Nota bene
Nota bene
Nel modello contrattuale che segue le possibili varianti rispetto allo schema di base sono evidenziate in rosso
Le spiegazioni collocate nei riquadri sotto il titolo "Nota di commento" sono indicazioni utili all'estensore per stabilire come completare le parti mancanti (da calibrare sulle esigenze del caso concreto) o per scegliere tra le diverse varianti offerte
CONTRATTO DI EDIZIONE
Tra il signor , residente in , nato a il
(c.f. ), (di seguito richiamato: "l'Autore"),
[variante: Tra i signori , residente in , nato a
il (c.f. _), , residente in
, nato a il (c.f. ), (di seguito richiamati complessivamente: "l'Autore"),]
e
, c.f.. , P.IVA (di seguito richiamata: "l'Editore"), con sede in , iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA di , rappresentata dal signor nato a il
(c.f. ), tempore;
(congiuntamente richiamate per brevità: le “Parti”)
e legale rappresentante pro
premesso che
- l'Autore ha creato/ha intenzione di creare le Opere dell'ingegno proteggibili dal diritto d'autore aventi le caratteristiche meglio specificate nell'allegato I; ed ha d'altro canto intenzione di attribuire all'Editore i diritti necessari per la loro pubblicazione a stampa;
- l'Editore intende procedere alla pubblicazione a stampa delle Opere meglio specificate nell'allegato I all'interno del proprio catalogo ed assicurarne la distribuzione sul mercato editoriale;
- le Parti si sono reciprocamente manifestate la volontà di concludere un contratto di edizione relativamente alle Opere meglio identificate infra nell'allegato I;
si stipula e si conviene
Art. 1. – Definizioni
1. Ai fini del presente contratto per
a) "Territorio" si intende un'area geografica comprendente i paesi menzionati nell'allegato II;
b) "Opere oggetto del presente contratto", si intendono le opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore nei paesi compresi nel Territorio che siano indicate nell'allegato I;
c) "Diritti attribuiti all'Editore" si intendono a) tutti i diritti di riproduzione per le stampe delle Opere oggetto del presente contratto, comprensivi tra l'altro (ma non solo) di qualsiasi atto di moltiplicazione di queste Opere in copia con qualunque mezzo o procedimento attuale o futuro, su qualsiasi genere di supporto a stampa, quali ad esempio (ma non soltanto) ogni tipo di carta, plastica, tessuto o altri materiali analoghi; b) tutti i diritti di distribuzione degli esemplari così realizzati, comprensivi tra l'altro (ma non solo) di qualsiasi atto di immissione in commercio, di messa in circolazione o comunque di messa a disposizione del pubblico a titolo gratuito o oneroso, a beneficio di chiunque, attraverso qualsiasi canale di distribuzione; c) tutti i diritti ulteriori e diversi meglio specificati all'articolo 2. I diritti qui considerati sono attribuiti dall'Editore all'Autore per tutto il tempo previsto all'articolo 5 e per ogni paese ricompreso entro il Territorio;
d) "Pubblicazione" si intende l'immissione nel circuito distributivo ordinario dell'Editore di un numero congruo di esemplari delle Opere oggetto del presente contratto, e così in ogni caso di un numero minimo non superiore a quello eventualmente stabilito all'articolo 2 del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto del contratto
1. Le parti dichiarano che il presente accordo è un contratto di edizione "per edizione". A fronte delle obbligazioni (assunte dall'Editore e) meglio specificate all'articolo 4 nonché di ogni altra derivante inderogabilmente dalla legge l'Autore assume le obbligazioni indicate all'articolo 3 nonché ogni altra derivante inderogabilmente dalla legge ed attribuisce all'Editore i diritti (meglio specificati all'articolo 1) di pubblicare per le stampe le Opere oggetto del presente contratto e di distribuirle secondo le modalità seguenti:
per ognuna delle Opere oggetto del presente contratto l'Editore potrà produrre e distribuire un numero pari a edizioni entro il termine di vent'anni dal giorno della consegna da parte dell'Autore di un esemplare definitivo di queste medesime Opere
ogni edizione di ciascuna Opera comprenderà un numero minimo di esemplari pari a , nonché un numero massimo pari a
. L'editore rimane libero di stampare il numero di edizioni che stimerà opportune.
