USS ASSICURAZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA
Condizioni
generali d’assicurazione (CGA)
USS ASSICURAZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA
Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
Valevoli dal 1° gennaio 2016
A. Parte generale
B. Assicurazione infortuni
C. Assicurazione casco per materiale ed equipaggiamento sportivo
D. Assicurazione responsabilità civile
E. Assicurazioni speciali
F. Disposizioni finali
Abbreviazioni:
ASF Amministrazione delle società e federazioni della FST Assicurazione invalidità AI Assicurazione invalidità
AM Assicurazione militare
AFTA Associazione svizzera deiratori con la balestra AVS Assicurazione vecchiaia e supestiti
CGA Condizioni generali d’assicurazione CO Codice delle obbligazioni
DDPS Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport FINMA Autorità di vigilanza sui mercati finanziari
FSTA Federazione svizzera dei tiratori ad avancarica FST Federazione sportiva svizzera di tiro
FSTD Federazione svizzera di tiro dinamico LAINF Legge federale sull’assicurazione infortuni LAMAL Legge federale sull’assicurazione malattia PA Prenditore d’assicurazione
SAT Attività di tiro fuori servizio
SUVA Istituto svizzero d’assicurazione infortuni USS USS Assicurazioni
Indice
Art. 1 | Persone e organizzazioni assicurate | 9 | |
Art. 2 | Campo d’applicazione generale | 9 | |
Art. 3 | Validità temporale e territoriale | 10 | |
Art. 4 | Esclusioni | 10 | |
Art. 5 | Prevenzione dei danni | 11 | |
Art. 6 | Obblighi in caso di sinistro | 12 | |
Art. 7 | Riduzioni, rivalse, prescrizioni | 13 | F. |
Art. 8 | Premi | 13 |
A. Parte generale
B. Assicurazione infortuni
Art. 9 Definizione d’infortunio 14
Art. 10 Prestazioni assicurative 14
C. Assicurazione casco per materiale ed equipaggiamento sportivo
Art. 11 Copertura 18
Art. 12 Xxxxx assicurati 18
Art. 13 Prestazioni assicurative 18
Art. 14 Xxxxx non assicurati 18
D. Assicurazione responsabilità civile
Art. 15 Oggetto dell’assicurazione 19
Art. 16 Validità temporale 20
Art. 17 Spese di prevenzione dei danni 20
Art. 18 Danni agli impianti e apparecchi di telecomunicazione
in noleggio o in leasing 21
Art. 19 Viaggi di società nel mondo compresi USA e Canada 21
Art. 20 Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici 22
Art. 21 Locali in affitto 22
Art. 22 Responsabilità civile del committente 23
Art. 23 Veicoli a motore 23
Art. 24 Pregiudizi all’ ambiante 24
Art. 25 Restirzioni all’estensione dell’assicurazione 25
Art. 26 Prestazioni dell’USS Assicurazioni 29
Art. 27 Franchigie 30
E. Assicurazioni speciali
Art. 28 Coperture 30
Art. 29 Inizio e durata 30
Art. 30 Manifestazioni che hanno luogo ogni anno e possono fare l’oggettto
di una assicurazione speciale annua 30
Art. 31 Rinnovo delle assicurazioni speciali 31
Disposizioni finali
Art. 32 | Diritto applicabile | 31 |
Art. 33 | Foro | 31 |
Art. 34 | Testo ufficiale | 31 |
Art. 35 | Entrata in vigore | 31 |
Informazioni alla clientela
secondo la Legge federale sui contratti d’assicurazione (LCA)
Care cooperatrici, cari cooperatori, cari clienti,
I nostri membri della cooperativa sono, secondo gli statuti, le associazioni di tiro di tutto il paese con le proprie associazioni cantonali e le sotto-associazioni, le proprie società e società indipendenti. I cooperatori devono avere la propria sede in Svizzera o nel Principato del Liechstenstein.
Vi informiamo sui punti principali, altre informazioni si trovano nelle condizioni generali d’assicurazi- one e loro annessi. Sono pure consultabili sul nostro sito internet xxx.xxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx.
L’assicuratore della vostra società è l’USS Assicurazioni (USS), una cooperativa basata sul diritto Svizzero con sede a 0000 Xxxxx. I rischi assicurati come pure i premi sono contenuti nella proposta della vostra polizza d’assicurazione.
Obiettivi
L’USS Assicurazioni copre, a certe condizioni i rischi infortuni, i danni a materiale ed equipaggiamento sportivo come pure i danni ad interessi derivati dalla responsabilità civile dello stipulante. Essa pubblica delle raccomandazioni per la prevenzione degli incidenti.
L’USS Assicurazione propone pure delle coperture d’assicurazione per il tramite di altre compagnie per i rischi quali responsabilità civile per manifestazioni, protezione giuridica, trasporti di materiali e di valori.
Nel quadro delle proprie attività principali vi è pure la sicurezza e la prevenzioni delle attività di tiro. L’USS Assicurazioni consiglia le associazioni e le società come pure gli Ufficiali federali di tiro (UFT) in tutti i casi specifici legati all’attività del tiro. Esiste una buona collaborazione tra gli UFT e gli uffici cantonali (esperti delle piazze di tiro).
Oltre ai vostri diritti avete anche degli obblighi
La lista seguente indica gli obblighi più frequenti dello stipulante:
– Modifica del rischio: se nel corso dell’assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento del rischio, lo stipulante deve avvisare immediatamente l’USS Assicu- razioni per iscritto;
– Accertamento dei fatti: lo stipulante deve collaborare;
– Agli accertamenti riguardanti il contratto d’assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni, ecc.;
– All’accertamento della prova del danno.
Salvo in caso di necessità, egli non deve prendere alcuna misura relativa al danno senza l’accordo dell’USS Assicurazioni.
Io stipulante è tenuto a fornire all’USS Assicurazioni qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all’attenzione dell’USS assicurazioni, nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire all’USS assicurazioni le relative informazioni, la documentazione corrispondente ecc. L’USS assicurazioni ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito.
Sopravvenienza del sinistro:
l’evento assicurato deve essere notificato immediatamente all’USS Assicurazioni. Gli altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.
L’assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta o nell’offerta, rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d’assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, la USS assicurazioni accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa sulla base di quanto stabilito per iscritto nell’attestato provvisorio di copertura o ai sensi delle disposizioni legali. La nostra responsabilità non viene più assunta qualora vi siano dei premi impagati nei termini imposti. Una diffida scritta vi sarà indirizzata e senza un pagamento entro un termine di 14 giorni ci libereremo da tutti gli obblighi nei vostri confronti.
Scioglimento del contratto da parte dello stipulante:
Lo stipulante può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta. La disdetta è valida nei seguenti casi:
– al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto, oppure se così è stato convenuto, tre mesi entro la fine dell’anno di assicurazione; la disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene all’USS Assicurazioni entro e non oltre il giorno che precede l’inizio del termine di tre mesi; se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno; i contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella pro- posta o nell’offerta, rispettivamente polizza.
– dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi quattordici giorni dopo aver preso conoscenza del pagamento da parte della USS Assicurazioni; in questo caso la responsabilità dell’USS Assicurazioni si estingue quattordici giorni dopo la notifica della disdetta all’USS Assicurazioni;
– se l’USS Assicurazioni modifica i premi; in questo caso la disdetta deve pervenire all’USS Assicu- razioni al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo;
– se l’USS Assicurazioni viola l’obbligo d’informare ai sensi dell’art. 3 LCA; il diritto di disdetta si estingue dopo quattro settimane dalla data in cui lo stipulante è venuto a conoscenza della viola- zione, ma al più tardi entro un anno dal giorno in cui ha avuto luogo la violazione.
L’elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre ad uno scioglimento del contratto da parte dello stipulante. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.
Scioglimento del contratto da parte dell’USS Assicurazioni:
L’USS Assicurazioni può sciogliere il contratto unicamente per gli stipulanti che non hanno l’obbligo contrattuale presso l’USS Assicurazioni. Altrimenti la disdetta è valida nei seguenti casi:
– al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, tre mesi entro la fine dell’anno d’assicurazione; la disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene allo stipulante al più tardi l’ultimo giorno che precede l’inizio del termine di tre mesi;
– dopo ogni evento assicurato per il quale è prevista l’erogazione di una prestazione, purché il contratto sia sciolto al più tardi al momento del versamento della prestazione. In questo caso la responsabilità dell’USS Assicurazioni si estingue quattordici giorni dopo la notifica di scioglimento allo stipulante;
– a meno che non abbia rinunciato ad esercitare tale diritto, l’USS Assicurazioni può recedere dal contratto nelle quattro settimane successive alla conoscenza della reticenza, se lo stipulante ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per scritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.
