CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (C.G.C.) DI FORNITURA PER I SERVIZI DI
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (C.G.C.) DI FORNITURA PER I SERVIZI DI
LOGISTICA INTEGRATA
(S.L. Rev.0 – 052016)
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Le Condizioni generali sotto meglio descritte (C.G.C.) fanno parte integrante di ogni offerta strutturata, di ogni offerta verbale, tutte e sempre emesse per prezzi convenuti. Le stesse condizioni generali sono applicabili anche per quegli incarichi affidati a S.T.I. S.p.A. che non siano preceduti da una offerta.
Le Condizioni generali (disponibili sul sito Internet aziendale xxx.xxxxxx.xx) sono state approvate dalla Direzione. Esse disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti da contratti di fornitura di servizi di logistica integrata stipulati con S.T.I.
S.p.A. e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest’ultima; tali Condizioni generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, la responsabilità di S.T.I. S.p.A..
Definizioni:
- S.T.I. s.p.a. (partita IVA 00551440233) con sede in xxx Xxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxx (XX), di seguito anche denominata “S.T.I. o Operatore” e qualsiasi altra società che si trovi di volta in volta soggetta al suo controllo, è una società leader nel settore della logistica e trasporti, espressamente autorizzata e legittimata al trasporto di cose su strada, ai sensi della legge italiana, e regolarmente iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi nonché titolare delle relative autorizzazioni ministeriali e/o previste dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale; S.T.I. dispone di comprovata esperienza, di competenze, tecnologie e risorse idonee a svolgere gli incarichi che gli saranno affidati dal Committente, inclusi il deposito e la custodia di merci, di spazi adeguati per dimensione e tipologia di immobili, oltre che di tecnologie, per svolgerli e svilupparli.
- Committente è il soggetto che incarica S.T.I. della fornitura di servizi di logistica integrata, come in seguito meglio descritti, relativi alla gestione dei flussi di merci in arrivo e/o in partenza, la preparazione degli ordini, la consegna ai clienti nonché la fornitura di servizi accessori e complementari a tali attività e qualsiasi altra società che si trovi di volta in volta soggetta al suo Controllo;
-Buona Pratica Industriale: l’effettuazione dei Servizi secondo quel grado di esperienza, diligenza e prudenza che, ragionevolmente e solitamente, ci si aspetterebbe da un operatore abile ed esperto che si occupa del medesimo tipo d’attività di S.T.I., nelle medesime circostanze.
- Contratto è il contratto di fornitura di servizi di logistica integrata che si perfezione con l’accettazione da parte del Committente dell’Offerta economica di S.T.I., o viceversa, o con l’esecuzione di tali servizi, anche uno solo tra essi, da parte di S.T.I. ed è regolato esclusivamente dalle presenti C.G.C. se non diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti.
-Controllo: sono, ai sensi dell’art. 2359 c.c., le società in cui la Committente o S.T.I. dispongono (i) della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; (ii) di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, (iii) quelle che sono sotto la loro influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con esse; (iv) quelle (collegate) sulle quali esse esercitano un’influenza notevole;
-Corrispettivo/i: è il prezzo dovuto a S.T.I. dalla Committente per l’erogazione dei Servizi;
-Gruppo: l’insieme delle società sotto il controllo della Committente o di S.T.I.;
-Istruzioni: sono solo specifiche direttive scritte che ,di volta in volta, possono essere impartite per iscritto dal Committente in ordine allo svolgimento dei Servizi anche in deroga alle Procedure o ulteriori ad esse.
-Magazzini/Depositi: sono le aree (coperte e/o scoperte) messe a disposizione della Committente da S.T.I. per l’esecuzione dei Servizi;
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Merce/i: i prodotti della Committente relativamente ai quali S.T.I. effettua i Servizi;
-Procedure di S.T.I.: sono le procedure per la movimentazione/trattamento/stoccaggio/lavorazione delle merci adottate da S.T.I. (PG 7.5 Rev. 5 Gestione del magazzino – PG 7.5.-03 Rev. 2 Lavorazioni delle merci – Manuale operativi degli operatori di magazzino OPMAG Rev. 2.2.) conosciute e accettate dalla Committente e pubblicate sul sito xxx.xxxxxx.xx;
-Procedure del Committente: sono le procedure specifiche per la movimentazione/ trattamento/stoccaggio/lavorazione delle merci stabilite dalla Committente, ulteriori a quelle di S.T.I,. e descritte con separato documento sottoscritto dalle Parti;
-Procedure: sono le Procedure di S.T.I. e, ove previsto, le Procedure del Committente;
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-Servizi: i servizi di logistica integrata relativi alla ricezione, al controllo quantità, al magazzinaggio, alla custodia, al trasporto e alla spedizione di tutta la Merce , disponendo tutto quanto necessario dal punto di vista tecnico, organizzativo, burocratico e normativo, per dare esecuzione a tali attività secondo i parametri di Buona Pratica Industriale.
-Termine/i: è il periodo di tempo entro il quale deve/può essere esercitata una determinata azione o tenuto uno specifico comportamento; nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l’ora iniziali; se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo; per la scadenza dei termini di pagamento sono considerati festivi i giorni di chiusura al pubblico osservati dagli istituti bancari a livello nazionale;
-Altre definizioni in “Allegato A”. 1. Oggetto del contratto
Il contratto ha ad oggetto l’affidamento all’Operatore, da parte del Committente, ai patti ed alle condizioni qui di seguito precisati, dell’esecuzione di servizi di logistica integrata relativi alla ricezione, al controllo quantità, al magazzinaggio, alla custodia, al trasporto e alla spedizione di tutta la sua Merce inerenti, disponendo tutto quanto necessario dal punto di vista tecnico, organizzativo, burocratico e normativo, per dare esecuzione a tali attività.
2. Obbligazioni dell’Operatore
l’Operatore si obbliga:
2.1. a predisporre i mezzi, gli strumenti, gli impianti, le attrezzature e le risorse necessari per far sì che i Servizi a esso affidati siano eseguiti in conformità a quanto pattuito per ogni fase del ciclo logistico/distributivo:
2.1.1. siano utilizzate le più opportune tecnologie in relazione al tipo di attività da svolgere ed al tipo di merci trattate;
2.1.2. siano utilizzate le Procedure S.T.I. o, qualora espressamente previste, le ulteriori Procedure del Committente, e i sistemi organizzativi e tecnologici idonei alla migliore esecuzione dei Servizi;
2.1.3. siano applicati gli standard di qualità in uso nel settore e nel rispetto del principio di Buona Pratica Industriale nonché, ove previsti, quelli specifici concordati per iscritto tra le Parti ( Specifici Standard di Qualità);
2.1.4. siano tenute le registrazioni ed emessi i documenti idonei a soddisfare le necessità del Committente in conformità alla tipologia delle Merci stoccate e trasportate;
2.2. a prestare la migliore diligenza nel rispettare o nel far rispettare le Procedure concordate e le regolamentazioni inerenti allo svolgimento dei Servizi, nonché tutte le Istruzioni ricevute dal Committente;
3. Obbligazioni del Committente
Al fine di consentire all’Operatore l’organizzazione dei mezzi, degli strumenti, degli impianti, delle attrezzature, delle risorse e di quant’altro necessario allo svolgimento dei Servizi ad esso affidati in esecuzione del Contratto, il Committente si obbliga:
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3.1 a comunicare all’Operatore (e mantenere aggiornata) una precisa descrizione delle Merci oggetto dell’attività logistica a esso affidata in modo tale da permettergli un’accurata gestione dell’attività, indicando specificamente le caratteristiche merceologiche ed i quantitativi delle medesime, le loro modalità di confezionamento e le eventuali particolarità di trattamento se diverse dalle Procedure S.T.I.;
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3.2 ad approntare e comunicare all’Operatore in forma scritta o via EDI, e con congruo anticipo, gli ordini di spedizione completi degli estremi di identificazione dei destinatari e/o degli aventi diritto alle Merci, delle eventuali caratteristiche di pericolosità delle stesse, anche sotto il profilo dei rischi di inquinamento ambientale, fornendo analiticamente tutte le indicazioni necessarie al corretto svolgimento dell’incarico previste dalle leggi e regolamenti in vigore;
3.3 a dare comunicazione all’Operatore, in forma scritta, delle eventuali modifiche agli ordini ed ai piani di spedizione originari, facendogliene trasmissione con il massimo anticipo possibile rispetto alla data di effettuazione del servizio, essendo concordemente riconosciuto dalle parti che la tempestività di tali comunicazioni costituisce il presupposto per la migliore organizzazione delle attività oggetto del Contratto, senza scompensi e senza interferenze, e che in mancanza di ciò all’Operatore resta impedito gestire con esattezza e puntualità i Servizi a lui affidati;
3.4 a concordare per iscritto con l’Operatore l’eventuale l’adozione di tecnologie informatiche e di trasmissione dati (EDI e simili) suscettibili di velocizzare e rendere più sicuro l’interscambio delle informazioni inerenti al servizio, nei limiti in cui l’efficacia di tali tecnologie venga riconosciuta dall’ordinamento giuridico (Tecnologie informatiche e di trasmissione dati);
3.5 a provvedere alle comunicazioni previste dalle norme vigenti legge a carico dell’avente diritto alle merci al competente Ufficio IVA ed a qualunque altra Autorità.
