CAPITOLATO TECNICO
XXXXXXXX XXXXX X.X.X. XXXX XXXXXXXXX X. 0 00000 - XXXXX
TELEFONO 0000.000000
FAX 0000.000000 PEC XXXXXXXX@XXX.XX
CAPITOLATO TECNICO
APPALTO PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ MEDICINALI, FARMACI SOP, OTC, VETERINARI, OMEOPATICI, FITOTERAPICI, FARMACI STUPEFACENTI DI CUI AL D.P.R.309/90 E ALLA LEGGE 49/2006, PREPARAZIONI GALENICHE, PRODOTTI DIETETICI, SOSTANZE PER PREPARAZIONI MAGISTRALI, PARAFARMACI, P.M.C. E COSMETICI PER L’APPROVVIGIONAMENTO QUOTIDIANO DELLE FARMACIE COMUNALI DEL COMUNE DI TERNI SUDDIVISA IN 2 (DUE) LOTTI
Articolo 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto del presente Capitolato Tecnico è la fornitura, a tutti gli enti aderenti sotto indicati, di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge n. 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici.
Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.
Le condizioni contenute nel presente Capitolato sono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno per ciascun lotto tra Farmacia Terni s.r.l. (anche ‘Committente) e la ditta aggiudicataria della fornitura (anche ‘Fornitore’).
Le sedi delle Farmacie presso le quali dovranno essere consegnate le forniture hanno i seguenti indirizzi:
FARMACIA | INDIRIZZO |
Comunale 1 | Xxxxx xx Xxxxx Xxx Xxxxxx, 00 |
Comunale 2 | Xxx Xxxxx xxx Xxxxx, 0 |
Comunale 3 | Xxx Xxxxxxx, 00 Marmore |
Comunale 4 | Strada di Gabelletta |
Comunale 5 | Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, 00 b |
Comunale 6 | Xxx Xxxxxxxxxxxx, 00 |
Xxxxxxxx 1 | Xxxxx X. Xxxxxx, 00 |
Xxxxxxxx 2 | Xxxxx Xxxxxx, 00 |
Falchi | Xxx Xxxx, 00 |
Parafarmacia | Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, 00 |
Articolo 2 - VALORE PRESUNTO DELL' APPALTO
Stante la particolare tipologia di offerta prevista dal disciplinare di gara, il valore contrattuale dei singoli lotti deve intendersi presuntivo ed indicativo, non potendo essere misurabili a priori le tipologie e le quantità delle forniture effettivamente effettuate. Il corrispettivo dovuto all’appaltatore si intende legato alle forniture effettivamente richieste, potendo subire variazioni in relazione alla domanda o a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore.
Lo sconto offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto.
L'importo complessivo della fornitura è stimato in € 12.000.000,00.
In particolare l’ammontare globale presunto della fornitura in oggetto è previsto in Euro 9.400.000,00 per il primo lotto e in Euro 2.600.000,00 per il secondo lotto.
Gli importi di cui sopra devono intendersi per costo finale del prodotto, al netto dell'IVA e dello sconto di gara.
Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata di ciascun contratto sia esaurito il predetto quantitativo, la Committente si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto dell’importo totale di ciascun lotto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, dandone adeguata comunicazione al Fornitore.
Alla scadenza del termine di cui al successivo art. 3, nonché nel caso in cui siano esauriti i massimali per ciascun lotto, anche eventualmente incrementati, la Committente potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, al rinnovo dei contratti per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, alle medesime condizioni di cui al presente Capitolato e per il prezzo offerto in sede di gara, senza che il fornitore aggiudicatario possa rifiutare l’ulteriore affidamento. Il valore del contratto rinnovato sarà pari ai due/terzi del valore originario del lotto (senza tener conto dell’eventuale incremento di cui sopra).
I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, possono essere oggetto di revisione sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Articolo 3 - DURATA DEL CONTRATTO
I contratti avranno durata di tre anni a partire dalla data della stipula e cesseranno alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta da parte della Committente, con facoltà di rinnovo per ulteriori ventiquattro mesi, secondo le modalità e condizioni indicate al precedente art. 2.
In ogni caso, le imprese aggiudicatarie di ogni singolo lotto non avranno nulla da pretendere per la mancata richiesta di rinnovo da parte dei singoli Enti aderenti.
Fermo quanto sopra, si precisa inoltre che ove necessario, troverà applicazione l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata dei contratti (originario e rinnovo) potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. Anche in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
Articolo 4 - ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO
La fornitura è suddivisa in due lotti.
La fornitura, per entrambi i lotti, avrà la seguente composizione percentuale:
N | Classificazione | Peso | Sconto offerto |
1 | Specialità su ricetta fascia A Ribasso da praticare sul PVP al netto dell’IVA Il ribasso non potrà essere inferiore al 32% | 49.5 % | A |
2 | Specialità su ricetta fascia C Ribasso da praticare sul PVP al netto dell’IVA Il ribasso non potrà essere inferiore al 32% | 8 % | B |
3 | Generici equivalenti fascia A Ribasso da praticare sul PVP al netto dell’IVA Il ribasso non potrà essere inferiore al 38% | 6.5 % | C |
4 | Generici equivalenti fascia C Ribasso da praticare sul PVP al netto dell’IVA Il ribasso non potrà essere inferiore al 50% | 1.5 % | D |
5 | Specialità veterinarie – etico Il ribasso non potrà essere inferiore al 33% rispetto al prezzo indicato in banca dati federfarma al momento dell’ordine al netto dell’IVA | 1 % | E |
6 | Specialità veterinarie – parafarmaco Il ribasso non potrà essere inferiore al 35% rispetto al prezzo indicato in banca dati federfarma al momento dell’ordine al netto dell’IVA | 0.55 % | F |
7 | Specialità Omeopatiche Il ribasso non potrà essere inferiore al 40% rispetto al prezzo indicato in banca dati federfarma al momento dell’ordine al netto dell’IVA | 1.5 % | G |
8 | OTC Il ribasso non potrà essere inferiore al 40% rispetto al prezzo indicato in banca dati federfarma al momento dell’ordine al netto dell’IVA | 4.5 % | H |
9 | SOP Il ribasso non potrà essere inferiore al 33% rispetto al prezzo indicato in banca dati federfarma al momento dell’ordine al netto dell’IVA | 2.7 % | I |
10 | COSMETICI Il ribasso non potrà essere inferiore al 33% rispetto al prezzo indicato in banca dati federfarma al momento dell’ordine al netto dell’IVA | 3 % | L |
11 | DIETETICI Il ribasso non potrà essere inferiore al 25% rispetto al prezzo indicato in banca dati federfarma al momento dell’ordine al netto dell’IVA | 1.5 % | M |
12 | Integratori - Nutraceutici Il ribasso non potrà essere inferiore al 27% rispetto al prezzo indicato in banca dati federfarma al momento dell’ordine al netto dell’IVA | 4.5 % | N |
13 | Galenici Il ribasso non potrà essere inferiore al 60% rispetto al prezzo indicato in banca dati federfarma al momento dell’ordine al netto dell’IVA | 1 % | O |
14 | Presidi diabetici Il ribasso non potrà essere inferiore al 2.5% rispetto al prezzo di rimborso riportato nel Nomenclatore regionale vigente al momento dell’ordine | 3.2 % | P |
15 | Alimenti speciali per celiaci e nefropatici Il ribasso non potrà essere inferiore al 2.5% rispetto al prezzo di rimborso riportato nel Nomenclatore regionale vigente al momento dell’ordine | 2.7 % | Q |
16 | Dispositivi per incontinenza Il ribasso non potrà essere inferiore al 2.5% rispetto al prezzo di rimborso riportato nel Nomenclatore regionale vigente al momento dell’ordine | 3 % | R |
17 | Prodotti erboristici e fitoterapici Il ribasso non potrà essere inferiore al 27% rispetto al prezzo indicato in banca dati federfarma al momento dell’ordine al netto dell’IVA | 0.75 % | S |
18 | Dispositivi medici Il ribasso non potrà essere inferiore al 43% rispetto al prezzo indicato in banca dati federfarma al momento dell’ordine al netto dell’IVA | 3.5 % | T |
19 | Prodotti puericultura e infanzia Il ribasso non potrà essere inferiore al 32% rispetto al prezzo indicato in banca dati federfarma al momento dell’ordine al netto dell’IVA | 1.1 % | U |
Entrambi i lotti hanno identica composizione e si differenziano, quindi, solo per l'importo della fornitura.
