Periodo di efficacia dell’assicurazione:
Contraente:
Comune di Casciana Terme Lari Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 0 - Xxxx (XXXX) C.F.: 90054320503 - P.IVA: 02117740502
Periodo di efficacia dell’assicurazione:
- Effetto dalle ore 24 del: | 30/04/2018 |
- Scadenza alle 24 del: | 30/04/2020 |
- Prima scadenza alle ore 24 del: | 30/04/2019 |
- Frazionamento: | annuale |
01. DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 2
02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 4
02.01. Varazione del rischio 4
02.02. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali 4
02.04. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave 5
02.05. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 5
02.06. Modifiche dell'Assicurazione 5
02.07. Regolazione del premio 5
02.08. Assicurazione presso diversi Assicuratori 6
02.09. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto 6
02.10. Periodo di assicurazione 6
02.11. Ispezione delle Cose Assicurate 6
02.13. Foro competente e norme applicabili 6
02.14. Interpretazione del contratto 6
02.15. Rinuncia alla rivalsa 7
03. ATTIVITÀ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO 7
04. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 11
04.01. Oggetto dell’assicurazione 11
04.02. Estensione territoriale 11
04.03. Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni 11
04.04. Persone considerati “terzi” 12
04.05. Precisazioni della garanzia 12
05. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI 17
05.01. Oggetto dell’Assicurazione 17
05.02. Malattie professionali 18
06. NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – OPERAI 18
06.01. Obblighi in caso di sinistro 18
06.02. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 19
07.01. Produzione di informazioni sui sinistri 19
07.02. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti 20
08. SEZIONE LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE 21
08.01. Franchigia Frontale RCT 21
08.02. Franchigia Frontale RCO 21
08.03. Tabella riepilogativa garanzie limiti e franchigie 21
09. Somme assicurate e premi netti annui 22
01. DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed in particolare:
La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall’assicurazione e pertanto l’Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate:
- Il rappresentante legale del Contraente nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, il segretario comunale, i dirigenti, i dipendenti, i prestatori d’opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e di personale, i soggetti con contratto di collaborazione, i prestatori di lavoro intermittente (job on call), i lavoratori a tempo parziale (part-time) e a lavoro ripartito (job sharing) e in associazione in partecipazione;
- I prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (lavoro interinale), i parasubordinati, i lavoratori in regime di L.S.U. Lavoratori Socialmente Utili, il personale trasferito alla Contraente ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.98 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati.
- Tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari, i volontari del servizio civile, addetti ai servizi di vigilanza e simili, le famiglie cui il Contraente affida minori a fini assistenziali quando agiscono nell’ambito o per conto degli assicurati;
- Gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente;
- Le associazioni di volontariato che collaborino con il Contraente nell’ambito delle attività promosse e/o organizzate dall’ente nonché gli aderenti a tali organizzazioni per la responsabilità civile che possa addebitarsi.
Broker: il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè la BNI Broker Net Italia S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 209/2005
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
Cose: sia gli oggetti che gli animali;
Franchigia: parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Massimale: l'obbligazione massima della Società, per capitale, interessi e spese, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Quando sia previsto un sottolimite di indennizzo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia ma è una parte dello stesso e
rappresenta l'obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese per quella specifica situazione.
Quando il massimale (o sottolimite, se previsto) è prestato per un periodo di assicurazione, questi rappresenta l'obbligazione cumulativa massima cui la Società è tenuta per capitale, interesse e spese, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Società durante lo stesso periodo di assicurazione.
Mercedi: ammontare delle retribuzioni e dei compensi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposti al personale compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai lavoratori interinali e parasubordinati
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal contraente alla Società;
Retribuzioni: la somma delle mercedi e degli stipendi.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
Scoperto: parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Stipendi: ammontare totale delle retribuzioni lorde al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’Assicurato risultanti dai libri paga corrisposte al personale non compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (non INAIL)
Società: l'impresa assicuratrice;
02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
02.01. Varazione del rischio
1. Per Variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probalità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione Contraente ‘che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte.
L’Amministrazione Contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
02.02. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1.Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda richiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. Variazione del
rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell’Art .106 del d.lgs.50/2016, la revisione dei premi e delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigia, agli scoperti o ai massimali assicurati.
2.L’Amministrazione Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in odine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provveda alla modifica del Contratto a decorre dalla nuova annualità.
02.03. Clausola di Recesso
0.Xx caso di mancato accordo ai sensi dell’Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La Facoltà di recesso si esercita entro30 giorni dalla proposta di cui comma 1dell’Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata all’Assicuratore, ovvero nei casi di cui Comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della Controproposta dell’Amministrazione .
3.Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione elle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede e corrispondere l’integrazione del premio.
0.Xx recesso non procede effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’Art. (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente e quello di esercizio del recesso
02.04. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave
02.05. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/04/2018, con copertura dalla stessa data anche se la Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 60 giorni successivi.
