CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Provincia di Sassari | Piano Unitario Locale Dei Servizi alla Persona |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO PER 12 MESI
(CON OPZIONE DI XXXXXXX PER ULTERIORI 12 MESI) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
COD. CIG [8755592F13]
INDICE
Art. 1 OGGETTO
Art. 2 FINALITA’
Art. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 4 MODALITA’ DI ACCESSO E DI DISMISSIONE DEI SERVIZI
Art. 5 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Art. 6 PRESTAZIONI
Art. 7 CARTELLA E SCHEDA UTENTE
Art. 8 DECORRENZA E DURATA DELL’APPALTO
Art. 9 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Art. 10 OBBLIGHI RESPONSABILITA’ ED ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
Art. 11 OBBLIGHI RESPONSABILITA’ ED ONERI A CARICO DEL COMUNE CAPO AMBITO
Art. 12 RAPPORTI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DISTRETTO DI OZIERI
Art. 13 PERSONALE
Art. 14 FORMAZIONE
Art. 15 TIROCINI ED ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA
Art. 16 VOLONTARI
Art. 17 GESTIONE DEL PERSONALE
Art. 18 APPLICAZIONE DELLE NORME DEL C.C.N.L. E DI ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
Art. 19 DOTAZIONE STRUMENTALE
Art. 20 RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI
Art. 21 CAUZIONE
Art. 22 SPESE
Art. 23 COMPENSI
Art. 24 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE A TERZI
Art. 25 CONTROLLI E VALUTAZIONE DI QUALITÀ
Art. 26 CONTROVERSIE
Art. 27 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 28 DISPOSIZIONI FINALI
DISPOSIZIONI GENERALI
Premessa
Con convenzione sottoscritta in data 31/01/2008 i Comuni di Ozieri, Anela, Ardara, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu San Nicolò, Nule, Pattada, Tula, facenti parte del Distretto sanitario di Ozieri, la Provincia di Sassari e l’ ATS Sardegna ASSL Sassari, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, le funzioni ed i servizi di cui al Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona mediante delega al Comune di Ozieri individuato nell’ Accordo di Programma, sottoscritto in sede di Conferenza dei Servizi in data 24.10.2012 con il quale è stato adottato il PLUS per il triennio 2012/2014, quale Comune capo ambito, che agirà in luogo e per conto degli enti deleganti, tramite l’Ufficio di Piano, organismo tecnico degli Enti sottoscrittori della suddetta convenzione.
Art. 1 OGGETTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata”, limitatamente agli interventi di natura socio-assistenziale da svolgersi nei Comuni del Distretto Sanitario di Ozieri: Ozieri, Anela, Ardara, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu San Nicolò, Nule, Pattada, Tula.
Il presente capitolato d’appalto, in attuazione di quanto previsto dal Piano locale unitario dei servizi alla persona - PLUS in relazione al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, è redatto in conformità alla normativa regionale in materia (L.R. 23/2005 e L.R. n. 16/97).
Art. 2 FINALITA’
L’Assistenza Domiciliare Integrata è un servizio storico per i Comuni dell’ambito Distrettuale coinvolti nell’elaborazione del PLUS. La Conferenza dei Servizi ha disposto di prevedere tale servizio in forma associata in quanto ha una funzione indispensabile nell’ambito del sistema dei Servizi Socio-Assistenziali.
Nel corso degli anni il servizio ha subito un’evoluzione in base alle richieste e ai bisogni presentati; infatti da prestazioni di carattere sociale mirate a favorire la socializzazione e quindi a contenere i problemi di emarginazione e isolamento degli anziani, si è passati a prestazioni di carattere socio- sanitario.
L’ADI persegue i seguenti obiettivi:
• favorire il mantenimento dell’autonomia e delle capacità residue, ivi comprese quelle relazionali;
• sostenere ma anche sollevare le famiglie dall’onere esclusivo dell’assistenza;
• mantenere la persona per quanto possibile nel suo ambiente familiare e sociale, evitandone l’istituzionalizzazione, conservando la gestione familiare dello stile di vita;
• migliorare e mantenere relazioni significative tra la persona e l’ambiente;
• superare le condizioni di emarginazione del singolo e della famiglia;
Il presente appalto è regolato da tutte le normative comunitarie, nazionali specifiche nonché dalla Legge Regionale n. 23 del 23.12.2005 sul “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali” e dal Regolamento di attuazione dell’art. 43 della citata legge, approvato con Decreto Presidente Regione n. 4 del 22.7.2008.
Il servizio verrà affidato mediante appalto pubblico ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, il presente appalto rientra fra i servizi di cui all’Allegato IX.
Il procedimento di affidamento del servizio è soggetto alla disciplina del Codice relativamente agli articoli: all’art. 140 c.1 lett. a) e all’allegato IX del vigente D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016, quindi si procede con il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 29, 30, 32, 33, 35 c. 1 lett. d), 36 c. 9;
60, 68, 73, c. 4, 79, 80; 95, c. 3 lett. a) e art. 216, c. 11 e successive modifiche e integrazioni.
L'appalto per la gestione dei servizi in oggetto sarà affidato mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60, c. 1 e art. 36 c. 9 del D.lgs. n. 50 del 19/04/2016 e successive modifiche e integrazioni.
La scelta del contraente avverrà adottando quale criterio di aggiudicazione quello della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e sulla base dei criteri indicati nell’allegato “Regole di aggiudicazione” e nel disciplinare di gara.
Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente appalto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall’appaltatore.
Art. 4 MODALITA’ DI ACCESSO E DI DIMISSIONE DAL SERVIZIO
L’accesso al servizio, nonché le dimissioni, sono di competenza esclusiva del Servizio Sociale di ciascun Comune del Distretto, con le modalità indicate nel presente Capitolato ed in osservanza alle prescrizioni che il medesimo servizio provvederà ad impartire alla ditta appaltatrice.
Art. 5 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è rivolto a favore di persone in condizioni di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o protratta, residenti nei Comuni del Distretto Sanitario di Ozieri: Ozieri, Anela, Ardara, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu San Nicolò, Nule, Pattada, Tula.
Le condizioni di eleggibilità sono caratterizzate dall’emergenza di bisogni complessi di natura socio-sanitaria. L’accesso al servizio, avviene mediante richiesta da parte dell’interessato o di un familiare di riferimento inoltrata al Servizio Sociale del Comune di residenza, ed è subordinata alla valutazione integrata da parte dell’ Unità di Valutazione Territoriale (UVT) del Distretto Sanitario di Ozieri e alla presa in carico da parte del Servizio Cure Domiciliari Integrate dell’ATS Sardegna ASSL Sassari, cui compete la predisposizione del piano assistenziale individualizzato (PAI), nonché la verifica e valutazione dell’intervento posto in essere.
Art. 6 PRESTAZIONI
L’Assistenza Domiciliare Integrata è un servizio che intende garantire interventi di natura socio- assistenziale nel proprio domicilio a persone in condizioni di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o protratta, affinché venga favorita la permanenza nel proprio ambiente di vita, evitandone l’istituzionalizzazione determinata da ragioni sociali o motivi di organizzazione sanitaria.
Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è costituito da un insieme di prestazioni che possono variare da interventi prevalentemente di tipo socio-assistenziale ad interventi integrati socio- sanitari, nell’ottica della promozione di risorse personali e familiari.
Caratteristica del servizio è l’integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie rese a domicilio, erogate dai Comuni e dall’ATS Sardegna ASSL Sassari ognuno per le proprie competenze e secondo Xxxxx assistenziali individuali (PAI), predisposti sulla base della valutazione multi professionale effettuata dall’Unità di Valutazione Territoriale.
Il Servizio è fondato sul modello della domiciliarizzazione dell’assistenza, delle cure e delle prestazioni e si connota per la forte valenza integrativa in relazione alla natura ed alla complessità dei bisogni a cui si rivolge.
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono riconducibili alle seguenti aree:
1. Prestazioni per il governo della casa
• Aiuto domestico (pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti);
• Eventuale preparazione dei pasti;
• Spesa e rifornimento;
• Eventuale servizio di lavanderia.
2. Prestazioni per favorire l’autosufficienza
• Cura e igiene della persona, vestizione;
• Aiuto nella deambulazione;
• Nutrizione e/o aiuto nell’assunzione dei pasti;
• Mobilizzazione della persona costretta a letto.
3. Prestazioni di supporto….
• Accompagnamento presso ambulatori medici, uffici pubblici, per spese, visite e passeggiate;
• Disbrigo pratiche amministrative;
• Coinvolgimento di parenti e vicini;
• Attività di intrattenimento e organizzazione del tempo libero;
• Interventi di sostegno ai restanti componenti del nucleo familiare.
4. Prestazioni a carattere sanitario (sotto controllo medico)
• Somministrazione di terapia farmacologica;
• Rilevazione pressoria;
• Cambio di piccole medicazioni.
Ogni altra prestazione che possa ragionevolmente rientrare nella lettera e spirito del presente capitolato, ivi compreso l’accompagnamento e la necessaria assistenza durante il trasporto e degenza dell’assistito presso strutture sanitarie quando venga effettuato nelle fasce stabilite.
Tutti gli interventi verranno attuati sulla base di un programma individualizzato predisposto dall’Operatore Sociale di ciascun Comune, unitamente all’utente o suo referente ed al responsabile individuato dalla ditta appaltatrice.
Di norma il Servizio viene erogato per un numero massimo di 4 ore giornaliere per utente da ripartirsi nell’arco della giornata, indicativamente nella fascia oraria 07:00 – 20:00, per n. 6 giorni settimanali. L’assistenza agli utenti allettati e/o in gravi condizioni di salute potrà essere prestata anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del Servizio Sociale Comunale.
In caso di necessità ed emergenza, in deroga agli orari e ai giorni precedentemente indicati, potranno essere effettuati gli interventi ritenuti necessari, dei quali verrà data immediatamente notizia, con segnalazione scritta, all’operatore sociale del Comune di riferimento entro il giorno successivo la loro effettuazione.
Tali interventi avranno lo stesso compenso previsto in sede di gara.
Il servizio ADI non potrà, pena la revoca del contratto, essere interrotto unilateralmente dalla ditta appaltatrice. All’utente deve essere garantita la sua continuità, anche attraverso la stabilità dell’operatore di riferimento che potrà essere sostituito solo in caso di assenza per ferie, malattia o altra valida causa opportunamente motivata e comunicata al Servizio Sociale del Comune.
Il personale assente dovrà essere sostituito con personale di pari professionalità ed esperienza, dandone comunicazione all’Ufficio di Piano.
L’Ufficio di Servizio Sociale di ciascun Comune fornirà all’Ufficio di Piano l’elenco nominativo degli utenti in carico. Tale elenco iniziale potrà essere modificato in corso di esecuzione del servizio, a seconda delle necessità stabilite dal Comune, senza che per questo la ditta appaltatrice possa accampare pretese o diritti di sorta.
Gli interventi di assistenza domiciliare integrata vengono programmati dall’Ufficio Servizio Sociale di ciascun Comune d’intesa ed in collaborazione con la ditta appaltatrice, attraverso il Coordinatore che la stessa nominerà in sede di gara.
Le situazioni da prendere in carico verranno pertanto segnalate alla ditta appaltatrice che provvederà, d’intesa con il competente Servizio Comunale, a stilare il PAI, che dovrà comprendere:
• dati anagrafici dell’utente;
• condizioni psico-fisiche utente, con riferimento alla rete parentale eventualmente coinvolta nella cura;
• descrizione ambiente di vita, con riferimento alle condizioni igienico – sanitarie;
• obiettivi posti a base dell’attivazione dell’ ADI;
• azioni specifiche del servizio;
• risultati attesi;
• eventuale durata intervento e n. ore previste per l’intervento;
• modalità di verifica dei risultati;
• modalità di integrazione con i servizi sanitari.