4. Volumi di riferimento
I volumi di riferimento per la determinazione dei valori economici del presente contratto sono definiti per iscritto tra le Parti (Volumi di riferimento);
5. Ubicazione delle merci
Sono le aree (coperte e/o scoperte) messe a disposizione della Committente da S.T.I. per l’esecuzione dei Servizi e specificatamente indicate per iscritto tra le Parti;
E’ facoltà dell’Operatore posizionare o trasferire le Merci anche in altro Magazzino, purché dotato di caratteristiche analoghe e non inferiori a quelle del magazzino indicato nell’accordo, in presenza di esigenze tecniche od operative o di utilizzo più razionale dei suoi spazi complessivi. Il trasferimento è comunque subordinato a specifica comunicazione dell’Operatore al Committente ed al consenso di quest’ultimo che non potrà peraltro essere negata in mancanza di ragionevoli motivi in tal senso.
L’Operatore ha inoltre facoltà di utilizzare un Magazzino, anche di peggiore collocazione ed agibilità, per lo stoccaggio di prodotti a bassa rotazione.
Il Committente potrà accedere liberamente al Magazzino purché ciò avvenga in orario di lavoro o in orario concordato e non comporti intralcio al normale svolgimento del lavoro. Le persone del Committente ammesse a visitare il Magazzino dovranno essere preventivamente indicate all’Operatore dandone comunicazione scritta all’Operatore purché ciò avvenga con almeno 10 giorni di anticipo sulla programmazione della visita e la comunicazione sia firmata dal Responsabile della Logistica o da un superiore.
L’accesso al Magazzino è in ogni caso subordinato ad un congruo preavviso, che viene fin d’ora fissato in 48 ore, che possono essere ridotte a due ore in caso di emergenza.
L’accesso al Magazzino di dipendenti del Committente diversi da quelli elencati nella lista di cui sopra è
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subordinato ad un preavviso scritto, firmato dal Responsabile della Logistica o da un suo superiore, che dovrà pervenire all’Operatore almeno 5 giorni prima della visita, elencando i nomi delle persone relativamente alle quali viene chiesta l’autorizzazione, nonché la posizione da loro rivestita in azienda.
L’accesso al Magazzino di personale non dipendente dal Committente, sia pure su richiesta dello stesso è subordinato a specifica autorizzazione scritta dell’Operatore, che potrà negarla qualora ritenga che essa possa pregiudicare gli interessi suoi e/o di terzi.
E’ facoltà dell’Operatore far visitare il Magazzino ai suoi clienti o potenziali clienti senza autorizzazione del Committente, purché i visitatori non siano concorrenti diretti del Committente stesso.
6. Movimentazione delle merci
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La movimentazione delle Merci in ingresso ed in uscita dal magazzino, nonché all’interno dello stesso è competenza esclusiva dell’Operatore, che potrà anche subappaltare quota delle operazioni a suoi fornitori di fiducia ed è libero di adottare le soluzioni ritenute più opportune per lo stoccaggio, la movimentazione e la gestione delle informazioni. La movimentazione delle Merci avverrà secondo la Procedura di S.T.I. e secondo quanto previsto in Allegato B (PROCEDURA OPERATIVA E LIVELLO DI SERVIZIO) e sulla base del suo codice, salvo eventuali specificazioni concordate come data di produzione, lotto di produzione, data di scadenza, data di ingresso a magazzino, ecc..
E’ facoltà del Committente definire per i suoi prodotti - o per una parte di essi, purché individuati inequivocabilmente - delle restrizioni di stoccaggio o movimentazione (es. impilabilità, temperatura, umidità, pressioni applicabili, ecc.) per iscritto e in parziale deroga della PROCEDURA OPERATIVA E LIVELLO DI SERVIZIO, oppure con uno specifico allegato al Contratto sopportando, su richiesta dell’Operatore, una variazione dei compensi previsti dal Contratto sulla base dei conseguenti maggiori costi.
7. Immagazzinamento delle merci
L’Operatore curerà l’immagazzinamento delle merci secondo la Procedura di S.T.I. e quanto previsto in Allegato B (PROCEDURA OPERATIVA E LIVELLO DI SERVIZIO), in locali idonei dal punto di vista della normativa vigente (anche relativa alla sicurezza sul lavoro), curandone la protezione dagli agenti atmosferici (salvo quanto concordemente immagazzinato in spazi non coperti) e le eventuali condizioni più restrittive concordate (punto precedente). In assenza di prescrizioni particolari, saranno applicate le condizioni di conservazione in uso nel settore per le merci rientranti nella tipologia merceologica del Committente.
L’Operatore collocherà le merci all’interno del magazzino dove e come crederà più conveniente, osservando le separazioni dei codici o delle partite secondo le descrizioni dei documenti, curando peraltro che esse vengano posizionate all’interno del magazzino in modo adeguato anche agli effetti del loro immediato reperimento.
Ogni prodotto sarà individuato mediante il suo codice, salvo eventuali aggiunte concordate, come data di produzione, lotto di produzione, data di scadenza, data di ingresso a magazzino, ecc.. Allorché le disposizioni per l’uscita lo permettano, potranno essere mescolati lotti di prodotti diversi, anche con diverse date di produzione o di ricezione, ecc. purché la loro natura sia tale da poter rispettare le disposizioni di uscita (vedi Art. 11). In alternativa all’individuazione per codice, soprattutto nel caso di merce conservata allo stato estero, la merce potrà essere individuata per partita o frazione della stessa.
Nel caso di magazzino (o porzione dello stesso) non dedicata completamente al Committente, l’Operatore assicurerà un’assoluta distinzione biunivoca rispetto ad altra merce di altri committenti conservata eventualmente negli stessi locali.
Nel caso in cui rilevi segni di possibile alterazione della merce depositata, l’Operatore ne darà subito avviso al Committente e, in caso di urgenza, avrà diritto di eseguire, a spese dello stesso, tutte le operazioni di manutenzione che riterrà opportune nell'interesse della merce.
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Sarà cura dell’Operatore mantenere separate fisicamente e contabilmente dalla merce pienamente disponibile eventuale merce rotta e/o danneggiata e/o deteriorata (o presunta tale) e/o resa dai clienti del Committente.
Le parti concorderanno una procedura specifica per la gestione di tali tipologie di merce (controllo o collaudi, riparazione, rottamazione, ecc.) in modo da evitare l’accumulo di merce non pienamente disponibile.
8. Disposizioni per l’ingresso Alternativa A: consegna
Se non diversamente stabilito per iscritto tra le Parti, la merce sarà consegnata presso il magazzino (o i magazzini) sub art. 5 a cura del Committente, che ne darà preavviso di almeno 24 ore all’Operatore mediante comunicazione scritta (fax o messaggio EDI). Tale comunicazione dovrà contenere almeno i seguenti dati:
- tipo mezzo (o contenitore o cassa mobile o pallet aereo);
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- targa mezzo (o sigla contenitore, cassa, ecc.);
- quantità contenuta per singolo codice di prodotto;
- orario previsto per l’arrivo del mezzo.
Il normale orario di ricevimento della merce presso il magazzino si estende dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 di ogni giorno lavorativo. Tenendo conto di un tempo di scarico di 2 ore per mezzi grandi (o contenitori da 40’) e di 1 ora per mezzi piccoli (o contenitori da 20’), l’ultimo mezzo grande si dovrà presentare in portineria non dopo le 16.00 e l’ultimo piccolo non oltre le 16.30.
I mezzi che si presenteranno alla portineria senza il preavviso del Committente non saranno scaricati e saranno respinti. A richiesta dell’autista potrà essere timbrato un documento con la dicitura “merce rifiutata perché non richiesta” o altra da concordare.