Il termine di comporto di 60 giorni resta valido per le successive scadenze annuali e per eventuali rinnovi, variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
02.06. Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazione dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
02.07. Regolazione del premio
Relativamente ed esclusivamente per le garanzie basate su elementi variabili, stabilite nei vari settori della presente convenzione, qualora il premio della presente polizza sia convenuto in base ad elementi variabili, si prende atto che le regolazione del premio è determinata dalle Norme seguenti.
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dai conteggi calcolati come esposto nella Sez 9 ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
Il premio è da considerarsi minimo acquisito e soggetto a regolazione solo in caso le retribuzioni eccedano in aumento la somma dichiarata di oltre il 30%. In questo caso si procederà a regolazione del premio
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o di minor durata del contratto, l'Assicurato deve indicare per iscritto alla società se vi sono state variazioni delle retribuzioni maggiori del 30% del valore dichiarato.
Ove non la variazione non superi il 30% del valore dichiarato non si procederà ad regolazione.
02.08. Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esentato dall’obbligo di dare comunicazione a ciascun assicuratore degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli Assicuratori ed é tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società é tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
02.09. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto
Dopo ogni sinistro e fino al 60^ giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, anche parzialmente, dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre ai premi scaduti e rimasti insoddisfatti, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si é verificata la causa che ha provocato la risoluzione;
02.10. Periodo di assicurazione
La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del 30/04/2018 e scadrà alle ore 24.00 del 30/04/2020. Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo. Resta salva la possibilità per le parti di disdettarlo ad ogni annualità senza preavviso e per la contraente il diritto di chiederne la proroga secondo disposizione di legge La contraente ha comunque il diritto di chiedere ed ottenere una proroga di mesi 3 alle condizioni tecniche ed economiche in corso per l’espletamento della gara ai sensi del D. Lgs 50/2016
02.11. Ispezione delle Cose Assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, previo comunicazione al Broker e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
02.12. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
02.13. Foro competente e norme applicabili
Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria di Pisa; Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
02.14. Interpretazione del contratto
Si conviene tra le Parti che in caso di discordanza tra le Condizioni Particolari, le Garanzie Aggiuntive, le eventuali Condizioni Speciali ed Annotazioni, le Condizioni Generali di Assicurazione, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.
02.15. Rinuncia alla rivalsa
La società rinuncia, salvo in caso dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile, verso:
• le persone delle quali l’Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge;
• le Società controllate, consociate e collegate,
• i clienti ed i fornitori;
• Associazioni, patronati ed enti in /genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività, nonché organizzatori e/o partecipanti a fiere, mostre, esposizioni e simili;
• Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o di cui debba rispondere a norma di legge;
• Proprietari di locali e/o beni dati all'Assicurato o dall’Assicurato in uso, noleggio, locazione, leasing, comodato o simili.
La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa, salvo sempre il caso di dolo.
03. ATTIVITÀ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Ente nello svolgimento delle sue attività istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Amministrazione Comunale, sia diretta che indiretta anche quale committente od organizzatrice, in quanto l'Ente può svolgere la propria attività direttamente od indirettamente, anche avvalendosi di terzi o subappaltatori; compreso quanto previsto dai D.L. n. 81/2008
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi nonché eventuali modifiche ed integrazioni.
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile per tutti i casi in cui, a qualsiasi titolo, possa ricadere, od essere reclamata da terzi, verso il Comune di Casciana Terme Lari , nell’esercizio delle attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, nulla escluso né eccettuato.
Il Comune di Casciana Terme Lari, può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine, nulla escluso né eccettuato.
L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere.
Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge e dal suo status giuridico.
L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.
Sono equiparate all’Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche le società controllate o collegate all’Assicurato, nonché essere affidate, concesse o sub appaltate ad altri soggetti versi i quali l’Assicurato assume il ruolo di committente, tutte svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto, con decorrenza dal momento in cui l’Assicurato ne chieda l’inserimento in copertura.
Tali società Assicurate sono comunque terze tra di loro e/o nei confronti del Comune di Casciana Terme Lari
Resta inteso che in sede di regolazione del premio l’Assicurato denuncerà anche i dati afferenti di dette società.
I massimali di cui al presente contratto rappresentano comunque il massimo esborso della Società, anche in caso di corresponsabilità dell’Assicurato ed una o più controllate e/o collegate.
A titolo puramente indicativo e non limitativo senza alcuna pretesa di esaustività la garanzia comprende lei seguenti attività ed i rischi derivanti:
A) proprietà, possesso, esercizio, amministrazione di terreni, aziende agricole, faunistiche venatorie e di allevamento di animali.
B) proprietà/esercizio di strade anche vicinali, acquedotti, compreso il rischio di erogazione di acqua alterata, fognature, fossi, inceneritori e depuratori. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell'assicurazione anche quelli da occlusione o rigurgito.
C) Proprietà/esercizio di giardini pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, compresi pertanto giochi per bambini e quant'altro attinente, compresi parchi ed alberi.
