ESTRATTI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE AL PIANO SANITARIO
ESTRATTI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE AL PIANO SANITARIO
per il personale non dirigente di
Poste Italiane S.p.A. e delle società del
Gruppo Poste Italiane.
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INDICE
Estratto condizioni generali di assicurazione Poste Vita relative al Piano Sanitario per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. e delle società del Gruppo Poste Italiane. 4
Estratto condizioni di assicurazione Poste Assicura relative al piano sanitario per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. e delle società del Gruppo Poste Italiane. 29
Estratto condizioni di assicurazione Poste Assicura relative al piano sanitario per il personale (non dirigente) non in forza di Poste Italiane
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S.p.A. e delle società del Gruppo Poste Italiane. 76
Estratto condizioni generali di assicurazione Poste Vita relative al Piano Sanitario per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. e delle società del Gruppo Poste Italiane.
POSTE VITA S.p.A. CONTRAENTE
FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA POSTEVITA
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ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TERMINOLOGIA.
Le Parti convengono che nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, salvo ove diversamente specificato, valgano le seguenti definizioni:
Assicurato: ciascun Assicurato appartenente ad una medesima classe omogenea di entità giuridiche, imprese o altre istituzioni, che è stato iscritto al Fondo a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto, accordo collettivo aziendale, ovvero mediante l’adozione di uno specifico regolamento interno da parte dell'Ente.
Assicurazione: il Contratto di Assicurazione.
Capitale Assicurato: indennità liquidabile al Beneficiario sotto forma di capitale in caso di avvenuto sinistro nel corso della durata contrattuale, indicata nel Certificato di Polizza.
Certificato/Certificati: il/i certificato/i di polizza emesso/i dalla Compagnia a favore di ciascun Ente aderente al Fondo.
Coniuge: coniuge o l'unito civilmente dell’Iscritto e/o convivente more uxorio da almeno un anno prima dell’inizio della copertura assicurativa.
Contraente oppure Fondo: il Fondo di assistenza Sanitaria Integrativa Postevita.
Ente: l’Azienda, l’Associazione, Fondo/Cassa terzi o altra singola collettività, che decida di avvalersi, per i propri addetti/dipendenti/iscritti/associati dell’assistenza integrativa sociosanitaria erogata dal Fondo.
Figlio: i figli fiscalmente a carico, secondo le vigenti disposizioni di legge, di uno dei due coniugi/conviventi/uniti civilmente e sino al compimento del 26° anno di età, ove non totalmente inabili.
Iscritto: colui che ha un qualsivoglia rapporto diretto o svolge un’attività di lavoro per conto dell’Ente che ha provveduto all’iscrizione al Fondo.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Nucleo familiare: il coniuge e/ o il figlio congiuntamente considerati.
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Nuovo iscritto: iscritto che instaura un rapporto diretto o viene assunto per un’attività di lavoro dall’Ente che ha provveduto all’iscrizione al Fondo, in una fase successiva all’adesione da parte dell’Ente al Fondo stesso. Il nuovo iscritto, per essere ammesso al Fondo, deve possedere le medesime caratteristiche della collettività dichiarata dall’Ente in fase di iscrizione.
Piano sanitario: il piano sanitario prescelto per l’Assicurato in conformità al Regolamento del Fondo, nonché agli accordi intercorsi con l’Ente.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
Prestazione Assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che Poste Vita S.p.A. garantisce all’Assicurato o al Beneficiario, a seconda dei casi, al verificarsi dell’evento assicurato.
Regolamento: il “Regolamento per le adesioni collettive” del Fondo, disciplinate le modalità di adesione collettiva da parte di ciascun Ente.
Rendita Assicurata: è la prestazione in forma di rendita mensile che la Compagnia corrisponde al Beneficiario in caso di perdita dello stato di Non Autosufficienza.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società o Compagnia: la Compagnia Assicurativa Poste Vita S.p.A..
Somma assicurata: la somma di denaro dovuta dalla Compagnia in caso di avvenuto sinistro.
Art. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO E SOMME ASSICURATE
Il presente Contratto di Assicurazione (di seguito, il “Contratto”), ferme le condizioni di non assicurabilità Art. 3.4, le esclusioni Artt. 2.5, 3.5, 4.3 e la carenza di cui l'Art. 1.5, garantisce, le seguenti prestazioni:
• Capitale fisso pagato nel caso di decesso da malattia o infortunio il cui importo è pari a 30.000,00 €;
• Rendita mensile pagata per tutta la vita in caso di non autosufficienza il cui importo è pari a 1.000,00 €;
• Capitale fisso pagato alla diagnosi di una grave malattia il cui importo è pari a 10.000,00 €.
Art. 1.1
ASSICURATI
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Il presente Xxxxxxxxx si rivolge al personale dipendente non dirigente, con contratto a tempo indeterminato, terminato l’eventuale periodo di prova, ivi inclusi gli apprendisti, di Poste Italiane S.p.A. e delle società del gruppo Poste Italiane che applicano il CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. (d’ora in poi, per brevità, convenzionalmente denominate “Datore” o “Società”). In particolare, il presente Xxxxxxxxx si intenderà applicabile al personale dipendente non dirigente, con contratto a tempo indeterminato, terminato l’eventuale periodo di prova, ivi inclusi gli apprendisti (di seguito, per brevità, convenzionalmente denominati "Dipendenti" o “Dipendente” al singolare), delle Società che avranno manifestato singolarmente l’interesse ad aderire al Fondo.
I dipendenti, possono estendere l’iscrizione anche ai componenti del proprio nucleo familiare.
Per “nucleo familiare” si intende:
1. il coniuge o l'unito civilmente;
2. il convivente more uxorio (coppie di fatto) da almeno un anno prima dell’inizio della copertura sanitaria;
3. i figli fiscalmente a carico, secondo le vigenti disposizioni di legge, di uno dei due coniugi/conviventi/uniti civilmente e sino al compimento del 26° anno di età, ove non totalmente inabili. In particolare, deve considerarsi inabile, ai sensi di quanto disposto dalla legge chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa.
L’estensione al nucleo familiare, se richiesta, deve essere totale (i.e., rivolta a tutti i componenti aventi le predette caratteristiche).
Art. 1.2
Conclusione del contratto e decorrenza della copertura
Il presente Contratto è concluso nel momento in cui la Polizza, firmata da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritta dal Contraente. La copertura ha effetto dalle ore 00 del primo giorno del mese successivo a quello in cui al Fondo perviene, per il tramite del Datore, comunicazione dell’adesione del dipendente.
Il Datore si impegna a comunicare tempestivamente al Fondo, i dati anagrafici dei dipendenti, nei riguardi dei quali deve essere attivata l’assistenza e degli assicurati nei cui confronti si interrompe la copertura.
OMISSIS.
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Art. 1.3
Pagamento del premio
OMISSIS.
Art. 1.4
Carenza
Le coperture oggetto del presente Contratto, di cui all'Art. 1, non prevedono periodi di Carenza, pertanto, le relative coperture opereranno, anche per i lavoratori assunti successivamente all’avvio dell’operatività del Fondo, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui al Fondo perviene, per il tramite del Datore, comunicazione dell’adesione.
Art. 1.5
Ingresso e permanenza in assicurazione
La copertura ha effetto dalle ore 00 del primo giorno del mese successivo a quello in cui al Fondo perviene, per il tramite del Datore, comunicazione dell'adesione del dipendente.
La copertura vale per i Dipendenti di età massima non superiore a 70 anni, mentre per gli appartenenti al nucleo familiare l’età massima non potrà essere superiore a 65 anni. Quanti raggiungano l’età massima in
vigenza di copertura sono assistiti fino al 31 dicembre dell’annualità in corso.
Nel caso di variazione del nucleo familiare, il Dipendente potrà optare per l’estensione delle prestazioni al nucleo stesso entro 2 mesi dall’evento che ha dato origine alla suddetta variazione.
OMISSIS.
Art. 1.6
Cessazioni nel corso del periodo assicurativo
In caso di uscita dell'Assistito dal Fondo, la copertura assicurativa terminerà, per l'iscritto e per l'eventuale Nucleo familiare per il quale sia stato richiesto di estendere l'assistenza da parte del Fondo, alle ore 24 del primo giorno del mese successivo a quello in cui al Fondo perviene, per il tramite del Datore, comunicazione dell'uscita del dipendente.
Art. 1.7
Interpretazione e modifiche del contratto assicurativo
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In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e favorevole all'Assicurato/Contraente.
Qualsiasi modificazione, aggiunta e/o deroga al presente Contratto Assicurativo (e ai suoi allegati, se esistenti) dovrà essere concordata per iscritto dalle parti.
Art. 1.8
Tasse e imposte
Eventuali tasse e imposte relative al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente, dell’Assicurato o dei beneficiari ed aventi diritto, a seconda dei casi.
Art. 1.9
Foro competente
Per le controversie relative al presente Contratto Assicurativo è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio degli aventi diritto.
Art. 1.10
Legislazione applicabile
Al presente contratto si applica la legge italiana.
Art. 1.11
Trattamento dei dati personali
Poste Vita S.p.A., in qualità di Titolare dei dati personali, opererà nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito Decreto). I dati personali, compresi quelli sensibili, degli Assicurati (e degli eventuali beneficiari) saranno trattati per le sole finalità di esecuzione del contratto e per il tempo strettamente necessario alla durata dello stesso. Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.
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La Compagnia dichiara di adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, al fine di assicurare il corretto trattamento e la sicurezza dei dati. Per quanto riguarda il trattamento specifico dei dati personali degli Assicurati (e degli eventuali beneficiari), nella loro qualità di soggetti interessati, si rimanda alle informazioni di dettaglio contenute nell’apposito allegato modulo di “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.
Art. 2
GARANZIA TEMPORANEA CASO MORTE DA MALATTIA O INFORTUNIO
Art. 2.1
Prestazione della garanzia Temporanea caso Morte
La garanzia prevede la liquidazione di un capitale (di seguito, il “Capitale Assicurato”) in un’unica soluzione agli aventi diritto in caso di decesso dell’Assicurato sempreché l’evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale, a condizione che l’Assicurato sia incluso in assicurazione e il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi e fermo restando le cause di esclusione dell’Art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione.
L’importo del capitale assicurato è indicato nel seguente Art. 2.3 e riportato per ciascuna testa nell’Elenco degli Assicurati allegato al presente Contratto. Il Contraente prende atto ed accetta che ai fini dell’applicazione della presente Xxxxxxx, in caso di contrasto tra quanto indicato nel predetto allegato e quanto indicato nel presente Contratto, le disposizioni di quest’ultimo prevarranno.
In caso di erogazione della Prestazione in Caso di Morte, le altre garanzie si estinguono.
Art. 2.2
Rischio morte
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, Poste Vita S.p.A. garantisce, per ciascun assicurato incluso in assicurazione ed a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, la liquidazione di un capitale in un’unica soluzione, agli aventi diritto, sempreché l’Evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni di cui all’Art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto e i premi pagati resteranno acquisiti da Poste Vita S.p.A..
Art. 2.3
Capitale Assicurato
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Per ogni decesso, così come meglio specificato al precedente Art. 2.1 del presente Contratto, avvenuto durante il periodo di validità contrattuale relativamente ad un Assicurato appartenente al Collettivo Assicurato, il Contratto prevede il riconoscimento del relativo diritto a ricevere il pagamento del Capitale Assicurato indicato nel Certificato di Polizza, sempre nel rispetto dei limiti indicati nel presente Contratto.
E' prevista la liquidazione di una capitale, da corrispondere ai Beneficiari o aventi diritto in un'unica soluzione, pari a:
Capitale Fisso nel caso di decesso da malattia o infortunio (TCM) | |
Capitale fisso/Assicurato | € 30.000, una tantum |
Art. 2.4
Suicidio
In droga a quanto previsto dall’ Art. 1927 del Codice Civile, la garanzia comprende anche il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall’ingresso in assicurazione.
Art. 2.5
Esclusioni
Sono esclusi dalla copertura i casi di decesso causati direttamente, indirettamente o parzialmente da:
• dolo del Contraente, dell'Assistito o dei Beneficiari;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• abuso di alcolici e psicofarmaci e dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, radiazioni, reazioni nucleari o contaminazione radioattiva;
• partecipazione attiva dall’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta degli aventi diritto, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
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Art. 2.6
Sinistro che colpisca più teste
L’Assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale fino ad un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000,00.
Art. 2.7
Beneficiari
Beneficiari delle prestazioni assicurative sono i soggetti indicati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria ovvero dai Contratti e/o Accordi e/o Regolamenti Aziendali in vigore.
In assenza di specifiche previsioni in tal senso, in caso di decesso, i Beneficiari sono quelli indicati dall’Assicurato o, in difetto di designazione, gli eredi testamentari e, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi. Ove la designazione sia stata comunicata al Contraente, quest' ultimo, in caso di decesso dell'Assicurato, fornirà alla Compagnia la disposizione beneficiaria ricevuta dall'Assicurato.
La designazione non può essere revocata o modificata nei casi previsti dall’Art. 1921 Codice Civile.
Art. 2.8
Obbligo di comunicazioni da inoltrare a Poste Vita S.p.A. in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari designati, per il tramite della Contraente, devono dare immediata comunicazione dell’accaduto a Poste Vita S.p.A. tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Si richiama l’attenzione del Contraente o degli altri aventi diritto sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente per il Contratto di Assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile).
Qualora il Contraente o gli altri aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il termine di prescrizione, Poste Vita S.p.A. è obbligata ai sensi della legge 27 ottobre 2008, n. 166, a versare tali somme al “Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie”, istituito con legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 2.9
Modalità di liquidazione della prestazione
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Per tutti i pagamenti richiesti a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione dei sinistri, dovranno essere preventivamente inviati alla stessa, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Poste Vita S.p.A. Ufficio Liquidazioni Vita Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
i seguenti documenti, necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
In particolare, per riscuotere le somme dovute in caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari, per il tramite della Contraente, devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
a) Modulo di richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
b) certificato di morte dell’Assicurato;
c) atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato (non necessario qualora il beneficiario sia il Contraente).
Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell’Assicurato, altre persone
aventi comunque diritto per legge alla successione;
d) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il pagamento della somma stessa;
e) per ogni Beneficiario: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale;
f) documentazione di carattere sanitario (cartelle ed xxxxx xXxxxxx) e, in caso di ricovero precedente il decesso, cartella clinica dell’Ospedale;
g) in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) a causa della quale sia intervenuta l’Autorità
Giudiziaria copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall’Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
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h) comunicazione redatta e sottoscritta dal vincolatario o dal creditore pignoratizio, sull’ammontare del debito residuo ed autorizzazione al pagamento, solo nel caso in cui la polizza risulti vincolata o ceduta in pegno.
Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risultassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.
Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documentazione completa.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Art. 3
GARANZIA LONG TERM CARE
Art. 3.1
Prestazioni Long Term Care
La garanzia prevede, ferme le condizioni di non assicurabilità, le esclusioni e le carenze di cui agli Artt. 3.4, 3.5 e 1.5, prevede, nel caso in cui all’Assicurato sia riconosciuto uno Stato di Non Autosufficienza, come descritto dal successivo Art. 3.7, la corresponsione all'Assicurato stesso di una rendita mensile vitalizia posticipata.
In caso di avvenuto riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza, le coperture relative alle garanzie Temporanea Caso Morte e Critical Illness rimangono operanti e il Contratto rimane in vigore.
Rendita Vitalizia per non autosufficienza (LTC) | |
Rendita annua/Assicurato | € 12.000, per anno/persona (€ 1.000 al mese) |
Art. 3.2
Beneficiari
L’Assicurato è beneficiario delle prestazioni previste all’Art.3.1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 3.3
Delegato
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L’Assicurato può designare un delegato incaricato alla riscossione della rendita di Non Autosufficienza e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione anche successivamente al verificarsi dell’evento assicurato in polizza o durante l’erogazione della prestazione di rendita.
La designazione e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 3.4
Condizioni di assicurabilità
Condizioni di non assistibilità della garanzia rendita vitalizia per non autosufficienza se diagnosticate e note prima dell'inizio della copertura.
Ai fini dell'operatività delle garanzie in oggetto, le persone assistite non devono rientrare in una delle seguenti condizioni di non assistibilità:
• avere bisogno dell'aiuto di un terzo per almeno uno degli atti ordinari della vita quotidiana riportati nella sezione relativa alla garanzia LTC;
• aver diritto, aver richiesto e/o percepire una pensione di invalidità, e/o una rendita per incapacità permanente che corrisponda ad un livello di incapacità superiore al 25%;
• essere affetti dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson, dalla sclerosi a placche o da diabete non controllato o da ipertensione non controllata (intendendosi per tali quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante l'assunzione di farmaci ipertensivi, mantengono valori di pressione particolarmente elevati sui quali non è possibile intervenire clinicamente).
