ACCORDO ATTUATIVO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA
ACCORDO ATTUATIVO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXX XXXXX XXXXXXX
ANNI ACCADEMICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026
TRA
L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro - tempore, Xxxx. Xxxxxxx XXXXX, nato a Torino, il 25.09.1965, per la carica domiciliato a Xxxxxx, xxx X. Xxxxx x. 0;
E
L‘Azienda Ospedaliero-Universitaria San Xxxxx Xxxxxxx di Orbassano, in prosieguo d’atto denominata “Azienda”, con sede in Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx 00, in persona del Legale Rappresentante Dott. Xxxxxxxxx XXXXX, nato a Sanremo (IM) il 06/08/1957
PREMESSO CHE
- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, all’art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N. connesse alla formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli IRCCS e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- Il D.Lgs. 368/1999 e in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il DPCM 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l’Università e la Regione;
- Il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- il suddetto Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all’interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.
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Le strutture di rete si distinguono in:
a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;
b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria.
Le strutture di cui sopra (punti a) e b)) devono essere accreditate su proposta dell’Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.
c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell’ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.
- il D.I. n. 402/2017 stabilisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.
- Il Decreto direttoriale MIUR 19 luglio 2021, n. 21231 che ha stabilito di accreditare le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Torino elencando per ognuna la relativa lista delle strutture della rete formativa;
- il Protocollo d’Intesa Regione Piemonte/Università, di seguito denominato Protocollo, approvato con deliberazione di G.R. n. 29-6659 del 23 marzo 2018 ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni;
- l’art. 2 del predetto Protocollo prevede che le modalità di utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola siano definite attraverso Accordi Attuativi tra l’Università e le singole Aziende sanitarie;
- le strutture dell’Azienda sono state individuate dall’Università su proposta dei Consigli delle Scuole tenendo conto degli standard e requisiti di cui al DI 402/2017 e al decreto MIUR 21231/2021 di cui in premessa;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Le modificazioni o integrazioni degli allegati, relativi agli elenchi delle Scuole di Specializzazione e delle corrispondenti strutture presso le quali si svolge la formazione
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specialistica potranno avvenire con scambio di note e non comportano modificazioni al presente Accordo.
Art. 2
Oggetto dell’Accordo
L’Azienda si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- applicativa.
Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.
L’Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia.
Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni previste per il personale dipendente.
L’Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei.
Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.
L’Azienda garantisce, per le strutture dell’Allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.
L’Azienda assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
Art. 3
Organizzazione dell’attività formativa ed assistenziale
I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni specializzando i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.
All’inizio di ogni anno accademico, i Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione di cui all’Allegato comunicano al Legale Rappresentante dell’Azienda, i nominativi degli specializzandi e la durata del periodo di formazione di questi.
La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando é riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).
La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’Azienda presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture dell’Azienda.
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Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 3.
In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.
L’impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.
L’accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.
Art. 4 Attività didattica
L’Azienda mette inoltre a disposizione delle Scuole i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per l’eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad integrazione della formazione connessa alla didattica.
Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall’Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l’ordinamento dell’Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.
Art. 5 Tutor
Gli specializzandi sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.
I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.
Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell’orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del SSN o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN.
Ai sensi dell’art. 38 comma 5 del D.Lgs. 368/1999, l’attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l’accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale
Art. 6 Copertura assicurativa
Xxxx specializzandi è garantita da parte dell’Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l’attività formativa e didattica specifica.
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L’Azienda presso la quale si svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e, per la responsabilità civile contro terzi. L’Azienda garantisce altresì la copertura assicurativa INAIL per gli infortuni occorsi al medico in formazione specialistica delle Scuole di Specialità con sede presso l’Azienda. Per tutti gli altri la copertura assicurativa per infortuni è garantita dall’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.
L’Azienda si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell’evento all’Università per gli adempimenti di competenza.
Art. 7 Sorveglianza sanitaria e fisica
Al fine dell’accertamento dell’idoneità fisica a svolgere l’attività clinica, le AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e San Xxxxx di Orbassano effettuano per gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Torino gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N. Degli accertamenti sanitari effettuati dovrà essere data comunicazione all’Università.
Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati dall’Azienda di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.
L’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino provvederà, altresì, ad erogare a tutti gli specializzandi la formazione di cui all’art. 37 D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i.
Art. 8 Sicurezza
L’Azienda si impegna ad informare ogni specializzando ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 D.Lgs. 81/08, sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.
L’Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. 81/08.
Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell’Azienda lo specializzando è tenuto all’osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.
L’Azienda si impegna a dare comunicazione all’Università degli accertamenti sanitari effettuati.
Art. 9 Trattamento dei dati e privacy
L’Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.
Lo specializzando, in qualità di soggetto autorizzato dall’Azienda, è altresì, tenuto:
- a seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello
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svolgimento delle attività in azienda.
Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli specializzandi, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità istituzionali, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.
L’Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l’Università, da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.
Art. 10 Oneri
Resta inteso che l’attuazione del presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi per l’Ateneo e per l’Azienda, rispetto a quelli derivanti dal Protocollo e dal presente Accordo.
Art. 11 Validità
Il presente Accordo ha validità per 5 anni accademici a decorrere dall’a.a. 2021/2022 e comunque fino all’approvazione del nuovo Accordo Attuativo.
Art. 12 Recesso
Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell’anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.
L’Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola.
Art. 13
Spese di bollo e registrazione
Il presente Accordo sarà soggetto all’imposta di bollo a cura ed a spese dell’Azienda, salvo che la stessa goda dell’esenzione prevista dalla normativa vigente.
Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto previsto dal
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per l’Università degli Studi di Torino Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (Documento firmato digitalmente)
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Per l’AOU San Xxxxx Xxxxxxx Il Legale Rappresentante
( ) (Documento firmato digitalmente)
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ACCORDO ATTUATIVO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXX XXXXX XXXXXXX ANNI ACCADEMICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 | |
AOU SAN XXXXX XXXXXXX | |
Scuola | Strutture collegate |
Allergologia ed immunologia clinica | SSD Interstiziopatie malattie rare polmone 6804 |
Anatomia patologica | Anatomia patologica 0302 |
Anestesia Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore | Terapia intensiva 4904 (Anestesia e rianimazione)** |
Audiologia e foniatria | Otorinolaringoiatria 3801 |
Chirurgia generale | Chirurgia generale 0902 |
Chirurgia toracica | Chirurgia toracica 1301 |
Genetica medica | Medicina generale 2601 |
Anatomia patologica 0302 | |
SSD Microcitemie - Pediatria 1803 (Microcitemia)** | |
Geriatria | Geriatria 2101 |
Igiene e medicina preventiva | Direzione Sanitaria d’azienda 1001 |
Malattie dell’apparato cardiovascolare | Cardiologia 0801 |
Malattie dell’apparato digerente | Gastroenterologia 5802 (Endoscopia Digestiva)** |
Malattie dell’apparato respiratorio | Pneumologia 6807 |
SSD Interstiziopatie malattie rare polmone 6804 | |
SSD Laboratorio di fisiopatologia respiratoria e centro del sonno 6802 | |
SSD Pneumologia interventistica 6805 | |
Medicina d’emergenza-urgenza | Pronto soccorso 5101 |
Medicina fisica e riabilitativa | Recupero e riabilitazione funzionale 5601 (Medicina Fisica Neuroriabilitazione)** |
Medicina interna | Medicina generale 2601 (Medicina Interna)** |
Medicina generale 2602 (Medicina Interna ad Indirizzo ematologico)** | |
Medicina generale 2603 (Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza)** | |
Medicina generale 2604 (Malattie Metaboliche Diabetologia)** | |
Neurologia | Neurologia 3202 (Patologie neurologiche specialistiche 3203)** |
Neurologia 3203 (Patologie neurologiche specialistiche)** | |
Oncologia medica | Oncologia 6401 |
SSD Oncologia polmonare 6402 | |
Ortopedia e traumatologia | Ortopedia e traumatologia 3601 |
Otorinolaringoiatria | Otorinolaringoiatria 3801 |
Patologia clinica e Biochimica clinica | Laboratorio analisi 9801 |
Pediatria | SSD Microcitemie - Pediatria 1803 (Microcitemia)** |
Psichiatria | Pronto soccorso 5101 |
Psichiatria 4001 | |
Radiodiagnostica | Radiodiagnostica 6901 |
Statistica sanitaria e Biometria | Direzione sanitaria d'azienda 1001 |
Urologia | Urologia 4301 |
Scuola | Strutture complementari |
Chirurgia maxillo-facciale | Odontoiatria e stomatologia 3501 (Odontostomatologia)** |
Neurochirurgia | Recupero e riabilitazione funzionale 5601 (Medicina Fisica Neuroriabilitazione)** |
Neuro- riabilitazione 7501 | |
Oftalmologia | |
Day hospital 0201 | |
Statistica sanitaria e Biometria | |
Neurologia 3203 | |
Scuola | Struttura |
Fisica medica | SCDU Radiodiagnostica |
SS Radioterapia | |
Scuola | Requisiti specifici strutturali* |
Allergologia ed immunologia clinica | Pneumologia 6807 |
Anestesia Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore | Otorinolaringoiatria 3801 |
Ortopedia e traumatologia 3601 | |
Chirurgia generale 0902 | |
Urologia 4301 |
Chirurgia toracica 1301 | |
Pronto soccorso | |
Cardiochirurgia | Chirurgia toracica 1301 |
Chirurgia maxillo-facciale | Odontoiatria e stomatologia 3501 (Odontostomatologia)** |
Chirurgia toracica | Chirugia generale 0902 |
Pneumologia 6807 | |
Anatomia patologica | |
Recupero e riabilitazione funzionale 5601 (Medicina Fisica Neuroriabilitazione)** | |
Urologia 4301 | |
Ortopedia e traumatologia 3601 | |
Radioterapia | |
Radiodiagnostica | |
Dermatologia e venereologia | Pronto soccorso |
Ematologia | Pronto soccorso |
Endocrinologia e malattie del metabolismo | Pronto soccorso |
Geriatria | Pronto soccorso |
Malattie dell'apparato cardiovascolare | Pneumologia 6807 |
Medicina generale 2602 (Medicina interna ad indirizzo ematologico)** | |
Chirurgia generale 0902 | |
Radiodiagnostica | |
Pronto soccorso | |
Malattie dell’apparato digerente | Pronto soccorso |
Malattie dell’apparato respiratorio | Medicina generale 2604 (Malattie metaboliche diabetologia)** |
Medicina generale 2601 (Medicina interna)** | |
Medicina generale 2602 (Medicina interna ad indirizzo ematologico)** | |
Chirurgia generale 0902 | |
Radiodiagnostica | |
Cardiologia 0801 | |
Terapia intensiva 4904 (Anestesia e rianimazione)** | |
Laboratorio analisi | |
Anatomia patologica | |
Otorinolaringoiatria 3801 | |
Chirurgia toracica 1301 | |
Malattie infettive e tropicali | Pronto soccorso |
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico | Pronto Soccorso |
Medicina d’emergenza-urgenza | Unità coronarica 5001 (Terapia Intensiva/Subintensiva cardiologica)** |
Cardiologia | |
Medicina interna | |
Medicina interna | Pronto soccorso |
Radiodiagnostica | |
Neurologia 3202 | |
Unità coronarica 5001 (Terapia Intensiva/Subintensiva cardiologica)** | |
Nefrologia | |
Cardiologia 0801 | |
Oncologia 6401 | |
Gastroenterologia (Endoscopia digestiva)** | |
Pneumologia 6807 | |
Anestesia e rianimazione | |
Nefrologia | Pronto soccorso |
Neurochirurgia | Neurologia 3202 |
Neurologia 3203 | |
Otorinolaringoiatria 3801 | |
Ortopedia e traumatologia 3601 |
Neurologia | Psichiatria 4001 |
Neuropsichiatria infantile | Neurologia 3202 |
Oncologia medica | Medicina generale 2601 (Medicina interna)** |
Medicina generale 2602 (Medicina interna ad indirizzo ematologico)** | |
Pronto soccorso | |
Urologia 4301 | |
Odontoiatria e stomatologia 3501 (Odontostomatologia)** | |
Ortopedia e traumatologia 3601 | |
Chirurgia generale 0902 | |
Chirurgia toracica 1301 | |
Otorinolaringoiatria 3801 | |
Radioterapia | |
Radiodiagnostica | |
Anatomia patologica | |
Pneumologia 6807 | |
Cardiologia 0801 | |
Fisiopatologia respiratoria | |
Nefrologia | |
Ortopedia e traumatologia | Anatomia patologica |
Otorinolaringoiatria | Chirurgia generale 0902 |
Terapia intensiva 4903 (Medicina del dolore e terapia antalgica)** | |
Patologia clinica e Biochimica clinica | Centro trasfusionale |
Chirurgia toracica 1301 | |
Psichiatria | Neurologia 3202 |
Radiodiagnostica | |
Medicina generale 2601 (Medicina interna)** | |
Medicina generale 2602 (Medicina interna ad indirizzo ematologico)** | |
Geriatria 2101 | |
Gastroenterologia (Endoscopia digestiva)** | |
Radioterapia | Radiodiagnostica |
Urologia | Chirurgia generale 0902 |
Nefrologia | |
Terapia intensiva 4904 (Anestesia e rianimazione)** | |
Terapia intensiva 4903 (Medicina del dolore e terapia antalgica)** | |
Anatomia patologica | |
Radioterapia | |
Radiodiagnostica |
Ortopedia e traumatologia 3601 | |
**Nuova denominazione Struttura |
*Strutture specialistiche universitarie o convenzionate che devono essere presenti nella rete formativa (Allegato 2 D.M. 402/2017)