D) Conduzione ed Utilizzo di tensostrutture per eventi e manifestazioni .
E) Esercizio o proprietà di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, elementari e superiori, serali e professionali, scuola comunale di musica e teatro) colonie estive, invernali, elioterapiche, campi solari, centri per handicappati, compresa refezione e somministrazione cibi e bevande. Qualora il servizio refezione venga gestito da terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente detto servizio. Esercizio del trasporto scolastico, laddove non operante la garanzia RCA, ed anche per la responsabilità civile da committenza qualora il trasporto fosse affidato a terzi.
F) Esercizio o proprietà di Teatri, Biblioteche, Centri Culturali, ludoteche Musei, Auditori, Case Alberghi, pensionati, Macelli, Canili (compreso il servizio di accalappia cani, mercati, Pensionati.
G) Esercizio e proprietà di gabinetti per servizi igienici, cimiteri, servizi funebri, bagni pubblici,
H) Esercizio del servizio di accalappiacani e randagismo animale.
I) Esercizio di tutti i pubblici servizi gestiti in economia, compresi quelli di sorveglianza, pubblica sicurezza, affissioni, assistenza, beneficenza, igiene, ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatori, impianti sportivi. La garanzia non comprende comunque la R. C. professionale dei medici addetti agli ambulatori/poliambulatori, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di attività attribuite per legge ad U.S.L./A.S.L. ed alle aziende municipalizzate e l'esercizio di eventuali case di cura.
J) Servizio esazione tributi, contributi e tasse.
K) Raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, gestione relative discariche. La garanzia comprende la proprietà e/o gestione ed uso di cassonetti, campane e contenitori vari la cui svuotatura sia direttamente gestita e/o affidata a terzi, in quest'ultimo caso è operante solo per il rischio di committenza.
L) Proprietà/esercizio di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, stadi escluso però danni derivanti dall'esercizio degli stessi.
M) Proprietà ed uso di biciclette, veicoli a mano e a trazione animale.
N) Committenza dei lavori edili, stradali e fognature eseguite da ditte appaltatrici del Comune.
O) Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà comunale o su altri per i quali l'Ente sia tenuto, ed eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto. A questo riguardo s'intende compresa la responsabilità derivante all'Assicurato dalle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni, sempre che l'Assicurato stesso abbia provveduto alla nomina del responsabile dei lavori.
P) Lavori di manutenzione eseguiti direttamente o in economia, di strade, fognature, piazze, giardini, parchi, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti, compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchini edili in genere, fermo restando l'esclusione per fatti dolosi e per danni da sospensione di servizio e mancato uso. Per quanto concerne i predetti lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'Ente anche se ubicati fuori dai confini del territorio di competenza.
Q) Mancata o insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, difettoso funzionamento dei semafori, cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici.
R) Organizzazione di manifestazioni culturali, sociali, sportive, ricreative, politiche, religiose, per danni cagionati all'interno di sedi dell'Ente o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni stesse, compresa la posa in opera, l’uso la manutenzione e la rimozione di addobbi decorazioni alberi natalizie strutture sia pure temporanee. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi
S) Operazioni di disinfestazione anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento, salvo quanto previsto dal successivo art 05.06 n° 16 inquinamento accidentale.
T) Attività di rimozione veicoli non in avaria, effettuata su richiesta delle competenti Autorità. Le garanzie prestate con il presente contratto saranno operanti esclusivamente se gli automezzi adibiti alla rimozione verranno movimentati da persone specificatamente autorizzate dall'Assicurato a svolgere tale attività sugli automezzi stessi e, comunque in possesso dei requisiti di legge.
L'assicurazione relativamente al punto precedente comprende i danni cagionati:
⮚ a terzi, derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le operazioni sopra descritte. La garanzia è prestata per il complesso delle seguenti operazioni non soggette alla disciplina prevista dalla Legge 990/1969 e successive modificazioni.
⮚ Da carico e scarico dei veicoli rimossi.
⮚ Da traino e/o trasporto dei suddetti veicoli dal luogo di fermo al
⮚ piazzale di sosta e/o deposito di tali veicoli.
Sono inoltre compresi in garanzia eventuali danni cagionati ai veicoli rimossi durante le operazioni sopra indicate, con esclusione comunque dei danni necessari.
• L'assicurazione relativamente a quanto indicato al punto R) non copre i danni: derivanti da circolazione stradale (Legge 990/1969 e successive modificazioni).
U) Proprietà di cani dati in affidamento a famiglie.
V) Trasporti sociali, compreso il rischio dell'assistenza domiciliare, a bambini portatori di handicap ed anziani e compresa attività di laboratorio in istituti scolastici e non.
L’assicurazione comprende altresì i rischi inerenti alle attività complementari, quali, a titolo esemplificativo senza alcuna pretese di esaustività:
W) All'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
X) All'impiego di guardiani anche armati, nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività, nonché alla proprietà o a l’uso di cani da guardia anche mordaci.
