PRESTITO PERSONALE IN CONVENZIONE CON ESERCENTE“AMICI DELLA MUSICA DI BOLOGNA” SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA
PRESTITO PERSONALE IN CONVENZIONE CON ESERCENTE“AMICI DELLA MUSICA DI BOLOGNA”
SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA POPOLARE DELL’XXXXXX XXXXXXX (codice ABI 5387.6)
Società cooperativa con sede legale e amministrativa in Modena, via San Carlo n. 8/20
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 01153230360 - Iscrizione all’Albo delle Banche 4932 Capitale Sociale al 31/12/2005: € 232.613.874 - Riserve e fondi di riserva al 31/12/2005: € 1.641.949.390
Gruppo bancario Banca popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx - 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Codice di Comportamento del Settore Bancario e Finanziario - Aderente alla Convenzione Credeuro - Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Xxxxx Xxxxxx - Aderente all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio Reclami della clientela e dell’Ombudsman Giurì bancario
Sito internet xxx.xxxx.xx, indirizzo e-mail xxxxxxxxx@xxxx.xx
SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica E’ una particolare tipologia di credito al consumo, rivolto alle famiglie consumatrici e
dedicato all’acquisto di specifici beni e/o prestazioni di servizi. In particolare, vi è una stretta connessione tra l’acquisto del bene o del servizio e la concessione del credito, la cui erogazione, al netto di spese, oneri e commissioni, avviene, da parte della Ban- ca, con il pagamento del corrispettivo all’Esercente.
La Parte Finanziata si impegna a restituire l’importo del prestito mediante pagamento periodico di rate. In caso di estinzione anticipata (totale o parziale) del prestito può essere richiesto dalla Banca un compenso onnicomprensivo.
Il finanziamento può essere assistito da garanzie.
A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento ricorre, sotto forma di adesione obbligatoria, una polizza assicurativa a fronte dei rischi morte e invalidità permanente da infortunio di grado pari o superiore al 50%. Per le coperture assicurati- ve di detta polizza, consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca.
Per altre tipologie di prestiti consultare il foglio informativo del prestito personale or- dinario.
Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul “credito al consumo”.
Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- per i prestiti che godano di contributi in conto interessi, qualora il contributo sia revocato non necessariamente per causa imputabile alla parte finanziata, l’obbligo di rimborsare immediatamente, all’Ente agevolatore, in tutto o in parte il contributo incassato.
SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE
GENERALI
Importo: min. € 900,00
max € 1.000,00
Durata: minima 6 - massima 12 mesi, comprensiva di un eventuale perio- do di preammortamento.
A) TASSI
♦ TASSI TOP (in ragione dell’anno civile)
Xxxxx Xxxxx Nominale (T.A.N.) 7,500 % fisso;
Tasso di contributo 7,50%
Tasso di attualizzazione 1,00%
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (T.A.E.G.) 10,50 %
Tasso di mora maggiorazione di 200 punti base.
Tipologia tasso d’interesse:
- modalità di applicazione
prestiti con contributo L’Esercente convenzionato si fa carico totalmente dell’ammontare degli interessi che gli verranno addebitati in forma attualizzata all’erogazione. La parte finanziata rimborserà il prestito con rate di solo capitale.
B) SPESE E COMMISSIONI
♦ STANDARD
01) Istruttoria: 0,350% dell’ammontare del prestito, min. € 7,50 ;
02) Incasso rata: nessuna spesa con ordine permanente di addebito in conto corrente;
€ 2,00 cadauna con carnet di bollettini, di norma trattenuta per inte- ro all’erogazione;
03) Assicurazione Infortuni obbligatoria:
scaglioni d’importo premio unico
- fino a € 5.000,00 € 4,00
04) Informativa periodica ed occasionale: € 5,00 cadauna;
05) Imposta sostitutiva
(per durate superiori a 18 mesi) 0,25% dell’ammontare del prestito;
06) Imposta di bollo applicata nella misura vigente , quando dovuta
♦ EVENTUALI
07) Certificazione competenza € 7,66;
08) Estinzione anticipata (parziale o totale) 1,00% del capitale rimborsato.
09) Variazioni contrattuali di qualsiasi natura € 110,00;
10) Rinegoziazione del tasso 1,50% del debito residuo con minimo € 50,00;
11) Rinuncia prestito € 30,00;
12) Rilascio duplicati € 10,00;
13) Informativa precontrattuale € 30,00;
14) Invio sollecito di pagamento € 5,00 (cadauno);
15) Elaborazione di conteggi € 25,00.
C) T.A.E.G. (Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale) / I.S.C.(Indicatore Sintetico di Costo) - Esempio di calcolo
I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) e T.A.E.G. (Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale) sono denominazioni differenti dello stesso parame- tro. Esso è l'indicatore del costo totale del finanziamento, espresso in punti percentuali e disciplinato dalla vigente normativa in mate- ria di trasparenza delle condizioni contrattuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono ricomprese tutte le spese di carattere non opzio- nale, che la parte finanziata è tenuta a corrispondere.
Nel seguente esempio di calcolo sono comprese le seguenti voci:
- Prestito di € 1.000,00;
- durata: anni 1;
- rimborso con periodicità mensile;
- Numero rate: 12;
- Importo rata € 83,35;
- T.A.N. 7,50%
- spese di istruttoria € 7,50 (0,35% sul capitale con un minimo di € 7,50)
- premio assicurazione infortuni € 4,00
- spese incasso rate: € 24,00 (€ 2,00 per rata trattenute all’erogazione)
- spese informativa periodica: € 10,00 (€ 5,00 ogni anno + € 5,00 all’estinzione del rapporto)
T.A.E.G. pari a 9,01% decorrenza 01/07/2006 – validità sino al 31/12/2006
SEZ. IV) CONDIZIONI CONTRATTUALI
Calcolo interessi di mora In caso di mancato puntuale pagamento di qualunque somma dovuta alla Banca in dipendenza
del prestito, così come nel caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del pre- sente contratto, decorrerà a carico della Parte finanziata, su tale somma e dal giorno dell’inadempimento fino all’effettivo saldo, l’interesse di mora contrattualmente stabilito.
Gli interessi saranno calcolati in conformità ad un anno di 365 giorni (366 in caso di anno bi- sestile) per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica
Clausola risolutiva espressa, diritto di compensazione volontaria, dirit- to di pegno e di ritenzione
Ferma restando, ove occorra, l’applicazione dell’art. 1186 Cod. Civ. (decadenza del termine), nel caso di mancato puntuale ed integrale pagamento anche ad un solo rateo di interessi di pre- ammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento, ovvero di mancato rimborso delle spese in ogni modo sostenute dalla Banca, oppure qualora si verifichi- no eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economi- ca della parte finanziata, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito, la Banca po- trà dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa).
Nei suddetti casi di decadenza del termine o di risoluzione del contratto, fermo restando il di- ritto della Banca di esigere, anche in via esecutiva, l'immediata restituzione del proprio credito per capitale, interessi ed accessori, qualora esistano fra la Banca ed la Parte finanziata più rap- porti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, la Parte finanziata riconosce alla Banca il diritto di compen- sazione, ancorché i reciproci crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibi- li.
Ove siano stati consegnati alla Banca uno o più vaglia cambiari in bianco a garanzia delle ob- bligazioni contratte dalla parte finanziata con il contratto di finanziamento, la Banca potrà pre- cedere al riempimento di tali effetti ai sensi dell’art. 14 del R.D. 14.12.1933 n. 1669 (legge cambiaria) e con scadenza a vista, onde avvalersene per il recupero del proprio complessivo credito.
La Banca è investita di diritto di pegno e diritto di ritenzione su somme, strumenti finanziari o valori di pertinenza della Parte finanziata, a qualsiasi titolo depositati presso la Banca o co- munque detenuti dalla Banca stessa, a garanzia di ogni ragione di credito dipendente dal con- tratto di prestito.
Tempi di erogazione del prestito L’importo relativo al prestito viene messo a disposizione della Parte finanziata entro 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, salvo che tale disponibilità non sia condi- zionata al verificarsi di circostanze o eventi particolari.
Foro competente ed elezione di do- micilio
Per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e la Parte finanziata in dipendenza del contratto, Xxxx competente sarà quello stabilito dalle vigenti disposizioni di procedura civile e dalle disposizioni di legge in vigore. Al fine dell’invio di qualsiasi comunicazione relativa al rapporto, la Banca elegge domicilio in Modena, presso la propria sede legale, e la Parte fi- nanziata all’indirizzo riportato sul contratto o a quello fatto conoscere successivamente con comunicazione scritta.
Commissione per estinzione antici- pata
La parte finanziata può, in qualsiasi momento, estinguere anticipatamente il prestito od effet- tuare rimborsi parziali di capitale riconoscendo alla Banca, di norma, una commissione onni- comprensiva.
Sospensione/Revoca del contributo Qualora il prestito sia agevolato da contributo in conto interessi e tale contributo, per qualsiasi
ragione ed in qualsiasi momento, non venga corrisposto o sia ridotto, oppure sia revocato o sospeso, la Parte finanziata è tenuta a restituire alla Banca, immediatamente dopo averne rice- vuto richiesta, l’importo corrispondente al mancato contributo sulle rate di ammortamento già scadute ed a pagare le successive rate di ammortamento al lordo dello stesso mancato contribu- to.
Valore probatorio delle scritture contabili
Agli effetti dell'esatta determinazione del credito della Banca, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa a tutela del credito al consumo, faranno stato in qualsiasi momento, così anche in caso di decadenza del beneficio del termine e di risoluzione del contratto, i libri e le registrazioni della Banca.
Variazioni condizioni contrattuali La Banca, ove ricorra un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateral-
mente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/93.