A richiesta del Committente, in occasione di periodi di picco, l’orario di lavoro potrà essere prolungato o includere sabati e festivi con un extra costo (Art. 19).
L’attività di ricevimento sarà sospesa durante le 2 settimane centrali di Agosto.
La merce ricevuta sarà soggetta ai controlli di cui al punto seguente e registrata nel sistema informatico del Committente (o dell’Operatore, con successiva trasmissione EDI al Committente) entro 4 ore lavorative dal termine dello scarico del mezzo ricevuto e comunque non oltre le 8 ore lavorative.
Contestualmente alla segnalazione dello scarico avvenuto e del caricamento delle quantità nelle giacenze di magazzino, dovranno essere segnalate al Committente anche tutte le eventuali anomalie, quali ad esempio;
- colli mancanti o danneggiati;
- discordanze per tipologia o quantità fra quanto dichiarato nei documenti e quanto riscontrabile visivamente ad un controllo sommario;
- esiti negativi di controllo più approfonditi effettuati sugli arrivi (Art. 9).
Le segnalazioni saranno eseguite con modalità concordate e il Committente si impegna a recepire le discordanze di quantità o di codice all’interno del suo sistema di gestione.
Eventuali perdite e danni anche conseguenti a furti e rapine o ad altri fatti delittuosi o vandalici, avvenuti durante il trasporto, saranno a carico del Committente.
Alternativa B: ritiro
Se è espressamente pattuito per iscritto che l’Operatore provveda direttamente al ritiro dei prodotti presso gli stabilimenti del Committente ovvero presso i suoi fornitori (o porto o altro luogo concordato con essi), i tempi di cui sopra per il caricamento dei dati decorreranno dal momento della presa (partenza del mezzo carico) e verranno aumentati del tempo di percorrenza normale dei mezzi di trasporto. L’indicazione di preavviso sarà riferita alla presa ed avrà modalità e tempistiche concordate.
L’assunzione di responsabilità dell’Operatore sulla quantità, tipologia ed integrità del prodotto sarà limitata a quanto percepibile sulla base di un esame esterno delle merci e/o dei loro imballaggi ed avverrà:
- al momento del carico del mezzo, se tale operazione verrà eseguita da personale dell’Operatore o sotto la sua supervisione;
- al momento dello scarico presso il magazzino dell’Operatore in tutti gli altri casi.
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L’Operatore provvederà a idonea copertura assicurativa della merce durante le fasi di trasporto fino a concorrenza del massimale previsto dalla legge 450/85, salvo diversi accordi scritti (anche per singoli carichi) e non sarà responsabile di perdite o avarie riguardanti le merci intervenuti durante tali fasi per importi superiori a quelli in tal modo assicurati.
9. Controllo delle merci
Avverrà secondo la Procedura di S.T.I. e a quanto previsto in Allegato B (PROCEDURA OPERATIVA E LIVELLO DI SERVIZIO), se non diversamente stabilito per iscritto tra le Parti.
Al momento dello scarico delle merci dai mezzi di trasporto l’Operatore ne effettuerà una ricognizione, verificando sulla base dei documenti di trasporto:
(a) il numero dei colli;
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(b) l’identità dei colli (ove evidente);
(c) l’integrità degli imballi esterni;
(d) i contrassegni ed ogni altro dato predisposto per il riconoscimento.
L’Operatore avrà facoltà di formulare, in ordine allo stato ed alle condizioni delle merci ricevute e dei relativi imballaggi, tutte le riserve da esso ritenute opportune, facendone menzione sui documenti di trasporto (o, in caso di magazzini generali, sulla ricevuta di deposito, nelle fedi di deposito e note di pegno ed in ogni altro documento rilasciato in ordine alla merce), trasmettendo poi copia del documento su cui avrà provveduto ad apporre le sue riserve al Committente (o tenendola a disposizione del Committente per 6 mesi)
L’Operatore sarà responsabile della conservazione delle merci sulla base delle loro quantità e tipologie indicate sugli imballi (sulla fiducia di un corretto rapporto commerciale fra il Committente ed i suoi fornitori o stabilimenti di produzione interna), essendo peraltro inteso a questo proposito che resterà esclusa ogni e qualsiasi sua responsabilità relativamente ad ammanchi relativi a prodotti di fornitori o stabilimenti relativamente ai quali possa risultare, anche attraverso l’apertura di un campione significativo di confezioni, che i dati inerenti alla quantità o qualità del prodotto contenuto nelle confezioni possono essere inesatti e/o inattendibili. In particolare, nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Operatore per confezioni da lui riconsegnate integre rispetto a come erano state da lui ricevute, se il prodotto contenuto differisse per quantità o qualità rispetto a quanto indicato all’esterno.
Quando lo stato e le condizioni apparenti delle merci e/o delle loro confezioni lo richiedano manifestamente, l’Operatore avrà facoltà di far eseguire, a spese della merce, visite e perizie per le opportune verifiche ed eventuali riparazioni.
Qualora il Committente desideri una maggior garanzia di affidabilità degli arrivi e quindi delle giacenze a magazzino, il Committente e l’Operatore concorderanno un controllo con apertura del 100% dei colli in arrivo, oppure in una diversa percentuale, eventualmente differenziata per prodotto e/o per fornitore.
L’Operatore eseguirà le operazioni di controllo con la necessaria diligenza, ma non potrà essere chiamato a rispondere di danni diretti o indiretti provocati al Committente o a terzi dalle modalità di esecuzione di tali operazioni o da difetti occulti del prodotto, salvo diverso accordo scritto.
10. Gestione dei resi
Salvo diversi accordi scritti tra le Parti, l’Operatore non accetterà resi dai clienti del Committente senza esservi stato da lui autorizzato, in via generale o in via specifica. Anche nel caso di resi si seguirà una procedura di accettazione con controllo del numero di colli e confezione esterna dei colli, salvo accordi particolari.
I resi saranno caricati nel sistema informatico di magazzino (sia esso manuale o automatico) ed immagazzinati senza commistione fra questi (potenzialmente difettosi) e quelli di normale disponibilità.
Il trattamento dei resi verrà comunque eseguito in base alla Procedura Resi (Allegato C) che contiene altresì le modalità di cernita ed eliminazione dei resi per evitarne l’accumulo.
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11. Disposizioni per l'uscita
Avverrà secondo la Procedura di S.T.I. e quanto previsto in Allegato B (PROCEDURA OPERATIVA E LIVELLO DI SERVIZIO),
In generale l’Operatore custodirà le merci e le spedirà o consegnerà solo su richiesta scritta (o EDI) di una o più persone del Committente individuate nella Procedura Operativa.
Le richieste di uscita merce (“disposizioni di uscita” o “ordine di preparazione”) che arriveranno per via EDI saranno considerate implicitamente autorizzate in quanto sarà cura del Committente limitare l’accesso alla procedura di trasmissione soltanto ai soggetti a ciò autorizzati.
La “disposizione di uscita” conterrà almeno i seguenti dati:
a) indicazioni complete per l’identificazione del destinatario;
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b) codice/quantità di ogni articolo richiesto;
c) causale dell’uscita merce (es. vendita, visione, ecc.);
d) dati identificativi del vettore che provvederà al ritiro (qualora l’Operatore non curi la consegna al destinatario).
Ricevuta la “disposizione di uscita” l’Operatore provvederà a:
a) verificare l’eseguibilità dell’ordine rispetto alle sue risultanze contabili, segnalando al Committente eventuali discordanze;
b) prelevare il materiale indicato nell’ordine secondo la tipologia di rotazione concordata (vedi poi), utilizzando eventuali prodotti sostitutivi indicati dal Committente in via generale o specifica;
c) imballare eventualmente il prodotto qualora ciò fosse necessario;
d) emettere il documento di trasporto in nome e per conto del Committente nel rispetto della normativa vigente;
e) comunicare al Committente l’avvenuta preparazione dell’ordine, con l’indicazione del numero del documento di trasporto.
