CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
professione–multigaranzia
Protezione Turismo
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Documento redatto secondo Le linee Guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari per
contratti semplici e chiari
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo
contratto di assicurazione multigaranzia per alberghi e attività ricettive
edizione giugno 2020
AXA Assicurazioni S.p.A.
Protezione Turismo
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Documento redatto secondo Le linee Guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari per
contratti semplici e chiari
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo
contratto di assicurazione multigaranzia per alberghi e attività ricettive
edizione giugno 2020
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
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Premessa..........................................................................................................................................................................................pag. 4
Glossario .........................................................................................................................................................................................pag. 5
Definizioni pag. 5
Definizioni specifiche: Garanzia Tutela Legale ..................................................................................................................................pag. 14
Definizioni specifiche: Garanzia Assistenza .......................................................................................................................................pag. 14
Definizioni specifiche: Garanzia Assistenza Clienti - Copertura “Travel”.............................................................................................pag. 15
Norme che regolano l’assicurazione in generale ..........................................................................................................................pag. 16
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 - Altre assicurazioni
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Art. 5 - Aggravamento del rischio Art. 6 - Diminuzione del rischio Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Art. 8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione Art. 9 - Oneri fiscali
Art. 10 - Foro competente
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Art. 12 - Paesi soggetti a sanzioni internazionali - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto Art. 13 - Ispezioni alle cose assicurate
Clausole Opzionali relative al contratto in generale ...........................................................................................................................pag. 18
IF15 - INDICIZZAZIONE - ADEGUAMENTO AUTOMATICO; STR1 - DEROGA AL TACITO RINNOVO; 603 - REDDITO
AGRICOLO - Imposta sulle assicurazioni; 604 - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO - Imposta sulle assicurazioni
Sezione A - Incendio .......................................................................................................................................................................pag. 19
Norme che regolano la Sezione A - Incendio ....................................................................................................................................pag. 19
Art. 1.0 - Cosa posso assicurare con la Sezione A - Incendio Art. 1.1 - Universalità
Art. 1.2 - Reversabilità - Compensazione tra partite assicurate
Contro quali danni posso assicurarmi ...............................................................................................................................................pag. 19
Art. 1.3 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Incendio Art. 1.4 - Contenuto all’aperto
Art. 1.5 - Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre
Oneri e spese - Garanzia Base Incendio ...........................................................................................................................................pag. 20
Art. 1.6 - Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento Art. 1.7 - Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione
Art. 1.8 - Onorari di riprogettazione del Fabbricato Art. 1.9 - Onorari dei periti - Operazioni peritali
Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzie Opzionali ..........................................................................................................pag. 22 RISCHIO LOCATIVO (A1); FENOMENI ELETTRICI (A3); INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE e SGOMBERO (A4); RICORSO TERZI (A5); LASTRE e INSEGNE (A6); PANNELLI FOTOVOLTAICI (A7); MANCATO FREDDO (A8); ATTI
DOLOSI (A9); EVENTI NATURALI (A10); DANNI DA ACQUA (A11); ACQUA PIOVANA - ALLAGAMENTI (A12); INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13); TERREMOTO (A14); ESTENSIONI INCENDIO (A15): Clausole: DEP1, CA2, 605,
606, G46, TE99, PP10, FA01, LEA01; GUASTI MACCHINE (A16); MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell’attività (A17); VEICOLI DEI CLIENTI (A18)
Altre Clausole Opzionali ....................................................................................................................................................................pag. 33
ESTENSIONI INCENDIO (A15): Clausole: 990, 991, 992 e 993
Che cosa non è assicurato ................................................................................................................................................................pag. 34
Art. 1.10 - Cose non assicurate - Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing - Fabbricati in leasing Art. 1.11 - Esclusioni
Art. 1.12 - Ulteriori esclusioni specifiche delle Garanzie Opzionali Incendio
Come e con quali condizioni operative mi assicuro ...........................................................................................................................pag. 42
Art.1.13 - Caratteristiche costruttive del fabbricato - Delimitazioni del rischio Art.1.14 - Attività a carattere stagionale
Art.1.15 - Buona fede
Art.1.16 - Modifiche e variazioni Fabbricato e Attrezzature Art.1.17 - Rinuncia alla rivalsa
Art.1.18 - Criteri e limiti di indennizzo
Tabella Limiti Sezione A - Incendio ...................................................................................................................................................pag. 45
Sezione B - Furto e Rapina .............................................................................................................................................................pag. 49
Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina ..........................................................................................................................pag. 49
Art. 2.0 - Cosa posso assicurare con la Sezione B - Furto e Rapina Art. 2.1 - Attività a carattere stagionale
Art. 2.2 - Contenuto presso terzi
Art. 2.3 - Contenuto presso fiere e mostre
Contro quali danni posso assicurarmi ...............................................................................................................................................pag. 50
Art. 2.4 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina
Oneri e spese - Garanzia Base Furto e Rapina .................................................................................................................................pag. 51
Art. 2.5 - Spese peritali, duplicazione documenti, migliorie mezzi di chiusura, altre spese
Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzie Opzionali .........................................................................................................pag. 52
COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI (B2); FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati all’aperto
nell’area dell’esercizio ricettivo (B3); FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa (B4); ESTENSIONI FURTO (B5): DEP2, 433, PR30, PR60, CA3, C828.
Altre Clausole Opzionali ....................................................................................................................................................................pag. 56
ESTENSIONI FURTO (B5): 434B; 488C.
Sezione B - Furto e Rapina (continua)
Che cosa non è assicurato ................................................................................................................................................................pag. 57
Art. 2.6 - Cose escluse dall’assicurazione Art. 2.7 - Esclusioni
Art. 2.8 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Furto
Come e con quali condizioni operative mi assicuro ...........................................................................................................................pag. 59
Art. 2.9 - Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali Art. 2.10 - Criteri e limiti di indennizzo - Partita Contenuto
Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina .........................................................................................................................................pag. 61
Sezione C - Responsabilità Civile ..................................................................................................................................................pag. 64
Norme che regolano la Sezione C - Responsabilità Civile .................................................................................................................pag. 64
Art. 3.0 - Come mi posso assicurare - Massimale R.C.T./R.CO.
Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia R.C.T. ...................................................................................................................pag. 64
Art. 3.1 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia R.C.T. dell’attività Art. 3.2 - Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio
Art. 3.3 - Committenza auto
Art. 3.4 - R.C. personale degli addetti - R.C. dall’uso di armi per legittima difesa Art. 3.5 - R.C. personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura Art. 3.6 - Danni da operazioni di carico e scarico
Art. 3.7 - Prelievo e consegna di attrezzature, scorte e prodotti
Art. 3.8 - Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell’impresa assicurata Art. 3.9 - Danni da interruzione o sospensione di attività
Art. 3.10 - Danni da inquinamento accidentale
Art. 3.11 - Committenza di lavori di straordinaria manutenzione Art. 3.12 - Attività di intrattenimento e arte varia
Art. 3.13 - Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo Art. 3.14 - Organizzazione di gite ed escursioni
Art. 3.15 - Assicurato aggiunto per la proprietà dei fabbricati
Art. 3.16 - Errato trattamento dati personali (Legge sulla “Privacy”)
Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzie Opzionali R.C. .................................................................................................pag. 70
GARANZIA R.C.O. - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO;
R.C. DELL’ALBERGATORE (cose consegnate e non consegnate) (C2)
Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato ......................................................pag. 72
R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (C3)
Art. 3.17 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Tolleranza parametro di tariffazione (Valore a nuovo del Fabbricato) - Eventuale riduzione dell’indennizzo
Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzie Opzionali Estensioni Responsabilità Civile .......................................................pag. 73 ESTENSIONI R.C. (C4): A23 - R.C. Malattie Professionali (Garanzia in regime “Claims Made”); A230 - Estensione attività pregressa; A231 - Estensione pregressa illimitata; C5 - Estensione R.C. derivante dai servizi di ristorazione; C6 - Estensio-
ne R.C. impianti sportivi, palestre e piscine; E4 - Estensione R.C. stabilimenti termali, centri benessere & SPA; E5 - Esten- sione R.C. centri benessere & SPA; E6 - Estensione R.C. stabilimenti balneari; E7 - Estensione R.C. affittacamere - Condu- zione locali; E8 - Estensione infortuni subiti da personale non dipendente; E9 - Estensione passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri; E10 - Estensione Discoteca; E11 - Estensione veicoli dei Clienti; E12 - Estensione R.C. proprietà, uso e circola- zione di autoveicoli elettrici “Golf Car”.
Che cosa non è assicurato ................................................................................................................................................................pag. 81
Art. 3.18 - Garanzia R.C.T. - Soggetti non considerati terzi Art. 3.19 - Esclusioni R.C.T.
Art. 3.20 - Esclusioni specifiche - Garanzia Base R.C.T. dell’attività Art. 3.21 - Esclusioni R.CO.
Art. 3.22 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali R.C.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Norme comuni R.C.T./R.C.O. ..........................................................................pag. 89
Art. 3.23 - Franchigia Frontale R.C.T. per danni a cose Art. 3.24 - Attività a carattere stagionale
Art. 3.25 - Estensione territoriale R.C.T./R.C.O. Art. 3.26 - R.C.T. - Estensione al novero dei terzi
Art. 3.27 - Tolleranza numero camere/appartamenti - Eventuale riduzione dell’indennizzo Art. 3.28 - Tolleranza altro parametro di tariffazione - Eventuale riduzione dell’indennizzo
Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Clausola Opzionale Regolazione del premio. ...................................................pag. 91
RP - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile ................................................................................................................................pag. 92
Sezione D - Fermo Attività ..............................................................................................................................................................pag. 96
Norme che regolano la Sezione D - Fermo attività - Garanzia Diaria da interruzione di attività ..........................................................pag. 96
Art. 4.0 - Premessa - Diaria assicurabile - Periodo massimo di indennizzo
Contro quali danni posso assicurarmi - Diaria da interruzione di attività - Garanzia Base ..................................................................pag. 96
Art. 4.1 - Casi assicurati - Diaria da interruzione di attività
Come ampliare la copertura assicurativa - Estensione Calamità naturali ...........................................................................................pag. 97
Art. 4.2 - Estensione calamità naturali ed eventi eccezionali
Che cosa non è assicurato Garanzia - Diaria da interruzione di attività ..............................................................................................pag. 98
Art. 4.3- Esclusioni - Diaria da interruzione attività
Art. 4.4- Cessazione del rischio - Risoluzione dell’assicurazione Diaria da interruzione di attività
Come e con quali condizione operative mi assicuro ..........................................................................................................................pag. 99
Art. 4.5 - Determinazione della percentuale di Diaria riconosciuta Art. 4.6 - Determinazione dell’indennizzo spettante
Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Cyber Risk rispristino sito e sistema informatico di prenotazioni pag.100
Art. 5.0 - Condizioni preliminari - Possibile riduzione dell’indennizzo Art. 5.1 - Eventi assicurati dall’assicurazione Cyber Risk
Che cosa non è assicurato Garanzia Cyber Risk ..............................................................................................................................pag.101
Art. 5.2 - Esclusioni Cyber Risk
Tabella Limiti Sezione D - Fermo attività ...........................................................................................................................................pag.103
Sezione E - Tutela Legale e Assistenza pag.104
Norme che regolano la Sezione E - Tutela Legale e Assistenza - Garanzia Tutela Legale ................................................................pag.104
Art. 6.0 - Gestione del contratto
Art. 6.1 - Come mi posso assicurare
Cosa posso assicurare - Tutela Legale .............................................................................................................................................pag.104
Art. 6.2 - Soggetti Assicurati - Oneri assicurati Art. 6.3 - Casi assicurati
Come ampliare la copertura assicurativa - Estensione Pacchetto Sicurezza .....................................................................................pag.106
ESTENSIONE PACCHETTO SICUREZZA
Che cosa non è assicurato - Garanzia Base Tutela Legale ed Estensione Pacchetto Sicurezza .......................................................pag.106
Art. 6.4 - Esclusioni
Come e con quali condizione operative mi assicuro - Garanzia Base Tutela Legale ed Estensione Pacchetto Sicurezza .................pag.107
Art. 6.5 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Art. 6.6 - Limiti territoriali
Art. 6.7 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro
Norme che regolano la Sezione E - Tutela Legale e Assistenza - Garanzia Assistenza ....................................................................pag.108
Art. 7.0 - Gestione del contratto
Contro quali danni posso assicurarmi - Assistenza Attività ................................................................................................................pag.108
Art. 7.1 - Assistenza attività - Prestazioni di assistenza
Che cosa non è assicurato - Assistenza ............................................................................................................................................pag.111
Art. 7.2 - Esclusioni - Limiti di responsabilità
Come e con quali condizione operative mi assicuro - Garanzia Assistenza .......................................................................................pag.112
Art. 7.3 - Operatività
Art. 7.4 - Estensione territoriale
Come ampliare la copertura assicurativa - Estensione Assistenza Clienti - Copertura “Travel” .........................................................pag.113
Art. 7.5 - Copertura “Travel” - Territorialità
Art. 7.6 - Operatività ed eventi assicurati - Copertura “Travel”
Che cosa non è assicurato - Copertura “Travel” ................................................................................................................................pag.116
Art. 7.7 - Esclusioni e limitazioni dell’assicurazione Copertura “Travel”
Tabella Limiti Sezione E - Tutela Legale e Assistenza ......................................................................................................................pag.117
Norme che regolano il sinistro........................................................................................................................................................pag.119
Premessa .........................................................................................................................................................................................pag.119
Art. 8.0 - Termini per la formulazione dell’offerta per l’eventuale pagamento dell’indennizzo
Norme che regolano il sinistro - Sezioni A - Incendio e B - Furto e Rapina ........................................................................................pag.119
Art. 8.1 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 8.2 - Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale) Art. 8.3 - Mandato dei periti - Operazioni peritali
Art. 8.4 - Esagerazione dolosa del danno
Art. 8.5 - Valore dei beni assicurati e determinazione del danno
Norme specifiche per la Sezione A - Incendio ...................................................................................................................................pag.124
Art. 8.6 - Assicurazione parziale
Art. 8.7 - Deroga alla proporzionale - Tolleranza
Art. 8.8 - Esistenza di procedure concorsuali - Fabbricati o locali separati inattivi Art. 8.9 - Anticipo indennizzo
Art. 8.10 - Indennizzo a Primo rischio Assoluto per sinistri fino a 5.000,00 euro
Norme specifiche per la Sezione B - Furto e Rapina .........................................................................................................................pag.125
Art. 8.11 - Recupero dei beni rubati Art. 8.12 - Anticipo indennizzo
Norme comuni alle Sezioni A - Incendio e B - Furto e Rapina ...........................................................................................................pag.125
Art. 8.13 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di fenomeni elettrici, furto, rapina, estorsione, rottura lastre, rottura di macchinario e loro reintegro
Art. 8.14 - Limite massimo dell'indennizzo Art. 8.15 - Pagamento dell’indennizzo Art. 8.16 - Indennizzo separato
Art. 8.17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Norme che regolano il sinistro Sezione C - Responsabilità Civile ......................................................................................................pag.127
Art. 8.18 - Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C.
Art. 8.19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
Norme che regolano il sinistro Sezione D - Fermo attività - Garanzia Diaria da interruzione di attività................................................pag.128
Art. 8.20 - Denuncia di sinistro Diaria da interruzione di attività
Art. 8.21 - Disaccordo sull'operatività della garanzia Diaria da interruzione di attività (arbitrato irrituale) Art. 8.22 - Esagerazione dolosa del danno
Art. 8.23 - Pagamento dell’indennizzo
Norme che regolano il sinistro Sezione D - Fermo attività - Garanzia Cyber Risk...............................................................................pag.129
Art. 8.24 - Obblighi in caso di sinistro Cyber Risk Art. 8.25 - Esagerazione dolosa del danno
Norme specifiche per la Sezione E - Tutela Legale e Assistenza - Garanzia Tutela Legale ..............................................................pag.130
Art. 8.26 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
Art. 8.27 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Art. 8.28 - Gestione del sinistro
Art. 8.29 - Recupero di somme
Norme specifiche per la Sezione E - Tutela Legale e Assistenza - Garanzia Assistenza ...................................................................pag.132
Art. 8.30 - Obblighi in caso di sinistro - Richiesta di assistenza
Articoli di Legge ..............................................................................................................................................................................pag.134
Mod. 9045 - Informativa sulla “Privacy” ........................................................................................................................................pag.137
Premessa
Premessa
La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza Protezione Turismo - Mod. 2004, sottoscritta dal Contraente.
Si conviene pertanto quanto segue:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme e/o i massimali indicati sulla polizza per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti nella Scheda di polizza Mod. 2004;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o il massimale e/o corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie o oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato, sono riportate con sfondo retino.
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
Addetti: i titolari dell’attività, i soci e i familiari coadiuvanti dell'Assicurato che operano nell'esercizio ricettivo assicurato, nonché i prestatori di lavoro di cui si avvale l’Assicurato
- nel rispetto delle norme di legge - nell’esercizio dell’attività descritta in polizza.
Apparecchi macchine o apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, quali a titolo esemplificativo, elettronici: ma non esaustivo: personal computer fissi o portatili, stampanti anche multifunzione, scanner, fotocopiatrici, router o impianti wi-fi e/o unità periferiche di ricezione e
trasmissione dati con i relativi conduttori di collegamento, centralini e relativi apparecchi telefonici fissi anche fax, registratori di cassa, terminali P.O.S., sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme, di videosorveglianza, apparecchiature elettroniche in genere, il tutto a servizio dell’attività ricettiva assicurata.
Si intendono compresi televisori e apparecchi elettronici di proprietà dell’esercizio ricettivo/alberghiero assicurato, posti nelle singole camere/appartamenti o nei locali comuni (sale TV o di proiezione) nonché apparecchi audiovisivi ed attrezzatura al servizio di sale riunioni o meeting.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Atti di terrorismo: atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo, ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell’ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
Attività ricettiva/al- l'attività alberghiera o ricettiva esercitata, indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 nel-
berghiera esercitata: la casella “Tipologia di attività ricettiva / alberghiera esercitata” oggetto dell’assicurazione. Sono considerate strutture ricettive/alberghiere assicurabili le seguenti attività, suddivise per macro categorie. Tutte le descrizioni sono alternative tra loro:
Albergo (1420; 1421; 1422; 1423; 1424): attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile, avente i requisiti minimi di legge previsti per gli alberghi (art. 8, comma 2, Titolo III, Capo I del D.Lgs. 79/2011 ed eventuali e successive modificazioni o integrazioni). Gli alberghi hanno un sistema di classificazione a 5 stelle (da 1 a 5).
Motel (1425): è un albergo particolarmente attrezzato per la sosta e l’assistenza delle autovetture (o delle imbarcazioni), che prevede almeno un posto macchina per ogni stanza; di norma posti in periferia o fuori da centri abitati lungo arterie stradali importanti. La maggior parte dei motel sono caratterizzati da un edificio centrale e da camere o alloggi poste in stabili, solitamente ad un solo piano, con entrate esterne alle camere, mentre gli alberghi tendono ad avere ingressi interni, per aumentare la sicurezza dei clienti.
Pensioni (1426; 1427): attività ricettiva aperta al pubblico con conduzione di tipo familiare, simili agli alberghi, ma con alloggi generalmente più economici ed un’offerta di servizi interni più ridotta rispetto ad un albergo. Le pensioni infine, hanno un sistema di classificazione differente dagli alberghi (fino a 3 stelle, anziché le 5 degli alberghi); altra caratteristica distintiva rispetto agli alberghi può essere l'assenza di una sala comune.
Case per ferie (1428): attività ricettiva attrezzata per il soggiorno di persone o gruppi e gestita, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, onlus, associazioni o enti sociali operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Casa religiosa di ospitalità (1429): attività ricettiva attrezzata per il soggiorno di persone o gruppi di fedeli, gestita al di fuori di normali canali commerciali, da associazioni o enti religiosi operanti, principalmente senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose.
Residenza Turistico Alberghiera/Residence (1430; 1431; 1432): attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, ubicata in uno o più stabili o parti di stabili, che fornisce alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Sono classificati “Residenza Turistico Alberghiera/Residence” solo quelli che prevedono offerta di servizi centralizzati (reception, sala TV, ecc.), altrimenti rientrano nella definizione di case vacanze e residence senza servizi centralizzati. Le leggi regionali classificano le residenze turistico- alberghiere con 4, 3 e 2 stelle.
Case vacanza e Residence senza servizi centralizzati (1433): sono fabbricati costituiti da unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati (reception, sala TV comune, ecc.). Sono escluse le normali abitazioni arredate affittate da privati a turisti, anche se locate con il tramite di un’agenzia immobiliare.
Locanda - Ristorante con camere (1434): attività ricettiva dove un ristoratore, nella stessa struttura immobiliare ove esercita la sua attività imprenditoriale di ristorante, effettua anche l’attività di affittacamere o di servizio di alloggio.
Agriturismo/Alloggio agrituristico (1435): azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo, così come disciplinato dalla Legge n. 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, compreso quanto previsto dalla Legge 20 febbraio 2006 n°96, per la quale l'azienda è in possesso della relativa autorizzazione.
L'assicurazione è prestata per l'attività agrituristica svolta dal Contraente intendendosi per tale esclusivamente l'attività di ricezione ed ospitalità esercitate dal Contraente stesso. Sono esclusi dalle garanzie prestate in polizza beni utilizzati dal Contraente/Assicurato per lo svolgimento dell'attività agricola connessa, e i danni conseguenti e derivanti dallo svolgimento di tale attività.
Bed & Breakfast (1436): struttura ricettiva composta da non più di 6 camere (salvo diverse disposizioni regionali) ubicata in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e prima colazione ed eventualmente altri servizi complementari. I Bed & Breakfast sono regolati da leggi regionali, si tratta di attività a conduzione familiare, condotte cioè da privati all'interno della propria abitazione dimora abituale o comunque nello stesso stabile.
Affittacamere - Guest House (1437): struttura ricettiva che prevede alloggio a conduzione familiare, composta da non più di 6 camere (salvo diverse disposizioni regionali) condotta da privati di norma all'interno della propria abitazione o nello stesso stabile. Gli affittacamere sono regolati principalmente da leggi regionali che spesso vanno ad integrare e disciplinare la legge sulla disciplina degli affittacamere (Legge 16/06/1939, n. 1111).
Residenza d’epoca (1440): attività ricettiva (con classificazione 5, 4 o 3 stelle) avente i requisiti di legge previsti per gli alberghi che si caratterizza per essere ubicata in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, spesso dotato di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idoneo ad un’accoglienza altamente qualificata.
Apartment Hotel (1441): attività ricettiva (con classificazione con 5, 4, 3 o 2 stelle) caratterizzata da unità abitative composte da camere suite e/o da appartamenti di uno o più locali, dotati di norma di angolo cottura e TV, spesso caratterizzati da mobili e arredi di qualità.
Hotel terme e beauty Spa (1442): attività ricettiva (con classificazione 5, 4 o 3 stelle) avente i requisiti di legge previsti per gli alberghi, che olltre a fornire alloggio prevede trattamenti termali, trattamenti dietetici, di bellezza, massaggi e cure del corpo e simili, dotata pertanto di particolari strutture di tipo specialistico proprie per tali attività.
Villaggio turistico (1450): attività turistica aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, ove solitamente è presente un servizio di animazione nel periodo di alta stagione. Il villaggio turistico è caratterizzato da un complesso principale che prevede servizi centralizzati (quali: reception, self service o ristorante, sala TV, ecc.) e da unità abitative o alloggi, solitamente poste in unità separate ad un solo piano, facenti parte di uno stesso complesso ricettivo e inserito in aree attrezzate delimitate. I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di strutture ricreative, culturali e sportive.
Hotel villaggio (1451): attività ricettiva (con classificazione 5, 4 o 3 stelle) avente i requisiti di legge previsti per gli alberghi, attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, che fornisce alloggio ai clienti in camere e/o suite ubicate in uno o più stabili con servizi centralizzati (quali: reception, ristorante, sala TV, ecc.). Solitamente sono presenti strutture ricreative e sportive per la clientela, talvolta anche con servizio di animazione nel periodo di alta stagione.
Colonia marina o montana (1452): attività ricettiva attrezzata per il soggiorno di gruppi di persone (solitamente bambini o minori e relativi accompagnatori), gestita al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, onlus, associazioni o enti sociali operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei familiari di propri dipendenti.
Campeggio senza bungalow o case mobili (1500): attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per il soggiorno di campeggiatori, ove sono presenti piazzole attrezzate per la sosta di roulotte e/o tende; solitamente è presente un complesso principale che prevede servizi centralizzati (quali reception, self service/ristorante, ecc.) e da unità di servizi igienici di uso comune.
Campeggio con bungalow o case mobili anche in legno (1501): attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per il soggiorno di campeggiatori, ove sono presenti piazzole attrezzate con bungalow comunque costruiti e/o case mobili anche in legno per l’alloggio della clientela; solitamente è presente un complesso principale che prevede servizi centralizzati (quali reception, self service/ristorante, ecc.) e da unità di servizi igienici di uso comune. Possono essere presenti anche piazzole attrezzate per la sosta di roulotte e/o tende.
Campeggio con bungalow in muratura (1502): attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per il soggiorno di campeggiatori, ove sono presenti piazzole attrezzate con bungalow in muratura per l’alloggio della clientela; solitamente è presente un complesso principale che prevede servizi centralizzati (quali reception, self service/ristorante, ecc.) e da unità di servizi igienici di uso comune. Possono essere presenti anche piazzole attrezzate per la sosta di roulotte e/o tende.
Rifugio - Albergo chalet (1503): attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, idonea ad offrire ospitalità in zone montane in quota o comunque fuori dai grandi centri urbani, che fornisce alloggio in camere o camerate, anche con servizio di ristorazione.
Non rientrano in questa definizione i bivacchi e i ricoveri alpini o montani intesi quali modeste costruzioni senza gestore, sempre incustodite, adibite a ricovero di emergenza di alpinisti.
Ostello (1504): struttura ricettiva attrezzata per il soggiorno e il pernottamento dei giovani dove le camere vengono condivise. Il servizio acquistato dal cliente quindi è il posto letto e non la camera.
Stabilimento balneare (1505): struttura turistica posta nei pressi di un litorale o di una spiaggia (marina o lacustre), di difficile rimozione, costituito da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate (es. cabine, verande, locali bar e tavola calda o fredda, servizi igienici, ecc.), che fornisce accoglienza e servizi per i bagnanti. Può essere presente anche servizio di cucina o ristorante riservato ai soli bagnanti e/o aperto al pubblico.
Attività stagionale: L’esercizio si intende stagionale quando resta aperto per meno di 270 giorni all’anno.
AXA/Società: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Cliente ospite: la persona o il gruppo di persone che occupano una sola camera o un solo appartamento della struttura ricettiva, soggetto all’obbligo di registrazione negli apposti documenti previsti dalla legge.
Cliente la persona che usufruisce e/o frequenta uno o più servizi (ristorante, piscina, ecc.) della frequentatore: struttura ricettiva assicurata, senza soggiornare presso la stessa e pertanto non soggetto all’obbligo di registrazione negli apposti documenti previsti dalla legge (es. cliente solo
ristorante senza pernottamento).
Contenuto: È l'insieme dei seguenti beni:
a) attrezzatura: mobilio, arredamento ed attrezzatura in genere e quant’altro inerente l’attività turistica esercitata, inclusi gli enti particolari e comprese le migliorie ed opere addizionali, anche di impiantistica, apportate al fabbricato dal locatario; salvo quanto indicato ai punti successivi e fermo quanto espressamente escluso;
b) scorte e prodotti: provviste e derrate alimentari in genere, vini e liquori, prodotti commercializzati dal Contraente / Assicurato, compresi quelli di produzione propria;
c) apparecchi elettronici;
d) oggetti pregiati: quadri, affreschi e statue di valore artistico, tappeti, arazzi, sculture, mobili ed oggetti d’antiquariato, oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
e) valori relativi all’attività ricettivo/alberghiero assicurata, escluso i valori riposti nelle abitazioni ed i valori portati dai clienti, consegnati e non all’esercente della struttura ricettiva;
f) effetti personali dell'Assicurato e suoi addetti: escluso quanto riposto nelle abita- zioni;
g) arredamento nelle dipendenze: quali provviste dell'esercizio e quant'altro di ineren- te o in uso all'Assicurato, comprese attrezzature sportive, biciclette ed esclusi: ciclo- motori, natanti a motore, natanti non a motore di lunghezza superiore a 6 metri, ap- parecchi elettronici, oggetti pregiati, preziosi e valori.
Sono sempre esclusi dal Contenuto:
- veicoli a motore in genere, compresi ciclomotori e rimorchi, rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive mo- difiche (salvo quanto rientra nella voce attrezzatura per carrelli elevatori, macchine non targate per movimentazione merci, per servizi di giardinaggio, sgombero neve e simili);
- roulotte, bungalow, case in legno e case mobili (salvo quanto assicurabile con la par- tita A20 - “CASE IN LEGNO e/o BUNGALOW di proprietà della struttura ricettiva”);
- natanti a motore e/o motori marini fuoribordo;
- contenuto domestico dell’albergatore e dei suoi familiari, animali vivi in genere;
- cose portate dai clienti ospiti, clienti frequentatori e terzi in genere, cose consegnate o non consegnate all’esercente della struttura ricettiva, delle quali l’Assicurato e/o il Contraente debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis C.C.
Per l’attività di Agriturismo/Alloggio agrituristico (attività 1435), l'assicurazione è prestata esclusivamente per l'attività di ricezione ed ospitalità esercitate dal Contraente stesso. Sono esclusi i beni utilizzati dal Contraente/Assicurato per lo svolgimento dell'attività agricola, pertanto dalla partita contenuto sono esclusi:
- l'arredamento e le masserizie, poste in depositi, rimesse o altri fabbricati dell'azienda agrituristica non destinati ad abitazione o alloggio dei clienti;
- l'attrezzatura agricola in genere (quali a titolo esemplificativo: pompe di sollevamento acqua, impianti di irrigazione, ecc.);
- le macchine agricole, carri, selleria e finimenti, attrezzatura di stalla e per la mungitu- ra, apparecchi per la refrigerazione del latte, impianti di vinificazione e attrezzatura di imbottigliamento e simili;
- il bestiame, il foraggio e mangimi per animali.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Cose non consegnate si intendono cose che si trovano nell'esercizio ricettivo /alberghiero assicurato durante il
dai clienti ospiti: tempo nel quale il cliente ospite dispone dell'alloggio.
Cose portate si intendono:
dai clienti ospiti: - cose assunte in custodia dall'albergatore o suoi addetti, fuori dell'esercizio alberghie- ro assicurato, sempre durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- cose assunte in custodia dall'albergatore o suoi addetti, sia fuori o sia dentro l'eserci- zio alberghiero assicurato, durante un periodo di tempo ragionevolmente precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
Cose consegnate si intendono quelle: espressamente consegnate in custodia all'albergatore stesso o ai
dai clienti ospiti: suoi addetti nell'esercizio ricettivo/alberghiero assicurato.
Dependance: edificio minore, composto da uno o più fabbricati, separato dallo stabile principale dell’attività ricettiva/alberghiera assicurata, adibito ad alloggio della clientela, posto ad una distanza non superiore a mt. 500 dall’ubicazione principale, avente un indirizzo di- verso.
Discoteca: locale di pubblico spettacolo (in possesso della relativa licenza comunale di agibilità) nel quale l’attività di spettacolo risulta prevalente rispetto all’attività di somministrazione cibi e bevande, principalmente destinato ad intrattenimenti danzanti e concerti, dove l’accesso al pubblico prevede il pagamento di un corrispettivo in denaro (biglietto di ingresso o consumazione obbligatoria).
Non si considera discoteca la sala ristorante destinata occasionalmente a serate dan- zanti o la sala da ballo riservata ai clienti ospiti o frequentatori dell’albergo/villaggio assi- curato.
Effetti personali si intendono, esclusivamente beni ed oggetti di uso personale indossati o portati dall’As- dell’Assicurato e sicurato o dai suoi addetti sul luogo di lavoro, e più precisamente a titolo esemplificativo: suoi addetti: orologi, giacche e vestiti in genere, borsette, borse con attrezzature sportive (es. tennis,
calcio, ecc.), telefoni cellulari.
In ogni caso si intendono sempre esclusi dagli effetti personali i seguenti beni: valori, gioielli e preziosi, natanti, autoveicoli e veicoli a motore in genere (comprese le cose ri- poste all’interno degli stessi), cicli e biciclette, attrezzatura fotografica, personal compu- ter e tablet.
Enti Particolari: archivi e relativi dati di archivio, documenti, registri, supporti dati e programmi in licenza d’uso.
Esercizio ricettivo/ l’albergo o l’esercizio ricettivo che svolge l’attività alberghiera o turistico ricettiva esercitata,
struttura ricettiva: indicata in polizza.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione: costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia, così come disciplinato dall’art. 629 Codice Penale.
Fabbricato: Per Fabbricato si intende le intere costruzioni edili variamente elevate costituite da uno o più stabili anche separati tra loro adibiti all’attività ricettiva/alberghiera assicurata contenenti i beni dell'attività nell'ubicazione indicata in polizza, incluse le eventuali porzioni di civile abitazione ad uso dell’albergatore (titolare, socio o addetto) compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione e interrate - esclusa l'area, piazzali, lastricati, strade interne, parchi e giardini.
Si intendono compresi: impianti al servizio del fabbricato quali, a titolo esemplificativo: impianti elettrici, pannelli e impianti solari termici, impianti di illuminazione anche esterni, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, scale mobili, ascensori, montacarichi, antenne ed ogni altro impianto o installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme e di videosorveglianza); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi non aventi valore artistico; recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici.
Sono compresi locali di servizio separati quali: depositi, magazzini, cantine e soffitte, autorimesse e box anche in corpi separati, purché situati nell'ubicazione indicata in polizza.
In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune.
Non si considerano rientranti nella definizione di Fabbricato, i pannelli fotovoltaici al ser- vizio del fabbricato assicurabili con la relativa partita A7 - “Pannelli fotovoltaici” (Garanzia Opzionale).
Limitatamente alla Sezione A - Incendio, si precisa che sono sempre esclusi e non rien- trano nella definizione di Fabbricato:
- palloni pressostatici, baracche in legno o plastica;
- moli, pontili, piattaforme e strutture galleggianti, ponticelli e simili.
Fatto accidentale: evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività garantita in polizza.
Fatturato: il volume di affari (fatturato con esclusione IVA); corrisponde a quanto pagato o pagabile all’Assicurato per i servizi resi a seguito dell’attività dichiarata assicurata.
Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito illuminazione e aerazione delle costruzioni, compresi i relativi profili di finimento e/o i rinforzi di protezione di serramenti o cancelli stabilmente ancorati alle strutture murarie.
Franchigia: l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti di indennizzo.
Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale.
Furto con destrezza: l'impossessarsi di una cosa mobile altrui con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato, così come disciplinato dagli artt. 624 e 625 Codice Penale.
Implosione: repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Infiammabili: - gas combustibili;
- sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977
- Allegato V.
Lastre: lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'at- trezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'azienda ricettiva assicurata comprese le insegne luminose purché installate nell’area dell’attività e/o stabilmente an- corate al fabbricato, compresi i lucernari.
Si intendono comprese anche le insegne luminose poste all’esterno dell’ubicazione pur- ché installate in prossimità dell’attività ricettiva assicurata, comunque entro limite massi- mo di mt. 200 dalla stessa.
Locali di servizio locali separati non comunicanti con quelli principali destinati a depositi, magazzini, cantine, separati: autorimesse o box, servizi accessori all’attività ricettiva/alberghiera assicurata purché si- tuati nell’ubicazione indicata in polizza o se posti al di fuori di questa ad una distanza
non superiore a m. 100.
Macchinario: ai fini dalla partita Guasti Macchine: si intendono macchine ed impianti al servizio dell’attività ricettiva assicurata, quali: pompe, impianti ed apparecchiature a servizio delle piscine; pompe ed impianti antincendio; centrali termiche; celle frigorifere e/o impianti di refrigerazione; forni ed impianti di aspirazione al servizio delle cucine.
Relativamente a Hotel terme e beauty Spa (1442), sono compresi anche, macchinari pompe di sollevamento ed impianti al servizio dei locali termali o delle beauty Spa. facenti parte dell’esercizio assicurato. Restano comunque esclusi eventuali apparecchi e macchinari ad uso sanitario (es. Apparecchi per Tecarterapia, magnetoterapia, ecc.).
Manutenzione sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di ri- ordinaria: parazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Manutenzione sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rien- straordinaria: trano nella definizione di manutenzione ordinaria. In particolare sono considerate riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e
delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.
Mezzi di custodia: cassaforte a muro: mezzo di custodia dotato di corpo di acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.
cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg.: mezzo di custodia concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso, di peso non inferiore a 200 Kg.
cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg: mezzo di custodia concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. Tale cassaforte mobile deve essere saldamente ancorata al pavimento e/o ai muri con punti di fissaggio disposti sul retro e/o sul fondo atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di strappo e/o scasso ed avere un peso non inferiore a 100 Kg.
armadio di sicurezza: mobile metallico ad uno o due battenti studiato e realizzato per la custodia di preziosi e valori, di peso non inferiore a 200 Kg. dotato di serrature di sicurezza e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso;
cassaforte posta nelle camere o negli appartamenti: mezzo di custodia posta nelle camere o negli appartamenti o unità abitative dei clienti, dotato di serrature a combinazione e/o chiave costruito con caratteristiche strutturali e chiusura atti ad opporre una sufficiente resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso.
blocco di cassette di sicurezza: contenitori inseriti in grandi casseforti o armadi corazzati o camere blindate, costituiti da una serie di cassette aventi le caratteristiche della cassaforte a mobile e munite di doppia chiave di sicurezza detenute l'una dal cliente e l'altra dall'albergatore.
Pannelli fotovoltaici: impianto costituito da pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento.
Non si considerano rientranti nella definizione di pannelli fotovoltaici, i pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, che rientrano nella definizione di Fabbricato.
Parti: il Contraente ed AXA.
Partita: singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un premio o l’insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata indicate in polizza che comportano un premio.
Perdite patrimoniali: qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Prestatori di lavoro tutte le persone fisiche (compresi anche gli eventuali stagisti, tirocinanti, borsisti e corsisti, compresi i prestatori di lavoro accessorio retribuiti attraverso “buoni lavoro voucher INPS”), di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.
Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
Preziosi: orologi di metallo prezioso, monete d’oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti me- talli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico. Si considerano preziosi anche gli orologi in acciaio o in metalli non preziosi aventi valore singolo superiore a 5.000 euro.
Primo Rischio forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni fino alla concorrenza della
Assoluto: somma assicurata (o capitale assicurato), senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.
Programmi in si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, licenza d’uso: che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su
supporti.
Rapina: reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.
Risarcimento: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro Responsabilità Civile.
Rottura di danneggiamento della funzionalità di un macchinario o impianto dovuto ad una menoma-
Macchinario: zione dell'integrità dello stesso.
Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scippo: furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene, come disciplinato dall'art. 624 bis Codice Penale.
Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo/ risarcimento (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Per le garanzie R.C. quando precisato, la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato (es. R.C. Malattie professionali).
Relativamente alla garanzia Tutela Legale: l’insorgere della controversia derivante dal fatto generatore (si veda anche le definizioni specifiche Tutela Legale).
Soci o titolari: i soci di capitale o di fatto e/o i titolari che operano a qualsiasi titolo nell’esercizio dell’attività ricettiva/alberghiera descritta in polizza. Per titolare si intende colui che opera nell'impresa e che la rappresenta nei confronti dei terzi in qualità di amministratore (cioè che compie atti in nome e per conto dell’impresa stessa). Non si tiene conto dei soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell’esercizio dell’attività descritta in polizza.
Supporti di dati: materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, o anche il materiale fisso ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubo interrato: la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o non interamente protetta da strutture murarie.
Ubicazione: l'indirizzo principale del luogo ove si trovano i beni assicurati, comprese le aree dell’attività ricettiva/alberghiera di pertinenza e/o comuni in uso, anche se di proprietà di terzi, rilevabile o desumibile da documentazione formale.
Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate, biglietti di lotterie, tessere parcheggio), esclusi i preziosi.
Vetro vetro stratificato che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento. È costituito antisfondamento: da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico o da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) con
spessore non inferiore a 6 mm.
Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti ai vetri stratificati:
- le lastre costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) con spes- sore non inferiore a 6 mm;
- le lastre costituite da più strati di vetro e policarbonato, con uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.
DEFINIZIONI SPECIFICHE: Garanzia Tutela Legale
Solo ai sensi della garanzia Tutela Legale: ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:
Controversia: s’intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all’Assicurato la necessità di assistenza legale.
Fatto generatore: il fatto, l’inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla controversia.
Vertenza contrattuale: controversia inerente l’esistenza, la validità o l’esecuzione di patti, accordi e con- tratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
Vertenza extracontrattuale: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non de- riva da un rapporto contrattuale.
Imputazione Colposa: per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.
Imputazione Dolosa: per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.
Sinistro: l’insorgere della controversia derivante dal fatto generatore.
Tutela Legale: l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).
Unico sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
DEFINIZIONI SPECIFICHE: Garanzia Assistenza
Solo ai sensi della garanzia Assistenza: ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:
Assicurato/Albergatore: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, cioè il proprietario o il ge- store dell’albergo.
Allagamento: eccesso o accumulo d’acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficol- tà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentan- za Generale per l’Italia Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in vir- tù di preesistente convenzione con AXA provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di AXA, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Locali: l’insieme dei locali, anche separati fisicamente, nei quali viene svolta l’attività dell’Assicurato.
Limite: la somma massima, stabilita nella polizza, garantita dalla AXA in caso di sinistro.
Mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno. Inferriate fissate al muro.
Paese di origine: ai termini della presente polizza si intende l’Italia;
Residenza: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come ri- sultante da certificato anagrafico.
DEFINIZIONI SPECIFICHE: Garanzia Assistenza Clienti - copertura “Travel”
Solo ai sensi della garanzia Assistenza Clienti - copertura “Travel”: ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, cioè i Clienti dell’esercizio ricettivo Contraente di polizza.
Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.
Estero: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Italia.
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, figli, padre, ma- dre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidi- tà permanente o un'inabilità temporanea.
Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio dia- gnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure.
Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il be- nessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggior- ni, le strutture per anziani.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medi- camenti.
Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico.
Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l’erogazione dell’assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital.
Spese per servizi turistici: spese attinenti ad intrattenimenti come giri turistici, auto, moto e biciclette a noleg- gio, stabilimenti balneari, noleggio imbarcazioni ed articoli sportivi, attività sportive, cure termali, sky pass, ecc.
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2| Altre assicurazioni
Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 4| Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5| Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Art. 6| Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7| Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo AXA (o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore") possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).
In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).
Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.
Art. 9| Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.
Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata l‘impresa cui si riferisce il contratto di assicurazione, in caso di persona giuridica, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese, è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non ol- tre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.
Sarà cura di AXA l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.
In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, inte- ressi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
Art. 10| Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, o quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del consumo”), qualora applicabile.
Art. 11| Rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12| Paesi soggetti a sanzioni internazionali - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto
In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Art. 13| Ispezione alle cose assicurate
AXA, previo accordo con il Contraente o l’Assicurato, ha la facoltà di inviare una o più persone a visitare le cose assicurate e l’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni relative al rischio.
Clausole Opzionali relative al contratto in generale
IF15| INDICIZZAZIONE - ADEGUAMENTO AUTOMATICO
(Clausola operante se la polizza prevede l’Indicizzazione)
Le somme assicurate e il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" in base ad una percentuale fissa prestabilita secondo le modalità di seguito riportate:
a) si stabilisce di adottare un’indicizzazione fissa pari ad una maggiorazione del 1,5% annuo, indi- pendentemente dall’andamento dell’inflazione reale o presunta (es. indice ISTAT del costo della vita o da altri parametri di misurazione);
b) pertanto alla scadenza di ogni rata annua, le somme assicurate alle singole partite, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità e tutela legale ed il premio verranno variati in aumento del 1,5% annuo;
c) le franchigie e i limiti di indennizzo previsti in polizza espressi in cifra fissa (es. franchigia di 1.000,00 euro) non saranno soggetti al suddetto adeguamento;
d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di ap- posita quietanza aggiornata tenendo conto della suddetta maggiorazione del 1,5% annuo.
È in facoltà delle Parti di rinunciare per il futuro all'applicazione della presente condizione comple- mentare mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte almeno 60 giorni prima della sca- denza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.
Si intende valida anche la comunicazione scritta del Contraente fatta direttamente in Agenzia di ri- nuncia all’indicizzazione per le annualità successive oppure la comunicazione inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad AXA.
STR1| DEROGA AL TACITO RINNOVO
(Clausola operante se la polizza è prestata senza tacito rinnovo)
A deroga dell'Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
603| REDDITO AGRICOLO - Imposta sulle assicurazioni
(Clausola operante se la polizza prevede l’imposta agevolata)
L’esercizio di agriturismo assicurato, come disciplinato dalla Legge 20 febbraio 2006 n. 96 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è atto a produrre reddito agricolo ai sensi del D.P.R. n. 597 del 29/9/1973, e successivo D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, e del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001, e pertanto usufruisce delle agevolazione previste agli effetti delle Imposte Dirette.
604| FABBRICATI DI INTERESSE STORICO - Imposta sulle assicurazioni
(Clausola operante se la polizza prevede l’imposta esente)
La presente polizza è esente dall’imposta di assicurazione sul premio relativo alla partita Fabbricato, come previsto dall’art. 5, comma 16, D.L. 30.12.1982, in quanto soggetti alla disciplina della legge 1089/39 (ora D.Lgs. n. 42/2004, entrato in vigore il 01 maggio 2004) e successive modificazioni.
Qualora siano state emesse due polizze facenti rischio comune tra loro: una per assicurare il Fabbricato di interesse storico con imposta esente ed una per il Contenuto incendio e/o per altre garanzie, si precisa che, quando prevista dal singolo contratto una franchigia per sinistro, questa si intende prestata per sinistro e pertanto da applicarsi una sola volta, anche se relativa a due distinte polizze stipulate con AXA.
Norme che regolano la Sezione A - Incendio
Art. 1.0| Cosa posso assicurare con la Sezione A - Incendio
AXA indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati (partite “Fabbricato” e/o “Contenuto”) nell’ubicazione/i indicata/i in polizza a seguito degli eventi assicurati dalla Garanzia Ba- se Incendio; è possibile anche prestare altre Garanzie Opzionali: “Rischio Locativo” (partita alternati- va al Fabbricato), “Fenomeni elettrici”, “Integrazione spese di demolizione e sgombero”, “Ricorso Terzi”; “Lastre e insegne”, “Pannelli Fotovoltaici”, “Mancato Freddo”, “Atti dolosi”, “Eventi naturali”, “Danni da acqua”, “Acqua piovana - Allagamenti”, “Inondazione - Alluvione”, “Terremoto”, “Estensioni Incendio”, “Guasti Macchine - Macchinario”, “Maggiori spese per il proseguimento dell’attività”, “Vei- coli dei clienti”.
In casi particolari è possibile prevedere, con patto speciale, le seguenti partite “Stabilimenti balneari” e/o “Case in Legno e/o Bungalow della struttura ricettiva”.
Art. 1.1| Universalità
La polizza assicura l'insieme di tutti i beni che costituiscono l'attività dichiarata in polizza, fatta eccezione per l'area.
Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l’area di pertinenza dell’esercizio ricettivo deve ritenersi tutto assicurato; qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, il bene o l'oggetto verrà attribuito al bene attrezzatura delle definizione di Contenuto.
Art. 1.2| Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate
Premesso che la presente condizione di assicurazione si applica unicamente per le partite A1 - “Fabbricato (o Rischio Locativo)” ed A2 - “Contenuto”, a parziale deroga dell'Art. 8.6 - “Assicurazione parziale”, se dalle stime fatte al momento del sinistro risultasse un eccedenza di somma assicurata su una partita, tale eccedenza sarà riportata a beneficio della partita insufficientemente assicurata in proporzione del relativo maggior premio in eccesso.
La compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stessa ubicazione.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 1.3| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Incendio
AXA indennizza i danni materiali, anche causati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, da:
a) incendio, fulmine, implosione o scoppio;
b) esplosione, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi purché non conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, il Contraente e l'Assicurato non ne conosca l'esistenza;
c) caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti, loro parti o cose da essi trasportate;
d) urto di veicoli stradali, non di proprietà o in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o nell’ambito di strade interne al recinto o all’area della struttura ricettiva (nel caso di imbarcazioni urto di natanti, non di proprietà o in uso all’Assicurato, in transito sui corsi d’acqua). In ogni caso resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 150,00 euro;
e) onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili;
f) rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all’impianto;
g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicu- rati e collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
L’assicurazione comprende altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - “Incendio” (compreso quanto disciplinato da eventuali Garanzie Opzionali operanti) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi
- causati da:
• sviluppo di fumi, gas, vapori; da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica;
• da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
• caduta di alberi o da distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell’azione del fulmine;
Art. 1.4| Contenuto all’aperto
Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - “Incendio”, ma fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle li- mitazioni delle singole garanzie previste dal contratto, anche attrezzature poste all’aperto su piazzali e comunque entro l’area di pertinenza dell’attività.
Sono comprese attrezzature, scorte e prodotti, a bordo di veicoli - anche se di proprietà di terzi - in sosta nell’area dell’esercizio ricettivo in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e sca- rico (salvo che tali cose siano già garantite da specifica polizza trasporti).
Art. 1.5| Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre
L’attrezzatura e gli apparecchi elettronici si intendono inoltre in garanzia, presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in polizza, in semplice deposito e/o lavorazione (riparazione, manuten- zione e assistenza), purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Città del Va- ticano, in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - Incendio, fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie.
L’attrezzatura, gli apparecchi elettronici e i prodotti si intendono inoltre in garanzia presso mostre, fie- re e mercati, purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Svizzera e nei paesi dell'Unione Europea, in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - Incendio, fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie.
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movi- mentazione dell’attrezzatura o delle cose assicurate.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza per sinistro del 10% della somma assicurata alla partita A2 - “Contenuto” con il massimo di 50.000,00 euro per sinistro.
La garanzia non è operante per i danni causati da inondazione, alluvione e terremoto, anche se ri- chiamate in polizza.
Oneri e spese - Garanzia Base Incendio
Art. 1.6| Spese di salvataggio, demolizione e sgombero, trasporto e ricollocamento
Sono compresi, fermo restando quanto previsto all'Art. 8.14 - “Limite massimo dell'indennizzo”, i seguenti oneri e spese purché a seguito di sinistro indennizzabile conseguente ad evento della Sezione A - “Incendio” (compreso quanto disciplinato da eventuali Garanzie Opzionali operanti):
A. i guasti causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità e quelli arrecati dall’Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio o l’evento dannoso indennizzabile a termini di polizza (spese di salvataggio previste dall’art. 1914 C.C.);
B. le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad ido- nea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 (comunque esclusi eventuali re- sidui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64). Sono inoltre comprese le spese di rimozione, ri- collocamento e trasloco del contenuto illeso assicurato qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali.
Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il limite massimo di indennizzo di 100.000,00 euro per sinistro.
Art. 1.7| Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione
Si dà atto che nella somma assicurata alla partita A1 - “Fabbricato (o Rischio Locativo)”, fermo il di- sposto dell’Art. 8.6 - “Assicurazione parziale”, a completamento di quanto indicato nell’Art. 8.5 - “Va- lore dei beni assicurati e determinazione del danno”, sono compresi anche i costi e/o oneri di urba- nizzazione che l’Assicurato dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostru- zione dei fabbricati nonché i maggiori costi di ricostruzione che dovessero comunque gravare sull’Assicurato stesso in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigo- re al momento della ricostruzione (es. maggiori costi per norme di ricostruzione antisismica, per nuo- va normativa sul sovraccarico neve, ecc.).
Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di poliz- za, fermo quanto previsto dall'Art. 8.14 - “Limite massimo dell’indennizzo”.
Art. 1.8| Onorari di riprogettazione del Fabbricato
AXA indennizza, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A (compreso quanto disciplinato dalle Garanzie Opzionali espressamente richiamate in polizza), fermo restando quando previsto dall'Art. 8.14 - “Limite massimo dell’indennizzo”:
- gli onorari di riprogettazione del fabbricato di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione 5 al fabbricato, sempre che l'importo della parcella non ecceda quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza per sinistro del 2% della somma assicurata alla partita A1 - “Fabbricato”, con il massimo di 10.000,00 euro, per sinistro e per anno.
Art. 1.9| Onorari dei periti - Operazioni peritali
AXA indennizza, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - Incendio (com- preso quanto disciplinato da eventuali Garanzie Opzionali operanti) e fermo quando previsto dall'Art.
8.14 - “Limite massimo dell’indennizzo”:
- le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato con- formemente al disposto dell’Art. 8.2 - “Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irritua- le)” e/o dell’Art. 8.21 -“Disaccordo sull'operatività della garanzia Diaria da interruzione di attività (Arbitrato irrituale)” se prevista in polizza anche la garanzia D1 - “Diaria da interruzione di atti- vità”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di poliz- za, con il minimo di 1.000,00 euro ed il massimo di 6.000,00 euro. Detto rimborso è subordinato al- la presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese so- stenute.
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più locali e/o quanto in essi contenuto, le ope- razioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei locali danneggiati.
Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzie Opzionali
(Garanzie Opzionali operanti solo se espressamente richiamata in polizza)
RISCHIO LOCATIVO (A1)
AXA, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., indennizza, secondo le condizioni di polizza e con le norme che regolano il sinistro, i danni materiali direttamente cagionati ai locali tenuti in locazione, da incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione A, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato.
Ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. (resta operante quanto previsto dall’Art. 8.7 - “Deroga alla proporzionale (Tolleranza)”).
FENOMENI ELETTRICI (A3)
A parziale deroga dell’Art. 1.11 - “Esclusioni”, lettera i) della presente Sezione A - “Incendio”, AXA indennizza fino a concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed apparecchiature elettroniche, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, pertinenti la partita A1 - “Fabbricato” e/o A2 - “Contenuto”, qualora dette partite siano assicurate.
Si intendono compresi anche i danni materiali ai beni assicurati direttamente conseguenti al fenome- no elettrico stesso.
L’Assicurato si impegna, pena la decadenza all’indennizzo, a conservare i componenti danneggiati (come previsto dall’Art. 8.1 - “Obblighi in caso di sinistro”).
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia A3 - “Fenomeni elettrici”.
Se acquistata la partita A7 - “Pannelli fotovoltaici”, la presente garanzia opera, per ciascun sinistro, con lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza per la garanzia A3 - “Fenomeni elettri- ci”, anche per i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei pannelli fotovoltaici assicurati.
La somma assicurata per la partita A3 - “Fenomeni elettrici” è prestata a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo.
INTEGRAZIONE SPESE DEMOLIZIONE e SGOMBERO (A4)
AXA ad integrazione dell'Art. 1.6 - “Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollo- camento”, punto B., rimborsa le spese sostenute per: demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza - compresi quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modificazioni ed inte- grazioni - fino alla concorrenza della somma indicata alla specifica partita A4 nella scheda di polizza Mod. 2004.
Sempre nel limite della somma assicurata AXA rimborsa inoltre le spese sostenute per:
- rimozione, ricollocamento e trasloco del contenuto illeso assicurato qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali;
- operazioni di bonifica del suolo contaminato in seguito al sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite del 15% della somma assicurata alla partita A4 con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro;
- trattare e trasportare a idonea discarica eventuali residui radioattivi (come disciplinati dal
D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni), entro il limite del 10% della somma assicurata alla partita A4 con il massimo di 10.000,00 euro per sinistro.
Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 8.6 - “Assicurazione parziale”.
RICORSO TERZI (A5)
a) AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - Incendio.
b) L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali dell'utilizzo di beni - nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L'Assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa ed AXA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 alla specifica partita A5 - “Ricorso Terzi”.
Nel caso in cui il sinistro risulti indennizzabile anche dalla Sezione C - Responsabilità Civile con l’Art. 3.2 - “Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio” o con garanzia C3 - “R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato”, la presente garanzia Ricorso Terzi opera prima del limite previsto dai citati articoli.
LASTRE e INSEGNE (A6)
AXA rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre o insegne, a seguito di rottura per causa accidentale o fatto di terzi, comprese quelle causate da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, sino a concorrenza della somma assicurata alla partita A6 - “Lastre e insegne”, per sinistro e per anno assicurativo.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,00 euro ed il limite di inden- nizzo per singola lastra/insegna/lucernario indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia A6 - “Lastre e Insegne”.
Se il sinistro risulta indennizzabile dalla garanzia A6 - “Lastre e insegne” e da altro evento previsto dalla presente Sezione A - Incendio, AXA indennizzerà la parte di danno eccedente il limite previsto dalla rottura di lastre (o insegne) secondo le norme specifiche per tale altro evento.
PANNELLI FOTOVOLTAICI (A7)
AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli fotovoltaici al servizio dei fabbricati assi- curati da:
a) eventi atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più beni in zona.
b) incendio, scoppio o esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi (anche se conseguenti ad atti dolosi di terzi);
c) fulmine, compresi i danni derivanti dalla caduta di alberi o di distaccamento di parti di fabbricato a seguito della sua azione.
Il limite di indennizzo per l’azione diretta o indiretta del fulmine è pari a 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo;
d) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
e) urto di veicoli stradali, che non appartengono e non sono in uso all'Assicurato od al Contraen- te, in transito sulla pubblica via o nell’ambito di strade interne il recinto o l’area della struttura ri- cettiva;
f) onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia A7 - “Pannelli fotovoltaici”.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 per la partita A7 - “Pannelli fotovoltaici”, per sinistro e per anno assicurativo.
Oltre ai danni materiali e diretti del sinistro la Società indennizza:
- i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e le spese di salva- taggio previste dall’art. 1914 C.C.;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vi- cina i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di po- lizza.
Si intendono esplicitamente richiamata ed operanti tutte le esclusioni applicabili previste dall’Art. 1.11
- “Esclusioni”.
I danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei pan- nelli fotovoltaici assicurati sono prestati, se operante, con i limiti e le norme della garanzia A3 - “Fe- nomeni elettrici”.
MANCATO FREDDO - Alimenti in refrigerazione o temperatura controllata (A8)
AXA indennizza, a parziale deroga dell’Art. 1.11 - “Esclusioni”, lettera j) i danni materiali e diretti agli alimenti in refrigerazione o temperatura controllata posti in banchi frigo, armadi e celle frigorifere, a causa di:
a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti:
1) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili o veicoli spaziali o satelliti artificiali o meteoriti, urto veicoli, onda sonica, nonché per effetto della garanzia E16 - “Atti vandalici e do- losi” - se operante;
2) all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
3) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’ente erogatore tramite rete pubblica che si prolunghi per oltre 6 ore, non preavvisata o programmata e dovuta ad eventi assicurati nella pre- sente Sezione A.
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto du- rata continuativa non minore di 6 ore e/o ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento degli alimenti tale da impedire l’utilizzo e/o lo smercio.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 per la partita A8 - “Mancato freddo”, per sinistro.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il relativo minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista dalla partita A8 - “Mancato Freddo”.
ATTI DOLOSI (A9)
Comprende le garanzie: E16 - “Atti vandalici e dolosi” e E99 - “Atti di terrorismo”
E16 - Atti vandalici e dolosi
AXA indennizza, a parziale deroga dell’Art. 1.11 - “Esclusioni”, lettera k), i danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di eventi socio-politici, tumulti popolari, scioperi, sommosse o causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia “Atti vandalici e dolosi (E16)” prevista dalla partita A9 - “Atti dolo- si”. La presente garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari all’80% della som- ma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro.
A parziale deroga dell’Art. 1.11 - “Esclusioni”, lettera k), sono inoltre compresi i guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti dei locali assicurati o contenenti le cose assicurate in occasione di furto o tentato furto sino ad un limite massimo di indennizzo (senza applicazione di scoperto e/o mi- nimo), per sinistro e per anno assicurativo, di 1.000,00 euro; sono esclusi i danni liquidabili in base al- la Sezione B - “Furto e Rapina”, se operante, tranne per l’importo che fosse eventualmente rimasto scoperto.
E99- Atti di terrorismo
AXA indennizza, a parziale deroga dell’Art. 1.11 - “Esclusioni”, lettera l) i danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia “Atti di terrorismo (E99)” prevista dalla partita A9 - “Atti dolosi”.
La presente garanzia Atti di terrorismo è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari all’80% della somma assicurata relativa alla singola partita tecnica colpita da sinistro, comunque col massimo di 5.000.000,00 euro per sinistro.
EVENTI NATURALI (A10)
Comprende le garanzie: E13 - “Eventi Atmosferici”, E27 - “Grandine” e E25 - “Sovraccarico neve”
E13 - Eventi Atmosferici
AXA indennizza, a parziale deroga dell’Art. 1.11 - “Esclusioni”, lettera m), i danni materiali e diretti alle cose assicurate in conseguenza di:
a) uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, trascinate o abbattute, tromba d’aria, grandine;
b) bagnamento, verificatosi all’interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia “Eventi atmosferici (E13)” prevista dalla partita A10 - “Eventi naturali”.
Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzia E13 - “Eventi Atmosferici” ed a integrazione della stessa, AXA indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine a:
1) serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne;
2) lastre di fibro-cemento o di cemento-amianto e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
3) pannelli solari (esclusi i pannelli fotovoltaici assicurabili con la partita A7);
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia “Grandine (E27)” prevista dalla partita A10 - “Eventi naturali”.
La presente garanzia Grandine è prestata con un limite massimo di indennizzo di 50.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo; fermo il sottolimite di 5.000,00 euro per sinistro per i pannelli solari.
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento e/o di schiacciamento che si verificassero all'interno del fabbricato e/o alle cose assicurate poste sottotetto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale - indennizzabile a termini di polizza - del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia “Sovraccarico neve (E25)” prevista dalla partita A10 - “Eventi naturali”.
La presente garanzia Sovraccarico neve è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari al 30% della somma assicurata relativa alla singola partita A1 - “Fabbricato” e/o A2 - “Contenuto”, colpita da sinistro.
DANNI DA ACQUA (A11)
Comprende le garanzie: E22 - “Acqua condotta”; E35 - “Occlusione delle condutture”; E37 - “Rigurgito o rotture di fognature”; E38 - “Gelo”; E23 - “Colaggio sprinkler (impianti automatici di estinzione)” e E21 - “Ricerca guasti”.
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita d’acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici, compresi i tubi interrati, al servizio del fabbricato contenente le cose medesime.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista dalla partita A11 - “Danni da acqua”.
Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati la garanzia Acqua condotta è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla parita A2 - “Contenuto”, con il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 50.000,00 euro.
E35 - Occlusione condutture
AXA indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da occlusioni di condutture, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento, escluso quelli di raccolta e deflusso dell’acqua piovana.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista dalla partita A11 - “Danni da acqua”.
La presente garanzia Occlusione condutture è prestata con un limite massimo di indennizzo di 10.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.
E37 - Rigurgito di fognature
A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia E22 - “Acqua condotta”, AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi all’interno dei fabbricati assicurati da fuoriuscita di acqua, derivante da traboccamenti, rigurgiti e rotture di fognatura.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista dalla partita A11 - “Danni da acqua”.
La presente garanzia Rigurgito di fognature è prestata con un limite massimo di indennizzo di 10.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.
E38 - Gelo
A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia E22 - “Acqua condotta”, AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da gelo che comporti spargimento di acqua condotta od altro liquido a seguito di rottura delle condutture di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista dalla partita A11 - “Danni da acqua”.
La garanzia Gelo è prestata con un limite massimo di indennizzo di 10.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.
E23 - Colaggio sprinkler (impianti automatici di estinzione)
A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia E22 - “Acqua condotta”, AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione (sprinkler), incluse relative alimentazioni.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista dalla partita A11 - “Danni da acqua”.
La garanzia Colaggio sprinkler è prestata con un limite massimo di indennizzo di 15.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.
E21 - Ricerca guasti
Ad integrazione di quanto previsto dalle garanzie: “Acqua condotta (E22)”, “Occlusione condutture (E35)”, “Rigurgito fognature (E37)”, “Colaggio sprinkler (E23)” e a seguito di sinistro indennizzabile, AXA rimborsa le spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione:
a) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli, con- trosoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o altro liquido;
b) necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto a) per la demolizione od il ri- pristino di parti del fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti, attrezzature o per lo smontaggio e rimontaggio di pavimenti sopraelevati, pannelli controsoffitti e simili;
c) necessariamente sostenute per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricer- ca del guasto;
sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, pari all’1% della som- ma assicurata alla partita A1 - “Fabbricato”, con il minimo di 3.000,00 euro, e in ogni caso, con un massimo di 20.000,00 euro.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista dalla partita A11 - “Danni da acqua”, che non si cumula con quella dei danni da fuoriuscita di acqua condotta od altro liquido.
Sono comprese con un sottolimite di indennizzo di 2.500,00 euro per sinistro, le spese per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi relative a:
1) tubi interrati (anche se escluso il danno diretto);
2) danno indennizzabile in base a danni da gelo che comporti spargimento d’acqua od altro liquido (come previsto dalla garanzia E38 - “Gelo”).
Sono indennizzabili in caso di dispersione di gas a valle del contatore, anche le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture gas e relativi raccordi pertinenti il fabbricato, qualo- ra assicurata la partita A1 - “Fabbricato” e/o pertinenti il contenuto, se trattasi di opera addizionale di impiantistica apportata dal locatario, qualora assicurata la partita A2 - “Contenuto".
Questa estensione è prestata con una franchigia di 150,00 euro per sinistro e sino a concorrenza di 1.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.
ACQUA PIOVANA - ALLAGAMENTI (A12)
Comprende le garanzie: E30 - “Acqua Piovana” e E14 - “Allagamenti”
E30 - Acqua Piovana
A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia E35 - “Occlusione condutture”, AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da acqua piovana fuoriuscita a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e rigurgito degli impianti idrici relativi al convogliamento e smaltimento della stessa ed altresì dal rigurgito delle acque di scarico verificatosi all’interno dei fabbricati assicurati (diverso da rigurgito di fognature previsto dalla garanzia E37).
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il relativo minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista per la garanzia Acqua piovana dalla partita A12 - “Acqua piovana - Allagamenti”.
La presente garanzia Acqua piovana è prestata con un limite massimo di indennizzo di 15.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.
E14 - Allagamenti
AXA, a parziale deroga dell’Art. 1.11 - “Esclusioni”, lettera n), indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da allagamento verificatosi all’interno dei fabbricati a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua piovana e/o accumulo di acque di scarico delle fogne verificatosi all’esterno dei fabbricati assicurati.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il relativo minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 prevista per la garanzia Allagamenti dalla partita A12 - “Acqua piovana
- Allagamenti”.
La garanzia Allagamenti è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo del 30% della somma assicurata alla singola partita colpita da sinistro.
Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati la garanzia Allagamenti è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita A2 - “Contenuto”, con il sottolimite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 100.000,00 euro.
INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13)
AXA indennizza a parziale deroga dell’Art. 1.11 - “Esclusioni”, lettera p) della presente Sezione A, i danni materiali e diretti alle cose assicurate (A1 - “Fabbricato”; A2 - “Contenuto”) da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.
La presente garanzia può essere prestata con due diverse forme: con Franchigia o con Scoperto:
Inondazione Alluvione - Formula con Franchigia
1) La garanzia Inondazione Alluvione è prestata con una Franchigia pari all’1% (o altra diversa per- centuale indicata in polizza Mod. 2004) delle somme assicurate A1 - “Fabbricato” + A2 - “Conte- nuto” comunque col minimo di 15.000,00 euro per sinistro e con il limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola par- tita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno espresso in valore assoluto indi- cato in polizza.
Inondazione Alluvione - Formula con Scoperto
2) La garanzia Inondazione Alluvione è prestata con uno Scoperto del 10% sul danno, con il mini- mo di 15.000,00 euro per sinistro e con il limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza Mod. 2004) della somma assicurata per singola partita, con il limi- te massimo di indennizzo per sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in polizza.
Si precisa che il limite massimo di indennizzo espresso in valore assoluto indicato in polizza è complessivo, cioè è valido, per sinistro e per anno, per i danni materiali e diretti alle cose assicurate con le partite - se prestate - A1 - “Fabbricato”; A2 - “Contenuto”, nonché dei danni indiretti conseguenti a “Inondazione - Alluvione” previsti dalla garanzia A18 - “Maggiori spese per il proseguimento dell’attività” e dalla garanzia D1 - “Diaria da interruzione attività”, se prestate in polizza.
TERREMOTO (A14)
AXA indennizza a parziale deroga dell’Art. 1.11 - Esclusioni, lettera o) della presente Sezione A, i danni diretti e materiali alle cose assicurate (A1 - “Fabbricato”; A2 - “Contenuto”, da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
La presente garanzia può essere prestata con due diverse forme: con Franchigia o con Scoperto:
Terremoto - Formula con franchigia
1) La garanzia Terremoto è prestata con una Franchigia Terremoto pari all’1% (o altra diversa per- centuale indicata in polizza Mod. 2004) delle somme assicurate A1 - “Fabbricato” + A2 - “Conte- nuto” comunque col minimo di 25.000,00 euro per sinistro e con il limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola par- tita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno espresso in valore assoluto indi- cato in polizza.
Terremoto - Formula con Scoperto
2) La garanzia Terremoto è prestata con uno Scoperto del 10% sul danno, con il minimo di 25.000,00 euro per sinistro e con il limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percen- tuale indicata in polizza Mod. 2004) della somma assicurata per singola partita, con il limite mas- simo di indennizzo per sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in polizza.
Si precisa che il limite massimo di indennizzo espresso in valore assoluto indicato in polizza è complessivo, cioè è valido, per sinistro e per anno, per i danni materiali e diretti alle cose assicurate con le partite - se prestate - A1 - “Fabbricato”; A2 - “Contenuto”, nonché dei danni indiretti conseguenti a “Terremoto” previsti dalla garanzia A18 - “Maggiori spese per il proseguimento dell’attività” e dalla garanzia D1 - “Diaria da interruzione attività”, se prestate in polizza.
ESTENSIONI INCENDIO (A15)
(Garanzie Opzionali acquistabili anche singolarmente: si intendono operanti solamente le garanzie la cui sigla è richiamata sulla scheda di polizza alla partita A15 - ESTENSIONI INCENDIO)
DEP1 - Dependance
Si precisa che le somme assicurate alla partita A1 - “Fabbricato (o Rischio Locativo)” e alla partita A2
- “Contenuto”, se acquistate, sono comprensivi della Dependance (anche se costituita da più fabbricati), conforme alla classe di Fabbricato indicata in polizza, situata nell’indirizzo indicato sulla scheda di polizza ed avente caratteristiche conformi alla definizione prevista dal Glossario.
AXA indennizza, in estensione alla garanzia E13 - “Eventi Atmosferici”, se prevista in polizza, i danni direttamente causati a tende per esterno di esclusiva pertinenza della struttura ricettiva assicurata da: uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, tromba d'aria.
Sono comprese in garanzia le tende per esterno (anche motorizzate) ancorate al fabbricato oppure i gazebo e le tende per esterno con robuste strutture portanti verticali in legno e/o metallo, con sup- porti in cemento o saldamente ancorate o imbullonate al suolo, escluso quanto posto sottotetto.
La garanzia non è operante per i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende non ancorate al suolo o con caratteristiche inferiori a quanto sopra indicato.
Questa garanzia tende per esterno è prestata con una franchigia di 250,00 euro per sinistro e con un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 5.000,00 euro.
CA2 - Cose all’aperto (Tende per esterno - Arredamento e giochi all’aperto) Tende per esterno
Arredamento e giochi all’aperto per esterno
AXA indennizza, in estensione alle garanzie E13 - “Eventi Atmosferici” e/o E16 - “Atti vandalici e do- losi”, se previste in polizza, i danni materiali e diretti causati ad arredamento e giochi all’aperto; sono comprese in garanzia: sedie, sdraio, tavolini, tennis tavolo, altalene, scivoli e giochi per bambini e quant’altro di simile di proprietà del Contraente/Assicurato che siano strettamente pertinenti l’attività assicurata, posti in spazi di esclusiva pertinenza della struttura ricettiva assicurata.
Questa garanzia arredamento e giochi all’aperto è prestata con scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro e con un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 10.000,00 euro.
605 - Reimpianto alberi
AXA indennizza i danni materiali e diretti agli alberi di proprietà del Contraente/Assicurato, indennizzabili a termini di polizza ai sensi dell’Art. 1.3 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Incendio” e delle seguenti Garanzie Opzionali (se acquistate): E13 - “Eventi Atmosferici” e/o E16 - “Atti vandalici e dolosi”, che si trovino in spazi di esclusiva pertinenza dell’attività ricettiva assicurata, che comportino l’abbattimento della pianta stessa, compresi i costi di reimpianto.
Per costi di reimpianto si intendono il costo di acquisto di alberi e/o piante della stessa specie e di età non superiore di quelli risultati danneggiati e da sostituire, maggiorato delle spese necessarie per la preparazione del terreno, al netto di eventuali recuperi.
Ferma la valutazione del danno come sopra indicato, resta facoltà dell’Assicurato sostituire le piante danneggiate con piante di altra tipologia od età.
Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare i residui del sinistro.
La presente garanzia “Reimpianto alberi” è prestata a Primo Rischio Assoluto, con uno scoperto del 10% col il minimo di 500,00 euro per sinistro e con un limite massimo di indennizzo di 25.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.
606 - Piazzali, lastricati, strade Interne
In caso di ricostruzione dei fabbricati danneggiati da sinistro incendio, esplosione e scoppio, indennizzabile a termini di polizza, sono compresi anche gli eventuali maggiori costi per il ripristino di piazzali, lastricati, strade interne fino a concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, comunque col massimo di 50.000,00 euro e fermo quanto previsto dall’Art. 8.14 - “Limite massimo di indennizzo”.
G46 - Differenziale storico/artistico
Nell’ambito della somma assicurata per la partita A1 - "Fabbricato (o Rischio Locativo)", AXA presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall’Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".
Sono pertanto compresi anche i maggiori costi per il ripristino di enti assicurati con particolari qualità storico artistiche, questa copertura è prestata con uno scoperto del 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro e fino a concorrenza del 30% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, comunque col massimo di 100.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo, fermo quanto previsto dall’Art. 8.14
- “Limite massimo dell’indennizzo”.
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro le Parti convengono sin d'ora di ricorrere all’Arbitrato irrituale previsto dall’Art. 8.2 - “Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)”, salvo che gli arbitri stessi decidano di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
TE99 - Trasporti eccezionali
Premesso che il rischio assicurato si trova in zone montane in quota e/o in zona non facilmente accessibile, qualora in caso di sinistro per il ripristino delle cose danneggiate non sia ragionevolmente possibile utilizzare alcun mezzo ordinario impiegabile per la costruzione e/o demolizione di un fabbricato, verranno indennizzate le maggiori spese effettivamente sostenute, al netto di eventuali sovvenzioni/contribuzioni pubblici o privati, per il trasporto dei materiali edili a mezzo elicottero e/o sistemi alternativi.
AXA indennizzerà fino a concorrenza della somma assicurata alla partita A4 - “Integrazione spese di demolizione e sgombero” (senza l’applicazione di quanto previsto dall’Art. 8.14 - “Limite massimo di indennizzo”) tali maggiori costi (per la demolizione e/o ricostruzione) per il sistema di trasporto più economico in ragione della posizione dell’esercizio ricettivo sinistrato.
PP10 - Perdita Pigioni (solo Assicurato proprietario)
AXA rimborsa i danni derivanti da mancato godimento del fabbricato assicurato, a parziale deroga dell'Art. 1.11 - “Esclusioni”, lettera q), locato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza ai sensi dell’Art. 1.3 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Incendio” e delle seguenti Garanzie Opzionali (se acquistate): E13 - “Eventi Atmosferici” e/o E16 - “Atti vandalici e dolosi”, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno e sino alla concorrenza del 10% del valore che compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato.
Si precisa che la garanzia Perdita Pigioni non è operante per i danni causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto, anche se richiamate in polizza.
FA01 - Eventi atmosferici a fabbricati aperti e tettoie
In estensione alla garanzia E13 - “Eventi Atmosferici”, AXA indennizza, se assicurata la partita A1 - “Fabbricato”, anche i danni materiali e diretti danni causati da eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie; sono compresi i danni subiti dai fabbricati stessi e quanto in essi contenuto o posto sottotetto (se assicurata la partita A “Contenuto”), purché aventi strutture portanti verticali, copertura del tetto e/o pareti esterne in materiali incombustibili.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto e relativo minimo previsto in polizza dalla garanzia E13 - “Eventi Atmosferici”.
La garanzia eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo di 20.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.
LEA01 - Fabbricati in leasing con la formula a “Valore residuo”
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 1.10 - “Cose non assicurate - Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing - Fabbricati in leasing”, si prende atto che si intendono compresi nella partita A1
- “Fabbricato”, qualora assicurata, i fabbricati in “leasing” assicurati con polizza separata stipulata con la formula a “Valore residuo” nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene.
GUASTI MACCHINE (A16)
AXA indennizza i danni materiali e diretti al Macchinario (come da definizione del Glossario) al servi- zio dell’attività ricettiva assicurata di proprietà o in uso all’Assicurato, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati da:
1) rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
2) imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;
3) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
4) errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, sempre che siano trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto del bene o sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore;
5) errori di montaggio e smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
6) rovesciamento di liquidi in genere;
7) traboccamento, rigurgito della rete fognaria;
8) gelo, valanghe, ghiaccio.
I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzio- nali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza Mod. 2004 per la garanzia A16 - “Guasti Macchine”.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza Mod. 2004 per la partita A16 - “Guasti Macchine”, valida per sinistro e per anno assicurativo.
È indennizzato per il Macchinario, a primo rischio assoluto, la spesa necessaria per l'integrale ripara- zione o rimpiazzo del bene danneggiato, ad eccezione:
- delle fonti di luce e ai tubi e alle valvole elettroniche. In tal caso l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancan- za, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse;
- degli avvolgimenti e pacchi lamellari dei trasformatori ed alternatori. In caso di danno a trasfor- matori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l’indennizzo relativo agli avvolgi- menti ed ai pacchi lamellari terra conto del degrado d’uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di eser- cizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50%;
- nastri trasportatori non metallici;
per i quali l'indennizzo terrà conto del degrado d’uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell’Art. 8.5 - “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno”.
MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell’attività (A17)
AXA indennizza, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata - a parziale deroga dell’Art. 1.11 - “Esclusioni”, lettera q) - fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita A7 - “Maggiori spese per il proseguimento dell’attività” indicata in polizza (Mod. 2004), le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell’attività.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.
VEICOLI DEI CLIENTI (A18)
AXA risponde dei danni materiali direttamente causati dagli eventi indennizzabili a termini di polizza ai sensi dell’Art. 1.3 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Incendio” e delle seguenti Ga- ranzie Opzionali (se acquistate): “Atti vandali e dolosi (E16)”; “Eventi atmosferici (E13)”, “Sovraccari- co neve (E25)”, “Allagamenti (E14), ai veicoli a motore (escluse biciclette elettriche) dei clienti sia cu- stoditi nell’autorimessa dell’esercizio ricettivo assicurato, sia parcheggiati all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza dell'esercizio ricettivo assicurato.
Qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell’interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclu- sivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo.
L’assicurazione opera anche per l’eventuale azione di rivalsa esperita dall’assicuratore del veicolo nei confronti dell’Assicurato; in tal caso la garanzia opera con l’applicazione dello scoperto e relativo minimo e con limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con uno scoperto del 10% col il minimo di 150,00 euro per veicolo, per i danni indennizzabili a termini di polizza dalla garanzia: “Atti vandalici e dolosi (E16)” se acquistata.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per veicolo a motore di:
- 150.000,00 euro per autoveicoli;
- 20.000,00 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozzette;
- 3.000,00 euro per ciclomotori.
Si precisa che la garanzia non opera per i danni da grandine subiti dai veicoli all’aperto.
Salvo patto speciale, la presente garanzia non opera per i veicoli parcheggiati nell’area di pertinenza di campeggi e/o stabilimenti balneari.
Nel caso in cui il sinistro risulti indennizzabile anche dalla Estensione R.C. “Veicoli dei clienti (E11)”, della Sezione C - Responsabilità Civile, la presente garanzia A18 - “Veicoli dei clienti” opera prima del limite previsto previsto dalla garanzia di Responsabilità Civile (e la garanzia R.C. opera in eccedenza ai limiti previsti dalla copertura incendio).
Altre Clausole Opzionali
ESTENSIONI INCENDIO (A15)
(Clausole Opzionali che comportano uno sconto tecnico sulle partite A1 - “Fabbricato (Rischio Locativo)” e/o A2
- “Contenuto”, se richiamate sulla scheda di polizza alla partita A15 - ESTENSIONI INCENDIO)
990 - Rete antincendio con o senza riserva idrica
Il Contraente dichiara e AXA prende atto ai fini della valutazione del rischio incendio che esiste rete antincendio da acquedotto con o senza riserva idrica (ed eventuale stazione di pompaggio).
Qualora in caso di sinistro incendio si rilevi l’assenza o la completa inoperatività della rete antincendio, resta a carico dell’Assicurato uno scoperto del 5% per sinistro.
991 - Sistemi di rilevazione antincendio
Il Contraente dichiara e AXA prende atto ai fini della valutazione del rischio incendio che esistono sistemi automatici di rilevazione antincendio (es. rilevatori automatici di fumo, fiamma o calore, ecc.). Qualora in caso di sinistro incendio si rilevi l’assenza dei suddetti sistemi automatici di rilevazione
antincendio, resta a carico dell’Assicurato uno scoperto del 5% per sinistro.
992 - Sistemi automatici di spegnimento incendio ad acqua
Il Contraente dichiara e AXA prende atto ai fini della valutazione del rischio incendio che esistono sistemi automatici di spegnimento incendio (es. sprinkler).
Qualora in caso di sinistro incendio si rilevi l’assenza dei suddetti sistemi automatici di spegnimento incendio, resta a carico dell’Assicurato uno scoperto del 5% per sinistro.
993 - Presenza di porte tagliafuoco (Porte REI 90 o superiori)
Il Contraente dichiara e AXA prende atto ai fini della valutazione del rischio incendio che nella parte di fabbricato adibita ad attività ricettiva dei clienti esistono strutture e serramenti resistenti al fuoco non inferiore a REI 90.
Qualora in caso di sinistro incendio si rilevi la mancanza delle strutture e serramenti resistenti al fuoco sopra indicate, resta a carico dell’Assicurato uno scoperto del 5% per sinistro.
Che cosa non è assicurato
Art.1.10| Cose non assicurate - Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing - Fabbricati in leasing
Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi:
1) fabbricati in “leasing”, se assicurati con polizza leasing separata (salvo se operante la clausola LEA01);
2) attrezzatura e apparecchi elettronici in “leasing”, se assicurati con polizza leasing separata. Tuttavia se la polizza leasing è stipulata con la formula a “Valore residuo”, si intendono compresi nella partita A2 - “Contenuto”, qualora assicurata, nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene.
Art.1.11| Esclusioni
Sono sempre esclusi i danni:
a) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministrato- re o dei soci a responsabilità illimitata;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nu- cleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di parti- celle atomiche;
c) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionaliz- zazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
d) causati da maremoti, bradisismi, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina;
e) da cedimento o franamento del terreno;
f) da valanghe e slavine;
g) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
h) a preziosi, raccolte scientifiche e numismatiche.
Sono esclusi - se non operante e per quanto previsto dalle specifiche clausole indicate - i danni:
i) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione (se operante, quanto previsto da A3 - “Fenomeni elettrici”);
j) subiti dalle provviste alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione (se operante, quanto previsto da A8 - “Mancato freddo”);
k) in conseguenza di eventi socio-politici, tumulti popolari, scioperi, sommosse o causati da atti dolosi compresi atti vandalici e sabotaggi (se operante, quanto previsto da E16 - “Atti vandalici e dolosi”);
l) da atti di terrorismo (se operante, quanto previsto da E99 - “Atti di terrorismo”);
m) da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, trascinate o abbattute, tromba d’aria, grandine, pioggia, neve (se operante, quanto previsto da: E13 - “Eventi Atmosferici”, E27 - “Grandine”; E25 - “Sovraccarico neve”; E30 - “Acqua piovana”);
n) da allagamento verificatosi all’interno dei fabbricati a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua (se operante, quanto previsto da E14 - “Allagamenti”);
o) causati da terremoti (se operante, quanto previsto da A14 - “Terremoto”);
p) causati da inondazioni, alluvioni - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali (se operante, quanto previsto da A13 - “Inondazione - Alluvione”);
q) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, industriale e di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati (se operante, quanto previsto da: PP10 - “Perdita Pigioni”; A17 - “Maggiori Spese per il proseguimento dell’attività”, D1 - “Diaria da interruzione attività”).
Sono esclusi i danni ai seguenti beni:
r) case in legno, roulottes, camper, case mobili e bungalows non interamente in muratura e relative strutture fisse e mobili (salvo quanto previsto dall’apposita garanzia A20, qualora prevista);
s) stabilimenti balneari e relative strutture fisse e mobili (salvo quanto previsto dall’apposita garan- zia A19, qualora prevista).
Si precisa che per la garanzia dell’Art. 1.5 - “Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre” non sono indennizzabili i danni causati da inondazione, alluvione e terremoto alle cose tenute presso terzi e presso fiere o mostre (le Garanzia Opzionali A13 - “Inondazione - Alluvione” e A14 - “Terremoto”, se previste in polizza, operano solo per le ubicazione/i assicurata/e).
Art.1.12| Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio
Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni (Art. 1.11), valgono altresì per le Garanzie Opzionali Incendio le seguenti esclusioni specifiche.
FENOMENI ELETTRICI (A3)
Relativamente alla Garanzia Opzionale “FENOMENI ELETTRICI (A3)” non sono indennizzabili i danni:
1) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze sco- perte ed ai fusibili;
2) causati da usura e/o manomissione o da difetti di materiale;
3) derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
4) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
5) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno dei fabbricati;
6) da rovesciamento di liquidi;
7) subiti da macchine, apparecchiature elettroniche o elettriche dei clienti;
8) indiretti, salvo, se operante, quanto espressamente previsto dalla partita D1 - “Diaria da interru- zione di attività” della Sezione D - “Fermo attività”.
RICORSO TERZI (A5)
Relativamente alla Garanzia Opzionale “RICORSO TERZI (A5)” l'assicurazione non comprende i danni:
- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.
LASTRE e INSEGNE (A6)
Relativamente alla Garanzia Opzionale “LASTRE e INSEGNE (A6)” non sono rimborsabili:
- le rotture derivanti da crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
- le rotture derivanti da lavori effettuati sulle lastre o rimozione delle medesime, su sostegni o cornici sulle quali sono collocate;
- le rotture derivanti da surriscaldamento o corto circuito di insegne e di sorgenti luminose;
- i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- le lastre che presentano semplici scheggiature o rigature;
- le lastre aventi valore artistico;
- i danni indiretti, conseguenti alla rottura di lastre o insegne.
Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende la sostituzione dei tubi o delle sorgenti luminose danneggiate, salvo che la rottura delle lastre sia imputabile a fatto di terzi e che la spaccatura stessa abbia comportato anche il contemporaneo danneggiamento dei tubi o delle sorgenti luminose.
PANNELLI FOTOVOLTAICI (A7)
Relativamente alla Garanzia Opzionale “PANNELLI FOTOVOLTAICI (A7)”, per gli Eventi atmosfe- rici, sono esclusi i danni:
1) causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
2) causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o cedimento o franamento del terreno;
3) causati da formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
4) causati da sovraccarico neve, gelo;
5) subiti da pannelli fotovoltaici in corso di installazione o riparazione od incompleti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici.
ATTI DOLOSI (A9)
Relativamente alla Garanzia Opzionale “ATTI DOLOSI (A9)”, per gli Atti vandalici e dolosi (E16), sono esclusi i danni:
1) causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo;
2) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
3) da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
4) di fenomeno elettrico;
5) di imbrattamento dei muri esterni dei fabbricati e delle relative dipendenze o di imbrattamento di di attrezzature ed enti all'aperto;
6) subiti dai attrezzature e dagli enti all'aperto (compresi veicoli e natanti), ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione.
Relativamente alla garanzia “ATTI DOLOSI (A9)”, per gli Atti di terrorismo (E99), l’assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indiretta- mente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipenden- temente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.
Per contaminazione s’intende l’inquinamento, l’avvelenamento o l’uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.
EVENTI NATURALI (A10)
Relativamente alla garanzia “EVENTI NATURALI (A10)”, per gli Eventi atmosferici (E13), sono esclusi i danni:
1) causati da:
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
2) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- gru, cavi aerei, antenne e insegne e consimili installazioni esterne;
- pannelli fotovoltaici;
- enti all'aperto (compresi veicoli e natanti), ad eccezione di: insegne, serbatoi, recinzioni, can- celli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- tende esterne, pensiline, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, tettoie con copertura in mate- riale leggero (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili), ba- racche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto;
- tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), e quanto in essi con- tenuto o posto sottotetto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti (salvo quanto indicato nella seguente specifico punto “Grandine (E27)”;
- lastre di fibro-cemento o di cemento-amianto e manufatti di materia plastica nonché pannelli solari per effetto di grandine (salvo quanto indicato nella seguente specifico punto “Grandine (E27)”).
Sono sempre esclusi i danni dovuti agli effetti graduali degli agenti atmosferici e i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate.
Relativamente alla Garanzia Opzionale “EVENTI NATURALI (A10)”, per il Sovraccarico neve (E25),
sono esclusi i danni subiti da:
1) fabbricati, tettoie in muratura, strutture o serbatoi non conformi alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve vigenti all’epoca della costruzione o ricostruzione;
2) fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
3) tegole, camini, antenne, lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
4) tende esterne, pensiline, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, tettoie con copertura in materiale leggero (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili), baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto;
5) pannelli fotovoltaici (salvo quanto specificamente previsto dalla garanzia A7 - “Pannelli fotovoltaici”, se operante).
DANNI DA ACQUA (A11)
Relativamente alla Garanzia Opzionale “DANNI DA ACQUA (A11)”, per l’Acqua condotta (E22),
sono esclusi i danni:
1) causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione (sprinkler);
2) ad impianti esterni al fabbricato;
3) da allagamento a scorte e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal suolo salvo quelli che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposti su pallet, scaffalature e/o ripiani.
Relativamente alla Garanzia Opzionale “DANNI DA ACQUA (A11)”, per l’Occlusione condutture (E25), sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria.
