per la concessione d’uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Convenzione tra l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l’Azienda
--------------------------------------------
per la concessione d’uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
L’anno …..…., il giorno ….. del mese di …………………..., presso la sede legale dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, sita in Assergi (L’Aquila), Via del Convento
tra
L’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, C.F. 93019650667 e P. I.V.A. 01439320662, con sede in L’Aquila, alla Frazione Assergi, Via del Convento, di seguito denominato “Ente Parco”, in persona del ………………………., nato a …………..il ……………….., C.F.
…………………………. domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente
e
La ditta ………………………………………………, di seguito chiamata “Azienda” con sede in
…………………., ………….. – …………………. (………) P. IVA , in persona del
titolare della Ditta, Sig. …………………………………., nato a …………………………… (…………), il
…………………….. e residente a …………………………..(……….), Via
………………………………………………, di seguito denominato concessionario.
Premesso che:
- l’Ente Parco, ai sensi dell’art.14 della legge quadro sulle aree protette n° 394/1991 intende promuovere l’utilizzo del Nome e del logo del Parco da parte dei produttori del settore agroalimentare;
- a tal fine l’Ente Parco ha predisposto un apposito Regolamento che disciplina le condizioni di concessione d’uso del nome e del logo del Parco;
- L’azienda:
- ha presentato domanda di concessione d’uso del nome e del logo del Parco;
- ha preso visione e accettato per iscritto i contenuti del Regolamento per la concessione d’uso del nome e del logo, del Manuale per la gestione del logo e del/dei disciplinare/i di produzione allegato/i;
- ha inviato all’Ente Parco la documentazione richiesta;
- le risultanze dell’audit di parte terza hanno prodotto esito positivo;
- l’istruttoria effettuata dagli organismi competenti ha dato esito positivo come risulta dalla determinazione adottata dal Coordinatore Tecnico Amministrativo dell’Ente Parco.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti, come innanzi costituite, dichiarando la premessa a far parte integrante della presente convenzione
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art.1
Oggetto della convenzione
La presente Convenzione ha per oggetto la concessione dell’uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga all’Azienda richiedente, alle condizioni qui di seguito specificate.
Art. 2
Identificazione del concessionario e del prodotto
1. Il concessionario ed il prodotto autorizzato sono identificati con un codice numerico, rilasciato attraverso il documento DR-04 del manuale d’uso del nome e del logo del Parco, nel quale le prime tre cifre indicano il produttore, le seconde tre il prodotto autorizzato, le ultime due l’anno di rilascio.
2. Per concessionario si intende il soggetto che esercita la propria attività imprenditoriale in uno dei Comuni del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
3. Il prodotto si intende autorizzato quando rispetta i requisiti disciplinati dal Manuale per la gestione del logo, a seguito della verifica ispettiva così come stabilito dal Regolamento in premessa richiamato.
Art. 3
Impegni del Concedente
1 Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, verifica e garantisce che l’uso del nome e del logo del Parco avvenga in osservanza di quanto espressamente previsto nel manuale di gestione e nel regolamento di cui in premessa.
2 Il Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxx istituisce un Albo Ufficiale dei Prodotti a cui è stato concesso l’uso del nome e del logo del Parco, nel quale, per ogni prodotto, viene identificato anche il concessionario.
3 Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si impegna a mantenere il segreto d’ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il concessionario;
4 Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si impegna a tutelare il concessionario dell’uso del nome e del logo da eventuali usi non consentiti degli stessi da parte di soggetti terzi non autorizzati.
Art. 4
Impegni del Concessionario
1. Il Concessionario opera sotto la diretta responsabilità del suo legale rappresentante p.t. che, in particolare, garantisce che l’uso del nome e del logo del Parco avvenga nei modi, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento e dal manuale di gestione specificati in premessa.
2. E’ fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi, ancorché successori a titolo particolare, in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione, pena la decadenza di pieno diritto della concessione.
3. Il concessionario si impegna a non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori.
4. Il Concessionario si impegna ad informare immediatamente il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga dell’eventuale:
- Interruzione dell’attività oggetto della presente convenzione;
- Variazione del legale rappresentante;
- Variazione della ragione sociale;
- Variazione significativa del metodo produttivo.