Nel caso in cui durante il prelievo si riscontrasse la mancanza di uno o più prodotti, l’Operatore bloccherà l’ordine, chiedendo istruzioni al Committente;
La tipologia di rotazione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti tra una delle seguenti:
FIFO rigido: viene spedito sempre il prodotto più vecchio in base alla data di produzione (se questa manca o non è registrata nel sistema informativo, la data di produzione è assunta uguale a quella di arrivo a magazzino);
FIFO lasco: come sopra, ma tutti i prodotti eseguiti (o entrati in magazzino) con una differenza di data inferiore ai 31 giorni sono considerati equivalenti per il prelievo;
NON FIFO: viene spedito il prodotto più semplice da prelevare;
FIFO a lotti: ogni partita di prodotto ha un numero di lotto che viene registrato; verrà sempre spedito il numero di lotto più piccolo;
A SCADENZA (o FEFO): i lotti di prodotto hanno una data di scadenza registrata nel sistema;
viene spedito sempre il prodotto con la data di scadenza più vicina.
Se non diversamente pattuito per iscritto tra le parti la tipologia di rotazione applicata dall’Operatore è: FEFO.
Salvo casi di forza maggiore, che saranno comunicati tempestivamente al Committente, l’Operatore si
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impegna a preparare il materiale da consegnare entro i seguenti termini:
100% degli ordini “evadibili” trasmessi entro le ore 12.00 del giorno “A” per partenza il giorno “B” ;
Urgenze: previo accordo specifico che può riguardare piccoli quantitativi di merce da preparare, STI è disponibile ad accettare ordini fino alle ore 12.00 del giorno “B” per partenza il giorno “B” stesso.
12. Documentazione di ingresso e di uscita
Il Committente dovrà far pervenire anticipatamente all’Operatore tempestiva indicazione, circa il regime di deposito (Nazionale, Doganale, Fiscale IVA) al quale la Merce dovrà essere assoggettata, fornendo i necessari documenti.
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Sarà cura dell’Operatore conservare la documentazione cartacea della merce in entrata, fornendo al Committente copia della stessa ove richiesto occasionalmente (oppure in via continuativa).
Per ogni uscita di merce, l’operatore stamperà un “documento di uscita” dal deposito, che potrà anche coincidere con altri documenti (di trasporto, doganali, fiscali, ecc.).
L’Operatore invierà settimanalmente al Committente una copia del “documento di uscita merce” o lo terrà a sua disposizione per sei mesi in caso di trasmissione via EDI.
Eventuali fatture o altri documenti di competenza del Committente che pervenissero al deposito dovranno essere faxati immediatamente al Committente mentre gli originali dovranno essergli inviati settimanalmente.
13. Inventari e gestione “discordi”
L’Operatore assume la piena responsabilità della merce da esso ricevuta in deposito nei limiti in cui è stato concordato di controllare fisicamente la merce entrante (Art. 9).
All’inizio dell’attività, l’Operatore e il Committente eseguiranno di comune accordo ed in contraddittorio un inventario completo della merce che l’Operatore prende in deposito, redigendo un verbale scritto delle operazioni eseguite.
La quantità giacente (contabile) in un qualunque istante verrà quindi considerata pari - per ogni articolo gestito - a quella iniziale più gli arrivi e meno le uscite. Eventuali divergenze tra quantità (fisica) in giacenza e quantità contabile costituisce un “discorde”.
Ogni inizio anno l’Operatore effettuerà, in presenza di un rappresentante del Committente, un inventario completo delle giacenze fisiche, attraverso una loro verifica materiale.
Dal confronto di tale conteggio con le risultanze contabili potranno emergere dei “discordi” che:
e) saranno rettificati nelle scritture del Committente e dell’Operatore (“riconciliazione inventariale”);
f) daranno luogo ad un eventuale risarcimento dell’Operatore a favore del Committente (“ammanchi”, vedi poi);
A richiesta del Committente, che ne sosterrà le spese, e compatibilmente col carico di lavoro dell’Operatore, potranno essere eseguiti inventari supplementari (anche parziali).
In base alle risultanze inventariali saranno calcolati eventuali ammanchi nel seguente modo:
a) saranno determinate, per ogni singolo articolo gestito, le differenze constatate tra quantità contabile a stock e quantità fisica a stock;
(con questa formula gli ammanchi inventariali sono positivi e le eccedenze negative);
b) verrà quindi calcolata la somma dei valori così ottenuti tenendo conto dei rispettivi segni;
c) se il valore della somma risulterà pari a zero o inferiore a zero, nulla sarà dovuto (né dall’Operatore al Committente né dal Committente all’Operatore);
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d) se il valore della somma risulterà invece positivo (e cioè superiore a zero) verrà calcolato il valore standard delle eventuali perdite inventariali per ragioni varie (rotture, danni, ammanchi, errori di conteggio, ecc.) moltiplicando la percentuale concordata (vedi poi) per il valore totale del prodotto movimentato successivamente all’ultima riconciliazione inventariale;
e) se il valore della somma risulterà positivo e maggiore della perdita inventariale standard, l’Operatore dovrà corrispondere al Committente la differenza fra la somma e la perdita standard.
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Le parti concordano che prima di eseguire l’inventario si provveda ad eseguire un allineamento contabile delle partite contabili aperte (resi, ordini da evadere, ecc.) e che durante l’inventario la movimentazione in ingresso ed uscita venga sospesa.
La percentuale standard di perdite inventariali è del 0,1% sul valore del prodotto movimentato nel periodo trascorso dall’ultima rilevazione ed allineamento dei dati, se non diversamente concordato per iscirtto tra le Parti.
14. Materiali di confezionamento e pallets
Per quanto concerne i pallets, la dotazione iniziale è a carico del Committente.
Sarà cura dell’Operatore, nel caso sia anche Vettore, recuperare i pallets consegnati ai destinatari delle merci in uscita al netto della franchigia dell’8% e dei bancali scartati dai destinatari.
15. Responsabilità
15.1 L’Operatore sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto e, in particolare, della perdita e/o dell’avaria delle merci a esso affidate per lo svolgimento dei servizi di logistica integrata che ne formano oggetto secondo i limiti e con le modalità qui di seguito precisati.
15.2 L’Operatore sarà inoltre responsabile, entro i limiti dei controlli di accettazione concordati (punto 10), delle perdite e/o delle avarie delle merci a lui consegnate dal momento della loro accettazione, documentata dalla firma del documento di trasporto, presso il magazzino di stoccaggio, fino al momento della loro consegna al destinatario o al vettore scelto dal Committente.
15.3 La responsabilità dell’Operatore resterà comunque esclusa se fornirà la prova che esso, i suoi dipendenti, preposti o collaboratori di qualsiasi genere, hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente prese per adempiere regolarmente il presente Contratto ed evitare eventuali perdite o avarie della merce.
15.4 Viene in ogni caso convenzionalmente pattuito tra le parti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1229 Cod. civ., che, salvo diverso accordo scritto, la responsabilità dell’Operatore per ogni tipo di danno diretto e/o indiretto comunque consequenziale e/o derivato dallo svolgimento della sua attività non potrà in alcun caso superare: il Corrispettivo mensile pagato dal Committente, calcolato sulla media mensile dell’anno solare precedente o, se il Contratto ha avuto inizio nell’anno in cui è sorto il danno, dei mesi precedenti dall’inizio del Contratto.
15.4.1 Quando l’Operatore in esecuzione di un trasporto è tenuto a pagare un’indennità in caso di perdita (totale o parziale) e/o avaria della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della merce (prezzo corrente di mercato) nel luogo e nel tempo in cui l’Operatore l’ha ricevuta con il limite massimo indennizzabile di 8,33 Unità di Conto (Convenzione CMR Art. 23 co. 3°) per ogni chilogrammo di peso lordo delle merci perdute o danneggiate, intendendo per Unità di Conto i Diritti Speciali di Prelievo quali definiti dal Fondo Monetario Internazionale, restando inteso che la
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conversione dei Diritti Speciali di Prelievo nella valuta nazionale verrà effettuata sulla base del valore che tale moneta avrà alla data in cui si sarà verificata la perdita o l’avaria;
15.4.2 In caso di ritardo nell’esecuzione di un trasporto,se il Committente prova che gliene è derivato un danno e subordinatamente alla circostanza che fosse stato espressamente convenuto un termine di consegna, il limite del corrispettivo dovuto a titolo d’indennizzo relativamente al servizio o alla parte di servizio relativamente alla quale si è verificato il ritardo, non può eccedere il prezzo del trasporto (Convenzione CMR Art. 23 co. 5°);
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15.5 Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni dei punti 15.2 e 15.3 non si applicheranno al caso in cui il danno o la perdita delle merci si sia verificata in una fase di trasporto marittimo, terrestre, ferroviario, stradale o aereo, qualunque sia la motivazione del trasporto (presa, consegna, spostamento tra magazzini, ecc.).