Y) Alla gestione della mensa, del bar e dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
Z) Alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.
AA) Alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato della sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni.
BB) All'organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative comprese gite.
CC)All’affido di minori a famiglie per i danni che i minori stessi potrebbero subire o cagionare con esclusione dei danni alle famiglie affidatarie
DD)Erogazione di gas metano e gestione dei relativi impianti anche se affidati a terzi
La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall’Assicurato e l’assicurazione opera perciò per tutte le attività esercitate, nulla escluso ne eccettuato.
Le fonti di energia, l'esistenza o l'uso di infiammabili, l'uso o l'esistenza di merci speciali, sostanze pericolose, imballaggi combustibili, e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.
04. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
04.01. Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, cagionati a terzi, nell’espletamento delle attività descritta in polizza, compresa la colpa grave.
L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso delle persone delle quali debba rispondere.
La garanzia è inoltre operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto di altri dei quali, a vario titolo, si avvalga per svolgere, realizzare, condurre, le attività che istituzionalmente svolge.
L’Assicurazione Responsabilità Civile terzi vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14) della legge 12 giugno 1984 n. 222. e xx.xx.
04.02. Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero.
04.03. Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni
Dall'assicurazione sono esclusi solamente i danni:
a. da furto salvo quanto previsto al punto 04.05 comma 15) seguente.;
b. di responsabilità civile per i quali, in conformità alla Legge 24.12.69 n. 990 e successive modificazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
c. Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione all'attività assicurata, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Sono però compresi in garanzia i danni derivanti dall'esame radiografico con "raggi gamma" (od altre tecniche in uso) delle saldature sulle tubazioni ed impianti in genere o da altri analoghi utilizzi di apparecchiature radiografiche.
d. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento salvo quanto previsto al punto 04.05 comma 16) seguente.
e. Da detenzione o impiego di esplosivi.
f. Derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici ovvero derivanti da asbesto/amiantio
04.04. Persone considerati “terzi”
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti (lavoratori interinali e parasubordinati compresi dipendenti comandati), sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, compreso il Segretario Comunale e gli Amministratori.
Non sono considerati terzi esclusivamente i dipendenti e/o non dipendenti assicurati INAIL nonché i Parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, per quanto coperto dalla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro che segue. In caso contrario detti dipendenti e/o non dipendenti assicurati INAIL nonché i Parasubordinati saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.
04.05. Precisazioni della garanzia
A maggior chiarimento si precisa, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, che l'assicurazione comprende anche:
1. La Responsabilità Civile derivante ai sensi dell'art.2049 C.C.,per danni cagionati a Terzi da Suoi dipendenti o commessi, in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate.
La garanzia è prestata nei seguenti limiti territoriali: Stati CEE, Stato del Vaticano, Repubblica di San Marino. Ciascun sinistro sarà indennizzato previa deduzione di una franchigia fissa di Euro 250,00 che rimarrà a carico dell’assicurato.
2. La Responsabilità personale di tutti gli Amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e collaboratori in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a Terzi e ad altri amministratori dirigenti, quadri, dipendenti e collaboratori in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei suddetti con l'Assicurato o fra di loro.
3. La Responsabilità derivante da proprietà e/o conduzione e/o manutenzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la Sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo, ma non restrittivo:
- attività ricreative/assistenziali/didattiche (inclusi CRAL, circoli aziendali e simili);
- civili abitazioni/uffici;
- attività rurali;
- attività agrituristica ricettiva, venatoria, di ristorazione e sportiva, e di allevamento di animali;
- attività industriali e/o di deposito merci anche eserciti da Terzi;
- cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, antenne, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, compresa la posa in opera, con l'intesa che, qualora la manutenzione o la posa in opera, sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella Sua qualità di committente dei lavori.
4. La Responsabilità derivante da proprietà e/o conduzione e/o manutenzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di impianti sportivi, maneggi, piscine, piste d’atletica, stadi campeggi e attrezzature di ogni genere compresi parchi e giardini giochi per bambini.
5. La Responsabilità Civile derivante quale committente di lavori ceduti in appalto e subappalto.
La Responsabilità Civile che grava sul Contraente per fatto di appaltatori, subappaltatori, studenti, stagisti, visitatori, fornitori e consulenti, lavoratori interinali che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati.
Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con l'Assicurato/Contraente.
La Responsabilità Civile personale dei dipendenti del Contraente e/o dei partecipanti a corsi professionali e/o di specializzazione e formazione, visite guidate, convegni, seminari, manifestazioni in genere nonché la responsabilità propria dell’ente per la realizzazione degli stessi, sia in strutture di sua proprietà che di terzi.
