ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT CONDIZIONI GENERALI DEL SUBAPPALTO
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT CONDIZIONI GENERALI DEL SUBAPPALTO
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Subappalto ("Condizioni Generali") sono da applicarsi a tutti i lavori espletati dal Subappaltatore per ERM. Tramite la sottoscrizione della Concessione di Lavoro, il Subappaltatore accetta di essere vincolato alle presenti Condizioni Generali. Ogni singolaConcessione di Lavoro costituisce un contratto di Subappalto ben distinto che include le presentiCondizioni Generali. Le presenti Condizioni Generali potranno essere di volta in volta modificate daERM; inoltre, la versione delle presenti Condizioni Generali, pubblicata alla data in cui avvenga lasottoscrizione della Concessione di Lavoro da parte del Subappaltatore, si dovrà applicare allaConcessione di Lavoro. Le presenti Condizioni Generali includono inoltre il Codice di Condotta edEtica Aziendale nonché la Politica di Insider Trading di ERM disponibili sullo stesso sito web in cuiappaiono le Condizioni Generali di Subappalto (xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxx/xxxxxx-xxx-xxxxxx-xxxx-xxx- africa/general-terms-and-conditions-for-subcontracts/).
2. DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE
2.1 "Subappaltatore" indica la parte sottoscrivente con ERM una Concessione di Lavoro in qualità di Subappaltatore.
2.2 "ERM" indica la società ERM stipulante la Concessione di Lavoro.
2.3 "Cliente di ERM" indica il cliente che abbia stipulato il Contratto Principale conERM.
2.4 "Spese" indica le spese rimborsate al Subappaltatore per il Lavoro indicato nella Concessione di Lavoro.
2.5 "Compenso" indica il compenso corrisposto al Subappaltatore per il Lavoro indicato nella Concessione di Lavoro.
2.6 “Contratto Principale” indica il contratto stipulato tra ERM ed il Cliente di ERM inerente il Progetto oggetto della Concessione di Lavoro.
2.7 "Programma" indica il prospetto temporale previsto per l’espletamento del Lavoro approvato da ERM e rettificato di volta in volta.
2.8 "Progetto" indica il progetto cui si fa riferimento nella Concessione di Lavoro.
2.9 "Sito del Progetto" indica il sito in cui verrà realizzato il Progetto indicato nella Concessione di Lavoro.
2.10 "Subappalto" indica: (i) le presenti Condizioni Generali; (ii) la Concessione di Lavoro sottoscritta da ERM e dal Subappaltatore nonché la globalità dei documenti, disegni, specifiche, piani, dati o informazioni ivi elencati o indicati; (iii) ogni Condizione Speciale espressamente indicata nella Concessione di Lavoro; (iv) il Contratto Principale; nonché (v) ogni modifica degli ordini effettuata in ossequio alle presenti Condizioni Generali.
2.11 "Concessione di Lavoro" indica il modulo recante il titolo "Concessione di Lavoro per il Subappaltatore" fornito da ERM al Subappaltatore e sottoscritto da ambo le parti.
2.12 ERM e il Subappaltatore possono di seguito essere denominati individualmente con la dicitura "Parte" e congiuntamente con la dicitura "Parti".
2.13 Il Subappalto entrerà in vigore alla data indicata nella Concessione di Lavoro ("Data di Entrata in Vigore").
3. SERVIZI
3.1 Il Subappaltatore fornirà i servizi, la supervisione, il lavoro, i materiali, gli strumenti, i beni e le attrezzature e svolgerà i lavori necessari alla completa, appropriata, puntuale e sicura esecuzione del Lavoro come descritto nella Concessione di Lavoro conformemente ai termini di Subappalto (congiuntamente il "Lavoro"). Qualora il contratto di Subappalto non fornisse i dettagli necessari al completo espletamento del Lavoro, il Lavoro dovrà considerarsi comprensivo dei documenti aggiuntivi rilasciati da ERM dopo la Data di Entrata in Vigore, a meno che tali documenti aggiuntivi non
Condizioni Generali di Subappalto disponibili On-line (EMEA) 2020
costituiscano una sostanziale modifica nell’oggetto del Lavoro.
3.2 Il Subappaltatore accetta di espletare il Lavoro in modo da soddisfare ERM e conformemente ai termini del presente contratto di Subappalto. Il Subappaltatore espleterà il Lavoro:
3.2.1 Impiegando le competenze, la cura e la diligenza tipiche di un fornitore di servizi debitamente qualificato e competente, specializzato nella fornitura di servizi simili nell'ambito di progetti di dimensione, portata, natura e complessità analoghi a quelli del Progetto; e
3.2.2 conformemente ad ogni trattato, regolamento e/o direttiva, atto normativo locale o nazionale nonché od ogni normativa, statuto, regolamento, ordine o nel rispetto ed in ottemperanza ad ogni notifica effettuata in virtù di detti atti e norme, nonché in conformità con i codici di buona pratica professionale e gli standard industriali applicabili.
3.3 Il Lavoro sarà espletato e/o supervisionato dal Personale Responsabile specificato nella Concessione di Lavoro. Senza previa autorizzazione scritta di XXX, la quale non sarà irragionevolmente negata, il Subappaltatore non provvederà in alcun modo alla sostituzione del Personale Responsabile. XXX potrà richiedere l’allontanamento del Personale Responsabile nel caso in cui, a discrezione di ERM, tale persona dimostrasse di aver espletato una performance o tenuto una condotta inappropriata o insoddisfacente; in tal caso il Subappaltatore dovrà sostituire prontamente a proprie spese tale figura con un’altra che sia accettabile per ERM.
3.4 Il Subappaltatore dichiara di avere le capacità e le qualifiche necessarie per espletare perfettamente il Lavoro, nonché di disporre delle competenze, dell'esperienza e delle conoscenze, oltre che del personale e delle risorse finanziare necessari, per portare a termine il Lavoro conformemente ai termini del contratto di Subappalto.
3.5 Il Subappaltatore si impegna a stipulare, mantenere e sostenere le spese per permessi, assicurazioni, licenze, certificati, compensi e notifiche previsti dalla legge applicabile perl'espletamento del Lavoro. Inoltre, il Subappaltatore fornirà, a proprie spese, obbligazioni, pegni,garanzie e cauzioni o depositi necessari per l’espletamento del Lavoro, incluse, senza limitazionealcuna, le obbligazioni, i pegni, le garanzie o le cauzioni richieste da ERM o dal Cliente di ERM.
3.6 ERM, il Cliente di ERM o i rispettivi rappresentanti si riservano il diritto di ispezionare il Lavoro e, ai fini di tale ispezione, avranno libero e totale accesso ai relativi siti inclusi, senza limitazione alcuna, punti di vendita, stabilimenti ed ogni altra sede operativa del Subappaltatore nonché dei suoi subcontraenti e fornitori.
4. RINVIO AL CONTRATTO PRINCIPALE
4.1 Il Subappaltatore accetta di essere vincolato al Contratto Principale, che si ritiene qui integralmente riportato. In merito al Lavoro, il Subappaltatore si assume nei confronti di ERM gli obblighi, i rischi e le responsabilità che ERM si assume nei confronti del proprio Cliente in forza del Contratto Principale, nella misura in cui ciò risulta applicabile al Lavoro, nonché i requisiti inerenti alla qualità, quantità e tempistica del Lavoro. ERM avrà nei confronti del Subappaltatore i diritti, i rimedi ed i risarcimenti riconosciuti al Cliente di ERM nei confronti di ERM in forza del Contratto Principale. Qualora una qualsiasi disposizione del Contratto Principale risultasse in contraddizione con una delle disposizioni del presente contratto di Subappalto, prevaranno le disposizioni più favorevoli ad ERM.
4.2 Il Subappaltatore dichiara di aver avuto la possibilità di esaminare dettagliatamente il Contratto Principale nonché di averlo esaminato nella misura che lo stesso abbia ritenuto necessaria.
5. CONTATTI CON IL CLIENTE DI ERM
5.1 Senza previa autorizzazione scritta di XXX, il Subappaltatore non potrà avere in alcun modo contatto diretto con il Cliente di ERM in relazione all’esecuzione del Lavoro. Il Subappaltatore informerà immediatamente ERM per iscritto di qualsiasi indicazione formulata dal Cliente di ERM e richiederà istruzioni ad ERM nel caso in cui l’indicazione del Cliente di ERM non risultasse conforme al Lavoro o alle istruzioni di ERM. Senza previa autorizzazione scritta di XXX, il Subappaltatore non intraprenderà, in favore del Cliente di ERM, alcuna attività o servizio che scaturisca o sia legato al presente contratto di Subappalto o al Lavoro.
5.2 Il Subappaltatore si obbliga nei confronti di XXX a che nessun atto, omissione o inadempienza del primo in relazione al Lavoro costituirà, causerà o comporterà una violazione da parte di ERM degli obblighi assunti con il Contratto Principale o con qualsiasi altro accordo relativo al Progetto di cui ERM sia parte.
6. EMERGENZE
6.1 In una situazione di emergenza che si ripercuota sulla sicurezza di persone o beni e durante la quale il Subappaltatore non abbia la possibilità di ottenere un'immediata autorizzazione da parte di ERM, il Subappaltatore agirà a proprio insindacabile giudizio, esercitando le competenze, la cura e ladiligenza necessarie a prevenire un possibile infortunio o decesso e/o perdita o danno a proprietàimmobiliari o personali. Il Subappaltatore dovrà fare il possibile per informare ERM di tale situazione diemergenza il prima possibile.
7. CONDIZIONI DEL LUOGO
7.1 Il Subappaltatore dichiara di aver esaminato il sito del Progetto, inclusi i vincoli di accesso, le condizioni del luogo, difficoltà e/o pericoli connessi all’espletamento del Lavoro e ha incluso la totalitàdelle spese ivi connesse nel suo Compenso. Non verranno accolte da ERM richieste del Subappaltatore di ulteriori compensi o di prolungamenti dei tempi dovute alla mancata presa di coscienza da parte del medesimo delle condizioni locali e speciali presso o nelle vicinanze del Sito delProgetto.
7.2 Il Subappaltatore non avrà il diritto di fare affidamento sui materiali e sulle informazioni relative alle condizioni del Sito del Progetto che vengano fornite da ERM e/o dal Cliente di ERM, le quali, se fornite, saranno concesse unicamente a titolo informativo. Sia ERM sia il Cliente di ERM declinano ogni responsabilità relativa alla completezza o all’accuratezza di taliverifiche.
8. ATTREZZATURA
8.1 Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, il Subappaltatore fornirà l’attrezzatura ed i materiali necessari ed adatti all’espletamento del Lavoro, inclusi, senza limitazione alcuna, i necessari eadeguati dispositivi di protezione individuale ("DPI"). Il Subappaltatore dichiara che tale attrezzatura etali materiali sono e saranno mantenuti in buone condizioni generali ed in sicurezza e che sono conformi ai requisiti di legge applicabili. ERM declina ogni responsabilità e non conferisce garanzia alcuna circa l'adeguatezza dei DPI forniti o utilizzati dal Subappaltatore ai fini dell’espletamento del Lavoro.
8.2 Il Subappaltatore riconosce che dovrà assumersi il rischio di smarrimento, furto o danneggiamento di qualsiasi parte della sua attrezzatura o dei suoi materiali impiegati ai fini dell’'espletamento del Lavoro (incluso il rischio conseguente all'esposizione ad agenti chimici o altre sostanzeinquinanti).
8.3 I diritti di proprietà relativi all'attrezzatura ed al materiale per cui è stato effettuato un pagamento da parte di ERM, indipendentemente dalla loro eventuale integrazione nel Lavoro o nel prodotto nonché idiritti di proprietà relativi al Lavoro svolto, indipendentemente dall’avvenuto pagamento, verranno conferiti a ERM e non faranno parte della proprietà o del patrimonio del Subappaltatore qualora ne venisse dichiarato il fallimento o questi effettuasse una cessione generale di beni ai creditori o qualora venisse nominato un curatore fallimentare ai fini dell’amministrazione della procedura concorsuale del Subappaltatore o venisse risolto il presentecontratto.
8.4 Tutte le garanzie fornite o disponibili al Subappaltatore per qualsivoglia bene, attrezzatura, servizio o fornitura che questi abbia ottenuto in relazione al Lavoro saranno da considerarsi a beneficio di ERM e del Cliente di ERM e il Subappaltatore si adopererà affinché, in conformità con tali garanzie, ERM e il Cliente di ERM possano riservarsi il diritto di avanzare pretese in mododiretto.
