CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti dalle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero
9 NOVEMBRE 1999
(Decorrenza: 1º dicembre 1999 - Scadenza: 30 novembre 2003)
La parte economica scadrà il 30 novembre 2001
rinnovato per la parte economica
23 APRILE 2002
(Decorrenza: 1º dicembre 2001 - Scadenza: 30 novembre 2003)
rinnovato
21 MARZO 2005 (*)
(Decorrenza: 1º dicembre 2003 - Scadenza: 30 novembre 2007)
La parte economica scadrà il 30 novembre 2005
rinnovato per la parte economica
15 DICEMBRE 2006
(Decorrenza: 1º dicembre 2005 - Scadenza: 31 dicembre 2007)
Parti stipulanti
Federazione per le imprese di servizi pubblici culturali, turistici, dello sport e del tempo libero - FEDERCULTURE
CONFSERVIZI
e
FP-CGIL UIL-FPL FPS-CISL UIL-PA
(*) Integrato dal verbale correttivo 25 maggio 2005.
(Il testo dell'accordo di rinnovo è riportato in calce al testo del c.c.n.l.)
Testo del c.c.n.l.
Capitolo I
FINALITA', APPLICAZIONE E VALIDITA' DEL C.C.N.L.
Art. 1 (Finalità)
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l., individuano nei servizi pubblici per la cultura, il turismo, lo sport, il tempo libero, la formazione, gestiti in modo imprenditoriale da aziende, Imprese, Società, Istituzioni ed Enti che aderiscono a FEDERCULTURE, uno strumento
qualificante, non solo per la crescita culturale, sociale e civile ma anche per lo sviluppo economico del Paese.
In particolare, la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, di cui è ricco l'intero territorio, attraverso strumenti di promozione e gestione adeguati alle nuove esigenze, può favorire il riequilibrio tra Nord e Sud e tra aree territoriali che presentano diversi livelli di sviluppo ed occupazione.
Le parti dichiarano, quindi, che il presente c.c.n.l. tende a favorire l'obiettivo degli Enti e delle Imprese di garantire migliori livelli di offerta dei servizi culturali, turistici, sportivi e, in generale, del tempo libero in termini di estensione delle attività, qualità, accessibilità, sicurezza, adeguatezza dei costi rispetto alle prestazioni.
La definizione di uno specifico c.c.n.l. per i lavoratori del settore rappresenta, dunque, uno dei fattori determinanti per una più ottimale gestione dei beni e dei servizi dello Stato , delle regioni e degli Enti locali nei settori di rilevanza prevalentemente sociale, ma che tuttavia devono rispondere ad obiettivi di efficienza, qualità ed economicità.
Tutto ciò comporterà, non solo la valorizzazione delle prestazioni lavorative nei nuovi contesti aziendali ed organizzativi, ma anche lo sviluppo di nuove figure professionali derivanti dall'estensione e dalla diversificazione delle attività di produzione e di servizio.
Le parti, nel rispetto della piena autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni, hanno inteso realizzare con il presente contratto, non solamente una fase negoziale, bensì un confronto globale teso al consolidamento ed allo sviluppo delle potenzialità del settore, dandosi atto reciprocamente della necessità di favorire lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione mediante il recupero della capacità competitiva dell'offerta e l'estensione delle attività.
Rispetto a questa prospettiva di valorizzazione del patrimonio culturale, sportivo ed ambientale, come risorsa per lo sviluppo, le parti sono consapevoli che la qualificazione delle risorse professionali e un contesto di prestazioni lavorative efficaci e coerenti, rappresenta un fattore cruciale per il raggiungimento degli obiettivi indicati.
Una delle caratteristiche specifiche dei servizi e delle attività di questo settore è che le strutture di gestione fondano in modo particolare la loro produzione sugli elementi umani e professionali. I processi produttivi dovranno, quindi, investire, come fattori qualificanti e competitivi, sulla formazione e sull'educazione, sulla razionalizzazione dell'offerta ricettiva e dei servizi, sulle comunicazioni e sulle tecnologie innovative, sull'estensione e la messa in rete dei luoghi della fruizione culturale e sociale.
Le parti contraenti il presente c.c.n.l. sono, infatti, consapevoli che i settori dei servizi cui esso si applica, vivono una fase di particolare cambiamento e di grande importanza. In primo luogo, il tema della gestione si va affermando, negli ultimi anni, sia per la crescita della domanda turistica e dei cittadini, sia per la necessità, sempre più impellente, di razionalizzare la spesa pubblica e di rendere efficace l'intervento delle imprese private.
Questo fenomeno ha attivato un processo di affidamento a soggetti "esterni" agli Enti pubblici, statali, regionali e locali, in particolare alle Amministrazioni comunali e provinciali, delle funzioni di autonoma gestione ed organizzazione dei beni e servizi, mantenendo, in capo alle Istituzioni pubbliche, i compiti di indirizzo generale delle attività, di orientamento e di controllo dei risultati.
Le parti si dichiarano consapevoli che, nei prossimi anni, questa sfida potrà essere affrontata individuando soluzioni nuove ed omogenee sull'intero territorio nazionale in termini di efficienza nell'uso delle risorse umane, prima ancora che finanziarie, per accrescere la capacità della rete dei servizi oggetto del contratto di rapportarsi in modo dinamico con la domanda e il mercato.
L'obiettivo di fondo, da realizzare localmente o da inquadrare in progetti nazionali, è di ampliare e qualificare l'offerta turistica, stimolare i cosiddetti consumi culturali da parte dei cittadini di ogni fascia e strato sociale, favorire l'educazione all'uso dei beni culturali e alla loro conoscenza, accrescere l'attività e la pratica sportiva e, in genere, il corretto uso del tempo libero, avvicinare l'integrazione tra le culture e l'attenzione verso fasce sociali più deboli.
Le parti si impegnano ad intraprendere azioni concertate per promuovere: l'istituzione delle Carte dei servizi, già sperimentate in molte aziende di altri settori di servizi locali; la definizione di standard di qualità per l'erogazione dei servizi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero; la definizione dei contratti di servizio per la regolamentazione del rapporto tra Ente pubblico, nazionale o locale, e soggetto gestore, tutto ciò a vantaggio dell'economicità e a tutela degli interessi e delle attese dei fruitori.
Le parti, nel darsi atto della validità dell'assetto e della struttura contrattuale qui definita, si impegnano a sviluppare a tutti i livelli le relazioni sindacali. In questo quadro, le parti si impegnano reciprocamente ad instaurare corretti e proficui rapporti attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la concreta realizzazione di un sistema delle relazioni sindacali, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e di prevenire l'eventuale insorgere di conflittualità.
FEDERCULTURE, F.P.-CGIL, FIST-CISL, UIL-EE.LL., ritengono che la definizione del primo c.c.n.l. dei lavoratori degli Enti e delle Imprese aderenti a FEDERCULTURE, consentirà di conseguire i seguenti risultati: rendere omogeneo il rapporto di lavoro dei dipendenti ai quali sono applicati attualmente regimi contrattuali diversi; favorire lo sviluppo delle risorse professionali come elemento qualificante della definizione del "prodotto" culturale e del tempo libero; garantire migliori livelli di offerta dei servizi in termine di estensione delle attività, qualità ed economicità.
Art. 2 (Applicazione del c.c.n.l.)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente c.c.n.l. disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende, Imprese, Società, Istituzioni ed Enti aderenti a FEDERCULTURE - Federazione servizi pubblici, cultura, turismo, sport, tempo libero - che erogano servizi pubblici inerenti: musei, arte, formazione, biblioteche, aree espositive, turismo, spettacolo, teatro, musica, cinema, sport, parchi (naturali, biologici, di divertimento), siti archeologici, terme, tempo libero, ecc.
La modifica, l'integrazione o il rinnovo delle norme del presente contratto può essere realizzata solo dagli stessi soggetti stipulanti.
Il presente contratto si applica ai lavoratori addetti ai servizi sopra elencati, anche se dipendenti da soggetti che gestiscono altri servizi pubblici locali. Presso i suddetti soggetti pluriservizio, il presente contratto si applica, inoltre, ai lavoratori addetti a servizi ed attività comuni ai diversi settori aziendali.
Nel prosieguo del presente contratto, il termine "azienda" indica tutti i soggetti di cui ai commi che precedono, mentre il termine "lavoratore" o "dipendente" identifica sia le lavoratrici che i lavoratori.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 2
(Applicazione del c.c.n.l.)
Il presente c.c.n.l. disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende, imprese, società, istituzioni, fondazioni ed enti aderenti a Federculture - Federazione servizi pubblici, cultura, turismo, sport, tempo libero - che erogano servizi inerenti: musei, arte, formazione, biblioteche, aree espositive, turismo, spettacolo, teatro, musica, cinema, sport, parchi (naturali, biologici, di divertimento), siti archeologici, terme, tempo libero, ecc.
La modifica, l'integrazione o il rinnovo delle norme del presente contratto può essere realizzata solo dagli stessi soggetti stipulanti.
Il presente contratto si applica ai lavoratori addetti ai servizi sopra elencati, anche se dipendenti da soggetti che gestiscono altri servizi pubblici locali. Presso i suddetti soggetti pluriservizio, il presente contratto si applica, inoltre, ai lavoratori addetti a servizi ed attività comuni ai diversi settori aziendali.
Nel prosieguo del presente contratto, il termine "azienda" indica tutti i soggetti di cui ai commi che precedono, mentre il termine "lavoratore" o "dipendente" identifica sia le lavoratrici che i lavoratori.
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
A) all'art. 2, primo periodo dell'accordo di rinnovo, dopo la parola "Fondazioni" viene inserito il termine "Associazioni";
Art. 3
(Inscindibilità ed incumulabilità del c.c.n.l.)
Le norme del presente contratto, sia nell'ambito dei singoli istituti sia nel loro insieme, sono correlate ed inscindibili e costituiscono un trattamento complessivo non cumulabile, neanche parzialmente, con altri contratti collettivi nazionali di categoria.
Il presente contratto sostituisce integralmente, dalla data della sua stipulazione, le norme collettive applicate ai lavoratori di cui all'art. 2, derivanti da precedenti contratti collettivi nazionali, mentre, eventuali accordi aziendali vigenti restano in vigore fino al loro rinnovo in attuazione della disciplina prevista dal presente c.c.n.l.
Art. 4
(Prima applicazione del c.c.n.l. e adozione graduale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In tutti i casi nei quali si procede per la prima volta all'applicazione del c.c.n.l.
FEDERCULTURE, al personale il cui rapporto di lavoro era regolato in precedenza da altri contratti collettivi, vanno definiti l'inquadramento e la retribuzione individuale degli interessati ed eventualmente l'adozione graduale degli altri oneri con le modalità seguenti:
A. Inquadramento
Per il personale proveniente dagli EE.LL. si applica, in termini automatici, l'inquadramento previsto dall'allegato A (tabella di corrispondenze per il primo inserimento nelle nuova classificazione del presente contratto), mentre, per il personale proveniente da altri c.c.n.l., si individua l'area e il livello di inquadramento in relazione alle mansioni sulla base dei contenuti professionali previsti dai sistemi di classificazione di provenienza secondo la normativa riportata negli artt. 23 e 24.
Il personale di livello "Dirigente" proveniente dagli EE.LL. è inquadrato in prima applicazione nel livello Q2.
B. Retribuzione individuale
Nel trasferimento da un precedente c.c.n.l. a quello di FEDERCULTURE, il personale ha diritto alla conservazione del proprio trattamento economico globale precedente, riarticolato nelle voci previste dalla retribuzione globale annua del presente contratto, mantenendo come assegno "ad personam" non assorbibile l'eventuale retribuzione già percepita per anzianità. Nel caso in cui il trattamento economico connesso all'applicazione del c.c.n.l. di FEDERCULTURE sia globalmente inferiore a quello previsto dal contratto precedente, tale conservazione avviene attraverso il mantenimento "ad personam" della somma algebrica delle eventuali differenze retributive assorbibili solo a seguito di futuri passaggi di inquadramento di area o livello.
C. Adozione graduale
Nei casi in cui si proceda all'applicazione del c.c.n.l. FEDERCULTURE a personale il cui rapporto di lavoro era in precedenza regolato da altri contratti che presentano minori oneri e che comportavano per i lavoratori un complessivo trattamento economico meno favorevole o un maggiore orario di lavoro a livello settimanale e/o annuale, il presente contratto può essere attribuito in modo scaglionato nel tempo.
La ripartizione, da attuarsi attraverso specifico accordo fra le parti sociali a livello locale, deve comunque prevedere che la prima "trance" di miglioramento per i lavoratori (limitatamente ad aumenti retributivi e/o riduzione di orario di lavoro) decorra dal primo giorno di applicazione del c.c.n.l. FEDERCULTURE.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 4
(Prima applicazione del c.c.n.l. e adozione graduale)
Modifiche alla lettera A):
A) Inquadramento
Per il personale proveniente dagli EE.LL. si applica, in termini automatici, l'inquadramento previsto nella Tabella 6 allegata all'accordo di rinnovo 21 marzo 2005 (che sostituisce l'Allegato A di cui al c.c.n.l. 9 novembre 1999).
Per il personale proveniente da un diverso c.c.n.l. dei pubblici comparti, le parti convengono di determinare, all'occorrenza, specifici modelli di inquadramento del personale trasferito ed eventuali sistemi di adozione graduale in ragione delle specificità del c.c.n.l. di provenienza, nel rispetto del sistema classificatorio ed economico adottato dal contratto Federculture.
A tal fine, le Direzioni aziendali e quelle amministrative delle aziende ed amministrazioni interessate da fenomeni di passaggio del personale pubblico dipendente verso il contratto Federculture si impegnano a comunicare alle XX.XX. firmatarie del presente contratto, ai fini della sua applicazione, almeno 90 giorni prima del programmato passaggio, l'inizio delle relative procedure. Le XX.XX. predette, ricevuta la comunicazione, potranno definire, di comune accordo, sistemi di inquadramento omogenei in relazione alle aree nelle quali è chiamato ad operare il personale trasferito, garantendo loro il livello di professionalità maturato. L'eventuale intesa raggiunta sarà comunicata alle aziende ed amministrazioni interessate, almeno 20 giorni prima del programmato accesso del personale verso il nuovo contratto.
Per il personale proveniente da altri cc.cc.nn.l., di natura privatistica, l'area ed il livello di inquadramento vengono individuati in relazione alle mansioni effettivamente svolte, sulla base dei contenuti professionali previsti dai sistemi di classificazione di provenienza secondo la normativa riportata negli artt. 23 e 24.
Modifiche alla lettera C):
C) Adozione graduale
Nei casi in cui si proceda all'applicazione del c.c.n.l. Federculture a personale il cui rapporto di lavoro era in precedenza regolato da altri contratti che presentano minori oneri e che comportano per i lavoratori un complessivo trattamento economico meno favorevole o un maggiore orario di lavoro a livello settimanale e/o annuale, il presente contratto può essere applicato in modo scaglionato nel tempo.
La ripartizione, da attuarsi attraverso specifico accordo fra le parti sociali a livello locale, deve comunque prevedere che la prima "tranche" di miglioramento per i lavoratori (limitatamente ad aumenti retributivi e/o riduzione di orario di lavoro) decorra dal primo giorno di applicazione del c.c.n.l. Federculture.
Art. 4 bis
(Sviluppo del sistema di applicazione graduale:
livelli economici base e livelli economici evoluti)
Le parti, con la sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale, condividono l'esigenza primaria di definire un modello contrattuale unico per tutti i lavoratori comunque impiegati nelle aziende, tale da garantire uniformità di trattamento economico e normativo dei settori cui inerisce la categoria sindacale espressione del c.c.n.l. Federculture.
In tale prospettiva, è avvertita da tutti la necessità di una maggiore competitività del contratto, anche per ciò che attiene alla vasta area, fenomenologicamente variegata e disomogenea, degli appalti, concessioni ed affidamenti inerenti i servizi di cui all'art. 2, 1º periodo, con l'obiettivo di una qualificazione mirata del capitale umano impiegato.
Le parti, inoltre, evidenziano come le suddette esigenze non possano in alcun modo porsi in contrasto con i principi e le regole che hanno ispirato la nascita e l'evoluzione del presente c.c.n.l. e, dunque, occorre offrire idonee garanzie al personale che, con qualunque modalità ed in qualsiasi momento, risulti trasferito da istituzioni o enti pubblici (siano esse statali, regionali o locali) a seguito di processi di c.d. "esternalizzazione pura", implicanti il passaggio di personale dall'ente pubblico di provenienza.
Ciò premesso, per il contemperamento delle priorità sopra espresse, le parti decidono di sviluppare il sistema di adozione graduale di cui all'art. 4, lett. C), secondo la seguente modalità:
A) agli artt. 23-bis e 24 vengono inseriti 2 nuovi livelli retributivi base, relativi alle rispettive aree professionali, costituiti dal livello A e B, cui corrisponderanno nuovi minimi contrattuali fissati nella Tabella 3 allegata all'accordo di rinnovo 21 marzo 2005;
B) in tali livelli retributivi saranno collocati tutti i lavoratori, senza particolare esperienza, comunque assunti a far data dalla sottoscrizione del rinnovo contrattuale 21 marzo 2005, sulla base del sistema classificatorio allegato al presente contratto;
C) il criterio di cui al punto B) è escluso con riferimento al personale già in servizio e/o per quello trasferito da istituzioni o enti pubblici (nazionali, regionali o locali), per il quale continueranno a trovare applicazione le regole di inquadramento e le garanzie di conservazione del trattamento "ad personam" di cui all'art. 4, lett. A) e B);
D) il personale inquadrato nei suddetti livelli A e B permarrà nel livello base per la durata massima di 3 (tre) anni;
E) alla scadenza dei termini di cui al punto D), il personale inquadrato nei livelli base acquisterà, automaticamente, il diritto al passaggio nel livello retributivo evoluto immediatamente superiore dell'area professionale di pertinenza, fatto salvo trattamento di miglior favore.
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
B) all'art. 4-bis, punto A dell'accordo di xxxxxxx vengono eliminate le parole "23-bis";
Art. 5
(Decorrenza e durata del c.c.n.l.)
In applicazione di quanto disposto dal Protocollo Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993, il presente contratto ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Il presente contratto ha decorrenza dal 1º dicembre 1999 data di stipulazione e ha validità fino al 30 novembre 2003 per la parte normativa, mentre, per la parte economica, fino al 30 novembre 2001.
Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non sia data disdetta per iscritto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, rispettivamente, sia del contratto quadriennale sia di quello biennale.
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
C) all'art. 5, secondo periodo del c.c.n.l. 9 novembre 1999 le parole "1º dicembre 1999" sono sostituite da "1º dicembre 2003"; le parole "30 novembre 2003" sono sostituite da "30 novembre 2007"; le parole "30 novembre 2001" sono sostituite da "30 novembre 2005";
Capitolo II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
Art. 6 (Relazioni sindacali)
Le parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità delle aziende e delle XX.XX. dei lavoratori, ritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, ispirato alle finalità ed agli indirizzi del Protocollo
Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993, si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale ed aziendale regolati da specifiche procedure.
Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di elevati standard di servizio ai cittadini e concorrere a sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale attraverso una maggiore efficienza e competitività del sistema delle aziende aderenti a FEDERCULTURE.
Le parti riconoscono, pertanto, l'opportunità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale tra FEDERCULTURE e le XX.XX. nazionali stipulanti il presente c.c.n.l. ed a livello aziendale tra le Direzioni aziendali, le R.S.U., costituite ai sensi dell'accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 29 settembre 1994, e le strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente c.c.n.l., di seguito entrambe denominate Rappresentanze Sindacali.
Art. 7
(Modalità e procedure di relazioni sindacali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A. Modalità
Le parti concordano le seguenti forme di relazioni e rapporti sindacali, ferma restando la loro reciproca autonomia:
- informazione: intendendosi con questa voce la comunicazione ed esposizione di dati, programmi, iniziative e documenti;
- consultazione: intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di rilievo, finalizzata alla conoscenza e alla valutazione dei reciproci orientamenti ed opinioni, ed al riscontro delle possibili convergenze sui diversi aspetti;
- contrattazione: intendendosi con questa voce l'attività di negoziazione delle parti su materie di competenza del rispettivo livello, finalizzata alla loro eventuale definizione congiunta.
B. Procedure generali
Si conviene di proceduralizzare tali forme di relazioni e rapporti secondo le seguenti modalità:
- Informazione: la parte datoriale trasmette alle Rappresentanze Sindacali i documenti e i dati inerenti gli specifici argomenti oggetto di informazione. Su esplicita richiesta sindacale può tenersi un successivo apposito incontro di approfondimento entro e non oltre i 15 giorni dalla citata richiesta. L'incontro, ove espletato, costituisce completo adempimento della procedura.
- Consultazione: la parte datoriale trasmette alle Rappresentanze Sindacali i dati, le notizie inerenti gli argomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro da svolgersi entro e non oltre i 15 giorni successivi. Al termine di questo incontro le Rappresentanze Sindacali possono richiedere uno o più incontri di approfondimento da tenersi complessivamente entro i 15 giorni successivi, al fine di ricercare possibili convergenze.
- Contrattazione: le parti, acquisite le documentazioni, i dati e le notizie opportune, fissano un incontro da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta inoltrata. La trattativa si sviluppa nei successivi 30 giorni, concludendosi comunque entro 45 giorni dall'inizio della procedura. Decorso tale termine senza pervenire ad un accordo, le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli.
L'attivazione delle suddette procedure può essere invertita fra le parti, ciascuna delle quali all'uopo ha la titolarità di promuoverle.
Modalità procedurali specifiche vengono definite per le contrattazioni relative a:
- rinnovo c.c.n.l.;
- trattativa di 2º livello aziendale.
C. Procedura di rinnovo del c.c.n.l.
Le proposte di rinnovo del c.c.n.l. debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 giorni dalla notifica delle proposte stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo,
se successiva ai termini di cui al comma precedente, le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
La violazione del periodo di raffreddamento, come definito al comma precedente, comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993.
Nel mese successivo alla scadenza del contratto, ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti Confederali competenti le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento.
Qualora gli interventi sopra citati non abbiano effetto positivo, le parti possono attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione della vertenza previste dal Protocollo d'intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL 20 luglio 1989, Xxxxx xxxxxxxx, punto 1, ultimo comma; in pendenza di tali iniziative le parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali e non procedono ad azioni dirette.
In relazione a quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le parti convengono che, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del c.c.n.l., viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato, relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla retribuzione base.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% del tasso di inflazione programmato relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.
D. Procedura per la contrattazione di secondo livello
Premesso che il c.c.n.l. disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte unica di regolamentazione degli aspetti normativi, dei livelli retributivi e dei relativi parametri della classificazione del personale, la funzione della contrattazione aziendale, in sintonia ed ai sensi del punto 2, Assetti contrattuali, n. 3, del Protocollo Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993, riconfermato nel Patto Sociale del 22 dicembre 1998, è assolta, oltre che dalle procedure e materie ad essa delegate dal successivo art. 8, lett. B del presente c.c.n.l., dalla negoziazione di contenuti economici variabili, correlati e commisurati a parametri di miglioramento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed altri elementi di competitività delle aziende e che sono, pertanto, corrisposti sotto forma di premio di risultato.
La contrattazione, concernente il premio di risultato, ha cadenza e durata quadriennale ed è rinnovabile nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con il rinnovo del c.c.n.l.
Questa contrattazione viene attivata previa disdetta degli accordi in essere e presentazione della nuova piattaforma da inoltrarsi almeno 3 mesi prima della loro scadenza.
Entro 30 giorni dal ricevimento della piattaforma, la direzione aziendale convoca le parti per la sua discussione. La trattativa si svilupperà nei successivi 60 giorni; decorso inutilmente tale termine, le parti attuano le procedure previste dal Protocollo d'intesa CISPEL/CGIL-CISL- UIL del 20 luglio 1989, Norme pattizie, punto 3.
La titolarità della contrattazione è della R.S.U. unitamente alle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente contratto.
Nelle more della costituzione delle R.S.U. la titolarità rimane alle strutture sindacali territoriali.
Le parti non assumono iniziative unilaterali, e non procedono ad azioni dirette nei 3 mesi successivi alla data di presentazione della piattaforma e per i 3 mesi seguenti alla scadenza dell'accordo e, comunque, per un periodo pari complessivamente a 6 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo.
Nel contratto quadriennale aziendale le parti determinano gli indici economici di valutazione per la determinazione del valore economico del premio di risultato ed i parametri di misurazione della variazione medesima, cui correlare l'erogazione del premio nonchè le verifiche intermedie di valutazione dell'attuazione del programma. Tali indici sono determinati in
relazione ai piani aziendali e settoriali di recupero di produttività, redditività, efficienza, competitività e di miglioramento della qualità del servizio.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 7
(Modalità e procedure di relazioni sindacali)
Modifiche alla lettera C) - Procedura di rinnovo del c.c.n.l. - 6º periodo
In relazione a quanto previsto dal Protocollo Governo-parti sociali del 23 luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le parti convengono che, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del c.c.n.l., verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale", le cui modalità di corresponsione saranno definite dalle parti sottoscrittrici del c.c.n.l., in sede nazionale, escludendosi - al riguardo - qualsiasi intesa assunta a livello aziendale.
Art. 8
(Assetti contrattuali e materie di negoziazione)
Nel rispetto dei principi contenuti nel Protocollo d'intesa Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993, le parti reciprocamente si danno atto della suddivisione degli assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione aziendale, quest'ultima riguardante materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del c.c.n.l. Le parti, pertanto, convengono come segue, circa l'attribuzione delle diverse materie ai differenti livelli di negoziazione e di relativa procedura.
A. Livello nazionale
Informazione e consultazione: le parti possono programmare periodici incontri su ogni argomento di rilevanza strategica per il settore e di interesse reciproco, fra cui:
- legislazione e ordinamento delle aziende;
- politiche industriali e assetti settoriali;
- strategie organizzative e livelli di investimento;
- mercato del lavoro e politiche formative;
- dinamiche del costo del lavoro;
- salute e sicurezza dei lavoratori;
- pari opportunità;
- ricadute di ordine fiscale, legislativo, previdenziale sul comparto;
- qualità del servizio.
Contrattazione: il c.c.n.l. disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione primaria degli aspetti normativi e retributivi, fra cui in modo esclusivo:
- procedure di relazioni industriali e rinnovi contrattuali;
- diritti sindacali;
- sistema di classificazione del personale;
- durata dell'orario di lavoro;
- regolamentazione della parte sociale ed assistenziale;
- definizione delle materie ed ambiti della contrattazione aziendale;
- struttura della retribuzione e dei minimi di retribuzione.
B. Livello aziendale
Informazione: le parti concordano sulla necessità di sviluppare un organico sistema di informazione in sede aziendale onde fornire al sindacato un quadro delle prospettive strategiche e delle possibilità operative delle aziende nel contesto economico sociale.
A tal fine, con cadenza annuale, coincidente con la predisposizione dei documenti programmatici, ha luogo una sessione di incontri in cui l'azienda da informazioni alle Rappresentanze Sindacali su una serie di argomenti tra cui:
- andamento economico, gestione e sviluppo aziendale;
- politiche e programmi di decentramento e ristrutturazioni;
- linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell'occupazione;
- criteri e procedure di assunzione, valutazione e sviluppo del personale;
- obiettivi e piani generali di formazione e addestramento;
- dinamiche del costo del lavoro, con riferimento alle politiche retributive, meritocratiche e al numero dei lavoratori interessati;
- situazione del personale maschile e femminile in tema di pari opportunità (legge n.
125/1991);
- adozione e definizione dei turni, delle reperibilità e delle altre articolazioni dell'orario di lavoro connessi all'orario di servizio;
- contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, tipologia di personale e percentuale di trasformazione in contratti a tempo indeterminato;
- qualità dei servizi erogati;
- utilizzo di rapporti di lavoro temporaneo con riferimento alla tipologia di personale, quantità per qualifiche e motivo di utilizzo dell'istituto.
Consultazione: i programmi aziendali oggetto di informazione, che hanno diretta incidenza sulle prestazioni di lavoro del personale, proseguono, a richiesta delle Rappresentanze Sindacali, in termini di consultazione relativamente alle motivazioni e conseguenze per i lavoratori, sui seguenti temi:
- programmi di sviluppo occupazionale;
- programmi di ristrutturazione connessi ad acquisizione e/o scorpori di servizi;
- programmi di mobilità collettiva;
- piani e programmi formativi;
- piani di sviluppo dell'organizzazione e relativo sviluppo professionale di cui agli artt. 26 e
27;
- programmazione ferie.
Contrattazione: è demandato all'ambito aziendale la definizione delle seguenti materie:
- premio di risultato;
- indumenti aziendali/divise;
- pari opportunità;
- modalità operativa di attuazione della reperibilità, dei turni e delle altre articolazioni dell'orario di lavoro;
- riduzioni di orario di lavoro a termini dei punti 6 e 7 dell'art. 32;
- modalità di eventuale attuazione della mensa aziendale;
- indennità di disagio.
Art. 9
(Procedure di conciliazione e arbitrato)
Le parti, anche in relazione alla possibilità di uno specifico accordo in materia a livello interconfederale, convengono di incontrarsi entro 6 mesi dalla firma del presente c.c.n.l. per definire la disciplina contrattuale concernente la conciliazione e l'arbitrato alla luce del D.Lgs. n. 80/1998 e successive modifiche ed esaminare compiti, funzioni, composizione, funzionamento e regolamento d'attuazione delle commissioni paritetiche e dei collegi d'arbitrato.
Art. 10
(Rappresentanze sindacali unitarie - R.S.U.)
Le Organizzazioni sindacali, firmatarie del presente c.c.n.l., in applicazione dell'accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 29 settembre 1994, che nel presente c.c.n.l. viene integralmente recepito, procedono alla costituzione della R.S.U. L'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può anche essere assunta dalle associazioni sindacali formalmente costituite che:
- accettino espressamente la disciplina della R.S.U. qui riportata;
- raccolgano un numero di firme di lavoratori dipendenti dell'azienda interessata pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Le R.S.U. vengono costituite in ciascuna azienda secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell'accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 29 settembre 1994 e nel Regolamento ad esso allegato.
L'iniziativa di cui al 1º comma del presente articolo deve essere assunta entro 6 mesi dalla stipula del presente c.c.n.l. Le operazioni, connesse con le elezioni della R.S.U., debbono svolgersi, come previsto al punto 12 del Regolamento allegato all'Accordo interconfederale, previa intesa con la Direzione aziendale, in modo da consentire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze di servizio.
Il numero massimo di componenti della R.S.U. in ciascuna azienda è di:
- 1 componente nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti;
- 3 componenti nelle aziende che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 1 componente ulteriore per ogni frazione aggiuntiva parziale o intera di 70 dipendenti fino a 520 lavoratori;
- 1 componente ulteriore ogni 100 o frazione di 100 dipendenti nelle aziende che occupano oltre 520 lavoratori.
Le Organizzazioni sindacali, che hanno indetto le elezioni, ratificano il risultato delle stesse e comunicano a FEDERCULTURE i nominativi dei componenti della R.S.U. eletti nell'ambito delle proprie liste nelle aziende associate. FEDERCULTURE, riscontrata la corrispondenza delle operazioni elettorali alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi e, dalla data di questa comunicazione decorre il mandato della R.S.U.
Nei casi di decadenza della R.S.U., previsti dall'accordo interconfederale CISPEL/CGIL- CISL-UIL del 29 settembre 1994 o comunque ove la R.S.U. non sia ancora stata eletta, ovvero non sia stata validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle XX.XX. per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione.
I tempi necessari per l'espletamento delle elezioni della R.S.U. non sono computati ai fini del monte ore di cui al successivo art. 11.
La R.S.U. gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale ed assolve funzioni di agente contrattuale nelle materie che il presente c.c.n.l. attribuisce alla contrattazione a livello aziendale, unitamente alle strutture sindacali territoriali delle XX.XX. firmatarie del c.c.n.l.
Art. 11 (Permessi sindacali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A. Permessi per la R.S.U.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti della R.S.U. possono disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari ad 1 (una) ora per dipendente in forza presso l'azienda al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di fruizione.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la
R.S.U. nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
I permessi della R.S.U. assorbono quelli spettanti a norma dell'art. 23 della legge n.
300/1970.
I tempi relativi agli incontri sindacali su convocazione della Direzione aziendale non sono computati ai fini del suddetto monte ore.
La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dalla R.S.U. alla Direzione aziendale, con un preavviso di 24 ore, indicando il nominativo del beneficiario.
Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività aziendale.
X. Xxxxxxxx per i dirigenti sindacali
I lavoratori componenti gli organismi direttivi delle Confederazioni sindacali e gli organismi direttivi nazionali, regionali e territoriali delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l., hanno diritto a permessi retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, per la partecipazione alle riunioni degli organismi suddetti e per ogni altra attività sindacale extra aziendale inerente al loro mandato sindacale, inclusa la partecipazione a congressi, convegni, corsi di formazione sindacale, per un monte ore annuo pari a 2 (due) ore per dipendente in forza presso l'azienda al 30 settembre dell'anno precedente a quello di fruizione.
Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di ciascun anno, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario di lavoro svolto.
FEDERCULTURE trasmette alle XX.XX. entro il 30 novembre di ciascun anno il dato complessivo del personale in forza nelle aziende associate e successivamente, entro il 31 dicembre le XX.XX. comunicheranno a FEDERCULTURE i criteri di utilizzo.
Questo monte ore annuo viene attribuito in attuazione di quanto previsto dall'art. 30, legge n. 300/1970 e viene ripartito al 50% in due distinti aggregati di ore di competenza rispettivamente del livello aziendale e nazionale:
B.1) Monte ore aziendale
I lavoratori che possono fruire di questo monte ore aziendale sono i componenti degli organismi direttivi delle Federazioni di categoria stipulanti il presente c.c.n.l. e delle Confederazioni Sindacali alle quali sono aderenti, individuati secondo i rispettivi statuti e comunicati nominativamente.
A tal fine, le Organizzazioni sindacali si impegnano a fornire tempestivamente a FEDERCULTURE i rispettivi statuti e l'elenco degli organismi direttivi ivi contemplati.
Le XX.XX. si impegnano a fornire tempestiva comunicazione a FEDERCULTURE in ordine ad eventuali soppressioni e/o istituzioni di organismi direttivi sindacali, e la stessa provvederà poi a comunicarle alle aziende interessate.
Il monte ore aziendale, costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno di competenza; lo stesso viene ripartito tra le XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l. nella misura e con le modalità che le medesime XX.XX. si impegnano a comunicare alle aziende ed a FEDERCULTURE entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale la ripartizione si riferisce.
In via eccezionale, di tale monte ore sono, inoltre, ammessi a beneficiare anche i singoli lavoratori chiamati espressamente ad affiancare e/o a partecipare ad attività ed iniziative degli organismi sopra citati nell'esercizio dei compiti ad essi affidati; tali permessi possono essere goduti solo se non pregiudicano le esigenze di servizio.
Il permesso deve essere espressamente richiesto dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori interessate, con un preavviso di due giorni mediante lettera indirizzata alla Direzione aziendale.
B.2) Monte ore nazionale
Questo monte ore viene utilizzato, su indicazione delle Segretarie Nazionali delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l., secondo la seguente ripartizione:
- per permessi sindacali retribuiti da fruirsi in via continuativa dai lavoratori che ricoprono cariche di responsabilità all'interno degli organismi sindacali direttivi di cui al precedente punto B, che richiedono lo svolgimento dell'attività sindacale a tempo pieno, secondo le modalità definite sub B.2a);
- per essere assegnato in aggiunta al monte ore aziendale, individuato ai sensi del precedente punto B. 1, secondo le modalità di seguito definite sub B.2b).
Il presente monte ore nazionale costituisce un limite annuo invalicabile; non è ammessa la sua fruizione anticipata e non è consentita la fruizione in anno successivo degli eventuali residui dell'anno di competenza.
B.2a) Attività sindacale a tempo pieno
L'attività sindacale a tempo pieno può essere svolta dai dirigenti sindacali che rivestono cariche di responsabilità all'interno degli organismi direttivi delle XX.XX. stipulanti, attraverso la fruizione di permessi sindacali retribuiti in via continuativa per tutta la durata del mandato (riferito all'anno solare), computati nel monte ore nazionale di cui al precedente punto B.2).
Tali permessi non possono essere utilizzati per periodi inferiori all'intero anno solare, salvo la sola sostituzione del lavoratore interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di ogni carica sindacale; eventuali casi eccezionali di sostituzione potranno essere esaminati dalle parti stipulanti il c.c.n.l.
Durante l'attività sindacale a tempo pieno il dipendente mantiene, ai sensi di legge e di contratto, il diritto alla conservazione del posto; al termine dell'attività sindacale a tempo pieno l'azienda assegna all'interessato un posto di lavoro possibilmente con la stessa qualifica e comunque con il medesimo livello di inquadramento precedentemente attribuito, comportante l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte nel periodo precedente.