Si evidenzia che l'aggiudicatario del lotto n. 2 fornirà i prodotti che verranno dichiarati "mancanti", durante il periodo di fornitura, dall’aggiudicatario del lotto n. 1. Il ribasso offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le quali lo stesso verrà rinegoziato in caso di variazioni degli sconti ex lege.
In caso di diminuzione del prezzo al pubblico dovrà essere riconosciuta la differenza del prezzo almeno sui quantitativi relativi alle ultime quattro settimane ancora giacenti in farmacia.
Nella eventualità di un cambio di remunerazione da parte del SSN le presenti condizioni saranno considerate decadute, per quanto riguarda i prodotti a carico del SSN, e saranno oggetto di rinegoziazione.
Articolo 5 - ACQUISTI DIRETTI
La Committente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di effettuare, in economia, al di fuori delle esigenze di approvvigionamento quotidiano, acquisti diretti di prodotti garantiti da privativa industriale presso le ditte produttrici o loro depositari e in caso di prodotti “mancanti” da parte degli aggiudicatari dei singoli lotti, ad altri fornitori sino a completa evasione dei prodotti richiesti.
Articolo 6 - MODALITA' DI FORNITURA E SERVIZI
Agli assegnatari dei lotti n. 1 e n. 2 è richiesto:
1. di effettuare presso la sede di ciascuna delle Farmacie, agli indirizzi sopra indicati all'art. 1 del presente Capitolato, almeno due consegne giornaliere più una eventuale emergenza con le seguenti modalità:
a. nei periodi di turnazione, le Farmacie di turno, riceveranno due consegne giornaliere dei medicinali dal lunedì al sabato ed almeno una consegna giornaliera la domenica e i giorni festivi. Le predette consegne saranno garantite anche in caso di due o più festività consecutive;
b. le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità;
c. le consegne dovranno essere effettuate come da accordi con i Direttori delle singole Farmacie interessate:
d. qualora le consegne dei prodotti vengano effettuate a farmacie aperte, il Direttore di ognuna delle Farmacie o un suo incaricato, sottoscriveranno il documento di trasporto per ricevuta. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli. Il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguiti nei 3 giorni successivi alla data di consegna e, in tale margine di tempo, segnalate alla ditta fornitrice.
Prima dell'adempimento della firma del documento di trasporto qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico della ditta aggiudicataria.
2. di ricevere gli ordini via internet (mediante procedure compatibili con il sistema informatico di ciascuna Farmacia), via fax e su chiamata telefonica tramite numero verde e con contestuale emissione di bolla elettronica;
3. di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti xxx xxxxxxxx, xxx xxx o con chiamata telefonica alle Farmacie che hanno inoltrato l'ordine;
4. possibilità di collegamento via internet con il magazzino per verificare la disponibilità dei prodotti;
5. di tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento;
6. di garantire a tutte le Farmacie un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio periodico di informazioni relative a:
- nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
- comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.).