9. SALUTE E SICUREZZA
9.1 Il Subappaltatore riconosce che la sicurezza sul lavoro è da considerarsi un requisito prioritario per ERM durante l'esecuzione del Progetto. Il Subappaltatore è l’unico soggetto responsabile per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti, agenti e subcontraenti secondari, nonché per i loro beni, in relazione all'espletamento del Lavoro.
9.2 Il Subappaltatore dichiara di conoscere il tipo di mansione e/o di servizi facenti parte del Lavoro di cui al presente contratto di Subappalto, incluse, senza limitazione alcuna, le condizioni rischiose inerenti
il Lavoro e la necessità di garantire la sicurezza del proprio personale e di terzi durante l'esecuzione del Lavoro. Il Subappaltatore rispetterà le leggi locali applicabili in materia di sicurezza e salute, nonché i requisiti riguardanti il progetto o il sito ed ogni altro regolamento e procedura imposti da ERM o dal Cliente di ERM, inclusi quelli stabiliti nel Contratto Principale. Qualora una delle predette disposizioni risultasse in contraddizione, il Subappaltatore osserverà la disposizione più rigorosa. Il Subappaltatore dichiara di aver incluso nel Compenso la globalità delle spese relative agli obblighi sulla salute e sulla sicurezza.
10. PROGRAMMA
10.1 Il Subappaltatore espletarà il Lavoro in piena osservanza del Programma ed i termini dovranno considerarsi essenziali. Qualora la fornitura del Lavoro dovesse subire o contemplare la possibilità di ritardi, il Subappaltatore dovrà inviare immediatamente una comunicazione scritta ad ERM, specificando le motivazioni del ritardo e presentando la sua migliore stima circa la durata dello stesso. Il Subappaltatore si impegnerà al massimo per minimizzare i ritardi.
10.2 Il Subappaltatore è a conoscenza che un suo eventuale ritardo nell'espletamento del Lavoro potrà contemplare la possibilità di violazione, da parte di ERM, degli obblighi che ERM ha assunto a mezzo del Contratto Principale e, conseguentemente, il Subappaltatore sarà responsabile nei confronti di ERM per ogni penale, sanzione, compenso, danno (già liquidato o da liquidarsi), costi o altripagamenti che ERM sarà eventualmente tenuto a corrispondere a causa del ritardo nel Lavoro o nelprogramma dovuto al Subappaltatore o ai suoi dipendenti, agenti, fornitori o subcontraenti secondari.
11. MODIFICHE AI SERVIZI
11.1 ERM potrà in qualsiasi momento richiedere al Subappaltatore di fornire servizi aggiuntivi al Lavoro, di omettere l'espletamento di una parte o della totalità del Lavoro o di modificarlo. Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione da parte di ERM, il Subappaltatore fornirà ad ERM una stima dettagliata comprensiva di calcoli giustificativi e del prezzo, congiuntamente agli adattamenti del Programma inerenti alle modifiche di prezzo e dei tempi previste per l'espletamento del Lavoro e conseguenti all’ordine. Tali servizi aggiuntivi o modificati si intendono come parte del Lavoro, in conformità con il presente contratto di Subappalto. Senza previa autorizzazione scritta di XXX, non sarà consentito apporre similimodifiche.
11.2 Tali servizi aggiuntivi o modificativi non comporteranno l'adeguamento del Compenso se tali servizi aggiuntivi o modificativi non richiederanno al Subappaltatore l'impiego di tempo aggiuntivo in misura sostanziale e/o il Subappaltatore non affronterà spese aggiuntive in misura sostanziale e/o se i servizi aggiuntivi o modificativi saranno dovuti alla violazione degli obblighi da parte del Subappaltatore. Nella misura in cui tali servizi aggiuntivi o modificativi richiedessero un investimento aggiuntivo sostanziale di tempo e/o spese da parte del Subappaltatore, il Subappaltatore ed ERM negozieranno in buona fede l'adeguamento del Compenso e del Programma avvalendosi dei metodi di determinazione dei prezzi definiti nella Concessione di Lavoro, ove applicabili. Qualora tali metodi di determinazione dei prezzi non fossero applicabili, le spese per le modifiche o l'importo dell'adeguamento saranno limitati ai costi effettivamente sostenuti per materiale e lavoro. Il Subappaltatore non interromperà o ritarderà l'espletamento del Lavoro originario o del Lavoro modificato o aggiunto durante le discussioni circa il prezzo delle modifiche apportate al Lavoro.
11.3 Salvo consenso scritto di ERM ai sensi dell’articolo 11.2, per le modifiche apportate al Lavoro ERM non accetterà richieste di pagamenti aggiuntivi, compensi o prolungamento dei termini, se relativi a lavoro e materiale fornito aggiuntivo, variazioni oquant’altro.
12. COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE
12.1 Il Subappaltatore comunicherà e fornirà al Rappresentante di ERM, nominato nella Concessione di Lavoro, tutt la documentazione prodotta conformemente al Programma e al presente contrato di Subappalto. Il Subappaltatore si impegna: (a) ad archiviare una copia dei file di lavoro, delle comunicazioni, degli appunti presi durante gli incontri, dei calcoli, dei registri dati, delle note descrittive, dei risultati analitici, delle campionature, dei certificati di taratura delle attrezzature e degli altri documenti e rapporti attinenti al Lavoro e/o al Progetto e fornirà copie di questi su richiesta di ERM;
(b) a fornire prontamente ad ERM le informazioni e le copie di documenti relativi al presente contratto di Subappalto, al Lavoro e/o al Progetto come richiesto da ERM o dal Cliente di ERM; e (c) ad informare
immediatamente ERM per iscritto qualora il Subappaltatore venisse a conoscenza diqualsivoglia circostanza che potrebbe comportare una violazione del presente contratto di Xxxxxxxxxxx/o un ritardo del Programma e/o una potenziale responsabilità di ERM nei confronti del Cliente diERM o di terzi.
