anas.CDG.CDG UFF GACO.REGISTRO UFFICIALE.P.0262156.26-05-2020
anas.CDG.CDG UFF GACO.REGISTRO UFFICIALE.P.0262156.26-05-2020
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO inerente l’affidamento di accordi quadro triennali per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie.
TIPO DI PROCEDURA: Aperta
Accordo quadro
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
RIFERIMENTO NORMATIVO: D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal D.L. n.
32/2019, convertito dalla Legge 14/06/2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del 17 giugno 2019 (in seguito Codice)
CODICE GARA DG 185/19, suddivisa in n. 8 lotti.
INFORMAZIONI GENERALI PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA
Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato:
- spedito in G.U.U.E. il 26/05/2020;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale – n. 61 del 29/05/2020;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pubblicato sul sito Internet aziendale xxx.xxxxxxxxxx.xx;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx;
- pubblicato su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani regionali.
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 - F [+39] 06 4454956 - [+39] 06 4454948 - [+39] 06 44700852
Pec xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxx.xx
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
1. PREMESSE 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 3
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 5
4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9
6. REQUISITI GENERALI 11
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 11
8. AVVALIMENTO 16
9. SUBAPPALTO 17
10. GARANZIA PROVVISORIA 17
11. SOPRALLUOGO 20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 20
13. REGISTRAZIONE AL PORTALE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 26
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 27
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 37
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 38
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 39
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 46
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 47
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 48
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 49
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 49
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 61
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 61
1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. prot. CDG-0676577-I del 27/11/2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie, per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni, per ciascun lotto e un importo complessivo a base d’appalto pari ad Euro 16.000.000,00.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D. L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
Luogo di svolgimento del servizio (Codici NUTS): Lotto n. 1: ITC1 – ITC2 – ITC3 (Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria); Lotto n. 2: ITC4 – ITH4 – ITH3 (Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto); Lotto n. 3: ITH5 - ITI1 (Xxxxxx Xxxxxxx e Toscana); Lotto n. 4 ITI3 – ITI2 (Marche e Umbria); Lotto n. 5 ITI4 – ITF3 (Lazio e Campania); Lotto n. 6 ITF4 – ITF1 – ITF2 (Puglia, Abruzzo e Molise); Lotto n. 7 ITF5 – ITF6 (Basilicata e Calabria); Lotto n. 8 ITG1 – ITG2 (Sicilia e Sardegna).
Lotto n. 1 - codice CIG 8287616513; Lotto n. 2 - codice CIG 82876175E6; Lotto n. 3 - codice CIG 828762085F; Lotto n. 4 - codice CIG 8287621932; Lotto n. 5 - codice CIG 8287623AD8; Lotto n. 6 - codice CIG 8287624BAB; Lotto n. 7 - codice CIG 8287627E24; Lotto n. 8 - codice CIG 8287628EF7.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
3) Documentazione tecnica comprensiva dei seguenti documenti: Capitolato Speciale d’Appalto
Servizi – Parte Generale, Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche, Schema di Accordo Quadro, Fac-simile di Contratto Attuativo, elenco prezzi.
La documentazione di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti di Anas, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi” e dal sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione “Appalti in corso”, nella scheda riguardante la gara.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la funzionalità “Messaggi” della “Richiesta di Offerta” (RDO) sul Portale Acquisti, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, entro e non oltre le ore 23:59 del 26/06/2020.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale Acquisti, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, nella scheda riguardante la gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Portale Acquisti, secondo le modalità di cui al paragrafo 13.1, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice e per tutte le ulteriori comunicazioni afferenti il procedimento di gara.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti all’atto della registrazione al Portale Acquisti, mediante funzionalità messaggistica del Portale Acquisti Anas.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti
Numero Lotto | Oggetto del lotto | CIG |
1 | Accordo Quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. Strutture Territoriali Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria | CIG 8287616513 |
2 | Accordo Quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. Strutture Territoriali Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto. | CIG 82876175E6 |
3 | Accordo Quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. Strutture Territoriali Xxxxxx Xxxxxxx e Toscana. | CIG 828762085F |
4 | Accordo Quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. Strutture Territoriali Marche e Umbria. | CIG 8287621932 |
5 | Accordo Quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. Strutture Territoriali Lazio e Campania. | CIG 8287623AD8 |
6 | Accordo Quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. Strutture Territoriali Puglia, Abruzzo e Molise. | CIG 8287624BAB |
7 | Accordo Quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. Strutture | CIG 8287627E24 |
Territoriali Basilicata e Calabria. | ||
8 | Accordo Quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. Strutture Territoriali Sicilia e Sardegna. | CIG 8287628EF7 |
Tabella n. 2 – Oggetto dell’appalto
Numero Lotto | Descrizione delle prestazioni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Accordo Quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. Strutture Territoriali Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria | 71631400-4 | P | Importo minimo di Euro 100.000,00 e fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00, di cui Euro 276.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso |
2 | Accordo Quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. Strutture Territoriali Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto. | 71631400-4 | P | Importo minimo di Euro 100.000,00 e fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00, di cui Euro 276.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso |
3 | Accordo Quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. Strutture Territoriali Xxxxxx Xxxxxxx e Toscana. | 71631400-4 | P | Importo minimo di Euro 100.000,00 e fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00, di cui Euro 276.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso |
4 | Accordo Quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. Strutture Territoriali Marche e Umbria. | 71631400-4 | P | Importo minimo di Euro 100.000,00 e fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00, di cui Euro |
276.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso | ||||
5 | Accordo Quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. Strutture Territoriali Lazio e Campania. | 71631400-4 | P | Importo minimo di Euro 100.000,00 e fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00, di cui Euro 276.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso |
6 | Accordo Quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. Strutture Territoriali Puglia, Abruzzo e Molise. | 71631400-4 | P | Importo minimo di Euro 100.000,00 e fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00, di cui Euro 276.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso |
7 | Accordo Quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. Strutture Territoriali Basilicata e Calabria. | 71631400-4 | P | Importo minimo di Euro 100.000,00 e fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00, di cui Euro 276.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso |
8 | Accordo Quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. Strutture Territoriali Sicilia e Sardegna. | 71631400-4 | P | Importo minimo di Euro 100.000,00 e fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00, di cui Euro 276.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso |
Importo totale a base di gara | Da Euro 800.000,00 ad Euro 16.000.000,00 per l’intero ammontare dell’appalto di cui Euro 2.208.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso |
L’importo a base di gara è al netto di IVA ed eventuali oneri accessori.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi, relativi ai singoli lotti dell’accordo quadro, troverà riscontro nei programmi finanziati di esecuzione di Anas S.p.A..
Il presente appalto è suddiviso in n. 8 (otto) lotti.
Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per Anas S.p.A., indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per singolo contratto applicativo, tuttavia è previsto un importo complessivo minimo di Euro 100.000,00 per singolo lotto, dato dalla somma di diversi contratti attuativi. Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara e l’affidabilità nell’esecuzione dell’appalto, i concorrenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del Codice, potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto. Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara non potrà presentare offerta per alcun altro lotto della medesima procedura. Saranno, quindi, ritenute inammissibili le offerte presentate, per eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino ad un lotto:
a) in forma singola;
b) nella qualità di mandatarie e/o mandanti, anche cooptate, di un RTI concorrente ad un lotto, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
c) nella qualità di consorziati al consorzio di concorrenti, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
d) nella qualità di consorziati designati all’esecuzione dei lavori da parte di un consorzio per un lotto, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
e) nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un lotto, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma.
In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, sarà ammessa esclusivamente l’offerta presentata per il lotto con minor numero di partecipanti e, a parità di numero di partecipanti per il lotto di numerazione inferiore.
4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto è di 1095 (millenovantacinque) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo quadro per ogni singolo lotto, ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per singolo lotto appaltato.
4.2 OPZIONI
Omissis
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
In merito al divieto di partecipazione a più lotti di gara, si rinvia a quanto prescritto al precedente paragrafo 3.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice, per l’Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale che abbia presentato la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all’art. 163 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, ai fini della partecipazione, è necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto; in
tal caso, l’impresa dovrà allegare la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.