15.6 Nel caso di perdita e/o avaria in una fase di tali trasporti la responsabilità dell’Operatore sarà equiparata alla responsabilità del vettore, assumendo che l’Operatore e il Committente abbiano stipulato un separato contratto di trasporto relativo alla singola tratta, con conseguente applicazione delle seguenti disposizioni:
• Convenzione di Ginevra (CMR) del 19 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con Legge 6 dicembre 1960, n. 1621;
• D.Lgs n. 286/2005 e successive modifiche e/o integrazioni;
15.7 Eventuali contestazioni, richieste, pretese, e/o rivendicazioni che ciascuna delle parti intendesse proporre nei confronti dell’altra in ordine all’adempimento del presente Contratto e/o alla sua esecuzione, anche per quanto attiene a perdite, avarie e/o ritardi, dovranno essere portate a conoscenza dell’altra parte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C. entro il termine di 15 giorni dalla data dell’evento o da quella in cui ne viene accertata l’esistenza. Il decorso di tale termine senza che sia stata inoltrata la comunicazione di cui sopra comporterà la decadenza da qualsiasi diritto al proposito, anche se il relativo diritto non fosse ancora prescritto.
16. Coperture assicurative
16.1 Il Committente provvederà a sua cura e spese ad idonea copertura assicurativa delle merci contro il rischio ‘danni’ per i massimali da esso ritenuti più congrui ed opportuni, esonerando l’Operatore da ogni responsabilità al riguardo e con rinuncia alla rivalsa, anche da parte delle società assicuratrici, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave.
E’ facoltà del Committente chiedere all’Operatore copia della Polizza Assicurativa.
16.2 Sarà cura dell’Operatore provvedere a adeguata copertura assicurativa per gli immobili, gli impianti, gli infissi e le attrezzature utilizzati, nonché per il personale operativo; inoltre provvederà ad assicurare i propri rischi di responsabilità civile inerenti all’incarico affidatogli.
16.3 All’Operatore viene conferito il più ampio mandato per quanto concerne la liquidazione dei danni.
17 Corrispettivi
17.1 Per le attività di cui al presente contratto l’Operatore avrà diritto ai compensi come concordati per iscritto tra le Parti calcolati sulla base dei seguenti parametri:
a) occupazione del magazzino principale:
Verrà di norma adottato uno di questi criteri : Euro / pallet media mese; Euro / pallet quindicina indivisibile; Euro pallet mese indivisibile.
[Digitare il testo]
b) movimentazione in ingresso:
Euro/ton (o Euro/metro cubo o Euro Pallet)
c) ingresso resi:
Euro/ton (o Euro/metro cubo o Euro Pallet)
d) gestione resi:
Euro/ton (o Euro/metro cubo o Euro Pallet)
e) riparazione resi:
da concordarsi per iscritto;
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f) messa a magazzino e registrazione contabile: inclusa nelle voci c) e d);
g) prelievo per la spedizione:
Euro/ton o (Euro/mc o Euro Pallet)
Euro collo
h) confezionamento:
Euro/ton o (Euro/mc o Euro/collo o Euro pezzo);
i) stampa ed applicazione etichette con codice a barre sui singoli colli Euro/collo, e/o Euro/etichetta;
j) preparazione documenti di trasporto:
- per trasportatori terzi : Euro/spedizione
- per trasporto eseguito dall’Operatore: Euro/spedizione o incluso nei costi di prelievo;
k) consegna diretta al destinatario: da concordare ;
l) attività svolte fuori orario in giorni feriali (escluso trasporto):
+30% sulle tariffe;
m) idem, sabato pomeriggio e festivi:
+50% sulle tariffe;
n) attività di lavorazione sistematica: da concordare caso per caso;
p) attività estemporanee non previste a contratto: da concordare caso per caso;
q) minimo garantito:
qualunque sia il volume trattato, il Committente garantisce che pagherà all’Operatore almeno il: 50% degli spazi a lui riservati (e concordati) in base ai volumi previsti nell’anno;
r) collegamenti EDI:
Euro/mese (stima concordata);
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17.2 Tutti i corrispettivi di cui sopra sono al netto di IVA che sarà applicata a norma di legge, salvo che il Committente presenti documentazione di esonero;
17.3 Il lavoro fuori orario di cui ai punti o) e p) nonché le attività estemporanee di cui al punto r) dovranno essere autorizzate dal Committente volta per volta oppure fornendo all’Operatore criteri univoci di autorizzazione permanente;
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17.4 Le tariffe, salvo quelle di trasporto, si intendono valide per 12 mesi dalla data di inizio lavoro (se questa avviene entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente contratto) e comunque per un massimo di 15 mesi dal perfezionamento del Contratto.
17.5 A partire dal mese successivo a tale data, le tariffe saranno adeguate con un aumento alla variazione pari all’indice ISTAT per le famiglie relativo ai 12 mesi precedenti;
17.6 I compensi sopra definiti sono basati sui volumi di riferimento (movimentazioni, scorte, giacenze, complessità di prelievo, ecc.) definiti tra le Parti. Qualora uno o più parametri dei volumi di riferimento mostrassero uno scostamento di oltre il 10% rispetto a quanto definito l’Operatore o il Committente potranno esigere la revisione dei compensi sulla base di una stima dei maggiori o minori costi sostenuti nella nuova situazione.
17.7. Il Committente e l’Operatore potranno, anche in un momento successivo e in costanza del rapporto, concordare una variazione, in aumento o diminuzione, dei compensi sopra indicati in funzione dei livelli qualitativi delle prestazioni rese dall’Operatore (“premi o penali”).
00.0.Xx fatturazione avverrà mensilmente per tutte le voci di tariffa, mentre potrà essere trimestrale per i materiali di consumo;
17.9. Le fatture saranno pagate dal Committente entro 30 giorni dalla data di emissione; il ritardo nel pagamento comporterà per il Committente l’obbligo di corrispondere gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 sull’importo non pagato al tasso legale di mora di cui all’art.5 co.2° maggiorato di 7 punti come previsto dall’art. 3 L. n.192/98;.
18. Decorrenza, durata e recesso del contratto
18.1 Il Contratto avrà decorrenza dalla data di sua sottoscrizione o, comunque, con l’accettazione da parte del Committente dell’Offerta economica di S.T.I., o viceversa, o con l’esecuzione dei Servizi, anche di uno solo tra essi, da parte di S.T.I. ed avrà una durata di anni 1 (uno) e si intenderà tacitamente rinnovato a tale scadenza per un periodo di tempo (anche più volte) di anni 1 (uno) salvo disdetta di una delle Parti comunicata all’altra con un preavviso di almeno 6 mesi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C..
18.2 Ciascuna delle Parti avrà comunque facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C., con un preavviso di 6 mesi rispetto alla data in cui intende che la dichiarazione di recesso divenga produttiva dei suoi effetti, limitatamente ai seguenti specifici casi:
a) da parte del Committente, allorché le prestazioni rese dall’Operatore siano inferiori a quelle promesse e tali da recargli un significativo danno documentabile sul suo mercato, e l’Operatore, ancorché sollecitato per iscritto, non metta in atto azioni correttive entro 3 mesi;
[Digitare il testo]
b) da parte del Committente, nel caso di reiterati inadempimenti dell’Operatore agli obblighi di cui agli Artt.. 2 e 15 del presente Contratto;
c) da parte dell’Operatore, qualora l’attività richiesta dal Committente (o comunque necessaria per accettare, stoccare e spedire merce a regola d’arte) differisca da quanto descritto nel presente Contratto/o nella Procedura Operativa concordata, ovvero quando i flussi di merce siano sensibilmente inferiori o comunque diversi da quelli dichiarati nel presente Contratto, tanto da causare all’Operatore stesso una redditività negativa;
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d) da parte dell’Operatore, in caso di reiterato inadempimento da parte del Committente alle obbligazioni di cui all’art. 17;
e) quando sia risultato impossibile concordare la modifica dei corrispettivi contrattuali malgrado il decorso del termine di tre mesi dalla richiesta in tal senso rivolta da una delle parti all’altra;
f) qualora una delle parti decida di porre termine alla propria attività, quale descritta nelle premesse del presente accordo, dando corso alle iniziative necessarie per porre in esecuzione tale sua decisione.
