IPOTESI di CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA NAZIONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
IPOTESI di CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA NAZIONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
Il giorno 3 ottobre 2022, alle ore 15.00 in Roma presso il Ministero dell’istruzione ha luogo l’incontro, in sede di contrattazione collettiva integrativa, tra la delegazione di parte pubblica, presieduta dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - xxxx. Xxxxxx Xxxxx, con la delegazione di parte pubblica composta dal Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie – dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, dal Dirigente dell’Ufficio VII della DGRUF – dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx e la delegazione di parte sindacale, collegata da remoto, composta dalle Organizzazioni sindacali di categoria.
Il predetto incontro è finalizzato alla individuazione dei criteri per la ripartizione, per l’anno scolastico 2022/2023, delle risorse finanziarie confluite in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” e destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 87e 104 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF) nonché le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126-128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative alla “Valorizzazione del personale docente” e nell’articolo
1 comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardante la “Valorizzazione della professionalità dei docenti”, come richiamati all’articolo 40 del CCNL 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, sezione istituzioni scolastiche ed educative.
Al termine dell’incontro, il Capo Dipartimento per le risorse umane xxxx. Xxxxxx Xxxxx, il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, il dirigente dell’Ufficio VII dott.ssa Xxxxxxx, il dirigente dell’Ufficio V xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, in rappresentanza dell’Amministrazione, e i delegati delle Organizzazioni sindacali rappresentative di categoria concordano e sottoscrivono il seguente contratto collettivo nazionale integrativo.
La parte pubblica
Capo del Dipartimento per le risorse Umane, finanziarie e strumentali Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
Direttore generale - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx
FirmLeatoordgigaintailzmzeanztieodnai sindacali
FRFLACNCCGIELSCO SINOPOLI
CN = XXXXXXXXX XXXXXXXX
O = FLC CGIL T = RAPRESENTANTE LEGALE
CISL SCUOLA
XXXXXXX XXXXXXX
03.10.2022 16:16:41
GMT+00:00
Dirigente - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx
FEDERAZIONE UILSCUOLA RUA
XXXXXXX XXXXXXXXXX
03.10.2022 18:26:33
UTC
FGU GILDA-UNAMS
Dirigente - Direzione Generale per le risorse
umane e finanziarie
Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx
SNALS-CONFSAL
Xxxxxx Xxxxxxxx
03.10.2022 17:28:41
GMT+00:00
IPOTESI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- SEZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE COSTITUENTI IL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
PREMESSO che il CCNL, sottoscritto il 7 agosto 2014, relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14 del DL n.78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 e dall’art. 4 comma 83 della legge n. 183/2011 ridetermina l’ammontare del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) in misura pari a 689,21 milioni a partire dall’anno finanziario 2015;
VISTA la legge 107/15, con particolare riferimento all’art. 1, commi 4, 5, 7, 14 e 15 in relazione all’istituzione dell’organico dell’autonomia per il personale docente, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche, come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa;
VISTA la legge 107/15, con particolare riferimento all’art. 1, commi da 63 a 69 ed al comma 201, concernenti la determinazione e la ripartizione dell’organico dell’autonomia del personale docente;
VISTO l’art. 307 del D.lgs. n. 297/1994, come modificato dall’art 1, comma 328 della legge n. 190/2014 a decorrere dal 1° settembre 2015, in materia di organizzazione e coordinamento periferico del servizio di educazione fisica;
VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 che a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 istituisce all’articolo 40, comma 1, un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” in cui confluiscono le risorse destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 87, 104 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF) nonché le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative alla “Valorizzazione
del personale docente” e nell’articolo 1 comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardante la “Valorizzazione della professionalità dei docenti”, come richiamati all’articolo 40 del CCNL 2016- 2018;
VISTO l’articolo 104, comma 3 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola che dispone altresì che le somme destinate a promuovere progetti di miglioramento dell’offerta formativa presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero, con criteri da definire, in coerenza con il presente CCNI nella contrattazione integrativa presso il MAECI, se non utilizzate confluiscono nel fondo d’istituto delle scuole metropolitane;
VISTO l’articolo 22, comma 4, lett. a) del CCNL 2016-2018 che individua, a livello nazionale, i criteri di riparto del Fondo di cui all’articolo 40, del medesimo CCNL, quale oggetto della contrattazione integrativa;
VISTO l’art. 1, comma 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha previsto che il “bonus” è destinato “a valorizzare il merito del personale docente di ruolo nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria”;
VISTO l’art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio per il 2020) che ha disposto che “le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”;
VISTA la nota dell’IGOP 5 giugno 2017, n. 120484 con la quale “[…] si rileva che la quantificazione delle risorse disponibili per l’a.s. 2016/2017, pari a 689,21 milioni di euro, è contenuta entro i limiti di disponibilità, a partire dall’anno 2015 e per quelli successivi (rectius , anni scolastici), prefigurati da ultimo nella relazione tecnica allegata al CCNL 7.8.2014 […]” ;
VISTO l’art. 1, comma 327 della Legge n.234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio per il 2022) che stanzia 300 mln lo stanziamento previsto dall’articolo 1, comma 592 della legge 205/2017;
VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 che, all’articolo 45 modifica il comma 593 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 introducendo ulteriori criteri ed indirizzi per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 592, prevedendo che “In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-ter) e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica”
VISTO l’art. 1, comma 606 della Legge n.234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio per il 2022) che incrementa le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, per un importo pari ad euro 89.400.000,00
VISTO l’art. 8, comma 4 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, così come modificato dalla legge di conversione 19 maggio 2022, n. 52, che dispone per l’anno 2022 la riduzione di € 14.207.391,00 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali);
VISTO l’art. 45 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, così come sostituito della legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, con il quale si attua la riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e per 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;
VISTO il Decreto del Ministro n. 213 del 3 agosto 2022 che ha ricostituito la delegazione di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale;
VISTO il Decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie n. 1874 del 13 settembre 2022, con il quale è stato costituito il Fondo per le risorse destinate al MOF per l’a.s. 2022-2023 e che la disponibilità finanziaria disponibile alla contrattazione integrativa è pari a euro 1.132.719.276,00;
VISTO il Decreto del Ministro 30 settembre 2022, n. 258 di “Individuazione dei criteri per l'attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente ai sensi dell’articolo 1, comma 593-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità specificamente previste dall’articolo 1, comma 593, lettere b-bis) e b-ter) della medesima legge, così come modificata dall’articolo 45, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79”;
PRESO ATTO della lettera del Ministro dell’Istruzione al Ministro per la Pubblica Amministrazione, prot. n. 81472 del 3 ottobre 2022, con la quale si rappresenta la necessità di ricorrere allo strumento della Contrattazione Collettiva Nazionale per l’uso delle risorse del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, di cui all’art 1, comma 327 della legge n.234 del 30 dicembre 2021 e all’ art.1, comma 606 della Legge n.234 del 30 dicembre 2021;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie disponibili per la Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa è pari alla risorsa storicamente contrattualizzata, pari a 800,860 milioni;
TENUTO CONTO che il suddetto “Fondo” è ripartito tra le diverse finalità di cui all’articolo 40 del CCNL 2016-2018, secondo i vincoli indicati al comma 5 del medesimo articolo;
CONCORDANO
Articolo 1
(Gli istituti contrattuali)
1. La complessiva somma di euro 800.860.000,00 come rimodulata per l’anno scolastico 2022/2023, è ripartita tra gli istituti contrattuali di cui all’articolo 40 CCNL 2016/2018 del comparto scuola, come da tabella che segue:
ISTITUTI CONTRATTUALI - AS 2022-2023 | IMPORTO LORDO STATO |
Fondo dell'istituzione scolastica - art. 40, c. 4, lett. a) | 519.180.000,00 |
Attività complementari di educazione fisica - art. 40, c. 4, lett. b) | 17.150.000,00 |
Funzioni strumentali - art. 40, c. 4, lett. c) | 45.240.000,00 |
Incarichi specifici - art. 40, c. 4, lett. d) | 29.620.000,00 |
Aree a rischio - art. 40, c. 4, lett. e) | 16.870.000,00 |
Ore eccedenti sostituzione - art. 40, c. 4, lett. f) | 30.000.000,00 |
Valorizzazione personale scolastico - BONUS - art. 40, c. 4, lett. g) | 142.800.000,00 |
TOTALE | 800.860.000,00 |
Articolo 2
(Fondo delle istituzioni scolastiche e valorizzazione personale scolastico)
1. La quota complessivamente disponibile nell’anno scolastico 2022/2023 per il fondo delle Istituzioni scolastiche (FIS) ai sensi del precedente articolo 1, è pari ad euro 661.980.000,00, costituita da euro 519.180.000,00, risorse provenienti dall’ art. 40, comma 4, lettera a) ed euro 142.800.000,00, risorse provenienti dell’art. 40, comma 4, lettera g) ed è assegnata alle medesime Istituzioni scolastiche ed educative statali sulla base dei parametri di seguito indicati:
• Risorse provenienti dall’ art. 40, comma 4, lettera a)
a) euro 108.456.725,00 sono distribuiti in proporzione al numero di punti di erogazione del servizio, come risultanti al sistema informativo;
b) euro 316.014.736,00 sono distribuiti in proporzione ai posti dell’organico dell’autonomia (inclusi i posti di diritto del personale educativo, i docenti di sostegno, i posti dell’organico di diritto del personale ATA);