13. PAGAMENTO
13.1 Compenso: ERM effettuerà il pagamento del Compenso al Subappaltatore per la corretta esecuzione del Lavoro, in conformità con il presente contratto di Subappalto. Salvo il pagamento di eventualiSpese, il Compenso si intenderà comprensivo dei costi, esborsi, spese generali sostenuti dalSubappaltatore relativamente al Lavoro e/o al Progetto. In qualsiasi momento ERM potrà rivedere lerate del Compenso qualora, secondo la ragionevole opinione di ERM, l'importo del Compenso chesarebbe altrimenti dovuto non rappresenti sostanzialmente la relativa quota dell'intero Compensoinerente al Lavoro correttamente eseguito dal Subappaltatore.
13.2 Spese: ERM rimborserà al Subappaltatore le Spese approvate e realmente affrontate dal Subappaltatore durante la corretta esecuzione del Lavoro. Senza previo consenso scritto di ERM, il Subappaltatore non dovrà sostenere alcuna Spesa. XXX non sarà tenuto a rimborsare al Subappaltatore nessuna Spesa approvata fino alla presentazione di relativa ricevuta e di ogni altra documentazione ragionevolmente richiesta da ERM.
13.3 Fatturazione: Il Subappaltatore fornirà ad ERM fatture fiscali valide comprensive di elenco delle rate del Compenso e delle Spese dovute in conformità con il presente contratto di Subappalto, congiuntamente ad una descrizione sufficientemente dettagliata del lavoro svolto e del calcolo delle tasse applicabili. Le fatture devranno essere corredate di tutti i documenti, i voucher e le ricevute necessari per il calcolo e la verifica di queste. Le fatture dovranno essere inviate dal Subappaltatore ad ERM all’attenzione dell'ufficio amministrativo di ERM indicato nella Concessione di Lavoro, specificando il riferimento di ERM e il nome del Rappresentante diERM.
13.4 Le fatture fornite conformemente al presente contratto di Subappalto verranno saldate da ERM entro 60 giorni dalla loro ricezione o, se successivo, dal ricevimento da parte di ERM del relativo pagamento corrisposto dal Cliente di ERM (ove permesso dalla legge). ERM si riserverà il diritto di trattenere il pagamento degli importi indicati in fattura e oggetto di contestazione. Gli sconti concessi o disponibili al Subappaltatore relativi ai servizi o ai beni acquistati dal Subappaltatore nel contesto del Lavoro verranno trasferiti ad ERM. Il Subappaltatore cercherà di ottenere tali sconti nella misura in cui questo risulti possibile. Il pagamento da parte di ERM non costituirà una accettazione, da parte dello stesso, della conformità del Lavoro al presente contratto di Subappalto, né potrà essere interpretato come risoluzione di un'eventuale controversia o rinuncia da parte di ERM ad un suo eventuale diritto. ERM potrà correggere o modificare il pagamento avvenuto di un qualsiasi importo qualora questo non fosse stato corretto o non risultasse debitamente pagabile al Subappaltatore.
13.5 Tasse:
13.5.1 Il Subappaltatore si assume la piena responsabilità e si obbliga a risarcire e tener indenne ERM per il pagamento delle tasse, imposte, tributi, oneri e contributi (incluse, senza limitazione alcuna, imposte sui redditi e contributi previdenziali) relativi al Lavoro del Subappaltatore e imposti dalle autorità fiscali o statali nonché degli interessi, delle penali, delle spese, dei risarcimenti, dei danni o di altre spese che ERM fosse costretta ad affrontare in seguito ad una qualsiasi rivendicazione. ERM declina ogni responsabilità per inadempienze relative a tali pagamenti da parte del Subappaltatore, il quale si impegna a rispettare rigorosamente le norme in vigore in materia.
13.5.2 I compensi menzionati si intendono al netto dell’IVA e/o di altre simili tasse indirette. Il trattamento IVA dei servizi, conformemente al presente contratto di Subappalto, sarà determinato ai sensi delle leggi nazionali che prevedono una transazione imponibile IVA. Qualora l'IVA fosse dovuta per detti importi, conformemente al presente contratto di Subappalto, ERM verserà al Subappaltatore o alla rispettiva autorità fiscale o statale, l'importo equivalente all'IVA al tasso applicabile.
13.5.3 Qualora ERM dovesse essere obbligato da un'autoritá fiscale o statale a trattenere l’importo delle tasse dai pagamenti dovuti al Subappaltatore conformemente al presente contratto di Subappalto, ERM non verserà tali importi. La ritenuta sarà trattenuta, ove
dovuta, dai compensi dovuti al Subappaltatore da ERM. Qualora ERM fosse tenuta a trattenere tali tasse, ERM rilascerà un certificato indicante l'avvenuta detrazione dellatassa al Subappaltatore come previsto dalla legge. In tale certificato verrà specificatol'importo detratto ed il tasso al quale l’imposta è stata detratta.
13.6 Trattenimento di pagamenti: ERM si riserva il diritto di trattenere pagamenti altrimenti dovuti al Subappaltatore senza corrispondere interessi per: (i) ritardata, difettosa o impropria esecuzione del Lavoro ove il Subappaltatore non vi abbia immediatamente posto rimedio; (ii) mancato pagamento da parte del Subappaltatore degli importi dovuti per lavoro, materiale o attrezzatura utilizzati dal Subappaltatore per l'espletamento del Lavoro; o (iii) inadempimento sostanziale del contratto di Subappalto. Il trattenimento di pagamenti non costituirà mezzo esclusivo ed ERM si riserverà altresì il diritto di compensare le somme dovute ai sensi del presente contratto con gli importi dovuti al Subappaltatore da ERM.
13.7 Archiviazione di documenti: Il Subappaltatore dovrà conservare per un periodo di 6 anni dalla data di pagamento di ciascuna fattura inerente al Lavoro, i documenti, le informazioni ed i dati relativi al Compenso e alle Spese e dovrà rendere gli stessi disponibili in caso di ispezione da parte di ERM e/o di persona incaricata da ERM. Previo pagamento delle somme ragionevolmente sostenute dal Subappaltatore per la realizzazione di fotocopie, il Subappaltatore dovrà fornire ad ERM copia della predetta documentazione.
14. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
14.1 I diritti d'autore nonché i diritti sui rapporti, documenti, informazioni, dati, materiali relativi al Lavoro, prodotti ed altre creazioni realizzati o forniti da o per ERM rimarranno di proprietà di ERM. ERM concederà al Subappaltatore un diritto d’uso non trasferibile e non cedibile in sublicenza per l'utilizzo dei rapporti, documenti, informazioni o materiali forniti da ERM al Subappaltatore ai fini dell'esecuzione del Lavoro. Non verrà concessa alcuna licenza a terzi o per altri fini.
14.2 Il Subappaltatore accetta che i diritti d'autore e i diritti sui rapporti, documenti, informazioni, dati, materiali relativi al Lavoro, prodotti ed altre creazioni realizzati dal Subappaltatore, dai suoi dipendenti, da subcontraenti secondari o da agenti , inerenti al Lavoro, sono da considerarsi proprietà esclusiva di ERM; con la sottoscrizione del presente contratto di Subappalto, il Subappaltatore trasferisce ad ERM i rispettivi diritti.
14.3 Il Subappaltatore non violerà alcun diritto di terzi relativo a brevetti, diritti d'autore brevetti per modelli ornamentali o altri diritti di proprietà intellettuale e non violerà alcun obbligo di segretezza o altri obblighi nei confronti di xxxxx. Il Subappaltatore si impegna risarcire e tenere indenne ERM ed il Cliente di ERM per responsabilità, danni, perdite, rivendicazioni, richieste, costi e spese legali affrontati da ERM in seguito a violazioni reali opresunte.
14.4 Il Subappaltatore garantisce di essere il titolare dei diritti d'autore dei rapporti, dei documenti, delle informazioni, dei dati e dei materiali realizzati dal Subappaltatore, dai suoi dipendenti o dai suoi agenti in connessione all'esecuzione del Lavoro e (ove permesso dalla legge) rinuncia ad ogni ulteriore diritto morale di cui lo stesso potrebbe essere altrimenti titolare e che sia un diritto disponibile.
15. ASSICURAZIONE
15.1 Il Subappaltatore stipulerà e manterrà polizze assicurative, come previsto dalla Concessione di Lavoro, nonché ogni altra assicurazione richiesta dalla legge applicabile. Qualora il Contratto Principale dovesse richiedere tipi di coperture assicurative e/o impegni non previsti dal presente contratto di Subappalto e/o limiti minimi di responsabilità al di sopra di quelli previsti dal presente contratto di Subappalto, il Subappaltatore fornirà tale copertura assicurativa aggiuntiva, impegno e/o limite di responsabilità. Tali polizze assicurative non saranno soggette a condizioni e/o franchigie inusuali rispetto a quelle applicabili alla data di sottoscrizione e verranno stipulate presso primaria compagnia assicurativa, stabilita nella giurisdizione ove il Lavoro verrà svolto. A fronte di ragionevole richiesta di ERM, il Subappaltatore fornirà prove per tabulas del corretto mantenimento delle polizze assicurative richieste conformemente al presente contratto di Subappalto e, se richiesto da ERM, fornirà copie delle polizze assicurative. Il Subappaltatore informerà ERM immediatamente qualora non riuscisse ad ottenere un'assicurazione come previsto dal presente contratto di Subappalto. Nessuna disposizione del presente contratto di Subappalto potrà essere
interpretata come costituente un limite o una restrizione di responsabilità da parte del Subappaltatore entro i limiti stabiliti nella polizza assicurativa.
16. RISARCIMENTI
16.1 Il Subappaltatore si assume la responsabilità e si impegna a risarcire e tenere indenne ERM e il Cliente di ERM, nonché i loro rispettivi funzionari, dirigenti, agenti e dipendenti e collaboratori dei costi, delle spese, delle responsabilità, delle perdite, delle rivendicazioni e dei procedimenti (incluse, senza limitazione alcuna, le ragionevoli spese legali) affrontati in seguito e derivanti da perdita, lesione o danno risultanti dall'esecuzione del Lavoro e/o di ogni altro obbligo che il Subappaltatore abbia assunto in forza del presente contratto di Subappalto, inclusi, senza limitazione alcuna, i danni alleproprietà (immobiliari o personali) e/o gli infortuni o idecessi.
16.2 Qualora il Contratto Principale contenesse risarcimenti più onerosi rispetto a quelli del presente contratto, prevarranno le disposizioni relative ai risarcimenti del Contratto Principale e ilSubappaltatore sarà tenuto a risarcire ERM ed il Cliente di ERM nella stessa misura in cui ERM saràtenuto a risarcire il suo Cliente, in conformità con il Contratto Principale.
16.3 Il Subappaltatore porrà prontamente rimedio ai difetti del Lavoro o dei risultati dello stesso a sueproprie spese.
17. RISERVATEZZA
17.1 I documenti, le informazioni ed i pareri forniti da ERM al Subappaltatore, ai suoi dipendenti, agenti e rappresentanti in relazione al presente contratto di Subappalto, al Progetto, al Cliente di ERM o alle attività del Cliente di ERM verranno trattati dal Subappaltatore quali informazioni confidenziali e non saranno comunicati a terzi, utilizzati o consultati per fini diversi dall’esecuzione del Lavoro.
17.2 Il Subappaltatore non è in alcun modo autorizzato a divulgare informazioni riservate o a rendere pubblica la fornitura del Lavoro ad ERM o al Cliente di ERM a meno che: (a) ERM non abbia dato il proprio consenso scritto in via preventiva; (b) il Subappaltatore non sia tenuto ad effettuare tale divulgazione in forza di legge o su richiesta di un’autorità regolatrice; o (c) il documento o l'informazione o il parere non diventi di pubblico dominio per fatto non imputabile alSubappaltatore.
17.3 Il Subappaltatore è a conoscenza del fatto che la violazione delle disposizioni della presente clausola comporterebbe danni irreparabili ad ERM e che il risarcimento in denaro non potrebbe da solo coprire i danni subiti da ERM a causa di tale violazione. Conseguentemente, il Subappaltatore concorda a che ERM, in caso di violazione o di rischio di violazione della presente Clausola 17, abbia il diritto di richiedere un'ingiunzione in via cautelare e/o permanente al fine di prevenire o di evitare una tale violazione da parte del Subappaltatore, dei suoi funzionari, dirigenti, dipendenti, agenti o rappresentanti.
