Convenzione collettiva nazionale di lavoro (CCNL) per l’artigianato svizzero del metallo
Convenzione collettiva nazionale di lavoro (CCNL) per l’artigianato svizzero del metallo
concluso nel novembre 2018 tra
AM Suisse
da una parte e
il Sindacato Unia
e il Sindacato Syna –
dall’altra parte
1
Indice
Principio 7
I Disposizioni costitutive d’obbligazioni Campo d’applicazione
Art. 1 Parti contraenti 11
Art. 2 Scopo della Convenzione 11
Art. 3 Campo d’applicazione 11
Disposizioni generali
Art. 4 Collaborazione e obbligo di pace 17
Art. 5 Libertà di associazione 18
Art. 6 Disposizioni complementari 18
Art. 7 Contributo professionale regionale 19
Art. 8 Contratti di adesione/tasse 19
Art. 9 Divergenze d’opinione/procedura di conciliazione 20
Art. 10 Commissioni Paritetiche Professionali (CPP) 21
Art. 11 Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) 22
Art. 12 Tribunale arbitrale 24
Art. 13 Violazioni della CCNL: rispetto della Convenzione,
violazioni della Convenzione, pene convenzionali 25
Art. 14 Partecipazione nell’azienda/accordo aziendale 28
Art. 15 Modifiche e pubblicazione della Convenzione 28
Art. 16 Finanziamento di compiti speciali 29
Art. 17 Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO) 29
Art. 18 Durata della Convenzione 30
Contributo alle spese di applicazione
Art. 19 Contributo alle spese di applicazione e perfezionamento 33
II Disposizioni normative
Diritti e doveri, perfezionamento
Art. 20 Obblighi del datore di lavoro 37
Art. 21 Obblighi del lavoratore 38
Art. 22 Promozione del perfezionamento professionale 40
Art. 23 Perfezionamento particolare 40
Durata del lavoro, ferie, giorni festivi, pensionamento flessibile
Art. 24 Durata del lavoro 45
Art. 25 Ritardo, interruzione del lavoro, percorso 46
2
Art. 26 | Lavoro di recupero | 47 |
Art. 27 | Lavoro straordinario | 47 |
Art. 28 Art. 29 | Vacanze Riduzione del diritto ed epoca delle vacanze, salario durante le vacanze | 47 47 |
Art. 30 | Giorni festivi | 49 |
Art. 31 | Indennità per giorni festivi | 49 |
Art. 32 | Pensionamento flessibile | 50 |
Art. 33 Art. 34 | Indennità per assenze giustificate Impedimento in caso di adempimento di una funzione pubblica o di un obbligo legale | 50 51 |
Salari, indennità | ||
Art. 35 | Salario a rendimento | 55 |
Art. 36 | Salario orario, mensile, annuo | 55 |
Art. 37 | Salari minimi | 56 |
Art. 38 | Indennità di fine anno (tredicesima) | 57 |
Art. 39 | Trattative salariali | 57 |
Art. 40 | Indennità per lavoro straordinario | 58 |
Art. 41 | Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi | 58 |
Art. 42 | Indennità per lavoro fuori sede | 59 |
Art. 43 | Indennità per l’utilizzo di un veicolo privato | 59 |
Art. 44 | Indennità per circostanze particolari | 60 |
Art. 45 | Pagamento del salario | 60 |
Prestazioni sociali | ||
Art. 46 Art. 47 | Assegni familiari Principio dell’obbligo limitato di pagare il salario in caso d’impedimento senza colpa del lavoratore | 65 65 |
Art. 48 | Impedimento per malattia – obbligo di assicurazione | 65 |
Art. 49 | Condizioni di assicurazione | 66 |
Art. 50 | Assicurazione d’indennità giornaliera per malattia | 67 |
Art. 51 | Impedimento per infortunio | 67 |
Art. 52 | Assicurazione infortuni professionali, premi | 68 |
Art. 53 Art. 54 Art. 55 | Assicurazione infortuni non professionali Pagamento del salario in caso di servizio militare, civile o di protezione civile Assicurazione contro la disoccupazione/indennità di lavoro a orario ridotto e cattivo tempo/cassa | 68 68 69 |
Art. 56 | Morte del lavoratore | 69 |
Art. 57 | Morte del datore di lavoro | 70 |
Art. 58 | Previdenza professionale (2° pilastro) | 70 |
Disdetta Art. 59 | Disdetta in generale | 73 |
Art. 60 | Disdetta durante il periodo di prova | 73 |
3 |
Art. 61 Disdetta dopo il periodo di prova 73
Art. 62 Protezione dalla disdetta 74
Art. 63 Divieto di disdetta da parte del datore di lavoro 75
Art. 64 Divieto di disdetta da parte del lavoratore 76
Art. 65 Disdetta con effetto immediato del rapporto di lavoro 76
Art. 66 Disdetta ingiustificata 76
Art. 67 Mancato inizio o abbandono ingiustificato dell’impiego 77
Art. 68 Pubblicazione in varie lingue 77
Firme delle parti contraenti 77
Appendici
Appendice 1
Regolamento della Commissione Paritetica Nazionale (CPNM) 81
Appendice 2
Regolamento relativo al finanziamento di compiti speciali 86
Appendice 3
Appendice 4
Legge federale sull’informazione
e la consultazione dei lavoratori nelle imprese
(Legge sulla partecipazione) 93
Regolamento relativo al contributo alle spese di applicazione 89
Appendice 4
Legge federale sull’informazione
e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione)
93
Appendice 5
Estratto dal Codice delle obbligazioni (CO) Licenziamento collettivo + piano sociale
99
Appendice 5
Estratto dal Codice delle obbligazioni (CO)
Licenziamento collettivo + piano sociale 99
Appendice 6
Misure per il mantenimento dei posti di lavoro in caso
di problemi economici e strutturali 103
Appendice 7
Accordo protocollare per gli apprendisti 106
Appendice 8
Appendice 9
Dichiarazione di forza obbligatoria del Consiglio Federale 117
Esempio di regolamento per le rappresentanze del personale 109
Appendice 9
Dichiarazione di forza obbligatoria del Consiglio Federale
117
4
Appendice 10
Salari minimi e adeguamenti salariali
(segue un’informazione distinta una volta all’anno) 141
Appendice 11
Regolamento per la promozione del perfezionamento 143
Appendice 12
Regolamento delle prestazioni per il perfezionamento 145
Appendice 13
Nota concernente il servizio di turno («servizio di picchetto») 149
Appendice 14
Calcolo del salario orario, indennità salariali 151
Appendice 15
Cauzione 153
5
Principio
Le parti contraenti sono convinte che per poter risolvere al meglio i problemi che si porranno in futuro nel settore dell’artigianato svizzero della serramenta, delle metalcostruzioni, delle macchine agricole, della forgiatura e delle costruzioni in acciaio dovranno agire insieme, appli- cando l’idea di un vero partenariato. A tale scopo e nell’intento di mantenere un’occupazione a tempo pieno nel settore dell’artigianato svizzero del metallo, e di salvaguardare la pace del lavoro, essi si im- pegnano a sostenersi vicendevolmente, in buona fede, e a promuove- re convenientemente gli interessi delle organizzazioni professionali. Le parti contraenti sono disposte a discutere tra di loro (rispettivamente tramite la Commissione Paritetica Nazionale da loro eletta), caso per caso, le questioni relative al settore dell’artigianato svizzero del metal- lo che necessitano chiarimenti secondo l’opinione dei datori di lavoro da un lato o dei lavoratori dall’altro. Esse terranno in debita considera- zione le limitazioni fissate da questa Convenzione e si sforzeranno di raggiungere una soluzione appropriata.
In tal senso le parti contraenti concordano nel dettaglio quanto segue:
Il presidente della Confederazione: Il cancelliere della Confederazione:
7
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 8 26.08.19 10:12
Campo d’applicazione
I Disposizioni costitutive d’obbligazioni
Campo d’applicazione
Art. 1 Parti contraenti
Art. 2 Scopo della Convenzione Art. 3 Campo d’applicazione
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 9 26.08.19 10:12
10
Art. 1 Parti contraenti
1.1 La presente Convenzione collettiva nazionale di lavoro (abbrevia- ta in seguito in CCNL) è stipulata tra l’associazione padronale
– AM Suisse
da un lato e le associazioni dei lavoratori
– Sindacato Unia
– Syna – il sindacato dall’altro lato.
Art. 2 Scopo della Convenzione
2.1 Le parti contraenti la presente Convenzione operano per la rea- lizzazione dei seguenti obiettivi:
a) fissare condizioni di lavoro al passo con i tempi;
b) promuovere e rafforzare la collaborazione tra dipendenti e da- tori di lavoro nonché delle loro organizzazioni;
c) rispettare le disposizioni e gli accordi nonché risolvere le di- vergenze di opinione secondo una procedura regolamentata;
d) applicare congiuntamente la Convenzione collettiva nazionale di lavoro CCNL ai sensi dell’art. 357b CO;
e) promuovere l’ulteriore sviluppo professionale, economico, sociale ed ecologico del ramo, delle aziende e dei dipendenti;
f) impegnarsi a favore della sicurezza e della salute sul posto di lavoro e
g) tutelare la pace assoluta del lavoro.
2.2 La presente CCNL costituisce la base per la conclusione di con- tratti complementari o di adesione secondo gli art. 6 e 8. Per es- sere validi, tali contratti devono essere approvati da tutte le parti firmatarie della CCNL.
Art. 3 Campo d’applicazione
3.1 Validità territoriale
3.1.1 La CCNL si applica su tutto il territorio svizzero.
3.1.2 Sono esclusi:
11
il territorio del cantone di Basilea Campagna e Basilea Città, come pure i settori della serramenta, delle metalcostruzioni e delle costruzioni in acciaio nei cantoni Vallese, Vaud e Ginevra nella misura in cui aderiscano a una propria convenzione collettiva.
3.2 Validità aziendale
3.2.1 La CCNL si applica conformemente agli art. 3.3 e 3.4 a tutti i datori di lavoro e i lavoratori dei seguenti settori:
a. settore delle metalcostruzioni: comprendente la lavorazione e la trasforma- zione di lamiere e metalli per la fabbricazione e/o l’assemblaggio e/o la ripa- razione e/o l’assistenza per i se- guenti prodotti: porte, portoni, dispositivi antincendio, fine- stre, facciate, sistemi di protezione solare e contro le intempe- rie, tapparelle, tende, mobili metallici, arredi per negozi, serbatoi, contenitori, apparecchi, impalcature, parti metalliche prefabbricate, sistemi di sicurezza, recinzioni, prodotti per la saldatura, prodotti metallici per l’edilizia civile;
b. settore della tecnica agricola: comprendente la costruzione e/o riparazione e/o assistenza di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, apparecchi a motore per la cura di terreni agricoli e giardini, costruzione, riparazione e assistenza di at- trezzature per l’allevamento di bestiame, produzione e lavo- razione del latte, attrezzature per stalle.
c. settore della forgiatura: comprendente le attività di artigianato di xxxxxx, maniscalchi, xxxxxx di veicoli e la forgiatura artistica;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
3.2.2 Le disposizioni della CCNL concernenti le condizioni di lavoro e di salario a cui è stato conferito carattere obbligatorio generale ai sensi dell’art. 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera1) nonché degli art. 1 e 2 dell’ordinanza cor- rispondente2) si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera, ma al di fuori del campo d’applicazione territoriale di cui al paragrafo 1 e ai loro lavoratori che svolgono lavori nell’am- bito del presente campo d’applicazione. Il controllo del rispetto delle presenti disposizioni della CCNL è di competenza della Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM).
1) SR 823.20 2) EntsV; SR 823.201
12
3.2.3 La CCNL si applica pure a tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non sia- no stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM.
3.2.4 La CCNL si applica a tutti i membri di AM Suisse, a meno che non siano stati espressamente esclusi dal campo di applicazione del- la presente CCNL dalla CPNM, conformemente all’art. 11.
3.2.5 La CCNL si applica pure ai datori di lavoro che hanno concluso un contratto di adesione conformemente all’art. 8.
3.3 Campo d’applicazione personale
3.3.1 La CCNL si applica a tutto il personale, purché esso non ne sia escluso in base all’art. 3.4 CCNL.
3.3.2 Se un datore di lavoro assoggettato alla CCNL, rispettivamente alla DFO, impiega lavoratori tramite un’agenzia di prestito di per- sonale, si applica la presente CCNL.
3.4 Lavoratori non sottoposti alla CCNL
3.4.1 Non sono sottoposti alla CCNL:
a) i titolari di aziende e i loro familiari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottopo- sti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi pote- ri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influen- zare in modo determinante le decisioni;
c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti ammini- strativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazio- ne, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazio- ne, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti artico- li della CCNL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festi- vi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.
13
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
Disposizioni generali
Art. 4 Collaborazione e obbligo di pace Art. 5 Libertà di associazione
Art. 6 Disposizioni complementari
Disposizioni generali
Art. 7 Contributo professionale regionale Art. 8 Contratti di adesione/tasse
Art. 9 Divergenze d’opinione/procedura di conciliazione Art. 10 Commissioni Paritetiche Professionali (CPP)
Art. 11 Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM)
Art. 12 Tribunale arbitrale Art. 13 Violazioni della CCNL:
rispetto della Convenzione, violazioni della Convenzione, pene convenzionali
Art. 14 Partecipazione nell’azienda/accordo aziendale Art. 15 Modifiche e pubblicazione della Convenzione Art. 16 Finanziamento di compiti speciali
Art. 17 Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO) Art. 18 Durata della Convenzione
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
Art. 4 Collaborazione e obbligo di pace
4.1 Per realizzare gli obiettivi fissati nella presente CCNL, le parti contraenti collaboreranno lealmente e rispetteranno rigorosa- mente la CCNL.
4.2 Le parti contraenti s’impegnano a rispettare la pace assoluta del lavoro.
4.3 I principi enunciati agli art. 4.1 e 4.2 CCNL valgono per tutte le parti interessate, comprese le sezioni delle parti firmatarie.
4.4 Le parti contraenti costituiscono Commissioni Paritetiche Profes- sionali (CPP) ai sensi dell’art. 10 CCNL e le sostengono sul piano organizzativo e finanziario.
4.5 Le parti contraenti promuovono la cooperazione aziendale tra i datori di lavoro e i lavoratori ai sensi della presente CCNL.
4.6 Le parti contraenti riconoscono le competenze descritte all’art. 14 CCNL e nel «Regolamento tipo» relativo alla partecipazione della Commissione aziendale (appendice 8 CCNL) in materia di soluzione dei problemi aziendali che hanno conseguenze sui rapporti di lavoro.
