DELIBERA N. 385/11/CONS CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE TELEFONICA PUBBLICA IN POSTAZIONE FISSA IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE L’AUTORITA’
DELIBERA N. 385/11/CONS
CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE TELEFONICA PUBBLICA IN POSTAZIONE FISSA IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE
L’AUTORITA’
NELLA riunione del Consiglio del 6 luglio 2011;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
VISTO il D.M. 28 febbraio 1997, n. 313600, recante “Tariffe telefoniche nazionali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 marzo 1997, n. 55;
VISTO il X.X.X. 00 xxxxxxxxx 0000 x. 000, xxxxxxx “Regolamento per l’attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;
VISTA la delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante “Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3;
VISTA la delibera n. 286/99 del 28 ottobre 1999, recante “Disposizioni in materia di tariffazione telefonica”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 gennaio 2000, n. 20;
VISTA la delibera n. 236/00/CONS del 20 aprile 2000, recante “Autorizzazione alla società Telecom Italia alla variazione delle condizioni di offerta dei servizi di telefonia non inseriti nel meccanismo di price cap”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2000, n. 98;
VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, “relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)”, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 108/51 del 24 aprile 2002;
VISTA la delibera n. 718/08/CONS dell’11 dicembre 2008, recante “Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;
VISTA la direttiva n. 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, “recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 337/11 del 18 dicembre 2009;
VISTA la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009, recante “Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 13;
VISTA la delibera n. 578/10/CONS dell’11 novembre 2010, recante “Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010, Supplemento ordinario n. 277;
VISTA la nota trasmessa da Telecom Italia in data 12 giugno 2009 (prot. Agcom
n. 46570 del 16/6/09) con cui la Società ha comunicato l’intenzione di modificare il contributo richiesto agli utenti, ai sensi del D.M. 28 febbraio 1997, per l’attivazione del servizio di accesso alla rete telefonica pubblica nelle aree cd. Oltre il Perimetro Abitato e di applicare tale contributo a tutti gli impianti “critici”, ovvero con un costo superiore alla media, indipendentemente dall’ubicazione geografica;
VISTA la nota trasmessa da Telecom Italia in data 18 dicembre 2009 con cui la Società ha comunicato l’operatività delle nuove condizioni economiche a partire da dicembre 2009 precisando che la loro applicazione sarebbe stata limitata - in una prima fase - esclusivamente agli impianti che richiedono la costruzione di opere speciali quali palificazioni e scavi, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica;
SENTITA la società Telecom Italia S.p.A. nelle date 31 marzo 2010, 14 aprile 2010, 12 maggio 2010 e 3 novembre 2010;
VISTA la delibera n. 628/10/CONS del 9 dicembre 2010, recante “Consultazione pubblica relativa alle condizioni economiche di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa in ottemperanza agli obblighi di servizio universale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2011;
VISTI gli atti del procedimento istruttorio; CONSIDERATO, inoltre, quanto segue:
I. LA PROPOSTA DI TELECOM ITALIA
1. Con la comunicazione del 16 giugno 2009 Telecom Italia (di seguito “Telecom”) ha proposto di modificare le condizioni economiche previste dal
D.M. 28 febbraio 1997 (di seguito sintetizzate) relative al contributo di attivazione supplementare applicato agli utenti in caso di collegamenti telefonici fuori dal perimetro abitato (c.d. aree OPA) aggiuntivo rispetto al contributo base di un’attivazione standard (ad oggi pari a 80€ IVA esclusa per gli utenti residenziali) dovuto da ogni utente indipendentemente dall’ubicazione geografica.
2. In particolare Telecom ha proposto di applicare il contributo supplementare in parola a tutti gli impianti “critici” comprendenti i collegamenti che necessitano la Costruzione di Opere Speciali (cd. COS) in rete di accesso, quali scavi e palificazioni, e quelli che presentano criticità connesse alla capacità della rete (ad es. la saturazione) per i quali sono necessari investimenti specifici.
3. La proposta nello specifico consiste nell’introdurre una soglia massima di spesa in capo a Telecom, pari a 2.800€ (IVA esclusa), per la realizzazione di ciascun impianto. Ciò vale a dire che, nel caso in cui la realizzazione dell’impianto necessiti di opere speciali i cui costi sono inferiori alla soglia, la Società si impegna a sostenere l’intero onere di fornitura; nel caso in cui i costi siano superiori a tale soglia, la Società si rende disponibile a sostenere l’onere fino a 2.800€ addebitando al cliente la restante parte dei costi. Al cliente viene, dunque, proposto un preventivo di spesa sulla base del quale può decidere se portare avanti la richiesta di attivazione, sostenendo l’onere aggiuntivo stimato da Telecom, ovvero se rinunciare.
4. Nella formulazione di Telecom è contemplata anche la possibilità di condividere l’onere a carico del cliente nel caso in cui altri utenti richiedano la
fornitura del servizio sulla stessa tratta entro la fine dei lavori. Difatti, in tali casi è previsto un incremento dell’onere a carico di Telecom fino ad un massimo di N*2.800€ (dove N è il numero di richieste di accesso eventualmente giunte nel frattempo), ed una rivalutazione dell’onere richiesto agli utenti in pari misura.
5. Telecom ha evidenziato che la sua proposta è ispirata al modello inglese in cui è prevista una soglia di spesa massima a carico di BT pari a 3.400£, IVA esclusa, (corrispondente a ca. 100 ore/uomo di attività) per l’installazione degli impianti critici richiedenti scavi e palificazioni, superata la quale la quota di costo in eccesso è posta a carico del cliente richiedente l’allaccio (tale quota si aggiunge al costo di attivazione standard).
6. La Società ha giustificato l’introduzione di questi nuovi contributi di attivazione con la necessità di recuperare in modo diretto i costi sostenuti in caso di impianti che richiedono opere speciali, i quali, sulla base dei dati rilevati dall’azienda, non sarebbero recuperati, se non in minima parte, tramite le due fonti di ricavo attualmente previste: il Fondo del Servizio Universale e la riscossione del contributo OPA previsto dal D.M. del 28 febbraio 1997. Nel 2008 ad esempio sarebbero stati realizzati 65.000 impianti critici che hanno comportato un costo di ca. 78 mln€, di cui meno del 2% recuperabile con i due strumenti citati.
II. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
7. Il listino generalizzato dei servizi di accesso alla rete telefonica in postazione fissa attualmente prevede per l’attivazione e il trasloco dei servizi di accesso il pagamento di un contributo di base (differenziato per clientela residenziale ed affari) unico per tutto il territorio nazionale.
8. A tale contributo di base si aggiunge, esclusivamente nei casi di collegamenti fuori dal perimetro abitato (cd. area OPA), un contributo supplementare di valore pari al 20% della spesa complessiva sostenuta dall’operatore per la realizzazione del collegamento tra il perimetro dell’abitato ove è collocata la centrale di attestazione e la sede dell’utente. Il contributo supplementare è calcolato applicando il listino di riferimento indicato nella tabella B allegata al
D.M. del 28 febbraio 1997 (di seguito D.M.), determinato sulla base dei prezzi dei materiali e della manodopera correnti al momento dell’emanazione del decreto.
9. E’ opportuno rilevare che il D.M. è stato emanato in regime di monopolio per regolamentare le tariffe del servizio di telefonia offerte alla generalità dell’utenza. Dopo l’apertura alla concorrenza dei servizi di telefonia vocale,
10. Il legislatore, invece, ha ritenuto opportuno non intervenire sulla disciplina riguardante i collegamenti OPA in quanto essa attiene alla fornitura di un servizio base di interesse collettivo a condizioni economiche favorevoli, che non è garantito dalle logiche di mercato.
11. Nell’attuale contesto di mercato liberalizzato, il servizio di accesso alla rete telefonica in postazione fissa è soggetto ad un duplice regime regolamentare: da un lato, quello delle “analisi dei mercati”, che disciplinano il mercato dei servizi di accesso al dettaglio, da ultimo con la delibera n. 731/09/CONS, dall’altro, quello del servizio oggetto degli obblighi di servizio universale, riconducibile principalmente alle norme contenute all’art. 53 e seguenti del Codice delle comunicazioni.
12. Relativamente agli obblighi imposti in capo all’operatore dominante – Telecom
– all’esito delle analisi di mercato, la delibera n. 731/09/CONS all’art. 15 ha revocato, a partire dal 2010, l’obbligo di controllo dei prezzi massimi (attuato con il meccanismo del Price Cap) per i servizi al dettaglio di accesso alla rete telefonica pubblica confermando, altresì, quanto disposto dall’art. 53 comma 2 del Codice delle Comunicazioni, in merito alla garanzia di praticare prezzi accessibili. I prezzi dei servizi di accesso sono pertanto esenti da vincoli di controllo di prezzo fatta salva la verifica del rispetto dell’obbligo di accessibilità prevista per la fornitura del servizio universale.
13. Inoltre, l’art. 70 comma 1 della stessa delibera prevede che Telecom applichi condizioni economiche e tecniche “simili a transazioni equivalenti e condizioni dissimili a transazioni non equivalenti”, in tal modo tutelando gli utenti da discriminazioni ingiustificate.
14. In materia di obblighi di servizio universale, con riferimento alle condizioni economiche di accesso al servizio, il Codice prevede quanto di seguito riportato. Si evidenzia che le disposizioni del Codice trovano conferma anche nel c.d. “terzo pacchetto” di riforme comunitario, in particolare la direttiva n. 2009/136/CE in fase di recepimento
1 Si richiamano, a tal proposito, le seguenti delibere:
o la delibera n. 85/98 che ha esplicitamente sostituito e abrogato alcune tabelle del D.M. relative ai canoni e ai contributi dei servizi di accesso;
o la delibera n. 286/99 che ha modificato, sostituito e soppresso alcune parti del D.M. relative alla tariffazione dei servizi di fonia vocale e ad altre prestazioni;
o la delibera n. 236/00/CONS che ha modificato le tariffe delle comunicazioni tramite operatore e i contributi relativi alle spese di riattivazione e ad altre prestazioni.
15. Nello specifico, l’art. 53 comma 2 del Codice stabilisce che “l’Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità”.
16. L’art. 59, comma 3, dello stesso Codice affida all’Autorità il potere di prescrivere alle imprese soggette all’obbligo di fornitura del servizio universale tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari. Il comma 4 dispone, altresì, che le relative condizioni siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. Infine, stabilisce che l’Autorità può esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie.
17. L’art. 54 del Codice delle Comunicazioni prevede che qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa sia soddisfatta almeno da un operatore. Inoltre, tale connessione “deve essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet”.
18. L’art. 2, comma 2 dell’allegato n. 11 al Codice delle Comunicazioni prevede, inoltre, che l’Autorità consideri tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi.
III.L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA
19. Le citate comunicazioni di Telecom, riguardando modifiche che incidevano sulla materia del Servizio Universale, sono state oggetto di una specifica attività di vigilanza, ciascuna per la parte di propria competenza, da parte dell’Autorità in coordinamento con il Ministero dello Sviluppo Economico e gli Ispettorati Territoriali.
20. La fase istruttoria ha visto la partecipazione, per l’Autorità, della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica e della Direzione Tutela dei Consumatori (di seguito DIT), quest’ultima per l’esame dei profili relativi alla tutela dell’utenza.
21. La DIT, ha evidenziato in particolare la sussistenza del rischio concreto che la modifica proposta dal gestore contrasti con i principi dell’accessibilità del prezzo della fornitura del servizio universale, di non discriminazione tra gli utenti, di trasparenza e di proporzionalità, sanciti espressamente all’art. 53 del d.lgs. n. 259/2003.
22. Gli stessi principi espressi dalla DIT sono stati rappresentati anche dal Ministero dello Sviluppo Economico e dagli Ispettorati Territoriali, nel corso di
una riunione tenutasi il 12 maggio 2010, i quali hanno altresì evidenziato che la metodologia proposta da Telecom potrebbe portare ad un incremento delle controversie fra l’utenza e la Società stessa non esistendo dei parametri oggettivi di valutazione delle offerte economiche dell’Operatore.
23. In merito alle norme applicabili al caso di specie è stato chiesto un parere al Servizio Giuridico dell’Autorità che ha affermato, in primo luogo, l’attuale vigenza della disposizione inerente i collegamenti OPA contenuta nel D.M., asserendo che “non risulta formalmente abrogata né sostanzialmente superata da alcuna disposizione successiva”. In forza di tale assunto lo stesso Xxxxxxxx ha evidenziato altresì che “la pretesa di un contributo supplementare per i costi di installazione sostenuti possa dirsi legittima solo con riguardo alle aree OPA, e non anche a quelle urbane (ancorché richiedenti lavori speciali). Inoltre, la misura di tale contributo è predeterminata in sede normativa […] e ciò non consente certo all’operatore di determinare tanto meno arbitrariamente una soglia diversa da quella fissata dal decreto ministeriale citato”.
24. Tuttavia, conclude il Servizio Giuridico la norma non esclude la possibilità che l’Autorità valuti la proposta di Telecom sul piano economico, anche alla luce dell’art. 2, comma 2 dell’allegato n. 11 al Codice delle Comunicazioni, ed apporti delle modifiche al listino allegato al D.M. mediante un proprio atto deliberativo.
Raccolta dati di monitoraggio
25. Verificata la ragionevolezza sul piano economico dell’esigenza rappresentata da Telecom di valutare il contributo di attivazione alla luce delle attuali condizioni di mercato aperto alla concorrenza, è stato ritenuto opportuno acquisire da Telecom gli elementi istruttori necessari per l’individuazione della metodologia più efficace per soddisfare tale esigenza valutando nel merito anche la congruità della proposta presentata dalla Società. Nell’ambito dell’attività istruttoria l’Autorità ha ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi ritenuti necessari per la completa disamina del caso di specie e per consentire una valutazione reale dell’impatto della modifica introdotta dalla Società.
26. Telecom, quindi, ha fornito i dati delle attivazioni che hanno comportato la richiesta di una spesa extra per il cliente a partire da gennaio 2010 (momento in cui Telecom ha cominciato ad applicare la nuova modalità di offerta ai soli casi di opere speciali che richiedono la realizzazione di palificazioni e/o scavi).
27. Dai dati trasmessi si rileva che nei mesi da gennaio a maggio 2010 sono state presentate circa 4.100 richieste di attivazione in cui è stata riscontrata la necessità di costruire opere speciali. Fra tali richieste, 377 impianti sono risultati sopra la soglia di 2.800€ e, pertanto, per la loro realizzazione è stato
richiesto al cliente un contributo supplementare (ca. il 10% del totale delle richieste ).
28. Il contributo richiesto al cliente ha superato nell’80% dei casi il valore di 1.000€2, attestandosi mediamente intorno a 5.500€3 e raggiungendo un valore massimo compreso fra 50.000 e 160.000€.
29. La richiesta del contributo aggiuntivo per la realizzazione dell’impianto è stata accettata soltanto da 2 utenti, per i quali Telecom ha proceduto all’attivazione della linea. Gli altri 375 impianti non sono stati realizzati.
30. Procedendo, quindi, al confronto fra i volumi dei clienti soggetti al contributo aggiuntivo ai sensi del D.M. e secondo la proposta di Telecom si rileva che nel corso del 2008 il contributo OPA è stato richiesto a oltre 4.000 clienti, mentre la stima, in base ai dati parziali forniti da Telecom, dei clienti a cui sarà richiesto il contributo aggiuntivo nell’intero anno 2010 è inferiore ai 1.000 clienti.
La consultazione pubblica e l’attività post-consultazione
31. Alla luce degli elementi raccolti descritti sopra è stata indetta una consultazione pubblica cui hanno partecipato la società BT Italia S.p.A. e la società Telecom Italia S.p.A.. Inoltre il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – ha fornito alcune osservazioni sullo schema di provvedimento alla luce delle proprie competenze sulla tematica svolte in particolare attraverso gli Ispettorati territoriali delle Comunicazioni.
32. Nell’ambito di tale consultazione, a seguito di istanza di audizione, è stata ascoltata in data 17 febbraio 2011 la società Telecom.
33. In data 14 marzo 2011 si è tenuto un incontro fra l’Autorità, l’ISTAT, Telecom, il Ministero dello Sviluppo Economico ed alcuni Ispettorati Territoriali per le Comunicazioni, al fine di chiarire alcuni aspetti attinenti la modalità di individuazione degli utenti soggetti a contributo aggiuntivo secondo il criterio proposto dall’Autorità in fase di consultazione.
34. In ultimo, in data 1 aprile 2011 è stata ascoltata nuovamente la società Telecom per ulteriori approfondimenti inerenti il listino di riferimento per il calcolo del contributo aggiuntivo a carico del cliente.
2 Si evidenzia che il contributo OPA con l’applicazione del D.M. solo raramente superava tale valore
3 I preventivi più recenti hanno ridotto tale valore medio a 3.500€.
Politiche di connessione negli altri settori di pubblica utilità
35. Per completare l’analisi della proposta è stata esaminata la modalità di valutazione dei contributi a carico dell’utente per l’attivazione del servizio di base in altri settori di pubblica utilità regolamentati.
36. Nello specifico, nel settore dell’energia la connessione alla rete elettrica comporta due contributi a carico del cliente, uno commisurato alla distanza ed un altro commisurato alla potenza.
37. Il contributo relativo alla distanza è pari alla somma di una quota fissa e di un contributo aggiuntivo forfetario calcolato in base alla distanza fra il punto di prelievo e la cabina di riferimento. L’importo a carico del cliente è determinato dal gestore della rete sulla base di un listino di riferimento fissato dall’Autorità di settore per ciascun anno. La distanza convenzionale è rilevata su planimetrie predisposte dal gestore di rete, in cui sono riportate le cabine di riferimento.
38. La quota relativa alla potenza viene calcolata moltiplicando un importo fisso per il numero di kW.
39. Nella tabella successiva sono riportati i valori di riferimento degli ultimi 3 anni.
40. Nel caso sia richiesta all’impresa di distribuzione la realizzazione di una soluzione diversa da quella convenzionale, il maggior costo è posto a carico del richiedente.