Tale piano potrà essere modificato ed integrato in qualsiasi momento dal Servizio Sociale del Comune, anche dietro indicazione del Coordinatore del servizio. Le prestazioni vengono, quindi, erogate dagli operatori, secondo il piano di lavoro specifico concordato, che viene sottoposto a verifica periodica con il competente Ufficio Servizi Sociali. Il Responsabile della ditta appaltatrice deve, in ogni caso, segnalare al servizio comunale referente ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite, proponendo le necessarie modifiche del PAI.
La sospensione/chiusura dell’intervento è disposta dall’Operatore Sociale del Comune, previa valutazione della situazione complessiva del caso. Lo stesso provvede a comunicare, in forma scritta alle persone interessate, le decisioni assunte. Eventuali osservazioni e reclami da parte degli utenti/parenti saranno raccolti dall’Operatore Sociale che provvederà a fare le opportune verifiche sia direttamente sia con il Responsabile della ditta appaltatrice.
Le attività di Assistenza Domiciliare integrata cessano, comunque, in caso di:
• richiesta dell’utente;
• decesso dello stesso;
• ricovero definitivo presso strutture residenziali;
• qualora vengano meno i requisiti di ammissione.
Le attività di Assistenza Domiciliare Integrata saranno sospese in caso di assenza temporanea dell’utente dal territorio.
Art. 7 CARTELLA E SCHEDA UTENTE
Per ogni utente del servizio deve essere predisposta idonea cartella contenente:
- dati personali socio-economici e familiari;
- copia del piano d’intervento individuale;
- tipologia di intervento e di prestazioni erogate;
- gli operatori incaricati;
- i tempi previsti.
Nella cartella andranno registrati l’andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro. La cartella è predisposta dall’Ufficio Servizio Sociale comunale, in collaborazione con il Referente della ditta appaltatrice e conservata agli atti del predetto servizio. Ogni operatore addetto all’assistenza, inoltre, dovrà quotidianamente far firmare all’utente la scheda per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari.
Art. 8 DECORRENZA E DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di 12 mesi a partire dall’effettivo inizio del servizio che decorrerà dalla lettera di aggiudicazione definitiva. È prevista l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno al medesimo operatore economico e alle medesime condizioni contrattuali. In ogni caso l’importo e l’effettivo svolgimento del servizio per il secondo anno è subordinato all’effettivo stanziamento e trasferimento delle risorse da parte della RAS. Si specifica che nel caso in cui, per motivi non imputabili all’Ente committente, non sia possibile procedere al rinnovo per il secondo anno o sia possibile procedere al rinnovo con stanziamenti non corrispondenti a quelli del primo anno, l’operatore economico non potrà vantare alcuna richiesta di risarcimento nei confronti della Stazione appaltante o dell’Ente Committente. Nessuna pretesa potrà essere infatti avanzata dall’aggiudicatario per qualsiasi titolo o ragione per il mancato o parziale rinnovo del contratto.
L’Ufficio di Piano, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all’affidamento del servizio dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa autorizzazione della Conferenza dei Servizi e previa assunzione di provvedimento motivato del Responsabile del Settore II - LL.PP e Politiche di Coesione Sociale - Servizio 2.2: Servizi alla persona del Comune capo ambito, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni sessanta, senza che la Cooperativa possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali essa dichiara fin d’ora di rinunciare.
Il contratto di appalto può essere, inoltre, prorogato per un periodo massimo di tre mesi sulla base di un provvedimento espresso della Conferenza dei Servizi in relazione all’esigenza dell’Ufficio di Piano di dar corso alle procedure per la selezione di una nuova cooperativa e del conseguente passaggio gestionale. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.
L’aggiudicazione dell’appalto sarà successiva alla comunicazione, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, dell’entità del finanziamento per la gestione associata assegnato al PLUS di Ozieri per l’anno 2021- 2022 e, per l’opzione di rinnovo, per l’anno 2022-2023.
E’ facoltà del Comune Capoambito, Comune di Ozieri di recedere dal contratto nel caso di soppressione del finanziamento per la gestione associata assegnato al PLUS o di variazione delle modalità di gestione dello stesso.
Art. 9 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo massimo complessivo posto a base d’asta per 12 mesi è fissato in € 145.000,00 (al netto dell’IVA di legge). Pertanto l’importo a base di gara per il biennio ammonta ad € 290.000,00.
L’importo orario è determinato in € 17,88 al netto dell’IVA per l’Assistente Domiciliare di base ed in € 19,90 per l’Operatore Socio Sanitario al netto dell’IVA comprensivi di ogni onere.
La distribuzione delle ore tra i due profili professionali sarà concordata con l’Ufficio di Piano su indicazione scritta degli Operatori Sociali di ciascun Comune, fermo restando l’importo totale del servizio messo a gara.
L’importo a base d’asta comprensivo del costo del personale, viene definito in base all’applicazione del CCNL del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo, approvato con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n° 7 del 17 febbraio 2020.
Tale importo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione e il personale esperto impiegato.
Tra le spese a carico dell’aggiudicatario, dovranno essere ricomprese anche quelle tese a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva da COVID – 19, comprese la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali di sorveglianza sanitaria, di cui occorrerà produrre dettagliata rendicontazione.
Art. 10 OBBLIGHI RESPONSABILITA’ ED ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
La ditta appaltatrice, nel rispetto ed in applicazione di quanto previsto nel presente Capitolato, si impegna alla gestione, con oneri a proprio carico, dei servizi oggetto del presente appalto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon funzionamento dei medesimi.