4.7 Le parti contraenti la CCNL sostengono la formazione e il perfe- zionamento professionali permanenti dei lavoratori. Esse pro- muovono congiuntamente gli sforzi nel campo della formazione e del perfezionamento nel settore dell’artigianato del metallo, ai sensi degli art. 22 e 23 CCNL. I datori di lavoro incoraggiano i lavoratori a partecipare all’offerta formativa e agevolano la loro partecipazione. La formazione professionale e un apposito fondo per la formazione professionale sono disciplinati dall’AM Suisse in un regolamento speciale.
4.8 Le parti contraenti s’impegnano congiuntamente nell’interesse della sicurezza, dell’igiene e dell’ordine sul posto di lavoro. Con la soluzione settoriale per la sicurezza sul lavoro, alle aziende è mes- so a disposizione uno strumento specifico ed efficace per ridurre il numero di infortuni e migliorare la protezione della salute.
4.9 Le parti contraenti combattono il lavoro nero, l’economia som- mersa e la concorrenza sleale. S’impegnano a intervenire, attra- verso la CPNM, in tutti i casi di situazioni illecite e a esortare sia i datori di lavoro che i lavoratori a comportamenti conformi alla Convenzione.
17
La CPNM sostiene le Commissioni Paritetiche Professionali nella lotta contro il lavoro nero.
4.10 Dato l’interesse reciproco nei confronti della formazione profes- sionale nel settore dell’AM Suisse, le parti contraenti stipulano accordi particolari non integrati nella CCNL.
4.11 Le parti contraenti intendono collaborare, definire obiettivi co- muni e cercare soluzioni accettabili anche in altri settori specifici, d’interesse economico.
4.12 Le parti contraenti s’impegnano a far rispettare dai loro membri le disposizioni della CCNL.
4.13 Le parti contraenti concordano, ai sensi dell’art. 357 b CO, che hanno entrambe il diritto di esigere l’adempimento della CCNL da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati. Nell’eserci- zio di tale diritto sono rappresentate dalla CPNM e dagli organi da lei nominati.
Art. 5 Libertà di associazione
5.1 Le parti contraenti rispettano la libertà di associazione. La libertà di associazione non deve essere lesa dall’esecuzione della pre- sente CCNL (libertà di aderire o meno a un’organizzazione pro- fessionale firmataria).
Art. 6 Disposizioni complementari
6.1 La presente CCNL può essere completata mediante disposizioni locali, cantonali o regionali. Tali contratti complementari costitu- iscono parte integrante della CCNL.
6.2 I contratti complementari sono conclusi tra le sezioni delI’AM Suisse e le organizzazioni di lavoratori firmatarie della CCNL.
6.3 I contratti complementari non possono essere in contraddizione con la CCNL, altrimenti sono nulli.
6.4 I contratti complementari possono migliorare il contenuto mate- riale della CCNL. La loro presentazione nonché la numerazione degli art. devono però corrispondere alla CCNL.
18
6.5 I contratti complementari devono essere approvati dalla CPNM. La durata della loro validità corrisponde a quella della CCNL. È fatto salvo l’art. 6.6 CCNL qui di seguito.
6.6 In caso di mancato rinnovo della CCNL, le parti contraenti parte- cipanti ai contratti complementari hanno la facoltà di mantenere le disposizioni complementari e quindi di considerarle come contratti autonomi.
6.7 I contratti complementari possono essere conclusi per una dura- ta fissa oppure prevedere un termine di disdetta.
Art. 7 Contributo professionale regionale
7.1 Allo scopo di garantire un ordinamento professionale sano e moderno a livello regionale, cantonale e locale, i contratti com- plementari di cui all’art. 6 CCNL possono prevedere anche con- tributi professionali speciali.
7.2 I dettagli concernenti tali contributi sono descritti in un regola- mento separato, che costituisce però parte integrante del con- tratto complementare.
Art. 8 Contratti di adesione/tasse
8.1 Le parti contraenti s’impegnano a operare congiuntamente pres- so le aziende non associate affinché queste ultime firmino un contratto di adesione.
8.2 I contratti di adesione devono essere sottoposti all’approvazione delle parti contraenti. Firmando un contratto di adesione le aziende non associate s’impegnano a riconoscere sia la CCNL che i contratti complementari locali, cantonali o regionali che le riguardano.
8.3 I contratti di adesione devono prevedere un termine di disdetta di tre mesi e vanno conclusi per la durata complessiva della pre- sente CCNL. La disdetta di un contratto di adesione non ha alcun effetto sulla durata della CCNL.
19
8.4 Per il pagamento delle spese sopportate dalle parti contraenti per i contratti di adesione, le aziende che vi aderiscono devono versare, oltre al contributo periodico alle spese di applicazione e perfezionamento, una tassa annua:
somma salariale fino a CHF 100 000.– tassa CHF 300.– da CHF 100 000.– fino a CHF 500 000.– tassa CHF 600.–
da CHF 500 000.– fino a CHF 1 000 000.– tassa CHF 1 000.–
oltre CHF 1 000 000.– tassa CHF 1 200.–
8.5 Come prova bisogna presentare alla Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni o alla CPP da questa designata il conteggio definitivo dei premi della SUVA. I contratti di adesio- ne entrano in vigore solo dopo che è stata pagata la tassa e dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della CPNM.
8.6 Ai lavoratori delle aziende aderenti che rientrano nel campo d’applicazione si applica l’intera CCNL.
Art. 9 Divergenze d’opinione/procedura di conciliazione
9.1 In caso di divergenze d’opinione o controversie tra le parti con- traenti, sezioni o regioni delle parti contraenti o all’interno di un’azienda, gli interessati s’impegnano a rispettare la pace del lavoro, a evitare polemiche pubbliche e a rispettare la procedura di risoluzione delle controversie descritta qui di seguito.
9.2 Tra le parti contraenti
In caso di divergenze d’opinione o controversie tra le parti con- traenti, queste sono trattate dapprima in seno alla CPNM. Se non si giunge a un accordo in seno alla CPNM, la questione può essere sottoposta, entro 30 giorni dalla constatazione del manca- to accordo, al tribunale arbitrale (art. 12 CCNL). Le decisioni del tribunale arbitrale sono inappellabili.
9.3 Tra sezioni o regioni delle parti contraenti
In caso di divergenze d’opinione o controversie tra sezioni o re- gioni delle parti contraenti nell’ambito dei contratti complemen- tari, queste sono trattate dapprima in seno alla Commissione Paritetica Professionale (CPP).
Se non si giunge a un accordo in seno alla CPP, la questione può essere sottoposta, entro 30 giorni dalla constatazione del manca- to accordo, alla CPNM. Se la CPNM non è in grado di prendere una decisione, la questione è risolta conformemente all’art. 9.2 CCNL.
20
9.4 All’interno di un’azienda
In caso di divergenze d’opinione o controversie collettive all’in- terno di un’azienda, la questione va sottoposta per conciliazione alla CPP. Se non si giunge a un accordo in seno alla CPP, la que- stione può essere sottoposta, entro 30 giorni dalla constatazione del mancato accordo, alla CPNM. Se anche la CPNM non è in grado di giungere a un accordo, la questione è risolta conforme- mente all’art. 9.2 CCNL.
Art. 10 Commissioni Paritetiche Professionali (CPP)
10.1 Le disposizioni complementari regionali, cantonali e/o locali de- vono definire:
a) le competenze,
b) il numero dei membri e
c) l’organizzazione delle Commissioni Paritetiche Professionali.
10.2 Le Commissioni Paritetiche Professionali hanno i seguenti com- piti:
a) cura della collaborazione tra le parti contraenti;
b) in casi individuali fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi alle spese di applicazio- ne, e di perfezionamento professionale
c) se necessario, organizzazione di manifestazioni comuni;
d) esame delle questioni che le vengono presentate
– dalle parti contraenti,
– dalle sezioni e
– dalla CPNM;
e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo;
f) controllo dell’esecuzione della CCNL, secondo le istruzioni della CPNM;
g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali di pene con- venzionali, incasso dei contributi alle spese di applicazione e perfezionamento professionale;
21
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art. 37.4 e 37.5 in casi individuali;
i) promozione della formazione e del perfezionamento profes- sionale;
j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e prote- zione della salute;
k) per il resto alla CPP è inoltre applicabile per analogia il Rego- lamento della CPNM.
Se in un cantone o in una regione non esiste una CPP, compete alla CPNM assumerne le funzioni.
10.3 La CPP può inoltre essere invocata per la conciliazione di contro- versie derivanti da contratti individuali di lavoro. Le domande di conciliazione devono essere inviate per iscritto e con l’indicazio- ne delle motivazioni al presidente, rispettivamente al segretaria- to della CPP.
Art. 11 Commissione Paritetica Nazionale delle
Metalcostruzioni (CPNM)
11.1 Per l’esecuzione del CCNL, è nominata una Commissione Parite- tica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM).
11.2 Gli statuti dell’associazione formano l’appendice 1 del presente CCNL.
11.3 La CPNM è composta da 6 rappresentanti dell’associazione pa- dronale e da 6 rappresentanti delle organizzazioni di lavoratori, e più precisamente da 6 rappresentanti dell’XX Xxxxxx, 0 di Unia e 2 di Syna.
11.4 Le disposizioni dettagliate relative all’organizzazione e all’ammi- nistrazione della CPNM, nonché di un eventuale comitato, sono fissate negli statuti (appendice 1 CCNL).
11.5 La CPNM ha i seguenti compiti:
a) collaborazione tra le parti contraenti;
b) applicazione ed esecuzione del presente CCNL;
c) adozione di tutte le misure necessarie all’esecuzione della CCNL; la CPNM può delegare questi compiti alla CPP (art. 10);
22
d) trasmissione alle CPP di istruzioni organizzative e amministra- tive concernenti la fatturazione dei contributi alle spese di applicazione e perfezionamento;
e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed ese- cuzione) dei contributi alle spese di applicazione e perfeziona- mento professionale;
f) trattative salariali ai sensi dell’art. 39 CCNL;
g) trattative sulla CCNL;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli articoli 37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM);
i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro e di un lavoratore (delega al consiglio della CPNM);
j) decisione e incasso di spese di controllo, spese procedurali, pene convenzionali e incasso dei contributi alle spese di appli- cazione e perfezionamento professionale (delega al consiglio della CPNM);
k) giudizio e decisione in caso di divergenze d’opinione e contro- versie tra le parti contraenti, rispettivamente tra le loro sezio- ni, riguardanti l’applicazione e l’interpretazione di disposizioni della presente CCNL o di una delle appendici, che ne sono parte integrante;
l) promozione della formazione e del perfezionamento profes- sionale;
m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e pro- tezione della salute;
n) proposte di adeguamento della CCNL ai sensi dell’art. 15.1 CCNL avanzate dalle parti contraenti durante la durata di vali- dità della presente CCNL;
o) esame delle questioni sottoposte dalle CPP, purché:
– escano dal quadro dell’azienda,
– riguardino l’interpretazione della CCNL e
– siano d’interesse generale;
p) problemi e compiti che le vengono sottoposti;
q) sostegno amministrativo al fondo per la formazione profes- sionale dell’AM Suisse.
23
r) giudizio e decisione in merito a differenze dalle disposizioni contrattuali collettive di lavoro conformemente all’appendice 6 CCNL
(delega al consiglio della CPNM).
11.6 In caso di sospetto giustificato, la CPNM ha il diritto di effettuare, oppure di far effettuare da terzi, controlli presso i datori di lavoro in merito al rispetto della CCNL.
11.7 In caso di sospetto giustificato, la CPNM ha il diritto di effettuare, oppure di far effettuare da terzi, controlli presso i datori di lavoro in merito al rispetto delle disposizioni complementari.
11.8 La CPNM nomina un consiglio della CPNM. Tale consiglio della CPNM è responsabile di giudicare in merito alle lettere h), i), j) e
r) dell’art. 11.5 CCNL. Contro le decisioni del consiglio della CPNM conformemente all’art. 11.5, lett. i) e j) CCNL si può invo- care il tribunale ordinario.
Art. 12 Tribunale arbitrale
12.1 Il tribunale arbitrale è composto da un presidente e due membri. Il presidente deve essere giurista e avere esperienza pratica in materia di procedura processuale in veste di giudice, avvocato o altro. Quali membri devono essere nominate, secondo la natura della controversia, persone competenti e giuristi.
12.2 Il presidente del tribunale arbitrale è nominato in comune dalle parti entro il termine di un mese a decorrere dal ricorso al tribu- nale arbitrale da parte di una delle parti contraenti. Se le parti non giungono ad un accordo completo, o se una di loro rifiuta di collaborare, la nomina dell’intero tribunale compete al presiden- te del Tribunale d’appello del Canton Zurigo.
Le parti coinvolte nella procedura nominano ognuna un altro membro. Se tale designazione non viene effettuata entro due settimane, la nomina compete al presidente stesso.
12.3 La sentenza del tribunale arbitrale ha carattere definitivo. Qualo- ra le parti non si accordino diversamente, il foro del tribunale arbitrale è a Zurigo. Per la procedura si applica il codice di proce- dura civile federale.
24
Art. 13 Violazioni della CCNL: rispetto della Convenzione,
violazioni della Convenzione, pene convenzionali
a) Violazioni da parte del datore di lavoro
13.1 I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del CCNL sono esorati della CPNM o da una CPP al pagamento degli arre- trati corrispondenti. Possono inoltre essere condannati a pagare le spese procedurali e una pena convenzionale ai sensi dell’art.
13.3 CCNL.
13.2 È inoltre possibile richiedere alle autorità statali competenti sia il divieto per la ditta di partecipare ai concorsi pubblici o sovven- zionati dallo stato, sia il divieto di assunzione di manodopera estera che necessita di permesso di lavoro.
13.3 Il consiglio della CPNM o una CPP hanno il diritto di ordinare il pagamento di pene convenzionali, spese di controllo, spese pro- cedurali e arretrati dei contributi alle spese di applicazione e per- fezionamento professionale. Devono essere impiegati per l’ap- plicazione e l’implementazione del CCNL.
Per assicurare i contributi alle spese di applicazione e perfeziona- mento professionale così come le ulteriori pretese derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della CPNM o di una CPP, le aziende sottoposte al CCNL devono depositare una cauzione. La cauzione è parte integrante del presente CCNL ed è regolata nell’appendice 15.