IV. I QUESITI DELL’AUTORITA’ DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA N. 628/10/CONS
Sull’applicabilità del criterio a soglia proposto da Telecom
Valutazioni di cui alla delibera n. 628/10/CONS
41. Dagli esiti dell’attività istruttoria è emerso che il criterio individuato da Telecom per la determinazione del contributo a carico del cliente risulta coerente con il principio di ripartizione dell’onere di realizzazione dell’impianto fra la Società e il cliente, adottato anche dal legislatore nell’ambito del D.M.. Tuttavia, nel corso dell’attività istruttoria sono emerse una serie di criticità inerenti al criterio della soglia e al perimetro di applicazione relativo proposti da Telecom, che sono riepilogate di seguito:
a) la richiesta di un contributo aggiuntivo rispetto a quello standard, rivolta soltanto ad alcune tipologie di clienti i cui impianti necessitano della realizzazione di opere speciali, determina di fatto il superamento del principio della perequazione nazionale, che allo stato è applicato per i contributi di attivazione in conformità agli obblighi di servizio universale. L’applicazione del criterio della soglia, nello specifico, comporta una notevole disomogeneità nei contributi applicati, discriminando i clienti sulla base dell’impianto da realizzare e dello stato della rete, e rappresenta un disincentivo alle richieste per gli impianti più critici;
b) nell’attuale formulazione non è previsto un tetto massimo di spesa per il cliente e ciò determina per l’Autorità l’impossibilità di esprimesi in ordine all’accessibilità del prezzo, così come previsto dal Codice delle comunicazione per il servizio universale;
c) in tema di trasparenza la stima del contributo aggiuntivo è svolta caso per caso da Telecom sulla base di regole di progettazione interne finalizzate a garantire la maggiore efficienza ed il minor costo per il cliente, ed i relativi costi unitari si basano su un capitolato di appalto negoziato dalla stessa Telecom periodicamente in ottica di ribasso dei prezzi. Questa modalità di calcolo del preventivo tuttavia non fornisce garanzie sulla trasparenza del prezzo praticato al cliente, contrariamente a quanto sancito esplicitamente dall’art. 53 del Codice;
d) i clienti non dispongono di alcuno strumento per valutare il preventivo di opere, né gli Ispettorati Territoriali possono avvalersi di strumenti di controllo efficaci per verificare l’efficienza della soluzione proposta. La correttezza del contributo richiesto al cliente nelle aree OPA ai sensi del D.M., invece, poteva essere verificata direttamente attraverso il listino di riferimento allegato al D.M. stesso;
e) nella formulazione proposta da Telecom l’onere di realizzazione delle opere speciali viene ribaltato sull’utente in tutta la sua variabilità mentre Telecom ne sostiene un contributo fisso predeterminato (2.800€). Con il sistema previsto dal D.M., invece, l’utente (solo se situato in aree OPA) sostiene il 20% del costo complessivo di installazione del collegamento e la restante parte variabile è a carico di Telecom, che pertanto ha un interesse diretto a mantenere bassi i costi di realizzazione;
f) sul piano giuridico si rileva infine che la modifica del contributo non può essere arbitrariamente introdotta da Telecom ma deve avvenire con un provvedimento deliberativo da parte dell’Autorità, come previsto dal Codice delle comunicazioni.
Le osservazioni di Telecom Italia
42. In sede di consultazione Telecom dichiara che, a suo avviso, il D.M. del ’97 non può trovare più applicazione in quanto risulterebbe superato dall’istituzione del regime concorrenziale nella telefonia. Difatti, l’Operatore precisa che tale circostanza ha portato ad una determinazione dei prezzi fondata su logiche di mercato e alla sostituzione del regime della tariffa con un regime di prezzo libero (fatto salvo il principio dell’orientamento al costo per la determinazione del prezzo).
43. Telecom, altresì, ritiene non ragionevole nell’attuale contesto competitivo dei mercati fisso e mobile sostenere costi molto alti e non recuperabili per l’attivazione di un singolo collegamento telefonico. Difatti, a parere della Società, tali collegamenti potrebbero essere realizzati attraverso soluzioni meno dispendiose, come l’utilizzo di una carta SIM di qualunque operatore mobile.
44. Tale considerazione, inoltre, secondo la Società è sufficiente per superare i rilievi dell’Autorità in merito al superamento del principio della perequazione nazionale e delle garanzie sull’accessibilità del prezzo di attivazione del servizio telefonico, previsti dagli obblighi del servizio universale.
45. Telecom precisa, inoltre, che la propria proposta di applicazione del criterio della soglia è stata dedotta da decisioni di OFCOM ed è fondata su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
46. In ultimo, Telecom precisa che, a suo parere, l’applicazione del criterio della soglia consente agli Ispettorati Territoriali per le Comunicazioni e allo stesso cliente di verificare il preventivo proposto attraverso opportuni strumenti che possono essere perfezionati dall’Autorità.
Le valutazioni finali dell’Autorità
47. Con riferimento al parere espresso da Telecom sul criterio della soglia proposto dalla stessa, l’Autorità ritiene opportuno confermare quanto espresso nel documento di consultazione sul merito, convenendo tuttavia con l’operatore sulla necessità di introdurre un criterio nuovo per la determinazione del contributo aggiuntivo che aggiorni il D.M. risalente ad un momento in cui il mercato non era ancora stato effettivamente aperto alla concorrenza.
Modifiche alla proposta di Telecom Italia: ripartizione della spesa in modo percentuale
Valutazioni di cui alla delibera n. 628/10/CONS
48. Per quanto premesso in merito alle criticità emerse in fase di valutazione del criterio della soglia, l’Autorità ritiene opportuno proporre una seconda alternativa consistente nella suddivisione dell’onere di realizzazione dell’impianto in maniera proporzionale tra l’azienda e l’utente, procedendo ad una valutazione di una possibile modifica della quota percentuale di compartecipazione, fissata nel D.M. pari al 20%.
49. Ciò vale a dire che nel caso di impianti per cui è necessaria la realizzazione di opere speciali quali scavi e palificazioni, oltre al contributo base richiesto alla generalità dell’utenza, al cliente potrà essere richiesto un contributo extra determinato come quota percentuale del costo maggiormente efficiente (ovvero del costo di realizzazione dell’impianto a partire dal tratto di rete di distribuzione primaria o secondaria più vicino all’utenza) necessario per la connessione alla rete, indipendentemente dall’ammontare della spesa. La restante quota percentuale di costo rimane a carico della stessa Telecom, quale fornitore del Servizio universale.
50. Sulla base delle valutazioni svolte sui dati acquisiti nel corso del procedimento l’Autorità ha ritenuto congrua una percentuale a carico dell’utenza, pari al 30% dell’importo complessivo dell’impianto (a tale valore infatti si è giunti valutando l’onere medio a carico dell’utenza applicando il meccanismo della soglia in base ai dati forniti da Telecom con costo complessivo dell’impianto inferiore a 12.800€).
51. Tale soluzione, da un lato, garantisce a Telecom la remunerazione immediata di una parte dei costi maggiore rispetto a quella determinata applicando il D.M. e, dall’altro, distribuisce in maniera più equa i contributi a carico dell’utenza.
52. Tale soluzione è, come premesso, in linea con quella attuata dal D.M. del 1997 in quanto anche questo attribuiva al cliente il contributo in quota percentuale rispetto al costo. Tuttavia, la percentuale prevista dal D.M. a carico dell’utente risultava pari al 20% mentre, in ragione dell’evoluzione del mercato verso la
liberalizzazione avvenuta successivamente al D.M., la quota del 30% allo stato attuale si può ritenere più congrua.
53. La modifica del valore della soglia ha il vantaggio di bilanciare le due esigenze, di contenimento dei costi a carico del cliente e di condivisione della spesa sostenuta dall’operatore. Inoltre il criterio di compartecipazione in quota proporzionale alle spese da parte di Telecom ha il vantaggio, rispetto alla soglia, di incentivare la formulazione di preventivi a basso costo e di assolvere in maniera più efficiente all’obbligo di fornitura del servizio universale.
X0.Xx chiede di esprimersi in ordine ai due criteri di calcolo del contributo di attivazione supplementare esposti sopra, ovvero la ripartizione della spesa in modo percentuale e la ripartizione della spesa secondo il metodo della soglia, manifestando la propria preferenza per uno dei due criteri con le relative motivazioni.
Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione
54. Telecom conferma la validità e la legittimità della sua proposta basata sul criterio della soglia, evidenziando tuttavia che non è contraria al criterio di ripartizione della spesa in modo percentuale proposto dall’Autorità.
Le osservazioni del Ministero
55. Il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “Ministero”) nelle proprie osservazioni evidenzia come, alla luce della normativa nazionale ed europea in materia di Servizio Universale, sia necessario garantire l’abbordabilità del prezzo nella fornitura del servizio di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa relativamente a qualsiasi richiesta ragionevole dell’utente finale. Pertanto, il Ministero, concordando sulla trasparenza ed efficienza del metodo basato sulla percentuale dei costi di un listino, propone inoltre di introdurre una soglia massima di spesa per l’utente, pari ad esempio a 100 volte il canone bimestrale, al fine di evitare fenomeni di esclusione di parte dell’utenza contrari ai principi fondanti il quadro normativo europeo e nazionale.
56. Inoltre, il Ministero evidenzia, come indicato al punto 39 dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, che il contributo extra deve essere calcolato dal distributore, o altro punto di accesso più vicino, nonché dal punto più favorevole all’utente.
Le valutazioni finali dell’Autorità
57. L’Autorità, alla luce degli elementi emersi nel corso della consultazione, intende confermare il criterio percentuale quale metodo per la valutazione dell’onere supplementare a carico del cliente finale interessato alla fornitura dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, ritenendo che lo stesso offra garanzie di equità e trasparenza.
58. In merito alla questione dell’introduzione di una soglia massima di spesa per l’utenza rappresentata dal Ministero, l’Autorità evidenzia che il criterio di ripartizione della spesa su base percentuale, che suddivide il costo in maniera proporzionale fra l’impresa e i propri clienti, rappresenta un incentivo per Telecom a ricercare la massima efficienza nello sviluppo dell’impianto e nella formulazione del preventivo. In aggiunta, quale ulteriore strumento di garanzia di trasparenza e di obiettività, nel presente provvedimento viene fissato un listino contenente gli importi unitari di riferimento di ciascuna attività da utilizzare per la formulazione del preventivo da parte di Telecom. L’aggiunta di un ulteriore vincolo – quale il tetto massimo di spesa imputabile all’utente – in prima applicazione non appare necessaria ma potrà essere eventualmente valutata a valle di un primo periodo di monitoraggio di entrata in vigore delle nuove condizioni di offerta.
