CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
Art. 1 - Garanzia - Esonero per il Locatore
In relazione a quanto esposto nelle Premesse del contratto di locazione finanziaria il Loca- tore espressamente esonera e manleva la <...> da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla qualità, funzionamento, vizi, idoneità del bene oggetto del contratto, inadempimenti del Fornitore e/o di terzi, violazione di norme antinfortunistiche e/o di antinquinamento, ecc. e pertanto rinuncia fin d'ora nei confronti del Locatore ad eccezioni od a richiesta di diminuzione o sospensione di canone o di indennità di qualsiasi genere. Di conseguenza il Locatario si impegna a tenere la <...> sollevata e indenne da tutte le conseguenze dan- nose o pregiudizievoli che possono derivarle in conseguenza dei fatti di cui sopra. Se il be- ne è nuovo di fabbrica il Locatario dà atto di conoscere ed espressamente accettare le Condizioni Generali di vendita e d'uso dei Costruttori e dei Fornitori del bene oggetto del- la locazione finanziaria e dichiara che le stesse, fra cui in particolare quella relativa alla garanzia, hanno piena efficacia nei propri confronti.
Art. 2 - Consegna
La consegna del bene locato sarà effettuata al Locatario direttamente dal Fornitore il quale potrà mettere a disposizione il bene per il ritiro da parte del Locatario sia presso la propria sede sia presso una sede secondaria della <...> Quest'ultima, senza assumere al- cuna responsabilità per eventuali ritardi o inadempienze del Fornitore, informerà il Locata- rio della località di giacenza del bene e del termine entro il quale dovrà inderogabilmen- te effettuarne il ritiro. Le spese ed i rischi relativi alla consegna ed al trasporto del bene lo- cato sono a carico esclusivo del Locatario.
All'atto della consegna sarà redatto e sottoscritto apposito verbale con il quale il Locata- rio dovrà constatare lo stato, il funzionamento e la conformità del bene a quello da esso richiesto in locazione, nonché la rispondenza del bene stesso alle norme, ai limiti ed alle caratteristiche previsti dalle leggi in materia di prevenzione, antinquinamenti e sicurezza.
Art. 3 - Immatricolazione
Il bene locato sarà consegnato al Locatario in regola con le norme sulla circolazione e sulla sua utilizzazione.
Qualora il bene fosse soggetto ad amministrazione, questa verrà curata dal Locatore – a spese del Locatario – direttamente od indirettamente, ove del caso tramite il Fornitore; il foglio complementare dovrà essere trasmesso al Locatore e da esso trattenuto.
Il Locatario, ai fini dell'immatricolazione e dei requisiti di licenza o concessione eventual- mente richiesti, si obbliga a fornire la necessaria documentazione sotto la propria piena responsabilità per ogni ritardo o rifiuto e comunque per ogni conseguenza derivante da errore, deficienza od inidoneità della documentazione stessa.
Nessuna contestazione potrà essere mossa e nessuna responsabilità potrà essere imputa- ta alla <...> per eventuali ritardi che dovessero verificarsi nella consegna del libretto di cir- colazione e per le conseguenze di qualsiasi natura derivanti da tale ritardo.
Qualora nel corso della locazione finanziaria si rendesse necessario apportare variazioni ai predetti documenti di circolazione (come, per esempio, per cambio di domicilio, revisio- ne, ecc.) il Locatario, dopo averne informato la <...>, dovrà espletare le formalità neces- sarie a propria cura e spese, inviando immediatamente al Locatore copia dei documenti regolarizzati. Nel caso in cui le variazioni in questione dovessero essere richieste dal Loca- tore, il Locatario si obbliga a mettere a disposizione i documenti di circolazione per l'esple- tamento delle relative formalità ed a corrispondere immediatamente le relative spese.
Art. 4 - Documenti di Circolazione - Esportazione
I documenti di circolazione, il certificato ed il contrassegno previsti dalla legge sulla assi- curazione obbligatoria contro i rischi della Responsabilità Civile sono conservati a cura del Locatario che ne risponde in proprio e devono sempre accompagnare il bene locato du- rante la circolazione.