In deroga al precedente paragrafo, i dipendenti degli Enti aderenti al Fondo Di Assistenza Sanitaria Integrativa Postevita appartenenti alle categorie protette (ai sensi delle Leggi 482/68 e 68/99) sono considerati assistibili.
A tale specifico riguardo, si evidenzia che la garanzia non opera qualora lo stato di “non autosufficienza” sia conseguenza diretta, ovvero un aggravamento, del precedente stato di invalidità che ha costituito il titolo dell'assunzione ai sensi delle predette normative (i.e., Leggi n. 482/68 e n. 68/99).
Art. 3.5
Esclusioni
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Sono esclusi dalla copertura Long Term Care i casi derivanti direttamente e/o indirettamente da:
• dolo del Contraente o dell’Assistito;
• tentato suicidio e autolesionismo dell’Assistito;
• partecipazione attiva dell’Assistito a delitti dolosi;
• partecipazione dell’Assistito a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
• partecipazione attiva dell’Assistito a insurrezioni, tumulti popolari, operazioni militari, ribellioni, rivoluzioni, colpi di Stato;
• malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti, allucinogeni;
• negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione di rendita non viene erogata se è comprovato che l’Assistito di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
• incidente di volo se l’Assistito viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assistito non sia
regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo - naturali o provocati - e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x,ecc.);
• malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assistito, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della data di decorrenza dell’adesione al Fondo e già diagnosticati in tale data all’Assistito;
• problemi mentali o del sistema nervoso non riconducibili ad una causa organica;
• di infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, motonautici, il free-climbing, il rafting, l'alpinismo estremo, le immersioni subacquee, pugilato, nonché dalla partecipazione a corse e incontri sportivi (e relative prove ed allenamenti) comunque relativi a qualsiasi sport svolto a livello professionistico.
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Art.3.6
Altre assicurazioni
Gli Assicurati sono esonerati dal dichiarare alla Società l'eventuale esistenza di altre polizze da loro stipulate per il medesimo rischio, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
Art. 3.7
Definizione dello stato di non autosufficienza da verificare con dipendenti
Viene riconosciuto in stato di Non Autosufficienza l'Assicurato che, quale risultato di un peggioramento della funzionalità dell'organismo, dovuto a malattia o infortunio, si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale – presumibilmente in modo permanente — da avere bisogno dell'assistenza da parte di un'altra persona per essere aiutato nello svolgimento di almeno 3 dei 4 atti “elementari” della vita quotidiana, oppure, sia affetto da grave demenza invalidante comprovata da una diagnosi di un neurologo e/o gerontologo (basata su test psicometrici riconosciuti tipo MMSE, etc.) con conseguente assoluta necessità di una costante e permanente assistenza da parte di una terza persona.
Le attività “elementari” della vita quotidiana sono definite come:
• lavarsi o mantenere una corretta igiene personale: capacità di farsi il bagno o la doccia o lavarsi in maniera soddisfacente in altro modo.
Ciò implica che l’Assicurato è in grado di lavarsi dalla testa ai piedi in modo da mantenere, anche in caso di incontinenza, un livello soddisfacente di igiene personale, spontaneamente e senza l’aiuto di una terza persona;
• vestirsi: capacità di indossare, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento compresi indumenti speciali o ausili adatti al tipo di disabilità dell’Assicurato senza l’assistenza di una terza persona. La capacità di allacciarsi/slacciarsi le scarpe o di indossare/togliere calze o calzini non è considerata determinante;
• nutrirsi: capacità di mangiare o bere autonomamente cibo preparato da terzi. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di tagliare il cibo, bere, portare il cibo alla bocca ed inghiottirlo senza l’aiuto di una terza persona;
• spostarsi: capacità di alzarsi da una sedia o dal letto e viceversa o di spostarsi da una sedia al letto e viceversa anche con l’aiuto di ausili specifici senza l’aiuto di una terza persona.
Art. 3.8
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Denuncia dello stato di non autosufficienza da parte dell’assicurato
Per ottenere l’erogazione della rendita, in caso di insorgenza dello Stato di “Non Autosufficienza” l’Assicurato, il tutore/curatore o qualsiasi altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare, entro 90 giorni da quando si presume siano maturate le condizioni di Non Autosufficienza l'Assicurato, deve informare la compagnia Poste Vita S.p.A. dello Stato di Non Autosufficienza mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:
Poste Vita S.p.A. Ufficio Liquidazioni Vita Xxxxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx
La richiesta dovrà essere accompagnata dai documenti necessari a verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per procedere al pagamento della rendita. In particolare dovranno intendersi parte integrante di tale richiesta:
• il “Modulo denuncia dello Stato di Non Autosufficienza” compilato dall’Assicurato (o da persona legittimata a farlo per suo conto);
• copia di un documento identificativo e del codice fiscale dell’Assicurato;
• il questionario di “Non Autosufficienza” compilato in ogni sua parte a cura dell’Assicurato (o da persona legittimata a farlo per suo
conto);
• il questionario di “Non Autosufficienza” compilato in ogni sua parte dal medico curante;
• la documentazione clinica comprovante lo stato di non autosufficienza e dalla relativa dichiarazione in cui l’Assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
La compagnia Poste Vita S.p.A. se gli elementi che descrivono la Non Autosufficienza dell'Assicurato sembrano insufficienti si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione sanitaria ad integrazione di quanto già trasmesso e potrà accertare lo Stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato anche tramite un medico di sua fiducia ed eventualmente farà prescrivere tutti gli esami clinici che giudicherà necessari all'accertamento stesso.
Accertato lo Stato di Non Autosufficienza dell'Assicurato la prestazione di rendita verrà corrisposta se, trascorsi 60 giorni a partire dalla data di denuncia, perdura lo Stato di “Non Autosufficienza”. Il pagamento delle prestazioni agli aventi diritto viene effettuato direttamente da Poste Vita S.p.A..
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Qualora la valutazione della sussistenza dello Stato di Non Autosufficienza desse esito negativo, la posizione dell’Assicurato potrà essere nuovamente esaminata da parte della Società, sempre che sia trascorso un periodo di almeno tre mesi dalla data di comunicazione del predetto esito negativo e che siano stati inviati nuovi documenti sanitari contenenti elementi nuovi intervenuti dopo l'ultima richiesta di valutazione.
Per ogni maggiore dettaglio si rinvia all’estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione che sono l’unico strumento valido per un completo ed esauriente riferimento.
Art. 3.9
Fase d'istruttoria e riconoscimento dello stato di Non Autosufficienza
La Compagnia si impegna ad accertare lo Stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato entro 180 giorni dalla data di ricezione della denuncia.
Al fine del riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza da parte della Compagnia, così come previsto dall'Art. 3.7 "Definizione dello Stato di Non Autosufficienza", quest’ultima si impegna a rispettare le seguenti procedure di gestione.
Tempistiche di gestione:
1) entro 2 mesi dal ricevimento della denuncia da parte dell'Assicurato ovvero da parte di un suo rappresentante allo scopo delegato, corredata dagli specifici questionari indicati dalla Compagnia e della relativa documentazione medica, la Compagnia, ove necessario, richiede ulteriore documentazione medica (ovvero la documentazione mancante);
2) entro 2 mesi dal ricevimento della documentazione aggiuntiva, la Compagnia, ove lo ritenga necessario, si impegna a comunicare all’Assicurato la propria disponibilità a far eseguire la visita domiciliare dal proprio fiduciario;
3) in ogni caso, entro 2 mesi dal ricevimento dei questionari e della documentazione medica esaustiva, ovvero dalla data di effettuazione della visita, nel caso in cui questa sia stata richiesta dalla Compagnia, quest’ultima si impegna a dare riscontro all'Assicurato comunicando:
• il riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza (anche definita Long Term Care, di seguito “LTC”); o in alternativa il mancato riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza (LTC).
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Nel caso all'Assicurato fosse riconosciuta l’LTC e siano trascorsi almeno 90 giorni dal momento della denuncia, questi avrà diritto alle prestazioni indicate nel presente Contratto, con effetto dal momento della denuncia del sinistro, ovvero dal momento in cui si potrà determinare con certezza che l'Assicurato si trovava in Stato di Non Autosufficienza sulla base della documentazione prodotta.
Nel caso in cui l’Assicurato deceda entro 90 giorni a partire dalla data di denuncia, non sarà erogata alcuna prestazione da parte della Compagnia, mentre qualora il decesso avvenga successivamente ai 90 giorni ma prima dell’accertamento dello Stato di Non autosufficienza, la Compagnia erogherà comunque la prestazione in rendita fino alla data di decesso dell’Assicurato.
Nei casi in cui all'Assicurato non sia riconosciuta la Non Autosufficienza, la Società comunicherà l'esito dell'istruttoria specificandone i motivi ed indicando la rivedibilità.
Nei casi in cui all'Assicurato non sia riconosciuta la non autosufficienza, la Società si rende disponibile a riesaminare il caso dopo tre mesi nelle modalità indicate nel presente contratto assicurativo.
In ogni caso, entro 2 mesi dalle richieste di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo, qualora non sia stato fornito alcun riscontro da parte dell'Assicurato, la Compagnia si impegna ad inviare all'Assicurato stesso una comunicazione con la quale ripropone la propria richiesta.
Trascorso un mese da detta comunicazione, qualora anche questa sia rimasta senza riscontro, la Società provvederà a chiudere il sinistro senza seguito; rimanendo in ogni caso la possibilità per l'Assicurato di
riaprire il sinistro integrando la richiesta della Società sempre nel rispetto dei termini prescrizionali e/o di decadenza previsti dal Contratto e/o dalla normativa pro tempore vigente.
Un fascicolo già valutato con esito negativo circa la sussistenza dello Stato di Non Autosufficienza potrà essere nuovamente esaminato, sempreché il contratto non sia scaduto da oltre quattro mesi, dalla Società quando:
o sia trascorso un periodo di almeno tre mesi dall'ultima valutazione; oppure
o siano stati inviati nuovi documenti sanitari contenenti elementi nuovi che giustifichino l'aggravarsi dello stato di salute dell'Assicurato intervenuti dopo l'ultima richiesta di valutazione.
Art. 3.10
Rivedibilità dello stato di Non Autosufficienza
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L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata a/r, il recupero dello Stato di Autosufficienza.
La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato Non Autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di Non Autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagnia. Qualora durante l’erogazione della Rendita si verifichi il recupero dello Stato di Autosufficienza da parte dell’Assicurato, il pagamento della rendita assicurata verrà interrotto.
Art. 3.11
Collegio medico arbitrale
Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e grado di Non Autosufficienza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio dei Medici ha sede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da
essa designato, contribuendo, per metà, delle spese e competenze del terzo medico. Tuttavia, qualora l’accertamento definitivo sancisca l’indennizzabilità dell’Assicurato ai fini del presente Contratto, la Compagnia assumerà in proprio anche le spese sostenute dall’altra Parte.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello Stato di Non Autosufficienza ad epoca da definirsi dal Collegio stesso.
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, fatti salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.
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Art. 3.12
Erogazione delle prestazioni
Il riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza da parte della Compagnia secondo le condizioni dell'Art. 3.7 "Definizione dello stato di non autosufficienza" dà diritto all'Assicurato che si trovi in Stato di Non Autosufficienza, a richiedere la corresponsione di una rendita mensile posticipata (il cui ammontare è specificato nel Certificato di Polizza), pagata tramite bonifico bancario entro i limiti previsti all'Art. 3.1 "Prestazioni Long Term Care” delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 3.13
Accertamento del perdurante stato di Non Autosufficienza
Dal momento di erogazione della Rendita, sarà richiesto all’Assicurato, con cadenza annuale, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato medesimo da consegnare alla Compagnia entro la fine di ciascun anno solare.
Qualora la Compagnia non sia stata informata per tempo del decesso dell’Assicurato ed abbia quindi proceduto all’erogazione della/e relativa/e rata/e di Rendita, la Società potrà richiedere la restituzione di quanto erroneamente corrisposto maggiorato degli interessi legali.
La Società si riserva la facoltà di procedere in ogni momento, eventualmente alla presenza del medico curante dell'Assicurato, a
controlli presso l'Assicurato medesimo e in particolare di farlo esaminare da un medico scelto dalla Compagnia. Potrà inoltre richiedere l'invio di ogni documento che ritenga utile e/o necessario per valutare lo stato di salute dell'Assicurato medesimo.
Se dai suddetti accertamenti dovesse rilevarsi che non sussistono più i presupposti per l'erogazione della prestazione per la perdita di autosufficienza, con effetto dalla data dell’accertamento del perdurare dello Stato di Non Autosufficienza, la Società previo invio di specifica comunicazione all'Assicurato, potrà cessare l'erogazione della prestazione. Rimane comunque fermo il diritto dell'Assicurato di riproporre successivamente domanda per il riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza dovuto a cause sopravvenute successivamente alla data di cessazione dell’erogazione.
In caso di rifiuto da parte dell'Assicurato di sottoporsi ad un controllo e/o d'inviare i documenti richiesti, l'erogazione delle prestazioni potrà essere sospesa dalla data della richiesta di tale controllo e/o documentazione da parte della Società.
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Durante il periodo di erogazione delle prestazioni, se l'Assicurato esce dallo Stato di Non Autosufficienza sarà tenuto a darne comunicazione alla Società entro un periodo di 60 giorni dalla data in cui non si trova più nello Stato di Non Autosufficienza. Inoltre, in caso di decesso dell'Assicurato, gli eredi di quest’ultimo dovranno informare la Società dell'intervenuto decesso dell'Assicurato entro i 30 giorni successivi alla data del decesso stesso. Le eventuali prestazioni riconosciute all'Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla Società maggiorate dei relativi interessi legali.
Art. 3.14
Buona fede
L'omissione di dichiarazioni e/o comunicazioni da parte del Contraente di anche solo una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore ed/od omissione comunicativa non intenzionale e/o involontario della stessa e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno l'operatività di questa Assicurazione.
Art. 4
GARANZIA CRITICAL ILLNESS
Art. 4.1
Prestazione
Il presente Contratto di Assicurazione, ferme le esclusioni di cui all’Art.4.3, prevede la corresponsione di un capitale all’Assicurato nel caso in cui gli sia diagnosticata, nel periodo di copertura, una malattia grave come descritta al successivo Art.4.5.
L'erogazione della prestazione assicurativa deriva dalla diagnosi di malattia grave riportata sui certificati medici presentati e viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in vita una volta trascorsi 30 giorni dalla diagnosi stessa.
Nel caso in cui nessuna malattia sia stata diagnosticata all'Assicurato prima della scadenza della polizza, questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti da Poste Vita S.p.A..
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A seguito dell'erogazione del capitale Critical Illness, le garanzie Temporanea Caso Morte e Long Term Care rimangono operanti e il Contratto rimane in vigore.
La prestazione è in forma di capitale fisso e pari a:
Capitale Fisso per Grave malattia (Critical Illness) | |
Capitale fisso /Assicurato | € 10.000, una tantum |
Art 4.2
Beneficiari
L’Assicurato è Beneficiario della prestazione prevista all’Art.4.1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art 4.3
Esclusioni
Sono esclusi i rischi di insorgenza di una malattia grave verificatasi a seguito di:
1) Malattie dovute/correlate all’uso di droghe (se non prescritte) o da alcolismo cronico o acuto dell’assicurato;
2) Eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
3) Xxxxx alla propria persona procurati dall’Assicurato stesso ovvero volontario rifiuto di seguire prescrizioni o consigli medici.
La Compagnia in ogni caso non consente l'accesso alla copertura da parte di una collettività che rientri nella categoria professionale del personale operante in siti industriali e direttamente coinvolto nella ricerca, estrazione e/o smaltimento di amianto.
La Compagnia si riserva di verificare l'indennizzabilità dei sinistri verificatisi in tutti quei casi in cui la documentazione medica a supporto della richiesta di prestazione sia stata prodotta da un medico che pratichi attività in un Paese non compreso tra quelli di seguito elencati: Andorra, Australia, Austria, Belgio, Canada, Città del Vaticano, Isole del Canale, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Isola di Man, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Irlanda, Norvegia, Portogallo, San Marino, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera.
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Art. 4.4
Altre assicurazioni
Gli Assicurati sono esonerati dal dichiarare alla Società l'eventuale esistenza di altre polizze da loro stipulate per il medesimo rischio, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
Art. 4.5
Definizione di malattia grave
Ferme le esclusioni e le altre limitazioni e condizioni previste ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, la Compagnia riconosce all’Assicurato la corresponsione di una somma assicurata nel caso sia diagnosticata a quest'ultimo, nel corso della durata contrattuale, una Malattia Grave come di seguito definita:
1) Cancro
Il cancro è un tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata a dalla diffusione di cellule maligne, con l’invasione e la distruzione del tessuto normale. Il termine “cancro” include linfoma, sarcoma e la malattia di Hodgkin. Il cancro necessita di intervento chirurgico, e/o di radioterapia e/o di chemioterapia. E’ necessario che la diagnosi sia confermata da prova istologica di malignità da parte di uno specialista oncologo o anatomopatologo.