59. Per quanto attiene la modalità di calcolo del preventivo, l’Autorità – concordemente a quanto evidenziato dal Ministero – ritiene opportuno che la lunghezza del collegamento sia valutata a partire dal distributore più vicino o dal punto più favorevole all’utente della rete di accesso primaria o secondaria. Tale modalità di calcolo del miglior costo del collegamento deve essere applicata anche nel caso in cui, per criticità connesse allo stato della rete (ad esempio la saturazione), l’impianto venga realizzato seguendo percorsi di rete non ottimizzati.
60. Qualora siano disponibili più collegamenti alternativi su più di una centrale, l’Autorità ritiene che il contributo supplementare da addebitare all’utente debba essere quello corrispondente al collegamento per il quale il contributo medesimo risulti inferiore, indipendentemente dall’effettivo sviluppo del collegamento stesso.
61. Nell’ottica di evoluzione della rete i collegamenti individuali realizzati per ciascun utente devono essere progettati secondo l’orientamento di favorire la diffusione della banda larga sul territorio nazionale.
X0.Xx chiede di esprimersi in ordine al valore della soglia e/o della percentuale.
Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione
63. Qualora la natura del contributo aggiuntivo “a fondo perduto” non fosse ritenuta idonea, Telecom chiede che la percentuale di ripartizione della spesa tra i clienti e la stessa azienda sia elevata al 50%.
Le osservazioni del Ministero
64. Il Ministero nelle sue osservazioni esprime condivisione con l’orientamento dell’Autorità di elevare al 30% la percentuale del costo complessivo dell’impianto a carico dell’utenza, che il D.M. fissava al 20%.
Le valutazioni finali dell’Autorità
65. L’Autorità conferma una percentuale di costo dell’impianto a carico della clientela richiedente l’allacciamento pari al 30%.
66. Tuttavia, qualora sopraggiungano contestualmente più richieste di collegamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa (vale a dire entro la fine dei lavori) che interessano lo stesso percorso di rete soggetto a contributo aggiuntivo, l’Autorità ritiene possibile innalzare la percentuale di contributo a carico delle utenze al 50% del costo dell’impianto − limitatamente alle sole parti dell’impianto in comune5 − ripartendo equamente la somma risultante fra le varie utenze richiedenti gli allacciamenti.
4 Per categoria ‘B’ si intende il primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolgono attività di affari o professionali, intestato a un componente qualunque del nucleo familiare anagrafico.
5 Mantenendo al 30% la quota a carico dell’utenza per le restanti parti dell’impianto.
67. In merito alla richiesta di Telecom di classificare la quota a carico dell’utente come versamento “a fondo perduto”, l’Autorità ritiene idonea tale classificazione6. Tuttavia, non ritiene ammissibile la richiesta di un contributo aggiuntivo al cliente da parte di Telecom al fine di recuperare i costi di opere speciali già realizzate, nonché di collegamenti già esistenti, anche se rientranti nel perimetro di applicabilità individuato nel paragrafo successivo. Ciò vale a dire che nel caso di collegamenti esistenti si applica soltanto il contributo base di attivazione.
68. Nella fattispecie, occorre precisare che l’unico uso ammesso della quota versata dall’utente è la realizzazione di opere speciali o di impianti cliente nelle aree definite al paragrafo successivo. Per contro, i costi connessi alla remunerazione ovvero al mantenimento di infrastrutture esistenti non possono essere rimunerati attraverso tale contributo.
Modifiche alla proposta di Telecom Italia: perimetro di applicabilita’ del contributo aggiuntivo
Valutazioni di cui alla delibera n. 628/10/CONS
69. Telecom propone che gli impianti soggetti al contributo extra possano essere tutti quelli che necessitano scavi e palificazioni, indipendentemente dalla collocazione geografica, individuati unilateralmente dalla stessa Società sulla base delle condizioni della rete.
70. Tale criterio, tuttavia, rende impossibile l’identificazione a priori dei clienti a cui verrà richiesto il contributo supplementare, in aggiunta a quello base. Per contro, il D.M. stabilisce una distinzione su base territoriale, quindi, l’eventuale applicazione del contributo OPA si può prevedere sulla base dell’ubicazione dell’impianto in determinate aree del paese.
71. A tal proposito, l’Autorità ritiene che per garantire la trasparenza verso gli utenti sia necessario determinare a priori il perimetro di eventuale applicazione del contributo extra. A tal fine, ritiene che l’applicazione del contributo extra non possa riguardare tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla collocazione geografica dell’utenza da connettere, ma che la richiesta del contributo debba essere circoscritta alle aree contenenti case sparse e nuclei abitati, come definite dall’ISTAT, in cui risultino assenti le infrastrutture di accesso alla rete ovvero che debba essere utilizzato un criterio equivalente individuato sulla base della topologia di rete di Telecom.
6 La natura del contributo supplementare a “ fondo perduto” implica che Telecom ha la possibilità di trattenere integralmente la somma versata dall’utente e che quest’ultimo non può chiedere la restituzione di tale quota laddove, ad esempio, la stessa infrastruttura venga utilizzata per il collegamento di altre utenze.
72. Tale orientamento garantisce ai clienti che abitano nei centri urbani, dove la rete di telefonia fissa è ampliamente diffusa e gli operatori hanno maggiore interesse a fornire il servizio, l’imputazione esclusiva del contributo standard per l’attivazione della linea.
X0.Xx condivide l’orientamento dell’Autorità di predeterminare geograficamente il perimetro di applicazione del contributo extra?
D4.Quale criterio si ritiene più opportuno adottare per individuare il perimetro di applicabilità del contributo aggiuntivo?
Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione
73. Telecom non si dichiara contraria alla definizione su base geografica delle richieste di attivazione soggette al contributo aggiuntivo. Ciononostante evidenzia alcune difficoltà implementative connesse all’individuazione delle “case sparse” e dei “nuclei abitati” secondo la definizione dell’ISTAT.
74. Telecom, infatti, precisa che per la corretta applicazione del contributo extra è necessaria la rilevazione dei numeri civici per ciascuna tipologia di località, “case sparse” e “nuclei abitati”, sottolineando che tale informazione potrebbe non essere rilevata nell’ambito del prossimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni previsto per il 2011. Inoltre, Telecom evidenzia un’altra difficoltà legata alla possibile mancanza di corrispondenza fra l’indirizzo comunicato dal cliente e quello riportato sulle mappe nell’ambito del censimento ISTAT.
75. Al fine di superare tali difficoltà Telecom propone di prevedere un periodo transitorio della durata di circa un anno nel quale si potrebbe continuare ad utilizzare la discriminazione EPA/OPA, basata sul censimento ISTAT del 1991, prevista dal D.M., al fine di predeterminare geograficamente il perimetro di applicazione del contributo extra.
76. Al termine di tale periodo transitorio, Telecom propone di valutare il livello di disponibilità delle informazioni relative alle “case sparse” e ai “nuclei abitati” e, qualora non fosse sufficiente, propone di considerare come appartenenti alle “case sparse” e ai “nuclei abitati”, quegli indirizzi non censiti dall’ISTAT come “centri abitati”.
Le osservazioni del Ministero
77. Il Ministero conviene con l’Autorità sull’opportunità di predeterminare il perimetro di applicazione del contributo extra secondo un criterio geografico
basato sulle definizioni fornite dall’ISTAT, relative alle tipologie di località (“centro abitato”, “nucleo abitato”, ecc.).
78. Tuttavia, il Ministero, conformemente a quanto previsto dal D.M. ritiene che il contributo extra debba essere applicato nei nuclei abitati solo qualora il cavo di alimentazione dello stesso abbia capacità inferiore a 30 coppie, nel punto di attraversamento del perimetro abitato che delimita tali località.
Le valutazioni finali dell’Autorità
79. L’Autorità conferma i propri orientamenti in merito alla necessità di predeterminare geograficamente il perimetro di applicabilità del contributo aggiuntivo, rilevando tuttavia l’opportunità di fornire dei chiarimenti in ordine al criterio da adottare per l’individuazione dei clienti soggetti a tale contributo.
81. A tal fine, l’Autorità ha svolto un approfondimento con l’ISTAT da cui è risultato che sarà possibile utilizzare le cartografie ISTAT per ricavare l’informazione sulla tipologia di località di appartenenza di un dato indirizzo e numero civico soltanto al termine del prossimo censimento.
82. Alla luce delle valutazioni riportate supra si ritiene che il criterio geografico basato sulle definizioni dell’ISTAT sia idoneo per l’individuazione delle aree in cui applicare il contributo aggiuntivo. Ciononostante, l’Autorità accoglie la proposta di Telecom di applicare transitoriamente il criterio EPA/OPA fino alla conclusione del censimento del 2011 e successivamente di utilizzare le cartografie dell’ISTAT aggiornate per individuare le case sparse e i nuclei abitati.
83. Relativamente all’opportunità di sovrapporre al criterio geografico un criterio basato sulla capacità del cavo di alimentazione, in linea con il dettato del D.M., l’Autorità evidenzia che l’introduzione di un criterio tecnico dipendente dalla struttura della rete di Telecom può rendere difficoltosa la predeterminazione delle aree soggette a contributo aggiuntivo da parte dell’utenza. D’altra parte, i dati ISTAT relativi all’ultimo censimento mostrano che le “case sparse” e “nuclei abitati” comprendono solo il 10,7% delle abitazioni del paese in cui vivono l’8,5% delle famiglie, di cui la gran parte già provviste di un collegamento telefonico. Per contro, si ritiene rilevante escludere dal perimetro
7 Le definizioni inerenti alle tipologie di località abitate prodotte dall’ISTAT a cui si fa riferimento sono estratte dall’ultimo censimento completato, vale a dire il 14° censimento della popolazione e delle abitazioni del 2001 (cfr. allegato 1)
degli impianti potenzialmente soggetti ad un contributo aggiuntivo quelli facenti parte delle nuove lottizzazioni incluse nei “Piani tecnici per lo sviluppo della rete fissa di accesso”, di cui al gruppo di Impegni n. 6 approvati con la delibera n. 718/08/CONS.
