CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Direzione Regionale della Lombardia
Settore Gestione risorse Ufficio Risorse materiali
RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RDO) PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI TIPO SPLIT PER GLI UFFICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA LOMBARDIA
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
INDICE
Art. 1 – Premessa
Art. 2 – Cauzione definitiva
Art. 3 – Riduzione della garanzia Art. 4 – Subappalto
Art. 5 – Fatturazione e pagamenti
Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 7 – Obblighi nei confronti del personale dipendente Art. 8 – Revisione dei prezzi
Art. 9 – Cessione del contratto
Art. 10 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’aggiudicatario Art. 11 – Cessione dei crediti
Art. 12 – Risoluzione del contratto Art. 13 – Recesso del contratto
Art. 14 – Fallimento dell’Aggiudicatario
Art. 15 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione Art. 16 – Responsabilità dell’Aggiudicatario
Art. 17 – Penali
Art. 18 – Disciplina fiscale
Art. 19 – Trattamento dei dati personali
Art. 20 – Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione Art. 21 – Foro competente
Art. 22 – Informazioni e chiarimenti
Art. 1 – Premessa
Il presente documento è finalizzato a definire le condizioni particolari di contratto relative alla procedura di affidamento del servizio di fornitura e installazione di condizionatori di tipo split per gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate della Regione Lombardia, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Per tutto quanto non indicato nel presente documento si rinvia agli altri atti di gara.
Art. 2 - Cauzione definitiva
A seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., all’aggiudicatario dell’appalto sarà richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’offerta presentata; qualora l’aggiudicazione avvenga in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sarà superiore al 20%, l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
Art. 3 – Riduzione della garanzia
All’importo della garanzia fideiussoria si applicano le riduzioni previste ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i..
Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Art. 4 – Subappalto
L'affidamento in subappalto o in cottimo della fornitura in oggetto è ammesso e regolato in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Agenzia a condizione che:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) si dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
La documentazione relativa al subappalto deve essere prodotta nei tempi e modi di cui all’art. 105, del D. Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i..
Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri in capo all'Aggiudicatario dell'appalto, che rimane unico e solo responsabile, nei confronti dell’ Agenzia, delle prestazioni subappaltate.
Art. 5 – Fatturazione e pagamenti
A seguito della fornitura e installazione di tutti i condizionatori previsti nel bando di gara, l’Agenzia liquiderà il corrispettivo mediante fattura posticipata.
L’Agenzia delle Entrate provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall’aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo di bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla impresa.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.
In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.
Si presume, senza la possibilità di provare il contrario, la non imputabilità dell’Agenzia delle Entrate nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- mancata ricezione delle fatture;
- compilazione della fattura in modo non corretto;
- inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società;
- sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.
Le fatture, emesse in formato digitale, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, dovranno prevedere l’inserimento del seguente codice destinatario: GB4P77. Le fatture verranno intestate a:
Agenzia delle Entrate,
Xxx Xxxxxxxxx x. 000 - 00000 - Xxxx; Codice fiscale e Partita I.V.A. 06363391001.
Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:
- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6. dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2. dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine – data ordine – linea ordine) relativi agli ordini d’acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal fornitore in favore dell’Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione – linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati Ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).
I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall’aggiudicataria.
La fattura dovrà esporre l’IVA dovuta per l’operazione, con l’obbligo di specificare espressamente il regime di esigibilità IVA “scissione dei pagamenti”.
L’Aggiudicatario prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’Aggiudicatario si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia delle Entrate, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia delle Entrate.
I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.
Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Con la sottoscrizione del Contratto l’Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.
L’Aggiudicatario per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
L’Aggiudicatario si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dell’evento, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e/o ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
Le fatture devono essere corredate con il codice CIG.
Art. 7 – Obblighi nei confronti del personale dipendente
L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. L’Aggiudicatario si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del Contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall’Aggiudicatario, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia.
L’Aggiudicatario dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento dell’appalto, nel rispetto delle normative di settore. L’Aggiudicatario è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.
In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 8 – Revisione dei prezzi
Per la fornitura oggetto del presente appalto è esclusa la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.