Dalla garanzia sono esclusi:
• Tutti i tumori che sono istologicamente descritti come benigni, premaligni o non invasivi;
• Qualsiasi lesione descritta come carcinoma in-situ (Tis) o Ta dalla Classificazione TNM dell’AJCC Settima Edizione;
• Carcinoma della pelle basocellulare o squamoso e melanoma maligno allo stadio IA (T1aN0M0) salvo che vi sia evidenza di metastasi;
• Tutti i tumori della prostata classificati con un punteggio Xxxxxxx uguale o inferiore a 6 o istologicamente descritti dalla Classificazione TNM dellAJCC Settima Edizione come stadio inferiore a T2N0M0;
• Tumori della tiroide in stadio precoce che misurino meno di 2 cm di diametro e/o stadiati come T1N0M0 dalla Classificazione TNM dell’AJCC Settima Edizione.
Nella garanzia è incluso il carcinoma della mammella duttale in situ che abbia richiesto una mastectomia totale unilaterale.
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In caso di malattia grave consistente in un cancro, non sarà liquidata la somma assicurata prevista qualora si tratti di recidiva del medesimo cancro oppure di altro cancro che colpisca il medesimo organo (farà fede il nuovo esame istologico ed il confronto con il precedente) nei successivi 5 anni dalla data di conclusione del trattamento radicale.
2) Infarto miocardico
L'infarto miocardico è la necrosi di una parte del muscolo miocardico risultante da insufficiente apporto sanguigno alla zona interessata conseguente a malattia coronarica. La diagnosi deve essere sostenuta da tutti e 3 i seguenti criteri e deve esservi diagnosi certa di un nuovo infarto miocardico acuto:
• Sintomatologia clinicamente costante con la diagnosi di infarto acuto del miocardio;
• Acute alterazioni elettrocardiografiche di ischemia non riconducibili ad eventi avvenuti in precedenza;
• Tipica elevazione dei markers biochimici cardiaci specifici, ad esempio CK-MB o Troponina cardiaca
L’infarto che si verifica durante un intervento sulle arterie coronarie deve risultare in un livello di Troponina cardiaca di almeno 3 volte il valore di riferimento del laboratorio.
Angina e altre forme di sindrome coronaria acuta sono escluse.
In caso di malattia grave consistente in infarto, non sarà liquidata la somma assicurata prevista qualora si tratti di nuova diagnosi della medesima malattia diagnosticata nei 5 anni precedenti.
3) Ictus
L'ictus è definito come accidente cerebrovascolare che provochi la morte irreversibile del tessuto del cervello a causa di una emorragia intra- cranica o a causa di embolia cerebrale o trombosi cerebrale in un vaso intra-cranico.
Tale evento deve contribuire ad una compromissione permanente della funzione neurologica. Si devono riscontrare chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali o motorie durante l’esame fisico eseguito da un neurologo dopo almeno 3 mesi dalla data di insorgenza dell’evento. La diagnosi deve essere anche confermata da tecniche ad immagini. Gli esami devono confermare l’insorgenza di un nuovo ictus.
Si intendono esclusi:
• Attacco ischemico transitorio (TIA);
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• Danni cerebrali dovuti ad infortunio, infezione, vasculite, malattia infiammatoria o emicrania;
• Disturbi ai vasi sanguigni che coinvolgono gli occhi, ivi compreso infarto del nervo ottico o della retina.
In caso di malattia grave consistente in ictus, non sarà liquidata la somma assicurata prevista qualora si tratti di nuova diagnosi della medesima malattia diagnosticata nei 5 anni precedenti.
Art. 4.6
Obbligo di comunicazioni da inoltrare a Poste Vita S.p.A. in caso di malattia grave dell’assicurato
In caso di diagnosi di malattia grave dell’Assicurato, l’Assicurato o il beneficiario devono dare immediata comunicazione dell’accaduto a Poste Vita S.p.A. tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda.
Art. 4.7
Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni – Modalità di pagamento delle prestazioni
Per ottenere l’erogazione del capitale, in caso di diagnosi di malattia grave l’Assicurato, o gli aventi diritto,
devono dare immediata comunicazione dell’accaduto a:
Poste Vita S.p.A. Ufficio Liquidazioni Vita Xxxxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx
mediante raccomandata con avviso di ricevimento a decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda. Si richiama l’attenzione del Contraente o degli altri aventi diritto sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente per il contratto di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile).
La documentazione da inviare è la seguente:
a) Xxxxxx di richiesta di pagamento firmata dall' Assicurato che potrà essere effettuata tramite l’apposita modulistica e dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati sensibili.
b) copia di un documento identificativo e del codice fiscale dell’Assicurato;
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c) certificato del medico curante o del medico ospedaliero che riporti la diagnosi della “malattia grave” di cui risulti affetto l’Assicurato, con la data della sua sopravvenienza e l'origine incidentale o patologica e la severità;
d) documentazione di carattere sanitario (cartelle e/o esami clinici inclusivi di referti istopatologici, ECG, esami del sangue ed altri referti medici relativi alla specifica diagnosi) come indicato all'Art 4.6 a seconda della specifica "malattia grave" per la quale l'Assicurato richiede la liquidazione della prestazione.
e) nel caso in cui la malattia grave sia stata dovuta a cause violente, investigate dall'autorità giudiziaria, sarà necessario trasmettere anche copia del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine, o certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall'Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze dell'evento.
Poste Vita S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione sanitaria ad integrazione di quanto già trasmesso. Poste Vita S.p.A. potrà accertare la diagnosi di malattia grave dell’Assicurato anche tramite un medico di sua fiducia ed eventualmente farà prescrivere tutti gli esami clinici che giudicherà necessari all'accertamento stesso.
In ottemperanza agli obblighi di adeguata verifica della clientela derivanti dal D.lgs. n. 231/2007 in materia Antiriciclaggio, Poste Vita S.p.A. si riserva comunque di poter richiedere documentazione ed informazioni ulteriori, tramite i mezzi considerati più idonei indicati da Banca d’Italia, al fine di ottemperare gli obblighi imposti dalla normativa vigente.
Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento delle prestazioni previste dal contratto entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documentazione sopraelencata completa in ogni sua parte.
Poste Vita S.p.A. effettuerà il pagamento della prestazione in caso di malattia grave a condizione che l’Assicurato sia in vita trascorsi 30 giorni (periodo di sopravvivenza) dalla data di diagnosi della malattia grave.
Il pagamento delle prestazioni agli aventi diritto viene effettuato tramite accredito sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, assegno postale, mediante bonifico su conto corrente bancario.
Xxxxxxx Xxxxxxx Rappresentante Legale di Poste Vita S.p.A.
in virtù di Procura Speciale
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Poste Vita S.p.A. • 00144, Xxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 • Tel.: (x00) 00 000000 • Fax: (x00) 00 00000000 • PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx • xxx.xxxxxxxxx.xx
• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA
n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alle delibere ISVAP
n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043
• Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
Estratto condizioni di assicurazione relative al piano sanitario per il personale non dirigente di
Poste Italiane S.p.A. e delle società del Gruppo Poste Italiane.
Nel testo che segue si intendono per:
Accertamento diagnostico: prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una malattia a carattere anche cruento e/o invasivo.
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Assicurato: il dipendente (inclusi, qualora da questi richiesto, i relativi componenti del Nucleo Familiare ex art 4) dell’Ente Aderente che, previa sottoscrizione di un apposito contratto o accordo collettivo aziendale, ovvero mediante l’adozione di uno specifico regolamento interno, ha richiesto l’adesione al Contraente.
Assicurazione: il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente.
Cartella clinica: il documento ufficiale redatto durante il ricovero con pernottamento o il Day hospital/surgery o l’intervento ambulatoriale, contenente le generalità dell’Assicurato, la diagnosi, l’anamnesi patologica, prossima e remota, le terapie effettuate, gli interventi chirurgici effettuati, gli esami e il diario clinico, nonché la scheda di dimissione ospedaliera (SDO).
Contraente: il soggetto, che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il Premio.
Convenzione: accordo tra Contraente e Società al fine di disciplinare le modalità di sottoscrizione della Polizza.
Ente Aderente o Ente: il soggetto giuridico che ha aderito alle disposizioni del contraente al fine di rendere i propri dipendenti (inclusi, qualora da questi richiesto, i relativi componenti del Nucleo Familiare) fruitori delle prestazioni coperte
Franchigia: la somma determinata in misura fissa che rimane a carico dell’Assicurato.
Fondo: Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Postevita, nella presente polizza coincide con il Contraente
Grande Intervento Chirurgico: l’Intervento chirurgico rientrante nell’Elenco dei Grandi Interventi Chirurgici come da Allegato.
Indennità sostitutiva: importo giornaliero erogato dalla Società in caso di ricovero, corrisposto in assenza di richiesta di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero stesso.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro in forza del presente contratto.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intervento chirurgico: l’atto medico realizzato in Strutture Sanitarie regolarmente autorizzate da personale regolarmente abilitato in base ai requisiti di legge, avente una diretta finalità terapeutica, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti, ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa.
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Non sono considerati Interventi chirurgici né le riduzioni incruente di fratture e lussazioni, né gli accertamenti diagnostici o di controllo, anche quando invasivi o comportanti prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche e/o per l’introduzione di idoneo strumento all’interno dell’organismo.
Non sono altresì considerati interventi chirurgici i soli trattamenti sanitari a scopo terapeutico, quali cure oncologiche o somministrazione di qualsivoglia medicinale, anche tramite cruentazione dei tessuti.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, l’istituto universitario, la clinica o casa di cura privata regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza o lunga degenza, di soggiorno o di riposo per la cura di anziani o malati cronici, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, e le residenze sanitarie assistenziali.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Malattia: ogni riscontrabile e obiettivabile alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici.
Malattia mentale: tutte le patologie mentali e del comportamento (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricomprese nel capitolo V della 9° revisione della Classificazione Internazionale della Malattie (ICD-9 dell’OMS).
Malformazione: deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.
Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.
Medicina alternativa o complementare / medicina non ufficiale: le pratiche mediche “non convenzionali” definite dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri: agopuntura; fitoterapia; medicina ayurvedica; medicina antroposofica; medicina omeopatica; medicina tradizionale cinese; omotossicologia; osteopatia; chiropratica.
Polizza: il documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: il corrispettivo annuo dovuto dal Contraente alla Società.
Retta di degenza: costo giornaliero per la degenza/il ricovero in Istituto di cura e per l’ordinaria assistenza medico-infermieristica, sia ordinaria che intensiva.
Ricovero: la degenza dell’Assicurato in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
31
Ricovero improprio: la degenza/il ricovero sia con che senza pernottamento in Istituto di Cura, che non risulta essere necessaria in riferimento al quadro clinico, durante la quale non viene praticata alcuna terapia complessa e vengono eseguiti solo accertamenti diagnostici che normalmente vengono effettuati in regime ambulatoriale senza alcun rischio o particolare disagio per il paziente.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Scoperto/Franchigia: la parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Società/Impresa/Compagnia: Poste Assicura S.p.A.
Trattamenti fisioterapici e rieducativi: prestazioni di medicina fisica e riabilitativa eseguiti da medico o da professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia, effettuate e fatturate esclusivamente presso Istituti di Cura, Centri Medici e medici specialisti regolarmente iscritti all’Albo, tese a rendere possibile il recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine di polizza. Dalla presente copertura dovranno, in ogni caso, ritenersi escluse tutte le prestazioni finalizzate al trattamento di problematiche di natura estetica, nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo preminente avvenga nell'ambito della medicina estetica. Ogni ciclo di trattamenti fisioterapici e rieducativi deve essere prescritto da medico specialista la cui specializzazione sia congrua con
la patologia certificata.
Visita specialistica: la visita viene effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e prescrizioni di terapie cui tale specializzazione si riferisce. Sono ammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale, con esclusione di quelle effettuate da medici praticanti le medicine alternative.
***
Art.1.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Omissis
Art. 2
Decorrenza, durata e proroga dell’assicurazione
Omissis
Art. 3
32
Determinazione e pagamento del premio
Omissis
Art. 4
Assicurati
Gli Assicurati devono essere persone fisiche residenti in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Nel rispetto di quanto stabilito tra il Fondo e la Compagnia l’assicurazione è prestata per:
• i dipendenti dell’Ente Aderente regolarmente iscritti al Fondo;
• tutti i componenti dell’intero Nucleo Familiare del dipendente che ne faccia richiesta, che abbiano i requisiti per l’iscrizione al Fondo previsti dal Regolamento.
In particolare, per Nucleo Familiare deve intendersi il coniuge o il convivente “more uxorio” da almeno un anno prima della copertura sanitaria, unitamente ai figli fiscalmente a carico, secondo le vigenti disposizioni di legge, di uno dei due coniugi/conviventi e sino al compimento del 26° anno di età, ovvero senza limite di età nel caso di inabilità totale del figlio medesimo.
La presente copertura assicurativa potrà essere estesa esclusivamente all’intero Nucleo Familiare, sempre che l’Assicurato ne abbia chiesto (e ottenuto) l’adesione al Fondo.
Art. 5
Limiti di età
Xxxxx i requisiti di assicurabilità concordati tra il Fondo e la Compagnia, l’assicurazione può essere stipulata o rinnovata fino al raggiungimento del 70° anno di età del dipendente in servizio dell’Ente Aderente regolarmente iscritto al Fondo (i.e. Assicurato principale), cessando automaticamente alla prima scadenza annuale di polizza successiva al compimento del 71° anno di età; in tal caso l’assicurazione cesserà automaticamente anche per tutti i componenti del Nucleo Familiare di quest’ultimo. Qualora, invece, un componente del Nucleo Familiare raggiunga il 65° anno di età o perda i requisiti richiesti per l’iscrizione al Fondo, l’assicurazione cesserà alla prima scadenza annua limitatamente a tale singolo componente
Art. 6
Termini di carenza
Non sono previste carenze
Art. 7
33
Inclusioni ed esclusioni di Assicurati
Omissis
Art. 8
Foro competente e procedimento di mediazione
Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o domicilio dell’Assicurato o degli aventi diritto previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L.n.69/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti e salvo diverse disposizioni di legge pro tempore vigenti. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione, accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice territorialmente competente.
Art. 9
Modifiche del contratto di assicurazione
Omissis.
Art. 10
Estensione territoriale
La presente copertura assicurativa ha validità in tutto il mondo.
Art. 11
Legge applicabile e rinvio
Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge italiana.
Art. 12
Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano, secondo quanto disposto dall’art. 2952 del Codice Civile.
Art. 13
Reclami
Eventuali reclami nei confronti della Società e riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi:
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Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx
Fax n°: 00.0000.0000.
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, la Società – in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs.
n. 196/03 – invierà risposta esclusivamente all’Assicurato.
Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente a IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativo al reclamo rattato dall’Impresa e inviarlo a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore – Divisione Gestione Reclami
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx
Telefono al n°: 06. 42.133.1
E’ inoltre a disposizione il sito internet xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti la procedura di
gestione dei reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei reclami, con i relativi recapiti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 9/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’ art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.
GARANZIE ASSICURATE
Art. 14
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Oggetto dell’assicurazione
Il presente contratto prevede il rimborso delle spese mediche sostenute dall’Assicurato a seguito di Malattia o Infortunio, nei limiti indicati nel Quadro Sinottico.
Le possibili opzioni:
Base:
• Grandi Interventi Chirurgici (GIC)
• Diagnostica di Alta Specializzazione
• Visite Specialistiche ambulatoriali
• Pacchetto Mamma Bambino
• Check Up cardiovascolare e oncologico
• Prestazioni Odontoiatriche
Plus:
• Ticket
La copertura per ciascun Assicurato decorre dalla data comunicata dal Contraente/Azienda Associata, secondo la procedura concordata tra le Parti, e si intende:
a) la data di primo inizio della Polizza per tutti coloro che rientrano nella categoria assicurata a tale data;
b) la data di acquisizione del diritto all’assicurazione per nuove assunzioni e promozioni successive alla data di cui al punto a).
Sono rimborsabili le spese sostenute per infortuni occorsi successivamente alla data di ingresso dell’Assicurato in copertura.
Altresì sono comprese le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto o di appendice per successiva inclusione di persone, nonché le malattie croniche e recidivanti.
Sono altresì compresi i difetti fisici la cui correzione non sia stata possibile o indicata nei primi 3 anni di vita e che rappresentino rischio oggettivo di conseguenze o complicanze patologiche per l’Assicurato.
Opzione Base:
Art. 15.1
Ricovero in Istituto di cura per i Grandi Interventi Chirurgici (Allegato 1)
L’indennizzo è previsto per gli interventi compresi nell’elenco di cui all’Allegato 1, anche se eseguiti con tecniche operatorie diverse o aggiornate purché rientranti nella medesima tipologia. La Società provvede al pagamento delle spese:
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a) Per onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (risultante dal referto operatorio);
b) Per diritti di sala operatoria;
c) Per materiale di intervento, ivi compresi i trattamenti terapeutici erogati e gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento (endoprotesi);
d) Per assistenza medica e infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami, purché relativi al periodo di ricovero e alla patologia che comporta il ricovero;
e) Per retta di degenza. Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie;
f) Per le visite specialistiche e accertamenti diagnostici nei giorni precedenti l’inizio del ricovero, nonché per le prestazioni sanitarie nei giorni successivi alla cessazione del ricovero stesso (visite specialistiche, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prestazioni chirurgiche e Infermieristiche, terapie), purché correlate all’intervento.
g) Si intendono comunque compresi anche i ricoveri per cure, accertamenti e interventi preparatori all’intervento principale o da questo resi necessari e comunque a esso connessi.
h) per retta per l’accompagnatore in Istituto di cura o, in caso di indisponibilità ospedaliera, in struttura alberghiera privata;
i) per spese di assistenza infermieristica individuale privata;
j) per viaggio e trasporto dell’Assicurato e dell’accompagnatore allo e
dall’Istituto di cura e quelle da un Istituto di Cura all’altro; il trasporto è rimborsabile se effettuato con il mezzo di trasporto più idoneo.
Si precisa che in caso di trapianto d’organi o parte di essi sull’Assicurato sono comprese anche:
• le spese relative al prelievo sul donatore comprese quelle per il trasporto dell’organo;
• nel caso di donazione da vivente le spese effettuate durante il ricovero del donatore.
Art. 15.2
Indennità sostitutiva per i Grandi Interventi Chirurgici (Allegato 1)
In alternativa a quanto previsto al precedente art. 15.1, per gli interventi compresi nell’elenco di cui all’Allegato 1, sempreché indennizzabili ai sensi di Polizza, qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a un’indennità per ogni giorno di ricovero con pernottamento.
Art. 15.3
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Diagnostica di Alta Specializzazione (Allegato 2)
La Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui all’Allegato 2.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
Art. 15.4
Visite specialistiche ambulatoriali
La Società provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche e relativi accertamenti diagnostici correlati, conseguenti a malattia o a infortunio (escluse visite odontoiatriche). Rientra in garanzia esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di un’eventuale patologia.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del medico che, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
Art. 15.5
Mamma e bambino
La presente garanzia prevede che l’Assicurato possa usufruire delle seguenti prestazioni:
• spese sostenute per ecografie effettuate durante la gravidanza (comprovata da idonea certificazione medica).
• indennità per ogni giorno di ricovero con pernottamento, nel caso in cui, in occasione del parto, l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale;
• spese per interventi effettuati nel primo anno di vita del neonato per la correzione di malformazioni congenite, comprese le visite, gli accertamenti diagnostici pre e post intervento, nonché la retta per l’accompagnatore per il periodo del ricovero.
Art. 15.6
Prestazioni di prevenzione cardiovascolare e oncologica (Allegato 3)
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La Società provvede al pagamento delle prestazioni presenti nell’elenco in Allegato 3, da effettuarsi esclusivamente in strutture sanitarie convenzionate.
Le prestazioni sono riconoscibili ogni 3 anni per Assicurato con età superiore a 45 anni.
Le prestazioni previste devono essere effettuate in un’unica soluzione e vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime.
Art. 15.7
Prestazioni Odontoiatriche
La Società provvede al pagamento nei limiti e alle condizioni del quadro sinottico, purché effettuate in strutture sanitarie convenzionate.
Opzione Plus
L’assicurato potrà aderire alla presente opzione anche in un secondo momento ed è considerata aggiuntiva all’opzione base. In caso di revoca dell’adesione da parte dell’assicurato non è consentito aderire nuovamente.
Art. 15.11
Ticket
La Società prevede il rimborso dei ticket sanitari per accertamenti diagnostici e di pronto soccorso conseguenti a malattia o a infortunio effettuati nel Servizio Sanitario Nazionale nei limiti e alle condizioni del quadro sinottico.
Art. 16
Esclusioni
L’assicurazione non è operante per:
1) la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici;
2) le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici;
3) le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto);
4) le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell’infertilità e comunque quelli relativi alla fecondazione artificiale;
5) i ricoveri causati dalla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
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6) il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
7) gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free- climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;
8) gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato;
9) le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
10) le conseguenze di guerra, insurrezione generale, operazioni, occupazioni militari ed invasioni movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici;
11) i farmaci, le visite e i trattamenti medici e chirurgici di medicina alternativa o non convenzionale e sperimentale;
12) medicinali non somministrati in degenza;
13) le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi, le spese sostenute presso strutture non autorizzate ai sensi di Legge e gli onorari di Medici Specialisti non iscritti al relativo Albo professionale e/o privi di abilitazione professionale. Sono altresì escluse le prestazioni di routine e/o controllo salvo quanto previsto all’art. 15.6;
14) le cure ed interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni congenite preesistenti alla data di decorrenza della copertura, nonché le patologie ad esse correlate, salvo quelle relative ai bambini di età inferiore ad 1 anno assicurati dalla nascita;
15) i disordini alimentari (anoressia, bulimia, sindrome da alimentazione incontrollata) e qualsiasi cura resa necessaria di questi disturbi, gli interventi di chirurgia bariatrica finalizzata alla cura dell’obesità ad eccezione dei casi di obesità di III° grado (Indice di Massa Corporea uguale o superiore a 40);
16) la correzione dei vizi di rifrazione quali ad esempio: miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia;
17) trattamenti non ritenuti necessari dal punto di vista medico e non resi necessari da malattia ed infortunio nonché i ricoveri effettuati allo scopo di praticare check-up clinici (ricoveri impropri);
18) qualsiasi terapia medica svolta in day hospital e ambulatorialmente escluso quanto espressamente previsto;
19) i ricoveri in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali), in strutture per lunga degenza, le cure termali, i ricoveri in case di cura dedicate al benessere della persona;
20) emodialisi; esami termografici; iniezioni sclerosanti; lenti da vista, lenti a contatto e montature;
21) le prestazioni determinate da positività HIV ed AIDS e sindromi ad esse correlate, nonché da malattie sessualmente trasmesse;
22) le prestazioni non espressamente specificate nelle singole garanzie e relativi allegati.
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NORME IN CASO DI SINISTRO
Art. 17
Obblighi in caso di sinistro
Dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l’Assicurato o il Contraente/Azienda Associata o, se impossibilitato a farlo, gli aventi diritto, devono darne comunicazione alla Società. La denuncia del sinistro deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora, natura del sinistro e cause che lo hanno determinato; la denuncia deve essere corredata da idonea certificazione medica. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della copia della cartella clinica e ulteriore documentazione utile richiesta dalla Società.
Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
Colui che richiede l’indennizzo deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto.
Nel rispetto delle garanzie di polizza, gli Assicurati possono usufruire delle prestazioni sanitarie mediante due modalità:
• Forma “indiretta”: l’Assicurato invia le ricevute che attestano le spese sanitarie sostenute presso una qualsiasi struttura sanitaria
non convenzionata con la Società. Qualora ne sussistano i presupposti, l’Assicurato riceverà il rimborso delle predette spese (nei limiti e nei massimali previsti nel Certificato di Polizza) mediante bonifico bancario, per il tramite della Società;
• Forma “diretta”: l’Assicurato usufruisce delle prestazioni sanitarie presso una delle strutture convenzionate (i.e., Network Convenzionato) con la Società In questo caso se il costo delle prestazioni è compreso nei limiti e nei massimali previsti nel Certificato di Polizza, l’Assicurato non effettua alcun pagamento alla struttura sanitaria appartenente al Network Convenzionato, al netto di eventuali scoperti e/o minimi non indennizzabili; se il costo delle prestazioni supera i limiti ed i massimali previsti dalla Polizza, l’Assicurato deve pagare alla struttura sanitaria appartenente al Network Convenzionato esclusivamente la differenza tra il costo della prestazione e quanto previsto dalla Polizza oltre eventuali scoperti e/o minimi non indennizzabili.
Di seguito sono descritte le specifiche:
Forma “indiretta”
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Per richiedere alla Società il rimborso delle spese sanitarie pagate direttamente, nei limiti e nei massimali previsti dalla Polizza, l’Assicurato potrà procedere in modalità digitale. Nel dettaglio dovrà accedere alla propria area riservata sul portale web del Fondo; accedere al menu Richieste On-line che permetterà l’accesso alla sezione del portale gestito direttamente dalla Compagnia
Le richieste acquisite perverranno direttamente alla Società che procederà alla valutazione dei rimborsi dovuti secondo le Condizioni di Assicurazioni.
Il rimborso delle spese avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario utilizzando le coordinate IBAN comunicate dall’Assicurato.
Forma “diretta”
Gli Assicurati che desiderano usufruire delle prestazioni sanitarie in forma “diretta” devono esibire un documento di riconoscimento o quanto espressamente richiesto dalle strutture convenzionate (i.e., Network Convenzionato), al fine di consentire a queste ultime di verificarne la regolare iscrizione presso il Contraente/Azienda Associata. Dopo aver accertato l’assistibilità, e quindi la possibile erogazione delle prestazioni in forma “diretta”, le strutture sanitarie convenzionate erogano la prestazione e anticipano le spese sostenute dagli Assicurati nei limiti e nei massimali previsti in Polizza.
L’Assicurato, per usufruire della prestazione nella struttura sanitaria convenzionata, deve compilare un modulo nel quale dichiara di essere a conoscenza che:
• il Contraente/Azienda Associata è a gestione convenzionata e che le coperture sanitarie sono prestate dalla Società;
• si obbliga a saldare direttamente all’Istituto di cura e ai medici
convenzionati tutte le prestazioni non contemplate in polizza e qualsiasi eccedenza a suo carico compresi eventuali scoperti e/o minimi non indennizzabili;
• scioglie dal segreto professionale i medici-chirurghi che eseguiranno le prestazioni sanitarie in convenzione, acconsentendo all’eventuale invio da parte di questi ultimi della relativa documentazione sanitaria alla Società assicurativa e/o al Contraente/Azienda Associata;
• fornisce il consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, così come previsto dalla legge 196/03 sulla Privacy;
• si obbliga a rimborsare alla Società a posteriori le eventuali spese già liquidate che, dall’esame della cartella clinica o di altra documentazione medica, anche successiva all’erogazione delle prestazioni sanitarie stesse, risultassero non contemplate dalle coperture previste.
In alcune strutture sanitarie convenzionate potrebbero operare medici che non hanno accertato l’accordo di convenzionamento, in questi casi l’Assicurato dovrà richiedere il rimborso in forma indiretta.
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Le richieste di rimborso relative alle spese sostenute devono essere trasmesse alla Compagnia, attraverso l’area riservata web resa disponibile dalla stessa all’interno del portale del Fondo, nel più breve tempo possibile. Per gli aspetti di dettaglio si fa riferimento alla Guida Operativa
Art. 18
Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa richiesta dalla Società.
Il pagamento delle richieste di rimborso avverrà solo tramite bonifico bancario utilizzando le coordinate IBAN fornite dall’Assicurato.
Le liquidazioni dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento dei rimborsi in Euro.
Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, il valore di cambio è ricavato dalla quotazione della BCE.
Art. 19
Collegio Medico
In caso di controversie mediche sulla natura dell’evento o sulla misura dell’indennità da corrispondere all’Assicurato, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune
accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Nel caso in cui le parti dovessero concordare di conferire tale mandato irrevocabile al predetto Collegio medico, le stesse rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
Art. 20
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Altre Assicurazioni
L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dalla preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l’Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell’art. 1910 del Codice Civile.
In caso di attivazione di un contratto di assicurazione con altra compagnia assicurativa, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all’Assicurato stesso dalla compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.
LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTOSTANTE INFORMATIVA PRIVACY
Informativa privacy ai sensi dell’art.13 D.lgs. giugno 2003 n.196
Finalità del trattamento dei dati personali e sensibili
I dati personali e sensibili forniti da lei stesso o da altri soggetti(1) sono trattati per:
a) finalità connesse all’esecuzione del contratto e in generale ad ogni finalità assicurativa(2)
• dare esecuzione al contratto assicurativo ed in particolare
procedere all’attività di liquidazione dei Sinistri;
b) finalità derivanti da obblighi di legge
• adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento o della normativa europea connesso all’esecuzione del contratto assicurativo.
Modalità del trattamento dei dati personali e sensibili
I Suoi dati personali e sensibili sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei Sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l’ausilio o meno di strumenti elettronici.
Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto
Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell’ambito del servizio di liquidazione dei Sinistri che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili”. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.
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Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del Sinistro.
Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali IVASS - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine.
Comunicazione dei dati a soggetti terzi
Per le finalità sopra descritte i Suoi dati (in particolare dati personali, contatti telefonici ed e-mail, indirizzo Residenza) potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di Titolari autonomi o di Responsabili del trattamento per ogni finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all’estero.
Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita, del Gruppo Poste Italiane, della catena distributiva quali Intermediari, agenti, sub-agenti, mediatori di
assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, Società di servizi per il quietanzamento, Società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei Sinistri, centrali operative di assistenza e Società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, Società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; Società di servizi postali indicate nel plico postale; Società di revisione e di consulenza; Società di informazione commerciale per rischi finanziari, Società di servizi per il controllo delle frodi, Società di recupero crediti.
(1) Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla Società informazioni finanziarie, professionali etc.
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(2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di Polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei Sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell’Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell’ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo chiedendolo a:
Poste Assicura S.p.A.
Gruppo Assicurativo Poste Vita Ufficio Privacy
Xxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
fax 00.0000.0000
I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.
Esercizio dei diritti
La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:
Poste Assicura S.p.A.
Gruppo Assicurativo Poste Vita Ufficio Privacy
Xxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
fax 00.0000.0000
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QUADRO SINOTTICO
GARANZIE Ospedaliere | |
Grande Intervento Chirurgico | Xxx annuo € 75.000,00 Max per evento ricovero: € 50.000,00 in rete: 100% fuori rete: scoperto 20% |
pre/post | 90/90 sino ad un massimale per anno di € 1.850,00 e per ricovero/evento di € 850,00 |
In rete: scoperto 15% | |
fuori rete: scoperto 40% | |
Retta di degenza (non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie) | Fino a € 300,00 al giorno |
Retta per l’accompagnatore (in istituto di cura, o, in caso di indisponibilità ospedaliera, in struttura alberghiera) | Fino a € 55 al giorno – Max 30 giorni per ricovero |
Assistenza infermieristica individuale privata | Fino a € 50 al giorno – Max 30 giorni per ricovero |
Viaggio e trasporto dell’assistito e di un accompagnatore da e all’Istituto di Cura e da un Istituto di Cura all’altro (Il trasporto è rimborsabile se effettuato con il mezzo di trasporto più idoneo) | Scoperto 20% - Max rimborsabile € 750,00 per ricovero |
Indennità sostitutiva giornaliera per GIC | Max € 100,00 al giorno / max 30 gg |
Extraospedaliere | |
Diagnostica di Alta Specializzazione | Max € 1.750,00/anno In rete: franchigia € 25,00 fuori rete: 50% minimo € 80,00 |
Visite specialistiche ambulatoriali | Max € 600,00/anno In rete: franchigia € 25,00 fuori rete: fuori rete: sub limite max € 40,00/prestazione |
Mamma e Bambino | Accertamenti pre parto: max € 300,00/anno In rete: Scoperto 30% minimo € 25,00 Fuori rete: Scoperto 50% minimo € 25,00 Spese neonati max € 2.500,00 indennità ricovero parto € 35,00 al dì per max 7 gg. |
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Prestazioni di prevenzione cardiovascolare e oncologica | Max € 150 solo in network. Franchigia 10% minimo € 25,00 | |
PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE Diagnosi e prevenzione | ||
Visita Orale | 2 volte l'anno | |
Endorale Periapicale (Lastrina 4x3) | 2 l'anno | |
Prima ablazione tartaro annuale | Franchigia € 35 | |
Seconda ablazione tartaro annuale | Franchigia € 35 | |
Emergenza odontoiatrica | ||
Visita di emergenza con eventuale prescrizione di terapia medica | 1 l’anno | |
Endorale Periapicale (Lastrina 4x3) | 1 volta l'anno | |
Trattamento di Pronto Soccorso | 1 l’anno | |
Otturazione | 1 l'anno | |
Conservativa | ||
2 otturazioni gratuite l’anno | ||
Otturazione di cavita di i classe - qualsiasi materiale - ad elemento | Nessuna Franchigia | |
Otturazione di cavita di ii classe - qualsiasi materiale - ad elemento | Franchigia € 10 | |
Otturazione di cavita di iii classe - qualsiasi materiale - ad elemento | Franchigia € 10 | |
TICKET (Valida solo per Opzione Plus) | Max € 300,00 l’anno sub limite max € 35,00/ticket |
Allegato 1
49
Elenco Grandi Interventi Chirurgici
GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI Cardiochirurgia | |
Bypass aorto coronarici multipli (c.e.c.) | |
Bypass aorto coronarico singolo (c.e.c.) | |
Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta o neonatale, compresi aneurismi o sostituzioni valvolari multiple o sostituzione aortica o plastica dell'aorta (c.e.c.), salvo gli interventi specificati | |
Commisurotomia per stenosi mitralica | |
Ferite o corpi estranei o tumori del cuore o per tamponamento, interventi per | |
Fistole arterovenose del polmone, interventi per | |
Massaggio cardiaco interno | |
Pericardiectomia parziale | |
Pericardiectomia totale | |
Reintervento con ripristino di c.e.c. | |
Sezione o legatura del dotto arterioso di botallo | |
Sostituzione valvolare in heart port | |
Sostituzione valvolare singola (c.e.c.) | |
Sostituzioni valvolari con by- pass aorto coronarici (c.e.c.) | |
Trapianto cardiaco (omnicomprensivo di tutti i servizi ed atti medici) | |
Valvuloplastica cardiochirurgica | |
Cardiologia interventistica | |
Angioplastica coronarica vaso singolo con o senza trombolisi comprensivo di eventuale stand-by cardiochirurgico ed eventuale applicazione di stents | |
Angioplastica coronarica vasi multipli con o senza trombolisi |
50
comprensivo di eventuale stand-by cardiochirurgico ed eventuale applicazione di stents | |
Chirurgia della mammella | |
Per gli interventi di chirurgia demolitiva è compresa la ricostruzione plastica mammaria (escluse protesi). L'intervento chirurgico di posizionamento o sostituzione di protesi mammaria è riconosciuto solo a seguito di chirurgia demolitiva per neoplasia. Sono escluse le prestazioni con finalità estetiche. | |
Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfoadenectomie associate | |
Mastectomia semplice totale con eventuali linfoadenectomie | |
Mastectomia sottocutanea | |
Quadrantectomia con ricerca ed asportazione del linfonodo sentinella e linfoadenectomie associate | |
Quadrantectomia con ricerca ed asportazione del linfonodo sentinella (compresa prestazione del medico nucleare/radiologo), senza altre linfoadenectomie associate | |
Quadrantectomia senza linfoadenectomie associate | |
Tumorectomia o quadrantectomia con resezione del linfonodo sentinella e linfoadenectomie associate | |
Chirurgia generale | |
Interventi chirurgici minori Tumori superficiali: neoformazioni soprafasciali. Tumori profondi: neoformazioni sottofasciali. Tumori profondi extracavitari: tumore del muscolo scheletrico, tumore o lesione similtumorale fibrosa. | |
Tumore profondo maligno tronco/arti, asportazione di | |
Collo | |
Paratiroidi - trattamento completo, intervento sulle | |
Paratiroidi, reinterventi | |
Tiroidectomia totale, o totalizzazione di tiroidectomia, qualsiasi via di accesso, senza svuotamento laterocervicale | |
Tiroidectomia totale per gozzo mediastinico, intervento per |
Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale monolaterale | |
Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale bilaterale | |
Tumore maligno del collo, asportazione di (escluso i casi descritti) | |
Esofago | |
Diverticoli dell'esofago cervicale (compresa miotomia), intervento per | |
Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfoadenectomia | |
Esofago cervicale, resezione dell', con esofagostomia | |
Esofago, resezione parziale dell' , con esofagostomia | |
Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale linfoadenectomia | |
Megaesofago, intervento per | |
Megaesofago, reintervento per | |
Varici esofagee: intervento transtoracico o addominale | |
Stomaco - Duodeno | |
Fistola gastro-digiuno-colica, intervento per | |
Gastrectomia parziale o subtotale (compresa eventuale linfoadenectomia) | |
Gastrectomia totale con linfoadenectomia anche estesa | |
Gastrectomia totale con linfoadenectomia estesa con splenopancreasectomia sinistra associata | |
Gastrectomia totale per patologia benigna | |
Resezione gastro duodenale | |
Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica anastomotica | |
Varici gastriche (emostasi chirurgica) |
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Intestino: Digiuno - Ileo - Colon - Retto - Ano | |
Trattamenti terapeutici iniettivi: trattamento con tossina botulinica per le ragadi anali e trattamento con sclerosanti per le emorroidi. | |
Amputazione addomino- perineale sec. Xxxxx, trattamento completo | |
Ano preternaturale, chiusura, ricostruzione continuità | |
Anoplastica (come unico intervento) | |
By-pass gastro intestinali o intestinali per patologie maligne | |
Colectomia segmentaria con linfoadenectomia ed eventuale colostomia | |
Colectomia totale (compresa eventuale stomia) | |
Colectomia totale con linfoadenectomia (compresa eventuale stomia) | |
Emicolectomia destra con linfoadenectomie | |
Emicolectomia sinistra con linfoadenectomie ed eventuale colostomia (xxxxxxxx ed altre) | |
Megacolon, intervento per | |
Megacolon: colostomia | |
Procto-colectomia totale con pouch ileale | |
Resezione del sigma-retto per patologia maligna con eventuali linfoadenectomie associate | |
Resezione retto-colica anteriore (anche ultra bassa) compresa linfoadenectomia ed eventuale colonstomia | |
Retto, amputazione del, per neoplasia dell'ano, compresa eventuale linfoadenectomia inguinale bilaterale | |
Tumore maligno del retto, per via trans-anale o con microchirurgia endoscopica trans-anale (tem), asportazione di | |
Peritoneo | |
Occlusione intestinale con resezione |
Fegato e vie biliari | |
Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica- cava | |
Colecistostomia per neoplasie non resecabili | |
Coledoco/epatico/digiuno/duode nostomia con o senza colecistectomia | |
Coledoco-epatico digiunostomia con o senza colecistectomia | |
Coledoco-epatico duodenostomia con o senza colecistectomia | |
Dearterializzazione epatica, con o senza chemioterapia | |
Deconnessione azygos-portale per via addominale | |
Papilla di vater, exeresi | |
Papilla di vater, ampullectomia per cancro con reimpianto del dotto di wirsung e coledoco | |
Resezioni epatiche maggiori | |
Resezioni epatiche minori | |
Termoablazione con radiofrequenza di tumori epatici, qualsiasi via di accesso | |
Trapianto di fegato (omnicomprensivo di servizi ed atti medici) | |
Pancreas - Milza | |
Cefalo duodeno pancreasectomia compresa eventuale linfoadenectomia | |
Derivazioni pancreatico-wirsung digestive | |
Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per | |
Pancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfoadenectomia | |
Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia) | |
Splenectomia | |
Trapianto di pancreas (omnicomprensivo di tutti i servizi ed atti medici) |
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Chirurgia oro-maxillo-facciale | |
Frattura zigomo, orbita, terapia chirurgica per | |
Fratture dei mascellari, terapia chirurgica di | |
Fratture del seno frontale, terapia chirurgica di | |
Fratture della mandibola e del condilo, terapia chirurgica delle (compresa l'eventuale fissazione con ferule) | |
Fratture mandibolari, riduzione con ferule | |
Ghiandola sottomascellare, asportazione per neoplasie maligne, compresa eventuale linfoadenectomia | |
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero- cervicale funzionale o radicale | |
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni senza svuotamento della loggia sottomascellare | |
Malformazioni dento-maxillo- facciali della mandibola e della mascella (progenismo, microgenia, prognatismo, micrognatia, laterodeviazioni mandibolari, etc.), compresa mentoplastica sul mascellare superiore o sulla mandibola | |
Mandibola, resezione parziale per neoplasia della, compreso eventuale svuotamento latero- cervicale radicale o funzionale monolaterale | |
Mandibola, resezione parziale per neoplasia della, compreso eventuale svuotamento latero- cervicale radicale o funzionale bilaterale | |
Mascellare superiore per neoplasie, compreso eventuale svuotamento latero-cervicale radicale o funzionale monolaterale, resezione del |
Mascellare superiore per neoplasie, compreso eventuale svuotamento latero-cervicale radicale o funzionale bilaterale, resezione del | |
Massiccio facciale, operazione demolitrice per tumori con svuotamento orbitario | |
Neoplasie maligne del labbro/guancia con svuotamento della loggia sottomascellare, asportazione di | |
Neoplasie maligne del labbro/guancia senza svuotamento della loggia sottomascellare, asportazione di | |
Neoplasie maligne limitate del labbro o dei tessuti molli della cavità orale, asportazione di | |
Paralisi dinamica o statica del nervo facciale, plastica per | |
Parotidectomia parziale con eventuale risparmio del nervo facciale | |
Parotidectomia totale o sub- totale | |
Chirurgia pediatrica | |
Asportazione tumore di wilms | |
Atresia dell'ano con fistola retto- uretrale, retto-vulvare: abbassamento addomino perineale | |
Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino- perineale | |
Esofago, atresia o fistole congenite dell' | |
Fistola e cisti dell'ombelico: dal canale onfalomesenterico con resezione intestinale | |
Chirurgia plastica ricostruttiva | |
Tumori superficiali: neoformazioni soprafasciali; Tumori profondi: neoformazioni sottofasciali. Non sono considerate come prestazioni rimborsabili, i trattamenti laser e/o chirurgici delle teleangectasie, angiomi rubini, spider nevi ed analoghi. Sono escluse le prestazioni con finalità estetiche. |
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Aplasia della vagina, ricostruzione per | |
Intervento di push-back e faringoplastica | |
Malformazioni complesse delle mani e dei piedi | |
Stati intersessuali, chirurgia degli | |
Trasferimento di lembo libero microvascolare | |
Chirurgia toraco-polmonare | |
Bilobectomia, intervento di (compresa eventuale linfoadenectomia e/o biopsia) | |
Decorticazione pleuro polmonare, intervento di | |
Ferita toraco-addominale con lesioni viscerali | |
Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili, intervento per | |
Fistole esofago-bronchiali, interventi di | |
Linfoadenectomia mediastinica (come unico intervento) | |
Neoplasie maligne coste e/o sterno (compresa eventuale linfoadenectomia e/o biopsia) | |
Neoplasie maligne del diaframma (come fase di intervento principale) | |
Neoplasie maligne della trachea (compresa plastica ed eventuale linfoadenectomia e/o biopsia) | |
Neoplasie maligne e/o cisti del mediastino (compresa eventuale linfoadenectomia e/o biopsia) | |
Pleurectomie (compresa eventuale linfoadenectomia e/o biopsia) | |
Pleuropneumectomia (compresa eventuale linfoadenectomia e/o biopsia) | |
Pneumectomia, intervento di (compresa linfoadenectomia e/o biopsia) |
Pneumectomia con resezione di trachea e anastomosi tracheo- bronchiale | |
Resezione bronchiale con reimpianto | |
Resezione segmentaria o lobectomia (comprese eventuali linfoadenectomie) | |
Resezioni polmonari segmentarie atipiche singole o multiple (comprese eventuali linfoadenectomie) | |
Resezioni segmentarie tipiche (comprese eventuali linfoadenectomie) | |
Timectomia | |
Toracoplastica, primo tempo | |
Toracoplastica, secondo tempo | |
Trapianto di polmone (omnicomprensivo di tutti i servizi ed atti medici) | |
Chirurgia vascolare | |
Aneurismi aorta addominale o aorta toracica + dissecazione: resezione e innesto protesico (a cielo aperto) | |
Aneurismi arterie distali degli arti, resezione e/o innesto protesico (a cielo aperto) | |
Aneurismi, resezione e innesto protesico: arterie iliache, femorali, poplitee, omerali, ascellari, glutee, arterie viscerali e tronchi sovraortici (a cielo aperto) | |
By-pass aorto-anonima, aorto- carotideo, carotido-succlavio | |
By-pass aorto-iliaco o aorto- femorale | |
By-pass aorto-renale o aorto- mesenterico o celiaco ed eventuale tea e plastica vasale | |
Trattamento endovascolare di aneurismi o aneurismi dissecanti dell'aorta toracica | |
Tromboendoarteriectomia e by- pass e/o embolectomia di tronchi sovraortici |
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Tromboendoarteriectomia e patch e/o embolectomia di tronchi sovraortici | |
Tromboendoarteriectomia e innesto protesico e/o embolectomia di tronchi sovraortici (qualsiasi tecnica) | |
Ginecologia | |
Isterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con linfoadenectomia pelvica e/o lomboaortica, compresa plastica vaginale anteriore e/o posteriore | |
Tumori maligni vaginali con linfoadenectomia, intervento radicale per | |
Tumori maligni vaginali senza linfoadenectomia, intervento radicale per | |
Vulvectomia parziale con linfoadenectomia bilaterale diagnostica dei linfonodi inguinali superficiali, intervento di | |
Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e pelvica, intervento di | |
Neurochirurgia | |
Tratto: colonna cervicale o colonna dorsale o colonna lombo-sacrale. | |
Anastomosi vasi intra-extra cranici | |
Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioni per via anteriore o posteriore | |
Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, interventi di | |
Cranioplastica | |
Craniotomia per ematoma extradurale | |
Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali | |
Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali | |
Encefalomeningocele, intervento per | |
Epilessia focale, intervento per |
Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie | |
Ipofisi, intervento per adenoma per via transfenoidale | |
Laminectomia per tumori intra- durali extra midollari | |
Laminectomia per tumori intramidollari | |
Malformazione aneurismatica intracranica (aneurismi sacculari, aneurismi carotidei, altri aneurismi) | |
Malformazione aneurismatica o angiomatosa con compressione radicolare e/o midollare | |
Neoplasie endocraniche, asportazione di | |
Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideo | |
Plesso brachiale, intervento sul | |
Traumi vertebro-midollari via anteriore, intervento per | |
Tumore orbitale, asportazione per via endocranica | |
Tumori della base cranica, intervento per via transorale | |
Tumori orbitari, intervento per | |
Oculistica | |
Escluso qualsiasi intervento finalizzato ai trattamenti per la miopia, astigmatismo, ipermetropia, presbiopia, correzione della cornea. | |
Cornea | |
Trapianto corneale a tutto spessore | |
Trapianto corneale lamellare | |
Trapianto di cellule staminali limbari | |
Trapianto di cellule staminali limbari combinata con apposizione di membrana amniotica | |
Ortopedia e traumatologia | |
Articolazioni: grandi (anca, ginocchio, spalla); medie (gomito, polso, tibio-peroneo-astragalica); piccole (le restanti). Segmenti ossei: grandi (femore, omero, tibia); medi (clavicola, sterno, rotula, radio, ulna, perone); piccoli (i restanti). Tratto: colonna cervicale o colonna dorsale |
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o colonna lombo-sacrale. | |
Interventi cruenti | |
Artrodesi vertebrale per via anteriore o spondilolistesi | |
Artrodesi vertebrale per via posteriore | |
Artrodesi vertebrale per via posteriore e anteriore | |
Artrodesi: grandi articolazioni | |
Artrodesi: medie articolazioni | |
Artroplastiche: grandi (qualsiasi materiale) | |
Artroplastiche: medie (qualsiasi materiale) | |
Artroplastiche: piccole (qualsiasi materiale) | |
Artroprotesi spalla, parziale | |
Artroprotesi spalla, totale | |
Artroprotesi: anca parziale | |
Artroprotesi: anca totale | |
Artroprotesi totale d'anca, revisione: intervento per rimozione e riposizionamento eseguito nello stesso ricovero in cui è stato eseguito il primo intervento, comprensivo dell'intervento principale di artroprotesi d'anca totale | |
Artroprotesi totale d'anca: intervento per rimozione e riposizionamento eseguito in un tempo successivo al primo ricovero | |
Artroprotesi: ginocchio | |
Artroprotesi: gomito | |
Artroprotesi: rimozione di artroprotesi settica in un tempo successivo al primo intervento (parziale o totale) come unico intervento | |
Costola cervicale e "outlet syndrome", intervento per | |
Emipelvectomia | |
Emipelvectomie "interne" con salvataggio dell'arto | |
Osteosintesi vertebrale | |
Osteotomia complessa (bacino, vertebrale) |
Reimpianti di arto o suo segmento | |
Resezione del sacro | |
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di colonna vertebrale | |
Spalla, resezioni complete sec. Tickhor-xxxxxxx | |
Svuotamento di focolai metastatici ed armatura con sintesi più cemento | |
Trapianto di midollo osseo (omnicomprensivo di servizi ed atti medici) | |
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, grandi segmenti o articolazioni, asportazione di | |
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, medi segmenti o articolazioni, asportazione di | |
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, piccoli segmenti o articolazioni, asportazione di | |
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, vertebrali, asportazione di | |
Uncoforaminotomia o vertebrotomia | |
Tendini - Muscoli - Aponeurosi - Nervi periferici | |
Trapianti tendinei e muscolari o nervosi | |
Otorinolaringoiatria | |
Neoplasie del condotto, exeresi | |
Nervo vestibolare, sezione del | |
Neurinoma dell'ottavo paio | |
Stapedectomia | |
Stapedotomia | |
Timpanoplastica con mastoidectomia | |
Timpanoplastica senza mastoidectomia | |
Timpanoplastica, secondo tempo di | |
Tumori dell'orecchio medio, asportazione di | |
Naso e seni paranasali | |
Escluse le prestazioni con finalità estetiche. | |
Tumori maligni del naso o dei |
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seni, asportazione di | |
Faringe - Cavo orale - Orofaringe | |
Faringectomia parziale | |
Neoplasie parafaringee | |
Tumore maligno faringotonsillare, asportazione di | |
Velofaringoplastica | |
Laringe e Ipofaringe | |
Cordectomia | |
Cordectomia con il laser | |
Diaframma laringeo, escissione con ricostruzione plastica | |
Epiglottidectomia | |
Laringectomia parziale | |
Laringectomia parziale con svuotamento laterocervicale monolaterale | |
Laringectomia totale senza svuotamento laterocervicale | |
Laringectomia totale con svuotamento laterocervicale monolaterale | |
Laringectomia totale con svuotamento laterocervicale bilaterale | |
Laringofaringectomia totale | |
Radiologia interventistica | |
Tratto: colonna cervicale o colonna dorsale o colonna lombo-sacrale. | |
Embolizzazione malformazioni e/o aneurismi e/o fistole vascolari cerebrali o tumori endocranici | |
Posizionamento di stent carotideo con sistema di protezione cerebrale per trattamento stenosi carotidee | |
Tips (shunt porto-sovraepatico) | |
Urologia - Atti chirurgici | |
Eminefrectomia | |
Nefrectomia allargata per tumore con eventuale trattamento di trombo cavale (compresa surrenectomia) | |
Nefrectomia polare | |
Nefrectomia semplice | |
Nefroureterectomia radicale con linfoadenectomia più eventuale |
surrenectomia, intervento di | |
Nefroureterectomia radicale (compresa surrenectomia) | |
Surrenectomia | |
Trapianto di rene (omnicomprensivo di tutti i servizi ed atti medici) | |
Uretere | |
Megauretere, intervento per rimodellaggio | |
Vescica | |
Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladder | |
Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con neovescica rettale compresa | |
Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ureterosigmoidostomia bilaterale o ureterocutaneostomia | |
Vescica, plastiche di ampliamento (colon/ileo) | |
Vescicoplastica antireflusso bilaterale | |
Vescicoplastica antireflusso unilaterale | |
Prostata | |
Prostatectomia radicale per carcinoma con linfoadenectomie, compresa eventuale legatura dei deferenti (qualsiasi accesso e tecnica) | |
Apparato genitale maschile | |
Emasculatio totale ed eventuale linfoadenectomia | |
Orchiectomia allargata con linfoadenectomia addominale o retroperitoneale monolaterale | |
Orchiectomia allargata con linfoadenectomia addominale o |
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retroperitoneale bilaterale | |
Pene, amputazione totale con linfoadenectomia |
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Allegato 2
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Elenco diagnostica di Alta Specializzazione
ALTA SPECIALIZZAZIONE Diagnostica di alta specializzazione | |
Angiografia | |
Angiografia carotidea o vertebrale intracranio | |
Angiografia midollare (1 distretto) | |
Angiografia midollare (2 distretti) | |
Angiografia midollare (3 distretti o completa) | |
Arteriografia aorta addominale o aorta toracica | |
Arteriografia aorto addominale + arteriografia selettiva | |
Arteriografia aorto addominale + iliaca ed arti inferiori | |
Arteriografia arco aortico e vasi epiaortici | |
Arteriografia arco aortico, vasi epiaortici e aorta toracica (compresi arti superiori) | |
Arteriografia arto inferiore monolaterale (unico esame) | |
Arteriografia iliaca e arterie femorali compresi arti inferiori | |
Arteriografia polmonare | |
Arteriografia polmonare e cavografia | |
Arteriografia total body dell'aorta (distretto sopraortico-toracica- addominale) | |
Cavografia inferiore o superiore | |
Controllo tips | |
Flebografia arti superiori e cavografia | |
Flebografia arti superiori o inferiori | |
Flebografia dell'orbita | |
Flebografia di un arto | |
Flebografia ovarica monolaterale | |
Flebografia ovarica bilaterale | |
Flebografia spermatica monolaterale | |
Flebografia spermatica bilaterale | |
Flebografia spinale |
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Linfografia | |
Panangiografia cerebrale | |
Risonanza Magnetica Nucleare | |
Uso di qualsiasi mezzo di contrasto | |
Angio r.m. (qualsiasi distretto vascolare - a distretto) | |
Atm monolaterale | |
Cine r.m. come studio funzionale di articolazioni | |
Colangio e/x xxxxxxx rmn | |
R.m. addome superiore e inferiore - pelvi | |
R.m. addome superiore o inferiore - pelvi | |
R.m. articolazione ed 1 segmento osseo (ginocchio - spalla - gomito - collo piede - etc.) | |
R.m. ogni articolazione e segmento osseo oltre al primo | |
R.m. bacino o collo o laringe o faringe o cranio o ipofisi o nervi acustici o mammella bilaterale o massiccio facciale o torace e mediastino | |
R.m. cuore | |
R.m. rachide e midollo spinale (1 tratto) | |
R.m. rachide e midollo spinale (2 tratti) | |
R.m. rachide e midollo spinale (3 tratti) | |
R.m. total body: cranio, torace, addome superiore e inferiore - pelvi | |
Studio dei flussi liquorali cerebrali | |
Tomografia Assiale Computerizzata | |
Uso di qualsiasi mezzo di contrasto | |
Angio t.c. di qualsiasi distretto - a distretto con eventuale ricostruzione 3d | |
Artrotac o t.c. distretti articolari/segmenti ossei |
Broncoscopia virtuale (eseguita con tc più ricostruzione 3d più endoscopia virtuale) | |
Colonscopiascopia virtuale (eseguita con tc più ricostruzione 3d più endoscopia virtuale) | |
Dentascan: 1 arcata | |
Dentascan: 2 arcate | |
Mielo t.c. : 1 tratto colonna vertebrale | |
Mielo t.c. : 2 tratti colonna vertebrale | |
Mielo t.c. : 3 tratti colonna vertebrale | |
O.c.t. - tomografia a coerenza ottica | |
T.c. addome superiore e inferiore - pelvi | |
T.c. bacino e sacro | |
T.c. colonna vertebrale: 1 segmento con un minimo di 3 spazi intersomatici | |
T.c. colonna vertebrale: 2 segmenti (cervicale e dorsale o lombosacrale e sacrococcigeo) | |
T.c. colonna vertebrale: 3 segmenti (cervicale e dorsale e lombosacrale o sacrococcigeo) | |
T.c. cranio e/o orbite o t.c. cranio e/o sella turcica o t.c. cranio e/o rocche petrose o t.c. cranio e/o mastoidi | |
Tc mascellare con elaborazione computerizzata superiore o inferiore (vitrea) | |
T.c. torace o addome superiore o inferiore - pelvi | |
T.c. total body: cranio, torace, addome superiore e inferiore - pelvi | |
Tac/pet | |
Medicina nucleare (scintigrafia) | |
Apparato circolatorio | |
Angiocardioscintigrafia di primo passaggio | |
Angiocardioscintigrafia all'equilibrio |
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Angioscintigrafia distretti arteriosi o venosi | |
Scintigrafia del miocardio a riposo (spect) | |
Scintigrafia del miocardio a riposo (planare) | |
Scintigrafia del miocardio a riposo e dopo stimolo (pet) | |
Scintigrafia del miocardio a riposo e dopo stimolo (planare) | |
Scintigrafia del miocardio per l'identificazione del miocardio vitale mediante reiniezione | |
Scinti o tomo scintigrafia del miocardio a riposo e dopo stimolo (spect) | |
Studio della funzione ventricolare globale e regionale (gated-spect) | |
Apparato digerente | |
Ricerca di mucosa gastrica ectopica | |
Scintigrafia delle ghiandole salivari | |
Valutazione delle gastro enterorragie | |
Apparato emopoietico | |
Determinazione del tempo di sopravvivenza delle emazie | |
Determinazione del volume plasmatico e del volume eritrocitario | |
Determinazione della cinetica piastrinica | |
Determinazione dell'assorbimento intestinale della vitamina b12 (test di xxxxxxxxx) | |
Linfoscintigrafia segmentaria | |
Misura dell'assorbimento o della permeabilità intestinale | |
Studio completo della ferrocinetica | |
Apparato osteo-articolare | |
Scintigrafia globale corporea (pet) | |
Scintigrafia globale scheletrica |
Scintigrafia ossea o articolare polifasica segmentaria | |
Scintigrafia ossea o articolare segmentaria | |
Apparato respiratorio | |
Scintigrafia polmonare con indicatore positivo | |
Scintigrafia polmonare perfusionale (planare) | |
Scintigrafia polmonare perfusionale (spect) | |
Scintigrafia polmonare ventilatoria | |
Apparato urinario | |
Cistoscintigrafia diretta | |
Scintigrafia renale con dmsa (planare) | |
Scintigrafia renale con dmsa (spect) | |
Scintigrafia renale sequenziale con tracc. A rapida escrezione ed elaborazione e valutazione parametri semiquantitativi e/o quantitativi e misura del filtrato glomerulare | |
Fegato e vie biliari e milza | |
Scintigrafia epatica (spect) | |
Scintigrafia epatica con indicatore positivo (planare) | |
Scintigrafia epatica con indicatore positivo (spect) | |
Scintigrafia epato-biliare sequenziale | |
Scintigrafia epatosplenica (planare) | |
Scintigrafia epatosplenica con flussimetria e clearance kuppferiana | |
Scintigrafia splenica con emazie autologhe | |
Sistema nervoso centrale | |
Scintigrafia cerebrale (planare) | |
Scintigrafia cerebrale (spect) | |
Scintigrafia cerebrale planare con angioscintigrafia | |
Scintigrafia cerebrale qualitativa (pet) |
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Scintigrafia cerebrale quantitativa (pet) | |
Scintigrafia del midollo osseo corporeo totale | |
Tiroide e paratiroide | |
Captazione tiroidea | |
Scintigrafia delle paratiroidi (inclusa scintigrafia tiroidea) | |
Scintigrafia tiroidea | |
Scintigrafia tiroidea con indicatore positivo | |
Scintigrafia globale corporea per ricerca metastasi tumori tiroidei | |
Altri organi | |
Immunoscintigrafia | |
Ricerca di focolai flogistici con leucociti autologhi marcati | |
Ricerca linfonodo sentinella (chirurgia radioguidata) | |
Scintigrafia dell'apparato genitale maschile | |
Scintigrafia globale corporea per localizzazione neoplastica con indicatori positivi | |
Scintigrafia mammaria bilaterale | |
Scintigrafia surrenale | |
Tac/pet | |
Cardiologia | |
Cardiotocografia | |
E.c.g. di base | |
E.c.g. di base e dopo sforzo (test di master) | |
E.c.g. di base e dopo sforzo treadmill | |
E.c.g. dinamico secondo holter (24 h) | |
E.c.g. domiciliare | |
Monitoraggio della pressione arteriosa dinamico continuo (24 h) | |
Studio elettrofisiologico transesofageo diagnostico o terapeutico | |
Test ergometrico (prova da sforzo con cicloergometro o al tappeto rotante) compreso onorario professionale |
Test ergometrico (prova da sforzo con cicloergometro o al tappeto rotante) con determinazione consumo di o2 compreso onorario professionale | |
Tilt test | |
Cardiologia Interventistica | |
Cateterismo destro e sinistro e calcolo portate e gradienti con coronarografia + ventricolografia destra e sinistra | |
Coronarografia + ventricolografia sinistra + cateterismo sinistro | |
Coronarografia circolo nativo + studio selettivo di bypass venosi ed arteriosi + ventricolografia sinistra + cateterismo sinistro | |
Oculistica | |
Fluorangiografia della retina con verde indocianina | |
Retinografia | |
Fluorangiografia del segmento anteriore | |
Fluorangiografia della retina con fluorescina | |
Ostetricia | |
Amniocentesi | |
Radiologia | |
Artrografia | |
Artrografia articolazione temporo-mandibolare bilaterale (comparativa) | |
Artrografia articolazione temporo-mandibolare monolaterale | |
Broncografia, monolaterale o bilaterale | |
Cistografia | |
Cistografia con doppio contrasto | |
Colangiografia attraverso tubo di xxxx o post operatoria | |
Colangiografia endovenosa (con eventuali prove farmacologiche) | |
Colangiografia intra operatoria | |
Colangiografia percutanea | |
Colangiografia retrograda |
71
72
Colangiopancreatografia diagnostica (ercp endoscopic retrograde cholangiopancreatography) | |
Colecistografia per os con o senza prova di bronner | |
Colpo-cisto-defecografia | |
Defecografia | |
Dacriocistografia | |
Fistolografia | |
Galattografia | |
Isterosalpingografia (compreso esame diretto) - compresa prestazione del radiologo/ginecologo | |
Mielografia cervicale o dorsale | |
Scialografia | |
Splenoportografia | |
Urografia (esame completo) | |
Vescicolo deferentografia | |
Endoscopie Senza Biopsia | |
Broncoscopia virtuale (eseguita con tc più ricostruzione 3d più endoscopia virtuale) | |
Colonscopia virtuale (eseguita con tc più ricostruzione 3d più endoscopia virtuale) | |
Ecoendoscopia del retto | |
Esofagogastroduodenoscopia compreso passaggio di sonda di dilatazione | |
Esofagogastroduodenoscopia diagnostica ed eventuale test rapido h. Pylori | |
Rettoscopia diagnostica con strumento rigido | |
Rettosigmoidoscopia diagnostica con fibre ottiche | |
Ecografia | |
Addome inferiore-pelvi e superiore con valutazione intestino (esame completo) | |
Addominale inferiore- pelvi (esame completo) | |
Addominale superiore (esame completo) | |
Ecocardiocolordoppler fetale | |
Ecocardiogramma m mode 2d |
Ecocardiogramma m mode 2d doppler e colordoppler, con eventuali prove farmacologiche o sotto sforzo (ecocardiostress) | |
Ecocardiogramma m mode 2d e doppler, con eventuali prove farmacologiche o sotto sforzo (ecocardiostress) | |
Fegato e vie biliari - ghiandole salivari bilaterali - grossi vasi - intestinale - linfonodi mono/bilaterali - mammaria monolaterale o bilaterale - mediastinica o emitoracica - milza - muscolare, tendinea o articolare - oculare e orbitaria- pancreatica - parti molli - pelvica (utero, annessi e vescica) - peniena - prostatica e vescicale, sovrapubica - renale e surrenale bilaterale - testicolare (bilaterale) - tiroidea e paratiroidea - vescicale (compreso eventuale uso del mezzo di contrasto) | |
Isterosonosalpingografia o sonosalpingografia (compreso mezzo di contrasto) | |
Prostatica e vescicale o anale e rettale, transrettale | |
Renale, surrenale bilaterale e vescica | |
Transesofagea per gastroenterologia | |
Transfontanellare encefalica | |
Vescicale perminzionale o intracavitaria transuretrale |
73
Allegato 3
Elenco Prevenzione Cardiovascolare – Oncologica
74
PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE-ONCOLOGICA Uomo | |
(in unica soluzione una volta ogni tre anni per età maggiore di 45 anni) | |
E.c.g. di base | |
Ecografia prostatica e vescicale sovrapubica | |
Antigene prostatico specifico (psa) | |
Emocromocitometrico e morfologico (hb,gr,gb, piastrine, indici eritrocitari der.f.l.) | |
Velocità di sedimentazione delle emazie | |
Glicemia | |
Azotemia | |
Creatininemia | |
Colesterolo hdl e ldl | |
Colesterolo totale o colesterolemia | |
Transaminasi glutammico ossalacetica (got) e glutammico piruvica (gpt) | |
Urine, esame chimico e microscopico completo | |
Xxxxx | |
(in unica soluzione una volta ogni tre anni per età maggiore di 45 anni) | |
E.c.g. di base | |
Mammografia bilaterale | |
Citologico per diagnostica tumorale (pap test) o citologico endocervicale e striscio batteriologico vaginale | |
Emocromocitometrico e morfologico (hb,gr,gb, piastrine, indici eritrocitari der.f.l.) | |
Velocità di sedimentazione delle emazie | |
Glicemia | |
Azotemia | |
Creatininemia | |
Colesterolo hdl e ldl |
Colesterolo totale o colesterolemia | |
Transaminasi glutammico ossalacetica (got) e glutammico piruvica (gpt) | |
Urine, esame chimico e microscopico completo |
75
Poste Assicura S.p.A.