L’USS Assicurazioni ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall’oggetto della reticenza. Il diritto dell’USS Assicurazioni a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo dieci anni dalla nascita di tale diritto.
L’USS Assicurazioni può recedere dal contratto nei seguenti casi:
– se lo stipulante è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e l’USS Assicura- zioni ha successivamente rinunciato all’incasso per via esecutiva.
– in caso di frode ai danni dell’assicurazione.
L’elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre ad uno scioglimento del contratto da parte dello stipulante. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.
Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, lo stipulante è messo in mora per iscritto e a sue spese ad effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall’invio della diffida. La messa in mora ricorda le conseguenze di un ritardo nel pagamento del premio. Se la messa in mora rimane senza effetto, gli obblighi dell’USS Assicurazioni sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida e fino al pagamento integrale dei premi, bollo federale e spese compresi.
Assuntore del rischio
L’USS Assicurazioni è assuntrice del rischio fino a concorrenza di un importo per sinistro di CHF 100’000.–. In caso di superamento di tale importo, la differenza è presa a carico dalla Compagnia d’assicurazioni presso la quale l’USS Assicurazioni ha sottoscritto una riassicurazione. Per le altre assicurazioni (RC manifestazioni, sistemi elettronici di marcatura dei colpi, installazioni informatiche, trasporti di cose e di valori e assicurazione protezione giuridica) sono stipulanti del rischio le compa- gnie d’assicurazioni legate da contratto.
Somma d’assicurazione
I montanti assicurati sono fissati nelle tabelle delle garanzie
Protezione dei dati
L’USS Assicurazioni elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dalla gesti- one del contratto. La Compagnia utilizza tali informazioni per determinare il premio, valutare il rischio, trattare i casi assicurativi, effettuare valutazioni statistiche come pure a scopo di marketing. I dati custoditi su supporto cartaceo o elettronico. Se necessario l’USS Assicurazioni può trasmettere questi dati per elaborazione ai terzi partecipanti al contratto, sia in Svizzera sia all’estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori.
L’USS Assicurazioni è inoltre autorizzata a richiedere qualsiasi informazione ritenuta utile presso le autorità o terzi, in particolare per quanto attiene all’evoluzione dei sinistri. Tale autorizzazione vale a prescindere dalla stipulazione contrattuale. Lo stipulante ha il diritto di richiedere all’USS Assicura- zioni le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano. L’auto- rizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualsiasi momento.
A. Parte generale
Art. 1 Persone e organizzazioni assicurate
a) Stipulante d’assicurazione
Lo stipulante d’assicurazione è una società e/o una organizzazione (nazionale, cantonale, regionale, di circondario, di distretto, associazione o federazione di matcheurs come pure corporazioni, attività regionali, installazioni per cacciatori, installazioni Indoor ecc.) le quali hanno concluso un contratto con l’USS Assicurazioni.
b) Persone assicurate
Tutti i membri dello stipulante d’assicurazione, membri di comitato ed i collaboratori delle associazioni delle xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx. Partecipanti ed i monitori di corsi per giovani tiratori, compresi i loro raduni ed i loro concorsi. Come pure i corsi per la promo- zione delle speranze nel tiro sportivo (incluse le partecipazioni ai tiri federali).
c) Le seguenti persone sono assicurate tramite un contratto collettivo presso una Compagnia d’assicurazione riconosciuta dalla FINMA:
– Gli altri tiratori, che non sono membri di una società assicurata
– Il personale delle attività di tiro e quelli che, a titolo volontario, gestiscono il ristorante come pure i giovani ausiliari fin tanto che svolgono l’attività sotto il controllo di una persona responsabile.
– L’esperto federale delle piazze di tiro, gli ufficiali federali, i membri di una commissione di tiro e persone incaricate di missione da parte dell’USS Assicurazioni nell’adempimento delle proprie funzioni.
d) Proprietari di fondi:
Sono assicurati, eccetto la responsabilità civile in qualità di proprietari di fondi, il prenditore d’assicurazione proprietario dell’immobile ma non del fondo (diritto della costruzione).
Particolarità
Nell’ambito della responsabilità civile, sono riservati gli articoli del capitolo D.
Art. 2 Campo d’applicazione generale Xxxx assicurati:
1. I tiri:
a) su installazioni di tiro per tiri fuori servizio, secondo le prescrizioni DDPS.
b) su installazioni di tiro sportivo, secondo le relative prescrizioni di tiro delle federazioni.
c) su installazioni di tiro, che sono state esaminate e collaudate dagli esperti USS.
d) delle società affiliate all’USS, su installazioni su installazioni che corrispondono alle prescrizioni di sicurezza in vigore e che siano state collaudate dalle istanze competenti.
2. Il tiro con munizione ricaricata.
3. I lavori di preparazione e di sgombero necessari per il regolare svolgimento dei tiri, come pure il controllo e la periodica manutenzione delle installazioni di tiro.
4. Tutte le manifestazioni organizzate dalla società, che hanno luogo regolarmente e che figurano nel programma annuale e che corrispondono all’attività ordinaria.
5. I lavori effettuati durante una nuova costruzione o i lavori di trasformazione fino ad un importo massimo di CHF 100’000.– inclusi i lavori effettuati da se stessi. Il montaggio e lo smontaggio di tende fino a 100 posti sono pure assicurati.
6. I danni causati a fondi, immobili, locali ed installazioni (salvo in caso di proprietà per piani) che servono, anche solo parzialmente, alla società.
Art. 3 Validità territoriale e temporale
1. L’assicurazione è valevole in Svizzera e nei paesi limitrofi. Essa copre le associazioni svizzere, i tiratori delegati come pure gli accompagnatori ufficiali a delle competizioni ufficiali durante il tiro in tutto il mondo (ad eccezione di USA e Canada).
2. L’inizio, rispettivamente la fine della copertura, inizia all’arrivo degli assicurati e termina quando i monitori di tiro, organizzatori, membri dei comitati delle associazioni o delle società o le persone incaricate dello svolgimento delle attività di tiro lasciano la piazza di lavoro o di riunione.
3. I giovani tiratori e la gioventù fino ad una età di 20 anni come pure il personale remunerato che ne non è assicurato in infortuni, ed il personale di servizio e gli ausiliari sono coperti sul tragitto il più diretto tra il domicilio e la piazza di tiro. Sono inclusi i danni materiali durante l’utilizzazione di veicoli a motore o velocipedi quest’ultimi sul percorso fissato dalla direzione di tiro durante de corsi d’orientamento o d’instruzione.
4. L’insieme del personale di servizio e glie ausiliari sono coperti durante tutta la durata della manifestazione sul tragitto il più diretto tra lo stand decentralizzato e la piazza di lavoro (senza l’assicurazione responsabilità civile).
Art. 4 Esclusioni
Sono escluse dalle prestazioni dell’assicurazione:
1. Il tiro con mortai e cartucce detonanti.
2. I danni causati a/o con delle armi antiche da collezione.
3. I lavori di ricarica della munizione.
4. Gli eventi di guerra e terremoti.
5. Le risse, violenze e crimini come pure la preparazione di quest’ultimi.
6. I puri danni economici.
7. Le prestazioni fondate su una responsabilità contrattuale che eccede le prescrizioni legali, o le pretese derivanti dall’adempiezza di obblighi assicurativi legali o contrattuali.
8. Tutti gli sport che sono descritti dalla LAINF/SUVA come sport rischiosi / pericolosi, come per esempio: la boxe, gli sport di alta montagna, l’arrampicata, il paracadutismo, il volo a delta, ll canyoning, il salto con l’elastico, il Base-Jumping, ecc.
9. Le manifestazioni e organizzazioni secondo l’art. 30 coperte unicamente per il tramite della conclusione di un’assicurazione speciale.
10. Le pretese dovute a seguito dell’utilizzazione de biciclette, E-Bike, veicoli elettrici, moto, veicoli a motore e rimorchi.
11. Le pretese dovute a seguito di lavori forestali, di trasporti e di lavorazione del legno nelle seg- herie, i lavori con l’esplosivo e l’utilizzazione di macchine da cantiere.
12. I cittadini stranieri che non sono assicurati in assicurazione infortuni, conformemente al diritto svizzero, sono esclusi dalla copertura infortuni.