18.3 Il Contratto si considererà invece risolto di diritto, senza necessità di disdetta e/o di preavviso, nelle ipotesi in cui:
I. una delle Parti sia sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale prevista dalla legge;
II. vengano meno i requisiti formali che debbono essere posseduti per legge da una delle parti, in via tassativa, per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto;
III. intervengano, nei paesi in cui si svolgono le attività logistico/distributive oggetto del contratto, situazioni di conflitto, di belligeranza e di diffusi disordini, anche se non ufficialmente accertati e dichiarati, tali da impedire o rendere oggettivamente difficoltoso lo svolgimento di tali attività per un periodo superiore ai 30 gg;
IV. si verifichino eventi naturali di qualsiasi genere suscettibili di impedire o ritardare l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, come alluvioni, terremoti, incendi e simili
19 Diritti e doveri in caso di cessazione del Contratto
Nel caso in cui il Contratto non venisse rinnovato alla scadenza o si risolvesse prima della scadenza prevista (vedi punti 18.1 e 18.2), le Parti collaboreranno al fine di limitare al massimo le conseguenze negative derivanti dalla sua cessazione .
A tal fine:
(a) L’Operatore metterà a disposizione del Committente entro 30 gg. dalla data di cessazione del Contratto, da qualunque causa determinata, tutti i prodotti, le attrezzature nonché tutti i materiali riportanti il marchio del Committente venuti in suo possesso in occasione dell’esecuzione del contratto stesso;
(b) L’Operatore consegnerà al Committente o ad un suo incaricato quanto sopra, collaborando al carico dei mezzi di trasporto con diritto a ricevere un compenso per le ore di manodopera impiegate secondo quanto previsto sub Art. 17, salvo differenti accordi;
(c) L’Operatore consegnerà al Committente, ove richiesto, i dati in giacenza e l’anagrafica dei prodotti in forma meccanizzata, dietro compenso come identificato nel punto precedente;
(d) L’Operatore procederà, dietro compenso, ad un inventario e le parti definiranno eventuali ammanchi con i criteri definiti sub Art. 13;
[Digitare il testo]
(e) l’Operatore disporrà per la restituzione al Committente di eventuali documenti di pertinenza di quest’ultimo nonché dei documenti riportanti informazioni confidenziali e riservate del Committente stesso;
(f) il Committente disporrà per la restituzione all’Operatore di eventuali documenti di pertinenza di quest’ultimo nonché dei documenti riportanti informazioni confidenziali e riservate dell’Operatore stesso.
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(g) il Committente corrisponderà all’Operatore tutte le somme a esso spettanti per l’esecuzione del contratto e non saldate alla scadenza dello stesso nonché ogni altra spesa conseguente documentata;
20 Gestione del contratto
Le due Parti concordano che il presente contratto sarà gestito con spirito di estrema collaborazione o “partnership” secondo i parametri di cui all’art. 1375 Cod. civ. e ogni Parte nell’esecuzione e interpretazione del Contratto si obbliga ad agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o da quanto espressamente stabilito da singole norme e regolamenti di legge.
A tal fine:
a) Le Parti si impegnano a incontrarsi periodicamente per esaminare eventuali disguidi o problemi insorti e sviluppare azioni di miglioramento.
b) Ognuna delle due Parti si impegna a discutere in tali incontri eventuali problematiche che sorgessero in relazione all’attuazione degli accordi contenuti nel presente contratto concedendo all’altra parte un tempo sufficiente per rimediare al problema.
d) Qualora si verificasse, da parte del Committente, un ritardo nei pagamenti per un periodo superiore ai 60 giorni è data facoltà all’Operatore di sospendere con effetto immediato ogni attività inerente al presente contratto sino al saldo di quanto dovuto.
e) In caso di contestazione su somme da versarsi all’Operatore, quest’ultimo ha diritto di ritenzione sulle merci limitatamente peraltro al solo quantitativo occorrente a garantire la copertura della somma contestata sino alla risoluzione della contestazione salvo che il Committente non dia garanzia effettuando il deposito della somma richiesta presso una primaria banca.
21 Forma convenzionale
Nessuna modifica alle presenti Condizioni generali di Contratto (C.G.C.) potrà essere considerata produttiva di effetti e vincolante per le Parti se non risultante da atto scritto, debitamente firmato da persona munita dei necessari poteri di rappresentanza.
22 Foro competente
Per eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, annullamento e risoluzione, unico Foro competente sarà quello del luogo in cui ha sede l’Operatore, e cioè il Foro di Verona con esclusione espressa di qualunque altro alternativo e/o concorrente.
Le parti convengono peraltro che prima di adire l’Autorità Giudiziaria per qualsiasi tipo di controversia, fatta eccezione peraltro per quelle relative al pagamento dei corrispettivi dovuti dal Committente all’Operatore, venga preventivamente esperito un tentativo di bonaria conciliazione tra di esse
23 Disciplina applicabile al rapporto
Le parti si danno vicendevolmente atto:
23.1 che il Contratto tra di loro stipulato esula, sulla base del suo contenuto e degli accordi al proposito
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espressamente intervenuti, dallo schema dei contratti tipici disciplinati dal Codice Civile italiano e/o da altre normative, anche di diritto uniforme;
23.2 che il Contratto ha ad oggetto prestazioni, servizi ed attività che presentano solo in parte elementi di collegamento con alcuni modelli contrattuali tipici, discostandosene peraltro sotto altri profili;
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23.3 che, secondo la loro comune intenzione, il contratto è stato stipulato in applicazione del principio dell’autonomia contrattuale espressamente riconosciuta e legittimata dall’art. 1322 Cod. Civ., intendendo in tal modo attribuire allo stesso valore di legge, nel senso e per gli effetti di cui all’art.1372 Cod. civ., e di unica disciplina sostanziale applicabile al rapporto;
23.4 che, conseguentemente, il contratto esaurisce in se stesso ogni possibile contenuto normativo del rapporto, escludendo in tal modo la possibilità di applicare ad esso qualsiasi altro tipo di normativa disciplinata nel Codice Civile italiano e/o in convenzioni di diritto uniforme relative ad istituti o
rapporti che abbiano almeno in parte, elementi comuni con il contratto tra di loro stipulato, fatto salvo il caso di normative espressamente e formalmente dichiarate inderogabili
24 Elezione di domicilio
Agli effetti del Contratto e di ogni tipo di comunicazione da esso prevista, le parti dichiarano di eleggere il loro domicilio presso la propria sede legale e/o amministrativa, se diversa.
25 Allegati
All. A- Definizioni
All. B - Prospetto della procedura operativa e del livello di servizio All. C - Procedura Resi
Queste Condizioni Generali di Contratto sono composte da 25 Articoli, 15 pagine di cui fin qui l’ultima e 3 Allegati (da Pag.16 a Pag.22) .
ALLEGATO A - DEFINIZIONI
1. AMMANCO INVENTARIALE
Differenza di quantità o valore (giacenza fisica - giacenza contabile) quando la prima è minore della seconda.
2. ANAGRAFICA CLIENTI
Insieme delle informazioni relative ai clienti del Committente, utili per la spedizione e la consegna (indirizzo, partita IVA, punto di scarico, giorni di chiusura, ecc.).
3. ANAGRAFICA PRODOTTI
Insieme delle informazioni relative ai singoli prodotti (articoli) utili per la gestione del magazzino ed il trasporto (descrizione peso, volume, unità per confezione, ecc.).
4. ARTICOLO
Singolo prodotto parte di una gamma di prodotti e, di solito, voce di un listino di vendita o di una lista di componenti acquistati. E’ identificato in modo biunivoco da un insieme alfanumerico (codice), per cui viene anche detto “codice”. Per ogni articolo deve esistere una voce nella anagrafica prodotti.
5. ASSEMBLAGGIO
Operazioni necessarie per unire tra loro più parti di un determinato prodotto al fine di ottenere un prodotto finito ovvero l’unione (anche semplicemente mediante imballo) di più prodotti per costituire un insieme (kit)
[Digitare il testo]
vendibile o utilizzabile come tale.
6. CARICO
Operazioni attraverso cui si procede alla sistemazione di merce o di unità di carico su un mezzo di trasporto, operando manualmente o con mezzi meccanici nonché il trasferimento di unità di carico da un mezzo di trasporto ad un altro.
7. CODICE
Insieme alfanumerico che identifica in modo biunivoco un prodotto.
8. COLLO
Confezione di uno o più prodotti movimentati come singola unità.
9. CONFEZIONAMENTO
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Operazioni dirette a predisporre i prodotti, introducendoli in opportuni involucri o dotandoli di opportune protezioni per avviarli alla movimentazione, all’assemblaggio e alla vendita.