Criterio della ragionevolezza
Valutazioni di cui alla delibera n. 628/10/CONS
84. Il Codice delle comunicazioni con riferimento agli obblighi del servizio universale prevede che Telecom soddisfi tutte le richieste ragionevoli di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa.
85. A tal proposito si osserva che la ragionevolezza della richiesta non può essere valutata sulla base del costo dell’impianto in quanto si tratta di un servizio di interesse generale. Per contro, può trovare applicazione un criterio di ragionevolezza con riferimento alla collocazione geografica dell’impianto ed alla sua fattibilità tecnica.
86. In merito alla collocazione geografica, il servizio universale deve garantire la disponibilità del servizio base in ogni luogo del territorio nazionale nel modo più efficiente rispetto al costo. Qualora il percorso necessario per raggiungere la sede dell’utente non possa essere il più efficiente per limiti connessi all’orografia del territorio o alla presenza di proprietà invalicabili lungo il percorso, parte del maggior costo legato alla realizzazione di un percorso alternativo può gravare direttamente sul cliente richiedente l’allaccio.
87. Per quanto concerne la fattibilità tecnica, in accordo con il principio della neutralità tecnologica, la connessione può essere realizzata con qualunque tecnologia incluse le tecnologie wireless purché l’accesso alla rete consenta la fruizione integrale dei servizi inclusi nel Sevizio universale, come previsto dalla normativa vigente.
X0.Xx condivide l’orientamento dell’Autorità di non utilizzare il costo dell’impianto come indicatore di ragionevolezza delle richieste di attivazione secondo le modalità descritte sopra?
Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione
88. Telecom ritiene che il costo dell’impianto da realizzare possa essere ritenuto un indicatore di ragionevolezza, anche in virtù della crescente sostituibilità del fisso con il mobile. Infatti, a parere di Telecom, non risulta ragionevole soddisfare una richiesta di connessione alla rete telefonica fissa molto onerosa, i
cui costi non sono recuperabili dall’azienda, laddove il collegamento può essere garantito al cliente mediante la rete di telefonia mobile di qualsiasi operatore.
Le osservazioni del Ministero
89. A parere del Ministero, la ragionevolezza di una richiesta di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa dovrebbe essere valutata solo rispetto alla sua fattibilità tecnica, definendo non ragionevoli richieste per cui sia comprovata l’impossibilità tecnica di realizzare l’impianto. Inoltre, il Ministero precisa che il limite massimo del contributo supplementare richiesto dovrebbe essere contenuto attraverso il ricorso a metodologie di collegamento alternative, ad esempio radioelettriche, ma sempre in grado di soddisfare l’obbligo di servizio universale.
Le valutazioni finali dell’Autorità
90. L’Autorità conferma l’orientamento espresso in consultazione pubblica, ovvero secondo cui non ritiene idoneo il costo dell’impianto quale indicatore di ragionevolezza di una richiesta di attivazione.
91. Inoltre, conferma le valutazioni in ordine alla possibilità per Telecom di realizzare l’impianto impiegando qualsiasi tecnologia incluse le connessioni wireless, a condizione che vengano forniti tutti i servizi inclusi nell’obbligo di Servizio Universale con i medesimi livelli di qualità garantiti mediante un collegamento tradizionale in postazione fissa, in accordo con il principio di neutralità tecnologica.
Modalità di calcolo del preventivo
Valutazioni di cui alla delibera n. 628/10/CONS
92. Al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità del preventivo rivolto all’utenza si rende necessario definire un listino di riferimento per il calcolo dello stesso. L’importo del preventivo, quindi, deve essere calcolato in base ai costi dei materiali a pié d’opera e della manodopera correnti, nonché della lunghezza dell’impianto da realizzare.
93. La tabella che segue contiene la lista degli elementi che possono concorrere alla formazione del costo complessivo dell’impianto e gli importi unitari massimi e minimi corrispondenti8. Tale tabella è stata proposta da Telecom.
8 La Società ha specificato che i costi sono calcolati per attività standard e non considerano prescrizioni particolari eventualmente richieste (per esempio ripristini in centri storici, strade particolari, ecc.) che potrebbero richiedere opere supplementari da valutare caso per caso.
Di seguito si riporta il dettaglio delle opere previste. Scavi posa tubo e pozzetti:
a) Il costo minimo comprende:
i. lo scavo in terreno sterrato e rinterro con materiale di risulta e/o inerte;
ii. la posa del tubo + costo del materiale;
iii. il costo posa pozzetto + costo materiale.
b) Il costo massimo comprende:
i. Disfacimento della pavimentazione, scavo e rinterro eseguito con miscele betonabili, malte fluide o con materiale inerte stabilizzato oltre i 100kg/m3;
ii. la posa del tubo + costo del materiale;
iii. il costo posa pozzetto + costo materiale;
iv. Supplemento per scavo in roccia. Ripristino:
c) Il costo minimo comprende:
i. posa di manto di usura in conglomerato bituminoso fine.
d) Il costo massimo comprende:
i. posa di manto di usura in conglomerato bituminoso fine;
ii. scarificazioni di pavimentazioni stradali. Posa di palo:
e) Il costo minimo comprende:
i. Posa di pali in legno e vetroresina;
ii. Formazione di tiranti con blocchi interrati;
iii. Costo palo (mix pino+vetroresina);
iv. impianti di terra.
f) Il costo massimo comprende:
i. Posa di pali in roccia;
ii. Formazione di tiranti con blocchi interrati;
iii. Costo palo (mix pino+vetroresina);
iv. impianti di terra. Impianto d’abbonato:
g) Il costo minimo comprende:
i. realizzazione fisica dell’impianto in cavetto bronzo per servizio;
ii. supplemento opere speciali per lunghezza di impianto in cavetto bronzo superiore a 50 metri, per ogni 50 metri eccedenti i primi 50.
h) Il costo massimo comprende:
i. realizzazione fisica dell’impianto in cavetto bronzo per servizio;
ii. opere correlate alla realizzazione fisica dell’impianto in cavetto bronzo;
iii. supplemento opere speciali per lunghezza di impianto in cavetto bronzo superiore a 50 metri, per ogni 50 metri eccedenti i primi 50.
94. Con riferimento agli importi si osserva, tuttavia, che la loro elevata variabilità pone un’elevata incertezza sull’entità del preventivo a carico dell’utente. Inoltre, al fine di rendere esaustiva la lista dei lavori per i quali è possibile chiedere un contributo all’utente e soddisfare il principio di trasparenza, è necessario includere nella lista stessa i costi relativi ai collegamenti realizzati tramite ponti radio e/o attraverso l’installazione di componenti particolari di rete, quali ad esempio i distributori.
X0.Xx condivide l’orientamento dell’Autorità in merito alla modalità di calcolo del preventivo di spesa rivolto all’utenza?
X0.Xx chiede di esprimersi in ordine alla variabilità degli importi riportati in tabella, nonché in ordine alla possibilità di fissare i prezzi a forfait.
X0.Xx chiede di esprimersi in ordine alla necessità di aggiungere ulteriori elementi utili per il calcolo del preventivo.
Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione
95. Telecom condivide l’opportunità di definire di un listino di riferimento per il calcolo del preventivo rivolto alla utenza, al fine di garantire trasparenza e prevedibilità del contributo aggiuntivo richiesto.
96. Con riferimento al rilievo dell’Autorità in merito all’elevata variabilità dei prezzi contenuti nel listino di cui allo schema di provvedimento in consultazione, Telecom propone un listino di riferimento con prezzi medi unitari determinati sulla base dei pagamenti effettuati da Open Access per la realizzazione di impianti con opere speciali nel corso del 2010.
97. Con riferimento ai rilievi dell’Autorità relativi all’opportunità di aggiungere al listino i costi relativi alla realizzazione di ponti radio e all’installazione di altri componenti di rete, quali distributori (cfr. comma 54, allegato B della delibera
n. 628/10/CONS), Telecom ha inserito nel proprio listino il costo medio per la posa di un distributore da 10 coppie, che dovrebbe essere installato nel caso in cui la Società ritenga più conveniente questo tipo di intervento in vista di possibili futuri sviluppi. Per contro, la Società non ha ritenuto aggiungere il costo per la realizzazione di impianti in ponte radio monocanale in quanto sostiene che da qualche anno non sono realizzati più impianti con questa tecnologia.
98. Infine, a parere di Telecom, il listino dovrebbe essere aggiornato periodicamente, contestualmente all’aggiornamento del capitolato.
Le osservazioni del Ministero
99. Il Ministero osserva che dovrebbe essere chiarito che la modalità di calcolo del preventivo rivolto all’utenza, nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione, sostituisce quella riportata nel D.M., evidenziando tuttavia che il
D.M. prevedeva due importi distinti per il cavo con potenzialità uguale o inferiore a 30 coppie e la linea aerea su circuito individuale.
100. Per tale ragione, il Ministero propone di distinguere in tabella le due tipologie di collegamento, in linea con l’impostazione adottata nel D.M., vale a dire le tratte di linea individuali (cd. cavetti bronzo) e i collegamenti in cavo con potenzialità superiore alle 5 coppie.