13. Gli imprenditori indipendenti e gli artigiani per il quale lo stipulante si seve come subappaltanti ecc.
14. Le pretese di rivalsa emesse nei confronti di impiegati o personale ausiliario.
15. I tiratori e tutto il personale di servizio e aiuti sul percorso più diretto tra la piazza decentralizzata di tiro e di lavoro.
Art. 5 Prevenzione degli infortuni
1. La responsabilità dei tiratori sportivi e funzionari è assunta per il proprio comportamento.
2. Le prescrizioni di sicurezza e di protezione del DDPS, della SUVA come pure delle Associazioni nazionali dovranno essere rispettate in ogni disciplina del tiro sportivo.
3. Le attività dell’installazione di tiro deve svolgersi sotto il controllo di un monitore responsabile e qualificato (monitore di tiro, monitore giovani tiratori, istruttori di tiro, Security Officer).
4. Un’ installazione di tiro (temporanea o fissa) non può essere utilizzata qualora sia conforme alle esigenze di costruzione e fin tanto che le misure di protezione sicurezza siano realizzate e che personale competente dell’USS Assicurazioni (esperto federale delle piazze di tiro, UFT, specia- lista dell’USS Assicurazioni) abbia collaudato l’installazione. Un controllo successivo dovrà essere svolto ogni 5 – 10 anni, questo a spese di chi svolge l’attività.
5. Durante il collaudo, verrà stabilito quale calibro di munizione potrà essere utilizzato sull’installa- zione di tiro.
6. L’autorizzazione d’esercizio di una installazione di tiro è di competenza del cantone.
7. I tiratori, funzionari e tutte le persone che si trovano nell’installazione di tiro devono portare una protezione dell’udito adatta (vedi linea. 8. Eccezioni: i tiro con l’arco e balestra). Altre protezioni (persone, sbarramenti, deviatori di bossoli, recupero di bossoli, occhiali di protezione, protezione delle vie respiratorie (durante il recupero dei proiettili) devono essere segnalate nell’installazione di tiro.
8. Protezione dell’udito
Esigenze generali: sono autorizzati unicamente i mezzi di protezione all’udito che adempiono alle condizioni SN EN 352 e con cuffie che soddisfano le condizioni SNR e superano e 20 dB. Per gli apparecchi di protezione dell’esercito si parte dal principio che rispecchiano le condizioni richiesta.
a) Per le esigenze federali, tiri liberi e i tiri con armi d’ordinanza, il SAT (DDPS/Forze terrestri) prescrive imperativamente il porto delle cuffie.
b) Per il tiro sportivo (tutte le altre attività di tiro) lasciata la responsabilità al tiratore di avere una protezione adeguata.
c) L’USS Assicurazioni raccomanda di utilizzare degli apparecchi funzionali e cuffie appropriate.
d) I tamponi auricolari sono accettati come mezzi di protezione qualora rispondano alle condi- zioni richieste e che l’utilizzatore sia istruito sul loro uso.
e) Eventuali mezzi di protezione individuali (otoplastica) devono rispondere alle condizioni richieste. L’eifficacia di protezione dovrà essere controllata durante l’introduzione di tale mezzo e controllato ogni 3 anni sulla persona.
f) In caso di sinistro, sarà necessario provare il porto di una protezione per l’udito efficace.
Art. 6 Obblighi in caso di sinistro
1. Obbligo di notifica:
Se sopravviene un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l’assicurazione o se sono formulate pretese di risarcimento di danni contro una persona assicurata, lo stipulante deve avvertire immediatamente l’USS Assicurazioni.
Contemporaneamente alla notifica all’USS occorre, a seconda delle competenze, avvisare l’assi- curatore LAINF, o l’assicuratore LAMAL, l’AM o le assicurazioni private.
Se l’infortunio provoca la morte dell’assicurato, l’USS Assicurazioni deve essere avvertita imme- diatamente in modo che la stessa possa disporre l’autopsia prima della sepoltura tramite un medico da essa designato. Se l’autopsia viene rifiutata o resa impossibile a causa di un annuncio tardivo, l’USS è legittimata a negare qualsiasi prestazione.
2. Se l’assicurato è interamente o parzialmente responsabile civilmente, l’USS Assicurazioni assume per lui il risarcimento del danno secondo il proprio apprezzamento in via giudiziale o extra-giudiziale. L’assicurato deve assistere l’USS Assicurazioni con tutti i mezzi di cui dispone nell’accertamento della responsabilità e del danno, segnatamente dando informazioni – ai fini della chiarificazione – su tutti gli aspetti a lui noti.
3. Se per mancato accordo xxxxxxx con il danneggiato in merito al risarcimento del danno viene promossa causa civile verso l’assicurato, l’USS Assicurazioni assume la conduzione della lite e sopporta tutte le spese che ne derivano secondo l’art. 24. L’assicurato è tenuto a far pervenire all’USS Assicurazioni, subito dopo averli ricevuti, tutti i documenti giudiziali ed extra-giudiziali che hanno riferimento alla causa, come pure a rilasciare al legale designato dall’USS Assicurazioni la necessaria procura.
4. Senza la preventiva approvazione dell’USS Assicurazioni l’assicurato non è legittimato a cedere i suoi diritti verso quest’ultima al terzo danneggiato o ai suoi aventi diritto, a riconoscere o rifiutare per principio o in una certa misura pretese di risarcimento avanzate nei suoi confronti, a conclu- dere una transazione, a procedere a pagamenti o intentare direttamente causa. I primi soccorsi prestati dall’assicurato, come pure l’accertamento del danno verificatosi non sono considerati come risarcimento di una responsabilità.
5. L’assicurato è tenuto a cedere all’USS Assicurazioni, fino a concorrenza dell’importo dell’inden- nità che questa sarà chiamata a versare, i diritti che gli spettano nei confronti di terzi obbligati a risarcirlo a dipendenza del medesimo evento comportante la sua propria responsabilità civile.
6. L’assicurato che non ossequia a questi obblighi, che – ad onta della diffida circa la mancata os- servanza – tralascia di fornire all’USS Assicurazioni le informazioni o i documenti richiesti, oppure fornisce intenzionalmente false indicazioni, perde ogni diritto in relazione all’obbligo d’indennizzo dell’USS Assicurazioni per il sinistro in questione, ad eccezione delle trasgressioni del contratto giustificabili ai sensi dell’art. 45 della legge sui contratti assicurativi.
Art. 7 Riduzioni, rivalse, prescrizione
1. Le prestazioni assicurative possono essere ridotte o chieste in restituzione:
a) Le prestazioni dell’USS Assicurazioni non vengono ridotte in caso di negligenza grave secondo la definizione LAINF, a meno che l’infortunio sia avvenuto sotto l’influsso dell’alcol o di droghe.
b) Se l’infortunio è stato provocato da un’ingiustificabile inosservanza delle prescrizioni menzi- onate all’art. 8.
c) Per l’inosservanza dei doveri in caso di sinistro (in particolare articolo 10) ad eccezione delle contravvenzioni, giustificate ai sensi dell’art. 45 della legge sui contratti assicurativi.
d) Se l’USS Assicurazioni deve sopportare delle spese supplementari a seguito di un’ingiustifi- cabile trasgressione dell’obbligo di notifica.
2. Se l’infortunio è solo parzialmente causa del decesso, dell’invalidità, dell’incapacità lavorativa temporanea, della degenza ospedaliera e del trattamento medico viene corrisposta solo una parte delle prestazioni assicurate, da valutare sulla scorta delle perizie mediche.
3. Le pretese nei confronti dell’USS Assicurazioni cadono in prescrizione due anni dopo il giorno dell’infortunio.
Art. 8 Premi
1. L’anno di computo coincide con l’anno civile. Il premio annuale integrale è esigibile agli assicurati che hanno aderito nel corso dell’anno.
2. L’effettivo dei membri è stabilito direttamente dall’USS Assicurazioni sulla base dell’AFS della FST e per gli altri membri (dell’USS Assicurazioni) secondo il loro effettivo.
3. I premi scadono il 1.maggio di ogni anno. Il termine di pagamento è di 30 giorni.
4. Se il premio non è pagato entro il termine previsto, lo stipulante viene invitato ad effettuare il versamento entro 14 giorni a contare dall’invio della sollecitatoria. Se trascorre infruttuosamente anche questo termine, l’USS Assicurazioni è svincolata da ogni obbligo di indennizzo.
B. Assicurazione infortuni
L’assicurazione infortuni è sussidiaria per es. alla LAINF o ad un assicurazione infortuni privata. In caso di dubbi, sono valevoli le prescrizioni della LAINF/SUVA.
Art. 9 Concetto d’infortunio
E’considerato infortunio: qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o che provochi la morte.
Se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corpo- rali sono equiparate all’infortunio, anche se non sono dovute ad un fattore esterno straordinario:
a. Fratture
b. Lussazioni di articolazioni
c. Lacerazioni del menisco
d. Lacerazioni muscolari
e. Stiramenti muscolari
f. Lacerazioni dei tendini
g. Lesioni dei legamenti
h. Lesioni dei timpani
Non sono considerati infortuni: le malattie di ogni genere, le lesioni corporali causate da uno stato di malattia.
Art. 10 Prestazioni assicurative
1. Incapacità lavorativa temporanea (indennità giornaliera):
a) Per la durata della cura medica (domeniche e giorni festivi compresi), tuttavia non oltre i 5 anni dal giorno dell’infortunio, l’USS Assicurazioni versa un’indennità giornaliera secondo la tabella delle garanzie in appendice. Il diritto all’indennità giornaliera decorre dal giorno in cui inizia la cura medica e viene constatata l’incapacità lavorativa, al più presto comunque il giorno susseguente a quello dell’infortunio.
b) In caso di inabilità lavorativa solo parziale l’indennità giornaliera viene proporzionalmente ridotta.
c) Per il calcolo dell’indennità giornaliera fa stato come guadagno medio giornaliero la 365.a parte del salario annuale.
d) Se l’assicurato ha diritto a prestazioni secondo la LAINF o la LAMAL, dall’assicurazione inva- lidità (AI) o dall’assicurazione militare (AM) oppure qualora egli fosse stato indennizzato da parte di un terzo responsabile, l’USS Assicurazioni completa queste prestazioni fino all’im- porto della perdita di guadagno effettiva. Se l’USS Assicurazioni versa un’indennità giorna- liera al posto di un terzo responsabile, essa subentra nei diritti dell’assicurato contro il res- ponsabile. Se le indennità giornaliere sono coperte da più compagnie concessionate o da casse malattia, il guadagno giornaliero assicurato ai sensi di questo contratto sarà versato in proporzione alle prestazioni garantite da tutti gli assicuratori partecipanti.
e) Con l’erogazione dell’indennità per invalidità cessa l’indennità giornaliera.
2. Spese mediche e di cura:
La copertura delle spese di cura è sussidiaria, complementare rispetto a qualsiasi altra assicura- zione privata, pubblica o sociale. L’USS Assicurazioni assume le spese di cura nei limiti delle prestazioni e delle tariffe LAINF e LAMAL, al massimo comunque per la durata di 5 anni dal giorno dell’infortunio.
Se al momento dell’infortunio non esiste nessun’altra assicurazione a copertura delle spese di cura le stesse vengono assunte dall’ USS fino al limite di prestazione citato sopra.
3. Spese di trasporto:
L’USS Assicurazioni rimborsa le spese di trasporto dell’infortunato, solo se in relazione diretta con il trattamento medico e prescritto dal medico curante stesso, fino a concorrenza dell’importo massimo previsto nella tabella delle garanzie in appendice.
4. Caso di invalidità:
a) Se entro cinque anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza dello stesso subentra un’in- validità presumibilmente permanente, l’USS corrisponde un’indennità di invalidità secondo la tabella delle garanzie in appendice; in caso di invalidità parziale riconosce una parte corrispondente al grado del pregiudizio.
b) Il grado d’invalidità viene stabilito secondo i seguenti criteri:
Perdita totale o totale incapacità funzionale delle due braccia o delle mani,
delle due gambe o dei piedi | 100% |
di un braccio o di una mano e contemporaneamente di una gamba o di un piede | 100% |
cecità bilaterale completa | 100% |
malattia mentale che esclude ogni attività lucrativa | 100% |
perdita o incapacità funzionale totale: del braccio nella regione omerale | 70% |
dell’avambraccio o della mano | 60% |
del pollice | 22% |
dell’indice | 15% |
di un altro dito | 8% |
di una gamba sopra il ginocchio | 60% |
di una gamba a livello dell’articolazione del ginocchio o sotto la stessa | 50% |
di un piede | 40% |
di un alluce | 8% |
di un altro dito del piede | 3% |
di un occhio | 30% |
se tuttavia l’acuità visiva dell’altro occhio era già persa prima dell’evento assicurato | 50% |
dell’udito da ambo le orecchie | 60% |
dell’udito da un orecchio | 15% |
se tuttavia l’udito dell’altro orecchio era già perso prima dell’evento assicurativo | 30% |
c) In caso di perdita solo parziale o di incapacità funzionale solo parziale, fa stato un grado di invalidità corrispondente ridotto
d) In caso di contemporanea perdita o di contemporanea incapacità funzionale di più parti del Per il calcolo delle rendite in base al capitale fanno stato le seguenti norme:
corpo, il grado d’invalidità viene stabilito, di regola, addizionando i tassi percentuali. Esso non | 69 anni | 8,3 % |
può però mai superare il 100%. | 70 anni | 8,6 % |
e) Se parti del corpo erano già perse o funzionalmente incapaci prima dell’infortunio, per stabi- | 71 anni | 8,9 % |
lire il grado d’invalidità si deduce quello preesistente secondo le aliquote indicate sopra. | 72 anni | 9,3 % |
f) Per disturbi di natura psichica o nervosa viene concessa un’indennità solo quando gli stessi | 73 anni | 9,5 % |
si possono ricondurre ad una lesione organica del sistema nervoso provocata dall’infortunio. | 74 anni | 10,0 % |
g) Se il grado d’invalidità non può essere stabilito sulla base della tabella e delle condizioni | oltre i 75 anni | 12,5 % |
esposte sopra, esso è determinato quanto più esattamente possibile in base alle constata- zioni mediche, tenendo conto dell’occupazione dell’assicurato.
h) Il grado d’invalidità viene fissato quando lo stato dell’infortunato dal punto di vista medico è considerato presumibilmente definitivo, al più tardi però 5 anni dopo l’infortunio.
i) L’indennità per un’invalidità superiore al 25% viene aumentata secondo la seguente tabella (scala d’invalidità progressiva):
dal al dal al dal al dal al dal al % % % % % % % % % % | |||||||||
26 | 28 | 41 | 73 | 56 | 130 | 71 | 205 | 86 | 280 |
27 | 31 | 42 | 76 | 57 | 135 | 72 | 210 | 87 | 285 |
28 | 34 | 43 | 79 | 58 | 140 | 73 | 215 | 88 | 290 |
29 | 37 | 44 | 82 | 59 | 145 | 74 | 220 | 89 | 295 |
30 | 40 | 45 | 85 | 60 | 150 | 75 | 225 | 90 | 300 |
31 | 43 | 46 | 88 | 61 | 155 | 76 | 230 | 91 | 305 |
32 | 46 | 47 | 91 | 62 | 160 | 77 | 235 | 92 | 310 |
33 | 49 | 48 | 94 | 63 | 165 | 78 | 240 | 93 | 315 |
34 | 52 | 49 | 97 | 64 | 170 | 79 | 245 | 94 | 320 |
35 | 55 | 50 | 100 | 65 | 175 | 80 | 250 | 95 | 325 |
36 | 58 | 51 | 105 | 66 | 180 | 81 | 255 | 96 | 330 |
37 | 61 | 52 | 110 | 67 | 185 | 82 | 260 | 97 | 335 |
38 | 64 | 53 | 115 | 68 | 190 | 83 | 265 | 98 | 340 |
39 | 67 | 54 | 120 | 69 | 195 | 84 | 270 | 99 | 345 |
40 | 70 | 55 | 125 | 70 | 200 | 85 | 275 | 100 | 350 |
Se l’assicurato al momento dell’infortunio ha già compiuto i 69 anni, la progressione secondo la tabella precedente decade.
Se l’assicurato al momento dell’infortunio ha già compiuto i 69 anni, la prestazione assicurativa viene versata sotto forma di una rendita vitalizia in base al capitale previsto per tale invalidità. La rendita viene fissata definitivamente ed è esigibile e pagabile trimestralmente in anticipo.
5. In caso di morte:
a) Se l’infortunio provoca la morte dell’assicurato subito o entro 5 anni dal giorno dell’infortunio stesso, l’USS Assicurazioni versa, dietro deduzione di eventuali indennità già corrisposte a titolo d’invalidità, una somma secondo la tabella delle garanzie in appendice.
b) Sussidiariamente viene erogata un’indennità funeraria secondo la tabella delle garanzie in appendice.