B.2b) Integrazione del monte ore aziendale
Le disponibilità orarie residue del monte ore nazionale, detratte le ore destinate ai lavoratori in attività sindacale a tempo pieno, vengono ripartite nella misura stabilita tra le XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l.
Le XX.XX. si impegnano a dare comunicazione a FEDERCULTURE di ogni eventuale variazione della suddetta ripartizione percentuale entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale la variazione si riferisce.
Ciascuna O.S. stipulante può assegnare ad ogni singola azienda una quantità annua di permessi sindacali nell'ambito della quota di monte ore nazionale alla stessa O.S. spettante come integrazione della quantità a disposizione dell'azienda nell'ambito del monte ore aziendale di cui al precedente punto B.1); tale quantità integrativa può essere fruita dai lavoratori aventi titolo ai permessi sindacali individuati nel 1º comma dello stesso punto B.1), senza alcuna differenziazione rispetto alle ore calcolate a livello aziendale.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 2
(Disciplina transitoria sui permessi per i dirigenti sindacali)
Le parti, consapevoli della necessità di dare attuazione alla disciplina generale dei permessi sindacali, concordano - in attesa che vengano rese operative le condizioni di accesso stabilite dall'art. 11, lett. b2) nel definire una regolamentazione transitoria, per l'anno 2005, attuativa della citata norma.
A tal fine, verranno riconosciute, per la predetta annualità, 1.500 ore complessive di permessi sindacali retribuiti alle XX.XX. stipulanti il presente rinnovo, la cui ripartizione percentuale, per ciascuna O.S. stipulante l'accordo di rinnovo, sarà comunicata a Federculture entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
Le modalità di utilizzo del monte ore ivi regolamentato seguiranno la medesima articolazione nonchè gli stessi presupposti di accesso ai permessi e i relativi oneri di comunicazione dettati dall'art. 11, lett. b2).
Le parti si danno reciprocamente atto che i permessi fruiti nell'anno 2004 sono in linea con l'articolato contrattuale e, dunque, alcuna contestazione sarà sollevata in merito.
Federculture, dal canto suo, si impegna a raccogliere i dati inerenti gli organici delle aziende/enti associati che applicano il presente c.c.n.l., a partire dall'annualità 2005, in modo da consentire la corretta e tempestiva applicazione della citata norma contrattuale.
In mancanza di tale propedeutico adempimento, sarà reiterata la disciplina transitoria ivi regolamentata, a partire dall'anno 2006.
Art. 12
(Assemblee sindacali del personale)
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea in azienda, sia fuori che durante l'orario di lavoro, nei limiti di 12 ore annue normalmente retribuite.
Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle XX.XX. stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con ordine del giorno comunicato alla Direzione.
Qualora alle assemblee partecipino dirigenti esterni delle XX.XX. stipulanti, i loro nominativi devono essere comunicati per iscritto alla Direzione almeno 24 ore prima della riunione stessa.
Art. 13
(Prerogative sindacali e diritti dei lavoratori)
A. Trattenute dei contributi
Allo scopo di consentire ai lavoratori il versamento volontario dei propri contributi alle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l. alle quali sono iscritti, le aziende effettuano le relative trattenute sulle retribuzioni mensili nella misura indicata dai sindacati nazionali in modo congiunto di anno in anno.
La trattenuta viene effettuata o sospesa, a richiesta del lavoratore interessato, con decorrenza dal mese successivo alla data in cui quest'ultimo consegna o revoca la delega in materia all'azienda.
Effettuata la trattenuta, l'azienda rimette mensilmente ad ogni sindacato la somma di competenza.
L'azienda trasmette ad ogni singolo sindacato comunicazione mensile, qualora ci fossero variazioni, relativamente al numero, ai nominativi, alle iscrizioni, alle revoche e alle cessazioni dal servizio dei lavoratori con delega relativa alle trattenute dei contributi sindacali.
B. Comunicati e stampa sindacale
L'azienda mette a disposizione dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, in luoghi accessibili a tutti, albi per l'affissione dei comunicati e delle pubblicazioni, relative a materia di interesse sindacale e del lavoro, di cui all'art. 25, legge n. 300/1970.
C. Locali per le R.S.U.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 27, legge n. 300/1970, l'azienda, nei limiti del possibile, mette a disposizione della R.S.U. un locale idoneo per le proprie riunioni.
D. Patronati
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, legge n. 300/1970, secondo cui gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, per quanto riguarda gli istituti di patronato di emanazione delle XX.XX. firmatarie del presente contratto, si conviene quanto segue: gli istituti di patronato possono svolgere i compiti previsti dal D.Lgs.C.P.S. n. 804/1947, e successive integrazioni e/o modificazioni, mediante rappresentanti i cui nominativi devono essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali devono segnalare le variazioni.
I rappresentanti dei patronati concordano con le singole aziende le modalità di svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività e pertanto fuori dall'orario di lavoro.
Le parti si danno atto che in sede di transito di personale dagli EE.LL. alle aziende ed Enti che applicano il presente contratto costituiranno oggetto di esame tra le parti a livello aziendale anche le tematiche attinenti i servizi sociali eventualmente già fruiti dai lavoratori interessati.
Capitolo III
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 14 (Assunzione del personale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A. Assunzione
L'assunzione del personale dipendente è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria vigenti in materia.
Entro 5 giorni dall'assunzione, l'azienda deve inviare, alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, l'inquadramento ed il trattamento economico e normativo. Detta comunicazione, laddove si voglia beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, deve essere integrata dagli elementi a ciò necessari.
B. Lettera di assunzione
L'assunzione viene comunicata all'interessato con lettera nella quale, come previsto dalla vigente legislazione (D.Lgs. n.152/1997), è indicato:
- la data di assunzione;
- la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;
- la durata del periodo di prova;
- la qualifica, l'area e il livello di inquadramento in base a quanto previsto nel presente contratto;
- il trattamento economico iniziale;
- la sede di assegnazione;
- il termine finale in caso di rapporto a tempo determinato.
Ad ogni lavoratore viene consegnata copia del contratto collettivo applicato. Il datore di lavoro è tenuto altresì a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso.
C. Documenti
Per l'assunzione il lavoratore deve presentare, di norma mediante autocertificazione o a richiesta in termini di legge, i seguenti documenti:
- certificato di nascita;
- certificato di cittadinanza dei Paesi dell'U.E.;
- titolo di studio ed eventuali specializzazioni;
- copia dello stato di servizio militare;
- stato di famiglia.
In particolare, all'atto dell'assunzione, vanno consegnati:
- il libretto di lavoro;
- eventuali certificati di servizio prestati in precedenza;
- il consenso, se trattasi di minori, delle persone che per legge ne hanno la potestà. L'azienda rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio e a notificare i successivi mutamenti.
D. Idoneità
L'assunzione è subordinata, laddove richiesto dall'azienda, anche al fine di prevenire conseguenze dannose all'integrità psico-fisica del lavoratore e dei suoi colleghi di lavoro, all'accertamento dell'idoneità fisica dello stesso alle specifiche mansioni, da rilasciarsi da parte della competente autorità sanitaria.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 14
(Assunzione del personale)
A) Assunzione
L'assunzione del personale dipendente è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria vigenti in materia.
In attesa del decreto interministeriale di attuazione dell'obbligo di contestuale informazione, l'azienda, entro 5 giorni dall'assunzione, è tenuta ad inviare al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede lavorativa, una comunicazione contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, quella di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato.
Detta comunicazione, laddove si voglia beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, deve essere integrata dagli elementi a ciò necessari.
A seguito dell'approvazione del predetto decreto interministeriale, xxxx ad assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, l'azienda si adeguerà all'obbligo di informazione contestuale, relativamente ai nuovi assunti, adottando i moduli per le comunicazioni obbligatorie in esso elaborati.
L'assunzione dei minori di anni diciotto è effettuata in conformità della regolamentazione contenuta nella legge n. 977 del 17 ottobre 1967, così come modificata ed integrata dal D.Lgs. n. 345/1999 e dal D.Lgs. n. 262/2000.
B) Lettera di assunzione
All'atto dell'assunzione, l'azienda è tenuta a consegnare al lavoratore una dichiarazione sottoscritta (c.d. lettera di assunzione) contenente, in conformità della vigente legislazione, i dati di registrazione effettuata nel libro matricola nonchè i seguenti elementi:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro ovvero, in assenza di un luogo fisso o preponderante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi;
c) la data di assunzione e la durata del rapporto di lavoro;
d) la qualifica, l'area ed il livello di inquadramento, in conformità di quanto previsto dal presente c.c.n.l.;
e) l'importo della retribuzione iniziale ed il periodo di pagamento;
f) la durata del periodo di prova, se previsto;
g) la durata delle ferie retribuite;
h) l'orario di lavoro;
i) i termini di preavviso in caso di recesso.
Per gli elementi di cui alle lett. e), f), g), h), i), si procederà mediante esplicito rinvio alle disposizioni in materia dettate dal presente c.c.n.l., salvo condizioni di miglior favore praticate ed esplicitate nella lettera di assunzione.
Ad ogni lavoratore viene consegnata copia del contratto collettivo applicato, la modulistica e la documentazione riguardante l'iscrizione al Fondo di previdenza integrativa, i moduli per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore è altresì fornita adeguata informazione sui rischi e le misure di prevenzione e protezione adottate in conformità delle disposizioni di cui al Capitolo VII del presente c.c.n.l.
C) Documenti
Per l'assunzione il lavoratore deve presentare, di norma mediante autocertificazione o richiesta nei termini di legge, tutti i documenti richiesti dal datore di lavoro, in quanto necessari all'assunzione.
L'azienda rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore è tenuto dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio ed a comunicare, per iscritto, i successivi mutamenti.
Art. 15 (Apprendistato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il rapporto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo determinato ed è istituito per la formazione alle professionalità di operai qualificati e specializzati a partire dal livello A2 in su del sistema di classificazione e per la formazione di impiegati qualificati e specialisti tecnici ed amministrativi anche di area B, C e D.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. Per quanto non contemplato dalle normative di legge, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato.
L'assunzione deve essere autorizzata dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, dietro comunicazione, da parte dell'azienda, del tipo di prestazioni richieste all'apprendista, del genere di addestramento a cui sarà adibito e della qualifica che verrà da questo conseguita al termine del rapporto.
Non è consentita la stipula di contratti di apprendistato nelle aziende che, al momento della richiesta di autorizzazione all'Ispettorato del lavoro, risultano non aver confermato, al termine del periodo di apprendistato, almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti.
Non è consentito inoltre, la stipula di contratto di apprendistato per un anno per posti già coperti con analogo contratto e per la stessa qualifica dove non siano stati confermati lavoratori al termine del periodo di apprendistato.
A tal fine non si computano i lavoratori in apprendistato il cui rapporto sia cessato per giusta causa e quelli che abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
La limitazione suddetta non si applica quando, nel biennio precedente, sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
L'apprendista deve essere sottoposto a visita medica preventiva allo scopo di accertare l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere.
L'apprendista è soggetto ad un periodo di prova pari alla metà dei corrispettivi periodi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato nell'area di inquadramento. Detto periodo è ridotto ulteriormente alla metà quando si tratta di apprendista che, nell'ambito di precedente rapporto, ha frequentato i corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire. Durante lo svolgimento del periodo di prova il rapporto può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio.
Per la formazione degli apprendisti ai sensi del D.M. 20 maggio 1999, attuativo dell'art.
16, legge n. 196/1997, le aziende suddividono i contenuti in due aree, quelli a carattere trasversale e quelli a carattere professionalizzante.
In particolare, tali attività formative vanno predisposte per gruppi di profili omogenei di famiglia professionale in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze di base necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 8 aprile 1998, sono articolate nelle seguenti quattro aree:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- misure di prevenzione per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Le attività formative di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro, devono essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i servizi, i processi e i prodotti del settore e il relativo contesto aziendale;
- conoscere le modalità per adattare ed orientare l'esercizio delle proprie attività alle necessità degli utenti;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere e saper utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni relative ai servizi, ai processi, ai prodotti e quelle di contesto operativo.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche viene effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
La durata massima del periodo di apprendistato, nonchè l'impegno formativo esterno, sono regolati dalla seguente tabella, sulla base della correlazione tra il profilo professionale da conseguire e il titolo di istruzione in possesso dell'apprendista:
Profili professionali | Titolo di istruzione posseduto | Ore annue di formazione esterna | Durata |
Aree A e B | Istruzione dell'obbligo | 120 | 3 anni |
Istruzione post-obbligo o attestato di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire | 120 | 4 anni | |
Istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto al profilo professionale da conseguire | 60 | 2 anni | |
Area C | Istruzione superiore o attestato non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire | 120 | 3 anni |
Istruzione superiore o attestato di qualifica professionale idonei rispetto al profilo professionale da conseguire | 60 | 2 anni | |
Area D | Laurea non idonea rispetto al profilo professionale da conseguire | 100 | 30 mesi |
Laurea idonea rispetto al profilo professionale da conseguire | 50 | 18 mesi |
Nel caso di assunzione di apprendista che, nell'ambito di precedente rapporto, abbia già seguito moduli di formazione esterna, previsti per lo stesso profilo professionale, l'apprendista viene esentato dalla frequenza dei moduli già completati.
La formazione dell'apprendista all'interno dell'azienda è seguita da un tutor che cura il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Il trattamento retributivo dell'apprendista viene fissato sulla base del minimo contrattuale della retribuzione base previsto per area e per livello, secondo le percentuali della seguente tabella:
Xxxxxx dell'apprendistato | Trattamento retributivo | |||
1º anno | 2º anno | 3º anno | 4º anno | |
2 anni | 80% | 90% (6 mesi) | - | - |
3 anni | 75% | 80% | 90% (6 mesi) | - |
4 anni | 75% | 80% | 85% | 90% |
Al termine del periodo di apprendistato, il lavoratore apprendista sostiene una prova di idoneità all'esercizio delle mansioni che hanno formato oggetto dell'apprendistato. A superamento della prova di idoneità viene attribuito all'apprendista il riconoscimento della qualifica e, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, gli vengono attribuiti il livello di inquadramento conseguente e la retribuzione contrattuale corrispondente.
Alla scadenza del periodo di apprendistato l'azienda provvede alla comunicazione e alla certificazione, interna ed esterna, attestante l'idoneità acquisita o meno alla specifica mansione e ne conserva copia per i successivi 5 anni.
Le parti, consapevoli che l'applicazione del presente articolo del c.c.n.l. ha carattere sperimentale nell'arco del primo biennio di valenza contrattuale, convengono di costituire un'apposita Commissione per attuare il monitoraggio delle esperienze formative realizzate a livello aziendale in modo da armonizzarle al fine di riportarle come modelli formativi codificati nel c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 15
(Apprendistato)
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato.
Le parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49!02000>L04995_Art49 e 50 del D.Lgs. n. 276/2003!02000>L04995_Art50.
Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per
giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico-professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente contratto.
Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53!02000>L04872, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
- area A: 42 mesi;
- area B: durata 30 mesi.
Con riferimento ai profili formativi ed alla determinazione del monte ore annuale ad essa destinato, le parti assumono il reciproco impegno di incontrarsi su tale tema specifico, al fine di adeguare la regolamentazione contenuta nel presente contratto alle leggi regionali che interverranno in materia.
Relativamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante, le parti sin da ora si obbligano a rispettare il livello minimo di formazione teorica, interna ed esterna, determinata nella misura di 120 ore annue.
Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di un livello, al livello di inquadramento retributivo spettante.
Il trattamento retributivo dell'apprendista viene fissato sulla base del minimo contrattuale della retribuzione base previsto per area e per livello, secondo le percentuali della seguente tabella:
Durata dell'apprendistato | 1º anno | 2º anno | Dal 25º mese sino al 30º mese | Dal 31º mese al 42º mese |
30 mesi | 85% | 95% | 100% | - |
42 mesi | 80% | 85% | 90% | 100% |
L'apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso di sottoposizione ad attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs. n. 626/1994, deve essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente. L'apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere.
L'apprendista è soggetto ad un periodo di prova della durata di due mesi. Durante lo svolgimento del periodo di prova il rapporto può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio.
L'apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, regolamentato all'art. 17, a condizione che la prestazione garantisca il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative.
L'orario di lavoro, per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello fissato dall'art. 32 per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di 8 ore nonchè quello settimanale di 40 ore. Resta inteso che le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Sino all'adeguamento di cui all'ottavo periodo della presente disposizione contrattuale, la regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione corrisponderà a quella fissata in materia dalla legge regionale nel cui ambito territoriale è dislocata l'unità produttiva nella quale svolge la prestazione di lavoro l'apprendista assunto.
La formazione dell'apprendista all'interno dell'azienda è di norma seguita, compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a quest'ultimo ed alla struttura pubblica competente in materia di servizi per l'impiego.
In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo.
Il rapporto di apprendistato si estingue, automaticamente, con la scadenza dei termini di cui al settimo periodo della presente disposizione contrattuale, salva l'ipotesi in cui venga comunicata la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, con la quale verrà attribuito il livello di inquadramento conseguente e la corrispondente retribuzione contrattuale.
La disciplina dell'apprendistato sarà operativa, previa informativa alle R.S.U. ed R.S.A. presenti in azienda ovvero, in mancanza, agli Organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l., immediatamente dopo l'approvazione delle singole leggi regionali in materia, nel cui ambito territoriale è dislocata l'unità produttiva interessata.
Le parti, consapevoli che l'applicazione del presente articolo del c.c.n.l. ha carattere sperimentale, convengono di costituire, nell'arco del primo biennio di operatività dell'istituto, un'apposita Commissione per attuare il monitoraggio delle esperienze formative realizzate a livello aziendale, nonchè al fine di proporre eventuali modifiche all'attuale disciplina, a fronte della legislazione regionale intervenuta in materia.
Art. 16
(Contratto di formazione e lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'azienda può stipulare contratti di formazione e lavoro così come previsto dall'art. 3 della legge n. 863/1984 e dall'art. 16, legge n. 451/1994.
Il contratto di formazione e lavoro instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato e può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, elevabili a 29 anni in caso di laureati, che si trovino in una situazione di disoccupazione di lunga durata (almeno un anno).
Il contratto di formazione e lavoro può essere svolto secondo le seguenti due tipologie:
A.1) per l'acquisizione di professionalità intermedie relative alle aree B e C del sistema di classificazione;
A.2) per l'acquisizione di professionalità elevate relative all'area D del sistema di classificazione;
B) per agevolare l'inserimento professionale del giovane attraverso un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi nelle ipotesi dei contratti di cui alla lettera A, ed i 12 mesi nell'ipotesi dei contratti di cui alla lettera B.
Verificandosi le ipotesi di gravidanza e puerperio o di servizio militare, viene concessa una proroga della scadenza del contratto pari al periodo di sospensione. Nelle ipotesi invece di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
La durata della formazione è la seguente:
- di almeno 80 ore nell'ipotesi di cui alla lettera A sub 1) da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa;
- di almeno 130 ore nell'ipotesi di cui alla lettera A sub 2) da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa;
- di almeno 20 ore nell'ipotesi di cui alla lettera B, nel qual caso la formazione deve concernere: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed antinfortunistica.
Le parti convengono che la previsione di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione non vengano retribuite.
Al lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro di tipo A è attribuito il livello retributivo e l'inquadramento immediatamente inferiore a quello d'inserimento del livello e area di destinazione previsto al termine del periodo di formazione e lavoro; mentre i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di tipo B vengono inquadrati nell'area e nel livello relativi alle mansioni da esercitare.
Le caratteristiche, la durata, la tipologia del rapporto di formazione e lavoro sono specificati nel contratto scritto stipulato dall'azienda e sottoscritto dal giovane all'atto dell'assunzione.
Il contratto di formazione e lavoro, come redatto dall'azienda, viene fornito in copia al giovane sottoscrittore.
Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il periodo di formazione lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
Ai sensi dell'art. 9, legge n. 169/1991 e dell'art. 16, legge n. 451/1994, le parti si danno atto che i contratti di formazione e lavoro conformi alla normativa del presente articolo non sono soggetti all'approvazione della Commissione Centrale per l'impiego e/o del diverso organismo eventualmente previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
Allo scadere del contratto di formazione e lavoro l'azienda provvede al rilascio della certificazione o dell'attestato previsto dalla legge.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la presente disciplina ha carattere temporaneo, pertanto, si impegnano ad incontrarsi per decidere le modalità di armonizzazione delle norme concernenti i contratti di formazione e lavoro e i contratti di apprendistato con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi dell'art. 45, legge n. 144/1999.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 16
(Contratto di inserimento professionale)
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro.
Per la disciplina di tale istituto si fa riferimento alle disposizioni previste dal presente articolo contrattuale ai sensi della normativa vigente e di quelle contenute nell'accordo interconfederale (Allegato 4 al presente testo) per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento, dell'11 febbraio 2004 o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo determinato, anche nella modalità part-time. In ulteriore subordine, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali dettate per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
I soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento sono quelli indicati all'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003:
a) soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che abbiano lavorato per almeno 2 (due) anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di inserimento e/o reinserimento, qualora le aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di inserimento e/o reinserimento sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, che non abbiano superato il periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto d'inserimento e/o reinserimento, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto d'inserimento e/o reinserimento.
All'atto dell'assunzione verranno rispettate le medesime formalità, in quanto compatibili, richieste per la generalità del personale, di cui all'art. 14.
La durata del contratto non potrà essere inferiore a nove mesi nè superare i diciotto mesi, con la sola eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali la durata non potrà essere superiore ai trentasei mesi.
Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.
Il contratto è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui alla lett. e) del periodo che segue. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto di inserimento e/o reinserimento dovranno essere indicati:
a) la durata del contratto;
b) l'eventuale periodo di prova, conformemente a quanto indicato dall'art. 21 per la specifica area professionale di appartenenza del lavoratore;
c) l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
d) la categoria di inquadramento del lavoratore, la quale non potrà essere inferiore, per più di un livello, ai livelli retributivi di cui alle declaratorie dell'art. 24, ad eccezione dei livelli base A e B, per i quali l'assunzione con contratto di inserimento avverrà con il corrispondente livello retributivo;
e) il progetto individuale di inserimento;
f) il trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro, disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista per il contratto di inserimento e/o reinserimento, e comunque non inferiore a 70 giorni;
g) il trattamento integrale - con l'esclusione di qualsiasi eventuale meccanismo di riproporzionamento - previsto dalla legislazione vigente in materia di congedi di maternità e paternità.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali dello stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione cui è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento, con la precisazione dell'area professionale di appartenenza e del corrispondente livello retributivo;
b) la durata e le modalità della formazione.
La formazione teorica inerente il progetto di inserimento non potrà essere inferiore a 24 ore, ripartite fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione antinfortunistica dovrà essere impartita nella fase iniziale del contratto di lavoro.
In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo.
Il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore con contratto di inserimento e/o reinserimento corrisponde a quello garantito ai dipendenti assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato, con eguale livello di inquadramento contrattuale, nei limiti di quanto indicato al periodo seguente.
Il predetto lavoratore non potrà essere escluso dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive stabilite dagli artt. 63 e 66 del presente c.c.n.l. ad eccezione del premio di risultato di cui all'art. 64. Allo stesso saranno riconosciute tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, nella misura indicata dalle disposizioni in materia contenute nel presente c.c.n.l.
Nell'ipotesi di trasformazione del contratto di inserimento/reinserimento in contratto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento e/o reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l'esclusione degli istituti implicanti meccanismi di automatismo economico, in funzione del mero trascorrere del tempo.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto d'inserimento e/o reinserimento di durata superiore a 12 mesi.
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
D) all'art. 16, secondo periodo dell'accordo di rinnovo le parole "Allegato 4 al presente testo" sono sostituite da "Allegato 7 all'accordo di rinnovo del 21 marzo 2005";
Art. 17 (Part-time)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'azienda può stipulare rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzioni o mediante trasformazioni di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, senza superare però il 30% del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Il rapporto di lavoro part-time deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa. Copia di tale atto deve essere inviata all'Ispettorato del Lavoro competente entro i successivi 5 giorni.
Previo accordo tra le parti, il rapporto part-time può essere trasformato nelle quantità orarie e ricondotto a tempo pieno e viceversa. Tale accordo deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa. Il relativo atto deve essere convalidato dall'Ufficio provinciale del lavoro o dalle sezioni locali del collocamento.
Alle assunzioni del personale part-time si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
Il rapporto part-time può essere configurato nei seguenti modi:
- part-time orizzontale: la prestazione viene effettuata in misura ridotta in tutti i giorni lavorativi per un orario settimanale non inferiore a 12 ore;
- part-time verticale o ciclico: la prestazione viene effettuata a tempo pieno solo per alcuni giorni della settimana, del mese o in determinati periodi prestabiliti dell'anno;
- part-time week end: la prestazione viene effettuata esclusivamente il sabato e/o la domenica e gli altri giorni festivi.
Per eccezionali e temporanee esigenze dell'azienda, il personale part-time è tenuto ad effettuare lavoro supplementare, salvo motivi di incompatibilità con altri rapporti di lavoro stipulati, nel limite del 10% del proprio orario complessivo nell'arco dell'anno.
In tale ipotesi, si procede al recupero delle ore di lavoro supplementare effettuate in altre giornate salvo diverse intese tra le parti.
Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo.
I dipendenti che adottano la modalità del part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello che spetta ai lavoratori a tempo pieno. I dipendenti, invece, che adottano la modalità del part-time verticale o ciclico, o la modalità del part-time week end, hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
Per l'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, considerando le peculiarità del rapporto di lavoro qui disciplinato con riferimento alla durata e alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 17
(Lavoro a tempo parziale)
Le parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire un valido strumento di governo e gestione del rapporto di lavoro, nell'interesse del prestatore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative dell'azienda, rappresentando, altresì, un'occasione di allargamento della base occupazionale. Per tali motivi, tale tipologia contrattuale deve essere amministrata secondo criteri di proporzionalità diretta a tutti gli istituti normativi ed economici, purchè compatibili con le peculiari caratteristiche del rapporto.
Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente.
Il contratto di lavoro a tempo parziale, redatto in forma scritta, può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle seguenti forme:
a) orizzontale, con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno;
b) verticale, con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, mese o anno;
c) misto, con la combinazione delle due modalità di svolgimento di cui alle precedenti lettere a) e b), che contemplino periodi predeterminati sia a tempo pieno, sia a orario ridotto, sia di non lavoro.
Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e formalità previste per i lavoratori a tempo pieno, e possono riguardare tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi gli apprendisti, i titolari di contratto di inserimento, i lavoratori somministrati.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore, anche nell'ipotesi di passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa, in conformità della procedura prescritta dall'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000.
Nel contratto deve essere indicata, espressamente, la distribuzione dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, settimana, mese ed anno, in ragione della tipologia di part-time adottata.
All'atto dell'assunzione e per tutte le forme di lavoro a tempo parziale l'azienda fissa la durata della prestazione che non sarà, comunque, inferiore al 40% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno.
La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 2,5 ore.
L'azienda, fino al limite del 30% del personale in forza a tempo pieno alla data di presentazione della richiesta, valuta positivamente, avuto riguardo alla fungibilità della prestazione dei lavoratori interessati, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
a) lavoratori con figli d'età inferiore a tre anni;
b) lavoratori tutelati dalla legge n. 104/1992 e successive modifiche;
c) lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge n. 300/1970;
d) lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere personale o familiare, di natura eccezionale;
e) lavoratori con gravi patologie oncologiche, in conformità delle previsioni di cui all'art. 12-bis del D.Lgs. n. 61/2000.
Al di fuori dei casi precedentemente indicati, e fino al limite massimo complessivo del 5% del personale in forza a tempo pieno al momento della richiesta, l'azienda valuta l'accoglimento della domanda del lavoratore, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. In tali ipotesi, la richiesta potrà essere avanzata all'azienda, a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dall'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
L'eventuale diniego da parte dell'azienda viene allo stesso comunicato entro 15 giorni dalla presentazione, per iscritto, della relativa richiesta.
L'accordo sulla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e convalidato dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, anche successivamente alla stipula dell'accordo.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la durata di quest'ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi. A conclusione del periodo concordato, al lavoratore viene garantito lo svolgimento di mansioni equivalenti e quelle ricoperte durante lo svolgimento del rapporto a tempo parziale.
Xxxxx restando quanto stabilito al periodo seguente, il lavoratore che abbia trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo può, in qualunque momento, decorsi 24 mesi dalla trasformazione, presentare richiesta all'azienda per il rientro nelle proprie mansioni (ovvero in mansioni equivalenti) a tempo pieno. L'azienda, in tal caso, sarà libera di accogliere la richiesta del prestatore di lavoro, fornendogli idonea comunicazione - anche di diniego - entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso detto periodo in assenza di comunicazione, la stessa dovrà considerarsi non accolta.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere la precedenza in favore dei lavoratori con rapporto a tempo parziale - che ne abbiano fatto esplicita richiesta - in attività presso unità produttive site nel medesimo ambito comunale dell'unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, con adibizione alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Sia nelle ipotesi di nuove assunzioni a tempo parziale che nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il datore di lavoro, a fronte di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa (c.d. clausola flessibile) acquisendo, di volta in volta, il preventivo consenso scritto del lavoratore.
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (c.d. clausola elastica), quale incremento definitivo della quantità della prestazione, può avvenire nei soli rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto, a fronte della previsione di clausole elastiche che contemplino tale aspetto, concordate preventivamente per iscritto con il lavoratore, a fronte di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, nella misura massima pari al 50% da computarsi sull'orario annuale originariamente programmato. Le suddette clausole elastiche possono essere pattuite tra le parti in vista di una modifica temporanea della quantità della prestazione, distinguendosi, comunque, dette ipotesi, dai casi di ammissione del lavoro supplementare e straordinario.
L'esercizio da parte del datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa ovvero di modificare la collocazione temporale della stessa comporta, in favore del prestatore di lavoro, un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi. Tale preavviso dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore nel domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 14 e darà diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 10% per i primi 4 mesi successivi all'intervenuto incremento o variazione.
L'eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i patti suddetti non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè consente l'adozione di provvedimenti disciplinari.
Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2º grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all'art. 30 del c.c.n.l., qualora la variazione della prestazione, per effetto dell'adozione di predetta clausola, risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate.
Per eccezionali e temporanee esigenze dell'azienda, il personale con contratto a tempo parziale di tipo orizzontale potrà effettuare, previo consenso, lavoro supplementare, nei limiti del 20% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad 1 mese, da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Anche i lavoratori con rapporto part-time di tipo verticale e misto potranno svolgere lavoro supplementare, qualora la durata della loro prestazione non ecceda l'orario normale di lavoro settimanale e sino al raggiungimento del medesimo.
Il lavoratore non può esimersi dall'effettuare lavoro supplementare salvo che, temporaneamente, per i seguenti motivi in atto:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2º grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all'art. 30 del c.c.n.l. qualora la prestazione di lavoro supplementare risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate.
II rifiuto così motivato da parte del lavoratore di fornire la prestazione di lavoro supplementare non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Le ore di lavoro supplementare, prestate nei limiti di cui al periodo che precede, subiranno una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva sulla singola ora di lavoro supplementare, pari al 10%.
Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive o nell'orario notturno, di cui agli artt. 36 e 37, sono compensate aggiuntivamente e si cumulano con le maggiorazioni previste a tali titoli.
Nel caso di superamento del limite stabilito per lo svolgimento del lavoro supplementare nei rapporti part-time di tipo orizzontale, si applicherà una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 30%.
In caso di utilizzo di prestazioni di lavoro supplementare, reiterato per più di sei mesi nel corso dell'anno solare, l'azienda si impegna a proporre al lavoratore la modifica del contratto part-time, in ragione del riscontrato maggior fabbisogno orario mediamente richiesto nel suddetto periodo di riferimento.
Nei rapporti di lavoro part-time verticale o misto potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario solo nel caso in cui sia stato raggiunto l'orario normale di lavoro settimanale e, in tali ipotesi, troveranno applicazione le maggiorazioni previste a tale titolo dall'art. 33 per i rapporti a tempo pieno ed i limiti annuali in esso stabiliti. In ogni caso, la richiesta di straordinario giornaliero non potrà superare, in assenza di un esplicito consenso del prestatore di lavoro, la misura del 40% dell'orario contrattualmente pattuito.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare attenzione al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche e/o integrazioni.
Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto di lavoro ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
Art. 20 bis
(Percentuale massima di utilizzo della flessibilità)
Le parti, nel concordare sul principio che gli strumenti di flessibilizzazione dei rapporti di lavoro risultano funzionali agli interessi sia delle aziende che dei lavoratori, oltre a costituire un'importante occasione di allargamento della base occupazionale, ma non possono comunque costituire modalità ordinarie di organizzazione aziendale, fissano, con la presente disposizione contrattuale, una percentuale complessiva massima della c.d. "flessibilità", nella misura pari al 35% dei rapporti di lavoro in essere, da rispettare al momento della costituzione di ogni nuovo rapporto con contratto a tempo determinato, contratto a tempo parziale (salvo le soglie indicate all'art. 17, sesto e settimo periodo), contratto di lavoro ripartito e contratto di somministrazione a tempo determinato, non appena tali ultime figure contrattuali riceveranno una puntuale disciplina nel presente c.c.n.l.
Nell'ambito di tale percentuale, l'azienda sarà libera di articolare le suddette tipologie di rapporti flessibili, monitorando l'andamento degli stessi in una prospettiva di sviluppo della base occupazionale e della razionalizzazione delle risorse aziendali, fornendo alle R.S.U. presenti in azienda o, in mancanza, alle R.S.A. specifica informativa al riguardo, in conformità delle procedure di cui all'art. 8, lett. B).
Eventuali accordi integrativi aziendali possono aumentare la suddetta percentuale, per un massimo del 5%, sino al raggiungimento della complessiva soglia del 40%, in ragione di specifiche esigenze, anche connesse alle condizioni ed alla gestione del territorio in cui opera l'unità produttiva interessata.
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
E) all'art. 20-bis, primo periodo dell'accordo di rinnovo le parole "art. 17, sesto e settimo periodo" sono sostituite da "art. 17, nono e decimo periodo";
Art. 18
(Rapporto di lavoro ripartito - "Job sharing")
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le aziende possono assumere lavoratori con rapporto di lavoro ripartito o "job sharing", che consiste in un contratto di lavoro subordinato con il quale due o più lavoratori si assumono in solido l'esecuzione di una unica prestazione lavorativa.
Nel contratto di lavoro ripartito vanno indicati la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati.
Ciascun lavoratore con rapporto di lavoro ripartito è tenuto a svolgere la porzione di lavoro preventivamente concordata, ma condivide con i coobbligati, impegnandosi a sostituirli, la responsabilità per l'esecuzione dell'intera prestazione lavorativa dedotta in contratto.
A. Flessibilità della prestazione
La gestione del tempo di lavoro viene determinata liberamente dalle parti che possono, pertanto, stabilire in qualunque modo la misura percentuale, la ripartizione temporale dell'orario di lavoro e le relative modalità di sostituzione in caso di assenze a qualsiasi titolo.
In qualsiasi momento è possibile modificare consensualmente fra i coobbligati la distribuzione dell'orario di lavoro. Ciascun lavoratore è obbligato, tuttavia, a comunicare all'azienda ogni eventuale modificazione del tempo e della ripartizione dell'orario di lavoro convenuta con gli altri coobbligati, rispetto a quelle definite contrattualmente.
Per quanto non espressamente contenuto nella presente normativa si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i lavoratori a tempo pieno.
B. Trattamento economico e normativo
La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato.
Ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria I.v.s., dell'indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato.
Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori.
Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell'orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all'azienda.
In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l'orario contrattuale verrà completato dall'altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati.
Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perchè tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell'orario normale di lavoro settimanale.
C. Disposizioni disciplinari
Il mancato adempimento, anche parziale, della prestazione è considerato mancanza grave per il lavoratore che non ha rispettato gli accordi convenuti ed è sanzionabile con provvedimenti disciplinari superiori alla multa a seconda della gravità e della recidività della mancanza, fino alla possibilità di risoluzione del contratto al momento del terzo provvedimento disciplinare per inadempimenti di natura simile.
Non è passibile di sanzioni disciplinari la mancata prestazione per causa di forza maggiore, malattia e infortunio, salvo il caso di omessa comunicazione, qualora possibile, da dare all'azienda ed agli altri coobbligati in tempo utile.
Ogni lavoratore coobbligato è responsabile per la assenze ingiustificate, per i ritardi nell'inizio del lavoro o per l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, ecc., a prescindere dalla circostanza che siano imputabili a lui o agli altri coobbligati, tranne per il caso di infrazioni alla disciplina o di comportamenti imputabili esclusivamente all'altro lavoratore.