00144, Xxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 • Tel.: (x00) 00 000000 • Fax: (x00) 00 00000000 • PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx
Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA 1013058
• Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
Estratto condizioni di assicurazione relative al piano sanitario per il personale (non dirigente) non in forza di Poste Italiane S.p.A. e delle società del Gruppo Poste Italiane.
Nel testo che segue si intendono per:
Accertamento diagnostico: prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una malattia a carattere anche cruento e/o invasivo.
76
Assicurato: il dipendente già destinatario delle prestazioni del “Fondo” e cessati per Quiescenza; risoluzione consensuale; accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per gli i Dipendenti del Gruppo Poste Italiane e all’atto della cessazione hanno richiesto la prosecuzione della copertura base per se o, se già attiva, per il proprio nucleo familiare alle medesime condizioni del piano sanitario per i dipendenti in forza presso le aziende associate al contraente.
Assicurazione: il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente.
Cartella clinica: il documento ufficiale redatto durante il ricovero con pernottamento o il Day hospital/surgery o l’intervento ambulatoriale, contenente le generalità dell’Assicurato, la diagnosi, l’anamnesi patologica, prossima e remota, le terapie effettuate, gli interventi chirurgici effettuati, gli esami e il diario clinico, nonché la scheda di dimissione ospedaliera (SDO).
Contraente: il soggetto, che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il Premio.
Convenzione: accordo tra Contraente e Società al fine di disciplinare le modalità di sottoscrizione della Polizza.
Ente Aderente o Ente: il soggetto giuridico che ha aderito alle disposizioni del contraente al fine di rendere i propri dipendenti (inclusi, qualora da questi richiesto, i relativi componenti del Nucleo Familiare) fruitori delle prestazioni coperte
Franchigia: la somma determinata in misura fissa che rimane a carico dell’Assicurato.
Fondo: Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Postevita, nella presente polizza coincide con il Contraente
Grande Intervento Chirurgico: l’Intervento chirurgico rientrante nell’Elenco dei Grandi Interventi Chirurgici come da Allegato.
Indennità sostitutiva: importo giornaliero erogato dalla Società in caso di ricovero, corrisposto in assenza di richiesta di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero stesso.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro in forza del presente contratto.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
77
Intervento chirurgico: l’atto medico realizzato in Strutture Sanitarie regolarmente autorizzate da personale regolarmente abilitato in base ai requisiti di legge, avente una diretta finalità terapeutica, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti, ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa.
Non sono considerati Interventi chirurgici né le riduzioni incruente di fratture e lussazioni, né gli accertamenti diagnostici o di controllo, anche quando invasivi o comportanti prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche e/o per l’introduzione di idoneo strumento all’interno dell’organismo.
Non sono altresì considerati interventi chirurgici i soli trattamenti sanitari a scopo terapeutico, quali cure oncologiche o somministrazione di qualsivoglia medicinale, anche tramite cruentazione dei tessuti.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, l’istituto universitario, la clinica o casa di cura privata regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza o lunga degenza, di soggiorno o di riposo per la cura di anziani o malati cronici, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, e le residenze sanitarie assistenziali.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Malattia: ogni riscontrabile e obiettivabile alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di
prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici.
Malattia mentale: tutte le patologie mentali e del comportamento (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricomprese nel capitolo V della 9° revisione della Classificazione Internazionale della Malattie (ICD-9 dell’OMS).
Malformazione: deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.
Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.
Medicina alternativa o complementare / medicina non ufficiale: le pratiche mediche “non convenzionali” definite dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri: agopuntura; fitoterapia; medicina ayurvedica; medicina antroposofica; medicina omeopatica; medicina tradizionale cinese; omotossicologia; osteopatia; chiropratica.
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Polizza: il documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: il corrispettivo annuo dovuto dal Contraente alla Società.
Retta di degenza: costo giornaliero per la degenza/il ricovero in Istituto di cura e per l’ordinaria assistenza medico-infermieristica, sia ordinaria che intensiva.
Ricovero: la degenza dell’Assicurato in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Ricovero improprio: la degenza/il ricovero sia con che senza pernottamento in Istituto di Cura, che non risulta essere necessaria in riferimento al quadro clinico, durante la quale non viene praticata alcuna terapia complessa e vengono eseguiti solo accertamenti diagnostici che normalmente vengono effettuati in regime ambulatoriale senza alcun rischio o particolare disagio per il paziente.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Scoperto/Franchigia: la parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Società/Impresa/Compagnia: Poste Assicura S.p.A.
Trattamenti fisioterapici e rieducativi: prestazioni di medicina fisica e riabilitativa eseguiti da medico o da professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia, effettuate e fatturate esclusivamente presso Istituti di Cura, Centri Medici e medici specialisti regolarmente iscritti all’Albo, tese a rendere possibile il recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine di polizza. Dalla presente copertura dovranno, in ogni caso, ritenersi escluse tutte le prestazioni finalizzate al trattamento di problematiche di natura estetica, nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo preminente avvenga nell'ambito della medicina estetica. Ogni ciclo di trattamenti fisioterapici e rieducativi deve essere prescritto da medico specialista la cui specializzazione sia congrua con la patologia certificata.
Visita specialistica: la visita viene effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e prescrizioni di terapie cui tale specializzazione si riferisce. Sono ammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale, con esclusione di quelle effettuate da medici praticanti le medicine alternative.
79
***
Art. 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Omissis
Art. 2
Decorrenza, durata e proroga dell’assicurazione
Omissis
Art. 3
Determinazione e pagamento del premio
Omissis
Art. 4
Assicurati
Gli Assicurati devono essere persone fisiche residenti in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Nel rispetto di quanto stabilito tra il Fondo e la Compagnia l’assicurazione è prestata per:
• i dipendenti già destinatari delle prestazioni del “Fondo” e cessati per Quiescenza; risoluzione consensuale; accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per gli i Dipendenti del Gruppo Poste Italiane e all’atto della cessazione hanno richiesto la prosecuzione della copertura base per se o, se già attiva, per il proprio nucleo familiare alle medesime condizioni del piano sanitario per i dipendenti in forza presso le aziende associate al contraente.
• tutti i componenti dell’intero Nucleo Familiare del dipendente che ne faccia richiesta, che abbiano i requisiti per l’iscrizione al Fondo previsti dal Regolamento. In particolare, per Nucleo Familiare deve intendersi il coniuge o il convivente “more uxorio” da almeno un anno prima della copertura sanitaria, unitamente ai figli fiscalmente a carico, secondo le vigenti disposizioni di legge, di uno dei due coniugi/conviventi e sino al compimento del 26° anno di età, ovvero senza limite di età nel caso di inabilità totale del figlio medesimo.
La presente copertura assicurativa potrà essere estesa esclusivamente all’intero Nucleo Familiare, sempre che l’Assicurato ne abbia chiesto (e ottenuto) l’adesione al Fondo.
Art. 5
80
Limiti di età
Xxxxx i requisiti di assicurabilità concordati tra il Fondo e la Compagnia, i Dipendenti già destinatari delle prestazioni del “Fondo” e cessati per quiescenza, risoluzione consensuale, accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per i Dipendenti del Gruppo Poste Italiane, potranno mantenere il diritto, e per se e, se già iscritto per il nucleo familiare, alle coperture sanitarie previste, fino al compimento dell’età massima di 75 anni del dipendente cessato; nel caso in cui il coniuge compia i 75 anni prima del Dipendente cessato, decadrà da tale momento dalle coperture assicurative. La scelta della predetta opzione di prosecuzione dell’iscrizione al Fondo andrà espressamente esercitata dal Dipendente all’atto della cessazione del rapporto lavorativo e con l’impegno a versare, ad esclusivo proprio carico, le quote annue tempo per tempo definite per la categoria “pensionati” dal Fondo. In caso di decesso del pensionato ex Dipendente del Gruppo Poste Italiane, la copertura sanitaria verrà meno anche per il relativo nucleo familiare, se assistito
Art. 6
Termini di carenza
Non sono previste carenze
Art. 7
Inclusioni ed esclusioni di Assicurati
Omissis
Art. 8
Foro competente e procedimento di mediazione
Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o domicilio dell’Assicurato o degli aventi diritto previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L.n.69/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti e salvo diverse disposizioni di legge pro tempore vigenti. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione, accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice territorialmente competente.
Art. 9
Modifiche del contratto di assicurazione
81
Omissis.
Art. 10
Estensione territoriale
La presente copertura assicurativa ha validità in tutto il mondo.
Art. 11
Legge applicabile e rinvio
Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge italiana.
Art. 12
Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano, secondo quanto disposto dall’art. 2952 del Codice Civile.
Art. 13
Reclami
Eventuali reclami nei confronti della Società e riguardanti il rapporto
contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx
Fax n°: 00.0000.0000.
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, la Società – in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 – invierà risposta esclusivamente all’Assicurato.
82
Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente a IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativo al reclamo rattato dall’Impresa e inviarlo a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore – Divisione Gestione Reclami
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx
Telefono al n°: 06. 42.133.1
E’ inoltre a disposizione il sito internet xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti la procedura di gestione dei reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei reclami, con i relativi recapiti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L.
n. 9/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure
ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’ art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.
GARANZIE ASSICURATE
Art. 14
Oggetto dell’assicurazione
Il presente contratto prevede il rimborso delle spese mediche sostenute dall’Assicurato a seguito di Malattia o Infortunio, nei limiti indicati nel Quadro Sinottico.
Le possibili opzioni:
Base:
• Grandi Interventi Chirurgici (GIC)
• Diagnostica di Alta Specializzazione
• Visite Specialistiche ambulatoriali
• Pacchetto Mamma Bambino
• Check Up cardiovascolare e oncologico
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• Prestazioni Odontoiatriche
La copertura per ciascun Assicurato decorre dalla data comunicata dal Contraente/Azienda Associata, secondo la procedura concordata tra le Parti, e si intende:
a) la data di primo inizio della Polizza per tutti coloro che rientrano nella categoria assicurata a tale data;
b) la data di acquisizione del diritto all’assicurazione per nuove assunzioni e promozioni successive alla data di cui al punto a).
Sono rimborsabili le spese sostenute per infortuni occorsi successivamente alla data di ingresso dell’Assicurato in copertura.
Altresì sono comprese le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto o di appendice per successiva inclusione di persone, nonché le malattie croniche e recidivanti.
Sono altresì compresi i difetti fisici la cui correzione non sia stata possibile o indicata nei primi 3 anni di vita e che rappresentino rischio oggettivo di conseguenze o complicanze patologiche per l’Assicurato.
Opzione Base:
Art. 15.1
Ricovero in Istituto di cura per i Grandi Interventi Chirurgici (Allegato 1)
L’indennizzo è previsto per gli interventi compresi nell’elenco di cui all’Allegato 1, anche se eseguiti con tecniche operatorie diverse o aggiornate purché rientranti nella medesima tipologia. La Società provvede al pagamento delle spese:
a) Per onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (risultante dal referto operatorio);
b) Per diritti di sala operatoria;
c) Per materiale di intervento, ivi compresi i trattamenti terapeutici erogati e gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento (endoprotesi);
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d) Per assistenza medica e infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami, purché relativi al periodo di ricovero e alla patologia che comporta il ricovero;
e) Per retta di degenza. Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie;
f) Per le visite specialistiche e accertamenti diagnostici nei giorni precedenti l’inizio del ricovero, nonché per le prestazioni sanitarie nei giorni successivi alla cessazione del ricovero stesso (visite specialistiche, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prestazioni chirurgiche e Infermieristiche, terapie), purché correlate all’intervento.
g) Si intendono comunque compresi anche i ricoveri per cure, accertamenti e interventi preparatori all’intervento principale o da questo resi necessari e comunque a esso connessi.
h) per retta per l’accompagnatore in Istituto di cura o, in caso di indisponibilità ospedaliera, in struttura alberghiera privata;
i) per spese di assistenza infermieristica individuale privata;
j) per viaggio e trasporto dell’Assicurato e dell’accompagnatore allo e dall’Istituto di cura e quelle da un Istituto di Cura all’altro; il trasporto è rimborsabile se effettuato con il mezzo di trasporto più idoneo.
Si precisa che in caso di trapianto d’organi o parte di essi sull’Assicurato sono comprese anche:
• le spese relative al prelievo sul donatore comprese quelle per il trasporto dell’organo;
• nel caso di donazione da vivente le spese effettuate durante il ricovero
del donatore.
Art. 15.2
Indennità sostitutiva per i Grandi Interventi Chirurgici (Allegato 1)
In alternativa a quanto previsto al precedente art. 15.1, per gli interventi compresi nell’elenco di cui all’Allegato 1, sempreché indennizzabili ai sensi di Polizza, qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a un’indennità per ogni giorno di ricovero con pernottamento.
Art. 15.3
Diagnostica di Alta Specializzazione (Allegato 2)
La Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui all’Allegato 2.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
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Art. 15.4
Visite specialistiche ambulatoriali
La Società provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche e relativi accertamenti diagnostici correlati, conseguenti a malattia o a infortunio (escluse visite odontoiatriche). Rientra in garanzia esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di un’eventuale patologia.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del medico che, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
Art. 15.5
Mamma e bambino
La presente garanzia prevede che l’Assicurato possa usufruire delle seguenti prestazioni:
• spese sostenute per ecografie effettuate durante la gravidanza (comprovata da idonea certificazione medica).
• indennità per ogni giorno di ricovero con pernottamento, nel caso in cui, in occasione del parto, l’Assicurato si avvalga del Servizio
Sanitario Nazionale;
• spese per interventi effettuati nel primo anno di vita del neonato per la correzione di malformazioni congenite, comprese le visite, gli accertamenti diagnostici pre e post intervento, nonché la retta per l’accompagnatore per il periodo del ricovero.
Art. 15.6
Prestazioni di prevenzione cardiovascolare e oncologica (Allegato 3)
La Società provvede al pagamento delle prestazioni presenti nell’elenco in Allegato 3, da effettuarsi esclusivamente in strutture sanitarie convenzionate.
Le prestazioni sono riconoscibili ogni 3 anni per Assicurato con età superiore a 45 anni.
Le prestazioni previste devono essere effettuate in un’unica soluzione e vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime.
Art. 15.7
Prestazioni Odontoiatriche
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La Società provvede al pagamento nei limiti e alle condizioni del quadro sinottico, purché effettuate in strutture sanitarie convenzionate.
Art. 16
Esclusioni
L’assicurazione non è operante per:
1) la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici;
2) le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici;
3) le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto);
4) le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell’infertilità e comunque quelli relativi alla fecondazione artificiale;
5) i ricoveri causati dalla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
6) il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di
psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
7) gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;
8) gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato;
9) le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
10) le conseguenze di guerra, insurrezione generale, operazioni, occupazioni militari ed invasioni movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici;
11) i farmaci, le visite e i trattamenti medici e chirurgici di medicina alternativa o non convenzionale e sperimentale;
12) medicinali non somministrati in degenza;
87
13) le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi, le spese sostenute presso strutture non autorizzate ai sensi di Legge e gli onorari di Medici Specialisti non iscritti al relativo Albo professionale e/o privi di abilitazione professionale. Sono altresì escluse le prestazioni di routine e/o controllo salvo quanto previsto all’art. 15.6;
14) le cure ed interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o
malformazioni congenite preesistenti alla data di decorrenza della copertura, nonché le patologie ad esse correlate, salvo quelle relative ai bambini di età inferiore ad 1 anno assicurati dalla nascita;
15) i disordini alimentari (anoressia, bulimia, sindrome da alimentazione incontrollata) e qualsiasi cura resa necessaria di questi disturbi, gli interventi di chirurgia bariatrica finalizzata alla cura dell’obesità ad eccezione dei casi di obesità di III° grado (Indice di Massa Corporea uguale o superiore a 40);
16) la correzione dei vizi di rifrazione quali ad esempio: miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia;
17) trattamenti non ritenuti necessari dal punto di vista medico e non resi necessari da malattia ed infortunio nonché i ricoveri effettuati allo scopo di praticare check-up clinici (ricoveri impropri);
18) qualsiasi terapia medica svolta in day hospital e ambulatorialmente escluso quanto espressamente previsto;
19) i ricoveri in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali), in strutture per lunga degenza, le cure termali, i ricoveri in case di cura dedicate al benessere della persona;
20) emodialisi; esami termografici; iniezioni sclerosanti; lenti da vista, lenti a contatto e montature;
21) le prestazioni determinate da positività HIV ed AIDS e sindromi ad esse correlate, nonché da malattie sessualmente trasmesse;
22) le prestazioni non espressamente specificate nelle singole garanzie
e relativi allegati.