13.4 Le spese di controllo e procedurali, le pene convenzionali così come gli arretrati dei contributi alle spese di applicazione e per- fezionamento professionale devono essere pagati entro 30 gior- ni dalla notifica della decisione sul conto della CPNM.
b) Violazioni da parte dei lavoratori
13.5 I lavoratori che con la loro rinuncia, espressa o meno, alle presta- zioni cui avevano diritto si rendono complici di una violazione della CCNL, possono essere condannati a pagare una pena con- venzionale.
13.6 Il consiglio della CPNM, rispettivamente la CPP, ha il diritto di ordinare il pagamento di pene convenzionali. Devono essere im- piegati per l’applicazione e l’implementazione del CCNL.
13.7 La pena convenzionale deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Luogo di pagamento è il conto del CCNL.
25
c) Rispetto della Convenzione, violazioni della Convenzione, pene convenzionali
13.8 Su richiesta motivata, attraverso l’organo di controllo designato dal consiglio della CPNM o da una CPP, sono effettuati controlli in merito all’applicazione delle disposizioni contrattuali nel libro paga delle aziende che rientrano nel campo d’applicazione del CCNL. I datori di lavoro presso i quali sono effettuati questi con- trolli devono presentare integralmente, se richiesti ed entro 30 giorni, tutti i documenti necessari. Determinanti sono: elenchi del personale, distinte dei salari, ecc.
13.9 Le aziende sono tenute a conservare i documenti citati (ai sensi dell’art. 13.8 CCNL) a norma di legge, comunque per almeno cin- que anni. Non appena a un’azienda è annunciata l’imminente esecuzione di un controllo, non è più possibile versare ai lavora- tori qualsiasi forma di arretrati.
13.10Se dai controlli effettuati emergono delle infrazioni al CCNL, le spese di controllo sono integralmente a carico dell’azienda che ha commesso l’infrazione.
13.11 Pene convenzionali
Sia la CPNM sia la CPP hanno la facoltà di comminare una pena convenzionale ai datori di lavoro che violano gli obblighi previsti dal contratto collettivo di lavoro.
a) La sanzione convenzionale è tale da dissuadere i datori di lavoro e i lavoratori colpevoli di violazione del contratto collettivo dal commettere violazioni future. In singoli casi, può essere superio- re alla somma delle prestazioni valutabili in denaro trattenute ai dipendenti.
b) Il loro ammontare viene poi calcolato in modo cumulativo se- condo i seguenti criteri:
1. l’importo delle prestazioni valutabili in denaro trattenute dai datori di lavoro ai loro dipendenti;
2. violazione delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro non valutabili in denaro, in particolare il divieto del lavoro nero e le disposizioni in materia di sicurezza e tutela della sa- lute sul lavoro;
3. la circostanza che un datore di lavoro o un dipendente dichia- rato inadempiente dalle parti contraenti ha già adempiuto in tutto o in parte ai propri obblighi;
26
4. le infrazioni singole o ripetute e la gravità delle violazioni delle singole disposizioni del contratto collettivo;
5. ricaduta in caso di violazione del contratto collettivo di lavoro;
6. dimensioni dell’azienda;
7. se i dipendenti hanno fatto valere di propria iniziativa le loro rivendicazioni individuali contro un datore di lavoro che si comporta in modo scorretto o se ci si può aspettare che lo facciano nel prossimo futuro.
c) Chiunque non tenga un registro delle ore di lavoro nell’azienda ai sensi dell’articolo 24.2 CCNL è passibile di una pena conven- zionale fino a CHF 8‘000. Se viene effettuato un controllo del- l’orario di lavoro che è comprensibile ma non soddisfa tutte le condizioni del contratto collettivo di lavoro, la pena convenzio- nale può essere adeguatamente ridotta.
d) A chi non conserva la documentazione aziendale ai sensi degli articoli 13.8 e 13.9 della CCNL per 5 anni, sarà comminata una pena convenzionale fino a un massimo di CHF 8‘000.
e) Chiunque, nel corso di un controllo, non presenta per iscritto, ai sensi dell’art. 13.8 CCNL, i documenti necessari richiesti in prece- denza dall’organo di controllo incaricato, rendendo così impossi- bile un controllo regolare, è passibile di una pena convenzionale fino a CHF 8‘000.
f) Chiunque non paghi la cauzione in conformità alle disposizioni dell’articolo 13.3 CCNL e dell’appendice 15, o non la paghi cor- rettamente nonostante abbia ricevuto un sollecito, è passibile di una pena convenzionale fino all’importo della cauzione da paga- re.
g) Il pagamento della pena convenzionale non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di rispettare le altre disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro.
13.12Il consiglio della CPNM ha la facoltà di proporre azioni per l’ese- cuzione e di pronunciarsi in merito ai crediti derivanti dai con- trolli per quanto riguarda le spese d’esecuzione e controllo, le spese procedurali e le pene convenzionali.
13.13 Salvo indicazione esplicita di un altro luogo di pagamento, i pa- gamenti devono essere effettuati sul conto CPNM entro 30 giorni dalla notifica della decisione.
27
Art. 14 Partecipazione nell’azienda/accordo aziendale
14.1 Nell’ambito aziendale i lavoratori o, dove esistono, le loro rap- presentanze hanno diritto all’informazione e alla consultazione ai sensi degli art. 9 e 10 della legge sulla partecipazione. Il datore di lavoro deve inoltre favorire la cooperazione dei lavoratori ai sensi delle raccomandazioni contenute nell’appendice 4 CCNL. Per la costituzione di una rappresentanza dei lavoratori si appli- xxxx gli art. 3, 5 e 6 della legge sulla partecipazione.
14.2 Le aziende così come i lavoratori possono inoltre richiedere alla CPNM o alle parti contraenti un regolamento tipo per le rappre- sentanze del personale.
Vedi appendice 4 CCNL
Legge federale sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione)
Vedi appendice 5 CCNL
Estratto dal Codice delle obbligazioni (CO) Licenziamento collettivo + piano sociale
Vedi appendice 6 CCNL
Misure per il mantenimento dei posti di lavoro in caso di proble- mi economici e strutturali
Vedi appendice 8 CCNL
Esempio di regolamento per le rappresentanze del personale
14.3 Gli accordi aziendali hanno la precedenza. Nel caso in cui non si giunga ad un accordo tra l’azienda e la rappresentanza dei lavo- ratori, si applicano le disposizioni della CCNL.
Art. 15 Modifiche e pubblicazione della Convenzione
15.1 Nel periodo di validità della presente CCNL, ai sensi dell’art.
11.5 n CCNL ognuna delle parti è autorizzata a proporre adegua- menti di singole disposizioni della parte normativa e la regola- mentazione di altri punti della Convenzione.
15.2 Le proposte presentate dalle parti alla CPNM vengono trattate lealmente. Nel caso in cui le parti non dovessero giungere a un accordo, esse possono sottoporre le loro proposte alla decisione del tribunale arbitrale, ai sensi dell’art. 12 CCNL.
28
15.3 Le parti contraenti si assicurano che tutte le disposizioni contrat- tuali da osservare siano fatte pervenire alle aziende assoggettate alla Convenzione e ai loro dipendenti assoggettati.
Art. 16 Finanziamento di compiti speciali
16.1 Al fine di realizzare gli obiettivi contenuti nella CCNL e di finan- ziare i compiti della CPNM, le parti contraenti costituiscono una cassa amministrata pariteticamente e le mettono a disposizione i mezzi necessari.
Il finanziamento di questa cassa avviene tramite:
a) il versamento dei contributi alle spese di applicazione e perfe- zionamento;
b) l’incasso delle tasse per i contratti di adesione;
c) altri proventi.
I dettagli sono disciplinati nell’appendice 2 CCNL.
16.2 L’utilizzo di questi mezzi serve in particolare
a) per finanziare le spese d’esecuzione della CCNL;
b) per finanziare misure in materia di sicurezza sul lavoro e pro- tezione della salute;
c) per promuovere e sviluppare il perfezionamento professionale;
d) per coprire le spese nell’ambito della formazione degli ap- prendisti;
e) per mantenere e rafforzare la collaborazione fra le parti con- traenti;
f) per finanziare le spese amministrative della CPNM.
Art. 17 Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO)
17.1 Le parti contraenti convengono di chiedere alle competenti auto- xxxx la Dichiarazione di forza obbligatoria per la presente CCNL o per alcune delle sue disposizioni. Esse richiedono in particolare di sottoporre al campo d’applicazione i lavoratori distaccati.
29
Art. 18 Durata della Convenzione
18.1 La presente CCNL entra in vigore il 1° gennaio 2019. Essa sosti- tuisce la CCNL del 1° gennaio 2014.
18.2 La presente CCNL è conclusa per una durata di 5 anni ed è valida fino al 31.12.2023.
18.3 La CCNL può essere disdetta da ognuna delle parti contraenti, per lettera raccomandata e rispettando il termine di preavviso di 6 mesi, per la prima volta per il 31 dicembre 2023.
18.4 Se nessuna delle parti la revoca, la CCNL rimane in vigore per un altro anno.
30
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
Contributo alle spese di applicazione e perfezionamento
Contributo alle spese di applicazione e perfezionamento
Art. 19 Contributo alle spese di applicazione e perfezionamento
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
32
Art. 19 Contributo alle spese di applicazione
e perfezionamento
19.1 Il contributo alle spese di applicazione e perfezionamento pro- fessionale è riscosso per finanziare:
a) le spese d’applicazione del CCNL;
b) le spese dell’esecuzione congiunta del CCNL;
c) misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
d) attività di formazione e perfezionamento professionale;
e) le spese amministrative del segretariato.
L’impiego dei contributi alle spese di applicazione e perfeziona- mento è stabilito dalla CPNM che a tal fine emana un regolamen- to (appendice 2 CCNL).
19.2 Un’eventuale eccedenza dei contributi alle spese di applicazione e perfezionamento può essere utilizzata anche dopo la scadenza della Dichiarazione di forza obbligatoria del CCNL, ma solo per le istituzioni di formazione e perfezionamento professionale, per compiti in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute nonché per l’applicazione del CCNL.
19.3 I contributi e le prestazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori non organizzati vanno trattati come quelli dei datori di lavoro e dei la- voratori organizzati.
a) Contributi dei lavoratori
Tutti i lavoratori sottoposti al CCNL versano un contributo di CHF 15 mensili alle spese di applicazione e di CHF 5 mensili alle spese di perfezionamento professionale, per un totale di CHF 20 mensili. La deduzione è fatta mensilmente direttamente dal sala- rio del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
b) Contributi dei datori di lavoro
Tutti i datori di lavoro assoggettati al CCNL versano un contributo di CHF 15 alle spese di applicazione e di CHF 5 mensili alle spese di perfezionamento professionale, per un totale di CHF 20 mensili per ogni lavoratore assoggettato al CCNL. Questo contributo così come quelli pagati dai lavoratori vanno versati periodicamente secondo il conteggio del segretariato della CPNM.
33
19.4 Per i membri delle associazioni contraenti i contributi sono com- presi nella quota d’associazione. In pratica, ciò significa che i da- tori di lavoro affiliati all’AM Suisse non versano nessun contributo alle spese di applicazione e perfezionamento. Per ragioni tecni- che, i contributi alle spese di applicazione e perfezionamento sono dedotti dal salario a tutti i lavoratori. Ai lavoratori organizzati l’im- porto di tali contributi è poi rimborsato dal sindacato annualmen- te, dietro presentazione dei certificati corrispondenti.
Le parti contraenti rilasciano un formulario, che le aziende assog- gettate devono compilare e consegnare ai lavoratori assoggettati.
19.5 Per i lavoratori occupati a tempo parziale il cui grado d’occupazio- ne è inferiore al 40% né i datori di lavoro né i lavoratori devono versare il contributo alle spese di applicazione e perfezionamento professionale.
19.6 In caso di omissioni o errori nella deduzione e/o nel conteggio dei contributi alle spese di applicazione e perfezionamento risponde il datore di lavoro. Un addebito a posteriori al lavoratore non è pos- sibile.
19.7 La CPNM emana un regolamento concernente la riscossione dei contributi alle spese di applicazione (appendice 3 CCNL).
34
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
II Disposizioni normative
Diritti e doveri, perfezionamento
Art. 20 Obblighi del datore di lavoro Art. 21 Obblighi del lavoratore
Diritti e doveri, perfezionamento
Art. 22 Promozione del perfezionamento professionale Art. 23 Perfezionamento particolare
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
36
Art. 20 Obblighi del datore di lavoro
20.1 Collaborazione con il lavoratore
Il datore di lavoro considera il lavoratore come un partner. Egli protegge e rispetta la sua personalità e vigila sulla sua salute.
20.2 Il datore di lavoro assegna al lavoratore incarichi chiari. Per salvaguardare la sua salute da una parte e per determinare chia- ramente le responsabilità dall’altra, egli tiene conto dell’età, dell’esperienza, della formazione e della posizione del lavoratore.
20.3 Igiene e prevenzione degli infortuni
Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie alla salva- guardia della vita e della salute del lavoratore.
20.4 Il datore di lavoro regola l’andamento del lavoro in modo da pre- servare i lavoratori dagli infortuni, dalle malattie e dall’affatica- mento eccessivo.
20.5 Datore di lavoro e lavoratore applicano in comune le misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni. Il datore di lavoro infor- ma il lavoratore sulle misure d’igiene e di prevenzione degli in- fortuni.
20.6 La CPNM può emanare regolamenti relativi a particolari misure o provvedimenti d’igiene.
20.7 Consegna di materiale, attrezzi e documentazione
Il datore di lavoro mette tempestivamente a disposizione del la- voratore:
a) il materiale necessario;
b) la documentazione appropriata;
c) gli attrezzi adeguati e in buono stato. L’attrezzatura deve poter essere conservata sotto chiave. Essa è contenuta in un inven- tario firmato dalle parti.
20.8 Il lavoratore deve disporre del tempo necessario per riordinare il proprio posto di lavoro e i suoi attrezzi durante l’orario normale di lavoro.
20.9 Certificato di lavoro
Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro gli deve rilasciare in qualsiasi momento un certificato di lavoro relativo alla natura e alla durata del rapporto di lavoro nonché alla qualità delle pre- stazioni e alla condotta del lavoratore.
37
20.10Su esplicita richiesta del lavoratore, il certificato deve specificare unicamente la natura e la durata del rapporto di lavoro.
20.11Divieto del lavoro nero
Le infrazioni al divieto del lavoro nero rappresentano una grave violazione della Convenzione. Oltre all’assunzione illegale di la- voratori stranieri, rientrano nel concetto di lavoro nero in parti- colare i seguenti fenomeni: pseudo indipendenza, abuso di pre- stazioni (LADI, pensioni), violazioni della CCNL (disposizioni concernenti l’orario di lavoro o il salario), ritenzione di contributi alle assicurazioni sociali e qualsiasi altra infrazione che provoca distorsioni di concorrenza, come la violazione delle leggi sulla protezione della salute, sulla sicurezza sul lavoro e sull’ambien- te.
Art. 21 Obblighi del lavoratore
21.1 Diligenza e fedeltà
Il lavoratore deve eseguire con cura il lavoro affidatogli e salva- guardare i legittimi interessi del datore di lavoro. Evita le attività svolte fuori dall’azienda che potrebbero pregiudicare le sue ca- pacità lavorative.
21.2 Cura del materiale e dell’attrezzatura
Il lavoratore utilizza e cura secondo le regole le macchine, gli at- trezzi e i veicoli, conformemente alle istruzioni ricevute. Egli trat- ta con cura il materiale affidatogli e ne fa uso con economia.
21.3 Se il lavoratore deve utilizzare macchine, attrezzi o veicoli per cui non ha ancora ricevuto istruzioni, egli stesso chiederà di essere istruito.
21.4 Il lavoratore è tenuto a informare immediatamente il datore di lavoro in caso di danni o incidenti particolari.
21.5 Igiene e prevenzione degli infortuni
Il lavoratore asseconda il datore di lavoro nell’applicazione delle misure di igiene e di prevenzione degli infortuni.
Il lavoratore è tenuto a rispettare le norme e le istruzioni per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e risponde in caso di violazione colposa delle norme o delle istruzioni.
21.6 Egli utilizza le infrastrutture destinate alla salvaguardia della si- curezza e della salute conformemente alle istruzioni.
38
21.7 Divieto del lavoro nero
Il lavoratore non è autorizzato a svolgere alcun inerente alla sua professione remunerato o non remunerato per conto di terzi du- rante il tempo libero o le vacanze senza il permesso del datore di lavoro. In caso di infrazione al divieto del lavoro nero, in partico- lare in caso di concorrenza al datore di lavoro, questi può scio- gliere senza preavviso il rapporto di lavoro e citare in giudizio il lavoratore per danni dimostrabili. Il lavoratore è inoltre respon- sabile dei danni indiretti derivanti dal lavoro nero.
21.8 Obbligo di restituzione
Al termine di un lavoro o di un rapporto di lavoro, il lavoratore deve restituire immediatamente al datore di lavoro i documenti ad esso relativi.
21.9 Ore straordinarie
In caso di bisogno, il lavoratore è tenuto a prestare ore straordi- narie. Il datore di lavoro esige queste ore straordinarie solamen- te qualora egli possa pretenderle secondo le norme della buona fede.
Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto. Una nota concernente il servi- zio di picchetto figura nell’appendice 13 CCNL.
21.10Osservanza delle istruzioni
Il lavoratore è tenuto a osservare le istruzioni impartitegli dal da- tore di lavoro per l’esecuzione del lavoro, secondo le regole della buona fede. In particolare egli deve:
a) compilare con cura e consegnare puntualmente i rapporti sul lavoro eseguito;
b) comportarsi correttamente verso le persone con cui ha con- tatto nell’esercizio della sua professione ed evitare atti che possano danneggiare il datore di lavoro o provocare reclami;
c) xxxxxxxsi, su richiesta del datore di lavoro, dal fumare e dal consumare bibite alcoliche durante l’orario di lavoro;
d) avvertire immediatamente il datore di lavoro o il suo rappre- sentante circa eventuali impedimenti al lavoro;
e) prestare particolare attenzione alla formazione degli appren- disti di cui è responsabile.
39
21.11Responsabilità civile
Il lavoratore è responsabile dei danni causati intenzionalmente o per negligenza. In conformità all’art. 21.4 CCNL egli è anche te- nuto a notificare immediatamente eventuali danni.
La richiesta di risarcimento dei danni da parte del datore di lavo- ro deve avvenire al più tardi entro 30 giorni dalla sua constata- zione, per iscritto. Eventuali pretese derivanti dal rapporto di lavoro cadono in prescrizione dopo un periodo di 5 anni.
Art. 22 Promozione del perfezionamento professionale
22.1 I lavoratori sottoposti al CCNL hanno diritto fino a tre giorni lavorativi pagati all’anno per la formazione e il perfezionamento professionale, a condizione che dimostrino di farne uso.
22.2 Rientrano in considerazione in particolare i corsi organizzati e tenuti dalle organizzazioni sindacali e padronali firmatarie della CCNL.
22.3 I corsi da seguire sono definiti per tempo e congiuntamente dal datore di lavoro e dai lavoratori. Xxxx s’impegnano a frequentare i corsi corrispondenti, nella misura in cui sono utili all’attività professionale, d’intesa con il datore di lavoro.
22.4 I contenuti e il finanziamento dei corsi sono disciplinati nell’ap- pendice 11 CCNL. La CPNM è competente a statuire in caso di divergenze d’interpretazione o di eccezioni.
Art. 23 Perfezionamento particolare
23.1 Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento pro- fessionale citati all’articolo 22.1 possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari per compiti speciali. Questa regola- mentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazio- ne professionale;
c) lavoratori che accessoriamente sono occupati quali istruttori di apprendisti;
d) lavoratori che detengono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie della CCNL;
40
e) lavoratori che partecipano alla conferenza del settore delle associazioni firmatarie della CCNL.
f) lavoratori che operano in qualità di rappresentanti di una Commissione e/o una Commissione Paritetica Professionale (CPP)
23.2 L’indennizzo per i corsi frequentati dai lavoratori citati all’art. 23.1 in relazione alla loro attività, avviene tramite i contributi alle spe- se di applicazione e di perfezionamento professionale. Per il re- sto si applica l’appendice 11 CCNL.
23.3 Promozione del perfezionamento
La CPNM sovvenziona moduli/corsi/corsi d’insegnamento pro- fessionali.
L’offerta dei corsi di perfezionamento sussidiati è stabilita dalla CPNM. I costi del corso vengono rimborsati in base alla risoluzio- ne della CPNM. Il regolamento delle prestazioni è disciplinato nell’appendice 12 CCNL.
41
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
Durata del lavoro, ferie, giorni festivi, pensionamento flessibile
Art. 24 Durata del lavoro
Art. 25 Ritardo, interruzione del lavoro, percorso Art. 26 Lavoro di recupero
Art. 27 Lavoro straordinario Art. 28 Vacanze
Art. 29 Riduzione del diritto ed epoca delle vacanze, salario durante le vacanze
Art. 30 Giorni festivi
Art. 31 Indennità per giorni festivi Art. 32 Pensionamento flessibile
Art. 33 Indennità per assenze giustificate
Durata del lavoro, ferie, giorni festivi, pensionamento flessibile
Art. 34 Impedimento in caso di adempimento di una funzione pubblica o di un obbligo legale
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
44
Art. 24 Durata del lavoro
24.1 La durata annuale del lavoro è in media pari a 2’086 ore per il settore dell’artigianato della forgiatura, delle metalcostruzioni, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio e può essere au- mentata a 2’138 ore (con rispettivo aumento del salario reale). Per le professioni delle tecniche agricole e per i maniscalchi la durata è di 2190 ore.
24.2 Per il conteggio delle indennità sostitutive (ad es. giorni di caren- za per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) sono uti- lizzate come base di calcolo le seguenti durate medie del lavoro:
Metalcostruzioni, forgiatura, serramenta e costruzioni in acciaio
Durata media del lavoro | al mese | alla settimana | al giorno |
2086 ore | 174 ore | 40 ore | 8 ore |
o con il rispettivo aumento dello stipendio reale:
2138 ore | 178 ore | 41 ore | 8,2 ore |
Tecniche agricole, maniscalchi
Durata media del lavoro | al mese | alla settimana | al giorno |
2190 ore | 182,5 ore | 42 ore | 8,4 ore |
Le aziende miste vengono assegnate al settore artigianale che le caratterizza.
Se non è chiaro a quale settore un’azienda debba essere asse- gnata, si può consultare il consiglio della CPNM o la CPP.
24.3 Il datore di lavoro fissa la durata del lavoro settimanale, rispetti- vamente quotidiana, rispettando le disposizioni di legge, tenen- do conto dei bisogni dell’azienda e dopo averne discusso con il lavoratore. Tale durata può essere fissata in maniera differente per lavori di gruppi o oggetti specifici. La compensazione delle fluttuazioni dell’orario di lavoro è disciplinata per analogia.
45
24.4 Il calcolo del salario orario si basa sulla durata media mensile secondo l’art. 24.2 CCNL.
24.5 Nel contratto di lavoro individuale non possono essere concor- date delle durate del lavoro superiori a quelle stabilite all’ art.
24.2 CCNL.
Art. 25 Ritardo, interruzione del lavoro, percorso
25.1 È considerato tempo di lavoro quello in cui il lavoratore è a di- sposizione del datore di lavoro. Non vale come tempo lavorativo il tempo necessario per il percorso dal domicilio del lavoratore al luogo di lavoro e viceversa.
25.2 Se il lavoratore lavora normalmente presso la sede, in caso di lavoro fuori sede il tempo necessario per il percorso dal domici- lio del lavoratore al luogo di lavoro e viceversa è considerato tempo di lavoro nella misura in cui supera il tempo necessario per il percorso dal domicilio del lavoratore alla sede e viceversa.
25.3 Abrogato
25.4 Ritardo, interruzione, abbandono anticipato del posto di lavoro Su richiesta del datore di lavoro, il lavoratore è tenuto a recupe- rare le ore perse se:
a) arriva in ritardo al lavoro per colpa sua;
b) interrompe il lavoro senza ragione;
c) lascia il lavoro anzitempo.
25.5 Se il tempo di lavoro non è recuperato, il datore di lavoro può procedere a una deduzione salariale corrispondente.
25.6 Pause quotidiane
Per il pasto di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno mezz’ora. Questa interruzione non è retribuita.
25.7 In caso di lavoro notturno il lavoro va interrotto un’ora per il pasto. Questa interruzione è retribuita.
25.8 Il tempo di lavoro può essere interrotto con una pausa non retri- buita. L’inizio e la durata della pausa sono fissati dal datore di lavoro. Le pause non sono considerate tempo di lavoro e quindi non sono retribuite.
46
Art. 26 Lavoro di recupero
26.1 I giorni da recuperare devono essere fissati per iscritto all’inizio dell’anno. Se per ragioni di malattia, infortunio o servizio milita- re obbligatorio un lavoratore non può beneficiare delle ore di lavoro che ha recuperato, egli potrà farlo in data ulteriore, dopo essersi accordato con il datore di lavoro.
Art. 27 Lavoro straordinario
27.1 È considerato lavoro straordinario quello che supera la durata del lavoro annuale.
Art. 28 Vacanze
28.1 La durata delle vacanze è pari a:
Giorni di vacanza | |
dopo il compimento del 20° anno d’età | 23 |
dopo il compimento del 50° anno d’età | 25 |
dopo il compimento del 60° anno d’età | 30 |
28.2 Abrogato
28.3 Per i giovani lavoratori fino a 20 anni compiuti la durata delle vacanze è di 5 settimane.
28.4 La durata delle vacanze è calcolata sulla base degli anni di età compiuti al 1° gennaio dell’anno civile per il quale le vacanze sono concesse.
Art. 29 Riduzione del diritto ed epoca delle vacanze, salario
durante le vacanze
29.1 Se nel corso dell’anno civile il lavoratore è impedito a lavorare complessivamente per più di un mese per colpa sua, il datore di lavoro può ridurre la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza.
47
29.2 In assenza di colpa del lavoratore e se l’impedimento dura com- plessivamente meno di un mese nel corso dell’anno civile, le va- canze non possono essere ridotte per il primo mese di impedi- mento. Sono ammessi i seguenti motivi d’impedimento: malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale o di una funzione pubblica, servizio militare, civile o di protezione civile obbligatorio. A partire dal secondo mese e per ogni ulteriore mese completo di impedimento, la riduzione è pari a un dodice- simo.
29.3 In caso di gravidanza, le vacanze non possono essere ridotte nei primi due mesi d’impedimento. Non è incluso in questo periodo il congedo di maternità di 14 settimane, a cui la lavoratrice con- serva pieno diritto.
29.4 Epoca delle vacanze e blocchi
Le vacanze vanno prese di norma in blocchi, nel corso dell’anno civile. In via eccezionale possono essere prese l’anno successi- vo. Le vacanze devono includere un blocco minimo di due setti- mane.
29.5 Il datore di lavoro, d’accordo con il lavoratore, fissa la data delle vacanze all’inizio dell’anno. Il lavoratore deve tener conto degli interessi dell’azienda. Se ha luogo una chiusura aziendale per ferie collettive, le vacanze devono essere prese in tale periodo.
29.6 Salario durante le vacanze
Il datore di lavoro deve versare al lavoratore il salario totale rela- tivo al periodo delle vacanze.
29.7 Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con prestazioni in denaro o altri vantaggi.
29.8 Se il rapporto di lavoro cessa e il lavoratore ha già usufruito del- le sue vacanze per l’anno in corso, il datore di lavoro ha il diritto di dedurre dall’ultimo salario l’importo corrispondente alle va- canze pagate in eccedenza.
29.9 Durante il periodo delle vacanze il lavoratore non può eseguire un lavoro remunerato.
48
Art. 30 Giorni festivi
30.1 Il lavoratore ha diritto al proprio salario per i giorni festivi stabi- liti dal diritto cantonale, purché il giorno precedente e il giorno seguente quello festivo non rimanga assente dal lavoro senza motivazione.4
30.2 Sono pagati otto giorni festivi all’anno e il 1° agosto.
30.3 La definizione di questi otto giorni festivi si basa sulla legislazio- ne cantonale.
30.4 Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori i giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.
30.5 Le disposizioni complementari relative alla CCNL o le convenzio- ni aziendali concluse tra la direzione e la commissione aziendale possono fissare un numero maggiore di giorni festivi, a condi- zione che nel cantone in questione vi siano più di otto giorni festivi d’uso o prescritti.
Art. 31 Indennità per giorni festivi
31.1 Per i lavoratori il cui salario è versato mensilmente, le indennità per giorni festivi sono comprese nel salario. Non va operata nes- suna deduzione.