La ditta appaltatrice in osservanza del Progetto Individualizzato, redatto ai sensi dell’art. 7 del presente Capitolato, deve provvedere a:
a) assistenza diurna, che comprende la cura quotidiana dell’igiene completa della persona, l’assistenza per il bagno settimanale e, in casi particolari, ogni qualvolta occorra. L’igiene personale deve comprendere cura ed attenzione anche all’aspetto esteriore ed all’estetica;
b) cura, attenzione e vigilanza della persona;
c) preparazione ed erogazione pasti che comprende la preparazione ed eventualmente somministrazione dei pasti;
d) lavaggio, stiratura e rammendo della biancheria;
e) compilazioni c/c postali o bancari per tutti gli utenti che richiedano tale servizio necessari al pagamento della quota di contribuzione utenza;
f) accompagnamento degli utenti presso presidi sanitari e/o presso strutture territoriali per le necessità connesse al benessere psico-fisico e alla vita di relazione, qualora l’utente sia privo di familiari di riferimento;
g) cura ed assistenza della persona devono essere garantite anche quando l’utente si trova in regime di ricovero presso una struttura ospedaliera. Detta assistenza dovrà essere garantita presso il presidio ospedaliero con una visita giornaliera o a giorni alterni, qualora l’utente non avesse familiari che possano assisterlo, viceversa, laddove c’è una rete familiare di supporto l’operatore effettuerà una visita 2/3 volte alla settimana;
h) sostegno della vita di relazione che comprende tutte quelle attività che promuovono e favoriscono i rapporti di relazione e socializzazione, attraverso attività di svago e di ricreazione. Al fine di una maggiore integrazione sociale è fondamentale promuovere e favorire la partecipazione degli utenti alla vita attiva della comunità (feste, cerimonie, manifestazioni e iniziative varie locali), tenendo in particolare considerazione, laddove è possibile, le
manifestazioni o ricorrenze proprie del luogo di origine dell’utente al fine di garantirne la sua partecipazione;
i) promozione di servizi ricreativi socio-culturali di animazione e tempo libero i servizi potranno essere attivati di concerto con scuole, biblioteca e/o gruppi di volontariato, nel rispetto delle esigenze degli utenti;
j) programmazione degli interventi e verifica del lavoro;
Gli operatori dovranno partecipare agli incontri di programmazione e di verifica del lavoro svolto e a tutte quelle iniziative mirate alla conoscenza dei bisogni dell'utenza. In seguito dovranno produrre la documentazione del lavoro svolto, raccolta di informazioni su bisogni, segnalazione di eventuali situazioni di difficoltà personale e/o ambientale che richiedono interventi esterni. La ditta appaltatrice dovrà assicurare il costante monitoraggio dei casi seguiti, con l'osservazione periodica e sistematica anche al fine di rilevare l'insorgenza di nuovi bisogni sotto il profilo dello stato fisico, familiare e sociale e consentire, se opportuno, l'attivazione di altri servizi e l'intervento di altri operatori. In particolar modo la ditta appaltatrice dovrà:
• usare nell'effettuazione dei servizi la massima diligenza, correttezza e riservatezza;
• sollevare il Comune di Ozieri (capo ambito) da qualsiasi azione e responsabilità che possano esserle intentate da terzi, sia per mancato adempimento degli obblighi contrattuali sia per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi;
• segnalare, immediatamente, al responsabile dei Servizi Sociali del Comune di riferimento tutte le circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento dei servizi, possano obiettivamente pregiudicarne o impedirne il regolare adempimento;
• assicurare quotidianamente la presenza, per tutta la durata dell'appalto, di personale in numero non inferiore a quanto previsto dal presente capitolato e di provvedere alla sostituzione immediata del personale assente. Non è ammessa alcuna giustificazione per la carenza di personale in servizio, rimanendo stabilito che la ditta appaltatrice deve comunque provvedere all'effettuazione dei servizi descritti nel presente capitolato;
• adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del personale addetto ai servizi e dei terzi, nel rispetto delle leggi vigenti;
• vigilare sul buon funzionamento dei servizi offerti assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi;
• garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
• assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
• verificare gli aspetti tecnico-operativi degli operatori;
• obbligarsi a far partecipare gli operatori agli incontri che saranno richiesti dal Servizio Sociale comunale quale referente del Comune;
• collaborare, nell’ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con i servizi socio-sanitari dell’ATS Sardegna ASSL Sassari, e con i servizi di altri Enti presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni o forme organizzate di volontariato;
m) predisposizione di relazioni trimestrali e una relazione annuale, da presentare entro il 31 Dicembre, sull’andamento del servizio corredata del monitoraggio relativo ai casi in carico e al servizio.
Inoltre, prima dell’avvio del servizio la ditta appaltatrice comunicherà all’Ufficio di Piano:
• l’elenco del personale in forza; tale elenco verrà aggiornato trimestralmente, evidenziando la specifica movimentazione (nominativi dei dimessi e dei nuovi assunti);
• in caso di subentro di un nuovo addetto nel servizio la ditta appaltatrice deve garantire un periodo di affiancamento del medesimo in sovra-numero di almeno 3 giorni;
• l’elenco delle attrezzature di lavoro, messe a disposizione dei lavoratori, conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi.
La ditta appaltatrice è tenuta ad operare nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della sicurezza e della privacy dei cittadini-utenti e delle loro famiglie. Ogni qualvolta intenda attivare iniziative promozionali o pubblicitarie, che possano avere implicazioni dirette od indirette con l’oggetto del presente Capitolato, deve preventivamente concordarle con l’Ufficio di Piano.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell’utente.
La Ditta appaltatrice si obbliga a mantenere indenne l’Amministrazione Comunale di Ozieri (Capo ambito del PLUS) da tutte le richieste di danni patrimoniali e non conseguenti all’attività posta in essere nell’espletamento dei servizi disciplinati dal presente capitolato.
Ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione dei servizi ricadrà sulla Ditta aggiudicataria, restando completamente sollevata l’Amministrazione Comunale, nonché il personale comunale preposto alla verifica dei servizi stessi.
In caso di inosservanza delle modalità di espletamento dei servizi o inadempienza di tutte le prescrizioni, la Cooperativa sarà unica responsabile anche penalmente.