NORME IN CASO DI SINISTRO
Art. 17
Obblighi in caso di sinistro
Dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l’Assicurato o il Contraente/Azienda Associata o, se impossibilitato a farlo, gli aventi diritto, devono darne comunicazione alla Società. La denuncia del sinistro deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora, natura del sinistro e cause che lo hanno determinato; la denuncia deve essere corredata da idonea certificazione medica. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della copia della cartella clinica e ulteriore documentazione utile richiesta dalla Società.
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Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
Colui che richiede l’indennizzo deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto.
Nel rispetto delle garanzie di polizza, gli Assicurati possono usufruire delle prestazioni sanitarie mediante due modalità:
• Forma “indiretta”: l’Assicurato invia le ricevute che attestano le spese sanitarie sostenute presso una qualsiasi struttura sanitaria non convenzionata con la Società. Qualora ne sussistano i presupposti, l’Assicurato riceverà il rimborso delle predette spese (nei limiti e nei massimali previsti nel Certificato di Polizza) mediante bonifico bancario, per il tramite della Società;
• Forma “diretta”: l’Assicurato usufruisce delle prestazioni sanitarie presso una delle strutture convenzionate (i.e., Network Convenzionato) con la Società In questo caso se il costo delle prestazioni è compreso nei limiti e nei massimali previsti nel Certificato di Polizza, l’Assicurato non effettua alcun pagamento alla struttura sanitaria appartenente al Network Convenzionato, al netto di eventuali scoperti e/o minimi non indennizzabili; se il costo delle prestazioni supera i limiti ed i massimali previsti dalla Polizza, l’Assicurato deve pagare alla struttura sanitaria appartenente al Network Convenzionato esclusivamente la differenza tra il costo della prestazione e quanto previsto dalla Polizza oltre eventuali scoperti e/o minimi non indennizzabili.
Di seguito sono descritte le specifiche:
Forma “indiretta”
Per richiedere alla Società il rimborso delle spese sanitarie pagate direttamente, nei limiti e nei massimali previsti dalla Polizza, l’Assicurato potrà procedere in modalità digitale. Nel dettaglio dovrà accedere alla propria area riservata sul portale web del Fondo; accedere al menu Richieste On-line che permetterà l’accesso alla sezione del portale gestito direttamente dalla Compagnia
Le richieste acquisite perverranno direttamente alla Società che procederà alla valutazione dei rimborsi dovuti secondo le Condizioni di Assicurazioni. Il rimborso delle spese avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario utilizzando le coordinate IBAN comunicate dall’Assicurato.
Forma “diretta”
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Gli Assicurati che desiderano usufruire delle prestazioni sanitarie in forma “diretta” devono esibire un documento di riconoscimento o quanto espressamente richiesto dalle strutture convenzionate (i.e., Network Convenzionato), al fine di consentire a queste ultime di verificarne la regolare iscrizione presso il Contraente/Azienda Associata. Dopo aver accertato l’assistibilità, e quindi la possibile erogazione delle prestazioni in forma “diretta”, le strutture sanitarie convenzionate erogano la prestazione e anticipano le spese sostenute dagli Assicurati nei limiti e nei massimali previsti in Polizza.
L’Assicurato, per usufruire della prestazione nella struttura sanitaria convenzionata, deve compilare un modulo nel quale dichiara di essere a conoscenza che:
▪ il Contraente/Azienda Associata è a gestione convenzionata e che le coperture sanitarie sono prestate dalla Società;
• si obbliga a saldare direttamente all’Istituto di cura e ai medici convenzionati tutte le prestazioni non contemplate in polizza e qualsiasi eccedenza a suo carico compresi eventuali scoperti e/o minimi non indennizzabili;
▪ scioglie dal segreto professionale i medici-chirurghi che eseguiranno le prestazioni sanitarie in convenzione, acconsentendo all’eventuale invio da parte di questi ultimi della relativa documentazione sanitaria alla Società assicurativa e/o al Contraente/Azienda Associata;
▪ fornisce il consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, così come previsto dalla legge 196/03 sulla Privacy;
▪ si obbliga a rimborsare alla Società a posteriori le eventuali spese già liquidate che, dall’esame della cartella clinica o di altra documentazione medica, anche successiva all’erogazione delle prestazioni sanitarie stesse, risultassero non contemplate dalle coperture previste.
In alcune strutture sanitarie convenzionate potrebbero operare medici che non hanno accertato l’accordo di convenzionamento, in questi
casi l’Assicurato dovrà richiedere il rimborso in forma indiretta.
Le richieste di rimborso relative alle spese sostenute devono essere trasmesse alla Compagnia, attraverso l’area riservata web resa disponibile dalla stessa all’interno del portale del Fondo, nel più breve tempo possibile. Per gli aspetti di dettaglio si fa riferimento alla Guida Operativa.
Art. 18
Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa richiesta dalla Società.
Il pagamento delle richieste di rimborso avverrà solo tramite bonifico bancario utilizzando le coordinate IBAN fornite dall’Assicurato.
Le liquidazioni dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento dei rimborsi in Euro.
Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, il valore di cambio è ricavato dalla quotazione della BCE.
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Art. 19
Collegio Medico
In caso di controversie mediche sulla natura dell’evento o sulla misura dell’indennità da corrispondere all’Assicurato, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo
verbale. Nel caso in cui le parti dovessero concordare di conferire tale mandato irrevocabile al predetto Collegio medico, le stesse rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
Art. 20
Altre Assicurazioni
L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dalla preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l’Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell’art. 1910 del Codice Civile.
In caso di attivazione di un contratto di assicurazione con altra compagnia assicurativa, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all’Assicurato stesso dalla compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.
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LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTOSTANTE INFORMATIVA PRIVACY
Informativa privacy ai sensi dell’art.13 D.lgs. giugno 2003 n.196
Finalità del trattamento dei dati personali e sensibili
I dati personali e sensibili forniti da lei stesso o da altri soggetti(1) sono trattati per:
a) finalità connesse all’esecuzione del contratto e in generale ad ogni finalità assicurativa(2)
• dare esecuzione al contratto assicurativo ed in particolare procedere all’attività di liquidazione dei Sinistri;
b) finalità derivanti da obblighi di legge
• adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento o della normativa europea connesso all’esecuzione del contratto assicurativo.
Modalità del trattamento dei dati personali e sensibili
I Suoi dati personali e sensibili sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei Sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l’ausilio o meno di strumenti elettronici.
Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto
Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell’ambito del servizio
di liquidazione dei Sinistri che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili”. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del Sinistro.
Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali IVASS - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine.
Comunicazione dei dati a soggetti terzi
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Per le finalità sopra descritte i Suoi dati (in particolare dati personali, contatti telefonici ed e-mail, indirizzo Residenza) potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di Titolari autonomi o di Responsabili del trattamento per ogni finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all’estero.
Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita, del Gruppo Poste Italiane, della catena distributiva quali Intermediari, agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, Società di servizi per il quietanzamento, Società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei Sinistri, centrali operative di assistenza e Società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, Società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; Società di servizi postali indicate nel plico postale; Società di revisione e di consulenza; Società di informazione commerciale per rischi finanziari, Società di servizi per il controllo delle frodi, Società di recupero crediti.
(1) Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla Società informazioni finanziarie, professionali etc.
(2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di Polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei Sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell’Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno;
attività statistiche.
In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell’ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo chiedendolo a:
Poste Assicura S.p.A.
Gruppo Assicurativo Poste Vita Ufficio Privacy
Xxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
fax 00.0000.0000
I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.
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Esercizio dei diritti
La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:
Poste Assicura S.p.A.
Gruppo Assicurativo Poste Vita Ufficio Privacy
Xxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
fax 00.0000.0000
QUADRO SINOTTICO
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GARANZIE Ospedaliere | |
Grande Intervento Chirurgico | Xxx annuo € 75.000,00 Max per evento ricovero: € 50.000,00 in rete: 100% fuori rete: scoperto 20% |
pre/post | 90/90 sino ad un massimale per anno di € 1.850,00 e per ricovero/evento di € 850,00 |
In rete: scoperto 15% | |
fuori rete: scoperto 40% | |
Retta di degenza (non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie) | Fino a € 300,00 al giorno |
Retta per l’accompagnatore (in istituto di cura, o, in caso di indisponibilità ospedaliera, in struttura alberghiera) | Fino a € 55 al giorno – Max 30 giorni per ricovero |
Assistenza infermieristica individuale privata | Fino a € 50 al giorno – Max 30 giorni per ricovero |
Viaggio e trasporto dell’assistito e di un accompagnatore da e all’Istituto di Cura e da un Istituto di Cura all’altro (Il trasporto è rimborsabile se effettuato con il mezzo di trasporto più idoneo) | Scoperto 20% - Max rimborsabile € 750,00 per ricovero |
Indennità sostitutiva giornaliera per GIC | Max € 100,00 al giorno / max 30 gg |
Extraospedaliere | |
Diagnostica di Alta Specializzazione | Max € 1.750,00/anno In rete: franchigia € 25,00 fuori rete: 50% minimo € 80,00 |
Visite specialistiche ambulatoriali | Max € 600,00/anno In rete: franchigia € 25,00 fuori rete: fuori rete: sub limite max € 40,00/prestazione |
Mamma e Bambino | Accertamenti pre parto: max € 300,00/anno In rete: Scoperto 30% minimo € 25,00 Fuori rete: Scoperto 50% minimo € 25,00 Spese neonati max € 2.500,00 indennità ricovero parto € 35,00 al dì per max 7 gg. |
Prestazioni di prevenzione cardiovascolare e oncologica | Max € 150 solo in network. Franchigia 10% minimo € 25,00 |
PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE Diagnosi e prevenzione | |
Visita Orale | 2 volte l'anno |
Endorale Periapicale (Lastrina 4x3) | 2 l'anno |
Prima ablazione tartaro annuale | Franchigia € 35 |
Seconda ablazione tartaro annuale | Franchigia € 35 |
Emergenza odontoiatrica | |
Visita di emergenza con eventuale prescrizione di terapia medica | 1 l’anno |
Endorale Periapicale (Lastrina 4x3) | 1 volta l'anno |
Trattamento di Pronto Soccorso | 1 l’anno |
Otturazione | 1 l'anno |
Conservativa | |
2 otturazioni gratuite l’anno | |
Otturazione di cavita di i classe - qualsiasi materiale - ad elemento | Nessuna Franchigia |
Otturazione di cavita di ii classe - qualsiasi materiale - ad elemento | Franchigia € 10 |
Otturazione di cavita di iii classe - qualsiasi materiale - ad elemento | Franchigia € 10 |
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Allegato 1
Elenco Grandi Interventi Chirurgici
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GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI Cardiochirurgia | |
Bypass aorto coronarici multipli (c.e.c.) | |
Bypass aorto coronarico singolo (c.e.c.) | |
Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta o neonatale, compresi aneurismi o sostituzioni valvolari multiple o sostituzione aortica o plastica dell'aorta (c.e.c.), salvo gli interventi specificati | |
Commisurotomia per stenosi mitralica | |
Ferite o corpi estranei o tumori del cuore o per tamponamento, interventi per | |
Fistole arterovenose del polmone, interventi per | |
Massaggio cardiaco interno | |
Pericardiectomia parziale | |
Pericardiectomia totale | |
Reintervento con ripristino di c.e.c. | |
Sezione o legatura del dotto arterioso di botallo | |
Sostituzione valvolare in heart port | |
Sostituzione valvolare singola (c.e.c.) | |
Sostituzioni valvolari con by- pass aorto coronarici (c.e.c.) | |
Trapianto cardiaco (omnicomprensivo di tutti i servizi ed atti medici) | |
Valvuloplastica cardiochirurgica | |
Cardiologia interventistica | |
Angioplastica coronarica vaso singolo con o senza trombolisi comprensivo di eventuale stand-by cardiochirurgico ed eventuale applicazione di stents | |
Angioplastica coronarica vasi multipli con o senza trombolisi comprensivo di eventuale stand-by cardiochirurgico ed |
eventuale applicazione di stents | |
Chirurgia della mammella | |
Per gli interventi di chirurgia demolitiva è compresa la ricostruzione plastica mammaria (escluse protesi). L'intervento chirurgico di posizionamento o sostituzione di protesi mammaria è riconosciuto solo a seguito di chirurgia demolitiva per neoplasia. Sono escluse le prestazioni con finalità estetiche. | |
Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfoadenectomie associate | |
Mastectomia semplice totale con eventuali linfoadenectomie | |
Mastectomia sottocutanea | |
Quadrantectomia con ricerca ed asportazione del linfonodo sentinella e linfoadenectomie associate | |
Quadrantectomia con ricerca ed asportazione del linfonodo sentinella (compresa prestazione del medico nucleare/radiologo), senza altre linfoadenectomie associate | |
Quadrantectomia senza linfoadenectomie associate | |
Tumorectomia o quadrantectomia con resezione del linfonodo sentinella e linfoadenectomie associate | |
Chirurgia generale | |
Interventi chirurgici minori Tumori superficiali: neoformazioni soprafasciali. Tumori profondi: neoformazioni sottofasciali. Tumori profondi extracavitari: tumore del muscolo scheletrico, tumore o lesione similtumorale fibrosa. | |
Tumore profondo maligno tronco/arti, asportazione di | |
Collo | |
Paratiroidi - trattamento completo, intervento sulle | |
Paratiroidi, reinterventi | |
Tiroidectomia totale, o totalizzazione di tiroidectomia, qualsiasi via di accesso, senza svuotamento laterocervicale | |
Tiroidectomia totale per gozzo mediastinico, intervento per | |
Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale monolaterale |
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Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale bilaterale | |
Tumore maligno del collo, asportazione di (escluso i casi descritti) | |
Esofago | |
Diverticoli dell'esofago cervicale (compresa miotomia), intervento per | |
Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfoadenectomia | |
Esofago cervicale, resezione dell', con esofagostomia | |
Esofago, resezione parziale dell' , con esofagostomia | |
Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale linfoadenectomia | |
Megaesofago, intervento per | |
Megaesofago, reintervento per | |
Varici esofagee: intervento transtoracico o addominale | |
Stomaco - Duodeno | |
Fistola gastro-digiuno-colica, intervento per | |
Gastrectomia parziale o subtotale (compresa eventuale linfoadenectomia) | |
Gastrectomia totale con linfoadenectomia anche estesa | |
Gastrectomia totale con linfoadenectomia estesa con splenopancreasectomia sinistra associata | |
Gastrectomia totale per patologia benigna | |
Resezione gastro duodenale | |
Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica anastomotica | |
Varici gastriche (emostasi chirurgica) | |
Intestino: Digiuno - Ileo - Colon - Retto - Ano | |
Trattamenti terapeutici iniettivi: trattamento con tossina botulinica per le ragadi anali e trattamento con sclerosanti per le emorroidi. | |
Amputazione addomino- perineale sec. Xxxxx, trattamento completo |
Ano preternaturale, chiusura, ricostruzione continuità | |
Anoplastica (come unico intervento) | |
By-pass gastro intestinali o intestinali per patologie maligne | |
Colectomia segmentaria con linfoadenectomia ed eventuale colostomia | |
Colectomia totale (compresa eventuale stomia) | |
Colectomia totale con linfoadenectomia (compresa eventuale stomia) | |
Emicolectomia destra con linfoadenectomie | |
Emicolectomia sinistra con linfoadenectomie ed eventuale colostomia (xxxxxxxx ed altre) | |
Megacolon, intervento per | |
Megacolon: colostomia | |
Procto-colectomia totale con pouch ileale | |
Resezione del sigma-retto per patologia maligna con eventuali linfoadenectomie associate | |
Resezione retto-colica anteriore (anche ultra bassa) compresa linfoadenectomia ed eventuale colonstomia | |
Retto, amputazione del, per neoplasia dell'ano, compresa eventuale linfoadenectomia inguinale bilaterale | |
Tumore maligno del retto, per via trans-anale o con microchirurgia endoscopica trans-anale (tem), asportazione di | |
Peritoneo | |
Occlusione intestinale con resezione | |
Fegato e vie biliari | |
Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica- cava | |
Colecistostomia per neoplasie non resecabili | |
Coledoco/epatico/digiuno/duode nostomia con o senza |
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