TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI COMPETENZE
COMUNE DI BOLZANO – STADTGEMEINDE BOZEN
Regolamento comunale per le attività funebri e cimiteriali
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI COMPETENZE
Capo I – Disposizioni generali e competenze
Articolo 1 (Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni statali e provinciali vigenti, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini, degli operatori settore ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, onde prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) nell’ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell’Autorità Giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l’obitorio, sia dal servizio sanitario, quali il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
b) nell’ambito funebre è ricompreso il trasporto delle salme e l’attività funebre, nonché i servizi ad essi connessi;
c) nell’ambito cimiteriale è ricompreso l’insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l’illuminazione elettrica votiva;
d) nell’ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.
Articolo 2 (Competenze)
1. Le competenze dello Stato, della Provincia di Bolzano, dell’Azienda Sanitaria e del Comune sono specificate nelle norme statali e provinciali vigenti.
2. Ulteriori competenze aggiuntive del Comune e dell’Azienda Sanitaria, quale supporto al Comune per motivi igienico sanitari, sono specificate dal presente regolamento e dai provvedimenti da esso scaturenti.
3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo o Autorità Sanitaria Locale, nonché dagli altri organi comunali nel rispetto delle norme in materia di sanità, commercio e pubblica sicurezza e, infine, in esecuzione dei provvedimenti provinciali in materia di cimiteri e cremazione avvalendosi, ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico sanitari, della competente Azienda Sanitaria. Si richiama, per quanto concerne il riparto di competenze, l’articolo 4 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165.
Articolo 3 (Responsabilità)
1. Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.
Articolo 4 (Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria)
1. Fanno parte integrante del presente regolamento, oltre le disposizioni degli articoli 337 e seguenti del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265, come modificate e integrate dai provvedimenti vigenti, tutte le altre contenute nelle altre leggi statali che di seguito si richiamano, per le parti non modificate per l’applicazione sul territorio provinciale dalle relative leggi
a) D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
b) D.P.R. 3/11/ 2000, n. 396;
c) L. 28/2/2001, n. 26;
d) L. 30/3/2001, n. 130;
e) D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. come recepito con L.P. 26/5/2006, n. 4 e s.m.i.;
f) D.P.R. 15/7/2003, n. 254;
g) Legge Provinciale 13 gennaio 1992, n. 1 (Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale) e s.m.i.;
h) Legge Provinciale 24 dicembre 1975, n. 55 (Norme in materia di igiene e sanità e di edilizia scolastica) e s.m.i.;
i) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1(Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione);
j) Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46 (Regolamento di esecuzione della legge provinciale in materia cimiteriale e di cremazione).
Articolo 5 (Atti a disposizione del pubblico)
1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali sono tenuti, su supporto informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, i registri di cui ai successivi articoli 93, 94, 95 e 96.
2. Sono inoltre resi disponibili alla visione del pubblico interessato, con la pubblicazione sul sito web del Comune o a collegamenti telematici in esso contenuti, i provvedimenti comunali concernenti:
a) l’orario di apertura e chiusura;
b) il presente regolamento e le sue eventuali modifiche;
c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e L.P. 22/10/1993 n. 17.
Capo II – Gratuità ed onerosità dei servizi
Articolo 6 (Servizi gratuiti e a pagamento)
1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
a) il servizio di osservazione dei cadaveri per le salme di persone aventi, in vita al momento del decesso, residenza nel Comune o decedute nel comune, laddove svolto presso le camere mortuarie delle strutture sanitarie o anche il deposito comunale di osservazione, per un tempo che non ecceda le 24 ore dal decesso;
b) l’utilizzo, per le salme di persone aventi in vita al momento del decesso, residenza nel Comune o decedute nel comune, di celle frigorifere comunali entro le prime 24 ore dal decesso o anche oltre tale limite temporale esclusivamente per ragioni igienico sanitarie e medico-legali certificate dall’Azienda Sanitaria;
c) l’uso dei servizi obitoriali per le funzioni proprie, nei casi di salme di persone residenti in vita nel Comune o decedute nel comune, previa disposizione di ammissione da parte della competente Autorità;
d) il recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri, di persone decedute in solitudine o su pubblica via a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d’urgenza e con l’onere posto a carico dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento, salvo che il servizio non sia svolto per ordine dell’Autorità Giudiziaria o dell’Autorità Sanitaria;
e) la fornitura del feretro, l’inumazione o la cremazione, ove richiesta, per i cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 16;
f) le esumazioni ordinarie da campo comune in caso di disinteresse sulla destinazione dei resti mortali da parte degli aventi titolo;
g) le esumazioni al termine di concessione di area a sistema di inumazione in caso di disinteresse degli aventi titolo;
h) le estumulazioni al termine della concessione di loculo o altro manufatto, in caso di disinteresse degli aventi titolo.
i) la deposizione delle ossa in ossario comune;
l) lo sversamento indistinto delle ceneri all’interno del cinerario comune.
3. Tutti gli altri servizi o forniture sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente organo comunale.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo adottato ai sensi di legge contestualmente all’adozione delle tariffe, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché vengano quantificati l’onere per l’amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.
5. Ove la legge muti l’individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
6. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di particolari convenzioni con i comuni interessati, con relativi prezzi.
TITOLO II – POLIZIA MORTUARIA
Capo I – Adempimenti obbligatori e trattamenti consentiti
Articolo 7 (Adempimenti conseguenti il decesso)
1. In caso di morte di una persona è d’obbligo avvisare l’Ufficiale di stato civile, secondo quanto specificato all’articolo 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e all’articolo 72 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396.
2. Il medico curante o chi per lui, ai sensi dell’art. 2 della L.P. 1/2012, provvede alla denuncia della causa di morte secondo modulistica ISTAT e con le procedure previste dall’articolo 1 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285. Ove sia richiesta la veglia funebre a domicilio, sussistendone la possibilità, il medico curante o chi per lui, ai sensi dell’art. 5 della L.P. 1/2012, provvede al relativo “nulla osta” fornendo le indicazioni necessarie ai familiari.
3. L’Ufficiale di Stato Civile, ai sensi dell’articolo 74 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396, si accerta della morte per mezzo di medico incaricato delle funzioni di necroscopo e, in relazione a tale accertamento, salvo i casi di impedimento giudiziario, ne autorizza, a seconda dei casi, la inumazione, la tumulazione o la cremazione. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata ai sensi della L. 30/3/2001, n° 130 e della sua legge di recepimento provinciale Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1 e del suo regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46.
4. L’accertamento di morte è certificato, ai sensi dell’art. 2 della L.P. 1/2012, dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo, nei modi e secondo quanto stabilito all’articolo 4 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
5. Ogni medico intervenuto è tenuto a denunciare alle Autorità competenti l’esistenza di indizi di morte dovuta a reato o di morte violenta. Si applica l’articolo 3 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
6. Fermo restando per i sanitari l’obbligo di cui all’articolo 365 del codice penale, ove dalla certificazione o dalla scheda sulle cause di morte sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso deve darne immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 396/2000.
7. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri di cadavere si applicano l’articolo 5 e il comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
8. Per i nati morti si applica il comma 1 dell’articolo 7 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285..
9. Per i prodotti abortivi si applica l’articolo 7 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
10. Per le parti anatomiche riconoscibili si applica D.P.R. Nr. 285 l’articolo 3 del D.P.R. 15/7/2003, n. 254
Articolo 8 (Trattamenti consentiti e osservazione delle salme)
1. L’osservazione delle salme è svolta, fino all’accertamento di morte, da chi ne ha titolo o ne è incaricato dalla famiglia, nei luoghi consentiti dall’art. 5 della L.P. 1/2012 e dal Capo III del D.P.R. 285/1990 e specificatamente:
a) deposito di osservazione
b) obitorio;
c) camera mortuaria di struttura sanitaria;
d) domicilio del defunto o dei suoi familiari.
2. Dopo l’accertamento della morte svolto dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo o passato il periodo di osservazione, il cadavere può essere sottoposto a trattamenti refrigeranti, chiuso nel feretro, inumato, tumulato o cremato, previo accertamento della presenza delle autorizzazioni richieste.
3. L’accertamento della morte con metodo strumentale, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del
D.M. 22/8/1994, n. 582, autorizza il medico necroscopo a consentire la conservazione refrigerata del cadavere, il riscontro diagnostico o l’autopsia, i trattamenti conservativi chiesti dai familiari.
4. Nel caso di cadaveri portatori di una malattia infettiva si applica il combinato disposto dai commi 3 e 5 dell’art. 2 del D.P.P. 46/2012. Pertanto l’obbligo della doppia cassa, nel territorio provinciale, è valuato da medico necroscopo. In tali casi sono vietati i trattamenti di imbalsamazione.
5. In caso di morte in cui il cadavere presenti segni di radioattività tali da determinare pericolo per la salute, vengono adottate le cautele di volta in volta prescritte dall’ASL. In tali casi è vietata la imbalsamazione.
Capo II – Autorizzazioni
Articolo 9 (Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione)
1. L’Ufficiale di Stato Civile autorizza:
a) la inumazione, la tumulazione, la cremazione di cadavere o di nato morto;
b) la dispersione, nei modi e luoghi consentiti, delle ceneri di un cadavere, ivi compreso l’interramento destinato a dispersione in tomba in concessione di cui alla lettera b) del comma del comma 2 dell’articolo 5 del D.P.P. 46/2012.
2. L’Azienda Sanitaria autorizza:
a) la inumazione, la tumulazione, la cremazione di feti e prodotti abortivi di presunta età di gestazione inferiore a 28 settimane, su richiesta dei genitori;
b) la inumazione, la tumulazione, la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, come definite dall’art. 3 del D.P.R. 254/2003, su richiesta dell’avente titolo.
3. Il Dirigente comunale competente, o il funzionario da questi delegato, autorizza, nei modi e nei limiti di cui alla L.P. 1/2012 e del regolamento di attuazione D.P.P. 46/2012:
a) la tumulazione di urna cineraria;
b) l’affidamento di urna cineraria e il relativo recesso;
c) la esumazione ed estumulazione, come ogni traslazione di cadavere, resto mortale, ossa e ceneri all’interno o per l’esterno del cimitero;
d) la tumulazione e la cremazione di ossa;
e) la inumazione, la tumulazione, la cremazione di resti mortali, come definiti dall’art. 3 del D.P.R. 254/2003;
f) ogni altra operazione cimiteriale. Soppresso il comma 4
Articolo 10 (Autorizzazione al singolo trasporto funebre)
1. Il Dirigente comunale competente, o il funzionario da questi delegato, autorizza ogni trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n.
285. L’autorizzazione è rilasciata all’incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione, anche
con la trasmissione per via telematica, del possesso dei requisiti previsti e secondo quanto disciplinato nel presente regolamento.
2. In particolare, prima del rilascio dell’autorizzazione, si dovrà verificare, per ciascun trasporto:
a) la presenza dell’incarico di esecuzione da parte di chi ne ha titolo;
b) la compatibilità fra quanto richiesto e le modalità consentite per l’esecuzione del servizio per quanto concerne tempi, destinazione e percorsi;
c) l’esistenza dei titoli abilitativi all’esercizio di agenzia d’affari di cui all’articolo 115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. e al commercio al minuto in posto fisso, costituenti – essi – congiuntamente requisito essenziale per esercitare anche il trasporto funebre.
3. Il trasporto di feretro nell’ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune, a seguito di domanda degli interessati.
4. Il trasporto di feretro in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, se sepolto, dal Comune dal quale parte, a seguito di domanda degli interessati.
5. Durante il trasporto funebre il feretro è accompagnato dalla autorizzazione al trasporto, dalla attestazione relativa alla verifica del feretro effettuata dall’addetto al trasporto funebre, fermo restando quanto previsto dall’articolo 24 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, corredate, a seconda dei casi, dall’autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione o, se del caso, dall’autorizzazione alla cremazione.
6. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione esibita.
7. Non sono soggette a singola autorizzazione del comune:
a) i trasporti di salme interni alla struttura sanitaria in cui la persona è defunta;
b) i trasferimenti di salma dal domicilio o al domicilio, nel territorio della Provincia di Bolzano, in presenza del “nulla osta” medico, purché svolti nei modi di cui al comma 1 dell’articolo 5 della L.P. 1/2012 e per quanto applicabile dall’articolo 2 del regolamento D.P.P. 46/2012.
Capo III – Vigilanza, controllo e sanzioni
Articolo 11 (Vigilanza, controllo e sanzioni)
1. Il Comune vigila e controlla, se del caso avvalendosi dell’A.S. per i compiti igienico sanitari, l’applicazione del presente regolamento, comminando le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti violati.
2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento, come delle norme della L.P. 1/2012 e del D.P.P. 46/2012 richiamate nel presente regolamento, e ai provvedimenti conseguenti, è soggetta alla sanzione prevista all’articolo 101.
3. Quando la violazione concerne norme contenute nel T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 o nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 si applicano le specifiche sanzioni da questi previste.
4. Personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, per l’applicazione del presente regolamento.
TITOLO III – ATTIVITÀ NECROSCOPICA
Capo I – Trasporti funebri obbligatori, obitori e depositi di osservazione
Articolo 12 (Trasporti funebri obbligatori)
1. I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le salme di persone per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari sono a pagamento con onere a carico del servizio sociale competente del Comune di residenza.
2. La raccolta e il trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico sono a pagamento con onere a carico del Comune nel cui territorio avviene il decesso.
3. La raccolta e il trasferimento all’obitorio nei casi diversi da quelli di cui ai commi precedenti sono a pagamento con onere a carico di chi li ha richiesti o disposti.
4. Il Comune garantisce il servizio obbligatorio di trasporto funebre di cui ai commi 1 e 2 precedenti, con l’esecuzione diretta o a mezzo di terzi affidatari.
Articolo 13 (Depositi di osservazione e obitori)
1. L’obitorio, è il luogo in cui:
a) mantenere in osservazione e custodire una salma di persona deceduta nel comune in attesa di procedere a indagini autoptiche o al riconoscimento della salma;
b) ricevere le salme delle persone decedute in luoghi pubblici o decedute in abitazioni in cui l’Azienda Sanitaria competente per territorio abbia certificato l’antigienicità.
