ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
ACCORDO DI PROGRAMMA
PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE IMBOSCHIMENTO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE NELL’AMBITO DEL PARCO AGRICOLO DELLA PIANA FIORENTINA
Tra
Regione Toscana,
Palazzo Strozzi Sacrati Xxxxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx rappresentata dal Presidente xxxx. Xxxxxx Xxxxx;
Comune di Prato
Palazzo comunale Xxxxxx xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxx rappresentato dal Sindaco xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx;
Comune di Poggio a Caiano
Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx x Xxxxxx rappresentato dal Sindaco Xxxxx Xxxxxxx;
Comune di Firenze
Palazzo Vecchio Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx , 00000 Xxxxxxx rappresentato dal Sindaco xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Comune di Campi Bisenzio
Xxxxxx Xxxxx x 00, 00000 Xxxxx Xxxxxxxx rappresentato dal Sindaco dott. Xxxxxxxx Xxxxx
Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxx Xxxxxxxxxx rappresentato dal Commissario Straordinario xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx,
Comune di Calenzano
Palazzo del Municipio Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx rappresentato dal Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxxx;
Comune di Signa
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx rappresentato dal Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
Comune di Carmignano
Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxx rappresentato dal Sindaco xxxx. Xxxxxxx Xxxxx;
Città Metropolitana di Firenze
Palazzo Medici Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx x.0, 00000 Xxxxxxx rappresentata dal Sindaco Metropolitano xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx;
Provincia di Prato
Palazzo Banci Buonamici Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx rappresentata dal Presidente xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx;
Accademia Italiana di Scienze Forestali
Xxxxxx X.X. Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx rappresentato dal Presidente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx;
VISTO il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ed in particolare l’articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;
VISTA la Legge Regionale 23 luglio 2009 n.40, recante “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”, che disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;
VISTE altresì:
a) la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);
b) la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);
c) la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016).
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n.49 del 29 giugno 2011;
VISTA la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) e le relative modifiche e integrazioni;
VISTA la X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x.00 "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze”;
DATO ATTO che l’Allegato programmatico n.2 alla DCR 61/2014 individua specifici Interventi correlati al Parco Agricolo della Piana con particolare riferimento a interventi di piantumazione per ridurre l’inquinamento atmosferico, migliorare la fruibilità dei percorsi che collegano le aree urbane al parco, qualificare il disegno del Parco stesso;
VISTO il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con DCR n.37 del 27 marzo 2015;
VISTO il Master Plan del Parco della Piana approvato con DGR n.83 del 1 febbraio 2010, a seguito del quale sono state stanziate le risorse per la realizzazione dei primi significativi interventi ivi previsti;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.616 del 21 luglio 2014 con la quale è stata approvata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale (PSR) da inviare alla Commissione Europea;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 26.5.2015 C(2015) 3507, che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione europea con la decisione suddetta;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1168 del 30/11/2015 “Art.25 D.lgs.152/2006, art.63 L.R.10/2010 - Espressione del parere regionale nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale relativo al progetto "Aeroporto di Firenze - Master Plan
aeroportuale 2014-2029", nei Comuni di Firenze, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Campi Bisenzio e Signa. Proponente: ENAC ”
VISTA la Decisione della Giunta regionale n.4 del 21 dicembre 2015 di riprogrammazione del FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
VISTO il Programma di governo per la X legislatura del Presidente Xxxxx 2015-2020;
VISTA la Deliberazione al Consiglio regionale n.89 del 21/12/2015 di approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2016, che individua 25 Progetti regionali, quali strumenti operativi che definiscono le priorità della politica regionale, che verranno successivamente sviluppati nell’ambito del PRS 2016-2020, di cui il DEFR costituisce documento preliminare;
VISTO in particolare il Progetto regionale 1 “Interventi per lo sviluppo della Piana fiorentina” definito dal DEFR 2016, che ha lo scopo di coniugare uno spazio altamente urbanizzato e caratterizzato da un intenso sviluppo infrastrutturale a una dotazione significativa di aree rurali e a valore ambientale, la cui salvaguardia e qualificazione sono essenziali per promuovere funzioni di riequilibrio anche ecologico delle diverse criticità ambientali presenti e attese nel territorio interessato dal progetto regionale di Parco Agricolo della Piana di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 61/2014;
DATO ATTO che tale Progetto regionale “Interventi per lo sviluppo della piana fiorentina” prevede specifici interventi volti alla qualificazione del paesaggio e alla riduzione degli impatti ambientali, mediante la piantumazione di alberi e la promozione di attività agricole nell’area del Parco della Piana.