L'esportazione del bene locato, che in ogni caso potrà essere solo temporanea, è subor- dinata, anche se di breve durata, all'assenso scritto dalla <...>, la quale comunque non assume oneri per spese, né responsabilità in ordine alla documentazione relativa ed all'e- sortazione in questione.
Art. 5 - Utilizzazione
Il Locatario, per tutta la durata della locazione finanziaria e fino all'acquisto del bene od alla sua restituzione alla <...>, si obbliga sotto la responsabilità, esonerando il Locatore da ogni consequenziale rischio ed onere, a:
• usare e custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, rispettando tutte le istruzioni impartite dal Costruttore e/o Fornitore;
• osservare tutte le norme sulla circolazione e segnatamente quelle sulla abilitazione al- la guida e/o impiego, nonché validità ed aggiornamento della patente;
• non affidare il bene locato a terzi, fatta eccezione dei familiari e dei propri dipendenti regolarmente abilitati alla guida ed all'utilizzazione e purché muniti di adeguata espe- rienza di conduzione e manovra del mezzo;
• usare il bene locato in conformità alla sua normale destinazione, adibendo ai soli usi consentiti dalle licenze ed autorizzazioni di cui sia eventualmente in possesso, esclusa qualsiasi partecipazione del bene a competizioni o gare;
• effettuare tutte le denunce e mettere in opera tutti i dispositivi eventualmente pre- scritti per l'utilizzazione, natura od impiego del bene locato, obbligandosi a non ri- muoverli e ad impedire che altri possano rimuovere tali dispositivi;
• non alienare, sublocare, dare in pegno od altrimenti distrarre il bene locato e comun- que impedire la costituzione sullo stesso di diritti di ritenzione, privilegi, vincoli, diritti, re- ali in genere o di godimento a qualsiasi titolo;
• dare immediatamente notizia al Locatore, mediante lettera raccomandata, di ogni atto o fatto che possa pregiudicare i diritti di proprietà dello stesso, assumendo a pro- prie spese ogni opportuna iniziativa, anche in sede processuale nell'interesse del Lo- catore.
Il Locatore, su richiesta della <...>, si obbliga ad apporre e mantenere sul bene in posizio- ne ben visibile e leggibile, per tutta la durata della locazione finanziaria, una targhetta fornita dal Locatore attestante che il bene è di proprietà della <...> e che è detenuto in locazione finanziaria.
Il Locatario si obbliga a denunciare alla <...> il luogo abituale di custodia del bene locato e le sue eventuali variazioni, permettendo in qualsiasi momento l'accesso, agli incaricati del Locatore per le verifiche sullo stato d'uso e di conservazione dello stesso e per gli e- ventuali accertamenti e rilievi.
Art. 6 - Manutenzione
Il Locatario si obbliga a curare diligentemente la conservazione del bene ed a proprie cu- re e spese alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a tutte le riparazioni, ordinarie e straordinarie e/o sostituzioni che si rendessero necessarie, fermo restando che i miglioramenti e le eventuali addizioni apportate al bene stesso, anche se autorizzate dal Locatore, resteranno acquisiti allo stesso senza il riconoscimento di alcun indennizzo.
Il Locatario si obbliga a sottoporre il bene locato ad ogni intervento assistenziale che si rendesse necessario e che fosse richiesto dal Costruttore e/o Fornitore e ciò anche in caso di danneggiamento verificatosi senza sua colpa.
Le riparazioni dovranno essere affidate ad una Officina e/o Carrozzeria della organizza- zione della Casa Costruttrice; qualora ciò fosse impossibile concordare con il Locatore l'affidamento ad altre Officine.
Il Locatario assume altresì l'obbligo di verificare costantemente e tenere in perfetta effi- cienza la gommatura del bene locato nel rispetto delle norme di legge vigenti, provve- dendo di conseguenza, a proprie cure e spese, alla sostituzione parziale o totale dei pneumatici ogni qualvolta presentino difetti od usura incompatibili con le disposizioni di legge o la sicurezza della circolazione.
In ogni caso è espressamente convenuto che nessuna riduzione dei canoni od indennità può essere richiesta o concessa nel corso della locazione, anche se il bene locato, per caso fortuito o forza maggiore restasse in tutto o in parte inutilizzato anche per un lungo periodo.
Verificandosi guasti di particolare entità, o comunque anomalie conseguenti ad uso a- normale, è in facoltà della <...> – previa perizia, a spese del Locatario, da parte del Co- struttore o della sua organizzazione – di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta al Locatario, come previsto dal successivo art. 13.
Art. 7 - Servizi di Manutenzione e Riparazione
Qualora siano espressamente convenuti i Servizi di Manutenzione e Riparazione previsti dalla lettera E) della Clausole Particolari, la <...>, su incarico del locatario, si dichiara di- sposta a compiere per conto di quest'ultimo le formalità necessarie affinché la Casa Co- struttrice del bene locato provveda alla prestazione dei servizi di manutenzione e ripara- zione degli autoveicoli o di altri servizi correlativi.
Le spese relative a tali servizi ed i relativi rimborsi sono convenuti fra le parti nella misura stabilita alla lettera E) delle Clausole Particolari del contratto. Resta comunque espressa- mente convenuto che la prestazione di detti servizi di manutenzione e riparazione verrà in ogni caso effettuata direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla sua organizzazione assi- stenziale, secondo le modalità e le condizioni da questa praticate, senza assunzione di alcuna responsabilità da parte della <...>.
Il Locatario dà atto di aver preso visione della natura, modalità e condizioni per la presta- zione dei servizi di manutenzione e riparazione ed in particolare espressamente riconosce che l'inadempimento degli obblighi posti a suo carico dalle Condizioni di prestazione del- la manutenzione e riparazione della Casa Costruttrice comporta la facoltà per la <...> di risolvere anticipatamente il contratto di locazione come previsto dal successivo art. 13.
Art. 8 - Responsabilità - Furto
Dal momento della consegna fino a quella dell'acquisto o della restituzione alla <...> del bene locato, il Locatario sostiene la totalità dei rischi, anche da caso fortuito o da forza maggiore, connessi alla detenzione, alla circolazione ed all'impiego del bene locato.
In particolare il Locatario è responsabile, anche in via di rivalsa da parte del Locatore, di tutti i danni derivanti a persone o cose, dall'uso, dalla detenzione, dalla circolazione e dall'impiego del bene locato.
Inoltre il Locatario assume nei confronti del Locatore tutti i rischi di deterioramento e di perdita totale o parziale del bene locato, qualunque ne sia la causa come pure quelli de- rivanti dall'impossibilità del suo utilizzo come, per esempio, il ritardo o rifiuto di immatricola- zione o di revisione e comunque tutti i rischi conseguenti ad eventuali provvedimenti di fermo, sequestro e requisizione.
Nel caso di perdita totale del bene per furto, sottrazione, distruzione, incendio o sinistro e comunque di impossibilità di uso dello stesso a qualsiasi causa dovuto, anche per caso fortuito, forza maggiore o per atto del Fornitore o di terzi, il Locatore è liberato dall'obbligo di pagare tutti gli importi contrattualmente previsti fino al termine della locazione finanzia- ria, oltre al prezzo d'acquisto, a condizione che effettui alla <...> il pagamento in unica so- luzione di una somma che rappresenti l'importo dei canoni e/o rimborsi eventualmente già scaduti e non pagati nonché il valore attualizzato, al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di stipula del contratto di locazione, di tutti gli importi a scadere oltre al prezzo d'acquisto, il tutto al netto degli eventuali indennizzi assicurativi eventualmente già per- cepiti dalla <...> fatto salvo l'eventuale conguaglio a favore del Locatario e fatto salvo il rimborso alla <...> di tutti gli altri importi, a qualsiasi titolo, eventualmente anticipati dal Lo- catore per conto del Locatario e non recuperati.