Relativamente alla Garanzia Opzionale “DANNI DA ACQUA (A11)”, per il Gelo (E38), sono esclusi i danni:
1) da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno del Fabbricato o da tubi interrati;
2) avvenuti oltre le 72 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica o per i locali sprovvisti in origine di impianti di riscaldamento, oltre 72 ore dall’assenza di attività lavorativa;
3) a scorte e prodotti la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, salvo quelli che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
4) a pluviali, grondaie, vasche, serbatoi, installazioni esterne nonché a macchinario, attrezzatura, tubazioni, condutture, enti posti o installati all’esterno dei fabbricati od interrati.
Relativamente alla Garanzia Opzionale “DANNI DA ACQUA (A11)”, per il Colaggio sprinkler (im- pianti automatici di estinzione) (E23), sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
b) derivati da gelo.
ACQUA PIOVANA - ALLAGAMENTI (A12)
Relativamente alla Garanzia Opzionale “ACQUA PIOVANA - ALLAGAMENTI (A12)”, per l’Acqua piovana (E30), non sono indennizzabili i danni:
a) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
b) derivanti da infiltrazioni di acqua piovana dovuta al disgelo di accumuli di neve;
c) dovuti a usura o deterioramento dell’impermeabilizzazione, difetti di materiali utilizzati;
d) dovuti a carenze o a deficienze dell’impermeabilizzazione preesistenti oppure a difetti nella copertura del tetto già note al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
e) derivanti da gelo;
f) derivati da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura di lucernari e serramenti, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati.
Relativamente alla Garanzia Opzionale “ACQUA PIOVANA - ALLAGAMENTI (A12)”, per gli Allaga- menti (E14), sono esclusi i danni:
a) causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua naturali o di bacini compresi quelli artificiali; mareggiata e penetrazione d’acqua marina;
b) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
c) causati da fuoriuscita d’acqua di: impianti, sistemi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili;
d) causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
e) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
f) a scorte e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento, salvo quelli che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani.
Sono inoltre esclusi i danni da:
g) gelo;
h) cedimento o franamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra.
INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13)
Relativamente alla Garanzia Opzionale “INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13)”, sono esclusi i danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) a scorte e prodotti la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo quelli che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
e) a enti mobili all’aperto;
f) causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
g) causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto dalla garanzia E99 - “Atti di terrorismo ”, se ed in quanto operante;
h) al Fabbricato se assicurato il Rischio Locativo.
TERREMOTO (A14)
Relativamente alla Garanzia Opzionale “TERREMOTO (A14)”, non sono indennizzabili i danni:
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idrauli- ca, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- al Fabbricato, se assicurato il Rischio locativo.
ESTENSIONI INCENDIO (A15) - Garanzia CA2 - Cose all’aperto
Relativamente alla Garanzia Opzionale “ESTENSIONI INCENDIO (A15)”, per la garanzia Garanzia CA2 - Cose all’aperto sono esclusi i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende non ancorate al suolo o con caratteristiche inferiori a quanto sopra indicato.
ESTENSIONI INCENDIO (A15) - Garanzia 605 - Reimpianto alberi
Relativamente alla Garanzia Opzionale “ESTENSIONI INCENDIO (A15)”, la garanzia 605 - Reimpianto alberi non opera per:
1) le piante colpite da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
2) gli arbusti, siepi ed essenze erbacee;
3) i danni a parti dell’albero che non comportino il perimento o l’abbattimento della pianta.
Sono esclusi:
4) i danni conseguenti a lavori non eseguiti a regola d’arte;
5) i costi di bonifica del terreno;
6) i costi per mancato attecchimento.
È inoltre esclusa ogni forma di deprezzamento per l’intero giardino o parco o per l’intero complesso conseguente agli eventi che ne hanno provocato l’abbattimento di alberi.
ESTENSIONI INCENDIO (A15) - Garanzia PP10 - Perdita Pigioni
Relativamente alla Garanzia Opzionale “ESTENSIONI INCENDIO (A15)”, per la garanzia Garanzia PP10 - Perdita Pigioni non sono indennizzabili i danni causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto.
GUASTI MACCHINE (A16)
Relativamente alla Garanzia Opzionale “GUASTI MACCHINE (A16)”, sono esclusi i danni:
a) causati da atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, atti di guerra, insurrezione, tumulti popo- lari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nu- cleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di parti- celle atomiche;
c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, variazione della falda freatica; allagamento o impantanamento da qualsiasi cau- sa dovuto;
e) di fenomeno elettrico e/o incendio ed altri eventi indennizzabili previsti dalla Sezione A - “Incen- dio” e dalla Sezione B - “Furto e rapina”;
f) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipula- zione della polizza;
g) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
i) dovuti ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (sovraccarico meccani- co, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.);
j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce nastri e ai nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
k) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazio- ne, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manuten- zione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
m) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata funzione, e parti soggette ad elevata usura o degrado (es.nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, cate- ne, pneumatici, filtri, guarnizioni e simili);
n) di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, man- cato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, im- pianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o da ce- stinatura per svista oppure da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai beni assicurati;
o) subiti da motori in corrente continua con potenza superiore a 375 Kw; impianti di cogenerazione o a biomassa, turbine in genere;
p) subiti da impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia in genere, restano tut- tavia compresi gli eventuali pannelli solari e/o impianti fotovoltaici;
q) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.
Relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione di tipo elettronico, sono esclusi dalla garanzia i danni di origine interna e comunque tutti i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assi- stenza tecnica e cioè:
1) controlli di funzionalità;
2) manutenzione preventiva;
3) eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
4) aggiornamento tecnologico dell'impianto;
5) danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del macchinario as- sicurato, verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell’attività (A17)
Relativamente alla Garanzia Opzionale “MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell’attività (A17)”, AXA non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’attività cau- sate da:
1) scioperi, chiusure decise dalla proprietà o dal gestore, provvedimenti imposti dall’Autorità;
2) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
3) sinistro che abbia colpito locali o impianti inattivi;
4) cessazione definitiva dell’attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro.
VEICOLI DEI CLIENTI (A18)
Relativamente alla Garanzia Opzionale “VEICOLI DEI CLIENTI (A18)”, dalla garanzia sono esclusi:
- il bagaglio e/o le cose caricate o poste sui veicoli stessi.
- i danni da grandine subiti dai veicoli all’aperto.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art.1.13| Caratteristiche costruttive del fabbricato - Delimitazioni del rischio
Le condizioni ed i premi dell’assicurazione della presente Sezione sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che:
a) i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati siano ascrivibili alla classe di fabbricato indicata in polizza, a tale effetto si considerano di:
Classe A: Fabbricati con strutture portanti verticali incombustibili, strutture portanti del tetto e so- lai anche combustibili; pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili.
Le strutture in legno lamellare sono parificate a incombustibili.
Inoltre, vengono tollerati:
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione aderenti a strutture continue incombustibili;
- coibentazioni e rivestimenti anche combustibili;
- i soppalchi con piano di calpestio combustibili, purché aventi strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- le porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva del Fabbricato;
- finestrature e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura.
Si stabilisce che se, al momento del sinistro, si riscontra che i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati sono ascrivibili ad una classe di rischio peggiore rispetto a quella assicurata indi- cata in polizza, si evidenzia un aggravamento di rischio e pertanto l’indennizzo sarà corrisposto all’80% (cioè nella misura ridotta del 20%).
Classe B: Fabbricati con strutture portanti verticali, strutture portanti del tetto e solai, pareti esterne e copertura del tetto comunque costruiti.
b) nel rischio assicurato, è prevista la tolleranza di:
- 1 Kg. di esplodenti;
- 100 Kg. di infiammabili (in taniche o altri fusti) destinati alla manutenzione e/o per riscaldamento ed autotrazione necessari per il buon andamento della struttura ricettiva.
Non si tiene conto di infiammabili posti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei vei- coli nonché di infiammabili nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in fabbricati separati da muro o spazio vuoto nell'ambito dell'esercizio ricettivo assicurato.
Non si tiene conto di esplodenti, infiammabili esistenti nei locali non occupati dall’Assicurato.
L’esistenza di esplodenti, infiammabili in eccedenza ai quantitativi sopra indicati è influente ai fini della valutazione del rischio e deve quindi essere dichiarata in polizza e corrisposto il relativo premio in aumento.
Art.1.14| Attività a carattere stagionale
Per le attività a carattere stagionale, le garanzie relative ai Valori, preziosi A8 - “Mancato freddo” (alimentari in refrigerazione o temperatura controllata), CA2 - “Cose all’aperto” - anche se prestate - si intendono non operanti nel periodo di chiusura stagionale dell’esercizio.
Art.1.15| Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
AXA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art.1.16| Modifiche e variazioni Fabbricato e Attrezzature
Fermo quanto previsto all’Art. 5 - “Aggravamento del rischio” è nella facoltà del Contraente o dell’Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e attrezzature aggiungendo, se del caso, anche nuovi fabbricati e attrezzature, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l’obbligo di darne avviso ad AXA. Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura del rischio, e fermo restando quanto disposto dall’Art. 8.6 - “Assicurazione parziale”.
In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove attrezzature, l’assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e parti di macchine sia in opera che a piè d’opera nell’area dell’esercizio ricettivo.
L’assicurazione incendio è prestata anche quando nel fabbricato sono in corso lavori di manutenzio- ne straordinaria, ristrutturazione e/o sopraelevazione, a condizione che, in occasione della messa in opera di materiali coibentanti e di rivestimento combustibili, nella zona ove si eseguono i lavori:
a) non via sia la presenza di materiale espanso o alveolare in quantitativi superiore a 10 m3;
b) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivesti- menti che non siano già stati collocati in opera;
qualora in caso di sinistro risulti che non sia rispettata anche una sola delle condizioni sopra esposte, sul danno da incendio si applica uno scoperto del 10% sull’importo indennizzabile. Tuttavia AXA cor- risponderà l’indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo, qualora uno o più delle condizioni non rispettate siano state ininfluenti, cioè che non abbiano facilitato il veri- ficarsi del sinistro stesso e/o l’entità delle sue conseguenze.
Art.1.17| Rinuncia alla rivalsa
AXA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 C.C., verso:
- le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società, le quali rispetto al Contraente o all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell’art. 2359 C.C., nonché delle società medesime, l’amministratore ed il legale rappresentante;
- i clienti dell’Assicurato sempre che il medesimo, a sua volta, non eserciti l’azione verso il respon- sabile;
- i proprietari/intestatari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall’Assicurato, comprese banche, società finanziarie e/o di leasing e gli eventuali conduttori che sub-locano tali beni all’Assicurato, sempre che l’Assicurato stesso a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile;
- enti fieristici o organizzatori di eventi sempre che l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art.1.18| Criteri e limiti di indennizzo
È indennizzato (per maggiori dettagli si rinvia anche quanto previsto dall’Art. 8.5 - “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno):
a) per il FABBRICATO il valore a nuovo, cioè la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuo- vo di tutto il fabbricato assicurato o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area. L'assicurazione in base al “valore a nuovo” non opera per “Fabbricati” in stato di inattivi- tà da oltre 24 mesi.
b) per il CONTENUTO, esclusi gli enti particolari e alle scorte e prodotti, il valore al momento del si- nistro, cioè applicando al valore a nuovo dei beni danneggiati un deprezzamento stabilito in rela- zione alla vetustà, stato di conservazione e uso.
Tuttavia per attrezzatura di età documentata non superiore a 5 anni ed apparecchi elettronici di età documentata non superiore a 3 anni danneggiati l'assicurazione opera in base al costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti, comprese le spese di traspor- to, di montaggio e gli oneri fiscali;
c) per il CONTENUTO, limitatamente alle scorte e prodotti: il valore al momento del sinistro, cioè tenendo conto della sua natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le impo- ste di fabbricazione ed i diritti doganali;
d) per gli ENTI PARTICOLARI (compresi i supporti di dati): il solo costo di riparazione o di ricostru- zione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi rife- rimento a valore di affezione o artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto da AXA per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro, per gli enti di- strutti o danneggiati che saranno stati riparati o ricostruiti;
e) per i VEICOLI E/O NATANTI: il valore al momento del sinistro, cioè il valore commerciale come risultante dal prezzo di mercato, determinato, tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzio- ne del modello;
f) per le LASTRE e INSEGNE (A6): le spese sostenute per la sostituzione di quelle danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installa- zione. Se il sinistro risulta indennizzabile dalla garanzia A6 - “Lastre e insegne” e da altro evento previsto dalla presente Sezione A - Incendio, AXA indennizzerà la parte di danno eccedente il li- mite previsto dalla rottura di lastre (o insegne) secondo le norme specifiche per tale altro evento.
La partita A2 - “Contenuto”, è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
1) 5% della somma assicurata con il massimo di 6.000,00 euro per sinistro per gli enti particolari
(compresi i supporti di dati);
2) 10% della somma assicurata con il massimo di 100.000,00 euro per sinistro per oggetti partico- lari (quadri, affreschi e statue di valore artistico, tappeti, arazzi, sculture, mobili ed oggetti d’antiquariato, oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria con il massimo di 15.000,00 euro per singolo quadro, mobile di antiquariato, tappeto ed oggetto d'arte, servizio di argenteria.
Per i rischi classificati “Residenza d’epoca (Cod. attività 1440)”, il limite massimo per sinistro si intende elevato a: 10% della somma assicurata con il massimo di 200.000,00 euro;
3) 10% della somma assicurata con il massimo di 6.000,00 euro per sinistro per valori;
4) 5% della somma assicurata con il massimo di 2.000,00 euro per sinistro relativamente a effetti personali dell’Assicurato o dei suoi addetti, con il massimo di 500,00 euro per singolo oggetto.
Tabella limiti Sezione A - Incendio
Enti particolari (compresi supporti dati) | 5% della somma assicurata con il massimo di 6.000,00 euro per sinistro. | |||
Oggetti particolari | 10% della somma assicurata con il massimo di 100.000,00 euro per sinistro, con il mas- simo di 15.000 euro per singolo quadro, mobile di antiquariato, tappeto ed oggetto d'ar- te, servizio di argenteria. Per “Residenza d’epoca (Cod. attività 1440)”, il limite massimo per sinistro è elevato a: 10% della somma assicurata con il massimo di 200.000,00 euro. | |||
Valori | 10% della somma assicurata con il massimo di 6.000,00 euro per sinistro. | |||
Effetti personali dell’Assicurato o dei suoi addetti | 5% della somma assicurata con il massimo di 2.000,00 euro per sinistro, comunque con il limite di 500,00 euro per singolo oggetto. | |||
Urto veicoli stradali (o natanti) (Art. 1.3) | - | 150,00 euro per sinistro | - | |
Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre (Art. 1.5) | 10% della somma assicurata A2 - “Contenuto” col massimo di 50.000,00 euro per sinistro. | |||
Spese di demolizione e sgombe- ro - Spese di ricollocamento del Contenuto (Art. 1.6) | - | - | 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza col massimo di 100.000,00 euro per sinistro. | |
Oneri di urbanizzazione - Maggio- ri costi di ricostruzione (Art. 1.7) | - | - | 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza. | |
Onorari di riprogettazione del fabbricato (Art. 1.8) | - | - | 2% della somma assicurata A1 - “Fabbricato” col massimo di 10.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |
Onorari dei periti (Art. 1.9) | - | - | 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza col minimo di 1.000,00 euro ed il massimo di 6.000,00 euro. | |
Procedure con- corsuali Fabbri- cati o locali se- parati inattivi (Art. 8.8) | Incendio, esplosione o scoppio | 10% | Minimo o franchigia previsto in polizza | Nessuna variazione rispetto agli altri limiti previsti in polizza. |
Atti dolosi, atti vandalici e sa- botaggio | 20% | |||
Fenomeni elettrici (A3) | Scoperto indicato in polizza | Minimo indicato in polizza | Somma assicurata A3 - “Fenomeni Elettrici” per sinistro/anno assicurativo. | |
Integrazione spese di demolizione e sgombero (A4) | - | - | • per operazioni di bonifica del suolo 15% della somma assicurata A4 col massimo di 20.000,00 euro per sinistro; • per eventuali residui radioattivi 10% della somma assi- curata A4 col massimo di 10.000,00 euro per sinistro. | |
Ricorso terzi (A5) | - | - | 20% del massimale assicurato (A5) per i danni derivanti da interruzioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. | |
Condizioni di Assicura | zione Protezione Turismo | - Mod. 2005 - Ed. 06/2020 - pag. 45 di 142 |
Lastre e insegne (A6) | - | 100,00 euro per sinistro | Somma assicurata A6 - “Lastre e insegne” per sini- stro/anno assicurativo. Limite per singola lastra/insegna /lucernario indicato in polizza. | |
Pannelli fotovoltaici (A7) | Scoperto indicato in polizza | Minimo indicato in polizza | Somma assicurata A7 - “Pannelli fotovoltaici” per sini- stro/anno. Limite di 2.000,00 euro per azione del fulmine. I danni da fenomeni elettrici ad impianti facenti parte dei pannelli fotovoltaici sono prestati, se operante, con i limiti e norme della garanzia A3 - “Fenomeni elettrici” | |
Mancato Freddo (A8) (alimenti in refrigerazione o temperatura controllata) | Scoperto indicato in polizza | Minimo indicato in polizza | Somma assicurata A8 - “Mancato Freddo”. | |
Atti dolosi (A9) | Atti vandalici e dolosi (E16) | Scoperto indicato in polizza | Minimo indicato in polizza | 80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro. |
- | - | Limite di 1.000,00 euro per guasti cagionati dai ladri a porte e serramenti. | ||
Atti di terrori- smo (E99) | Scoperto indicato in polizza | Minimo indicato in polizza | 80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro, comunque col massimo di 5.000.000,00 euro per sinistro. | |
Eventi Naturali (A10) | Eventi atmo- sferici (E13) | Scoperto indicato in polizza | Minimo indicato in polizza | - |
Grandine (E27) | Scoperto indicato in polizza | Minimo indicato in polizza | 50.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo con il sottolimite di 5.000,00 euro per sinistro per pannelli solari. | |
Sovraccarico neve (E25) | Scoperto indicato in polizza | Minimo indicato in polizza | 30% della somma assicurata relativa alla singola partita A1 - “Fabbricato” e/o A2 - “Contenuto”, colpita da sinistro. | |
Danni da acqua (A11) | Acqua condotta (E22) | - | Franchigia indicata in polizza | 10% della somma assicurata alla partita A2 - “Contenuto”, con il limite di 50.000,00 euro, per sinistro/anno, assicurati- vo per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati. |
Occlusione con- dutture (E35) | 10.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |||
Rigurgito di fognature (E37) | 10.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |||
Gelo (E38) | 10.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |||
Colaggio sprinkler (E23) | 15.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |||
Ricerca guasti (E21) | • limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno as- sicurativo, pari all’1% della somma assicurata alla partita A1 - “Fabbricato”, con il minimo di 3.000,00 euro e, in ogni caso, con un massimo di 20.000,00 euro. • 2.500,00 euro per tubi interrati e gelo. | |||
- | 150,00 euro per sinistro | • 1.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo per spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture gas. |
Minimo di scoperto | ||||
Acqua piovana Allagamenti (A12) | Acqua piovana (E30) | Scoperto indicato in polizza | Minimo indicato in polizza | 15.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. |
Allagamenti (E14) | Scoperto indicato in polizza | Minimo indicato in polizza | 30% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro. 10% della somma assicurata alla partita A2 - “Contenu- to”, con il limite massimo di 100.000,00 euro per sini- stro/anno assicurativo per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati. | |
Inondazione - Alluvione (A13) Formula con Franchigia | Franchigia pari all’1% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) delle somme assicurate A1 - “Fabbricato” + A2 - “Con- tenuto” col minimo di 15.000,00 euro per sinistro. | Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicura- ta per singola partita, con il limite massimo di inden- nizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indica- to in polizza. | ||
Terremoto (A14) Formula con Franchigia | Franchigia pari all’1% (o al- tra diversa percentuale in- dicata in polizza) delle somme assicurate A1 - “Fabbricato” + A2 - “Conte- nuto” col minimo di 25.000,00 euro per sinistro. | Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicura- ta per singola partita, con il limite massimo di inden- nizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indica- to in polizza. | ||
Minimo di scoperto | Limite di indennizzo | |||
Inondazione - Alluvione (A13) Formula con Scoperto | 10% | minimo di 15.000,00 euro per sinistro | Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza. | |
Terremoto (A14) Formula con Scoperto | 10% | minimo di 25.000,00 euro per sinistro | Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza. | |
Minimo di scoperto | Limite di indennizzo | |||
CA2 - Cose all’aperto | Tende per esterno | - | 250,00 euro | 5.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. |
Arredamento e giochi all’aperto | 10% | 500,00 euro | 10.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |
605 - Reimpianto alberi | 10% | 500,00 euro | 25.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |
606 - Piazzali, lastricati, strade interne | - | - | 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza col massimo di 50.000,00 euro. |
Tabella limiti Sezione A - INCENDIO
minimo di scoperto | Limite di indennizzo | |||
G46 - Differenziale storico/artistico | 10% | 1.000,00 | 30% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza col massimo di 100.000,00 euro, per sinistro/anno assicurativo. | |
TE99 - Trasporti eccezionali | - | - | Maggiori costi fino a concorrenza della somma assicurata alla partita A4 - “Integrazione spese di demolizione e sgombero”. | |
PP10 - Perdita pigioni | - | - | Massimo di un anno e sino alla concorrenza del 10% del valore che compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato. | |
FAP01 - Eventi atmosferici a fabbricati aperti e tettoie | Scoperto E13 Eventi atmosferici indicato in polizza | Minimo E13 Eventi atmosferici indicato in polizza | 20.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |
Guasti Macchine (A16) | Scoperto indicato in polizza | Minimo indicato in polizza | Somma assicurata A16 - “Guasti Macchine” per sinistro/anno assicurativo. | |
Maggiori spese per il prosegui- mento dell’attività (A17) | - | - | Maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al mo- mento in cui si è verificato il sinistro. | |
Veicoli dei clienti (A18) | Atti vandalici e dolosi | 10% | 150,00 euro per veicolo | Somma assicurata a primo rischio assoluto A18 - “Veicoli dei clienti” per sinistro/anno assicurativo. Limite di indennizzo per veicolo a motore di: • 150.000,00 euro per autoveicoli; • 20.000,00 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozzette; • 3.000,00 euro per ciclomotori. |
Altri danni indennizzabili | - | - | ||
minimo di scoperto | Limite di indennizzo | |||
990 - Rete antincendio con o senza riserva idrica | 5% | - | Lo scoperto 5% opera in caso di sinistro incendio qualora si rilevi la non corrispondenza con quanto dichiarato. | |
991 - Sistemi di rilevazione antincendio | 5% | - | ||
992 - Sistemi automatici di spegnimento incendio ad acqua | 5% | - | ||
993 - Presenza di porte taglia- fuoco (Porte REI 90 o superiori) | 5% | - |
Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina
Art. 2.0| Cosa posso assicurare con la Sezione B - Furto e Rapina
Il Contraente dichiara che con la presente Sezione B - “Furto e Rapina”, si intendono assicurate con la partita B1 - “Contenuto”: i beni inerenti l’attività dichiarata in polizza, quali a titolo esemplificativo: attrezzatura ed arredamento, apparecchi elettronici, oggetti pregiati, cose particolari, poste all’interno dei fabbricati nell’ubicazione indicata in polizza. Per i valori resta fermo quanto precisato al punto e) dell’Art. 2.4 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina”.
È possibile anche prevedere in abbinamento alla partita B1 - Contenuto una o più delle seguenti Ga- ranzie Opzionali: B2 - “Cose consegnate o non consegnate dai Clienti”, B3 - “Furto veicoli dei Clienti parcheggiati all’aperto nell’area dell’esercizo ricettivo” o B4 - “Furto veicoli dei Clienti parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa”; B5 - “Estensioni furto” (valide le specifiche clausole Furto richia- mate in scheda di Polizza).
Art. 2.1| Attività a carattere stagionale
Per le attività a carattere stagionale, le garanzie relative ai Valori, preziosi, B2 - “Cose consegnate o non consegnate dai clienti”, B3 - “Furto dei veicoli dei Clienti parcheggiati all’aperto nell’area dell’esercizio ricettivo”, B4 - “Furto dei veicoli dei Clienti parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa”, Clausola Estensione Furto CA3 - “Cose all’aperto” anche se prestate - si intendono non operanti nel periodo di chiusura stagionale dell’esercizio.
Art. 2.2| Contenuto presso terzi
Salvo esplicita diversa pattuizione, si intende assicurato il Contenuto, limitatamente ad attrezzatura, apparecchi elettronici e prodotti, presso terzi in deposito e/o manutenzione o lavorazione, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita B1 - “Contenuto”, con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
L'assicurazione operante per le garanzie furto e rapina, è valida in Italia e Repubblica di San Marino, in locali aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura conformi a quanto previsto all’Art. 2.9 - “Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali”.
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movi- mentazione di detti beni.
Art. 2.3| Contenuto presso fiere e mostre
Salvo esplicita diversa pattuizione, si intende assicurato il Contenuto, limitatamente ad attrezzatura, apparecchi elettronici e prodotti, presso fiere e mostre a cui l'Assicurato partecipi direttamente, ubica- te in Italia, Repubblica di San Marino, Svizzera o in paesi dell’Unione Europea.
La presente garanzia operante per le garanzie furto e rapina, prescinde dalle caratteristiche del fab- bricato e dei mezzi di chiusura ed è prestata fino a concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita B1 - “Contenuto”, con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. In ca- so di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, re- stando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sen- si dell'Art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 2.4| Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina
AXA indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza, i danni ai beni assicurati (esclusi i valori per i quali vale quanto regolato dalla successiva lettera e), anche se di proprietà di terzi, escluse le cose portate e le cose consegnate dai clienti, direttamente causati da:
a) furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
1) violandone le difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
- uso fraudolento di chiavi anche elettroniche, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
b) furto commesso da un prestatore di lavoro dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
• che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
• che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
c) furti commessi dall’esterno:
• attraverso maglie di saracinesche o luci nell’inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
• con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nei locali contenenti le cose assicurate;
d) rapina od estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
e) furto, rapina o estorsione di valori dell’esercente, compresi quelli dei suoi addetti, riposti o meno in mezzi di custodia, posti nei locali e nelle relative pertinenze adibiti all’esercizio dell’attività dichiarata.
Sono esclusi i valori portati dai clienti, consegnati e non all’esercente della struttura ricettiva. Relativamente al furto, se i valori sono custoditi in mezzi di custodia o altri contenitori quali cassetti, mobili, armadi e registratori di cassa, AXA è obbligata soltanto se l’autore del furto,
dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra descritti, abbia violato tali mezzi o
contenitori mediante:
• rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
• uso fraudolento di chiavi.
Relativamente al furto dei valori riposti nei mezzi di custodia, la garanzia non è operante per i danni avvenuti a partire dalle ore 24 dell’8° giorno, se i locali rimangono non utilizzati o incustoditi.
La garanzia furto è operante durante i periodi di apertura al pubblico della struttura ricettiva e vale an- che se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali indicati all’Art. 2.9 - “Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali” sempre che nella struttura stessa vi sia la co- stante presenza del Contraente o dell'Assicurato, degli addetti o di persone da loro incaricate della sor- veglianza dei locali o delle cose assicurate.
Tuttavia se il furto avviene senza scasso o effrazione di mezzi di protezione e di chiusura degli accessi esterni o comunque senza effrazione o scasso di porte interne, di armadi, cassetti, mezzi di custodia o registratori di cassa, AXA corrisponderà all'Assicurato il 80% dell'importo indennizzabile a termini di po- lizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.
Sono inoltre compresi in garanzia:
f) i danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l’estorsione;
g) i guasti provocati dai ladri agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ivi compresi i mezzi di custodia (esclusi i contenuti) e le rispettive porte nonché, il furto di fissi e infissi stessi.
La garanzia è inoltre operante per guasti:
1) ai componenti dell’eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme che proteggono i locali contenenti i beni assicurati o l’area della struttura ricettiva;
2) ai cancelli (comprese le relative serrature e/o lucchetti), cancellate o recinzioni posti a prote- zione dell’area della struttura ricettiva o dei locali che contengono i beni assicurati, che ab- biano subito rottura o scasso.
Si precisa che la garanzia non è operante per il furto di cose esterne diverse da fissi e infissi, quali a titolo esemplificativo: grondaie, parti del tetto e simili;
h) gli atti vandalici, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.
Oneri e spese - Garanzia Base Furto e Rapina
Art. 2.5| Spese peritali, duplicazione documenti, migliorie mezzi di chiusura, altre spese
AXA rimborsa i seguenti oneri e spese, con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina”, purché in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione B - “Furto e Rapina”:
1) le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato con- formemente al disposto dell’Art. 8.2 - “Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
2) le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti agli addetti che operano nella struttura ricettiva o all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare;
3) le spese documentate per la sostituzione delle serrature degli ingressi dei locali contenenti i beni assicurati e/o delle chiavi (o congegni) dell’impianto antifurto se effettuate entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte e previa denuncia all'Autorità e le spese documen- tate per migliorare i mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati se sostenute entro 30 giorni da un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
4) il costo di riacquisto del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione degli enti particolari (compresi i supporti dati), ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, sottratti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, escluso qual- siasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.
L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro e sino alla concorrenza del limite indicato nella “Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina”, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.14 - “Limite massimo dell’indennizzo”.
Come ampliarela copertura assicurativa - Garanzie Opzionali
(Garanzie Opzionali operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)
COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI (B2)
AXA indennizza fino a concorrenza della somma assicurata alla partita B2 - “Cose consegnate o non consegnate dai clienti”, per sinistro e per anno assicurativo, il furto e la rapina di quanto consegnato dai Clienti ospiti.
La garanzia furto è operante:
a) per valori e preziosi consegnati dai clienti all’albergatore e/o ai suoi addetti riposti nei mezzi di custodia dell’esercente la struttura ricettiva assicurata (esclusi stabilimenti balneari e campeggi), esclusivamente se l’autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia, mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per le altre cose portate dei clienti (consegnate o non consegnate) poste in locali chiusi adibiti a deposito ad uso comune della struttura ricettiva assicurata (esclusi stabilimenti bal- neari e campeggi), se l’autore del furto abbia violato le difese dei suddetti locali, mediante rottu- ra, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili.