Inoltre, sono a totale carico dell'appaltatore tutte le spese relative al personale ed ai relativi oneri diretti e riflessi e le spese di ordinaria amministrazione.
La Ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio con impegno, serietà, professionalità e riservatezza ed il suo personale ha l'obbligo di rispettare scrupolosamente il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e di garantire, quindi, l'assoluta riservatezza verso l'esterno sugli utenti e su tutto quanto concerne l'espletamento dello stesso restando quindi vincolati al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale.
Oltre alle norme del presente capitolato, ditta appaltatrice deve osservare le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile.
Art. 11 OBBLIGHI RESPONSABILITA’ ED ONERI A CARICO DEL COMUNE CAPO AMBITO
Il Comune di Ozieri capo ambito per la gestione dei servizi previsti nel PLUS si avvale della ditta appaltatrice per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata. L’individuazione degli utenti che sono ammessi ai servizi, nonché le dimissioni degli stessi, sono di competenza esclusiva del Servizio Sociale Comunale. Rimangono a carico del Comune di Ozieri capo ambito, attraverso l’Ufficio di Piano e con la collaborazione del Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito, i seguenti adempimenti:
a) verifica, controllo e monitoraggio del servizio svolto, nei modi e tempi ritenuti opportuni;
b) accertamento di inadempienze contrattuali;
c) verifica degli eventuali reclami e degli esposti avanzati dagli utenti e/o dai loro familiari;
d) cura dei rapporti con la Cooperativa;
e) pagamento alla ditta appaltatrice del corrispettivo secondo le modalità indicate nell’art.23 del presente Capitolato.
Art. 12 RAPPORTI CON L’ASSL - DISTRETTO SANITARIO DI OZIERI
Nei casi in cui si ravvisi la necessità di assicurare prestazioni socio-assistenziali e sanitarie in forma integrata, per rispondere a bisogni complessi di natura sociale e sanitaria del cittadino richiedente, la Cooperativa deve assicurare il necessario coordinamento con le prestazioni di natura sanitaria (infermieristiche, riabilitative e di medicina generale e specialistica) attribuite per competenza alla ATS Sardegna ASSL Sassari. In base alle leggi ed alle normative emanate dalla Regione Sardegna sono di competenza dell’ATS Sardegna ASSL Sassari gli oneri derivanti dalle prestazioni sanitarie ed a rilievo sanitario come meglio specificate nel protocollo operativo di cui all’art.11 lett. a).
Art. 13 PERSONALE
La ditta appaltatrice dovrà assegnare ed impiegare, per le prestazioni inerenti il servizio, il personale di seguito indicato:
• Assistenti domiciliari di base;
• Assistenti domiciliari qualificati o Operatori Socio Sanitari;
• Responsabile della gestione, al quale il Comune di Ozieri (capo Ambito) farà recapitare per il tramite dell’Ufficio di Piano, ordini e disposizioni per la buona esecuzione dei servizi stessi. Le comunicazioni effettuate al responsabile della gestione si considerano come dirette personalmente al legale rappresentante della ditta appaltatrice. In caso di sostituzione del responsabile della gestione, la ditta appaltatrice è tenuta a comunicarlo al Comune capo Ambito. Il responsabile della gestione dovrà dare al personale addetto ai servizi tutte le disposizioni e le direttive che riceverà dal Comune di Ozieri (capo Ambito), al fine di assicurare il puntuale e
corretto assolvimento degli stessi; tale figura potrebbe coincidere con il coordinatore del servizio;
• Responsabile della sicurezza: potrebbe coincidere con il coordinatore od essere indicata tra gli operatori;
• Referente servizio: potrebbe coincidere con il coordinatore o essere indicata tra gli operatori;
• Responsabile del personale: potrebbe coincidere con il coordinatore od essere indicata tra gli operatori;
• Coordinatore del servizio: dovrà curare con le altre figure professionali, d’intesa con gli Operatori Sociali dei Comuni:
a) la presa in carico dei casi assegnati;
b) la definizione del programma d’intervento socio-assistenziale;
c) il coordinamento degli interventi degli assistenti domiciliari;
d) la definizione dei programmi di lavoro del personale impiegato;
e) la distribuzione dei compiti agli operatori e verifica della congruenza dei risultati nell’operato del suddetto personale;
f) l’effettuazione di periodiche visite domiciliari per la verifica dello stato di attuazione del programma individualizzato di intervento;
g) incontri trimestrali di coordinamento.
Il coordinatore dovrà consegnare:
• le schede mensili riportanti il prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate e delle eventuali ore residue rispetto a quelle previste;
• scheda mensile controfirmata dall’utente;
• periodicamente, presso ogni utente che vi sia tenuto, la richiesta di versamento del contributo al costo del servizio, con eventuale aiuto nella compilazione dei c/c postali;
• relazione relazioni trimestrali generale sull’attività svolta;
• relazione annuale da presentare entro il 31 Dicembre sull’andamento del servizio, corredata del monitoraggio relativo ai casi in carico;
• quanto ritenuto utile e necessario dal Comune di Ozieri (Capo Ambito).
Il personale impiegato dovrà essere in numero adeguato all’articolazione dell’orario di lavoro e al numero di utenza. Gli operatori impiegati nel servizio dovranno essere in regola con le vigenti norme sanitarie e sottoporsi alle visite periodiche e alle vaccinazioni previste dal S.S.N. senza alcun onere a carico del Comune.
La Ditta appaltatrice solleva il Comune di Ozieri (capo ambito) da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi, previdenziali ed in genere tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune di Ozieri (capo ambito) potrà mai essere configurato. Il Comune di Ozieri (Capo ambito) è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta appaltatrice, per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.