DATO ATTO CHE la Regione Toscana è impegnata, anche in relazione al suddetto progetto, a definire un Accordo di Programma con i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, contenenti impegni relativi alla realizzazione di infrastrutture e interventi di mitigazione e compensazione, necessari a ridurre le pressioni ambientali nell'area, anche in relazione al quadro di riferimento di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 61/2014 già richiamata;
CONSIDERATA la necessità di coinvolgere l’Accademia Italiana di Scienze Forestali, istituzione a livello nazionale, che rappresenta uno dei soggetti maggiormente qualificati in ambito forestale in quanto:
▪ accoglie le figure più importanti nel campo degli studi e dell'attività forestale ed ambientale, con il compito di promuovere e valorizzare le scienze forestali e le loro applicazioni alla selvicoltura e ai connessi problemi di tutela dell’ambiente;
▪ assicura il collegamento con tutti gli Istituti di Ricerca Forestali italiani ed esteri essendo associata alla IUFRO (International Union of Forest Research Organizations), all’EFI (European Forestry Institute) e all’Unione delle Accademie di Agricoltura europee (UEAA), all’Unione Istituti Italiani di Ricerche Forestali (UNIF) e all’ Unione Nazionale delle Accademie italiane per le scienze applicate allo sviluppo dell’agricoltura, alla sicurezza alimentare e alla tutela ambientale (UNASA);
CONSIDERATA l'opportunità, nelle more della definizione dell'Accordo di cui sopra, di definirne uno specifico, finalizzato ad anticipare la realizzazione di interventi volti al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica nell’ambito del Parco agricolo della Piana, con particolare riferimento a piantumazioni per la forestazione di aree incluse o contigue all'ambito di salvaguardia del Parco ed alla promozione delle attività agricole;
CONSIDERATO che per la realizzazione di tale progetto risultano necessari un'azione coordinata e impegni comuni e condivisi tra le istituzioni ed enti di cui in intestazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO
Articolo 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.
Articolo 2 - Oggetto e finalità
Il presente Accordo, attraverso il coordinamento di tutti i soggetti sottoscrittori, ha per oggetto la realizzazione di una serie di interventi volti al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica nell’ambito del Parco agricolo della Piana, con particolare riferimento ad interventi di forestazione, imboschimento e promozione delle attività agricole nell’area interessata dal Parco, in coerenza con quanto definito dalla deliberazione del Consiglio Regionale 61/2014 e dal Progetto regionale per lo sviluppo della Piana fiorentina previsto dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2016 di cui alle premesse.
Articolo 3 - Impegni dei soggetti sottoscrittori
I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:
a) dare attuazione agli interventi di cui ai successivi articoli .4 e 5 del presente Accordo;
b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dal presente Accordo;
c) attivare ed utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;
d) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo.
Articolo 4 – Interventi di forestazione e imboschimento volti al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica nell’ambito del Parco agricolo della Piana
1. Tutti i Soggetti sottoscrittori del presente accordo danno atto che la Regione ha proceduto, d'intesa coi Comuni sottoscrittori, all’individuazione di aree ove prevedere interventi di forestazione e imboschimento che ammontano ad una superficie di circa 160 ettari, come formalizzate negli allegati al presente Accordo.