Relativamente alla partita B2 - “Cose consegnate o non consegnate dai clienti”, punto b) altre cose portate dei clienti (consegnate o non consegnate) poste in locali chiusi adibiti a deposito ad uso comune dei clienti ospiti, la garanzia è prestata con scoperto del 10% col minimo di 50,00 eu- ro per singolo oggetto sottratto e con il massimo di 1.000,00 euro per singolo oggetto per sci, snowboard, scarponi, windsurf, biciclette, mountain bike, bici elettriche (o a pedalata assistita), canoe, canotti, gommoni ed altre attrezzature sportive in genere.
Qualora in caso di sinistro furto risulti che i locali adibiti ad uso comune, non avessero mezzi di chiusura o protezione protetti in modo da opporre una minima resistenza ai tentativi di effrazio- ne/scasso o che il furto è avvenuto senza scasso, AXA corrisponderà all'Assicurato il 50% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 50% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
Nel caso in cui il sinistro risulti indennizzabile anche dalla Sezione C - Responsabilità Civile con la partita C2 - “R.C. dell’albergatore”, la presente garanzia B2 - “Cose consegnate o non consegnate dai Clienti” opera prima del limite previsto dalla garanzia di Responsabilità Civile (e la garanzia R.C. opera in eccedenza ai limiti previsti dalla copertura furto).
FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati all’aperto nell’area dell’esercizio ricettivo (B3)
AXA indennizza alla partita B3 - “Furto veicoli dei Clienti parcheggiati all’aperto nell’area dell’esercizio ricettivo”, il furto totale o la rapina di autoveicoli (o quadricicli) a motore dei clienti in sosta nell'autorimessa o all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza dell'esercizio ricettivo assicurato (esclusi stabilimenti balneari e campeggi), sempre che il furto o la rapina sia avvenuto durante i periodi di apertura dell’esercizio ricettivo. Per ciclomotori, motocicli e motocarrozzette, l’assicurazione furto è operante per il furto totale alla condizione essenziale che siano posti in autorimessa o analoghi locali chiusi a chiave.
Se gli autoveicoli sono parcheggiati all’aperto nell'area di sosta di esclusiva pertinenza dell'esercizio ricettivo, sono esclusi i danni da furto nel caso in cui gli autoveicoli non siano chiusi a chiave. Se le chiavi dei veicoli sono in custodia dell’esercente o dei suoi addetti devono essere riposte in luoghi idonei (es. cassetti, armadietti, armadi, ecc.) all’interno dei locali dell'esercizio ricettivo assicurato.
Salvo quanto sopra espressamente previsto per ciclomotori, motocicli e motocarrozzette, l’assicurazione furto degli autoveicoli (o quadricicli) all’aperto è operante anche se il furto è avvenuto senza violare le difese esterne e/o senza rottura o scasso di recinzioni e/o di mezzi di chiusura (es. cancelli di accesso non chiusi, accesso delimitato da semplice sbarra o catene, ecc.).
La garanzia furto totale o rapina è prestata con scoperto del 10% col minimo di 150,00 euro per si- nistro.
Se il furto dei veicoli dei clienti posti nell'autorimessa è avvenuto violando le difese esterne e/o i mezzi di chiusura, mediante rottura e/o scasso degli accessi dell'autorimessa, l’assicurazione furto è operante senza applicazione di scoperto e relativo minimo.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per singolo veicolo a motore di:
- 50.000,00 euro per autoveicoli;
- 15.000,00 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozzette;
- 2.000,00 euro per ciclomotori.
Qualora un veicolo sottratto fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell’interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo. L’assicurazione opera anche per l’eventuale azione di rivalsa esperita dall’assicuratore del veicolo nei confronti dell’Assicurato; in tal caso la garanzia opera con l’applicazione dello scoperto e relativo minimo e con limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto.
Nel caso in cui il sinistro risulti indennizzabile anche dalla Sezione C - Responsabilità Civile con la Estensione R.C. “Veicoli dei clienti (E11)”, la presente garanzia B3 - “Furto veicoli dei clienti par- cheggiati all’aperto nell’area dell’esercizio ricettivo” opera prima del limite previsto dalla garanzia di Responsabilità Civile (e la garanzia R.C. opera in eccedenza ai limiti previsti dalla copertura furto).
FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa (B4)
AXA indennizza alla partita B4 - “Furto veicoli dei clienti parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa”, il furto (totale o parziale) o la rapina di veicoli a motore dei clienti in sosta nell'autorimessa o all'interno dell'area recintata chiusa dell'esercizio alberghiero assicurato (esclusi stabilimenti balneari e campeggi), sempre che il furto o la rapina sia avvenuto durante i periodi di apertura dell’esercizio assicurato.
Per ciclomotori, motocicli e motocarrozzette, l’assicurazione furto è operante per il solo furto totale alla condizione essenziale che siano posti in autorimessa o analoghi locali chiusi a chiave.
Per l'area cintata chiusa s’intende un’area interamente cintata per tutto il perimetro con recinzioni fisse o in muratura e che gli eventuali cancelli di accesso siano regolarmente chiusi con serrature o lucchetti. Nei muri di cinta sono ammesse inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
La garanzia è operante esclusivamente se il furto è avvenuto violando le difese esterne e/o i mezzi di chiusura o custodia, mediante rottura e/o scasso. Qualora in caso di sinistro furto risulti che l’autorimessa o l'area cintata di pertinenza dell'esercizio ricettivo, non avesse mezzi di chiusura o protezione protetti in modo conforme a quelli sopra indicati oppure che il furto è avvenuto senza rottura e/o scasso dei mezzi di protezione e chiusura, AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
Il furto dei bagagli ed effetti personali posti all’interno di autoveicoli è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al furto o la rapina del veicolo stesso. Sono in ogni caso sempre esclusi i valori e preziosi.
La garanzia è prestata con scoperto del 10% col minimo di 150,00 euro per sinistro. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per singolo veicolo a motore di:
- 50.000,00 euro per autoveicoli;
- 15.000,00 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozzette;
- 2.000,00 euro per ciclomotori;
- 1.000,00 euro per bagagli ed effetti personali posti all’interno di autoveicoli.
Qualora un veicolo sottratto fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell’interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo. L’assicurazione opera anche per l’eventuale azione di rivalsa esperita dall’assicuratore del veicolo nei confronti dell’Assicurato; in tal caso la garanzia opera con l’applicazione dello scoperto e relativo minimo e con limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto.
Nel caso in cui il sinistro risulti indennizzabile anche dalla Sezione C - Responsabilità Civile con la Estensione R.C. “Veicoli dei clienti (E11)”, la presente garanzia B4 - “Furto veicoli dei clienti par- cheggiati in autorimessa o area cintata chiusa” opera prima del limite previsto dalla garanzia di Re- sponsabilità Civile (e la garanzia R.C. opera in eccedenza ai limiti previsti dalla copertura furto).
ESTENSIONI FURTO (B5)
(Garanzie Opzionali acquistabili anche singolarmente: si intendono operanti solamente le garanzie la cui sigla è richiamata sulla scheda di polizza alla partita B5 - ESTENSIONI FURTO)
DEP2 - Dependance
Si precisa che la partita B1 - “Contenuto” è operante anche per quanto riposto nella Dependance (anche se costituita da più fabbricati), conforme alle Caratteristiche costruttive del Fabbricato e Mezzi di chiusura dei locali indicata in polizza, situata nell’indirizzo indicato sulla scheda del simplo di poliz- za ed avente caratteristiche conformi alla definizione prevista dal Glossario.
La presente clausola non opera per i campeggi e/o gli stabilimenti balneari.
433 - Guasti provocati dai ladri - integrazione
AXA indennizza fino a concorrenza di un ulteriore somma pari a 3.000,00 euro per sinistro, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto. Tale somma si intende in aumento al limite di 3.000,00 euro per sinistro previsto in garanzia base (Art. 2.10 - “Criteri e limiti di indennizzo - Partita Contenuto”) per i guasti provocati dai dai ladri e furto di fissi e infissi, di cui all'Art. 2.4 - “Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina”, lettera g).
PR30 - Portavalori
AXA, fermo quanto previsto dall'Art. 2.7 - "Esclusioni", indennizza fino a concorrenza di una somma assicurata di 3.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo, i danni per gli eventi sotto riportati commessi sulla persona dell'Assicurato o addetti di fiducia quando, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, detengono i valori durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori o clienti o viceversa, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:
a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
c) lo scippo;
d) la rapina.
In caso di sinistro AXA corrisponderà all’Assicurato il 90% dell’importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
PR60 - Portavalori (fino a 6.000 euro)
La garanzia portavalori si intende prestata con le medesime modalità normative previste dalla precedente garanzia PR30 - “Portavalori”, tuttavia la somma assicurata, per sinistro e per anno assicurativo, si intende elevata da 3.000,00 euro a 6.000,00 euro.
CA3 - Cose all’aperto
AXA indennizza il furto dei seguenti beni: sedie, sdraio, gazebo, tende, tendoni, ombrelloni, tavolini, altalene, scivoli, giochi per bambini, tennis tavolo e quant’altro di simile, anche se all'aperto o riposti in locali non aventi mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti dall'Art. 2.9 - “Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali”, purché posti nell’ambito dell'area o entro il recinto della struttura ricettiva assicurata (esclusi stabilimenti balneari e campeggi).
Sono comprese le biciclette (anche elettriche) di proprietà dell’esercizio ricettivo assicurato anche se poste all’aperto sempre che chiuse con lucchetti e poste in apposite rastrelliere negli spazi adiacenti al fabbricato o all'interno dell'area o recinto della struttura ricettiva assicurata (esclusi stabilimenti balneari e campeggi) o riposte in locali non aventi mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti dall'Art. 2.9 - “Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali”.
Questa garanzia è operante solamente se il furto è stato commesso (anche di notte) durante il periodo di apertura (stagionale o non) della struttura ricettiva.
La garanzia è prestata sino a concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita B1 - “Conte- nuto”, con il massimo di 2.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.
In ogni caso resta a carico dell’Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 20% con il minimo di 250,00 euro.
Qualora le cose siano poste in locali chiusi a chiave non aventi mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti dall'Art. 2.9 - “Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali”, la garanzia furto è operante solo se il furto è avvenuto violando le difese esterne e/o i mezzi di chiusura, mediante rottura e/o scasso; in tal caso, la garanzia è operante con scoperto del 10% (invece del 20%) comunque con il minimo di 250,00 euro.
C828 - Distributori automatici
AXA indennizza i danni subiti da:
1) distributori automatici di bevande, prodotti alimentari confezionati e simili;
2) distributori automatici di sigarette o tabacchi in genere;
sempre che si tratti di distributore automatico di proprietà od in uso all’Assicurato:
- posto all’interno dei locali della struttura ricettiva assicurata (esclusi stabilimenti balneari e cam- peggi);
- posto all’esterno dei locali, ma comunque all’interno dell'area recintata di pertinenza dell'esercizio ricettivo assicurato (esclusi stabilimenti balneari e campeggi);
- posto sulla pubblica via in apposita apertura della vetrina del locale adibito a bar dell’esercizio ricet- tivo assicurato oppure all’esterno dei suddetti locali adibiti a bar, ma fissato saldamente al suolo o ai muri del fabbricato.
La garanzia è operante per furto, consumato o tentato, per atti vandalici e/o per guasti cagionati dai ladri al distributore e/o al suo contenuto (sia prodotti che denaro).
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 100,00 euro per sinistro e sino a concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita B1 - “Contenuto”, con il massimo di 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
Altre Clausole Opzionali
ESTENSIONI FURTO (B5)
(Clausole Opzionali Furto operanti se richiamate sula scheda di polizza alla riga B5 - ESTENSIONI FURTO)
434B - Impianto di allarme antifurto
Il Contraente o l’Assicurato dichiara, e tale dichiarazione è essenziale ai fini dell’efficacia del con- tratto:
- che i locali principali della struttura ricettiva assicurata contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto di allarme antifurto, munito di memoria degli eventi;
- che per detto impianto le operazioni di manutenzione siano effettuate secondo le prescrizioni del- la casa costruttrice;
- che detto impianto trasmette automaticamente il segnale di allarme a Istituto di Vigilanza Privato e/o Forze dell’ordine a mezzo di collegamento con ponte radio o combinatore telefonico;
- di attivare detto impianto ogni qualvolta nei locali contenenti i beni assicurati rimangano incusto- diti e comunque in occasione della chiusura stagionale dei locali.
Qualora si rilevi che durante l’accadimento del sinistro ci sia stato il mancato funzionamento del sud- detto impianto o la mancata trasmissione del segnale di allarme, per motivi diversi da:
- manomissione da parte degli autori del furto;
- evento accidentale ed esterno che abbia colpito l’impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all’impianto stesso;
AXA corrisponderà all'Assicurato l’80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicu- ratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’Art. 2 - “Altre assicurazioni” delle “Norme che regola- no l’assicurazione in generale”, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
488C - Presenza di impianto antifurto
Si prende atto che i locali principali della struttura ricettiva assicurata contenenti i beni assicurati so- no protetti da impianto di allarme antifurto. Il Contraente o l’Assicurato dichiara di attivare detto im- pianto di allarme ogni qualvolta nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone o comunque in occasione della chiusura dei locali.
AXA o i suoi periti, agenti o rappresentanti possono richiedere di poter visionare l’impianto di allarme antifurto in occasione dell’ispezione del rischio, a seguito o meno di sinistro, per verificarne la sua ef- fettiva qualità e funzionalità.
Qualora si rilevi che durante l’accadimento del sinistro ci sia stato il mancato funzionamento del sud- detto impianto di allarme antifurto, per motivi diversi da:
1) manomissione da parte degli autori del reato;
2) evento accidentale ed esterno che abbia colpito l’impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all’impianto stesso;
AXA corrisponderà all'Assicurato l'importo indennizzabile a termini di polizza determinato in base alle disposizioni contrattuali; successivamente dall’importo calcolato verrà applicata un’ulteriore detrazio- ne forfettaria di 1.000,00 euro per sinistro.
Si applica comunque la suddetta franchigia forfettaria di 1.000,00 euro anche se il mancato funziona- mento sia dovuto a carenza di manutenzione o mancata tempestiva riparazione di un guasto all’impianto stesso oppure l’impianto stesso non sia stato attivato.
Che cosa non è assicurato
Art. 2.6| Cose escluse dall’assicurazione
Si precisa che nessun indennizzo è dovuto per i beni la cui esistenza sia esplicitamente esclusa nella definizione di “Contenuto”, così come non rientrano tra i beni indennizzabili il furto di cose mobili non attinenti all’attività assicurata anche se poste all’interno dei fabbricati nell’ubicazione indicata in poliz- za e/o di proprietà dell’Assicurato (es. contenuto dell’abitazione personale dell’albergatore, ecc.)
In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata B1 - “Contenuto” sono esclusi:
- attrezzature e macchinari in “leasing” se assicurati con polizza leasing separata;
- apparecchiature elettroniche se assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine;
- impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia, se assicurati con polizza separata;
- impiantistica o di migliorie ed opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario;
- cose portate (consegnate o non consegnate) dai clienti (fermo quanto espressamente previsto in polizza dalle Garanzie Opzionali B2 - “Cose consegnate o non consegnate dai clienti”; B3 - “Furto veicoli dei clienti parcheggiati all’aperto nell’area dell’esercizio ricettivo” e B4 - “Furto vei- coli dei clienti parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa”).
Salvo patto speciale, la Sezione B - Furto e Rapina, non è operante per i campeggi e/o gli stabilimenti balneari, anche se annessi alla struttura ricettiva principale (es. stabilimento balneare in gestione esclusiva dell’albergo assicurato).
Art. 2.7| Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, na- zionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto all’Art. 2.4 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina”, lettera b);
3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado, anche se non coabitanti;
e) subiti dalle cose all’aperto, salvo quanto previsto nella garanzia CA3 - “Cose all’aperto”, se ope- rante;
f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
g) derivanti da furto con destrezza (salvo quanto previsto per il portavalori, Garanzie Opzionali PR30 o PR60) o avvenuto in concomitanza di truffa;
h) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.
Art. 2.8| Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Furto
Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni (Art. 2.7), valgono altresì per le Garanzie Opzionali Furto le seguenti esclusioni specifiche.
COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI (B2)
Relativamente alla Garanzia Opzionale “Cose consegnate o non consegnate dai clienti (B2)”, non sono indennizzabili:
- gli apparecchi elettronici dei clienti (es. personal computer, apparecchi fotografici, ecc.);
- i danni a motori marini e natanti;
- i danni derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;
- gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dalle cose assicurate;
- i danni a motocicli e ciclomotori (anche se elettrici) e veicoli targati in genere, assicurabili con le partite B3 o B4;
- i danni da furto nel caso in cui gli autoveicoli parcheggiati all’aperto nell'area di sosta di esclusiva pertinenza dell'esercizio ricettivo non siano chiusi a chiave.
FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati all’aperto nell’area dell’esercizio ricettivo (B3)
Relativamente alla Garanzia Opzionale “FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati all’aperto nell’area dell’esercizio ricettivo (B3)”, non sono indennizzabili:
- i danni da furto di bagagli e di effetti personali posti all’interno di veicoli e i danni a cose caricate sui veicoli stessi;
- i danni da tentato furto o da furto parziale (furto di accessori, optional, parti di ricambio, ecc.), salvo che avvenuti in conseguenza del furto totale del veicolo stesso, ed accertati dopo il ritro- vamento del veicolo rubato;
- i danni a biciclette, bici elettriche o a pedalata assistita;
- gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli.
FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa (B4)
Relativamente alla Garanzia Opzionale “FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa (B4)”, non sono indennizzabili:
- i danni a cose caricate sui veicoli, non poste all’interno degli stessi;
- i danni da furto parziale a motocicli, motocarrozzette e ciclomotori;
- i danni a biciclette, bici elettriche o a pedalata assistita;
- gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli.
ESTENSIONI FURTO (B5) garanzia DEP2 - DEPENDANCE
Relativamente alla Garanzia Opzionale “ESTENSIONI FURTO (B5)” clausola DEP2 - Dependance, si precisa che la clausola non è operante per i campeggi e/o gli stabilimenti balneari.
ESTENSIONI FURTO (B5) garanzie PR30 - PORTAVALORI e PR60 - PORTAVALORI
Relativamente alla Garanzia Opzionale “ESTENSIONI FURTO (B5)” clausole PR30 - PORTAVALORI e PR60 - PORTAVALORI non sono indennizzabili i danni:
1) commessi sul portavalori che abbia età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni;
2) al portavalori assicurato contro i rischi furto e rapina con specifico contratto per il trasporto dei valori.
ESTENSIONI FURTO (B5) garanzia CA3 - COSE ALL’APERTO
Relativamente alla Garanzia Opzionale “ESTENSIONI FURTO (B5)” clausole CA3 - COSE ALL’APERTO non sono indennizzabili i danni verificatisi durante i peridodi di chiusura della struttura ricettiva (chiusura stagionale o chiusura per altro motivo).
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 2.9| Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali
Ai fini dell'efficacia dell’assicurazione furto, la garanzia all'interno del fabbricato indicato in polizza è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali in muratura, calcestruzzo, laterizi, pietra, cemento, vetrocemento, legno pieno di almeno cm. 2 o pannelli sand- wich in materiali compositi con spessore di almeno cm. 2, pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidamente incastrata, vetrocemento armato, vetro antisfondamento.
Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno per via ordinaria, cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o vetro antisfondamento o in vetrocemento armato totalmente fisso.
Qualora il fabbricato o il tetto non presenti le caratteristiche costruttive sopra indicate si intende ope- rante la disposizione prevista successivo punto 2).
L’assicurazione è operante a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano tra loro comu- nicanti o ubicati in uno o più fabbricati posti all’interno di un unico recinto o area dell’esercizio ricetti- vo nell’ubicazione indicata in polizza, si intendono comunque compresi locali di servizio separati al di fuori dell’azienda sempre che posti ad una distanza non superiore a m. 100 dall’ubicazione indicata in polizza. Resta fermo quanto diversamente indicato in polizza agli Artt. 2.2 e 2.3, per le garanzie “Contenuto presso terzi” e “Contenuto presso fiere e mostre”.
Le condizioni ed i premi della presente assicurazione furto sono convenuti considerando i mezzi di chiusura dei locali con le seguenti caratteristiche:
• ogni apertura verso l'esterno dei locali, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti oppure da inferriate fissate nel muro. Sono am- messi, tra i mezzi di chiusura, anche catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamen- te dall'interno.
Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effra- zione delle relative strutture.
Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto se l’introduzione nei locali avviene:
1) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
2) attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi a quelle sopra indicate oppure attraverso breccia o sfondamento di pareti perimetrali o di parte del fabbricato aventi caratteristiche inferiori a quanto sopra previsto, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
3) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra in- dicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo.
Per l’operatività della garanzia furto durante i periodi di apertura al pubblico resta fermo quanto pre- visto dall’Art. 2.4 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina”.
Art.2.10| Criteri e limiti di indennizzo - Partita Contenuto
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzio- nale di cui all'Art. 8.6 - “Assicurazione parziale”.
Relativamente alla partita B1 - “Contenuto”, la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo (fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.14 - “Limite massimo dell’indennizzo”):
1) 50% della somma assicurata, con il massimo di 10.000,00 euro per singolo oggetto relativamente a oggetti pregiati: quadri, statue di valore artistico, tappeti, arazzi, sculture, mobili ed oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, oggetti d'arte (o pezzo di singola collezione).
Per i rischi classificati “Residenza d’epoca (Cod. attività 1440)”, il limite si intende elevato a 70% della somma assicurata, con il massimo di 15.000,00 euro per singolo oggetto pregiato.
Qualora la raccolta o collezione venga asportata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccol- ta o collezione;
2) 10% della somma assicurata, con il massimo di 2.000,00 euro, per valori ovunque riposti (es. mobili, cassetti, registratori di cassa) sempre che collocati all’interno dei locali contenenti i beni assicurati.
3) 30% della somma assicurata, con il massimo di 6.000,00 euro, per valori custoditi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg. o cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg. saldamente ancorata o fissata a muri e/o pavimenti, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti dall'Art. 2.4 - “Casisti- che e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina”, abbia poi violato tale mezzo di custo- dia mediante rottura o scasso. I due limiti del punto 2) e punto 3) non sono cumulabili tra loro, re- sta fermo il massimo di 6.000,00 euro;
4) 10% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro relativamente a effetti personali dell’Assicurato o dei suoi addetti, con il massimo di 500,00 euro per singolo oggetto;
5) 10% della somma assicurata con il massimo di 600,00 euro per singolo oggetto per beni dell’esercente contenuti nei locali separati di magazzino o deposito, cantine e soffitte, non comunicanti con i locali principali della struttura ricettiva assicurata.
Inoltre sono operanti i seguenti limiti di indennizzo (fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.14 - “Limite massimo dell’indennizzo”):
6) 3.000,00 euro per sinistro, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, per la garanzia guasti provocati dai ladri e furto fissi e infissi, di cui all'Art. 2.4 - “Casistiche e/o eventi assicu- rati - Garanzia Base Furto e Rapina”, lettera g);
7) 10% della somma assicurata alla partita B1 - “Contenuto”, con il massimo di 3.000,00 euro per si- nistro, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, per la garanzia atti vandalici di cui all'Art. 2.4 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina”, lettera h);
8) 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, con il minimo di 1.000,00 euro ed il massimo di 3.000,00 euro per sinistro, per la garanzia spese ed onorari di competenza del perito di cui all'Art. 2.5 - “Spese peritali, duplicazione documenti, migliorie mezzi di chiusura, altre spese”, punto 1);
9) 600,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo, complessivamente per le garanzie spese do- cumentate sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti, di cui all'Art. 2.5 - “Spese peritali, duplicazione documenti, migliorie mezzi di chiusura, altre spese”, punto 2);
10) 1.500,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo, complessivamente per le spese documenta- te per la sostituzione delle serrature e/o per spese documentate per migliorare i mezzi di chiusura dei locali, di cui all'Art. 2.5 - “Spese peritali, duplicazione documenti, migliorie mezzi di chiusura, altre spese”, punto 3).
Oggetti pregiati | 50% della somma assicurata, con il massimo di 10.000,00 euro per singo- lo oggetto relativamente a oggetti pregiati: quadri, statue di valore artisti- co, tappeti, arazzi, sculture, mobili ed oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, oggetti d'arte (o pezzo di singola collezione). Per i rischi classificati “Residenza d’epoca (Cod. attività 1440)”, il limite si intende elevato a 70% della somma assicurata, con il massimo di 15.000,00 euro per singolo oggetto pregiato. | |
Valori ovunque riposti | 10% della somma assicurata, con il massimo di 2.000,00 euro, per valori ovunque riposti (es. mobili, cassetti, registratori di cassa) sempre che collocati all’interno dei locali contenenti i beni assicurati. | |
Valori custoditi in cassaforte (cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg. o cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg. saldamente anco- rata o fissata a muri e/o pavimenti) | 30% della somma assicurata, con il massimo di 6.000,00 euro, per valori custoditi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg. o cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg. saldamente ancorata o fissata a muri e/o pavimenti, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti dall'Art. 2.4 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina”, abbia poi violato tale mezzo di custodia mediante rottura o scasso. I due limiti (valori ovunque riposti e valori in cassaforte) non sono cumu- labili tra loro (resta fermo il massimo di 6.000,00 euro). | |
Effetti personali dell’Assicurato o dei suoi addetti | 10% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro comunque con il limite di 500,00 euro per singolo oggetto. | |
Beni dell’esercente contenuti nei locali separati di magazzino o deposito, cantine e soffitte | 10% della somma assicurata con il massimo di 600,00 euro per singolo oggetto per beni dell’esercente contenuti nei locali separati di magazzino o deposito, cantine e soffitte, non comunicanti con i locali principali della struttura ricettiva assicurata. | |
Contenuto presso terzi (Art. 2.2.) | - | 10% della somma assicurata B1 - “Contenuto” col massimo di 20.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. |
Contenuto presso fiere e mostre (Art. 2.3.) | 80% restando il 20% a carico dell’Assicurato | 20% della somma assicurata B1 - “Contenuto” col massimo di 20.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. |
Guasti provocati dai ladri e furto fissi e infissi (Artt. 2.4 lettera g) | - | 3.000,00 euro per sinistro. |
Atti vandalici (Art. 2.4 lettera h) | - | 10% della somma assicurata B1 - “Contenuto” col massimo di 3.000,00 euro per sinistro. |
Spese ed onorari dei periti (Art. 2.5 punto 1) | - | 10% dell’indennizzo pagabile, col mi- nimo di 1.000,00 euro e massimo di 3.000,00 euro per sinistro. |
Spese documentate sostenute per la duplica- zione di documenti personali sottratti (Art. 2.5 punto 2) | - | 600,00 euro per sinistro/anno assicurativo. |
Spese documentate per la sostituzione delle serrature o per migliorare i mezzi di chiusura dei locali (Art. 2.5 punto 3) | 1.500,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |
Indennizzo enti particolari (compresi i supporti dati) (Art. 2.5 punto 4) | Solo le spese sostenute entro 12 mesi dal sinistro | 30% della somma assicurata B1 - “Contenuto”. |
Mezzi di chiusura non conformi(Art. 2.9.) | Vedi testo dell’Art. 2.9 delle Condizioni di Assicurazione |
punto a) | ||||
valori e preziosi nei mezzi di custodia | - | - | Somma assicurata B2 - “Cose consegnate o non conse- gnate dai clienti” per sinistro/anno. | |
Somma assicurata B2 - “Cose consegnate o non conse- gnate dai clienti” per sinistro/anno. | ||||
Cose conse- gnate o non consegnate dai clienti (B2) | punto b) altre cose portate dei clienti (con- segnate o non consegnate) poste in locali chiusi adibiti a deposito ad uso comune | 10% | 50,00 euro per singolo oggetto | Limite massimo di 1.000,00 euro per singolo oggetto per sci, snowboard, scarponi, windsurf, biciclette, mountain bike, bici elettriche (o a pedalata assistita), canoe, canotti, gommoni ed altre attrezzature sportive in genere. Qualora in caso di sinistro furto risulti che i locali adibiti ad uso comune, non avessero mezzi di chiusura o protezione protetti in modo da opporre una minima resistenza ai ten- tativi di effrazione/scasso o che il furto è avvenuto senza scasso, AXA corrisponderà all'Assicurato il 50% dell'impor- to liquidabile a termini di polizza, restando il 50% rimanen- te a carico dell'Assicurato stesso. |
FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati all’aperto nell’area dell’esercizio ricettivo (B3) | 10% | 150,00 euro per sinistro | Limite di indennizzo per veicolo a motore di: - 50.000,00 euro per autoveicoli; - 15.000,00 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozzette; - 2.000,00 euro per ciclomotori. | |
L’assicurazione furto degli autoveicoli (o quadricicli) all’aperto è operante anche se il furto è avvenuto senza violare le difese esterne e/o senza rottura o scasso di recinzioni e/o di mezzi di chiusura (es. cancelli di accesso non chiusi, accesso delimitato da sem- plice sbarra o catene, ecc.). Se il furto dei veicoli (anche ciclomotori e motocicli) dei clienti posti nell'autorimessa è avvenuto violando le difese esterne e/o i mezzi di chiusura, mediante rottura e/o scas- so degli accessi dell'autorimessa, l’assicurazione furto è operante senza applicazione di scoperto e relativo minimo. | ||||
FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa (B4) | 10% | 150 euro per sinistro | Limite di indennizzo per singolo veicolo a motore di: - 50.000,00 euro per autoveicoli; - 15.000,00 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozzette; - 2.000,00 euro per ciclomotori; - 1.000,00 euro per bagagli ed effetti personali posti all’interno di autoveicoli. | |
Qualora in caso di sinistro furto risulti che l’autorimessa o l'area cintata di pertinenza dell'esercizio ricettivo, non avesse mezzi di chiusura o protezione protetti in modo con- forme oppure che il furto è avvenuto senza rottura e/o scasso dei mezzi di protezione e chiusura, AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. |
Scoperto | minimo di scoperto | ||
433 - Guasti provocati dai ladri - Integrazione | - | - | Ulteriore somma pari a 3.000,00 euro per sinistro/anno as- sicurativo, in aumento al limite di 3.000,00 euro, previsto in garanzia base per la partita B1 - “Contenuto”. |
PR30 - Portavalori | 90% restando il 10% a carico dell’Assicurato | 3.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |
PR60 - Portavalori (fino a 6.000 euro) | 90% restando il 10% a carico dell’Assicurato | 6.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |
CA3 - Cose all’aperto | 20% | 250,00 euro per sinistro | 10% della somma assicurata B1 - “Contenuto” col massimo di 2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. |
C828 - Distributori automatici | 10% | 100,00 euro per sinistro | 10% della somma assicurata B1 - “Contenuto” col massimo di 2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. |
434B - Impianto di allarme antifurto | 80% restando il 20% a carico dell’Assicurato in caso mancato funzionamento | - | |
488C - Presenza di impianto antifurto | detrazione forfettaria di 1.000 euro per sinistro in caso di mancato funzionamento | - |
Norme che regolano la Sezione C - Responsabilità Civile
Art. 3.0| Come mi posso assicurare - Massimale R.C.T. / R.C.O.
Il massimale assicurato indicato in polizza per la garanzia C1 - “R.C.T. dell’attività” e garanzia “R.C.O.” (se compresa), rappresenta l'obbligazione massima di AXA per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni per- sonali o danni a cose od animali.
I limiti di risarcimento, se previsti nelle singole garanzie/estensioni, sono una parte del massimale di riferimento e rappresentano la massima obbligazione per AXA, per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie “R.C.T. dell’attività” e “R.C.O.”, previste dalla presente polizza, l’importo massimo che AXA sarà tenuta a corrispondere per il sinistro medesimo non potrà comunque superare il limite per sinistro del massimale della partita C1 (“R.C.T. dell’attività” e “R.C.O.”).
La garanzia C1 - “R.C.T. dell’attività” e la garanzia C3 - “R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbrica- to” sono alternative tra loro.
Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia R.C.T.
Art. 3.1| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia R.C.T. dell’attività
AXA si obbliga ad tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), dei danni involontariamente cagionati a terzi, per:
1) morte, lesioni personali,
2) distruzione o deterioramento materiale di cose,
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell’esercizio di attività di carattere complementare e accessorio all’attività dichiarata in polizza.
L’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo (compreso il fatto doloso) ricada sull’Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali l’Assicurato si avvale nello svolgimento dell’attività assicurata, compresi i familiari coadiuvanti, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
La copertura opera anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, con gli eventuali limiti di risarcimento/scoperto/franchigia indicati nella scheda del simplo di polizza Mod. 2004, sono compresi in polizza i rischi derivanti:
1) dalla proprietà dei fabbricati destinati all’esercizio dell’attività assicurata e delle sue pertinenze, inclusi eventuali giardini, alberi, parchi gioco, aree private, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali (esclusi impianti sportivi, palestre, piscine e stabilimenti termali e/o balneari assicurabili con specifiche garanzie), recinzioni e cancelli, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici strumentali allo svolgimento dell’attività assicurata. Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a carico dell’Assicurato per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali.
Relativamente ai danni da acqua, la garanzia è operante con una franchigia di 250,00 euro per sinistro;
2) dalla conduzione o uso dei fabbricati destinati all’esercizio dell’attività assicurata e relativi impianti fissi;
3) da lavori di potatura piante e manutenzione giardino svolti dall'Assicurato o suoi addetti relativamente alla proprietà di parchi, giardini, alberi posti nell'ambito della struttura ricettiva;
4) da ghiaccio o neve non rimossi a tempo debito dai tetti, marciapiedi e cortili, rampe di autorimesse ad uso dell’attività ricettiva assicurata;
5) dalla proprietà, uso e circolazione di carrelli elevatori nell'ambito delle aree private della struttura ricettiva nonché dalla proprietà e dall'utilizzo di trattori e/o piccole pale meccaniche e simili non iscritti al P.R.A. nell'ambito delle aree private dell’esercizio per operazioni di pulizia di parcheggi e piazzali dalla neve e/o per piccoli lavori di giardinaggio o movimento terra.
La garanzia opera anche per eventuali danni a condutture ed impianti sotterranei. La garanzia opera sempre che i danni si verifichino nell’aree private dell’attività assicurata, anche se accessibili a terzi;
6) da esercizio di magazzini, uffici e depositi ovunque ubicati in Italia, Città del vaticano e Repubblica di San Marino, purché inerenti l'attività dichiarata in polizza;
7) dall’esercizio dei seguenti servizi che possono essere svolti all’interno della struttura ricettiva: sale congressi, parchi gioco, organizzazione di attività ricreative nell’ambito della struttura, negozi. È compreso l’esercizio di sala da ballo (esclusa discoteca assicurabile con l’Estensione
R.C. E10) riservate ai clienti ospiti o frequentatori della struttura ricettiva o l’organizzazione di serate danzanti nella sala ristorante destinata occasionalmente a sala da ballo.
Salvo i servizi di prima colazione e bar, sono esclusi i rischi derivanti da attività di ristorazione assicurabili con l’Estensione R.C. C5 - “R.C. derivante dai servizi di ristorazione”;
8) da lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati eseguiti in economia dell’Assicurato o affidata a terzi (committenza lavori), purché eseguiti nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.
n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
9) da errata od insufficiente segnaletica nei parcheggi pertinenti l'attività;
10) da servizio di vigilanza (esclusa comunque la responsabilità civile personale di coloro che sono addetti al servizio) e/o dalla proprietà o dall'utilizzo di cani da guardia;
11) dal servizio antincendio interno o dell’intervento diretto degli addetti per tale scopo, con esclusione dei danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale a interventi per la circoscrizione dell'incendio;
12) dalla proprietà o possesso di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, con esclusione dei danni alle cose su cui sono installati;
13) da lavori di pulizia e manutenzione dei locali ove si svolge l'attività assicurata e lavori di pulizia e manutenzione di impianti ed attrezzature e delle aree di pertinenza dell'attività ricettiva assicurata;
14) dall'esistenza ed uso, nei locali assicurati, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande. Per il rischio della somministrazione di cibi e bevande, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell’Assicurato;
15) da servizio di parrucchiere nell’esercizio ricettivo se gestito direttamente dall’Assicurato. La garanzia comprende i danni cagionati ai capi di vestiario indossati dai clienti, compresi i danni conseguenti all’applicazione di tinture, decoloranti o prodotti per permanenti.
Resta a carico dell’Assicurato per ogni danno indennizzabile a capi di vestiario indossati dai clienti una franchigia di 150,00 euro ed il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari a 2.000,00 euro. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente;
16) dall'erogazione di corsi di formazione e stage;
17) dal rischio smercio, la responsabilità per danni cagionati dai prodotti non alimentari venduti al dettaglio nell’ambito della struttura ricettiva assicurata, sempre che gestiti direttamente dall’Assicurato (restano escluse i negozi o le attività commerciali gestite da terzi).
La garanzia smercio è operante per i sinistri che avvengano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. L’assicurazione vale per i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della polizza; purché le richieste di risarcimento siano presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione;
18) dal rischio smercio la responsabilità per danni cagionati dai prodotti alimentari somministrati o venduti al dettaglio nell’esercizio ricettivo assicurato. La garanzia è operante per i sinistri che avvengano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, compresi i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti alimentari di produzione propria.
La garanzia è operante, nell’ambito del massimale assicurato con un limite di 1.000.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Restano comunque esclusi i rischi direttamente derivanti da attività di ristorazione assicurabili con l’Estensione R.C. C5 - “R.C. derivante dai servizi di ristorazione”. L’assicurazione vale per i danni verificatisi entro un anno dalla consegna o somministrazione e comunque non oltre la data di scadenza della polizza; purché le richieste di risarcimento siano presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione;
19) dalla partecipazione a convegni, mostre, fiere, esposizioni e mercati, ovunque nel mondo, compreso il rischio derivante dall'allestimento o rimozione degli stand. La garanzia è operante anche per lo smercio di generi alimentari somministrati direttamente al pubblico durante la partecipazione temporanea a mostre, fiere, esposizioni e mercati.
Per lo smercio di generi alimentari di produzione propria, la garanzia vale anche per i danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall’Assicurato, direttamente somministrati al pubblico negli spazi ove si tengono le mostre e fiere, con i limiti previsti dal precedente punto 18).
Si precisa infine che, a maggior chiarimento di quanto sopra, per le attività affidate a terzi dall’Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile derivante dalla committenza, fatto salvo il diritto di rivalsa di AXA nei confronti dei responsabili.
Art. 3.2| Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio
L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato destinato all’attività assicurata e relativo contenuto di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuto.
Se il sinistro risulta indennizzabile anche dalla garanzia “Ricorso terzi (A5)” prevista dalla Sezione A - “Incendio”, la presente garanzia R.C.T. opera solo per la parte di danno eccedente.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di risarcimento di 500.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo; per i campeggi (codice attività 1500; 1501;1502) il limite per sinistro si inten- de ridotto a 50.000,00 euro.
Art. 3.3| Committenza auto
L'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla committenza auto ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dagli addetti, purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
La garanzia committenza auto è valida anche nel caso di patente scaduta da non più di 6 mesi, a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 3 mesi dalla data del sinistro; la garanzia si intende altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.
La garanzia committenza auto è prestata con una franchigia di 150,00 euro per sinistro ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate. La garanzia committenza auto è operante per i sinistri che avvengano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Art. 3.4| R.C. personale degli addetti - R.C. dall’uso di armi per legittima difesa
L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile personale degli addetti dell'Assicurato per danni a persone o a cose involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e inte- grazioni.
Relativamente a tale estensione di garanzia, AXA risponde per:
a) i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale pre- visto dalla garanzia R.C.T. ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.T.;
b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati agli altri addetti - qualo- ra operante la garanzia R.C.O. ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.O. stessa.
L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile personale del titolare e/o degli addetti dell'Assicurato dall’uso per legittima difesa di armi, anche da fuoco, nell’ambito dell’area di perti- nenza dell’attività ricettiva per i danni cagionati a cose di terzi e/o per gli eventuali danni cagionati a persone diverse da quelle che partecipano all’azione delittuosa; la garanzia opera nei limiti del mas- simale previsto dalla garanzia R.C.T. ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.T., comunque con il massimo di 1.000.000,00 euro per sinistro.
Art. 3.5| R.C. personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura
L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagio- nati a terzi, compresi i clienti:
a) derivanti dalla responsabilità civile personale di soggetti non dipendenti dei quali l’Assicurato si avvale per lo svolgimento di attività sportive, di animazione ed intrattenimento dei clienti nell’ambito della struttura ricettiva. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 50% del massimale R.C.T. assicurato alla partita C1 - “R.C.T. dell’attività”, per sinistro e anno assicura- tivo;
b) derivanti all’Assicurato dalla prestazione di soggetti non dipendenti dei quali l’Assicurato si avvale a favore dei clienti di un servizio di sorveglianza di minori (servizio baby club e/o servizio di ani- mazione minori). Sono compresi i danni cagionati a terzi da fatto illecito dei minori ed i danni su- biti dai minori stessi temporaneamente affidati alla sorveglianza dei soggetti non dipendenti dei quali l’Assicurato si avvale. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza di 500.000,00 per sini- stro e anno assicurativo, e con l’applicazione di una franchigia di 250,00 euro per danni a cose.
In caso di sinistro l’Assicurato o Contraente dovrà fornire documenti giustificativi (es. contratti, fatture, ricevute, ecc.) attestanti tali incarichi che dovranno essere in regola con le norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro. In caso di sinistro, qualora sussista corresponsabilità tra soggetti, il massimale assicurato costituirà il limite di indennizzo per periodo di assicurazione e si intende unico per tutti i corresponsabili.
La presente garanzia non è operante per la responsabilità civile personale di soggetti non dipendenti dei quali l’Assicurato si avvale per i servizio di vigilanza e per i servizi di sicurezza dell’eventuale discoteca.
Art. 3.6| Danni da operazioni di carico e scarico
L'assicurazione comprende i danni derivanti da operazioni di carico e scarico anche quando questi sono causati da veicoli a motore o dispositivi meccanici. Sono inoltre compresi i danni ai mezzi di trasporto dei fornitori e dei Clienti sotto carico o scarico o in sosta nell’ambito di tali operazioni.
La garanzia è prestata con scoperto 10% col minimo di 250,00 euro per sinistro (tale minimo si inten- de ridotto a 150,00 euro per sinistro, se operante l’Estensione R.C. E11 - “Veicoli dei clienti”).
La garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo del 5% del massimale assicura- to alla partita C1 - “R.C.T. dell’attività”, per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 3.7| Prelievo e consegna di attrezzature, scorte e prodotti
L'assicurazione comprende i danni derivanti dalle operazioni di approvvigionamento, consegna o prelievo nell’esercizio ricettivo assicurato o presso terzi di attrezzature, scorte e prodotti.
La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella “Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile”.
Art. 3.8| Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell’impresa assicurata
L'assicurazione comprende i danni ai veicoli a motore dei prestatori di lavoro e/o di fornitori, parcheggiati negli spazi di pertinenza della struttura ricettiva oppure in appositi parcheggi ad essi riservati.
La garanzia è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile”.
Art. 3.9| Danni da interruzione o sospensione di attività
L'assicurazione comprende, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi, purché conseguenti a sinistro risarci- bile a termini di polizza.
La garanzia è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile”.
Art.3.10| Danni da inquinamento accidentale
L'assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, condutture, macchinario e at- trezzatura dell'azienda ricettiva assicurata.
La garanzia è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile”.
Art.3.11| Committenza di lavori di straordinaria manutenzione
L'assicurazione opera per la responsabilità civile a carico all'Assicurato nella sua qualità di commit- tente di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati e relativi impianti destinati all’attività ricettiva assicurata.
La garanzia è valida se:
- sono stati designati i Responsabili dei Lavori, quando e come previsto dalle leggi in vigore (com- preso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni), e sempre che gli stessi non siano prestatori di lavoro dell’Assicurato;
- i responsabili dei lavori e le imprese esecutrici sono assicurati al momento del sinistro con coper- tura assicurativa per la responsabilità civile dell’attività da loro svolta.
La garanzia è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile”. È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa di AXA nei confronti dei responsabili.
Art.3.12| Attività di intrattenimento e arte varia
L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti dall’organizzazione e svolgimento di spettacoli musicali, di intrattenimento e di arte varia effettuati nell’ambito della struttura ricettiva.
La garanzia è prestata per i danni a cose con la franchigia per sinistro indicata nella “Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile”.
L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni subiti da artisti ed orchestrali per i quali l’Assicurato sia ritenuto responsabile; la garanzia è operante esclusivamente per morte e/o lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall’art. 583 del Codi- ce Penale e sino alla concorrenza di 500.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
Art.3.13| Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo
Per i rischi Agriturismo - Alloggio agrituristico (codice attività 1435) l’assicurazione comprende anche i danni derivanti da proprietà e/o possesso di animali domestici e da cortile, nonché di erbivori selvatici, uccelli in voliere e rettili in teche facenti parte di mini zoo o fattoria didattica.
L’assicurazione si estende, inoltre, alla proprietà di alveari e di allevamenti in genere, con esclusione dell’esercizio di attività di vendita all’ingrosso o svolta in forma imprenditoriale oltre e al di fuori dell’attività di agriturismo.
Relativamente ai cani sono esclusi i danni causati dalle seguenti razze e incroci di razze: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff e Mastino napoletano.
La garanzia non opera per esercizio di maneggio e le passeggiate a cavallo (assicurabili con specifi- ca garanzia E9).
Per danni a cose provocati da cani, bovini, ovini e caprini, cavalli o da altri animali e per i danni a ter- reni e coltivazioni provocati dai suddetti animali la garanzia è prestata con franchigia di 250,00 euro per sinistro.
Art.3.14| Organizzazione di gite ed escursioni
L’assicurazione comprende i danni derivanti dalle attività di organizzazione di gite, escursioni e pas- seggiate anche in bicicletta o mountain bike (anche a pedalata assistita), tutte con rientro in giornata, organizzate e gestite direttamente dall’Assicurato e dai suoi prestatori di lavoro.
Per i danni subiti dai clienti (ospiti o frequentatori) che conducono le biciclette o mountain bike, du- rante le gite e passeggiate per i quali l’Assicurato sia ritenuto responsabile, la garanzia è operante esclusivamente per morte e/o lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall’art. 583 del Codi- ce Penale e sino alla concorrenza di 500.000,00 euro per sinistro e per anno.
Art.3.15| Assicurato aggiunto per la proprietà dei fabbricati
Qualora i fabbricati, dove si svolge l’attività assicurata, siano di proprietà di una società immobiliare collegata/consociata con il Contraente/Assicurato della presente polizza, la società immobiliare viene considerata come Assicurato aggiunto per la sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati stessi.
Art.3.16| Errato trattamento dati personali (Legge sulla “Privacy”)
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi della Legge sulla “Privacy” D.Lgs. n. 196/2003 (e successive modificazioni o integrazioni) per perdite patrimoniali ca- gionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conser- vazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei clienti, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti; con esclusione comunque delle multe e delle ammende inflitte direttamente all’Assicurato.
La garanzia è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile”.
Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzie Opzionali R.C.
(Garanzie Opzionali operanti solo se espressamente richiamata in polizza)
GARANZIA R.C.O. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati ai suddetti prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
Rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni infortunato una franchigia minima sull’invalidità permanente da infortunio pari a 2.500,00 euro per sinistro.
Agli effetti dell’assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall’Assicurato.
L’assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
Tuttavia non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro, salvo dolo dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (c.d. Buona fede INAIL).
La garanzia R.C.O. opera anche per i lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione a condizione che i suddetti prestatori di lavoro siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge (D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modificazioni). La presente estensione di garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall’impresa fornitrice o distaccante o dall’INAIL ai sensi del Codice Civile.
R.C. DELL’ALBERGATORE (cose consegnate e non consegnate) (C2)
A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", lettera C) punti 2), 4) e 7), l'assicurazione vale per i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ospiti della struttura ricettiva assicurata, inteso per tali ogni cliente singolo o nucleo familiare occupante una sola stanza o appar- tamento, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione o deteriora- mento delle cose portate dai clienti, consegnate o non consegnate.
Per gli alberghi e le strutture ricettive stagionali o aperti una sola parte dell'anno, la garanzia è pre- stata, per ciascuna annualità, esclusivamente durante i periodi di apertura dell'esercizio ricettivo ivi compresi gli eventuali giorni di chiusura per riposo settimanale.
La garanzia è prestata con le seguenti delimitazioni:
1) Cose consegnate dai clienti ospiti all’albergatore o ai suoi addetti:
- per gioielli o preziosi consegnati dai clienti ospiti all'esercente della struttura ricettiva o ai suoi addetti riposti in mezzi di custodia, la garanzia è operante senza applicazione di scoperto e rela- tivo minimo, qualora la sottrazione avvenga con effrazione dei mezzi di custodia (scasso o asportazione della cassaforte mobile o armadio di sicurezza) con il limite massimo per cose con- segnate per cliente ospite indicato in scheda di polizza Mod. 2004 per la partita C2 - “R.C. dell’albergatore”;
- per le altre cose (esclusi i valori) consegnate dai clienti ospiti all'esercente della struttura ricettiva o ai suoi addetti, ma non riposte nei mezzi di custodia, la garanzia è prestata con scoperto 10% col minimo di 150,00 euro per ogni cliente ospite danneggiato e con il limite massimo per cose consegnate per cliente ospite indicato in scheda di polizza Mod. 2004 per la partita C2 - “R.C. dell’albergatore”;
- per i danni da lavatura, stiratura e smacchiatura, per le attività che offrono tali servizi nell’ambito della struttura ricettiva, la garanzia è prestata con scoperto 10% col minimo di 100,00 euro per singolo capo danneggiato, sottratto o smarrito e con il limite massimo di 500,00 euro per ogni cliente ospite danneggiato e di 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
2) Cose non consegnate (cose portate dai clienti ospiti e non consegnate all’albergatore o ai suoi addetti):
- per i valori o preziosi riposti in cassaforte poste nelle camere (o negli appartamenti o nei locali) messe a disposizione dei clienti, la garanzia è operante senza applicazione di scoperto e relativo minimo, sempre che la sottrazione avvenga con effrazione della cassaforte (scasso o asporta- zione della cassaforte stessa) con il limite massimo cose non consegnate per cliente ospite indi- cato in polizza Mod. 2004. Limitatamente ai valori e preziosi la garanzia è prestata solo se gli stessi sono custoditi nella cassaforte della camera o dell’appartamento o delle unità abitative del cliente ospite;
- per le altre cose (esclusi i valori e preziosi) la garanzia è prestata con scoperto 10% col minimo di 150,00 euro per ogni cliente ospite danneggiato per le cose portate nella struttura ricettiva assi- curata non consegnate all'esercente o ai suoi addetti, con il limite massimo cose non consegnate per cliente ospite indicato in scheda di polizza Mod. 2004 per la partita C2 - “R.C. dell’albergatore (cose consegnate e non consegnate)”;
Fermo quanto sopra indicato (con esclusione dei danni da lavatura, stiratura e smacchiatura), nel caso di più clienti ospiti danneggiati da un unico evento, il limite per sinistro e per anno assicurativo, è pari a:
- 100 volte il limite per cliente ospite indicato in scheda di polizza Mod. 2004 in caso di distruzione o deterioramento in seguito ad incendio, esplosione scoppio;
- 5 volte il limite per cliente ospite indicato in scheda di polizza Mod. 2004 in caso di sottrazione o danneggiamento o deterioramento diverso da incendio, esplosione scoppio.
3) Cose dei clienti portate o consegnate poste in locali adibiti ad uso comune della struttura ricettiva assicurata:
- limitatamente alle cose dei clienti (esclusi i valori e preziosi) portate o consegnate poste in locali adibiti ad uso comune della struttura ricettiva assicurata, la garanzia è prestata con scoperto del 10% col minimo di 50,00 euro per singolo oggetto danneggiato o sottratto e con il limite di 500,00 euro per singolo oggetto e il limite massimo di 1.000,00 per sinistro.
Nel caso in cui il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia “Cose consegnate o non consegnate dai clienti (B2)” della Sezione B - “Furto e rapina”, la presente garanzia C2 - “R.C. DELL’ALBERGATORE (cose consegnate e non consegnate)” opera in eccedenza ai limiti previsti dalla copertura furto.
Contro quali danni posso assicurarmi
Garanzia R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato
(Garanzia Opzionale operante solo se espressamente richiamata in polizza - Garanzia alternativa alla garanzia C1 - R.C.T. dell’attività)
R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (C3)
Art.3.17| R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Tolleranza parametro di tariffa- zione (Valore a nuovo del Fabbricato) - Eventuale riduzione dell’indennizzo
AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), dei danni involontariamente cagionati a terzi per:
- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento materiale di cose,
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà del fabbricato indicato in polizza e delle sue pertinenze, destinato all’attività dichiarata, purché in buono stato di conservazione e manutenzione.
Sono inclusi eventuali giardini, alberi, parchi gioco, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali, impianti sportivi, palestre, piscine e stabilimenti termali e/o balneari, recinzioni e cancelli anche automatici, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici e tutto quanto inerente e strumentale allo svolgimento dell’attività assicurata. Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a carico dell’Assicurato per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali.
L'assicurazione comprende i danni da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento. La presente garanzia è prestata con una franchigia di 250,00 euro per sinistro
L’assicurazione si estende ai rischi derivanti da lavori di ordinaria manutenzione al fabbricato eseguiti in economia dall’Assicurato o affidati a terzi (committenza lavori), purché eseguiti nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si precisa che ad integrazione dell'Art. 3.26 - “R.C.T. - Estensione al novero dei terzi”, nonché a par- ziale deroga dell'Art. 3.18 - “Garanzia R.C.T. - Soggetti non considerate terzi”, sono considerati terzi limitatamente alla presente garanzia gli affittuari, i loro familiari e dipendenti nonché i dipendenti dell'Assicurato stesso che prendano parte all'attività esercitata nel fabbricato assicurato.
Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato di proprietà dell'Assicurato indicato in polizza, con il limite di massimo di indennizzo di 500.000,00 euro per ciascun sinistro e con un limite massimo di indennizzo per anno assicurativo pari al 50% del massimale assicurato per la garanzia C3 - “R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato”. In caso che il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia RICORSO TERZI (A5) prevista dalla Sezione A - “Incendio”, la presente garanzia C3 opera solo la parte di danno eccedente il limite previsto dalla suddetta partita A5.
Si intendono altresì espressamente operanti le seguenti garanzie: Art. 3.8 - “Danni ai veicoli dei pre- statori di lavoro e di fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell’impresa assicurata”; Art. 3.9 - “Danni da interruzione o sospensione di attività”; Art. 3.10 - “Danni da inquinamento accidentale”; Art. 3.11 - “Committenza lavori di straordinaria manutenzione”; con i limiti di indennizzo previsti dalle stesse garanzie, riferiti però al massimale assicurato alla partita C3 - “R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato”.
Per i fabbricati in stato di inattività, cioè non utilizzati da più di 18 mesi, la garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo di 500.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo, e li- mitatamente ai danni a cose con l'applicazione di una franchigia di 1.000,00 euro, per ciascun sinistro.
Tolleranza parametro di tariffazione (Valore a nuovo del Fabbricato) - Eventuale riduzione dell’indennizzo
Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo del fabbricato. Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, AXA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale proporzione.
Come ampliare la copertura assicurativa
Garanzie Opzionali Estensioni Responsabilità Civile
ESTENSIONI R.C. (C4)
(Garanzie Opzionali acquistabili anche singolarmente: si intendono operanti solamente le garanzie la cui sigla è richiamata sulla scheda di polizza alla partita C4 - ESTENSIONI RESP. CIV.)
A23 - R.C. Malattie Professionali (Garanzia in regime “Claims Made”)
L'assicurazione R.C.O., se prevista, è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale, a condizione che l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
L'assicurazione R.C. Malattie Professionali spiega i suoi effetti se le malattie si manifestano in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e/o verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% del massimale assicurato alla partita C1 - “R,C. dell’attività”, comunque con il massimo di 1.000.000,00 euro - limite per persona, per sinistro e per anno assicurativo riportato nella scheda di polizza Mod. 2004, e con l'applicazione di una franchigia di 5.000,00 euro, per persona.
Il massimale indicato in polizza per sinistro e per persona rappresenta la massima esposizione di AXA:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
R.C. Malattie Professionali - Estensione per Assicurati già Clienti AXA
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato avesse in precedenza in corso, altra assicurazione per la
R.C. Malattie professionali stipulata con AXA, senza alcuna interruzione temporale dell’assicurazione, la garanzia A23 - “R.C. Malattie Professionali” è estesa alle richieste di risarci- mento presentate all’Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di validità della presente po- lizza e denunciate ad AXA in vigenza di polizza, anche se siano conseguenza di fatti colposi com- messi e/o verificatisi per la prima volta nel periodo di copertura ininterrotta con AXA comunque alla condizione che la malattia professionale si sia manifestata in data posteriore a quella della stipula- zione della presente polizza.
In tal caso la R.C. Malattie professionali è prestata entro il limite del massimale indicato nella presen- te polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale con le precedenti coperture assicurative.
Questa estensione di garanzia perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle di- chiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:
a) all’assenza all’atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcito- ria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente polizza.
A230 - Estensione attività pregressa (R.C. Malattie Professionali)
A parziale deroga di quanto previsto al secondo capoverso della garanzia A23 - “R.C. Malattie professionali”, l’assicurazione è valida per le richieste di risarcimento di malattie professionali presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a 2 anni antecedente la data di effetto della presente polizza, a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza.
L’estensione della garanzia all’attività pregressa perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:
a) all’assenza all’atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcito- ria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente polizza.
A231 - Estensione pregressa illimitata (R.C. Malattie Professionali)
A parziale deroga di quanto previsto al secondo capoverso della garanzia A23 - “R.C. Malattie professionali”, l’assicurazione è valida per le richieste di risarcimento di malattie professionali presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione anche se riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo precedente alla stipula della presente copertura assicurativa, a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore alla stipulazione.
La presente estensione di garanzia si intende prestata, per ogni sinistro/anno indennizzabile relativo all’attività pregressa, con il sottolimite di 250.000, 00 euro, e con una franchigia di 10.000, 00 euro per persona.
L’estensione della garanzia all’attività pregressa perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:
a) all’assenza all’atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcito- ria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente polizza.
C5 - Estensione R.C. derivante dai servizi di ristorazione
A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", lettera C) punti 2), 4), 5), 7), l’assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi in relazione alla attività di ristorazione e/o vendita al dettaglio di prodotti alimentari esercitata in proprio dall’Assicurato stesso nei locali dell’esercizio assicurato per le casistiche di seguito in elenco.
Attività di catering, organizzazione di pranzi, cene, rinfreschi presso terzi
L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità per danni cagionati dai prodotti alimentari somministrati durante l’attività di catering e/o l’organizzazione di pranzi, cene, rinfreschi presso terzi, entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, compresi i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti di produzione propria.
La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di 250,00 euro per sinistro per danni a cose.
Quanto previsto dal punto 18) dell’Art. 3.1 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia R.C.T. dell’attività” si intende esteso ai locali dove si svolge l’attività di catering, organizzazione di pranzi, cene, rinfreschi presso terzi.
Responsabilità per cose portate dai Clienti nei locali di ristorazione
L'assicurazione R.C.T. comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti del ristorante, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate (consegnate e non consegnate).
La garanzia è prestata esclusivamente durante i periodi di apertura dell'esercizio.
Limitatamente alle cose portate dai clienti ospiti o frequentatori nei locali di ristorazione (o nei locali dove si svolge l’attività di catering) o consegnate dai clienti all’eventuale servizio di guardaroba, la garanzia è prestata con scoperto del 10% col minimo di 100,00 euro per ogni cliente danneggiato e con il limite di indennizzo di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e il limite massimo di 10.000,00 euro per sinistro.
C6 - Estensione R.C. impianti sportivi, palestre e piscine
A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "R.C.T. - Esclusioni", lettera B) punto 2), l'assicurazione R.C.T. comprende i danni derivanti dalla proprietà ed esercizio di impianti per lo svolgimento delle discipline sportive, palestre e piscine gestiti dall’Assicurato e collegati alla struttura ricettiva stessa, nonché il noleggio di biciclette ed altri veicoli a pedale o pedalata assistita.
La garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non essendo Clienti della struttura ricettiva.
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto proprio e/o delle persone delle quali debba rispondere. Nel caso in cui il servizio venga affidato a terzi, l’assicurazione è operante per la responsabilità che incombe sull’Assicurato per la sola committenza e purché sia eseguito da personale professionalmente abilitato ed autorizzato.
L'assicurazione è operante a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato, qualora previsto, dalle competenti autorità.
Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale assicurato alla partita C1 - “R.C.T. dell’attività” per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione per i danni a cose di una franchigia di 250,00 euro per sinistro.
A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "R.C.T. - Esclusioni", lettera C) punti 4) e 7), limitatamente alle cose portate dai clienti ospiti o frequentatori poste in armadietti di spogliatoi di palestre, piscine o conse- gnate dai clienti all’eventuale servizio di guardaroba, la garanzia è prestata con scoperto del 10% col minimo di 100,00 euro per ogni cliente danneggiato e con il limite di indennizzo di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e il limite massimo di 1.000,00 per sinistro.
E4 - Estensione R.C. stabilimenti termali, centri benessere & SPA
(Comprese le attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia)
A parziale deroga dell’Art. 3.19 - “R.C.T. - Esclusioni”, lettera B) punti 1) e 5), l’assicurazione R.C.T. comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per l’esercizio di stabilimenti termali, cen- tri benessere & Spa per le attività di:
- rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia e massofisioterapia, attività di massoterapia (o massaggiatore sanitario), fangoterapia;
- trattamenti estetici e cosmetici, che non siano di carattere invasivo (con eccezione di mesoterapia, cavitazione ed epilazione con ago o con luce pulsata).
Sono considerate prestazioni a carattere invasivo i trattamenti che prevedono la cruentazione dei tessuti, le iniezioni e/o infiltrazioni di sostanze o prodotti (es. applicazione di filler, iniezioni di bo- tulino, infiltrazioni di acido ialuronico, ecc.). Non sono considerati trattamenti estetici invasivi i trattamenti di peeling, anche chimici.
Relativamente ai precedenti punti si precisa che:
- è sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da prestazioni mediche ed infermieristiche;
- la garanzia è valida qualora il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validità dell’assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dal trattamento.
Sono in ogni caso compresi i danni da errata esecuzione materiale del trattamento.
La garanzia si intende valida per fatto di operatori dipendenti dei quali l’Assicurato debba rispondere. Nel caso l’Assicurato si avvalga di operatori non dipendenti, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto di questi. L’estensione è operativa a condizione che i collabo- ratori siano in possesso delle abilitazioni o dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti. È fatto salvo in ogni caso, il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.
L’assicurazione è valida soltanto per la responsabilità parziaria dell’Assicurato. In caso di responsa- bilità solidale del singolo Assicurato con terzi, AXA risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell’Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via prov- visoria. In tutti i casi in cui esistano più responsabili dell'evento dannoso e AXA per qualsiasi motivo non gestisca la lite, l'Assicurato si obbliga a richiedere l'accertamento del grado di colpa di ciascuno dei responsabili.
Sono inoltre compresi i danni derivanti da:
1) proprietà e/o conduzione degli impianti per cure termali e/o del centro benessere & SPA, (com- prese piscine, docce e grotte, sauna e altre attrezzature per la cura e il benessere della persona) gestiti dall’Assicurato e collegati alla struttura ricettiva, dei locali adibiti a palestra per ginnastica riabilitativa, compresa la proprietà ed uso delle attrezzature e apparecchi ivi esistenti;
2) somministrazione o smercio di acqua da bere di fonti termali;
3) proprietà e uso di apparecchi elettromedicali per attività di rieducazione/riabilitazione funzionale e motoria (es. elettrostimolatori, apparecchiature per magnetoterapia, tecar terapia, onde d’urto, ecc.), purché utilizzato da personale abilitato. Sono sempre esclusi i danni derivanti da uso di apparecchi che per legge o per tipologia di trattamento sanitario o terapeutico possono essere adoperati solo da personale medico.
La presente garanzia R.C. STABILIMENTI TERMALI, CENTRI BENESSERE & Spa (E4) è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile”.
La garanzia opera per i danni alle cose portate dei clienti ospiti o frequentatori della struttura ricettiva assicurata poste in armadietti di spogliatoi o consegnate all’eventuale servizio di guardaroba, la ga- ranzia deroga all'Art. 3.19 - "R.C.T. - Esclusioni", lettera C) punti 4) e 7), ed è prestata con scoperto del 10% col minimo di 100,00 euro per ogni cliente danneggiato e con il limite di indennizzo di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e il limite massimo di 1.000,00 per sinistro.
E5 - Estensione R.C. centri benessere & SPA
(Escluse le attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia)
A parziale deroga dell’Art. 3.19 - “Esclusioni R.C.T.”, lettera B) punti 1) e 5), l’assicurazione R.C.T. comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per l’esercizio di centri benessere & SPA per le attività di:
- massaggi ed altri trattamenti per il benessere della persona, applicazione di alghe o fanghi;
- trattamenti estetici e cosmetici, che non siano di carattere invasivo (con eccezione di mesoterapia, cavitazione ed epilazione con ago o con luce pulsata).
Sono considerate prestazioni a carattere invasivo i trattamenti che prevedono la cruentazione dei tessuti, le iniezioni e/o infiltrazioni di sostanze o prodotti (es. applicazione di filler, iniezioni di bo- tulino, infiltrazioni di acido ialuronico, ecc.). Non sono considerati trattamenti estetici invasivi i trattamenti di peeling, anche chimici.
Relativamente ai precedenti punti si precisa che:
- è sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da prestazioni mediche ed infermieristiche;
- la garanzia è valida qualora il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validità dell’assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dal trattamento.
Sono in ogni caso compresi i danni da errata esecuzione materiale del trattamento.
La garanzia si intende valida per fatto di operatori dipendenti dei quali l’Assicurato debba rispondere. Nel caso l’Assicurato si avvalga di operatori non dipendenti, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto di questi. L’estensione è operativa a condizione che i collabo- ratori siano in possesso delle abilitazioni o dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti. È fatto salvo in ogni caso, il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.
L’assicurazione è valida soltanto per la responsabilità parziaria dell’Assicurato. In caso di responsa- bilità solidale del singolo Assicurato con terzi, AXA risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell’Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via prov- visoria.
In tutti i casi in cui esistano più responsabili dell'evento dannoso e AXA per qualsiasi motivo non ge- stisca la lite, l'Assicurato si obbliga a richiedere l'accertamento del grado di colpa di ciascuno dei re- sponsabili.
Sono inoltre compresi i danni derivanti da:
1) proprietà e/o conduzione degli impianti del centro benessere & SPA, (comprese piscine, docce e grotte, sauna e altre attrezzature per il benessere della persona) gestiti dall’Assicurato e collegati alla struttura ricettiva, dei locali adibiti a palestra, compresa la proprietà ed uso delle attrezzature e apparecchi ivi esistenti;
2) proprietà e uso di attrezzatura e apparecchi del centro benessere & SPA, purché utilizzato da personale abilitato. Sono sempre esclusi i danni derivanti da uso di apparecchi che per legge o per tipologia di trattamento possono essere adoperati solo da personale medico.
La presente garanzia R.C. CENTRI BENESSERE & SPA (E5) è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile”.
La garanzia opera per i danni alle cose portate dei clienti ospiti o frequentatori della struttura ricettiva assicurata poste in armadietti di spogliatoi o consegnate all’eventuale servizio di guardaroba, la ga- ranzia deroga all'Art. 3.19 - “Esclusioni R.C.T.", lettera C) punti 4) e 7), ed è prestata con scoperto del 10% col minimo di 100,00 euro per ogni cliente danneggiato e con il limite di indennizzo di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e il limite massimo di 1.000,00 per sinistro.
E6 - Estensione R.C. stabilimenti balneari
A parziale deroga dell'Art. 3.19 - “Esclusioni R.C.T.", lettera B) punto 3), l'assicurazione R.C.T. comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari, gestiti dall’Assicurato, ivi compreso il noleggio di barche e natanti non a motore di lunghezza “fuori tutto” non superiore a 6.5 mt., surf, windsurf nonché l'uso di imbarcazioni di salvataggio (restano escluse le attività balneari gestite da terzi).
La garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non essendo Clienti della struttura ricettiva.
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto proprio e/o delle persone delle quali debba rispondere. Nel caso in cui il servizio venga affidato a terzi, l’assicurazione è operante per la responsabilità civile che incombe sull’Assicurato per la sola committenza.
L'assicurazione è operante a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato, qualora previsto, dalle competenti autorità.
La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di 250,00 euro per sinistro per danni a cose.
E7 - Estensione R.C. affittacamere - Conduzione locali
A parziale deroga dell’Art. 3.19 - “Esclusioni R.C.T.”, lettera B) punto 4), l’assicurazione R.C.T. com- prende i danni causati a terzi dai conduttori e dalle persone di cui gli stessi debbano rispondere, nell’utilizzo degli appartamenti a loro locati, come da regolare registrazione che l’Assicurato dovrà dimostrare in caso di sinistro.
La garanzia è prestata esclusivamente per i danni conseguenti alla conduzione dei locali occupati e delle relative pertinenze, compresi il mobilio, arredamento e l’uso di apparecchi domestici.
Se il sinistro risulta indennizzabile per effetto di altra copertura assicurativa, la presente estensione
R.C.T. vale solo per la parte di danno eccedente rispetto ai massimali della predetta copertura assi- curativa.
La garanzia è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile”.
E8 - Estensione infortuni subiti da personale non dipendente
A parziale deroga del punto c) dell’Art. 3.18 - “Garanzia R.C.T. - Soggetti non considerati terzi”:
1) i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
2) i lavoratori autonomi o con contratto d’opera,
sono considerati terzi verso l’Assicurato a condizione che siano provvisti dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività di cui l’Assicurato si avvale in qualità di committente e che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all’attività descritta in polizza.
In caso di sinistro l’Assicurato o Contraente dovrà fornire documenti giustificativi (es. contratti, fatture, ricevute, ecc.) attestanti tali incarichi che dovranno essere in regola con le norme vigenti in tema in tema di occupazione e mercato del lavoro.
La garanzia è operante limitatamente ai danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’articolo 583 del Codice Penale, escluse in ogni caso le malattie professionali.
In caso di sinistro, qualora sussista corresponsabilità tra soggetti, il massimale assicurato costituirà il limite di indennizzo per periodo di assicurazione e si intende unico per tutti i corresponsabili.
La garanzia “Infortuni subiti da personale non dipendente” non si applica ad artisti e orchestrali per i quale si intende operante quanto previsto dall’Art. 3.12 - “Attività di intrattenimento e arte varia”.
E9 - Estensione Passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri (fino a 20 cavalli)
A parziale deroga dell'Art. 3.19 - " Esclusioni R.C.T.", lettera C) punto 8), l'assicurazione è prestata per Agriturismo con annesso maneggio e/o agriturismo che organizza passeggiate a cavallo, sempre che il numero dei cavalli presenti non sia superiore a 20 cavalli.
Qualora in caso di sinistro risulti che non sia rispettata la condizione sopra indicata del massimo di 20 cavalli, il risarcimento verrà riconosciuto solo in misura parziale, in tal caso AXA corrisponderà l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicu- rato stesso.
L'assicurazione vale per i rischi inerenti:
- alla proprietà, utilizzo e custodia di cavalli o equini in genere. La garanzia è operante anche per i danni cagionati a terzi dai cavalli in custodia o comunque affidati al maneggio sempre che la responsabilità sia da imputare all’Assicurato e/o al maneggio stesso;
- all'uso di cavalli da sella da parte di clienti ospiti o di frequentatori con il consenso dell'Assicu- rato nonché da parte di dipendenti dell'Assicurato. Sono comprese le passeggiate a cavallo al di fuori dell’Agriturismo assicurato (compreso l’eventuale attraversamento di centri abitati) purché avvengano con un accompagnatore addetto dell’Agriturismo assicurato. Si considerano passeg- giate quelle con rientro in giornata, organizzate e gestite direttamente dall’Assicurato e dai suoi prestatori di lavoro;
- uso di carrozze, calessi e simili ad uso privato anche al di fuori dell’Agriturismo, compresi i danni subiti dalle persone trasportate, escluso il conducente. La garanzia opera anche per l’eventuale attraversamento di centri abitati ed anche se la carrozza o il calesse è condotto da un cliente ospite o da un frequentatore purché sia accompagnato da un addetto dell’Agriturismo as- sicurato;
- alla proprietà ed esercizio, nell'ambito dell'agriturismo, di maneggio;
- all’organizzazione di gare amatoriali nell’ambito dell’Agriturismo assicurato a cui partecipa- no i clienti ospiti e frequentatori, con esclusione di gare e concorsi svolti sotto l’egida delle com- petenti Federazioni.
Per i danni a cose e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da cavalli o altri equini, l’assicurazione è prestata con una franchigia di 250,00 euro per sinistro.
Per i danni subiti dai clienti, cavalieri o persone che conducono gli animali, durante le passeggiate a cavallo (o l’attività in maneggio) per le quali l’Assicurato sia ritenuto responsabile, la garanzia è ope- rante esclusivamente per morte e/o lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall’art. 583 del Codice Penale e sino alla concorrenza di 150.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
E10 - Estensione Discoteca
A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", lettera A) punto 15), l’assicurazione è estesa al- la responsabilità derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i Clienti, in relazione alla conduzione e gestione di discoteca esercitata in proprio dall’Assicurato stesso nei locali dell’esercizio ricettivo assicurato. La garanzia è operante a condizione essenziale che la discoteca sia a servizio della struttura ricettiva e non costituisca esercizio a sé stante.
La garanzia non è operante per attività di night club, club privè e simili locali notturni, anche se eser- citate nei locali dell’esercizio ricettivo assicurato.
La garanzia “Estensione Discoteca” è prestata nell’ambito del massimale “R.C.T. dell’attività” assicu- rato con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile”.
In caso di sinistro, qualora sussista corresponsabilità tra soggetti, il sottolimite assicurato costituirà il limite di indennizzo per periodo di assicurazione e si intende unico per tutti i corresponsabili.
A parziale deroga dell'Art. 3.19 - “Esclusioni R.C.T.”, lettera C) punti 4) e 7), limitatamente alle cose consegnate dai Clienti ospiti o frequentatori della discoteca all’eventuale servizio di guardaroba, la garanzia è prestata con scoperto del 10% col minimo di 100,00 euro per ogni cliente danneggiato e con il limite di indennizzo di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e il limite massimo di 1.000,00 per sinistro.
E11 - Estensione Veicoli dei Clienti
A parziale deroga dell'Art. 3.19 - “Esclusioni R.C.T.", lettera C) punti 4) e 7), e ad integrazione dell’oggetto dell’assicurazione, l'assicurazione R.C.T. comprende i danni ai veicoli dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, quando gli stessi sono parcheggiati nelle aree di pertinenza della struttura ricettiva.
Per ciclomotori, motocicli e motocarrozzette, la garanzia è operante a condizione che questi siano posti in autorimessa o analoghi locali chiusi.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% del massimale assicurato alla partita C1 - “R.C.T. dell’attività” con il massimo di 250.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo, con sco- perto del 10% col minimo di 150,00 euro per sinistro.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per veicolo a motore di:
- 50.000,00 euro per autoveicoli;
- 15.000,00 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozzette;
- 2.000,00 euro per ciclomotori.
Esclusivamente per gli autoveicoli dei clienti in consegna o custodia nel caso, cioè in cui le chiavi di accensione siano state consegnate dal Cliente o dal conducente all’Assicurato o ai suoi addetti, la garanzia opera anche per i danni subiti dagli autoveicoli stessi durante la loro movimentazione all’interno dell’autorimessa e/o dell’area privata dell’esercizio alberghiero, eseguita direttamente dall’Assicurato o dai suoi addetti. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 15% con il minimo di 300,00 euro per veicolo danneggiato e sino a concorrenza, per sinistro e per annualità assicurativa, di 5.000,00 euro.
Qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell’interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclu- sivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo. L’assicurazione opera anche per l’eventuale azione di rivalsa espe- rita dall’assicuratore del veicolo nei confronti dell’Assicurato; in tal caso la garanzia opera con l’applicazione dello scoperto e relativo minimo e con limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto.
Qualora il sinistro sia riconducibile ad eventi garantiti con la partita A18 - “Veicoli dei clienti” della Se- zione Incendio oppure B3 - “Furto veicoli dei clienti parcheggiati all’aperto nell’area dell’esercizio ri- cettivo” o B4 - “Furto veicoli dei clienti parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa” della Sezio- ne Furto, purché operanti, la presente Estensione R.C. opera in eccedenza alle somme assicurate con le suddette Sezioni.
E12 - Estensione R.C. proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici “Golf Car”
A parziale deroga dell'Art. 3.19 - "Esclusioni R.C.T.", lettera C) punti 9), ad integrazione dell’Oggetto di assicurazione, l’assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici “golf car” - di proprietà od in uso all’Assicurato - condotte dall’Assicurato stesso o da uno dei suoi dipendenti o addetti, sempre che i danni si verifichino nell’aree private dell’attività as- sicurata, anche se accessibili a terzi.
La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate.
Qualora l’autoveicolo elettrico sia utilizzato come navetta trasporto bagagli, AXA assicura la respon- sabilità civile derivante all’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a bagagli, valigie, colli e loro contenuto dei terzi trasportati, caricati o trasportati su detti veicoli. Restano tuttavia comunque esclusi gli indumenti e gli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, inoltre restano sempre esclusi valori, gioielli, cicli e biciclette, attrezzatura fotografica, personal computer, tablet e simili, e i danni derivanti da furto, rapina, appro- priazione indebita o da smarrimento.
La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di 250,00 euro per sinistro per danni a cose e con i seguenti sottolimiti:
• per i danni a persona fino a concorrenza del massimale assicurato alla partita C1 - “R.C.T. dell’attività” valido per sinistro e per anno assicurativo;
• per i danni a bagagli, valigie, colli e loro contenuto dei terzi trasportati caricati o trasportati su detti autoveicoli elettrici, fino a concorrenza di 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo;
• per altri danni a cose di terzi (compresi danni cagionati a veicoli o cose di terzi) fino a concor- renza di 50.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo;
• per altri danni a cose di terzi da incendio di autoveicoli elettrici “golf car” di proprietà od in uso all’Assicurato, fino a concorrenza di 150.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
Si conferma l’esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l’obbligo dell’assicurazione di legge, pertanto si precisa che restano sempre esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rien- tranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni.
Che cosa non è assicurato
Art.3.18| Garanzia R.C.T. - Soggetti non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i prestatori di lavoro dell’Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.
Art.3.19| Esclusioni R.C.T.
Sono esclusi:
A) i danni derivanti da:
1) attività per le quali siano previsti requisiti di legge specifici per l’esercizio della stessa, e l’Assicurato ne risulti sprovvisto;
2) inadempimenti di natura contrattuale, salvo quanto diversamente previsto;
3) umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
4) utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.), uso di fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
5) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, da campi elettromagnetici;
6) presenza, detenzione e impiego di amianto, esplosivi;
7) responsabilità professionale, salvo quanto diversamente previsto;
8) multe e ammende, sanzioni o altri importi a carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages);
9) circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate per i rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale; proprietà ed uso di natanti a motore ed aeromobili;
10) impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
11) proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
12) proprietà ed esercizio di impianti di risalita quali: seggiovie, funivie, sciovie e simili anche se gestiti direttamente dall'Assicurato;
13) proprietà ed uso di giostre azionate a motore che non siano ad uso esclusivo dei clienti della struttura ricettiva;
14) responsabilità civile del tour operator o riconducibile all’Assicurato in qualità di vettore dei viaggi da lui organizzati;
15) esercizio di discoteche, night club, club privè e simili locali notturni, salvo quanto previsto dalla Garanzia Opzionale E10 - “Discoteca”, se operante;
16) perdite patrimoniali, salvo quanto previsto dall’Art. 3.16 - “Errato trattamento dati personali”;
17) proprietà e uso di animali salvo quanto previsto nell’Art. 3.1 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia R.C.T. dell’attività” relativamente alla proprietà o dall'utilizzo di cani da guardia e salvo quanto previsto per l’Agriturismo dall’Art. 3.13 - “Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo”;
18) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall’Art. 3.10 - “Danni da inquinamento accidentale”;
19) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
20) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovantisi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; salvo quanto previsto dall’Art. 3.10 - “Danni da inquinamento accidentale”;
21) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall’Art. 3.9 - “Danni da interruzione o sospensioni di attività”.
Sono inoltre esclusi i danni:
22) ad opere in costruzione e/o alle cose sulle quali si eseguono i lavori.
B) Sono esclusi - se non operante e per quanto previsto dalle specifiche clausole indicate - i danni derivanti da:
1) proprietà e/o esercizio di stabilimenti di cure termali e relativi impianti per cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, attività di Spa o beauty farm (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E4 - “R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere & Spa” o dalla Estensione
R.C. E5 - “R.C. Centri Benessere & Spa”);
2) proprietà ed esercizio di piscine, palestre ed impianti sportivi, nonché locazione di attrezzature e materiale sportivo in genere (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. C6 - “R.C. impianti sportivi, palestre e piscine”);
3) proprietà e/o esercizio di stabilimento balneare (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E6 - “R.C. stabilimenti balneari”);
4) conduzione di appartamenti locati a terzi in genere, per le attività ad esempio di affittacamere (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E7 - “R.C. Affittacamere - Conduzione locali”);
5) esercizio di prestazioni di natura medico-sanitaria e attività o trattamenti che richiedano controllo o sorveglianza medica (salvo, se operante, quanto espressamente previsto dalla Estensione
R.C. E4 - “R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere & Spa” o dalla Estensione R.C. E5 - “R.C. Centri Benessere & Spa”).
C) Sono esclusi - salvo per quanto previsto nelle specifiche clausole indicate tra parentesi - i danni:
1) provocati da soggetti diversi dagli addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga (salvo quanto previsto dall’Art. 3.5 - “R.C. personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura”);
2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto dall’Art. 3.2 - “Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio”, nonché, se operanti, quanto previsto dalla Garanzia Opzionale C2 - “R.C. dell’albergatore (cose consegnate e non consegnate)” e dalla Estensione R.C. C5 - “R.C. derivante dai servizi di ristorazione”);
3) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni nonché alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, (salvo quanto previsto dall’Art. 3.6 - “Danni da operazioni di carico e scarico”);
4) alle cose che l'Assicurato possegga, abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo, (salvo quanto previsto dall’Art. 3.8 - “Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell’impresa assicurata”, nonché, se operanti, dalla Garanzia Opzionale C2 - “R.C. dell’albergatore (cose consegnate e non consegnate)”, e dalle Estensioni R.C. (opzionali): C5 - “R.C. derivante dai servizi di ristorazione”; C6 - R.C. impianti sportivi, palestre e piscine; E4
- “R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere & SPA”; E5 - “R.C. Centri Benessere & SPA”; E10
- “Discoteche” e E11 - “Veicoli dei clienti”);
5) cagionati da somministrazione di generi alimentari nell’ambito dei servizi di ristorazione, (salvo quanto previsto dalla Estensione R.C. C5 - “R.C. derivante dai servizi di ristorazione”). In ogni caso, anche se non richiamata l’estensione C5 - “R.C. derivante dai servizi di ristorazione”, resta operante la responsabilità civile derivante all’Assicurato da somministrazione di generi alimentari nell’ambito del servizio di prima colazione e bar;
6) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, (salvo quanto previsto dalla garanzia smercio, punti 17), 18) e 19) dell’Art. 3.1 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia
R.C.T. dell’attività”). Restano sempre escluse le spese per il ritiro dal mercato di prodotti, anche se relative a generi alimentari di produzione propria;
7) da furto, (salvo, se operanti, quanto previsto dalla Garanzia Opzionale C2 - “R.C. dell’albergatore (cose consegnate e non consegnate)”, e dalle Estensione R.C. (opzionali): C5 - “R.C. derivante dai servizi di ristorazione”; C6 - R.C. impianti sportivi, palestre e piscine; R.C. E4 - “R.C. stabilimenti termali, centri benessere & Spa”; E5 - “R.C. centri benessere e Spa”; E10 - “Discoteche” e E11 - “Veicoli dei clienti”);
8) derivanti all’Assicurato dalla sua qualità di accompagnatore o guida di gite turistiche ed escursioni o dalla sua qualità di accompagnatore in passeggiate a cavallo, (salvo quanto previsto dall’Art. 3.5 - “R.C. personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura”, dall’Art. 3.14
- “Organizzazione di gite ed escursioni” e, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E9
- “Passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri”);
9) derivanti dalla proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici “golf car” - di proprietà od in uso all’Assicurato (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E12 - “R.C. proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici “Golf car”).
Ed inoltre, relativamente alla proprietà del fabbricato, sono esclusi i danni:
1) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
2) da attività esercitate nel fabbricato assicurato all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
Art.3.20| Esclusioni specifiche - Garanzie Base R.C.T. dell’attività
Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti esclusioni (Art. 3.19 - “Esclusioni R.C.T.”, valgono altresì per le estensioni previste dalla Garanzia Base “R.C.T. dell’attività”, le seguenti esclusioni specifiche.
GARANZIA R.C.T. DELL’ATTIVITÀ (Art. 3.1)
Inoltre, relativamente alla Garanzia “R.C.T. dell’attività”, si precisa quanto segue:
1) per la proprietà dei fabbricati la garanzia “R.C.T. dell’attività” non è operante per i fabbricati destinati a impianti sportivi, palestre, piscine e stabilimenti termali e/o balneari (assicurabili con specifiche Garanzie Opzionali);
2) restano esclusi dalla Garanzia “R.C.T. dell’attività” i rischi direttamente derivanti da attività di ristorazione assicurabili con l’Estensione R.C. C5 - “R.C. derivante dai servizi di ristorazione”;
3) per la responsabilità da servizio di vigilanza è esclusa la responsabilità civile personale di colo- ro che sono addetti al servizio;
4) per il servizio antincendio interno o l’intervento diretto degli addetti per tale scopo, sono esclusi i danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale a interventi per la circoscrizione dell'incendio;
5) per la proprietà o possesso di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, stri- scioni, sono esclusi i danni alle cose su cui sono installati;
6) la garanzia smercio non comprende i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti venduti; Inoltre la garanzia “R.C.T. dell’attività” non opera per il rischio smercio di negozi o attività com- merciali gestite da terzi, anche se poste all’interno della struttura ricettiva.
Restano comunque esclusi i rischi direttamente derivanti da attività di ristorazione assicurabili con l’Estensione R.C. C5 - “R.C. derivante dai servizi di ristorazione”.
DANNI DA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO (Art. 3.6)
Relativamente alla garanzia “Danni da operazioni di carico e scarico” sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso dei mezzi danneggiati. Rimangono comunque esclusi i danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.
PRELIEVO E CONSEGNA DI ATTREZZATURE, SCORTE E PRODOTTI (Art. 3.7)
Relativamente alla garanzia “Prelievo e consegna di attrezzature, scorte e prodotti” rimangono comunque esclusi i danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.
DANNI A VEICOLI DEI PRESTATORI DI LAVORO E FORNITORI PARCHEGGIATI NEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELL’IMPRESA ASSICURATA (Art. 3.8)
Relativamente alla garanzia “Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell’impresa assicurata” sono esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi conseguenti a mancato uso o disponibilità.
Rimangono comunque esclusi i danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.
COMMITTENZA DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE (Art. 3.11)
Relativamente alla garanzia “Committenza di lavori di straordinaria manutenzione” sono esclusi i danni derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.
ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E ARTE VARIA (Art. 3.12)
Relativamente alla garanzia “Attività di intrattenimento e arte varia” sono esclusi i danni:
- alle cose portate da artisti ed orchestrali;
- avvenuti in relazione a spettacoli pirotecnici.
DANNI CAUSATI DAGLI ANIMALI - ATTIVITÀ DI AGRITURISMO (Art. 3.13)
Relativamente alla garanzia “Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo” sono esclusi:
- i danni causati dalle seguenti razze e incroci di razze: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff e Mastino napoletano;
- i danni derivanti dall’esercizio di maneggio e/o derivanti dall’effettuazione di passeggiate a caval- lo (rischi assicurabili con specifica garanzia E9).
ORGANIZZAZIONE DI GITE ED ESCURSIONI (Art. 3.14)
Relativamente alla garanzia “Organizzazione di gite ed escursioni” sono in ogni caso esclusi:
- i danni verificatisi in occasione di gare e competizioni in genere;
- i danni causati agli indumenti ed effetti personali dei Clienti;
- i danni derivanti dall’organizzazione di escursioni finalizzate a corsi di attività sportive rischiose quali: alpinismo e roccia, rafting/hydro-speed, deltaplano, paracadutismo e parapendio, sci alpi- nismo, salto dal trampolino con sci, corsi di sopravvivenza, corsi per sommozzatori.
Per le gite, escursioni e passeggiate in bicicletta o mountain bike (anche a pedalata assistita), sono in ogni caso esclusi i danni riconducibili a responsabilità personale dei clienti (ospiti o frequentatori) che conducono le biciclette o mountain bike.
ERRATO TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Legge sulla “Privacy”) (Art. 3.16)
Relativamente alla garanzia “Errato trattamento dati personali” sono escluse:
- le multe e le ammende inflitte direttamente all’Assicurato;
- le perdite pecuniarie e i danni derivanti da atti o fatti dolosi o derivanti da comportamenti illeciti.
Art.3.21| Esclusioni R.C.O.
La garanzia R.C.O. non è valida:
a) per le malattie professionali (salvo quanto previsto dalla specifica garanzia “R.C. Malattie profes- sionali”);
b) per i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
c) per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, deten- zione ed uso di sostanze radioattive;
d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall’impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
f) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza di- chiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.
Art.3.22| Ulteriori esclusioni Garanzie Opzionali R.C.
R.C. DELL’ALBERGATORE (cose consegnate e non consegnate) (C2)
La garanzia “R.C. DELL’ALBERGATORE (cose consegnate e non consegnate)” non comprende i danni:
- a veicoli e natanti in genere e cose contenute o caricate sugli stessi;
- ai preziosi dei clienti non consegnati all'esercente della struttura ricettiva (o suoi addetti) nonché a valori o preziosi dei clienti non riposti in cassaforte poste nelle camere (o negli appartamenti o nei locali) messe a disposizione dei clienti;
- per cose portate dai clienti (cose consegnate o non consegnate) nell’ambito di stabilimenti balneari, anche se gestiti dall’Assicurato o facenti parte dell’esercizio ricettivo assicurato;
- avvenuti nel servizio di ristorazione (salvo servizi di prima colazione e bar), per cose portate dai clienti (assicurabili con l’Estensione R.C. C5 - “R.C. derivante dai servizi di ristorazione”);
- avvenuti nell’ambito della struttura ricettiva, per cose portate dai clienti frequentatori poste in armadietti di spogliatoi di palestre, piscine, zone termali e/o dell’eventuale servizio di guardaroba, Centro benessere e Spa, assicurabili con le relative Garanzie Opzionali.