10. CONFEZIONE
Unità di imballo che contiene uno o più prodotti; può essere anche a più livelli (es. pallet, scatole, unità).
11. CONSEGNA
Passaggio di un bene da un soggetto ad un altro nonché momento in cui, attraverso la sottoscrizione di apposito modulo, il destinatario conferma di aver ricevuto le merci in esso specificate.
12. CONSOLIDAMENTO
Operazione di unione di più partite di merci aventi provenienza diversa, ma unica destinazione, per una fase di trasporto congiunta.
13. CUSTODIA
Complesso delle operazioni e degli adempimenti che devono essere eseguiti in occasione della sosta dei prodotti presso le strutture dell’Operatore e/o di terzi, ma da lui utilizzate per custodire e conservare il prodotto, durante lo svolgimento dell’attività oggetto del contratto.
14. DECONSOLIDAMENTO
Operazioni inverse a quelle di consolidamento, quali sopra definite, preliminari alla consegna della merce al destinatario o ad un trattamento diverso delle varie partite.
15. DESTINATARIO
Soggetto cui le merci devono essere recapitate sulla base delle indicazioni al proposito fornite dal committente.
16. DISCORDE
Differenza di quantità fra la giacenza fisica di un articolo e la risultanza contabile dello stesso nelle registrazioni dell’Operatore.
17. DISPOSIZIONE DI USCITA Sinonimo di “ordine di spedizione” (vedi)
18. ECCEDENZA INVENTARIALE
Differenza di quantità o valore (giacenza fisica - giacenza contabile) quando la prima è maggiore della seconda.
19. EDI
Electronic Data Interchange - Scambio di dati fra calcolatori, per via telematica.
20. EDIFACT - (UN/EDIFACT)
Standard ONU per l’interscambio di dati mediante EDI.
21. EDP
Elaborazione automatica di dati
22. FIFO (FIRST IN FIRST OUT)
Modalità operativa, attraverso la quale si evita il deterioramento del prodotto a magazzino per effetto dell’invecchiamento, prelevando sempre la partita (o lotto) di prodotto più vecchio. Può avere le seguenti
[Digitare il testo]
varianti:
FIFO rigido: viene spedito sempre il prodotto più vecchio in base alla data di produzione (se questa manca o non è registrata nel sistema informativo, la data di produzione è assunta uguale a quella di arrivo a magazzino);
FIFO lasco: come sopra, ma tutti i prodotti eseguiti (o entrati in magazzino) nello stesso mese sono considerati equivalenti per il prelievo;
NON FIFO: viene spedito il prodotto più semplice da prelevare;
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FIFO a lotti: ogni partita di prodotto ha un numero di lotto che viene registrato; verrà sempre spedito il numero di lotto più piccolo;
A SCADENZA (FEFO): i lotti di prodotto hanno una data di scadenza registrata nel sistema;
viene spedito sempre il prodotto con la data di scadenza più vicina secondo la logica (FIRST EXPIRED FIRST OUT).
23. FLAT FILE
Documento elettronico che consiste di informazioni non gerarchizzate, che seguono un tracciato concordato fra le due parti che interscambiano.
24. GIACENZA
Quantità di prodotti (o merce) esistente in un magazzino in un certo istante. Può essere “fisica” (conteggio della merce fisicamente presente) o “contabile” (risultanza di scritture contabili). Sinonimo di “scorta”.
Tempo di permanenza di una partita di merce presso un punto di stoccaggio o transito.
25. IMMAGAZZINAMENTO
Insieme delle operazioni di ricevimento, stivaggio in magazzino e custodia delle merci
26. INVENTARIO CICLICO (o PERMANENTE)
Inventario fisico (condotto con frequenze giornaliere, settimanali o mensili, su un certo numero di articoli definiti con criteri univoci (es. i più movimentati, ecc.). Può essere organizzato in modo che l'insieme degli inventari ciclici in un certo periodo sostituisca l’inventario fisico di fine anno fiscale (per accordo fra Committente ed Operatore).
27. INVENTARIO FISICO
Conteggio della merce effettivamente presente in un magazzino ad una certa data per determinare con precisione la giacenza fisica. Di solito è annuale a fine anno fiscale del Committente.
28. INVOLUCRI
Ogni tipo di confezionamento adatto per contenere prodotti e merci.
29. KIT
Insieme di articoli ottenuto con assemblaggio (vedi) mediante imballo. Il kit può rappresentare essere un nuovo articolo.
30. LIVELLO DI SERVIZIO
Insieme di misure che Committente ed Operatore scelgono come indicatore condiviso della quantità dei servizi forniti dall’Operatore al Committente.
31. LOTTO
Indicatore alfanumerico che il produttore pone sul prodotto (o suo imballo). Le unità di prodotto appartenenti allo stesso lotto sono omogenee fra loro sulla base di parametri importanti per il produttore (data di fabbricazione, lotti di materie prime utilizzate, regolazione degli impianti, ecc.).
32. MEZZI DI TRASPORTO
Veicoli stradali, ferroviari, marittimi, fluviali ed aerei con cui viene effettuato il trasferimento delle merci prese in carico dall’operatore, dotati degli allestimenti tecnici idonei alle loro funzioni, anche in relazione
[Digitare il testo]
alle caratteristiche delle merci trasportate.
33. MOVIMENTATO ( PRODOTTO )
Somma delle quantità (o valori) dei prodotti entrati in magazzino e delle quantità (o valori) dei prodotti usciti in un dato periodo di tempo. Per il trasporto: quantità (o valore) dei prodotti trasportati in un dato periodo di tempo.
34. MOVIMENTAZIONE
Ogni tipo di spostamento di merce (o unità di carico) da un luogo all’altro, anche all’interno dello stesso edificio o recinto.
35. ORDINE
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Disposizione impartita dal Committente per l’approntamento e la consegna dei prodotti ad un destinatario o vettore da lui scelto.
36. PARTITA
Quantità di merce identificata come insieme unico, di solito ai fini del trasporto o a fini doganali, identificata da un documento di trasporto ed una descrizione sommaria della natura e quantità (es. numero dei colli).
37. PARTNERSHIP
Collaborazione stretta e armoniosa fra Committente ed Operatore, che agiscono come se fossero due funzioni della stessa azienda, superando il tradizionale conflitto cliente - fornitore. Spesso si esplica attraverso una trasparenza elevata sui costi e sui programmi futuri delle parti, collaborazione sui nuovi sviluppi o servizi, ecc.
38. PICKING
Sinonimo di “prelievo” (vedi)
39. PRELIEVO
Operazione di ripresa di un prodotto in quantità definita (o di una partita o frazione di essa) da una locazione di stoccaggio in vista di un successivo trasporto o spedizione. Può comprendere anche le operazioni conseguenti di imballo. Sinonimo di “approntamento” e di “picking”.
40. PREPARAZIONE ORDINI
Attività fisica, amministrativa e documentale che comprende il prelievo di prodotto (o partite o loro frazioni) dal magazzino, nella quantità definita da un ordine di spedizione, e la messa a disposizione per la successiva fase di trasporto o consegna. Può comprendere operazioni di imballo, preparazione di kit, confezionamento, ecc.
41. PRESA
Ritiro di prodotti presso il Committente (o un suo fornitore) eseguita dall’Operatore o da un suo incaricato (sinonimo di ‘Ritiro’).
42. PRESA IN CARICO
Operazione attraverso cui l’Operatore attesta di avere ricevuto le merci, emettendo un documento o effettuando una registrazione con EDP, cui le parti riconoscono efficacia probatoria per quanto attiene all’individuazione delle merci ritirate dall’operatore, nello stato e nelle condizioni di cui alle riserve in esso eventualmente inserite.
43. PRODOTTI
Merce fornita dal Committente o ricevuta o comunque detenuta ed oggetto delle prestazioni (sinonimo di ‘Merce’)
44. RESO
Merce restituita da un cliente del Committente a quest’ultimo (o all’Operatore in quanto suo delegato). Merce sottoposta a controllo in quanto si presume essere difettosa e pertanto non utilizzabile in ulteriori ordini fino all’esito del controllo.
45. RITIRO
attività relative al prelievo delle merci presso gli stabilimenti e/o gli altri punti di carico individuati e
[Digitare il testo]
concordati con il committente (cfr. ‘Presa’).