D. Estinzione del rapporto
L'inadempienza della prestazione da parte dei lavoratori coobbligati comporta di norma l'estinzione del rapporto di lavoro. Le dimissioni o la rescissione del rapporto di lavoro di uno dei contitolari del contratto comporta di norma l'estinzione del rapporto di lavoro, salvo diversa risoluzione da parte aziendale da valutare con riferimento alle esigenze tecnico-organizzative dell'azienda.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 20 bis
(Percentuale massima di utilizzo della flessibilità)
Le parti, nel concordare sul principio che gli strumenti di flessibilizzazione dei rapporti di lavoro risultano funzionali agli interessi sia delle aziende che dei lavoratori, oltre a costituire un'importante occasione di allargamento della base occupazionale, ma non possono comunque costituire modalità ordinarie di organizzazione aziendale, fissano, con la presente disposizione contrattuale, una percentuale complessiva massima della c.d. "flessibilità", nella misura pari al 35% dei rapporti di lavoro in essere, da rispettare al momento della costituzione di ogni nuovo rapporto con contratto a tempo determinato, contratto a tempo parziale (salvo le soglie indicate all'art. 17, sesto e settimo periodo), contratto di lavoro ripartito e contratto di somministrazione a tempo determinato, non appena tali ultime figure contrattuali riceveranno una puntuale disciplina nel presente c.c.n.l.
Nell'ambito di tale percentuale, l'azienda sarà libera di articolare le suddette tipologie di rapporti flessibili, monitorando l'andamento degli stessi in una prospettiva di sviluppo della base occupazionale e della razionalizzazione delle risorse aziendali, fornendo alle R.S.U. presenti in azienda o, in mancanza, alle R.S.A. specifica informativa al riguardo, in conformità delle procedure di cui all'art. 8, lett. B).
Eventuali accordi integrativi aziendali possono aumentare la suddetta percentuale, per un massimo del 5%, sino al raggiungimento della complessiva soglia del 40%, in ragione di specifiche esigenze, anche connesse alle condizioni ed alla gestione del territorio in cui opera l'unità produttiva interessata.
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
E) all'art. 20-bis, primo periodo dell'accordo di rinnovo le parole "art. 17, sesto e settimo periodo" sono sostituite da "art. 17, nono e decimo periodo";
Art. 19
(Contratto a tempo determinato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'azienda può assumere personale a tempo determinato nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1, legge n. 230/1962: attività stagionali, sostituzione lavoratori con diritto alla conservazione del posto, lavori che richiedono maestranze diverse da quelle impiegate in azienda, ecc.).
In base all'art. 23, legge n. 56/1987, è, inoltre, consentita l'apposizione di un termine al rapporto di lavoro anche nei seguenti altri casi:
a) per coprire necessità straordinarie derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie;
b) per rispondere a specifiche esigenze organizzative dell'azienda derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo;
c) per esigenze di lavoro temporaneo dovuto a flussi straordinari di utenti o riferite all'organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, eventi, mercati nonchè per le attività connesse;
d) per sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare;
e) per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze per ferie di più lavoratori del medesimo settore/reparto/ufficio;
f) per far fronte alle esigenze organizzative dell'azienda nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
g) nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione;
h) per sostituzione di lavoratori temporaneamente non idonei a svolgere le mansioni assegnate ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 626/1994;
i) per affiancare lavoratori per i quali è programmata un'astensione dal lavoro (con esclusione dei casi di sciopero).
Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova, come previsto al successivo art. 21, ma in ogni caso tale periodo non può essere superiore a 2 settimane per i rapporti di durata fino a 6 mesi e di 4 settimane per quelli di durata superiore.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno e part-time.
Al personale assunto a tempo determinato viene applicato il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale a tempo indeterminato, escluso quanto segue:
- le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;
- in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro si applica l'art. 5, D.L. n.
463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983.
Relativamente alle fattispecie indicate al 2º comma del presente articolo possono essere assunti con contratto a termine lavoratori per un numero massimo pari al 25% dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 19
(Contratto a tempo determinato)
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo, ai sensi della normativa vigente e consentono l'apposizione, in forma scritta, di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale a fronte di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.
L'assunzione a tempo determinato è consentita nei seguenti casi:
a) per coprire necessità derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie;
b) per rispondere a specifiche esigenze organizzative dell'azienda, derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo;
c) per esigenze di lavoro temporaneo, dovute a flussi straordinari di utenti ovvero riferite all'organizzazione di fiere, mostre, eventi, mercati nonchè per attività connesse;
d) per far fronte ad appalti, concessioni e/o affidamenti di servizi di cui all'art. 2, primo periodo, comunque limitati nel tempo, per la durata dell'appalto, dell'atto concessorio o dell'affidamento;
e) per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze, nelle ipotesi previste dalla legge;
f) per affiancare lavoratori per i quali sia stata programmata un'astensione dal lavoro (con esclusione dei casi di sciopero).
Limitatamente alle causali di cui alla lettera d), al fine stabilire livelli organizzativi ottimali, è consentita la deroga a quanto stabilito dall'art. 20-bis sulla percentuale massima di utilizzo di rapporti di lavoro flessibili, per un periodo massimo pari a 12 mesi, relativi al primo anno di attività. In tale evenienza, con riferimento ai lavoratori assunti per lo specifico appalto/ concessione/affidamento, le parti concordano nell'escludere l'utilizzo di ulteriori tipologie di rapporti flessibili, ad eccezione del contratto part-time.
L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia durata inferiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, ad esclusione delle ipotesi di cui all'art. 5, comma 5 del D.L. 20 maggio 1993, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
Per gli appalti, concessioni o affidamenti della durata iniziale pari ad un anno, la deroga sopra descritta troverà eccezionalmente applicazione, previa informazione preventiva alle R.S.U. e R.S.A. ovvero, in mancanza, agli Organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente contratto, anche per i periodi di proroga disposti dalla committente, per un arco di tempo non superiore a 3 mesi.
Per le causali di cui alle lett. a), b), c), e) ed f), l'azienda si impegna a stipulare contratti a tempo determinato per una durata non superiore a tre anni.
Al di fuori delle ipotesi che precedono, in caso di obiettive necessità di carattere straordinario, i limiti quantitativi per l'utilizzo di tale strumento contrattuale possono essere derogati sulla base di un apposito accordo aziendale, in conformità di quanto stabilito all'art. 20-bis, terzo periodo.
Le assunzioni a tempo determinato non possono, in ogni caso, essere utilizzate come mezzo di copertura, protratto e reiterato nel tempo, di vuoti di organico di carattere strutturale. In ragione di tale premessa l'azienda, qualora abbia adottato contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze individuate dalla lettera d) del secondo periodo, si impegna a trasformare - in caso di rinnovo del medesimo appalto/concessione/affidamento - i predetti rapporti in rapporti a tempo indeterminato, tenuto conto delle effettive esigenze di strutturazione dell'organico aziendale connesse alla fase di prosieguo dell'appalto/concessione/affidamento.
Nell'ipotesi di mutamento nella titolarità dell'attività oggetto dell'appalto, concessione o affidamento - che comporti l'acquisizione del personale del cedente impiegato nella suddetta attività - troverà applicazione la disciplina normativa in tema di trasferimento d'azienda, di cui all'art. 2112 cod. civ. In tale evenienza, ove il cedente stipuli con il cessionario un distinto contratto di appalto/subappalto, la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra cedente e cessionario opererà il regime di solidarietà di cui all'art. 1676 cod. civ.
Le politiche adottate dall'azienda circa l'utilizzo del contratto a tempo determinato rientrano fra i diritti d'informazione sindacale riguardanti le linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell'occupazione di cui all'art. 8.
L'azienda assicura l'informazione ai lavoratori a tempo determinato circa i posti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili, in modo da garantire loro le stesse disponibilità di ottenere posti duraturi garantiti agli altri lavoratori.
Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza, a parità di requisiti, agli effetti dell'eventuale assunzione a tempo indeterminato.
Al contratto a tempo determinato può essere apposta la clausola relativa al periodo di prova nelle seguenti misure:
a) per l'assunzione fino a 6 mesi: 15 giorni;
b) per periodi superiori: 30 giorni.
Il periodo di preavviso è stabilito nelle seguenti misure:
a) per l'assunzione fino a 6 mesi: 15 giorni;
b) per periodi superiori: 30 giorni.
Al personale assunto a tempo determinato viene applicato il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, in proporzione del periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. In particolare, al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970 è utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 9 mesi.
Art. 20 bis
(Percentuale massima di utilizzo della flessibilità)
Le parti, nel concordare sul principio che gli strumenti di flessibilizzazione dei rapporti di lavoro risultano funzionali agli interessi sia delle aziende che dei lavoratori, oltre a costituire un'importante occasione di allargamento della base occupazionale, ma non possono comunque costituire modalità ordinarie di organizzazione aziendale, fissano, con la presente disposizione contrattuale, una percentuale complessiva massima della c.d. "flessibilità", nella misura pari al 35% dei rapporti di lavoro in essere, da rispettare al momento della costituzione di ogni nuovo rapporto con contratto a tempo determinato, contratto a tempo parziale (salvo le soglie indicate all'art. 17, sesto e settimo periodo), contratto di lavoro ripartito e contratto di somministrazione a tempo determinato, non appena tali ultime figure contrattuali riceveranno una puntuale disciplina nel presente c.c.n.l.
Nell'ambito di tale percentuale, l'azienda sarà libera di articolare le suddette tipologie di rapporti flessibili, monitorando l'andamento degli stessi in una prospettiva di sviluppo della base occupazionale e della razionalizzazione delle risorse aziendali, fornendo alle R.S.U. presenti in azienda o, in mancanza, alle R.S.A. specifica informativa al riguardo, in conformità delle procedure di cui all'art. 8, lett. B).
Eventuali accordi integrativi aziendali possono aumentare la suddetta percentuale, per un massimo del 5%, sino al raggiungimento della complessiva soglia del 40%, in ragione di specifiche esigenze, anche connesse alle condizioni ed alla gestione del territorio in cui opera l'unità produttiva interessata.
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
E) all'art. 20-bis, primo periodo dell'accordo di rinnovo le parole "art. 17, sesto e settimo periodo" sono sostituite da "art. 17, nono e decimo periodo";
Art. 20 (Lavoro temporaneo)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I rapporti di lavoro temporaneo non si configurano come rapporti diretti di lavoro subordinato ma concernono quei contratti mediante i quali un'impresa, fornitrice di lavoro interinale, pone uno o più lavoratori a disposizione dell'azienda che ne utilizza la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo.
Le aziende utilizzatrici, fatti salvi i divieti previsti dalla legge 196/1997, art. 1, comma 4, possono fare ricorso a contratti di fornitura di lavoro temporaneo previsti dalla legge n.
196/1997:
a) oltre che nei casi previsti dal comma 2, art. 1, lett. b) e c) della legge stessa;
b) anche nelle fattispecie e alle condizioni di seguito riportate:
- per l'assunzione di nuovi servizi o l'introduzione di nuove tecnologie;
- per posizioni professionali nuove o non ancora stabilizzate e per specializzazioni non presenti negli assetti produttivi aziendali o di difficile reperibilità sul mercato del lavoro locale;
- per far fronte a picchi di attività non prevedibili o ricorrenti a cadenze regolari, o indotte da altri settori aziendali;
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo, anche non aventi carattere eccezionale od occasionale;
- per la sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- per esigenze di lavoro temporaneo dovuto a picchi di attività e flussi straordinari di utenti o riferite all'organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, eventi, mercati nonchè per le attività connesse.
Non è consentito il ricorso al lavoro temporaneo per figure professionali di operai ed impiegati di inquadramento inferiore al livello B del sistema di classificazione, per i quali non è prevista la stipulazione di contratti di formazione e lavoro relativi a professionalità elevate e/o intermedie.
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate al precedente punto b) non potranno superare l'8% dell'organico aziendale da calcolarsi, come media su base annua, rispetto ai lavoratori occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In ogni caso, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro temporaneo per almeno 5 prestatori di lavoro purchè non risulti superato il totale dell'organico a tempo indeterminato presente in azienda.
Per le causali previste all'ultima alinea del precedente punto b), le aziende potranno impiegare prestatori di lavoro temporaneo fino al 20% dell'organico aziendale da calcolarsi con le stesse modalità del paragrafo precedente.
Qualora i lavoratori con rapporto temporaneo siano coinvolti direttamente nei progetti o nelle azioni che danno luogo nei programmi aziendali, concordati con le R.S.U., al salario variabile, vengono individuati, in sede aziendale, così come definito dal Protocollo Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993, e nel rispetto di quanto previsto dal presente c.c.n.l., modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato.
Gli oneri retributivi, assistenziali, previdenziali e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono a carico dell'impresa fornitrice.
L'impresa fornitrice è titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, pertanto l'azienda utilizzatrice deve comunicare all'impresa fornitrice le circostanze di fatto, disciplinarmente rilevanti, da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7, legge n. 300/1970 e dell'art. 59 del presente c.c.n.l.
Le aziende utilizzatrici sono tenute, nei riguardi dei lavoratori con rapporto temporaneo, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal D.Lgs. n. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui saranno impegnati.
I lavoratori con rapporto temporaneo hanno diritto ad esercitare presso le aziende utilizzatrici i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
L'azienda utilizzatrice comunica in via preventiva alla R.S.U., o in mancanza alle XX.XX. competenti, il numero e il motivo del ricorso al lavoro temporaneo, la durata prevista e la qualifica dei lavoratori interessati. In caso di motivate ragioni di urgenza tale comunicazione è effettuata entro il terzo giorno successivo alla stipula dei contratti di fornitura. Una volta all'anno, per il tramite della Federazione, le aziende utilizzatrici forniscono alle XX.XX. nazionali di settore il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori assunti con i contratti di cui agli artt. 19 e 20, relativamente alle percentuali previste all'ultimo capoverso dell'art. 19 e alle fattispecie consentite all'8% all'art. 20, non potranno complessivamente superare il 25% dell'organico aziendale.
Le parti si impegnano a verificare l'andamento dell'istituto dopo un anno dalla data di stipula del presente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 20
(Contratto di somministrazione a tempo determinato)
Le parti avviano immediate consultazioni per la revisione dell'intera materia, fermo restando che le disposizioni dell'art. 20 del c.c.n.l. Federculture del 9 novembre 1999, contenente la disciplina del lavoro temporaneo, conservano la loro efficacia transitoria, limitatamente alla individuazione delle esigenze di carattere temporaneo che, in aggiunta alle previsioni di legge, consentono l'accesso a tale istituto.
Art. 20 bis
(Percentuale massima di utilizzo della flessibilità)
Le parti, nel concordare sul principio che gli strumenti di flessibilizzazione dei rapporti di lavoro risultano funzionali agli interessi sia delle aziende che dei lavoratori, oltre a costituire un'importante occasione di allargamento della base occupazionale, ma non possono comunque costituire modalità ordinarie di organizzazione aziendale, fissano, con la presente disposizione contrattuale, una percentuale complessiva massima della c.d. "flessibilità", nella misura pari al 35% dei rapporti di lavoro in essere, da rispettare al momento della costituzione di ogni nuovo rapporto con contratto a tempo determinato, contratto a tempo parziale (salvo le soglie indicate all'art. 17, sesto e settimo periodo), contratto di lavoro ripartito e contratto di somministrazione a tempo determinato, non appena tali ultime figure contrattuali riceveranno una puntuale disciplina nel presente c.c.n.l.
Nell'ambito di tale percentuale, l'azienda sarà libera di articolare le suddette tipologie di rapporti flessibili, monitorando l'andamento degli stessi in una prospettiva di sviluppo della base occupazionale e della razionalizzazione delle risorse aziendali, fornendo alle R.S.U. presenti in azienda o, in mancanza, alle R.S.A. specifica informativa al riguardo, in conformità delle procedure di cui all'art. 8, lett. B).
Eventuali accordi integrativi aziendali possono aumentare la suddetta percentuale, per un massimo del 5%, sino al raggiungimento della complessiva soglia del 40%, in ragione di specifiche esigenze, anche connesse alle condizioni ed alla gestione del territorio in cui opera l'unità produttiva interessata.
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
E) all'art. 20-bis, primo periodo dell'accordo di rinnovo le parole "art. 17, sesto e settimo periodo" sono sostituite da "art. 17, nono e decimo periodo";
Art. 21 (Periodo di prova)
E' previsto un periodo di prova per l'assunzione del personale. Detto periodo non può essere superiore a 6 mesi e inferiore a 2 mesi di servizio effettivo e precisamente:
- quadri ed area D: mesi 6;
- aree C e B: mesi 3;
- area A: mesi 2.
Durante detto periodo ciascuna delle parti può risolvere il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso.
Al termine del periodo di prova, qualora non sia intervenuta la risoluzione del rapporto, l'assunzione diviene definitiva e il periodo stesso è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
Il presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro derivanti da contratti di formazione e lavoro e di apprendistato che sono stati trasformati in contratti a tempo indeterminato.
Capitolo IV
CLASSIFICAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE
Art. 22 (Classificazione del personale)
La gestione del personale è improntata a principi di flessibilità, efficienza e qualità dei servizi ed è funzionale alla crescita e allo sviluppo professionale del personale.
A tal fine il personale viene distinto in operai, impiegati o quadri e viene classificato in cinque aree professionali, articolate in quattordici livelli relativi a parametri diversi di inquadramento.
Ogni area individua contenuti professionali omogenei e coerenti rispetto a fattori discriminanti, mentre i livelli esprimono professionalità crescente e superiore nell'ambito dell'area.
Ogni mansione ricomprende nelle proprie attività di competenza, in termini funzionali, compiti accessori e complementari al suo esercizio.
Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna area, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili.
Ciascuna area e ciascun livello sono definiti da una specifica declaratoria e per ciascuna area sono indicati in modo esemplificativo, ma non cogente ed esaustivo, alcune mansioni professionali.
Art. 23
(Criteri di classificazione)
L'inquadramento di ciascun lavoratore avviene identificando prima l'area di coerenza e successivamente il livello relativo alla complessità del ruolo da esercitare.
L'attribuzione del personale ad una determinata area si definisce attraverso l'analisi della mansione svolta, mediante l'identificazione della presenza e del grado di importanza dei seguenti fattori:
- conoscenze teoriche e pratiche;
- ampiezza e complessità del ruolo;
- livello di standardizzazione o autonomia;
- responsabilità e finalità;
- gestione delle informazioni.
L'attribuzione del livello avviene in funzione della complessità del ruolo richiesto, della dimensione e degli ambiti operativi delle attività, della polifunzionalità da esercitare e del livello di maturazione professionale conseguito.
Ad ogni livello possono essere attribuite mansioni di coordinamento del personale inquadrato in livelli immediatamente inferiori.
In fase di prima applicazione, per il personale proveniente dagli EE.LL., le parti concordano di attribuire i livelli di inquadramento secondo la tabella di corrispondenza riportata
in Allegato A, senza che ciò possa costituire titolo o diritto di equivalenza o armonizzazione in altri casi e in ogni caso salvaguardando e conservando il livello retributivo complessivo precedente di ogni singolo interessato.
Art. 24 (Declaratorie di aree e livelli)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Area A
Appartiene all'area A il personale che:
- svolge attività d'ordine ed esecutive a carattere tecnico o amministrativo richiedente conoscenze teoriche e pratiche di tipo elementare;
- svolge attività semplici o ausiliarie riferite a processi operativi non complessi;
- svolge compiti con elevato grado di standardizzazione o eseguibili secondo prassi ricorrenti sulla base di istruzioni o procedure definite;
- ha responsabilità sulla correttezza delle operazioni svolte e delle procedure applicate;
- scambia informazioni routinarie di tipo operativo.
Figure professionali indicative: manovale, inserviente, addetto pulizie, fattorino/usciere, commesso, custode, bidello, lifter, guardarobiere, maschera, garagista, operatore di manutenzione, telefonista, sorvegliante, operatore di magazzino.
Livello A1
Vi appartiene il personale che svolge attività complementari e/o ausiliarie di fatica
Livello A2
Vi appartiene il personale che svolge semplici operazioni generiche ed esecutive, compiti ausiliari e/o attività di attesa e di custodia.
Livello A3
Vi appartiene il personale qualificato che, attraverso esperienza e addestramento professionale o tirocinio, ha acquisito conoscenze e competenze relative al mestiere.
Area B Appartiene all'area B il personale specializzato:
- in possesso di conoscenze e capacità acquisibili con scuola professionale, consolidata esperienza e formazione specialistica;
- che svolge attività di ordine tecnico e/o amministrativo caratterizzate da ampiezza e complessità proprie della specialità di mestiere;
- che opera con livello di autonomia riferito alla variabilità prevedibile nella esecuzione della attività;
- responsabile dei risultati operativi delle attività svolte e/o coordinate;
- che scambia informazioni differenziate, anche nelle attività di coordinamento, per la realizzazione degli obiettivi assegnati.
Figure professionali indicative: saldatore, idraulico, falegname, fonico, elettrotecnico, meccanico, elettricista, operatore cad/cam, operatore commerciale, disegnatore, segretaria, operatore servizi turistici/biglietteria, figurinista, vetrinista, archivista, protocollista, schedarista, hostess, collaboratore back office, giardiniere, costumista, contabile, allestitore strutture congressuali, approvvigionatore, addetto manutenzione piscine e/o impianti sportivi.
Livello B1
Vi appartiene il personale che svolge attività tipiche della propria specialità di mestiere, appreso mediante significativa esperienza o tramite frequenza di scuole professionali.
Livello B2
Vi appartiene il personale che esercita specializzazioni polivalenti o complesse o che ha maturato una consolidata esperienza e una diversificazione nella propria specialità
Livello B3
Vi appartiene il personale in possesso di specializzazione di notevole complessità e/o che opera in ambiti e contesti di ampie dimensioni ad elevata variabilità.
Area C Appartiene all'area C il personale di concetto:
- con conoscenze derivanti da istruzione di grado superiore, perfezionate, tramite esperienza, in specializzazioni relative a tecnologie, tecniche, conoscenze e/o processi operativi di elevato livello;
- che svolge attività di tipo tecnico, amministrativo e/o di coordinamento a contenuto professionale ampio e complesso;
- che opera con autonomia e relativa discrezionalità rispetto all'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività;
- che ha responsabilità sui risultati quali-quantitativi delle attività svolte o coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità esercitata;
- che si avvale di informazioni differenziate e complesse, che scambia con terzi, nell'ambito della propria discrezionalità.
Figure professionali indicative: ragioniere, geometra, perito tecnico, perito chimico, istruttore, strumentista elettronico, tecnico di impianti, tecnico di sicurezza, preventivista, archivista, schedulatore, tecnico musicale o sportivo o museale, tecnico ricezione turistica, istruttore attività parascolastiche o sportive, progettista, programmatore, tecnico stampa, estimatore, visualizer, art-buyer, tecnico cine-tv, tecnico proiezione, animatore turistico, redattore web, grafico, sistemista hardware o software, promoter, assistente socio-culturale, assistente psico-sociale, assistente direzione lavori, assistente museale, interprete traduttore in simultanea, revisore contabile, insegnante tecnico-pratico, assistente pubbliche relazioni, restauratore, aiuto bibliotecario, operatore culturale e turistico.
Livello C1
Vi appartiene il personale di concetto che svolge attività professionali di ordine tecnico, amministrativo e di sovraintendenza e/o coordinamento di altri lavoratori.
Livello C2
Vi appartiene il personale che svolge attività di elevato contenuto professionale, caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori e/o attività di alto contenuto specialistico, che richiedono l'ausilio di conoscenze avanzate e/o tecnologie innovative.
Livello C3
Vi appartiene il personale che, in possesso delle capacità del livello inferiore, le esercita in ambienti e contesti di ampie dimensioni ed elevata variabilità, caratterizzati da particolare complessità ed importanza in relazione all'unità organizzativa di appartenenza.
Area D Appartiene all'area D il personale direttivo:
- in possesso di elevata competenza tecnico-professionale acquisita tramite istruzione universitaria e/o approfondita conoscenza e maturata esperienza;
- che opera su attività, processi e sistemi di elevata ampiezza e forte complessità, di ordine tecnico, amministrativo, conoscitivo e/o di coordinamento;
- che gode di autonomia di iniziativa relativamente alla programmazione e alla soluzione di tutti i problemi gestionali e organizzativi connessi allo svolgimento e al perseguimento dei fini propri dell'impresa;
- che ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali, nonchè sulle risorse umane, ove affidate;
- che gestisce informazioni complesse, anche da identificare, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere.
Figure professionali indicative: ingegnere, architetto, avvocato, psicologo, sociologo, conservatore museale, bibliotecario, promotore culturale, formatore, docente, archivista laureato, filologo, archeologo, capo ufficio o servizio, producer, media planner, storico dell'arte, organizzatore manifestazioni culturali, curatore manifestazioni culturali, responsabile comunicazione o studi di mercato, controllo di gestione, responsabile direzione lavori, responsabile marketing, responsabile commerciale, responsabile ufficio studi, responsabile centro documentazione, responsabile gestione, responsabile tecnico, responsabile scientifico, responsabile ricerca e sviluppo, capo agenzia, gestore di beni culturali o di spettacoli.
Livello D1
Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative importanti e/o che svolge funzioni professionali specialistiche.
Livello D2
Vi appartiene il personale direttivo con consolidata esperienza e polifunzionalità, preposto alla guida di unità organizzative di particolare importanza o che svolge funzioni professionali caratterizzate da significativo contenuto specialistico.
Livello D3
Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative ampie, di elevata variabilità, di notevole e particolare complessità ed importanza in relazione agli obiettivi di sviluppo e ai risultati dell'azienda, o che svolge funzioni professionali con competenza su tutti i processi correlati alla specializzazione.
Area quadri
Appartiene all'area quadri il personale, già in possesso dei requisiti previsti dall'area D, quando preposto in funzioni di direzione di più unità organizzative a carattere complesso con elevato grado di autonomia decisionale o quando esercita nella propria specialità professionale competenze di alto carattere scientifico.
I quadri sono titolari di posizioni organizzative di importanza strategica ai fini dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa e sono responsabili dei risultati professionali e/o di gestione, della ottimizzazione e della integrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative e dei know how assegnati.
Figure professionali indicative: direttore artistico, direttore didattico, direttore sportivo, (ex dirigenti degli EE.LL)
Livello Q1
Vi appartiene il personale che svolge funzioni di coordinamento, controllo e integrazione di più settori aziendali diversificati e/o funzioni professionali a carattere scientifico altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente e direttamente connesse agli obiettivi e risultati aziendali.
Livello Q2
Vi appartiene il personale che, in possesso delle caratteristiche professionali del livello inferiore, abbia maturato una consolidata esperienza e la esercita in ambienti e contesti di ampie dimensioni, con articolata complessità di strutture tecnico/organizzative, elevata variabilità e particolare importanza e strategicità in relazione ai fini aziendali.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 24
(Declaratorie di aree e livelli)
Modifiche all'area A Livello A
Vi appartiene il personale che, privo di particolare esperienza, svolge semplici attività complementari e/o ausiliarie di fatica e di sorveglianza.
Livello A1
Vi appartiene il personale che svolge semplici attività complementari e/o ausiliarie di fatica e di sorveglianza. Livello A2
Vi appartiene il personale che svolge compiti ausiliari e/o attività di attesa e di custodia. Livello A3
Vi appartiene il personale qualificato che, attraverso esperienza e addestramento professionale o tirocinio, ha acquisito conoscenze e competenze relative al mestiere.
Modifiche all'area B Livello B
Vi appartiene il personale che, privo di particolare esperienza, svolge attività tipiche della propria specialità di mestiere, appreso mediante significativa esperienza o tramite frequenza di scuole professionali.
Livello B1
Vi appartiene il personale che svolge attività tipiche della propria specialità di mestiere, appreso mediante significativa esperienza o tramite frequenza di scuole professionali.
Livello B2
Vi appartiene il personale che esercita specializzazioni polivalenti o complesse o che ha maturato una consolidata esperienza e una diversificazione nella propria specialità.
Livello B3
Vi appartiene il personale in possesso di specializzazione di notevole complessità e/o che opera in ambiti e contesti di ampie dimensioni ad elevata variabilità.
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
F) all'art. 24, area B livello B dell'accordo di rinnovo, dopo l'inciso "appreso mediante", le parole "significativa esperienza o tramite" sono soppresse;
Art. 25
(Norme per area quadri)
In relazione alle funzioni direttive espletate ed al livello di responsabilità proprio del personale inquadrato nell'area quadri si convengono norme specifiche applicabili ai lavoratori ricompresi in quest'area.
a) Orario di lavoro
Dal momento che le attività di direzione esercitate non consentono una prefissione dei parametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, visto il R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, i quadri non sono soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro ed alla conseguente disciplina sulla limitazione del lavoro straordinario.
Le maggiori prestazioni effettivamente svolte, anche in giornate festive e/o in orari particolari, sono compensate dalla particolare indennità di funzione, finalizzata in modo esplicito anche a tale titolo.
b) Responsabilità civile
Ai sensi dell'art. 5, legge n. 190/1985, l'azienda provvede a garantire, attraverso apposita polizza assicurativa, il personale interessato dal rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave del lavoratore.
c) Indennità di funzione
In relazione alle funzioni esercitate, ai lavoratori quadri viene attribuita una specifica indennità di funzione quadri prevista nel trattamento retributivo, corrisposta per tutte le mensilità e utile ai fini del t.f.r.
Detta indennità assorbe ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa all'esercizio del ruolo di quadri.
Art. 26
(Sviluppo e mobilità orizzontale del personale)
Le parti convengono sulla necessità di valorizzare le capacità professionali del personale, promuovendone lo sviluppo, in linea con le esigenze organizzative di efficienza e produttività dell'azienda, di qualità del servizio nonchè dell'evoluzione delle tecnologie.
A tal fine alla mobilità del personale, che consente di realizzare un oggettivo arricchimento delle esperienze, l'intercambiabilità delle mansioni, la polivalenza dei propri compiti, l'acquisizione di competenze nell'ambito di diverse posizioni organizzative, la messa a frutto delle proprie potenzialità, si riconosce valore specifico in relazione anche allo sviluppo delle carriere, in quanto arricchisce ciascuna professionalità con caratteristiche diverse e superiori.
In relazione alla mobilità orizzontale, le mansioni ricomprese in una medesima area sono intercambiabili e quindi esigibili e, pertanto, il personale può essere adibito allo svolgimento di tutte o parte delle mansioni rientranti nell'area di appartenenza.
Qualora al personale vengano affidate, in alternativa o in aggiunta, mansioni diverse da quelle già svolte, ma comunque rientranti nell'area di appartenenza, non viene a determinarsi alcuna automatica modifica, nè sotto l'aspetto retributivo, nè dal punto di vista dell'inquadramento.
E' in funzione del progressivo arricchimento delle mansioni assegnate, della polivalenza acquisita, della superiore complessità dei compiti esercitati, della maggiore affidabilità dimostrata, della valutazione del merito, delle capacità e, quindi, del più elevato livello di maturazione professionale conseguito, che la Direzione aziendale attribuisce selettivamente, in termini individuali, l'inquadramento al livello superiore nell'ambito della stessa area.
Art. 27 (Sviluppo professionale)
Le parti convengono che lo sviluppo professionale e il conseguente miglioramento delle carriere, in linea da un lato con le esigenze organizzative, tecnologiche e funzionali dell'azienda, e dall'altro, con le capacità e le potenzialità dei lavoratori interessati, costituisce un incremento di valore per l'azienda stessa e del livello di motivazione operativa del personale.
I passaggi ad area superiore vengono effettuati, pertanto, dalla Direzione in relazione alle esigenze aziendali, con riferimento ai requisiti della posizione di lavoro superiore, previa valutazione del merito, delle attitudini e delle potenzialità dei lavoratori interessati, sulla base del progressivo e oggettivo arricchimento delle capacità professionali e delle conoscenze da questi acquisite tramite esperienza di lavoro, partecipazione ad attività formative, intercambiabilità delle mansioni, mobilità nell'ambito di diverse posizioni organizzative, impegno e qualità delle prestazioni e risultati conseguiti.
I lavoratori possono presentare in qualunque momento alla Direzione aziendale la propria candidatura a ricoprire posizioni organizzative superiori o la segnalazione volta a manifestare la propria disponibilità a mutare attività o posizione lavorativa per acquisire un maggiore arricchimento professionale.
Le aziende prendono in considerazione tali segnalazioni, ricorrendone i presupposti, nell'ambito delle proprie valutazioni in materia di sviluppo professionale.
Art. 28
(Attribuzione temporanea di mansioni superiori)
Il personale può essere temporaneamente adibito a svolgere mansioni rientranti in area diversa da quelle di appartenenza, qualora ricorrano le seguenti ipotesi:
a) necessità di sostituire un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto;
b) esigenze organizzative, tecniche, di produttività e di risultato.
Nelle ipotesi summenzionate, l'assegnazione allo svolgimento di mansioni rientranti in area diversa non determina il passaggio del dipendente nell'inquadramento superiore.
Al personale che, in base a preciso mandato assegnato in forma esplicita, viene richiesto di svolgere mansioni previste per un'area superiore rispetto a quella di appartenenza, con esplicitazione del periodo di incarico, della causa che lo ha reso necessario e del livello superiore, viene riconosciuto, a norma dell'art. 13, legge n. 300/1970, per il periodo corrispondente, il diritto alla retribuzione propria di quell'area.
Qualora l'assegnazione ad area superiore si protragga per più di 3 mesi continuativi (o di 6 mesi nel caso in cui il dipendente sostituito appartenga alla qualifica di quadro), esclusa
l'ipotesi in cui si tratti di sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione diviene definitiva.
Nel caso in cui gli incarichi a mansioni di area superiore non siano a carattere continuativo i periodi per il computo relativo al diritto all'assegnazione all'inquadramento superiore diventano rispettivamente di 150 e 210 giorni computati nell'arco continuativo di 365, comunque calcolati, ferma restando l'esclusione delle ipotesi di sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.
Art. 29 (Formazione)
In considerazione della continua evoluzione tecnologica e della necessaria crescita delle relative conoscenze, le aziende promuovono le attività di formazione per i lavoratori al fine di favorire l'aggiornamento, lo sviluppo e la trasformazione delle singole professionalità aziendali.
Le iniziative di formazione sono programmate in relazione alle specifiche esigenze aziendali e sono volte a favorire la condivisione delle conoscenze da parte dei lavoratori.
Le attività di formazione sono volte ad assicurare con continuità:
- l'inserimento dei neo-assunti;
- l'acquisizione di conoscenze diffuse relative all'intera famiglia professionale e non solo limitate alle specifiche attività;
- il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze;
- le conoscenze relative alla sicurezza, alla prevenzione dei pericoli e alle modalità d'intervento;
- la riconversione professionale in occasione di riorganizzazioni;
- l'addestramento per l'acquisizione di capacità e conoscenze su nuove tecnologie. Il costo di tali corsi è interamente a carico dell'azienda.
Art. 30 (Diritto allo studio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o a prestazioni durante i riposi settimanali.
Detti lavoratori possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, semprechè il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso.
Il numero dei lavoratori che può fruire di permessi contemporaneamente, è equivalente ad 1 (uno) nelle aziende fino a 50 dipendenti, mentre non può superare il 3% del totale della forza occupata nelle aziende di maggiori dimensioni; deve, inoltre, essere garantito in ogni reparto lo svolgimento delle attività di lavoro.
I lavoratori studenti sono tenuti a presentare la documentazione necessaria attestante la frequenza ad uno dei corsi di cui al 1º comma ovvero l'effettuazione dell'esame.
In occasione degli esami, detti lavoratori hanno diritto ad ulteriori permessi retribuiti giornalieri.
I lavoratori studenti universitari hanno diritto a due giorni di permesso retribuito in relazione a ciascun esame sostenuto.
Si considerano lavoratori studenti, e pertanto legittimati ad esercitare i diritti di cui al presente articolo, coloro che risultino validamente iscritti ad uno dei corsi di studio menzionati, per il periodo della durata legale prevista per il corso stesso.
I permessi di cui i lavoratori possono usufruire ai sensi di questo articolo, sono valutati, ai fini retributivi, come ore feriali diurne della retribuzione individuale del lavoratore.
Le aziende possono attribuire, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative ed eventualmente ricorrendo anche a forme di rapporti atipici di lavoro, permessi ed aspettative non retribuite, anche di lungo periodo, per consentire momenti di sviluppo culturale e professionale attraverso periodi di alternanza di studio e lavoro e consentendo così la partecipazione di lavoratori interessati a corsi di studio, master, stages, ecc.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 30
(Diritto allo studio)
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o a prestazioni durante i riposi settimanali.
Detti lavoratori possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso.
I lavoratori studenti universitari possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti, per l'acquisizione della prima laurea, per un massimo di 150 ore "pro-capite" per ciascun anno di frequenza ai corsi di studio, attestata sulla base della regolamentazione vigente in ciascun ateneo/facoltà. A far data dal secondo anno di frequenza, tale diritto matura a condizione che il lavoratore abbia superato almeno 1/6 degli esami presenti nel piano di studi, relativo all'anno accademico precedente. Dette condizioni dovranno essere verificabili dall'azienda, all'atto della presentazione della richiesta, mediante esibizione di idonea certificazione.