101. Con riferimento agli elementi riportati nel listino sottoposto a consultazione pubblica, il Ministero ritiene che la “quota fissa” dell’impianto d’abbonato non debba essere compresa in un intervallo individuato da un valore minimo e un valore massimo ma debba assumere un unico valore distinto per clienti residenziali ed affari. Inoltre, il Ministero specifica che la “quota variabile”, determinata sulla base della distanza, a suo parere, non dovrebbe essere riferita ad una lunghezza di 50 metri ma almeno di 100 metri, in linea con il D.M. che
prevedeva intervalli di 200 metri per il calcolo della quota da addebitare al cliente.
102. Il Ministero rileva in merito alla necessità di specificare che il calcolo del preventivo si riferisce esclusivamente alla realizzazione di nuove opere e non include la parte di collegamento che si sviluppa su palificazioni o condutture esistenti. Inoltre, il Ministero chiede che dal versamento del contributo siano esonerati gli utenti residenti negli edifici che dispongono di un distributore di rete sulla propria facciata.
103. Il Ministero condivide il rilievo dell’Autorità riguardo all’eccessiva variabilità dei prezzi contenuti nel listino fra il valore minimo e il valore massimo, senza tuttavia convenire sull’opportunità di fissare dei prezzi a forfait.
104. Inoltre, secondo il Ministero, sarebbe equo ridurre l’onere a carico del cliente nel caso in cui altri utenti richiedano la fornitura del servizio sulla stessa tratta entro la fine dei lavori.
Le valutazioni finali dell’Autorità
105. Con riferimento all’opportunità di distinguere nel preventivo gli importi per l’installazione di cavi con potenzialità inferiore o uguale a 30 coppie e di cavetti individuali, l’Autorità ritiene che i collegamenti per cui Telecom può richiedere un contributo aggiuntivo all’utenza debbano essere soltanto quelli realizzati con cavetti individuali in quanto l’installazione del cavo con un numero di coppie maggiore di 59, su cui sono concentrate più utenze, può essere inteso come uno sviluppo della rete.
106. L’applicazione di un contributo aggiuntivo all’utenza per l’installazione di cavi con un numero di coppie maggiore di 5 si ritiene ammissibile soltanto nel caso di richieste contestuali di allacciamento alla rete. L’ammontare di tale contributo è determinato secondo quanto previsto al quesito D2.
107. Con riferimento al contenuto del listino ed alle voci del listino indicate come “quota fissa” e “quota variabile” si osserva quanto segue.
108. Il listino con prezzi a forfait determinato da Telecom sulla base dei costi medi degli impianti realizzati nel 2010 garantisce la trasparenza dell’importo del preventivo a carico dell’utenza, ma non consente una valutazione accurata del costo effettivo dell’impianto in quanto troppo semplificato rispetto alla notevole varietà delle tipologie di lavori che possono essere effettuati. Per tale ragione, l’Autorità ritiene opportuno adottare un listino con i prezzi a forfait, fornendo tuttavia maggior dettaglio riguardo alle attività maggiormente rilevanti e alle tipologie di terreno in cui possono essere effettuate le opere civili.
9 Collegamento in doppia coppia
109. Dall’analisi del capitolato di appalto dei lavori di Telecom, effettuata con la Società in data 1 aprile 2011, è emerso che i costi relativi alla realizzazione di un impianto possono comprendere tutte le seguenti attività principali o parte di esse: operazioni di scavo e rinterro, posa di tubazioni, realizzazione di pozzetti, operazioni di ripristino, posa di pali e realizzazione dell’impianto del cliente.
110. Le operazioni di scavo e rinterro sono distinte in base alla tipologia del terreno in cui viene effettuato lo scavo ed in base al materiale con cui viene eseguito il rinterro. Dall’analisi dei dati estratti dai preventivi degli impianti con opere speciali realizzati da Telecom nel corso del 2010 è emerso che risulta rilevante la distinzione delle seguenti tipologie di scavo e rinterro: scavo e rinterro con disfacimento di pavimentazione, scavo e rinterro in terreno sterrato, nonché l’eventuale supplemento per lo scavo in roccia.
111. Quanto alle operazioni di ripristino, alla posa delle tubazioni e dei pozzetti, tali attività necessitano di materiali specifici e di una serie molto numerosa di adempimenti correlati che sono dettagliati all’interno del capitolato di appalto di Telecom e la cui attuazione dipende dalle circostanze specifiche connesse alla realizzazione dell’impianto. Per tale ragione l’Autorità ritiene opportuno rappresentare nel listino tali attività, inglobando nelle stesse tutte le voci ad esse correlate.
112. Quanto alla posa dei pali, è possibile distinguere nel capitolato dei lavori di Telecom due voci, la posa dei pali su roccia e la posa dei pali su terreno standard. Correlate a ciascuna di queste attività vi sono altri adempimenti inerenti la messa in sicurezza del palo e la realizzazione fisica dell’opera. Per tali ragioni, l’Autorità intende distinguere nel listino due voci sulla base del terreno in cui viene effettuata la posa, vale a dire roccia o terreno standard, inglobando in tali voci tutte le attività ad esse correlate.
113. Con riferimento alla realizzazione dell’impianto del cliente si osserva che la quota fissa comprende tutti i costi inerenti la realizzazione del collegamento, quali la permuta in centrale ed il raccordo del cliente che sono indipendenti dalla distanza della sede del cliente dal punto di accesso. Per tale ragione l’Autorità ritiene che essa debba assumere un unico valore indipendentemente dalla tipologia della clientela.
114. Quanto alla quota variabile, l’Autorità ritiene che il calcolo del prezzo su una tratta piccola determini un vantaggio per l’utenza, non essendo la stessa costretta a pagare intere tratte lunghe per sezioni di circuito molto brevi.
115. Infine, l’Autorità non ritiene opportuno inserire all’interno del listino la voce relativa alla posa del distributore in quanto, come specificato dalla stessa Telecom in sede di audizione, essa verrebbe ad essere imputata soltanto al primo cliente richiedente l’allaccio e non ai clienti successivi che usufruiscono dello stesso percorso di rete. Per tale ragione, l’Autorità ritiene che
l’installazione di tali apparati debba rimanere a carico della stessa Telecom, quale investimento per un futuro sviluppo della rete, attribuendo al cliente soltanto i costi del collegamento dal distributore più vicino fino alla propria abitazione.
116. Nella tabella allegata (cfr. Allegato 2) sono riportati gli importi massimi di riferimento di ciascuna attività connessa alla realizzazione dell’impianto da utilizzare nella determinazione del preventivo a carico di una singola utenza richiedente l’allacciamento. Tali valori sono stati valutati a partire dai costi medi unitari associati a ciascuna attività estratti dai preventivi relativi alle opere speciali realizzate nel corso del 2010. L’utente richiedente corrisponderà il 30% del preventivo lavori elaborato utilizzando tale listino.
117. Nel caso di richieste contestuali da parte di più utenze sulla stessa tratta, gli importi unitari relativi alle parti di impianto in comune contenuti nel listino di cui all’allegato 2 avranno una contribuzione del 50% equiripartito fra le varie utenze richiedenti gli allacciamenti. Le parti non in comune saranno realizzate con il contributo del 30% da parte dell’utente di competenza.
118. Nel caso di contestazione motivata del preventivo da parte del cliente, Telecom è tenuta ad esibire le fatture ed ogni altro documento necessario per comprovare l’effettivo costo correlato alla realizzazione dell’impianto.
119. Inoltre, l’Autorità condivide l’osservazione del Ministero di esonerare dal pagamento del contributo aggiuntivo gli utenti residenti negli edifici che dispongono di un distributore di rete sulla propria facciata.
120. Per quanto concerne la revisione del listino, l’Autorità ritiene che gli importi dello stesso debbano essere aggiornati contestualmente al cambiamento del capitolato ogni 2 anni. Tale aggiornamento è soggetto ad approvazione da parte dell’Autorità. In fase di prima applicazione il listino verrà rivisto dopo un anno di vigenza delle nuove condizioni di offerta.
Negativi di rete
Valutazioni di cui alla delibera n. 628/10/CONS
121. Con riferimento alla proposta di Telecom di estendere l’applicazione del contributo aggiuntivo al caso di impianti che presentano delle criticità connesse allo stato della rete, l’Autorità ritiene che tali costi non possano essere ribaltati sui clienti in quanto rientrano nei normali costi di gestione di una rete complessa.
X0.Xx condivide l’orientamento dell’Autorità di limitare l’applicazione del contributo aggiuntivo esclusivamente ai casi di collegamenti che necessitano la realizzazione delle infrastrutture di rete contenute nel listino approvato?
Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione
122. Telecom Italia condivide l’orientamento dell’Autorità e precisa che non ha mai esteso l’applicazione del contributo aggiuntivo al caso di impianti che presentano criticità connesse allo stato della rete, pur avendo manifestato tale intenzione nel passato.
Le osservazioni del Ministero
123. Il Ministero condivide l’orientamento dell’Autorità espresso nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione, specificando che l’utenza dovrebbe essere chiamata a pagare il contributo supplementare solo in zone territorialmente circoscritte (come i casi di impianti OPA).
Le valutazioni finali dell’Autorità
124. L’Autorità conferma l’orientamento espresso in consultazione di limitare l’applicazione del contributo aggiuntivo soltanto alle richieste di impianti provenienti da zone territorialmente circoscritte, così come stabilito ai quesiti D3 e D4 riportati sopra, e in assenza di infrastrutture di rete di distribuzione.
