SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE, CONTROLLO, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATI, DI CONDIZIONAMENTO, IMPIANTI SOLARI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DI “ASP CITTA’ DI PIACENZA” PER MESI 12
CIG 81358950F3
SCHEMA DI CONTRATTO
Contratto a corpo e misura
A1) | Importo per esecuzione del Servizio a forfait per 12 mesi* (soggetto a ribasso): | € 100.000,00 |
A2) | Importo eventuali esecuzione lavori a misura (Manutenzioni ordinaria e straordinaria) per mesi 12 (soggetto a ribasso): | € 20.000,00 |
A3) | Oneri per l’attuazione dei Piani di sicurezza per 12 mesi* (non soggetti a ribasso): | € 2.000,00 |
TOTALE “A” | € 122.000,00 |
Indice:
PREMESSA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del contratto. Articolo 2 Ammontare del contratto.
Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore-Tracciabilità dei flussi finanziari
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione del servizio Articolo 6 Penali e risoluzione del contratto
Articolo 7 Verifiche di conformità Articolo 8 Oneri a carico dell’appaltatore. Articolo 9 Cessione del contratto
Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo. Articolo 12 Pagamenti
Articolo 13 Recesso
Articolo 14 Cessione di credito Articolo 15 Controversie
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, e disposizioni sulla manodopera Articolo 17 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo 18 Subappalto. Articolo 19 Cauzione definitiva.
Articolo 20 Obblighi assicurativi.
Articolo 21 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22 Documenti che fanno parte del contratto. Articolo 23 Richiamo alle norme legislative e regolamentari. Articolo 24 Codice di comportamento
Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. Articolo 26 Trattamento dei dati personali
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO
SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE, CONTROLLO, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATI, DI CONDIZIONAMENTO, IMPIANTI SOLARI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DI “ASP CITTA’ DI PIACENZA” PER MESI 12
CIG 81358950F3
L’anno duemila diciannove il giorno del mese di in Piacenza nella sede di ASP Città di Piacenza, ubicata in , via
Tra
1) ASP Città di Piacenza, con sede legale in Piacenza, Via Campagna n. 157, C.F/P.IVA 01555270337, rappresentata per la firma del presente atto da in qualità di nato a
Il C.F domiciliato per la carica in Piacenza, Via Campagna n. 157 (di seguito anche ASP o Stazione Appaltante).
e
2) la Società (di seguito denominata Società) C.F e P.IVA
con sede in Via rappresentata dal Sig.
in qualità di , nato a il C.F:
PREMESSO
a) che con determinazione dirigenziale di ASP Città di Piacenza n. del , è stato approvato il progetto esecutivo riguardante il Servizio di gestione, conduzione, controllo e pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di riscaldamento centralizzati, impianti di condizionamento, impianti solari fotovoltaici, installati nelle strutture “A.S.P. Città di Piacenza” site in Piacenza per un totale di mesi 12 per un importo da appaltare di euro 122.000,00 di cui:
€ 100.000,00 per servizi a canone
€ 20.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria a misura
€ 2.000,00 per oneri per la sicurezza
b) che con la medesima determinazione dirigenziale n. del ASP Città di Piacenza ha approvato, secondo quanto disposto dall’art. 32 c. 2 del D.lgs 50/2016, la Determina a contrarre per l’affidamento del Servizio con individuazione degli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
c) che in seguito a esperimento di Procedura Aperta, i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione dirigenziale di ASP n. , in data , il servizio è stato aggiudicato in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sul servizio del %;
d) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta da Determinazione del n. con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione;
e) che secondo quanto disposto dall’Art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 in data , tramite pec è stata data comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura, dell’aggiudicazione della gara alla Società
e che il termine dilatorio di giorni 35 per la stipulazione del contratto di cui Art. 32 c. 9 del D.Lgs 50/2016 è scaduto il giorno ;
solo nel caso di ATI:
e) che l’Associazione Temporanea d’Imprese è così costituita:
- Capogruppo Impresa corrente in
- Mandante Impresa corrente in
f) che ai sensi dell’Art. 48 del D.lgs n. 50/2016, l’ATI ha dichiarato in sede di gara che il servizio in fase esecutiva sarà così suddiviso:
L’Impresa , rivestirà il ruolo di Capogruppo assumendo la percentuale del servizio pari al
% corrispondente
L’Impresa , rivestirà il ruolo di Xxxxxxxx assumendo la percentuale del servizio pari al
% corrispondente
g) che con atto Rep. n. in data del Notaio con Studio l’Impresa Mandante ha conferito ai sensi dell’Art. del D.lgs n. 50/2016 Mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo .
Alla Capogruppo Impresa , spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, della Impresa Mandante nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazione e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto.
h) che, il Responsabile unico del Procedimento è
i) che il Direttore dell’Esecuzione individuato ai sensi dell’Art 300 del DPR 207/2010 è:
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione del servizio citato in premessa. L’appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 50/2016 (nel seguito «Codice dei contratti») , del DPR 207/2010 (nel seguito Regolamento) e della ulteriore normativa vigente in materia.
Il presente contratto riguarda il servizio di gestione, conduzione, controllo e pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di riscaldamento centralizzati, impianti di condizionamento, impianti solari fotovoltaici, installati nelle strutture ASP Città di Piacenza site in Piacenza per un totale di MESI 12 (DODICI) più eventuale proroga per un periodo non eccedente a mesi 6 (SEI).
L’Appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’ASP per tutto quanto concerne l’attività di conduzione e gestione degli impianti che verranno affidati nelle condizioni d’uso in cui si trovano, nel rispetto delle modalità previste nel presente Capitolato e degli obblighi contrattuali e per quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti o altre norme in vigore.
Formano oggetto del presente Appalto i seguenti servizi:
a) Servizio di Pronto Intervento e Manutenzione Ordinaria per impianti di climatizzazione invernale ed estiva la conduzione, il pronto intervento e la manutenzione ordinaria delle centrali termiche, degli impianti di condizionamento estivo, ed impianti solari fotovoltaici di cui all’allegato 1, in conformità al DPR 74/2013 e succ. mod. e integrazioni;
b) Servizio di Pronto Intervento e Manutenzione Ordinaria per gli impianti termici integrati alla climatizzazione invernale (impianti di produzione acqua calda sanitaria e vapore);
c) Conduzione degli impianti termici, estivi ed invernali, unitamente a quelli integrati;
d) l'assunzione del ruolo di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici (che si intende formalmente delegato da ASP tramite stipula del Contratto d’Appalto), così come definito all'art. 1 lett. o) del DPR 412/93 e s.m.i., e indicato all’art. 6 del DPR 74/2013;
e) Servizio di Reperibilità e Pronto Intervento 24h/24h per la climatizzazione estiva ed invernale, con l’attivazione di un CALL CENTER;
f) il servizio di lettura manuale, con cadenza MENSILE, di tutti i consumi energetici di tutte le utenze all’interno dei fabbricati oggetto dell’intervento (all’interno dei fabbricati, sia nelle parti comuni che all’interno delle unità immobiliari dotate di contabilizzazione diretta ed indiretta).
g) il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti speciali esistenti quali quelli di addolcimento, di trattamento dell’acqua potabile sia ai fini tecnologici che igienico sanitari sia dei circuiti di riscaldamento che dei circuiti dell'acqua calda.
h) servizio di monitoraggio, sorveglianza e intervento del tecnico, nonché di Responsabilità totale per quanto riguarda il problema Legionellosi a carico dell’aggiudicatario.
L’Appalto comprende inoltre l’esecuzione, in misura inferiore al 50% dell’importo a base d’asta, di alcuni lavori di adeguamento e manutentivi da eseguirsi sugli stessi impianti.
L’ASP si riserva la facoltà di aggiungere o togliere impianti all’elenco al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
- cessazione del funzionamento dell’impianto;
- sostituzione completa dell’impianto;
- acquisizione in gestione di nuovi impianti.
Gli impianti interessati dal servizio sono ubicati nelle seguenti strutture:
- VIA CAMPAGNA N° 157 – PIACENZA (edificio ex Ipab – “Xxxxxxxx Xxxxxxxx”)
- VIA SCALABRINI N° 17-19 – PIACENZA (edificio ex Ipab – “Ospizi Civili”)
- VIA XXXXXXX XXXXX N° 8 – PIACENZA
- XXX XXXXXXX Xx00 - XXXXXXXX
2. Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a euro
(diconsi euro ) di cui:
a) euro per servizi a corpo
b) euro per lavori a misura
c) euro 2.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente “parte a corpo e parte a misura”, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Si elencano gli elaborati facenti parte del progetto esecutivo, i quali sono stati sottoscritti digitalmente o sul cartiglio delle tavole grafiche dal legale rappresentante della ditta Appaltatrice in segno di contestuale accettazione
Allegato | Oggetto |
EL 1 | Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico |
EL 2 | Capitolato speciale d’appalto |
XX 0 | XXXXX |
XX 0 | Elenco prezzi di gara |
2. È parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali; i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.
4. Gli elaborati facenti parte del Progetto esecutivo posto a base di gara oggetto di modifica, si intendono integrati dalle proposte migliorative offerte dalla Ditta Appaltatrice in sede di gara, come da offerta tecnica allegata al presente contratto.
5. La Ditta Appaltatrice si impegna alla esecuzione del contratto secondo il Progetto esecutivo posto a base di gara, integrato delle migliorie proposte nell’offerta tecnica.
L’offerta tecnica contenente in modo dettagliato le migliorie proposte dalla Ditta aggiudicataria rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara in relazione ai criteri sotto elencati, costituisce parte integrante del presente contratto e viene ad esso allegata.
6. La Ditta Appaltatrice, come da impegno espresso in sede di gara, dichiara di aver la disponibilità di una sede operativa nel territorio di sita in Via .
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore elegge domicilio nel Comune di all’indirizzo Via , presso la sede legale di
2. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce il servizio personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo del servizio. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
4. Nell’espletamento del servizio, L’appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L’appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive.
6. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario.
7. Sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore i signori:
in qualità di
in qualità di
della Ditta autorizzati ad operare sul conto di cui al comma 4.
8. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico alternativamente sui seguenti conti correnti:
- Banca IBAN
- Banca IBAN
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione del servizio.
1. Il servizio decorre dalla presente stipula e terminerà il
2. Il servizio ha durata di anni uno.
Alla scadenza del contratto ASP si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.lgs 50/2016 di prorogare il contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nel presente contratto.
Articolo 6 Penali e risoluzione del contratto
La ditta, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel capitolato, sarà soggetta alle seguenti penalità:
- per ogni mancata visita giornaliera verrà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00); la visita giornaliera dovrà essere registrata su apposito registro posto in prossimità della portineria (Via Campagna, 157 e xxx Xxxxxxxxxx 00) dove sarà indicata sia l’ora di ingresso sia quella di uscita, il nominativo del tecnico e la relativa firma;
- per ogni ora di ritardo sui tempi di intervento di cui agli artt. 39 e 44 verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00);
- qualora, per cause imputabili alla non corretta gestione degli impianti, si debba sospendere l’erogazione di calore nei fabbricati, per ogni ORA di sospensione verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00);
- nel caso non vengano eseguite le prove di combustione, o queste non vengano annotate sul libretto di centrale, nei termini previsti dalla normativa vigente verrà applicata una sanzione di € 200,00 (duecento/00);
- in caso di constatata inefficienza nel servizio di gestione oggetto del presente Capitolato l’ASP diffiderà formalmente, mediante lettera raccomandata A.R. e/o PEC, l’Appaltatore ad eliminare le cause del disservizio: al terzo richiamo formale disatteso, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00);
L’ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi, o in caso di insufficienza verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell’addebito alla Ditta.
Il mancato intervento per tre volte consecutive in pronta reperibilità entro i termini stabiliti dall’art. 44 produce la risoluzione del contratto, a insindacabile discrezione del Direttore all’esecuzione incaricato da ASP, e senza obbligo di ulteriore motivazione.
In tal caso il Responsabile del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. L'assenza di contro deduzioni da parte di XXX non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse all’affidamento dei servizi a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei servizi affidati nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
ASP si riserva la più ampia facoltà di controllo sull’operato dell’appaltatore, tramite il direttore all’esecuzione del contratto, tecnici interni o ditte esterne competenti.
Qualora l’importo annuo delle penali superi il 5% del canone annuo previsto da contratto si procederà alla risoluzione dello stesso in danno all’appaltatore.
Le penali di cui al presente articolo saranno decurtate dai crediti dell’impresa (sia in sede di fatturazione periodica che di conto finale) e/o, a discrezione dell’azienda, dalla cauzione prestata.
Qualora l'impresa incorra nel corso dell'appalto, in ritardi superiori a cinque giorni, sia nell'ultimazione dell'intervento che nell'inizio dell'operazione rispetto alle indicazioni del Direttore all’Esecuzione, ovvero in inadempienze alle condizioni del presente capitolato che comportino richiami scritti da parte di ASP, i servizi oggetto dell’appalto potranno essere eseguiti d’ufficio tramite altre imprese disponibili.
Qualora tali ritardi superino complessivamente i 20 gg naturali e consecutivi, è facoltà di ASP procedere a proprio insindacabile giudizio, al recesso del contratto incamerando d'ufficio la cauzione e con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Oltre alle ipotesi di cui sopra, ASP si riserva la facoltà di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio nei seguenti casi:
- frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo, negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali secondo l’Art.1456 del Codice Civile;
- cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara anche successivamente individuato;
- intervenuta mancanza di un qualunque requisito abilitativo/autorizzativo necessario, anche in virtù di norme sopravvenute, per l’esecuzione dell’appalto;
- accordo tra le parti;
- in caso di cessione del servizio a terzi, ovvero in caso di comprovato subappalto, in difformità a quanto stabilito all’art. 10;
- sospensione, anche solo parziale, dell’esecuzione del servizio, senza l’accordo di ASP;
- quando le deficienze oggetto delle penalità di cui all’art. 8 si ripetessero in numero tale da compromettere, a giudizio di ASP il buon andamento del servizio;
- in caso di riscontrata colpa grave;
- in caso di utilizzo di personale del subappaltatore non autorizzato da ASP.
Nei suddetti casi ASP potrà affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando l’applicazione delle penali nonché il diritto per la committente al risarcimento dei danni subiti e comunque all’introito della cauzione.
La facoltà di risoluzione è esercitata da ASP con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni senza che la Ditta abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione.
In tal caso la risoluzione comporterà l’esecuzione d’ufficio e quindi in danno della ditta appaltatrice.
La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto di ASP al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa a norma di legge per i fatti che ne hanno determinato la risoluzione.
Oltre ai casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha diritto di promuovere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni:
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’Aggiudicatario;
- abbandono dell’attività lavorativa salvo che per causa di forza maggiore accertate dal R.U.P.;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge attinenti ai lavori;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- gravi danni provocati a locali e attrezzature di proprietà o in gestione alla stazione appaltante;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile.
Più in generale le infrazioni ai patti o prescrizioni contenute nel presente contratto per i quali non sia prevista diversa penalità danno al R.U.P. il diritto di risolvere il contratto, previa diffida con l’obbligo dell’Appaltatore.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore all’esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto sarà risolto di diritto su dichiarazione di ASP PIACENZA nei seguenti casi:
- nel caso di sospensione non giustificata di anche solo uno dei servizi o lavori oggetto del presente capitolato per un periodo continuativo superiore a trenta giorni ovvero per un periodo temporale complessivo, anche non continuativo, superiore a cinquanta giorni all’interno di un periodo pari a 360 giorni;
- in caso di negligenza dell’Assuntore, lo stesso sarà considerato negligente qualora nell’anno cumulasse penali per un importo pari o superiore al 3% del valore annuo del presente contratto;
- sia accertata inadempienza agli ordini impartiti dal Direttore all’esecuzione del contratto in merito alla esecuzione delle opere e dei servizi conformemente al contratto, al Capitolato di appalto, alla descrizione dei lavori ed a tutti i documenti contrattuali;
Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, ASP PIACENZA potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all’Assuntore entro 30 giorni dal verificarsi
della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte di ASP.
Avvenuta la risoluzione, ASP comunicherà all’Assuntore la data in cui dovrà aver luogo la consegna della frazione dei Servizi eseguiti.
Tale data potrà essere differita da ASP per un termine necessario al perfezionamento delle procedure per individuare un nuovo o nuovi Assuntori e consentire l’affidamento delle prestazioni, comunque non oltre 180 giorni dalla comunicazione da parte di ASP di avvalersi della clausola risolutiva espressa; l’Assuntore rimane tenuto a svolgere le prestazioni di cui al presente capitolato fino a tale termine, assicurando la continuità del servizio e la massima collaborazione nella fase di consegna al nuovo od ai nuovi Assuntori.
L’Assuntore sarà obbligato all’immediata consegna dei Servizi nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione dei Servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.
ASP si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Assuntore il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di inadempienze dell'Assuntore; comunque ASP avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Assuntore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Fino a regolazione di ogni pendenza con l’Assuntore, ASP tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso.
Rimane salva la generale facoltà di risoluzione in caso di inadempimento.
Nell’ipotesi di raggruppamento di imprese e nel caso in cui gli inadempimenti che costituiscono causa di risoluzione, a qualsiasi titolo, abbiano riguardo esclusivamente ad una specifica impresa raggruppata mandante ed alla prestazione od alle prestazioni dalla stessa assunte è facoltà di ASP risolvere il rapporto in via parziale limitatamente a tale o a tali prestazioni; in tale ipotesi è facoltà del raggruppamento procedere alla sostituzione dell’impresa mandante con altra qualificata almeno in misura analoga ovvero procedere all’esecuzione delle prestazioni ove rimanga comunque direttamente qualificato.
In caso di fallimento dell’Assuntore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento entro 12 mesi dall’avvio dell’appalto per i motivi di cui ai precedenti punti, ASP si riserva la facoltà, di interpellare il secondo classificato nella gara d’appalto al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
In caso di fallimento nello stesso termine precedente del secondo classificato, ASP si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato alla gara d’appalto e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
Articolo 7 Verifiche di conformità
1. Tutte le operazioni relative alle verifiche di conformità saranno eseguite nel rispetto di quanto disposto dall’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e secondo quanto indicato all’art. 24 del Capitolato d’appalto.
2. L’appalto riguarda lavori e servizi che avranno una durata che potrà variare da 12 mesi fino ad un massimo di 18, e pertanto verrà emesso un certificato di verifica della conformità per ogni anno solare, che raggrupperà i vari interventi eseguiti (servizi a canone, interventi extra canone sia ordinari che straordinari).
3. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalla legge.
Articolo 8 Oneri a carico dell’appaltatore.
Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle definizioni tecniche indicate nel capitolato speciale d’appalto di cui agli artt. da 37 a 48.
Articolo 9 Cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. L’Assuntore è il solo responsabile di tutti gli obblighi del contratto, essendo espressamente fatto divieto di cessione totale o
parziale del contratto, o di farlo eseguire da altre persone o ditte, neppure per mezzo di procuratore, sotto pena di risoluzione del contratto medesimo, e conseguente perdita delle cauzioni definitiva, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno che ne derivi ad ASP Città di Piacenza.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. In ordine alle variazioni al progetto si applica quanto previsto dall’art. 6 del capitolato speciale di appalto.
2. In merito alla rivalutazione dei corrispettivi si applica quanto indicato all’art. 2 del capitolato speciale di appalto.
Articolo 12. Pagamenti
I pagamenti verranno effettuati mediante liquidazione di rate trimestrali posticipate, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica. Si precisa che la fattura elettronica dovrà essere intestata ad “A.S.P. Città di Piacenza, Cod. univoco ufficio: UFZOAK. La prestazione è soggetta a regime di split payment.
Si sottolinea, inoltre, che il tesoriere di “A.s.p. Città di Piacenza” applica una commissione a carico del beneficiario pari ad euro 2,50 (DUE/50) per ogni pagamento effettuato tramite bonifico bancario. Pertanto, sarà ad esclusivo carico dell’aggiudicatario la commissione sopra indicata.
Le liquidazioni saranno eseguite secondo quanto indicato all’art. 12 del Capitolato Speciale d’appalto.
Anticipazione
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è dovuta l’anticipazione nella misura del 20% dell’importo contrattuale.
Pagamenti ai subappaltatori
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Si applica l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 13. Recesso
Qualora dopo l’aggiudicazione dovessero essere attivate convenzioni Consip per servizi sostanzialmente equivalenti o tecnicamente comparabili (ad esempio MIES 2 o SIE4), ASP si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per avvalersi della Convenzione attivata da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale di riferimento (Intercent-er). In tal caso si applica, per quanto compatibile, l’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 14 Cessione di credito.
1. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 c. 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
Articolo 15. Controversie.
1. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Piacenza.
2. E’ esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente e disposizioni sulla mano d’opera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine viene applicato quanto disposto dall’art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.
3. In ogni momento il Direttore all’esecuzione incaricato da ASP e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori dovrà riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento dovrà riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC on line, ai sensi dell’articolo 28 del presente Capitolato;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore dovrà trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 33, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 34;
d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 38, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore dovrà assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
6. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
7. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
8. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
9 L’appaltatore non può iniziare o continuare il servizio se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 30, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 33, 34, 35 o 36.
L’Appaltatore si impegna altresì al rispetto di quanto stabilito dagli arttt. 33, 34, 35 e 36 del CSA.
Articolo 18 Subappalto.
E’ ammesso il subappalto nei limiti del 40% del contratto, secondo le modalità previste dall’art. 105 del D.lgs 50/2016 e secondo quanto indicato all’art. 10 del CSA.
Articolo 19. Cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto l’Impresa ha prestato ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 apposita cauzione definitiva n. emessa da in data
corrispondente a garanzia del presente contratto per l'importo di euro pari al % per cento (qualora sussistano i requisiti:cauzione ridotta del + % a termini dell’Art.93 del D.l 50/2016 e s.m.i.)
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. n. 31/2018.
Articolo 20. Obblighi assicurativi.
1. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2 . L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza numero rilasciata da
per responsabilità civile terzi per un massimale di euro
Articolo 21. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.
1. Le parti danno atto che la ditta appaltatrice ha dichiarato in sede di gara di essere/non essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/99.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituiscono parete integrante del contratto e vengono allegati
a) il Capitolato speciale;
b) l'elenco dei prezzi unitari;
c) l’offerta tecnica.
2. Gli ulteriori documenti elencati al precedente art. 3, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante.
Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, i relativi decreti attuativi e linee guida adottate da ANAC.
Articolo 24 Codice di comportamento
1. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’azienda di servizi alla persona ASP Città di Piacenza”, approvato con deliberazione del CdA dell’ASP n. 37/2013 ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto.
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Codice” (link: xxxx://xxx.xxx- xxxxxxxx.xx/Xxxxxxxx/XxxxxXxxxxxx/xxxxxx%00xxxxxxxxxxxxx%00xxxxxxxxxx%00xxxxxxxx000000000000000000 38.pdf ).
Esso si intende facente parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegato.
Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le eventuali spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. L’appaltatore è altresì esente da tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ai sensi del combinato disposto artt. 10 e 17 del decreto legislativo n. 460/97.
3. Il presente contratto viene sottoscritto nella forma di scrittura privata non autenticata.
3. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui in caso di registrazione l’imposta sarà determinata in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
Articolo 26 (Trattamento dei dati personali)
1. I dati forniti dai concorrenti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, nonché all’eventuale stipula e gestione del contratto.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona A.S.P. “Città di Piacenza”, con sede legale in Piacenza alla Via Campagna n. 157.
Piacenza, lì
LA DITTA APPALTATRICE ASP CITTA’ DI PIACENZA
Firmato digitalmente firmato digitalmente
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano espressamente per iscritto gli artt. 2-3-4- 5-6-7-8-9-10-11- 12-13- 14-15-16-17-18-19-20-21-22-25-26- 27- del presente contratto.
Piacenza, lì
LA DITTA APPALTATRICE ASP CITTA’ DI PIACENZA
Firmato digitalmente firmato digitalmente
Allegati: al presente contratto: il capitolato speciale;
l’elenco prezzi unitari; l’offerta tecnica