La Ditta appaltatrice deve osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato, senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci-lavoratori, tutte le leggi, regolamenti e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi - provinciale/aziendale - vigenti e successivi rinnovi per tutta la durata dell’appalto. La Ditta appaltatrice, è tenuta, in forza del presente appalto e limitatamente all’oggetto dello stesso, ad applicare le medesime condizioni contrattuali, economiche e lavorative al personale impiegato sia esso dipendente o socio-lavoratore, adeguando, prima dell’avvio dell’esecuzione dell’appalto, ogni eventuale atto interno difforme dalla presente obbligazione contrattuale.
Al Comune di Ozieri (Capo ambito) resta comunque la facoltà di richiedere accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.
La Ditta appaltatrice, con oneri a proprio carico, deve garantire che tutto il personale indossi abiti da lavoro sempre puliti ed ordinati, differenziati a seconda dei servizi svolti e prevedendo il lavaggio nel rispetto della normativa igienico/sanitaria. Il personale deve, inoltre, essere dotato di cartellino di riconoscimento, dispositivi di protezione individuale (DPI), nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali di sorveglianza sanitaria.
Tutto il personale indistintamente deve osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente Capitolato.
La ditta appaltatrice è obbligata ad approvare ed applicare i protocolli di sicurezza sanitaria per la prevenzione e contenimento del contagio da covid-19 e ad informare e formare tutto il personale addetto all’attività sui seguenti temi: prevenzione e controllo dell’infezione da COVID-19, identificazione di casi sospetti e utilizzo appropriato dei DPI.
La ditta appaltatrice deve impegnarsi a sostituire il personale che abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.
Art. 14 FORMAZIONE
La Ditta appaltatrice deve prevedere iniziative di formazione professionale in materia di sicurezza sul lavoro che resta comunque a carico dello stesso.
In particolare, la Ditta appaltatrice si impegna a far partecipare il proprio personale ad eventuali specifici percorsi formativi.
La Ditta appaltatrice promuove il conseguimento da parte del proprio personale del titolo di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), sulla base della programmazione regionale in materia di riqualifica e di riconoscimento dei crediti formativi. Al tal proposito la ditta appaltatrice deve porre la necessaria attenzione alla programmazione dell’attività formativa rivolta al proprio personale.
Per le figure professionali individuate o proposte nel progetto gestionale presentato dalla Ditta appaltatrice devono essere programmate iniziative di formazione adeguate ai profili professionali e alle funzioni da svolgere, al fine di assicurare il mantenimento degli standard di qualità previsti.
La formazione deve essere considerata un’occasione per attivare percorsi di crescita professionale dei singoli operatori, che sviluppi la capacità di lavorare per progetti assistenziali individualizzati.
Art. 15 TIROCINI ED ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA
Il Comune di Ozieri (capo ambito) si riserva, compatibilmente con il regolare andamento dei servizi, di autorizzare l’inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio stesso, nonché altre attività formative e di insegnamento di “integrazione didattica”, in attuazione di specifiche convenzioni e riguardanti professionalità socio – sanitarie, con tempi e modalità di svolgimento che saranno concordate con l’Aggiudicatario.
A tal fine l’Ufficio di Piano accoglie la proposta di tirocinio inoltrata dal Soggetto Formatore, ne verifica la compatibilità confrontandosi con l’Aggiudicatario e si esprime, autorizzando o negando l’accoglienza.
L’autorizzazione comporta l’adempimento degli specifici atti formali.
Art. 16 VOLONTARI
La Ditta appaltatrice dovrà informare l’Ufficio di Piano dell’eventuale utilizzo di personale volontario indicandone per iscritto:
• i criteri di copertura assicurativa;
• gli specifici diritti nell’ambito della programmazione degli interventi con il personale;
• l’aspetto dell’accesso ai documenti riservati.
Le prestazioni dei volontari dovranno essere complementari e non sostitutive rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali e non comporteranno per l’Ente alcun costo aggiuntivo.
Art. 17 GESTIONE DEL PERSONALE
Come indicato all’art. 13 del presente Capitolato la Ditta appaltatrice dovrà comunicare per iscritto alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dall'avvenuta notifica dell'aggiudicazione i nominativi del personale del quale si avvarrà per l’espletamento dei servizi, le relative qualifiche di assunzione, nonché la documentazione relativa al possesso dei titoli professionali e dei requisiti richiesti.
La Ditta appaltatrice si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell’appalto, provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale che, ad una verifica del Servizio Sociale comunale, dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato.
Tutto il personale è tenuto a mantenere durante il servizio il segreto d’ufficio ed un comportamento corretto che in nessun caso sia di pregiudizio all’Ente di riferimento o agli utenti assistiti. Il Servizio Sociale comunale ha facoltà di richiedere, per il tramite dell’Ufficio di Piano, alla Cooperativa la sostituzione degli operatori che risultino non idonei in quanto causa accertata di grave disservizio, anche sotto gli aspetti del corretto rapporto e della disponibilità nei confronti dell’utenza.
La sostituzione del personale, per malattie o altre esigenze debitamente documentate, dovrà essere immediata in modo da evitare la sospensione del servizio. Il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito. Ogni sostituzione del personale dovrà essere comunicata tempestivamente all’Ufficio di Piano ed al Servizio Sociale comunale.
Le sostituzioni programmate e definitive devono prevedere un periodo di affiancamento tra l’operatore uscente e l’operatore sostituto di almeno 3 giorni lavorativi per gli assistenti domiciliari qualificati, ad esclusivo onere della cooperativa.
La Ditta appaltatrice è tenuta a garantire il servizio di cui al presente capitolato anche in caso di sciopero del proprio personale.
Art. 18 APPLICAZIONE DELLE NORME DEL C.C.N.L. E DI ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
La Ditta appaltatrice deve garantire la gestione del servizio con l’applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente.
Nel caso in cui utilizzi personale con rapporto di lavoro subordinato è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e negli accordi locali integrativi dello stesso. La Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare i contratti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
Particolare attenzione andrà posta nell’applicazione del C.C.N.L. delle Coop. sociali del 27.02.2019 e ss.mm.ii. che richiama le aziende all’obbligo del rispetto delle procedure di cui all’art. 37 volte ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro in essere presso ciascun Comune del PLUS dell’ambito.