(Commi successivi (Omissis) - Nessuna modifica).
Capitolo V ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO
Art. 31 (Organizzazione del lavoro)
In relazione alla peculiarità del settore cultura, sport, turismo e tempo libero, l'organizzazione del lavoro, nelle aziende che offrono tali servizi ai cittadini, è necessario che sia caratterizzata da un costante orientamento alla soddisfazione dell'utente.
In questo contesto le parti convengono sull'obiettivo di migliorare l'organizzazione del lavoro attraverso l'ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione professionale dei lavoratori, nonchè attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di servizio, la definizione degli orari e la loro distribuzione e l'uso appropriato delle forme integrative di servizio.
Le parti ritengono che, in questo modo, si possa meglio corrispondere alle esigenze di qualificazione del servizio attraverso il ricorso a forme flessibili di lavoro, riferite anche a periodi particolari di stagionalità, facendo meglio incontrare tali esigenze con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
Tutto ciò premesso, le parti convengono che le aziende attivino specifiche relazioni sindacali, come previsto all'art. 8, lett. B, finalizzate alla sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e riferite all'intera azienda o sezioni di essa.
Art. 32 (Orario di lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La durata dell'orario normale di lavoro è pari a 1666 ore all'anno, corrispondenti ad una media di 37 ore settimanali.
La media oraria di 37 ore settimanali, da comprendere fra un minimo di 26 e un massimo di 48 ore settimanali, può essere realizzata attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziata per settori ed unità, con possibilità di articolazione anche in periodi ciclici su base annua, che prevedano fasi di sospensione di attività, fermo restando, nel periodo lavorativo, il massimo di 48 ore settimanali.
La durata massima dell'orario di lavoro, a qualsiasi titolo prestato, non può superare le 10 ore giornaliere.
Date le particolari esigenze di servizio delle aziende aderenti a FEDERCULTURE, per le quali si richiede l'apertura al pubblico e la disponibilità del servizio nell'arco dell'intera settimana, ivi compresi domeniche e giorni festivi ed in orari prolungati durante la giornata, possono adottarsi, in ciascuna azienda, le seguenti tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio:
1) Orario standard
E' quello effettuato con 37 ore settimanali distribuite su 6 giorni a settimana in modo continuato o su 4 o 5 giorni con intervallo e con eventuale flessibilità di inizio e fine orario di lavoro.
2) Orario su nastro lavorativo ampio
Si considera lavoro distribuito su nastro lavorativo ampio, quello che prevede la prestazione giornaliera effettuata in più riprese, fino ad un massimo di 2, in un arco temporale giornaliero compreso fra le 10 e le 14 ore.
Nei periodi di effettuazione di questa tipologia di orario i lavoratori interessati fruiscono della riduzione di 1/2 (mezza) ora di lavoro a settimana.
3) Orario in turno
Si considera lavoro in turno quello prestato in modo programmato, ciclico e avvicendato nell'ambito dei giorni in cui si articola l'espletamento del servizio, ivi incluso, eventualmente, le domeniche e i giorni festivi.
Nei periodi di effettuazione dell'orario in turno i lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di 1 (una) ora di lavoro a settimana, mentre nel caso di effettuazione di turni di tipo B, di cui al successivo art. 38, la riduzione di orario di lavoro è di 2 (due) ore a settimana.
4) Orario plurisettimanale
E' quello effettuato in particolari periodi dell'anno o in corrispondenza di alcune manifestazioni culturali, turistiche e sportive e comporta il superamento dell'orario medio settimanale fino ad un massimo di 48 ore settimanali con corrispondente programmazione di riduzione in altro periodo dell'anno.
Durante l'effettuazione dell'orario plurisettimanale, nei periodi di superamento dell'orario medio settimanale, non si ha diritto a compenso per lavoro straordinario fino all'orario giornaliero programmato e, sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario medio settimanale, ai lavoratori è corrisposta sempre la retribuzione relativa al normale orario medio contrattuale.
Nei periodi di effettuazione dell'orario plurisettimanale i lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di 1 (una) ora di lavoro a settimana e di un incremento di 2 (due) giorni di ferie all'anno per periodi di prestazioni superiore a 4 (quattro) settimane, o di un 1 (uno) solo giorno per periodi inferiori.
5) Orario con sospensione annuale
Si considera lavoro con sospensione dell'attività nell'arco dell'anno quello effettuato in periodi ciclici, su base annua, con fasi temporali settimanali e/o mensili di sospensione di attività e fasi di maggior orario settimanale, fermo restando il massimo di 48 ore settimanali.
I lavoratori interessati a questa tipologia di orario ricevono in ogni caso sempre la retribuzione individuale mensile normale.
I lavoratori che effettuano l'orario con sospensione annuale fruiscono, a compensazione del maggior disagio della riduzione di 1 (una) ora di lavoro a settimana corrispondenti a 45 ore su base annua e di una settimana aggiuntiva di ferie.
6) Orari per favorire lo sviluppo formativo
In sede di contrattazione aziendale le parti possono prevedere ulteriori e particolari articolazioni dell'orario di lavoro, collegate a riduzioni rispetto agli orari presenti nel seguente contratto, da utilizzare per garantire particolari percorsi formativi individuati dai programmi annuali alla luce dei principi enunciati nel Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione formalizzato nell'intesa del 22 dicembre 1998.
7) Riduzioni di orario
In funzione della adattabilità dell'orario di servizio e quindi dell'orario di lavoro, alla necessità dell'utenza e dello specifico mercato, nonchè per rispondere alle esigenze degli orari di vita dei lavoratori e in vista degli orientamenti di legge relativi alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, sarà possibile a livello aziendale sperimentare, previa contrattazione tra le parti, ogni fattibile combinazione di fattori produttivi, considerando altre eventuali riduzioni di orario di lavoro relative a non più del 5% del totale del personale aziendale
Gli schemi orari, relativi a tutte le tipologie di orario di lavoro che si effettuano in ciascuna azienda nei vari periodi a livello generale e/o settoriale, sono esposti in apposite tabelle da affiggersi secondo le norme di legge.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 32
(Orario di lavoro)
La durata dell'orario normale di lavoro è pari a 1.666 ore all'anno, corrispondenti ad una media di 37 ore settimanali.
La media oraria di 47 ore settimanali può essere realizzata attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziata per settori ed unità, con possibilità di articolazione anche in periodi ciclici su base annua, che prevedano fasi di sospensione di attività.
In caso di superamento delle 48 ore settimanali, comprensive dello straordinario, nell'ambito delle singole unità produttive con più di 10 dipendenti, l'azienda è tenuta ad informare, alla scadenza del periodo di riferimento di 4 mesi, le competenti autorità amministrative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003.
Per tutte le tipologie di articolazione dell'orario di lavoro ivi disciplinate, la durata massima dell'orario medio settimanale non potrà, in ogni caso, superare le 48 ore, comprensive del lavoro supplementare e dello straordinario, per ogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali, in ragione delle peculiari esigenze organizzative che caratterizzano i settori rappresentati dal presente c.c.n.l., esplicitate all'art. 31 ed al sesto periodo della presente disposizione contrattuale.
In ogni caso, la durata massima dell'orario di lavoro, a qualsiasi titolo prestato, non può superare le 11 ore giornaliere per lo svolgimento delle attività ordinarie dell'azienda e può raggiungere il limite massimo consentito dalla normativa vigente, in occasione di attività ed eventi di natura straordinaria.
Date le particolari esigenze di servizio delle aziende aderenti a Federculture, per le quali si richiede l'apertura al pubblico e la disponibilità del servizio nell'arco dell'intera settimana, ivi compresi domeniche e giorni festivi in orari prolungati durante la giornata, possono adottarsi, in ciascuna azienda, le seguenti tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio:
1. Orario standard
E' quello effettuato con 37 ore settimanali distribuite su 6 giorni a settimana in modo continuato o su 4 o 5 giorni con intervallo e con eventuale flessibilità di inizio e fine orario di lavoro.
2. Orario su nastro lavorativo ampio
Si considera lavoro distribuito su nastro lavorativo ampio, quello che prevede la prestazione giornaliera effettuata in più riprese, fino ad un massimo di 2, in un arco temporale giornaliero compreso fra le 10 e le 14 ore.
Nei periodi di effettuazione della prestazione secondo tale tipologia di orario i lavoratori interessati fruiscono della riduzione di 1/2 (mezza) ora di lavoro a settimana.
3. Orario in turno
Si considera lavoro in turno quello prestato, anche a squadre, da più lavoratori, in modo programmato, ciclico ed avvicendato, i quali occupano il medesimo posto di lavoro per il quale la prestazione viene svolta ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.
Nei periodi di effettuazione dell'orario in turno di tipo A di cui al successivo art. 38, i lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di 1 (una) ora di lavoro a settimana, mentre nel caso di effettuazione di turni di tipo B, la riduzione di orario di lavoro è di 2 (due) ore a settimana.
4. Orario plurisettimanale
E' quello effettuato in particolari periodi dell'anno o in corrispondenza di alcune manifestazioni culturali, turistiche e sportive e comporta il superamento dell'orario medio settimanale con corrispondente programmazione di riduzione in altro periodo dell'anno.
Durante l'effettuazione dell'orario plurisettimanale, nei periodi di superamento dell'orario medio settimanale, non si ha diritto a compenso per lavoro straordinario fino all'orario giornaliero programmato e, sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario medio settimanale, ai lavoratori è corrisposta sempre la retribuzione relativa al normale orario medio contrattuale.
Nei periodi di effettuazione dell'orario plurisettimanale i lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di 1 (una) ora di lavoro a settimana e di un incremento di 2 (due) giorni di ferie all'anno per periodi di prestazioni superiori a 4 (quattro) settimane, o di 1 (uno) solo giorno per periodi inferiori.
5. Orario con sospensione annuale
E' quello effettuato in fasi cicliche programmate dell'anno o in corrispondenza di specifiche manifestazioni culturali, turistiche e sportive, implicanti l'esigenza del superamento dell'orario medio settimanale, e comporta una corrispondente sospensione della prestazione lavorativa in altre fasi temporali settimanali e/o mensili dell'anno.
I lavoratori destinatari di tale modalità oraria di svolgimento della prestazione lavorativa ricevono in ogni caso sempre la retribuzione individuale mensile normale.
I suddetti lavoratori fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di 1 (una) ora di lavoro a settimana, corrispondenti a 45 ore su base annua e di 1 (una) settimana aggiuntiva di ferie.
6. Orari per favorire lo sviluppo formativo
In sede di contrattazione aziendale, le parti possono prevedere ulteriori e particolari articolazioni dell'orario di lavoro, collegate a riduzioni rispetto agli orari disciplinati dal presente c.c.n.l., da utilizzare per garantire particolari percorsi formativi individuati dai programmi annuali alla luce dei principi enunciati dal patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione formalizzato nell'intesa del 22 dicembre 1998.
7. Riduzioni di orario
In funzione dell'adattabilità dell'orario di servizio e quindi dell'orario di lavoro alla necessità dell'utenza e dello specifico mercato, nonchè per rispondere alle esigenze degli orari di vita dei lavoratori e in vista degli orientamenti di legge relativi alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, sarà possibile a livello aziendale sperimentare, previa contrattazione tra le parti, ogni fattibile combinazione di fattori produttivi, considerando altre eventuali riduzioni di orario di lavoro relative a non più del 5% del totale del personale aziendale, a qualunque titolo assunto.
L'articolazione dell'orario di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, previa informativa alle Rappresentanze sindacali unitarie e/o R.S.A. o, in mancanza, agli Organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l.
Gli schemi orari, relativi a tutte le tipologie di orario di lavoro disciplinate dalla presente disposizione contrattuale, che si effettuano in ciascuna azienda nei vari periodi, a livello generale e/o settoriale, sono esposti in apposite tabelle da affiggersi secondo le norme di legge.
Art. 33
(Lavoro supplementare e straordinario)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il lavoro supplementare e/o straordinario può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell'azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini.
Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, entro il limite di 180 ore annue individuali e in base alle disposizioni impartite dall'azienda.
Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio per non più del 7% del personale aziendale ed in ogni caso con il minimo di una unità.
La Direzione aziendale comunica trimestralmente alle Rappresentanze Sindacali i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato.
E' considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ª ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore, fino a concorrenza delle 3 (tre) ore settimanali.
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali per i "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario in applicazione di quelli previsti al precedente art. 32, è quello che decorre dalla quarta ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore. In ogni caso, è lavoro straordinario quello eccedente le 1799 ore a seguito di conguaglio annuale.
Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate sul conto ore individuale della Banca delle ore.
Ogni ora di lavoro supplementare o straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria:
- lavoro supplementare: 12%;
- lavoro straordinario: 25%.
In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con notturno e/o festivo), le stesse si cumulano.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.
Con riferimento a specifiche posizioni organizzative, comportanti lo svolgimento di mansioni e/o funzioni che non consentano una prefissione di parametri temporali per l'esecuzione della prestazione lavorativa, in relazione, in particolare, al personale inquadrato nell'area direttiva (area D), come previsto dalla legislazione vigente ed in conformità alla direttiva Europea n. 93/104, la Direzione aziendale stabilisce, previa consultazione con le
Rappresentanze Sindacali, che i lavoratori assegnati alle suddette funzioni/mansioni non siano soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro ed alla conseguente disciplina, prevista nel presente articolo, sul lavoro supplementare e straordinario, e che agli stessi sia riconosciuta una somma forfettaria ad hoc (indennità forfettaria straordinario), che tenga conto dell'entità dell'eventuale maggior impegno temporale richiesto dall'assolvimento della prestazione.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 33
(Lavoro supplementare e straordinario)
Il lavoro supplementare può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell'azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini.
Fermo restando il rispetto della durata massima dell'orario medio settimanale, il ricorso al lavoro straordinario può essere effettuato per particolari esigenze tecnico-produttive non fronteggiabili con l'assunzione di nuovi lavoratori nonchè per far fronte ad eventi con mostre, fiere e manifestazioni connesse all'attività produttiva dell'azienda.
Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, in base alle disposizioni impartite dall'azienda, fermo restando il limite, per le prestazioni straordinarie, di 180 ore annue individuali.
Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio, per non più del 7% del personale aziendale, a qualunque titolo assunto, salvo incremento di detta soglia ad opera della contrattazione aziendale, in conformità delle procedure di cui all'art. 8, ed in ogni caso con il minimo di 1 (una) unità.
La Direzione aziendale comunica alle Rappresentanze sindacali, con cadenza quadrimestrale, fatti salvi diversi accordi aziendali, i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato.
E' considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ª ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore, fino alla concorrenza delle 3 (tre) ore settimanali.
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali per i "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario in applicazione di quelli previsti al precedente art. 32, è quello che decorre dalla quarta ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore.
Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate, a richiesta del lavoratore, sul conto ore individuale della banca delle ore.
Ogni ora di lavoro supplementare o straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria:
- lavoro supplementare: 15%;
- lavoro straordinario: 25%.
In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con notturno e/o festivo), le stesse si cumulano.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
Le parti intendono, infine, precisare che:
- all'art. 33, nuovo testo dell'accordo di rinnovo, l'ultimo comma della disposizione contrattuale deve considerarsi "Omissis", in quanto non ha subito alcuna modifica e/o integrazione e, pertanto, nel testo unitario del c.c.n.l. lo stesso sopravvive nella sua vecchia formulazione.
Art. 34 (Banca delle ore)
Le parti convengono, al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni eccedenti l'orario di lavoro di riferimento o quello programmato, di istituire la Banca delle ore e, quindi, un conto ore individuale per ciascun lavoratore.
Nel conto ore confluiscono le ore di prestazioni supplementari e straordinarie, sulla base di quanto previsto dal precedente articolo, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.
L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
A livello aziendale sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore e all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati.
Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
Art. 35
(Orario di lavoro per addetti a lavori discontinui)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'orario di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa, di cui al X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657, è di 48 ore settimanali.
Per i portieri/custodi degli stabili sede dell'azienda, invece, data la peculiarità delle mansioni, sono definiti accordi particolari specifici.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 35
(Orario di lavoro per addetti a lavori discontinui)
L'orario di lavoro per gli addetti a lavoro discontinui o di semplice attesa è di 48 ore settimanali.
Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657.
All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'azienda deve comunicare al lavoratore interessato l'orario di lavoro e la relativa paga.
Per i portieri/custodi degli stabili sede dell'azienda ovvero per ulteriori figure professionali individuate a livello aziendale, in ragione della peculiarità delle mansioni connesse al concreto assetto organizzativo dell'unità produttiva interessata, sono definiti, in sede di contrattazione di secondo livello, accordi specifici.
In ogni caso, per la suddetta categoria di lavoratori dovrà essere rispettato il limite della durata massima dell'orario medio settimanale, pari a 48 ore, verificabile nell'arco temporale di riferimento di 4 mesi, salvo diversa regolamentazione in sede aziendale, secondo le medesime modalità adottate per i restanti lavoratori.
Resta inteso che lo svolgimento delle prestazioni superiori alle 40 ore settimanali non è qualificabile come straordinario e non dà diritto alla maggiorazione retributiva di cui all'art. 33.
Le prestazioni eventualmente rese oltre la 48ª ora vengono retribuite, viceversa, con la maggiorazione del lavoro supplementare, sino alla terza ora successiva all'orario programmato, e con la maggiorazione del lavoro straordinario a partire dalla quarta ora successiva all'orario programmato.
La suddetta maggiorazione non è cumulabile con altre, a qualsiasi titolo previste dal presente contratto.
In caso di richiesta in tal senso da parte del lavoratore, le ore di lavoro supplementare e/o straordinario svolte dal lavoratore discontinuo possono essere accantonate nella banca delle ore ai sensi e per gli effetti dell'art. 34.
Art. 36
(Riposo settimanale e lavoro festivo)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.
In relazione all'articolazione dell'orario di servizio di ciascuna azienda, il riposo può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica. Il giorno di riposo settimanale è considerato festivo a tutti gli effetti.
I lavoratori che professano altre religioni fruiscono, qualora ne facciano richiesta, del riposo settimanale nel giorno ritenuto festivo dal loro culto, anzichè in quello della domenica.
Le ore lavorative, non prestate nel giorno di riposo del proprio culto, vengono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcuna maggiorazione o compenso straordinario.
I dipendenti che, non su loro richiesta, svolgono servizio domenicale normale o nel giorno festivo del proprio culto, con riposo settimanale fissato in altro giorno, hanno diritto ad una indennità di lavoro domenicale pari a lire 10.000 (euro 5,16).
Il datore di lavoro deve preavvertire lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale non più tardi del secondo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno viene compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione individuale oraria come lavoro festivo.
E' considerato lavoro festivo quello prestato nel giorno di riposo settimanale e nei giorni previsti dal successivo articolo 40.
Il lavoro prestato in giorno festivo è compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione individuale oraria. Tale indennità si cumula ad altre in caso di concorrenza di più maggiorazioni.
Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, anche infrasettimanali, con possibilità di recupero compensativo.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 36
(Riposo giornaliero, settimanale, pause giornaliere e lavoro festivo)
Ferma restando la durata dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 32, il lavoratore ha diritto, in conformità della legislazione vigente in materia, ad almeno 11 (undici) ore di riposo consecutivo ogni 24 (ventiquattro) ore.
Nell'arco della giornata lavorativa, qualora sia stato programmato un orario superiore a 6 (sei) ore ovvero si ecceda comunque detto limite temporale, il lavoratore avrà diritto ad una pausa di 15 (quindici) minuti consecutivi sino alla nona ora, e di ulteriori 15 (quindici) minuti in caso di superamento della nona ora, fatti salvi eventuali accordi di miglior favore a livello aziendale, al raggiungimento del limite massimo dell'orario giornaliero, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche, nonchè per l'eventuale consumazione di un pasto.
Le modalità e la collocazione temporale di tale periodo di pausa sono stabilite dall'azienda in ragione della propria organizzazione produttiva e del lavoro, previa consultazione con le R.S.U. (o, in mancanza, con le R.S.A.) presenti nell'unità produttiva, e comunicate ai lavoratori mediante affissione dell'avviso in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
Detti periodi dovranno essere collocati in momenti diversi e non contigui a quelli utilizzati per la fruizione del servizio mensa, per il quale troveranno applicazione le condizioni e le modalità dettate all'art. 66.
Il medesimo trattamento viene riservato anche in favore dei lavoratori discontinui, per i quali i momenti di lavoro non effettivo sono considerati utili ai fini del raggiungimento della soglia delle 6 ore.
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica. Tale periodo deve essere cumulato con le ore di riposo giornaliero di cui al primo periodo della presente disposizione contrattuale.
In relazione all'articolazione dell'orario di servizio di ciascuna azienda, il riposo può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica. Il giorno di riposo settimanale è considerato festivo a tutti gli effetti.
I lavoratori che professano altre religioni fruiscono, qualora ne facciano richiesta, del riposo settimanale nel giorno ritenuto festivo del loro culto, anzichè in quello della domenica.
Le ore lavorative, non prestate nel giorno di riposo del proprio culto, vengono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcuna maggiorazione o compenso straordinario.
I dipendenti che, non su loro richiesta, svolgono servizio domenicale normale o nel giorno festivo del proprio culto dagli stessi optato in sostituzione della domenica, con riposo settimanale fissato in altro giorno, hanno diritto ad una indennità di lavoro domenicale pari a € 6,00.
Il datore di lavoro deve preavvertire il lavoratore circa lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale non più tardi del secondo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno, ed effettivamente prestato, viene compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione individuale oraria come lavoro festivo.
E' considerato lavoro festivo quello prestato nel giorno di riposo settimanale e nei giorni previsti dal successivo art. 40.
Il lavoro prestato in giorno festivo è compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione individuale oraria. Tale indennità si cumula ad altre in caso di concorrenza di più maggiorazioni.
Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, anche infrasettimanali, salvo la necessità di garantirgli un periodo equivalente di riposo compensativo.
Tabella 4
Indennità in cifra fissa - Nuovi importi
Indennità in cifra fissa | Nuovi importi | |
Indennità lavoro domenicale art. 36 | € | 6,00 |
Indennità di lavoro domenicale per servizio in turno - Art. 38 | € | 6,00 |
Indennità giornaliera per lavoro in turno avvicendato di tipo B diurno - Art. 38 | € | 2,25 |
Indennità giornaliera per lavoro in turno avvicendato di tipo B notturno - Art. 38 | € | 11,25 |
Indennità di reperibilità fino a 10 ore giornaliere - Art. 39 | € | 4,50 |
Indennità di reperibilità superiore a 10 e fino a 14 ore - Art. 39 | € | 6,75 |
Indennità di reperibilità superiore a 14 e fino a 24 ore - Art. 39 | € | 10,14 |
Indennità di cassa tipo A al giorno - Art. 63, lett. A) | € | 0,56 |
Indennità di cassa tipo B al giorno - Art. 63, lett. A) | € | 0,84 |
Indennità di trasferta - Periodo superiore a 24 ore - Art. 63, lett. B) | € | 16,88 |
Indennità di trasferta - Periodo superiore a 12 ore - Art. 63, lett. B) | € | 8,44 |
Indennità di disagio livello 1º - Art. 63, lett. C) | € | 1,12 |
Indennità di disagio livello 2º - Art. 63, lett. C) | € | 2,25 |
Indennità di disagio livello 3º - Art. 63, lett. C) | € | 3,37 |
Art. 37 (Lavoro notturno)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Si considera notturno il lavoro comunque prestato dal dipendente tra le ore 22 di sera e le ore 6 del mattino seguente.
Quando sia richiesto da esigenze di servizio, il lavoratore è tenuto a svolgere la propria prestazione giornaliera anche durante le ore notturne.
Il lavoro notturno è retribuito con la maggiorazione del 10% della retribuzione individuale oraria. Tale indennità si cumula ad altre in caso di concorrenza di più maggiorazioni.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 37
(Lavoro notturno)
Ferme restando le definizioni di "periodo notturno" e di "lavoratore notturno" fornite dall'art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 66/2003 ed il sistema delle relazioni sindacali, viene confermata la percentuale di maggiorazione del 10% della retribuzione individuale oraria, relativamente al compenso per le prestazioni di lavoro rese a qualsiasi titolo dal dipendente nel periodo compreso tra le 22,00 di sera e le 6,00 del mattino seguente.
Tale indennità si cumula ad altre in caso di concorrenza di più maggiorazioni.
A partire dallo stato di accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22,00 alle ore 6,00.
Non sono tenuti a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
Art. 38
(Lavoro in turni avvicendati)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti:
- turno A: turni programmati ciclici e avvicendati con esclusione delle prestazioni dalle ore 22 alle ore 6;
- turno B: turni programmati ciclici e avvicendati comprensivi del periodo notturno.
Resta ferma la possibilità per le parti di individuare aziendalmente, in aggiunta ai tipi di turno sopra considerati, altre eventuali articolazioni differenziate di orario di lavoro.
Ai lavoratori in turno, relativamente alle prestazioni effettuate secondo lo schema della propria turnazione, si applicano le seguenti indennità giornaliere a prestazione effettiva:
- per le prestazioni in turno di tipo A o B effettuate in orario diurno, l'indennità di lire 4.000 (euro 2,06) per ogni giornata di prestazione diurna;
- per le prestazioni in turno di tipo B effettuate in orario notturno, l'indennità di lire 20.000 (euro 10,32) per ogni giornata di prestazione notturna.
Tale indennità, connessa al disagio per la prestazione in turno, è comprensiva di ogni altro disagio riferito alle difficoltà relative a problemi di trasporto, fruizione pasto, ecc.
I lavoratori, che svolgono servizio in turno nelle domeniche o nel giorno festivo del proprio culto, hanno diritto all'indennità di lavoro domenicale, prevista al precedente articolo 36, pari a lire 10.000 (euro 5,16).
Nei casi di sostituzione di lavoratori addetti ai turni avvicendati da parte di lavoratori non addetti a tali turni, le indennità di cui sopra vengono corrisposte secondo la stessa modalità a prestazione effettiva.
Le parti convengono che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le esigenze del servizio, la copertura del turno per mancato cambio avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le quattro ore e con corrispondente entrata in turno anticipata del turnista subentrante.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue: Tabella 4
Indennità in cifra fissa - Nuovi importi
Indennità in cifra fissa | Nuovi importi | |
Indennità lavoro domenicale art. 36 | € | 6,00 |
Indennità di lavoro domenicale per servizio in turno - Art. 38 | € | 6,00 |
Indennità giornaliera per lavoro in turno avvicendato di tipo B diurno - Art. 38 | € | 2,25 |
Indennità giornaliera per lavoro in turno avvicendato di tipo B notturno - Art. 38 | € | 11,25 |
Indennità di reperibilità fino a 10 ore giornaliere - Art. 39 | € | 4,50 |
Indennità di reperibilità superiore a 10 e fino a 14 ore - Art. 39 | € | 6,75 |
Indennità di reperibilità superiore a 14 e fino a 24 ore - Art. 39 | € | 10,14 |
Indennità di cassa tipo A al giorno - Art. 63, lett. A) | € | 0,56 |
Indennità di cassa tipo B al giorno - Art. 63, lett. A) | € | 0,84 |
Indennità di trasferta - Periodo superiore a 24 ore - Art. 63, lett. B) | € | 16,88 |
Indennità di trasferta - Periodo superiore a 12 ore - Art. 63, lett. B) | € | 8,44 |
Indennità di disagio livello 1º - Art. 63, lett. C) | € | 1,12 |
Indennità di disagio livello 2º - Art. 63, lett. C) | € | 2,25 |
Indennità di disagio livello 3º - Art. 63, lett. C) | € | 3,37 |
Art. 39 (Reperibilità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del servizio al pubblico, da erogare con carattere di continuità, e che richiede orari continuativi e/o prestazioni di servizio per tutti i giorni della settimana, le aziende possono disporre l'organizzazione di un servizio di reperibilità nelle 24 ore della giornata per tutti i giorni dell'anno.
Le modalità attuative del servizio di reperibilità vengono definite attraverso contrattazione in azienda fra Direzione e Rappresentanze Sindacali con particolare riferimento ai seguenti princìpi e criteri:
- avvicendamento del maggior numero dei lavoratori;
- impegno di reperibilità limitato ad un massimo di 10 giorni al mese pro-capite;
- divieto in ogni caso di superamento dei 6 giorni continuativi di reperibilità al fine di assicurare il giorno di riposo settimanale;
- diritto al riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale qualora la reperibilità cada in un giorno festivo.
Il servizio di reperibilità viene compensato secondo le seguenti indennità fisse giornaliere, in relazione alle rispettive fasce orarie di disponibilità:
- reperibilità fino a 10 ore giornaliere, indennità pari a lire 8.000/giorno(euro 4,13);
- reperibilità superiore a 10 e fino a 14 ore, indennità pari a lire 12.000/giorno (euro 6,19);
- reperibilità superiore a 14 e fino a 24 ore, indennità pari a lire 18.000/giorno (euro 9,3).
Le effettive prestazioni di lavoro, effettuate su chiamata, nel corso del servizio di reperibilità, sono comunque regolarmente retribuite secondo le norme relative al lavoro supplementare e straordinario.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue: Tabella 4
Indennità in cifra fissa - Nuovi importi
Indennità in cifra fissa | Nuovi importi | |
Indennità lavoro domenicale art. 36 | € | 6,00 |
Indennità di lavoro domenicale per servizio in turno - Art. 38 | € | 6,00 |
Indennità giornaliera per lavoro in turno avvicendato di tipo B diurno - Art. 38 | € | 2,25 |
Indennità giornaliera per lavoro in turno avvicendato di tipo B notturno - Art. 38 | € | 11,25 |
Indennità di reperibilità fino a 10 ore giornaliere - Art. 39 | € | 4,50 |
Indennità di reperibilità superiore a 10 e fino a 14 ore - Art. 39 | € | 6,75 |
Indennità di reperibilità superiore a 14 e fino a 24 ore - Art. 39 | € | 10,14 |
Indennità di cassa tipo A al giorno - Art. 63, lett. A) | € | 0,56 |
Indennità di cassa tipo B al giorno - Art. 63, lett. A) | € | 0,84 |
Indennità di trasferta - Periodo superiore a 24 ore - Art. 63, lett. B) | € | 16,88 |
Indennità di trasferta - Periodo superiore a 12 ore - Art. 63, lett. B) | € | 8,44 |
Indennità di disagio livello 1º - Art. 63, lett. C) | € | 1,12 |
Indennità di disagio livello 2º - Art. 63, lett. C) | € | 2,25 |
Indennità di disagio livello 3º - Art. 63, lett. C) | € | 3,37 |
Capitolo VI
GIORNI FESTIVI, FERIE E ASSENZE A VARIO TITOLO
Art. 40 (Giorni festivi)
Ai giorni festivi previsti dalla legge (1) si aggiunge la festa del Santo Patrono del comune in cui il lavoratore ha la sede di lavoro.
Nel caso di lavoro prestato in un giorno festivo infrasettimanale, al lavoratore interessato spetta, oltre alla normale giornata di retribuzione globale di fatto, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Nel caso di eventuali festività coincidenti con altri giorni festivi o con il giorno di riposo domenicale o periodico, al lavoratore interessato spetta, oltre al normale trattamento economico mensile, un importo pari ad una giornata di retribuzione individuale, calcolata nel modo previsto dall'art. 61 del presente c.c.n.l.
(1) Per effetto degli artt. 1 e 2, legge n. 260/1949, dell'art. 1, legge n. 54/1977 e dell'art. 1, D.P.R. n. 792/1985, sono da considerarsi festivi i seguenti giorni oltre alle domeniche:
- il primo giorno dell'anno
- il 6 gennaio: Epifania
- il 25 aprile: anniversario della Liberazione
- il lunedì dopo Pasqua
- il 1º maggio: festa del lavoro
- il 15 agosto: Assunzione B.V. Xxxxx
- il 1º novembre: Ognissanti
- l'8 dicembre: Immacolata Concezione
- il 25 dicembre: Santo Natale
- il 26 dicembre: Xxxxx Xxxxxxx
Art. 41 (Ferie)
Nel corso di ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito.
Il periodo di ferie annuale (1) è pari a 30 (28 + 2) giorni lavorativi più 4 giorni ulteriori in sostituzione delle festività soppresse, per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 6 giorni. Per i dipendenti con altra ripartizione dell'orario settimanale, il periodo di ferie di 30 (28 +
2) giorni viene riproporzionato coerentemente; in particolare, risulta pari a 25 giorni per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 5 giorni.
Le domeniche e le festività infrasettimanali non sono computabili come giorni di ferie.
La fruizione delle ferie deve aver luogo nel corso dell'anno solare. Se, per eccezionali esigenze di servizio, il dipendente non può fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il mese di aprile dell'anno successivo.
Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si estingua nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene calcolata come mese intero. Viceversa, non viene calcolata affatto la frazione inferiore.
Il periodo di ferie è assegnato dall'azienda con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base della predisposizione di un piano ferie da redigere entro il primo quadrimestre dell'anno, a seguito di consultazione con le Rappresentanze sindacali.
La malattia, superiore a 3 giorni, o il ricovero ospedaliero incorsi durante il periodo di ferie, ne sospendono il decorso. Il lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione.
Una volta avvenuta l'assegnazione del periodo di ferie, queste devono essere godute.
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore.
L'azienda può richiamare il lavoratore in ferie prima della scadenza delle stesse, solo se ricorrano eccezionali necessità di servizio. In tal caso il lavoratore, oltre ad avere il diritto di completare le ferie in un momento successivo, ha altresì diritto al rimborso delle spese comunque sostenute e documentate.
(1) Nei valori predetti sono comprese le giornate di ferie riconosciute con Accordo Interconfederale CISPEL/ CGIL - CISL - UIL del 27 luglio 1978 a compensazione delle solennità civili differite dall'art. 1, legge n. 54/1977. Sono comprese altresì le giornate di riposo a definitiva compensazione delle festività abolite dalla citata legge n. 54/1977.
Art. 42 (Assenze)
Durante l'orario di lavoro, il lavoratore non può abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dall'azienda.
Il lavoratore è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, ad avvertire l'azienda nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, entro un'ora dall'inizio del proprio orario di lavoro ed a giustificarla al più tardi entro il mattino successivo; il tutto salvo il caso di comprovata forza maggiore.
Il lavoratore che, senza giustificazione, è rimasto assente dal lavoro, è soggetto a procedimento disciplinare.
Art. 43 (Permessi)
Il lavoratore può usufruire, per giustificati motivi personali o familiari, di permessi. La durata di detti permessi non può superare le 30 ore complessive nell'arco dell'anno.
Il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate. In caso contrario, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
I lavoratori, inoltre, hanno diritto ai seguenti permessi:
- per matrimonio, un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come xxxxx, da usufruire entro 30 giorni dalla data del matrimonio comprovato mediante regolare documentazione;
- per decesso di parenti (genitore, coniuge, figli, fratelli) o affini entro il 2º grado o persone comunque conviventi con il lavoratore, 3 giorni di permesso retribuito;
- per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compreso la nascita di figli, 3 giorni di permesso retribuito;
- in caso di donazione di sangue, un permesso retribuito per l'intera giornata lavorativa ai sensi della legge n. 584/1967 e della legge n. 107/1990.
Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ricorrano le condizioni, ad altri permessi previsti da specifiche disposizioni di legge.
Art. 44 (Malattia e infortunio)
X. Xxxxxxxxxxxxxx malattia o infortunio
Fermo quanto stabilito dall'art. 42, in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore è tenuto a produrre il prima possibile, e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo, certificato medico attestante l'incapacità al lavoro.
Analogamente, deve essere giustificata l'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro. In tale ipotesi, il certificato medico deve pervenire entro il secondo giorno lavorativo dalla scadenza del certificato precedente.
Il lavoratore, che non ottempera all'obbligo previsto al presente articolo, è assoggettabile alle procedure di cui al seguente capitolo 9, dovendosi ritenere la sua assenza ingiustificata.
L'obbligo di comunicazione e di presentazione della certificazione richiesta, sussiste anche per le assenze di un solo giorno.
B. Accertamenti del datore di lavoro
Nel rispetto della normativa vigente, l'azienda ha facoltà di verificare l'esistenza della malattia o dell'infortunio e controllarne il decorso tramite le strutture sanitarie pubbliche preposte.
Il dipendente assente è tenuto, fin dal primo giorno di assenza, a farsi trovare nel domicilio comunicato per il suddetto controllo, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
La mancata osservanza da parte del lavoratore degli obblighi sopra indicati, ovvero il rifiuto di sottoporsi a visite di controllo, comporta la perdita del trattamento di malattia ed è sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
C. Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Qualora ricorra infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione clinica o alla stabilizzazione degli esiti, accertate dall'INAIL.
In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente ha l'obbligo di informare l'azienda tempestivamente ed entro le 24 ore dall'evento.
L'azienda anticipa l'intero trattamento economico previsto dall'INAIL, osservando per i rimborsi le procedure disposte dall'INAIL.