Per ogni caso non espressamente indicato nel presente documento si applica l'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i.
Art. 9 – Cessione del contratto
È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Aggiudicatario.
Art. 10 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’aggiudicatario
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l’aggiudicataria deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
L’Agenzia delle Entrate ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.
Art. 11 – Cessione dei crediti
È ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Aggiudicatario nei confronti dell’Agenzia delle Entrate a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto medesimo, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato all’Agenzia delle Entrate;
b) l’Agenzia delle Entrate non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia delle Entrate in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito l’Aggiudicatario risultasse, ai sensi dell’art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), l’Agenzia delle Entrate si riserva il diritto, e l’Aggiudicatario espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’aggiudicataria. Per consentire la verifica ex art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate in tale articolo da parte dell’Aggiudicatario, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac – simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente, utilizzando esclusivamente il conto da quest’ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
Art. 12 – Risoluzione del contratto
L’Agenzia delle Entrate potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui, in merito al servizio di fornitura in oggetto, venisse attivata una Convenzione Consip o stipulato, da parte della Direzione Centrale Amministrazione pianificazione e logistica dell’Agenzia delle Entrate, un contratto centralizzato.
Art. 13 – Recesso dal contratto
L’Agenzia può recedere dal Contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50 del 2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
Art. 14 – Fallimento dell’Aggiudicatario
In caso di fallimento dell’Aggiudicatario, l’Agenzia delle Entrate si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50 del 2016.
Art. 15 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
L’Aggiudicatario prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la Legge 13 agosto 2010, n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i..
In particolare, l’Aggiudicatario garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’Aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia delle Entrate, pena la risoluzione di diritto del contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto relativo al presente appalto.
L’Aggiudicatario prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso della vigenza del Contratto relativo al presente appalto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso, il Contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del presente Contratto, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione dell’appalto.
Art. 16 – Responsabilità dell’aggiudicatario
L’Aggiudicatario sarà ritenuto pienamente responsabile per danni arrecati a cose o persone nell’esecuzione del servizio oggetto del predetto appalto.
Art. 17 – Penali
La fornitura e l’installazione dei condizionatori di tipo split dovranno essere completate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.
Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini sopra indicati e salvo diverso accordo con il Direttore dell’esecuzione, verrà applicata una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) sull’importo complessivo contrattuale.
Art. 18 – Disciplina fiscale
Il documento di stipula, sottoscritto digitalmente, è soggetto ad imposta di bollo pari ad euro 16,00 (sedici/00), per ogni quattro facciate, a carico dell’aggiudicatario. Successivamente alla sottoscrizione in formato digitale del contratto, l’aggiudicatario dovrà trasmettere la scansione dello stesso in formato pdf, da cui risulti l’applicazione della marca da bollo prevista dalla legge, all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Risorse materiali xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx seguente indirizzo: xx.xxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxx.xx,.
Art. 19 – Trattamento dei dati personali
L’Agenzia delle Entrate tratterà i dati personali in modo corretto e conforme al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i..
Titolare del trattamento è l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia – Settore Gestione risorse – Xxxxxxx Xxxxxxx materiali, nella persona della dottoressa Xxxxxxxxx Xxxxx.
Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso a tale trattamento. Relativamente a tali dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 20 – Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, è la dottoressa Xxxxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Capo Ufficio Risorse materiali della Direzione Regionale della Lombardia.
Il direttore dell’esecuzione è Xxxxxxxx Xxxxxxx, funzionario in servizio presso l’Ufficio Risorse materiali della Direzione Regionale della Lombardia.
Art. 21 – Foro competente
Le parti convengono che per qualsiasi controversi derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Milano.
Art. 22 - Informazioni e chiarimenti
Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, le modalità di partecipazione alla procedura e la documentazione da produrre potranno essere richiesti tramite il sistema MePA. L’Agenzia si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara dandone semplice comunicazione sulla piattaforma MePA. Pertanto sarà cura delle società partecipanti consultare periodicamente la predetta piattaforma.
IL CAPO UFFICIO
Xxxxxxxxx Xxxxx (Firmato digitalmente)
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente