CONTRATTO DI RETE REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio n.222 Raccolta n.111
CONTRATTO DI RETE REPUBBLICA ITALIANA
Nove novembre duemiladieci
In Bergamo, nel mio studio alla Via Roma n.1.
A vanti a me Xxxx.Xxxxxx Xxxxxx, Notaio in Bergamo, iscritto presso il locale Collegio Notarile,
Commento [MSOffice1]: Il contratto di rete è una innovativa forma di aggregazione fra imprenditori, che unendo sforzi economici e risorse patrimoniali, tentano di conseguire obbiettivi di sviluppo e crescita imprenditoriale, ai quali non potrebbero avere accesso operando individualmente
sono presenti i signori:
- Tizio, che interviene nel presente atto in qualità di imprenditore individuale, esercente sotto la ditta "ELECTRIC 2000 di Tizio" corrente in Bergamo, iscritto nel locale Registro delle Imprese, codice fiscale , R.E.A
, partita I.V.A. 012345678912;
- Caio e Sempronio, i quali intervengono al presente atto in qualità di unici soci, amministratori e legali rappresentanti della società:
"S.N.C. di Caio e Sempronio"
con sede in Udine, Via , iscritta nel Registro delle Imprese di Udine, numero di iscrizione e codice fiscale 0456789123, R.E.A ,
muniti dei necessari poteri in forza dei vigenti patti sociali;
- Mevio, che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società
"ALFA S.R.L."
con sede in Bologna, Via _ , capitale Euro , interamente versato, iscritta nel locale Registro delle Imprese, numero di iscrizione e codice fiscale 0987654321, R.E.A. ,
munito dei poteri necessari in forza del vigente statuto;
- Filano, che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società
"BETA S.C. a R.L."
con sede in Genova, Via , capitale Euro _ , interamente versato, iscritta nel locale Registro delle Imprese, numero di iscrizione e codice fiscale 0000000000, R.E.A. ,
munito dei poteri necessari in forza del vigente statuto.
I comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo,
PREMETTONO
a) che il signor Tizio esercita, quale imprenditore individuale, l'attività di costruzione, installazione e manutenzione di impianti in genere, ed in particolare di impianti di produzione e di distribuzione di energia;
b) che la società "S.N.C. di Caio e Sempronio" svolge, fra l'altro, l'attività di produzione di componenti e strumenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di pannelli fotovoltaici e solari, e la commercializzazione dei materiali stessi";
Commento [MSOffice2]: Il contratto di rete può essere stretto esclusivamente tra imprenditori, i quali possono esercitare l’attività sotto qualsiasi forma, da quella individuale a quella collettiva. Si prescinde da qualsiasi altra connotazione dimensionale, geografica e di struttura giuridica
Commento [MSOffice3]: Non vi solo limitazioni territoriali: la rete può unire imprese dislocate ovunque (anche all’estero)
Commento [MSOffice4]: Le attività svolte dagli imprenditori uniti in rete possono ma non debbono necessariamente rientrare nei rispettivi oggetti sociali
c) che la società "ALFA S.R.L." svolge, fra l'altro, l'attività di promozione commerciale, l'attività di marketing e di pubblicità;
d) che la società "BETA S.C. a R.L." si occupa, fra l'altro, di ricerca scientifica e di formazione nell'ambito del programma di sviluppo finanziato con fondi europei, ai sensi della Legge ;
e) che, pertanto, le imprese partecipanti, in qualunque forma organizzate, condividono l'esercizio delle rispettive attività nel settore delle energie rinnovabili;
f) che, al fine di incentivare lo sviluppo economico e tecnologico, accrescere la competitività delle imprese sul mercato nell'esercizio delle attività di cui al punto e), ed in particolare la capacità di affermazione e diffusione dei sistemi di produzione di energia alternativa da fonti rinnovabili, i comparenti ritengono che sia necessario caratterizzare i propri prodotti e servizi per l'elevato livello innovativo e standard qualitativo e per il rigoroso rispetto di parametri predefiniti in specifici disciplinari di produzione, pubblicizzati e resi riconoscibili presso i consumatori finali;
oppure
esercitare in comune un’attività di ricerca, creando un nuovo laboratorio o condividendo un laboratorio comune, producendo brevetti la cui commercializzazione possa essere affidata ad una società strumentale ovvero ad una fondazione d’impresa;
oppure
esercitare in comune un’attività di erogazione di servizi strumentali alle rispettive imprese, condividendo la strumentazione tecnica o altre strutture operative, ovvero la gestione di crediti ricevuti da enti pubblici e privati per lo sviluppo di attività comuni;
Commento [MSOffice5]: Gli obbiettivi strategici possono essere diversi, purchè finalizzati ad incentivare lo sviluppo economico e tecnologico delle imprese che vi partecipano.