[variante: 1. Le parti dichiarano che il presente accordo è un contratto di edizione "a termine". A fronte delle obbligazioni (assunte dall'Editore e) meglio specificate all'articolo 4 nonché di ogni altra derivante inderogabilmente dalla legge l'Autore assume le obligazioni indicate all'articolo 3 nonché ogni altra derivante inderogabilmente dalla legge ed attribuisce all'Editore i diritti (meglio specificati all'articolo 1) di pubblicare per le stampe le Opere oggetto del presente contratto e di distribuirle secondo le modalità seguenti:
per ognuna delle Opere oggetto del presente contratto l'Editore potrà produrre e distribuire a propria discrezione il numero di edizioni che riterrà opportuno entro il termine indicato infra all'articolo
ogni edizione di ciascuna Opera comprenderà un numero minimo di esemplari pari a . L'editore rimane libero di stampare il numero di edizioni che stimerà opportune.]
2. Oltre ai diritti di riproduzione e distribuzione descritti al paragrafo 1 di questo articolo l'Autore attribuisce all'Editore anche i seguenti diritti ulteriori e diversi:
diritto di traduzione dell'opera in qualsiasi lingua diversa da quella originale [variante: diritto di traduzione dell'opera: nelle lingue seguenti:
]
diritto di riproduzione in formato elettronico e di distribuzione off-line su CD, CD-ROM, DVD o qualsiasi altro supporto del medesimo genere
diritto di recitazione e fissazione per la produzione di audiolibri, nonché diritto di riproduzione dei fonogrammi e/o degli audiovisivi così realizzati e di distribuzione dei relativi esemplari su CD, CD-ROM, DVD o qualsiasi altro supporto del medesimo genere
diritto di messa a disposizione del pubblico delle Opere oggetto del presente contratto a mezzo di reti telematiche, e comunque in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti in modo individuale, anche eventualmente nell'ambito di banche dati contenenti altre opere e materiali anche di genere differente
diritto di elaborazione mediante trasformazione in opera drammatica
diritto di elaborazione mediante trasformazione in sceneggiatura o altro adattamento per opera cinematografica, audiovisiva o televisiva
3. Le parti concordano che i Diritti attribuiti all'Editore hanno carattere esclusivo/non esclusivo.
4. Nei limiti consentiti dalle leggi a quel tempo vigenti sono attribuiti all'Editore anche i diritti relativi al campo dell'edizione a stampa ed agli altri supra menzionati al paragrafo 2 del presente articolo che siano assegnati all'Autore da una disposizione normativa entrata in vigore successivamente alla stipulazione del presente contratto.
Nota di commento
Nel caso del contratto di edizione "per edizione" l'art. 122 co. 4 l. 633/1941 prevede che in mancanza di altre indicazioni l'Editore si intende autorizzato a pubblicare un'unica edizione per un massimo di duemila esemplari.
L'art. 122 co. 5 l. 633/1941 prevede che in mancanza dell'indicazione del numero minimo di esemplari per edizione il contratto di edizione "a termine" è nullo.
Al paragrafo 2 sono elencati alcuni diritti, diversi ed ulteriori rispetto a quelli relativi allo sfruttamento a stampa dell'opera, che possono rientrare nell'ambito dell'oggetto del contratto qualora mai l'Editore intenda riservarsi le relative utilizzazioni dell'opera per effettuarle poi direttamente (come nel caso della distribuzione di esemplari digitali off-line, della messa a disposizione on-line o della produzione di audiolibri), ovvero per concederle successivamente ad altri imprenditori culturali (come nel caso dell'adattamento teatrale o cinematografico). In questo
modo l'Editore beneficia in forma più completa degli esiti dei suoi sforzi per la promozione e la valorizzazione dell'opera sul mercato.
Nello sciogliere l'alternativa prevista al paragrafo 3 occorre considerare che in base all'art. 119 co. 2 l. 633/1941 "salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi".