Estensione a livello wholesale
Valutazioni di cui alla delibera n. 628/10/CONS
125. Telecom Italia in qualità di operatore notificato ha l’obbligo di fornire servizi di accesso all’ingrosso agli operatori concorrenti (OLO) secondo modalità definite dall’Autorità nelle Offerte di Riferimento dalla stessa approvate annualmente. L’OLO utilizza detti servizi per l’attivazione di clienti dallo stesso preventivamente acquisiti. La fornitura dei servizi al dettaglio da parte degli OLO avviene principalmente per il tramite dei servizi ULL, WLR, bitstream. L’attivazione di una linea, richiesta dall’OLO a Telecom Italia, può riguardare un impianto già attivo (sul quale Telecom o un altro operatore, in quest’ultimo caso si parla di migrazione, fornisce già un servizio finale) o un impianto non attivo (cosiddetta LINEA NON ATTIVA, nel caso in cui la connessione elettrica con la centrale locale deve essere realizzata mediante interventi di Telecom in rete di distribuzione).
126. Caso di LINEA NON ATTIVA. In tal caso può succedere che la realizzazione della linea da parte di Telecom richieda un intervento di cui all’oggetto del presente provvedimento. L’Autorità ritiene ragionevole che Telecom definisca, caso per caso e una volta effettuato lo studio di fattibilità, un prezzo all’ingrosso orientato ai costi dalla stessa sostenuti per la realizzazione dell’opera speciale. La valutazione di tali costi è effettuata secondo il listino approvato nel presente provvedimento e utile ai fini della valutazione del costo di attivazione a carico del cliente finale.
127. Caso di LINEA ATTIVA. A seguito della realizzazione di opere speciali da parte di Telecom Italia, di cui al presente provvedimento, per la quale la stessa ha sopportato una parte dei costo, il cliente può richiedere la migrazione verso altro operatore. Laddove tale richiesta avvenga entro un periodo di tempo predefinito (allo stato si propone 18 mesi) si ritiene opportuno, sulla base di un principio di equità, che l’operatore contribuisca pro-quota ai costi sopportati da Telecom Italia nella realizzazione dell’impianto. Al riguardo si propone una compartecipazione su base percentuale, fissando come orientamento la misura del 50% del costo sostenuto da Telecom Italia.
D10. Si condivide l’orientamento dell’Autorità esposto ai punti precedenti.
Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione
128. Telecom condivide in generale l’orientamento espresso dall’Autorità ai punti 57 e 58 dello schema di provvedimento (allegato B alla delibera n. 628/10/CONS), alla luce dell’attuale contesto competitivo relativo ai mercati dell’accesso e dell’impossibilità per la Società di recuperare i costi sostenuti per l’attivazione degli impianti onerosi.
129. Nello specifico, per quanto riguarda il caso di linea non attiva, per i servizi WLR, ULL e VULL, Telecom condivide l’orientamento dell’Autorità, di sottoporre all’operatore un preventivo, previo studio di fattibilità, orientato ai costi e basato sul listino approvato dall’Autorità nell’ambito del presente provvedimento. Inoltre, Telecom precisa che la richiesta di tale contributo agli operatori dovrebbe essere prevista per tutte le attivazioni di servizi di accesso all’ingrosso attraverso cui è fornita la telefonia tradizionale (ULL, VULL e WLR).
130. Per quanto riguarda il caso di linea attiva, il cui impianto è stato inizialmente realizzato con opere speciali, Telecom condivide che l’OLO si faccia carico al 50% dei costi da essa sostenuti per realizzare l’impianto con opere speciali, nel caso in cui l’operatore concorrente riceva una richiesta di migrazione entro un periodo di tempo predefinito dall’attivazione della linea telefonica con Telecom.
Tuttavia, la Società propone che tale periodo di tempo sia fissato pari a 24 mesi, in quanto sostiene che tale previsione sia più in linea con la delibera n. 499/10/CONS, che recentemente ha valutato pari a 24 mesi la vita media contrattuale di un cliente nell’ambito del suo modello DCF (Discounted Cash Flow)
131. A parere di Telecom, la richiesta di tale contributo all’operatore concorrente dovrebbe valere per tutte le attivazioni di servizi di accesso all’ingrosso, che comportano la cessazione della telefonia tradizionale con Telecom.
132. Un operatore alternativo partecipante alla consultazione manifesta il proprio disaccordo nei confronti della proposta di estensione a livello wholesale del contributo ai costi sostenuti da Telecom per realizzare il collegamento del cliente, chiedendone la rimozione dal provvedimento finale, nonché chiedendo che sia dedicato al tema un apposito provvedimento istruttorio con informazioni dettagliate e giustificazioni a supporto della proposta.
133. A sostegno della propria richiesta l’operatore adduce le seguenti ragioni.
a. La proposta interviene sulla disciplina dei servizi wholesale di accesso e delle relative condizioni economiche, che sono definite nell’ambito delle analisi dei mercati e successivamente nei procedimenti di valutazione delle Offerte di Riferimento. Per tale motivo, secondo l’operatore, non può essere trattata nell’ambito del presente procedimento che attiene il contributo chiesto da Telecom ai propri utenti ai sensi del D.M..
b. Telecom è l’unico soggetto su cui grava l’obbligo di fornitura del Servizio Universale, per cui l’Autorità ha definito il meccanismo di ripartizione dei costi.
c. A seguito del passaggio del cliente da Telecom all’operatore alternativo la rete rimane di proprietà di Telecom, a cui viene versato il canone di noleggio per l’utilizzo del doppino (ULL, WLR e bitstream).
d. Il canone di noleggio della linea (ULL, WLR e bitstream) pagato dall’operatore alternativo comprende fra le varie componenti di costo anche quella relativa alla rete di accesso che, secondo l’operatore, include tutti i costi sopportati dall’operatore dominante per realizzare tale rete.
e. I termini temporali (18 mesi) e l’entità delle contribuzioni (50%) proposte non appaiono, a detta dell’operatore, supportati da adeguate motivazioni.
f. La proposta appare sbilanciata a favore di Telecom in quanto prevede che l’operatore alternativo rimborsi parte dei costi a Telecom ma non prevede il viceversa.
Le osservazioni del Ministero
134. Il Ministero condivide l’orientamento espresso dall’Autorità in merito alla compartecipazione ai costi da parte di un operatore concorrente per la realizzazione di un impianto con le caratteristiche descritte nel presente documento, nel caso in cui il cliente decida in qualsiasi momento di migrare verso di esso.
Le valutazioni finali dell’Autorità
135. L’obiettivo principale del presente provvedimento è evitare l’indisponibilità di un servizio di interesse generale, che può causare “esclusione sociale”10 per una parte della popolazione. In aggiunta, si vuole dare la possibilità all’utente, indipendentemente dalla propria ubicazione geografica, di scegliere il proprio gestore di rete fissa secondo le regole di un mercato libero ed aperto alla concorrenza.
136. In risposta al dubbio dell’operatore alternativo che non fosse questa la sede giusta per affrontare il tema delle condizioni economiche da applicare a livello wholesale, si sottolinea che il presente provvedimento affronta il problema di determinare il contributo da applicare nella fornitura del servizio universale in particolari casi in cui è richiesto un significativo sforzo di investimento in capo all’operatore incaricato. Quindi, per consentire una valutazione completa del contesto economico in cui tali investimenti devono essere realizzati si ritiene opportuno fornire un quadro complessivo delle condizioni economiche applicabili dall’incumbent per la realizzazione delle opere speciali, sia a livello retail che wholesale.
137. La definizione puntuale delle modalità di applicazione del contributo a livello wholesale potrà essere, invece, oggetto dei procedimenti di valutazione delle offerte di riferimento.
138. Quanto al rilievo dell’operatore alternativo in merito alla circostanza che il canone di noleggio per l’utilizzo del doppino include il costo di realizzazione della rete da parte dell’operatore dominante, si osserva che nella valutazione del modello della rete di accesso all’interno della delibera n. 578/10/CONS sono state escluse le aree di centrale caratterizzate da costi più elevati della media in un’ottica di efficienza e al fine di evitare significative variazioni dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso rispetto al valore medio11. Per tale motivo, i canoni di accesso all’ingrosso non remunerano i costi di attivazione con opere speciali.
10 Cfr. direttiva n. 2002/22/CE
11 Cfr. punti 29, 132 e 138 della delibera n. 578/10/CONS.
139. Nello specifico, le valutazioni dell’Autorità contenute nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica riguardanti le linee non attive, richiamano quanto già stabilito nelle offerte di riferimento dei servizi di accesso all’ingrosso in merito alla realizzazione delle opere speciali12 (in particolare i listini del mercato 4 e del servizio WLR). Con le presenti disposizioni viene individuato unicamente un listino da utilizzare quale riferimento nella valutazione dei costi (determinati secondo le attuali offerte di riferimento sulla base dei costi sostenuti da Telecom). In particolare, tale contributo può essere richiesto nel caso in cui non esistano tratte di rete di distribuzione, e deve essere valutato tenendo conto del listino individuato nell’ambito del presente provvedimento.
140. Con riferimento al caso di linea attiva, il cambiamento del fornitore dei servizi da parte degli abbonati è un diritto riconosciuto dal Codice e dalle nuove direttive europee in materia, in particolare la direttiva 2009/136/CE. Tuttavia un passaggio ad altro operatore ”precoce” rispetto al tempo di vita media di un abbonamento, nel caso di collegamenti realizzati con opere speciali, può determinare per l’operatore donante un onere non ammortizzabile.