In caso di infortunio attribuibile alla responsabilità di terzi, l'azienda può surrogarsi nei diritti dell'infortunato fino alla concorrenza della somma erogata.
D. Xxxxxxxx e infortunio extra professionale
Il lavoratore, che ha superato il periodo di prova, ha diritto, in caso di assenza per malattia o infortunio, alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi.
I periodi di degenza ospedaliera, debitamente certificati, non danno luogo al raggiungimento dei termini di comporto sopra elencati.
Per la maturazione del periodo di comporto, vengono sommate tutte le assenze per malattia verificatesi nei tre anni precedenti l'ultima manifestazione morbosa.
In relazione alla gravità della malattia, il dipendente ha diritto di richiedere, allo scadere del termine per la conservazione del posto di lavoro, un'aspettativa non retribuita della durata massima di 12 mesi, periodo elevabile a 24 mesi per i lavoratori affetti da malattie gravi quali, ad esempio, oncologiche, sclerosi, ictus, coma o per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali o by-pass coronarico.
Una volta decorso il periodo durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, nonchè l'eventuale periodo di aspettativa di cui al comma precedente, il rapporto di lavoro si risolve di diritto e l'azienda ne dà comunicazione scritta all'interessato. Il dipendente conserva il diritto al trattamento di fine rapporto ed alla indennità sostitutiva del preavviso.
Il periodo di assenza per malattia viene computato come servizio a tutti gli effetti, ad esclusione dell'eventuale ulteriore periodo di aspettativa.
La fruibilità delle cure termali è disciplinata dalla legislazione vigente (legge n. 412/1991, D.M. 12 agosto 1992 e D.M. 15 dicembre 1994).
E. Trattamento economico
Durante il periodo di malattia o di infortunio il lavoratore riceve dall'azienda la normale retribuzione individuale giornaliera a partire dal primo giorno di assenza.
La retribuzione individuale verrà attribuita in caso di malattia:
- al 100% durante il periodo di comporto (12 mesi);
- al 50% fino al termine del 6º mese di aspettativa per gli affetti da malattie gravissime di cui al precedente punto D.
Le prestazioni economiche a carico dell'INPS anticipate dall'azienda, sono conguagliate alla fine di ciascun periodo di paga, nel loro importo con quello dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS stesso dalle aziende.
Per le prestazioni economiche a carico dell'INAIL anticipate dalle aziende, il lavoratore è tenuto a fare avere alla propria azienda gli assegni relativi a dette prestazioni non appena sono a lui rimessi dall'INAIL stesso.
Art. 45 (Maternità e puerperio)
Per i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa indicati agli artt. 4, 5 e 7, legge n. 1204/1971, la lavoratrice ha diritto, rispettivamente, alla seguente indennità economica:
- 100% della retribuzione individuale per il periodo di astensione obbligatoria;
- 30% della retribuzione individuale per il periodo di astensione facoltativa.
Nel caso di astensione facoltativa di cui all'art. 7, comma 1, della legge citata, il periodo di assenza, ai fini del trattamento di fine rapporto, è considerato con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita.
Alle lavoratrici assunte con contratto a termine, si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 3, legge n. 1204/1971.
Art. 46 (Servizio militare)
Il lavoratore chiamato alle armi per assolvere gli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro con decorrenza dell'anzianità.
Questi è tenuto a riprendere il servizio entro 30 giorni dal collocamento in congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa del congedo. In caso contrario è considerato dimissionario.
Analogamente avviene nell'ipotesi di richiamo alle armi.
Ai lavoratori richiamati alle armi, viene applicato il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.
Art. 47 (Aspettativa)
Ogni lavoratore può richiedere, per giustificati motivi personali o di famiglia, un periodo di aspettativa che non può essere superiore a 12 mesi, senza alcuna corresponsione di trattamento economico e senza decorrenza di anzianità.
Il periodo suddetto può essere superato esclusivamente per motivazioni attinenti a ragioni di studio e specializzazione (conseguimento di master, stages in Italia o all'estero, ecc.) come previsto all'art. 30.
L'azienda può concederlo qualora lo ritenga compatibile con le esigenze del servizio. Il lavoratore può richiedere che l'aspettativa cessi prima del termine stabilito.
Sono dovute, se richieste dal lavoratore, aspettative per chi è chiamato a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, con decorrenza di anzianità a tutti gli effetti.
Al termine dell'aspettativa, l'azienda assegna all'interessato una posizione di lavoro di livello pari a quella di cui era titolare l'interessato medesimo e comportante l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte prima dell'aspettativa.
Capitolo VII PREVENZIONE, AMBIENTE E SICUREZZA
Art. 48 (Prevenzione e protezione)
Le parti convengono che la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente del lavoro e la sicurezza sul lavoro devono essere princìpi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi sia della Direzione aziendale che di tutto il personale dipendente.
Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in ogni luogo di lavoro per evitare o diminuire i rischi e per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro del personale dipendente e, a garanzia, altresì, dell'ambiente esterno e dei cittadini utenti.
Le aziende provvedono alla nomina del medico competente, che assicurerà gli accertamenti preventivi e periodici relativi agli ambienti di lavoro ed effettuerà, laddove necessario, le visite mediche dei lavoratori, per i quali stilerà una cartella sanitaria e di rischio da custodire in azienda.
Art. 49
(Rappresentanti per la sicurezza - R.L.S.)
Con riferimento al D.Lgs. n. 626/1994, in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, si conviene quanto segue relativamente ai Rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.).
A. Numero
Il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza viene definito come segue: aziende fino a 100 dipendenti: 1;
aziende superiori a 100 dipendenti: 3;
La durata dell'incarico dei rappresentanti di cui sopra è di tre anni.
B. Modalità di elezione
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulta/no eletto/i il/i lavoratore/i che ha/hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti in servizio presso l'azienda da almeno 1 mese alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell'azienda.
In caso di dimissioni del/dei Rappresentante/i per la Sicurezza subentra/no il /i primo/i dei non eletti.
In mancanza il/i dimissionario/i esercita/no le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
C. Permessi retribuiti
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 D.Lgs. n. 626/1994 al Rappresentante per la sicurezza spettano:
- nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti: permessi retribuiti pari a 12 ore annue;
- nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a 30 ore annue;
- nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a 40 ore annue. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, comma 1, lett. b), c), d),
g), i), ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
D. Formazione dei Rappresentanti per la sicurezza
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 626/1994.
La formazione dei Rappresentanti per la sicurezza si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi in ragione non inferiore a numero 32 ore lavorative pro capite anno, riferite alla effettiva durata della formazione.
Salvo iniziative adottate a livello di Organismi paritetici territoriali, spetta all'azienda definire i programmi formativi per i Rappresentanti della sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall'art. 22, D.Lgs. n. 626/1994.
E. Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19, D.Lgs. n. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti indicazioni:
e.1) Accesso ai luoghi di lavoro
La visita deve essere preventivamente segnalata al datore di lavoro e può anche avvenire congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
e.2) Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del Rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
e.3) Informazioni e documentazione aziendale
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19, D.Lgs. n. 626/1994.
Lo stesso Rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994, custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto stesso.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richieste secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e alla sicurezza sul lavoro.
Il Rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso connesso alla sua funzione, nel rispetto delle norme di legge.
Art. 50
(Dispositivi di prevenzione e divise aziendali)
L'azienda fornisce ai lavoratori, ai sensi del titolo IV del D.Lgs. n. 626/1994, i dispositivi di protezione individuali (DPI) ed esige che i singoli lavoratori usino tali mezzi personali di sicurezza.
I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza, la cui conformità è attestata dal fabbricante mediante l'affissione sul DPI del marchio di conformità CE (art. 42, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 626/1994)
L'azienda, laddove le mansioni lo richiedano, fornisce le divise aziendali e/o gli indumenti di lavoro al personale interessato. Questi devono essere indossati esclusivamente durante il servizio. Al personale spetta curarne la buona conservazione e la pulizia.
Le modalità per la fornitura degli indumenti sono stabilite a livello aziendale con le procedure previste dall'art. 8, lett. B.
Capitolo VIII DIRITTI DELLA PERSONA
Art. 51
(Pari opportunità)
Le parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla legge n. 903/1977 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e le risoluzioni comunitarie, dalla legge n. 125/1991 e degli obblighi che essa pone a carico delle aziende associate a FEDERCULTURE, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all'art. 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle R.S.U. e alle XX.XX. territoriali nei termini e con le modalità fissate per decreto ministeriale.
Ogni azienda promuove iniziative, anche su proposta delle Rappresentanze sindacali unitarie, volte a verificare non solo il rispetto della normativa sulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle assunzioni, della formazione professionale e della carriera.
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/84 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra, le parti costituiscono una Commissione nazionale che, verificati i presupposti di fattibilità, predispone schemi di progetti di azioni positive a favore delle lavoratrici.
Gli schemi di progetto di formazione professionale, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia .
Le parti promuovono la conoscenza dei progetti di formazione concordati alle proprie strutture associative.
La Commissione verifica l'efficacia dei programmi applicati e gli effetti in termini di sviluppo di carriera.
Alla contrattazione a livello aziendale è assegnata la funzione di:
- esaminare l'andamento occupazionale femminile;
- proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi di sviluppo di carriera.
Art. 52
(Tutela della dignità dei lavoratori)
Le parti, nel rispetto della raccomandazione U.E. n. 131/92 e della legislazione in materia, con particolare riferimento all'art. 2087 cod. civ., promuovono azioni finalizzate a tutelare la dignità delle persone sul posto di lavoro, anche con riferimento alla sfera sessuale.
L'ambiente di lavoro deve essere idoneo ad un sereno svolgimento dell'attività lavorativa.
I rapporti tra i dipendenti, qualsiasi sia il loro inquadramento nell'azienda, devono essere improntati a reciproca correttezza. Pertanto, è considerato inaccettabile qualsiasi comportamento a connotazione sessuale offensivo della dignità della persona, indipendentemente dal fatto che questo venga utilizzato o meno per intimidire e discriminare professionalmente il destinatario (assunzione, formazione, promozioni ecc.).
Le parti, a livello aziendale, promuovono iniziative per informare i dipendenti sulla procedura e sulle sanzioni disciplinari previste nei confronti dei dipendenti responsabili di molestie sessuali sul posto di lavoro e rimuovono gli effetti dei comportamenti stessi.
Art. 53 (Tossicodipendenza ed etilismo)
Le parti, al fine di favorire il superamento di situazioni di tossicodipendenza e in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 162/1990, convengono quanto di seguito riportato.
Nei confronti dei dipendenti, assunti a tempo indeterminato, per i quali, al di là dei periodi di malattia, venga accertato lo stato di tossicodipendenza secondo le previsioni di legge e che intendano accedere a programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, è riconosciuto:
a) il diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta per l'esecuzione del trattamento riabilitativo;
b) la concessione, in alternativa all'aspettativa di cui al precedente punto a), di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte della terapia e, pertanto, preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda;
c) l'adozione di soluzioni lavorative, come il part-time o altre modalità, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, che rendano più agevole l'effettuazione del recupero nell'ipotesi di cui al precedente punto b) o di reinserimento al lavoro al termine del periodo riabilitativo.
Per avvalersi della facoltà di cui sopra, il dipendente è tenuto ad inoltrare la relativa richiesta all'azienda almeno 10 giorni prima dell'inizio del programma oggetto della richiesta, allegando adeguata documentazione.
Anche i lavoratori che siano familiari di un tossicodipendente entro il 2º grado di parentela e, in mancanza, entro il 3º grado in linea retta, possono fare richiesta di essere posti in aspettativa non retribuita, a tutti gli effetti di legge e di contratto, per partecipare al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente, quando il servizio pubblico per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. La relativa richiesta, con la documentazione del caso e l'attestazione del servizio pubblico per le tossicodipendenze, deve pervenire nei modi e nei tempi previsti al comma precedente.
E' compito dei lavoratori in aspettativa fornire periodica attestazione comprovante la loro continuativa ed ininterrotta partecipazione al trattamento riabilitativo.
Le parti riconoscono la necessità di favorire il recupero di eventuali lavoratori etilisti, i quali intendono sottoporsi a terapie di disintossicazione presso centri specializzati, pertanto convengono di concedere ai lavoratori interessati, per i quali sia specificatamente accertata la sottoposizione a terapia sanitaria specialistica, agevolazioni analoghe a quelle sopra previste per i lavoratori in accertato stato di tossicodipendenza.
Art. 54 (Portatori di handicap)
Le aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti. Tra gli interventi è inclusa, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche che fossero di ostacolo all'attività lavorativa di tali soggetti.
Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge n. 104/1992 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti.
Art. 55 (Aids)
Le parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge n. 135/1990, l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro (art. 5, comma 5) e che è fatto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare nei dipendenti o nelle persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività (art. 6, commi 1 e 2).
Le parti ritengono, inoltre, in considerazione del rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), e pur ribadendo la competenza degli organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la prevenzione a la lotta all'AIDS, di dover assumere un atteggiamento di solidarietà nei confronti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1º grado affetto da AIDS che necessiti di apposite terapie a domicilio o presso strutture sanitarie pubbliche.
Nei confronti di tali dipendenti viene pertanto previsto:
a) il diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta per l'esecuzione del trattamento riabilitativo;
b) la concessione, in alternativa all'aspettativa di cui al precedente punto a), di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda;
c) l'adozione di soluzioni lavorative, come il part-time o altre modalità, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, che rendano più agevole il recupero, nell'ipotesi di cui al precedente punto b), o il reinserimento al lavoro, al termine del periodo riabilitativo.
L'azienda concede le provvidenze sopra elencate dietro presentazione, da parte del dipendente, di documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente attestante la terapia e l'esigenza di assistenza del congiunto, fermo restando l'impegno al mantenimento del massimo riserbo.
Art. 56 (Volontariato)
Le parti, sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel rispetto degli indirizzi legislativi, convengono sull'opportunità di considerare positivamente, nell'ambito del rapporto di lavoro, le necessità dei lavoratori impegnati volontariamente a svolgere un'attività o una funzione di particolare significato sociale ed umanitario.
In particolare:
A. Volontariato di solidarietà sociale
Le aziende, in relazione alle disposizioni legislative vigenti, consentono, compatibilmente con le esigenze del servizio, ai lavoratori che fanno parte di organizzazioni volontarie di solidarietà sociale, iscritte nei registri di cui all'art. 6, legge n. 266/1991, di fruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro in atto aziendalmente, a norma del presente contratto e/o di flessibilità di orario anche individuale, in base a quanto previsto dall'art. 17 della legge sopra citata.
B. Volontariato di protezione civile
Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 613/1994, le aziende si impegnano a concedere nei confronti dei lavoratori che aderiscono al volontariato - su presentazione di idonea documentazione e sempre che non ostino comprovate esigenze di servizio - permessi non retribuiti per il tempo speso nei servizi della Protezione civile.
C. Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via disviluppo
Le parti si richiamano a quanto previsto dalla legge n. 49/1987, art. 33, comma 2, con riferimento alla possibilità di concedere, ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge citata, periodi di aspettativa non retribuita.
Capitolo IX DISCIPLINA
Art. 57 (Doveri del personale)
Il dipendente deve prestare l'attività lavorativa con impegno e responsabilità, tenendo una condotta costantemente uniformata a princìpi di disciplina, dignità e moralità. In particolare, il lavoratore deve:
a) osservare le norme del presente contratto e le disposizioni impartite dall'azienda, e comunque dai superiori, anche con riferimento alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) informare immediatamente i propri superiori di qualsiasi infortunio che accada durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
c) rispettare l'orario di servizio, adempiendo alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza e non allontanarsi, senza espressa autorizzazione del responsabile, dal posto di lavoro durante l'orario di servizio;
d) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli; non trarre profitto, con danno dell'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni; rispettare il segreto d'ufficio e non svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda medesima. E' fatto espresso divieto di ricevere compensi o regali sotto qualsiasi forma per l'attività svolta;
e) espletare le sue funzioni tenendo un contegno sempre corretto ed educato, che concorra al buon nome dell'azienda; usare sempre rispetto, riguardo ed ogni doverosa sollecitudine, sia con gli altri dipendenti, che con gli utenti, venendo sempre incontro alle richieste di questi ultimi tenuto presente i loro diritti al miglior trattamento e alla maggiore cortesia;
f) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, occupazioni estranee al servizio, nè, durante i periodi di assenza per malattia od infortunio, attendere ad attività che possano ritardare il recupero psico-fisico;
g) avere riguardo dei locali, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e degli strumenti a lui affidati;
h) non introdurre, senza autorizzazione, persone estranee all'azienda in locali e luoghi non aperti al pubblico;
i) xxxxxxxsi dal partecipare all'adozione di provvedimenti dell'azienda in grado di coinvolgere, direttamente o indirettamente interessi propri;
j) comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento del proprio domicilio e/o residenza sia durante il servizio che durante i periodi di malattia.
Inoltre, per ciò che attiene alla malattia, il lavoratore ha l'obbligo di:
- dare immediata notizia della propria malattia all'azienda, salvo il caso di grave e comprovato impedimento. La mancata comunicazione dell'assenza, trascorso un giorno lavorativo dal suo inizio, farà considerare l'assenza stessa ingiustificata;
- consegnare o far pervenire all'azienda (mediante raccomandata r. r. ed entro i termini contrattuali e di legge), il certificato medico attestante l'effettivo stato di infermità;
- riprendere servizio alla scadenza del periodo indicato dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, dalla data indicata sul certificato del medico di controllo;
- comunicare immediatamente all'azienda, salvo il caso di grave e comprovato impedimento, il perdurare dello stato di malattia;
- osservare l'obbligo di reperibilità presso il recapito comunicato all'azienda nelle fasce orarie, tutti i giorni (festivi e domenica inclusi) dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Art. 58
(Sanzioni e procedure disciplinari)
Le inadempienze dei lavoratori determinano, secondo la gravità dell'infrazione, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari.
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni.
Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito.
La contestazione al lavoratore dei provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale viene fatta per iscritto, con la specifica indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione. La contestazione deve essere tempestiva, comunque non oltre i 5 giorni, e deve contenere l'indicazione del termine entro il quale il lavoratore può presentare gli argomenti a propria difesa. Detto termine non può essere inferiore a 5 giorni.
Il lavoratore, entro il termine definito dalla lettera di contestazione scritta, può presentare le proprie giustificazioni per iscritto, ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa facendosi assistere da un rappresentante del sindacato cui aderisce o conferisce mandato.
La Direzione, completata l'istruttoria, la quale dovrà esaurirsi entro 20 giorni dal termine concesso al lavoratore per le giustificazioni, applica al lavoratore il provvedimento adottato.
Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore, al quale sia stata comunicata una sanzione disciplinare, può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo del sindacato al quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Art. 59 (Codice disciplinare)
Il presente codice disciplinare e/o altro specifico previsto aziendalmente relativi alla sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portati a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il tipo e l'entità delle sanzioni comminate in applicazione dell'articolo precedente, sono determinanti in base ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento e grado della colpa;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata;
d) entità del danno o grado di pericolo arrecato all'azienda, agli utenti o a terzi;
e) proporzionalità fra infrazione e sanzione e gradualità della sanzione;
f) reiterazione della mancanza.
Incorre nei provvedimenti di cui all'articolo precedente, fra i possibili comportamenti sanzionabili, il lavoratore che:
1) adotti una condotta non conforme ai princìpi di correttezza nei confronti di altri lavoratori o di terzi;
2) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di 4 giorni;
3) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
4) ritardi reiteratamente, senza giustificato motivo, l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
5) esegua il lavoro con negligenza o mostri negligenza nella cura dei locali o di altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio;
6) procuri guasti a cose o impianti comunque esistenti nell'azienda per disattenzione o negligenza;
7) adotti comportamenti o procuri molestie lesive della dignità e della libertà della persona;
8) trasgredisca l'osservanza del presente contratto, nonchè le disposizioni di servizio e dell'orario di lavoro, o ponga in essere comportamenti che arrechino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
Le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e scritto sono comminate per le mancanze di minore entità: le rimanenti sanzioni per le mancanze di maggior rilievo. La determinazione dell'entità della mancanza avviene in applicazione dei criteri generali enunciati al comma 1º del presente articolo.
Non può tenersi conto ad alcun ad effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Capitolo X TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 60 (Retribuzione e sue definizioni)
Il trattamento economico annuale del personale è suddiviso in quattordici mensilità di uguale importo e la retribuzione viene corrisposta ai lavoratori mensilmente.
La retribuzione è definita come segue:
1) Retribuzione base, costituita dai valori tabellari mensili comprensivi dell'indennità di contingenza (al 31 dicembre 1991). I relativi valori sono riportati nella Tabella n. B1 allegata al presente c.c.n.l.
2) Retribuzione individuale con la quale si intende la retribuzione base mensile incrementata dall'eventuale indennità di funzione quadri di cui all'art. 25, lett. c), da elementi aggiuntivi della retribuzione (EAR di cui art. 61) e da altri eventuali assegni a carattere continuativo "ad personam".
3) Retribuzione globale, mensile o annuale, con la quale si intende la somma della retribuzione individuale e delle quote di competenze aggiuntive (13ª e 14ª). Nella retribuzione globale omnicomprensiva si intendono comprese anche la retribuzione variabile e le indennità percepite nel mese o nell'anno di riferimento. Sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfettizzati.
La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall'azienda, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo giorno del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo.
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
G) all'art. 60, secondo periodo punto 1 del c.c.n.l. 9 novembre 1999 le parole "Tabella B.1 allegata al presente c.c.n.l." sono sostituite da "Tabella 5 allegata all'accordo di rinnovo del 21 marzo 2005";
Art. 61 (Incrementi retributivi)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Con riferimento al Protocollo Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993 e agli indici di inflazione programmata previsti dal DPEF, nel corso del primo biennio di validità economica del
c.c.n.l. interverranno gli aumenti previsti alle Tabelle B3 - B5 con le decorrenze ivi indicate.
Alla data del 1º gennaio 2003 inoltre i lavoratori che nel corso del precedente triennio non sono stati interessati da alcuno riconoscimento di progressione professionale (inquadramenti superiori di area e/o livello) avranno diritto ad un Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) come riportato nella Tabella B6.
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 60 bis
(Incrementi economici)
L'aumento delle retribuzioni tabellari, nella misura e secondo le scadenze previste, è contenuto nella Tabella 5 allegata all'accordo di rinnovo 21 marzo 2005.
Le indennità in cifra fissa, previste dal c.c.n.l. del 9 novembre 1999, saranno incrementate, nella misura dei nuovi importi contenuti nella Tabella 5 allegata al predetto accordo, a far data dal 1º aprile 2005.
Art. 61
(Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.)
Le aziende si impegnano alla massima valorizzazione della professionalità dei lavoratori attraverso processi formativi e riconoscimento di progressione professionale (passaggi d'area e/o livello).
I lavoratori che, alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo 21 marzo 2005, fossero rimasti - ovvero permangano - nel livello di appartenenza per complessivi 3 (tre) anni avranno diritto, alla maturazione del terzo anno di anzianità, ad un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) come riportato nella Tabella 1 allegata al predetto accordo e qui di seguito riprodotta, i cui valori sono così rideterminati e sostituiscono quelli della Tabella B.6 del c.c.n.l. 9 novembre 1999:
Tabella 1
Area | Importi |
A | € 11,62 |
B | € 15,49 |
C | € 19,36 |
D | € 23,23 |
I suddetti valori saranno raddoppiati al raggiungimento del sesto anno di anzianità, in assenza di passaggi di area e/o livello.
La corresponsione dei suddetti importi decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto.
Dichiarazione congiunta sul regime transitorio dell'art. 61
Le parti si danno atto che il regime di cui all'art. 61 del c.c.n.l. 9 novembre 1999 era teso ad attribuire rilevanza all'anzianità effettiva del lavoratore, indipendentemente dall'indicazione della data del 1º marzo 2003, con riferimento
all'assunzione ed in relazione al periodo di permanenza effettiva nel livello, esclusivamente alle condizioni di maturazione del diritto previste dalla citata disposizione contrattuale.
Pertanto, per tali lavoratori, l'anzianità maturata per il primo E.a.r. sarà considerata utile per il percepimento del secondo ed ultimo E.a.r., nella misura fissata dal nuovo testo dell'art. 61, avuto riguardo alla data di maturazione del primo emolumento.
Art. 62
(Calcolo della retribuzione oraria e giornaliera)
Dal momento che la durata di lavoro media settimanale è stata definita pari a 37 ore medie settimanali, la retribuzione oraria, nelle sue varie definizioni previste dall'articolo precedente, si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 162.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 la retribuzione mensile.
Art. 63
(Retribuzione accessoria: indennità varie)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le indennità possibili per le aziende aderenti a FEDERCULTURE sono, oltre a quelle già menzionate di Funzione quadri (art. 25, n. 1, lett. c), Forfettario straordinario (art. 33), Lavoro domenicale (art. 36), Turni avvicendati (art. 38), e Reperibilità (art. 39), anche le seguenti:
- indennità di cassa;
- indennità di trasferta;
- indennità di disagio.
Tutte le indennità, ad eccezione di quella di Funzione quadri, non hanno carattere continuativo ma vanno attribuite esclusivamente su specifica prestazione effettiva.
Non sono ammesse altre tipologie di indennità. Eventuali indennità derivanti da precedenti regolamentazioni contrattuali nazionali e/o aziendali, non più contemplate nel presente c.c.n.l., vengono mantenute in cifra fissa mensile non assorbibile come assegno "ad personam", qualora il trattamento complessivo annuo di fatto percepito risulti superiore a quello assicurato dalla retribuzione globale annua del presente c.c.n.l.
A. Indennità di cassa
Il lavoratore, che normalmente maneggia denaro contante e/o assegni con responsabilità e oneri per errori, ha diritto ad un'indennità rapportata al volume di denaro trattato mediamente secondo i seguenti criteri:
- indennità di tipo A, pari a lire 1.000/giorno (euro 0,51) effettivamente lavorato fino a circa lire 25.000.000 (euro 12911,42) di denaro trattato per mese;
- indennità di tipo B, pari a lire 1.500/giorno (euro 0,77) effettivamente lavorato oltre l'ammontare di lire 25.000.000 (euro 12911,42) di denaro trattato per mese.
Tale indennità è corrisposta anche a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualsiasi titolo.
B. Indennità di trasferta
L'indennità di trasferta ricorre quando un lavoratore opera al di fuori del territorio del comune o dell'area intercomunale dove è collocata la propria sede di lavoro. L'area intercomunale non può avere un'estensione superiore ad una distanza di 25 Km dai confini del comune di assegnazione della propria sede di lavoro.
Le spese di viaggio, vitto e pernottamento vengono rimborsate e compensate a piè di lista in base alle modalità e ai limiti di seguito riportati.
Il rimborso delle spese di trasporto comprende quelle di viaggio per e da la località di missione con uno dei mezzi sotto specificati e quelle di trasferimento nell'ambito della stessa località. I mezzi di trasporto consentiti sono tutti quelli pubblici, ma l'utilizzo dell'aereo deve essere preventivamente e specificatamente autorizzato. E' consentito anche l'uso, a richiesta e previa specifica autorizzazione, del proprio automezzo, ma in tal caso il dipendente deve rilasciare al datore di lavoro dichiarazione liberatoria delle responsabilità connesse all'utilizzazione del mezzo (danni a terzi, a cose di terzi, a cose proprie).
Il rimborso delle spese per l'uso della propria autovettura viene effettuato in base alle percorrenze chilometriche e alle tariffe previste dalle tabelle ACI.
Il rimborso delle spese di alloggio per il pernottamento non comprende la categoria di lusso ed è riconosciuto quando il dipendente è impegnato in prestazioni fuori sede al mattino successivo, ovvero quando il protrarsi dell'impegno lavorativo non consenta il rientro in residenza alla sera.
Le spese per i pasti sono rimborsate fino a concorrenza di lire 100.000 (euro 51,64) giornaliere con un massimale di lire 60.000 (euro 30,98) per singolo pasto.
Al dipendente compete, altresì, per ogni trasferta superiore alle 12 ore un'indennità pari a lire 15.000 (euro 7,74), e per le trasferte superiori alle 24 ore un'indennità pari a lire 30.000 (euro 15,49).
Tali indennità vengono raddoppiate in caso di trasferte all'estero.
C. Indennità di disagio
Le parti convengono che le condizioni di disagio legate a situazioni locali collettive e/o individuali vanno superate con opportuni interventi tecnologici e/o di processo e non monetizzate. Tuttavia, per situazioni di oggettivo disagio legate a condizioni di tempo, luogo, materiali si definisce di istituire questa particolare indennità, al fine di compensare in termini equitativi, le condizioni di lavoro più sfavorevoli di alcuni lavoratori rispetto ad altri che operano in condizioni di normalità.
Questa indennità va definita nelle sue finalità e condizioni a livello aziendale, va attribuita esclusivamente su specifica prestazione effettiva giornaliera od oraria e può essere graduata secondo diversi livelli correlati al grado e all'eventuale molteplicità dei disagi connessi alla prestazione.
I tetti applicabili di attribuzione di questa indennità, rapportati ai livelli di disagio, sono di seguito riportati:
- livello 1: lire 2.000/giorno (euro 1,03);
- livello 2: lire 4.000/giorno (euro 2,06);
- livello 3: lire 6.000/giorno (euro 3,09).
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Tabella 4
Indennità in cifra fissa - Nuovi importi
Indennità in cifra fissa | Nuovi importi | |
Indennità lavoro domenicale art. 36 | € | 6,00 |
Indennità di lavoro domenicale per servizio in turno - Art. 38 | € | 6,00 |
Indennità giornaliera per lavoro in turno avvicendato di tipo B diurno - Art. 38 | € | 2,25 |
Indennità giornaliera per lavoro in turno avvicendato di tipo B notturno - Art. 38 | € | 11,25 |
Indennità di reperibilità fino a 10 ore giornaliere - Art. 39 | € | 4,50 |
Indennità di reperibilità superiore a 10 e fino a 14 ore - Art. 39 | € | 6,75 |
Indennità di reperibilità superiore a 14 e fino a 24 ore - Art. 39 | € | 10,14 |
Indennità di cassa tipo A al giorno - Art. 63, lett. A) | € | 0,56 |
Indennità di cassa tipo B al giorno - Art. 63, lett. A) | € | 0,84 |
Indennità di trasferta - Periodo superiore a 24 ore - Art. 63, lett. B) | € | 16,88 |
Indennità di trasferta - Periodo superiore a 12 ore - Art. 63, lett. B) | € | 8,44 |
Indennità di disagio livello 1º - Art. 63, lett. C) | € | 1,12 |
Indennità di disagio livello 2º - Art. 63, lett. C) | € | 2,25 |
Indennità di disagio livello 3º - Art. 63, lett. C) | € | 3,37 |
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
H) alla Tabella 4 allegata all'accordo di rinnovo viene inserita la indennità in cifra fissa "indennità di funzione quadri - Art. 25, lett. c)" nella misura dei nuovi importi pari a "€ 281,47 per il livello Q1 e € 562,93 per il livello Q2";
Art. 64 (Premio di risultato)
A. Premessa
Conformemente a quanto previsto nel Protocollo Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di
migliorare il servizio e la competitività delle aziende, anche attraverso strumenti di partecipazione all'andamento aziendale, viene istituito un premio di risultato, la cui negoziazione ha luogo, con le modalità di cui al presente articolo.
Tale premio ha la finalità di:
- coinvolgere e far partecipare tutti i lavoratori al miglioramento continuo dell'azienda attraverso la realizzazione di obiettivi e programmi di efficienza, produttività e qualità; tali obiettivi/programmi possono essere a carattere aziendale, di area, di gruppo o anche individuali per le qualifiche superiori;
- far partecipare i lavoratori ai benefici ottenuti dall'azienda attraverso il miglioramento della redditività e dell'andamento economico conseguito grazie alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi suddetti.
Il premio di risultato viene definito con la contrattazione aziendale quadriennale di cui all'art. 7, lett. D, del presente c.c.n.l. e, in quanto correlato ad obiettivi e programmi di miglioramento aziendale, viene erogato anno per anno, secondo i criteri di cui ai successivi paragrafi.
B. Determinazione di obiettivi e programmi
Nell'ambito della contrattazione quadriennale aziendale, le parti, valutate le condizioni dell'azienda e del lavoro, le prospettive di sviluppo, e tenuto conto dell'andamento e delle condizioni di competitività, redditività e produttività, definiscono un sistema di programmi ed indicatori finalizzati ad obiettivi di miglioramento aziendale, che può essere rivisto e ritarato con periodicità annuale e monitorato attraverso verifiche intermedie nel corso dell'anno.
I programmi e gli obiettivi che le parti individuano a livello di azienda debbono consistere anche in azioni di miglioramento dell'efficienza interna e dell'efficacia del servizio reso ai cittadini, attraverso più elevati standard di qualità.
In ogni caso, nel suo insieme, il sistema di programmi ed obiettivi definito con la contrattazione quadriennale aziendale deve essere funzionale al conseguimento di incrementi di produttività e di qualità per una quota pari al 50% del premio da prevedere e, per l'altra parte del 50%, sarà correlata all'andamento generale dell'azienda attraverso obiettivi/parametri di redditività aziendale.
Tali obiettivi, per essere coinvolgenti, possono avere carattere aziendale, di area, di gruppo e, per le qualifiche superiori, anche individuale e devono essere pertinenti al lavoro direttamente esercitato dai singoli interessati e da questi influenzabili; non devono essere nè complessi, nè numerosi, ma devono risultare visibili, misurabili ed apprezzabili nel loro andamento.
Stabiliti il sistema e l'articolazione degli obiettivi, vengono definiti i relativi parametri di riferimento e misurazione, anche attribuendo fattori di ponderazione differenziati.
Ai risultati da ottenere vanno collegate le eventuali erogazioni da corrispondere a consuntivo dell'esercizio di riferimento.
C. Determinazione del valore del premio
Nel contratto quadriennale aziendale le parti determinano il valore economico degli incentivi da attribuire ai lavoratori di anno in anno. Tale valore economico va definito con riguardo:
- alle previsioni relative all'andamento economico aziendale ed alla redditività complessiva dell'azienda;
- alle previsione degli incrementi di produttività e di qualità conseguenti alla realizzazione dei programmi concordati fra le parti.
Le parti concordano che a livello aziendale siano assunti, come riscontro della redditività, esclusivamente indici del bilancio riclassificato come il MOL (Margine Operativo Lordo) o altro indice successivo dello stesso bilancio.
Qualora vi siano, nel corso della vigenza dell'accordo contrattuale, acquisizioni e/o scorpori di attività o riassetti patrimoniali, che incidano diversamente sugli indici, di cui al comma precedente, si procede alla ridefinizione dei valori di riferimento.
Il premio da erogare annualmente si compone di due quote: la prima (corrispondente al 50% della cifra totale disponibile) va riferita e misurata sulla base di obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità; la quota rimanente fa, invece, riferimento diretto alla redditività dell'azienda.
La massa salariale, come sopra determinata, viene divisa per il numero dei dipendenti e costituisce così di norma la base di calcolo dei valori di premio attribuibili ai singoli lavoratori in base al livello di inquadramento di ciascuno.
D. Attribuzione del premio
Il premio da attribuire è commisurato ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati (a livello di azienda, area, gruppo o individuo), come rilevati attraverso il riscontro degli indicatori di produttività/qualità prescelti, nonchè al grado di variazione positiva dell'indice di redditività adottato e viene corrisposto ai dipendenti in forza nell'anno di riferimento, in termini proporzionali alla effettiva presenza in servizio.
In caso di passaggio di livello nel corso dell'anno di riferimento, gli importi da corrispondere sono pro-quota riferiti all'effettivo livello di appartenenza.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'ammontare del premio è proporzionato al servizio prestato nel corso dell'anno stesso.
Tutti i dati economici utilizzati per la determinazione del premio di risultato debbono essere tratti dal bilancio consuntivo.
Il premio così determinato viene erogato sotto forma di una tantum, senza riflessi diretti o indiretti su alcun istituto contrattuale, ed è liquidato con le competenze del mese successivo all'approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi aziendali nei tempi previsti dalla legge.
L'accordo definito va depositato entro 30 giorni dalla firma, presso la Direzione
provinciale del Lavoro, al fine di poter fruire dell'esclusione dalla retribuzione imponibile delle relative quote di erogazioni.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che qualora, in sede di trasferimento di servizi e di personale dall'Ente locale ad una azienda che applica il presente contratto, l'Ente predetto abbia ad assegnare in dotazione all'azienda subentrante fondi già destinati a compensare la produttività del personale, i fondi medesimi saranno assunti a riferimento dell'ammontare disponibile per il premio di risultato esclusivamente per il primo anno di applicazione di questo istituto.
Art. 65
(Mensilità aggiuntive - 13ª e 14ª)
L'azienda corrisponde ai propri dipendenti, nel mese di dicembre di ogni anno, una 13ª (tredicesima) mensilità pari alla retribuzione individuale mensile dello stesso mese.
Inoltre, entro il mese di giugno, l'azienda corrisponde ai dipendenti una 14ª (quattordicesima) mensilità pari alla retribuzione individuale mensile dello stesso mese.