18. SOSPENSIONE E CESSAZIONE
18.1 ERM si riserva il diritto di richiedere al Subappaltatore, a mezzo di comunicazione scritta, la sospensione dell’espletamente di una parte o della totalità del Lavoro in qualsiasi momento, senza che ciò comporti spese aggiuntive per ERM. ERM potrà, nel caso in cui un importo dovuto dal Cliente di ERM risultasse scaduto, richiedere al Subappaltatore di sospendere l'esecuzione della totalità o di una qualsivoglia parte del Lavoro fino al momento in cui ERM riceverà il suddetto importo dal Cliente di ERM, senza che ciò comporti spese aggiuntive per ERM.
18.2 Qualora ERM richiedesse la sospensione del Lavoro al Subappaltatore, ai sensi della clausola 18.1, ERM si riserverà il diritto di richiedere al Subappaltatore, entro un periodo di tempo pari a 12 mesi dalla data di tale comunicazione, di riavviare una parte o la totalità del Lavoro ed il Subappaltatore procederà al riavvio del Lavoro, conformemente al presente Subappalto, non appena ciò risulti ragionevolmente possibile. Qualora ERM non richiedesse al Subappaltatore di riavviare il Lavoro entro un periodo di tempo pari a 12 mesi dalla data di tale comunicazione, entrambe le parti si riserveranno il diritto di risolvere il presente contratto di Subappalto mediante comunicazione scritta indirizzata all'altra parte.
18.3 ERM si riserva il diritto di risolvere il presente Subappalto mediante comunicazione scritta al Subappaltatore in qualsiasi momento in casodi:
18.3.1 violazione sostanziale da parte del Subappaltatore degli obblighi assunti tramite il presente contratto di Subappalto e omesso rimedio (qualora l’inadempimento sia rimediabile) entro 14 giorni dalla comunicazione di diffida ad adempiere per evitare la risoluzione del contratto di Subappalto;
18.3.2 insolvenza o fallimento del Subappaltatore inclusa, senza limitazione alcuna, la presentazione di un'istanza o la convocazione di una riunione ai fini della liquidazione del Subappaltatore, l’avvio di procedura amministrazione controllata o di liquidazione (coatta o volontaria) a carico del Subappaltatore oppure l’avvio di procedura generale di ristrutturazione del debito con i creditori o attraverso un amministratore, curatore fallimentare o commissario giudiziale con poteri di gestione di una parte o della totalità dell'impresa;
18.3.3 mancatata accettazione entro 30 giorni di un adeguamento del Compenso a seguito di indicazione di ERM di modificare il Lavoro ai sensi della clausola 11; o
18.3.4 risoluzione del Contratto Principale tra ERM ed il Cliente di ERM.
18.4 Il Subappaltatore si impegna a risarcire e tenere indenne ERM delle responsabilità nei confronti del ERM, Cliente di ERM e degli agenti, subcontraenti (diversi dal Subappaltatore) e da terze parti derivanti dalla risoluzione del contratto di Subappalto ai sensi delle Clausole 18.3.1-18.3.3, nonchédalla violazione del presente contratto di Subappalto da parte del Subappaltatore.
18.5 Ferma restando la Clausola 18.3, ERM potrà risolvere il presente contratto di Subappalto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno 7 giorni da inviarsi al Subappaltatore.
18.6 Dal momento della cessazione del contratto di Subappalto o della sospensione della totalità del Lavoro, il Subappaltatore adotterà immediatamente le misure necessarie al fine di portare regolarmente a termine il Lavoro (ma con ragionevole velocità ed economicità), e fornirà ad ERM entro 14 giorni i rapporti, documenti, informazioni, dati e materiali realizzati dal Subappaltatore, dai suoi dipendenti ed agenti in relazione al Lavoro (indipendentemente dal fatto che questo sia ancora in fase di preparazione o che risulti già terminato) nonché le copie di quanto sopra. Il Subappaltatore si adopererà al meglio delle sue possibilità affinché i contratti di fornitura o altri subcontratti del Subappaltatore siano trasferiti ad ERM o ad un rappresentante nominato da questi, qualora ERM lo richieda.
18.7 Dal momento della cessazione del presente contratto di Subappalto o della sospensione della totalitá del Lavoro, ERM corrisponderà al Subappaltatore (fatta salva la detrazione delle ritenute, deduzioni, compensazioni o riduzioni applicabili da ERM) l’importo relativo al Compenso e alle Spese dovuti conformemente al presente contratto di Subappalto e maturati prima della data di cessazione o di sospensione, fatta salva la detrazione dei pagamenti effettuati in precedenza da ERM al Subappaltatore, in conformità con il presente contratto di Subappalto, nonché le spese affrontate da ERM o dal Cliente di ERM in seguito alla cessazione dello stesso (incluso il ricorso ai servizi di un altro Subappaltatore). XXX non sarà responsabile nei confronti del Subappaltatore per perdite di profitto, perdite derivanti dal/i contratto/i o altri costi, perdite e/o spese inerenti alla cessazione o sospensione. Qualora un corrispettivo ancora dovuto al Subappaltatore risultasse inferiore alle spese di ERM per terminare il Lavoro, maggiorate dei costi e dei danni aggiuntivi affrontati da ERM, il Subappaltatore dovrà corrispondere ad ERM la differenza.
18.8 I subcontratti secondari o contratti di fornitura stipulati dal Subappaltatore in ragione del Progetto comprenderanno una disposizione nella quale il subappaltatore secondario o il fornitore acconsentiranno a che il contratto sia ceduto, in caso di risoluzione del presente contratto di Subappalto, ad ERM su richiesta della stessa.
19. CESSIONE
19.1 Il Subappaltatore non cederà i benefici e/o diritti acquisiti, conformemente al presente contratto di Subappalto e non affiderà in subappalto l'esecuzione di una qualsiasi parte del Lavoro senza previa autorizzazione scritta da XXX. Indipendentemente da eventuali affidamenti in subappalto o dalla cessione del Lavoro, il Subappaltatore rimarrà responsabile dell'esecuzione del Lavoro, e l'affidamento
in subappalto o la cessione non incideranno sulla responsabilità e/o sugli obblighi delSubappaltatore assunti a mezzo del presente contratto di Subappalto o in forza di legge. ERM potràcedere, vendere o trasferire i benefici e/o diritti acquisiti, in conformità con il presente Subappalto, aterzi senza necessità di richiedere l’autorizzazione del Subappaltatore.
