CONVENZIONE TRA
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Regione
CONVENZIONE TRA
L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, (C.F. 97113690586), di seguito denominata Agenas, con sede in xxx Xxxxxx, 00 – 00187 Roma, nella persona del Presidente
…………………………, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia medesima ed avente i poteri per il presente atto ai sensi dell’art. 6 dello Statuto dell’Age.Na.S;
E
La Regione ……………….. (C.F. …………..), di seguito denominata Regione, nella persona del
………….………, domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima sita in ,
ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto giusta ;
DI SEGUITO INDICATE COME “LE PARTI” SI IMPEGNANO, CON IL PRESENTE ATTO, A PORRE IN ESSERE UNA COLLABORAZIONE AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE ALL’AGENAS DI COMPITI OPERATIVI, PROCEDURALI E INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGRAMMA DI ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER ECM REGIONALI
PREMESSE
VISTO l’art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l’Agenzia per i servizi sanitari regionali;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e s.m.i. titolato “Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.96 del 27-4-1998 );
VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 2001, con il quale è stato approvato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull’organizzazione dei servizi, sull’ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell’Agenzia; VISTO l’art. 2 comma 357 e segg. della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) che ha ridenominato questa Amministrazione in “Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali”, e che ha disposto che il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, prevendendo, altresì, che la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, siano trasferiti all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 4 aprile 2013 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
VISTO il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 (G.U. 20 dicembre 2013, n. 298) che ha approvato le modificazioni al citato Regolamento di questa Agenzia, in attuazione dell’art. 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
VISTO l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1° Agosto 2007 (Rep. Atti 168/CSR) con il quale è stato approvato il riordino del Sistema di formazione continua in medicina (ECM);
VISTA la Deliberazione del 20 settembre 2007 della Conferenza Stato-Regioni Unificata (Rep. Atti
n. 73/CU) che indica come obiettivo prioritario e qualificante dell’attività dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il supporto tecnico-operativo alle politiche di governo condivise tra Stato e Regioni per lo sviluppo e la qualificazione del Servizio sanitario nazionale;
VISTO l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 5 novembre 2009 (Rep. Atti 192/CSR) con cui sono stati definiti i principi regolanti “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero, liberi professionisti”;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010 (G.U. Serie Generale n. 134 del 11 giugno 2010) “Versamento di un contributo alle spese e accreditamento e svolgimento delle attività di formazione continua”;
CONSIDERATO che la Commissione nazionale per la formazione continua, nella seduta del 13 gennaio 2010, ha stabilito di avviare le procedure connesse all’accreditamento dei provider e della formazione a distanza in qualità di ente accreditante e di procedere – in favore delle Regioni e Province autonome che non hanno compiutamente avviato il Programma di formazione continua – ad avviare protocolli di intesa concernenti i termini, le modalità, i tempi e i sistemi organizzativi per collaborare all’attivazione del sistema di formazione continua presso la regione o provincia interessata;
VISTO l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 19 aprile 2012 (rep. Atti 101/CSR) nel quale sono stati definiti i principi regolanti “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”;
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 2, lett. i) dello Statuto dell’Agenzia dispone che la stessa “svolge attività di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di formazione continua in medicina (ECM) e, a tal fine, pone in essere gli atti afferenti alla gestione amministrativa del programma ECM (…)”; CONSIDERATO che con il richiamato Accordo del 19 Aprile 2012, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno convenuto quanto segue: «Le Regioni e le Province autonome, tenendo conto di quanto disciplinato dalle normative nazionali vigenti e compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative, territoriali, statutarie e finanziarie, provvedono con propri provvedimenti alla determinazione dei contributi a carico dei provider regionali, garantendo che l'entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle Regioni e Province autonome per le attività di propria competenza e per gli organismi di governo del sistema»;