6. La Responsabilità personale dei membri delle associazioni di volontariato che prestino la loro opera in favore del Contraente;
7. La Responsabilità Civile derivante dalla gestione di mense aziendali compresi i casi di avvelenamento da cibo e bevande guaste. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a Xxxxx, la presente assicurazione comprende anche la responsabilità che incombe a gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato con l'intesa che la presente copertura sarà considerata in eccesso ad eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dagli anzidetti gestori.
8. La Responsabilità Civile derivante dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata e/o cani e animali.
9. La Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere.
10. La Responsabilità Civile derivante da lavori anche edili di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività.
11. La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche anche per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato e per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile dei lavori e/o al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere per l'attività da questi svolta a favore dell'Assicurato stesso .
L’garanzia di garanzia è operante anche quando l’attività viene espletata a favore di aziende controllate, collegate o da esso partecipate.
La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale COMMITTENTE di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. D.L. 81/2008 sulla sicurezza nei cantieri.
La presente garanzia opera sempreché:
• l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, purché dipendente, amministratore, socio a responsabilità illimitata, nonché il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal citato decreto;
• dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali;
L’assicurazione si intende altresì estesa alla responsabilità civile personale che incombe in relazione alle attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per la esecuzione dei lavori relativi alle opere realizzate o commissionate dall’Assicurato, svolte in conformità a quanto previsto citato Decreto legislativo e successive modifiche e integrazioni, purché dipendente, amministratore, socio a
responsabilità illimitata, per l’attività da questi svolta esclusivamente a favore dell’Assicurato o di aziende facenti parte del Gruppo stesso o di aziende controllate, collegate da esso partecipate.
12. La Responsabilità Civile derivante dalla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni e seminari compresi i danni derivanti dall'allestimento e smontaggio degli "stands", nonché dalle operazioni di carico e scarico. L'assicurazione comprende i danni cagionati a beni mobili ed immobili di Terzi, in consegna e non dell'Assicurato, durante le manifestazioni su indicate da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da esso detenute, compresi i danni cagionati all'Ente organizzatore, alla proprietà dell'immobile ove la manifestazione si svolge, ed ai Terzi espositori. Si prende inoltre atto che la Compagnia rinuncia ad esperire l'azione di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei Terzi espositori e dell'Ente Organizzatore.
13. L'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente dalla proprietà e/o esercizio di circoli aziendali e/o sportivi, nonché alla responsabilità derivante dall’organizzazione di manifestazioni aziendali o sportive.
14. La Responsabilità civile derivante da ritiro e consegna delle merci anche presso terzi. Sono altresì comprese le attività conseguenti al riempimento e svuotamento da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito dei fabbricati, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato.
15. A parziale deroga di quanto previsto all’art 04.03 lett A, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato. La presente garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 10% del danno, con il minimo assoluto di Euro 500,00 ed il massimo Euro 5.000,00, per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
16. A parziale deroga di quanto previsto all’art 04.03 lett E, l'assicurazione vale anche per i danni conseguenti a contaminazione dell'aria dell’acqua o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di CAUSE ACCIDENTALI. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% del danno, con il minimo assoluto di Euro 500,00 ed il massimo Euro 5.000,00, per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
17. La Responsabilità civile derivante dalla gestione ed uso, anche all’esterno dei complessi utilizzati di velocipedi e ciclofurgoni so comunque mezzi di locomozione senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso.
18. Premesso che l’Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti o altri, automezzi di cui è proprietario e/o locatario e/o di cui abbia l’utilizzo e/o l’affidamento, la Società provvederà a rispondere delle somme che l’Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singolo automezzo sopra menzionato, per danni subiti dal conducente stesso a causa di difetti di manutenzione di cui l’Assicurato fosse ritenuto responsabile.
19. La Responsabilità dell’Assicurato nel caso in cui sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressione, rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale e/o politica.
20. La Responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza nell'ambito dell'attività di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori, impianti di autolavaggio, centraline elettriche e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per esclusive necessità dell'ente;
21. L'assicurazione copre anche i rischi inerenti all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti, con esclusione comunque di danni da furto. La presente garanzia è prestata con la franchigia assoluta di 250,00 per sinistro.
22. La garanzia è estesa ai danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, fermo restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto. Ciascun sinistro sarà indennizzato previa deduzione di una franchigia fissa di Euro 250,00 che rimarrà a carico dell’assicurato.
23. La garanzia è estesa, ai danni a cose di terzi, compresi i dipendenti, derivanti da incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio, di cose dell'Assicurato o da lui detenute. La presente garanzia deve intendersi prestata fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; laddove fosse attiva la garanzia ricorso terzi in polizze incendio a garanzia delle stesse cose dell’assicurato o da lui detenute, la presente garanzia dovrà essere ritenuta prestata a secondo rischio.
24. La garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civili derivante all’Assicurato, per danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. La presente garanzia deve intendersi prestata con una franchigia di Euro 250,00, per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
25. L’Assicurazione comprende i danni alle cose su cui si compiono i lavori, ai locali ed ai manufatti ove si eseguono i lavori nonché alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi. La presente garanzia deve intendersi prestata con una franchigia di Euro 250,00, per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
26. La garanzia si intende estesa ai danni cagionati dalle cose ed alle cose di terzi in consegna e custodia dell’assicurato. A parziale deroga dell’articolo 04.04. lettera A la garanzia deve intendersi estesa anche al furto, alla sottrazione, alla rapina, all’estorsione o comunque alla distruzione delle cose in consegna e custodia dell’assicurato anche ai sensi degli artt. 1783 e ss. Codice civile. La presente garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 10% del danno, con il minimo assoluto di Euro 500,00 ed il massimo Euro 5.000,00, per sinistro per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
27. L’assicurazione comprende inoltre i danni cagionati dopo la consegna a terzi dei prodotti venduti o somministrati, nonché per i danni arrecati a terzi dopo l’ultimazione dei lavori eseguiti. La presente garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 10% del danno, con il minimo assoluto di Euro 500,00 ed il massimo Euro 5.000,00, per sinistro e fino alla concorrenza di € 500.000 per sinistro ed anno assicurativo.
28. L’assicurazione comprende i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno. La presente garanzia deve intendersi prestata con:
▪ uno scoperto del 10% del danno, con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 per sinistro relativamente per i danni ai fabbricati;
▪ una franchigia assoluta di Euro 500,00 per sinistro relativamente per gli altri tipi di danno;
In nessun caso la Società pagherà somma superiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
29. L’assicurazione comprende i danni materiali a condutture ed a impianti sotterranei. La presente garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 10% del danno, con il minimo assoluto di Euro 500,00 per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
30. La garanzia si intende operante anche per i danni cagionati a terzi dai mezzi meccanici di sollevamento (muletti) che si trovassero a circolare e/o operare nelle aree di pertinenza o antistanti ai fabbricati ove viene esercitata l’attività dell’Assicurata, nonché in aree aperte al pubblico o a queste equiparate.
31. L’assicurazione è operante per i danni derivanti dalla proprietà e funzionamento di macchine operatrici, mezzi anche speciali e di trasporto e/o sollevamento o manutenzione stradale.
Restano tuttavia operante l’esclusioni riconducibili alla Legge 24.12.69 n. 990 e successive modificazioni. In relazione all’uso su aree non aperte al pubblico l’assicurazione comprende i danni alle persone trasportate su detti mezzi.
32. La garanzia si intende operante anche per i casi da spargimento di acqua. Ciascun sinistro sarà indennizzato previa deduzione di una franchigia fissa di Euro 250,00 che rimarrà a carico dell’assicurato. La presente garanzia deve intendersi prestata fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
33. La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi. La presente garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 10% del danno, con il minimo assoluto di Euro.500,00 ed il massimo Euro 10.000,00, per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
34. La garanzia comprende anche i danni cagionati a terzi per morte lesioni personali danneggiamento a cose od animali in conseguenza dell’uso delle armi verificatosi in relazione alla professione di appartenente alla Polizia Municipale e ove presenti Guardiacaccia o funzionari incaricati di pubblico servizio dalla Contraente. La garanzia è operante anche per detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo di armi in dotazione o comunque legittimamente detenute anche all’interno di uffici, caserme e poligoni nel caso di esercitazioni ed anche al proprio domicilio nell’atto di intraprendere o cessando dal servizio, nonché per i casi previste all’articolo 55 C.P. Gli appartenenti al corpo di polizia Municipale, Guardie forestali/Venatorie e comunque incaricati dall’Ente sono considerati terzi tra di loro come terzi sono i dipendenti e l’ente medesimo.
35. Premesso che il Contraente/assicurato ai fini dell’assunzione del personale può effettuare prove e/o esami, anche pratici, la garanzia comprende i danni cagionati a terzi e subiti dalle persone in occasione le suddette prove e/o esami.
36. La Garanzia comprende i danni cagionati a terzi a seguito di, attività socialmente utili e di volontariato, relativamente all'organizzazione e alla gestione di attività assistenziali o di inserimento od integrazione in ambito sociale, scolastico o lavorativo, non esclusa l’attività di accoglienza migranti e la gestione dell’emergenza relativa in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con famiglie
in condizione di disagio, anziani, cittadini stranieri, disoccupati, disabili, tossicodipendenti, nonché in relazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità (come - a titolo meramente indicativo e non limitativo - manutenzione di aree verdi, piccole manutenzioni presso edifici scolastici, parchi gioco, sorveglianza presso edifici scolastici, spazi ricreativi, musei), ad opera di persone non dipendenti, l'assicurazione si intende estesa oltre che all’Ente alla responsabilità civile direttamente derivante ai soggetti - singoli cittadini, famiglie, enti e/o associazioni - aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate iniziative, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o - in ogni caso - tali iniziative, siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente. E esclusa ogni responsabilità derivante dall'esercizio di attività medica.