20. POSIZIONE DEL SUBAPPALTATORE
20.1 Il Subappaltatore non assumerà, causerà o contrarrà responsabilità o obbligazioni per conto di ERM, senza specifica autorizzazione scritta da parte di ERM. Il Subappaltatore non si presenterà in alcun momento dopo la cessazione del presente Xxxxxxxxxx, né personalmente né tramite un agente, direttamente o indirettamente, quale soggetto connesso a o coinvolto nell'attività di ERM. Il presente Subappalto non costituirà alcuna collaborazione o alcun rapporto di lavoro tra ERM ed il Subappaltatore, e nessuna disposizione del presente contratto di Subappalto potrà rendere ilSubappaltatore o il suo personale, i suoi agenti o i suoi rappresentanti dipendenti o partners di ERM.
21. GOVERNANCE E COMPLIANCE
21.1 Codice dei Fornitori di ERM: il Subappaltatore dichiara di aver preso visione del Code of Business Conduct and Ethics di ERM (Codice di Condotta ed Etico dei fornitori di ERM) disponibile al seguente link: <xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxx- business-conduct-ethics.pdf> e di attenersi ai termini e alle condizioni ivi contenute nell’esecuzione di qualsivoglia prestazione o servizio in favore di ERM. Il Subappaltatore si impegna altresì a tenere un comportamento conforme a quanto disposto da tutti i codici di condotta del Cliente di ERM che si applichino al Lavoro .
21.2 Anticorruzione: il Subappaltatore riconosce gli sforzi di XXX nella lotta alla corruzione. Conseguentemente, e fermo restando quanto precede, il Subappaltatore si impegna a:
21.2.1 condurre qualsiasi lavoro utilizzando i più alti standard etici;
21.2.2 rispettare la normativa vigente in materia di anticorruzione, ivi compresi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Bribery Act inglese, il Foreign Corrupt Practices Act statunitense e gli obblighi imposti dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
21.2.3 non compiere nessun tipo di atto di corruzione;
21.2.4 non effettuare, offrire o promettere di effettuare alcun pagamento o trasferimento di valore (inclusi servizi, doni, favori o inviti) a funzionari pubblici o a parenti stretti e/o amici di quest’ultimi al fine di ottenere/mantenere, in modo indebito, un vantaggio o qualsiasi altra finalità impropria, e segnalare a ERM qualsiasi richiesta di pagamenti indebiti;
21.2.5 non effettuare alcun tipo di pagamento c.d. “incentivante”, inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, pagamenti non registrati e non documentati, volti ad accelerare le procedure governative di routine;
21.2.6 non elargire contributi in ambito politico per conto di ERM o di un Cliente di ERM;
21.2.7 non falsificare, creare, omettere informazioni, alterare documenti contabili o aziendali al fine di violare le presenti obbligazioni;
21.2.8 formare scrupolosamente i propri dipendenti, agenti, fornitori e subappaltatori affinché riconoscano ed evitino qualsiasi irregolarità o sospetto di irregolarità nell’esecuzione di attività per conto di ERM; e
21.2.9 non impiegare intermediari, inclusi amici, soci in affari, o parenti di funzionari pubblici, per aggirare queste regole.
21.3 Schiavitù, Lavoro Minorile e Tratta di Xxxxxx Xxxxx: il Subappaltatore riconosce gli sforzi di ERM per eliminare tutte le forme di schiavitù, lavoro minorile e tratta di esseri umani. Conseguentemente, il Subappaltatore si impegna a:
21.3.1 non assumere minori, non ricorrere all’impiego di lavoro forzato e non sostenere in qualsiasi altro modo la tratta di esseri umani, sia in relazione al Lavoro che in altro modo;
21.3.2 garantire che i propri dipendenti, agenti, fornitori o subappaltatori vigilino su eventuali indizi di schiavitù, lavoro minorile e tratta di esseri umani;
21.3.3 informare immediatamente ERM qualora sospetti episodi di schiavitù, lavoro minorile e tratta di esseri umani nell’espletamento dei propri doveri verso ERM;
21.3.4 ottenere il preventivo consenso scritto di XXX in caso di esperienze lavorative per studenti nell’ambito del Lavoro.
21.4 Il Subappaltatore dovrà prevedere nei contratti che stipulerà con i propri fornitori e subappaltatori una clausola con cui questi ultimi dichiarino di ottemperare ai requisiti di cui alla presente Xxxxxxxx.
22. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
22.1 Il Subappaltatore riconosce gli sforzi che ERM compie per proteggere i dati personali dello staff di ERM, dei Clienti e di altri soggetti in conformità con le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“Legge Privacy”). Il termine “Dati personali” indica qualsiasi informazione che descriva o sia relativa ad un individuo tramite riferimento ad un elemento identificativo quale nome, numero della carta di identità, dati di localizzazione, identificativi online o altri elementi specifici della identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale di tale individuo. Conseguentemente, e fermo restando quanto precede, il Subappaltatore si impegna a:
22.1.1 osservare gli obblighi imposti dalla Legge Privacy;
22.1.2 trattare tutti i dati personali di ERM come confidenziali;
22.1.3 trattare, trasferire, modificare, rivelare, cambiare i dati personali in conformità alle istruzioni scritte fornite da ERM (a meno che sia diversamente richiesto dalla Legge Privacy);
22.1.4 garantire l’adozione di misure tecniche e organizzative idonee a prevenire trattamenti non autorizzati, perdita, distruzione, danneggiamento, alterazione e/o distruzione dei dati personali, che possano includere crittografia, pseudonimizzazione, resilienza dei sistemi e back up dei dati personali, ove opportuno;
22.1.5 non trasferire i dati personali in paesi che non rientrino nell’Are Economica Europea senza aver preventivamente ottenuto il consenso scritto di ERM;
22.1.6 garantire l’affidabilità del proprio staff, dei propri subappaltatori e fornitori che abbiano accesso ai dati personali di ERM, assicurandosi che i medesimi siano sottoposti ad appropriati vincoli di riservatezza e sicurezza;
22.1.7 non consentire ad un soggetto terzo (inclusi subappaltatori e fornitori) di trattare i dati personali di ERM, a meno che tale soggetto terzo abbia stipulato con il Subappaltatore un contratto che preveda i presenti obblighi relativi alla protezione dei dati personali;
22.1.8 informare tempestivamente ERM di qualsiasi comunicazione ricevuta che attenga al trattamento dei suoi dati personali e, adottare le misure necessarie per assistere ERM nel fornire riscontro;
22.1.9 informare immediatamente ERM di ogni violazione della legge Privacy e cooperare con ERM nelle relative attività di indagine e ripristino;
22.1.10 informare ERM nel caso in cui una qualsiasi istruzione da questa ricevuta possa essere in conflitto con la Legge Privacy;
22.1.11 consentire a ERM di ispezionare e controllare le strutture del Subappaltatore deputate al trattamento dei dati personali e assistere ERM, ove richiesto, nella valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali; e
22.1.12 alla cessazione del contratto di Subappalto, interrompere immediatamente il trattamento di qualsiasi dato personale di ERM e – su richiesta di ERM – restituire o eliminare in modo sicuro tutti i dati personali (a meno che sia diversamente indicato dalla legge applicabile), dando conferma che ciò è stato effettivamente fatto.