Art. 9 - Assicurazione
Per coprire i rischi di cui al precedente articolo, il Locatario si obbliga ad assicurare il bene per i rischi di Responsabilità Civile - Incendio e Furto presso Compagnia di primaria impor- tanza e di gradimento del Locatore per tutta la durata della locazione finanziaria e co- munque sino alla sua riconsegna od al suo trasferimento di proprietà qualora sia esercita- ta la facoltà di acquisto. Copia della polizza deve essere trasmessa alla <...>.
Gli oneri del contratto ed i premi di assicurazione sono a carico del Locatario. Le polizze dovranno avere i massimali minimi richiesti dalla <...> e comunque dovranno essere vinco- late a favore del Locatore beneficiario, al quale spetta trattare con la Compagnia di As- sicurazione in nome e per conto del Locatario, transigere, nominare periti, firmare quie- tanze, incassare indennizzi.
È in facoltà della <...> anticipare in nome e per conto del Locatario il pagamento dei premi assicurativi alla Compagnia di Assicurazione: in tale ipotesi il Locatario provvederà a rimborsare alla <...> il premio assicurativo secondo le modalità specificatamente pattui- te.
È altresì convenuto che il Locatario dovrà curare in ogni momento e sotto la sua esclusiva responsabilità la regolarità, completezza e l'adeguamento delle coperture assicurative del bene locato con esonero e manleva del Locatore da qualsivoglia obbligo o respon- sabilità per eventuali rischi non coperti o parzialmente coperti dall'assicurazione.
È in facoltà del Locatario provvedere, oltre alle coperture richieste dalla <...>, a proprie spese a tutte le coperture assicurative da esso ritenute più adeguate a tutelare le proprie responsabilità. Di conseguenza resta espressamente convenuto che il Locatario si obbliga in proprio a risarcire il Locatore di ogni e qualsiasi danno ed a manlevare il medesimo da ogni risarcimento verso terzi conseguente sia alla proprietà sia alla detenzione, alla circo- lazione ed all'impiego del bene locato per qualsiasi rischio o parte di rischio che risulterà comunque non coperto o non indennizzato dalla Compagnia di Assicurazione.
È in facoltà della <...> provvedere direttamente alla copertura dei premi assicurativi o sti- pulare le coperture assicurative ritenute più idonee presso Compagnia di propria scelta per conto ed a spese del Locatario, con diritto di immediata e totale rivalsa su quest'ulti- mo, nell'eventualità di mancato pagamento da parte del Locatore del premio di assicu- razione, come in ogni caso di decadenza della polizza nel corso della locazione finanzia- ria, salvo ogni diritto del Locatore di avvalersi della clausola risolutiva ai sensi del seguente art. 13.
Il Locatario si obbliga sin d'ora a perfezionare i contratti di assicurazione anche aggiuntivi in conformità a quanto verrà richiesto dal Locatore. Qualsiasi modificazione delle polizze di assicurazione dovrà essere approvata per iscritto dalla <...>
Art. 10 - Sinistri e Contravvenzioni
In caso di qualsiasi sinistro il Locatario deve darne tempestiva e contemporanea segnala- zione alla <...> ed, ove previsto, alla Compagnia di Assicurazione, se il sinistro è di notevole gravità per i danni ai veicoli, a persone e cose, la segnalazione deve essere preceduta da un telegramma o fax.
Il locatario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni alle norme di legge sostenendo direttamente gli oneri per le contravvenzioni, salvo l'immediato rimborso alla <...> nei casi in cui questa abbia anticipato il pagamento, in quest'ultimo caso il Laboratorio dovrà cor- rispondere alla <...> anche un equo rimborso per le spese sostenute.
Poiché è onere del Locatario di farsi parte diligente per il pagamento di tali contravven- zioni, nessuna responsabilità potrà comunque essere imputata alla <...> per mancato o ri- tardato pagamento delle stesse anche se emesse a suo nome o per oblazioni che a suo insindacabile giudizio la <...> abbia ritenuto di effettuare.