Nell’ipotesi di impresa ammessa a concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all’avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ Requisiti del concorrente
a) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto
b) Iscrizione agli appositi albi professionali, previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del
soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
c) Fatturato globale minimo annuo
Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2017-2019), di € 574.700,00 IVA esclusa (riferito ad ognuno dei tre esercizi richiesti).
Tale requisito è richiesto poiché Anas S.p.A. ritiene che il fatturato globale, vista la dimensione dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, è un indicatore essenziale per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto oggetto della procedura.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
d) Fatturato specifico minimo annuo
Fatturato specifico minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2017-2019), di € 288.000,00 IVA esclusa (riferito ad ognuno dei tre esercizi richiesti).
Il settore di attività è “Servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria”.
Tale requisito è richiesto poiché Anas S.p.A. ritiene che il fatturato specifico, vista la dimensione dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, è un indicatore essenziale per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto oggetto della procedura.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
e) Omissis
f) Omissis
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
g) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2017-2019) servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto (ispezione di opere d’arte stradali all’aperto ed in sotterraneo) di importo complessivo minimo pari a € 100.000,00 IVA esclusa.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 del Codice, secondo le seguenti modalità:
- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
h) Squadre di ispezione
L’affidatario dovrà organizzare una o più squadre di ispezione, in funzione del numero di opere da controllare nel tempo a disposizione, coordinate e supervisionate dal Responsabile del Servizio. Ciascuna squadra di ispezione sarà composta da un ispettore e da un assistente per le operazioni accessorie.
Per il Responsabile del Servizio si richiede:
• laurea in ingegneria edile o civile quinquennale;
• regolare iscrizione all’Ordine Professionale;
• esperienza documentata di almeno 10 (dieci) anni nei settori della progettazione e/o costruzione di ponti, viadotti e gallerie; si richiede, inoltre, almeno 1 (una) esperienza nel settore delle ispezioni sulle medesime opere d’arte;
• certificato ai sensi della UNI EN ISO 9712 (emesso da organismo di certificazione accreditato da “Accredia”, ai sensi della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17024) e/o certificato di “Ispettore di ponti, viadotti e passerelle - livello III”, rilasciato da organismo accreditato da “Accredia”, ai sensi della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17024.
Per l’ispettore si richiede:
• laurea quinquennale in ingegneria civile;
• esperienza documentata di almeno 3 (tre) anni, nei settori (o in almeno uno di essi) della progettazione, costruzione o ispezioni su ponti e viadotti;
• certificato ai sensi della UNI EN ISO 9712 (emesso da organismo di certificazione accreditato da “Accredia”, ai sensi della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17024) e/o certificato di “Ispettore di ponti, viadotti e passerelle - livello II”, rilasciato da organismo accreditato da “Accredia” ai sensi della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17024.
[omissis] fino al punto r).
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 7.1 lettera b), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui al punto 7.2 lettera c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo al fatturato specifico minimo annuo di cui al punto 7.2 lettera d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al punto 7.3 lettera g) deve essere posseduto sia dalla mandataria, sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo alle squadre di ispezione, di cui al punto 7.3 lettera h) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di cui al punto 7.1 lettera b) relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva
esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria, indicati al punto 15.2.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, tramite il Responsabile dell’Unità Appalti di Lavori, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto
15.2 (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria
nonché il nuovo contratto di avvalimento), nonché le dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3.1. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’ammontare complessivo posto per ciascun lotto a base di gara e precisamente di importo pari ad € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell’Accordo quadro, in relazione al lotto di partecipazione, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell’Accordo quadro. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA BNL - c/c 4758 - IBAN XX00X0000000000000000000000;
c. fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. del 19 gennaio 2018, n. 31 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile;
c. la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
L’offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1. o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia rilasciata rispettivamente da uno o più garanti) di cui all’Allegato B al Decreto n. 31/2018 debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dall’offerente. Detta Scheda dovrà essere corredata:
7) da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria, la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Inoltre, la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno sopra richiamate dovranno essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2del D. Lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà sottoscrivere una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente e produrre una nuova Scheda Tecnica in sostituzione delle precedenti a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Qualora il concorrente possa cumulare più riduzioni, dovrà tener conto che la riduzione successiva verrà percentualmente calcolata sull’importo risultante dalla riduzione precedente.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione è posseduta da:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano stati costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Omissis
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
L’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, ha disposto - in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile u.s. - l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.
In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo:
a. le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
b. gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).
A decorrere dal 19 maggio 2020 è, pertanto, sospeso l’obbligo del versamento dei contributi sopra indicati.
Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
1 | 8287616513 | Euro 0,00 |
2 | 82876175E6 | Euro 0,00 |
3 | 828762085F | Euro 0,00 |
4 | 8287621932 | Euro 0,00 |
5 | 8287623AD8 | Euro 0,00 |
6 | 8287624BAB | Euro 0,00 |
7 | 8287627E24 | Euro 0,00 |
8 | 8287628EF7 | Euro 0,00 |
13. REGISTRAZIONE AL PORTALE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
13.1. REGISTRAZIONE AL PORTALE
I concorrenti potranno presentare la propria offerta esclusivamente online, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 13.2, solo previa loro registrazione al Portale Xxxxxxxx Xxxx, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx (di seguito anche solo “Portale”), in conformità a quanto indicato nel bando di gara e nel presente disciplinare.
Si precisa che i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti Anas, al fine di poter inviare l’Offerta online, dovranno provvedere alla loro registrazione, a titolo gratuito, sul citato Portale Acquisti Anas,
xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.
Si invitano quindi i concorrenti interessati, ove non ancora iscritti ed abilitati, a perfezionare la loro registrazione al suddetto Portale quanto prima, onde poter inviare l’Offerta online, entro il prescritto termine di scadenza. La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di partecipazione. Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.
Per registrarsi e partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso di una dotazione informatica minima, indicata nella sezione del Portale Acquisti Anas denominata “Verifica la configurazione HW e SW”, accessibile dalla home page del Portale xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.
Per perfezionare la citata registrazione, il concorrente deve seguire le istruzioni presenti nella sezione “Area Fornitori” del Portale Acquisti Anas, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx:
- Cliccare su “Registrazione” e compilare i questionari online.
- Scaricare il Contratto di Registrazione e allegare a sistema il suddetto contratto, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente. Si precisa che l’inserimento di questo documento è condizione indispensabile per l’attivazione della password di accesso al portale ricevuta in fase di registrazione.
In caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale Acquisti Anas, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Xxxxxxxxx, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I. /G.E.I.E.
Al momento della registrazione al Portale Acquisti Anas, il concorrente è tenuto ad inserire nella propria scheda anagrafica valido indirizzo di posta elettronica certificata, indispensabile ai fini di tutte le comunicazioni afferenti la procedura di gara.
Al completamento delle operazioni di registrazione, le imprese dovranno:
- accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password), nella sezione Richieste di Offerta, e poi cliccare su “Procedura Aperta”;
- accedere alla gara di interesse;
- selezionare il tasto “Sono interessato a partecipare” e confermare tale scelta.
Dopo aver eseguito tali operazioni, il concorrente potrà visualizzare la gara per la quale ha espresso interesse a partecipare, all’interno dell’area “Elenco Richiesta di offerta”.
Ultimate tali operazioni, le imprese potranno scaricare la documentazione di gara presente nell’area riservata del Portale e presentare la propria offerta online.
Per avviare il processo di risposta, le imprese dovranno successivamente:
- (solo al primo accesso) cliccare su “Mia Risposta”;
- (solo al primo accesso) cliccare sul link “Rispondi” per avviare il processo di risposta, e procedere secondo quanto indicato al successivo paragrafo 13.2. “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE”.
Il presente disciplinare, il bando, il capitolato e la restante documentazione di gara sono disponibili sul Portale Acquisti Anas, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.
Al fine di garantire il rispetto dei termini per la trasmissione della documentazione d’offerta, i concorrenti sono invitati ad impostare nel proprio “dossier fornitore” generato nel Portale Acquisti Anas, con congruo anticipo rispetto a tale termine, il fuso orario vigente nella nazione di appartenenza (es. per l’Italia il fuso orario corretto è: "(GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Bruxelles, Budapest, Copenaghen, Madrid, Paris, Rome").