2. La gestione dell’obitorio non può essere data ad operatori privati che svolgano attività funebre, come definita dall’articolo 17 e seguenti del presente regolamento.
3. Il deposito di osservazione è il luogo ove mantenere in osservazione una salma di persona deceduta nel Comune, purché non sia richiesta e autorizzata la veglia a domicilio dal medico competente, ai sensi dell’art. 5 della L.P. 1/2012, per evidenziarne eventuali manifestazioni di vita.
4. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero e cura, strutture socio-assistenziali, strutture sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
5. Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nel civico cimitero di Oltrisarco.
6. L’ammissione nell’obitorio è autorizzata dal Comune, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, casi previsti, dal competente servizio dell’Azienda Sanitaria
7. Nell’obitorio è vietata la permanenza di persone estranee al servizio ed anche dei familiari del defunto, tranne per le incombenze loro spettanti.
8. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall’Azienda Sanitaria.
9. La sorveglianza può essere esercitata con la presenza di personale con tale funzione o con ogni altra modalità o strumentazione idonea ad assicurare la funzione propria del locale. Deve comunque essere prevista la presenza di sistemi anti-intrusione.
10. Per il numero di celle frigorifere minimo, ci si attiene alle indicazioni stabilite dall’Azienda Sanitaria.
TITOLO IV – ATTIVITÀ FUNEBRE E SALA DEL COMMIATO
Capo I – Feretri
Articolo 14 (Deposizione nel feretro)
1. Nessun cadavere può essere trasportato, sepolto o cremato se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale in materia, come integrate e modificate dai commi 3 e 4 dell’art. 2 e dall’art. 4 del D.P.P. 46/2012. Fa eccezione il solo trasporto di salma di cui all’articolo 10, comma 7 lettera b) su “nulla osta” medico.
2. La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura del personale autorizzato o anche dai familiari, o da loro incaricati, sempre che non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria o di tutela della salute pubblica.
3. Qualora la salma si trovi in struttura sanitaria di ricovero e cura, struttura socio assistenziale, struttura sanitaria residenziale, obitorio, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all’accoglimento dei cadaveri, la vestizione, salvo diversa disposizione degli aventi titolo, è effettuata a cura del personale della struttura.
4. Laddove siano previsti trattamenti della salma connessi a particolari rituali legati a pratiche religiose, questi trattamenti potranno essere effettuati, previa specifica autorizzazione comunale.
5. Ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del D.P.P. 46/2012 se il feretro permane all’interno del territorio della Provincia non è necessaria la iniezione conservativa di cui all’art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo che non sia prescritta dal medico necroscopo nei casi in cui questi, per motivi igienico- sanitari, lo disponga.
Articolo 15 (Verifica e chiusura feretri)
1. La chiusura del feretro e la verifica dello stesso è fatta decorso il periodo di osservazione e prima del trasporto, a cura dell’addetto appositamente incaricato.
2. Chi è tenuto alla chiusura del feretro o alla sua verifica controlla l’applicazione delle caratteristiche prescritte per l’impiego dei feretri in relazione alla tipologia del trasporto e alla pratica funeraria scelta.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e alle modalità, tempi e mezzi per il trasporto, nonché l’identificazione del cadavere.
4. Per i trasporti all’estero la verifica di cui ai commi precedenti è svolta da personale appositamente incaricato.
5. La dichiarazione sulle verifiche effettuate è fatta su modulistica predisposta dal comune.
Articolo 16 (Fornitura gratuita di feretri)
1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in applicazione del DPGP dell’11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l’assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso.
4. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto
ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell’anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall’avvio del procedimento conseguente all’accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
5. Per familiari, ai fini dell’applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre leggi e regolamenti che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
6. La fornitura della cassa, se del caso, è a carico del Comune per il trasporto obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, purché ricorrano le condizioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 6 del presente regolamento.
Capo II – Attività funebre
Articolo 17 (Attività funebre)
1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, ex articolo 115 del T.U. leggi pubblica sicurezza;
b) commercio al minuto in posto fisso di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L’attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, che hanno inoltrato alla Provincia Autonoma di Bolzano SCIA o che siano autorizzate all’esercizio da parte del Comune in cui ha sede commerciale il soggetto richiedente, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e dalle norme in materia e, in particolare, congiuntamente per:
a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, ex articolo 115 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza;
b) commercio al minuto in posto fisso, non alimentare.
3. Per i servizi funebri comunali gestiti in economia diretta è necessaria e sufficiente la sola autorizzazione di agenzia d’affari intendendosi sostituita l’autorizzazione al commercio dalla deliberazione comunale di istituzione del servizio. Ove il Comune intendesse svolgere detti servizi a mezzo di società parzialmente o totalmente partecipata, valgono per questa tutte le norme stabilite al comma 1 per qualsiasi persona giuridica.
4. Il trasporto funebre di salma o di cadavere sul territorio comunale è svolto unicamente dai soggetti di cui al comma 1 o al comma 2.
5. Chi effettua trasporti funebri in arrivo o in partenza dal territorio comunale nel territorio del Comune deve possedere:
a) autorizzazione/SCIA per commercio in posto fisso e congiuntamente per disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, ex articolo 115 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, rilasciata/presentata da/in altro comune dello Stato;
b) autorizzazione all’attività funebre/SCIA rilasciata/presentata dalla Provincia Autonoma Bolzano che ha regolato la materia;
c) analogo titolo abilitativo all’esercizio dell’attività funebre in località sita in Stato membro della Unione europea, purché sussista il contemporaneo rispetto dei requisiti previsti per l’esercizio di attività funebre nel Comune di Bolzano.
6. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all’attività funebre avviene nella sede indicata autorizzazione/SCIA o, su preventiva richiesta dell’interessato, in altro luogo ammesso. Le medesime attività sono vietate all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori, depositi di osservazione, servizi mortuari sanitari.
7. Sono funzioni amministrative del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell’A.S.:
a) il controllo della SCIA/autorizzazione dell’attività funebre o, la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitarla, l’ordine e vigilanza sul suo esercizio, le sanzioni ad essa riferitesi;
b) l’ordine e la vigilanza sul trasporto di salme o cadaveri, di resti mortali, di ceneri e di ossa.
8. I soggetti che esercitano l’attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese. Il prezziario deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.
9. L’impresa che svolge trasporto funebre o 9. Unabhängig von dessen Rechtssitz muss sich attività funebre nel territorio del Comune, das Unternehmen, welches Bestattungstransporte
indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività nel rispetto del presente regolamento.
Articolo 18 (Autorizzazioni disgiunte e condizioni per la presentazione di SCIA)
1. La SCIA è comprensiva delle attività previste dalla normativa vigente in materia di commercio e, se presente congiuntamente l’autorizzazione per agenzia d’affari, abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
2. Qualora le singole componenti della attività funebre siano svolte in forma disgiunta tra loro, permangono gli obblighi normativi vigenti singolarmente in materia di commercio, agenzia d’affari. Valgono, anche per singola attività disgiunta, i divieti e gli obblighi necessari per l’espletamento dell’esercizio di attività funebre.
3. Per l’apertura di una sede commerciale secondaria i soggetti esercenti l’attività funebre devono disporre per ciascuna nuova sede di almeno un incaricato alla trattazione degli affari.
4. Le condizioni ostative alla presentazione della SCIA per lo svolgimento dell’attività funebre
sono prescritte dalla normativa nazionale vigente. Il dichiarante dovrà certificare l’assenza a proprio carico di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa.
Articolo 19 (Tutela e salvaguardia dei lavoratori – Formazione professionale)
1. Il legale rappresentante dell’impresa autorizzata all’esercizio della attività funebre è tenuto a garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
2. In particolare, direttamente o a mezzo di terzi in possesso delle necessarie competenze, dovrà procedere ad una accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione, o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica.
3. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri (numero di operatori, attrezzature, procedure, ecc.) di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e di protezione.
4. Il legale rappresentante dell’impresa autorizzata all’esercizio della attività funebre ha l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell’impresa e sulle modalità di prevenirli.
Articolo 20 (Dotazione organica, dei mezzi e delle rimesse)
1. I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e le relative rimesse devono ottemperare agli obblighi previsti dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. Le imprese esercenti l’attività funebre nel territorio comunale occorre che dimostrino al Comune, per il tramite di idonea documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di autofunebri autorizzate e di personale per assicurare il regolare e decoroso disimpegno del servizio.
3. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.
4. La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e sue successive integrazioni e modifiche.
5. Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell’impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.
6. L’esercente l’attività funebre può documentare la disponibilità continuativa di autofunebre oltre che attraverso la proprietà anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata, purché pari o superiore all’anno.
Articolo 21 (Orari e modalità per l’attività funebre)
1. L’ufficio del Comune competente il rilascio di autorizzazione al commercio determina gli orari minimi di apertura delle sedi commerciali in cui si svolge l’attività funebre, ivi compresa la presenza oraria minimale di un addetto alla trattazione degli affari.
Articolo 22 (Tutela del dolente e della concorrenza)
1. Chi svolge attività funebre in modo congiunto o disgiunto non può:
a) gestire servizi mortuari sanitari all’interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione, crematori o servizi necroscopici.
Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d’obbligo la separazione societaria come stabilita dalla L. 10/10/1990, n. 287. La gestione dell’attività funebre svolta in economia diretta dal Comune non obbliga alla separazione dell’attività.
2. È vietato lo svolgimento dell’attività funebre negli obitori, depositi di osservazione o all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio- assistenziali, servizi mortuari sanitari.
3. Il Comune provvede periodicamente a fornire alla cittadinanza, sul proprio sito web, le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici, in attuazione dell’art. 10 della L.P. 1/2012.
4. Il Comune svolge compiti di vigilanza e controllo su chi ha presentato SCIA o è autorizzato a svolgere attività funebre sul proprio territorio, applicando le eventuali sanzioni, fino alla sospensione dell’attività o, se del caso, la revoca delle autorizzazioni o della possibilità di operare.
5. Periodicamente personale del Comune effettua controlli a campione sui trasporti funebri, nonché nelle sedi di esercizio dell’attività funebre verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento dettando, se del necessario, le sanzioni previste.
Articolo 23 (Provvedimenti sospensivi)
1. Ove si rilevino le situazioni seguenti, il Comune può determinare la sospensione dell’attività:
a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
b) mantenimento dei mezzi funebri in condizioni non idonee;
c) mancanza di decoro nell’esecuzione del servizio da parte del personale dell’impresa;
d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
e) mancato servizio nell’orario e nel luogo previsto;
f) mancato pagamento dei diritti e delle tariffe comunali in materia funebre o cimiteriale;
g) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge o regolamento inerenti l’attività.
2. La sospensione temporanea ripetuta per 3 volte nell’arco di un biennio determina la revoca dell’autorizzazione.
Capo III – Trasporto funebre
Articolo 24 (Definizione ed effettuazione del trasporto funebre)
1. Per trasporto funebre si intende il trasporto di una salma, previa autorizzazione comunale alla sua singola esecuzione o, ricorrendone il caso, previo “nulla osta” di cui all’art. 2 del D.P.P. 46/2012. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con
D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e, nell’ambito della Provincia di Bolzano dall’art. 5 della L.P.
1/2012 e dall’art. 2 del D.P.P. 46/2012, nonché, nel territorio comunale, dalle presenti norme regolamentari.
3. Il trasporto dei resti mortali come definiti all’articolo 3 del D.P.R. 15/7/2003, n. 254 è regolato dal successivo art. 32.
4. Il trasporto interno al cimitero di feretro, contenitore di resti mortali, cassetta di ossa o urna cineraria è svolto dal personale dei Servizi cimiteriali comunali.
5. Il trasferimento di salma all’interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella nozione di trasporto funebre. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l’attività funebre.
6. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell’attività medesima.
7. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all’articolo 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, previa autorizzazione al singolo trasporto rilasciata dal Comune o, nel caso di trasporto di salma nell’immediatezza della morte, se dal domicilio del defunto al deposito di osservazione, previo specifico “nulla osta” del medico intervenuto, ai sensi dell’art. 2 del D.P.P. 46/2012.
8. Il medico necroscopo, in caso di morte per malattia infettivo diffusiva, adotta le misure e dispone le cautele di cui al comma 5 dell’art. 2 del D.P.P. 46/2012, segnalando obbligatoriamente e tempestivamente tale circostanza a chi effettua il trasporto di salma, nonché al destinatario, sia esso cimitero o crematorio. Analogo obbligo resta in capo all’Azienda Sanitaria, in caso di rischio radioattivo, prescrivendo le opportune cautele.
Articolo 25 (Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza) -
1. Compete al Sindaco, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all’articolo 27 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773, disciplinare con apposita ordinanza le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
a) orari di svolgimento dei servizi;
b) orari di arrivo ai cimiteri;
c) giorni di sospensione del trasporto funebre;
d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza della salma in deposito di osservazione;
f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito;
g) criteri di sosta presso luoghi di culto ed onoranza funebre in genere, sentiti i ministri di culto interessati.
2. Nessuna sosta diversa da quelle autorizzate, salvo casi di forza maggiore, può farsi il percorso del trasporto funebre. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
3. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all’articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della L. 24/6/1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
4. La salma può sostare in chiesa o nel luogo di onoranze, comunque denominato, per il tempo necessario all’ordinaria cerimonia religiosa civile.
5. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, chi è tenuto ad autorizzare il trasporto funebre prenderà accordi con il comando del Corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
7. L’Amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell’ambito del territorio comunale per quanto riguarda ogni aspetto non attinente a materie igienico-sanitarie e precipuamente in relazione all’osservanza del presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti in materia. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 11.
8. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, il Comune potrà, ove necessario, sospendere il rilascio dell’autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.
Articolo 26 (Definizione ed effettuazione del trasporto di salma)
1. Costituisce trasporto di salma nell’immediatezza del decesso il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, all’obitorio, alle sale anatomiche, mediante l’utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, secondo quanto stabilito dall’art. 2 del D.P.P. 46/2012. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma in un contenitore impermeabile non sigillato, il prelievo di quest’ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione. Le modalità del trasporto non devono impedire eventuali manifestazioni di vita.