6. Negligenza grave:
L’USS Assicurazioni procede a pagamenti compensativi se l’assicuratore LAINF fa valere delle riduzioni di prestazione secondo LAINF art. 37, cpv 2 (negligenza grave). Le prestazioni sono calcolate in funzione della parte di salario presa in considerazione dalla LAINF e secondo le norme legali.
Le prestazioni dovute sulla base dell’estensione presente corrispondono al taglio effettuato dall’assicuratore LAINF.
Qualsiasi pagamento compensativo è escluso, se la riduzione avviene in seguito ad assunzione di alcol o di droghe.
Questa estensione non ha validità per riduzioni su prestazioni non soggette alla LAINF oppure se l’assicurato riceve la stessa compensazione attraverso un’assicurazione collettiva del datore di lavoro o un’assicurazione privata.
Riduzioni secondo gli articoli 37, capoverso 1 (intenzione), articolo 37, capoverso 3 (delitto e infrazione), articolo 38 (intenzione o negligenza grave di un superstite) e articolo 39 (pericoli straordinari e rischi) della LAINF non sono compensate.
7. Indennità globale:
Se un solo evento provoca la morte o l’invalidità di più persone, l’indennità totale dell’USS Assicurazioni si limita all’importo globale previsto dalla tabella delle garanzie in appendice.
C. Casco materiale ed equipaggiamento sportivo
Art. 11 Copertura
Le persone indicate nell’art. 1 sono pure assicurate per i danni materiali che possono subire le loro armi, i loro indumenti e gli oggetti del loro equipaggiamento personale per il tiro.
Art. 12 Danni assicurati
Per danni materiali si intende l’improvviso danneggiamento degli oggetti utilizzati esclusivamente per il tiro.
Art. 13 Prestazioni assicurate
1. L’USS Assicurazioni prende a carico le spese derivanti dalla riparazione o, in caso di danno totale, il valore venale dell’oggetto, ma al massimo un importo secondo la tabelle allegata. Se l’ammon- tare del danno supera la somma di CHF 500.–, è necessario indirizzare un avviso di sinistro all’USS Assicurazioni.
2. Franchigia: CHF 200.–.
Art. 14 Xxxxxx non assicurati
1. Danni causati dall’incendio e dagli eventi naturali, il furto (inclusa la perdita, la dimenticanza, l’abbandono) e i danni causati dall’acqua.
2. Danni causati ad apparecchi di puntamento, apparecchi ottici, apparecchi di protezione dell’udito e alla munizione. I tunnel di tiro, installazioni di marcaggio elettroniche, il materiale per bersagli, le installazioni Scatt (tiro senza munizione) e gli accessori come i recuperatori di piombo.
3. Xxxxx ad apparecchi sportivi e armi antiche esposte come opere d’arte.
4. Danni dovuti all’usura del materiale, a difetti di costruzione, ad una mancanza di manutenzione, ad una manipolazione non appropriata e alle frecce.
5. Danni causati intenzionalmente dall’assicurato o per colpa grave.
6. Danni a cose affidate.
D. Assicurazione responsabilità civile
Art. 15 Oggetto dell’assicurazione
Principio
L’assicurazione responsabilità civile tutela il patrimonio delle persone assicurate contro le pretese legali avanzate da terzi. Salvo convenzioni contrarie, la copertura assicurativa comprende:
– il rischio installazioni, vale a dire i danni risultanti dalla proprietà o dal possesso di fondi, edifici, locali ed impianti;
– il rischio esercizio, vale a dire i danni risultanti dall’attività aziendale o da processi operativi entro il perimetro dell’impresa o su luoghi di lavoro all’esterno;
– il prodotti, vale a dire i danni risultanti dalla produzione e dalla consegna di prodotti e di presta- zioni lavorative messi sul mercato.
Estensione della copertura
L’assicurazione copre la responsabilità civile in cui incorrono le persone assicurate in seguito a:
– lesioni corporali (morte, ferite o altri danni alla salute di persone);
– danni materiali (distruzione, danneggiamento o perdita di cose); il danneggiamento della funzio- nalità di un oggetto senza che la sostanza stessa dell’oggetto sia danneggiata non costituisce un danno materiale. La morte, il ferimento o altri danneggiamenti alla salute degli animali e la loro perdita sono assimilati ai danni materiali.
L’assicurazione comprende altresì:
Fondi, edifici
1. la responsabilità per i danni causati da fondi, edifici, locali ed impianti (salvo in caso di proprietà per piani) che servono, anche solo parzialmente, all’impresa assicurata.
I fondi e gli edifici che hanno quale scopo l’investimento di capitali non sono considerati al servizio dell’impresa.
Pregiudizi all’ambiente
2. le pretese per lesioni corporali e per danni materiali come pure le spese di prevenzione dei danni in relazione a pregiudizi all’ambiente ai sensi dell’art. 24 delle CGA.
Spese di prevenzione
3. le spese di prevenzione di danni ai sensi dell’art 24 delle CGA.
Rischi secondari
4. la responsabilità in caso di:
– partecipazione a fiere o a esposizioni;
– installazioni come il ristorante del personale;
– associazioni aziendali.
Disposizioni contrattuali
L’estensione della copertura è definita inoltre dalle presenti CGA, dalle condizioni complementari, dalle disposizioni della polizza e dalle appendici.
Art. 16 Validità temporale
Principio
1. L’assicurazione che si verificano nel corso della durata del contratto e che sono annunciati all’USS Assicurazioni entro al massimo 60 mesi dalla fine del contratto.
Data del danno
2. Per data in cui il danno si verifica s’intende il momento in cui si constata per la prima volta il danno. In caso di una lesione corporale, si considera, nel dubbio, che la stessa sia avvenuta al momento in cui il danneggiato ha consultato per la prima volta un medico riguardo ai sintomi di un danno alla salute, anche se il nesso casuale viene stabilito in seguito.
Per le spese di prevenzione dei danni, si considera come data del danno il momento in cui si con- stata per la prima volta l’imminenza del danno.
Danni in serie
3. In caso di danni in serie, ai sensi dell’art. 26, cifra 3, cpv. 1 CGA, tutti i danni sono considerati avvenuti nel momento in cui si è manifestato il primo dei danni. Se il primo danno di una serie si verifica prima dell’inizio del contratto, tutte le pretese legate a questa serie sono escluse dalla copertura assicurativa.
Rischio precedente
4. In caso di responsabilità per danni causati prima dell’inizio del contratto, la copertura è accordata se la persona assicurata prova che, in buona fede, al momento della stipulazione del contratto non era a conoscenza di un atto o di un’omissione che avrebbe dovuto implicare la sua respons- abilità. Vale la stessa cosa per le pretese da un danno in serie, ai sensi dell’art. 26cifra 3 cpv.1 CGA, nel caso in cui un danno appartenente alla serie è stato cagionato prima dell’inizio del con- tratto.
Se i danni ai sensi del capoverso soprastante sono coperti da un’assicurazione precedente, si accorda una copertura calcolata sulla differenza delle somme di assicurazione, nel quadro delle disposizioni contrattuali (assicurazione complementare). Predominano le prestazioni dell’assicu- ratore precedente che sono pertanto dedotte dalla somma di assicurazione del presente cont- ratto.
Modifica della copertura
5. Se nel corso della durata contrattuale, l’estensione della copertura (compresa la somma di assi- curazione e/o la franchigia) viene modificata, si applica per analogia la cifra 4 cpv.1di cui sopra.
Art. 17 Spese di prevenzione dei danni
Principio
Se, in relazione a un evento imprevisto, è imminente il verificarsi di lesioni corporali o danni materiali assicurati, la copertura assicurativa si estende anche, in deroga all’ art. 25 k) e o) delle CGA o a un’altra disposizione che si applicherebbe in sostituzione, alle spese che incombono alla persona assicurata in ragione delle misure appropriate e immediate prese per evitare il pericolo (spese di pre- venzione dei danni), ma non in ragione delle misure prese dopo la scomparsa del pericolo, p. es. il richiamo, il ritiro o l’eliminazione di prodotti difettosi.
Esclusioni
Sono escluse dall’assicurazione:
– le misure di prevenzione di danni che rientrano nel buon adempimento del contratto, quali l’elimi- nazione dei difetti e dei danni a cose fabbricate, consegnate o a lavori effettuati;
– le persone assicurate sono tenute a limitare tutti i rischi che potrebbero provocare un danno e che sarà richiesto dall’USS Assicurazioni, ciò un tempo ragionevole e a proprie spese. Tali spese sono escluse dalla copertura;
– le misure di prevenzione adottate a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di spese di prevenzione di danni in rela- zione a pregiudizi dell’ambiente, ai sensi dell’art 24 lett. e) CGA.