Per informazioni e supporto in eventuali operazioni di rettifica della registrazione, potrà essere contattato il numero x00 00 000000000 e richiesta l’assistenza dell’operatore dedicato ANAS.
13.2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Ciascun concorrente dovrà presentare la propria offerta, per il lotto di partecipazione, esclusivamente tramite Richiesta d’Offerta online (RDO) sul Portale Acquisti xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.
Ciascun concorrente ha facoltà di formulare ed inviare una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e di chiusura della Richiesta di Offerta online.
Gli operatori economici, a pena di irregolarità non sanabile delle offerte, dovranno far pervenire la propria offerta online sul Portale Acquisti Anas, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10/07/2020.
Il concorrente per inviare la propria offerta dovrà:
- accedere sul Portale Acquisti Anas, xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, alla Richiesta di Offerta relativa alla presente gara (in relazione al lotto di partecipazione);
i. alla sezione “Risposta di Qualifica” compilare tutti i campi a video e allegare la documentazione amministrativa, con le modalità indicate al successivo paragrafo 15;
ii. alla sezione “Risposta Tecnica” compilare tutti i campi presenti a video e allegare la documentazione tecnica, con le modalità indicate al successivo paragrafo 16;
iii. alla sezione “Risposta Economica” compilare tutti i campi presenti a video e allegare la documentazione richiesta, con le modalità indicate al successivo paragrafo 17.
In caso di discordanza tra i valori quotati sulla sezione “Risposta Economica” del Portale
Acquisti Anas e quelli risultanti sul file “Modulo Offerta Economica”, verrà ritenuto valido e vincolante quanto indicato in lettere sul citato file.
Si evidenzia che la mera indicazione del ribasso inserita nel Portale Acquisti Anas, non ha carattere vincolante se non accompagnata dal modello “offerta economica” debitamente sottoscritto.
Una volta espletate le attività sopra indicate, per trasmettere la propria offerta telematica, il concorrente dovrà:
- Cliccare su “Invia risposta”
- Cliccare su “OK” per confermare la trasmissione.
[Solo se richiesto nella documentazione di gara] si dovrà scaricare, sottoscrivere digitalmente e reinserire al Portale Acquisti versione PDF dei format dell’offerta on-line, precedentemente valorizzati seguendo le istruzioni rese disponibili dal Portale stesso. Per le offerte formulate da Raggruppamenti temporanei, il file citato dovrà recare la firma digitale dei legali rappresentanti (o soggetto dotato di procura) di tutte le imprese raggruppate, in conformità alle disposizioni di cui al successivo paragrafo 15.1.
Il concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l’avvenuta trasmissione (Stato della risposta: “Trasmessa”).
Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte. Il sistema non accetta offerte oltre tale termine. L’ultima offerta compilata e sottoscritta dal concorrente prima della chiusura della “Richiesta di Offerta online”, comprensiva della versione pdf dei form di offerta online (ove richiesto), vale come proposta irrevocabile ed impegnativa.
Per informazioni sulla modalità di inserimento dell’offerta online, i concorrenti potranno contattare il Servizio Assistenza Gare, al numero 00 000.000.000 e richiedere l’assistenza dell’operatore dedicato ANAS.
Le operazioni di inserimento al Portale di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.
Con la trasmissione telematica della risposta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Si precisa ulteriormente che, per poter presentare la documentazione amministrativa richiesta e perfezionare la propria offerta tecnica ed economica, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID, (ex DigitPA) previsto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129).
Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:
- Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”.
- Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea, quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4 dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005.
Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.
Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente una o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la lettera ufficiale di invio dell'offerta, le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella sezione “BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” della Richiesta di Offerta (RDO) per il lotto di partecipazione, si dovranno caricare la lettera ufficiale di invio dell’offerta (i.e. la lettera ufficiale di invio dell'offerta - Allegato 1) e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, secondo le modalità di seguito precisate.
15.1 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL’OFFERTA
Nella lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1), il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Il concorrente allega:
a) copia scansionata del documento d’identità del sottoscrittore firmato digitalmente;
b) copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, reso disponibile in formato elettronico editabile presso l’indirizzo xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxx del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il medesimo modello DGUE è in ogni caso reperibile all’interno della sezione “Bandi e Avvisi” sul Portale Acquisti Anas xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx (DGUE – Allegato 2).
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
6) [omissis];
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo dell’Accordo quadro.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE) – Allegato n. 2.
Si ricorda che al DGUE dovrà essere allegata una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, lettera b-bis) e comma 5, lettere b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice (cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione indicati nel presente disciplinare, barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (ove posseduto).
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale con le modalità descritte al paragrafo 13.2 dai seguenti soggetti:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante lettera ufficiale di invio dell'offerta e dichiarazioni integrative (Allegato 1), sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile, di cui all’art. 80, comma 1, lettera b-bis) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 7.1 lettera b), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. Omissis;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato da Anas S.p.A., con delibera del C.d.A. del 19 luglio 2018 e reperibile sul sito istituzionale di Anas S.p.A. xxx.xxxxxxxxxx.xx, accedendo al percorso: Home > L’azienda > Governance e Trasparenza
> Documenti societari e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione dell’Accordo quadro; dichiara, altresì, di essere a conoscenza che Xxxx
S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione e gestione in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, anch’esso consultabile nel sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, con l’obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che all’estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione ed i reati societari;
8. Omissis;
9. Omissis;
10. Omissis
11. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt.17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. Omissis;
13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice;
14. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a), del Codice; Anas S.p.A. si riserva di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte in relazione alla sussistenza o meno di segreti tecnici o commerciali in conformità a quanto previsto dal citato art. 53, comma 5, lettera a). In assenza di tale dichiarazione, ovvero in caso di dichiarazione generica o non adeguatamente motivata, Anas S.p.A. provvederà a dar seguito ad eventuali istanze di accesso che dovessero essere presentate dai partecipanti alla gara anche con riferimento all’offerta tecnica e alle spiegazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale;
15. attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del D. Lgs. 10 agosto 2018,
n. 101, contenente le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del suddetto regolamento (UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui ai suddetti decreto legislativo e Regolamento (CE);
16. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase);
a) tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lettera d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di ………………, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
b) dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lettera d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di
………………, nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a16;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
• dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 16;
• da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento al n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 7 (codice di comportamento);
n. 11 (operatori non residenti); n. 15 (privacy) e, ove pertinente, n. 16 (concordato preventivo).
La rete di cui al paragrafo 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento al n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 7 (codice di comportamento);
n. 11 (operatori non residenti); n. 15 (privacy) e, ove pertinente, n. 16 (concordato preventivo).
Le dichiarazioni di cui ai punti da nn. 1 a 16, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla lettera ufficiale di invio dell'offerta ovvero quali sezioni interne alla offerta medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della lettera ufficiale di invio dell'offerta.
15.3.2 Documentazione a corredo Il concorrente allega:
17. Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
18. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia scansionata della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del Concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
19. omissis
20. [ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC] omissis
21. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
22. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice:
copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
23. statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri;
25-bis Ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l’esistenza di eventuali soggetti conviventi anche “more uxorio” con coloro che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (Dichiarazione “Stato di famiglia per Antimafia” - Allegato 3). Qualora l’Impresa sia iscritta alle White List potrà essere allegata, in alternativa alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione.
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono riportate nella parte iniziale della Lettera ufficiale di presentazione dell’offerta e dichiarazioni integrative (Allegato n. 1) e sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti dovrà prodursi:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti dovrà prodursi:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dovrà prodursi:
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di rete dovrà prodursi:
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla lettera ufficiale di invio dell’offerta, ovvero quali sezioni interne alla offerta medesima e sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati:
1. Relazione tecnica di offerta [redatta in lingua italiana, presentata in fogli singoli di formato A4
testo solo a fronte, in carattere Times New Roman, con dimensione minima del font pari 12, interlinea singola, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine, per un massimo di 10 (dieci) pagine], nella quale dovrà essere definita l’organizzazione delle attività richieste che prevedono la presenza di un “Responsabile del servizio”, un “Ispettore” ed un “Assistente”. Tale relazione in riferimento ai criteri B.4 del paragrafo 18, dovrà contenere le proposte del concorrente concernenti le ulteriori prove e indagini;
2. Dichiarazione riguardo il numero di ispezioni contemporaneamente sostenibili dal concorrente (criterio B.1 del paragrafo 18);
3. Curriculum vitae del Responsabile del Servizio, necessario ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio B.2 del paragrafo 18 e redatto attraverso l’Allegato 7 “CV Responsabile del Servizio”, completo della documentazione richiesta dai sub-criteri B.2.1, B.2.2. e B.2.3 del paragrafo 18, numerati e fascicolati nell’ordine di presentazione;
4. Documenti a comprova delle esperienze pregresse, necessari ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio B.3 del paragrafo 18, fascicolati in un unico allegato.
Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
Si rammenta che, nell’offerta tecnica, non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione (ad es. importi, prezzi, ecc.), idonea ad anticipare i contenuti dell’offerta economica.
Per tutte le proposte formulate dal Concorrente, qualora dovessero rendersi necessarie prestazioni non previste nell’offerta nell’Elenco Xxxxxx, esse saranno a carico del concorrente unitamente a tutti gli ulteriori eventuali oneri ed obblighi derivanti dal rapporto contrattuale e ricomprese nel prezzo contrattuale.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Nella sezione “BUSTA ECONOMICA” della Richiesta di Offerta (RDO) presente sul Portale Acquisti Anas, il Concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il modello di cui all’Allegato 4 e contenente i seguenti elementi:
a) ribasso unico percentuale offerto, rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Il ribasso unico offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere ed espresso con 3 (tre) cifre decimali; in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale il ribasso percentuale offerto indicato in lettere.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
I contratti attuativi saranno stipulati a corpo e/o a misura a seconda delle necessità della Stazione Appaltante ed il ribasso espresso sarà applicato su tutti gli articoli degli elenchi prezzi che saranno allegati.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
criterio | Punti | sub-criteri di valutazione | punti D | punti T | ||
B.1 | Numero di attività di | 25 | - | - | - | 25 |
criterio | Punti | sub-criteri di valutazione | punti D | punti T | ||
ispezione da gestire contemporaneamente | ||||||
B.2 | Qualifiche del responsabile del servizio | 15 | B.2.1 | Corsi e specializzazioni | 7 | - |
B.2.2 | Memorie, articoli e pubblicazioni | 5 | - | |||
B.2.3 | Docenza in corsi di formazione | 3 | - | |||
B.3 | Esperienze del Concorrente in attività di Ispezione Principale su Opere d’arte | 20 | B.3.1 | Attività svolte in ispezioni principali di ponti e viadotti (negli ultimi 5 anni) | 8 | - |
B.3.2 | Attività svolte in ispezioni principali di gallerie (negli ultimi 5 anni) | 8 | - | |||
B.3.3 | Attività svolte nelle indagini supplementari di cui al C.S.A. (in particolare: valutazione dello stato di corrosione delle armature lente; prove di rilascio tensionale; prove di caratterizzazione dinamica) | 4 | ||||
B.4 | Proposte di metodi tecnologicamente avanzati ed eventuali prove aggiuntive per l’esecuzione delle ispezioni | 10 | - | 10 | - | |
Totale | 70 | 45 | 25 |
B.1 Numero di attività di ispezione da gestire contemporaneamente Punti da 0 a 25
La commissione giudicatrice attribuirà il punteggio sulla base della dichiarazione resa dal concorrente in merito alla propria capacità di gestire contemporaneamente più attività d’ispezione su opere d’arte diverse.
Ogni squadra di ispezione dovrà essere composta da almeno un ispettore e un assistente e sarà coordinata dal responsabile del servizio. Il responsabile potrà coordinare più squadre contemporaneamente.
Ad esempio, per un numero di ispezioni dichiarato pari a 3 (tre), il concorrente dovrà organizzare n. 3 (tre) squadre e impiegare, complessivamente, n. 1 (un) Responsabile del Servizio, n. 3 (tre) ispettori e
n. 3 (tre) assistenti.
Il concorrente, valutando la possibilità di organizzare più “squadre di ispezione”, dovrà dichiarare il numero massimo di attività di ispezione gestibili contemporaneamente.
Il punteggio massimo attribuibile è stabilito in base alla tabella che segue e verrà assegnato dalla Commissione, sulla base della sola dichiarazione prodotta dal concorrente all’interno della Relazione Tecnica di offerta, di cui al paragrafo 16.
Nella stessa tabella viene riportato l’incremento che verrà applicato alle penali giornaliere indicate nello schema di accordo quadro; le penali così maggiorate saranno applicate per ogni giorno di ritardo rispetto all’attivazione dei cantieri e/o al completamento delle attività; tale incremento verrà applicato a tutti i contratti aperti contemporaneamente, ancorché in fase di completamento.
Numero di attività di ispezione contemporanee | Punteggio | % incremento della penale giornaliera |
1 | 0 | 0% |
2 | 4 | 20% |
3 | 7 | 30% |
4 | 13 | 40% |
5 | 19 | 60% |
6 | 23 | 80% |
7 | 25 | 100% |
Il Concorrente dovrà dichiarare di eseguire contemporaneamente le attività di ispezione, non considerando altri aspetti, quali la distribuzione territoriale o temporale dei servizi e/o la complessità delle opere d’arte interessate.
Il numero dichiarato di attività di ispezione gestibili contemporaneamente dal concorrente avrà valore negoziale ai fini dell’appalto e sarà facoltà della Stazione Appaltante rendere attivi contemporaneamente un pari numero di attività, nell’ambito di uno o più contratti attuativi del presente Accordo Quadro.
L’eventuale inadempimento a tale obbligo sarà sanzionato con applicazione di penali e con il diritto, da esercitare ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, alla risoluzione del singolo contratto applicativo e/o dell’intero accordo quadro come previsto dallo “schema di accordo quadro”.
Si ricorda che nell’esecuzione delle ispezioni, sulla base dei cantieri contemporanei dichiarati, l’appaltatore dovrà provvedere anche a tutte le attività propedeutiche e successive allo svolgimento dei controlli, incluso l’eventuale approntamento dei cantieri temporanei e la relativa segnaletica. Tale ultima attività potrà costituire oggetto di subappalto, nei limiti di legge, individuati dall’art. 105 del Codice.
B.2 Qualifica del Responsabile del Servizio Punti da 0 a 15
La commissione valuterà il Curriculum Vitae del Responsabile del Servizio, secondo i sub-criteri di seguito indicati. Il curriculum dovrà essere allegato alla documentazione tecnica secondo quanto indicato al paragrafo 16.
B.2.1 | Corsi e specializzazioni | Punti da 0 a 7 |
B.2.2 | Memorie articoli e pubblicazioni | Punti da 0 a 5 |
B.2.3 | Docenza in corsi di formazione | Punti da 0 a 3 |
- In riferimento al primo punto della tabella, saranno particolarmente apprezzate dalla commissione giudicatrice i corsi frequentati e le specializzazioni in possesso del Responsabile del Servizio, attinenti le ispezioni principali, così come descritte nel CSA, comprovate allegando copia degli attestati di formazione e/o frequenza conseguiti o in corso (qualora interrotti a seguito dell’emergenza sanitaria), con indicazione della durata e del riferimento alla normativa;
- in riferimento al secondo punto della tabella, la Commissione valuterà le dichiarazioni rese dal Concorrente, con indicazione degli eventuali ulteriori autori, rivista del settore, titolo e data di pubblicazione, con particolare attenzione alle memorie, articoli e pubblicazioni riguardanti i ponti, viadotti e gallerie e le tematiche in esse affrontate;
- in riferimento al terzo punto della tabella, verranno valutate dalla Commissione Giudicatrice le eventuali prestazioni di docenza e corsi di formazione tenuti dal Responsabile del Servizio, riguardanti le ispezioni principali, debitamente comprovate per mezzo dei contratti con le strutture o gli Enti
coinvolti nelle prestazioni, con particolare attenzione alle tematiche svolte e alla durata.