2. È permesso svolgere il trasporto di salma da parte di chi è autorizzato all’attività funebre, purché incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovverosia di familiare o convivente del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il convivente, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.
3. Il trasporto di salma è svolto sotto la responsabilità di incaricato di pubblico servizio da parte dell’addetto al trasporto.
4. Il luogo di partenza del trasporto è qualunque luogo di decesso o rinvenimento di una salma.
5. Per la movimentazione e il trasporto, fatti salvi i casi in cui prevale la volontà dell’Autorità Giudiziaria o dell’Autorità Sanitaria, occorre la espressa richiesta dei congiunti e il “nulla osta” del medico intervenuto, che segue alla constatazione del decesso ed alla esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
6. I luoghi di possibile trasferimento di salma sono:
a) depositi di osservazione, obitori comunali, aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 285/90, sale anatomiche;
b) servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.
7. Il trasporto di una salma in luogo diverso da quelli sopra indicati non è consentito.
Articolo 27 (Flusso informativo per trasporto di salma all’interno della Provincia)
1. Il “nulla osta” al trasporto è il documento rilasciato da medico competente di accompagnamento della salma e viene ritirato all’arrivo nella struttura di cui al comma 6 dell’articolo 26, dove avviene l’osservazione.
2. L’addetto al trasporto deve consegnare al personale della struttura ricevente il “nulla osta” del medico competente. Il personale della struttura ricevente firmerà per accettazione il documento, controfirmato dall’addetto al trasporto, riportando l’ora di arrivo e il giorno, se diverso.
3. Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato trasmette tempestivamente le informazioni relative all’arrivo della salma al Comune di decesso per il successivo rilascio dell’autorizzazione al trasporto. La trasmissione può avvenire a mezzo fax o con altri sistemi telematici.
Articolo 28 (Trasporto di feretro)
1. Ogni trasporto di salma al luogo di sepoltura o cremazione, posteriore alla osservazione e all’accertamento di morte, è definito trasporto di feretro e deve essere svolto mediante l’utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di feretro sono altresì compresi la raccolta ed il collocamento della salma nella cassa, il prelievo del feretro ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
2. È permesso svolgere il trasporto di feretro se incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovverosia di familiare o convivente del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il convivente, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.
3. Nei casi nei quali intervengano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica il trasporto di feretro è disposto rispettivamente dall’Autorità giudiziaria o sanitaria.
4. A richiesta dell’avente titolo il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori del Comune, sulla base dell’autorizzazione al trasporto rilasciata secondo la normativa vigente.
5. Il trasporto deve essere eseguito con un mezzo funebre avente le caratteristiche previste dall’articolo 20 del D.P.R. 285/90 e con personale adeguato. L’adeguatezza è relativa a:
a) conoscenza delle norme da applicarsi;
b) presenza numerica sufficiente sia per la qualità del servizio, sia per garantire il rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
6. Tra il personale impiegato viene identificato dall’impresa, in forma generalizzata o per singolo trasporto, un addetto al trasporto, che è persona fisica la quale, in veste di incaricato di pubblico servizio, è tenuta a verificare, preventivamente alla partenza, il rispetto delle norme previste dalla legislazione nazionale, integrata da quella regionale e comunale.
7. L’addetto al trasporto verifica:
a) identità del cadavere con le generalità contenute nelle autorizzazioni in suo possesso (trasporto, inumazione, inumazione/tumulazione/cremazione);
b) confezionamento del feretro secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in relazione alla distanza da percorrere e alla destinazione (dentro o fuori dei confini provinciali, nazionali, inumazione, tumulazione, cremazione). Si richiamano in particolare i commi 3 e 4 dell’art. 2 del
D.P.P. 46/2012;
c) adozione delle cautele previste in caso di morte per malattia infettivo diffusiva e prescritte dal medico necroscopo in base al comma 5 dell’art. 2 del D.P.P. 46/2012.
8. A seguito delle verifiche di cui al comma precedente deve essere rilasciata apposita attestazione di garanzia, con la compilazione e la sottoscrizione della modulistica prescritta.
9. Per i trasporti all’estero la verifica è effettuata da personale appositamente incaricato per quanto riguarda la certificazione ex articolo 29, comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90.
10. Chi effettua il controllo, a garanzia della integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su 2 viti di chiusura del feretro, sia sul modulo di cui ai commi precedenti.
Articolo 29 (Flusso informativo per trasporto di feretro)
1. Il trasporto di cadavere è subordinato al possesso delle autorizzazioni occorrenti, previste dal Capo IV del D.P.R. 285/90 per il trasporto funebre, cui aggiungere l’autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione.
2. Ove necessiti una sosta in altro Comune, per rendere speciali onoranze, tale Comune dovrà essere informato da quello di partenza.
3. Il Comune di partenza deve avvisare quello di arrivo della partenza del feretro e dell’autorizzazione rilasciata.
4. In caso di trasporto al cimitero vale quanto stabilito dall’articolo 23 del D.P.R. 285/90. Personale dei Servizi cimiteriali del Comune verifica la regolarità delle autorizzazioni consegnate unitamente al feretro, si accerta che i sigilli sul feretro non siano stati manomessi e corrispondano a quello riportato nel modulo di cui all’articolo precedente. Analogamente per quanto riguarda la ricezione al crematorio.
5. Per i deceduti nel comune, l’autorizzazione al trasporto internazionale è rilasciata dal competente ufficio comunale.
Articolo 30 (Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse)
1. Di norma i trasporti di feretro vengono eseguiti con l’uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all’arrivo ai cimiteri.
2. In casi eccezionali, autorizzati dal Comune, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto del feretro può essere effettuato a spalla, senza l’uso del mezzo funebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di operatori funebri occorrenti per assicurare il trasporto manuale.
3. Il trasporto di salma nell’immediatezza del decesso, come pure i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati, deve essere eseguito con apposito mezzo funebre ed in modo che sia impedita la vista dall’esterno.
4. L’autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dalla Motorizzazione Civile.
5. All’interno dell’autofunebre deve essere onservata copia del libretto di idoneità, da esibire a chi, titolato al controllo, ne fa richiesta.
6. Le rimesse delle auto funebri, secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.P.R. 285/1990, devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
7. L’idoneità sanitaria della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal competente servizio dell’Azienda Sanitaria, salva la competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.
Articolo 31 (Precauzioni igienico sanitarie, per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive)
1. In applicazione dell’art. 4 della L.P. 1/2012 il personale addetto all’attività funebre utilizza gli adeguati mezzi di protezione per prevenire il rischio biologico, indipendentemente dalla causa del decesso e conseguentemente ogni operatore che proceda a vestizione, deposizione o qualsiasi trattamento su una salma deve adottare le precauzioni stabilite con il documento per la sicurezza.
2. Sono da applicare le precauzioni prescritte dall’Azienda Sanitaria quando sussistano condizioni di immediato pericolo infettivo e cioè nei casi in cui il defunto, prima del decesso, abbia manifestato segni o sintomi di febbri emorragiche virali, vaiolo, peste, colera, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia, carbonchio.
3. Ove il defunto sia portatore di radioattività, sono da applicare le precauzioni stabilite caso per caso dalla Azienda Sanitaria.
Articolo 32 (Trasporto di resti mortali, di cassette di ossa, di urne cinerarie)
1. Il trasporto esterno al cimitero di sepoltura, anche plurimo, di contenitori di resti mortali, laddove non si sia in presenza di parti molli, è svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo e in possesso della autorizzazione comunale al singolo trasporto. Per tale trasporto, non è necessario l’impiego di idonei mezzi funebri non rilevandosi problemi igienico sanitari, ma è d’obbligo l’uso di mezzi che consentano la copertura o il trasporto dei contenitori di resti mortali, impedendone la vista esterna.
2. Il trasporto, anche plurimo, di contenitori di resti mortali, laddove si sia in presenza di parti molli, è svolto unicamente da impresa funebre, con idonei mezzi funebri, per garanzia igienico-sanitaria.
3. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di ossa può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all’articolo 24 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, con obbligo di consegna della cassetta di ossa al servizio di custodia del cimitero di destinazione. Analogo obbligo sussiste se la destinazione dell’urna cineraria è il cimitero.
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, salva diversa indicazione dell’Autorità sanitaria.
5. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urna avente caratteristiche di resistenza e infrangibilità in caso debba essere conservata e, invece, di biodegradabilità se destinata a interramento di cui all’art. 5, comma 1 lettera b) del D.P.P. 46/2012. La sigillatura deve permanere in caso di tumulazione dell’urna in cimitero o di consegna al soggetto affidatario per la custodia e può essere infranta in caso di dispersione autorizzata di ceneri.
7. Non è d’obbligo la sigillatura in caso di dispersione di ceneri in natura o per interramento in tomba di famigia a sistema di inumazione in concessione.
8. Dopo la dispersione delle ceneri l’urna rimanente, se non di interesse degli aventi titolo, viene conferita ai Servizi cimiteriali comunali per il successivo avvio a recupero o per lo smaltimento.
9. Il Comune che ha autorizzato la partenza del contenitore di resti mortali, della cassetta di ossa, dell’urna cineraria, ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, deve avvisare quello di arrivo della partenza di dette spoglie mortali.
Articolo 33 (Trasporti all’estero o dall’estero)
1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla Convenzione internazionale firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o ad altri atti di diritto internazionale, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all’articolo 27 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R.
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
Articolo 34 (Trasporto di urna cineraria in caso di primo affidamento)
1. L’autorizzazione all’affidamento di urna cineraria è documento propedeutico al rilascio di autorizzazione al trasporto, di cui all’articolo 24 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, dell’urna cineraria dal crematorio al primo luogo di custodia dell’urna affidata.
2. Ogni successiva movimentazione dell’urna cineraria necessita dell’autorizzazione al trasporto di cui all’articolo 24 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
Capo IV – Trattamenti sul cadavere
Articolo 35 (Imbalsamazione e tanatocosmesi)
1. La imbalsamazione è svolta nei luoghi, dai soggetti, con le modalità e le autorizzazioni specificate dall’articolo 46 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, nonché da quanto stabilito dall’art. 47 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. È permessa la tanatocosmesi da svolgere senza autorizzazione.
Articolo 36 (Riscontro diagnostico ed autopsia)
1. Al riscontro diagnostico ed alla autopsia si applicano gli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
Articolo 37 (Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadavere)
1. Per i prelievi di parti di cadavere e nel caso di cadaveri a disposizione della scienza, si applicano gli articoli da 40 a 44 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
TITOLO V – ATTIVITÀ CIMITERIALE
Capo I – Cimiteri
Articolo 38 (Elenco cimiteri)
1. Ai sensi dell’articolo 337 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel civico cimitero di Oltrisarco. È inoltre consentita la sepoltura nel cimitero di S. Giacomo, sia nella parte militare, sia in quella civile. È altresì consentita la tumulazione, nei limiti della capienza nelle tombe già realizzate, nel cimitero di Gries.
2. L’impianto e l’esercizio di nuovi cimiteri particolari sono vietati, comportando le violazioni dell’articolo 340 o dell’articolo 358, comma 2 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265.
Articolo 39 (Disposizioni generali – Vigilanza)
1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto stabilito dagli articoli 101 e seguenti del D.P.R. 285/90.
2. L’ordine e la vigilanza dei cimiteri, nonché sulle cappelle private familiari e sulle tumulazioni privilegiate, spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, dell’Azienda Sanitaria competente per territorio.
3. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, devono essere svolte dal personale dei Servizi cimiteriali del Comune.
4. Competono esclusivamente ai servizi cimiteriali comunali le cremazioni l operazioni cimiteriali, le registrazioni ad essi connesse, i servizi del cimitero.
Articolo 40 (Reparti speciali nel cimitero)
1. Nell’interno del civico cimitero di Oltrisarco sono presenti tre reparti speciali, destinati al seppellimento di cadaveri, di resti mortali, nonché alla conservazione di ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico denominati:
a) cimitero evangelico;
b) cimitero ebraico;
c) campo per sepolture islamiche.
2. Il piano cimiteriale può prevedere ulteriori reparti speciali ai sensi dell’art. 100 del D.P.R. 285/1990.
3. Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate.
4. È possibile procedere a sepoltura di parti anatomiche riconoscibili in sepolture concesse ad aventi titolo a disporne.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano cimiteriale o ancora per la inumazione di parti anatomiche riconoscibili.
Articolo 41 (Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)
1. Nel cimitero comunale di Oltrisarco, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, di sesso, i cadaveri, i resti mortali, le ceneri e le ossa di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri, resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone aventi diritto d’uso, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono ricevute altresì le salme di persone ricoverate in case di cura o di riposo site fuori dal territorio comunale e che per tale motivo hanno perso la residenza nel Comune di Bolzano e le salme di persone, che pur non avendo al momento della morte la residenza nel Comune di Bolzano, vi hanno risieduto per un periodo non inferiore a venticinque anni oppure, se morte prima del raggiungimento del sessantesimo anno di età, per almeno due quinti della loro vita
4. L’assegnazione di loculo, colombario, nicchia od ossarietto individuali, ad esclusione della deroga di cui al comma seguente, è effettuata solamente “in presenza di salma”, intendendosi con tale termine la necessità di tumulare un feretro, una urna cineraria, una cassetta di resti ossei, un contenitore di resti mortali.
5. È consentita l’assegnazione di loculo, colombario, nicchia od ossarietto individuali non in presenza di cadavere, resti mortali, ossa, ceneri, nei soli casi seguenti:
a) affiancamento al coniuge, al convivente more uxorio, o al parente di primo grado premorto;
b) richiedente con età pari o superiore a 75 anni, purché per affiancamento a parente fino al secondo grado;
c) richiedente di nicchia cineraria con età pari o superiore a 75 anni, a vita sola.
6. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’articolo 40, salvo che gli aventi titolo non avessero manifestato l’intenzione di seppellirli in campo comune o in altro sepolcro. In difetto della manifestazione del de cuius possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi e, occorrendo stabilire una poziorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l’espressione della volontà alla cremazione.
7. Con apposito atto di indirizzo, adottato dalla Giunta Municipale, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, purché gli effetti siano previsti nel piano cimiteriale. In particolare si richiama la possibilità di estensione del criterio della “presenza di salma” di cui al comma 4.
Capo II – Disposizioni generali e piano cimiteriale
Articolo 42 (Disposizioni generali)
1. Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita dal competente organo comunale.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l’ordine d’impiego delle fosse e le misure ammesse sono determinate in conformità ai Capi X e XIV del D.P.R. 285/90, salva la deroga di cui all’articolo 106 dello stesso D.P.R. 285/90.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell’articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
Articolo 43 (Piano cimiteriale)
1. Apposito piano cimiteriale, da adottarsi dal Consiglio Comunale, determina, per i cimiteri presenti nel Comune e per quelli di nuova previsione, i tipi di sepoltura e la loro zona di ubicazione, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la realizzazione di sepolture private, stabilendo le dimensioni massime e i criteri di identificazione per ciascuna tipologia di sepolcro, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), costituenti le norme di edilizia cimiteriale.
2. Il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale almeno ogni dieci anni.
Capo III – Inumazione e tumulazione
Articolo 44 (Inumazione)
1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private:
a) sono ordinarie le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. L’operazione di inumazione è a pagamento a meno che non si tratti di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione. È consentita la collocazione di manufatto in cui tumulare urne cinerarie e cassette di ossa, nei limiti di capienza. Ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della L.P. 1/2012 è permesso l’interramento con dispersione di ceneri in sepoltura privata a sistema di inumazione, in concessione, purché sia rispettato lo strato minimo di terreno ivi indicato.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche delle fosse e dei feretri, si applicano le norme di cui al Capo XIV del D.P.R. 285/90. Per i feretri valgono altresì le norme di cui ai commi 3, 4 e 5 del
D.P.P. 46/2012.
3. All’interno della Provincia di Bolzano è compito del medico necroscopo, sulla base di motivazioni igienico sanitarie, prescrivere l’obbligo della doppia cassa per il trasporto funebre, anche quando la destinazione sia la inumazione. In tal caso è d’obbligo procedere all’apertura della cassa metallica prima dell’inumazione.
4. Nel confezionamento di un feretro destinato ad inumazione è necessario che la impermeabilità di cui al comma 4 dell’art. 2 del D.P.P. n. 46/2012 sia limitata al fondo e alle pareti laterali, dovendosi favorire i processi ossidativi, una volta inumato. Analogamente nel caso di tumulazione areata se consentita a seguito di deroga ex art. 106 del D.P.R. 285/1990.
Articolo 45 (Cippo, lapide, copritomba)
1. Ogni fossa nei campi di inumazione ordinaria è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. L’onere relativo all’apposizione del cippo è a carico di chi chiede l’inumazione, fatti salvi i casi di indigenza o disinteresse.
2. I privati o imprese da loro incaricate, sono tenuti a presentare al Comune una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi, per l’installazione su sepolture ordinarie, in sostituzione del cippo ed in conformità alle specifiche norme di edilizia cimiteriale, di un copritomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni predeterminate, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, aggiuntivo rispetto a quello concernente l’inumazione ed il conseguente mantenimento della sepolturper l’intero periodo di inumazione ordinaria, come previsto dall’art. 65.
I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione salvo che l’ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di detto termine qualora l’ufficio ne riconosca la regolarità.
3. Per le sepolture private ad inumazione lapide, copritomba o altro monumento funebre sono obbligatoriamente da porre in opera da parte dei concessionari, con caratteristiche e dimensioni compatibili con quelle consentite dal piano cimiteriale e dalle norme di edilizia cimiteriale. Per l’apposizione è dovuto il corrispettivo previsto in tariffa.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, l’installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e il mantenimento del buono stato conservazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, o se del caso il gestore del cimitero, interviene per provvedere alla rimozione di eventuali situazioni di imminente pericolo, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi. Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 80 e 81 del regolamento.
Articolo 46 (Tumulazione)
1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, contenitori di resti mortali, cassette di ossa o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dai concessionari di aree o, anche, dal Comune, in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato, o in perpetuo se sorte prima del 9 febbraio 1976 e ciò risulti espressamente dall’atto di concessione.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione o cessione secondo le modalità di cui al Titolo VI del presente regolamento.
3. A far tempo dal 1 gennaio 2007, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione autorizzata dal Comune deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle misure stabilite dalle specifiche norme di edilizia cimiteriale.
4. Per le modalità di tumulazione ed le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all’articolo 76 del D.P.R. 285/90.
5. Sono fatte salve le deroghe consentite ai sensi dell’articolo 106 del D.P.R. 285/90.
Articolo 47 (Caratteristiche di feretri edurne destinate alla tumulazione)
1. I feretri devono avere caratteristiche e modalita di confezionamento conformi alle norme di cui agli articoli 30 e 31, 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, nonche quelle di cui ai commi 3, 4 e 5 del
D.P.P. 46/2012, ricorrendone i presupposti.
2. Le urne cinerarie destinate alla tumulazione devono essere sigillate, di materiale resistente ai fini della conservazione, recanti all’esterno i dati anagrafici della persona defunta, come stabilito dal comma 1 dell’art. 5 del D.P.P. 46/2012.
3. Le urne cinerarie consegnate, nel rispetto della volonta della persona defunta, al soggetto affidatario, a fini di conservazione con le modalita di cui al comma 2 dell’art. 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie, devono avere le stesse caratteristiche di cui al comma precedente
CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Articolo 48 (Esumazioni ordinarie e straordinarie)
1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione in campo comune è pari a dieci anni, fatti salvi prolungamenti dovuti ad esigenze organizzative dei Servizi cimiteriali comunali. Il turno ordinario di esumazione di sepolture a sistema di inumazione è dato dalla scadenza della concessione. Conseguentemente si procede ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno, secondo le modalità stabilite con apposita determina dirigenziale.
3. Si applicano alle esumazioni ordinarie le norme contenute al capo XVII del D.P.R. 285/90 e al
D.P.R. 254/03.
4. Spetta al personale dei Servizi Cimiteriali del Comune stabilire se un cadavere sia o meno scheletrizzato al momento della esumazione.
5. In caso di reinumazione dei resti mortali, è possibile il loro trattamento con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l’addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
6. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ordinaria sono a carico di chi le ha richieste o disposte, ivi compreso i Servizi cimiteriali comunali laddove non sia stata presentata nei termini da esso prestabiliti richiesta di conservazione delle ossa da parte di avente titolo.
7. L’esumazione straordinaria dei cadaveri inumati
può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria oppure, a richiesta degli aventi titolo e con l’autorizzazione del Comune – sentita l’Azienda sanitaria, entro il primo anno di sepoltura – per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
8. Le esumazioni straordinarie si effettuano secondo le modalità stabilite con apposita determinazione dirigenziale, sentita l’Azienda Sanitaria.
9. Si applicano alle esumazioni straordinarie le norme contenute nel Capo XVII del D.P.R. 285/90 e al D.P.R. 254/03.
10. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione straordinaria sono a carico di chi le ha richieste o disposte.
Articolo 49 (Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie e registrazioni)
1. Compete ai Servizi cimiteriali comunali autorizzare con specifica determinazione dirigenziale il periodo di effettuazione delle esumazioni ordinarie e il trattamento stabilito in via ordinaria per le ossa e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi non richiesti da aventi titolo. Di tale determina è data adeguata pubblicità almeno due mesi prima dell’avvio delle esumazioni ordinarie, con affissione all’albo pretorio digitale del Comune e nel cimitero interessato.
2. Compete a personale dei Servizi cimiteriali comunali la iscrizione nel registro cimiteriale delle esumazioni e dei risultati e movimentazioni conseguenti, con le modalità previste nel presente regolamento.
3. Personale dei Servizi cimiteriali comunali cura la stesura di tabulati od elenchi, eventualmente distinti per cimitero, con l’indicazione di cognome, nome, data di nascita e di morte delle persone i cui cadaveri devono essere esumati in via ordinaria da campo comune o dalle sepolture private a sistema di inumazione per le quali sia terminata la concessione.
4. Nel caso di esumazione ordinaria di resti mortali per i quali l’ordinario periodo di inumazione è fissato in due o cinque anni, a seconda dell’addizione o meno di sostanze biodegradanti favorenti la loro scheletrizzazione, si applica la procedura prevista nei commi che precedono.
Articolo 50 (Trattamento dei resti mortali)
1. I resti mortali, come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, possono essere inumati, tumulati o cremati, secondo quanto richiesto dagli aventi titolo.
2. I resti mortali possono essere cremati:
a) sempre, e quindi indipendentemente da situazione di insufficienza di aree dedicate a sepoltura, quando vi sia istanza da parte di un avente titolo, intendendosi per tale il coniuge superstite o, in sua assenza il parente più prossimo. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado prevale la volontà della maggioranza di essi;
b) sempre, a scadenza della durata della concessione di sepoltura, quando tale eventualità sia prevista nell’atto di concessione e vi sia disinteresse degli aventi titolo;
c) quando vi sia disinteresse da parte degli aventi titolo per le esumazioni ordinarie da campo comune di inumazione o a scadenza di concessioni in cui tale eventualità non sia prevista dall’atto di concessione e sussista insufficienza di aree dedicate alla sepoltura. L’insufficienza di aree dedicate alla sepoltura deve risultare da provvedimento di Giunta Municipale che prende atto anche di uno dei seguenti elementi e che indichi le misure per porvi rimedio, tra cui quelle di procedere obbligatoriamente alla cremazione di resti mortali:
1) la superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi comuni di inumazione, non è tale da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni;
2) la estensione delle zone di rispetto, o le situazioni orografiche, o la situazione economico finanziaria comunale, non permettano l’esecuzione di ampliamento cimiteriale nei tempi occorrenti.
3. In relazione ai turni di rotazione delle sepolture a sistema di inumazione o tumulazione, spetta ai Servizi Cimiteriali comunali la valutazione se procedere a cremazione o ad inumazione dei resti mortali in caso di disinteresse degli aventi titolo.
4. I Servizi cimiteriali del Comune inoltrano periodicamente all’Ufficiale di Stato Civile, ai sensi per gli effetti del comma 3 dell’art. 3 del D.P.P. 46/2012, un elenco dei resti mortali ritrovati per i quali provvedere alla procedura di pubblicazione ai fini della certificazione di disinteresse.
5. Il disinteresse degli aventi titolo è certificato dalla pubblicazione per 30 giorni consecutivi all’albo pretorio digitale del comune dell’elenco dei resti mortali per i quali procedere a cremazione senza che alcun parente, in tale lasso di tempo, avanzi istanza per una diversa forma di sepoltura.
6. Decorso il periodo di pubblicazione l’Ufficiale di stato civile trasmette tempestivamente ai Servizi cimiteriali del Comune l’elenco nominativo dei resti mortali per i quali è certificato il disinteresse dei familiari e quello, eventuale, con gli estremi per contattarli, dei familiari che hanno dimostrato interesse per una diversa pratica funebre rispetto alla cremazione o per una sepoltura a loro scelta.
7. Conseguentemente i Servizi cimiteriali comunali avviano a cremazione i resti mortali per i quali è certificato il disinteresse e sversano le ceneri risultanti nel cinerario comune del cimitero di Oltrisarco.
Articolo 51 (Estumulazioni ordinarie straordinarie)
1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione della tomba, decorsi 20 anni dalla tumulazione in loculo stagno, per effettuare altra tumulazione, indifferentemente di feretro, urna cineraria, cassetta di resti ossei, o ancora alla scadenza della concessione.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
-a richiesta dei familiari interessati non ricorrendo le condizioni di cui al comma 2;
-su ordine dell’autorità giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura del personale dei Servizi cimiteriali comunali.
5. Compete ai Servizi cimiteriali comunali individuare con specifica determinazione dirigenziale il periodo di effettuazione delle estumulazioni ordinarie e il trattamento stabilito in via ordinaria per le ossa e i resti mortali non richiesti da aventi titolo. Di tale determinazione è data adeguata pubblicità almeno 2 mesi prima dell’avvio delle estumulazioni ordinarie, con affissione all’albo pretorio digitale del Comune e nel cimitero interessato.
6. Le ossa rinvenute possono eventualmente essere raccolte in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda precedente la scadenza delle concessioni a tempo determinato, le ossa sono collocate indistintamente in ossario comune
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa scheletrizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, si applica quanto stabilito dall’articolo 50 per il trattamento di resti mortali.
8. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite da parte di personale dei Servizi cimiteriali comunali.
9. Le modalità di esecuzione delle esumazioni ed estumulazioni rispondono a quanto previsto dal Capo XVII del D.P.R. 285/90 e al D.P.R.
Articolo 52 (Onerosità di esumazioni ed estumulazioni)
1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite con onere a carico di chi le richiede o dispone. Il pagamento va effettuato in via anticipata a cura di chi le richieda o ne abbia interesse. Nel caso di operazioni disposte dall’Autorità giudiziaria, il pagamento può essere posposto. In caso di disinteresse l’onere è a carico dei Servizi cimiteriali del comune.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell’ossario comune, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a sistema di tumulazione.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti ossei in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l’onere è assunto dal servizio sociale del Comune, salvo non diversamente disposto. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 6.
Articolo 53 (Oggetti preziosi da recuperare)
1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi titolo possono darne avviso al momento della richiesta dell’operazione. In tal caso i richiedenti o un familiare delegato si obbligano a presenziare a detta operazione ed in caso di impossibilità, dovuta ad essi per qualsiasi motivo, il Comune rimane sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.
2. Gli oggetti richiesti e comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti da parte del personale dei Servizi cimiteriali comunali e della consegna viene redatta ricevuta in duplice esemplare, una delle quali è consegnata al reclamante e l’altra conservata agli atti del cimitero.
3. Se non richiesti dagli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati dai Servizi cimiteriali comunali. Il Comune potrà liberamente alienarli e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.
Articolo 54 (Disponibilità di materiali opere sulle sepolture)
1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni, delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni o della disponibilità della fossa, passano in proprietà del Comune che impiega i materiali e le opere o le somme ricavate dall’alienazione in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
2. Il Comune, su richiesta degli aventi diritto e con oneri a carico di questi ultimi, in concomitanza con la richiesta di esumazione, estumulazione, o alla scadenza delle concessioni, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di
cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l’esumazione ordinaria dai campi comuni, possono essere assegnate a persone bisognose che ne facciano
richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati all’avente diritto richiedente.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del cimitero o, all’esterno, in altro luogo idoneo.
Capo V – Cremazione
Articolo 55 (Crematorio)
1. Nel cimitero di Oltrisarco è posto il crematorio comunale.
2. Il crematorio opera sia per garantire le cremazioni relative al Comune di Bolzano che per quelle del bacino provinciale.
3. L’accettazione nel crematorio segue i criteri stabiliti dal Comune in apposite disposizioni e dalla Carta dei servizi. Nella fissazione degli orari viene data priorità per residenti o deceduti nel Comune.
Articolo 56 (Autorizzazione alla cremazione)
1. L’autorizzazione alla cremazione di cadavere, tenuto conto di quanto indicato all’art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall’Ufficiale di stato civile del comune di decesso, su istanza di chi ne ha titolo, corredata dalla documentazione occorrente e sulla base di specifica volontà del defunto o, in mancanza, della volontà espressa dai suoi familiari, attraverso una delle modalità indicate al comma 2 dell’art. 3 del D.P.P. 46/2012. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’Ufficiale di stato civile del Comune dove si trova sepolto il cadavere.
2. La “dichiarazione di volontà”, prevista dall’art. 3 comma 2, lettera c) del D.P.P. n. 46/2012, può essere espressa dal de cuius ancora in vita al Comune di residenza sito nella Provincia di Bolzano. La dichiarazione viene raccolta dal funzionario comunale competente, il quale attesta che in sua presenza è stata resa tale dichiarazione in data certa. La dichiarazione di volontà è valevole ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione purché non venga presentata una dichiarazione autografa del de cuius contraria alla cremazione, redatta in data successiva a quella della dichiarazione di volontà resa al Comune.
3. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito un certificato in carta libera del medico competente, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, o in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il “nulla osta” di quest’ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di feti e prodotti abortivi, è autorizzata dall’Azienda Sanitaria Locale, come previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. 15/7/2003, n. 254.
5. La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dai Servizi cimiteriali comunali previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, dell’assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto all’articolo 50.
6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d’uso della sepoltura viene data notizia con pubbliche affissioni all’albo pretorio digitale del Comune e all’ingresso del cimitero degli elenchi dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 2 mesi precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.
7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per i resti mortali in caso di interesse degli aventi titolo: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti resti mortali potranno anche essere inumati o tumulati in sepoltura privata. Il disinteresse dei familiari circa la destinazione di ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dai Servizi cimiteriali comunali.
8. In caso di insufficienza di aree dedicate alla sepoltura, risultante da provvedimento di Giunta Municipale che ne prende atto e che indichi le misure per porvi rimedio, tra cui quelle di procedere obbligatoriamente alla cremazione di resti mortali, il Sindaco adotta specifica ordinanza con la quale determina una o più delle seguenti misure e l’obbligo della cremazione:
a) dei resti mortali in cui vi sia disinteresse da parte degli aventi titolo, previa procedura di cui al comma 3 dell’art. 3 del D.P.P. 46/2012, dettagliatamente indicata all’articolo 50 del presente regolamento;
b) dei resti mortali, con il conseguente divieto di loro sepoltura tal quali;
c) di ogni cadavere per il quale non sussista diritto alla sepoltura in loculo o tomba che presenti la necessaria capienza, ove fosse necessario;
9. L’ordinanza del Sindaco determina altresì che le ceneri possono essere depositate temporaneamente, a richiesta degli aventi titolo, prima della destinazione finale. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono sversate nel cinerario comune.
10. Ai sensi del comma 6 dell’art. 3 del D.P.R. 254/2003, per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 79 del D.P.R. 285/1990.
11. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, l’autorizzazione è rilasciata dai Servizi cimiteriali comunali, previa istanza dell’avente titolo, individuato sulla base degli stessi criteri valevoli per i resti mortali dal comma 5 di questo articolo.
12. Non può essere autorizzata cremazione di cadavere, portatore di stimolatore o defibrillatore cardiaco, se non previo espianto Art. 3 del medesimo, secondo quanto specificato dall’art. 3 della L.P. 1/2012.
Articolo 57 (Autorizzazione per l’affidamento familiare delle ceneri)
1. L’affidamento dell’urna cineraria viene autorizzato dal competente funzionario del Comune di Bolzano se questo è quello di ultima residenza del defunto, ai sensi dell’art. 8 della L.P. n. 1/2012 secondo la procedura prevista dall’art. 6 del D.P.P. n. 46/2012, a favore dei soggetti titolati all’affidamento, purché il luogo di conservazione sia nel territorio della
Provincia. Dell’affidatario, del defunto, del luogo di conservazione dell’urna e dell’eventuale recesso, è tenuta traccia mediante iscrizione cronologica nell’apposito registro comunale, a tenuta informatica, di cui all’art. 6 del D.P.P. 46/2012.
2. Se il luogo di affidamento è al di fuori del territorio della Provincia, l’affidatario deve, precedentemente alla autorizzazione al trasporto dell’urna, munirsi di autorizzazione del Comune in cui si intende conservare l’urna affidata.
3. Se la conservazione dell’urna affidata avviene in territorio di Comune di Bolzano, e il defunto non aveva ultima residenza in Bolzano, il competente funzionario comunale, in assenza del titolo autorizzatorio, chiede tempestivamente al Comune autorizzante il provvedimento autorizzatorio. Ove l’affidatario intenda cambiare il luogo in cui è affidata l’urna cineraria è necessario dichiararlo
all’ufficio comunale che ha registrato l’originaria autorizzazione, sia per annotare il cambiamento, sia per il rilascio della autorizzazione al trasporto.
4. L’avente titolo all’affidamento personale dell’urna cineraria sono i soggetti identificati all’art. 8, co. 1 della L.P. 1/2012 liberamente scelti dal defunto in vita o dai soggetti indicati all’art. 3, co. 1, lett b), punti 3 e 4 della L. 30.03.2001, n° 130 o del/la convivente more uxorio che possono manifestarne la volontà.
Con la morte del primo affidatario diviene nuovo affidatario l’erede che accetta tale qualità per iscritto. Per la designazione dell’affidatario unico occorre l'assenso di tutti gli aventi titolo. In assenza di accordo o di accettazione si applica il successivo comma 7.
5. Nel caso il defunto, in vita non sia nelle condizioni di esprimere la volontà di affidamento, e quindi per i minori e le persone interdette, vale la volontà manifestata per loro dai legali rappresentanti.
6. L’affidatario deve accettare per iscritto tale individuazione, consapevole degli obblighi che derivano per la conservazione dell’urna, e in particolare di quanto specificato al comma 2 dell’art. 343 del TU delle LL.SS., in sede di rilascio della autorizzazione all’affido.
7. Quando manchi l’accettazione scritta dell’affidamento unico o nei casi in cui, successivamente, l’affidatario dell’urna cineraria, o se del caso un suo erede, non intenda più conservarla nel luogo appositamente destinato nella sua residenza o domicilio, può provvedere alla sepoltura delle ceneri in tomba di cui si possa disporre nel cimitero prescelto o, in difetto, in cimitero del Comune che ha autorizzato l’affidamento.
8. La volontà del coniuge e, in sua assenza, del parente più prossimo e, infine, in caso di concorso di parenti la volontà della totalità degli stessi, è prevalente sull’affidatario circa la scelta del cimitero, nel comune di ultima residenza del defunto o di decesso, in cui tener memoria dei dati anagrafici del defunto. Ove la richiesta di tener memoria dei dati del defunto in cimitero sia avanzata dall’affidatario, questi allega all’istanza la volontà dei familiari di cui sopra.
9. La iscrizione dei dati anagrafici del defunto in cimitero è a titolo oneroso.
Articolo 58 (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri)
1. La dispersione delle ceneri può essere in terra, acqua o in natura e svolta unicamente nei luoghi consentiti dalla legge. L’interramento di urna cineraria biodegradabile in tomba di famiglia in concessione a sistema di inumazione, prevista dall’art. 5 comma 1 lettera b) del D.P.P. 46/2012, sia presente o meno un feretro, è considerata dispersione in terra.
2. La dispersione delle ceneri, purché nel territorio della Provincia di Bolzano, tenuto conto dell’articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n° 130 è autorizzata dall’Ufficiale dello stato civile del comune ove essa viene effettuata, su istanza di chi ne ha titolo, corredata dalla documentazione necessaria e seguendo le norme di cui all’art. 8 del D.P.P. n. 46/2012.
3. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri puó essere concessa soltanto in presenza di volontá del defunto in tal senso, espressa con le modalità previste alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2 dell’art. 3 del regolamento.
4. La dispersione deve essere effettuata rispettando le modalità stabilite dal defunto, compatibilmente con quanto disposto dalla normativa. In assenza di chiara indicazione del luogo di dispersione, le ceneri vengono disperse secondo la volontà del de cuius dichiarata all’Ufficiale di stato civile dal coniuge superstite o, in sua assenza dal parente più prossimo. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado è sufficiente la dichiarazione della maggioranza di essi.
5. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto prevede l’applicazioni delle sanzioni stabilite dall’art. 411 del Codice Penale.
6. La dispersione delle ceneri deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data del rilascio della autorizzazione. Entro detto termine viene data comunicazione dell'avvenuta dispersione dal soggetto autorizzato all'ufficio autorizzante. Ove ciò non avvenga si considera che la dispersione non è stata effettuata secondo quanto autorizzato e conseguentemente con l’applicazione delle sanzioni penali corrispondenti. È consentito, unicamente per giustificati motivi, rilasciare una sola volta una nuova autorizzazione per la dispersione delle ceneri, senza incorrere nella violazione dell’art. 411 del codice penale.
Articolo 59 (Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie)
1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e, tranne nel caso della successiva dispersione, tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L’urna reca all’esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. L’urna è sigillata a cura del crematorio da cui parte.
2. Per il trasporto dell’urna cineraria si richiama l’applicazione dei competenti articoli del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all’interno del Comune di Bolzano, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l’estero. Unica eccezione è il caso di trasporto interno alla Provincia di Bolzano dal crematorio al luogo di conservazione dell’urna cineraria affidata ai sensi dell’art. 6 del D.P.P. 46/2012, dove l’autorizzazione all’affidamento vale quale documento di accompagnamento dell’urna a quel luogo.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell’Autorità Sanitaria, come previsto dall’art. 7 del D.P.P. 46/2012.
4. La consegna dell’urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l’autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l’urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest’ultimo conservato.
5. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l’interramento, l’affidamento, la dispersione o lo sversamento indistinto in cinerario comune.
6. In caso di interramento l’urna è obbligatoriamente di materiale facilmente biodegradabile e deve essere sepolta con almeno 40 cm. di terra sopra di essa.
Articolo 60 (Modalità conservative delle urne)
1. La sepoltura di un’urna cineraria in cimitero è consentita una volta accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta. In ogni altro caso la sepoltura delle ceneri in cimitero avviene con:
a) lo sversamento indistinto delle ceneri nel cinerario comune;
b) la dispersione nel giardino delle rimembranze, a far tempo da quando questi sia disponibile nel cimitero di Oltrisarco.
All’esterno del cimitero le urne cinerarie possono essere collocate, secondo le volontà e le possibilità, in cappelle private fuori del cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall’affidatario, tra quelli consentiti.
2. Nel cimitero le urne di materiale resistente possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, o una o più cassette di ossa, in nicchia cineraria singola o plurima. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.
3. Le urne cinerarie resistenti possono altresì essere tumulate in forma ipogea, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare la entrata di liquidi.
4. In caso di affidamento familiare l’urna, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 343 del
T.U. Leggi Sanitarie RD 1265/1934 deve essere contenuta in colombario che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l’urna cineraria prescelta.
5. Il colombario di cui al comma 4 è da intendersi quale luogo confinato nel quale l’urna sia racchiudibile, a vista o meno. L’indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall’esterno, devono essere riportati anche sul colombario.
6. Il colombario di cui al comma 4 può essere individuale o plurimo, purché in quest’ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.
Articolo 61 (Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze)
1. In ciascuno dei cimiteri di Oltrisarco, S. Giacomo e Gries è presente almeno un ossario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni. All’occorrenza l’ossario comune funge anche da cinerario comune. Nel cinerario comune vengono conservate le ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, resti mortali, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l’ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell’ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.
4. Al cimitero di Oltrisarco è prevista dal piano cimiteriale la realizzazione di un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all’interno del cimitero in cui disperdere le ceneri.
5. Nel giardino delle rimembranze o nelle sue immediate adiacenze o ancora nelle adiacenze di un cinerario comune sono realizzati uno o più monumenti del ricordo, in cui trascrivere, a richiesta degli aventi diritto e a titolo oneroso, le generalità di chi ha avuto dispersione delle ceneri, l’affidamento di urna cineraria, anche in attuazione del disposto dell’art. 9 del D.P.P. 46/2012, a fini di garanzia del senso comunitario della morte.
Capo VI – Polizia dei cimiteri
Articolo 62 (Orario e disciplina dell’ingresso)
1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell’orario.
3. L’avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell’orario, in modo che la chiusura avvenga entro l’ora prescritta.
4. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
Articolo 63 (Divieti)
1. Nel cimitero è vietato l’ingresso:
a) a tutti coloro che sono accompagnati da animali, tranne nel caso di animali da compagnia, purché tenuti al guinzaglio e non rechino disturbo ai visitatori del cimitero;
b) agli animali lasciati liberi;
c) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell’ingresso;
d) alle persone in stato di ubriachezza, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
e) ai fanciulli di età inferiore ai 6 anni, quando non siano accompagnati da adulti.
2. Per motivi di salute opportunamente documentati, il Comune può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.
3. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
c) introdurre oggetti irriverenti;
d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l’offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fare questua;
i) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione del Comune e l’assenso dei familiari interessati;
j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d’uso;
l) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme, se non debitamente autorizzato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria;
m) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Comune;
n) qualsiasi operazione cimiteriale da parte di soggetti diversi dai Servizi cimiteriali comunali;
o) qualsiasi forma pubblicitaria fissa o mobile, non autorizzata dal Comune.
4. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero corrispondente alla fascia di rispetto cimiteriale.
5. Chiunque tenesse, nell’interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi irrispettose del culto professato dai dolenti, sarà diffidato, a cura del personale dei Servizi cimiteriali comunali, ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all’autorità giudiziaria.
Articolo 64 (Riti funebri)
1. Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti, durante l’orario di apertura al pubblico, purché non interferiscano con la normale operatività dei servizi cimiteriali e di cremazione.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso ai Servizi cimiteriali comunali.
Articolo 65 (Identificazione delle sepolture)
1. Ogni fossa, loculo, tomba, nicchia deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto avente le caratteristiche, materiali e dimensioni stabilite dalle norme di edilizia cimiteriale.
2. Gli elementi identificativi delle sepolture sono autorizzati di volta in volta dal Comune, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali ammessi in relazione al carattere del cimitero o della singola zona di esso ed in conformità alle norme di edilizia cimiteriale.
3. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal Comune e contenere le generalità del defunto. A tal fine i familiari del defunto, devono presentare specifica richiesta di autorizzazione.
4. Le epigrafi devono essere compilate di norma in italiano o in tedesco e, se in lingua diversa, la richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dalla traduzione nella lingua italiana e tedesca.
5. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
6. Verranno rimosse, con oneri a carico di chi le ha poste in essere, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
7. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l’articolo 98.
8. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.
9. Si consente il collocamento di immagine, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
Articolo 66 (Fiori e piante ornamentali)
1. All’interno del perimetro di concessione o dell’area assegnata, è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite o non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.
2. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
3. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con incuria così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, o superino le altezze stabilite o invadano le tombe o i passaggi attigui, il
responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
4. Il relativo onere, a meno che non si ritenga economicamente più vantaggioso procedere direttamente, è a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.
5. In tutti i cimiteri ha luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
Articolo 67 (Materiali ornamentali)
1. Personale dei Servizi cimiteriali comunali toglierà d’ufficio, previa diffida, i monumenti, le lapidi, i copritomba e segni funebri in genere, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Personale dei Servizi cimiteriali comunali provvederà d’ufficio, senza diffida alcuna, al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d’ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all’albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all’articolo 54, in quanto applicabili.
TITOLO VI – CONCESSIONI
Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture
Articolo 68 (Sepolture private)
1. . Per le sepolture private è concesso nei limiti delle disponibilità e delle norme regolamentari, l’uso di aree e di manufatti anche realizzati dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato vano per conservazione di cassette di resti ossei e urne cinerarie.
4. Le concessioni in uso dei manufatti realizzati dal Comune riguardano:
a) sepolture individuali (loculi per feretri, ossarietti e loculi ossario in genere, nicchie singole per urne cinerarie, fosse singole in tomba terranea o murata, ecc.);
b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle private, tombe di famiglia, tombe di famiglia terranee o murate a due o più posti, nicchie cinerarie plurime).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone secondo tariffa stabilita dal competente organo comunale
6. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni
7. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dal Comune, previa assegnazione del manufatto da parte dei servizi Cimiteriali del Comune cui compete l’istruttoria dell’atto.
8. La concessione di sepoltura consiste nel diritto di usare una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa rilasciata dal Comune. Permane integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall’articolo 824, comma 2, codice civile.
9. Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso. In particolare, l’atto di concessione deve indicare:
. la natura della concessione, la sua identificazione e che il suo uso è in relazione alla capienza massima consentita fisicamente dalla stessa a seconda della sepoltura di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
. la durata;
. la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
. l’eventuale restrizione od ampliamento del diritto d’uso per benemerenze in riferimento all’avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza
10. Per le collettività di appartenenti a religioni acattoliche diverse da quelle ebraiche ed evangeliche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l’uso e la gestione del cimitero, di apposita area individuata nel piano cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta stabilita dalla Giunta Municipale.
11. Per quanto non previsto dal presente regolamento comunale vale quanto stabilito dal Capo XVIII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
Articolo 69 (Durata delle concessioni)
1. Le concessioni di sepoltura, tranne che non siano già state concesse per durate diverse, hanno la durata definita, in base alla singola tipologia di sepoltura, dal provvedimento dell’organo comunale competente che ne determina la tariffa, purché entro i limiti massimi di seguito stabiliti:
a) in 60 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività. Tale limite è ridotto a 40 anni per le tombe terranee site nelle Zone monumentali, concesse in riuso;
b) in 30 anni per i loculi ossari – cinerari e nicchie per urne cinerarie a posti singoli e doppi o plurimi;
c) in 30 anni per i loculi colombari per feretri;
d) in 25 anni per le tombe terranee, le tombe murate ai livelli e le tombe terranee per urne.
2. A richiesta degli interessati, il Comune può valutare se consentire il rinnovo, per il periodo di tempo consentito, dietro il pagamento del canone secondo tariffa stabilita dal competente organo comunale. Il rinnovo può essere consentito da un minimo di 10 anni ad un massimo pari alla durata dell’iniziale concessione. Ordinariamente il rinnovo è decennale.
3. Nell’atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune, nonché la scadenza.
Articolo 70 (Modalità di concessione)
1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 4, lettera a) dell’articolo 68, può concedersi solo in presenza:
. del feretro per le tombe terranee individuali e/o di famiglia;
. del feretro per i loculi colombari; .
dell’urna cineraria o di cassetta di resti ossei per colombari di nicchie cinerarie, ossarietti o equiparati, tombe terranee per urne o cassette di ossa.
2. Il criterio generale di cui al comma 1, è derogabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 41 del presente regolamento. In tal caso chi chiede l’assegnazione del manufatto provvede al versamento della tariffa del canone prevista per la concessione e la decorrenza della stessa segue le regole stabilite dal comma 3 dell’articolo 69.
3. L’assegnazione avviene, di norma, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Con apposito atto di indirizzo della Giunta Municipale, possono essere stabiliti altri criteri generali di assegnazione delle sepolture private nei cimiteri comunali, siano essi integrativi che alternativi a quello cronologico.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al commi 2, 3 e 4 dell’articolo 68 non può essere trasferita a terzi, ma solamente:
a) retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento;
b) trasferita agli eredi per successione legittima o testamentaria.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 lettera b) dell’articolo 68, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al regolamento, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione di sepoltura non può essere fatta a persona o ad ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto ed è condizione per pronunciarne la decadenza.
Articolo 71 (Uso delle sepolture private)
1. Il diritto d’uso delle sepolture private è riservato:
a) alla persona dell’originario concessionario del sepolcro;
b) agli aventi diritto, intendendosi per tali gli appartenenti alla famiglia dell’originario concessionario e le persone fisiche che per successione legittima o testamentaria risultano titolari della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
c) convivente more uxorio dell’originario concessionario o dell’avente diritto.
2. Il diritto d’uso delle sepolture private concesse ad associazione senza scopo di lucro o ad ente morale è riservato alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario alla data del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 1, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta fino al 4° grado, ampliata ai collaterali e agli affini del concessionario e del coniuge da loro autorizzati.
4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera f) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, esperendo comunque gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Il diritto d’uso del sepolcro può essere limitato dall’originale concessionario alle persone della famiglia da lui prescelte.
6. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un apposito assenso da presentare al Comune che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, ne prende atto. L’assenso è presentato sotto forma di dichiarazione, cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. L’eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del titolare della concessione, depositata presso il Comune, almeno 6 mesi prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura.
8. L’estensione della sepoltura nei casi di benemerenza deve avvenire previo assenso di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione di tutte le salme.
9. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
10. Con la concessione si conferisce ai privati o agli enti il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.
11. Il diritto d’uso di una sepoltura, la eventuale proprietà dei materiali per la durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione legittima o testamentaria, fermo restando il diritto alla sepoltura “jure sanguinis”.
12. Il concessionario può usare della concessione
Articolo 72 (Manutenzione delle sepolture)
1. La manutenzione in buono stato di conservazione delle opere e dei manufatti costituenti le sepolture private spetta, pro quota, al concessionario, per tutte le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all’interno della concessione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza e/o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune o e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l’altra, il Comune può provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, con l’obbligo per i concessionari di corrispondere l’apposito canone, secondo tariffa stabilita dal competente organo comunale, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l’atto con cui il Comune assume questo servizio per conto e nell’interesse dei concessionari.
4. In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
. l’ordinaria pulizia;
. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
5. Il canone annuo di manutenzione può essere conglobato nella tariffa di concessione iniziale o richiesto in modo separato. Se richiesto in modo separato, il mancato pagamento del canone da parte del concessionario, protratto per 36 mesi, determina la decadenza dalla concessione.
6. Per le sepolture realizzate da privati per le quali non risulti al Comune l’esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che rivendichino titoli di proprietà dei manufatti, una volta riconosciuti dal Comune.
Articolo 73 (Costruzione delle opere – Termini)
1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all’articolo 68, commi 2 e 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all’articolo 84 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all’assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l’area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall’effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Comune, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di durata massima pari a 12 mesi ai termini predetti.
Capo II – Divisione, subentri, rinunce
Articolo 74 (Divisione, Subentri)
1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l’individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell’istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 2000 essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Comune, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l’individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d’uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell’articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, più concessionari di un’unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l’unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell’articolo 71 sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L’aggiornamento dell’intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell’articolo 71, che assumono la qualità di concessionari.
9. Nelle stesse forme e modalità previste al comma 2 uno o più aventi diritto alla titolarità della concessione può dichiarare la rinuncia al subentro.
10. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d’ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l’aggiornamento della intestazione è dovuta la tariffa stabilita dal competente Organo comunale.
11. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il Comune invita a provvedere gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all’albo del cimitero per 90 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso.
12. Trascorso il termine complessivo di 36 mesi dalla data di decesso del concessionario senza he gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell’intestazione della concessione si determinano le condizioni per la pronuncia da parte del Comune della decadenza della concessione.
13. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell’articolo 71, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione duratura della sepoltura.
14. In caso di perpetuità della concessione o di maggior durata residue di 20 anni se a tempo determinato, decorsi 20 anni dall’ultima sepoltura nella concessione, il Comune – se la famiglia risulta estinta – provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e conseguentemente alla decadenza della concessione.
Articolo 75
(Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni)
1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di durata pari a “N” anni quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere, esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, ceneri, ossa o, pur essendo stata occupata, tali spoglie mortali siano trasferite in altra sede.
2. In caso di accettazione della rinuncia, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari a 1/(2 x “N”) della tariffa per la concessione cimiteriale in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.
3. In caso di carenza di voce tariffaria vigente, si utilizza quella di concessione analoga per numero di posti e per collocazione.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permute o altro.
Articolo 76 (Rinuncia a concessione di aree libere)
1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
b) l’area non sia stata utilizzata per l’inumazione o comunque sia libera da spoglie mortali.
2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti il rimborso di una somma:
-per concessioni della durata di “N” anni, in misura pari a 1/(2 x “N”) per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata della tariffa per concessione in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune;
-per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa per concessione in uso in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune;
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permute o altro.
Articolo 77 (Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione)
1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all’articolo 68, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:
a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri od ossa.
2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all’eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
. per concessioni della durata di “N” anni, in misura pari a 1/(2 x “N”) della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
. per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte del competente ufficio comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permute o altro.
Articolo 78 (Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua)
1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all’articolo 68, comma 4, a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, resti mortali, ossa od urne cinerarie.
2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
a) per concessioni della durata di “N” anni, in misura pari a 1/(2 x “N”) della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione del competente ufficio comunale.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dall’articolo 77, comma 3
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permute o altro.
Capo III – Revoca, decadenza, estinzione
Articolo 79 (Revoca)
1. È facoltà dell’amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l’uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un’equivalente sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall’amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o ad un deposito provvisorio in attesa della realizzazione della nuova tomba.
3. Della decisione presa, per l’esecuzione di quanto sopra, l’amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all’albo comunale e del cimitero per la durata di 90 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della L. 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 80 (Decadenza)
1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, resti mortali, ossa o urna cineraria per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione, cremazione;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura, previsto al comma 4 dell’articolo 70;
d) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall’articolo 72;
e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all’articolo 73, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
f) quando non sia stato provveduto al subentro nella intestazione della concessione a termini dell’articolo 74 o vi sia l’estinzione della famiglia;
g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’albo pretorio digitale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando i Servizi cimiteriali comunali non dispongano, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi del concessionario e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente estese fino al terzo grado relativo al concessionario.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti del responsabile dei Servizi cimiteriali comunali che adotta apposita determinazione.
Articolo 81 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)
1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell’urna cineraria, della cassetta resti ossei, rispettivamente in inumazione, cinerario comune, ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune stesso.
Articolo 82 (Estinzione)
1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione ai sensi del precedente articolo 69, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, la prosecuzione della stessa nel nuovo cimitero secondo quanto disposto nel Capo XIX del
D.P.R. 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere ai Servizi cimiteriali comunali di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione del feretro, del contenitore di resti mortali, dell’urna cinerari, della cassetta resti ossei, vi provvedono i Servizi cimiteriali comunali collocando i medesimi, previo avvertimento a coloro che hanno presentato la istanza per poter recuperare le spoglie mortali, rispettivamente in inumazione, nel cinerario comune o nell’ossario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
TITOLO VII – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
Capo I – Imprese e lavori privati
Articolo 83 (Accesso al cimitero)
1. Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate ai cimiteriali comunali, gli interessati debbono valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.
3. L’autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso dei Servizi cimiteriali comunali.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
Articolo 84 (Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri)
1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 12 posti per cassette di resti ossei o per urne cinerarie.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento di quanto previsto in
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell’area ed il coefficiente 3.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l’esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del gestore del cimitero e comunque sempre nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal regolamento e dalle norme di edilizia cimiteriale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d’opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l’opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l’autorizzazione dei Servizi cimiteriali comunali.
11. I concessionari di sepoltura privata o imprese da loro incaricate, hanno facoltà di collocare, previa comunicazione di inizio lavori all’Ufficio comunale competente, lapidi, copritomba, ricordi e similari in conformità alle specifiche norme di edilizia cimiteriale.
I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione salvo che l’ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di detto termine qualora l’ufficio ne riconosca la regolarità.
Articolo 85 (Responsabilità – Deposito cauzionale)
1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all’articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari al 10% del valore della concessione quale risultante dalle tariffe in vigore, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l’ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l’importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l’esecuzione delle opere stesse.
Articolo 86 (Recinzione aree – Materiali di scavo)
1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l’impresa deve recingere, a regola d’arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l’autorizzazione scritta dei Servizi cimiteriali comunali.
3. I materiali di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai Servizi cimiteriali comunali, secondo l’orario e l’itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l’impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
Articolo 87 (Introduzione e deposito di materiali)
1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione dei lavori di cui agli
articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal gestore del cimitero. La sosta dei veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..
Articolo 88 (Orario di lavoro)
1. L’orario di lavoro per le imprese all’interno dei cimiteri è fissato dal Comune. Deroghe motivate possono essere concesse dai Servizi cimiteriali comunali.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dai Servizi cimiteriali comunali.
Articolo 89 (Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti)
1. Il Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l’introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, che non può eccedere la durata di dieci giorni.
Articolo 90 (Vigilanza)
1. Il competente ufficio del Comune vigila e controlla che l’esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Possono essere impartite opportune disposizioni, fatti rilievi o contestazioni anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti da leggi e regolamenti, se del caso avvalendosi dell’operato di personale del gestore del cimitero.
2. Il competente ufficio del Comune accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all’ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale, previa definizione della somma da trattenere ai sensi del comma 3 dell’articolo 85.
Articolo 91 (Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri)
1. Il personale dei Servizi cimiteriali comunali è tenuto all’osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al competente ufficio del Comune le violazioni accertate per l’irrogazione delle sanzioni previste.
2. Altresì il personale dei Servizi cimiteriali comunali è tenuto:
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. A chi opera nel cimitero è vietato:
a) eseguire, nei cimiteri del Comune, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all’interno dell’orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all’attività cimiteriale, sia nei cimiteri del Comune che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri del Comune.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei Servizi cimiteriali comunali è sottoposto a misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l’attività svolta secondo quanto disposto dal documento di valutazione dei rischi e dei rischi di mansione e dei protocolli sanitari.
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Capo I – Disposizioni varie
Articolo 92 (Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti)
1. All’interno del cimitero può essere riservata dal piano cimiteriale apposita zona detta “delle persone benemerite”, in cui il Consiglio Comunale potrà disporre per l’assegnazione di posti destinati alla tumulazione di cadaveri,
ceneri, ossa o spoglie mortali in genere di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.
Articolo 93 (Registro delle sepolture)
1. I Servizi cimiteriali comunali sono tenuti a redigere, secondo le modalità di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all’aggiornamento delle registrazioni del catasto cimiteriale.
Articolo 94 (Schedario dei defunti)
1. I Servizi cimiteriali comunali sono tenuti, se del caso, con mezzi informatici, a compilare lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l’anagrafe cimiteriale.
2. Sulla scorta del registro delle sepolture di cui all’articolo precedente, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata di decesso, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda, anche a tenuta informatica, saranno riportati:
a) le generalità del defunto;
b) il numero della sepoltura in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.
Articolo 95 (Catasto cimiteriale e registrazioni)
1. È d’obbligo la tenuta, da parte dei Servizi cimiteriali comunali, del registro delle sepolture, denominato anche “catasto”, per l’aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, ogni modificazione, subentro nella intestazione o cessazione che si verificano.
5. Il catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) le generalità del concessionario e degli aventi titolo subentrati, almeno nel caso di concessioni rilasciate a partire dal 01/01/2000; per le concessioni rilasciate prima del termine predetto, si indicheranno le notizie per quanto conosciute;
b) gli estremi del titolo costitutivo;
c) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione
d) la natura e la durata della concessione;
e) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione se comunicate dagli interessati;
f) le generalità del defunto o dei defunti sepolti;
g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti mortali, ceneri od ossa dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
Articolo 96 (Scadenziario delle concessioni)
1. I Servizi cimiteriali comunali sono tenuti a compilare l’elenco delle concessioni, con l’indicazione delle relative scadenze, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura, nonché ad annotare l’estinzione della concessione o, se del caso, il rinnovo.
2. L’elenco delle concessioni scadute viene esposto all’albo pretorio digitale del comune e all’albo cimiteriale e trascorso un anno dalla sua pubblicazione senza che sia avvenuto il rinnovo o la rinuncia il Comune è tenuto a liberare la sepoltura dalle spoglie mortali, con o senza la presenza dei familiari. Il manufatto così liberato si rende disponibile, dopo eventuale sanificazione, a nuova concessione.
Le spoglie mortali vengono sepolte o cremate in relazione al fatto che siano o meno resti mortali, oppure destinate a cinerario comune od ossario comune, nel caso rispettivamente di ceneri o di ossa.
Capo II – Norme transitorie e disposizioni finali
Articolo 97 (Efficacia delle disposizioni del regolamento)
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d’uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 36 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all’interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Nei cimiteri del Comune di Bolzano si applicano le norme di edilizia cimiteriale allegate al presente regolamento, quale parte integrante di esso. La violazione di tali norme è considerata violazione regolamentare comunale, e sanzionata corrispondentemente.
Articolo 98 (Cautele)
1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l’apposizione di croci, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s’intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari di diritti e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune dagli atti che ne derivano.
2. Le controversie che sorgano tra privati sull’uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l’amministrazione estranea all’azione che ne consegue.
3. I Servizi cimiteriali comunali si limiteranno, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l’atto con cui risolve la controversa sottopostagli.
Articolo 99 (Responsabile del servizio di polizia mortuaria)
1. Spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente cui sia attribuito l’incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria, l’emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell’osservanza del regolamento stesso e delle norme di edilizia cimiteriale.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente cui sia attribuito l’incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria, su deliberazione della Giunta Comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.
3. Ove la gestione dei cimiteri sia stata affidata a soggetto distinto dal Comune si applicano le norme di cui decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle in materia di affidamento di servizio pubblico locale e le reciproche competenze vengono definite nel contratto di servizio, fermo restando che al Comune competono compiti di regolazione, indirizzo, vigilanza, sanzionatori e approvazione degli atti che a lui la legge o il regolamento attribuiscano.
Articolo 100 (Regolarizzazione situazioni pregresse)
1. Per le concessioni sussistenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l’istituto dell’”immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d’uso sulla concessione.
2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell’articolo 1, n. 5) della L. 16/2/1913, n. 89 e dell’articolo 30 della L. 7/8/1990, n. 241 avanti a notaio. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
3. Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
Articolo 101 (Sanzioni al regolamento comunale e a provvedimenti attuativi)
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per violazione al presente regolamento e alle ordinanze sindacali o eterminazioni dirigenziali da esso scaturenti si applicano in tutti i casi in cui non siano espressamente previste sanzioni da testi di legge o regolamento nazionali o provinciali, o espressione del potere di ordinanza del Sindaco.
2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali o determinazioni dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 25 a €. 500.
3. All’interno di tali limiti edittali nelle singole ordinanze sindacali e determinazioni dirigenziali possono essere stabilite sanzioni diverse per singole violazioni o gruppi di violazioni.
4. Nella determinazione concreta dei limiti edittali delle sanzioni di ciascuna ordinanza sindacale o determinazione dirigenziale il limite edittale massimo deve corrispondere al sestuplo del minimo.
5. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, ordinanze sindacali o determinazioni dirigenziali attualmente in vigore o di futura emanazione, per cui non siano state fissate sanzioni esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da €. 75,00 a €. 450,00.
ALLEGATO “A”
Parte I – Disciplina generale delle tariffe per i servizi funebri e cimiteriali
Le tariffe concernenti il servizio cimiteriale sono stabilite almeno annualmente nel rispetto dei criteri stabiliti, a seconda delle forme di gestione dal DP Reg. 1 febbraio 2005, n° 3/L e successive modifiche ed integrazioni, avuto presente che le tariffe concernenti servizi di durata pluriennale tengono conto del periodo di durata e applicando i criteri del D.M. Interno 1/7/2002 e s.m.i..
L’elencazione delle voci di tariffa riportate nella parte II costituiscono linee di indirizzo per la Giunta Comunale, che ha la facoltà di apportare modifiche senza che ciò comporti modifica della disciplina allgemeinen Bestimmungen über die
generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
Parte II – Elenco dei beni, servizi e prestazioni soggette a tariffa CONCESSIONI CIMITERIALI:
loculi SALMA ARCATE
CORPO CENTRALE
-Seminterrato di fianco
-Seminterrato di testa
CORPO CENTRALE ESTERNO
-DI FIANCO
-DI TESTA SETTORE A
-Esterno sotto l'arco
-Terrazza di fianco
-esterno di fianco
-Terrazza di testa
-esterno di testa
-seminterrato di testa
-seminterrato di fianco SETTORE D
-Esterno sotto l'arco
-Terrazza di fianco
-esterno di fianco
-Terrazza di testa
-esterno di testa
-seminterrato di testa
-seminterrato di fianco - LOCULI SALMA SUD
LOCULI SALMA SCALA EST
LOCULI SALMA 1°livello-1-2-3 fila LOCULI SALMA 1°livello -4-5 fila loculi cinerari /ossario
SINISTRA ENTRANDO LINKS VOM EINGANG NORD/EST NORD-OSTEN
BLOCCHI BLÖCKE EVANGELICO EVANGELISCH
SPALLE ARCATE HINTER DEM BOGENGANG LOC. OSSARIO EST GEBEINNISCHENOSTEN
LOC.OSSARIO EST DA 4 POSTI KNOCHENNISCHEN OSTEN FÜR 4 PLÄTZE SCALA EST
TRATTI
SETTORE A seminterrato SETTORE A esterno SETTORE D seminterrato SETTORE D esterno LOC OSS FAM
CORPO CENTRALE SEMINTERRATO LOC OSS FAM
CORPO CENTRALE ESTERNO GIARDINERIA
SUD-EST 4^ -5^ SUD-EST 1^ -2^ -3^ SUD-OVEST
SUD-OVEST familiari solo 1^ fila CINERARI AI LIVELLI (1°) (da 1^ a 5^ Fila) CINERARI AI LIVELLI (1°) (da 6^ a 9^ Fila) CINERARI AI LIVELLI (2°) (da 1^ a 5^ Fila) CINERARI AI LIVELLI (2°) (da 6^ a 9^ Fila)
TOMBE MURATE al 2°e 3°liv per urne TOMBE TERRANEE PER URNE TOMBE DI FAMIGLIA
TOMBE MURATE TOMBA DI FAMIGLIA
ZONE MONUMENTALI (1 POSTO) TOMBA DI FAMIGLIA
ZONA CENTRALE (1 POSTO) TOMBA DI FAMIGLIA
ZONA PERIFERICA, NUMERI ROMANI -CAMPO T /A -V/2 -W E ALCUNI FRA (1 POSTO)
PRESTAZIONI
Organizzazione, preparazione, coordinamento e controllo servizi cimiteriali Inumazione campo comune
Inumazione tomba di famiglia Tumulazioni
inumazione-tumulazione urna cineraria o cofanetto inumazione-tumulazione di due e/o più urne o cofanetti tumulazione tomba murata interrata
tumulazione tomba murata con botola interrata tumulazione loculi di fianco
tumulazione loculi di testa tumulazione in cappella di famiglia
tumulazione/estumulazione tomba famiglia Livelli Esumazioni ordinarie da campo comune Esumazioni ordinarie tombe di famiglia
Esumazioni ordinarie campo comune fuori programmazione (Scavo manuale) Esumazioni ordinarie campo comune fuori programmazione (con mezzi meccanici) Esumazioni /Estumulazioni straordinarie
Estumulazioni
estumulazione urna cineraria o cofanetto estumulazione due e/o più urne o cofanetti estumulazione tomba murata interrata estumulazione tomba murata con botola interrata estumulazione loculo di testa
estumulazione loculo di fianco estumulazione cappelle di famiglia
Diritti sanitari (intervento ispettore sanitario per esumazione straordinaria) Accettazione salma in deposito osservazione
Diritto per ingresso e/o uscita cofanetto resti ossei o urna ceneri Demolizione lapide d'Ufficio e smaltimento (singola)
Diritto posa lapide su campo comune
Diritto posa lapide Tomba Famiglia (per posto singolo) Saldatura cofanetto zinco
Risanamento loculo di testa a seguito
perdita liquidi della cassa eines Lecks im Sarg
Risanamento loculo di fianco a seguito perdita liquidi della cassa Affido ceneri
Subentro concessione
Costo orario operaio feriale per interventi extra tariffa Costo orario operaio festivo per interventi extra tariffa Costo orario ruspa
Costo orario camion Materiali
Trasporto salma/urna nell'ambito del Comune
Trasporto salma/urna nell'ambito del Comune per bambini Cerimonia consegna ceneri/feretro Sala del Commiato
Diritto per rilascio autorizzazione trasporto funebre all'interno Comune Diritto per rilascio autorizzazione trasporto funebre fuori Comune Diritto per rilascio autorizzazione trasporto internazionale
Apertura straordinaria notturna obitorio (dalle 00 alle 6,00) Assistenza alla chiusura cofani
Camera ardente
Camera mortuaria o cella frigo al giorno o frazione, dopo le prime 24 ore Recupero salma
Costo orario per persona fuori orario
Costo orario per persona per recupero salma fuori Comune Costo orario per persona per trasporto fuori comune Pedaggio autostrada e trasferta autista
Altri servizi e materiali:
Trasporto extraurbano: CREMAZIONE
Defunti residenti nel Comune di Bolzano Defunti residenti in Provincia di Bolzano Defunti residenti fuori Provincia di Bolzano Cremazione resti
Cremazione di parti anatomiche
Resti o parti anatomiche provenienti dalla Provincia di Bolzano
Resti o parti anatomiche provenienti da fuori della Provincia di Bolzano Feti e prodotti di concepimento
ALLEGATO “B”
Norme tecniche concernenti le sepolture e di edilizia cimiteriale.
Capo I – Criteri per l’arredo cimiteriale e per la realizzazione di sepolture
Articolo 1 (Pareri comunali)
1. I progetti per la costruzione, la modificazione o il restauro delle sepolture collettive e dei monumenti funerari sono sottoposti per il parere dei Servizi cimiteriali comunali, tenuto conto di quanto previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale e dalla normativa vigente.
2. I progetti devono avere caratteristiche artistiche adeguate alla dignità ed al prestigio del luogo.
3. I Servizi cimiteriali comunali possono chiedere parere alla Commissione Edilizia sulla sistemazione generale del cimitero e in casi specifici, ove ritenuto opportuno, per ciò che ha relazione con l’arte ed il decoro dei cimiteri.
Articolo 2 (Progetti)
1. I progetti per la costruzione di edicole, cripte, tombe a terra, tombe a giardino, o per l’erezione di monumento su una concessione, devono essere presentati entro 6 mesi dalla data del versamento del corrispettivo della concessione stessa.
2. Le comunicazioni di avvio lavori per la costruzione, la modificazione o il restauro di edicole, tombe a terra, tombe a giardino, cripte, lapidi o monumenti su una concessione devono essere inoltrate ai Servizi cimiteriali comunali e firmate dal concessionario (o imprese da esso incaricate), corredate dai relativi tipi di progetto, in tre esemplari, e contenere una dettagliata descrizione dell’opera progettata e dei materiali che verranno impiegati.
3. I disegni di progetto devono essere redatti in pianta, sezione e prospetti:
-per la costruzione di edicole, cripte, tombe a giardino e tombe a terra in scala 1:25;
-per l’erezione di monumenti e lapidi in scala 1: 10;
con particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l’opera in ogni suo elemento.
Per i disegni di progetto si richiedono le firme del concessionario, del progettista, degli artisti che collaborano alla realizzazione dell’opera e, anche successivamente, del direttore dei lavori (architetto, ingegnere, geometra o perito edile iscritto ai relativi albi professionali) e di rappresentante della ditta costruttrice. Per quelli per lapidi e monumenti è sufficiente la firma del committente e di rappresentante della ditta costruttrice.
Articolo 3 (Esecuzione delle opere)
1. Il Dirigente dei Servizi cimiteriali comunali approva il progetto per la costruzione, la modificazione o il restauro di edicole, cripte, tombe a giardino, tombe a terra, monumenti e lapidi, autorizza l’introduzione nei cimiteri degli automezzi, dei materiali e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle opere. I lavori progettati dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data di
emissione del documento contabile conseguente all’assegnazione, fatto salvo il caso di proroga concessa dai Servizi cimiteriali comunali.
Articolo 4 (Costruzione di edicole, cripte, campetti, tombe a terra)
1. Lo spazio per la costruzione di edicole, cripte, tombe a terra dovrà essere recintato, secondo le prescrizioni dei Servizi cimiteriali comunali.
2. Nella costruzione di edicole, cappelle e tombe a terra si applica l’art. 76 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
3. Tutte le costruzioni in cemento armato sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge, che ne regolano la corretta esecuzione.
4. Il progetto di Cappelle di famiglia deve prevedere:
a) un gancio con portata di almeno 400 Kg. Posto a soffitto, per la movimentazione di feretri, lastre tombali;
b) una portata del pavimento capace di sostenere carichi localizzati quali quelli di elevatori mobili fino a 6 ql.li di peso;
c) una larghezza ed una altezza della porta di accesso capace di consentire l’agevole accesso oltre che del feretro anche di mezzi di movimentazione dei feretri.
Articolo 5 (Verifica delle opere)
1. I Servizi cimiteriali comunali provvederanno, nel corso o al termine dei lavori a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato e, in caso di difformità, proporranno al Sindaco l’ordine di sospensione dei lavori e il ripristino secondo il progetto autorizzato.
2. Ove necessario, qualora le opere siano eseguite in cemento armato, la verifica dovrà essere preceduta dalla consegna da parte del concessionario del relativo certificato di collaudo statico.
Articolo 6 (Prescrizioni costruttive generali per le sepolture)
1. Gli elementi di cui sono composti i sepolcri, in genere, devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni.
2. Gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere, di regola, uno spessore inferiore a 1/15 della loro altezza.
3. Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontale e inclinate, in genere, non deve essere inferiore a 3 cm.
4. È prescritto l’impiego di chiavelle o altre soluzioni tecnologiche almeno equivalenti per il collegamento delle pietre.
5. Quando il monumento non occupi per intero lo spazio assegnato, quest’ultimo, se richiesto dai Servizi cimiteriali comunali e ove possibile, è preferibile sia delimitato da cordonatura di sezione non inferiore a 10 cm di altezza per 15 cm di base e, nello spazio non racchiuso fra il cordone ed il monumento, potranno essere coltivati fiori o piccoli arbusti.
6. Ogni sepoltura deve essere contrassegnata, a cura e spese del concessionario, da un numero progressivo corrispondente a quanto riportato nel contratto di concessione.
7. I dati anagrafici e numerici ed altre scritte di commiato eventualmente autorizzate, dovranno avere carattere di uniformità, sia per materiali che per dimensioni, in base a disposizioni stabilite con determinazione dirigenziale dei Servizi cimiteriali comunali.
Articolo 7 (Dimensioni)
7. 1 – Copritomba e lapidi in campo comune a sistema di inumazione
1. Nei campi comuni tradizionali a sistema di inumazione si seguono le seguenti norme:
2. La superficie di terreno direttamente coperta dal copritomba non deve superare i 2/3 della superficie delle fosse.
3. Le massime dimensioni in pianta e in alzata di copritomba e/o lapidi o croci su campi decennali sono regolamentate con apposita determinazione del Dirigente competente sui cimiteri. Fino ad allora non devono essere misure superiori alle seguenti: in pianta, lunghezza di 160 cm., larghezza di 60 cm., altezza di 130 cm. fuori terra per le lapidi e 160 cm per le croci.
4. I copritomba e le lapidi e le croci devono rispondere a criteri di massima semplicità e decoro.
5. È consentita l’applicazione di fotoceramica con l’effigie dei defunti e le iscrizioni rituali.
7. 2 – Edicole
1. Le dimensioni in pianta e in alzato dovranno uniformarsi ai vincoli stabiliti per i singoli campi o spazi e, comunque, dovranno essere contenute in 400 cm per 470 cm e altezza massima 500 cm, misurata sulla parte dell’edificato.
2. È consentita la collocazione di busti, statue, ecc. anche oltre l’altezza massima sopra individuata, purché regolarmente autorizzata e comunque di dimensioni non superiori ad 1 (uno) metro d’altezza.
7.3 – Tombe a giardino
1. Le dimensioni in pianta e in alzato della lapide dovranno uniformarsi a vincoli stabiliti per i singoli campi o spazi e, comunque, dovranno essere contenute, per posto, in 300 cm per 110 cm; e altezza massima 120 cm fuori terra, misurata sulla parte dell’edificato.
2. Ove si interrasse un’urna cineraria biodegradabile ai fini della dispersione delle ceneri in terra, è necessario che questa sia ricoperta da almeno 40 cm. di terra.
7.4 – Tombe murate e tombe a terra in genere
1. Le dimensioni in pianta e in alzato della lapide o della croce dovranno uniformarsi a vincoli stabiliti per i singoli campi o spazi e, comunque, dovranno essere contenute, per posto, in 160 cm per 60 cm; e altezza massima
160 cm fuori terra per le lapidi e 180 cm fuori terra per le croci, misurata sulla parte dell’edificato.
2. Con determinazione del dirigente dei Servizi cimiteriali comunali possono essere modificate le dimensioni delle varie tipologie di sepoltura.
Articolo 8 (Tipologie di materiali ammessi)
1. E’ concesso collocare nei cimiteri pietre, marmi ed altri materiali con caratteristiche di durabilità riconosciuta.
Articolo 9 (Lastre dei colombari, degli ossari e delle nicchie cinerarie)
1. Alle chiusure dei colombari, degli ossari e delle nicchie cinerarie devono essere applicate lastre di marmo a carico dei concessionari.
2. Qualora esigenze progettuali lo consiglino i Servizi cimiteriali comunali possono fornire direttamente anche l’elemento marmoreo, comprendendolo nella tariffa di concessione.
3. Su tali lastre è permessa, oltre le obbligatorie scritte identificative, l’applicazione di portafiori di marmo, bronzo o altro metallo, esclusi il ferro e la ghisa, secondo caratteri di uniformità stabiliti con determinazione del Dirigente dei Servizi cimiteriali comunali.
Sui colombari i portafiori avranno dimensioni massime di 40 cm per 20 cm se verticali, 20 cm per 45 cm se orizzontali, sporgenza
massima dalla lastra di cm 15; l’eventuale fotoceramica dovrà avere carattere di uniformità in base a disposizioni stabilite con determinazione del Dirigente dei Servizi cimiteriali comunali.
Eventuali altre decorazioni o simboli applicati non devono occupare una superficie maggiore di 1/5 della lastra.
Sugli ossari e nicchie cinerarie i portafiori avranno dimensioni massime di 15 cm per 10 cm se verticali, 20 cm per 10 cm se orizzontali, sporgenza massima dalla lastra 12 cm;
l’eventuale fotoceramica dovrà avere carattere di uniformità in base a disposizioni stabilite con determinazione del Dirigente dei Servizi cimiteriali comunali.
Articolo 10 (Fiori e lumi)
1. Sui colombari, sugli ossari e sulle nicchie cinerarie è fatto divieto di applicare portalumi per illuminazione a cera o ad olio, laddove i sistemi in atto non garantiscano dall’imbrattamento delle lapidi di chiusura sottostanti.
2. Sulle sepolture in campo comune è permessa la coltivazione dei fiori o di arbusti ad essenza nana all’interno della cordonatura.
Articolo 11 (Interspazi tra sepolture)
1. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi esistenti tra le sepolture, che sono ordinariamente destinati al transito.
2. L’interspazio tra fosse a sistema di inumazione è stabilito in non meno di 30 cm. quando si provveda a sbadacchiare opportunamente lo scavo in attesa della inumazione del feretro.
3. In relazione alla natura del suolo l’interspazio potrà essere accresciuto a valori che siano di 50 cm. tra fossa e fossa di inumazione, laddove non si preveda la sbadacchiatura della fossa in attesa che questa venga colmata.
Articolo 12 (Epigrafi)
1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere anche per mezzo di imprese a ciò autorizzate, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti e le ceneri si riferiscono nonché, laddove prescritto, la numerazione identificativa.
2. L’iscrizione è consentita soltanto a seguito dell’occupazione della sepoltura.
3. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicono al culto dei morti o alla sacralità del luogo.
4. La comunicazione con il testo delle epigrafi deve essere presentata in semplice esemplare unitamente al progetto di costruzione delle edicole e dei segni funebri in genere (in tre copie) cui sono destinate; per le epigrafi redatte in lingua diversa dall’italiana o dal tedesco, la domanda dovrà essere corredata dalla traduzione in italiano e in tedesco.
5. Per le epigrafi su lapidi o copritomba di campo comune, di ossario, di colombario o nicchia
cineraria, la comunicazione è presentata in semplice esemplare ai Servizi cimiteriali comunali o, se il servizio è disponibile, per via telematica.
I Servizi cimiteriali comunali vigilano sulla corrispondenza di quanto comunicato con quanto realizzato e sul rispetto delle norme regolamentari.
Articolo 13 (Tempi di collocazione di segni funebri in campo comune)
1. Se non avviene la compattazione meccanica del terreno di inumazione, la posa in opera del cippo, del copritomba e/o della lapide in campo comune non dovrà avvenire prima del settimo mese dal giorno dell’inumazione. La posa in opera è a carico dei familiari interessati, che potranno provvedere per il tramite di imprese a ciò autorizzate.
2. Con determinazione del dirigente dei Servizi cimiteriali comunali tale limite temporale minimo può essere variato in relazione alle caratteristiche dei suoli cimiteriali.
3. L’esatta posizione del collocamento verrà indicata dal personale comunale competente.
4. Salvo il caso della compattazione meccanica del terreno di inumazione, sulla fossa, nei primi sei mesi dopo il decesso, è permesso collocare la sola numerazione identificativa, nome e cognome, data di nascita e morte, anche su targa o elemento provvisorio di ridotte dimensioni stabilite con determinazione del Dirigente dei Servizi cimiteriali comunali. Non sono consentiti cippi o altri elementi provvisori.
5. In caso di disinteresse da parte dei familiari il Comune provvede d’ufficio, ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
Articolo 14 (Caratteristiche dei loculi o dei tumuli in tomba)
1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per il sovraccarico previsto dal comma 5 dell’articolo 76 del D.P.R. 285/90.
2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l’interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l’eventuale fuoriuscita all’esterno di liquidi.
3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precede.
4. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi
5. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.
6. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.
7.Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.
8.Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.
Capo II – Criteri per l’attuazione delle previsioni di piano regolatore cimiteriale
Articolo 15 (Cambio di destinazione d’uso di aree)
1. Il Piano Regolatore Cimiteriale prevede il cambio di destinazione d’uso di alcune aree.
2. Per quelle attualmente destinate a campo di inumazione, per feretro o per salma inconsunta, si procederà al cambio di destinazione d’uso indicata nel Piano Regolatore Cimiteriale in funzione delle necessità di sepoltura e all’evolversi delle destinazioni d’uso ipotizzate.
3. Il cambio di destinazione d’uso avviene con determinazione del Dirigente dei Servizi cimiteriali comunali, che stabilirà la data del cambiamento.