Art. 5
Modalità per l’utilizzo del nome e del logo del Parco
1. L’uso del nome e del logo del Parco può essere riportato esclusivamente sul prodotti autorizzato di cui alla presente convenzione e secondo le indicazioni riportate nel Regolamento richiamato.
2. Il concessionario avrà facoltà di riportare sui documenti commerciali, promozionali o pubblicitari e sulla carta intestata il nome ed il logo del Parco, purché in essi non ci siano riferimenti a prodotti o attività non oggetto della concessione dell’uso del nome e del logo.
3. L’utilizzo del nome e del logo del Parco deve avvenire in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, a meno che il concessionario non riceva espressa autorizzazione da parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Art. 6
Risoluzione anticipata della convenzione
1. L’Ente Parco avrà diritto di risolvere unilateralmente e con decorrenza immediata la presente convenzione qualora il concessionario non rispetti gli obblighi prescritti a suo carico nel Regolamento e nel Manuale di Gestione, salve ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al concessionario ed il risarcimento del danno ai sensi di legge.
2. In caso di risoluzione anticipata della convenzione per comune accordo delle parti, decadono automaticamente tutti gli impegni reciprocamente assunti, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo o altro per qualsiasi ragione, titolo o causa.
3. La risoluzione anticipata della convenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo avviene in forma scritta ed a mezzo di raccomandata A/R.
4. Nel caso di risoluzione per inadempimento della presente convenzione, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si riserva di intraprendere le iniziative più opportune al fine di tutelare gli altri concessionari dell’uso del nome e del logo del Parco.
Art. 7 Recesso
Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’altra mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di tre mesi. In tale caso, ove la parte recedente sia il concessionario, questi dovrà versare all’Ente Parco entro dieci giorni dal recesso la somma di € a titolo di penale .
Art. 8 Forza maggiore
Il presente contratto potrà essere annullato o rescisso, senza obbligo di risarcimento per le parti, solo nei casi di forza maggiore previsti dalla legge.
Art. 9
Effetti della cessazione della convenzione
Dal momento della cessazione del presente contratto, al concessionario è fatto divieto di usare o permettere di usare il nome e/o il logo del Parco concedente.
Art.10
Durata della convenzione
La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile soltanto mediante apposita istanza da inoltrare a mezzo di raccomandata A/R, ovvero consegnata a mano all’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, entro tre mesi dalla scadenza dei termini della suddetta convenzione ed a seguito di verifica positiva da parte dell’Ente concedente della permanenza dei requisiti prescritti a carico del concessionario nel Regolamento e nel Manuale sopra richiamati.
Art. 11 Corrispettivo d’uso
Il concessionario si impegna ad erogare in favore dell’Ente Parco concedente, il corrispettivo annuale quale diritto-contributo, nei modi e nelle forme di cui all’art. 7 del Regolamento di concessione d’uso del nome e del logo del Parco, facente parte integrante della presente convenzione.
Art. 12
La Rete commerciale dei prodotti tradizionali del Parco
Il Concessionario, ai fini dell’inserimento dei propri prodotti nel circuito promozionale del Parco e della commercializzazione presso i punti vendita appositamente predisposti, acconsente ad effettuare una fornitura del % dei prodotti che usufruiscono del nome e del logo all’Ente Parco ad un prezzo
scontato del %.
Art. 13
Modifiche della convenzione
Ogni modifica relativa al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta. Conseguentemente la disapplicazione, anche reiterata, di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella presente convenzione, non potrà intendersi quale abrogazione tacita.
Art.14 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia al Regolamento e al Manuale di gestione d’uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nonché alle disposizioni del codice civile e della legislazione di settore.
Art. 15 Allegati
Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:
1. Regolamento per la concessione d’uso del nome e del logo del Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxx.
Art. 16 Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse intervenire tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di L’Aquila.
Art. 17
Spese di bollo e registrazione
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del concessionario.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Assergi il ………………………
Il Direttore dell’Ente Parco Il Legale rappresentante dell’Azienda
(………………………) ……….………………………….)
……………………………………………. …………………………………………….
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in forma specifica le seguenti clausole: artt 3,4,5,6,7,8,9,10,12,16.
Xxxxx, approvato e sottoscritto, Assergi il ……………………..
Il Direttore dell’Ente Parco Il Legale rappresentante dell’Azienda
(………………………) ……….………………………….)
……………………………………………. …………………………………………….