Nel caso in cui la Ditta appaltatrice utilizzi personale con contratto di lavoro parasubordinato sarà tenuto ad applicare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 423/2001 e ss.mm.ii. o norma successiva in quanto applicabile.
Non è ammesso il ricorso a prestazioni lavorative di carattere autonomo e saltuario se non preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.
Nel caso la Ditta appaltatrice utilizzi soci-lavoratori è tenuta ad applicare integralmente le disposizioni contenute nella L. 142/2001 e successive modifiche e integrazioni o norma successiva in quanto applicabile.
La Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle disposizioni relative all’assunzione obbligatoria dei disabili, ai sensi della L. 68/99, per tutta la durata contrattuale.
Il comune di Ozieri (capo ambito) si riserva qualunque azione di controllo e di tutela dei lavoratori necessaria al fine del rispetto delle presenti disposizioni, nonché la possibilità di risolvere il contratto in danno all’aggiudicatario.
L’aggiudicatario è obbligato al rispetto delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del T.U. Sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, restando a suo completo carico tutte le spese necessarie per l’attuazione della suddetta norma.
Il nominativo del responsabile della sicurezza dovrà essere comunicato per iscritto all’Amministrazione appaltante.
Art. 19 DOTAZIONE STRUMENTALE
Il personale utilizzato nel servizio dovrà essere dotato dei seguenti dispositivi:
1) abbigliamento, calzature e attrezzature conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro;
2) camice;
3) sovracamice monouso;
4) guanti sterili monouso idonei al trattamento della persona e dei prodotti alimentari e medicinali;
5) mascherine protettive (chirurgiche, FFP2);
6) tesserino di riconoscimento con fotografia – lo stesso dovrà contenere la scritta: “Comune di
– Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata PLUS, Distretto Sanitario di Ozieri”.
La Ditta appaltatrice dovrà disporre di una sede operativa in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale del Distretto Sanitario di Ozieri e un recapito telefonico attivo, nelle ore e nei giorni di copertura del servizio.
Art. 20 RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI
La Ditta appaltatrice assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo il Comune di Ozieri (capo Ambito).
A tal fine deve stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata dell’appalto idonea polizza RCT/O a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell’esecuzione del servizio, con un massimale unico non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro.
L’Ufficio di Piano si riserva la facoltà di chiedere adeguata dimostrazione di quanto su esposto. In caso di violazione di norme di legge o regolamento o di gravi inadempienze di alcuni degli obblighi a carico della Ditta appaltatrice previsti nel presente capitolato, l’Ufficio di Piano previo parere della Conferenza dei Servizi potrà insindacabilmente decidere con effetto immediato la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. Analoga facoltà compete alla Ditta appaltatrice in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte dal Comune di Ozieri (Capo ambito).
Art. 21 CAUZIONI
L’operatore economico aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve prestare una garanzia fideiussoria minima, a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, ai
sensi e con le modalità di cui all’art.103 del D.Lgs.n.50/2016, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi del comma 5 del citato articolo 103. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni in materia di riduzioni previste dall’art.93, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016.
Il deposito cauzionale definitivo verrà restituito a completa esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti e certificati tutti gli obblighi contrattuali e comunque ad avvenuta risoluzione di ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto.
La cauzione definitiva verrà incamerata dal Comune nel caso di risoluzione in danno dell’Aggiudicataria, in particolare si richiamano:
• Sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell’appaltatore di uno o più servizi;
• Impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi;
• Risoluzione contrattuale.
Ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.
La fidejussione o polizza definitiva dovrà avere efficacia sino a tre mesi dopo il termine del contratto e, comunque, resterà vincolata sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l’aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell’appaltatore, questi incorrerà nell’automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale.
La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la revoca dell’affidamento dell’appalto e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
Art. 22 SPESE
Le spese e gli oneri relativi alla stipula del contratto, compresi quelli tributari, sono a totale carico del concorrente aggiudicatario. Il contratto, ai sensi dell’art.32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, verrà stipulato in forma pubblica-amministrativa, in modalità elettronica, con firma digitale, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto presso il palazzo comunale alla data che gli verrà comunicata dall’ufficio comunale competente e la sua assenza, se non supportata da
idonea giustificazione, comporterà la pronuncia di decadenza dall’aggiudicazione e l’affidamento al concorrente che segue utilmente in graduatoria, oltre naturalmente all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia.
Art. 23 COMPENSI
La liquidazione dei compensi a favore della Ditta appaltatrice avverrà con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo del Comune di Ozieri capo ambito. Gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto alla Ditta appaltatrice di richiedere la risoluzione del contratto.
In allegato alla fattura, che dovrà essere trasmessa in formato elettronico, ai sensi della Legge n. 89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014, dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle ore impiegate a favore di ciascun assistito, relativo a ciascun Comune, controfirmato dal Servizio Sociale di competenza, nonché, con cadenza trimestrale, la relazione sull’andamento generale del servizio di cui all’art. 10 lettera m).
L’Ufficio di Piano ha facoltà di sospendere i pagamenti alla Cooperativa nel caso siano constatate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione, nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle somme a favore di terzi, in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per l’Amministrazione o nei confronti di terzi.
L’Ufficio di Piano si riserva la facoltà, qualora non pervengano i fondi RAS della gestione associata del Plus Distretto Sanitario di Ozieri anni 2021-2022 e per l’opzione di rinnovo per gli anni 2022-2023, di non procedere all’affidamento del Servizio ADI e al suo avvio/prosecuzione.
Art. 24 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE A TERZI
È fatto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto ovvero di subappaltare le prestazioni ed i servizi che ne sono oggetto, pena l’immediata risoluzione del contratto.
Nel caso di fusione di società, l’Ufficio di Piano potrà, ad insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto.
Per quel che concerne la cessione del credito vantato dalla Ditta appaltatrice sul Comune di Ozieri capo ambito, dovrà essere chiesto preventivamente il consenso della Conferenza dei Servizi.
Art. 25 CONTROLLI E VALUTAZIONE DI QUALITÀ
La Ditta appaltatrice si impegna a trasmettere con cadenza trimestrale all’Ufficio di Piano una relazione tecnica sull’andamento del servizio, come previsto nell’art. 10 lettera m) del presente
capitolato, allo scopo di consentire la valutazione in merito all’efficacia ed efficienza dello stesso e la verifica dei risultati raggiunti.
Al Coordinatore dell’Ufficio di Piano del PLUS, anche per il tramite dei Servizi Sociali comunali e suoi incaricati, dipendenti e/o consulenti esterni, competono le funzioni di ispezione e controllo, l’emanazione di richiami e contestazioni all’aggiudicatario, la proposta di risoluzione del contratto in danno allo stesso.
La Ditta appaltatrice deve garantire un sistema di valutazione del progetto in termini di processo e di risultati, attraverso strumenti (come gli incontri, le interviste, l’utilizzo di adeguati indicatori) atti a fornire informazioni sul livello di soddisfazione dell’utenza e utili indicazioni per la rimodulazione del servizio.
Art. 26 CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’applicazione del contratto, saranno demandate al giudizio del Tribunale Civile del Foro di Sassari con esclusione del collegio arbitrale.
Art. 27 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui la Ditta appaltatrice non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato, il committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato:
1. penale pecuniaria forfetaria € 2.000,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
• mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro di cui all’art. 10 del presente capitolato;
• mancata o irregolare applicazione delle norme in materia di assunzione dei disabili di cui all’art. 18 del presente capitolato;
• mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale;
• mancato rispetto del piano di aggiornamento del personale di cui all’art. 9;
• utilizzo di personale non in possesso della richiesta qualifica professionale;
• mancata realizzazione delle iniziative e attività di promozione del servizio previste nell’offerta tecnico-organizzativa in sede di gara;
• violazione della normativa sulla privacy di cui al regolamento UE n. 679/2016, (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali);
2. penale pecuniaria forfetaria € 1.500,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
• mancata, insufficiente o ritardata attivazione dell’intervento nei tempi di cui all’art. 10, salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati;
• pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti rispetto alle disposizioni di cui all’art. 13 del presente capitolato;
• mancata comunicazione ai Servizi Sociali comunali delle sostituzioni del personale e/o mancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti;
• ripetuta mancata applicazione del programma individuale dell’utente relativamente agli interventi e all’orario programmato;
• violazioni sulle disposizioni relative all’affiancamento degli operatori e ai termini stabiliti dall’art. 10 del presente capitolato;
Il Comune di Ozieri, capo ambito, procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all’appaltatore a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio legale della ditta entro 5 giorni lavorativi dalla presa d’atto del fatto.
Alla contestazione dell’inadempienza la Ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di mancata o insufficiente giustificazione l’importo della penale comminata verrà dedotto in compensazione dalla prima fattura utile.
Il Comune di Ozieri, capo ambito, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui l’appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze ed irregolarità nell’effettuazione del servizio, oltre che nei seguenti casi:
a) dopo 3 (tre) contestazioni scritte, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti;
b) interruzione del servizio senza giusta causa, nel qual caso l’Amministrazione potrà rivalersi per danni subiti oltre che trattenere la cauzione versata;
c) grave inosservanza delle norme contrattuali del C.C.N.L. e/o accordi territoriali di categoria rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
d) cessione dell’azienda, in tutto o in parte, e cessazione dell’attività, fusione di società, concordato preventivo, amministrazione coatta, fallimento, stato di moratoria e pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell’aggiudicatario;
e) nel caso in cui possano ritenersi venute meno le capacità tecniche ed organizzative per garantire l’adeguata esecuzione dei servizi;
f) cessione totale o parziale del contratto e subappalto di prestazioni e servizi;
g) mancato inizio del servizio entro i termini indicati dall’Ufficio di Piano del PLUS.
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune di Ozieri, capo ambito, incamerando la cauzione, con il semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che la Ditta appaltatrice abbia nulla a pretendere oltre il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione.
In tale caso la risoluzione comporta l’esecuzione d’ufficio (art. 32 X.X. 000 del 25.05.1895) in danno alla Cooperativa, senza pregiudicare il diritto del Comune di Ozieri, capo ambito, al risarcimento dei maggiori danni subiti.
Art. 28 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini della gestione del procedimento di gara e dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. ii..
La Ditta appaltatrice e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza sui dati e le informazioni raccolti o comunicati dalle Amministrazioni nello svolgimento del servizio stesso e a procedere al trattamento degli stessi ai sensi del regolamento UE
n. 679/2016, (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali).
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano del PLUS, in qualità di “Titolare del trattamento” dei dati personali, provvederà ad affidare al Rappresentante Legale della Cooperativa la responsabilità del trattamento delle banche dati relative all’attività oggetto dell’appalto. La Cooperativa assume pertanto i seguenti impegni:
• garantire l’applicazione di tutte le misure di sicurezza riguardanti il trattamento dei dati personali e sensibili;
• redigere l’elenco degli incaricati del trattamento dei dati personali;
• attuare tutte le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati;
• restituire al Titolare del trattamento, una volta terminato il servizio oggetto dell’appalto, tutte le informazioni contenute nella Banca Dati e cancellare o distruggere tutte le copie dei dati in qualsiasi forma.
In tutte le fasi del progetto, sia in itinere che in fase conclusiva degli interventi, verrà riservata una particolare attenzione al gradimento del servizio erogato, attraverso la consultazione dell’utenza interessata rispetto alla qualità degli interventi.
Ozieri 20.05.2021
La Responsabile del Servizio 2.2 Servizi alla persona Settore II LL.PP. e Politiche di Coesione Sociale Coordinatrice Ufficio di Piano PLUS
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx