REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
REP.
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
OGGETTO: ACCORDO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11 CON CONSEGUENTI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA REP. N. 711 DEL 2 DICEMBRE 2003.
L’anno duemila il giorno del mese avanti a me dott. , sono comparsi:
- il geom. , nato a il , il quale interviene nel presente
atto in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (c.f. 80007050240), nel prosieguo dell’atto indicato anche come il “ Comune” o l’ “Amministrazione”, che nella sua qualità di responsabile dell’area tecnica rappresenta in forza del decreto del Sindaco n. in data e in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data
, allegata al presente atto sotto la lettera “A”, omessane la lettura per espressa e concorde dispensa dei comparenti;
- il Signor …………………., nato a …………., il …………. (c.f ),
che agisce non in proprio, ma in nome e per conto della SOCIETÀ UNICREDIT
S.P.A. (avente causa di “Unicredit Real Estate S.p.a.” di seguito “Unicredit RE”), con sede in Roma, via Specchi n. 16, numero di iscrizione al registro delle imprese
, C.F. 00348170101, capitale sociale , nel prosieguo indicata semplicemente come “Società” o come “il Privato”, che rappresenta in forza della
, allegata al presente atto sotto la lettera “B”, omessane la lettura per
espressa e concorde dispensa dei comparenti.
(il Comune e la Società, tutti insieme le “Parti”)
I suddetti comparenti, della cui identità io sono certo,
PREMESSO CHE:
a) la Società è proprietaria dell’area censita al Catasto Terreni di Camisano
Xxxxxxxxx, foglio 13, mapp. n. 1900, Ente Urbano, di mq. 85 (precedentemente censita al NCEU foglio 13, mapp. 372, sub. 2, dal quale è stato soppresso il 14/11/2005), nonché dell’area censita al NCEU, foglio 13, mapp. 283, sub. 6, e del fabbricato che su quest’ultima insiste, adibito a sua filiale (nel prosieguo definito, anche solo, come “Fabbricato Unicredit”);
b) con deliberazione consiliare n. 35 del 9 aprile 1999, il Comune di Camisano
Vicentino approvava, in attuazione dello strumento urbanistico generale allora vigente, il Piano Particolareggiato denominato “ex Consorzio” (di seguito il “Piano Particolareggiato”) per il recupero funzionale (che avrebbe dovuto essere effettuato a cura di ATER Vicenza) di un’estesa area nel centro cittadino, il cui ambito di intervento interessava anche le predette aree e l’anzidetto fabbricato di proprietà della Società indicate nella lettera a);
c) al Piano Particolareggiato venne apportata una variante, giusta deliberazione del
Consiglio comunale n. 44 del 24 settembre 2003, che ne mutò l’impostazione progettuale di fondo e inserì nel perimetro di intervento anche l’area di proprietà della Società di cui alla precedente lettera a), prevedendo che ivi dovessero sorgere (in quota parte) una nuova piazza e il nuovo Municipio;
d) a tal fine, il Comune e Unicredit RE avviarono una serie di trattative, volte alla
definizione concordata delle modalità di partecipazione di Unicredit RE all’attuazione del Piano Particolareggiato;
e) raggiunta un’intesa, il Comune e Unicredit RE, con atto a rogito del Segretario
Comunale di Camisano Vicentino Rep. N. 711 in data 2 dicembre 2003, registrato a Vicenza in data 11 dicembre 2003 al n. 1805, atti pubblici, e lo stesso giorno ivi trascritto al N. 29681 R.G. e N. 19568 R.P., procedettero alla stipula della “Convenzione urbanistica preliminare di permuta dei beni per l’attuazione del piano particolareggiato denominato dell’ex Consorzio agrario” (la “Convenzione”), regolando con tale atto le rispettive obbligazioni e le modalità di partecipazione di Unicredit RE all’iniziativa;
f) nel dettaglio, la Convenzione di cui al punto che precede, prevedeva, da un lato,
che Unicredit RE, al fine di partecipare all’attuazione del Piano Particolareggiato, si sarebbe impegnata a cedere in permuta all’Amministrazione i propri beni immobili indicati nella precedente lettera a), nonché a trasferirne immediatamente a questa il possesso (eccezion fatta per il Fabbricato Unicredit); dall’altro, che il Comune si sarebbe impegnato a cedere in permuta alla controparte la porzione, al grezzo, ubicata al piano terra, al piano seminterrato e al piano primo del realizzando fabbricato prospiciente a Via Xxxxxxxx Veneto, ora catastalmente censita al N.C.E.U., foglio 13, mappale n. 1969, sub. 5, non appena questa fosse stata ultimata (d’ora in avanti definita anche solo come “Nuovi Locali”); a concedere a titolo esclusivo e gratuito alla Unicredit RE l’utilizzo esclusivo di venti posti auto nella realizzanda nuova piazza; ad esonerare la Unicredit RE dalla partecipazione alle spese per realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di progettazione e di direzione lavori; a versare alla Unicredit RE Euro 180.760,00, eventualmente da conguagliare per l’intero importo o per una parte in opere edili, di spettanza della stessa banca e da eseguirsi a cura dell’ATER di Vicenza;
g) in seguito alla realizzazione dei Nuovi Locali in cui avrebbe dovuto trasferirsi
Unicredit s.p.a. (frattanto subentrata ad Unicredit RE nei diritti e negli obblighi dalla stessa contratti) e completato il primo stralcio della nuova piazza, sono insorti tra le parti contrasti in ordine all’esecuzione della Convenzione, per le ragioni meglio indicate alla successiva lettera h), tanto che non si è addivenuti alla stipula del contratto definitivo di permuta di immobili di cui alla precedente lettera f);
h) in particolare, l’impossibilità di dare integrale attuazione alle previsioni del Piano
Particolareggiato, dovuta al venir meno, nell’estate del 2011, dell’impegno di ATER Vicenza a realizzare i fabbricati e le opere di urbanizzazione ancora non completati, ha determinato, dapprima, il rifiuto di Unicredit s.p.a. di dare attuazione alla Convenzione, in quanto i Nuovi Locali, in assenza dello sviluppo della rimanente parte del Piano Particolareggiato, non presentavano alcuna attrattiva per la Società;
i) la mancata attuazione del Piano Particolareggiato ha, quindi, comportato un
nuovo confronto tra le Parti, teso all’individuazione di una soluzione alternativa per la partecipazione della Società alla realizzazione del Piano Particolareggiato e ad una ridefinizione dei complessivi obblighi su ciascuna parte gravanti in virtù dell’anzidetta Convenzione;
j) l’infruttuosità delle trattative, ha indotto Unicredit s.p.a. a proporre il ricorso n.
1298/2013 R.G. innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto per ivi sentire accertare e dichiarare l’inadempimento del Comune agli obblighi di attuazione del Piano Particolareggiato e, per l’effetto, per sentire dichiarare la risoluzione della Convenzione e, in via subordinata, per sentire accertare e dichiarare che il presupposto su cui è stata stipulata la predetta Convenzione non
si è realizzato, così da sentire dichiarare, per l’effetto, la risoluzione o l’inadempimento della stessa, nonché per sentire dichiarare l’annullamento delle delibere tutte afferenti al Piano Particolareggiato ; nonché, da ultimo, per ottenere la condanna del Comune al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi;
k) il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo al T.A.R. Veneto di rigettare le
domande avversarie e, in via riconvenzionale, di accertare l’inadempimento della Società agli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e, per l’effetto, di condannare la stessa Società a lasciare libero il Fabbricato Unicredit e di prendere possesso dei Nuovi locali e di pronunciare sentenza costitutiva che, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., tenesse luogo della cessione prevista nella Convenzione non adempiuta; nonché, in via subordinata, in caso di accoglimento della principale domanda avversaria, di condannare la Società all’integrale pagamento della parte di sua spettanza delle spese di progettazione e di realizzazione delle opere di urbanizzazione, dalle quali era stata mandata esente in virtù della Convenzione e, altresì, di condannare la Società ad indennizzare il Comune degli esborsi sopportati per la trasformazione dell’area da restituirsi alla Società in forza del venir meno del vincolo convenzionale;
CONSIDERATO CHE:
l) in relazione alle mutate condizioni per l’attuazione del richiamato Piano
particolareggiato, è intenzione delle Parti addivenire, mediante accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 (d’ora in poi “L.R. 11/2004”), ad una ridefinizione complessiva degli obblighi e dei diritti nascenti dalla Convenzione, finalizzata, tra l’altro, anche alla composizione transattiva della vertenza pendente innanzi al T.A.R. Veneto al n. 1298/2013 R.G., con conseguente superamento dell’alea discendente dal procedimento
giurisdizionale;
m) a tal fine le Parti intendono prevedere che:
I. la Società mantenga la proprietà e la disponibilità del Fabbricato Unicredit e
dell’area ad esso pertinenziale, indicata nella planimetria allegata sotto la lettera “C” come “Area di rispetto del Fabbricato” (e così denominata anche nel prosieguo) e con l’esclusione della porzione di area meglio descritta al successivo articolo 3, comma 1, lett. c), senza più l’obbligo di trasferirsi nei Nuovi locali, rinunciando, peraltro, a qualsiasi conguaglio o somma che possa essere posta a carico del Comune, ferma restando l’esenzione dalla sopportazione di qualsiasi spesa o onere di progettazione o di realizzazione delle opere di urbanizzazione sin qui realizzate in forza della Convenzione (il Fabbricato Unicredit e l’Area di rispetto del Fabbricato, insieme anche l’ “Area Unicredit”);
II. il Comune sia legittimato a prendere possesso dei Nuovi locali e acquisti
gratuitamente l’area di proprietà della Società su cui già sono state realizzate le opere di urbanizzazione, come meglio individuata al successivo articolo 3, comma 1, lettera c);
III. vengano esclusi dal perimetro sottoposto al Piano Particolareggiato il
Fabbricato Unicredit e l’Area di rispetto del Fabbricato, e venga per gli stessi stabilito un precipuo regime urbanistico, che consenta l’utilizzazione anche a fini diversi dall’uso direzionale;
n) per le anzidette finalità, è necessaria l’introduzione, da parte del Comune, di una
nuova disciplina urbanistica relativa all’Area Unicredit, così che il suo sviluppo sotto il profilo edilizio/urbanistico possa prescindere dall’ulteriore attuazione del Piano Particolareggiato o dall’adozione e dall’approvazione di altro strumento
urbanistico attuativo;
o) al riguardo va evidenziato che il Comune è dotato di Piano Regolatore Comunale
(PRG), il cui Piano di Assetto del Territorio (PAT) è stato approvato in Conferenza di servizi decisoria il 22 febbraio 2018, ratificata con Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 28 febbraio 2018, pubblicato sul BUR n. 25 ed efficace dal 24 marzo 2018;
p) dalla data di approvazione del PAT, il PRG è divenuto Piano degli Interventi per
le parti compatibili col PAT;
q) per introdurre la surrichiamata nuova disciplina urbanistica relativa all’Area
Unicredit è necessario procedere ad una variante al PRG, ora Piano degli Interventi, che ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, recepisca il presente accordo di pianificazione con i contenuti concordati, anche a fini transattivi, con il Privato;
r) lo strumento dell’accordo di cui all’art. 6 della legge regionale n. 11 del 2004 si
confà al caso di specie, rivestendo il diverso assetto urbanistico sopra delineato e la soluzione stragiudiziale della lite, nei termini e nelle modalità proposti dal Privato e accolti dall’Amministrazione, un rilevante interesse pubblico per il Comune, così come meglio appresso specificato;
s) secondo il disposto del richiamato art. 6 della L.R. 11/2004, l’accordo di
pianificazione così definito accede allo strumento di pianificazione e ne diverrà parte integrante attraverso il seguente percorso procedurale:
I. approvazione dello schema del presente accordo di pianificazione, condiviso
dal Privato, in sede di adozione della summenzionata variante urbanistica (“Accordo”);
II. sottoscrizione dell’Accordo, dopo l’adozione della variante, nel testo
approvato dal Consiglio Comunale come schema (“Accordo Definitivo”),
subordinando l’efficacia dell’accordo così sottoscritto, salvo quanto previsto dal successivo art. 6, alla integrale conferma delle sue previsioni in sede di approvazione della summenzionata variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale;
III. approvazione della summenzionata variante urbanistica da parte del Consiglio
Comunale e recepimento dell’accordo sottoscritto, con la conferma delle sue previsioni, come parte integrante dello strumento di pianificazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
tra le Parti come sopra rappresentate si stipula e conviene quanto segue, sì che nessuna abbia a pretendere dall’altra nulla più di quanto previsto nel presente Accordo.
Art. 1 – Premesse
Le premesse di cui sopra e gli elaborati allegati al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo.
Art. 2 – Contenuto modificativo e integrativo dell’Accordo rispetto alla Convenzione
Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che gli obblighi da ciascuna contratti e i diritti da ciascuna acquisiti nei confronti dell’altra con la sottoscrizione dell’Accordo integrano e modificano quelli discendenti dalla Convenzione, che, conseguentemente all’avverarsi della condizione sospensiva di cui al successivo art. 6, dovrà intendersi sostituita nei termini del presente Accordo.
Art. 3 – Impegni della Società
Al verificarsi della condizione sospensiva di cui all’art. 6:
a) si intenderà automaticamente e immediatamente rinunciata da parte della
Società, senza ulteriori formalità, ogni pretesa sui Nuovi locali;
b) si intenderà automaticamente e immediatamente riconosciuta, da parte della
Società, senza ulteriori formalità, la piena proprietà e la piena disponibilità del Comune sui Nuovi locali;
c) la Società provvederà a cedere gratuitamente al Comune, entro 12 (dodici) mesi,
decorrenti dalla data di avveramento della condizione sospensiva di cui all’art. 6, l’area identificata e denominata come “Piazzale” nella planimetria allegata al presente accordo sotto la lettera “C”. Detta area è catastalmente costituita da parte dell’area censita al Foglio 13, Mappale 283, sub. 6 del N.C.E.U. e dall’area censita al Catasto terreni, Foglio 13, Mappale 1900 (ex mapp. 372, sub. 2) di mq. 85. Per la precisa individuazione della parte del mapp. 283 da cedere al Comune, la Società, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il Comune medesimo a provvedere a proprie spese al frazionamento e allo svolgimento di tutte le operazioni a tal fine necessarie, ivi comprese eventuali rettifiche delle attuali risultanze catastali;
d) in relazione all’area di cui alla precedente lett. c), la cui cessione a titolo gratuito
avviene non per spirito di liberalità ma in esecuzione di convenzione-accordo di natura urbanistica, si precisa altresì che al verificarsi della condizione sospensiva di cui all’art. 6, si intenderanno confermati al Comune il possesso e la detenzione a titolo gratuito fino alla data del trasferimento;
e) si intenderà rinunciata dalla Società, automaticamente e immediatamente, senza
ulteriori formalità, qualsiasi pretesa nei confronti del Comune per la corresponsione delle ulteriori somme pattuite, anche a titolo di conguaglio, in base alla Convenzione;
f) si intenderà rinunciata dalla Società senza ulteriori formalità, qualsiasi pretesa
nei confronti del Comune, in ragione del mancato completamento delle
previsioni progettuali del Piano Particolareggiato o della mancata esecuzione della Convenzione.
La Società, in seguito al sopralluogo effettuato in contraddittorio con i tecnici del Comune e il cui verbale viene allegato al presente Accordo sotto la lettera D, prende atto che il Comune ha già regolarmente eseguito tutti i lavori necessari per il trattamento e il deflusso delle acque meteoriche che affluiscono nel piazzale adibito a parcheggio, evitando il ristagno dell’acqua nell’Area di rispetto del Fabbricato, come individuata nella planimetria allegata al presente accordo sotto la lettera “C”.
Art. 4 – Impegni del Comune
Il Comune, con la sottoscrizione del presente atto:
a) si impegna a prevedere e mantenere nel Piano Regolatore Comunale (Piano di
Assetto del Territorio e Piano degli Interventi) una o più apposite norme per regolamentare la disciplina edilizia ed urbanistica dell’Area Unicredit , nel rispetto dei principi e dei contenuti elencati all’art. 5;
b) si impegna ad escludere dal perimetro del Piano Particolareggiato ovvero dal
perimetro di altro eventuale piano attuativo della stessa area, l’Area Unicredit; Il Comune, al verificarsi della condizione sospensiva di cui al successivo art. 6:
a) rinuncia, senza ulteriori formalità, ad ogni pretesa sul Fabbricato Unicredit e
sulla relativa Area di rispetto del Fabbricato, così come indicata nella planimetria allegata sub “C” (con apposita delimitazione “punto-linea”) e che verrà meglio individuata con il frazionamento di cui al precedente art. 3, lett. c). Riconosce la facoltà di Unicredit, previo ottenimento dei titoli edilizi di volta in volta occorrenti, di poter procedere, a sua discrezione, al frazionamento del Fabbricato Unicredit al fine di poter ottenere più unità distinte e autonome, da utilizzare in conformità alle previsioni previste dall’articolo 5;
b) riconosce, senza ulteriori formalità, la piena proprietà e la piena disponibilità
dell’Area Unicredit a favore di Unicredit s.p.a.;
c) si impegna ad acquistare in proprietà e a titolo gratuito, sopportando i costi di
frazionamento, di trascrizione e di registrazione, il Piazzale;
d) contestualmente all’acquisto dell’area indicata alla precedente lettera c) il
Comune costituirà una servitù di parcheggio – per la realizzazione e il mantenimento di quindici posti auto ad uso esclusivo della Società - a carico del predetto mapp. n. 283 e a favore dell’Area Unicredit. I 15 posti auto riservati ad Unicredit sono quelli indicati con apposta grafia e contraddistinti coi numeri da 1 a 15 nella richiamata planimetria allegata al presente atto sotto la lettera “C”. Tutti i 15 posti auto così individuati saranno permanentemente sottratti all’uso pubblico. Tuttavia, in ragione della loro collocazione al centro del piazzale, i posti auto contraddistinti con i numeri da 9 a 15 dovranno comunque essere lasciati a disposizione del Comune di Camisano Xxxxxxxxx e non dovranno essere occupati da cose o persone in occasione di eventi pubblici e manifestazioni pubbliche che richiedano l’occupazione del piazzale e l’installazione nella parte centrale di esso di manufatti di qualsiasi genere. In tal caso il Comune dovrà fornire un preavviso di almeno 48 ore attraverso la collocazione sui predetti posti auto di adeguati cartelli informativi.
La predetta servitù sarà mantenuta anche nel caso in cui l’Area Unicredit indicata alla precedente lettera a) dovesse essere soggetta ad eventuali frazionamenti, con la conseguente creazione di nuovi subalterni, anche intestati a soggetti diversi dalla Società;
e) garantisce l’esenzione della Società da ogni costo o onere, sopportato e
sopportando, per la progettazione e la realizzazione del Piano Particolareggiato
e, in particolare, per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, anche se serventi il Fabbricato Unicredit e la relativa Area di rispetto del Fabbricato, e rinuncia, altresì, per quanto occorrer possa, a qualsiasi pretesa restitutoria nei confronti della Società per le somme sin qui anticipate in esecuzione della Convenzione;
f) si impegna a stralciare, ovvero, a non utilizzare le soluzioni progettuali proposte
nel concorso di idee, bandito con determinazione dirigenziale n. 85 in data 18 maggio 2013, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22 aprile 2013, interessanti l’Area Unicredit.
Art. 5 – Disciplina urbanistica degli immobili della Società e durata
La disciplina urbanistica ed edilizia dell’Area Unicredit dovrà consentire con titolo edilizio diretto:
1) l’insediamento delle destinazioni d’uso residenziale, commerciale, direzionale e
produttivo compatibile con la residenza;
2) l’effettuazione degli interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e
d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sia pur in coerenza con i caratteri architettonici e tipologici delle circostanti edificazioni.
Il termine per l’attuazione degli interventi edilizi previsti nel presente articolo è fissato in 10 anni a decorrere dall’avveramento della condizione sospensiva di cui al successivo articolo 6.
Decorso detto termine decennale, il Comune sarà libero di modificare la disciplina urbanistica dell’area, ove gli interventi di cui sopra non dovessero essere stati ancora attuati.
Art. 6 – Condizione sospensiva
Il presente Accordo è sospensivamente condizionato alla integrale conferma delle
sue previsioni, in sede di approvazione definitiva, nel Piano di assetto del territorio e nel Piano degli interventi, e al decorrere di un termine di 130 giorni dalla loro pubblicazione secondo quanto stabilito dalla legge, salvo che per l’autorizzazione al frazionamento catastale di cui al precedente art. 3, lett. c), la quale si considera immediatamente rilasciata da Unicredit al Comune con la sottoscrizione del presente atto, nonché per le obbligazioni di cui all’art. 4, co. 1, che, al pari, sorgono al momento della sottoscrizione.
Art. 7 – Clausola risolutiva espressa
L’Accordo si intenderà risolto, senza che occorra ulteriore messa in mora, ai sensi dell’art. 1456 c.c. laddove la condizione sospensiva di cui all’art. 6 non si sia avverata entro il termine di 3 (tre) anni, decorrenti dalla sottoscrizione del presente Accordo, nonché in caso di inadempimento da parte del Privato dell’obbligazione di cui al precedente art. 3, lett. c) o di inadempimento da parte del Comune dell’obbligazione di cui al precedente art. 4, lett. d).
Art. 8 – Liti pendenti
Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della condizione sospensiva di cui all’art. 6 e dell’adempimento delle obbligazioni, rispettivamente, a carico del Privato e del Comune di cui ai precedenti articoli 3, lett. c) e 4 lett. d) , le Parti si impegnano ad abbandonare il giudizio pendente innanzi al T.A.R. Veneto al n. 1298/2013 R.G., presentando una congiunta istanza, con cui ciascuna rinuncerà alle domande ivi proposte nei confronti dell’altra, con compensazione delle spese di causa.
Art. 9 – Spese
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente Accordo, ivi comprese quelle di trascrizione e di registrazione, sono in pari misura a carico di entrambe le Parti, precisandosi ai soli fini dell’iscrizione a repertorio che il valore del
presente atto è di € 180.760,00 (centottantamilasettecentosessanta/00 euro).
Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come integrato dall’art. 1, comma 88, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, trattandosi di accordo di pianificazione urbanistica preordinato alla trasformazione del territorio, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, modificativo della precedente Convenzione, in premessa richiamata e meglio descritta.
E richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti, i quali dischiarano di ritenerlo pienamente conforme alla loro volontà e quindi con me lo sottoscrivono a norma di legge.
Consta di numero quattordici facciate, scritte da persona di mia fiducia e da me verificate e completate mediante l’utilizzo e il controllo di mezzi informatici.