La rete non può nascere con intenti di mera protezione, né per fini meramente organizzativi, come il consorzio
Commento [MSOffice6]: Non deve trattarsi necessariamente di attività economica: sono ammesse anche attività di mera ricerca e studio, che non abbiano immediati riflessi economici
oppure
coordinare un sistema di acquisti di licenze di brevetti o di “know how” in ambiti di interesse comune, con condivisione delle tecniche di ricerca e monitoraggio dei titolari dell’innovazione;
oppure
coordinare le modalità di accesso a nuovi mercati, promuovendo marchi collettivi o integrando la propria offerta secondo modalità che favoriscano la presentazione di nuove opportunità commerciali o la stabilizzazione delle relazioni già in essere;
oppure
collaborare nella produzione di beni o servizi innovativi, vincolando l’intera (o parte della) filiera produttiva e/o distributiva a rispettare determinati standard di produzione e/o distribuzione;
g) che gli stessi ritengono altresì che tale obiettivo possa essere realizzato mediante la reciproca collaborazione per lo studio, la progettazione, la costruzione e la commercializzazione di impianti dotati di certificazione di qualità;
h) che a tal fine, gli stessi sono venuti alla determinazione di stipulare un contratto di rete, ai sensi degli artt.4 ter e seguenti del D.L. l0 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata con la Legge 23 luglio 2009 n.99 e con Legge 30 luglio 2010 numero 122, che ha convertito il D.L. 78/2010;
Commento [MSOffice7]: Alle reti di imprese sono estesi i benefici fiscali previsti in tema di Distretti Produttivi, nonché ulteriori vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, e la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I.
TUTTO CIO' PREMESSO
convengono e stipulano quanto segue
Art.1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Commento [MSOffice8]: Il rapporto tra le imprese è, per così dire, “leggero”, nel senso che non si da vita ad una complessa organizzazione comune, attraverso la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, come nel caso dei consorzi.
Il signor Tizio, in qualità di imprenditore individuale, la società "S.N.C. di Caio e Sempronio", la società "ALFA S.R.L." e la società "BETA S.C. a R.L.", convengono di stipulare un contratto di rete, e pertanto si obbligano a svolgere l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di componenti ed impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili esclusivamente certificati, nonché a commercializzare detti prodotti con il marchio "RETE BERGAMO ENERGIA 2010", il tutto in conformità a specifici disciplinari e regolamenti predefiniti.
Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituita potrà essere presentata e identificata con il nome e il logo "RETE BERGAMO ENERGIA 2010".
Art. 2) OBIETTIVI STRATEGICI
Le parti convengono e mi dichiarano di perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di accrescere la capacità di penetrazione delle imprese partecipanti sul mercato nazionale ed internazionale mediante la certificazione di qualità del prodotto e un'adeguata comunicazione delle suddette qualità.
Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte all'art.l dovranno pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell'obiettivo convenuto.
Commento [MSOffice9]: La denominazione della rete è meramente eventuale, non trattandosi di un ente personificato
Commento [MSOffice10]: è consentito impiegare il contratto di rete come strumento per gestire, sviluppare e coordinare anche attività di ricerca e di studio, e quindi attività che non abbiano immediati riflessi economici
Art.3) PROGRAMMA DI RETE
Il programma di rete consiste:
- nella predisposizione di disciplinari e regolamenti relativi ad ogni fase della progettazione, produzione, degli impianti e dei prodotti, in conformità alle regole del _ a cui ogni impresa partecipante dovrà attenersi;
- nella nomina di un unico Ente di Certificazione;
- nella partecipazione a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l'immagine, l'attività e la professionalità delle imprese partecipanti;
- nella definizione di linee comuni di marketing;
- nella nomina di un'Agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali;
- nell'organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di approfondimento sui temi della certificazione e del marketing;
- nella registrazione di un marchio comune, e nell'esercizio di ogni azione di tutela dello stesso.
Art. 4) OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI
Le imprese sono obbligate:
- ad uniformarsi ai disciplinari ed ai regolamenti adottati dal comitato di gestione;
- a non servirsi di segni distintivi, marchi, denominazioni o contrassegni diversi da quello comune
per la commercializzazione dei prodotti certificati;
- ad attenersi alle decisioni del comitato di gestione ai fini dell'utilizzo del marchio;
Commento [MSOffice11]: La definizione del programma di rete è un elemento essenziale del contratto.