Di conseguenza il Locatario in nessun caso potrà rifiutare il rimborso alla <...> anche per gli importi relativi alle maggiorazioni o supplementi di contravvenzioni dovuti all'atto del pa- gamento.
Art. 11 - Pagamenti
Il Locatario si obbliga a pagare puntualmente alle scadenze e nell'esatto ammontare fis- sato in contratto – secondo le modalità di riscossione che il Locatore riterrà di adottare – i canoni di locazione, i rimborsi delle anticipazioni e le quote delle spese sostenute dal Lo- catore in nome e/o per conto del Locatario stesso, ed ogni altra somma dovuta contrat- tualmente.
Il ritardo nei pagamenti a qualsiasi causa dovuto comporterà per il Locatario, oltre ad un rimborso delle spese sostenute, il pagamento di interessi moratori, che si convengono pat- tiziamente in ragione di <...> punti in più sul tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della scadenza dell'obbligazione, applicato su base giornaliera per ogni giorno di ritarda- to pagamento a decorrere dalla data di ogni singola scadenza fino al momento del rela- tivo pagamento. Qualora il ritardo superi i 10 giorni, la <...>, salva la facoltà di risolvere il contratto di locazione finanziaria ai sensi del seguente art. 13, avrà la facoltà di ottenere dal Locatario il rilascio di tanti pagherò cambiari quanti saranno i canoni, rimborsi e spese dovuti fino al termine del contratto, con scadenza ed importi corrispondenti. La consegna dei suddetti titoli non costituirà in alcun caso novazione rispetto alle obbligazioni già esi- stenti.
Qualsiasi versamento del Locatario sarà imputato in primo luogo agli interessi qualora do- vuti, ai rimborsi delle anticipazioni ed alle quote delle spese sostenute dalla <...> in nome e/o per conto del Locatario e successivamente all'importo dovuto per canoni insoluti ini- ziando da quelli più remoti.
Le contestazioni che fossero avanzate dal Locatario e dovessero comunque sorgere an- che nei confronti del Fornitore del bene o del prestatore dei servizi – di cui al precedente art. 7 – e/o di terzi, non legittimeranno in nessun caso il Locatario a sospendere il puntuale pagamento dei canoni pattuiti, dei rimborsi, delle anticipazioni e delle spese dovute.
Art. 12 - Imposte e tasse
Il pagamento della tassa di proprietà e di ogni altra imposta diretta o indiretta, presente o futura, ripetitiva od una tantum – comunque connesse con la circolazione o proprietà del bene locato – così come l'adempimento di ogni altra relativa incombenza (es. revisione, licenza trasporto, diritti vari, ecc...) saranno ad esclusivo carico del Locatore che dovrà provvederVi a proprie cure e spese.
Del pari saranno a carico del Locatario ogni altra imposta, tassa ed onere fiscale di qual- siasi genere presente e futuro inerenti o conseguenti alla conclusione, esecuzione, cessio-
ne e risoluzione del contratto, anche se dovessero essere stati anticipati di fatto dal Loca- tore.
Art. 13 - Clausole Risolutive Espresse
Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto è risolto di diritto, con il conseguente obbligo del Lo- catario all'immediata restituzione alla <...> del bene oggetto del contratto, nelle seguenti ipotesi:
a) mancato pagamento alla scadenza anche di un solo canone, rimborso o quota od altro corrispettivo dovuto nei termini e secondo le modalità previste contrattualmente;
b) inadempienza, anche parziale, del Locatario alla lettera G) delle Clausole Particolari (limiti al consumo della <...> alla circolazione), o ad uno o più degli obblighi previsti dai seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali: art. 3 (obblighi del Locatario per l'immatricolazione); art. 4 (esportazione); art. 5 (utilizzazione); art. 8 (responsabilità - furto); art. 9 (obblighi di assicurazione); art. 10 (xxxxxxxx e contravvenzioni); art. 11 (pa- gamenti); art. 12 (imposte e tasse), le cui clausole sono da considerarsi ciascuna es- senziale per espresso volere delle parti;
c) apertura di una procedura concorsuale a carico del Locatario, od anche di diminu- zione delle garanzie, nonché dei requisiti economici e di fido sulla base dei quali è sta- ta assunta la presente operazione, anche per effetto di mutamento della situazione o veste giuridica del Locatario, così come risultano evidenziate nella domanda di loca- zione;
d) mancato ritiro del bene da parte del Locatario nel termine previsto dal precedente art. 2;
e) cessione del contratto da parte del Locatario senza l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al seguente art. 14.