2. I Comuni, con il presente Accordo di programma si impegnano a mettere a disposizione della Regione a titolo di comodato d’uso gratuito per la durata di anni 30, rinnovabile per la medesima durata, le aree di proprietà individuate nell’allegato “A” al presente Accordo attraverso la stipula
dei relativi contratti di comodato. Le aree individuate nell’allegato “A” potranno essere integrate o modificate in relazione alle necessità emergenti nello sviluppo delle attività previste dal presente Accordo. Con il presente Accordo, gli enti sottoscrittori, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano alla Regione Toscana delega e formale autorizzazione ad effettuare, sulle aree concesse in comodato, gli interventi di cui al comma 1 e quindi la Regione, quale unico soggetto attuatore, li progetterà e realizzerà secondo le modalità stabilite dal successivo comma 4.
3. Le aree verranno messe a disposizione della Regione Toscana mediante sottoscrizione del contratto di comodato d’uso e consegna da parte del Dirigente regionale competente e del rappresentante designato dall'Amministrazione comunale. La tempistica per la sottoscrizione del comodato e la relativa consegna delle aree verrà definita nell’ambito del nucleo tecnico di verifica di cui all’articolo 8.
4. La Regione Toscana si impegna:
a) a mettere a disposizione, per le finalità dell'Accordo, le aree di sua proprietà elencate nell’allegato “B” che potranno essere integrate o modificate in relazione alle necessità emergenti nello sviluppo delle attività previste dal presente accordo;
b) a progettare la realizzazione di tutti gli interventi in accordo e con il coinvolgimento dei sottoscrittori del presente Accordo;
c) a provvedere, mediante procedure di legge, alla realizzazione degli stessi;
d) a definire, d'intesa con l’Accademia Italiana di Scienze Forestali, le modalità relative alla realizzazione degli interventi di forestazione e imboschimento oltre al piano di gestione per la manutenzione delle aree oggetto di intervento;
e) a coordinare la progettazione dei suddetti interventi con altri eventualmente previsti nell'ambito delle compensazioni e mitigazioni connesse alle infrastrutture realizzate o da realizzarsi nella Piana; in particolare a coordinare le fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi di competenza regionale con Toscana Aeroporti, cui compete la realizzazione di una parte delle aree boscate;
f) a definire le modalità per la gestione delle aree boscate create in esecuzione del presente Accordo, per il periodo di durata del comodato di cui al precedente comma 2.
g) a conferire ad impianti di cogenerazione di biomasse in grado di rispettare il criterio della filiera corta. il materiale prodotto dalla manutenzione delle aree boscate pubbliche, al fine di ridurne l’impatto come rifiuto; ad incentivare i privati, che risulteranno beneficiari dei contributi del PSR 2014-2020, all’utilizzo di questa modalità di smaltimento.
5. La Regione Toscana con Decisione n. 4 del 21/12/2015 “FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Indirizzi per la riprogrammazione e per la prima modifica del Programma”, ha previsto la modifica del PSR FEASR 2014-2020 per sostenere il rimboschimento di terreni agricoli, attraverso l’attivazione della specifica misura 8.1 “sostegno alla forestazione/imboschimento” in aree periurbane. La misura consentirà, previa verifica da parte della Commissione Europea, di rimboschire terreni agricoli, attraverso un contributo alle spese sostenute per l’impianto arboreo o di arbicoltura da legno, fino ad un importo massimo stimato di complessivi euro 7.000.000,00.
6. L’Accademia Italiana di Scienze Forestali, nelle aree di cui agli allegati, provvederà ad indicare quelle idonee ad interventi di forestazione e imboschimento, e provvederà altresì:
a) a effettuare le necessarie valutazioni tecnico-scientifiche finalizzate ad individuare le specie arboree e le modalità di impianto e di gestione degli imboschimenti periurbani oggetto del presente Accordo;
b) a redigere apposite linee guida a supporto della progettazione, realizzazione e corretta gestione degli interventi di forestazione sia pubblica che privata.
Articolo 5 – Interventi di promozione di attività agricole e messa a coltura dei terreni volti al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica nell’ambito del Parco agricolo della Piana
1. La Regione Toscana destina risorse nell’ambito del PSR FEASR 2014 – 2020 per interventi di promozione di attività agricole volti a favorire la permanenza e la costituzione di nuove aziende. Per concorrere al riequilibrio ambientale e paesaggistico dell’area, in coerenza con gli obiettivi e alle condizioni previste dal PSR, potranno essere finanziati, mediante bandi, soggetti pubblici e privati per la realizzazione:
a) di interventi di conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità;
b) di investimenti per il miglioramento della gestione e la tutela delle risorse idriche;
c) della redazione e l’aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione delle Aree Natura 2000. Le attività potranno essere realizzate nell’ambito di progetti integrati di tipo collettivo (Progetti Integrati Territoriali) e mediante l’ordinaria attuazione delle diverse misure del PSR FEASR 2014-2020.
2. I Comuni si impegnano :
- al censimento dei terreni abbandonati ricadenti nel territorio comunale ed alla trasmissione ad Ente Terre Regionali Toscane del relativo elenco ufficiale, ai sensi della l.r. 80/2012;
- ad avviare attività di animazione sul territorio per agevolare il processo di individuazione dei fabbisogni ed il coordinamento delle fasi di definizione, progettazione e realizzazione degli interventi.
Articolo 6 - Disciplina delle risorse finanziarie
1. I Comuni, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4 ed ai sensi dell'articolo 65 ter della l.r. 77/2012, mettono a disposizione l'importo complessivo di euro 3.000.000,00 che risulta già impegnato nel 2015 dalla Regione Toscana (con il decreto dirigenziale n. 6485/2015) secondo la seguente articolazione:
- Prato | Euro | 1.440.000,00; |
- Signa | Euro | 450.000,00; |
- Firenze | Euro | 75.000,00; |
- Xxxxx Xxxxxxxxxx | Euro | 105.000,00; |
- Calenzano | Euro | 210.000,00; |
- Campi Bisenzio | Euro | 720.000,00; |
2. La Regione Toscana, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4 ed ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 82/2015, si impegna a ripartire tra i Comuni l'importo complessivo di Euro euro 1.260.000,00 (di cui euro 500.000,00 nel 2016, euro 410.000,00 nel 2017 ed euro 350.000,00 nel 2018), in base a un criterio percentuale calcolato in rapporto alla dimensione definitiva delle superfici messe a disposizione dai comuni rispetto a quella stimata su cui erano stati calcolati i finanziamenti indicati al comma 1, e pertanto secondo l'articolazione che segue:
- Prato | Euro | 569.660,91; |
- Firenze | Euro | 241.724,62; |
- Xxxxx Xxxxxxxxxx | Euro | 101.744,12; |
- Poggio a Caiano | Euro | 345.302,62; |
- Carmignano | Euro | 1.567,73; |
3. Relativamente agli importi di cui agli elenchi riportati ai precedenti commi 1 e 2 per un importo complessivo di euro 4.260.000,00 i rispettivi Comuni autorizzano la Regione Toscana, in quanto ente delegato dagli stessi quale unico soggetto attuatore alla realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo, a trattenere le somme ad essi spettanti, commutando in quietanza d'entrata i trasferimenti disposti in loro favore.
4. Per il finanziamento degli interventi di rimboschimento Regione Toscana si impegna a prevedere nell’ambito di una proposta di modifica del PSR FEASR 2014-2020 risorse per un importo massimo stimato di euro 7.000.000,00 per l’attivazione della specifica misura 8.1 “sostegno alla forestazione/imboschimento” in aree periurbane, a sostegno di terreni agricoli, previa verifica da parte della Commissione Europea. Per concorrere al finanziamento delle attività di cui al precedente articolo 5, nell’ambito del PSR FEASR 2014 – 2020 sono destinate risorse per euro 3.000.000,00 per Progetti Integrati di tipo collettivo (Progetti Integrati Territoriali) e fino ad un massimo stimato di euro 7.000.000,00 per l’ordinaria attuazione delle diverse misure del PSR.
Articolo 7- Collegio di vigilanza
1. Per l’attuazione del presente Accordo viene istituito un Collegio di vigilanza composto da rappresentanti dei soggetti firmatari e presieduto dal Presidente della Giunta Regionale.
2. Il collegio di vigilanza esercita le seguenti funzioni:
a) vigila sul rispetto degli impegni assunti con l’Accordo di Programma e verifica le attività di esecuzione dell’Accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai soggetti firmatari e procedendo a ispezioni;
b) attiva i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo dei soggetti firmatari in ordine agli adempimenti concordati;
c) potrà individuare ulteriori aree, che andranno a modificare quelle di cui agli allegati del presente Accordo, e potrà disporre la rimodulazione degli importi finanziari legati alla piantumazione in relazione alle superfici comunali interessate dall'intervento.
d) valuterà la possibilità che le aree oggetto di modifica di cui alla lett. c) possano ricomprendere anche aree che verranno cedute dai comuni solo per il periodo relativo alla realizzazione dell’intervento. Concluso l’intervento dette aree ritorneranno nella disponibilità del comune che conseguentemente riassumerà tutti gli obblighi di manutenzione e custodia.
Articolo 8 – Responsabile del procedimento e Nucleo tecnico di verifica
1. E’ nominato Responsabile del procedimento per l’attuazione dell’Accordo il Direttore della Direzione Urbanistica e Politiche Abitative della Regione Toscana.
Il Responsabile del procedimento ha i seguenti compiti:
svolge le funzioni di segretario del Collegio di Xxxxxxxxx e ne dispone la verbalizzazione delle sedute e l’attuazione delle decisioni;
a) gestisce e mantiene i necessari contatti con gli uffici e le strutture tecniche delle Amministrazioni partecipanti all’Accordo, ponendo in essere ogni attività al fine di garantire il coordinamento delle azioni;
b) segnala tempestivamente al Collegio di Vigilanza problemi e difficoltà che dovessero eventualmente manifestarsi in ordine alla attuazione dell’Accordo;
c) riferisce periodicamente al Collegio di Vigilanza sullo stato di attuazione dell’Accordo.
2. Al fine di favorire un’azione di coordinamento degli interventi previsti dall’Accordo, individuare eventuali problemi e difficoltà che dovessero manifestarsi, agevolare e garantire il rispetto della tempistica, è costituito un Nucleo tecnico di verifica, coordinato dal Responsabile del procedimento del presente Accordo e costituito:
▪ per la Regione Toscana dai membri del Gruppo di Lavoro per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo, istituito dalla Regione Toscana nel Comitato di Direzione dell'11/2/2016 su proposta del Direttore Agricoltura e Sviluppo Rurale;
▪ dai tecnici delle amministrazioni facenti parte del Collegio di Vigilanza di cui all’articolo 7;
3. Tale Nucleo, oltre a garantire al Responsabile del procedimento informazioni utili per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, può in particolare:
a) individuare soluzioni per risolvere eventuali criticità riscontrate, anche al fine di proporle al Collegio di Xxxxxxxxx;
b) specificare, per ogni singola fase indicata nei crono programmi, ulteriori sotto-fasi comprensive delle indicazioni dei termini;
c) proporre al Collegio di Vigilanza eventuali aggiornamenti dei crono programmi che si rendessero opportuni o necessari.
4. Alle riunioni del Nucleo tecnico possono partecipare anche altri soggetti convocati dal Responsabile del procedimento del presente Accordo.
5. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente Accordo le amministrazioni interessate comunicheranno al Responsabile di cui al comma 1 i nominativi del relativo rappresentante nell’ambito del Nucleo tecnico di verifica.
Articolo 9 - Validità dell’Accordo
1. Il presente Accordo di Programma, sottoscritto in forma digitale, è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 34-sexies della l.r. 40/2009.
2. Il presente accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per quanto non espressamente da esso disciplinato, trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 34 del d.lgs.267/2000 e dalla l.r.40/2009.