Tutta la documentazione allegata per la valutazione e la conseguente attribuzione del punteggio, sopra richiesta per ogni punto, deve essere chiaramente ed inequivocabilmente riconducibile personalmente al professionista indicato quale Responsabile del Servizio: non sarà valutata (e sarà quindi attribuito un punteggio pari a zero), la documentazione riferita genericamente a società, studi tecnici, ecc..
B.3 Esperienze del Concorrente attinenti le Ispezione su Opere d’arte Punti da 0 a 20
La Commissione giudicatrice valuterà le esperienze presentate dal Concorrente, secondo quanto indicato al paragrafo 16 e attinenti alle opere d’arte come nella tabella seguente indicate.
B.3.1 | La commissione valuterà le esperienze pregresse del Concorrente, attinenti le ispezioni di ponti, viadotti e cavalcavia eseguite negli ultimi 5 (cinque) anni (a far data dall’anno di pubblicazione del bando incluso). | Punti da 0 a 8 |
B.3.2 | La commissione valuterà le esperienze pregresse del Concorrente attinenti le ispezioni di gallerie naturali e artificiali eseguite negli ultimi 5 (cinque) anni (a far data dall’anno di pubblicazione del bando incluso). Saranno particolarmente apprezzati i metodi tecnologicamente avanzati per l’esecuzione della mappatura fotografica e del rilievo laser scanner delle superfici interne di gallerie, eseguiti tramite strumentazioni e mezzi d’opera opportunamente equipaggiati. | Punti da 0 a 8 |
B.3.3 | La Commissione valuterà le esperienze del Concorrente negli ultimi 5 (cinque) anni (a far data dall’anno di pubblicazione del bando incluso) nell’esecuzione - su ponti e viadotti - di: • prove per la valutazione dello stato di corrosione delle armature lente • e/o di prove di rilascio tensionale • e/o di prove di caratterizzazione dinamica. | Punti da 0 a 4 |
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il Concorrente dovrà produrre idonea documentazione a comprova delle esperienze indicate e chiaramente riconducibili allo stesso (contratti), la cui assenza o incompletezza comporterà l’attribuzione di un punteggio pari a zero. Inoltre, la Commissione non valuterà esperienze afferenti ad attività su parti d’opera o strutture diverse da quelle indicate in tabella.
B.4 Proposte di metodi tecnologicamente avanzati ed eventuali prove aggiuntive per l’esecuzione delle ispezioni Punti da 0 a 10
La Commissione giudicatrice valuterà le proposte del concorrente, con particolare riguardo a metodi e prove tecnologicamente avanzati.
Tipologia di prova | Strumentazione utilizzata (comprensiva di casa produttrice e modello) | n. di prove offerte nell’ambito dell’intero accordo quadro |
Si precisa che le proposte sopra formulate dal concorrente, in relazione ai criteri B.1, B.2 e B.4, hanno valore contrattuale, con conseguente applicazione, in caso di inadempimento, di quanto previsto nello Schema di accordo quadro allegato. Inoltre, le offerte proposte dal concorrente sono da intendersi a carico dello stesso e quindi non è prevista la redazione di nuovi prezzi. Sono inoltre compensati e quindi a carico del Concorrente gli approntamenti e i mezzi necessari per l’esecuzione delle prove.
In merito alle prove di laboratorio, si rammenta che queste dovranno essere eseguite da Laboratori autorizzati, secondo le disposizioni di legge in materia.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:
ottimo = da 0,81 a 1;
distinto = da 0,61 a 0,80; buono = da 0,41 a 0,60 ; discreto = da 0,21 a 0,40
sufficiente= da 0,01 a 0,20;
insufficiente= 0
La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta, in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula:
Ci = (Ra/Rmax)α
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo Ra = ribasso offerto dal concorrente i-esimo Rmax= ribasso dell’offerta più conveniente
α= 0,25
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore.
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
Dove:
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Per i criteri con punteggi tabellari, al risultato della suddetta operazione, verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
Non si procederà con la riparametrazione.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La data di svolgimento della prima seduta pubblica sarà comunicata mediante la funzionalità “Messaggi” della Richiesta di Offerta (RDO) online sul Portale Acquisti di Anas S.p.A..
La prima seduta pubblica si terrà presso ANAS S.p.A. - Direzione Generale – Direzione Appalti ed Acquisti – Unità Appalti di Lavori, Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 - 00000 – Roma e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
In alternativa, la seduta pubblica potrà essere effettuata in modalità telematica (es. videoconferenza). In tal caso, saranno forniti tutti i dettagli per consentire la partecipazione alla seduta, mediante la funzionalità “Messaggi” della Richiesta di Offerta (RDO) online sul Portale Acquisti di Anas S.p.A..
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui sopra.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzionalità “Messaggi” della Richiesta di Offerta (RDO) online sul Portale Acquisti di Anas S.p.A., circa 2 (due) giorni prima della data fissata.
Nel corso della seduta pubblica, il seggio di gara procederà ad accertare a sistema la tempestività delle offerte e la presenza, per ciascuna offerta, delle buste amministrative digitali, di quella tecnica e di quella economica. Successivamente il seggio di gara, in seduta riservata, procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76 comma 2-bis del Codice.
La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma Jaggaer.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte secondo le modalità di cui al “Regolamento per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle procedure di gara ANAS S.p.A.”, emesso con nota prot.
n. 30816 del 18 marzo 2016 così come modificato con Comunicazione organizzativa prot. CDG- 0210626-I dell’11 aprile 2019, visionabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Fornitori – Bandi di gara - Pubblicazioni per la trasparenza” ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’Accordo Quadro.
Il Presidente sarà un Dirigente Responsabile di struttura organizzativa ovvero un Quadro apicale con esperienza nel ruolo di commissario di gara ovvero nella gestione di gare pubbliche.
In caso di entrata in operatività dell’Albo Nazionale Obbligatorio dei Commissari di Gara, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in attuazione del disposto di cui all’art. 77, comma 3 del Codice, Anas S.p.A. provvederà alla nomina della Commissione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tramite sorteggio in seduta pubblica tra i nominativi contenuti nella lista di candidati acquisita tramite l’Applicativo X.X.XX..
Alla commissione giudicatrice sono attribuiti i seguenti compiti:
(i) apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, ai fini della valutazione in ordine all’integrità e alla presenza di tutta la documentazione richiesta dalla lex specialis di gara;
(ii) valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nella documentazione di gara;
(iii) lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e apertura delle offerte economiche; quindi, lettura dei ribassi offerti dai concorrenti e individuazione delle offerte che
superano la soglia di anomalia nonché di quelle che, sulla base di elementi specifici, appaiano anormalmente basse;
(iv) supporto al Responsabile del procedimento nella valutazione di congruità delle offerte.
La Commissione giudicatrice deve svolgere i compiti sopra delineati nel rispetto dei principi di concentrazione e di continuità delle sedute della Commissione giudicatrice.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, nonché, in caso di commissari esterni, il compenso corrisposto ai componenti esterni ed il costo complessivo sostenuto dall’Amministrazione per la procedura di nomina, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta
pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali esclusioni da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle sezioni “BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e “RISPOSTA TECNICA” della Richiesta d’Offerta (RDO);
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In tali casi il RUP/La Stazione Appaltante procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera
b) del Codice.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del Gruppo di Valutazione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice potrà in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Il procedimento di valutazione dell’offerta anomala avverrà conformemente ai termini e alle prescrizioni di cui l’art. 97, commi 4, 5 e 6, del Codice.
L’Amministrazione aggiudicatrice chiederà all’offerente le spiegazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, procedendo ai sensi dell’art. 97 del Codice, con l’applicazione dei termini ivi previsti e secondo le modalità che di seguito si anticipano.
La documentazione dovrà essere trasmessa mediante le funzionalità del Portale Acquisti e dovrà contenere dettagliata relazione giustificativa, sottoscritta digitalmente corredata degli schemi di analisi di cui all’Allegato 9 - Analisi Prezzi Lavori, “Tabella A”, compilati in tutte le voci ed articoli non variati, richiesti al paragrafo 22.1, che concorrono a formare l’importo complessivo offerto relativamente alle suddette voci, nonché di tutta la documentazione occorrente per la verifica dei dati esposti nei suddetti schemi e della “Tabella B” (Allegato 11), giustificativa delle spese generali esposte nella medesima, corredata da eventuale documentazione occorrente.
Tale documentazione dovrà essere prodotta da parte del Concorrente solo in caso di avvio della fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse.
A tal fine, l’Amministrazione aggiudicatrice assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Concorrente dovrà predisporre gli schemi di analisi delle voci di prezzo richieste e indicate al paragrafo 22.1, di cui all’allegato Allegato 9 – Tabella A Analisi Prezzi Lavori, numerando gli stessi in ordine progressivo in ogni pagina. I suddetti schemi di analisi dovranno essere opportunamente compilati e sottoscritti digitalmente.
In ipotesi di subappalto o di fornitura in opera di semilavorati, il contratto o l’offerta del subappaltatore, dovranno essere inseriti, come copia scansionata ai sensi della normativa vigente, mediante le predette funzionalità del Portale Acquisti e dovranno risultare corredati delle analisi e sotto-analisi relative alle categorie di lavoro che si assumono. Le analisi e le eventuali sotto analisi del subappaltatore saranno compilate sulla base degli schemi forniti dall’Amministrazione aggiudicatrice (Tabella A – Analisi Prezzi Lavori), con l’indicazione di tutte le voci previste dai suddetti schemi e le stesse dovranno essere sottoscritte digitalmente, sia dal subappaltatore, sia dal Concorrente stesso, con le modalità indicate nel precedente capoverso. Sulla base di tali dati, il Concorrente provvederà alla corretta compilazione delle proprie analisi.
Il Concorrente dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente la “Tabella B” di cui all’allegato 11, qualora non già inserita nell’offerta economica, la relazione giustificativa di cui al successivo sotto paragrafo 22.1, nonché l’ulteriore documentazione occorrente per la verifica delle analisi.
Il Concorrente dovrà, inoltre, produrre la seguente dichiarazione, sottoscritta digitalmente:
"Il/i sottoscritto/i, Rappresentante/i Legale/i del Concorrente dichiara/no e conferma/no, assumendosi/sene tutte le conseguenti responsabilità, di aver direttamente controllato:
- tutti i documenti forniti dalle Imprese terze e sottoscritti per accettazione dal Concorrente;
- la corrispondenza delle posizioni IVA e delle iscrizioni alle Camere di Commercio con l'oggetto delle forniture e /o prestazioni pattuite nonché la disponibilità delle quantità e qualità dei materiali e/o macchinari e/o attrezzature impegnate;
il carattere impegnativo dei documenti contrattuali o delle offerte sia per le Imprese terze, che per lo stesso Concorrente”.
Ogni atto che costituisce la documentazione per la verifica dei dati inseriti nelle analisi deve riferirsi espressamente ai lavori oggetto del presente Disciplinare di gara. In caso di aggiudicazione dell’appalto ad offerta con ribasso superiore alla soglia di anomalia e successivamente verificata ed ammessa, le analisi, le spiegazioni e le dimostrazioni prodotte in fase di verifica di congruità dell’offerta non hanno valore negoziale.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal Concorrente con le medesime modalità previste per la presentazione dell’offerta, in termini di sottoscrizione digitale e trasmissione attraverso le funzionalità del Portale Acquisti.
Il RUP, con il supporto del Gruppo di Valutazione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.
22.1 Criteri a base del sub procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse
Le giustificazioni proposte dal Concorrente – comprese le eventuali offerte commerciali - dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
- dovranno essere compatibili con le necessità tecniche dei servizi;
- dovranno espressamente garantire la disponibilità per tutta la durata prevista per l’Accordo Quadro;
- dovranno ottemperare alle prescrizioni amministrative (anche locali) vigenti.
In particolare, nel caso di ricorso a noleggio da parte del Concorrente, le offerte commerciali dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- dovranno essere indirizzate al Concorrente;
- dovranno riportare esplicito riferimento alla gara;
- dovranno essere firmate in calce dal noleggiatore;
- dovranno essere valide per tutta la durata dell’Accordo Quadro, anche se riferiti a prezzi controllati e quindi suscettibili di variazioni;
- dovranno riportare se comprensivi della mano d’opera ordinaria e/o straordinaria necessaria al corretto funzionamento e alla manutenzione e se trattasi di noleggio a caldo o a freddo;
- dovranno essere prive di correzioni.
Nel caso di offerta anormalmente bassa, il Concorrente dovrà compilare, in tutte le sue parti, l’allegato 8 - Schema Rappresentativo dei lavori in Appalto; tale schema è elaborato ai soli fini della valutazione della congruità complessiva dell’offerta. Il concorrente, pertanto, dovrà ipotizzare l’attivazione di n. 5 (cinque) contratti di pari valore e caratteristiche per un ammontare complessivo di € 232.697,75 (5 contratti applicativi tipologici rappresentati dall’allegato 8 ”Schema rappresentativo dei lavori/servizi in appalto”). L’opera “tipo”, cui si riferisce il singolo contratto applicativo, ha estensione pari a m. 180 (centottanta metri) ed è caratterizzata da n. 3 (tre) campate, con luce centrale pari a m. 80 (ottanta metri) e luci laterali di m. 50 (cinquanta metri). L’impalcato presenta una larghezza complessiva pari a m. 16 (sedici metri). Le sovrastrutture sono realizzate da un tipologico a doppio fusto circolare di diametro m. 1,50 (uno virgola cinquanta metri). La durata del contratto è pari a 60 (sessanta) giorni.
Tutte le indicazioni qui riportate non sono in alcun modo riferibili alla reale articolazione dei singoli contratti applicativi ed al numero di contratti attivabili contemporaneamente; di conseguenza, queste non sono in alcun modo vincolanti per Anas S.p.A., nello svolgimento dell’Accordo Quadro.
Elemento di valutazione della congruità dell’offerta sarà anche la percentuale di ribasso, valorizzata dal Concorrente nello “Schema rappresentativo dei lavori in appalto” (Allegato 8); tale ribasso, in ogni caso, non potrà risultare inferiore ai ribassi unici offerti dal Concorrente.
Si chiarisce inoltre che Anas S.p.A. potrà verificare tutte le analisi dei prezzi che riterrà necessario, oltre a quelle delle voci indicate nello “Schema rappresentativo dei lavori in appalto”.
Lo schema dovrà essere consegnato esclusivamente in caso di avvio del procedimento di verifica
dell’anomalia.
Le voci di prezzo presenti nello “Schema rappresentativo dei lavori in appalto” non sono in alcun modo vincolanti per Anas S.p.A. ai fini della stipula dei contratti attuativi.
Infatti, nell’esecuzione dell’appalto attraverso i singoli contratti attuativi verranno applicate le voci di prezzo presenti nell’elenco prezzi e relative ai servizi effettivamente ritenute necessarie da Anas S.p.A..
Vista la specificità dell’appalto per Accordo Quadro, circa l’assenza di informazioni in merito alle opere d’arte che saranno rese note solo al momento dell’attivazione dei singoli contratti applicativi, ai soli fini delle valutazioni sulla congruità dell’offerta, si specifica quanto segue:
- nella formulazione dell’analisi per tutti i semilavorati dovrà considerare le condizioni più sfavorevoli relativamente al possesso, noleggio, acquisto ecc. dei mezzi d’opera e delle strumentazioni. Tali condizioni, come anche gli altri aspetti relativi alla verifica di anomalia, non rappresentano in alcun modo una indicazione per i successivi contratti applicativi.
Di conseguenza, avendo tenuto conto delle condizioni economiche ed organizzative più sfavorevoli nella formulazione dell’offerta, l’Appaltatore sarà tenuto a ottemperare alle indicazioni presenti nel piano di ispezione del singolo contratto applicativo, senza ulteriori richieste di oneri aggiuntivi rispetto a quanto dovuto sulla base dell’applicazione del ribasso offerto.
Si ribadisce che, nella fase di esecuzione dell’Accordo Quadro, a ciascuno degli articoli contenuti nell’elenco prezzi delle lavorazioni previste sarà applicato la percentuale del ribasso offerto dal Concorrente.
I giustificativi prodotti in fase di verifica di congruità dell’offerta, non hanno alcun valore negoziale.
Analisi
Tutti i prezzi proposti dal Concorrente devono essere giustificati utilizzando unicamente gli schemi di analisi forniti da Anas S.p.A..
Le schede di analisi prezzo relative ai semilavorati “NOLI” e “TRASPORTI” dovranno essere prodotte dal Concorrente sotto la propria responsabilità e sono da considerarsi vincolanti per il Concorrente per tutta la durata delle lavorazioni.
Tali schede dovranno essere prodotte secondo le seguenti indicazioni:
- dovrà essere riportato il tipo di semilavorato secondo la codifica presente nelle schede di analisi prezzo Anas;
- dovranno essere riportate le caratteristiche tecniche del mezzo d’opera;
- dovranno riportare con le corrette unità di misura:
o il costo di ammortamento o di noleggio o di acquisto, con eventuale indicazione degli anni di ammortamento residuo;
o gli eventuali materiali occorrenti al funzionamento completo del macchinario;
o i costi per la manodopera per funzionamento, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Non dovranno essere previsti né spese generali né utile d’impresa in quanto sono attribuibili esclusivamente alle schede di analisi prezzo.
Quanto sopra riportato dovrà essere corredato da apposita documentazione a comprova di ogni importo economico inserito (libro cespite, contratti leasing, fatture commerciali, offerte commerciali, noli, libretti di manutenzione, ecc.).
Le schede di analisi così compilate dovranno essere firmate digitalmente dal Concorrente.
Quantità (Produttività e/o incidenze)
Fatto salvo quanto di seguito previsto, è vietato apportare modifiche alla produttività/incidenza prevista nelle analisi a base di appalto.
Eventuali diverse produttività/incidenze devono essere adeguatamente giustificate e possono essere accolte esclusivamente nel caso di utilizzo di mezzi d’opera, impianti, macchinari e attrezzature con caratteristiche tecniche tali da giustificare il sostanziale miglioramento delle attività lavorative (produttività) attraverso le schede tecniche del macchinario dalle quali si evinca la produttività reale indicata.
Nel caso sopra riportato, il Concorrente dovrà presentare uno specifico allegato composto da:
- scheda di analisi a base di appalto con le modifiche evidenziate
- scheda tecnica del mezzo/macchinario proposto dalla quale si evinca in valore della produttività reale indicata nell’analisi
- documento di possesso/nolo del macchinario proposto
- eventuali ulteriori documenti a giustificazione della modifica.
Non saranno ritenute congrue quelle voci di prezzo per le quali tali modifiche siano giustificate facendo riferimento a formule generiche, quali, ad esempio, “pregresse esperienze maturate”, “elevata capacità del personale” o con generici riferimenti all’ottimizzazione dei processi costruttivi derivanti da “lavorazioni analoghe”.
Mano d’opera
Non è consentita alcuna variazione alle voci relative alla mano d’opera previste nelle schede di analisi prezzi Anas.
Qualora venga modificato il costo unitario della manodopera previsto nelle schede di analisi di Anas, si precisa quanto segue:
- il costo della mano d’opera deve essere determinato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
- il ricorso eventuale alle misure a sostegno dell’occupazione previste dall’art. 8 del D. L. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge 14/09/2011, n. 148, e da ogni altra eventuale normativa di favore dovrà essere specificatamente documentato;
- qualora necessario, le voci di costo dovranno essere integrate, a cura del Concorrente, con il prospetto di calcolo delle maggiorazioni del costo orario da applicare alle singole lavorazioni, in conformità alle eventuali previsioni contrattuali;
- nel caso si intenda utilizzare mano d’opera proveniente da altre regioni, rispetto a quella in cui l’opera deve essere realizzata, i costi dovranno essere integrati dalle indennità di trasferta, secondo quanto indicato nei listini ufficiali di riferimento;
- per le valutazioni durante la verifica dell’offerta anomala, Anas S.p.A. prenderà a riferimento quanto rilevato dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali per la provincia di esecuzione dei lavori (xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx sez. Analisi economiche e costo del lavoro), aggiornate all’ultimo rilevamento rispetto alla data di scadenza dell’offerta. Il costo della manodopera da adottare è quello più alto fra le province interessate.
Materiali
Qualora non venissero adottati i prezzi previsti da Anas S.p.A., il costo dei materiali può essere determinato sulla base dell’ultimo, rispetto alla scadenza dell’offerta, Listino Prezzi Ufficiale della Regione interessata dai lavori, di cui dovrà essere allegata copia semplice. Tali prezzi sono da considerarsi come fonte ufficiale dei prezzi medi di mercato e pertanto, qualora adottati, già attendibili senza necessità di ulteriori giustificazioni.
Di converso, nel caso in cui il Concorrente sia in grado di offrire prezzi più competitivi per i suddetti materiali, dovrà fornire esplicite dimostrazioni (ad es. offerte commerciali) delle particolari condizioni
di cui gode e che gli consentono di approvvigionarsi del materiale ad un prezzo più basso di quello corrente di mercato.
Tutti gli atti prodotti (offerte commerciali, contratti di fornitura ecc.), firmati digitalmente come sopra indicato, devono essere privi di correzioni e devono riportare, tra l’altro, esplicita indicazione della tipologia e della quantità della fornitura assunta.
Mezzi d’opera, macchinari ed attrezzature
Per i mezzi d’opera, macchinari e attrezzature di cantiere deve essere fornita copia semplice del "Registro dei beni ammortizzabili" (aggiornato all’ultimo bilancio utile depositato). Nel detto registro dovrà risultare evidenziato il valore d’acquisto del mezzo che si intende utilizzare, il valore residuo da ammortizzare ed il costo di ammortamento annuale fiscalmente ammesso.
Per tutti i mezzi d'opera e macchinari, il cui possesso è certificato dal detto libro o da noleggio, il Concorrente dovrà fornire, a richiesta di Anas S.p.A., anche le sotto analisi, redatte dal Concorrente, indicative dei costi di gestione necessari per il funzionamento degli stessi. Nelle analisi e sotto analisi, dovrà essere posto in chiaro il riferimento al mezzo d’opera indicandone la posizione nel "Registro dei beni ammortizzabili" nonché, nel caso di nolo, nei relativi contratti/offerte.
Si precisa che qualora il Concorrente ricorra al nolo, su richiesta di Anas S.p.A., lo stesso avrà cura di presentare ogni elemento utile per la individuazione del costo esposto nel contratto d’uso.
Spese generali
Le Spese Generali dell’Accordo Quadro devono fare riferimento all’intera durata dell’accordo ed all’intero importo a base di appalto. Inoltre, ai fini della verifica dell’anomalia devono essere indicate le Spese Generali e quindi il relativo importo totale previsto per lo “Schema rappresentativo dei lavori in appalto” (Allegato 8).
Nella Tabella B, dovranno essere riportati gli oneri previsti per garantire l’effettiva realizzazione della propria offerta, anche in base ai criteri del paragrafo 18.1, per l’intero Accordo Quadro, nonché per i Contratti Applicativi che prevedano le lavorazioni indicate nello “Schema Rappresentativo dei Lavori in Appalto”.
I costi esposti per ogni singola voce devono essere giustificati in una nota esplicativa analitica che contenga anche gli eventuali documenti di supporto (offerte, fatture, ecc.).
Si segnala che nel complesso le Spese Generali dell’intero Accordo Quadro non devono comunque risultare inferiori al 5% (cinque per cento) dell’offerta.
L’eventuale economia che dovesse essere rilevata dalle Spese Generali relative allo “Schema rappresentativo dei lavori in appalto”, potrà essere considerata come importo disponibile al fine di ricoprire eventuali diseconomie non giustificate nel corso della procedura di verifica dell’anomalia.
Qualora la percentuale offerta per le Spese Generali dell’intero Accordo Quadro, al netto degli oneri a carico dell’Appaltatore relativamente alla propria offerta da sostenere per le proposte migliorative previste dai criteri di cui al paragrafo 18.1, sia pari o superiore al 13%, non verrà richiesta alcuna giustificazione.
La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di chiedere documentazione giustificativa relativa ai costi delle migliorie offerte in gara, indicati dal Concorrente nella Tabella B - Spese Generali. La percentuale di spese generali non può essere differente tra la presentazione dell’offerta economica ed i successivi GIUSTIFICATIVI.
Utile d’Impresa
Rispetto all’utile del 10% (dieci per cento), indicato nella normativa vigente, è ammesso che il Concorrente possa autonomamente ridurne il valore. Tale riduzione deve essere opportunamente motivata in un’apposita relazione.
La percentuale di utile di impresa non può essere differente tra la presentazione dell’offerta economica ed i successivi GIUSTIFICATIVI.
L’importo dell’utile, ottenuto applicando la percentuale di utile - dichiarata dal Concorrente per l’intero Accordo Quadro - all’importo risultante nello “Schema Rappresentativo dei Lavori in Appalto”, potrà essere considerato come importo disponibile al fine di ricoprire eventuali diseconomie non giustificate nel corso della procedura di verifica dell’anomalia.
Si applicano le disposizioni dell'art. 97, commi 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al paragrafo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a) del Codice.
L’esito della gara (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, i punteggi, gli aggiudicatari e gli importi/le percentuali di aggiudicazione), sarà soggetto alla pubblicazione, secondo le norme vigenti, sul Portale Acquisti Anas e/o sul sito istituzionale di Anas S.p.A..
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alla segnalazione all’X.X.XX.. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione dell’Accordo quadro è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011, c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis, e 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, recederà dall’Accordo quadro laddove si verifichino le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4- ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.
L’Accordo quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
L’Accordo Quadro – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese dell’accordo quadro e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari. L’Accordo Quadro sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e dalle
regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
Saranno, inoltre, a carico dell’Aggiudicatario anche tutte le spese notarili, di bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipulazione del contratto d’appalto e all’acquisizione dei documenti. Le suddette imposte devono essere assolte sia per l’Accordo Quadro, sia per i relativi contratti attuativi.
L’Accordo Quadro è, inoltre, soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera c-bis) del Codice.
I contratti attuativi ed i relativi allegati (capitolato speciale d’appalto; elenco prezzi unitari; crono programma), sono soggetti, ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo di Euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate, come per legge.
I contratti attuativi sono altresì soggetti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 21 del D.P.R. 131/1986, all’imposta di registrazione.
Le spese di registrazione (i.e. imposta di registro e di bollo), sono a carico dell’aggiudicatario e vengono liquidate direttamente da quest’ultimo al momento della registrazione del contratto attuativo presso l’Agenzia delle Entrate, cui l’aggiudicatario è tenuto a provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto attuativo stesso, dandone adeguata evidenza ad Anas S.p.A.. Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, Anas S.p.A. sospenderà il primo pagamento a favore dell’Appaltatore. Limitatamente all’imposta di registro, in caso di applicazione delle penali, la stessa verrà liquidata da Anas S.p.A. a valere sui pagamenti successivi ovvero sulla rata di saldo. Resta inteso che tutte le eventuali spese di bollo e di registro dovute, sin dall’origine o in caso d’uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.
All’atto della stipulazione dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo dell’Accordo Quadro, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
La garanzia fideiussoria definitiva deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 e deve essere sottoscritta da un soggetto
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e riportare l’autentica notarile della sottoscrizione attestante i poteri del firmatario.
Ferma restando la necessaria legalizzazione notarile attestante i poteri del garante sull’originale (ai sensi degli art. 1, lettera l) e 30 del D.P.R. 445/2000), detta garanzia deve essere prodotta in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lettera p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tale ultimo caso, la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).
L’Aggiudicatario di ogni lotto terrà indenne l’Anas S.p.A. da tutti i danni compiuti in ragione dell’espletamento del servizio affidato, causati a terzi o al committente stesso. Con la stipula dell’Accordo quadro, l’Aggiudicatario si impegna a produrre una polizza di responsabilità civile verso terzi, da consegnare all’Amministrazione aggiudicatrice almeno 10 (dieci) giorni prima della stipula del primo contratto attuativo, con importo della somma assicurata corrispondente all’importo massimo previsto per l’accordo quadro [i.e. Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)].
La copertura assicurativa dovrà comunque decorrere dalla data di sottoscrizione del primo contratto attuativo e cessare alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo servizio affidato.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U.R.I. 25 gennaio 2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. Il mancato incasso delle somme dovute nel termine previsto darà luogo alla decurtazione dell’importo
dovuto dalla prima rata di SAL, previa distinta fatturazione a cura di Anas S.p.A..
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 30.000,00 (Euro trentamila/00). La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. Si riporta di seguito il codice IBAN per il versamento da parte dell’aggiudicatario dei suddetti rimborsi fatturati da Anas S.p.A., IBAN: XX00X0000000000000000000000.
Trattandosi di gara articolata in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in misura proporzionale al relativo valore, secondo la percentuale di incidenza del singolo lotto rispetto al valore complessivo dell’appalto.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro Territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato solo “Regolamento GDPR”), si informa che i dati personali del concorrente verranno trattati secondo quanto disposto dal suddetto Regolamento GDPR con le modalità di seguito dettagliate.
Titolare e Data Protection Officier (DPO). Il titolare del trattamento è Anas S.p.A., rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore, contattabile all’indirizzo mail xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx.
Il contatto del DPO è xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Fonti e tipologia di dati
a) Dati Personali acquisiti direttamente dal concorrente. Xxxx Xxxxxx: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.
b) Dati del concorrente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza
Finalità del trattamento e conservazione dei dati.
I dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la successiva stipulazione del contratto e della sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità:
- con riferimento all’espletamento della procedura di gara la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di legge in materia di pubblici appalti;
- con riferimento alla stipulazione del contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;
- con riferimento all’esecuzione la natura del conferimento è obbligatoria e in base al contratto stipulato tra Xxxx S.p.A. e l’Appaltatore e le norme di legge;
L’acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto al conferimento comporta per Anas S.p.A. l’impossibilità di gestire la procedura concorsuale in conformità alle norme di legge e di conseguenza l’esclusione del concorrente dalla suddetta procedura.
Soggetti destinatari dei dati
I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati dai seguenti soggetti:
- Soggetti non direttamente riconducibili ad Anas S.p.A. che agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni;
- Soggetti riconducibili ad Anas S.p.A. che agiscono in qualità di persone espressamente autorizzate da Anas S.p.A. o in qualità di Responsabili del Trattamento per conto di Anas S.p.A.:
L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
Conservazione dei dati
I dati personali resi dal concorrente per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo illimitato per motivi di interesse pubblico.
Diritti degli interessati
Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il concorrente ha diritto di chiedere ad ANAS l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Il concorrente in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando ad Anas S.p.A. apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx ovvero rivolgendosi al DPO (Data Protection Officier). xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Il Responsabile dell’Unità Appalti di Lavori
Allegati al Disciplinare di gara:
Xxxxx Xxxxxxxx
Signed by Xxxxx Xxxxxxxx
on 26/05/2020 16:31:45 CEST
- Allegato 1 – Modello di Lettera ufficiale di invio dell’offerta;
- Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo DGUE;
- Allegato 3 – Dichiarazioni “Stato di Famiglia” per Antimafia;
- Allegato 4 – Modulo offerta economica
- Allegato 5 – Schema di Accordo Quadro
- Allegato 6 – Schema di contratto applicativo
- Allegato 7 “CV Responsabile del Servizio”;
- Allegato 8 “Schema rappresentativo dei lavori in appalto”;
- Allegato 9 Tabella A Analisi prezzi Lavori;
- Allegato 10 Analisi dei prezzi semilavorati
- Allegato11 “Tabella B Spese Generali”
Elaborati tecnici:
- Allegato A1 - Elenco strade e corografia_LOTTO 1;
- Allegato A2 - Elenco strade e corografia_LOTTO 2;
- Allegato A3 - Elenco strade e corografia_LOTTO 3;
- Allegato A4 - Elenco strade e corografia_LOTTO 4;
- Allegato A5 - Elenco strade e corografia_LOTTO 5;
- Allegato A6 - Elenco strade e corografia_LOTTO 6;
- Allegato A7 - Elenco strade e corografia_LOTTO 7;
- Allegato A8 - Elenco strade e corografia_LOTTO 8;
- Allegato B Elenco prezzi unitario;
- Allegato C Elenco Prezzi Sicurezza;
- Allegato D Capitolato Speciale di Appalto di Servizi Parte Generale
- Allegato E Capitolato norme tecniche.