46. SLOW MOVING
Prodotto per il quale il rapporto fra la quantità media in giacenza e la vendita media mensile è superiore ad un valore concordato fra Committente ed Operatore (ad es. 12).
47. SISTEMA DI QUALITA’
Insieme di procedure operative, misure di prestazioni e modalità di esecuzione delle misure atto a produrre prestazioni di servizio controllate e consistenti nel tempo. Esso deve prevedere anche chiarezza delle responsabilità e delle priorità nelle principali fasi di produzione del servizio e di intervento correttivo qualora le misure divergano dagli obiettivi.
48. SOSTITUTIVO (PRODOTTO)
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Articolo che può essere consegnato al cliente del Committente in sostituzione di un altro allorché quest’ultimo non è disponibile.
49. STIVAGGIO
Complesso di operazioni attinenti alla sistemazione delle merci in un contenitore o veicolo nel corso del trasferimento.
50. STOCCAGGIO
Collocazione di prodotti (o partite) in un magazzino per la custodia. Operazione di mantenimento dei prodotti (o partite) nel magazzino (sinonimo di “immagazzinamento”).
51. STOCK
Sinonimo di “scorta” o “giacenza”
52. TRANSCODIFICA
Cambiamento del codice di un prodotto.
53. UNITA’ DI CARICO
Strumenti (container marittimi ed aerei, casse mobili, pallets, ecc.) utilizzati per collocare le merci sui mezzi di trasporto al fine di effettuare il trasferimento.
ALLEGATO B - PROCEDURA OPERATIVA E LIVELLO DI SERVIZIO
1 SISTEMA EDI
1.1 Predisposizione da parte del Committente dei collegamenti telematici secondo interfaccia di telecomunicazione specificamente concordate. Predisposizione e trattamento delle informazioni operative necessarie all’espletamento del servizio da parte dell’Operatore (pianificazione delle attività di spedizione, gestione di tutte le transazioni di entrata ed uscita delle merci in tempo reale) e alla rendicontazione dello stesso al Committente, codificate secondo gli standard specificamente concordati: (indicare quali);
1.2 Nomina di persone di contatto per tutte le problematiche relative ad applicazioni IT, comunicazione dati e manutenzione dell’hardware e dei sistemi di interfaccia;
1.3 Definizione delle informazioni interscambiate per l’attività operativa (tipo di informazione, tracciati, frequenze).
[Digitare il testo]
2 RICEVIMENTO DELLA MERCE
Secondo la Procedura S.T.I. PG 7.5-02 Rev.5., Art. 5.2.
3 IMMAGAZZINAMENTO E GESTIONE DEGLI STOCK
Secondo la Procedura S.T.I. PG 7.5-02 Rev.5., Artt 5.2. e. 5.3.
3.1 Collocazione a magazzino guidata dal sistema informatico di gestione fisica delle merci;
3.2 Carico contabile della merce a magazzino;
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3.3 In caso di arrivo di quantità maggiori rispetto al previsto: Avvisare il Committente ed attendere istruzioni;
3.4 Stoccaggio dei prodotti per singolo item nonché secondo la data di produzione (oppure lotto di produzione; data di scadenza; data di ingresso a magazzino) ovvero per partita;
3.5 I prodotti saranno collocati su scaffali o a terra; la sovrapposizione massima ammessa in uno stoccaggio “a catasta” è quella comunicata per iscritto dal Committente a STI e in assenza di comunicazione quella ritenuta più idonea dall’Operatore in base alle caratteristiche dei prodotti e degli imballaggi relativi;
3.6 Costante monitoraggio da parte dell’Operatore dell’adeguatezza dei lay-out in relazione ai volumi di merce stivati e movimentati;
3.7 Modalità di separazione fisica e contabile di eventuale merce rotta o danneggiata o deteriorata e/o resa;
3.8 Modalità di controllo quantitativo/qualitativo della merce
3.9 In caso in cui il Committente modifichi il peso e/o il volume nonché la quantità per confezione dei prodotti provvederà tempestivamente ad aggiornare il sistema di gestione del magazzino e ad avvisare l’Operatore;
4 RICEVIMENTO ORDINI DI SPEDIZIONE E PRELIEVO
Secondo la Procedura S.T.I. PG 7.5-02 Rev.5., Artt 5.5. .
4.1 Trasmissione degli ordini dal sistema del Committente a quello dell’Operatore entro le ore 12.00
del giorno A per partenza merce giorno B.
4.2 Saranno consentiti ordini urgenti fino ad un massimo di 3 al giorno, trasmessi entro le ore 12.00
del giorno B per partenza giorno stesso.
5 SPEDIZIONE
Secondo la Procedura S.T.I. PG 7.5-02 Rev.5., Art 5.5
5.1 Pianificazione dei trasporti nel rispetto dei tempi di resa stabiliti contrattualmente;
5.2 Carico degli automezzi;
5.3 Preparazione e stampa dei documenti di spedizione;
[Digitare il testo]
6. REGISTRAZIONI CONTABILI
6.1 L’Operatore effettuerà un aggiornamento continuo dei dati presenti sul suo sistema informatico; è ammesso un ritardo di registrazione 4 ore rispetto alle rispettive operazioni fisiche di ingresso, preparazione ordini e uscita della merce;
ALLEGATO C - PROCEDURA RESI
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1. RESPONSABILITÀ
Il Committente dovrà indicare per iscritto all’Operatore quali persone del suo persone tra i suoi dipendenti potranno rilasciare l’autorizzazione all’Operatore ad accettare i resi.
In difetto i resi NON saranno accettati.
Le autorizzazioni ricevute dall’Operatore via EDI equivalgono all’autorizzazione di un responsabile sopra indicato
2. INFORMAZIONE
L’Operatore sarà preavvisato dei resi da ricevere in uno dei seguenti modi:
a) mediante fax o lettera che indichi mittente e codice/quantità di prodotto;
b) via EDI, con le stesse informazioni indicate sopra;
c) mediante comunicazione di un numero di autorizzazione che il mittente indicherà sulla bolla di reso.
3. RICEVIMENTO
L’operatore riceverà solo i resi autorizzati, respingendo gli altri.
Le quantità ricevute saranno comunicate al Committente mediante
(a) lettera o fax
(b) EDI
entro il giorno successivo al ricevimento. 4. STOCCAGGIO E GESTIONE
Il materiale sarà stoccato nello stesso magazzino di quello disponibile per il prelievo, in locazioni dedicate; il sistema informativo bloccherà il prelievo da tali posizioni.
Il materiale reso sarà considerato “fisicamente presente ma non disponibile per la spedizione”. 5. CONTROLLO E RILASCIO
Con periodicità settimanale (o quindicinale o mensile) un Ispettore di qualità del Committente esaminerà il materiale reso e darà disposizioni, suddividendolo in categorie;
(a) Vendibile
(b) Da ricondizionare per la vendita
(c) Vendibile a clienti specifici
(d) Da distruggere
L’Operatore provvederà a reintegrare contabilmente e fisicamente il tipo (a) nella scorta vendibile. Il Committente darà disposizioni specifiche per le altre categorie.
Il controllo/riparazione/smaltimento dei resi può essere delegato all’Operatore sulla base di un’apposita norma operativa emessa dal Committente.
6. IDENTIFICAZIONE
Il prodotto di tipo (b) resterà a magazzino nello stato di "reso" fino a riparazione avvenuta, dopo di che sarà trattato come prodotto di tipo (a).
[Digitare il testo]
Il prodotto di tipo (c) resterà a magazzino ma sarà identificato con un codice diverso dal prodotto corrente al fine di evitare commistioni. Sarà cura del Committente richiamare tale codice nella vendita al “cliente particolare” per quel prodotto.
7. RIFIUTO DI UN PRODOTTO
Qualora un cliente rifiuti una consegna, sarà compito dell’Operatore avvisare tempestivamente il Committente.
Qualora questi decida di farla ritornare a magazzino, l’Operatore verificherà l’integrità dell’imballo e:
• se integro, tratterà il prodotto come tipo (a)
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• se danneggiato, tratterà il prodotto come reso a tutti gli effetti. 8. SOSTITUZIONE DI PRODOTTO
L’Operatore non eseguirà sostituzione di prodotti su richiesta dei clienti del Committente, salvo esplicita autorizzazione di questo.
L’autorizzazione a sostituire il prodotto consegnato equivale automaticamente ad:
• un nuovo ordine di spedizione;
• un’accettazione di reso.
La predetta autorizzazione sarà data con le stesse modalità dei resi (punti 1 e 2);