7. di svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici, specialità medicinali, prodotti alimentari, dietetici e quelli della prima infanzia;
8. di fornire un servizio di resi per prodotti avariati compresi i prodotti dietetici e quelli per la prima infanzia con emissione delle relative note di accredito;
9. di accettare le restituzioni, entro 90 giorni dall'arrivo, di tutti i prodotti erroneamente ordinati con emissione delle relative note di accredito per l'intero importo dei prodotti resi;
10. di concordare con i Direttori delle Farmacie, almeno due volte all'anno, salvo casi particolari ed imprevisti, il ritiro delle voci non movimentate relativamente a confezioni ancora vendibili fornite alle farmacie a decorrere dall'inizio del rapporto contrattuale, con scadenza non inferiore ai sei mesi. Tali prodotti, resi per accredito, verranno contabilizzati alle stesse condizioni di acquisto, con emissione da parte del fornitore di nota di accredito da scontare sulla prima fattura utile. Di tale facoltà le singole Farmacie, potranno avvalersi fino ad un massimo del 10% dell'acquistato. Dovrà inoltre essere garantito il ritiro delle specialità variate nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche e/o foglietto illustrativo per le quali le ditte provvedono direttamente al ritiro tramite distributori;
11. di garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche per le quali le ditte provvedono direttamente al ritiro tramite fornitori;
12. di fornire i prodotti oggetto dell'aggiudicazione con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna alle farmacie (salvo che i prodotti non abbiano, alla data di confezione, durata inferiore); qualora tale prescrizione non venisse rispettata, è obbligo del fornitore accettare la restituzione del prodotto non rispondente alla suddetta clausola, con contestuale nota di credito. Qualora il farmaco fornito avesse validità inferiore ai 6 mesi dalla data della consegna, la restituzione (con conseguente richiesta di nota di credito) dovrà essere effettuata previo accordo con il Direttore della Farmacia;
13. di consegnare, in caso di variazione di prezzo, i prodotti recanti i prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento;
14. di effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 538;
15. di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, anche mediante la produzione delle certificazioni delle coibentazioni dei vettori;
16. di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di Legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;
17. di concedere alle Farmacie tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite, visualizzabili on line attraverso l’invio delle stesse alla software house in uso dalle farmacie;
18. di esibire su semplice richiesta dei Direttori delle Farmacie, una campionatura per un massimo di dieci voci, delle fatture d'acquisto dei prodotti ordinati, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione del ribasso offerto;
19. il fornitore dovrà offrire servizi di packaging e merchandising prevedendo una visita annuale per ogni punto vendita;
20. di garantire, per quanto concerne la fornitura dei prodotti in Distribuzione per Conto (DPC), almeno quattro consegne giornaliere più due eventuali emergenze, inoltre, dovrà effettuare uno sconto del 10% sulla remunerazione spettante.
21. qualora il Fornitore, anche per brevi periodi, in occasione di vendite promozionali o offerte speciali effettui condizioni di miglior favore rispetto a quelle offerte in sede di gara a clienti diversi dalle Farmacie riguardanti alcuni o tutti i prodotti oggetto del presente appalto, dovranno riconoscere le stesse condizioni commerciali. Le condizioni migliorative di cui al periodo precedente dovranno essere comunicate al Direttore di Farmacia e dovranno indicare lo sconto al netto di IVA ovvero il prezzo netto.
Il soggetto aggiudicatario di ciascun lotto, in sede di stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di interfaccia del soggetto aggiudicatario nei confronti del Direttore di Farmacia.
Atteso che le Farmacie svolgono un servizio di pubblica utilità, le forniture di cui al presente Capitolato dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi del mercato o, in genere, di scarsità del prodotto.
Articolo 7 - PAGAMENTI
Ai fini della fatturazione, il prezzo applicato sarà quello offerto come risultante dall’applicazione degli sconti indicati nella Dichiarazione di Offerta o, comunque, quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine, in caso di variazioni intervenute in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato.
Le forniture saranno verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte dei Direttori delle Farmacie.
Il pagamento delle forniture sarà effettuato in unica soluzione a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, facendo fede la data di protocollazione in entrata dei documenti.
Il pagamento delle forniture verrà eseguito mediante accredito sul conto corrente bancario del Fornitore (ed eventualmente dei subappaltatori) i cui estremi e coordinate dovranno essere indicati sulle fatture.
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.8.2010, n. 136, anche nei confronti delle eventuali proprie controparti (subappaltatore/subcontraente); a tal fine si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'eventuale inadempimento degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria. A tal fine, l'aggiudicatario inserisce nei rapporti contrattuali con le proprie eventuali controparti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 8 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI
I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emesse nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestati a Farmacia Terni S.r.l. con indicazione del luogo di consegna – di cui agli indirizzi sopra indicati.
Le forniture verranno consegnate, in base all’ordine effettuato, presso ogni singola Farmacia.
Il prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi al momento dell’acquisto della merce e non al momento dell'emissione della fattura. Sui documenti di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita dei prodotti e l’aliquota I.V.A. applicata.
Le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni: il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione, il prezzo al pubblico IVA esclusa, la percentuale IVA applicata, il prezzo al pubblico IVA inclusa, la percentuale di sconto applicata sul prezzo al pubblico senza IVA, il prezzo di vendita al netto dello sconto e dell'IVA.
Articolo 9 - INADEMPIMENTI, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Fornitore, nell’esecuzione delle forniture previste dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Xxxxx e Regolamenti concernenti le forniture stesse.
In caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, il Committente potrà approvvigionarsi, a proprio insindacabile giudizio, presso altri fornitori.
In particolare, saranno applicate le seguenti penali:
- nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, la Committente potrà comminare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di Euro 100,00;
- nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 300,00.
Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte dei Direttori delle singole farmacie. Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, le penalità si intendono accettate. Dopo 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di fornitura, la percentuale media mensile dei prodotti "mancanti" sulle voci trattate, non dovrà superare il 20% delle voci ordinate dalle singole farmacie. Qualora la percentuale mensile delle voci mancanti superasse il 20% di quelle ordinate, la Committente avrà diritto al rimborso da parte del Fornitore del maggior importo pagato per il reperimento di questi prodotti maggiorato del 20%. Il calcolo è fatto su base mensile senza compensazione.
Il Committente si riserva, in ogni caso, il diritto di recedere dal contratto, qualora il superamento della percentuale mensile del 20% di prodotti "mancanti" comporti danni economici o difficoltà organizzative. In questo caso, la ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata prosecuzione della fornitura.
Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., le seguenti inadempienze:
- consegna di medicinali scaduti e/o contraffatti;
- la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- ripetuti ritardi nella consegna;
- il superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti che comporti danni economici o difficoltà organizzative per la Committente.
Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, notificate tramite raccomandata A. R. o PEC, per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alle Farmacie e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 del presente Capitolato, la Committente potrà sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto norma dell'art. 1456 del cod.civ.
In caso di inadempienza del Fornitore, la Committente si riserva la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi, addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggiore prezzo sostenuto secondo le modalità di cui ai periodi successivi.
Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, la Committente avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti del Fornitore per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia definitiva di cui al successivo art. 11, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente integrata.
Articolo 10 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
Per ciascun lotto, a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore dovrà presentare una cauzione definitiva
ai sensi dell’art.103, D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità stabilite nel Disciplinare.
Articolo 11 – SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso entro i limiti e nell’osservanza degli obblighi di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 12 – RICHIAMI NORMATIVI
Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il D.Lgs. 50/2016.
Articolo 13 - TUTELA PRIVACY
Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Le notizie relative alle attività connesse alle prestazioni del presente capitolato in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali non debbono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione delle attività. La Committente è a tutti gli effetti di legge titolare del trattamento dei dati personali e renderà disponibile i dati del proprio responsabile della privacy. L’aggiudicatario, a sua volta, provvederà a comunicare il proprio funzionario responsabile della privacy.
Il Responsabile Unico di Procedimento
Xxxxxx Xxxxx Xxxx