TENUTO CONTO che l’Accordo del 19 aprile 2012 prevede che “La Regione o Provincia autonoma che - pur avendo attivato il sistema di accreditamento regionale - non ritiene di procedere direttamente all'accreditamento delle società scientifiche, delle agenzie formative, degli enti di formazione, delle fondazioni, degli Ordini, dei Collegi delle Associazioni professionali, delle rispettive Federazioni nazionali e degli altri enti pubblici e dei soggetti privati, quali soggetti non erogatori di prestazioni sanitarie che intendono erogare attività formative residenziali o in formazione a distanza, può affidare all' Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s)
in tutto o in parte il compito di svolgere le attività operative procedurali e informatiche per l'accreditamento al sistema regionale di riferimento dei richiamati aspiranti provider regionali. L'affidamento è previsto attraverso la stipula di apposito accordo convenzionale tra le parti, sentita la Commissione nazionale per la formazione continua (…)”;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 26 marzo 2013 “Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi.”; CONSIDERATO che l’obiettivo della Regione è promuovere e coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario e di realizzare un’organizzazione capace di creare, acquisire e trasferire conoscenze, trasformare queste ultime in competenze nelle attività e nelle procedure idonee a migliorare la qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza del proprio sistema sanitario;
PRESO ATTO che la Regione ha come ulteriore obiettivo la definizione delle esigenze formative delle diverse figure professionali;
CONSIDERATO che la Commissione regionale …………………… (specificare ente accreditante), istituita con delibera di Giunta della Regione ……………….. n. …… del
…./………./ , ha l’obiettivo di assicurare il supporto tecnico-scientifico;
CONSIDERATO che tra l’Agenas e la Regione è stata stipulata una precedente Convenzione in data 21 luglio 2011, per lo svolgimento delle medesime attività oggetto del presente atto;
VISTA la nota della Regione Prot. n. 8828 del 22 luglio 2014 con la quale la stessa chiedeva di proseguire la collaborazione con Agenas per le attività inerenti il Sistema Regionale ECM; CONSIDERATO che ………………….(inserire ulteriori premesse specifiche della Regione in materia di attuazione del programma ECM);
VISTA la delibera n. 23/2015 del Consiglio di Amministrazione dell’Agenas, con la quale è stato approvato lo schema generale della presente Convenzione;
CONSIDERATO il parere positivo della Commissione nazionale per la formazione continua in medicina espresso su questa Convenzione nella seduta del ;
PRESO ATTO che la Commissione nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del
/ / / ha designato il componente del Comitato Paritetico di Valutazione con funzioni di Presidente nella persona del Dott. …..
CONSIDERATO che la presente Convenzione verrà approvata con decreto assessoriale solo in seguito alla firma oppure che con la deliberazione n…… del……. di Giunta Regionale è stata approvata la presente Convenzione con l’Agenas;
ATTESO che le attività oggetto della presente Convenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in vigore, dal richiamato Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 aprile 2012 e dalle determinazioni adottate dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue
Articolo 1 (Premesse e allegati)
Le premesse e gli allegati/l’allegato documento costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente richiamati.
Articolo 2 (Oggetto)
1. La presente Convenzione ha per oggetto l’affidamento da parte della Regione all’Agenzia di compiti operativi, procedurali e informatici per la realizzazione e la gestione amministrativa del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, in continuità con la Convenzione del 21 luglio 2011.
2. In particolare le attività oggetto della presente Convenzione sono quelle dettagliate nel successivo articolo 4, nel Piano Operativo, nonché negli eventuali accordi integrativi previsti dall’articolo 12 della presente Convenzione.
Articolo 3 (Durata, proroga e rinnovo)
1. La presente Convenzione si intende perfezionata con la trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. La durata è pari a mesi a decorrere dalla data di comunicazione di avvio delle
attività da parte dell’Agenas alla Regione.
3. Entro detto termine di validità, le Parti dovranno garantire le attività previste dall’art. 4 e nel Piano Operativo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
4. La presente Convenzione può essere prorogata per un periodo non superiore a……, con formale e motivata richiesta, da inviare almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale del termine fissato. La richiesta di proroga deve contenere l’indicazione delle specifiche ragioni alla base
della stessa e deve essere espressamente concessa dall’Agenzia mediante nota formale a firma del Direttore Generale. Nel caso in cui la proroga sia concessa, i rapporti tra le parti continuano a essere regolati dalla presente Convenzione, anche per ciò che riguarda il corrispettivo previsto dal successivo art. 11.
5. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente Convenzione, richiamando nelle premesse la Convenzione ed i risultati con la stessa raggiunti.
