REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
Deliberato dal Consiglio di Circolo il _20/01/2017 n.15
1
ART. 1 - INTRODUZIONE
1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito del D.I. n.44/2001 (“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”), lo svolgimento dell’attività negoziale nei termini che seguono.
2. L’attività contrattuale dell’Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali, dal presente regolamento.
3. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali l’attività negoziale dell’Istituto deve uniformarsi sono:
il regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge n.94/1997
la legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (Procedimento Amministrativo)
le norme sull’autonomia delle scuole di cui alla Legge n.59/1997 e al DPR n.275/1999
il regolamento di contabilità scolastica approvato con D.I. n.44/2001
il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.50/2016
ART. 2 - PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE
1. L’Istituzione Scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. Il Dirigente Xxxxxxxxxx svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.33 del D.I. n.44/2001.
2. L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.
3. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli obiettivi dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.
4. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall’art.34 del D.I. n.44/2001 oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente, attraverso le procedure previste dal D.Lgs.n.50/2016.
5. La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
6. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria, si dovranno utilizzare i sistemi di gara e le procedure previsti dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale.
7. Il Fondo per le minute spese di cui all’art.17 del D.I. n.44/2001 viene utilizzato per le spese necessarie a soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal DSGA.
ART. 3 - ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE
1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito dei budget previsti nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d’Istituto. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell’Istituzione Scolastica, attraverso procedure che garantiscano la trasparenza e la pubblicità.
2. L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità
morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria.
3. Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.
4. Alle uscite didattiche, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare procedure diverse.
5. E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art.26 della Legge n.488/2009 e successive modifiche e integrazioni (CONSIP). Per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma previo confronto con i parametri qualità-prezzo offerti nelle convenzioni medesime.
6. L’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:
a) dell’offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato;
b) il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell’Istituto.
ART. 4 - ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE OLTRE LA SOGLIA COMUNITARIA
Per gli acquisti, appalti e forniture oltre soglia il contraente è scelto dal Dirigente Scolastico con procedure aperte ad evidenza pubblica secondo la procedura prevista dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
ART. 5 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (Art.35 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) Le acquisizioni in economia (beni, servizi e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria) possono essere effettuate, in relazione all’importo della spesa, con le seguenti modalità:
* amministrazione diretta: l’Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente eventuali beni che dovessero rendersi necessari (es.: piccola manutenzione edifici);
* affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico: è consentita la trattativa con un unico operatore economico
* gara informale tra almeno tre operatori economici individuati sulla base di ricerche di mercato
* cottimo fiduciario: procedura negoziata in cui le forniture di beni e servizi sono affidate previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato
ART. 6 - BENI E SERVIZI ACQUISTABILI IN ECONOMIA
Le acquisizioni in economia, mediante criterio di cottimo fiduciario o con affidamento diretto con riguardo alle esigenze e necessità dell’istituto per lo svolgimento di tutte le sue attività istituzionali, gestionali ed operative, potranno avvenire, di norma, nel rispetto di quanto al sotto indicato elenco non esaustivo, per:
a) partecipazione e organizzazione convegni, congressi, conferenze, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse della scuola;
b) divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
c) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed
amministrativo, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione
d) lavori di stampa, tipografia o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive;
e) spedizioni di corrispondenza e materiali, effettuate tramite servizio postale o con corriere;
f) spese bancarie;
g) canoni di telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, pacchetti software gestionali;
h) materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati, registri, attrezzature, strumenti, apparati ed arredi per uso d’ufficio;
i) materiale di consumo, suppellettili e sussidi per attività didattiche, attività sportive, attività di sostegno per alunni con disagio e disabilità;
j) materiale di consumo, suppellettili, sussidi e arredi per i laboratori;
k) riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio e didattiche;
l) acquisto e manutenzione di PC, hardware, software e spese per servizi informatici;
m) fornitura, noleggio e manutenzione di fotocopiatrici fotoincisori e ciclostili;
n) spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie;
q) polizze di assicurazione;
r) materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso e di pulizia;
s) viaggi e visite di istruzione, noleggio bus per trasporti attività;
t) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
u) noleggio sale cinematografiche, per conferenze, impianti sportivi ecc.;
v) beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno all’igiene e alla salute pubblica;
w) servizi riferiti a prestazioni periodiche, nel caso di contratti scaduti, nella misura strettamente necessaria e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedura di scelta del contraente
ART. 7 - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
1. Il limite di spesa di cui all’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, considerato il processo inflattivo degli ultimi anni e al fine di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa, è fissato a € 5.000,00 oltre iva.
2. Nell’affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite - per i quali può quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto - vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza.
3. A tal fine si ritiene opportuna un’indagine di mercato, realizzata prevalentemente attraverso la richiesta di preventivi a più operatori economici. In deroga a tale procedura è consentita la trattativa con un unico soggetto in caso di urgenza e allorché non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene / servizio sul mercato di riferimento dell’Istituto o perché la ditta è unica produttrice del prodotto / servizio desiderato (c.d. “caso dell’unico fornitore”).
4. Al fine di identificare il limite (fino a, oppure oltre € 5.000,00) non è consentito
frazionare artificiosamente il valore del contratto, ad esempio attraverso una divisione in lotti della fornitura.
ART. 8 - PROCEDURA PER LA GARA INFORMALE
1. Per contratti il cui valore sia compreso tra € 5.000,00 ed € 40.000,00 (IVA esclusa) il Dirigente Scolastico, in applicazione dell’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici direttamente interpellati e individuati sulla base di ricerche di mercato.
2. L’attività negoziale viene svolta, in qualità di rappresentante dell’istituzione scolastica, dal Dirigente Scolastico. A tal fine al Dirigente compete l’individuazione delle ditte (secondo autonomi criteri di idoneità ed affidabilità ed al fine di perseguire il miglior rapporto qualità-prezzo), le indicazioni da specificare nelle richieste di preventivo (eventuali caratteristiche dei beni e/o servizi, criteri che saranno utilizzati nella scelta, modalità di effettuazione delle forniture, ecc.).
3. Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere improntate alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell’istituzione scolastica, portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese.
Pertanto l’invito o la proposta a presentare un’offerta o un preventivo deve contenere:
* descrizione dettagliata / specifiche tecniche del servizio, bene o strumento
* requisiti di qualità / sicurezza
* quantità dei beni o strumenti richiesti
* data di effettuazione e durata del servizio / termini di fornitura / modalità e termini di pagamento
* modalità di presentazione dell’offerta (in busta chiusa, con chiara dicitura esterna)
* termini di presentazione (è opportuno prevedere l’imperatività di tale termine, collegando espressamente la sanzione dell’esclusione dell’offerta pervenuta tardivamente)
* criteri che saranno utilizzati nella scelta del contraente a seconda delle
caratteristiche dei beni da acquistare o dei servizi che dovranno essere forniti
* l’avviso che la scuola non può avere rapporti con ditte non in regola con il versamento dei contributi e con il pagamento delle imposte e delle tasse
* qualora nella lettera d’invito si indichino specifici marchi o denominazioni di prodotti, è opportuno, per consentire la massima partecipazione alla gara, prevedere - se possibile - l’utilizzazione della dicitura “... o equivalenti”
4. Le lettere d’invito possono essere spedite con sistemi che assicurino la massima celerità: sono pertanto idonee le trasmissioni via fax o posta elettronica, ove si possa disporre di ricevuta di invio.
5. Nella fase di presentazione delle offerte, al fine di garantire la massima concorrenza, queste devono essere mantenute riservate. Esse diventano pubbliche dopo l’apertura dei plichi.
6. Nel caso in cui venga scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art.95 del D.lgs.vo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere nominata un’apposita Commissione Giudicatrice presieduta dal Dirigente Scolastico, composta al minimo da tre ed al massimo da cinque membri, di norma individuati tra il personale Docente e/o ATA dell’istituto che sia esperto rispetto all'oggetto di ogni singolo contratto.
7. L’apertura contemporanea di tutte le buste ricevute avviene in presenza della Commissione di cui al comma 6, chi è presente all’apertura dei plichi appone la propria firma su ogni pagina di ogni offerta esaminata.
8. La procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta.
9. Una volta predisposto il prospetto comparativo il Dirigente Scolastico, con l’apposita Commissione, effettuerà la scelta del fornitore.
10. Le operazioni saranno verbalizzate.
11. E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle leggi n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 9 - PROCEDURA PER IL COTTIMO FIDUCIARIO
1. Per importi di spesa inferiori alla soglia comunitaria e superiori a € 40.000,00 IVA esclusa, l’affidamento avviene mediante la procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto della trasparenza e della rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato).
2. Le procedure relative all’attività negoziale sono le stesse indicate nel precedente art. 8, commi da n.2 a n.11.
ART.10 - STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE,
Nello specifico dei contratti di prestazione d’opera intellettuale il ricorso all'affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture, nei limiti di importo indicati agli artt. 7 e 8, avverrà a seguito di apposita indagine con l’individuazione dei soggetti sulla base dei seguenti titoli:
- curriculum complessivo del candidato;
- contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
-pubblicazioni e altri titoli;
Per la valutazione comparativa di più candidati, la commissione di cui sopra, farà riferimento ai seguenti criteri:
-livello qualità e pertinenza del curricolo professionale e scientifico dei candidati rispetto agli obiettivi del servizio richiesto
-congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
-eventuali precedenti esperienze didattiche in special modo pertinenti a quelle espletate
nell’ambito dell’Istituto e nel merito della prestazione professionale richiesta e/o del progetto attivato.
ART . 11- NORME DI COMPORTAMENTO
Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento o pratica di affari -ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
-la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
- il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
-l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non
concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.
Qualunque “ impresa “ coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall’Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
A tutte le imprese concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell’Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all’ Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.
Tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
Tutte le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo;
esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.
La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.
ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010, D.L. n.187/2010, Legge n.217/2010).
2. A tal fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti postali o bancari dedicati - anche in via non esclusiva - agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
3. L’Istituzione scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codice Identificativo di Gara” (CIG).
Pertanto, prima di avviare la procedura relativa a un contratto di fornitura di beni o servizi,
l’Istituzione Scolastica provvede ad acquisire il relativo CIG. La richiesta va effettuata online sul sito dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici.
4. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con il proprio personale); le spese effettuate con il Fondo per le minute spese; i pagamenti a favore dei dipendenti; i pagamenti di contributi previdenziali, assistenziali e fiscali; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.
ART.13 - FORMA DEL CONTRATTO - ORDINE
1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico mediante lettera di ordinazione che assume la veste giuridica del contratto.
2. I rapporti tra l’Istituto e la ditte, società o imprese affidatarie saranno sempre regolati nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia (scrittura privata, lettera commerciale, ordine, accettazione ordine/offerta, disposizione, ecc.)
3. Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà tra l’altro il luogo e il termine di consegna, l’intestazione, della fattura, il termine del pagamento e le condizioni di fornitura quali ad esempio:
* “porto franco all’indirizzo .“
* “le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, di scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti - nel presente e nel futuro - alla fornitura sono a completo carico della Ditta Fornitrice”
4. Il contratto deve contenere un’apposita clausola con la quale il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 14 - VERIFICA DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI
1. Ai sensi dell’art.36 del D.I. n.44/2001 i servizi e le forniture acquisiti nell’ambito del presente regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di regolarità della fornitura.
2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o dall’esecuzione dei servizi e vengono svolte da personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale.
3. Per le forniture di valore inferiore a € 5.000,00 l’atto formale di collaudo è sostituito da un atto che attesti la regolarità della fornitura. Tale attestato è rilasciato dal Dirigente o, su sua delega, dal DSGA o da un verificatore all’uopo designato.
ART. 14 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI FORNITORI E RELATIVE VERIFICHE
1. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile.
La richiesta va effettuata on-line attraverso un apposito applicativo. Nell’ipotesi di operatore economico tenuto all’iscrizione presso un solo Ente previdenziale, non può essere utilizzato il servizio on-line ma deve essere acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’Ente presso il quale il soggetto è iscritto.
E’ eccezionalmente consentito (su valutazione del Dirigente) disporre il pagamento sulla base di una dichiarazione sostitutiva con cui il fornitore attesti l’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali”. Tale dichiarazione va comunque verificata non appena possibile.
2. Tutti i fornitori devono inoltre essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.
Pertanto prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 10.000,00 è necessario verificare(attraverso una ricerca effettuata sul sito di Equitalia) se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento della fattura segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, al fine dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, ad emettere un solo mandato su più fatture.
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al DLgs 18 aprile 2016 n.50 Codice dei Contratti Pubblici e successivi regolamenti attuativi per quanto applicabili e nei limiti di applicazione all’Istituto, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che, tempo per tempo, risulteranno applicabili.