37. La garanzia comprende i danni imputabili all’Ente Contraente e/o al proprio personale dipendente anche in virtu’ di deleghe previste dalla Vigente normativa in relazione all’organizzazione e/o direzione e/o coordinamento di attività di Protezione Civile, di previsione, prevenzione e lotta attiva contro incendi boschivi realizzate con dipendenti dell’Ente Assicurato e/o in collaborazione con altri soggetti. Pubblici e/o privati comprese Associazioni di Volontariato.
38. Atti di Dio: la garanzia comprende anche i danni a persone o cose eventualmente imputabili all’ente in conseguenze di eventi climatici, geologici, atmosferici o catastrofici in genere, quali alluvioni, frane, terremoti etc. La presente garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 10% del danno, con il minimo assoluto di Euro 25.000,00 ed il massimo Euro 100.000,00, per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
05. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI
05.01. Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e successive modificazioni e integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (compresi i dirigenti), nonchè parasubordinati, interinali, collaboratori coordinati e continuativi, dipendenti a chiamata, altri prestatori d’opera utilizzati in base a Leggi, Norme, Regolamenti o altre Leggi, norme, regolamenti e addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione compreso, il Dlgs 38/2000, e per gli infortuni in itinere;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danno non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modificazioni e integrazioni e D.Lgs.38/2000, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.
L’assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 197/97. Nel caso in cui l’INAIL esercitate l’azione di rivalsa. ex art.1916 del Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alle condizioni che al momento del sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di legge.
Non costituisce però causa di decadenza della copertura l’inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti.
L’Assicurazione Responsabilità Civile Operai valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14) della legge 12 giugno 1984 n. 222.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
05.02. Malattie professionali
L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale.
Il massimale destinato a questa specifica sezione è pari ad €2,5 milioni per sinistro e rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1) per quel prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali che si manifestino dopo ventiquattro mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapportò di lavoro.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. - "Obblighi in caso di sinistro", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
Sono escluse le malattie che pur manifestandosi durante il periodo di copertura abbiano avuto origine da fatti avvenuti oltre 5 anni prima della stipula della stessa
05.03. Buona fede INAIL
Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza della garanzia RCO il fatto che l’Assicurato non sia in regola con gli obblighi di legge a condizione che:
a) l’irregolarità non derivi da dolo;
b) l’assicurato stesso corrisponda all’infrascritta Società il premio derivante dalle retribuzioni dei dipendenti risultati non in regola con gli obblighi di legge, con effetto dall’ultima scadenza annua anteriore al momento dell’infortunio.
06. NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – OPERAI
06.01. Obblighi in caso di sinistro
In caso di Sinistro relativo alla Responsabilità Civile l'Assicurato deve:
1) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo come disposto dall'art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità;
2) agli effetti dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.
Tale denuncia deve essere fatta entro trenta giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortuno viene iniziato procedimento penale, egli deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'in- fortunato o suoi aventi diritto, nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1865 n.1124 trasmettendo tempestivamente atti documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'Assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
06.02. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume a proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/dei danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/dei danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. La Società si impegna a comunicare in tempo utile all'Assicurato, la designazione del legale incaricato. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata. Detta somma è da ritenersi in aggiunta al massimale
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall’Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto. In caso la Società non provveda a nominare il difensore decorsi 30 giorni dalla ricezione della citazione o richiesta di risarcimento il contraente potrà provvedere con costi a carico della società
Sono comprese le Spese per il Procedimento di negoziazione assistita prevista dal DL 132/2014 convertito nella Legge 162/2014.
06.03. Sinistri in serie
Ove da un unico evento o da un medesimo comportamento o da una serie concatenata di atti derivino una pluralità di sinistri che possano coinvolgere anche una pluralità di persone, saranno considerati unico sinistro sia ai fini del massimale che rimarrà unico sia ai fini della franchigia che sarà applicata una sola volta.
07. NORME
07.01. Produzione di informazioni sui sinistri
Entro tre mesi dalla scadenza annuale di polizza ed in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto tramite file modificabili quindi non nella modalità sola di lettura e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
• Il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore
• La data di accadimento dell’evento
• La data della denuncia
• La tipologia dell’evento,
• La tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto)
• L’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) Sinistro agli atti, senza seguito;
b) Sinistri liquidato, in data con liquidazione pari a €
c) Sinistro aperto, riservato, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €………….
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 1per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad 500euro.
3. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d’intesa con l’Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
07.02. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti
Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell’art 3 comma 5 della l. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità stabilite dall’art 3 com,ma 1 L 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) seguente Ed ove obbligatorio il Codice Unico
Pogettio (CUP). Per i pagamenti effettuati all’intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell’art 117 D. Lgs 109/2005 come da indicazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contartti pubblici.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari può detterminare la risoluzione di diritto del presente contratto.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
07.03. Clausola Broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI Broker Net Italia Srl che agisce in qualità di Broker ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.
Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI Broker Net Italia S.r.l., che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.
Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell’art 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente assicurazione sia appoggiato presso un agenzia, questa si impegna alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con il Broker e all’ottenimento della ratifica da parte della propria Compagnia prevista dall’Art 55 del regolamento ISVAP 5/2006
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.
La BNI Broker Net Italia S.r.l. è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall’altra Parte.
Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.
Alla BNI Broker Net Italia Srl verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l’intermediazione pari al 10% di ogni premio imponibile.
08. SEZIONE LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
08.01. Franchigia Frontale RCT
Ove non diversamente previsto verrà applicato per qualsiasi sinistro risarcibile a norma della sezione RCT una franchigia frontale pari a € 1.500,00.
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08.02. Franchigia Frontale RCO
La garanzia è prestata senza alcuna franchigia
08.03. Tabella riepilogativa garanzie limiti e franchigie
Sezione di riferimento | Franchigie e scoperti | Limiti di indennizzo | |||
X.X.Xxxxx | |||||
09.01 Franchigia Frontale RCT | Euro € 1.500,00 | ||||
04.05.01 - Committenza auto | Euro 250,00 | ||||
04.05.15 - Danni da furto commesso attraverso ponteggi eretti dall’assicurato/contraente | scoperto del 10%, con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo Euro 5.000,00 | Euro 100.000,00 per sinistro e per assicurativo | anno | ||
04.05.16 accidentale | - | Inquinamento | Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00 | Euro 500.000,00 per sinistro e per assicurativo | anno |
04.05.21 - Parcheggi | Euro 250,00 | ||||
04.05.22 – scarico | mezzi | sotto carico e | Euro 250,00 | ||
04.05.23 – Causale Incendio | Euro 500.000,00 per sinistro e per assicurativo (a secondo rischio presente assicurazione incendio ricorso terzi) | anno ove con | |||
04.05.24 - Danni a cose sollevate, trasportate, caricate o scaricate | Euro 250,00 | Euro 150.000,00 per sinistro e per assicurativo | anno | ||
04.05.25 - Danni cose nell’ambito dei lavori | Euro 250,00 | Euro 150.000,00 per sinistro e per assicurativo | anno | ||
04.05.26 - Danni da cose ed a cose in consegna e custodia | scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00 | Euro 150.000,00 per sinistro e per assicurativo | anno | ||
04.05.27 - Xxxxx dopo la consegna a terzi dei prodotti o dopo l’ultimazione dei lavori | scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00 | Euro 500.000,00 per sinistro e per assicurativo | anno | ||
04.05.28 - Cedimento o frana- mento del terreno | Limitatamente ai danni ai fabbricati, scoperto del 10% con il mimino di euro 1.500,00, mentre per gli altri danni franchigia assoluta di euro 500,00 | Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
04.05.29 - Danni a condutture ed impianti sotterranei | Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 | Euro 500.000,00 per sinistro e per assicurativo | anno | ||
04.05.33- Danni da spargimento di acqua | Euro 250,00 | Euro 500.000,00 per sinistro e per assicurativo | anno | ||
04.05.34 danni da interruzione di attività | Scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 ed il massimo di Euro 10.000,00 | Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
04.05.38 Atti di Dio | Scoperto del 10% con il minimo di euro 25.000,00 ed il massimo di Euro 100.000, | Euro 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
09. Somme assicurate e premi netti annui
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI | MASSIMALI | RETRIBUZIONI | TASSI LORDI ‰ | PREMIO | |
1 | Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o cha abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di: | € 5.000.000,00 | € 1.300.000,00 | ||
a) | per persona | € 5.000.000,00 | |||
b) | per cose o animali | € 5.000.000,00 | |||
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE OPERAI | |||||
1 | Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o cha abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di: | € 5.000.000,00 | € 1.300.000,00 | ||
a) | per persona | € 5.000.000,00 |
Fatto in Quattro originali a il .
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LE COASSICURATRICI
EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:
Offerta Tecnica
Denominazione sociale offerente :……………………………………………….
Sede Legale :……………………………………………….
Firma e qualifica :……………………………………………….
Data :……………………………………………….
OFFERTA ECONOMICA
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI | MASSIMALI | RETRIBUZIONI | TASSI LORDI‰ | PREMIO | |
1 | Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o cha abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di: | € 5.000.000,00 | € 1.300.000,00 | ||
a) | per persona | € 5.000.000,00 | |||
b) | per cose o animali | € 5.000.000,00 | |||
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE OPERAI | |||||
1 | Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o cha abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di: | € 5000.000,00 | € 1.300.000,00 | ||
a) | per persona | € 5.000.000,00 |
Per complessivi:
Premio totale Euro di cui imposte
Riparto di coassicurazione:
- - %
- - %
- - %
Denominazione sociale offerente :……………………………………………….
Sede Legale :……………………………………………….
Firma e qualifica :……………………………………………….
Data :……………………………………………….