Il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui sopra, di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Limitazione di responsabilità della Banca
Qualora il prestito sia accordato per l'acquisito di determinati beni e/o servizi, il pagamento di quanto dovuto alla Banca non potrà essere escluso, sospeso o ritardato nel caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi all'acquisto dei quali è destinato il prestito. La Parte finanziata non potrà esercitare alcuna azione nei confronti della Banca, salvo che non dimostri la sussistenza di un accordo d'esclusiva tra la Banca ed il fornitore per i finanziamenti erogati ai clienti di quest'ultimo. Ogni pretesa risarci- toria della Parte finanziata sarà comunque limitata all’importo del prestito concesso.
Organi e procedure di composizio- ne stragiudiziale delle controversie
Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all’Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della mede- sima. L’Ufficio Reclami ha l’obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non supe- riore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servi- zi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l’Ombudsman Giurì Ban- cario, con sede in Xxx XX Xxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx al fine di dirimere l’eventuale con- troversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all’Ombudsman Giurì banca- rio a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell’Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente li- bero di investire della controversia l’Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.
SEZ. V) LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE
Ammortamento Processo di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
Carnet di bollettini pagamento ra- te
È l’insieme degli avvisi/bollettini di pagamento rate che viene inviato al prestatario nel caso in cui questi non autorizzi all’addebito automatico delle rate in conto corrente. Di norma, il carnet contiene le rate scadenti in un arco temporale di un anno solare.
Commissione per estinzione anti- cipata
È il compenso onnicomprensivo che la Parte finanziata è tenuta a risarcire alla Banca per aver rimborsato anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l’entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzi- tempo.
Confidi Organismi mutualistici, creati per favorire l’accesso dei propri soci, generalmente appartenen- ti a categorie economiche omogenee, al credito bancario, attraverso la concessione, di norma, di garanzie.
Contributo Rappresenta l’abbattimento del tasso di interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente Pubblico o da un Organismo Privato da nell’ambito di una specifica convenzione sot- toscritta con l’Istituto erogante il finanziamento.
Ente Agevolatore È il soggetto che si fa carico, in tutto od in parte, degli interessi dovuti per il rimborso del pre- stito.
Foro competente È l’Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto, anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale prevista dal Codice di Procedura Civile.
Franchigia variazione tasso È il periodo (di norma espresso in mesi dalla stipula) durante il quale non viene effettuata nes-
suna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazioni del valore del parametro di indicizzazione.
Parametro di indicizzazione Indice di riferimento del mercato monetario e/o finanziario sul quale viene ancorata la variabi-
lità del tasso contrattuale, secondo le modalità all’uopo indicate. (denominato anche Tasso Indice).
Preammortamento Periodo iniziale del prestito nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Rata d’ammortamento Pagamento che la Parte finanziata effettua periodicamente (mensile, trimestrale, semestrale)
per la restituzione del prestito secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da:
- Una quota capitale (cioè una parte dell’importo prestato);
- Una quota interessi (dovuta alla banca per la remunerazione del prestito).
La modalità di pagamento è, di norma, rappresentata dall’ordine permanente di addebito au- tomatico in c/c; in alternativa, viene stampato il carnet di bollettini di pagamento.
Rata di preammortamento Pagamento periodico dei soli interessi di preammortamento alla scadenza contrattualmente
stabilita (in unica soluzione anticipata o posticipata con periodicità, mensile, trimestrale, se- mestrale, ecc.).
Spese d’istruttoria Spese sostenute per l’analisi della concedibilità del prestito.
Spread È la differenza tra il tasso d’interesse complessivamente applicato al prestito ed il parametro di indicizzazione calcolata alla stipula del finanziamento.
T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale)/ I.S.C. (indicatore sinteti- co di costo)
I.S.C.(Indicatore Sintetico di Costo) e T.A.E.G. (Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale) sono deno- minazioni differenti dello stesso parametro. Esso è l'indicatore del costo totale del finanzia- mento, espresso in punti percentuali e disciplinato dalla vigente normativa in materia di tra- sparenza delle condizioni contrattuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono ricomprese tutte le spese di carattere non opzionale, che la parte finanziata è tenuta a corrispondere.
T.A.N. (tasso annuo nominale) È il tasso d’interesse applicato all’operazione espresso su base annua.
Tasso di contributo È la quota del tasso d’interesse a carico dell’Ente agevolatore.
Tasso di mora È il tasso d’interesse da corrispondere per i giorni di ritardo nel pagamento di somme scadute e non pagate. Solitamente è espresso come punti di maggiorazione da applicare al tasso annuo nominale vigente il giorno di inizio dell’insolvenza.
Tasso minimo Applicato alle operazioni a tasso variabile, rappresenta il tasso al di sotto del quale il finan- ziamento non potrà scendere a prescindere dall’andamento del parametro di indicizzazione specificato nel contratto di prestito.
Sede Legale: Iscrizione all'Albo: Numero:
Soggetto interno
Nome e Cognome:
Azienda di appartenenza: Banca Popolare dell'Xxxxxx Xxxxxxx scrl Agenzia/Ufficio: Qualifica:
Forma giuridica:
Soggetto esterno
Denominazione:
INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'OFFERTA FUORI SEDE