Nel caso di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delle mensilità aggiuntive quanti sono i mesi interi di servizio prestati.
A tal fine, le frazioni di mese superiori a 15 giorni vanno computate come mese intero, mentre quelle inferiori non vengono conteggiate.
Art. 66 (Mense aziendali)
Le aziende, tenuto conto delle caratteristiche dell'organizzazione del servizio, della distribuzione dell'orario di lavoro, delle possibilità di razionalizzazione nell'utilizzo delle prestazioni di lavoro in relazione alle crescenti esigenze di servizio, istituiscono, previa contrattazione con le Rappresentanze sindacali, un servizio mensa, di norma attraverso l'adozione di buoni pasto o ticket-restaurant o anche mediante convenzione con terzi o servizio diretto.
Il servizio mensa, comunque costituito, è fruibile dai lavoratori che prestano attività lavorative nella fascia oraria compresa tra le ore 12.30-15 e tra le ore 19-21.30. Il tempo di fruizione dei pasti è considerato al di fuori dell'orario di servizio
In ogni caso è prevista una partecipazione dei dipendenti al costo del pasto in misura non superiore ad 1/3.
Il servizio è attribuito per ciascun giorno di prestazione effettiva di lavoro, e il suo costo non costituisce elemento retributivo con effetti su altri istituti retributivi contrattuali.
Art. 67 (Previdenza complementare)
Le parti si danno atto che la previdenza complementare può rappresentare uno strumento idoneo ad integrare le risorse economiche durante il periodo della pensione, contribuendo a sostenere il livello di vita acquisito dal lavoratore nel periodo attivo.
A tal fine, preso atto delle normative in essere e dello scenario in evoluzione in materia previdenziale, le parti convengono di dotare la categoria di un Fondo di previdenza complementare.
Con l'intento di riferire questo Fondo ad una massa critica di lavoratori, la più ampia possibile, in grado di dare risultati di maggior interesse per i dipendenti, si conviene di aderire al Fondo, già presente nell'ambito del sistema della Confservizi CISPEL, denominato Fondo nazionale di previdenza complementare "Previambiente", costituito con atto del 18 giugno 1998, presso lo studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194.
Tale Fondo è regolato da un apposito statuto che, unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, comma 6, D.Lgs. n. 124/1993 con delibera del 4 novembre 1998.
Il predetto statuto, all'art. 3, prevede che, oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale, possono essere altresì associati lavoratori ed aziende di settori convenzionalmente denominati affini.
Il comma 3 dello stesso articolo individua, inoltre, espressamente quale "settore affine" quello delle aziende aderenti a FEDERCULTURE.
Visto che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione, rispettivamente a carico delle aziende e dei lavoratori, nonchè le specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo, si conviene quanto segue:
La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla retribuzione individuale di ciascun lavoratore.
Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:
- a carico dell'azienda: 1%;
- a carico del lavoratore: 1%.
In sede di rinnovo del c.c.n.l. le parti possono modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate.
Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente.
L'azienda comunica al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico.
E', altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del t.f.r. pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dell'accantonamento di legge.
Per i lavoratori di primo impiego, cioè successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del t.f.r. a decorrere dall'1 gennaio 2000.
Per "lavoratori di primo impiego" agli effetti del comma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa.
Il Fondo comunica al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'azienda, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell'azienda e le quote t.f.r.
La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo ha decorrenza dall'1 gennaio 2000.
Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo Previambiente, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso articolo.
Il presente Accordo è notificato, a cura di FEDERCULTURE, al Fondo Previambiente ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello statuto.
Previambiente adotta, quindi, tutti i provvedimenti del caso, al fine di rendere operativa l'iscrivibilità dei lavoratori e delle aziende aderenti a FEDERCULTURE e le forme di partecipazione previste dallo statuto.
Art. 68
(Trattamento di fine rapporto - T.f.r.)
L'azienda corrisponde al lavoratore, al momento della risoluzione del rapporto, un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto all'art. 2120 c.c. nel testo modificato dalla legge n. 297/1982.
Nel caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto è corrisposto ai soggetti e con le modalità previste dall'art. 2122 cod. civ.
La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, comprende le seguenti tassative voci senza la possibilità di aggiungerne altre:
- retribuzione individuale mensile;
- tredicesima e quattordicesima mensilità;
- indennità di cassa;
- indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 69
(Anticipazione sul trattamento di fine rapporto)
E' riconosciuta al dipendente la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 1, legge n.
297/1982, un'anticipazione sull'indennità di fine rapporto.
La relativa domanda va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno corredata, a pena di decadenza, dalla documentazione richiesta ed indicata ai successivi commi.
Le domande motivate da malattia grave possono essere proposte in ogni tempo e, sussistendo le altre condizioni necessarie, vengono immediatamente soddisfatte.
Xxxx'accoglimento delle domande si pronuncia l'azienda su istruttoria condotta dal competente ufficio.
Il limite massimo delle domande che possono essere soddisfatte in ciascun esercizio è costituito dal 10% degli aventi titolo e comunque dal 4% del numero totale dei dipendenti.
Sono ammessi a presentare domanda i dipendenti con almeno 8 anni di servizio che non abbiano ancora ottenuto l'anticipazione sul trattamento di fine rapporto, ovvero che l'abbiano già ottenuta almeno 8 anni prima.
Al fine della formazione del contingente delle domande accoglibili in ciascun esercizio e della graduatoria delle domande tempestivamente pervenute, fermi restando i criteri previsti dalla legge n. 297/1982, vengono stabilite le seguenti condizioni di accoglimento e le relative priorità:
a) malattie gravi del dipendente o dei familiari da comprovarsi con idonea certificazione sanitaria competente, nonchè con quietanza originale o in copia autentica di avvenuto pagamento;
b) acquisto di casa di abitazione, da documentarsi con copia autentica dell'atto notarile di compravendita o con atto preliminare di compravendita (in questo secondo caso la conferma è subordinata all'esibizione dell'atto pubblico successivamente stipulato) e con la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
c) costruzione di casa in cooperativa, da documentarsi con dichiarazione con firma autenticata del presidente della cooperativa attestante la condizione di socio assegnatario del richiedente, le caratteristiche dell'alloggio, il costo di costruzione, la somma già pagata e il residuo a saldo, nonchè la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
d) costruzione della casa direttamente da parte del dipendente o del di lui figlio, da documentarsi con la copia autentica della concessione edilizia accompagnata dai preventivi e dalla certificazione dell'ufficio tecnico comunale attestante l'inizio dei lavori, nonchè con la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui
figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e con quietanza originale o in copia autentica di avvenuto pagamento;
e) lavori di riparazione, recupero o restauro di particolare rilevanza da eseguirsi nella casa di abitazione del dipendente o del di lui figlio, da documentarsi con la concessione comunale e con il preventivo di spesa redatto da professionisti iscritti agli albi professionali, nonchè con dichiarazione che trattasi di lavori da eseguirsi nell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e con quietanza autentica di avvenuto pagamento;
f) lavori di riparazione, sistemazione o restauro di normale rilevanza da eseguirsi nella casa di abitazione del dipendente, da documentarsi con l'autorizzazione comunale, con una dichiarazione attestante i lavori eseguiti e con copia autentica della fattura quietanzata della spesa, ovvero con preventivo dei lavori e con copia autentica della fattura di acconto versato, nonchè con dichiarazione che trattasi di lavori eseguiti o da eseguirsi nell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
g) indifferibili e rilevanti esigenze economiche, da documentarsi adeguatamente anche mediante ricevute attestanti un notevole impegno economico a carico del dipendente.
A parità di condizioni è accordata precedenza alla domanda del dipendente con maggiore anzianità lavorativa; a parità di anzianità lavorativa, è accordata precedenza al dipendente con maggiore anzianità di età.
L'erogazione, ricorrendo la necessità o l'opportunità, può, in tutto o in parte, essere effettuata a terzi direttamente dall'azienda in nome e per conto del beneficiario, su delega di quest'ultimo.
Capitolo XI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 70
(Cessazione del rapporto di lavoro)
La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo nei seguenti casi:
a) per dimissioni del dipendente;
b) d'ufficio, senza bisogno di preavviso, al compimento dell'età fissata dalle vigenti disposizioni di legge per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, fatta salva la facoltà di opzione per il proseguimento del rapporto per coloro che ne hanno diritto in virtù delle citate disposizioni di legge;
c) per malattia o conseguenza di infortunio, la cui durata abbia superato il periodo di conservazione del posto come previsto dal presente contratto;
d) per decesso del dipendente;
e) per recesso per giusta causa o giustificato motivo ai sensi della legge n. 604/1966 e della legge n. 108/1990.
In ogni caso l'azienda comunica sempre per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. In caso di cessazione del rapporto per licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa,
l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso ha svolto la sua attività nell'azienda, del livello al quale era assegnato e delle mansioni svolte.
Art. 71
(Cessione, trasformazione, fusione dell'azienda)
La cessione, la trasformazione o la fusione dell'azienda non risolvono il contratto di lavoro in essere.
Il personale dell'azienda conserva i sui diritti nei confronti dell'azienda subentrante.
Art. 72 (Periodo di preavviso)
Il recesso dal rapporto di lavoro deve essere sempre comunicato per iscritto.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi elencati all'art. 70, esclusa la previsione di cui alla lettera b), ai lavoratori spetta un periodo di preavviso pari, per ciascun livello di inquadramento, ai corrispondenti periodi di prova di cui all'art. 21 del presente c.c.n.l.
In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.
I termini del preavviso decorrono dal giorno immediatamente successivo alla data di comunicazione del recesso.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto del termine di preavviso, deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva, calcolata secondo le disposizioni dell'art. 2121 cod. civ., così come modificato dalla legge n. 297/1982.
Durante il periodo di preavviso lavorato, l'azienda è tenuta a concedere al lavoratore, che lo richiede, permessi non retribuiti per la ricerca di nuova occupazione.
Il periodo di preavviso è considerato come servizio; pertanto, questo, anche se sostituito dall'indennità relativa, viene computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.
Art. 73
(Indennità sostitutiva del preavviso)
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del periodo di preavviso, di cui all'articolo precedente, è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità sostitutiva come previsto al precedente art. 72.
L'azienda ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato.
E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte senza effettuazione, nè compensazione con indennità sostitutiva, totale o parziale del periodo di preavviso.
L'azienda deve sempre corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso nei casi di cui alla lettera c) dell'art. 70.
In caso di morte del lavoratore, l'indennità è corrisposta in base a quanto previsto dall'articolo 2122 cod. civ.
Allegato A
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Tabella di corrispondenze per il primo inserimento nella nuova classificazione
Area | Livello | Precedente qualifica e livello differenziato |
A | A1 | A1 |
A2 | A2 | |
A3 | A3 + A4 | |
B | B1 | B1 + B2 |
B2 | B3 + B4 | |
B3 | B5 + B6 | |
C | C1 | C1 + C2 |
C2 | C3 | |
C3 | C4 | |
D | D1 | D1 + D2 |
D2 | D3 + D4 | |
D3 | D5 | |
Q | Q1 Q2 | - Dirigenti |
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Tabella 6
Equiparazione primo inserimento nella nuova classificazione - Personale proveniente dagli EE.LL.
Area | Livello c.c.n.l. Federculture | Precedente qualifica e livello differenziato personale EE.LL. |
A | A | |
A1 | A1 | |
A2 | A2 | |
A3 | A3 + A4 + X0 | |
X | X | |
X0 | X0 + B2 | |
B2 | B3 + B4 | |
B3 | B5 + B6 + B7 | |
C | C1 | C1 + C2 |
C2 | C3 | |
C3 | C4 + C5 | |
D | D1 | D1 + D2 |
D2 | D3 + D4 | |
D3 | D5 + D6 | |
Q | Q1 | |
Q2 | Dirigenti |
Allegato B
Tab. B1
Tabella delle retribuzioni base dal 1.12.1999
Livello | Parametro | Retribuzione mensile | |
Lire | Euro | ||
A1 | 100,00 | 2.059.000 | 1063,38 |
A2 | 101,60 | 2.092.000 | 1080,42 |
A3 | 105,39 | 2.170.000 | 1120,71 |
B1 | 106,99 | 2.203.000 | 1137,75 |
B2 | 113,31 | 2.333.000 | 1204,89 |
B3 | 116,71 | 2.403.000 | 1241,04 |
C1 | 120,79 | 2.000.000 | 0000,42 |
C2 | 124,19 | 2.557.000 | 1320,57 |
C3 | 128,56 | 2.647.000 | 1367,05 |
D1 | 136,23 | 2.805.000 | 1448,65 |
D2 | 157,84 | 3.250.000 | 1678,48 |
D3 | 166,10 | 3.420.000 | 1766,27 |
Q1 | 175,33 | 3.610.000 | 1864,40 |
Q2 | 206,90 | 4.260.000 | 2200,10 |
N.d.R.: Per i periodi successivi al 2000 si veda la nota in calce alla Tab. 5.
Tab. B2
Indennità di funzione quadri
Livello Q1 | Livello Q2 | |||
Lire 500.000 | Euro 258,23 | Lire 1.000.000 | Euro 516,45 |
Tab. B3
Tabella incrementi retributivi biennio 2000-2001
Livello | Parametro | Incrementi mensili | |||
1º aprile 2000 | 1º aprile 2001 | ||||
Lire | Euro | Lire | Euro | ||
A1 | 100,00 | 24.710 | 12,76 | 22.930 | 11,84 |
A2 | 101,60 | 25.110 | 12,97 | 23.290 | 12,03 |
A3 | 105,39 | 26.040 | 13,45 | 24.160 | 12,48 |
B1 | 106,99 | 26.440 | 13,66 | 24.530 | 12,67 |
B2 | 113,31 | 28.000 | 14,46 | 25.980 | 13,42 |
B3 | 116,71 | 28.840 | 14,89 | 26.760 | 13,82 |
C1 | 120,79 | 29.850 | 15,42 | 27.690 | 14,30 |
C2 | 124,19 | 30.690 | 15,85 | 28.470 | 14,70 |
C3 | 128,56 | 31.770 | 16,41 | 29.470 | 15,22 |
D1 | 136,23 | 33.660 | 17,38 | 31.230 | 16,13 |
D2 | 157,84 | 39.000 | 20,14 | 36.180 | 18,69 |
D3 | 166,10 | 41.040 | 21,20 | 38.080 | 19,67 |
Q1 | 175,33 | 43.320 | 22,37 | 40.190 | 20,76 |
Q2 | 206,90 | 51.120 | 26,40 | 47.430 | 24,50 |
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Tabella 5
Aumento retribuzioni tabellari
Liv. | Par. | Retribuzione all'1.3.2003 | Incremento complessivo | Retribuzione dall'1.7.2004 | Retribuzione dall'1.3.2005 | Retribuzione dall'1.7.2005 |
A1 | 100 | 1.142,39 | 67,89 | 1.166,15 | 1.189,91 | 1.210,28 |
A2 | 101,6 | 1.160,70 | 68,98 | 1.184,84 | 1.208,98 | 1.229,68 |
A3 | 105,39 | 1.203,97 | 71,55 | 1.229,01 | 1.254,05 | 1.275,52 |
B1 | 106,99 | 1.222,28 | 72,64 | 1.247,70 | 1.273,13 | 1.294,92 |
B2 | 113,31 | 1.294,43 | 76,92 | 1.321,35 | 1.348,28 | 1.371,35 |
B3 | 116,71 | 1.333,25 | 79,23 | 1.360,98 | 1.388,71 | 1.412,48 |
C1 | 120,79 | 1.379,85 | 82,00 | 1.408,55 | 1.437,25 | 1.461,85 |
C2 | 124,19 | 1.418,69 | 84,31 | 1.448,20 | 1.477,71 | 1.503,00 |
C3 | 128,56 | 1.468,62 | 87,28 | 1.499,17 | 1.529,71 | 1.555,90 |
D1 | 136,23 | 1.556,28 | 92,48 | 1.588,65 | 1.621,02 | 1.648,76 |
D2 | 157,84 | 1.803,18 | 107,16 | 1.840,68 | 1.878,19 | 1.910,34 |
D3 | 166,1 | 1.897,50 | 112,76 | 1.936,97 | 1.976,43 | 2.010,26 |
Q1 | 175,33 | 2.002,92 | 119,03 | 2.044,58 | 2.086,24 | 2.121,95 |
Q2 | 206,9 | 2.363,55 | 140,46 | 2.412,71 | 2.461,87 | 2.504,01 |
Tab. B4
Tabella delle retribuzioni base dall'1 aprile 2000
Livello | Parametro | Retribuzione mensile | |
Lire | Euro | ||
A1 | 100,00 | 2.083.710 | 1076,14 |
A2 | 101,60 | 2.117.110 | 1093,39 |
A3 | 105,39 | 2.196.040 | 1134,15 |
B1 | 106,99 | 2.229.440 | 1151,40 |
B2 | 113,31 | 2.361.000 | 1219,35 |
B3 | 116,71 | 2.431.840 | 1255,93 |
C1 | 120,79 | 2.516.850 | 1299,84 |
C2 | 124,19 | 2.587.690 | 1336,42 |
C3 | 128,56 | 2.678.770 | 1383,46 |
D1 | 136,23 | 2.838.660 | 1466,04 |
D2 | 157,84 | 3.289.000 | 1698,62 |
D3 | 166,10 | 3.461.040 | 1787,47 |
Q1 | 175,33 | 3.653.320 | 1886,77 |
Q2 | 206,90 | 4.311.120 | 2226,50 |
N.d.R.: Per i periodi successivi al 2000 si veda la nota in calce alla Tab. 5.
Tab. B5
Tabella delle retribuzioni base dall'1 aprile 2001
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Livello | Parametro | Retribuzione mensile | |
Lire | Euro | ||
A1 | 100,00 | 2.106.640 | 1087,98 |
A2 | 101,60 | 2.140.400 | 1105,42 |
A3 | 105,39 | 2.220.200 | 1146,63 |
B1 | 106,99 | 2.253.970 | 1164,07 |
B2 | 113,31 | 2.386.980 | 1232,77 |
B3 | 116,71 | 2.458.600 | 1269,75 |
C1 | 120,79 | 2.544.540 | 1314,14 |
C2 | 124,19 | 2.616.160 | 1351,13 |
C3 | 128,56 | 2.708.240 | 1398,68 |
D1 | 136,23 | 2.869.890 | 1482,17 |
D2 | 157,84 | 3.325.180 | 1717,30 |
D3 | 166,10 | 3.499.120 | 1807,14 |
Q1 | 175,33 | 3.693.510 | 1907,53 |
Q2 | 206,90 | 4.358.550 | 2250,99 |
N.d.R.: L'accordo 23 aprile 2002 prevede quanto segue: Tab. 1
Tabella delle retribuzioni base
Livelli | Retribuzione al 30/11/2001 | Retribuzione dall'1/12/2001 | Retribuzione dall'1/12/2002 | Retribuzione dall'1/03/2003 | Incremento a regime | |
A1 | € 1.087,99 | € 1.109,75 | € 1.126,07 | € 1.142,39 | € | 54,40 |
A2 | € 1.105,42 | € 1.127,53 | € 1.144,11 | € 1.160,70 | € | 55,27 |
A3 | € 1.146,64 | € 1.169,57 | € 1.186,77 | € 1.203,97 | € | 57,33 |
B1 | € 1.164,08 | € 1.187,36 | € 1.204,82 | € 1.222,28 | € | 58,20 |
B2 | € 1.232,79 | € 1.257,45 | € 1.275,94 | € 1.294,43 | € | 61,64 |
B3 | € 1.269,76 | € 1.295,16 | € 1.314,20 | € 1333,25 | € | 63,49 |
C1 | € 1.314,15 | € 1.340,43 | € 1.360,14 | € 1.379,85 | € | 65,71 |
C2 | € 1.351,13 | € 1.378,16 | € 1.398,42 | € 1.418,69 | € | 67,56 |
C3 | € 1.398,69 | € 1.426,66 | € 1.447,64 | € 1.468,62 | € | 69,93 |
D1 | € 1.482,17 | € 1.511,82 | € 1.534,05 | € 1.556,28 | € | 74,11 |
D2 | € 1.717,31 | € 1.751,66 | € 1.777,42 | € 1.803,18 | € | 85,87 |
D3 | € 1.807,14 | € 1.843,29 | € 1.870,39 | € 1.897,50 | € | 90,36 |
Q1 | € 1.907,54 | € 1.945,69 | € 1.974,30 | € 2.002,92 | € | 95,38 |
Q2 | € 2.251,00 | € 2.296,02 | € 2.329,79 | € 2.363,55 | € | 112,55 |
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
Art. 7 bis
("Una-tantum")
Contestualmente al pagamento degli arretrati luglio 2004/febbraio 2005, sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo 21 marzo 2005, un importo lordo forfetario, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva disciplinato dal presente contratto, a copertura del periodo 1º dicembre 2003-30 giugno 2004, secondo gli importi indicati nella Tabella 2, allegata al suddetto accordo e qui di seguito riprodotta:
Tabella 2
Livello | Importi lordi forfetari |
A1 | € 166,33 |
A2 | € 168,99 |
A3 | € 175,29 |
B1 | € 177,96 |
B2 | € 188,46 |
B3 | € 194,12 |
C1 | € 200,90 |
C2 | € 206,55 |
C3 | € 213,82 |
D1 | € 226,59 |
D2 | € 262,53 |
D3 | € 276,27 |
Q1 | € 291,62 |
Q2 | € 344,12 |
Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente, saranno proporzionalmente ridotti sulla base di quanto indicato all'art. 15.
Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi, di cui alla precedente tabella, verranno erogati proporzionalmente al loro orario di lavoro.
Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all'atto della sottoscrizione dell'accordo, l'importo di cui sopra verrà erogato previo riproporzionamento in settimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, a condizione che quest'ultimo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 1º dicembre 2003, l'importo di cui sopra sarà erogato previo riproporzionamento in settimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Tabella 2
Indennità di vacanza contrattuale
Livello | Importi lordi forfetari |
A1 | € 166,33 |
A2 | € 168,99 |
A3 | € 175,29 |
B1 | € 177,96 |
B2 | € 188,46 |
B3 | € 194,12 |
C1 | € 200,90 |
C2 | € 206,55 |
C3 | € 213,82 |
D1 | € 226,59 |
D2 | € 262,53 |
D3 | € 276,27 |
Q1 | € 291,62 |
Q2 | € 344,12 |
N.d.r.: I valori sopra riportati si riferiscono all'"una-tantum". Tabella 3
Minimi retributivi dei livelli base A e B
Importi
Area
A, liv. A | € 1.000,00 |
B, liv. B | € 1.130,00 |
N.d.R.: L'accordo 15 dicembre 2006 prevede quanto segue:
Premesso che:
- l'applicazione del c.c.n.l. Federculture, tra le realtà cui esso è più naturalmente orientato, ha fatto registrare un'esperienza reputata da consolidare ed estendere, quanto a mantenimento ed incremento dei livelli occupazionali, seppure in uno scenario poco rassicurante per il settore degli enti locali e, nello specifico, dei beni culturali, relativamente al profilo delle ridotte disponibilità finanziarie;
- pertanto, è interesse delle parti stipulanti proseguire nel monitoraggio dell'andamento del settore, condividendo azioni comuni tese all'estensione del c.c.n.l. Federculture verso imprese e soggetti gestori dei servizi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, nella prospettiva di accrescere i profili di omogeneità ed unitarietà ad operatori appartenenti alla medesima categoria. E' altresì avvertita l'opportunità di sviluppare azioni più incisive nel settore del "turismo culturale" che costituisce elemento indefettibile delle ragioni che hanno animato la nascita e la crescita del c.c.n.l. Federculture;
- le esigenze di valorizzazione del settore non possono trascurare il profilo della qualificazione economica e professionale dei lavoratori che vi operano e, dunque, le parti intendono dare attuazione all'art. 5 del c.c.n.l. definendo, con la presente intesa, il nuovo quadro economico di riferimento per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 31 dicembre 2007, avuto riguardo alle rispettive responsabilità e funzioni;
- nella citata fase di rinnovo biennale, le parti adottano i criteri definiti dal Protocollo d'intesa Governo-parti sociali del 23 luglio 1993, determinando incrementi economici dei minimi tabellari che tengano conto della differenza percentuale tra l'inflazione reale e l'inflazione programmata del biennio 2004-2005 nonchè del tasso di inflazione programmata dal Governo, relativamente al biennio 2006-2007;
- sotto il profilo della progressiva valorizzazione economica del capitale umano, acquisisce un sempre crescente peso la contrattazione integrativa che assegna al "premio di risultato" una quota non trascurabile nell'efficace raggiungimento degli obiettivi d'impresa; in particolare, attraverso la diligente e proficua partecipazione del personale aziendale. In tale ottica, le parti condividono l'esigenza di valorizzare la quota del premio di risultato - pari al 50% della sua composizione destinata ad obiettivi di miglioramento della produttività e qualità dei servizi - indirizzandola a progetti individuali e di gruppo che tengano conto, tra l'altro, delle effettive esigenze dell'utenza (ad esempio, attraverso la maggiore e/o minore disponibilità a più ampie turnazioni di lavoro; una crescita della qualità del servizio attestabile sulla scorta di rilevazioni statistiche tese ad apprezzare il grado di soddisfazione dei cittadini utenti). Le parti, inoltre, sin d'ora si rendono disponibili a rivedere i criteri di determinazione del valore del premio in occasione del prossimo rinnovo della parte normativa del c.c.n.l., individuando indicatori economici, ulteriori rispetto al MOL (Margine operativo lordo), che consentano di adeguare le forme di finanziamento del premio alle rinnovate esigenze del settore in ogni singola azienda. Al contempo, accrescendo la quota percentuale orientata a produttività e qualità dei servizi e valorizzando le posizioni direttive che contribuiscono alla programmazione, monitoraggio e perseguimento degli obiettivi aziendali;
- sul versante della qualificazione professionale, le parti condividono l'esigenza di rivedere la disciplina dell'apprendistato recentemente introdotta, al fine di renderla concretamente operativa ai sensi di legge e conforme alle effettive esigenze delle imprese e dei lavoratori destinati ad operare nel settore, con particolare riguardo alla regolamentazione riservata ai lavoratori minori di 18 anni;
- infine, le parti intendono dare atto dell'avvio delle attività della Commissione paritetica, la cui costituzione, le cui funzioni e mandato sono stati condivisi e definiti nelle dichiarazioni presenti nella parte in "Premessa" all'accordo di rinnovo quadriennale del 21 marzo 2005. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre 9 (nove) mesi dal suo insediamento, avvenuto in data 13 settembre 2006 e saranno orientati, sulla scorta di un'esigenza avvertita comune, alla soluzione di specifiche problematiche relative a figure professionali individuate dalla Commissione stessa. A tale riguardo, le parti si impegnano, sin d'ora, a riconvocare il tavolo negoziale al fine di definire la esigibilità degli effetti connessi al processo di analisi sopra richiamato.
Tutto quanto sopra premesso, le parti definiscono il nuovo assetto economico del c.c.n.l. Federculture, relativamente al biennio di cui al presente rinnovo, per il quale si rinvia alle tabelle dei minimi retributivi in appresso rappresentate, alla nuova scala parametrale e alla determinazione di una quota di "una tantum".
Livello | Param. | Retribuzione all'1.7.2005 | II ipotesi incrementi - mod. scala par. | Nuove retribuzioni a regime | Nuova scala parametrica |
A | 0 | € 60,00 | 0,00 | ||
A1 | 100 | € 1.210,28 | € 65,36 | € 1.275,64 | 100,00 |
A2 | 101,6 | € 1.229,68 | € 66,40 | € 1.296,08 | 101,60 |
A3 | 105,39 | € 1.275,52 | € 68,88 | € 1.344,40 | 105,39 |
B | 0 | € 66,00 | 0,00 | ||
B1 | 106,99 | € 1.294,92 | € 69,93 | € 1.364,85 | 106,99 |
B2 | 113,31 | € 1.371,35 | € 74,05 | € 1.445,40 | 113,31 |
B3 | 116,71 | € 1.412,48 | € 76,27 | € 1.488,75 | 116,71 |
C1 | 120,79 | € 1.461,65 | € 87,71 | € 1.549,56 | 121,47 |
C2 | 124,19 | € 1.503,00 | € 90,18 | € 1.593,18 | 124,89 |
C3 | 158,56 | € 1.555,90 | € 96,00 | € 1.651,90 | 129,50 |
D1 | 136,23 | € 1.648,76 | € 91,67 | € 1.740,43 | 136,44 |
D2 | 157,84 | € 1.910,34 | € 91,70 | € 2.002,04 | 156,94 |
D3 | 166,1 | € 2.010,26 | € 92,47 | € 2.102,73 | 164,84 |
Q1 | 175,33 | € 2.121,95 | € 97,61 | € 2.219,56 | 174,00 |
Q2 | 206,9 | € 2.504,01 | € 115,18 | € 2.619,19 | 205,32 |
"Una tantum"
Con il pagamento delle retribuzioni del mese di febbraio 2007 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfettario, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo del biennio economico del c.c.n.l. e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, a copertura del periodo 1º dicembre 2005 - 30 settembre 2006, secondo gli importi indicati nella sottostante tabella.
Livello | II ipotesi di aumento a regime | "Una tantum" dall'1.12.2005 al 30.9.2006 - Importi da moltiplicare per 10 mensilità | I tranche dall'1.10.2006 (67% incremento) | II tranche dall'1.7.2007 (33% incremento) |
A | € 60,00 | € 18,04 | € 40,20 | € 19,80 |
A1 | € 65,36 | € 22,22 | € 43,79 | € 21,57 |
A2 | € 66,40 | € 22,58 | € 44,49 | € 21,91 |
A3 | € 68,88 | € 23,42 | € 46,15 | € 22,73 |
B | € 66,00 | € 22,44 | € 44,22 | € 21,78 |
B1 | € 69,93 | € 23,77 | € 46,85 | € 23,08 |
B2 | € 74,05 | € 25 18 | € 49,62 | € 24,44 |
B3 | € 76,27 | € 25,93 | € 51,10 | € 25,17 |
C1 | € 87,71 | € 29,82 | € 58,77 | € 28,94 |
C2 | € 90,18 | € 30,66 | € 60,42 | € 29,76 |
C3 | € 96,00 | € 32,64 | € 64,32 | € 31,68 |
D1 | € 91,67 | € 31,17 | € 61,42 | € 30,25 |
D2 | € 91,70 | € 31,18 | € 61,44 | € 30,26 |
D3 | € 92,47 | € 31,44 | € 61,96 | € 30,52 |
Q1 | € 97,61 | € 33,19 | € 65,40 | € 32,21 |
Q2 | € 115,18 | € 39,16 | € 77,17 | € 38,01 |
Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella che precede saranno proporzionalmente ridotti sulla base dei criteri indicati all'art. 15 del c.c.n.l.
Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno riproporzionati in funzione dell'orario di lavoro dagli stessi osservato.
Ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, in forza all'atto di sottoscrizione del presente accordo, gli importi verranno erogati previo riproporzionamento in decimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, a condizione che quest'ultimo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 1º dicembre 2005, gli importi di cui sopra saranno erogati previo riproporzionamento in decimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Tab. B6
Tabella elemento aggiuntivo della retribuzione a decorrere dal 1º gennaio 2003
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Area | Aumento | |
Lire | Euro | |
A | 15.000 | 7,75 |
B | 20.000 | 10,33 |
C | 25.000 | 12,91 |
D | 30.000 | 15,49 |
N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue: Tabella 1
Xxxxxx E.a.r.
Area | Importi |
A | € 11,62 |
B | € 15,49 |
C | € 19,36 |
D | € 23,23 |
I
Accordo nazionale interfederale
sul Fondo di previdenza integrativa "Previambiente"
Roma, 20 dicembre 1999 tra
la Federambiente e la FISE
e
le XX.XX. F.P.-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL-CISAL
1) Al lavoratore che abbia aderito al Fondo, scegliendo di far decorrere la propria contribuzione dalla data del 1º agosto 1998, verrà rateizzato l'importo dovuto per il pagamento delle quote contributive pregresse.
Tale rateizzazione verrà effettuata attraverso una trattenuta mensile, anche in occasione dell'erogazione delle mensilità aggiuntive, d'importo pari a quello dovuto per il pagamento della quota contributiva corrente fino ad esaurimento dei contributi pregressi.
2) L'azienda, verificandosi l'ipotesi di cui al precedente punto 1), verserà la quota contributiva arretrata di sua competenza in tre soluzioni così individuate:
- 40% contestualmente al versamento della prima quota del lavoratore;
- 30% dopo tre mesi;
- 30% dopo ulteriori tre mesi.
3) Il lavoratore può anche decidere di versare la quota contributiva arretrata in un'unica soluzione facendone richiesta scritta. In tal caso, l'azienda è tenuta al versamento dell'importo di sua competenza con la stessa modalità.
4) Il versamento del t.f.r. avverrà secondo i criteri stabiliti dalla legge e contestualmente al versamento della prima quota contributiva da parte del lavoratore.
Infine, le parti si danno atto che il versamento della quota d'iscrizione a carico del lavoratore e dell'azienda, pari, rispettivamente, a lire 10.000, verrà effettuata entro il mese di gennaio 2000. Per quanto riguarda, invece, la trattenuta delle quote contributive, essa avrà inizio a partire dal mese immediatamente successivo a quello in cui il Fondo avrà ottenuto l'autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di vigilanza.
Il presente accordo verrà trasmesso agli Organi del Fondo per i conseguenti adempimenti.
I
Accordo 23 aprile 2002
per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l.
per i dipendenti dalle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero
Premesso:
- che il primo biennio di applicazione del nuovo c.c.n.l. Federculture per i dipendenti degli enti e delle aziende del settore culturale, turistico, sportivo e del tempo libero ha confermato positivamente gli obiettivi di qualificare la gestione e l'organizzazione dei servizi e di valorizzare le risorse umane e professionali come elemento centrale per lo sviluppo del settore;
- che in base all'art. 5 del c.c.n.l. si deve procedere al rinnovo biennale della parte retributiva per il periodo 1º dicembre 2001 - 30 novembre 2003 e che le parti, nel rispetto delle distinte responsabilità e funzioni, hanno voluto definire una fase negoziale conclusasi con la sottoscrizione del presente accordo che prevede incrementi retributivi che tengono conto della differenza percentuale tra inflazione programmata e inflazione reale nel biennio 2000/2001, e applicano l'inflazione programmata dal Governo per il biennio 2002/2003;
- che sarà necessario definire azioni congiunte per estendere l'applicazione del c.c.n.l. Federculture quale contratto di riferimento per le imprese ed i soggetti gestori dei servizi dello Stato, delle regioni, degli enti locali evitando i rischi di ulteriore segmentazione del mercato del lavoro del settore;
- che dovranno essere concertate azioni per realizzare le Carte dei servizi; l'applicazione di standard di qualità; la definizione di contratti di servizio quali strumenti di regolazione, efficienza, trasparenza verso i cittadini e i lavoratori;
- che sarà necessario verificare la corretta applicazione del c.c.n.l. e del rinnovo economico di cui al presente accordo attraverso un monitoraggio congiunto;
Le parti convengono:
- che le retribuzioni mensili di cui alla Tabella B.5 allegata all'art. 61 del c.c.n.l. 9 novembre 1999 sono incrementate secondo gli importi e con le decorrenze indicate nell'acclusa tabella (Tab. 1) che fa parte integrante del presente accordo;
- che la contrattazione integrativa per gli anni 2002 e 2003 garantisce su base biennale la corresponsione di un importo minimo pari allo 0,56%, per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 64, calcolato sui tabellari 30 novembre 2001.
Ai dipendenti di quelle aziende che non erogheranno per il biennio 2002-2003 alcun premio di risultato verrà corrisposto a 12 mesi dalla firma del presente accordo nazionale un elemento distinto della retribuzione mensile pari a € 7,30 per il livello C1, riparamentrato sui diversi livelli di inquadramento.
Tab. 1
Tabella delle retribuzioni base
Livelli | Retribuzione al 30/11/2001 | Retribuzione dal 1º/12/2001 | Retribuzione dal 1º/12/2002 | Retribuzione dal 1º/03/2003 | Incremento a regime | |
A1 | € 1.087,99 | € 1.109,75 | € 1.126,07 | € 1.142,39 | € | 54,40 |
A2 | € 1.105,42 | € 1.127,53 | € 1.144,11 | € 1.160,70 | € | 55,27 |
A3 | € 1.146,64 | € 1.169,57 | € 1.186,77 | € 1.203,97 | € | 57,33 |
B1 | € 1.164,08 | € 1.187,36 | € 1.204,82 | € 1.222,28 | € | 58,20 |
B2 | € 1.232,79 | € 1.257,45 | € 1.275,94 | € 1.294,43 | € | 61,64 |
B3 | € 1.269,76 | € 1.295,16 | € 1.314,20 | € 1333,25 | € | 63,49 |
C1 | € 1.314,15 | € 1.340,43 | € 1.360,14 | € 1.379,85 | € | 65,71 |
C2 | € 1.351,13 | € 1.378,16 | € 1.398,42 | € 1.418,69 | € | 67,56 |
C3 | € 1.398,69 | € 1.426,66 | € 1.447,64 | € 1.468,62 | € | 69,93 |
D1 | € 1.482,17 | € 1.511,82 | € 1.534,05 | € 1.556,28 | € | 74,11 |
D2 | € 1.717,31 | € 1.751,66 | € 1.777,42 | € 1.803,18 | € | 85,87 |
D3 | € 1.807,14 | € 1.843,29 | € 1.870,39 | € 1.897,50 | € | 90,36 |
Q1 | € 1.907,54 | € 1.945,69 | € 1.974,30 | € 2.002,92 | € | 95,38 |
Q2 | € 2.251,00 | € 2.296,02 | € 2.329,79 | € 2.363,55 | € | 112,55 |
I soggetti che applicano il c.c.n.l. "Federculture":
- Azienda speciale ASIS di Trento;
- Azienda speciale del comune di Fiesole "Fiesole musei";
- EUR S.p.a. - Roma;
- Azienda speciale Palaexpo - Roma;
- Zetema S.r.l. - Roma;
- Bologna turismo S.r.l.;
- Scuola nazionale di cinema - Roma;
- Fondazione di partecipazione scuole civiche di Milano;
- Saronno servizi;
- Fondazione museo "Xxxxxxxx Xx Xxxxx" - Milano;
- Quadriennale d'arte di Roma;
- Triennale di Milano.
II
Accordo 21 marzo 2005
per i dipendenti dalle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero
Premesso che:
- il primo quadriennio di applicazione del c.c.n.l. Federculture per i dipendenti degli enti e delle aziende del settore culturale, turistico, sportivo e del tempo libero ha confermato positivamente gli obiettivi di qualificazione della gestione ed organizzazione dei servizi e, al contempo, ha consentito la valorizzazione del patrimonio delle risorse umane, contribuendo a sviluppare le basi per la creazione di una categoria omogenea - dal punto di vista delle tutele - delle professionalità operanti nei predetti settori, presupposto essenziale per il costante sviluppo del settore;
- con il presente accordo, le parti si danno atto che le tipologie contrattuali per l'inserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro, quelle finalizzate allo sviluppo professionale nonchè le forme flessibili di assunzione della manodopera mirano, comunque, a sviluppare la stabilità dei rapporti, anche in prospettiva di proiezione degli stessi a tempo indeterminato, con orari di lavoro compatibili con le esigenze di vita dei lavoratori e della qualità dei servizi;
- nel prendere coscienza della continua evoluzione del variegato panorama professionale del settore, le parti si impegnano a costituire (entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo), una Commissione paritetica, di natura tecnica, con il compito di proporre, entro 12 mesi, l'eventuale aggiornamento del sistema di classificazione del personale, pur mantenendone inalterata la struttura, anche in relazione a nuove figure e profili professionali ed alla diversità dei settori merceologici di pertinenza. A detta Commissione sarà altresì affidato il compito di monitorare e verificare i dati e le dinamiche del settore e l'andamento occupazionale nonchè l'utilizzo delle forme flessibili di assunzione del personale, con particolare riferimento ai rapporti a tempo determinato, anche individuando le soluzioni migliori attinenti al meccanismo di adozione graduale. Le proposte cui perverrà la Commissione saranno discusse entro il periodo di vigenza contrattuale;
- consapevoli delle tipicità che connotano i settori rappresentati dal presente c.c.n.l. e, in particolare, della connaturata instabilità delle relazioni contrattuali tra aziende e pubbliche amministrazioni, in ragione della durata limitata nel tempo degli atti concessori, di affidamento o di appalto, si reputa essenziale porsi quale parte attiva per far fronte a fenomeni di potenziale destrutturazione di organici aziendali. A tal fine, ove si assista a fenomeni di subingresso di imprese in appalti, concessioni, affidamenti, i sottoscrittori del presente accordo si impegnano a promuovere le iniziative necessarie perchè l'azienda subentrante acquisisca, nel proprio assetto organizzativo, le risorse necessarie già impiegate nell'esecuzione dei suddetti appalti, concessioni, affidamenti, garantendo agli stessi l'applicazione del c.c.n.l. Federculture.
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate;
Convengono:
- di sottoscrivere il presente accordo di rinnovo, il quale concerne il periodo 1º dicembre 2003-30 novembre 2007 per la parte normativa ed è valido dal 1º dicembre 2003 al 30 novembre 2005 per la parte economica.
A far data dalla sua sottoscrizione, lo stesso integra e/o modifica il c.c.n.l. Federculture del 9 novembre 1999 e l'accordo di rinnovo economico del 23 aprile 2002; pertanto tutte le clausole preesistenti e non integrate e/o modificate dal presente accordo conservano piena validità.
Art. 1
(Modifiche apportate al c.c.n.l. Federculture 9 novembre 1999)
Art. 2
(Applicazione del c.c.n.l.)
Il presente c.c.n.l. disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende, imprese, società, istituzioni, fondazioni ed enti aderenti a Federculture - Federazione servizi pubblici,
cultura, turismo, sport, tempo libero - che erogano servizi inerenti: musei, arte, formazione, biblioteche, aree espositive, turismo, spettacolo, teatro, musica, cinema, sport, parchi (naturali, biologici, di divertimento), siti archeologici, terme, tempo libero, ecc.
La modifica, l'integrazione o il rinnovo delle norme del presente contratto può essere realizzata solo dagli stessi soggetti stipulanti.
Il presente contratto si applica ai lavoratori addetti ai servizi sopra elencati, anche se dipendenti da soggetti che gestiscono altri servizi pubblici locali. Presso i suddetti soggetti pluriservizio, il presente contratto si applica, inoltre, ai lavoratori addetti a servizi ed attività comuni ai diversi settori aziendali.
Nel prosieguo del presente contratto, il termine "azienda" indica tutti i soggetti di cui ai commi che precedono, mentre il termine "lavoratore" o "dipendente" identifica sia le lavoratrici che i lavoratori.
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
A) all'art. 2, primo periodo dell'accordo di rinnovo, dopo la parola "Fondazioni" viene inserito il termine "Associazioni";
Art. 4
(Prima applicazione del c.c.n.l. e adozione graduale)
Modifiche alla lettera A):
A) Inquadramento
Per il personale proveniente dagli EE.LL. si applica, in termini automatici, l'inquadramento previsto nella Tabella 6 allegata all'accordo di rinnovo 21 marzo 2005 (che sostituisce l'Allegato A di cui al c.c.n.l. 9 novembre 1999).
Per il personale proveniente da un diverso c.c.n.l. dei pubblici comparti, le parti convengono di determinare, all'occorrenza, specifici modelli di inquadramento del personale trasferito ed eventuali sistemi di adozione graduale in ragione delle specificità del c.c.n.l. di provenienza, nel rispetto del sistema classificatorio ed economico adottato dal contratto Federculture.
A tal fine, le Direzioni aziendali e quelle amministrative delle aziende ed amministrazioni interessate da fenomeni di passaggio del personale pubblico dipendente verso il contratto Federculture si impegnano a comunicare alle XX.XX. firmatarie del presente contratto, ai fini della sua applicazione, almeno 90 giorni prima del programmato passaggio, l'inizio delle relative procedure. Le XX.XX. predette, ricevuta la comunicazione, potranno definire, di comune accordo, sistemi di inquadramento omogenei in relazione alle aree nelle quali è chiamato ad operare il personale trasferito, garantendo loro il livello di professionalità maturato. L'eventuale intesa raggiunta sarà comunicata alle aziende ed amministrazioni interessate, almeno 20 giorni prima del programmato accesso del personale verso il nuovo contratto.
Per il personale proveniente da altri cc.cc.nn.l., di natura privatistica, l'area ed il livello di inquadramento vengono individuati in relazione alle mansioni effettivamente svolte, sulla base dei contenuti professionali previsti dai sistemi di classificazione di provenienza secondo la normativa riportata negli artt. 23 e 24.
Modifiche alla lettera C):
C) Adozione graduale
Nei casi in cui si proceda all'applicazione del c.c.n.l. Federculture a personale il cui rapporto di lavoro era in precedenza regolato da altri contratti che presentano minori oneri e che comportano per i lavoratori un complessivo trattamento economico meno favorevole o un maggiore orario di lavoro a livello settimanale e/o annuale, il presente contratto può essere applicato in modo scaglionato nel tempo.
La ripartizione, da attuarsi attraverso specifico accordo fra le parti sociali a livello locale, deve comunque prevedere che la prima "tranche" di miglioramento per i lavoratori (limitatamente ad aumenti retributivi e/o riduzione di orario di lavoro) decorra dal primo giorno di applicazione del c.c.n.l. Federculture.
Art. 4 bis
(Sviluppo del sistema di applicazione graduale: livelli economici base e livelli economici evoluti)
Le parti, con la sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale, condividono l'esigenza primaria di definire un modello contrattuale unico per tutti i lavoratori comunque impiegati nelle aziende, tale da garantire uniformità di trattamento economico e normativo dei settori cui inerisce la categoria sindacale espressione del c.c.n.l. Federculture.
In tale prospettiva, è avvertita da tutti la necessità di una maggiore competitività del contratto, anche per ciò che attiene alla vasta area, fenomenologicamente variegata e disomogenea, degli appalti, concessioni ed affidamenti inerenti i servizi di cui all'art. 2, 1º periodo, con l'obiettivo di una qualificazione mirata del capitale umano impiegato.
Le parti, inoltre, evidenziano come le suddette esigenze non possano in alcun modo porsi in contrasto con i principi e le regole che hanno ispirato la nascita e l'evoluzione del presente
c.c.n.l. e, dunque, occorre offrire idonee garanzie al personale che, con qualunque modalità ed in qualsiasi momento, risulti trasferito da istituzioni o enti pubblici (siano esse statali, regionali o locali) a seguito di processi di c.d. "esternalizzazione pura", implicanti il passaggio di personale dall'ente pubblico di provenienza.
Ciò premesso, per il contemperamento delle priorità sopra espresse, le parti decidono di sviluppare il sistema di adozione graduale di cui all'art. 4, lett. C), secondo la seguente modalità:
A) agli artt. 23-bis e 24 vengono inseriti 2 nuovi livelli retributivi base, relativi alle rispettive aree professionali, costituiti dal livello A e B, cui corrisponderanno nuovi minimi contrattuali fissati nella Tabella 3 allegata all'accordo di rinnovo 21 marzo 2005;
B) in tali livelli retributivi saranno collocati tutti i lavoratori, senza particolare esperienza, comunque assunti a far data dalla sottoscrizione del rinnovo contrattuale 21 marzo 2005, sulla base del sistema classificatorio allegato al presente contratto;
C) il criterio di cui al punto B) è escluso con riferimento al personale già in servizio e/o per quello trasferito da istituzioni o enti pubblici (nazionali, regionali o locali), per il quale continueranno a trovare applicazione le regole di inquadramento e le garanzie di conservazione del trattamento "ad personam" di cui all'art. 4, lett. A) e B);
D) il personale inquadrato nei suddetti livelli A e B permarrà nel livello base per la durata massima di 3 (tre) anni;
E) alla scadenza dei termini di cui al punto D), il personale inquadrato nei livelli base acquisterà, automaticamente, il diritto al passaggio nel livello retributivo evoluto immediatamente superiore dell'area professionale di pertinenza, fatto salvo trattamento di miglior favore.
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
B) all'art. 4-bis, punto A dell'accordo di xxxxxxx vengono eliminate le parole "23-bis";
Art. 7
(Modalità e procedure di relazioni sindacali)
Modifiche alla lettera C) - Procedura di rinnovo del c.c.n.l. - 6º periodo
In relazione a quanto previsto dal Protocollo Governo-parti sociali del 23 luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le parti convengono che, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del c.c.n.l., verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale", le cui modalità di corresponsione saranno definite dalle parti sottoscrittrici del c.c.n.l., in sede nazionale, escludendosi - al riguardo - qualsiasi intesa assunta a livello aziendale.
Art. 7 bis
("Una-tantum")
Contestualmente al pagamento degli arretrati luglio 2004/febbraio 2005, sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo 21 marzo 2005, un importo lordo forfetario, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva disciplinato dal presente contratto, a copertura del periodo 1º dicembre 2003-30 giugno 2004, secondo gli importi indicati nella Tabella 2, allegata al suddetto accordo e qui di seguito riprodotta:
Tabella 2
Livello | Importi lordi forfetari |
A1 | € 166,33 |
A2 | € 168,99 |
A3 | € 175,29 |
B1 | € 177,96 |
B2 | € 188,46 |
B3 | € 194,12 |
C1 | € 200,90 |
C2 | € 206,55 |
C3 | € 213,82 |
D1 | € 226,59 |
D2 | € 262,53 |
D3 | € 276,27 |
Q1 | € 291,62 |
Q2 | € 344,12 |
Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente, saranno proporzionalmente ridotti sulla base di quanto indicato all'art. 15.
Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi, di cui alla precedente tabella, verranno erogati proporzionalmente al loro orario di lavoro.
Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all'atto della sottoscrizione dell'accordo, l'importo di cui sopra verrà erogato previo riproporzionamento in settimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, a condizione che quest'ultimo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 1º dicembre 2003, l'importo di cui sopra sarà erogato previo riproporzionamento in settimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Capitolo III
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 14
(Assunzione del personale)
A) Assunzione
L'assunzione del personale dipendente è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria vigenti in materia.
In attesa del decreto interministeriale di attuazione dell'obbligo di contestuale informazione, l'azienda, entro 5 giorni dall'assunzione, è tenuta ad inviare al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede lavorativa, una comunicazione contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, quella di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato.
Detta comunicazione, laddove si voglia beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, deve essere integrata dagli elementi a ciò necessari.
A seguito dell'approvazione del predetto decreto interministeriale, xxxx ad assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, l'azienda si adeguerà all'obbligo di informazione contestuale, relativamente ai nuovi assunti, adottando i moduli per le comunicazioni obbligatorie in esso elaborati.
L'assunzione dei minori di anni diciotto è effettuata in conformità della regolamentazione contenuta nella legge n. 977 del 17 ottobre 1967, così come modificata ed integrata dal D.Lgs. n. 345/1999 e dal D.Lgs. n. 262/2000.
B) Lettera di assunzione
All'atto dell'assunzione, l'azienda è tenuta a consegnare al lavoratore una dichiarazione sottoscritta (c.d. lettera di assunzione) contenente, in conformità della vigente legislazione, i dati di registrazione effettuata nel libro matricola nonchè i seguenti elementi:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro ovvero, in assenza di un luogo fisso o preponderante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi;
c) la data di assunzione e la durata del rapporto di lavoro;
d) la qualifica, l'area ed il livello di inquadramento, in conformità di quanto previsto dal presente c.c.n.l.;
e) l'importo della retribuzione iniziale ed il periodo di pagamento;
f) la durata del periodo di prova, se previsto;
g) la durata delle ferie retribuite;
h) l'orario di lavoro;
i) i termini di preavviso in caso di recesso.
Per gli elementi di cui alle lett. e), f), g), h), i), si procederà mediante esplicito rinvio alle disposizioni in materia dettate dal presente c.c.n.l., salvo condizioni di miglior favore praticate ed esplicitate nella lettera di assunzione.
Ad ogni lavoratore viene consegnata copia del contratto collettivo applicato, la modulistica e la documentazione riguardante l'iscrizione al Fondo di previdenza integrativa, i moduli per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Al lavoratore è altresì fornita adeguata informazione sui rischi e le misure di prevenzione e protezione adottate in conformità delle disposizioni di cui al Capitolo VII del presente c.c.n.l.
C) Documenti
Per l'assunzione il lavoratore deve presentare, di norma mediante autocertificazione o richiesta nei termini di legge, tutti i documenti richiesti dal datore di lavoro, in quanto necessari all'assunzione.
L'azienda rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore è tenuto dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio ed a comunicare, per iscritto, i successivi mutamenti.
Art. 15
(Apprendistato)
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato.
Le parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del D.Lgs. n. 276/2003.
Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico- professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente contratto.
Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio
presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
- area A: 42 mesi;
- area B: durata 30 mesi.
Con riferimento ai profili formativi ed alla determinazione del monte ore annuale ad essa destinato, le parti assumono il reciproco impegno di incontrarsi su tale tema specifico, al fine di adeguare la regolamentazione contenuta nel presente contratto alle leggi regionali che interverranno in materia.
Relativamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante, le parti sin da ora si obbligano a rispettare il livello minimo di formazione teorica, interna ed esterna, determinata nella misura di 120 ore annue.
Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di un livello, al livello di inquadramento retributivo spettante.
Il trattamento retributivo dell'apprendista viene fissato sulla base del minimo contrattuale della retribuzione base previsto per area e per livello, secondo le percentuali della seguente tabella:
Durata dell'apprendistato | 1º anno | 2º anno | Dal 25º mese sino al 30º mese | Dal 31º mese al 42º mese |
30 mesi | 85% | 95% | 100% | - |
42 mesi | 80% | 85% | 90% | 100% |
L'apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso di sottoposizione ad attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs. n. 626/1994, deve essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente. L'apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere.
L'apprendista è soggetto ad un periodo di prova della durata di due mesi. Durante lo svolgimento del periodo di prova il rapporto può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio.
L'apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, regolamentato all'art. 17, a condizione che la prestazione garantisca il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative.
L'orario di lavoro, per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello fissato dall'art. 32 per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di 8 ore nonchè quello settimanale di 40 ore. Resta inteso che le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Sino all'adeguamento di cui all'ottavo periodo della presente disposizione contrattuale, la regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione corrisponderà a quella fissata in materia dalla legge regionale nel cui ambito territoriale è dislocata l'unità produttiva nella quale svolge la prestazione di lavoro l'apprendista assunto.
La formazione dell'apprendista all'interno dell'azienda è di norma seguita, compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a quest'ultimo ed alla struttura pubblica competente in materia di servizi per l'impiego.
In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo.
Il rapporto di apprendistato si estingue, automaticamente, con la scadenza dei termini di cui al settimo periodo della presente disposizione contrattuale, salva l'ipotesi in cui venga
comunicata la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, con la quale verrà attribuito il livello di inquadramento conseguente e la corrispondente retribuzione contrattuale.
La disciplina dell'apprendistato sarà operativa, previa informativa alle R.S.U. ed R.S.A. presenti in azienda ovvero, in mancanza, agli Organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l., immediatamente dopo l'approvazione delle singole leggi regionali in materia, nel cui ambito territoriale è dislocata l'unità produttiva interessata.
Le parti, consapevoli che l'applicazione del presente articolo del c.c.n.l. ha carattere sperimentale, convengono di costituire, nell'arco del primo biennio di operatività dell'istituto, un'apposita Commissione per attuare il monitoraggio delle esperienze formative realizzate a livello aziendale, nonchè al fine di proporre eventuali modifiche all'attuale disciplina, a fronte della legislazione regionale intervenuta in materia.
Art. 16
(Contratto di inserimento professionale)
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro.
Per la disciplina di tale istituto si fa riferimento alle disposizioni previste dal presente articolo contrattuale ai sensi della normativa vigente e di quelle contenute nell'accordo interconfederale (Allegato 4 al presente testo) per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento, dell'11 febbraio 2004 o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo determinato, anche nella modalità part-time. In ulteriore subordine, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali dettate per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
I soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento sono quelli indicati all'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003:
a) soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che abbiano lavorato per almeno 2 (due) anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di inserimento e/o reinserimento, qualora le aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di inserimento e/o reinserimento sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, che non abbiano superato il periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto d'inserimento e/o reinserimento, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto d'inserimento e/o reinserimento.
All'atto dell'assunzione verranno rispettate le medesime formalità, in quanto compatibili, richieste per la generalità del personale, di cui all'art. 14.
La durata del contratto non potrà essere inferiore a nove mesi nè superare i diciotto mesi, con la sola eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali la durata non potrà essere superiore ai trentasei mesi.
Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.
Il contratto è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui alla lett. e) del periodo che segue. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto di inserimento e/o reinserimento dovranno essere indicati:
a) la durata del contratto;
b) l'eventuale periodo di prova, conformemente a quanto indicato dall'art. 21 per la specifica area professionale di appartenenza del lavoratore;
c) l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
d) la categoria di inquadramento del lavoratore, la quale non potrà essere inferiore, per più di un livello, ai livelli retributivi di cui alle declaratorie dell'art. 24, ad eccezione dei livelli base A e B, per i quali l'assunzione con contratto di inserimento avverrà con il corrispondente livello retributivo;
e) il progetto individuale di inserimento;
f) il trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro, disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista per il contratto di inserimento e/o reinserimento, e comunque non inferiore a 70 giorni;
g) il trattamento integrale - con l'esclusione di qualsiasi eventuale meccanismo di riproporzionamento - previsto dalla legislazione vigente in materia di congedi di maternità e paternità.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali dello stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione cui è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento, con la precisazione dell'area professionale di appartenenza e del corrispondente livello retributivo;
b) la durata e le modalità della formazione.
La formazione teorica inerente il progetto di inserimento non potrà essere inferiore a 24 ore, ripartite fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione antinfortunistica dovrà essere impartita nella fase iniziale del contratto di lavoro.
In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo.
Il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore con contratto di inserimento e/o reinserimento corrisponde a quello garantito ai dipendenti assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato, con eguale livello di inquadramento contrattuale, nei limiti di quanto indicato al periodo seguente.
Il predetto lavoratore non potrà essere escluso dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive stabilite dagli artt. 63 e 66 del presente c.c.n.l. ad eccezione del premio di risultato di cui all'art. 64. Allo stesso saranno riconosciute tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche modalità spazio- temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, nella misura indicata dalle disposizioni in materia contenute nel presente c.c.n.l.
Nell'ipotesi di trasformazione del contratto di inserimento/reinserimento in contratto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento e/o reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l'esclusione degli istituti implicanti meccanismi di automatismo economico, in funzione del mero trascorrere del tempo.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto d'inserimento e/o reinserimento di durata superiore a 12 mesi.
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
D) all'art. 16, secondo periodo dell'accordo di rinnovo le parole "Allegato 4 al presente testo" sono sostituite da "Allegato 7 all'accordo di rinnovo del 21 marzo 2005";
Art. 17
(Lavoro a tempo parziale)
Le parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire un valido strumento di governo e gestione del rapporto di lavoro, nell'interesse del prestatore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative dell'azienda, rappresentando, altresì, un'occasione di allargamento della base occupazionale. Per tali motivi, tale tipologia contrattuale deve essere
amministrata secondo criteri di proporzionalità diretta a tutti gli istituti normativi ed economici, purchè compatibili con le peculiari caratteristiche del rapporto.
Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente.
Il contratto di lavoro a tempo parziale, redatto in forma scritta, può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle seguenti forme:
a) orizzontale, con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno;
b) verticale, con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, mese o anno;
c) misto, con la combinazione delle due modalità di svolgimento di cui alle precedenti lettere a) e b), che contemplino periodi predeterminati sia a tempo pieno, sia a orario ridotto, sia di non lavoro.
Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e formalità previste per i lavoratori a tempo pieno, e possono riguardare tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi gli apprendisti, i titolari di contratto di inserimento, i lavoratori somministrati.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore, anche nell'ipotesi di passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa, in conformità della procedura prescritta dall'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000.
Nel contratto deve essere indicata, espressamente, la distribuzione dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, settimana, mese ed anno, in ragione della tipologia di part-time adottata.
All'atto dell'assunzione e per tutte le forme di lavoro a tempo parziale l'azienda fissa la durata della prestazione che non sarà, comunque, inferiore al 40% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno.
La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 2,5 ore.
L'azienda, fino al limite del 30% del personale in forza a tempo pieno alla data di presentazione della richiesta, valuta positivamente, avuto riguardo alla fungibilità della prestazione dei lavoratori interessati, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
a) lavoratori con figli d'età inferiore a tre anni;
b) lavoratori tutelati dalla legge n. 104/1992 e successive modifiche;
c) lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge n. 300/1970;
d) lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere personale o familiare, di natura eccezionale;
e) lavoratori con gravi patologie oncologiche, in conformità delle previsioni di cui all'art. 12-bis del D.Lgs. n. 61/2000.
Al di fuori dei casi precedentemente indicati, e fino al limite massimo complessivo del 5% del personale in forza a tempo pieno al momento della richiesta, l'azienda valuta l'accoglimento della domanda del lavoratore, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. In tali ipotesi, la richiesta potrà essere avanzata all'azienda, a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dall'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
L'eventuale diniego da parte dell'azienda viene allo stesso comunicato entro 15 giorni dalla presentazione, per iscritto, della relativa richiesta.
L'accordo sulla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e convalidato dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, anche successivamente alla stipula dell'accordo.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la durata di quest'ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi. A conclusione del periodo concordato, al lavoratore viene garantito lo svolgimento di mansioni equivalenti e quelle ricoperte durante lo svolgimento del rapporto a tempo parziale.
Xxxxx restando quanto stabilito al periodo seguente, il lavoratore che abbia trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo può, in qualunque momento, decorsi 24 mesi dalla trasformazione, presentare richiesta all'azienda per il rientro nelle proprie mansioni (ovvero in mansioni equivalenti) a tempo pieno. L'azienda, in tal caso, sarà libera di accogliere la richiesta del prestatore di lavoro, fornendogli idonea comunicazione - anche di
diniego - entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso detto periodo in assenza di comunicazione, la stessa dovrà considerarsi non accolta.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere la precedenza in favore dei lavoratori con rapporto a tempo parziale - che ne abbiano fatto esplicita richiesta - in attività presso unità produttive site nel medesimo ambito comunale dell'unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, con adibizione alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Sia nelle ipotesi di nuove assunzioni a tempo parziale che nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il datore di lavoro, a fronte di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa (c.d. clausola flessibile) acquisendo, di volta in volta, il preventivo consenso scritto del lavoratore.
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (c.d. clausola elastica), quale incremento definitivo della quantità della prestazione, può avvenire nei soli rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto, a fronte della previsione di clausole elastiche che contemplino tale aspetto, concordate preventivamente per iscritto con il lavoratore, a fronte di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, nella misura massima pari al 50% da computarsi sull'orario annuale originariamente programmato. Le suddette clausole elastiche possono essere pattuite tra le parti in vista di una modifica temporanea della quantità della prestazione, distinguendosi, comunque, dette ipotesi, dai casi di ammissione del lavoro supplementare e straordinario.
L'esercizio da parte del datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa ovvero di modificare la collocazione temporale della stessa comporta, in favore del prestatore di lavoro, un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi. Tale preavviso dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore nel domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 14 e darà diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 10% per i primi 4 mesi successivi all'intervenuto incremento o variazione.
L'eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i patti suddetti non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè consente l'adozione di provvedimenti disciplinari.
Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2º grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all'art. 30 del c.c.n.l., qualora la variazione della prestazione, per effetto dell'adozione di predetta clausola, risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate.
Per eccezionali e temporanee esigenze dell'azienda, il personale con contratto a tempo parziale di tipo orizzontale potrà effettuare, previo consenso, lavoro supplementare, nei limiti del 20% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad 1 mese, da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Anche i lavoratori con rapporto part-time di tipo verticale e misto potranno svolgere lavoro supplementare, qualora la durata della loro prestazione non ecceda l'orario normale di lavoro settimanale e sino al raggiungimento del medesimo.
Il lavoratore non può esimersi dall'effettuare lavoro supplementare salvo che, temporaneamente, per i seguenti motivi in atto:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2º grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all'art. 30 del c.c.n.l. qualora la prestazione di lavoro supplementare risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate.
II rifiuto così motivato da parte del lavoratore di fornire la prestazione di lavoro supplementare non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Le ore di lavoro supplementare, prestate nei limiti di cui al periodo che precede, subiranno una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva sulla singola ora di lavoro supplementare, pari al 10%.
Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive o nell'orario notturno, di cui agli artt. 36 e 37, sono compensate aggiuntivamente e si cumulano con le maggiorazioni previste a tali titoli.
Nel caso di superamento del limite stabilito per lo svolgimento del lavoro supplementare nei rapporti part-time di tipo orizzontale, si applicherà una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 30%.
In caso di utilizzo di prestazioni di lavoro supplementare, reiterato per più di sei mesi nel corso dell'anno solare, l'azienda si impegna a proporre al lavoratore la modifica del contratto part-time, in ragione del riscontrato maggior fabbisogno orario mediamente richiesto nel suddetto periodo di riferimento.
Nei rapporti di lavoro part-time verticale o misto potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario solo nel caso in cui sia stato raggiunto l'orario normale di lavoro settimanale e, in tali ipotesi, troveranno applicazione le maggiorazioni previste a tale titolo dall'art. 33 per i rapporti a tempo pieno ed i limiti annuali in esso stabiliti. In ogni caso, la richiesta di straordinario giornaliero non potrà superare, in assenza di un esplicito consenso del prestatore di lavoro, la misura del 40% dell'orario contrattualmente pattuito.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare attenzione al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche e/o integrazioni.
Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto di lavoro ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
Art. 19
(Contratto a tempo determinato)
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo, ai sensi della normativa vigente e consentono l'apposizione, in forma scritta, di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale a fronte di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.
L'assunzione a tempo determinato è consentita nei seguenti casi:
a) per coprire necessità derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie;
b) per rispondere a specifiche esigenze organizzative dell'azienda, derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo;
c) per esigenze di lavoro temporaneo, dovute a flussi straordinari di utenti ovvero riferite all'organizzazione di fiere, mostre, eventi, mercati nonchè per attività connesse;
d) per far fronte ad appalti, concessioni e/o affidamenti di servizi di cui all'art. 2, primo periodo, comunque limitati nel tempo, per la durata dell'appalto, dell'atto concessorio o dell'affidamento;
e) per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze, nelle ipotesi previste dalla legge;
f) per affiancare lavoratori per i quali sia stata programmata un'astensione dal lavoro (con esclusione dei casi di sciopero).
Limitatamente alle causali di cui alla lettera d), al fine stabilire livelli organizzativi ottimali, è consentita la deroga a quanto stabilito dall'art. 20-bis sulla percentuale massima di utilizzo di rapporti di lavoro flessibili, per un periodo massimo pari a 12 mesi, relativi al primo anno di attività. In tale evenienza, con riferimento ai lavoratori assunti per lo specifico appalto/ concessione/affidamento, le parti concordano nell'escludere l'utilizzo di ulteriori tipologie di rapporti flessibili, ad eccezione del contratto part-time.
L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo
determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia durata inferiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, ad esclusione delle ipotesi di cui all'art. 5, comma 5 del D.L. 20 maggio 1993, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
Per gli appalti, concessioni o affidamenti della durata iniziale pari ad un anno, la deroga sopra descritta troverà eccezionalmente applicazione, previa informazione preventiva alle
R.S.U. e R.S.A. ovvero, in mancanza, agli Organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente contratto, anche per i periodi di proroga disposti dalla committente, per un arco di tempo non superiore a 3 mesi.
Per le causali di cui alle lett. a), b), c), e) ed f), l'azienda si impegna a stipulare contratti a tempo determinato per una durata non superiore a tre anni.
Al di fuori delle ipotesi che precedono, in caso di obiettive necessità di carattere straordinario, i limiti quantitativi per l'utilizzo di tale strumento contrattuale possono essere derogati sulla base di un apposito accordo aziendale, in conformità di quanto stabilito all'art. 20- bis, terzo periodo.
Le assunzioni a tempo determinato non possono, in ogni caso, essere utilizzate come mezzo di copertura, protratto e reiterato nel tempo, di vuoti di organico di carattere strutturale. In ragione di tale premessa l'azienda, qualora abbia adottato contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze individuate dalla lettera d) del secondo periodo, si impegna a trasformare - in caso di rinnovo del medesimo appalto/concessione/affidamento - i predetti rapporti in rapporti a tempo indeterminato, tenuto conto delle effettive esigenze di strutturazione dell'organico aziendale connesse alla fase di prosieguo dell'appalto/concessione/affidamento.
Nell'ipotesi di mutamento nella titolarità dell'attività oggetto dell'appalto, concessione o affidamento - che comporti l'acquisizione del personale del cedente impiegato nella suddetta attività - troverà applicazione la disciplina normativa in tema di trasferimento d'azienda, di cui all'art. 2112 cod. civ. In tale evenienza, ove il cedente stipuli con il cessionario un distinto contratto di appalto/subappalto, la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra cedente e cessionario opererà il regime di solidarietà di cui all'art. 1676 cod. civ.
Le politiche adottate dall'azienda circa l'utilizzo del contratto a tempo determinato rientrano fra i diritti d'informazione sindacale riguardanti le linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell'occupazione di cui all'art. 8.
L'azienda assicura l'informazione ai lavoratori a tempo determinato circa i posti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili, in modo da garantire loro le stesse disponibilità di ottenere posti duraturi garantiti agli altri lavoratori.
Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza, a parità di requisiti, agli effetti dell'eventuale assunzione a tempo indeterminato.
Al contratto a tempo determinato può essere apposta la clausola relativa al periodo di prova nelle seguenti misure:
a) per l'assunzione fino a 6 mesi: 15 giorni;
b) per periodi superiori: 30 giorni.
Il periodo di preavviso è stabilito nelle seguenti misure:
a) per l'assunzione fino a 6 mesi: 15 giorni;
b) per periodi superiori: 30 giorni.
Al personale assunto a tempo determinato viene applicato il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, in proporzione del periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. In particolare, al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970 è utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 9 mesi.
Art. 20
(Contratto di somministrazione a tempo determinato)
Le parti avviano immediate consultazioni per la revisione dell'intera materia, fermo restando che le disposizioni dell'art. 20 del c.c.n.l. Federculture del 9 novembre 1999, contenente la disciplina del lavoro temporaneo, conservano la loro efficacia transitoria, limitatamente alla individuazione delle esigenze di carattere temporaneo che, in aggiunta alle previsioni di legge, consentono l'accesso a tale istituto.
Art. 20 bis
(Percentuale massima di utilizzo della flessibilità)
Le parti, nel concordare sul principio che gli strumenti di flessibilizzazione dei rapporti di lavoro risultano funzionali agli interessi sia delle aziende che dei lavoratori, oltre a costituire un'importante occasione di allargamento della base occupazionale, ma non possono comunque costituire modalità ordinarie di organizzazione aziendale, fissano, con la presente disposizione contrattuale, una percentuale complessiva massima della c.d. "flessibilità", nella misura pari al 35% dei rapporti di lavoro in essere, da rispettare al momento della costituzione di ogni nuovo rapporto con contratto a tempo determinato, contratto a tempo parziale (salvo le soglie indicate all'art. 17, sesto e settimo periodo), contratto di lavoro ripartito e contratto di somministrazione a tempo determinato, non appena tali ultime figure contrattuali riceveranno una puntuale disciplina nel presente c.c.n.l.
Nell'ambito di tale percentuale, l'azienda sarà libera di articolare le suddette tipologie di rapporti flessibili, monitorando l'andamento degli stessi in una prospettiva di sviluppo della base occupazionale e della razionalizzazione delle risorse aziendali, fornendo alle R.S.U. presenti in azienda o, in mancanza, alle R.S.A. specifica informativa al riguardo, in conformità delle procedure di cui all'art. 8, lett. B).
Eventuali accordi integrativi aziendali possono aumentare la suddetta percentuale, per un massimo del 5%, sino al raggiungimento della complessiva soglia del 40%, in ragione di specifiche esigenze, anche connesse alle condizioni ed alla gestione del territorio in cui opera l'unità produttiva interessata.
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
E) all'art. 20-bis, primo periodo dell'accordo di rinnovo le parole "art. 17, sesto e settimo periodo" sono sostituite da "art. 17, nono e decimo periodo";
Capitolo IV
CLASSIFICAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE
Art. 24
(Declaratorie di aree e livelli)
Modifiche all'area A Livello A
Vi appartiene il personale che, privo di particolare esperienza, svolge semplici attività complementari e/o ausiliarie di fatica e di sorveglianza.
Livello A1
Vi appartiene il personale che svolge semplici attività complementari e/o ausiliarie di fatica e di sorveglianza.
Livello A2
Vi appartiene il personale che svolge compiti ausiliari e/o attività di attesa e di custodia.
Livello A3
Vi appartiene il personale qualificato che, attraverso esperienza e addestramento professionale o tirocinio, ha acquisito conoscenze e competenze relative al mestiere.
Modifiche all'area B
Livello B
Vi appartiene il personale che, privo di particolare esperienza, svolge attività tipiche della propria specialità di mestiere, appreso mediante significativa esperienza o tramite frequenza di scuole professionali.
Livello B1
Vi appartiene il personale che svolge attività tipiche della propria specialità di mestiere, appreso mediante significativa esperienza o tramite frequenza di scuole professionali.
Livello B2
Vi appartiene il personale che esercita specializzazioni polivalenti o complesse o che ha maturato una consolidata esperienza e una diversificazione nella propria specialità.
