CONVENZIONE DIDATTICA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
CONVENZIONE DIDATTICA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” E L’ENTE/AZIENDA ….…………….….…………………………………………..……………..…
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PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI NELL’AMBITO
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ….…………….….……………………………………
………….….……………………………… DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA
L’università degli Studi di Roma “La Sapienza” con sede in Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0 rappresentata dal Rettore pro tempore prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx nata a Roma il 06.10.1962
E
l’Ente.…………….….……………………………..…….…………….….……………………………..………………..………
…………….….……………………………..…………….….……………………………..……….………….….………………… con sede legale in .…………….….……………………………..………. .…………….….……………………………… C.F……………………….………… d’ora in poi denominata “Azienda/Ente” rappresentata/o da
.................................................................................. nato a ……...……...…..…………………………..……., il ........................
PREMESSO CHE
Ai sensi del D.M. 50/2019 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica, gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in
…………………………………….…….……………………….……………………… hanno l’obbligo di acquisire 168 CFU di attività formative professionalizzanti, nell’arco dei quattro anni di durata del corso, di cui almeno 60 dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - Allo scopo di favorire la collaborazione tra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Medicina e Psicologia e l’Ente
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per l’impiego del potenziale didattico scientifico e delle strutture dell’Ente nelle attività formative della Scuola di Specializzazione in……...........................................................................................
…………………………………………….……, l’università si avvale della cooperazione con le strutture e del personale dell’Ente con particolare riferimento agli psicologi e agli psicoterapeuti che operano nella stessa.
ART. 2 - Per l’attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 1:
a) la Facoltà fa svolgere parte delle attività formative professionalizzanti della Scuola di Specializzazione suddetta presso l’Azienda/Ente, le cui strutture, (individuate nell’allegato A), vengono ritenute dalle Parti particolarmente idonee a fornire una adeguata preparazione professionale agli specializzandi;
b) i professionisti, in particolare gli psicologi e gli psicoterapeuti dell’Azienda/Ente,
individuati secondo quanto indicato al successivo art. 3, nel quadro del programma delle attività didattiche della Scuola di Specializzazione suddetta, possono espletare, senza oneri per l’Università, a tempo determinato, le funzioni di docente o tutor per lo svolgimento di:
1) supervisione delle attività formative professionalizzanti nell’ambito della Scuola di Specializzazione suddetta;
2) partecipazione alle necessarie riunioni di programmazione e di verifica delle attività di formazione professionalizzante, organizzate dalla Scuola di Specializzazione;
3) forme varie di attività didattica.
L’attribuzione degli insegnamenti e degli altri compiti connessi alla didattica specialistica al personale dell’Azienda/Ente avviene con delibera del Consiglio della Scuola e con nulla osta dell’Azienda/Ente.
ART. 3 - L’attività formativa professionalizzante riguarda precipuamente attività supervisionate di valutazione psicologica, di consulenza psicologica e di psicoterapia relative alle aree di competenza di ciascuna tipologia di Scuola.
L’attività formativa professionalizzante degli specializzandi è supervisionata da psicologi esperti, iscritti all’Albo Professionale da almeno 3 anni, in servizio presso l’Ente e da questo individuati. La supervisione delle attività psicoterapeutiche è affidata a qualificati professionisti iscritti all’elenco degli psicoterapeuti. L’attività formativa professionalizzante degli specializzandi è seguita e verificata da un tutor designato dalla Scuola di Specializzazione in veste di responsabile didattico e organizzativo.
ART. 4 - Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse, vengono stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all’inizio dell’anno accademico, in apposita seduta.
Il Consiglio della Scuola di Specializzazione nel definire le suddette modalità assicurerà che le attività didattiche, specie quelle di carattere pratico da svolgersi presso l’Azienda/Ente, siano coordinate con le attività specifiche di questa e da essa approvate.
ART. 5 - La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa. La formazione comporta l’assunzione delle responsabilità connesse all’attività svolta. Durante il periodo di formazione è obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e insegnamenti teorico-pratici nelle discipline previste dal percorso didattico della Scuola di Specializzazione.
Per ciascuno specializzando, inserito nell’Ente in base alla presente convenzione, la Scuola di Specializzazione, d’intesa con l’Ente, predispone un progetto formativo contenente:
• il nominativo dello specializzando;
• i nominativi dei supervisori e individuati dall’ente;
• il nominativo del docente tutor designato dal Consiglio della Scuola;
• l’elenco delle attività professionalizzanti obbligatorie previste, come disciplinato dall’ordinamento didattico della Scuola;
• gli obiettivi e modalità di svolgimento dell’ attività formativa professionalizzante svolta presso l’Ente con l’indicazione dei tempi di presenza;
• le strutture aziendali (servizi, sedi, reparti, etc.) presso cui si svolge la formazione;
• gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Il progetto formativo, firmato dal responsabile dell’Ente che accoglie lo specializzando, viene presentato contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla formazione che lo specializzando presenta, secondo scadenze predeterminate, alla Scuola di Specializzazione.
ART. 6 – È fatto obbligo allo specializzando di:
• svolgere le attività previste dal progetto formativo;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati personali e alle informazioni relative ai casi clinici trattati.
ART. 7 - Il datore di lavoro si impegna ad applicare agli specializzandi la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni.
ART. 8 - Le Parti, in materia di assicurazione del personale per la responsabilità civile, gli infortuni e le malattie riportate in servizio e per causa di servizio, si attengono ciascuna ai propri ordinamenti. L’Università assicura lo specializzando contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento della formazione professionalizzante, l’Azienda/Ente si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all’Università.
ART. 9 - Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all’esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.
ART. 10 - Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. Gli specializzandi che accederanno alle strutture messe a disposizione dall’Azienda/Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.
ART. 11 - L’imposta di bollo è dovuta ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972
n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da “Sapienza” Università di Roma, ai sensi dell’art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 87826 del 10/11/2016. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell’art. 4 della tariffa II parte seconda del DPR n. 131 del 26/04/1986, ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
ART. 12 - Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, entra in vigore a partire dal mese di novembre dell’anno accademico …………………….… ed ha durata triennale con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.
IL RETTORE IL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA
ALLEGATO A
DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE
Si ricorda che l’atto convenzionale deve essere accompagnato da un allegato, parte integrante dell’accordo stesso, con la descrizione dettagliata delle strutture, delle attrezzature (locali, arredi, strumenti) messe a disposizione dall’Azienda per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Specializzazione oggetto di convenzione. Pertanto si prega di produrre l’Allegato A con la lista di tali strutture.