23. COMUNICAZIONI
23.1 Le comunicazioni inerenti a questo contratto di Subappalto dovranno essere inviate per iscritto, tramitelettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede legale dell'altra Parte.
24. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
24.1 Il presente contratto di Subappalto sarà regolato ed interpretato secondo: (i) le leggi nazionali della giurisdizione indicata nel Contratto Principale; o (ii) in caso di assenza di indicazione della giurisdizione nel Contratto Principale, le leggi nazionali della giurisdizione ove ERM ha la propria sede legale (la "Giurisdizione").
24.2 Qualsiasi disputa o controversia relativa o in connessione al presente contratto di Subappalto che dovesse insorgere tra il Subappaltatore ed ERM sarà, qualora questa non venisse amichevolmente risolta entro 30 giorni dalla comunicazione scritta circa la sua insorgenza, devoluta alla Camera Arbitrale di Roma e risolta da tre arbitri (il "Collegio Arbitrale") nominati in conformità con il Regolamento di detta Camera Arbitrale. Il Collegio Arbitrale applicherà le procedure arbitrali di UNCITRAL ("Procedure UNCITRAL") in vigore al momento dell'inizio dell'arbitrato nonché le Regole IBA sull'Assunzione delle Prove nell'Arbitrato Internazionale ("Regole IBA"). Qualora sussistesse una contraddizione con le Procedure UNCITRAL, prevarranno le Regole IBA limitatamente alla presentazione ed all'assunzione delle prove. I costi dell'arbitrato saranno assegnati a discrezione dell'arbitro e spetterà all’arbitro la decisione circa la procedura arbitrale.
24.3 Ferme restando le disposizioni precedenti, ERM potrà adire (incluse, senza limitazione alcuna, ingiunzioni o altre misure cautelari) le corti della Giurisdizione.
25. DISPOSIZIONI GENERALI
25.1 Una volta completato il Lavoro e prima del pagamento finale, il Subappaltatore smaltirà, a sue spese, i rifiuti e rimuoverà le sue attrezzatura ed i suoi materiali, lasciando il luogo di lavoro in condizioni pulite e sicure. il Subappaltatore riporterà a sue spese il luogo di lavoro presso il Sito del Progetto sostanzialmente nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'inizio del Lavoro.
25.2 I riferimenti del presente contratto di Subappalto ad una legge o ad uno strumento legale comprendono tutte le leggi e gli strumenti legali che li modificano, li consolidano o li sostituiscono di volta in volta. I riferimenti ad una legge comprendono tutti gli strumenti legali, i regolamenti, i provvedimenti locali, le norme e gli ordini inerenti.
25.3 I titoli delle clausole e dei paragrafi delle presenti Condizioni Generali sono inseriti per comodità di riferimento e non verranno presi in considerazione per l'analisi e l'interpretazione delle disposizioni a cui si riferiscono. Le presenti Condizioni Generali saranno interpretate ed analizzate unicamente sulla base dei loro contenuti, e non vi saranno presunzioni o construzioni standardizzate in favore di una delle parti.
25.4 Il presente contratto di Subappalto constituirà l'intero accordo tra le parti relativo all'esecuzione del Lavoro e sostituirà e renderà nulla/o ogni bozza, contratto, impegno, dichiarazione ed accordo precedente di qualsivoglia natura, scritto e orale. Il presente contratto di Subappalto potrà essere modificato unicamente con il preventivo consenso scritto di un sogetto debitamente autorizzato da ciascuna delle Parti. Nessun accertamento, inspezione, approvazione, sanzione, commento, consenso, decisione, direttiva o instruzione da parte di ERM in un qualunque momento potrà comportare la sospensione o limitazione degli obblighi assunti dal Subappaltatore a mezzo del presente contratto di Subappalto.
25.5 Nessuna disposizione del presente contratto di Subappalto potrà essere interpretata come costituente un diritto di terzo beneficiario a favore di una persona fisica o giuridica, salvo sia diversamente specificato; tuttavia le disposizioni precedenti non limitano il diritto del Cliente di ERM di utilizzare e fare affidamento sul Prodotto di Lavoro del Subappaltatore.
25.6 Il mancato o ritardato esercizio di un diritto da parte di ERM, conformemente al presente contratto di Subappalto, non comporterà rinuncia e non pregiudicherà in alcun modo i diritti esistenti conformemente al presente contratto di Subappalto. Le disposizioni delle Clausole 3, 5, 12-17, 19, 21 - 24 delle presenti Condizioni Generali, nonché le disposizioni del presente contratto di
Subappalto che verrebbero, a causa della loro natura, interpretate come valide dopo la cessazione del Subappalto, resteranno valide anche dopo il completamento del Lavoro o la scadenza, cancellazione o cessazione del presente contratto di Subappalto, del Contratto Principale e ogni altro contratto esistente tra ERM ed il Cliente di ERM e saranno applicabili nella misura massima consentita dalla legge applicabile.
25.7 Ciascuna delle disposizioni del presente contratto di Subappalto è distinta e separata dalle altre. Qualora una disposizione fosse o diventasse parzialmente o totalmente invalida, inapplicabile o inefficace, ciò non comporterà l'invalidità, l'inapplicabilità o l'inefficacia delle disposizioni restanti (o della stessa disposizione nella misura in cui questa sia applicabile); le Parti concorderanno di sostituire la disposizione inapplicabile con una disposizione il più simile possibile e che non sia invalida, inapplicabile o inefficace.