c) euro 2.451.894,00 sono distribuiti in proporzione ai posti in organico di diritto del personale educativo;
d) euro 88.347.010,00 sono distribuiti in proporzione ai posti in organico dell’autonomia dei docenti della scuola secondaria di secondo grado (inclusi i docenti di sostegno delle scuole secondarie di secondo grado);
e) euro 120.135,00 sono distribuiti alle istituzioni scolastiche della regione Friuli-Venezia Giulia per l’indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale docente della scuola Primaria e al personale ATA –fascia A e B. Tali risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche coinvolte a seguito di una apposita rilevazione attivata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie;
f) euro 1.954.358,00 sono distribuiti alle istituzioni scolastiche per gli oneri derivanti per l’indennità di sostituzione del DSGA. Tali risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche coinvolte a seguito di una apposita rilevazione attivata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie;
g) euro 1.835.142,00 sono distribuiti ai Convitti e agli Educandati per la presenza di convittori iscritti nell’anno scolastico oggetto del presente contratto al fine di retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale coinvolto. Le risorse sono ripartite in proporzione ai posti di personale ATA ed educativo assegnati in organico di diritto;
• Risorse provenienti dall’art. 40, comma 4, lettera g)
a) euro 142.800.000,00 sono distribuiti alle istituzioni scolastiche ed educative statali, nella misura dell’80 per cento in proporzione al numero dei posti della dotazione organica del personale docente, educativo e ATA di ciascuna istituzione scolastica e del 20 per cento delle risorse sulla base dei seguenti fattori di complessità delle istituzioni medesime e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, aventi tutti il medesimo peso:
• Percentuale di alunni con disabilità;
• Percentuale di alunni stranieri;
• Numero medio di alunni per classe;
• Percentuale di sedi scolastiche in aree totalmente montane o in piccole isole.
Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007, tenuto conto di quanto riportato al successivo comma 2.
2. I criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto, nonché per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, destinate alla remunerazione del personale, sono individuate dalla Contrattazione Integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa.
Articolo 3
(Attività complementari di educazione fisica)
1. La quota complessivamente disponibile nell’anno scolastico 2022/2023 per la retribuzione delle attività complementari di educazione fisica, pari ad € 17.150.000,00 (lordo stato) è distribuita tra le Istituzioni scolastiche sulla base dei parametri che seguono.
a. Per l’avviamento alla pratica sportiva è previsto un finanziamento complessivo di €. 17.105.000,00, attribuito in base al numero delle classi di istruzione secondaria (primo e secondo grado) in organico di diritto;
b. Per i docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici scolastici regionali, finanziata con uno stanziamento complessivo pari ad € 45.000,00, attribuita alla scuola di titolarità del docente ed ha un importo unitario base/regionale pari ad euro 2.500,00 (lordo stato).
2. Sono assegnate le risorse finanziarie, entro il limite della disponibilità complessiva indicata nella lettera A) del presente articolo, a tutte le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Primo e Secondo grado determinata in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico dell’autonomia di ogni Istituzione scolastica.
3. Le attività realizzate dalla singola istituzione scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi da una apposita piattaforma informatica, con l’indicazione della risorsa impiegata per ciascuno di essi nell’anno scolastico oggetto del presente contratto.
4. Negli istituti comprensivi potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della Scuola Primaria.
5. I docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici scolastici regionali possono svolgere un numero di ore eccedenti quelle settimanali d’obbligo, con un orario di servizio, che può essere articolato, con il limite massimo settimanale di sei ore eccedenti.
6. Lo svolgimento delle ore eccedenti di cui al precedente comma 5 deve essere autorizzato da ciascun Ufficio scolastico regionale ed è, comunque, contenuto nel limite della risorsa assegnata alla scuola di titolarità ai sensi della lettera B) del presente articolo.
7. La liquidazione e il pagamento delle ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo svolte da ciascun docente Coordinatore di educazione fisica ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 sono disposti dal dirigente scolastico della scuola di titolarità solo a seguito della certificazione dell’effettivo svolgimento delle medesime ore da parte dell’Ufficio scolastico regionale.
Articolo 4 (Funzioni strumentali)
1. La quota complessivamente disponibile nell’anno scolastico 2022/2023 per le funzioni strumentali, ai sensi del precedente articolo 1, pari ad euro 45.240.000,00 è distribuita tra le Istituzioni scolastiche sulla base dei parametri che seguono.
2. In particolare, la ripartizione, per ogni istituzione scolastica, avviene come di seguito indicato:
A. L’importo pari ad Euro 11.743.055,00 è distribuito tra tutte le tipologie di scuola (8.213), inclusi i CPIA ed esclusi i Convitti e gli Educandati;
B. L’importo pari ad Euro 5.347.245,00 è distribuito tra tutte le istituzioni scolastiche per ciascuna tipologia con particolare complessità organizzativa (8.797).
Al riguardo vengono qualificate come istituzioni con particolari complessità le seguenti tipologie:
• Istituti comprensivi
• Istituti di istruzione secondaria di II grado
• Sezioni carcerarie, sezioni ospedaliere anche costituite in CPIA
• CTP
• Corsi serali
• Convitti ed educandati
C. L’importo pari ad Euro 28.149.700,00 è distribuito tra le istituzioni scolastiche tenendo conto della dimensione, definita in base al numero dei docenti presenti nell’organico dell’autonomia, inclusi i docenti di sostegno.
Articolo 5
(Incarichi specifici del personale ATA)
1. La quota complessivamente disponibile nell’anno scolastico 2022/2023 per la retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, pari ad € 29.620.000,00, è distribuita tra le Istituzioni scolastiche sulla base del totale dei posti ATA presenti in organico di diritto.
Articolo 6
(Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica)
1. La quota complessivamente disponibile nell’anno scolastico 2022/2023 per la retribuzione delle misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica è pari ad € 16.870.000,00 ed è ripartita secondo i seguenti criteri:
A. L’importo pari ad Euro 16.470.000,00 è distribuito tra le Istituzioni scolastiche (escluso i CPIA) sulla base dei relativi indicatori afferenti alla dispersione scolastica e alla presenza degli alunni stranieri. L’assegnazione è effettuata in misura proporzionale all’indicatore percentuale risultante a livello di singola istituzione scolastica
B. L’importo pari ad Euro 400.000,00 è ripartito tra i Centri Provinciali d’Istruzione per Adulti (CPIA) in base al valore medio per alunno per ciascuna regione, risultante dalla ripartizione di cui alla precedente lettera.
2. I progetti realizzati dalla singola istituzione scolastica sono monitorati ai soli fini conoscitivi da una apposita piattaforma informatica, con l’indicazione della risorsa impiegata per ciascuno di essi nell’anno scolastico oggetto del presente contratto.
Articolo 7
(Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti)
1. La quota complessivamente disponibile nell’anno scolastico 2022/2023 per la retribuzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, pari ad € 30.000.000,00 è distribuita tra le Istituzioni scolastiche sulla base dei parametri che seguono.
A. L’importo pari ad Euro 9.120.000,00 è distribuito, in base ai posti dei docenti presenti nell’organico dell’autonomia, tra le Scuole dell’infanzia e della primaria;
B. L’importo pari ad Euro 20.880.000,00 è distribuito, in base ai posti dei docenti presenti nell’organico dell’autonomia, tra le Scuola Secondarie.
Articolo 8 (Disposizioni applicative)
1. Con il presente contratto si assicura l’utilizzo integrale delle risorse del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa. Le eventuali risorse finanziarie rimaste non distribuite dall’applicazione del presente contratto sono ripartite proporzionalmente, per singola istituzione scolastica, in base alla totalità dei posti presenti in organico di diritto.
2. Se a seguito di monitoraggio interno, attivato presso l’istituzione scolastica, risultino eventuali risorse non impiegate queste ultime potranno essere oggetto di una ulteriore contrattazione d’istituto, anche in corso d’anno.
3. Resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, comprese le risorse di cui al comma 1, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell’articolo 40 del CCNL 2016-2018.
Articolo 9 (Disposizioni finali)
1. Le parti rimettono ad un apposito tavolo di confronto tecnico tutte le problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto e richiamano quanto previsto dall’articolo 3 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e Ricerca per quanto attiene all’interpretazione del contratto medesimo.
2. L'ammontare delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche per il finanziamento degli istituti contrattuali sarà oggetto di apposita informativa alle XX.XX. ai sensi dell’articolo 5 del CCNL 2016-2018.
Roma, 3 ottobre 2022
La parte pubblica Le organizzazioni sindacali
Capo del Dipartimento per le risorse FLC CGIL Umane, finanziarie e strumentali
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
Direttore generale - Direzione Generale CISL SCUOLA
per le risorse umane e finanziarie
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx
XXXXXXX XXXXXXX
03.10.2022 16:16:41
GMT+00:00
XXXXXXX XXXXXXXXXX 03.10.2022 18:28:24 UTC
Dirigente - Direzione Generale per le risorse FEDERAZIONE UILSCUOLA RUA umane e finanziarie
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Dirigente - Direzione Generale per le risorse FGU GILDA-UNAMS umane e finanziarie
Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx
SNALS-CONFSAL
Xxxxxx Xxxxxxxx
03.10.2022
17:28:41
GMT+00:00