneggiarli o che possano ostruire le tubazioni di scarico.
Art. 24 – Animali domestici
Gli animali domestici dovranno venire debitamente custoditi, affinché essi non abbiano ad arrecare molestie, grave disturbo o danno o costituiscano pericolo.
Negli spazi comuni gli animali non possono essere abbandonati o lasciati liberi o legati e devono comunque essere adottate, oltre all’accompagnamento, le opportune misure di cautela, di sicurezza e di rispetto dell’igiene. I proprietari degli animali sono comunque responsabili dei danni arrecati a persone o cose.
Nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 281/91 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e Legge regionale 60/93 (Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo) è vietato tenere nell’alloggio e lasciare vagare nei luoghi di uso comune, animali che possano arrecare molestie al vicinato o danni all’immobile.
Anche per quanto riguarda la rumorosità degli animali, con carattere di ripetitività ed a livelli di non tollerabilità, si richiamano gli accertamenti, le modalità e le conseguenze giuridiche descritte per i rumori molesti.
Art. 25 – Pertinenze
L’inquilino dovrà avere cura e provvedere alla manutenzione delle aree di pertinenza del fabbricato - spazi verdi, piantagione, parcheggi, ecc. - mantenendone la destinazione e contribuendo alle opere di giardinaggio in conformità delle decisioni assunte dalla maggioranza degli inquilini.
L’inquilino dovrà, inoltre, curare la buona conservazione dell’eventuale garage, pertinenze e relativi accessori.
Nel caso di garage comune, parcheggiare la vettura unicamente nel posto assegnato. Ove l’alloggio sia annesso un appezzamento di terreno in godimento non promiscuo,
l’inquilino è tenuto a destinare l’appezzamento stesso a giardino, con assoluto divieto di costruire opere di qualsiasi natura.
Art. 26 – Spazi verdi
Per gli appartamenti con uso di orto o giardino, l’inquilino dovrà osservare scrupolosamente anche le norme seguenti.
a) il locatario si impegna a curare il terreno locato in modo da dargli un aspetto gradevole;
b) è vietato al locatario eseguire sull’appezzamento costruzioni, anche provvisorie o modifiche dello stato dei luoghi, senza l’espresso consenso dell’amministrazione. Gli è vietato inoltre di servirsi dell’appezzamento per depositarvi veicoli, merci ed oggetti di qualsiasi specie;
c) qualora lo sviluppo di piante e rampicanti potesse arrecare noia ai vicini o danni al fabbricato, il locatario sarà tenuto, su semplice richiesta dell’amministrazione, a ridurre o a rimuovere le piantagioni. Su richiesta dell’amministrazione dovrà pure provvedere a modificare o a sostituire ogni genere di coltivazioni che fosse ritenuta antiestetica o dannosa;
d) nessun indennizzo è dovuto dal comune al locatario, all’atto della riconsegna dell’alloggio, per le piantagioni di qualsiasi specie fatte nel giardino o per lavori ornamentali eventualmente eseguiti;
e) nessuna modificazione o alterazione ai viali, ai cancelli ed all’insieme dell’area può essere effettuata, senza autorizzazione scritta del comune. Qualora il conduttore intendesse recingere con siepe o in altro modo il proprio appezzamento, dovrà ottenere l’autorizzazione del comune, la quale potrà far togliere quelle chiusure che non rispondessero alle condizioni fissate.
Art. 26 – Parti in uso comune
Ove si tratti di condominio, tutte parti comuni - sia l’eventuale scoperto che gli ingressi, i vani scale, ecc. - devono essere lasciate libere e sgombre, onde consentire il pieno e pacifico godimento da parte di tutti i locatari del fabbricato.
Ove all’alloggio sia annesso un appezzamento in godimento comune, è fatto divieto, a pena di immediata risoluzione del contratto, di suddividere il terreno e di costruirvi opere di qualunque natura, anche a carattere meramente provvisorio.
L’inquilino è tenuto a pulire le scale ed i pianerottoli secondo i turni stabiliti ed in vigore all’interno del fabbricato, ovvero a contribuire alla relativa spesa di pulizia, decisa dalla maggioranza degli inquilini.
L’inquilino è tenuto ad affiggere solamente negli appositi spazi o bacheche le comunicazioni di interesse dei locatari.
E’ vietato l’uso personale dei cortili e del verde condominiale.
E’ vietato, pertanto, mettere a dimora piante, coltivare ortaggi e fiori negli spazi comuni, senza la preventiva autorizzazione dell’autogestione o, in mancanza, del comune.
Art. 28 - Ascensori
Nel caso che i locali affittati siano serviti da ascensore, 1’inquilino dovrà, per l’uso del medesimo, uniformarsi al regolamento esposto in cabina ed alle consuete norme vigenti in materia, esonerata l’amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
Il comune ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione straordinaria dell’ascensore e risponde per danni non imputabili a colpa del locatario.
Art. 29 – Rifiuti urbani
Le immondizie dovranno venire raccolte e versate negli appositi contenitori.
E’ vietato gettare dalle finestre rifiuti di cucina, immondizie, carta o altri oggetti di rifiuto nei cortili, nelle strade, sui tetti e terrazze dei vicini e nelle altre adiacenze.
E’ vietato ingombrare gli atrii, le scale ed i cortili od altro con rifiuti di qualsiasi tipo.
Art. 30 – Deposito e abbandono di cose.
Non è consentito:
a) tenere negli alloggi, nelle cantine, garages, soffitte, solai o nelle parti di uso comune, depositi di sostanze maleodoranti e di materiali infiammabili, esplosive o, comunque, pericolose;
b) tenere depositi di gas metano in bombole ed altro materiale combustibile oltre la quantità strettamente necessaria per gli usi domestici, da utilizzare secondo le vigenti norme di sicurezza;
c) utilizzare per deposito, anche temporaneo, i luoghi di passaggio coperti e scoperti e movimentare senza preavviso materiali negli stessi;
d) tenere materiale di peso eccessivo che sovraccarichi gli alloggi, balconi, terrazze, solai, botteghe, soffitte o altri vani; e) posare sul davanzale delle finestre, sui parapetti delle terrazze e dei balconi, sulle coperture di garages e ripostigli esterni, gabbie, recipienti, casse od altro.
Il deposito o l’abbandono di cose mobili od oggetti da rottamare nei luoghi di uso comune viene disciplinato da quanto segue:
a) E’ vietato lasciare negli spazi comuni quali aree cortilizie, lavanderia, vano scale, ingressi, androni, corridoi, scantinati, sala riunioni, etc.:
1) oggetti di qualsiasi tipo, come mobilio, attrezzi, macchinari (anche per conserve od altri alimentari), elettrodomestici od altro;
2) olii, vernici o altre sostanze tossiche.
In caso venga concesso in uso deposito attrezzi od altro in particolare locale, tale deroga alla disposizione di cui sopra dovrà essere approvata con la maggioranza dei presenti in assemblea che abbiano almeno la metà dei millesimi come assegnatari.
Tale deroga non potrà riguardare comunque i materiali elencati al 1° comma, lett. a) e b).
b) Rimozione e smaltimento forzato:
In caso non sia possibile conoscere l’identità del proprietario o comunque della persona che ha lasciato o abbandonato gli oggetti o le cose mobili di cui al presente art. 5.a), nel caso la persona responsabile o proprietaria non provveda alla sua rimozione o smaltimento, il presidente dell’autogestione o l’amministratore hanno la facoltà e sono autorizzati a rimuovere direttamente l’oggetto o la cosa mobile per la sua eliminazione, considerandolo rifiuto. Questo dovrà avvenire a mezzo rottamaio, con ditta specializzata come specificato all’art. 4, solo dopo aver avvertito di persona il proprietario o responsabile, se possibile, e lasciato avviso in bacheca per almeno 10 giorni dalla scoperta, alla presenza di due testimoni assegnatari.
In caso di cosa mobile di modesto ingombro si potrà provvedere alla rimozione od eliminazione in via diretta senza rottamaio.
c) Addebito di spesa:
In caso il presidente dell’autogestione o l’amministratore non ottengano spontaneamente dal proprietario o responsabile il pagamento delle spese di rimozione o demolizione o smaltimento degli oggetti o dei beni descritti all’art. 5.a) sarà chiesto rimborso al comune che provvederà poi ad addebitarlo in bolla all’utente.
Art. 31 – Parcheggi e cortili
I parcheggi e l’uso del cortile vengono disciplinati come segue:
a) Divieto di abbandono di automezzi senza targa.
In caso vengano rinvenuti nei cortili, negli androni e corridoi e negli spazi in genere di uso comune al piano terra, degli autoveicoli e motoveicoli sprovvisti di targa, il presidente dell’autogestione o l’amministratore farà le opportune ricerche e metterà avviso di sgombero nella bacheca condominiale.
Non ottenuto riscontro, o non avendo avuto notizia del proprietario e dell’utilizzazione o comunque di chi aveva abbandonato il mezzo, entro 10 giorni dalla affissione in bacheca, sarà in suo potere, conferito con il presente regolamento, di
provvedere alla rimozione anche a mezzo rottamaio, con addebito delle relative spese a colui che viene identificato come responsabile o, in caso questo rimanga sconosciuto, al bilancio dell’autogestione condominiale o dell’amministrazione.
b) Divieto di parcheggio di auto in parti comuni con altra destinazione.
E’ vietato parcheggiare anche temporaneamente gli automezzi nelle seguenti aree:
- zone adibite a verde condominiale
- zone destinate a stenditoio
- zone destinate a gioco e ricreative per bambini
- zone con panchine e tavoli per attività ricreative etc.
- zone di transito per accesso a garages, attraversamento cancelli, porte etc.
Il presidente dell’autogestione o l’amministratore viene autorizzato a compiere la rimozione a mezzo del carro attrezzi in pubblico parcheggio con addebito di spesa al locatario o condomino, possessore o proprietario del veicolo, solo dopo aver invano richiamato anche verbalmente il proprietario o colui che ha parcheggiato l’auto, in quanto reperibili, e solo se in presenza di almeno due assegnatari che ne rilevano la zona di ingombro per contestarla successivamente al responsabile.
c) Zone per parcheggio e libere da altre destinazioni.
Il parcheggio è da ritenersi libero salvo le limitazioni di cui all’art. 4 h), in mancanza di diversa regolamentazione che dovesse prevedere:
1) posti macchina fissi e numerati;
2) un numero massimo di autoveicoli contemporaneamente parcheggiati nel cortile condominiale;
3) un divieto di parcheggio per i veicoli di parenti;
4) un limite di parcheggio per ciascun nucleo familiare; pertanto, in mancanza di vincoli o limiti espressi nel regolamento non è consentito al presidente dell’autogestione od all’amministratore o ad altro locatario, di compiere alcun atto di rimozione degli autoveicoli parcheggiati.
d) Addebito di spesa.
In caso il presidente dell’autogestione o l’amministrazione non ottengano spontaneamente il pagamento delle spese di rimozione o demolizione dei veicoli come descritto agli artt. 4.a) e 4.b), sarà chiesto rimborso al comune che provvederà poi ad addebitarlo in bolla al locatario, proprietario o possessore del veicolo.
e) Ditte specializzate alla rimozione
Possono essere utilizzate per la rimozione solo ditte specializzate che rilascino regolare certificazione fiscale della spesa e sono coperte da idonea assicurazione.
Art. 32 – Rumori
E’ vietato recare disturbo alla quiete del caseggiato o del vicinato con rumori di qualsiasi natura e produrre rumori e suoni che possano recare molestie agli alloggi circostanti, dopo le ore 22 e prima delle ore 7, se non diversamente indicato dall’autogestione.
Il disturbo ai vicini con rumori e suoni molesti di qualsiasi natura con carattere di ripetitività ed a livelli di non tollerabilità deve essere accertato con sentenza del giudice di I° grado in controversia tra locatatari od in subordine accertato con verbale redatto sul posto almeno due volte dal funzionario incaricato del comune, con almeno due assegnatari testimoni residenti nello stabile, od accertato dei Vigili Xxxxxx od altra forza dell’ordine.
Tale metodo di accertamento e le sue risultanze, come degne di fede vengono accettati contrattualmente anche per le conseguenze di legge e per costituire “giustificato motivo” di cui all’art. 31 L.R. n. 12/84 e successive modifiche.
Art. 33 – Piante ornamentali
Fiori od altre piante ornamentali dovranno essere posti in vasi idonei, muniti di “vaschetta”, assicurati con appositi dispositivo e installati all’interno delle terrazze per
evitare eventuali cadute.
L’innaffiamento degli stessi deve essere fatto in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini ed ai passanti o di danno all’edificio.
Art. 34 – Divieti E’ vietato:
a) scuotere e battere dalla finestra verso strada sui ripiani delle scale, tappeti, stuoie, coperte, lenzuola, materassi, cuscini, oggetti di vestiario, etc. Tale operazione è permessa solo dai balconi e finestre verso cortile oppure negli spazi appositamente creati e dovrà effettuarsi nel rispetto del regolamento di Polizia Urbana;
b) stendere, esporre o depositare sulle ringhiere delle scale, alle finestre o poggioli, sui ballatoi, e negli spazi comuni, biancheria, indumenti, cenci, utensili, attrezzi ed oggetti qualsiasi;
c) spaccare legna ed altro nell’interno dell’edificio, nei locali, sulle scale, sui pianerottoli, corridoi, balconi e nelle soffitte;
d) consumare l’acqua, l’energia elettrica ed altre forniture condominiali per usi specificamente personali.
Titolo III° - Manutenzione dei beni locati
Art. 35 – Obbligo di manutenzione
Il conduttore deve provvedere agli interventi di manutenzione, posti a suo carico dal Codice Civile, dal contratto e dal presente regolamento.
Fermo l’obbligo del locatario di osservare, nell’uso dell’alloggio e delle parti comuni, la diligenza del buon padre di famiglia, sono a carico del locatario le riparazioni di piccola manutenzione, di cui all’art. 1576 C.C., ivi comprese quelle relative ad impianti d’acqua, gas, luce e sanitari, a serrature e chiavi, agli infissi, al rivestimento dei muri e dei soffitti e alla pavimentazione.
Per quanto riguarda le riparazioni ordinarie e straordinarie ai locali:
a. i lavori che si rendessero necessari per la manutenzione straordinaria dell’alloggio e dell’edificio potranno essere fatti dal comune e l’inquilino dovrà accettare eventuali disagi;
b. in particolare saranno a carico dell’inquilino le riparazioni di tutti i danni e deterioramenti causati da cattivo uso o negligenza, nonché le spese di piccola manutenzione ai sensi degli artt. 1576 e 1609 C.C. inerenti i manufatti ed accessori interni ed esterni di pertinenza di singoli alloggi e disotturazione degli scarichi. Di qualsiasi guasto o deterioramento dei locali l’inquilino dovrà avvisare immediatamente il comune, il quale avrà facoltà di provvedere alla riparazione, salvo rivalsa delle relative spese;
c. nel periodo intercorrente tra la notifica della disdetta e il rilascio dell’abitazione la stessa potrà essere visitata da terzi muniti di permesso scritto dal comune;
d. gli inquilini possono essere chiamati solidalmente responsabili dei danni che fossero arrecati nei locali e parti di uso comune, quando non riesca possibile stabilire a quale inquilino i danni medesimi siano imputabili;
e. agli incaricati del comune dovrà essere accordato l’accesso all’alloggio per constatarvi l’osservanza di tutte le norme del presente regolamento.
La dettagliata ripartizione degli oneri per interventi di manutenzione viene esplicata, in forma non esaustiva, nell’appendice al presente regolamento.
Art. 36 – Manutenzione di apparecchiature
Gli inquilini devono provvedere alla manutenzione di eventuali apparecchiatura installate all’interno dell’alloggio (caldaiette a metano, scaldacqua, ecc.).
In caso di deterioramento derivante da cattivo uso o da carente manutenzione il comune non sarà tenuto a sostenere le spese di sostituzione delle apparecchiature.
Il locatario dovrà provvedere, tramite personale abilitato, alla pulizia dei camini del proprio alloggio e della caldaietta a metano; qualora vi provveda il comune, il conduttore dovrà rimborsare la quota di spettanza delle relative spese.
Art. 37 - Impianti di riscaldamento
Nel caso in cui l’alloggio sia dotato di impianto di riscaldamento autonomo o vi siano installati impianti alimentati in qualsiasi modo, è fatto carico al conduttore di fare eseguire la periodica manutenzione da personale specializzato e di provvedere alla pulitura delle canne da fumo almeno due volte all’anno, esclusa comunque ogni responsabilità del comune per le conseguenze dannose che derivassero dall’uso dell’impianto stesso; in ogni caso di sloggio del locatario, l’impianto viene considerato come infisso e nessuna parte di esso potrà essere asportata salvo che, con separato accordo scritto, non si sia altrimenti convenuto.
E’ fatto tassativo divieto al locatario di installare nell’alloggio apparecchi a gas illuminante o a combustibile gassificato, quali stufe, scaldabagno, scalda acqua e simili, senza la preventiva autorizzazione del comune.
Art. 38 – Esecuzione di lavori da parte del comune
Il conduttore deve permettere l’esecuzione nei locali affittati, di lavori di riparazione, innovazione o rifacimento che, a giudizio del comune, si rendessero necessari.
Art. 39 – Interventi di emergenza
Il comune in caso di emergenza ed in assenza del locatario, è autorizzato ad entrare nell’appartamento, nelle forme previste dalla legge.
Ove, in assenza anche temporanea del locatario, si rendano necessarie riparazioni che non possano essere in alcun modo differite senza compromettere la situazione dell’immobile e l’incolumità dei terzi, il comune è autorizzato a far aprire l’alloggio ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal locatario qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.
Art. 40 – Esecuzione di lavori da parte del conduttore
Il locatario è tenuto a richiedere l’autorizzazione del comune prima di eseguire qualunque lavoro di miglioria o innovazione o modifica sia dell’alloggio che delle parti comuni del fabbricato; in nessun caso il locatario avrà diritto di pretendere alcunché a titolo di rimborso, rinunciando espressamente sin d’ora al disposto dell’art. 1584 C.C..
I miglioramenti e le addizioni eseguiti nei locali dal conduttore, anche se autorizzati, resteranno al termine del rapporto di locazione di proprietà del comune senza che esso sia tenuto a versare alcun compenso e ciò quando non si sia altrimenti convenuto in forma scritta.
E’ in ogni caso riservato il diritto al comune di pretendere la restituzione dell’alloggio assegnato nello stato di buona manutenzione in cui fu consegnato.
E’ vietato effettuare senza la preventiva autorizzazione del comune:
- adattamenti o modifiche ai locali, balconi o terrazze e comunque all’interno o all’esterno dell’alloggio;
- spostamento di camini ed acquai;
- installazione di stenditoi alle finestre, ai balconi e terrazze, salvo autorizzazione;
- installazione di cancelli, di reti metalliche, di antenne radio televisive od altro;
- modificare in qualsiasi modo l’estetica dei fabbricati;
- costruire baracche nei cortili;
- modificare l’estetica e le facciate con la posa in opera di tende parasole, antenne TV e CB o l’apposizione di targhe, pubblicità od altro;
- infiggere, sia all’interno che all’esterno dei locali di uso comune, paletti, ferri o simili.
Titolo IV° - Disposizioni finali
Art. 41 – Sanzioni.
Ogni infrazione al presente regolamento potrà essere accertata direttamente dal presidente dell’autogestione o dall’incaricato del comune dopo un richiamo scritto. Tale violazione comporterà una sanzione dell’importo stabilito preventivamente dall’assemblea a maggioranza.
La violazione del presente regolamento darà luogo, nei casi previsti dalle leggi regionali sull’edilizia residenziale pubblica, all’avvio della procedura di revoca dell’assegnazione.
Il comune si riserva la facoltà di impartire caso per caso speciali disposizioni.
Il presente regolamento vincola tutti gli inquilini di alloggi di proprietà del comune di Piove di Sacco.
Art. 42 - Norme finali.
Sono a carico del locatario le spese e le tasse di stipulazione e di registro del presente contratto, secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente nonché quelle per eventuali rinnovazioni di esso, anche se tacite.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, le parti fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia di locazioni e/o edilizia residenziale pubblica.
🞛
Appendice
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI MANUTENZIONE TRA PROPRIETARIO E CONDUTTORE
IMPIANTO ELETTRICO
- Rifacimento integrale dell’impianto elettrico (p)
- Riparazione straordinaria dell’impianto elettrico (c)
- Riparazione dell’impianto elettrico per cortocircuito (c)- Sostituzione delle apparecchiatura elettriche (interruttori, prese di corrente, deviatori, pulsanti e segnalatori acustici e luminosi) (c)
- Sostituzione degli impianti di suoneria, timer luce, scala, citofono e videocitofono (p)
- Riparazione degli impianti di suoneria, timer luce, scala, citofono e videotelefono (c)
IMPIANTO IDRICO - SANITARIO - GAS
- Installazione e rifacimento integrale dell’impianto idrico, sanitario e gas (p)- Sostituzione delle apparecchiatura del bagno e della cucina (c)
- Installazione e sostituzione dei contatori divisionali dell’acqua calda e fredda (p)
- Pulizia dei contatori divisionali dell’acqua calda e fredda in conseguenza dell’uso e loro sostituzione (c)
- Riparazione delle rubinetterie (acqua e gas) in conseguenza dell’uso e loro sostituzione (c)
- Sostituzione di sifoni (p)
- Disotturazione di elementi di raccordo alle colonne montanti (“braghe”) (c)
PARETI E SOFFITTI (intonaci, tinte, vernici, parati ecc.)
- Ripristino di intonaci (c)- Tinteggiatura e verniciatura delle pareti e dei soffitti se volute dal conduttore nel corso del rapporto di locazione (c)
- Montaggio di carta da parati o materiali similari se voluto dal conduttore nel corso del rapporto di locazione (c)
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
- Rifacimento di pavimenti e di rivestimenti (p)- Riparazione di pavimenti e di rivestimenti (c)
RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E PRODUZIONE D’ACQUA CALDA
(impianti autonomi)
- Rifacimento integrale degli impianti autonomi di riscaldamento, condizionamento e produzione d’acqua calda (p)
- Sostituzione di parti degli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione d’acqua calda (caldaia, pompa, bruciatore, condizionatore) (p)
- Riparazione delle apparecchiatura che compongono gli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione d’acqua calda (caldaia, pompa, bruciatore, ecc.); avvolgimento pompe, gigleurs, sfiato elementi riscaldanti, ecc. (c)
- Sostituzione e riparazione del bollitore dell’acqua calda (c)
- Pulizia del bruciatore della caldaia, del bollitore, delle canne fumarie (c)
SERRAMENTI E INFISSI
- Sostituzione di porte, telai finestre, serrande avvolgibili, persiane, scuri e tende di oscuramento (p)- Riparazione delle serrande avvolgibili nei seguenti elementi: stecche, ganci, rullo (c)
- Riparazione e sostituzione delle cordelle di attacco al rullo e delle molle nelle serrande avvolgibili (c)
- Riparazione delle porte, dei telai finestre, delle persiane, degli scuri, delle tende esterne di oscuramento e sostituzione di parti accessorie delle stesse (maniglie, serrature, vetri, cornici) (c)
- Verniciatura di serramenti esterni: serrande avvolgibili, persiane, scuri e parapetti dei balconi (c)
- Verniciatura di serramenti interni: porte e telai finestre, se voluta dal conduttore (c)
AMMINISTRATIVE
- Depositi cauzionali per erogazione di servizi comuni (illuminazione, forza motrice, gas, acqua, telefono, ecc.) (p)-
Assicurazione dello stabile, ivi compresi gli impianti (50% tra p e c)- Cancelleria, copisteria, postali, noleggio sala riunioni’ (50% tra p e c)
- Cancelleria, copisteria, postali e noleggio sala riunioni, se trattasi di assemblee straordinarie convocate per iniziativa dei conduttori; spese di fotocopia dei documenti giustificativi richiesti (c)
- Compenso all’Amministrazione del condominio (50% tra p e c)
- Tasse per occupazione temporanea di suolo pubblico e tributi in genere (p)
- Tassa per passo carraio (c)
ASCENSORE
- Installazione (p)- Sostituzione integrale dell’impianto (p)- Manutenzione straordinaria compresa sostituzione motore, ammortizzatori, parti meccaniche, parti elettriche (p)
- Consumi forza motrice e illuminazione (c)
- Riparazione e manutenzione ordinaria della cabina, delle parti meccaniche, elettriche, dei dispositivo di chiusura, della pulsanteria, comprensiva delle sostituzioni di piccola entità (c)
- Ispezioni e collaudi periodici eseguiti dall’ENPI o da Enti sostitutivi e relative tasse di concessione annuali (c)
- Adeguamento alle norme legislative (p)
- Manutenzione in abbonamento (c)
- Rinnovo licenza d’esercizio (c)
- Sostituzione delle funi in conseguenza dell’uso (c).
AUTOCLAVE
- Installazione e integrale rifacimento (p)- Sostituzione di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico, ecc.) (p)
- Consumi forza motrice (c)
- Collaudo, imposte e tasse di impianto (p)
- Ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli Enti preposti e relative tasse di concessione (c)
- Riparazione e piccole sostituzioni di parti in conseguenza dell’uso (c)
- Manutenzione in abbonamento (c)
- Ricarica pressione del serbatoio (c)
- Consumo acqua potabile e calda (c)
- Depurazione e decalcificazione (c)
CANTINE (Spazi di disimpegno)
- Installazione impianto elettrico e suo rifacimento (p)
- Sostituzione lampadine e riparazione impianto elettrico e del regolatore a tempo (c)
- Installazione impianto idrico e suo - anche parziale - rifacimento (p)
- Riparazione impianto idrico (rubinetti, saracinesche, contatori divisionali, ecc.) sostituzione lavello (c)
- Installazione e sostituzione di gettoniera per erogazione dell’acqua (p)
- Manutenzione della gettoniera (c)
- Servizio di disinfestazione: derattizzazione (c)
- Servizi di disinfestazione: derattizzazione e disinfestazione dei bidoni dell’immondizia (c)
- Consumi di energia elettrica e acqua (c)
- Tinteggiatura pareti e soffitti (c)
- Pulizia e relativi materiali d’uso (c)
COPERTI E LASTRICI
- Rifacimento della struttura del coperto, ivi compreso il manto (p)
- Ripassatura e riparazione del manto di copertura (c)
- Rifacimento - nei lastrici solari - del manto impermeabilizzante e della sovrastante pavimentazione (p)
- Riparazioni delle pavimentazioni, qualora il conduttore ne abbia il diritto d’uso (c)
- Sostituzione grondaie, converse, bandinelle, paraneve e pluviali (p)
- Pulizia e verniciatura grondaie e sgombero neve nei lastrici agibili (c)
- Rifacimento camini (p)
- Pulizia camini (c)
- Installazione parafulmine (P)
CORSIE E RAMPE AUTORIMESSE
- Rifacimento delle pavimentazioni (p)
- Riparazione e manutenzione delle pavimentazioni (c)
- Installazione di apparecchiatura automatiche - e non automatiche - per il comando di elementi di chiusura e di radiocomando (p)
- Riparazione degli automatismi di chiusura e di radiocomando, comprensiva delle sostituzioni di piccola entità (c)
- Installazione e rifacimento di impianto elettrico d’illuminazione (p)
- Sostituzione di lampadine; riparazione impianto elettrico e del regolatore a tempo (c)
- Installazione impianto idrico e suo - anche parziale - rifacimento (c)
- Riparazione impianto idrico (rubinetti, saracinesche, contatori divisionali) e sostituzione del lavello (c)
- Installazione e sostituzione della segnaletica verticale. Realizzazione della segnaletica orizzontale (p)
- Manutenzione ordinaria della segnaletica (c)
- Sostituzione di elementi protettivi (guard-rail, parapetti, cavedi, ecc.) (p)
- Riparazioni e verniciatura degli elementi protettivi (guard-rail, parapetti, cavedi, ecc.) (c)
- Installazione e sostituzione dell’impianto antincendio, comprese le relative spese di collaudo (p)
- Ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli Enti preposti e relative tasse di concessione (c)
- Consumi di energia elettrica e acqua, compreso il canone, per i consumi di elevata intensità (c)
- Pulizia corsie e rampe, compresi i relativi materiali d’uso (c)
- Sgombero neve e acquisto e spandimento sale (c)