Lo scopo della rete è di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato, per questo le imprese, sulla base di un programma comune, collaborano in forme e in ambiti attinenti all'esercizio delle proprie attività, ovvero si scambiano informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica
- a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti promozionali e di altre iniziative volte a favorire la commercializzazione dei prodotti.
Al fine di consentire più efficaci controlli sul rispetto dei disciplinari e dei regolamenti, nell'interesse comune di tutti i partecipanti alla rete, ognuno di essi è obbligato a consentire:
Ogni partecipante al contratto ha diritto di avvalersi del marchio di rete e dei servizi offerti dalla rete.
Art. 5) FONDO COMUNE
Oltre a quanto convenuto nell'articolo che precede, le parti si obbligano ad eseguire i seguenti conferimenti in denaro:
Tizio Euro _
S.N.C. di Caio e Sempronio Euro _ ALFA S.R.L. Euro _
Detta somme dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato a "RETE BERGAMO ENERGIA 2010" entro e non oltre _ giorni dalla richiesta di versamento inviata dal comitato di gestione della rete tramite qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.
Ad integrazione del fondo comune, ogni contraente si obbliga a corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione della rete contrattuale. Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 28 di febbraio di ogni anno.
Ogni partecipante si obbliga altresì a corrispondere contributi integrativi per sopperire ad eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali.
La misura dei contributi, ordinari ed integrativi, è proposta annualmente dal comitato di gestione in sede di relazione previsionale, e deve essere approvata dai partecipanti a maggioranza dei due terzi. Il partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso deve essere esercitato entro otto giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo.
Il socio, inoltre, è tenuto a rimborsare alla rete le spese da questa sostenute per particolari prestazioni da lui richieste, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno predisposto dal comitato di gestione.
Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta da un singolo contraente in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta con le modalità sopra indicate.
In caso di ritardo nell'adempimento del pagamento della somma, sarà dovuto un interesse di mora pari a senza necessità di preventiva costituzione in mora da parte del comitato di gestione della rete.
Qualora il ritardo si protragga per oltre giorni dalla richiesta di versamento, il comitato di gestione potrà dichiarare risolto il contratto limitatamente al partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art.13 del presente contratto.
Commento [MSOffice12]: Il fondo comune è meramente eventuale. Pertanto, con il contratto di rete, le imprese aderenti possono (e non debbono) destinare ed allocare una parte delle proprie risorse al perseguimento del programma di rete mediante l'istituzione di un fondo patrimoniale comune (anzi hanno indubbi vantaggi di ordine fiscale nel prevederlo), ma possono anche decidere di non istituirlo.
Commento [MSOffice13]: Quando al contratto di rete partecipano società per azioni o in accomandita per azioni, possono utilizzare anche lo strumento dei patrimoni destinati (regolati dall'articolo 2447 bis del Codice Civile)
Art.6) COMITATO DI GESTIONE
L'attuazione del programma di rete è affidata ad un comitato di gestione costituito da un rappresentante di ogni impresa partecipante, fino ad un massimo di sette.
Qualora i partecipanti alla rete divengano più di sette, il comitato di gestione sarà composto da cinque o da sette componenti, nominati a maggioranza, calcolata per capi, dai partecipanti alla rete. La durata del mandato è decisa all'atto della nomina. Possono essere nominati quali componenti del comitato di gestione solo le imprese partecipanti.
Le società dovranno partecipare al comitato di gestione in persona del legale rappresentante pro tempore.
Art.7) ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE.
Il comitato di gestione nomina al suo interno un presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell'art.2381 primo comma c.c., nonché un vice presidente, che potrà agire in caso di assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del presidente, con le medesime funzioni.
Copia della decisione di nomina del presidente e del vice presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutte le imprese partecipanti.
Il comitato di gestione si riunisce, anche in video conferenza, almeno una volta al mese, nell'ambito del territorio nazionale. Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti del comitato di gestione mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Al di fuori della riunione mensile le decisioni del comitato di gestione sono assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente del comitato di gestione, e poi trasmesso, anche a mezzo fax, al presidente, entro due giorni dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione. Il comitato di gestione decide a maggioranza dei suoi componenti, calcolata per teste.
Le decisioni del comitato di gestione, comprese la nomina del presidente e del vicepresidente, dovranno risultare da apposito verbale scritto dal presidente o dal vicepresidente e riportato in un libro vidimato.
Art.8) COMPITI E POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE.
Al comitato di gestione è espressamente conferito il mandato ad agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art.4 ter, lett.e, della Legge citata in premessa, anche per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto.
Commento [MSOffice14]: L’istituzio ne di un organo comune non rappresenta un elemento costitutivo ma solo eventuale del contratto di rete:
“se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune, nonchè le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonchè all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;”
Commento [MSOffice15]: La disciplina del contratto lascia alle imprese ampia libertà di definire le modalità di governance: la regolamentazione dell'organo comune è lasciata alla più ampia autonomia contrattuale
Il comitato di gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete, e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) predisporre i disciplinari ed i regolamenti di qualità;
b) verificare la conformità ad essi dell'attività e dei metodi di produzione praticati dalle imprese partecipanti;
c) accertare l'uso corretto del marchio da parte delle imprese partecipanti;
d) scegliere e designare l'Ente di Certificazione unitario;
e) scegliere e designare l'Agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali;
t) stipulare contratti di pubblicità di qualsiasi natura;
g) sottoscrivere convenzioni e affittare spazi presso fiere e mercati;
Art.9) RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE CONTRAENTI
A coloro che sono nominati presidente e vice presidente è conferito il potere di rappresentanza delle imprese partecipanti, sia individualmente sia collettivamente intese, nei limiti previsti dal presente contratto, per il compimento degli atti decisi dal comitato di gestione.
Il rappresentante dovrà legittimarsi al compimento dell'atto mediante esibizione dell'estratto autentico del libro delle decisioni del comitato di gestione recante sia la decisione della sua nomina alla carica sopra indicata sia la decisione in ordine al compimento dell'atto.
Qualora il rappresentante agisca in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al contratto dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura "per la "RETE BERGAMO ENERGIA 2010", valendo tale formula come riferimento sintetico alle imprese partecipanti alla Rete, ferma la responsabilità limitata del solo fondo patrimoniale per le obbligazioni eventualmente contratte.
Commento [MSOffice16]: Il rapporto fra organo comune e partecipanti alla rete viene ricondotto nell’ambito del contratto di mandato, disciplinato dagli artt.1703 e seguenti del Cod.Civ.
Art.10) MATERIE RISERVATE ALLA DECISIONE DEI PARTECIPANTI.
I partecipanti alla rete decidono, a maggioranza calcolata per capi:
- in ordine all'approvazione di un rendiconto annuale dell'attività compiuta, che dovrà essere redatto secondo le norme previste per il bilancio della s.p.a. e presentato dal comitato di gestione per il mese di marzo di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;
- in ordine all'approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il 30 ottobre di ogni anno e riferito all'attività che il comitato di gestione intende svolgere nell'anno solare successivo;
- in ordine alla nomina dei componenti del comitato di gestione.
Il Presidente dovrà convocare tutti i partecipanti alla rete mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 15 (quindici) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Art.11) MODALITA' DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI
Possono aderire al contratto le imprese che svolgono le attività di
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Commento [MSOffice17]: Il contratto deve contenere le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonchè, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
Commento [MSOffice18]: Il contratto di rete è “a struttura aperta”, è previsto che partecipino più imprenditori, anche mediante adesioni successive.
Il contratto di rete è soggetto ad iscrizione “nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante”
Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare, ai sensi dell'art.1332 del Cod.Civ., al comitato di gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:
a) la denominazione e la sede legale dell'Impresa;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
d) certificazione attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) 1a dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.
Per le società deve essere inoltre presentato:
h) copia della delibera dell'organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete;
i) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente.
Sulla domanda di ammissione delibera il comitato di gestione nella sua prima riunione utile.
In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà corrispondere un contributo al fondo nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale, oltre al contributo ordinario per l'anno successivo e all'eventuale contributo straordinario.
Art.12) RECESSO
Salvo quanto previsto nell'art.5 del presente contratto, ogni partecipante può recedere liberamente con dichiarazione che deve pervenire al presidente del comitato di gestione entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con efficacia dal 31 dicembre del medesimo anno.
Le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente sono efficaci dal 31 dicembre dell'anno successivo.
In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.
Art.13) CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli articoli 4 e 5, il presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione del comitato di gestione, il quale dovrà preventivamente diffidare la parte ad adempiere entro il termine di giorni quindici. L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.
Resta salva la facoltà del comitato di gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento.
Art.14) DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di rete cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2020.
Commento [MSOffice19]: La rete è un contratto di durata, quindi va espressamente previsto un termine