Articolo 4 (Attività)
1. Le attività, svolte in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 2, hanno ad oggetto l’attuazione di un sistema amministrativo e informatico finalizzato alla gestione dell’accreditamento dei provider ECM regionali, dei loro eventi formativi e di tutte le attività connesse.
2. Il sistema informatico per la gestione dell’accreditamento dei provider ECM regionali è un’applicazione web presente nel sito istituzionale dell’Agenas; tramite tale applicazione sarà possibile gestire tutte le pratiche necessarie per ottenere l’accreditamento come provider ECM, per richiedere l’accreditamento di un evento ECM, gestire gli eventi già inseriti, registrare i pagamenti, inserire i rapporti sulla partecipazione.
3. L’Agenas e la Regione si impegnano a definire, aggiornare e adeguare la procedura di accreditamento dei provider nell’ambito del territorio della Regione medesima. A tal fine le Parti possono personalizzare il sistema informatico e le procedure finalizzate all’accreditamento, adattando l’uno e le altre alle specifiche esigenze della Regione, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e dalle decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua.
4. L’Agenas si impegna a effettuare l’attività istruttoria necessaria per lo svolgimento del procedimento amministrativo finalizzato all’accreditamento, nonché la successiva attività di monitoraggio e gestione dei provider accreditati e delle attività formative da questi erogate. Tali adempimenti non comprendono la valutazione dei requisiti tecnico-scientifici necessari ai fini dell’accreditamento, per i quali si rinvia al successivo comma 5.
5. La Regione si impegna, con il supporto del personale competente dell’Agenas, a dotarsi di un proprio organismo (Referee della Commissione regionale ECM) per la valutazione degli aspetti scientifici della struttura dell’aspirante provider regionale ECM e delle attività formative erogate, entro il termine di mesi. L’Agenas, su formale richiesta della Regione, utilizzerà i componenti della Commissione nazionale quali Referee regionali, nelle more di detto termine.
6. Le attività oggetto della presente Convenzione sono specificamente dettagliate nel Piano operativo, allegato sub 1 alla presente Convenzione, al quale si rinvia per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo.
Articolo 5 (Modalità di realizzazione)
1. Le Parti sono direttamente responsabili, ognuna per quanto di propria competenza, della esatta realizzazione delle attività, in conformità con quanto previsto dal presente accordo.
2. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto della presente Convenzione e del Piano Operativo, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nel richiamato Piano, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e ai termini di esecuzione delle prestazioni.
3. Le Parti si obbligano a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale, nonché a darsi reciproca ed immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione della Convenzione.
4. La Regione si impegna a collaborare con l’Agenas mettendo a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore esecuzione del presente accordo.
5. La Regione, nello svolgimento delle attività della presente Convenzione, si avvale di professionisti in possesso di adeguate capacità e competenze, al fine di consentire l’implementazione e l’attuazione delle proposte, procedure e modelli organizzativi individuati ed indicati dall’Agenas e dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
Articolo 6
(Coordinatori, Referenti scientifici e Responsabili)
1. La Regione ………………….. individua il Dott. ………………. quale proprio referente per l’attuazione della presente Convenzione, il Dott. …………………… quale proprio referente tecnico-informatico e il Dott. …………………… quale proprio referente amministrativo.
2. L’Agenas individua il Dott. …………….., quale referente per l’attuazione dell’oggetto della presente Convenzione, il Dott. ……………… , responsabile servizi informatici dell’Agenzia, quale coordinatore tecnico-informatico per l’attuazione delle attività informatiche necessarie per la realizzazione dell’oggetto della presente Convenzione e il Direttore dell’Area Funzionale
PdR-ECM quale referente amministrativo per l’attuazione degli aspetti amministrativo- contabili scaturenti dalla presente Convenzione.
3. Il coordinatore tecnico-informatico dovrà assicurare il corretto svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste e la regolare realizzazione delle linee di lavoro dettagliatamente indicate nel Piano Operativo allegato al presente atto, curando la costante circolarità delle informazioni, afferenti allo stato di attuazione della presente Convenzione, con particolare riguardo nei confronti del Comitato Paritetico di Valutazione, di cui al successivo articolo.
Articolo 7
(Comitato Paritetico di Valutazione)
1. Per la valutazione, la verifica e il riscontro delle attività che devono essere svolte sulla base della presente Convenzione, è istituito un Comitato Paritetico di Valutazione.
2. Il Comitato Paritetico di Valutazione è composto da cinque componenti, così nominati:
a. un componente della Commissione nazionale per la formazione continua, designato dalla Commissione stessa, con la funzione di Presidente;
b. il referente regionale per l’attuazione della presente Convenzione e il referente amministrativo regionale previsti dal primo comma del precedente articolo;
c. un componente designato dal Direttore Generale dell’Agenas, con competenze informatiche;
d. il Direttore dell’Area funzionale Educazione continua in medicina ECM dell’Agenas;
3. L’Agenas e la Regione possono designare di comune accordo due componenti supplenti, al fine di consentire il regolare funzionamento del Comitato in caso di impossibilità di partecipazione per i componenti effettivi.
4. Il Comitato, nella prima seduta utile, si dota di un regolamento che ne disciplina il funzionamento.
5. Le funzioni di segretario, la cui nomina è di competenza del Presidente, sono svolte da un collaboratore dell’Agenas, operante nel settore della formazione ECM che avrà, tra l'altro, il compito di redigere il verbale di ogni seduta e di trasmetterlo in visione a tutti i componenti del Comitato Paritetico di Valutazione.
6. La Commissione nazionale per la formazione continua, nella seduta del / / / ha designato il proprio componente con funzioni di Presidente nella persona del Dott……
7. Il Comitato Paritetico di Valutazione quale organo collegiale perfetto si riunisce – di norma – almeno una volta all’anno su iniziativa del Presidente ed in ogni altro caso qualora sia richiesto
da almeno …. componenti effettivi. Il Comitato decide a maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto decide il Presidente.
8. Il Comitato ha sede presso l’Agenas.
Articolo 8
(Esecuzione e realizzazione delle attività di ricerca/programmi/progetti e accordi di collaborazione)
1. L’Agenzia, per l’esecuzione e la realizzazione di dette specifiche attività affidate alla stessa con la presente Convenzione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente e dell’articolo 7, comma 6 del D. Lgs n.165/2001 e dagli artt. 9 e seguenti del Regolamento AGE.NA.S può avvalersi oltre del personale interno, di collaboratori, nonché di esperti esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, individuati a seguito di procedura selettiva.
2. Nelle ipotesi sopra previste, l’Agenas si farà carico di valutare e selezionare i collaboratori nel rispetto delle procedure di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 11 del proprio Regolamento di amministrazione e del personale, nonché del Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l’aggiornamento del nuovo albo degli esperti e dei collaboratori di Agenas e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 20 dicembre 2014, al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza nella esecuzione delle attività di cui al presente articolo.
3. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.
Articolo 9 (Contributo alle spese)
La Regione determina con proprio atto il contributo alle spese a carico dei soggetti che si accreditano presso il Sistema di formazione continua regionale stabilendone entità, modalità e termini e garantendo, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 e compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative, territoriali, statutarie e finanziarie, che l'entità dei contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle parti per le attività di propria competenza e per gli organismi di governo del sistema.
Articolo 10 (Obbligo della Regione)
1. Ai fini della corretta determinazione ed erogazione dell’importo di cui al successivo articolo 11 lett. b), è fatto obbligo alla Regione adoperarsi affinché i rispettivi provider regionali effettuino il versamento del contributo di cui all’art. 9 sul conto corrente ………. intestato all’Agenas
……………………, utilizzando il seguente metodo di pagamento ,
riportando nella causale lo specifico codice identificativo….. e………….
2. Qualora ciò non avvenga, determinando l’impossibilità di risalire agli estremi identificativi dei versamenti effettuati dai provider ed al loro collegamento con la Regione di appartenenza, l’Agenas è sollevata da qualsivoglia responsabilità per l’impossibilità di procedere all’imputazione delle somme e per il conseguente mancato versamento delle stesse alla Regione. In tal caso, è onere della Regione procedere all’accertamento delle suddette somme e fornire all’Agenas la documentazione necessaria per addivenire all’esatta quantificazione dell’importo spettante.
3. La Regione è obbligata a verificare il rendiconto che Agenas trasmette semestralmente sulle somme introitate sul conto corrente riportanti lo specifico codice identificativo causale di cui al comma 1, documentando, entro 30 giorni dall’invio del rendiconto, eventuali pagamenti ulteriori rispetto a quelli riportati con l’invio della copia del pagamento effettuato da parte del provider.
Articolo 11 (Corrispettivo)
L’importo per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 4, dettagliate nel Piano operativo allegato alla presente Convenzione, è così suddiviso:
a. il 70% per cento delle entrate derivanti dal versamento del contributo alle spese per l’accreditamento dei provider e degli eventi in favore dell’Agenas;
b. il 30% delle entrate derivanti dal versamento del contributo alle spese per l’accreditamento dei provider e degli eventi in favore della Regione che Agenas si impegna a trasferire previa emissione di nota di debito. L’Agenas si impegna a trasmettere elementi di dettaglio circa i pagamenti effettuati.
Articolo 12 (Integrazioni)
1. Le Parti convengono che, ove se ne ravvisi l’opportunità, potranno essere stipulati accordi integrativi alla presente Convenzione. Ai fini della validità degli accordi in questione è richiesta la forma scritta.
2. Gli accordi integrativi non possono prevedere disposizioni in contrasto con la presente Convenzione e devono essere coerenti rispetto all’impianto complessivo previsto dal Piano Operativo allegato al presente accordo.
Articolo 13 (Modifiche)
1. Le Parti convengono che, in caso di intervenute oggettive necessità, potranno essere apportate delle modifiche alla presente Convenzione e/o ai relativi allegati, previa verifica della fattibilità tecnico-economica. Le modifiche dovranno, altresì, essere coerenti rispetto all’impianto complessivo previsto dal Piano operativo allegato al presente accordo, la cui durata deve comunque essere ricompresa entro l’arco temporale di validità della presente Convenzione, salvo quanto previsto all’art. 3.
2. Le variazioni dovranno essere sottoposte all’analisi del Comitato Paritetico di Valutazione tramite nota motivata e approvate dal Comitato stesso.
Articolo 14 (Risoluzione e recesso)
1. Le Parti possono chiedere, con nota formale, la risoluzione del presente accordo nel caso di inadempimento, di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità, salvo in ogni caso richiedere il risarcimento del danno.
2. Le Parti possono recedere dal presente accordo, con nota formale da inviare almeno trenta (30) giorni prima, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate dall’altra parte.
3. La risoluzione o il recesso di cui ai precedenti punti, non comportano alcuna penale a carico delle Parti.
4. In caso di risoluzione anticipata o recesso, il contributo previsto viene proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del rapporto, delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati dall’Agenas.
Articolo 15 (Riservatezza, titolarità dei dati)
1. L’Agenas e la Regione hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente Convenzione; i dati potranno essere diffusi per fini istituzionali solo in forma anonima o aggregata.
2. Eventuali "dati sensibili" dovranno essere trattati dalle parti in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
3. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l’esecuzione del presente accordo. A tal fine le parti provvedono a far sottoscrivere ai predetti soggetti il modulo per la riservatezza e la dichiarazione sul conflitto di interessi (all. ….).
4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
5. La Regione dà atto che il software realizzato dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali nell’ambito della presente Convenzione è di proprietà dell’Agenas e tutelato dalla normativa sulla protezione delle opere di ingegno.
6. La posizione informatica in favore della Regione, con il proprio numero d’identificazione, dovrà essere utilizzata nei rapporti con la Commissione nazionale per la formazione continua o con i soggetti fruitori del sistema.
7. I dati personali e i dati relativi alle attività di accreditamento dei provider, di accreditamento eventi e relativi alla partecipazione agli eventi formativi sono di proprietà della Regione.
Articolo 16 (Comitato di composizione)
1 Per ogni eventuale difficoltà interpretativa, applicativa o esecutiva della presente Convenzione è istituito, su iniziativa di una delle parti, un comitato di composizione composto da tre membri, di cui uno designato dall’Agenas, uno dalla Regione e il terzo, con funzioni di presidente, designato da entrambi.
2 I nominativi sono individuati con atti successivi dai predetti soggetti.
Articolo 17 (Foro competente)
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.
Articolo 18 (Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati: per l’Agenas
……………………………; per la Regione ………………………………
Articolo 19 (Disposizioni finali)
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.
2. Il presente atto dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo in caso d’uso e le spese saranno a carico della parte utilizzatrice.
Per la Regione ………………….. ……….………………………………… Data …………………………………... | Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali Il Presidente * ……………………………………………. Data ……………………………………… |
*Firma apposta anche digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.
ALLEGATO 1
Piano Operativo
Le attività nell’ambito della Convenzione, di cui il Piano Operativo costituisce parte integrante si riferiscono all’attuazione dei programmi informatici, gestionali e amministrativi necessari alla realizzazione del sistema di formazione continua della Regione …………………..
Tali attività saranno effettuate avvalendosi delle esperienze tecniche e gestionali già utilizzate per il programma Nazionale. A tal fine si renderà necessario effettuare una personalizzazione degli applicativi già esistenti, sia in termini di processi sia in termini di lay-out.
Le differenze potrebbero sostanzialmente riguardare i seguenti aspetti:
• diverso organismo che effettua l’accreditamento;
• difformità nei tempi di presentazione della richiesta;
• calcolo del contributo dovuto per ciascun evento/PFA alla Regione ………………….
dissimile da quello Nazionale.
Sarà inoltre necessario una modifica dell’aspetto grafico delle pagine per adattarle alla realtà della Regione.
Ciò premesso, le attività da svolgere per la gestione del sistema di accreditamento regionale si possono schematizzare come segue:
1. studio e condivisione dei requisiti;
2. personalizzazione del sistema ECM nazionale per la Regione ;
3. realizzazione della struttura dati specifica della Regione;
4. adeguamento del processo di valutazione e accreditamento al processo della Regione;
5. organizzazione del sistema di Help desk;
6. realizzazione del sistema di comunicazione tra l’Agenas e la Regione ;
7. monitoraggio e analisi dei dati;
8. integrazione della piattaforma ECM con il sistema regionale di gestione della formazione. I meccanismi e le modalità di integrazione tra i due sistemi saranno definiti durante l’arco temporale di validità della presente Convenzione;
9. dalla stipula della Convenzione si concorda in ….. giorni il termine entro cui l’Agenas in continuità con la Convenzione del …:
a. recepirà i requisiti tecnici operativi della Regione al fine di personalizzare la piattaforma informatica alla stessa dedicato;
b. comunicherà l’avvio attività;
c. chiederà alla Commissione nazionale ECM di indicare almeno sei componenti della medesima che dovranno ricoprire il ruolo di referee regionali;
d. chiederà alla Commissione nazionale ECM di indicare un componente della medesima, che ricoprirà il ruolo di presidente del comitato paritetico di valutazione previsto all’art. 8, comma 2, lettera a. della Convenzione.
Nel termine di ….. giorni dalla stipula la Regione si impegna a:
a. determinare, con proprio atto, il contributo alle spese per le attività ECM, nel caso in cui non sia stato già determinato;
b. garantire l’operatività della Commissione regionale ECM;
Gli adempimenti di cui sopra sono finalizzati ad avviare l’operatività del sistema di accreditamento dei provider ECM.
10. Regolamentazione del flusso documentale:
• preparazione e invio degli atti endoprocedimentali su eventuale delega o a carico della Regione;
• preparazione dei provvedimenti in bozza a carico della ;
• invio dei provvedimenti a carico della Regione tramite PEC;
• comunicazione di avvenuto invio degli atti, con relativi allegati, per poter inserire a sistema le attività da documentare.
11. Gli eventi potranno essere inseriti a seguito dell’avvenuto accreditamento provvisorio comunicato al provider con provvedimento amministrativo dell’ente accreditante (Regione
………………..).
L’iter di accreditamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni) ha una durata di novanta giorni, ferma restando la possibilità di sospensione e di interruzione prevista dalla citata normativa.
12. Accreditamento standard:
• Personalizzazione della piattaforma informatica. La Regione deve preliminarmente fornire le informazioni e i dati a tal fine necessari;
• Predisposizione delle procedure amministrative concordate finalizzate all’accreditamento standard dei provider regionali. Resta inteso che l’Agenzia istruirà le pratiche sotto l’aspetto giuridico-formale utilizzando il sistema informatico Agenas mentre la Regione avrà il compito di organizzare le visite in loco sostenendone i relativi costi.