31.2 L’indennità per giorni festivi è calcolata sulla base dell’orario giornaliero normale di lavoro a salario normale.
31.3 L’indennità per giorni festivi non è dovuta se il giorno festivo cade su un sabato o una domenica non lavorativi.
31.4 I giorni festivi pagati che cadono nel periodo delle vacanze sono compensati addizionalmente.
31.5 I giorni festivi che cadono durante un’assenza per malattia, infor- tunio o servizio militare non possono essere recuperati.
4) La seconda parte della frase non vale per il 1° agosto.
49
Art. 32 Pensionamento flessibile
32.1 Allo scopo di proteggere i lavoratori più anziani da licenziamenti con motivazioni economiche e da sovraccarichi fisiologici, il lavoratore e il datore di lavoro possono convenire un pensiona- mento flessibile, sulla base della presente CCNL.
32.2 In tal caso bisogna attenersi alle disposizioni seguenti:
a) Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.
b) L’entrata in vigore di un pensionamento flessibile deve essere conclusa tra lavoratore e datore di lavoro in modo definitivo e per iscritto con 3 mesi di anticipo.
c) Tramite il pensionamento flessibile il lavoratore può diminui- re la durata del proprio lavoro. Questa riduzione della durata del lavoro può essere effettuata in modo scalare, aumentando col passare degli anni.
d) Il pensionamento flessibile comporta una diminuzione pro- porzionale del salario del lavoratore.
e) I premi versati per la previdenza professionale (2° pilastro) re- stano al livello precedente l’introduzione della riduzione della durata del lavoro, purché il lavoratore abbia almeno 15 anni di servizio presso l’azienda.
32.3 Riscatto
D’accordo con il lavoratore, il datore di lavoro può pagare le ore straordinarie su un conto individuale per la previdenza profes- sionale del lavoratore presso un istituto di previdenza a favore del personale.
Le possibilità e i limiti sono diversi a seconda del regolamento di previdenza e devono essere chiariti in precedenza presso la rela- tiva cassa.
Art. 33 Indennità per assenze giustificate
33.1 Ai lavoratori è bonificato il salario per le seguenti assenze:
a) in caso di matrimonio del lavoratore 3 giorni
b) in caso di matrimonio di un figlio,
per partecipare alla cerimonia 1 giorno
c) in caso di nascita di un figlio,entro 2 mesi dalla
nascita 5 giorni
50
d) in caso di decesso del coniuge,di un figlio o di
un genitore 3 giorni
e) in caso di decesso di xxxxx, suoceri, genero, xxxxx, fratello o sorella
– se vivevano nella stessa economia domestica
del lavoratore 3 giorni
– se non vivevano nella stessaeconomia domestica 1 giorno
f) in caso di arruolamento 1 giorno
g) in caso di esame militare preliminare 1 giorno
h) in caso di fondazione o di trasloco dellapropria economia domestica, purchénon sia legato a un cambiamento di datore di lavoro, al massimo
1 volta all’anno 1 giorno
i) per la cura di familiari malati per i quali sussiste un obbligo legale di assistenza, che vivono nella stessa economia domestica, quando la cura non possa venir organizzata
altrimenti e d’intesa con il datore di lavoro fino a 3 giorni
Art. 34 Impedimento in caso di adempimento di una
funzione pubblica o di un obbligo legale
34.1 Il lavoratore ha il diritto di esercitare una funzione pubblica o di assumere obblighi legali.
34.2 Datore di lavoro e lavoratore regolano tempestivamente le que- stioni inerenti il rapporto di lavoro.
51
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
Salari, indennità
Art. 35 Salario a rendimento
Art. 36 Salario orario, mensile, annuo Art. 37 Salari minimi
Art. 38 Indennità di fine anno (tredicesima) Art. 39 Trattative salariali
Art. 40 Indennità per lavoro straordinario
Art. 41 Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi Art. 42 Indennità per lavoro fuori sede
Art. 43 Indennità per l’utilizzo di un veicolo privato Art. 44 Indennità per circostanze particolari
Salari, indennità
Art. 45 Pagamento del salario
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
54
Art. 35 Salario a rendimento
35.1 Il salario lordo dipende dal tipo di posto di lavoro, dalla persona- lità, dal rendimento e dalla funzione del lavoratore.
35.2 l lavoratori occupati in aziende che dispongono di un sistema perfezionato di qualificazione del personale e dei posti di lavoro ottengono la compensazione del rincaro negoziata dalle parti contraenti sotto forma di adattamento appropriato degli elemen- ti costitutivi il salario.
35.3 Sono fatte salve le modifiche salariali in conformità agli art. 37 e 39 CCNL.
Art. 36 Salario orario, mensile, annuo
36.1 Il salario è fissato come salario orario, mensile o annuo di comu- ne accordo fra datore di lavoro e lavoratore.
36.2 Se un’azienda aumenta le ore nel settore metalcostruzioni, for- giatura, serramenta e costruzioni in acciaio a 41 ore settimanali, i salari reali dei dipendenti esistenti saranno aumentati del 2,5% da quel momento in poi.
36.3 Il salario orario è calcolato dividendo il salario annuo per la du- rata annua del lavoro convenuta nel CCNL.
36.4 Ogni lavoratore riceve periodicamente un conteggio delle ore e alla fine dell’anno un conteggio finale relativo alle ore di lavoro prestate. Il conteggio finale include i saldi delle ore di recupero, delle vacanze, del lavoro straordinario e delle ore supplementari nonché il saldo positivo o negativo delle ore.
36.5 Se un lavoratore lascia l’azienda durante l’anno corrente, è com- xxxxxx un conteggio finale relativo al periodo dal 1° gennaio al momento dell’uscita.
36.6 Qualora il conteggio indichi un saldo negativo delle ore per col- pa del lavoratore, le ore mancanti possono essere recuperate durante il periodo di disdetta. Se ciò non avviene le ore mancan- ti possono essere compensate con una deduzione di salario.
55
36.7 Se il saldo negativo delle ore, sopraggiunto su ordine del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso andrà a carico del datore di lavoro (ritardo d’accettazione).
Art. 37 Salari minimi
37.1 Le parti contraenti stabiliscono i salari minimi della CCNL che vengono definiti nell’appendice 10.
37.2 Ogni anno alla fine di ottobre le parti contraenti deliberano su eventuali adeguamenti degli stipendi e dei salari, in conformità all’art. 39 CCNL. I salari minimi sono fissati annualmente nell’ap- pendice 10 CCNL e fanno parte integrante della CCNL.
37.3 I salari minimi validi per l’anno successivo sono resi noti in una convenzione aggiuntiva, rispettivamente nell’appendice 10 CCNL alla fine dell’anno.
37.4 Possono essere previste disposizioni speciali per i lavoratori con capacità ridotta e per i lavoratori di un progetto di integrazione (reinserimento nel mercato del lavoro, integrazione delle perso- ne ammesse provvisoriamente). Queste disposizioni speciali de- vono essere sottoposte all’approvazione della CPNM.
37.5 Nel caso in cui un salario minimo fissato dalle parti contraenti la CCNL non possa essere pagato per ragioni inerenti la personalità del lavoratore, bisogna sottoporre al consiglio della CPNM o ad una CPP una richiesta di deroga al salario minimo, dietro osser- vanza dell’art. 10.2 lett. H) e art. 11.5 lett. H) CCNL.
37.6 Categorie di lavoratori:
a) metalcostruttori/metalcostruttrici AFC (costruzione metallica, xxxxxx, costruzioni in acciaio);
b) meccanici/meccaniche per macchine agricole AFC, maniscal- chi AFC, meccanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC;
c) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato costruzio- ne metallica/lavori in ferro battuto/costruzioni in acciaio
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgi- mento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici pro- cedure in base alle istruzioni necessarie;
e) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
56
Art. 38 Indennità di fine anno (tredicesima)
38.1 Il lavoratore (incluso il tirocinante) riceve un’indennità del 100% del salario medio mensile calcolato sulla base della durata an- nuale del lavoro ai sensi dell’art. 24.1. (senza ore straordinarie).
38.2 L’indennità di fine anno è versata al più tardi nel mese di dicem- bre dell’anno in cui è dovuta; se il lavoratore lascia definitiva- mente il suo lavoro, nel mese di partenza.
38.3 Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, l’indennità è pagata pro rata tempore. In questo caso contano solo i mesi interi. Un diritto all’indennità pro-rata sussiste unicamente se il rapporto di lavoro non è stato disdetto durante il periodo di prova.
38.4 Se parti dell’indennità di fine anno sono versate nel corso oppu- re alla fine dell’anno civile, esse devono risultare chiaramente nel conteggio del salario.
Art. 39 Trattative salariali
39.1 Le parti contraenti stabiliscono di riunirsi ogni anno alla fine del mese di ottobre per concordare eventuali adeguamenti salariali, la cui entrata in vigore è fissata per l’inizio dell’anno successivo. Le trattative vertono sui seguenti punti:
a) situazione economica;
b) situazione del mercato;
c) situazione del settore;
d) situazione del mercato del lavoro;
e) modifiche nell’ambito delle prestazioni sociali e criteri analoghi;
f) evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo.
39.2 Gli adeguamenti salariali da un lato premiano il rendimento, l’impegno e la responsabilità e dall’altro creano incentivi per il rendimento futuro.
39.3 Aziende con una rappresentanza del personale eletta conforme- mente all’appendice 4 CCNL possono concordare nell’ambito delle trattative salariali un adeguamento salariale diverso da quello stabilito dalle parti contraenti la convenzione. Il risultato
57
degli accordi aziendali interni deve equivalere almeno all’intera somma salariale concordata dalle parti contraenti la CCNL.
Art. 40 Indennità per lavoro straordinario
40.1 Il lavoro straordinario è compensato unicamente se è stato ordi- nato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante o riconosciuto in seguito come tale.
40.2 Sono considerate lavoro straordinario le ore di lavoro effettuate nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente en- tro i limiti dell’orario giornaliero secondo la legge sul lavoro (dal- le 06.00 alle 23.00). Il lavoro straordinario deve essere compen- sato con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente.
100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno re- tribuite con un’indennità del 25%.
Art. 41 Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi
41.1 Per il lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi sono corri- sposti i seguenti supplementi:
Orario | Indennità | |
Domeniche/festivi | 00.00–24.00 | 100 % |
Esposizioni/fiere la domenica | 00.00–24.00 | 50 % |
Lavoro notturno di meno di 25 notti per anno civile | 23.00–06.00 | 50 %1 |
1 Vedi Art. 41.4 CCNL.
41.2 Abrogato
58
41.3 In caso di servizio di turno (servizio di picchetto), purché il lavo- ratore non debba tenersi a disposizione all’interno dell’azienda, le ore straordinarie effettive sono retribuite con un’indennità se- condo la legge sul lavoro (appendice 13 CCNL).
41.4 In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettiva- mente prestato.
Art. 42 Indennità per lavoro fuori sede
42.1 Principio: se in seguito a un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il da- tore di lavoro è tenuto a rimborsare queste spese.
42.2 Per lavoro fuori sede s’intende il lavoro svolto a più di 15 chilo- metri di strada dall’officina.
42.3 Se nelle disposizioni complementari non sono previste regola- mentazioni specifiche concernenti le indennità, per il vitto si ap- plica la seguente tariffa:
Indennità di mezzogiorno CHF 16
42.4 In caso di lavoro prolungato all’estero o in Svizzera, ma senza la possibilità di rientrare al proprio domicilio ogni giorno, datore di lavoro e lavoratore si accordano tra loro sul rimborso spese.
42.5 La rappresentanza del personale può concordare con la direzio- ne aziendale un altro sistema d’indennità e altre tariffe, purché l’indennità corrisponda globalmente agli importi indicati nella CCNL. Tali soluzioni aziendali devono tuttavia essere sottoposte alla CPNM prima della loro entrata in vigore.
Art. 43 Indennità per l’utilizzo di un veicolo privato
43.1 Datore di lavoro e lavoratore possono convenire che quest’ulti- mo utilizzi il proprio veicolo per trasferte di servizio. In questo caso, il lavoratore ha diritto a un’indennità di 60 centesimi al km.
59
43.2 Per l’utilizzazione di una motocicletta, sono fissate le seguenti indennità:
– fino a 125 cm3 di cilindrata 30 centesimi al km
– oltre 125 cm3 di cilindrata 35 centesimi al km.
43.3 La Commissione aziendale può concordare con la direzione aziendale un altro sistema d’indennità nonché altre tariffe, pur- ché l’indennità corrisponda globalmente agli importi indicati nella CCNL. Tali soluzioni aziendali devono tuttavia essere sotto- poste alla CPNM prima della loro entrata in vigore.
43.4 Nella misura in cui lo si possa ragionevolmente pretendere, il lavoratore è tenuto a trasportare nel suo veicolo tanti altri lavo- ratori quanti ne permette il permesso di circolazione. Lo stesso vale per il trasporto di materiale e attrezzi nel quadro della Legge sulla circolazione stradale.
43.5 Il lavoratore, rispettivamente il titolare del veicolo, deve conclu- dere a proprie spese un’assicurazione responsabilità civile con copertura illimitata per il veicolo a motore privato che serve per le trasferte di servizio.
43.6 I dettagli sono disciplinati nei contratti complementari.
Art.44 Indennità per circostanze particolari
44.1 I contratti complementari possono fissare il versamento d’inden- nità per lavori particolari (pericolo, sporcizia, odori, freddo, ecc.).
Art. 45 Pagamento del salario
45.1 Il salario è conteggiato e pagato ogni mese.
45.2 Il salario è versato al lavoratore in moneta legale durante l’orario di lavoro e prima della fine del mese o versato entro lo stesso termine su un conto corrente bancario o postale.
45.3 Al lavoratore deve essere consegnato un conteggio scritto, in cui sono specificati il salario, le indennità, e le deduzioni. La manca- ta osservanza viene punita come un’infrazione alla CCNL.
60
45.4 Il datore di lavoro può detrarre dal salario un credito che egli ha nei confronti del lavoratore solo nella misura in cui il salario è pignorabile. Se tuttavia esistono crediti per danni causati inten- zionalmente dal lavoratore, essi possono essere detratti senza restrizione.
45.5 È vietato al lavoratore impegnare il suo futuro salario a beneficio di terzi (divieto di cessione).