R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (C3)
Ferme le esclusioni previste all’Art. 3.19 - “Esclusioni R.C.T.”, non sono indennizzabili i danni deri- vanti da attività esercitate nel fabbricato assicurato.
ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia A23 - R.C. Malattie Professionali
La garanzia “R.C. Malattie Professionali” non vale:
1) per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
b) all’intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell’Assicurato o dei rappresentati legali dell'impresa.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia R.C. Malattie Professionali oppure dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;
5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;
6) per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;
7) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
8) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo;
9) per le malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori; quali a titolo esplicativo: molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.
ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia C5 - Estensione R.C. derivante dai servizi di ristorazione
Per la garanzia “Estensione R.C. derivante dai servizi di ristorazione” relativamente al punto “Respon- sabilità per cose portate dai Clienti nei locali di ristorazione” sono esclusi dalla garanzia i danni a:
- veicoli e natanti in genere e cose contenute o caricate sugli stessi;
- valori e preziosi.
ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia C6 - Estensione R.C. impianti sportivi, palestre e piscine
Relativamente alla garanzia “Estensione R.C. impianti sportivi, palestre e piscine” sono comunque esclusi i danni derivanti:
- dalla proprietà ed uso di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi e sferisteri;
- dalla locazione di materiale sportivo diverso dal noleggio di biciclette e veicoli a pedale o pedalata assistita;
- dalla proprietà e conduzione di maneggi;
- dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e/o eventi agonistici svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni;
- dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e/o eventi agonistici con accesso al pubblico a pagamento (biglietto di ingresso);
- dalla responsabilità dell’organizzazione di corsi per sommozzatori;
- dalla responsabilità personale del conducente di biciclette e veicoli a pedale o pedalata assistita noleggiati.
ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E4 - Estensione R.C. stabilimenti termali, centri benessere & SPA
Relativamente alla garanzia “Estensione R.C. stabilimenti termali, centri benessere & SPA”, ferme le restanti esclusioni previste dall'Art. 3.19 - “Esclusioni R.C.T.”, l’assicurazione non è operante per:
• Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per fatto di eventuale personale medico ed infer- mieristico (dipendente e non) eventualmente operante nell’esercizio ricettivo assicurato;
• Responsabilità Civile per danni e perdite patrimoniali cagionate a terzi collegate all’attività di Di- rezione Sanitaria (o del medico competente);
• danni derivanti da trattamenti effettuati da personale privo dei requisiti previsti dalle norme vi- genti;
• danni derivanti da prescrizione di farmaci, terapie, cure e/o trattamenti sanitari che devono esse- re effettuate solo da personale medico nonché i danni derivanti da interventi chirurgici di qualun- que specie (anche se ambulatoriali);
• danni estetici e fisionomici derivanti da trattamenti di medicina estetica in genere che, per legge, devono essere eseguiti solo da personale medico;
• trattamenti fisiatrici e riabilitativi che, per tipologia di patologia, devono essere eseguiti solo da personale medico;
• danni derivanti da agopuntura o da prescrizione di diete dimagranti o specialistiche;
• danni derivanti da trattamenti estetici che richiedono infiltrazioni e/o iniezioni, con eccezione della sola mesoterapia, cavitazione e della sola epilazione con ago o con luce pulsata;
• danni derivanti da pretese per mancata rispondenza del trattamento all’impegno di risultato as- sunto dall’Assicurato nonché per inadempimento, mancato miglioramento o guarigione e simili;
• danni derivanti da vizi originari dei prodotti utilizzati;
• danni conseguenti alla patologie infettive insorte in conseguenza di iniezioni o trattamenti pratica- ti (es. infezioni, epatiti e da sindrome di immunodeficienza acquisita, HIV);
• danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato senza che vi fosse ob- bligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l’attività assicurata di Stabilimenti Termali, Cen- tri Benessere & SPA.
ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E5 - Estensione R.C. centri benessere & SPA
Relativamente alla garanzia “Estensione R.C. centri benessere & SPA”, ferme le restanti esclusioni previste dall'Art. 3.19 - “Esclusioni R.C.T.”, l’assicurazione non è operante per:
• Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per fatto di eventuale personale medico ed infer- mieristico (dipendente e non) eventualmente operante nell’esercizio ricettivo assicurato;
• Responsabilità Civile per danni e perdite patrimoniali cagionate a terzi collegate all’attività di Di- rezione Sanitaria (o del medico competente);
• attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia, trattamenti fisiatrici e riabilitativi;
• danni derivanti da trattamenti effettuati da personale privo dei requisiti previsti dalle norme vi- genti;
• danni derivanti da prescrizione di farmaci, terapie, cure e/o trattamenti sanitari che devono esse- re effettuate solo da personale medico nonché i danni derivanti da interventi chirurgici di qualun- que specie (anche se ambulatoriali);
• danni estetici e fisionomici derivanti da trattamenti di medicina estetica in genere che, per legge, devono essere eseguiti solo da personale medico;
• danni derivanti da agopuntura o da prescrizione di diete dimagranti o specialistiche;
• danni derivanti da trattamenti estetici che richiedono infiltrazioni e/o iniezioni, con eccezione della sola mesoterapia, cavitazione e della sola epilazione con ago o con luce pulsata;
• danni derivanti da pretese per mancata rispondenza del trattamento all’impegno di risultato as- sunto dall’Assicurato nonché per inadempimento, mancato miglioramento o guarigione e simili;
• danni derivanti da vizi originari dei prodotti utilizzati;
• danni conseguenti alla patologie infettive insorte in conseguenza di iniezioni o trattamenti pratica- ti (es. infezioni, epatiti e da sindrome di immunodeficienza acquisita, HIV);
• danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato senza che vi fosse ob- bligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l’attività assicurata di Centri Benessere & Spa.
ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E6 - Estensione R.C. stabilimenti balneari
Relativamente alla garanzia “Estensione R.C. stabilimenti balneari”, sono esclusi i danni derivanti:
- da barche a motore e natanti provvisti di propulsore, moto d'acqua e simili;
- dalla responsabilità personale del conducente di barche e natanti presi a noleggio;
- dall'esercizio di parcheggi;
- dalla proprietà e conduzione di pontili e ormeggi.
Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti dall’organizzazione di sport subacquei e/o sport motonautici in genere (anche sci nautico, parasailing, banana ride e simili), kitesurfing.
ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E7 - Estensione R.C. affittacamere - Conduzione locali
Relativamente alla garanzia “Estensione R.C. affittacamere - Conduzione locali”, sono in ogni caso esclusi i danni:
- derivanti dalla proprietà dei fabbricati;
- relativi ad affitti offerti per “uso foresteria”;
- derivanti dallo svolgimento di attività professionali;
- di furto;
- alle cose detenute o possedute a qualsiasi titolo;
- da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E8 - Infortuni subiti da personale non dipendente
La garanzia “Infortuni subiti da personale non dipendente” non opera per artisti e orchestrali per i quale si intende operante quanto previsto dall’Art. 3.12 - “Attività di intrattenimento e arte varia”.
ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E9 - Estensione Passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri
Relativamente alla garanzia “Estensione Passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri” - fermo quanto previsto dall’Art. 3.19 - “Esclusioni R.C.T.” - l’assicurazione non è operante:
1) per i danni alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
2) per i danni a cavalli (o altri animali) di terzi in custodia;
3) per passeggiate a cavallo che non prevedono il rientro all’Agriturismo assicurato in giornata (es. trekking di più giorni);
4) per i danni causati agli indumenti ed effetti personali dei Clienti;
5) per la responsabilità personale dei cavalieri che cavalcano gli animali, salvo quanto sopra espressamente indicato;
6) per i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, gare e/o eventi agonistici svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni;
7) per i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e/o eventi agonistici con accesso al pubblico a pagamento (biglietto di ingresso).
ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E10 - Estensione Discoteca
Relativamente alla garanzia “Estensione Discoteca” l’assicurazione non è operante:
- per la responsabilità civile personale di soggetti non dipendenti dei quali l’Assicurato si avvale per la selezione all’ingresso della discoteca e/o per il servizio di sicurezza;
- per attività di night club, club privè e simili locali notturni, anche se esercitate nei locali dell’esercizio ricettivo assicurato.
ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E11 - Estensione Veicoli dei Clienti
Relativamente alla garanzia “Estensione Veicoli dei Clienti” non sono indennizzabili i danni:
- da furto di bagagli e di effetti personali posti all’interno di veicoli e i danni a cose caricate sui vei- coli stessi;
- da tentato furto o da furto parziale (furto di accessori, optional, parti di ricambio, ecc.), salvo che avvenuti in conseguenza del furto totale del veicolo stesso, ed accertati dopo il ritrovamento del veicolo rubato;
- subiti da biciclette, bici elettriche o a pedalata assistita.
ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E12 - Estensione R.C. proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici “Golf Car”
Relativamente alla garanzia “Estensione R.C. proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici Golf Car”, l’assicurazione non è operante:
• nel caso di veicolo condotto da persona di età inferiore a 18 anni;
• nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupe- facenti;
• nel caso di veicolo con motore a scoppio o ibrido, comunque con motore diverso dal solo motore elettrico;
• se l'incidente è dovuto ad atti dolosi compiuti o tentati dal conducente;
• per i danni cagionati ad animali trasportati;
• per i danni da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo in genere.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Norme comuni R.C.T./R.C.O.
Art.3.23| Franchigia Frontale R.C.T. per danni a cose
(Operante se valorizzata in polizza la franchigia R.C.T. indicata nella scheda di polizza Mod. 2004)
La garanzia R.C.T. dell’attività, opera per danni a cose con la franchigia R.C.T. per sinistro indicata nella scheda del simplo di polizza Mod. 2004, quando valorizzata.
Qualora le garanzie presenti in polizza prevedano franchigie o minimi di scoperto maggiori, si intenderanno operanti questi ultimi.
Art.3.24| Attività a carattere stagionale
Per le attività a carattere stagionale, nel periodo di chiusura dell’esercizio s’intende operante la sola garanzia R.C. della proprietà del fabbricato.
La garanzia R.C.O., se prevista, è valida nei periodi di apertura dell'esercizio e resta sempre operan- te anche durante i periodi di chiusura, se in tali periodo gli addetti svolgono delle attività per la strut- tura ricettiva.
Tuttavia, nel caso in cui l’attività ricettiva è chiusa per stagionalità, ma le attività complementari diret- tamente gestite dall’Assicurato (es. ristorazione) continuano ad essere svolte, sia la garanzia R.C.T. sia la garanzia R.C.O., se previste in polizza, si intendono pienamente operanti.
Art.3.25| Estensione territoriale R.C.T./R.CO.
L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano in Europa (salvo quando diversamente con- venuto) e l'assicurazione R.C.O. è valida per il mondo intero.
Art.3.26| R.C.T. - Estensione al novero dei terzi
A parziale deroga dell'Art. 3.18 - “Garanzia R.C.T. - Soggetti non considerate terzi”, lettera c), sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:
1) i titolari ed i dipendenti di aziende che possono trovarsi nell'ambito dell'attività, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna, prelievo, comprese operazioni di carico e scarico;
2) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'attività per ragione del loro incarico;
3) i titolari ed i dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli.
Norme che regolano il sinistro
Art.3.27| Tolleranza numero camere/appartamenti - Eventuale riduzione dell’indennizzo
(Operante quando il parametro di tariffazione R.C. è camere o appartamenti)
Il premio relativo alle garanzie della Sezione C - RESPONSABILITÀ CIVILE, fatta eccezione della partita C3 - "R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato", è determinato in base al numero delle camere (o appartamenti) dichiarate dal Contraente o Assicurato al momento della stipulazione della polizza.
In caso di variazione del numero delle camere (o appartamenti) nel corso del contratto il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad AXA, entro 15 giorni dal momento della variazione.
Qualora, all'insorgere di un sinistro, il numero delle camere (o appartamenti) rilevate dovesse risultare:
- non superiore a 2 camere (o appartamenti), rispetto a quelle dichiarate, se il numero complessi- vo delle camere (o appartamenti) assicurate è inferiore a 50;
- non superiore a 5 camere (o appartamenti), rispetto a quelle dichiarate, se il numero complessi- vo delle camere (o appartamenti) assicurate è uguale o superiore a 50,
AXA rinuncerà ad applicare la proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.; negli altri casi AXA, ai sensi del disposto dell'art. 1898 C.C., risponderà in proporzione alle unità assicurate rispetto a quelle effettive.
Art.3.28| Tolleranza altro parametro di tariffazione - Eventuale riduzione dell’indennizzo
(Operante quando il parametro di tariffazione R.C. è basato su numero posti letto o su altro parametro)
Il premio relativo alle garanzie della Sezione C - RESPONSABILITÀ CIVILE, fatta eccezione della partita C3 - "R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato", è determinato in base al parametro di tariffazione R.C. indicato sulla scheda del simplo di polizza Mod. 2004 dichiarato dal Contraente o Assicurato al momento della stipulazione della polizza. In caso di variazione di tale parametro nel corso del contratto il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad AXA, entro 15 giorni dal momento della variazione.
Parametro posti letto
Qualora, all'insorgere di un sinistro, il numero dei posti letto rilevati dovesse risultare:
- non superiore a 5 posti letto, rispetto a quelli dichiarati, se il numero complessivo dei posti letto assicurati è inferiore a 100 posti letto;
- non superiore a 10 posti letto, rispetto a quelli dichiarati, se il numero complessivo dei posti letto assicurati, è uguale o superiore a 100 posti letto,
AXA rinuncerà ad applicare la proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.; negli altri casi AXA, ai sensi del disposto dell'art. 1898 C.C., risponderà in proporzione alle unità assicurate rispetto a quelle effettive.
Altro parametro (piazzole, ettari di arenile, ecc.)
Se al momento del sinistro il valore di tale parametro supera di oltre il 10% il valore dichiarato in po- lizza dall'Assicurato, AXA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale pro- porzione.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Clausola Opzionale Regolazione del Premio
RP| Regolazione del premio
(Clausola Opzionale di contratto operante per la Sezione R.C. se la garanzia di polizza è prestata con premio determinato sul parametro Fatturato)
1) Se il premio di polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione (es. Fatturato), esso viene corrisposto dall’avente titolo (Contraente o Assicurato) per ciascun periodo assicurativo:
a) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il cui premio relativo si considera quale premio minimo comunque dovuto ad AXA;
b) a saldo, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del premio stesso (es. Fatturato pre- ventivato annuo rispetto al Fatturato annuo a consuntivo);
2) Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore a quello minimo indicato nel frontespizio di polizza, quest’ultimo si intende comunque acquisito, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.
3) Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo:
a) il Contraente/Assicurato si obbliga a comunicare ad AXA, in forma scritta entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo;
b) nei 30 giorni successivi all'emissione del documento contrattuale indicante il premio a saldo, il Contraente/Assicurato provvederà al versamento della somma dovuta.
4) Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente/Assicurato dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento nei termini sopra descritti:
a) la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione dei dati consuntivi e/o di avvenuto pagamento del premio a saldo;
b) il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a ga- ranzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione. AXA pertanto non sarà tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo
cui si riferisce il premio non saldato e denunciati successivamente alla sospensione della
garanzia.
AXA si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti.
5) Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del 30% quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, è facoltà di AXA di chiedere che il premio dovuto in via anticipata venga aggiornato (con appendice di variazione o con sostituzione del contratto), a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, in misura non inferiore all’80% di quello dell'ultimo consuntivo.
6) AXA ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall’avente titolo (Contraente o Assicurato) ed utili ai fini della determinazione del premio. L’avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.
Proprietà dei fabbricati (Art. 3.1, punto 1) | - | 250,00 euro per danni da acqua | Massimale R.C. assicurato alla partita C1. | |
Servizio di parrucchiere: danni cagionati ai capi di vestiario indossati dei clienti (Art. 3.1, punto 15) | - | 150,00 euro | 2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |
Smercio di prodotti alimentari somministrati o venduti (Art. 3.1, punto 18) | Entro il massimale R.C. assicurato alla partita C1 con il limite di 1.000.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |||
Franchigia Frontale per danni a cose - La garanzia Responsabilità Civile Terzi, opera per danni a cose con la franchigia R.C.T. per sinistro indicata nella scheda di polizza Mod. 2004, quando valorizzata. Qualora le garanzie presenti in polizza prevedano franchigie o minimi di scoperto maggiori, si intenderanno operanti questi ultimi. | ||||
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio (Art. 3.2) | - | - | Limite di 500.000,00 euro per sinistro/ anno assicurativo Limite ridotto a 50.000,00 euro per sinistro per campeggi (Codici attività: 1500, 1501, 1502). | |
Committenza auto (Art. 3.3) | - | 150,00 euro per sinistro | Massimale R.C. assicurato alla partita C1. | |
Responsabilità dall’uso di armi per legittima difesa (Art. 3.4) | - | - | Entro il massimale R.C. assicurato alla partita C1 con il limite di 1.000.000,00 euro per sinistro. | |
R.C. personale dei soggetti non dipenden- ti al servizio della strut- | per lo svolgimento di attività sportive, di animazione ed intrat- tenimento dei clienti | - | - | 50% del Massimale R.C. assicurato alla partita C1 per sinistro/anno assicurativo. |
- | ||||
tura (Art. 3.5) | da servizio baby club | 250,00 euro | 500.000,00 euro | |
e/o animazione minori | per danni a cose | per sinistro/anno assicurativo. | ||
10% | 250,00 euro | |||
Danni da operazioni di carico e scarico (Art. 3.6) | per sinistro | 5% del Massimale R.C. assicurato alla partita C1 per sinistro/anno assicurativo. | ||
10% | 150 euro se operante la garanzia E11 - | |||
“Veicoli dei clienti” | ||||
Prelievo e consegna di attrezzature, scorte e prodotti (Art. 3.7) | - | 250,00 euro per sinistro | Massimale R.C. assicurato alla partita C1. | |
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell’impresa assicurata (Art. 3.8) | 10% | 300,00 euro per veicolo danneggiato | Massimale R.C. assicurato alla partita C1. | |
Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 3.9) | 10% | 1.500,00 euro per sinistro | 5% del massimale R.C. assicurato alla partita C1 con il massimo di 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |
Danni da inquinamento accidentale (Art. 3.10) | 10% | 1.500,00 euro per sinistro | 100.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |
Committenza di lavori di straordinaria manutenzione (Art. 3.11) | 20% | 1.000,00 euro per sinistro | 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. |
Attività di intrattenimento e arte varia (Art. 3.12) | per danni cagionati a terzi | - | 250,00 euro per sinistro per danni a cose | Massimale R.C. assicurato alla partita C1. | |
per danni subiti da artisti ed orchestrali (morte e/o lesioni gravi e gravissime) per i quali l’Assicurato sia ritenuto responsabile | - | - | 500.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | ||
Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo (Art. 3.13) | - | 250,00 euro per sinistro | Massimale R.C. assicurato alla partita C1. | ||
Organizzazione di gite ed escursioni per danni subiti dai clienti (morte e/o lesioni gravi e gravissime) per i quali l’Assicurato sia ritenuto responsabile (Art. 3.14) | - | - | 500.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | ||
Errato trattamento di dati personali - Legge sulla “Privacy” D.Lgs. n. 196/2003 (Art. 3.16) | 10% | 250,00 euro per sinistro | 25.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | ||
Garanzia R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro | - | 2.500,00 euro per ogni infortunato per danni ai sensi del Cod. Civ. (c.d. danno civilistico) | Massimale R.C. assicurato alla partita C1. | ||
R.C. DELL’ALBERGA TORE (cose consegnate e non consegnate) (C2) | Cose consegnate | Cose consegnate non riposte nei mezzi di custodia | 10% | 150,00 euro per cliente ospite | Limite per cose consegnate per cliente indicato in polizza alla partita C2. |
Per gioielli o preziosi consegnati riposti in mezzi di custodia | - | - | |||
Per danni da lavatura, stiratura e smacchiatura | 10% | 100,00 euro per singolo capo | Limite massimo di 500,00 euro per ogni cliente ospite danneggiato e di 2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | ||
Cose non cosegnate | Cose non consegnate (cose portate nella struttura ricettiva) | 10% | 150,00 euro per cliente ospite | Limite per cose non consegnate per cliente indicato in polizza alla partita C2. | |
Per valori o preziosi in cassaforte poste nelle camere/appartamenti | - | - | |||
Fermo quanto sopra indicato (con esclusione dei danni da lavatura, stiratura, smacchiatura), nel caso di più clienti ospiti danneggiati da un unico evento, il limite per sinistro e per anno, è pari a: - 100 volte il limite per cliente indicato in polizza in caso di distruzione o deterioramento in seguito ad incendio, esplosione scoppio; - 5 volte il limite per cliente indicato in polizza in caso di sottrazione o danneggiamento o deterio- ramento diverso da incendio, esplosione scoppio. | |||||
Cose dei clienti portate o consegnate poste in locali ad uso comune | 10% | 50,00 euro per singolo oggetto danneggiato o sottratto | Limite di 500,00 euro per singolo oggetto e limite massimo di 1.000,00 euro per sinistro. |
Garanzia C3 - R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO | ||||
Danni da spargimento di acqua o rigurgito dei sistemi di scarico (Art. 3.17) | - | 250,00 euro per sinistro | Massimale R.C. assicurato alla partita C3. | |
Danni da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato di proprietà (Art. 3.17) | - | - | 500.000,00 euro per sinistro e fino al 50% del Massimale R.C. assicurato alla partita C3 per anno assicurativo. | |
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell’impresa assicurata (Artt. 3.17 e 3.8) | 10% | 300,00 euro per veicolo danneggiato | Massimale R.C. assicurato alla partita C3. | |
Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 3.9 e 3.17) | 10% | 1.500,00 euro per sinistro | 5% del Massimale R.C. assicurato alla partita C3 con il massimo di 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |
Danni da inquinamento accidentale (Art. 3.10 e 3.17) | 10% | 1.500,00 euro per sinistro | 100.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |
Committenza di lavori di straordinaria manutenzione (Art. 3.11 e 3.17) | 20% | 1.000,00 euro per sinistro | 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |
Fabbricati in stato di inattività (cioè non utilizzati da più di 18 mesi) (Art. 3.17) | - | 1.000,00 euro per sinistro per danni a cose | 500.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |
(Clausole Opzionali) | ||||
A23 - R.C. Malattie professionali (Garanzia in regime “Claims Made”) | - | 5.000,00 euro per persona | 50% del Massimale assicurato alla partita C1 - “R.C.T. dell’attività” con il massimo di 1.000.000,00 euro per persona/sinistro/anno assicurativo. | |
A231 - Estensione pregressa illimitata (R.C. Malattie professionali) | - | 10.000,00 euro per persona | 250.000,00 euro per sinistro/anno inden- nizzabile relativo all’attività pregressa. | |
C5 - R.C. derivante dai servizi di ristorazione | Attività di catering, pranzi, cene, rinfreschi presso terzi | - | 250,00 euro per sinistro per danni a cose | Massimale R.C. assicurato alla partita C1. |
Cose portate dai clienti nei locali di ristorazione (o catering) | 10% | 100,00 euro per cliente danneggiato | Limite di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo 10.000,00 euro per sinistro. | |
C6 - R.C. Impianti sportivi, palestre e piscine | Danni derivanti da proprietà ed esercizio | - | 250,00 euro per sinistro per danni a cose | Massimale R.C. assicurato alla partita C1. |
Cose portate dai clienti ospiti o frequentatori poste in armadietti di spogliatoi o servizio di guardaroba | 10% | 100,00 euro per cliente danneggiato | Limite di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo di 1.000,00 euro per sinistro. | |
E4 - R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere & SPA | Danni derivanti da proprietà ed esercizio | - | 250,00 euro per sinistro per danni a cose | Massimale assicurato C1 - “R.C.T. dell’attività”, col massimo di 3.000.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. |
Cose portate dai clienti nei locali Centro Benessere e SPA | 10% | 100,00 euro per cliente danneggiato | Limite di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo 1.000,00 euro per sinistro. | |
E5 - R.C. Centri Benessere & SPA | Danni derivanti da proprietà ed esercizio | - | 250,00 euro per sinistro per danni a cose | Massimale assicurato C1 - “R.C.T. dell’attività”, col massimo di 3.000.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. |
Cose portate dai clienti nei locali Centro Benessere e SPA | 10% | 100,00 euro per cliente danneggiato | Limite di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo 1.000,00 euro per sinistro. |
(Clausole Opzionali) | ||||
E6 - R.C. stabilimenti balneari | - | 250,00 euro per sinistro per danni a cose | Massimale R.C. assicurato alla partita C1. | |
E7 - R.C. affittacamere - Conduzione locali | - | 250,00 euro per sinistro per danni a cose | 150.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |
E8 - Infortuni subiti da personale non dipendente | Per danni subiti (morte e/o lesioni gravi e gra- vissime) per i quali l’Assicurato sia ritenuto responsabile | - | - | Massimale R.C. assicurato alla partita C1. |
Per danni a cose, terreni e coltivazioni | - | 250,00 euro per danni a cose per sinistro | Massimale R.C. assicurato alla partita C1. | |
E9 - Passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri Fino a 20 cavalli | Per danni subiti dai ca- valieri (morte e/o lesioni gravi e gravissime) per i quali l’Assicurato sia ritenuto responsabile | - | - | 150.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. |
Qualora in caso di sinistro risulti che non sia rispettato il limite di 20 cavalli, il risarcimento verrà ricono- sciuto solo in misura parziale, in tal caso AXA corrisponderà l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso. | ||||
E10 - Discoteca | Danni derivanti da con- duzione e gestione | - | - | 50% del Massimale R.C. assicurato alla partita C1 col massimo di 1.000.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. |
Cose consegnate dai clienti al servizio di guardaroba | 10% | 100,00 euro per cliente danneggiato | Limite di 500,00 euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo 1.000,00 euro per sinistro. | |
50% del Massimale R.C. assicurato alla partita C1 col massimo di 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | ||||
E11 - Veicoli dei clienti | Danni ai veicoli | 10% | 150,00 euro per sinistro | Limite di indennizzo per veicolo: • 50.000,00 euro per autoveicoli; • 15.000,00 euro per motocicli, quadrici- cli, motocarrozzette; • 2.000,00 euro per ciclomotori. |
Danni da movimenta- zione di veicoli in consegna o custodia (chiavi consegnate) | 15% | 300,00 euro per veicolo danneggiato | 5.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. | |
E12 - R.C. proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici “Golf Car” | Danni a persona | - | - | Massimale R.C. assicurato alla partita C1. |
Danni a cose | - | 250,00 euro per sinistro per danni a cose | Limiti per sinistro/anno assicurativo: • 2.000,00 euro per bagagli trasportati; • 50.000,00 euro per altri danni a cose (compresi veicoli o cose di terzi); • 150.000,00 euro per danni a cose di terzi da incendio degli autoveicoli elet- trici “Golf car”. |
Norme che regolano la Sezione D - Fermo attività
Garanzia Diaria da interruzione attività
Art. 4.0| Premessa - Diaria assicurabile - Periodo massimo di indennizzo
La Diaria assicurabile non può eccedere 1/1.000 del fatturato dell’ultimo anno indicato nella scheda di polizza o del fatturato conseguito nell’anno fiscale precedente l’annualità assicurativa in cui si è verificato il sinistro, comunque con il massimo giornaliero di diaria indicato in polizza.
Il periodo di indennizzo è il periodo durante il quale l’attività turistico ricettiva assicurata risente delle conseguenze del sinistro per i casi assicurati previsti dal successivo Art. 4.1 - “Casi assicurati
- Diaria da interruzione dell’attività” con inizio dal 4° giorno successivo (franchigia di 3 giorni) a quello del momento del sinistro ed un massimo di 90 giorni per sinistro e per anno assicu- rativo. Esso non si intende modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro. Per i periodi di chiusura (stagionale o non) AXA non riconosce alcun indennizzo per interruzione di attività.
La presente garanzia non è operante per eventi già accaduti antecedentemente le ore 24 della data decorrenza del contratto (come da Art. 3 - “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”), an- che se le loro conseguenze hanno effetto durante l’operatività della polizza.
Contro quali danni posso assicurarmi
Diaria da interruzione attività - Garanzia Base
Art. 4.1| Casi assicurati - Diaria da interruzione attività
AXA riconosce l’intera Diaria giornaliera assicurata al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1) per danni diretti e materiali accertati superiori a 100.000,00 euro, indennizzabili dalla “Se- zione A - Incendio”, che abbiano interessato uno o più locali dell’esercizio ricettivo assicurato;
2) per danni diretti e materiali accertati superiori a 20.000,00 euro, indennizzabili dalla “Sezio- ne A - Incendio”, che abbiano interessato uno dei seguenti locali comuni: ristorante, cucine, lo- cale tecnico di riscaldamento o condizionamento;
3) per inagibilità dei locali assicurati in conseguenza di guasto totale all’impianto tecnico di acqua calda o fredda e/o impianto di riscaldamento dell’esercizio ricettivo assicurato o per mancanza di acqua corrente dovuta a guasto all’acquedotto pubblico;
4) per provvedimento di chiusura totale emanato dalle Autorità preposte, anche ai soli fini di accertamento, derivato da un’intossicazione dei clienti da cibi o bevande, presunte malattie contagiose o infettive dei clienti o del personale alberghiero (compreso l’Assicurato o i suoi familiari) oppure per provvedimento di chiusura totale emanato dalla Polizia Giudiziaria o altra Autorità in seguito a morte o grave infortunio sul lavoro di uno o più addetti dell’esercizio ricet- tivo assicurato e/o in seguito a morte o grave infortunio di uno o più clienti;
5) per impedimento di accesso ai locali dell’esercizio ricettivo per blocco totale delle strade carrozzabili di accesso conseguente ad eventi atmosferici straordinari (es. frana, valanga, alla- gamento, ecc.) ferme restando le limitazioni previste dall’Art. 4.3 - “Esclusioni - Diaria da inter- ruzione attività”.
AXA riconosce parzialmente la Diaria giornaliera assicurata:
6) in caso di danni diretti e materiali accertati inferiori a quanto previsto ai precedenti punti
1) e 2), indennizzabili dalla “Sezione A - Incendio”, che abbiano interessato uno o più locali dell’esercizio ricettivo assicurato;
7) per chiusura solo parziale dell’esercizio emanato dalle Autorità preposte in relazione al pre- cedente punto 4);