Al paragrafo 4 è regolata la sorte degli accrescimenti generati da modifiche normative successive alla stipulazione del contratto di edizione. Tipicamente molte leggi d'autore in vigore escludono la validità di previsioni relative a questi accrescimenti (v. ad esempio l'art. 119 co. 3 l. 633/1941). Può tuttavia accadere che norme transitorie puntuali prevedano diversamente, ovvero che il contratto sia regolato per rinvio a leggi d'autore di paesi nei quali le limitazioni ora ricordate alla negoziazione degli accrescimenti futuri non sussistano.
Art. 3 – Obbligazioni dell'Autore
1. L'autore è obbligato a compiere tutte le attività richieste dall'ordinaria diligenza per far godere all'Editore tutti i diritti d'autore oggetto del presente contratto. In particolare l'Autore è obbligato a
a) consegnare in formato cartaceo e/o elettronico un esemplare completo, definitivo e pronto per la composizione delle Opere oggetto del presente contratto entro i termini stabiliti nell'Allegato IV che si intendono perentori e non dilatabili in mancanza di consenso dell'Editore espresso per iscritto;
b) correggere le bozze di stampa entro un termine ragionevole dalla loro ricezione, non superiore in ogni caso a .
2. L'Autore garantisce all'Editore l'esistenza dei Diritti attribuiti all'Editore, la tutelabilità delle Opere oggetto del presente contratto in base alla disciplina di diritto d'autore italiana/ e la loro idoneità alla protezione fino alla scadenza del termine previsto all'articolo 5. L'Autore garantisce inoltre di avere la titolarità piena, esclusiva ed indiscussa dei Diritti attribuiti all'editore: e così tra l’altro di avere titolo per costituire ogni diritto esclusivo/non esclusivo di utilizzazione economica a stampa delle Opere oggetto del presente contratto senza necessità di alcun consenso da parte di terzi. Reciprocamente l'Autore garantisce che sulle opere ora dette non sussiste alcun diritto di alcun genere appartenente a terze parti.
3. In caso di controversie sull’appartenenza dei Diritti attribuiti all'Editore e/o sulla liceità dell'utilizzazione da parte sua o dei suoi aventi causa delle Opere oggetto del presente contratto, l'Autore terrà manlevato l'Editore da qualsiasi obbligazione o pretesa giudiziale e stragiudiziale avanzata dai titolari di diritti sulle opere supra ricordate, e comunque rifonderà all'Editore qualsiasi somma di denaro da esso pagata a qualsiasi titolo: e così tra l’altro (ma non solo) qualsiasi somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, spese di lite, sanzioni pecuniarie per qualsiasi tipo di illecito, ovvero corrispettivo di licenza pagato a terzi per utilizzare le Opere oggetto del presente contratto. La scelta tra le diverse modalità di adempimento da parte dell'Autore dell'obbligazione di garanzia (e così tra l'altro: la partecipazione ad un eventuale giudizio per chiamata o intervento, e/o il ristoro a posteriori degli esborsi subiti dall'Editore e/o altro) è rimessa all'Editore.
4. L'Autore dichiara e garantisce all'Editore di non essere a conoscenza di attività di contraffazione delle Opere oggetto del presente contratto realizzate in passato o attualmente in corso di compimento; dichiara inoltre di non essere a conoscenza di episodi di contestazione giudiziale o stragiudiziale dell'esistenza e della titolarità a suo
beneficio dei Diritti attribuiti all'Editore, ovvero della liceità dello sfruttamento di queste Opere da parte sua o dei suoi aventi causa.
5. Le Parti si danno atto reciprocamente che l'Editore non avrebbe sottoscritto il presente contratto qualora avesse conosciuto la non veridicità delle garanzie e dichiarazioni dell'Autore previste ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo. L'autore e l'Editore concordano inoltre che l'eventuale accertamento della non veridicità delle dichiarazioni illustrate e delle garanzie previste ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto. Questa previsione lascia impregiudicata la possibilità per l'Editore di valersi di qualsiasi ulteriore rimedio previsto dalla legge regolatrice del contratto.