Livello B3
Vi appartiene il personale in possesso di specializzazione di notevole complessità e/o che opera in ambiti e contesti di ampie dimensioni ad elevata variabilità.
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
F) all'art. 24, area B livello B dell'accordo di rinnovo, dopo l'inciso "appreso mediante", le parole "significativa esperienza o tramite" sono soppresse;
Art. 30
(Diritto allo studio)
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o a prestazioni durante i riposi settimanali.
Detti lavoratori possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso.
I lavoratori studenti universitari possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti, per l'acquisizione della prima laurea, per un massimo di 150 ore "pro-capite" per ciascun anno di frequenza ai corsi di studio, attestata sulla base della regolamentazione vigente in ciascun ateneo/facoltà. A far data dal secondo anno di frequenza, tale diritto matura a condizione che il lavoratore abbia superato almeno 1/6 degli esami presenti nel piano di studi, relativo all'anno accademico precedente. Dette condizioni dovranno essere verificabili dall'azienda, all'atto della presentazione della richiesta, mediante esibizione di idonea certificazione.
(Commi successivi (Omissis) - Nessuna modifica).
Capitolo V ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO
Art. 32
(Orario di lavoro)
La durata dell'orario normale di lavoro è pari a 1.666 ore all'anno, corrispondenti ad una media di 37 ore settimanali.
La media oraria di 47 ore settimanali può essere realizzata attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziata per settori ed unità, con possibilità di articolazione anche in periodi ciclici su base annua, che prevedano fasi di sospensione di attività.
In caso di superamento delle 48 ore settimanali, comprensive dello straordinario, nell'ambito delle singole unità produttive con più di 10 dipendenti, l'azienda è tenuta ad
informare, alla scadenza del periodo di riferimento di 4 mesi, le competenti autorità amministrative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003.
Per tutte le tipologie di articolazione dell'orario di lavoro ivi disciplinate, la durata massima dell'orario medio settimanale non potrà, in ogni caso, superare le 48 ore, comprensive del lavoro supplementare e dello straordinario, per ogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali, in ragione delle peculiari esigenze organizzative che caratterizzano i settori rappresentati dal presente c.c.n.l., esplicitate all'art. 31 ed al sesto periodo della presente disposizione contrattuale.
In ogni caso, la durata massima dell'orario di lavoro, a qualsiasi titolo prestato, non può superare le 11 ore giornaliere per lo svolgimento delle attività ordinarie dell'azienda e può raggiungere il limite massimo consentito dalla normativa vigente, in occasione di attività ed eventi di natura straordinaria.
Date le particolari esigenze di servizio delle aziende aderenti a Federculture, per le quali si richiede l'apertura al pubblico e la disponibilità del servizio nell'arco dell'intera settimana, ivi compresi domeniche e giorni festivi in orari prolungati durante la giornata, possono adottarsi, in ciascuna azienda, le seguenti tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio:
1. Orario standard
E' quello effettuato con 37 ore settimanali distribuite su 6 giorni a settimana in modo continuato o su 4 o 5 giorni con intervallo e con eventuale flessibilità di inizio e fine orario di lavoro.
2. Orario su nastro lavorativo ampio
Si considera lavoro distribuito su nastro lavorativo ampio, quello che prevede la prestazione giornaliera effettuata in più riprese, fino ad un massimo di 2, in un arco temporale giornaliero compreso fra le 10 e le 14 ore.
Nei periodi di effettuazione della prestazione secondo tale tipologia di orario i lavoratori interessati fruiscono della riduzione di 1/2 (mezza) ora di lavoro a settimana.
3. Orario in turno
Si considera lavoro in turno quello prestato, anche a squadre, da più lavoratori, in modo programmato, ciclico ed avvicendato, i quali occupano il medesimo posto di lavoro per il quale la prestazione viene svolta ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.
Nei periodi di effettuazione dell'orario in turno di tipo A di cui al successivo art. 38, i lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di 1 (una) ora di lavoro a settimana, mentre nel caso di effettuazione di turni di tipo B, la riduzione di orario di lavoro è di 2 (due) ore a settimana.
4. Orario plurisettimanale
E' quello effettuato in particolari periodi dell'anno o in corrispondenza di alcune manifestazioni culturali, turistiche e sportive e comporta il superamento dell'orario medio settimanale con corrispondente programmazione di riduzione in altro periodo dell'anno.
Durante l'effettuazione dell'orario plurisettimanale, nei periodi di superamento dell'orario medio settimanale, non si ha diritto a compenso per lavoro straordinario fino all'orario giornaliero programmato e, sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario medio settimanale, ai lavoratori è corrisposta sempre la retribuzione relativa al normale orario medio contrattuale.
Nei periodi di effettuazione dell'orario plurisettimanale i lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di 1 (una) ora di lavoro a settimana e di un incremento di 2 (due) giorni di ferie all'anno per periodi di prestazioni superiori a 4 (quattro) settimane, o di 1 (uno) solo giorno per periodi inferiori.
5. Orario con sospensione annuale
E' quello effettuato in fasi cicliche programmate dell'anno o in corrispondenza di specifiche manifestazioni culturali, turistiche e sportive, implicanti l'esigenza del superamento dell'orario medio settimanale, e comporta una corrispondente sospensione della prestazione lavorativa in altre fasi temporali settimanali e/o mensili dell'anno.
I lavoratori destinatari di tale modalità oraria di svolgimento della prestazione lavorativa ricevono in ogni caso sempre la retribuzione individuale mensile normale.
I suddetti lavoratori fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di 1 (una) ora di lavoro a settimana, corrispondenti a 45 ore su base annua e di 1 (una) settimana aggiuntiva di ferie.
6. Orari per favorire lo sviluppo formativo
In sede di contrattazione aziendale, le parti possono prevedere ulteriori e particolari articolazioni dell'orario di lavoro, collegate a riduzioni rispetto agli orari disciplinati dal presente c.c.n.l., da utilizzare per garantire particolari percorsi formativi individuati dai programmi annuali alla luce dei principi enunciati dal patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione formalizzato nell'intesa del 22 dicembre 1998.
7. Riduzioni di orario
In funzione dell'adattabilità dell'orario di servizio e quindi dell'orario di lavoro alla necessità dell'utenza e dello specifico mercato, nonchè per rispondere alle esigenze degli orari di vita dei lavoratori e in vista degli orientamenti di legge relativi alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, sarà possibile a livello aziendale sperimentare, previa contrattazione tra le parti, ogni fattibile combinazione di fattori produttivi, considerando altre eventuali riduzioni di orario di lavoro relative a non più del 5% del totale del personale aziendale, a qualunque titolo assunto.
L'articolazione dell'orario di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, previa informativa alle Rappresentanze sindacali unitarie e/o R.S.A. o, in mancanza, agli Organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l.
Gli schemi orari, relativi a tutte le tipologie di orario di lavoro disciplinate dalla presente disposizione contrattuale, che si effettuano in ciascuna azienda nei vari periodi, a livello generale e/o settoriale, sono esposti in apposite tabelle da affiggersi secondo le norme di legge.
Art. 33
(Lavoro supplementare e straordinario)
Il lavoro supplementare può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell'azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini.
Fermo restando il rispetto della durata massima dell'orario medio settimanale, il ricorso al lavoro straordinario può essere effettuato per particolari esigenze tecnico-produttive non fronteggiabili con l'assunzione di nuovi lavoratori nonchè per far fronte ad eventi con mostre, fiere e manifestazioni connesse all'attività produttiva dell'azienda.
Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, in base alle disposizioni impartite dall'azienda, fermo restando il limite, per le prestazioni straordinarie, di 180 ore annue individuali.
Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio, per non più del 7% del personale aziendale, a qualunque titolo assunto, salvo incremento di detta soglia ad opera della contrattazione aziendale, in conformità delle procedure di cui all'art. 8, ed in ogni caso con il minimo di 1 (una) unità.
La Direzione aziendale comunica alle Rappresentanze sindacali, con cadenza quadrimestrale, fatti salvi diversi accordi aziendali, i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti
- un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato.
E' considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ª ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore, fino alla concorrenza delle 3 (tre) ore settimanali.
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali per i "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario in applicazione di quelli
previsti al precedente art. 32, è quello che decorre dalla quarta ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore.
Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate, a richiesta del lavoratore, sul conto ore individuale della banca delle ore.
Ogni ora di lavoro supplementare o straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria:
- lavoro supplementare: 15%;
- lavoro straordinario: 25%.
In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con notturno e/o festivo), le stesse si cumulano.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.
Art. 35
(Orario di lavoro per addetti a lavori discontinui)
L'orario di lavoro per gli addetti a lavoro discontinui o di semplice attesa è di 48 ore settimanali.
Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657.
All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'azienda deve comunicare al lavoratore interessato l'orario di lavoro e la relativa paga.
Per i portieri/custodi degli stabili sede dell'azienda ovvero per ulteriori figure professionali individuate a livello aziendale, in ragione della peculiarità delle mansioni connesse al concreto assetto organizzativo dell'unità produttiva interessata, sono definiti, in sede di contrattazione di secondo livello, accordi specifici.
In ogni caso, per la suddetta categoria di lavoratori dovrà essere rispettato il limite della durata massima dell'orario medio settimanale, pari a 48 ore, verificabile nell'arco temporale di riferimento di 4 mesi, salvo diversa regolamentazione in sede aziendale, secondo le medesime modalità adottate per i restanti lavoratori.
Resta inteso che lo svolgimento delle prestazioni superiori alle 40 ore settimanali non è qualificabile come straordinario e non dà diritto alla maggiorazione retributiva di cui all'art. 33.
Le prestazioni eventualmente rese oltre la 48ª ora vengono retribuite, viceversa, con la maggiorazione del lavoro supplementare, sino alla terza ora successiva all'orario programmato, e con la maggiorazione del lavoro straordinario a partire dalla quarta ora successiva all'orario programmato.
La suddetta maggiorazione non è cumulabile con altre, a qualsiasi titolo previste dal presente contratto.
In caso di richiesta in tal senso da parte del lavoratore, le ore di lavoro supplementare e/o straordinario svolte dal lavoratore discontinuo possono essere accantonate nella banca delle ore ai sensi e per gli effetti dell'art. 34.
Art. 36
(Riposo giornaliero, settimanale, pause giornaliere e lavoro festivo)
Ferma restando la durata dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 32, il lavoratore ha diritto, in conformità della legislazione vigente in materia, ad almeno 11 (undici) ore di riposo consecutivo ogni 24 (ventiquattro) ore.
Nell'arco della giornata lavorativa, qualora sia stato programmato un orario superiore a 6 (sei) ore ovvero si ecceda comunque detto limite temporale, il lavoratore avrà diritto ad una pausa di 15 (quindici) minuti consecutivi sino alla nona ora, e di ulteriori 15 (quindici) minuti in caso di superamento della nona ora, fatti salvi eventuali accordi di miglior favore a livello
aziendale, al raggiungimento del limite massimo dell'orario giornaliero, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, nonchè per l'eventuale consumazione di un pasto.
Le modalità e la collocazione temporale di tale periodo di pausa sono stabilite dall'azienda in ragione della propria organizzazione produttiva e del lavoro, previa consultazione con le R.S.U. (o, in mancanza, con le R.S.A.) presenti nell'unità produttiva, e comunicate ai lavoratori mediante affissione dell'avviso in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
Detti periodi dovranno essere collocati in momenti diversi e non contigui a quelli utilizzati per la fruizione del servizio mensa, per il quale troveranno applicazione le condizioni e le modalità dettate all'art. 66.
Il medesimo trattamento viene riservato anche in favore dei lavoratori discontinui, per i quali i momenti di lavoro non effettivo sono considerati utili ai fini del raggiungimento della soglia delle 6 ore.
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica. Tale periodo deve essere cumulato con le ore di riposo giornaliero di cui al primo periodo della presente disposizione contrattuale.
In relazione all'articolazione dell'orario di servizio di ciascuna azienda, il riposo può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica. Il giorno di riposo settimanale è considerato festivo a tutti gli effetti.
I lavoratori che professano altre religioni fruiscono, qualora ne facciano richiesta, del riposo settimanale nel giorno ritenuto festivo del loro culto, anzichè in quello della domenica.
Le ore lavorative, non prestate nel giorno di riposo del proprio culto, vengono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcuna maggiorazione o compenso straordinario.
I dipendenti che, non su loro richiesta, svolgono servizio domenicale normale o nel giorno festivo del proprio culto dagli stessi optato in sostituzione della domenica, con riposo settimanale fissato in altro giorno, hanno diritto ad una indennità di lavoro domenicale pari a € 6,00.
Il datore di lavoro deve preavvertire il lavoratore circa lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale non più tardi del secondo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno, ed effettivamente prestato, viene compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione individuale oraria come lavoro festivo.
E' considerato lavoro festivo quello prestato nel giorno di riposo settimanale e nei giorni previsti dal successivo art. 40.
Il lavoro prestato in giorno festivo è compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione individuale oraria. Tale indennità si cumula ad altre in caso di concorrenza di più maggiorazioni.
Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, anche infrasettimanali, salvo la necessità di garantirgli un periodo equivalente di riposo compensativo.
Art. 37
(Lavoro notturno)
Ferme restando le definizioni di "periodo notturno" e di "lavoratore notturno" fornite dall'art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 66/2003 ed il sistema delle relazioni sindacali, viene confermata la percentuale di maggiorazione del 10% della retribuzione individuale oraria, relativamente al compenso per le prestazioni di lavoro rese a qualsiasi titolo dal dipendente nel periodo compreso tra le 22,00 di sera e le 6,00 del mattino seguente.
Tale indennità si cumula ad altre in caso di concorrenza di più maggiorazioni.
A partire dallo stato di accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22,00 alle ore 6,00.
Non sono tenuti a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
Capitolo X TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 60 bis
(Incrementi economici)
L'aumento delle retribuzioni tabellari, nella misura e secondo le scadenze previste, è contenuto nella Tabella 5 allegata all'accordo di rinnovo 21 marzo 2005.
Le indennità in cifra fissa, previste dal c.c.n.l. del 9 novembre 1999, saranno incrementate, nella misura dei nuovi importi contenuti nella Tabella 5 allegata al predetto accordo, a far data dal 1º aprile 2005.
Art. 61
(Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.)
Le aziende si impegnano alla massima valorizzazione della professionalità dei lavoratori attraverso processi formativi e riconoscimento di progressione professionale (passaggi d'area e/o livello).
I lavoratori che, alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo 21 marzo 2005, fossero rimasti - ovvero permangano - nel livello di appartenenza per complessivi 3 (tre) anni avranno diritto, alla maturazione del terzo anno di anzianità, ad un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) come riportato nella Tabella 1 allegata al predetto accordo e qui di seguito riprodotta, i cui valori sono così rideterminati e sostituiscono quelli della Tabella B.6 del c.c.n.l. 9 novembre 1999:
Tabella 1
Area | Importi |
A | € 11,62 |
B | € 15,49 |
C | € 19,36 |
D | € 23,23 |
I suddetti valori saranno raddoppiati al raggiungimento del sesto anno di anzianità, in assenza di passaggi di area e/o livello.
La corresponsione dei suddetti importi decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto.
Dichiarazione congiunta sul regime transitorio dell'art. 61
Le parti si danno atto che il regime di cui all'art. 61 del c.c.n.l. 9 novembre 1999 era xxxx ad attribuire rilevanza all'anzianità effettiva del lavoratore, indipendentemente dall'indicazione della data del 1º marzo 2003, con riferimento all'assunzione ed in relazione al periodo di permanenza effettiva nel livello, esclusivamente alle condizioni di maturazione del diritto previste dalla citata disposizione contrattuale.
Pertanto, per tali lavoratori, l'anzianità maturata per il primo E.a.r. sarà considerata utile per il percepimento del secondo ed ultimo E.a.r., nella misura fissata dal nuovo testo dell'art. 61, avuto riguardo alla data di maturazione del primo emolumento.
Art. 2
(Disciplina transitoria sui permessi per i dirigenti sindacali)
Le parti, consapevoli della necessità di dare attuazione alla disciplina generale dei permessi sindacali, concordano - in attesa che vengano rese operative le condizioni di accesso stabilite dall'art. 11, lett. b2) nel definire una regolamentazione transitoria, per l'anno 2005, attuativa della citata norma.
A tal fine, verranno riconosciute, per la predetta annualità, 1.500 ore complessive di permessi sindacali retribuiti alle XX.XX. stipulanti il presente rinnovo, la cui ripartizione percentuale, per ciascuna O.S. stipulante l'accordo di rinnovo, sarà comunicata a Federculture entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
Le modalità di utilizzo del monte ore ivi regolamentato seguiranno la medesima articolazione nonchè gli stessi presupposti di accesso ai permessi e i relativi oneri di comunicazione dettati dall'art. 11, lett. b2).
Le parti si danno reciprocamente atto che i permessi fruiti nell'anno 2004 sono in linea con l'articolato contrattuale e, dunque, alcuna contestazione sarà sollevata in merito.
Federculture, dal canto suo, si impegna a raccogliere i dati inerenti gli organici delle aziende/enti associati che applicano il presente c.c.n.l., a partire dall'annualità 2005, in modo da consentire la corretta e tempestiva applicazione della citata norma contrattuale.
In mancanza di tale propedeutico adempimento, sarà reiterata la disciplina transitoria ivi regolamentata, a partire dall'anno 2006.
Allegati
Tabella 1 Valori E.a.r.
Area | Importi |
A | € 11,62 |
B | € 15,49 |
C | € 19,36 |
D | € 23,23 |
Tabella 2
Indennità di vacanza contrattuale
Livello | Importi lordi forfetari |
A1 | € 166,33 |
A2 | € 168,99 |
A3 | € 175,29 |
B1 | € 177,96 |
B2 | € 188,46 |
B3 | € 194,12 |
C1 | € 200,90 |
C2 | € 206,55 |
C3 | € 213,82 |
D1 | € 226,59 |
D2 | € 262,53 |
D3 | € 276,27 |
Q1 | € 291,62 |
Q2 | € 344,12 |
N.d.r.: I valori sopra riportati si riferiscono all'"una-tantum".
Tabella 3
Minimi retributivi dei livelli base A e B
Area | Importi |
A, liv. A | € 1.000,00 |
B, liv. B | € 1.130,00 |
Tabella 4
Indennità in cifra fissa - Nuovi importi
Indennità in cifra fissa | Nuovi importi | |
Indennità lavoro domenicale art. 36 | € | 6,00 |
Indennità di lavoro domenicale per servizio in turno - Art. 38 | € | 6,00 |
Indennità giornaliera per lavoro in turno avvicendato di tipo B diurno - Art. 38 | € | 2,25 |
Indennità giornaliera per lavoro in turno avvicendato di tipo B notturno - Art. 38 | € | 11,25 |
Indennità di reperibilità fino a 10 ore giornaliere - Art. 39 | € | 4,50 |
Indennità di reperibilità superiore a 10 e fino a 14 ore - Art. 39 | € | 6,75 |
Indennità di reperibilità superiore a 14 e fino a 24 ore - Art. 39 | € | 10,14 |
Indennità di cassa tipo A al giorno - Art. 63, lett. A) | € | 0,56 |
Indennità di cassa tipo B al giorno - Art. 63, lett. A) | € | 0,84 |
Indennità di trasferta - Periodo superiore a 24 ore - Art. 63, lett. B) | € | 16,88 |
Indennità di trasferta - Periodo superiore a 12 ore - Art. 63, lett. B) | € | 8,44 |
Indennità di disagio livello 1º - Art. 63, lett. C) | € | 1,12 |
Indennità di disagio livello 2º - Art. 63, lett. C) | € | 2,25 |
Indennità di disagio livello 3º - Art. 63, lett. C) | € | 3,37 |
N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
H) alla Tabella 4 allegata all'accordo di rinnovo viene inserita la indennità in cifra fissa "indennità di funzione quadri - Art. 25, lett. c)" nella misura dei nuovi importi pari a "€ 281,47 per il livello Q1 e € 562,93 per il livello Q2";
Tabella 5
Aumento retribuzioni tabellari
Liv. | Par. | Retribuzione all'1.3.2003 | Incremento complessivo | Retribuzione dall'1.7.2004 | Retribuzione dall'1.3.2005 | Retribuzione dall'1.7.2005 |
A1 | 100 | 1.142,39 | 67,89 | 1.166,15 | 1.189,91 | 1.210,28 |
A2 | 101,6 | 1.160,70 | 68,98 | 1.184,84 | 1.208,98 | 1.229,68 |
A3 | 105,39 | 1.203,97 | 71,55 | 1.229,01 | 1.254,05 | 1.275,52 |
B1 | 106,99 | 1.222,28 | 72,64 | 1.247,70 | 1.273,13 | 1.294,92 |
B2 | 113,31 | 1.294,43 | 76,92 | 1.321,35 | 1.348,28 | 1.371,35 |
B3 | 116,71 | 1.333,25 | 79,23 | 1.360,98 | 1.388,71 | 1.412,48 |
C1 | 120,79 | 1.379,85 | 82,00 | 1.408,55 | 1.437,25 | 1.461,85 |
C2 | 124,19 | 1.418,69 | 84,31 | 1.448,20 | 1.477,71 | 1.503,00 |
C3 | 128,56 | 1.468,62 | 87,28 | 1.499,17 | 1.529,71 | 1.555,90 |
D1 | 136,23 | 1.556,28 | 92,48 | 1.588,65 | 1.621,02 | 1.648,76 |
D2 | 157,84 | 1.803,18 | 107,16 | 1.840,68 | 1.878,19 | 1.910,34 |
D3 | 166,1 | 1.897,50 | 112,76 | 1.936,97 | 1.976,43 | 2.010,26 |
Q1 | 175,33 | 2.002,92 | 119,03 | 2.044,58 | 2.086,24 | 2.121,95 |
Q2 | 206,9 | 2.363,55 | 140,46 | 2.412,71 | 2.461,87 | 2.504,01 |
Tabella 6
Equiparazione primo inserimento nella nuova classificazione - Personale proveniente dagli EE.LL.
Area | Livello c.c.n.l. Federculture | Precedente qualifica e livello differenziato personale EE.LL. |
A | A | |
A1 | A1 | |
A2 | A2 | |
A3 | A3 + A4 + X0 | |
X | X | |
X0 | X0 + B2 | |
B2 | B3 + B4 |
B3 | B5 + B6 + B7 | |
C | C1 | C1 + C2 |
C2 | C3 | |
C3 | C4 + C5 | |
D | D1 | D1 + D2 |
D2 | D3 + D4 | |
D3 | D5 + D6 | |
Q | Q1 | |
Q2 | Dirigenti |
III
Accordo 25 maggio 2005
per i dipendenti dalle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero
Premesso che:
- a seguito della sottoscrizione dell'accordo di rinnovo quadriennale del c.c.n.l.
Federculture, avvenuta in data 21 marzo 2005, le parti, come in epigrafe indicate, hanno rinvenuto l'esistenza di taluni errori materiali nella stesura del testo definitivo;
- inoltre, talune disposizioni del rinnovato c.c.n.l. del 9 novembre 1999 devono essere ulteriormente armonizzate rispetto al contenuto del suddetto accordo, onde consentire la pubblicazione - ai fini redazionali - di un testo unitario, che contempli tutte le disposizioni del vigente c.c.n.l.;
- alla luce delle predette evidenze, è stata condivisa l'opportunità di formalizzare gli interventi correttivi e le precisazioni relative al suddetto accordo, sulla base di un testo che nulla aggiunge rispetto alle originarie pattuizioni raggiunte dalle parti in sede di chiusura della trattativa sindacale;
Tutto quanto sopra premesso, le parti redigono il presente verbale correttivo - che costituirà parte integrante dell'accordo di rinnovo del 21 marzo 2005 modificando, ulteriormente, le previsioni del c.c.n.l. 9 novembre 1999 - dal seguente contenuto:
A) all'art. 2, primo periodo dell'accordo di rinnovo, dopo la parola "Fondazioni" viene inserito il termine "Associazioni";
B) all'art. 4-bis, punto A dell'accordo di xxxxxxx vengono eliminate le parole "23-bis";
C) all'art. 5, secondo periodo del c.c.n.l. 9 novembre 1999 le parole "1º dicembre 1999" sono sostituite da "1º dicembre 2003"; le parole "30 novembre 2003" sono sostituite da "30 novembre 2007"; le parole "30 novembre 2001" sono sostituite da "30 novembre 2005";
D) all'art. 16, secondo periodo dell'accordo di rinnovo le parole "Allegato 4 al presente testo" sono sostituite da "Allegato 7 all'accordo di rinnovo del 21 marzo 2005";
E) all'art. 20-bis, primo periodo dell'accordo di rinnovo le parole "art. 17, sesto e settimo periodo" sono sostituite da "art. 17, nono e decimo periodo";
F) all'art. 24, area B livello B dell'accordo di rinnovo, dopo l'inciso "appreso mediante", le parole "significativa esperienza o tramite" sono soppresse;
G) all'art. 60, secondo periodo punto 1 del c.c.n.l. 9 novembre 1999 le parole "Tabella B.1 allegata al presente c.c.n.l." sono sostituite da "Tabella 5 allegata all'accordo di rinnovo del 21 marzo 2005";
H) alla Tabella 4 allegata all'accordo di rinnovo viene inserita la indennità in cifra fissa "indennità di funzione quadri - Art. 25, lett. c)" nella misura dei nuovi importi pari a "€ 281,47 per il livello Q1 e € 562,93 per il livello Q2";
I) l'accordo interconfederale per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento dell'11 febbraio 2004 costituirà l'Allegato 7 all'accordo di rinnovo del 21 marzo 2005.
Le parti intendono, infine, precisare che:
- all'art. 33, nuovo testo dell'accordo di rinnovo, l'ultimo comma della disposizione contrattuale deve considerarsi "Omissis", in quanto non ha subito alcuna modifica e/o integrazione e, pertanto, nel testo unitario del c.c.n.l. lo stesso sopravvive nella sua vecchia formulazione.
Allegato 1
ACCORDO INTERCONFEDERALE 11 febbraio 2004
per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento
Tra
CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, ABI, CONFSERVIZI, COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CONFINTERIM, CONFEDERTECNICA, APLA
e
CGIL-CISL-UIL-UGL
Premesso che:
- con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal D.Lgs. n. 276/2003, anche al fine di evitare che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzione, specie delle cosiddette fasce deboli;
- il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere dall'odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito dalla apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli;
- con il presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di contrattazione collettiva si affronti il tema dell'attribuzione del livello di inquadramento in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni professionali del lavoratore;
- le parti in epigrafe - nell'intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti - convengono che, in sede di contrattazione collettiva e con particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si ricerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell'ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia;
con le finalità ed alle condizioni descritte;
Si conviene sulle seguenti modalità:
1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 298/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
3. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
- la durata, individuata ai sensi del successivo punto 5;
- l'eventuale periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 7;
- l'orario di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.
4. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/ reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
5. Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione collettiva anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.
6. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Le parti in epigrafe definiranno tutti gli aspetti utili per formulare il parere da fornire, come legislativamente stabilito, ai Ministeri competenti ai fini dell'attuazione dell'art. 2, lett. i), in tema di "libretto formativo del cittadino". In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. Le parti, infine, si riservano di verificare, nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, la possibilità di sostenere anche progetti formativi per i contratti di reinserimento.
7. Nel contratto di inserimento verrà altresì indicato:
- l'eventuale periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo applicato per la categoria giuridica ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento;
- un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento/reinserimento, e comunque non inferiore a settanta giorni.
8. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonchè di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa prevista dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
9. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del mero trascorrere del tempo.
Dichiarazione a verbale di CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANAI, CLAAI
Le Organizzazioni indicate in epigrafe dichiarano che tutto quanto previsto nel presente accordo interconfederale, non può incidere in alcun modo sul confronto in atto nel comparto artigiano per l'adeguamento degli assetti contrattuali.
IV
Verbale di accordo 15 dicembre 2006
per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l.
per i dipendenti dalle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero
Rinnovo della parte economica del c.c.n.l. Federculture, la cui validità è convenuta per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 31 dicembre 2007, per complessive 25 mensilità. Tale scadenza è funzionale alla revisione dei periodi di vigenza del c.c.n.l. i quali, anche nella parte normativa del predetto contratto, verranno adeguati in occasione del prossimo rinnovo quadriennale, impegnandosi sin d'ora le parti a definire un periodo di vigenza dal 1º gennaio al 31 dicembre dei rispettivi anni di decorrenza e di scadenza sia della parte normativa che di quella economica del c.c.n.l.
Premesso che:
- l'applicazione del c.c.n.l. Federculture, tra le realtà cui esso è più naturalmente orientato, ha fatto registrare un'esperienza reputata da consolidare ed estendere, quanto a mantenimento ed incremento dei livelli occupazionali, seppure in uno scenario poco rassicurante per il settore degli enti locali e, nello specifico, dei beni culturali, relativamente al profilo delle ridotte disponibilità finanziarie;
- pertanto, è interesse delle parti stipulanti proseguire nel monitoraggio dell'andamento del settore, condividendo azioni comuni tese all'estensione del c.c.n.l. Federculture verso imprese e soggetti gestori dei servizi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, nella prospettiva di accrescere i profili di omogeneità ed unitarietà ad operatori appartenenti alla medesima categoria. E' altresì avvertita l'opportunità di sviluppare azioni più incisive nel settore del "turismo culturale" che costituisce elemento indefettibile delle ragioni che hanno animato la nascita e la crescita del c.c.n.l. Federculture;
- le esigenze di valorizzazione del settore non possono trascurare il profilo della qualificazione economica e professionale dei lavoratori che vi operano e, dunque, le parti intendono dare attuazione all'art. 5 del c.c.n.l. definendo, con la presente intesa, il nuovo quadro economico di riferimento per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 31 dicembre 2007, avuto riguardo alle rispettive responsabilità e funzioni;
- nella citata fase di rinnovo biennale, le parti adottano i criteri definiti dal Protocollo d'intesa Governo-parti sociali del 23 luglio 1993, determinando incrementi economici dei minimi tabellari che tengano conto della differenza percentuale tra l'inflazione reale e l'inflazione programmata del biennio 2004-2005 nonchè del tasso di inflazione programmata dal Governo, relativamente al biennio 2006-2007;
- sotto il profilo della progressiva valorizzazione economica del capitale umano, acquisisce un sempre crescente peso la contrattazione integrativa che assegna al "premio di risultato" una quota non trascurabile nell'efficace raggiungimento degli obiettivi d'impresa; in particolare, attraverso la diligente e proficua partecipazione del personale aziendale. In tale ottica, le parti condividono l'esigenza di valorizzare la quota del premio di risultato - pari al 50% della sua composizione destinata ad obiettivi di miglioramento della produttività e qualità dei servizi - indirizzandola a progetti individuali e di gruppo che tengano conto, tra l'altro, delle effettive esigenze dell'utenza (ad esempio, attraverso la maggiore e/o minore disponibilità a più ampie turnazioni di lavoro; una crescita della qualità del servizio attestabile sulla scorta di rilevazioni statistiche tese ad apprezzare il grado di soddisfazione dei cittadini utenti). Le parti, inoltre, sin d'ora si rendono disponibili a rivedere i criteri di determinazione del valore del premio in occasione del prossimo rinnovo della parte normativa del c.c.n.l., individuando indicatori economici, ulteriori rispetto al MOL (Margine operativo lordo), che consentano di adeguare le forme di finanziamento del premio alle rinnovate esigenze del settore in ogni singola azienda. Al contempo, accrescendo la quota percentuale orientata a produttività e qualità dei servizi e valorizzando le posizioni direttive che contribuiscono alla programmazione, monitoraggio e perseguimento degli obiettivi aziendali;
- sul versante della qualificazione professionale, le parti condividono l'esigenza di
rivedere la disciplina dell'apprendistato recentemente introdotta, al fine di renderla concretamente operativa ai sensi di legge e conforme alle effettive esigenze delle imprese e dei lavoratori destinati ad operare nel settore, con particolare riguardo alla regolamentazione riservata ai lavoratori minori di 18 anni;
- infine, le parti intendono dare atto dell'avvio delle attività della Commissione paritetica, la cui costituzione, le cui funzioni e mandato sono stati condivisi e definiti nelle dichiarazioni presenti nella parte in "Premessa" all'accordo di rinnovo quadriennale del 21 marzo 2005. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre 9 (nove) mesi dal suo insediamento, avvenuto in data 13 settembre 2006 e saranno orientati, sulla scorta di un'esigenza avvertita comune, alla soluzione di specifiche problematiche relative a figure professionali individuate dalla Commissione stessa. A tale riguardo, le parti si impegnano, sin d'ora, a riconvocare il tavolo negoziale al fine di definire la esigibilità degli effetti connessi al processo di analisi sopra richiamato.
Tutto quanto sopra premesso, le parti definiscono il nuovo assetto economico del c.c.n.l. Federculture, relativamente al biennio di cui al presente rinnovo, per il quale si rinvia alle tabelle dei minimi retributivi in appresso rappresentate, alla nuova scala parametrale e alla determinazione di una quota di "una tantum".
Livello | Param. | Retribuzione all'1.7.2005 | II ipotesi incrementi - mod. scala par. | Nuove retribuzioni a regime | Nuova scala parametrica |
A | 0 | € 60,00 | 0,00 | ||
A1 | 100 | € 1.210,28 | € 65,36 | € 1.275,64 | 100,00 |
A2 | 101,6 | € 1.229,68 | € 66,40 | € 1.296,08 | 101,60 |
A3 | 105,39 | € 1.275,52 | € 68,88 | € 1.344,40 | 105,39 |
B | 0 | € 66,00 | 0,00 | ||
B1 | 106,99 | € 1.294,92 | € 69,93 | € 1.364,85 | 106,99 |
B2 | 113,31 | € 1.371,35 | € 74,05 | € 1.445,40 | 113,31 |
B3 | 116,71 | € 1.412,48 | € 76,27 | € 1.488,75 | 116,71 |
C1 | 120,79 | € 1.461,65 | € 87,71 | € 1.549,56 | 121,47 |
C2 | 124,19 | € 1.503,00 | € 90,18 | € 1.593,18 | 124,89 |
C3 | 158,56 | € 1.555,90 | € 96,00 | € 1.651,90 | 129,50 |
D1 | 136,23 | € 1.648,76 | € 91,67 | € 1.740,43 | 136,44 |
D2 | 157,84 | € 1.910,34 | € 91,70 | € 2.002,04 | 156,94 |
D3 | 166,1 | € 2.010,26 | € 92,47 | € 2.102,73 | 164,84 |
Q1 | 175,33 | € 2.121,95 | € 97,61 | € 2.219,56 | 174,00 |
Q2 | 206,9 | € 2.504,01 | € 115,18 | € 2.619,19 | 205,32 |
"Una tantum"
Con il pagamento delle retribuzioni del mese di febbraio 2007 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfettario, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo del biennio economico del c.c.n.l. e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, a copertura del periodo 1º dicembre 2005 - 30 settembre 2006, secondo gli importi indicati nella sottostante tabella.
Livello | II ipotesi di aumento a regime | "Una tantum" dall'1.12.2005 al 30.9.2006 - Importi da moltiplicare per 10 mensilità | I tranche dall'1.10.2006 (67% incremento) | II tranche dall'1.7.2007 (33% incremento) |
A | € 60,00 | € 18,04 | € 40,20 | € 19,80 |
A1 | € 65,36 | € 22,22 | € 43,79 | € 21,57 |
A2 | € 66,40 | € 22,58 | € 44,49 | € 21,91 |
A3 | € 68,88 | € 23,42 | € 46,15 | € 22,73 |
B | € 66,00 | € 22,44 | € 44,22 | € 21,78 |
B1 | € 69,93 | € 23,77 | € 46,85 | € 23,08 |
B2 | € 74,05 | € 25 18 | € 49,62 | € 24,44 |
B3 | € 76,27 | € 25,93 | € 51,10 | € 25,17 |
C1 | € 87,71 | € 29,82 | € 58,77 | € 28,94 |
C2 | € 90,18 | € 30,66 | € 60,42 | € 29,76 |
C3 | € 96,00 | € 32,64 | € 64,32 | € 31,68 |
D1 | € 91,67 | € 31,17 | € 61,42 | € 30,25 |
D2 | € 91,70 | € 31,18 | € 61,44 | € 30,26 |
D3 | € 92,47 | € 31,44 | € 61,96 | € 30,52 |
Q1 | € 97,61 | € 33,19 | € 65,40 | € 32,21 |
Q2 | € 115,18 | € 39,16 | € 77,17 | € 38,01 |
Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella che precede saranno proporzionalmente ridotti sulla base dei criteri indicati all'art. 15 del c.c.n.l.
Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno riproporzionati in funzione dell'orario di lavoro dagli stessi osservato.
Ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, in forza all'atto di sottoscrizione del presente accordo, gli importi verranno erogati previo riproporzionamento in decimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, a condizione che quest'ultimo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 1º dicembre 2005, gli importi di cui sopra saranno erogati previo riproporzionamento in decimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.