141. Per tale ragione l’Autorità ritiene equo introdurre nel presente provvedimento un criterio generale secondo cui sia possibile addebitare all’operatore ricevente una parte dei costi sostenuti dall’operatore donante. Nello specifico, qualora l’utente, che ha attivato una linea soggetta a contributo aggiuntivo secondo le previsioni contenute nel presente provvedimento, richieda la migrazione verso un operatore concorrente entro 18 mesi dalla data di attivazione, si rende opportuno richiedere una partecipazione al costo all’operatore ricevente. Fermo restando che tale contributo, comunque, non può essere applicato nelle aree che sono finanziate attraverso il Fondo del Servizio Universale.
142. Tuttavia, a parte la definizione del periodo entro il quale può essere richiesto un contributo aggiuntivo da parte di Telecom l’Autorità ritiene opportuno valutare l’ammontare di tale contributo aggiuntivo nell’ambito dei procedimenti di valutazione delle offerte di riferimento.
143. Con riferimento all’osservazione dell’operatore alternativo di prevedere il compenso di parte della spesa sostenuta per la realizzazione dell’impianto con opere speciali anche nel caso di passaggio da OLO verso Telecom, o verso altro operatore, entro un periodo di tempo dall’attivazione della linea, si ritiene opportuno accogliere tale considerazione prevedendo condizioni analoghe a quelle espresse nei tre punti precedenti anche nel caso si verifichi tale circostanza.
12 “Qualora, durante la realizzazione di una Linea Non Attiva, Telecom Italia rilevi la necessità di eseguire opere speciali, invia all’operatore una prima rimodulazione DAC di default a 180 gg., sospende la decorrenza degli SLA ed entro 6 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordinativo di lavorazione comunica all’Operatore la fattibilità, il tempo di attivazione stimato ed i costi di tali opere ” (cfr. Manuale delle procedure WLR 2010).
UDITA la relazione del Commissario Xxxxxxx Xxxxxxx, relatore ai sensi dell’art.
29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
(Condizioni economiche di connessione alla rete telefonica pubblica in postazione fissa)
1. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa ed il trasloco applicando un contributo a fondo perduto unico a livello nazionale.
2. Nel caso di collegamenti telefonici afferenti ai nuclei abitati o alle case sparse, secondo le definizioni ISTAT riportate in allegato 1, oltre al contributo di cui al comma precedente Telecom Italia può richiedere all’utente un contributo supplementare a fondo perduto pari al massimo al 30% del totale dei costi di installazione del collegamento realizzato appositamente per lo stesso utente tra il distributore più vicino (o altro punto di accesso più vicino) e la sede dell’utente.
3. Il contributo di cui al comma precedente è dovuto soltanto per i collegamenti su circuito individuale che necessitano la realizzazione di scavi e palificazioni ex novo o l’installazione di nuovi impianti cliente nelle aree individuate al comma precedente.
4. Qualora sopraggiungano contestualmente più richieste di collegamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa (vale a dire entro la fine dei lavori) che interessano lo stesso percorso di rete, Telecom Italia può elevare la percentuale di costo a carico delle utenze, limitatamente alle parti dell’impianto in comune, fino al massimo al 50%, ripartendo la quota corrispondente equamente fra le varie utenze richiedenti gli allacciamenti. Il contributo associato alle parti dell’impianto specifiche per ciascuna utenza è valutato come descritto al comma 2.
5. Il contributo aggiuntivo non si applica nei seguenti casi:
a. per le opere civili già esistenti, vale a dire palificazioni e condutture, e per le infrastrutture di rete già installate;
b. per gli ulteriori abbonamenti sottoscritti per la stessa abitazione/ubicazione contestualmente al primo;
c. alle nuove lottizzazioni incluse nei “Piani tecnici per lo sviluppo della rete fissa di accesso”, di cui al gruppo di Impegni n. 6 approvati con la delibera n. 718/08/CONS;
d. agli utenti residenti negli edifici che dispongono di un distributore di rete sulla propria facciata.
Articolo 2
(Modalità di calcolo del contributo aggiuntivo)
1. La determinazione del contributo supplementare di cui al comma 2 dell’art. 1 viene effettuata sulla base della lunghezza del collegamento e rispettando gli importi al metro/unitari delle opere civili e delle infrastrutture di rete riportati in allegato 2 con la riduzione del 30%.
2. Il contributo supplementare di cui al comma 4 dell’art. 1 viene determinato per ciascuna utenza sommando il costo relativo alle parti di impianto specifiche per l’utenza considerata, il cui valore è calcolato come indicato al comma precedente, e il costo relativo alle parti di impianto comuni alle varie utenze richiedenti gli allacciamenti. Tale costo viene determinato rispettando gli importi al metro/unitari delle opere civili e delle infrastrutture di rete riportati in allegato 2 valutati al 50%. Ai fini della determinazione della quota per la singola utenza l’importo così ottenuto deve essere ripartito equamente fra le varie utenze richiedenti gli allacciamenti.
3. Al cliente non possono essere addebitati altri oneri aggiuntivi oltre quelli indicati nel listino di cui all’allegato 2. L’eventuale aggiunta di altri costi o il superamento del tetto massimo indicato in allegato 2 deve essere preventivamente autorizzato dall’Autorità.
4. La lunghezza del collegamento deve essere valutata a partire dal distributore più vicino o dal punto della rete di accesso primaria o secondaria più favorevole all’utente. Tale modalità di calcolo del miglior costo del collegamento deve essere applicata anche nel caso in cui, per criticità connesse allo stato della rete l’impianto venga realizzato seguendo percorsi di rete non ottimizzati.
5. Qualora siano disponibili più collegamenti alternativi su più di una centrale, il contributo supplementare da addebitare all’utente deve essere quello corrispondente al collegamento per il quale il contributo medesimo risulti inferiore, indipendentemente dall’effettivo sviluppo del collegamento stesso.
6. La progettazione del collegamento deve essere effettuata nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, fermo restando il rispetto dei livelli minimi di servizio fissati per i servizi oggetto degli obblighi di servizio universale. Tali progetti inoltre devono essere sviluppati in modo da favorire, ove tecnicamente possibile, la diffusione della banda larga sul territorio nazionale.
Articolo 3
(Modalità di pagamento del contributo aggiuntivo ed eventuali contestazioni)
7. Il contributo aggiuntivo calcolato secondo il listino di cui agli articoli precedenti, può essere – su richiesta dell’utente - corrisposto in rate costanti della durata di 24 mesi a partire dalla data di attivazione della linea.
8. Nel caso di contestazione del preventivo Telecom è tenuta ad esibire le fatture ed ogni altro documento ritenuto necessario per comprovare l’effettivo costo correlato alla realizzazione dell’impianto.
Articolo 4 (Estensione a livello wholesale)
1. Nel caso di richiesta di fornitura del servizio di accesso da parte di un operatore concorrente su linea non attiva, in caso di indisponibilità di risorse della rete di distribuzione, Telecom Italia applica all’operatore un prezzo all’ingrosso orientato ai costi dalla stessa sostenuti per la realizzazione dell’opera speciale, prendendo a riferimento per ciascuna macroattività i prezzi individuati nell’ambito del presente provvedimento, di cui al listino contenuto nell’allegato 2.
2. Nel caso di richiesta di passaggio ad altro operatore da parte di un’utenza soggetta a contributo aggiuntivo ai sensi dell’art. 1, commi da 2 a 5, qualora detta richiesta giunga entro 18 mesi dalla data dell’attivazione effettuata dall’operatore donante, l’operatore ricevente contribuisce ai costi sopportati dall’operatore donante nella realizzazione dell’impianto. Tale condizione si applica sia nel caso di impianto realizzato da Telecom Italia sia nel caso di impianto realizzato su richiesta di un altro operatore concorrente.
3. Le condizione di applicazione di tale contributo aggiuntivo saranno valutate nell’ambito di separato procedimento.
Articolo 5 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino al termine del 15° Censimento delle popolazione e delle abitazioni dell’ISTAT, in attesa della pubblicazione dei dati aggiornati relativi agli indirizzi ed ai numeri civici dei clienti che risiedono all’interno di case sparse o nuclei abitati, Telecom Italia applicherà il contributo aggiuntivo ai soli impianti collocati oltre il perimetro abitato (OPA), come definito dall’ISTAT nell’ambito del censimento della popolazione e delle abitazioni del 1991.
2. Ai fini della verifica del listino e del monitoraggio dei risultati di consuntivo delle attivazioni di cui all’oggetto del presente provvedimento, Telecom Italia trasmette all’Autorità entro il 30 settembre di ciascun anno i dati relativi alle richieste degli impianti con opere speciali.
3. Gli importi del listino di cui all’allegato 2 sono aggiornati ogni 2 anni contestualmente al cambiamento del capitolato dei lavori d’appalto di Telecom Italia, ed entrano in vigore previa approvazione da parte dell’Autorità.
4. L’Autorità si riserva di rivedere le condizioni di cui al presente provvedimento sulla base dei dati di monitoraggio di cui al precedente comma 2, relativi al primo anno di vigenza del presente provvedimento.
5. Entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento Telecom Italia provvede a contattare tutti i clienti che non hanno accettato il preventivo di attivazione, a partire dall’1 gennaio 2010, calcolato secondo il criterio della soglia per proporre la possibilità di attivare il servizio secondo le condizioni di cui al presente provvedimento.
6. La presente delibera sostituisce l’art. 4 del D.M. del 28 febbraio 1997 recante “tariffe telefoniche nazionali” e la correlata tabella B.
7. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. Entro 15 giorni dalla notifica la Società è tenuta ad aggiornare le condizioni contrattuali rivolte alla propria clientela secondo le disposizioni contenute nel presente provvedimento.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell’Autorità.
Roma, 6 luglio 2011
IL COMMISSARIO RELATORE
Xxxxxxx Xxxxxxx
Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Xxxxxxx Xxxxx
IL PRESIDENTE
Xxxxxxx Xxxxxxx