6. L'Autore garantisce all'Editore che l'uso dei titoli scelti per le Opere oggetto del presente contratto non costituisce violazione di altrui diritti di proprietà intellettuale o di altro genere. Qualora prima della pubblicazione l'Editore comunichi all'Autore l'esistenza di un pericolo concreto di controversie riguardo all'utilizzazione dei titoli predetti le Parti si impegnano a discutere in buona fede ed a valutare ogni possibile alternativa. Se all'esito della discussione tra le Parti l'Editore stimerà permanere il rischio che il titolo prescelto dall'Autore possa generare una violazione di altrui diritti di proprietà intellettuale o di altro genere l'obbligazione di pubblicare l'Opera inizierà a sussistere ed i termini di durata del presente contratto si intenderanno decorrere soltanto a partire dal momento dell'indicazione da parte dell'Autore di un diverso titolo che l'Editore stimi non presentare il rischio predetto.
7. Qualora le Opere oggetto del presente contratto richiedano un apparato illustrativo l'Autore si obbliga a consegnare all'Editore nel termine indicato al paragrafo 1 del presente articolo un esemplare di buona qualità per ognuna delle illustrazioni da introdurre nell'opera. Le garanzie previste ai paragrafi 2-4 del presente articolo sono estese anche alle illustrazioni predette, riguardo alle quali l'Autore fin dal momento della consegna dell'opera si impegna a far conseguire all'Editore tutti i consensi necessari per il loro sfruttamento economico anche non esclusivo.
8. Esauriti gli effetti del presente contratto l'Autore qualora intenda procedere ad una nuova edizione delle Opere oggetto del presente contratto provvede a darne notizia all'Editore. Fin d'ora l'Autore concede all'Editore un'opzione per la pubblicazione della nuova edizione ora detta alle medesime condizioni previste dal presente contratto. Il diritto di opzione predetto dovrà essere esercitato entro il termine di giorni dalla comunicazione all'Editore dell'intenzione dell'Autore di procedere ad una nuova edizione dell'opera.
[variante: 8. Esauriti gli effetti del presente contratto l'Autore qualora intenda procedere ad una nuova edizione delle Opere oggetto del presente contratto provvede a darne notizia all'Editore. A parità di condizioni l'Autore si obbliga a preferire l'Editore a qualsiasi altro contraente. Il diritto di prelazione predetto dovrà essere esercitato entro il
termine di giorni dalla comunicazione all'Editore dell'intenzione
dell'Autore di procedere ad una nuova edizione dell'opera e delle condizioni offerte ad altro contraente.]
Art. 4 – Obbligazioni dell'Editore
1. Nella misura stabilita dall'articolo 2 l'Editore è obbligato a riprodurre a proprie spese le Opere oggetto del presente contratto secondo le regole della buona tecnica editoriale, e così in ogni caso in base alle modalità meglio specificate nell'Allegato III.
[variante: 1. Nella misura stabilita dall'articolo 2 l'Editore è obbligato a riprodurre a proprie spese le Opere oggetto del presente contratto secondo le regole della buona tecnica editoriale, con libertà di determinazione delle caratteristiche dell'edizione (formato, copertina, caratteri, tipo di carta o altro supporto)].
2. L'Editore è altresì obbligato a distribuire le Opere predette nel Territorio per tutta la durata prevista dall'articolo 5. In particolare l'Editore è obbligato ad effettuare la Pubblicazione delle Opere oggetto del presente contratto (meglio descritta all'articolo 1) entro i termini stabiliti nell'allegato V. Così in particolare le Opere predette avranno la collocazione editoriale (e tra l'altro saranno pubblicate) nella Collana indicata nell'allegato VI.