61
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
Prestazioni sociali
Art. 46 Assegni familiari
Art. 47 Principio dell’obbligo limitato di pagare il salario in caso d’impedimento senza colpa del lavoratore
Art. 48 Impedimento per malattia – obbligo di assicurazione Art. 49 Condizioni di assicurazione
Art. 50 Assicurazione d’indennità giornaliera per malattia nel ramo professionale
Art. 51 Impedimento per infortunio
Art. 52 Assicurazione infortuni professionali, premi Art. 53 Assicurazione infortuni non professionali
Art. 54 Pagamento del salario in caso di servizio militare, civile o di protezione civile
Art. 55 Assicurazione contro la disoccupazione/indennità di lavoro a orario ridotto e cattivo tempo/cassa
Art. 56 Morte del lavoratore
Art. 57 Morte del datore di lavoro
Art. 58 Previdenza professionale (2° pilastro)
Prestazioni sociali
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
64
Art. 46 Assegni familiari
46.1 Principio: il datore di lavoro versa al lavoratore un assegno fami- liare. Tale assegno è dovuto per ogni figlio verso il quale il lavo- ratore deve adempiere all’obbligo legale di mantenimento o di sostegno.
46.2 L’importo degli assegni familiari è definito dalle disposizioni giu- ridiche.
Art.47 Principio dell’obbligo limitato di pagare il salario in
caso d’impedimento senza colpa del lavoratore
47.1 Se il lavoratore è impedito a lavorare per ragioni personali e sen- za sua colpa, il datore di lavoro è tenuto a versargli il salario per un periodo limitato, nella misura in cui il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi o è stato concluso per più di tre mesi.
47.2 Il datore di lavoro può stabilire un giorno di carenza a carico del lavoratore se le numerose assenze lasciano supporre un abuso e se il lavoratore è stato avvertito per iscritto.
47.3 In caso di incapacità parziale, il certificato medico deve indicare espressamente, oltre alla capacità lavorativa in percentuale, an- che gli orari in cui il lavoratore può lavorare.
47.4 Conformemente al principio di cui all’art. 47.1 CCNL, l’obbligo di pagare il salario in caso di malattia e infortunio è disciplinato nelle disposizioni che seguono, ai sensi degli art. 48 CCNL.
Art. 48 Impedimento per malattia – obbligo di assicurazione
48.1 Il datore di lavoro assicura i suoi dipendenti presso un’assicura- zione collettiva d’indennità giornaliera per perdita di salario. In caso di malattia, l’assicurazione copre il salario nella misura dell’80%.
48.2 L’obbligo del datore di lavoro di versare il salario per un periodo limitato in caso di malattia o infortunio del lavoratore, ai sensi dell’art. 47.1 CCNL, è compensato con l’art. 48.1 CCNL.
65
48.3 Il premio dell’assicurazione d’indennità giornaliera è a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore. La quota del lavoratore è dedotta dal salario e versata all’assicurazione assie- me alla quota del datore di lavoro. Il lavoratore deve essere in- formato dal datore di lavoro circa le condizioni di assicurazione dettagliate.
48.4 Indipendentemente da eventuali prestazioni assicurative, il lavo- ratore ha diritto all’80% del salario a partire dal primo giorno di impedimento.
48.5 Le assenze per maternità sono retribuite conformemente alla re- golamentazione IPG (maternità).
Art. 49 Condizioni di assicurazione
49.1 Le condizioni di assicurazione prevedono quanto segue:
a) il pagamento del salario inclusa l’indennità di fine anno in caso di malattia, dall’inizio, nella misura dell’80% del salario normale (senza spese); Il datore di lavoro può stipulare un’as- sicurazione collettiva d’indennità giornaliera con differimento delle prestazioni. Tuttavia, durante il periodo di differimento deve pagare l’80% del salario perso a causa di malattia.
b) la durata della copertura assicurativa deve coprire 720 giorni nell’arco di 900 giorni e deve includere una o più malattie;
c) le indennità giornaliere da versare devono essere calcolate in maniera proporzionale al grado d’incapacità lavorativa;
d) nel caso di una riduzione dell’indennità giornaliera dovuta a sovrassicurazione, il lavoratore ha diritto ad un controvalore pari a 720 giorni completi;
e) eventuali riserve esistenti devono essere comunicate per iscritto all’assicurato al momento dell’inizio dell’assicurazione e sono valide al massimo per un periodo di cinque anni;
f) le prestazioni per la maternità previste dalla LAMal vengono erogate in aggiunta all’assicurazione maternità statale;
g) al momento della sua uscita dall’assicurazione collettiva, l’as- sicurato dev’essere informato in merito al diritto di aderire ad un’assicurazione individuale. Tale adesione deve avvenire conformemente alle regole della LAMal (non possono essere formulate nuove riserve, tariffa unitaria, periodo d’attesa);
66
h) tutto il personale sottoposto alla convenzione deve essere assicurato presso la stessa assicurazione collettiva d’indenni- tà giornaliera;
i) in caso di eccesso di partecipazione, i lavoratori hanno diritto in proporzione alla partecipazione al premio;
j) per quanto concerne le disposizioni relative ai diritti dei lavo- ratori assicurati che hanno raggiunto i 65, rispettivamente i 64 anni di età, il datore di lavoro contatta la compagnia di assicu- razione interessata ed informa adeguatamente i lavoratori in merito;
k) se un lavoratore non può più essere assicurato, ad esempio a causa di esaurimento delle prestazioni assicurative o di pensionamento, si può convenire un pagamento limitato del salario ai sensi dell’art. 324a CO, tenendo conto degli anni di servizio, a partire dalla data dell’uscita dall’assicurazione col- lettiva.
49.2 Se un dipendente non è incluso nell’assicurazione collettiva d’in- dennità giornaliera di malattia, il datore di lavoro paga almeno la metà del premio se il dipendente stipula un’assicurazione indivi- duale convenzionata.
49.3 Le prestazioni di cui all’art. 49.1 CCNL sono considerate paga- mento del salario ai sensi dell’art. 324a CO.
49.4 Al lavoratore si raccomanda di assicurare privatamente la diffe- renza tra la prestazione sostitutiva ai sensi dell’art. 49.1a CCNL e il salario mensile pieno.
Art. 50 Assicurazione d’indennità giornaliera per malattia
nel ramo professionale
50.1 L’assicurazione collettiva deve rispettare le disposizioni assicura- tive ai sensi della LAMal.
Art. 51 Impedimento per infortunio
51.1 Il lavoratore è assicurato contro gli infortuni presso la SUVA.
51.2 Fatto salvo l’art. 51.3 CCNL, il datore di lavoro è liberato dall’ob- bligo di pagamento del salario in caso di infortunio.
67
51.3 Il datore di lavoro si assume il pagamento del salario nella misu- ra dell’80% il giorno dell’infortunio e i due giorni successivi, poi- ché questi non sono assicurati dalla SUVA.
51.4 A partire dal 1° gennaio 2008, Xx XXXX assicura al massimo CHF
324.80 al giorno, ossia CHF 148’200.– annui. Le prestazioni della SUVA ammontano all’80% di queste basi salariali.
51.5 Al lavoratore si raccomanda di assicurare privatamente la diffe- renza del 20% tra la prestazione sostitutiva ai sensi dell’art. 51.4 CCNL e il salario mensile pieno.
Art. 52 Assicurazione infortuni professionali, premi
52.1 I premi dell’assicurazione infortuni professionali SUVA sono a carico del datore di lavoro.
Art. 53 Assicurazione infortuni non professionali
53.1 I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a ca- rico del lavoratore.
53.2 L’assicurazione cessa il suo effetto dopo il 30° giorno seguente quello in cui ha fine il diritto al salario.
53.3 Se l’assicurazione per infortuni non professionali cessa il suo ef- fetto ai sensi dell’art. 53.2 CCNL, il lavoratore ha la possibilità di concludere, prima del termine di questa assicurazione, un’assi- curazione convenzionale presso la SUVA.
53.4 Il datore di lavoro deve quindi informare il lavoratore non appe- na cessa il suo obbligo diretto di pagare il salario (art. 53.2 CCNL) o se quest’ultimo è sceso al di sotto del 50% del salario normale.
Art. 54 Pagamento del salario in caso di servizio militare,
civile o di protezione civile
54.1 Durante il servizio militare, civile o di protezione civile svizzero, il lavoratore riceve un salario dal datore di lavoro. Il pagamento è effettuato sulla base della notifica IPG.
68
54.2 L’importo del pagamento del salario è pari a:
durante la scuola reclute come recluta o la sostituzione della scuola reclute con il servizio civile più lungo:
a) per celibi senza obbligo di mantenimento il 50% del salario;
b) per coniugati o celibi con obbligo di mantenimento l’80% del salario;
c) per militari in ferma continuata 80% del salario durante 300 giorni, purché restino alle dipendenze del datore di lavoro al- meno 6 mesi dopo il servizio;
d) durante altri periodi di servizio obbligatorio:
– fino a 4 settimane per anno civile: 100% del salario
– per ulteriori periodi di servizio: per tutte le categorie 80% del salario
54.3 Nell’ambito del pagamento del salario, le prestazioni IPG spetta- no al datore di lavoro. Se tali prestazioni superano il pagamento del salario illustrato sopra, queste vanno sempre girate al lavo- ratore e conteggiate presso la cassa di compensazione.
Art. 55 Assicurazione contro la disoccupazione/indennità di
lavoro a orario ridotto e cattivo tempo/cassa
55.1 Per il versamento delle prestazioni dell’assicurazione disoccupa- zione, le parti contraenti raccomandano le assicurazioni dei sin- dacati firmatari della CCNL.
55.2 Per il calcolo dell’indennità di lavoro a orario ridotto e cattivo tempo, ai datori di lavoro si raccomanda di fare capo alle casse dei sindacati firmatari della CCNL.
Art. 56 Morte del lavoratore
56.1 Con la morte del lavoratore il rapporto di lavoro si estingue.
56.2 Tuttavia il datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due altri mesi se il lavoratore la- scia il coniuge o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di soste- gno.
69
Art. 57 Morte del datore di lavoro
57.1 Con la morte del datore di lavoro il rapporto di lavoro passa agli eredi; le disposizioni concernenti il trasferimento del rapporto di lavoro nel caso di successione dell’azienda sono applicabili per analogia.
57.2 Il rapporto di lavoro stipulato essenzialmente in considerazione della persona del datore il lavoro si estingue con la morte di que- sto; il lavoratore può chiedere tuttavia un equo risarcimento per il danno derivatogli dalla fine prematura del rapporto.
Art. 58 Previdenza professionale (2° pilastro)
58.1 La previdenza professionale (2° pilastro) è obbligatoria per i da- tori di lavoro e i lavoratori aderenti alla Convenzione.
58.2 I premi destinati alla previdenza professionale sono versati su una base paritetica, per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
58.3 Le parti firmatarie della CCNL gestiscono una Fondazione di pre- videnza professionale (PROMEA cassa pensione) denominata
«Fondo sociale dell’artigianato svizzero del metallo». La Fonda- zione ha lo scopo di garantire una previdenza professionale van- taggiosa e rispondente alle esigenze.
58.4 Il regolamento dettagliato relativo alla Fondazione di previdenza professionale «PV-PROMEA» può essere ottenuto presso il se- gretariato della Fondazione o presso una delle parti firmatarie della presente CCNL.
58.5 Ai datori di lavoro e ai lavoratori firmatari della CCNL si racco- manda di aderire alle proprie istituzioni di previdenza pariteti- che.
70
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
Disdetta
Art. 59 Disdetta in generale
Art. 60 Disdetta durante il periodo di prova Art. 61 Disdetta dopo il periodo di prova Art. 62 Protezione dalla disdetta
Art. 63 Divieto di disdetta da parte del datore di lavoro Art. 64 Divieto di disdetta da parte del lavoratore
Art. 65 Disdetta con effetto immediato del rapporto Art. 66 Disdetta ingiustificata
Art. 67 Mancato inizio o abbandono ingiustificato dell’impiego Art. 68 Pubblicazione in varie lingue
Disdetta
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
72
Art. 59 Disdetta in generale
59.1 Se il rapporto di lavoro non è stato stipulato per una durata determinata e la medesima non risulta neanche dal genere di lavoro, esso può essere disdetto da ciascuna delle parti.
59.2 Non possono essere stipulati termini di disdetta diversi per il da- tore di lavoro e per il lavoratore; ove siano stipulati, vale quello più lungo.
59.3 La disdetta è da inoltrare per lettera raccomandata entro la fine del mese. Essa deve pervenire al destinatario al più tardi entro l’ultimo giorno lavorativo prima dell’inizio del periodo di disdet- ta. La parte che dà la disdetta deve, su richiesta dell’altra, moti- varla per iscritto.
Art. 60 Disdetta durante il periodo di prova
60.1 Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere di- sdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni. È conside- rato periodo di prova il primo mese di lavoro.
60.2 Deroghe possono essere convenute con accordo scritto. Il perio- do di prova non può comunque superare i tre mesi.
60.3 In caso di riduzione effettiva del periodo di prova in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non as- sunto volontariamente, esso è prolungato di un periodo equiva- lente.
Art. 61 Disdetta dopo il periodo di prova
61.1 Il rapporto di lavoro può essere disdetto, per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secon- do al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.
61.2 Questi termini possono essere modificati con accordo scritto, ma non possono essere resi inferiori a un mese.
61.3 Se dopo la fine del tirocinio il rapporto di lavoro continua presso la medesima azienda, ai fini del calcolo del periodo di disdetta sono considerati anche gli anni di apprendistato.
73
Art. 62 Protezione dalla disdetta
62.1 La disdetta del rapporto di lavoro è abusiva se data:
a) per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa al rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda;
b) perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda;
c) soltanto per vanificare l’insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro;
d) perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivan- ti dal rapporto di lavoro;
e) perché il destinatario presta servizio militare obbligatorio svizzero, servizio di protezione civile, servizio militare femmi- nile o servizio della Croce Rossa o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente.
62.2 La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:
a) per l’appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un’associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un’attività sindacale da parte del lavoratore;
b) durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rap- presentante dei salariati in una commissione aziendale o in un’istituzione legata all’impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.
62.3 La parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve un’indennità all’altra.
62.4 L’indennità è stabilita dal giudice, tenuto conto di tutte le circo- stanze, ma non può superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore. Sono fatti salvi i diritti a risarcimento danni per altri motivi giuridici.
62.5 La parte che intende chiedere un’indennità in virtù delle disposi- zioni citate sopra deve fare opposizione alla disdetta, per iscritto, presso l’altra parte, il più tardi alla scadenza del termine di di- sdetta.
74
62.6 Se l’opposizione è valida e le parti non si accordano per la conti- nuazione del rapporto di lavoro, il destinatario della disdetta può far valere il diritto all’indennità. Il diritto decade se non è fatto valere mediante azione entro 180 giorni dalla cessazione del rap- porto di lavoro.
62.7 Nel caso in cui un’azienda fosse costretta a chiudere il proprio esercizio, a mettere in atto licenziamenti collettivi oppure a tra- sferire una parte dell’esercizio a terzi, devono essere osservate le disposizioni contenute nelle appendici 5 e 6 della presente CCNL.
Art. 63 Divieto di disdetta da parte del datore di lavoro
63.1 Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
a) mentre il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, servizio militare femminile o servizio della Croce Rossa e, quando il servizio dura più di undici giorni, nelle quattro settimane che lo precedono e lo seguono;
b) mentre il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
c) a partire dal decimo anno di servizio durante il periodo in cui il lavoratore beneficia di indennità giornaliere per malattia o infortunio (720 giorni), nella misura in cui egli è, inabile al lavoro al 100%;
d) durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice;
e) mentre, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un ser- vizio nell’ambito dell’aiuto all’estero ordinatogli dall’autorità federale competente.
63.2 La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti all’art. 63.1 CCNL è nulla. Se essa è invece data prima, ma il termine di disdetta non è ancora giunto a scadenza, questo è sospeso e riprenderà a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.
75
63.3 Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fis- so, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto fino al giorno fisso immediatamente successi- vo.
Art. 64 Divieto di disdetta da parte del lavoratore
64.1 Dopo il periodo di prova il lavoratore non può disdire il rapporto di lavoro se un suo superiore, di cui è in grado di assumere le funzioni, oppure il datore di lavoro stesso è impedito di esercita- re la sua attività, alle condizioni indicate nell’art. 63.1 CCNL, e tale attività deve essere assunta dal lavoratore finché dura l’im- pedimento.
64.2 Gli art. 63.2 e 63.3 CCNL sono applicabili per analogia.
Art. 65 Disdetta con effetto immediato del rapporto
65.1 Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. A xxxxxx- sta dell’altra parte, la risoluzione immediata deve essere motiva- ta per iscritto.
65.2 È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto.
65.3 Il giudice decide secondo il suo libero arbitrio sulla esistenza di tali cause, ma in nessun caso può riconoscere come causa grave il fatto che il lavoratore sia stato impedito di lavorare senza sua colpa.
Art. 66 Disdetta ingiustificata
66.1 Il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o con il decor- so della durata determinata dal contratto.
76
66.2 Il lavoratore deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in segui- to alla cessazione del rapporto di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro oppure omesso intenzionalmente di guadagnare.
66.3 Il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un’indennità che egli stabilisce secondo il suo libero arbitrio te- nendo conto di tutte le circostanze. Tale indennità non può però superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore.
Art. 67 Mancato inizio o abbandono ingiustificato
dell’impiego
67.1 Se il lavoratore non inizia o abbandona senza preavviso l’impie- go, senza una causa grave, il datore di lavoro ha diritto a un’in- dennità corrispondente a un quarto del salario mensile; egli ha inoltre diritto al risarcimento di ulteriori danni.
67.2 Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore all’indennità prevista al paragrafo precedente, il giudice può ridurre l’indennità secondo il suo libero arbitrio.
67.3 Se non si estingue per compensazione, il diritto all’indennità deve essere fatto valere per azione giudiziaria o esecuzione entro 30 giorni dal mancato inizio o dall’abbandono dell’impiego, sot- to pena di perenzione.
Art. 68 Pubblicazione in varie lingue
68.1 La presente CCNL e le relative appendici sono pubblicate in lin- gua tedesca, francese e italiana. Per qualsiasi problema d’inter- pretazione fa stato il testo in lingua tedesca.
Xxxxxx, Xxxxx, Olten, agosto 2018
Firme delle parti contraenti
Per l’AM Suisse | ||
Il vicepresidente | Il vicepresidente | Il direttore |
Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx |
00
Per il Sindacato Unia
La presidente | Un membro del | Il responsabile del settore |
comitato direttore | ||
Xxxxx Xxxxxx | Xxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx |
Per il Sindacato Syna
Il vicepresidente Il responsabile del settore
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
78
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
Appendici
Appendici
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
80
Appendice 1
Regolamento della Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) ai sensi dell’art. 11 CCNL
I Costituzione della Commissione Paritetica Nazionale
Art. 1 Funzionamento della Commissione
1.1 Le parti contraenti nominano una «Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni, CPNM», avente forma giuridi- ca di associazione ai sensi degli art. 60ss CC e 357b CO, con sede a Zurigo.
Le parti contraenti designano e delegano in tempo utile i loro rappresentanti in seno alla Commissione, affinché il suo funzio- namento sia continuo ed efficiente. In caso d’impedimento, le parti possono delegare dei supplenti.
Art. 2 Compiti della CPNM
2.1 La CPNM svolge i compiti assegnatile all’art. 11 CCNL.
Art. 3 Condizioni di appartenenza
3.1 Come membri della CPNM con pieno diritto di voto possono es- sere nominati soltanto rappresentanti delle parti contraenti, ap- partenenti a queste ultime da almeno due anni senza interruzio- ne e in pieno possesso dei diritti civici. La nomina avviene tramite gli organi responsabili delle parti contraenti.
La CPNM si compone di 6 rappresentanti dell’associazione pa- dronale e di 6 rappresentanti delle organizzazioni di lavoratori (6 rappresentanti dell’XX Xxxxxx, 0 rappresentanti di Unia, 2 rap- presentanti di Syna).
Art. 4 Estensione della CPNM
4.1 Se il caso lo richiede, previo accordo reciproco delle parti, posso- no essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione altri delegati delle associazioni; questi delegati avranno voto consultivo.
81
Art. 5 Durata in carica dei membri
5.1 La durata in carica dei membri della CPNM con pieno diritto di voto è di tre anni; i membri sono rieleggibili al termine di ogni periodo di carica.
Art. 6 Struttura della Commissione
6.1 La Commissione si costituisce autonomamente. A ogni riunione le parti assumono alternativamente la presidenza. La stesura del verbale spetta al segretario della CPNM. I lavori di segretariato sono affidati all’AM Suisse. La Commissione può delegare al se- gretario della CPNM competenze specifiche, tramite accordo scritto.
Art. 7 Convocazione e numero legale
7.1 La CPNM rappresenta l’assemblea dei soci dell’associazione. Essa si riunisce su richiesta di almeno due membri ed è convo- cata se la situazione lo esige. La convocazione è fatta per iscritto con l’indicazione dell’ordine del giorno e inviata di regola con un preavviso di otto giorni. Le delibere sono messe a verbale.
7.2 La Commissione ha capacità di deliberare in presenza di almeno quattro membri rappresentanti la parte padronale e di almeno quattro membri rappresentanti i lavoratori. Per le decisioni è ri- chiesta la maggioranza semplice dei membri, purché nella Con- venzione non sia specificato espressamente che particolari deci- sioni debbano essere prese all’unanimità. Tuttavia, le decisioni per le quali non ha votato la maggioranza dei rappresentanti dei datori di lavoro da una parte e dei lavoratori dall’altra sono nulle. Il voto del presidente non è determinante.
Art. 8 Oneri finanziari della CPNM
8.1 Eventuali spese della CPNM sono a carico della CPNM. Il segreta- riato dell’AM Suisse gestisce la contabilità e sottopone i conti an- nui nonché il rapporto di controllo alla CPNM per approvazione.
8.2 Le spese di viaggio nonché le indennità dei membri della Com- missione e dei delegati chiamati a partecipare di caso in caso sono a carico delle parti contraenti a cui appartengono i rappre- sentanti e sono pagate direttamente da loro.
82
Il Compiti della Commissione Paritetica Nazionale
Art. 9 Mandato della CPNM
9.1 Le disposizioni della Convenzione conferiscono un chiaro man- dato alla CPNM, descritto segnatamente negli articoli della parte relativa alle obbligazioni.
9.2 La CPNM assume contatti diretti solamente con le parti contra- enti, salvo nei casi concernenti le violazioni della Convenzione o quando, in casi particolari, le parti le hanno assegnato altre com- petenze. Conformemente a questa regola, anche le questioni re- lative all’applicazione e all’interpretazione delle disposizioni complementari devono essere presentate alla CPNM dalle parti firmatarie della Convenzione.
Art. 10 Relazioni della CPNM con altri organi
10.1 La CPNM può, con il consenso delle parti contraenti, convocare in conferenze i membri delle commissioni paritetiche professio- nali e organizzare manifestazioni comuni delle parti contraenti.
10.2 La CPNM o una sua delegazione può riunirsi anche con le corri- spondenti commissioni di altre organizzazioni per trattare even- tuali questioni e problematiche.
Art. 11 Violazioni della Convenzione
11.1 Le violazioni della Convenzione vanno segnalate alla CPNM se gli interventi individuali o a livello di associazione rimangono senza risultati. La corrispondenza deve essere indirizzata alla Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM), Xxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxx. La CPNM giudica sia le violazioni della Convenzione da lei stessa constatate, sia quelle che le vengono segnalate da una delle parti contraenti o da altre persone.
Art. 12 Sanzioni in caso di violazione della Convenzione
12.1 Nei casi in cui i salari, le indennità, il salario relativo alle vacanze o altro non vengono pagati secondo le disposizioni regolamen- tari, l’importo trattenuto deve essere versato al lavoratore e la prova del pagamento fornita alla CPNM. Tali violazioni contrat-
83
tuali devono essere punite dalla CPNM anche con l’imposizione di una sanzione convenzionale (cfr. art. 13.11), che può ammon- tare fino all’importo della somma trattenuta. Se la violazione è stata commessa con il tacito consenso del lavoratore, quest’ulti- mo deve pure essere coinvolto nella pena convenzionale. Inoltre, secondo la gravità della violazione, il versamento dell’importo dell’arretrato reclamato può essergli parzialmente o interamente negato. In questo caso, il pagamento posticipato va a beneficio del Fondo paritetico.
Art. 13 Ricorso al Tribunale arbitrale
13.1 I ricorsi contro le decisioni del consiglio della CPNM vanno pre- sentati mediante lettera raccomandata indirizzata alla CPNM en- tro 30 giorni dal ricevimento della notifica, recapitata tramite raccomandata, al tribunale ordinario (cfr. art. 11.8 CCNL). In mancanza di un ricorso presentato nelle forme prescritte, la de- cisione diventa esecutiva.
Art. 14 Diritto agli arretrati e alle multe
14.1 I proventi derivanti dalle pene convenzionali, dalle spese di con- trollo e dalle spese procedurali decretate dal consiglio della CPNM o dalle CPP sono versati alla rispettiva cassa paritetica (art. 16 CCNL).
Art. 15 Scioglimento
15.1 Le parti contraenti possono sciogliere l’associazione «Commis- sione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni, CPNM» se la CCNL non è più in vigore. L’assemblea dei soci decide in merito all’utilizzo del patrimonio dell’associazione. In caso di mancato accordo, il Tribunale Arbitrale decide in modo definitivo.
00
Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, novembre 2018
Firme delle parti contraenti
Per l’AM Suisse | ||
Il vicepresidente | Il vicepresidente | Il direttore |
Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx |
Per il Sindacato Unia
La presidente | Un membro del | Il responsabile del settore |
comitato direttore | ||
Xxxxx Xxxxxx | Xxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx |
Per il Sindacato Syna
Il vicepresidente Il responsabile del settore
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
85
Appendice 2
Regolamento relativo al finanziamento di compiti speciali ai sensi dell’art. 16 CCNL
Art. 1 Fondi necessari
1.1 La CPNM fissa l’importo totale dei fondi necessari all’adempi- mento dei compiti speciali indicati all’art. 16.2 CCNL.
1.2 Questo importo globale non deve eccedere quello dei contributi alle spese di applicazione e perfezionamento secondo l’art. 19 CCNL.
Art. 2 Spese d’incasso
2.1 Le spese totali di cui all’art. 1.2 appendice 2 possono essere uti- lizzate solo per gli scopi elencati nella CCNL e che corrispondono alla direttiva della SECO sui contributi del novembre 2014.
2.2 I ricavi dei contributi alle spese di applicazione e perfezionamen- to vengono contabilizzati distintamente.
2.3 I rimborsi ai lavoratori organizzati sono dedotti dal ricavo totale dei contributi di perfezionamento. L’importo rimanente viene tra- sferito all’AM Suisse per attività di perfezionamento professio- nale e compensato con gli introiti complessivi.
2.4 Dal ricavo totale dei contributi alle spese di applicazione vengo- no finanziati tutti gli altri compiti, tra i quali rientrano i seguenti:
– compiti di controllo e di applicazione
– attività nell’ambito della soluzione settoriale sicurezza sul la- voro
– progetti speciali
– importo di CHF 400’000.– all’anno nel fondo «Promozione del perfezionamento professionale» per i corsi approvati e pub- blicati dalla CPNM
– importo di CHF 150’000.– all’anno nel fondo «Infrastruttura per la formazione di base e il perfezionamento»
– costi amministrativi
– indennizzo segretariato della CPNM, Zurigo
– indennizzo agenzia applicazione della CPNM a Berna.
86
L’importo rimanente (ricavo totale derivante dai contributi alle spese di applicazione al netto dei compiti imputati ai contributi alle spese di applicazione), viene attribuito ai sindacati firmatari con il 50% (di cui Unia 60% e Syna 40%) e ad AM Suisse con il 50% (compreso il contributo per il perfezionamento ai sensi dell’art. 2.3 appendice 2).
I sindacati Unia e Syna rimborseranno ai loro membri, sulla base di questa somma residua, gli importi dei contributi alle spese di applicazione e perfezionamento prestati. I fondi rimanenti saran- no utilizzati esclusivamente per gli scopi elencati nella CCNL. AM Suisse utilizza inoltre il saldo residuo esclusivamente per gli scopi elencati nella CCNL.
Art. 3 Conto della CPNM
3.1 Il saldo rimanente costituisce nuovamente il 100%. La CPNM de- cide in merito all’utilizzo dei mezzi del fondo in base all’art.16 CCNL. Essa versa i contributi sotto indicati ai seguenti fondi:
3.2 CHF 400 000.– al fondo «Promozione del perfezionamento». Da questo fondo saranno sovvenzionati i corsi approvati dalla CPNM, pubblicati sul sito internet della CPNM (xxx.xxxx.xx).
3.3 CHF 150 000.– al fondo «Infrastruttura per la formazione di base e il perfezionamento». Gli importi sono attribuiti dalla CPNM su richiesta specifica.
Art. 4 Validità
4.1 Il presente regolamento costituisce parte integrante della CCNL ed è stato rinnovato il 1° gennaio 2019.
00
Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, novembre 2018
Firme delle parti contraenti
Per l’AM Suisse | ||
Il vicepresidente | Il vicepresidente | Il direttore |
Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx |
Per il Sindacato Unia
La presidente | Un membro del | Il responsabile del settore |
comitato direttore | ||
Xxxxx Xxxxxx | Xxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx |
Per il Sindacato Syna
Il vicepresidente Il responsabile del settore
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
88
Appendice 3
Regolamento relativo ai contributi alle spese di applicazione e perfezionamento ai sensi dell’art. 19 CCNL
Art. 1 Principi
1.1 L’importo dei contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro è fis- sato in conformità alle disposizioni dell’art. 19.3 CCNL.
Art. 2 Contributi dei lavoratori
2.1 Il contributo dei lavoratori è dedotto ogni mese direttamente dal salario e deve figurare chiaramente quale deduzione nel conteg- gio del salario.
2.2 Anche i datori di lavoro non affiliati all’AM Suisse che hanno fir- mato un contratto d’adesione secondo l’art. 8 CCNL e quelli che sono assoggettati alla Dichiarazione di forza obbligatoria secon- do l’art. 17 CCNL devono dedurre dal salario dei loro dipendenti il contributo alle spese di applicazione e perfezionamento.
2.3 I contributi alle spese di applicazione e perfezionamento dedotti dal datore di lavoro devono essere versati trimestralmente o annualmente al segretariato della CPNM.
Art. 3 Ricevute dei contributi
3.1 Alla fine dell’anno o al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro, il datore di lavoro rilascia a tutti i lavoratori interessati una ricevuta secondo l’art. 19.4 CCNL comprovante l’importo dei contributi versati.
3.2 Formulari ufficiali di ricevuta possono essere ottenuti presso il segretariato della CPNM, Xxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxx, o presso uno dei sindacati firmatari. I formulari possono anche essere scaricati dal sito internet della CPNM.
89
Art. 4 Rimborso di contributi
4.1 Su presentazione della ricevuta, i lavoratori membri di un sinda- cato firmatario ricevono dalla loro organizzazione il rimborso dei contributi dedotti secondo l’art. 19.4 CCNL.
4.2 Tali ricevute devono essere presentate al più tardi entro la fine di giugno dell’anno seguente. Trascorso questo termine, le ricevu- te dovranno essere accompagnate da una motivazione scritta.
Art. 5 Contributi dei datori di lavoro
5.1 I contributi padronali alle spese di applicazione menzionati all’art. 1 del presente regolamento devono essere versati trime- stralmente o annualmente al segretariato della CPNM.
5.2 Anche i datori di lavoro non affiliati all’AM Suisse che hanno fir- mato un contratto di adesione secondo l’art. 8 CCNL e quelli che sono assoggettati alla Dichiarazione di forza obbligatoria secon- do l’art. 17 CCNL devono contribuire alle spese professionali e di applicazione in conformità all’art. 19.3 b CCNL.
5.3 Nel caso in cui un datore di lavoro menzionato all’art. 5.2 del presente regolamento ritenga di non dover trasferire i propri contributi e quelli dei lavoratori al segretariato della CPNM, egli deve inoltrare una domanda scritta a una delle associazioni sin- dacali firmatarie o alla CPNM stessa.
5.4 Per i membri dell’AM Suisse vige la disposizione dell’art. 19.4 CCNL.
Art. 6 Organi di esecuzione
6.1 Di regola, l’incasso dei contributi avviene tramite il segretariato della CPNM.
6.2 In relazione al contributo alle spese di applicazione, la CPNM ha i seguenti compiti:
a) approva il budget della CPNM e i conti annuali e prende atto del rapporto di controllo;
b) ordina controlli in merito alla corretta applicazione degli art. 16 e 19 CCNL;
90
c) esamina proposte e propone direttamente eventuali modifi- che al sistema di ripartizione dei fondi disponibili.
6.3 Funge da organo di controllo la società di revisione esterna elet- ta dalla CPNM. La fattura della CPNM viene sottoposta a una revisione limitata. Tale società ha i seguenti compiti:
a) controlla i conti;
b) elabora un rapporto di controllo e lo inoltra alla CPNM;
c) verifica, in collaborazione con l’organizzazione d’incasso, la corretta deduzione dei contributi alle spese di applicazione.
Art. 7 Applicazione
7.1 Nella sua veste di ufficio di incasso dei contributi alle spese di applicazione e perfezionamento, l’AM Suisse presta la sua opera in collaborazione con le parti contraenti sindacali affinché venga applicato l’obbligo contributivo sia in conformità agli art. 16 e 19 CCNL sia ai due regolamenti. Essa informa regolarmente la CPNM sui problemi che possono insorgere.
7.2 Le parti contraenti riconoscono la procedura di conciliazione e di arbitrato prevista agli art. 9 e 12 CCNL per la risoluzione di even- tuali controversie.
Art. 8 Validità
8.1 Il presente regolamento costituisce parte integrante della CCNL ed è stato rinnovato il 1° gennaio 2019.
00
Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, novembre 2018
Firme delle parti contraenti
Per l’AM Suisse | ||
Il vicepresidente | Il vicepresidente | Il direttore |
Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx |
Per il Sindacato Unia
La presidente | Un membro del | Il responsabile del settore |
comitato direttore | ||
Xxxxx Xxxxxx | Xxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx |
Per il Sindacato Syna
Il vicepresidente Il responsabile del settore
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
92
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
Appendice 4
Legge federale
sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese
(Legge sulla partecipazione)
del 17 dicembre 1993 (Stato 1° gennaio 2011)
822.14
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 34ter capoverso 1 lettera b della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19932,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente legge si applica a tutte le imprese private che, in Svizzera, occupano abitualmente lavoratori.
Art. 2 Deroghe
Sono ammissibili deroghe alla presente legge, se favorevoli ai lavoratori. Deroghe sfavorevoli ai lavoratori sono ammesse soltanto mediante contratto collettivo di lavoro; sono comunque escluse riguardo agli articoli 3, 6, 9, 10, 12 e 14 capoverso 2 lettera b.
Art. 3 Diritto di essere rappresentati
Nelle imprese che occupano almeno cinquanta lavoratori, questi possono designare, tra di loro, uno o più organi che li rappresentino.
Art. 4 Partecipazione nelle imprese in cui non vi è una rappresentanza dei lavoratori
Nelle imprese o parti d’impresa nelle quali non vi è una rappresentanza dei lavora- tori, questi hanno la facoltà di esercitare direttamente il diritto all’informazione e il diritto alla partecipazione previsti dagli articoli 9 e 10.
RU 1994 1037
1 [CS 1 3]
2 FF 1993 I 609
93
1
93
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
822.14
Sezione 2: Rappresentanza dei lavoratori
Tutela dei lavoratori
Art. 5 Prima elezione
1 Se un quinto dei lavoratori ne fa richiesta, si stabilisce, mediante voto segreto, se la maggioranza dei votanti auspica la formazione di un organo che rappresenti i lavo- ratori. Nelle imprese con più di 500 lavoratori, è sufficiente che la votazione sia richiesta da cento lavoratori.
2 L’elezione è organizzata se la maggioranza dei votanti si pronuncia in favore della formazione di una simile rappresentanza.
3 Il datore di lavoro e i lavoratori organizzano in comune la votazione e l’elezione.
Art. 6 Principi dell’elezione
I rappresentanti dei lavoratori sono designati da un’elezione generale e libera. Essa si svolge a voto segreto, se un quinto dei lavoratori che vi partecipano ne fa richiesta.
Art. 7 Numero dei rappresentanti
1 Il datore di lavoro e i lavoratori determinano congiuntamente il numero dei com- ponenti della rappresentanza dei lavoratori. La dimensione e la struttura dell’impresa devono essere adeguatamente tenute in considerazione.
2 La rappresentanza dei lavoratori è composta di tre membri almeno.
Art. 8 Mandato
La rappresentanza dei lavoratori difende, nei confronti del datore di lavoro, gli inte- ressi comuni dei lavoratori. Essa li informa regolarmente sulla sua attività.
Sezione 3: Diritti di partecipazione
Art. 9 Diritto all’informazione
1 La rappresentanza dei lavoratori ha diritto di essere informata in tempo utile e in modo completo su tutti gli affari la cui conoscenza le è necessaria per svolgere ade- guatamente i suoi compiti.
2 Il datore di lavoro è tenuto ad informare, almeno una volta all’anno, la rappresen- tanza dei lavoratori sulle conseguenze, per l’impiego e per i lavoratori stessi, del xxxxx xxxxx xxxxxx.
Art. 10 Speciali diritti di partecipazione
La rappresentanza dei lavoratori, giusta la pertinente normativa, ha diritti di parteci- pazione negli ambiti seguenti:
2
94
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese. LF 822.14
a.3 sicurezza durante il lavoro ai sensi dell’articolo 82 della legge del 20 marzo 19814 sull’assicurazione contro gli infortuni e protezione del lavoratore ai sensi dell’articolo 48 della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro;
b. trasferimento dell’impresa ai sensi degli articoli 333 e 333a del Codice delle obbligazioni6;
c. licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 335d–335g del Codice delle obbligazioni;
d.7 affiliazione a un’istituzione della previdenza professionale e scioglimento di un contratto d’affiliazione.
Sezione 4: Collaborazione
Art. 11 Principio
1 Il datore di lavoro e la rappresentanza dei lavoratori collaborano negli affari con- cernenti l’esercizio dell’impresa, rispettando il principio della buona fede.
2 Il datore di lavoro è tenuto ad aiutare la rappresentanza dei lavoratori nell’esercizio della sua attività e a mettere a disposizione i locali, i mezzi materiali e i servizi am- ministrativi necessari.
Art. 12 Tutela dei rappresentanti dei lavoratori
1 Il datore di lavoro non ha il diritto di impedire ai rappresentanti dei lavoratori di esercitare il loro mandato.
2 Egli non deve sfavorire i rappresentanti dei lavoratori, né durante né dopo il loro mandato, a motivo dell’esercizio di questa attività. Questa protezione spetta anche ai lavoratori che si presentano candidati all’elezione in una rappresentanza dei lavora- tori.
Art. 13 Esercizio del mandato durante il tempo di lavoro
I rappresentanti dei lavoratori possono esercitare la loro attività durante il tempo di lavoro purché il loro mandato lo esiga e il loro lavoro professionale lo consenta.
3 Nuovo testo giusta l’art. 64 della LF del 13 mar. 1964 nel testo della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569: FF 1998 978).
4 RS 832.20
5 RS 822.11
6 RS 220
7 Introdotta dal n. 5 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2431).
3
95
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
822.14 Tutela dei lavoratori
Art. 14 Obbligo di discrezione
1 I rappresentanti dei lavoratori sono tenuti ad osservare il segreto sugli affari con- cernenti l’esercizio dell’impresa, di cui sono venuti a conoscenza nel quadro del loro mandato, nei confronti delle persone estranee all’impresa, in quanto ad esse non sia affidata la tutela degli interessi dei lavoratori.
2 Il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori sono tenuti ad osservare il segre- to nei confronti di chiunque, per quanto riguarda:
a. gli affari per i quali ciò sia richiesto espressamente, sulla base di interessi legittimi, dal datore di lavoro o dai rappresentanti dei lavoratori;
b. gli affari personali dei lavoratori.
3 I lavoratori che non hanno una propria rappresentanza nell’impresa e che, in virtù dell’articolo 4, esercitano direttamente il diritto all’informazione e il diritto d’essere consultati, nonché le persone estranee all’impresa che possono venire informate nel- l’ambito del capoverso 1 sono tenuti analogamente all’obbligo di discrezione.
4 Sono altresì tenuti all’obbligo di discrezione i lavoratori che hanno ottenuto infor- mazioni dalla rappresentanza dei lavoratori, in virtù dell’articolo 8.
5 L’obbligo di discrezione sussiste per i rappresentanti dei lavoratori anche dopo la cessazione del mandato.
Sezione 5: Contenzioso
Art. 15
1 Le controversie derivanti dall’applicazione della presente legge o di un disciplina- mento contrattuale in materia di partecipazione sottostanno alla giurisdizione delle autorità competenti per statuire sulle controversie derivanti da rapporti di lavoro, fatta salva la competenza accordata ad organi contrattuali di conciliazione e d’arbi- trato.
2 Sono legittimati ad agire i datori di lavoro, i lavoratori interessati e le loro associa- zioni. In quest’ultimo caso, è ammissibile unicamente l’azione di accertamento.
3 ...8
8 Nuovo testo giusta il n. II 27 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
4
96
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese. LF 822.14
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 19949
9 DCF dell’8 apr. 1994
5
97
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
98
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12
Appendice 5
Estratto dal Codice delle obbligazioni (CO) Licenziamento collettivo + piano sociale
Art. 333
1 Se il datore di lavoro trasferisce l’azienda o una parte di essa a un terzo, il rapporto di lavoro passa con tutti i diritti e gli obblighi all’acquirente al momento del trasferimento dell’azienda, in quanto il lavoratore non vi si opponga.1)
1bis Se al rapporto di lavoro oggetto del trasferimento è applicabi- le un contratto collettivo, l’acquirente è tenuto ad osservarlo per un anno, sempreché non cessi prima per scadenza o di- sdetta.2)
Art. 333a)2)
1 Il datore di lavoro che trasferisce l’azienda o una parte di essa a un terzo è tenuto ad informare tempestivamente la rappre- sentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi, prima del trasferimento, su:
a) il motivo del trasferimento;
b) le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavo- ratori.
2 Se, in seguito al trasferimento, sono previste misure che con- cernono i lavoratori, la rappresentanza di quest’ultimi o, in mancanza, i lavoratori medesimi devono essere consultati tempestivamente prima che tali misure siano decise.
Art. 335d)2)
Per licenziamento collettivo si intendono le disdette date in un’azienda dal datore di lavoro entro un periodo di 30 giorni, per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il numero dei licenziamenti effettuati è:
1. almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitual- mente più di 20 e meno di 100 lavoratori;
1) Fassung gemäss Xxxx. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805).
2) Eingefügt durch Xxxx. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805).
99
N1_s001_s160_A5_GAV_Metallgewerbe_i.indd 00 00.00.00 10:12