In tutti i casi la risoluzione è senz'altro operante, a seguito di semplice comunicazione scrit- ta della <...> contenente l'invito a riconsegnare il bene.
Il Locatario in tale circostanza si obbliga fin d'ora a mettere a disposizione della <...> il be- ne oggetto della locazione finanziaria nei luoghi, modi e termini indicati dal Locatore ed a corrispondere in unica soluzione qualunque somma che risulti già maturata a suo carico per canoni, rimborsi, spese, interessi di mora, ecc... In caso di mancata restituzione del bene locato può configurarsi la fattispecie di cui all'art. 646 cod. pen. (appropriazione in- debita) od altro reato.
Resta impregiudicata la facoltà della <...> di richiedere altresì al Locatario, a titolo di risar- cimento del danno, il pagamento in unica soluzione del valore attuale – al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della stipulazione del contratto di locazione finanziaria – di tutti gli altri importi contrattualmente previsti a carico del Locatario fino al termine della locazione e del prezzo di acquisto di cui al punto 3) della lettera F) delle Clausole Partico- lari, al netto della eventuale somma realizzata dalla <...> dalla vendita o dal reimpiego in leasing del bene, il tutto fatto salvo l'eventuale conguaglio a favore del Locatario. Tutti gli importi già corrisposti a qualsiasi titolo del Locatario restano definitivamente acquisiti alla
<...>.
È salvo in ogni caso il diritto del Locatore al rimborso di tutte le somme anticipate per con- to del Locatario, e conosciute anche dopo il termine della locazione finanziaria quali ammende, pene pecuniarie, spese legali, art. 11 dovuti dalle date di scadenza delle sin- gole obbligazioni fino al momento dell'effettivo soddisfo.
È comunque sempre riservata al Locatore la facoltà di non avvalersi della risoluzione, ma di chiedere l'adempimento del presente contratto procedendo alla esecuzione coattiva dello stesso.
Art. 14 - Cessione
È espressamente stabilito fra le parti che:
a) il Locatore ha la facoltà in qualsiasi tempo di cedere il presente contratto ovvero in tut- to o in parte i diritti che gli derivano dal medesimo. Tale cessione con le relative modali- tà di esecuzione, sarà a cura del Locatore notificata a mezzo lettera raccomandata al Locatario, il quale sin d'ora si obbliga ad accettarla;
b) il Locatario dopo aver ottenuto il preventivo consenso della <...> potrà cedere il pre- sente contratto, solo integralmente, con esclusione pertanto delle cessioni parziali, ed alle seguenti condizioni:
• la cessione potrà avvenire non prima del 7° mese e non oltre l'11° mese dall'inizio del- la locazione finanziaria;
• il Locatario dovrà avere adempiuto puntualmente e completamente tutte le obbli- gazioni contrattuali fino al momento della cessione;
• il Locatario non sarà liberato dalle obbligazioni contrattuali nemmeno per il periodo di locazione finanziaria successivo alla cessione;
• il Cessionario dovrà garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che dovessero risultare non adempiute anche se anteriore alla cessione.
È escluso in ogni caso qualsiasi garanzia da parte della <...> sullo stato d'uso o di manu- tenzione del bene oggetto della cessione. Resta inteso che fanno carico esclusivamente al Locatario ed al Cessionario la cura e la responsabilità di tutti gli adempimenti relativi ad eventuali variazioni che si rendesse necessario apportare ai documenti di circolazione.
Art. 15 – Clausola si mediazione