Art. 18 Xxxxx agli apparecchi di telecomunicazione in noleggio o in leasing
Principio
In deroga parziale all’art. 24, lett. e) CGA l’assicurazione si estende altresì alle pretese derivanti da danni causati alle seguenti attrezzature noleggiate o in leasing:
– apparecchi telefonici fissi, segreterie telefoniche;
– telefax;
– videocitofoni, impianti per videoconferenze;
– centrale dell’immobile (impianti interni) come pure i cavi che servono gli impianti e apparecchi.
Esclusioni
Sono escluse dalla copertura assicurativa le pretese per i danni cagionati:
– a telefoni mobili, cercapersone, pager, segnalatori di chiamata (beeper), computer personali e relative periferiche, server, reti centrali di cablaggio;
– da incendio, fumo, fulmine, esplosione, piene, innondazioni, uragani (vento a più di 75 km/ h che sradica alberi e scoperchia i tetti delle case nelle immediate vicinanze), grandine, valanghe, pressione della neve, frane e scoscendimenti di terreno;
– in seguito a furto;
– dalle acque fuoriuscite dalle condotte d’acqua che servono esclusivamente all’impresa assi- curata, dagli impianti e dagli apparecchi ad esse collegate, dagli acquari, dalle fontane ornamen- tali, a prescindere dalla causa della fuoriuscita;
– dall’acqua piovana, dall’acqua risultante dal fondersi della neve e del ghiaccio, se l’acqua è penetrata all’interno dell’edificio attraverso il tetto, le grondaie o dalle tubazioni di scarico esterne, dal rigurgito delle acque fognarie, come pure delle falde freatiche.
Art. 19 Viaggi d’affari in tutto il mondo compresi gli USA e Canada
Principio
In deroga parziale all’art. 3 CGA, l’assicurazione si estende altresì alle pretese derivanti dai danni che si verificano in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada, e causati da una persona assicurata nell’esecuzione dei sui compiti (esclusi lavori di montaggio, manutenzione e riparazione) durante viaggi e soggiorni d’affari effettuati nell’interesse dell’impresa assicurata e la cui durata non supera i sessanta giorni.
Esclusioni
A complemento dell’art 25 CGA, l’assicurazione non copre
– i danni in relazione con pregiudizi dell’ambiente
– i danni cagionati da veicoli a motore compresi quelli a noleggio
Art. 20 Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici
Principio
In deroga parziale dell’art 25, lett. k) CGA, l’assicurazione si estende altresì alle prestazioni derivanti dai danni causati:
a) a veicoli terrestri e nautici, sovrastrutture e semirimorchi compresi, dal carico e dallo scarico di colli.
Sono considerati colli, le cose che vengono caricate o scaricate individualmente, quali le macchine, gli apparecchi, gli elementi di costruzione (porte, finestre, elementi di carpenteria), le palette (bancali) e i recipienti di ogni genere (casse, gabbie, contenitori, vasche, botti, bidoni, taniche, ecc.)
b) ad autobotti e autocisterne dalle operazioni di riempimento o di svuotamento di prodotti solidi o liquidi.
Esclusioni
A complemento dell’art 25 CGA, sono escluse dalla copertura le pretese per danni causati:
a) ad aeromobili e materiale rotabile delle ferrovie;
b) a veicoli terrestri e nautici che una persona assicurata ha preso in prestito, locazione o leasing;
c) a dei veicoli terrestri e nautici dal carico e dallo scarico di merci alla rinfusa (con riserva della lett.
b) al paragrafo Principio).
Sono considerate merci alla rinfusa, le cose sciolte che vengono caricate o scaricate senza imballaggio, quali cereali, sabbia, ghiaia, blocchi di roccia, carbone, ferraglia, macerie, materiali di scavo e residui;
d) a veicoli terrestri e nautici in seguito a carico o riempimento eccessivo;
e) a recipienti (escluse le sovrastrutture e i semirimorchi di cui alla lett. b) al paragrafo Principio), come pure alle merci manipolate, dal carico e dallo scarico di veicoli.
Art. 21 Locali in affitto
Principio
A deroga parziale dell’art 25 lett. k) CGA o di una regolamentazione sostitutiva, l’assicurazione com- prende anche le pretese per i danni:
– a fondi, edifici e locali presi in affitto o in leasing che servono all’impresa assicurata;
– a delle parti di edifici o locali usati in comune con altri locatori, titolari di un contratto leasing o con il proprietario.
Impianti
Sono coperti anche i danni:
– a impianti di riscaldamento e d’alimentazione di acqua calda;
– a scale mobili, ascensori e montacarichi;
– a impianti di climatizzazione, d’aereazione ed impianti sanitari utilizzati in comune.
Xxxxx in cui l’autore è ignoto
Per i danni in cui non è possibile identificare l’autore, la copertura assicurativa, in deroga all’art. 25 CGA, è limitata alla parte del danno di cui la persona assicurata deve rispondere in virtù del contratto di locazione, leasing o affitto.
Esclusioni
A complemento dell’art 25 CGA, sono escluse dalla copertura le pretese per:
– i danni a cose che avrebbero potute essere assicurate contro i danni materiali (assicurazioni di cose, rami tecnici o altro);
– i danni dovuti all’azione progressiva dell’umidità e quelli sopravvenuti poco a poco o risultanti dall’usura;
– le spese di ripristino di una cosa, qualora sia trasformata di proposito da una persona assicurata o dietro sua iniziativa.
Art. 22 Responsabilità civile del committente
Principio
L’assicurazione si estende altresì alle pretese avanzate allo stipulante in veste di committente per il danneggiamento di fondi, edifici oppure opere di terzi causato da lavori di demolizione, sterro o costruzione.
Sono escluse le pretese:
– in relazione a opere il cui costo totale per oggetto supera CHF 100’000.–; sono considerate come un solo e unico oggetto di opere che comportano diverse parcelle o di opere con le stesse carat- teristiche edificate nella stessa fase di costruzione;
– che concernono il progetto di costruzione stesso o il fondo che ne fa parte;
– che concernono la realizzazione di opere contigue a opere di xxxxx;
– che concernono le opere ubicate su una pendenza di oltre il 25% o sulle rive di un lago;
– che concernono le opere per le quali sono stati effettuati lavori di trivellazione, battitura e vibra- tura per l’esecuzione di fondamenta su pali o di una sbadacchiatura dello scavo;
– dovuti alla diminuzione della portata o al prosciugamento di una sorgente;
– che concernono le opere per le quali occorre abbassare il livello della falda freatica;
– che concernono le opere per le quali sono effettuati lavori con gli esplosivi (i massi erratici non sono presi in considerazione);
Art. 23 Veicoli a motore
Principio
L’assicurazione copre la responsabilità in qualità di detentore e/o risultante dall’utilizzo di veicoli a motore (x.xx. carrello elevatore) non immatricolati, per i quali non sussiste alcun obbligo di assicura- zione ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale o che beneficiano di un attestato assi- curativo ai sensi degli artt. 32 e 33 dell’Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV), nell’ambito di corse effettuate conformemente alla legislazione in vigore.
Somme assicurate
Le somme assicurate corrispondono agli importi d’assicurazione minimi fissati dalla Legge federale sulla circolazione stradale, a meno che la polizza non preveda somme assicurate superiori.
Se le targhe di veicoli da lavoro a motore sono state depositate, l’assicurazione copre la responsabi- lità civile risultante dall’utilizzo di tali veicoli fino alla rimessa in circolazione delle targhe.
Art. 24 Pregiudizi all’ambiente
Definizione
a) Si considera pregiudizio all’ambiente una perturbazione durevole dello stato naturale dell’aria, dei corsi d’acqua (comprese le acque sotterranee) del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni, quando a causa di questa perturbazione, possono risultare o risultano eventi dannosi o altri effetti nocivi per la salute dell’uomo, per i beni materiali o per gli ecosistemi.
E’parimenti considerato un pregiudizio all’ambiente uno stato di fatto che il legislatore designa come
«danno all’ambiente».
Condizioni di copertura
b) Le lesioni corporali e i danni materiali relativi a un pregiudizio dell’ambiente sono assicurati sola- mente se questo pregiudizio è la conseguenza di un evento unico, repentino, imprevisto e che esige, inoltre, provvedimenti immediati, quali l’annuncio alle autorità competenti, l’allarme alla popolazione, l’adozione di misure preventive o di misure volte a limitare i danni.
