Accordo tra le parti – Bando Inquilini Morosi Incolpevoli
Accordo tra le parti – Bando Inquilini Morosi Incolpevoli
Bando Unione dei Comuni del Barigadu per l’assegnazione dei contributi agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 31 agosto 2013,N.102, convertito con modificazioni, dalla L.28 ottobre 2013, N.124.
Accordo tra le parti di cui all’art.9 del Bando – Requisiti di ammissibilità.
L’anno del mese di giorno con il presente accordo il
Sig. nato a il residente in
Via
n. C.F. da ora in avanti LOCATORE
e
il Sig. nato a il residente
in Via n. C.F. da ora in avanti LOCATARIO,
di comune volontà convengono quanto segue:
Art.1 – Il locatario acconsente affinchè il contributo venga corrisposto dall’Unione dei Comuni del Barigadu direttamente al locatore, per tutte le fattispecie previste dall’art.9 del Bando per l’assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli di cui al DL 102/2013, convertito con modificazioni nella L 124/2013.
Art.2 Obblighi del locatore. Il locatore si impegna:
□ A rinunciare all’esecuzione del provvedimento del rilascio dell’immobile, nel caso della fattispecie della lettera
a) dell’art.8 di cui al Bando: “…fino ad un massimo di € 8.000,00 a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile da parte del proprietario”;
□ A consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole, nel caso della fattispecie della lettera b) di cui al Bando: “…fino ad un massimo di € 6.000,00 a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole”;
Art.3 Stipulazione nuovo contratto.
□ Il nuovo locatore e il locatario si impegnano a stipulare un nuovo contratto di locazione nel caso delle seguenti fattispecie previste dall’art.8 del Bando lettera c) : “ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione” , lettera d) “…ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00”.
N.B. Il nuovo contratto non può essere sottoscritto con il vecchio locatore. Il locatore è tenuto a restituire all’Unione dei Comuni del Barigadu le somme ricevute a titolo di anticipazione, qualora vengano meno le finalità per le quali è stato riconosciuto il contributo.
(Esempio: se il locatore ha ricevuto, per le finalità di cui alla lettera d), il canone relativo a 12 mensilità ed il locatario abbandona l’alloggio dopo solo quattro mesi, il locatore dovrà restituire all’Unione dei Comuni la somma relativa ai canoni delle restanti otto mensilità).
Luogo e data
li
Firma del Locatore Firma del Locatario