3. A titolo di corrispettivo onnicomprensivo dei Diritti di edizione a stampa dell'opera attribuiti all'Editore e di ogni altra prestazione dovuta e/o obbligazione assunta in base al presente contratto con riferimento alla predetta edizione a stampa l'Autore riceverà un compenso determinato e corrisposto nei termini di seguito specificati:
in misura pari complessivamente ad una percentuale del % del prezzo di copertina (esclusa l'IVA) di ogni esemplare ceduto a titolo oneroso; resta inteso che il prezzo predetto sarà fissato dall'Editore a propria discrezione e comunicato all'Autore non meno di giorni prima della pubblicazione
[ varianti: in misura pari complessivamente ad una percentuale del
% del prezzo di copertina (esclusa l'IVA) di ogni esemplare ceduto a titolo oneroso, con esclusione dei primi esemplari venduti; resta inteso che il prezzo predetto sarà fissato dall'Editore a propria discrezione e comunicato all'Autore non meno di giorni prima della pubblicazione,
oppure
oppure
oppure
in misura pari complessivamente ad euro per ogni esemplare dell'Opera che sia stato venduto
in misura pari complessivamente ad una percentuale pari al
% del profitto annuo netto realizzato dall'Editore per la produzione e la distribuzione dell'Opera
in misura pari complessivamente a euro per ognuna delle Opere oggetto del presente contratto, da corrispondersi entro il termine di giorni/mesi dalla consegna all'Editore di un esemplare definitivo dell'Opera]
4. Entro il di ogni anno l'Editore renderà il conto all'Autore riguardo al numero di esemplari di ogni Opera oggetto del presente contratto che siano stati venduti nel corso dei dodici mesi precedenti.
[variante: 4. Entro il di ogni anno l'Editore renderà il conto all'Autore riguardo al profitto netto conseguito nel corso dei dodici mesi precedenti.]
5. A titolo di corrispettivo onnicomprensivo del diritto di traduzione dell'opera attribuitogli all'articolo 2 l'Editore corrisponderà all'Autore una percentuale pari al
% del compenso previsto al paragrafo 3 di questo articolo nel caso che provveda direttamente allo sfruttamento economico dell'opera tradotta nell'ambito del Territorio. Diversamente l'Editore corrisponderà all'Autore una percentuale pari al % del corrispettivo ricevuto da altri Editori per lo sfruttamento dell'opera tradotta nell'ambito del Territorio.
6. A titolo di corrispettivo onnicomprensivo del diritto di messa a disposizione dell'opera in formato elettronico e della sua distribuzione off-line oppure on-line a mezzo di reti telematiche attribuitogli all'articolo 2 l'Editore corrisponderà all'Autore una somma
pari complessivamente ad una percentuale del % prezzo di vendita (esclusa l'IVA) di ogni esemplare elettronico dell'Opera che sia stato venduto dall'Editore e/o da altri distributori nelle reti telematiche ovvero in formato elettronico in circuiti off-line (e così ad esempio: su CD, CD-ROM, DVD, o altro formato analogo)
[ varianti: pari complessivamente ad euro per ogni esemplare dell'Opera che sia stato distribuito in formato elettronico a pagamento nelle reti telematiche o nei circuiti off-line
e/o
e/o
pari complessivamente ad una percentuale pari al % del profitto annuo netto realizzato dall'Editore per la produzion e ela distribuzione delle Opere oggetto del presente contratto in formato elettronico]
pari complessivamente a euro per ognuna delle Opere oggetto del presente contratto messa a disposizione nelle reti telematiche o altrimenti distribuita in formato elettronico anche off-line, da corrispondersi entro il termine di
giorni/mesi dalla consegna all'Editore di un esemplare definitivo dell'Opera]
7. A titolo di corrispettivo onnicomprensivo del diritto di recitazione e fissazione per la produzione e la distribuzione di audiolibri attribuitogli all'articolo 2 l'Editore corrisponderà all'Autore una somma pari complessivamente ad una percentuale del
% prezzo di vendita (esclusa l'IVA) di ogni esemplare di audiolibro ricavato dalle Opere oggetto del presente contratto.
8. A titolo di corrispettivo onnicomprensivo del diritto di elaborazione mediante trasformazione in opera drammatica attribuitogli all'articolo 2 l'Editore corrisponderà all'Autore una somma pari ad euro, da corrispondersi entro il termine di
giorni/mesi dalla prima rappresentazione pubblica dell'opera drammatica predetta
[variante: 8. A titolo di corrispettivo onnicomprensivo del diritto di elaborazione mediante trasformazione in opera drammatica attribuitogli all'articolo 2 l'Editore corrisponderà all'Autore una somma pari ad una percentuale del % del corrispettivo ottenuto dall'Editore per la cessione o la licenza a terzi del diritto predetto]
9. A titolo di corrispettivo onnicomprensivo del diritto di elaborazione mediante trasformazione in sceneggiatura o altro adattamento per opera cinematografica, audiovisiva o televisiva attribuitogli all'articolo 2 l'Editore corrisponderà all'Autore una somma pari ad euro, da corrispondersi entro il termine di giorni/mesi dalla prima rappresentazione pubblica dell'opera cinematografica, audiovisiva o televisiva predetta
[variante: 9. A titolo di corrispettivo onnicomprensivo del diritto di elaborazione mediante trasformazione in sceneggiatura o altro adattamento per opera cinematografica, audiovisiva o televisiva attribuitogli all'articolo 2 l'Editore corrisponderà all'Autore una somma pari ad una percentuale del
% del corrispettivo ottenuto dall'Editore per la cessione o la licenza a terzi del diritto predetto]
10. L'Editore consegnerà all'Autore
oggetto del presente contratto per suo uso personale. Altri
esemplari di ogni Opera
esemplari saranno
distribuiti gratuitamente dall'Editore a fini di recensione/quali copie saggio a destinatari
indicati dall'Autore/selezionati in accordo con l'Autore. Gli esemplari qui considerati non saranno computati ai fini del calcolo dei compensi spettanti all'Autore in base al paragrafo 3 del presente articolo.
11. L'Editore curerà a proprie spese l'effettuazione delle formalità di registrazione e deposito previste dalla legge, nonché la certificazione della tiratura complessiva dell'opera, a mezzo di SIAE ovvero mediante richiesta all'Autore della sottoscrizione di tutti o parte degli esemplari prodotti.
Nota di commento
In base all'art. 130 co. 1 l. 633/1941 il compenso spettante all'Autore è costituito da una partecipazione calcolata sulla scorta di una percentuale del prezzo di copertina degli esemplari venduti. È tuttavia fatto salvo il patto contrario che preveda un calcolo della partecipazione predetta in altro modo.
Per una serie ampia di opere (dizionari, enciclopedie, antologie ed altre opere di collaborazione; traduzioni, articoli di giornali o di riviste; discorsi o conferenze, opere scientifiche, lavori di cartografia, opere musicali o drammatico-musicali; opere delle arti figurative) l'art. 130 co. 2 l. 633/1941 prevede invece che le parti possano pattuire un compenso a stralcio.
Art. 5 – Durata del contratto
1. Le parti stabiliscono che il presente contratto produrrà tra loro i propri effetti fino al /per il termine massimo consentito dalla legge regolatrice.
Nota di commento
In base all'art. 122 co. 2 l. 633/1941 il contratto di edizione "per edizione" può avere durata massima pari a vent'anni dalla consegna del manoscritto completo dell'opera, cosicché la previsione di questa durata ex contractu diventa pleonastica. In base all'art.
122 co. 5 l. 633/1941 il contratto di edizione "a termine" può avere invece durata variabile, mai superiore a vent'anni. E tuttavia questa limitazione temporale non vale per
enciclopedie, dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili ad uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico musicali e sinfoniche.
Art. 6 – Cessione del contratto
1. Le parti stabiliscono che l'Editore potrà cedere a propria discrezione il presente contratto
[variante: Art. 6 – Cessione del contratto
1. Le parti stabiliscono che l'Editore non potrà cedere il presente contratto senza consenso dell'Autore.]
Art. 7 – Modifiche
1. Il presente contratto potrà essere modificato esclusivamente a mezzo di atti che per essere validi dovranno essere scritti e sottoscritti da ciascuna delle Parti.
Art. 8 – Risoluzione del contratto
1. Il presente contratto si intenderà risolto qualora le Parti non adempiano alla scadenza naturale le obbligazioni di previste agli artt. 3-4.
Art. 9 – Conservazione del contratto
1. In caso di invalidità e/o inefficacia di una o più clausole contenute nel presente contratto le altre clausole da essa o da esse non dipendenti seguitano ad avere validità tra le Parti.
Art. 10 – Legge regolatrice del contratto
Qualsiasi controversia riguardante il presente contratto (e così tra l'altro ma non solo quelle riguardanti la sua validità, efficacia, interpretazione o esecuzione) è regolata dalla legge italiana/ .
Nota di commento
Il presente modello contrattuale è costruito sulla base della disciplina italiana contenuta nella legge d'autore 633/1941. La scelta della legge italiana quale lex contractus comporta l'assoggettamento del contratto agli artt. 107ss. l. 633/1941, nonché alla disciplina di diritto comune prevista per i contratti dall'ordinamento italiano. Sono comunque fatte salve le norme ad applicazione necessaria e quelle di ordine pubblico del foro ove le parti abbiano incardinato la controversia, sempre che al seguente art. 11 non sia stata prevista la giurisdizione esclusiva del giudice italiano.
Art. 11 – Foro competente
Per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto (e così tra l'altro ma non solo per quelle riguardanti la sua validità, efficacia, interpretazione o esecuzione) è competente esclusivamente il giudice italiano/ , e tra questi il tribunale di
.
Art. 12 – Spese di registrazione e trascrizione del contratto
In caso di registrazione o trascrizione tutti gli oneri fiscali e le spese di ogni genere necessarie a tale fine sono a carico dell'Editore.
Art. 13 – Premesse ed allegati
Premesse ed allegati, siglati dalle Parti in ogni foglio, fanno parte integrante del presente contratto.
, il
(Autore):
per (Editore):
Dopo averne preso singolarmente visione le Parti dichiarano espressamente di accettare le clausole contenute negli articoli 3, 4, 8, 9, 10, 11.
(Autore):
per (Editore):
Allegati:
I. Elenco delle Opere oggetto del presente contratto
II. Elenco dei paesi ricompresi nel Territorio di efficacia del presente contratto
III. Caratteristiche tecniche degli esemplari delle Opere oggetto del presente contratto
IV. Tempi di consegna delle Opere oggetto del presente contratto
V. Tempi di pubblicazione delle Opere oggetto del presente contratto
VI. Collana di pubblicazione delle Opere oggetto del presente contratto
I. Elenco delle Opere oggetto del presente contratto
Il presente contratto ha per oggetto le Opere seguenti:
1) opera dal titolo provvisorio " ", appartenente al genere delle opere , di circa pagine
2) opera dal titolo provvisorio " ", appartenente al genere delle opere , di circa pagine
Nota di commento
Se il contratto riguarda opere da creare le parti possono stabilire di svolgerne una descrizione più o meno sintetica, a mezzo dell'indicazione del titolo e/o di alcuni elementi contenutistici. Qualora l'opera sia già esistente le parti possono eventualmente stabilire di allegarne una copia in versione provvisoria.
II. Elenco dei paesi ricompresi nel Territorio di efficacia del presente contratto
Il presente contratto produce effetti nel territorio dei seguenti paesi:
- Italia
- Repubblica di San Marino
-
-
III. Caratteristiche tecniche degli esemplari delle Opere oggetto del presente contratto
- Tipo di formato:
- Tipo di copertina:
- Tipo di carta:
- Tipo di caratteri:
- Numero di battute per pagina:
IV. Tempi di consegna delle Opere oggetto del presente contratto
Le Opere oggetto del presente contratto saranno consegnate dall'Autore all'Editore entro i termini qui di seguito indicati:
1) l'Opera provvisoriamente intitolata entro il
2) l'Opera provvisoriamente intitolata entro il
V. Tempi di pubblicazione delle Opere oggetto del presente contratto
Le Opere oggetto del presente contratto saranno pubblicate dall'Editore entro i termini qui di seguito indicati:
1) l'Opera provvisoriamente intitolata entro mesi/anni dalla consegna delle bozze di stampa definitivamente corrette
2) l'Opera provvisoriamente intitolata entro mesi/anni dalla consegna delle bozze di stampa definitivamente corrette
Nota di commento
In base all'art. 127 co. 2 l. 633/1941 il termine massimo è di due anni. Non si applica alle opere collettive. Nel caso di mancata previsione inter partes il termine biennale decorre dalla richiesta di pubblicazione fatta dall'Autore all'Editore.
VI. Collana di pubblicazione delle Opere oggetto del presente contratto
Le Opere oggetto del presente contratto saranno pubblicate dall'Editore nelle collane qui di seguito indicate:
1) l'Opera provvisoriamente intitolata sarà pubblicata nella collana
2) l'Opera provvisoriamente intitolata sarà pubblicata nella collana