Non si accorda copertura alcuna:
– Se le misure di cui sopra sono state adottate solo per far fronte a diversi eventi simili per quanto concerne gli effetti (x.xx. infiltrazione per sgocciolamento e occasionale di sostanze dannose nel suolo, scolo ripetuto di sostanze liquide fuori da recipienti mobili) mentre non sarebbero state necessarie per un evento unico di tale natura;
– Per i danni all’ambiente in senso proprio;
– Per le pretese relative a xxxx xxxxxxxxxxx.
Esclusioni
c) Sono escluse dall’assicurazione le pretese relative ai pregiudizi dell’ambiente causati da impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione di residui, di altri rifiuti o di materi- ali riciclabili, purché lo stipulante sia proprietario di tali impianti o questi ultimi siano utilizzati da egli stesso o su mandato.
d) I danni a piantagioni e alle foreste, alle acque sotterranee, come pure altri danni all’ambiente provocati dall’attività di tiro.
Per contro, è concessa la copertura per impianti appartenenti all’impresa e destinati:
– Al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o altri rifiuti;
– alla depurazione o al trattamento preliminare delle acque di scolo.
Spese di prevenzione
e) Se, in relazione a un pregiudizio all’ambiente, è imminente il verificarsi di lesioni corporali o di danni materiali, l’USS Assicurazioni si fa carico anche delle spese che incombono legalmente alla persona assicurata in regione delle misure appropriate e immediate prese per evitare il pericolo (spese di prevenzione dei danni).
Esclusioni
Non sono assicurate:
– Le misure di prevenzione che rientrano nel buon adempimento del contratto, quali l’eliminazione dei difetti o dei danni a cose fabbricate, consegnate o a lavori effettuati;
– Le spese di prevenzione conseguenti a eventi cagionati da veicoli a motore, veicoli nautici e aeromobili, come pure dei loro pezzi e accessori, non assicurati dal presente contratto;
– Le spese di prevenzione di danni in relazione a danni di origine nucleare ai sensi della Legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare, come pure in relazione agli effetti dei raggi ionizzanti e dei raggi laser.
Questa limitazione non trova applicazione nel caso di spese di prevenzione di danni cagionati dall’uti- lizzo di apparecchi e impianti laser delle classi 1,2,3A et 3B e risultanti dall’effetto dei raggi laser.
– Le spese di avviso di richiamo e di ritiro di cose ai sensi dell’art. 25 q) CGA;
– Le spese per eliminare uno stato di fatto pericoloso, ai sensi dell’art. 17 linea 2 delle CGA;
– Le spese derivanti dalla constatazione di fughe, di un mal funzionamento e delle cause del danno, nonché dallo scarico e dal riempimento d’impianti, recipienti e condutture, come pure le spese occasionate dalla loro riparazione o trasformazione (x.xx. spese di risanamento).
Misure da adottare da parte delle persone assicurate
f) Le persone assicurate sono tenute a controllare che:
– La produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la pulizia e l’eliminazione di sostanze pericolose per l’ambiente si svolgano nel rispetto delle prescrizioni fissate dalla legge e dalle autorità;
– Gli impianti utilizzati per le attività sopramenzionate, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano sottoposti a manutenzione e tenuti in servizio a regola d’arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e legali, come pure ai sensi delle regolamentazioni emesse dalle autorità;
– Le decisioni prese dalle autorità in merito al risanamento o a misure analoghe siano messe in atto nei termini prescritti.
Art. 25 Restrizioni all’estensione della copertura
Sono escluse dall’assicurazione:
a) Danni propri
le pretese:
– dello stipulante;
– che derivano da lesioni corporali subite dallo stipulante (compresa p. es. la perdita di sostegno);
– delle persone che vivono in comunione domestica con la persona assicurata responsabile.
b) Personale a prestito
le pretese per le lesioni corporali che colpiscono una persona impiegata dallo stipulante in virtù del contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio) nel compimento della sua attività nell’ambito del contratto di lavoro o della sua attività professionale per l’impresa assi- curata. L’esclusione è limitata alle rivalse esercitate da terzi..
c) Crimine o delitto
la responsabilità dell’autore per danni causati in caso di crimine o di delitto intenzionale.
I danni causati sotto l’influsso di malattie mentali, d’alcolismo o dovute all’influenza di droghe, per tanto che tale stato sia la causa del danno
d) Responsabilità contrattuale, obbligo d’assicurazione
le pretese fondate su una responsabilità contrattuale che eccede le prescrizioni legali, o le pre- tese derivanti dall’inadempienza di obblighi assicurativi legali o contrattuali.
e) Indennità a carattere punitivo
le pretese per indennità a carattere punitivo, in particolare in caso di danni punitivi ed esemplari
«punitive et exemplary damages».
Sono ugualmente esclusi:
– I ricorsi e pretese avanzati da terzi per prestazioni fornite;
– Le pretese di responsabilità civile tra lo stipulante d’assicurazione e i membri di altre società e club, nella pratica di sport di squadra (x.xx. calcio, basket, hockey) o di sport di combatti- mento (x.xx. boxe, scherma, judo, lotta);
– la responsabilità civile per i danni agli animali che sono utilizzati per l’attività della società rispettivamente del club;
– I danni che potrebbero essere cagionati dal possesso o utilizzo di veicoli nautici di ogni genere.
f) Pregiudizi all’ambiente
la responsabilità per le pretese in relazione a pregiudizi all’ambiente, nella misura in cui esse non rientrano nella copertura prevista ai sensi dell’art 24 CGA.
g) Committente
Le pretese per i danni arrecati a fondi, edifici e altre opere a causa di lavori di demolizione, sterro o costruzione se lo stipulante riveste anche il ruolo di committente.
h) Amianto
Le pretese in relazione all’amianto.
i) Danni prevedibili
la responsabilità per i danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dallo stipulante, dal suo rappresentante o dalle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell’impresa. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente accettato con la scelta di un determinato metodo di lavoro al fine di contenere i costi, accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali.
k) Xxxxxxx affidati, affittati, in leasing o lavorati
le pretese per:
– i danni a cose che una persona assicurata ha preso o ricevuto a scopo d’uso, di lavorazione, di custodia o di trasporto, oppure per altre ragioni (p. es. in conto vendita o scopo espositivo) o che essa ha preso in affitto o in locazione;
– i danni a cose con o sulle quali la persona assicurata esercita o omette di esercitare un’atti- vità (x.xx. trasformazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Sono equiparati ad una tale attività l’elaborazione di progetti, la direzione, l’impartire istruzioni e direttive, la sorveglianza, il controllo e lavori simili, come pure i collaudi, a prescindere della persona che li effettua.
l) Danni ad installazioni di tiro e accessori
i danni alle installazioni di tiro e impianti, all’inventario, ai tunnel di tiro, ai sistemi elettronici di marcaggio, sistemi di recupero del piombo, materiali di bersagli e installazioni Scatt, inclusi gli accessori.
m) Adempimento del contratto
le pretese:
– che mirano all’adempimento di contratti o, in sostituzioni di queste, le pretese che mirano a prestazioni compensatrici a causa dell’inadempimento o dell’adempimento imperfetto, in particolare in caso di difetti o di danni a cose o a lavori che lo stipulante, o una persona da esso incaricata, ha fabbricato, consegnato e fornito, e se la causa di tali difetti risiede nella fabbricazione, nella fornitura o nell’esecuzione del lavoro;
– per le spese in relazione all’accertamento e all’eliminazione dei difetti e dei danni menzionati nel capoverso 1, come pure le perdite di utili e per pregiudizi economici consecutivi a tali di- fetti o danni;
– extracontrattuali avanzate con o in sostituzione delle pretese contrattuali escluse dall’assicu- razione in virtù dei summenzionati capoversi 1 e 2.
n) Xxxxxxxx e licenze
la responsabilità che risulta dalla consegna a titolo oneroso o gratuito a imprese, non assicurate mediante il presente contratto, di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, software o dati informatici, piani e disegni di costruzione, di fabbricazione di opere.
Non è considerata una consegna di software, la consegna di cose in cui è incorporato un sistema di comando per software.
o) Danni economici
le pretese per pregiudizi economici che non risultano né da una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa.
p) Danni nucleari e raggi
la responsabilità in caso di danni:
– di origine nucleare ai sensi della legislazione federale sulla responsabilità civile in materia nucleare;
– in relazione agli effetti dei raggi ionizzanti e dei raggi laser.
Questa limitazione non trova applicazione nel caso di spese di prevenzione di danni in relazione con l’uso di apparecchi e impianti laser delle classi 1, 2, 3 A e 3 B et risultanti dall’effetto dei raggi laser.
q) Spese di richiamo
le spese di avviso di richiamo o di ritiro di cose, i provvedimenti necessari a tale scopo o le spese sopportate per aver adottato altre misure, in sostituzione ai provvedimenti di richiamo e di ritiro.
r) Aeromobili e battelli
la responsabilità derivante dalla detenzione e/o dall’uso di battelli o di aeromobili di qualsiasi tipo per i quali il detentore ha in Svizzera l’obbligo legale di stipulare un’assicurazione di responsabi- lità civile o di fornire garanzie, o che sono immatricolati all’estero.
s) Impianti di trasporto
la responsabilità derivante dalla presenza e/o dall’esercizio di raccordi ferroviari, d’impianti a teleferica di ogni tipo e d’impianti di risalita che servono al trasporto di persone (membri dell’im- presa o terzi).
t) Personale fornito a prestito a terzi
la responsabilità civile dei lavoratori impiegati da un terzo in virtù di un contratto di locazione di personale (lavoro o servizi a prestito) concluso con lo stipulante, per i danni causati a cose di terze persone.
u) Residui e altri rifiuti
la responsabilità per i danni a impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazi- one dei residui o di altri rifiuti o materiali riciclabili provocati dalle sostanze che vi sono state portate.
La presente disposizione non si applica alle pretese riguardanti i danni agli impianti di depura- zione e di trattamento preliminare delle acque di scolo.
v) Software
le pretese per il danneggiamento (per es. Alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di soft- ware o di dati informatici, a meno che non si tratti della conseguenza di un danno assicurato arrecato ai supporti dati.
w) Organismi geneticamente modificati
la responsabilità per i danni dovuti all’impiego di:
– organismi geneticamente modificati o di prodotti a essi assimilabili in ragione della modifica- zione del materiale genetico;
– organismi patogeni in ragione delle loro proprietà patogene,
a condizione che l’impresa assicurata soggiaccia all’obbligo di dichiarazione o autorizzazione ai sensi della legislazione svizzera per questo tipo d’impiego o che lo sarebbe se l’uso che ne ha fatto all’es- tero avvenisse in Svizzera.
E’ altresì esclusa dalla copertura assicurativa la responsabilità per danni dovuti alla produzione o alla commercializzazione di alimenti per animali o di complementi alimentari per animali contenenti orga- nismi geneticamente modificati.
x) Organizzatori o rivenditori di viaggi
la responsabilità risultante dall’attività d’organizzatore e/o di rivenditori di viaggi ai sensi della Legge sui viaggi a forfait per danni causati dal trasporto o da prestazioni turistiche (x.xx. viaggi in torpedone, utilizzazione di teleferiche o de sci lift, escursioni guidate, gite in montagna e con sci, scuole di sci) che non sono prestazioni accessorie al pernottamento.
La responsabilità risultante dall’organizzazione, dalla preparazione e dalla esecuzione in relazione con degli sport considerati alla moda, come per esempio il bungy-jumping, il riverrafting, il canyoning, il fun yak, il sky-diving o il flying fox (questo elenco non è esaustivo).
y) Rivalse
Rivalse e esigenze di compensazione di terzi per le pretese che sono state fornite alle persone lese.
Art. 26 Prestazioni dell’USS Assicurazioni
Principio
1. Le prestazioni dell’USS Assicurazioni consistono nel versamento delle indennità dovute in caso di pretese fondate e nella difesa delle persone assicurate contro le pretese infondate. Esse com- prendono anche gli interessi sul danno e gli interessi di mora, le spese di contenimento del danno, le spese di perizia e legali, le spese giudiziarie, d’arbitrato e di mediazione, nonché le spese di prevenzione dei danni, le altre spese (p. es. le ripetibili accordate alla controparte) e sono limitate dalla somma di assicurazione o da un limite inferiore fissato dalla polizza, rispetti- vamente nelle condizioni contrattuali, dedotta la franchigia convenuta.
Somma d’assicurazione
2. La somma d’assicurazione vale quale garanzia unica per ogni anno assicurativo, ossia essa viene versata al massimo una sola volta per l’insieme dei danni, le spese di prevenzione di danni come pure per le altre spese eventualmente assicurate che si verificano nel corso dello stesso anno di assicurazione.
Danno in serie
3. L’insieme delle pretese che derivano dai danni attribuibili alla stessa persona (p. es. Diverse pretese avanzate in seguito a danni cagionati dallo stesso difetto, quali errori di concezione, di costruzione, di produzione o di istruzione, vizi o difetti di un prodotto o di una sostanza, uno stesso atto o la stessa omissione) viene considerato come un solo e unico danno (danno in serie). Il numero dei danneggiati, dei richiedenti o degli aventi diritto non è determinante.
In caso di danni dovuti a un danno in serie di cui la precedente capoverso che si verificano dopo la fine del contratto, la copertura è accordata durante un periodo massimo di 60 mesi a partire dalla fine del contratto, se il primo di questi danni si è verificato durante la validità contrattuale.
Precisazione
4. Le prestazioni e le loro limitazioni poggiano sulle disposizioni del contratto d’assicurazione (comprese quelle riguardanti la somma di assicurazione e la franchigia) che erano in vigore nel momento in cui si ê verificato il danno ai sensi dell’ art. 16, cifra 2 e 3 delle CGA.
Art. 27 Franchigia
Principio
La franchigia di CHF 200.– si applica per sinistro ed è presa a carico dallo stipulante d’assicurazione. Le franchigie si applicano a tutte le prestazioni versate dall’USS Assicurazioni, comprese le spese di difesa contro pretese ingiustificate.
E. Assicurazioni speciali
Art. 28 Coperture
L’estensione delle coperture delle assicurazioni speciali corrispondono a quelle dell’assicurazione di base.
Art. 29 Inizio e durata
Il contratto delle assicurazioni speciali ha effetto a partire dalle date stabilite e si estingue senz’altro dopo la scadenza, rispettivamente la disdetta.
Art. 30 Manifestazioni e organizzazioni per le quali è necessaria la conclusione di un’assicurazione speciale
1. Le feste e gare di tiro con fucile a 300m, alla pistola a 25/50m, al piccolo calibro a 30m, alla balestra, al fucile ad aria compressa a 10m, alla pistola ad aria compressa che comportano più di 4 serie.
2. I tiri notturni. Per i tiri notturni, il collaudo dell’installazione deve essere svolto da un esperto competente.
3. Il trasporto con veicoli militari, previa presentazione delle necessarie autorizzazioni.
4. Tiri storici.
5. I tiri con munizione Magnum o più potente di quest’ultima.
6. I tiri aziendali (tiri aziendali o associazioni) che sono diretti da una società affiliata all’USS Assicu- razioni.
7. Altri casi speciali sono di competenza del Comitato esecutivo dell’USS Assicurazioni.
Art. 31 Manifestazioni che hanno luogo annualmente possono fare l’oggetto di un’assicurazione speciale annuale
Le manifestazioni che si rinnovano ogni anno possono essere l’oggetto di un contratto d’assicura- zione a durata indeterminata. Xxxx, senza la disdetta di una delle parti (al più tardi il 30 settembre per la fine dell’anno in corso), il contratto si rinnova per un anno. La fatturazione sarà effettuata simul- taneamente a quella per l’assicurazione per la copertura di base.
F. Disposizioni finali
Art. 32 Diritto applicabile
Per tutti i casi non previsti nelle CGA, fa stato la Legge federale sul contratto d’assicurazione.
Art. 33 Foro
Per dei ricorsi sul contratto d’assicurazione, l’USS Assicurazioni può far ricorso:
– in Svizzera al luogo di domicilio dello stipulante d’assicurazione;
– al luogo dell’assunzione del rischio fin tanto che si trova in Svizzera;
– alla sede sociale a Berna.
Art. 34 Testo ufficiale
In caso di divergenze d’interpretazione tra i testi tedesco, francese e italiano delle CGA, fa testo in tutti i casi la versione tedesca.
Art. 35 Entrata in vigore
Le presenti Condizioni generali d’assicurazioni entrano in vigore il 1mo gennaio 2016 e rimpiazzano la versione del 1mo gennaio 2015.
Società Cooperativa USS Assicurazioni
Form. 1.3 i