COMUNE DI PORTO MANTOVANO PROT. N° _ REP. N°
COMUNE DI PORTO MANTOVANO PROT. N° _ REP. N°
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER UTENTI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, ASILO NIDO, SAD COMUNALE E CENTRO RICREATIVO ESTIVO - PERIODO 01.09.2021 - – 31.08.2026 - CIG 8794262694
IMPORTO CONTRATTUALE EURO =, oltre
IVA di legge.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno ( ) xxx xxxx xx
, xx Xxxxx Xxxxxxxxx (XX), nella sede di Via davanti a me , Segretario Generale, a questo atto autorizzato ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, si sono personalmente presentati e costituiti i Signori:
1) , nato a , il e domiciliato per la carica presso il Comune di Porto Mantovano, nell’espressa ed unica sua qualità di Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Porto Mantovano, (Codice Fiscale: ), in forza dell’art. 5 del D.Lgs. 267/2000 e del Decreto n. del , ed in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato “AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE”;
2) Sig. , nato a , il
Legale rappresentante/procuratore dell’impresa
, con sede a , che dichiara di agire in nome e per conto della medesima impresa, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di , codice fiscale e partita IVA n° , che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “CONCESSONARIO”.
Detti comparenti della cui identità personale qualifica e poteri di firma, io Segretario Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale dichiarano:
- che tra di loro non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, con questo atto ricevuto in modalità informatica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
- che rinunziano di comune accordo e col mio consenso all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare, per atto pubblico, quanto segue:
PREMESSO che:
la Provincia di Mantova e e il Comune di Porto Mantovano hanno sottoscritto apposita “Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Mantova delle funzioni di stazione appaltante da parte del Comune di Porto Mantovano”, approvata rispettivamente per la Provincia di Mantova con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 04/06/2013 e successiva determinazione dirigenziale n. 649 del 06/08/2013 e per il Comune di Porto Mantovano con DCC n. 51 del 16/07/2013.
con successiva Deliberazione della Giunta del Comune di Porto Mantovano n. 15 del 18.02.2020 la Provincia di Mantova è stata espressamente delegata a espletare, su delega del Comune ed in nome e per conto di quest’ultima, la procedura di affidamento in concessione del “Servizio di ristorazione per utenti Scuole dell’Infanzia, Primaria, Asilo Nido e SAD Comunale e Centro Ricreativo Estivo” sino alla predisposizione del relativo contratto con l’aggiudicatario da sottoscriversi da parte del Comune di Porto Mantovano ente committente dei servizi in concessione.
con la citata Deliberazione della Giunta del Comune n.15/2020 sono inoltre stati formulati gli indirizzi per l’affidamento del suddetto servizio;
con successiva determinazione del Comune n. del 2021 è stato approvato il Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, della concessione del “Servizio di ristorazione per utenti Scuole dell’Infanzia, Primaria, Asilo Nido e SAD Comunale e Centro Ricreativo Estivo”, comprendente i seguenti documenti: Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, Schema di contratto, Piano Economico Finanziario (PEF), DUVRI, per un valore complessivo stimato di Euro 3.686.375,00 + I.V.A per la durata della concessione prevista in cinque anni;
con la medesima determinazione n. /2021 si è disposto di:
- avviare la procedura aperta ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della concessione in oggetto;
- aggiudicare la concessione medesima con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente pii vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e con eventuale verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del
X.Xxx. n.50/2016 e s.m.i.;
- approvare gli schemi di Bando di Gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, predisposti dalla Stazione Appaltante Provincia di Mantova e da questa a sua volta approvati con determinazione dirigenziale n. del
2021;
La Stazione Appaltante Provincia di Mantova con determinazione dirigenziale n. del ha provveduto a nominare il Seggio di Gara per l’esame della documentazione amministrativa;
Il Comune di Porto Mantovano con determinazione n. del
ha provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice per l’apertura delle offerte tecniche ed economiche e lo svolgimento delle operazioni di gara.
A seguito di esperimento di procedura aperta, a fronte delle offerte tecniche ed economiche presentate, la Commissione Giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione a favore della Ditta , con sede in , in quanto miglior offerente avendo conseguito il massimo punteggio finale, pari a punti ed offerto il ribasso del % sull’importo del singolo pasto posto a base di gara, da tenere all’atto della stipula del contratto, oltre I.V.A. di legge pari a €
=, come da verbale di aggiudicazione dal n. al n.
delle riunioni della Commissione;
DATO ATTO che:
la Stazione Appaltante Provincia di Mantova ha effettuato i controlli prescritti, ai sensi del combinato disposto dall’art. 81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del concorrente a favore del quale è
stata proposta l’aggiudicazione e che tali controlli hanno dato esito positivo; con determinazione del Comune n. del , efficace
dal sono stati approvati i verbali di gara, depositati agli atti del Comune e disposto il provvedimento di aggiudicazione;
in data , la Ditta , per mezzo del legale rappresentante, ha provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 1 del
D.P.R. 187/91, in merito alla propria composizione societaria;
la Stazione appaltante Provincia di Mantova, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ha richiesto il rilascio dell’informazione antimafia a comunicazione antimafia nei confronti della Ditta , come previsto dall’art. 87 del D. Lgs. 159/2011;
la Prefettura di tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ha comunicato in data , che a carico della sopracitata ditta e dei relativi soggetti di cui all’art.
85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.lgs. 159/2011;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Premesse
1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.
AR. 2 - Oggetto del contratto
1. il Sig. , in nome e per conto del Comune di Porto
Mantovano conferisce alla Ditta , con sede a , , che per mezzo del Legale
Rappresentante Sig. accetta, la concessione del
“Servizio di ristorazione per utenti Scuole dell’Infanzia, Primaria, Asilo Nido e SAD Comunale e Centro Ricreativo Estivo”.
2. In particolare oggetto del presente contratto di concessione è il servizio di ristorazione che il Concessionario è tenuto a prestare e realizzare a favore degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria, anziani del SAD comunale, educatori che svolgono il servizio di sorveglianza degli alunni durante il pasto presso la Scuola Primaria di Bancole, S. Xxxxxxx e Soave, insegnanti autorizzati al consumo dall’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, utenti dell’Asilo Nido comunale e utenti del Centro ricreativo estivo, conformemente a quanto previsto nei documenti a base di gara (Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale) e a quanto offerto dal Concessionario stesso in sede di gara.
3. Il Concessionario accetta senza riserva alcuna la concessione oggetto del presente contratto e dichiara di assumerla con organizzazione di mezzi necessari e con piena assunzione del rischio operativo connesso alla sua gestione.
ART. 3 – Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale del contratto, a seguito dell’offerta del % sull’importo della quota pasto pari ad € 5,00, posta a base di gara, ammonta ad € (diconsi Euro / ), oltre I.V.A. di legge pari ad € , per l’importo complessivo di
€ , . così come risulta da offerta economica presentata in sede di
gara, facente parte del presente contratto e ad esso materialmente allegata.
2. Il presente contratto viene stipulato a MISURA, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice
3. Le prestazioni contenute nell’offerta tecnica presentata in sede di gara costituiscono specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano il concessionario e che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per l’Amministrazione concedente.
ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto
1. La concessione viene affidata ed accettata sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di seguito Capitolato) e dai suoi allegati, dal Disciplinare di gara, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare;
2. Al presente contratto vengono allegati materialmente i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare:
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (allegato sotto la lett. “ ”)
- Offerta Economica presentata dal concessionario in sede di gara (allegata sotto la lett. “ ”)
- Piano Economico Finanziario (P.E.F.) ed eventuale Relazione Accompagnatoria presentati dal concessionario in sede di gara (allegati sotto la lett. “ ”)
3. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare:
a) Disciplinare di Gara
b) Le fideiussioni e polizze di garanzia;
c) Codice di comportamento del Comune di Porto Mantovano
4. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad eseguire i servizi di cui al presente contratto alle condizioni offerte in sede di gara, di cui ai seguenti documenti ed elaborati, anch’essi facenti parte integrante del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
- Modulo “Dichiarazioni Integrative” presentato in sede di gara (Allegato …. Disciplinare di gara);
Offerta Tecnica: costituita da:
- Modulo “Offerta Tecnica” presentato in sede di gara (Allegato .. al Disciplinare di gara);
- Relazione Metodologica ed Illustrativa relativa al progetto di gestione dei servizi offerti;
- Piano di Assorbimento del personale presentato in sede di gara
Le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare i suddetti documenti ed elaborati che formano parte integrante e sostanziale del presente contatto, depositati presso la sede del Comune – Servizio
ART. 5 - Durata
1. Il contratto è stipulato per una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di consegna del servizio, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto, accettata con apposito verbale relativo, altresì, alla consegna dei locali e delle attrezzature del Centro cottura di Via Treves.
2. Ai sensi di quanto previsto al paragrafo 4) del Disciplinare di gara, qualora alla scadenza del contratto il Comune non avesse provveduto all’aggiudicazione del servizio per il periodo successivo, l’Impresa aggiudicataria uscente è comunque obbligata a garantire il servizio agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per il nuovo affidamento, e comunque al massimo per la durata di mesi 9 (nove). L’Amministrazione concedente esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto.
ART. 6 - Garanzia definitiva
1. Si dà atto che il Concessionario, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione n. , (conforme allo Schema Tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16) rilasciata dalla
, emessa in data
, per l'importo garantito di € =, (diconsi Euro ).
2. Si dà atto che la cauzione è ridotta del % ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto l’impresa è in possesso della/e
certificazione/i di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
.
3. Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora l’Amministrazione concedente abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
4. Il Concessionario si impegna a mantenere la suddetta garanzia definitiva per tutta la durata della concessione. Nel caso in cui tale garanzia debba essere prorogata di anno in anno a cura del Concessionario, lo stesso dovrà provvedervi tempestivamente e dovrà inviare all’Amministrazione concedente copia della quietanza del pagamento del relativo premio.
5. La garanzia assicurativa è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Concessionario ed eventuali percentuali di scoperto o di franchigia non sono opponibili all’Amministrazione concedente.
ART. 7 – Xxxxx – Xxxxxxxx e polizze assicurative
1. Il Concessionario assume l’esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà e/o di proprietà dell’Amministrazione concedente, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto della concessione e delle attività connesse, sollevando l’Amministrazione concedente da ogni responsabilità al riguardo.
2. In particolare il Concessionario risponde di tutti i danni causati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del rapporto contrattuale:
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà del Concessionario stesso;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione concedente;
- a terzi e/o cose di loro proprietà
3. Si dà atto che il Concessionario, come richiesto dall’art. 40 del Capitolato , ha stipulato:
- polizza assicurativa n. rilasciata dalla
, emessa in data
, con effetto dal e termine , per danni agli impianti e agli arredi nonché per i rischi del servizio, compreso furto, incendio, scoppio, intossicazione alimentare, con i contenuti e per importo non inferiore a quanto richiesto dal citato articolo del Capitolato;
- polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per sinistri persone e/o cose n. rilasciata dalla ,
emessa in data , con effetto dal e termine
, con i contenuti e per importo non inferiore a quanto richiesto dal citato articolo del Capitolato.
4. Il Concessionario si impegna a mantenere le suddette polizze per tutta la durata della concessione. Nel caso in cui tali polizze debbano essere prorogate di anno in anno a cura del Concessionario, lo stesso dovrà provvedervi tempestivamente e dovrà inviare all’Amministrazione concedente copia delle quietanze del pagamento dei relativi premi
5. A prescindere dai massimali assicurati, il Concessionario è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tali massimali.
ART. 8 - Tutela dei lavoratori
1. Nell’esecuzione del presente contratto il Concessionario si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Si dà atto che il contratto collettivo nazionale applicato dal Concessionario è il seguente Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 comma 5 e 5bis del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 9 – Assunzioni obbligatorie
1. Si dà atto che il Concessionario ha dichiarato di non essere tenuto all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.
Oppure
1. Si dà atto che il Concessionario ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.
ART. 10 – Clausola sociale e Piano di Assorbimento del personale
1. Si dà atto che al presente contratto di concessione si applica la “clausola sociale” di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come disciplinata al paragrafo 25) del Disciplinare di gara;
2. Il Concessionario a tal fine dichiara di applicare le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo nazionale indicato al citato
paragrafo 25) del Disciplinare di gara (CCNL
aggiornamento
Oppure
- ultimo
dichiara di applicare le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo nazionale applicato (CCNL ) in quanto più favorevoli rispetto a quanto previsto nel CCNL indicato al citato paragrafo 25) del Disciplinare di gara.
3. Il Concessionario si obbliga pertanto a rispettare quanto previsto nel “Piano di Assorbimento del personale del gestore uscente” presentato in sede di gara.
4. La violazione degli impegni assunti con il Piano di Assorbimento potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere.
Art. 11 - Doveri comportamentali
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del “Codice di comportamento del Comune di Porto MAntovano”, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2014, il Concessionario e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.
2. Il Concessionario i impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del
decreto legislativo n. 39 del 2013.
ART. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto della concessione. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Il Concessionario ha comunicato all’Amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
ART. 13 – Corrispettivo del contratto
1. Il Concessionario ha diritto al corrispettivo per i pasti effettivamente prenotati e forniti, prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, sulla base dei pasti rilevati dal sistema informatizzato. .
2. Nello specifico il corrispettivo del presente contratto è rappresentato:
- dalla riscossione diretta della tariffa unitaria a pasto, dovuta dagli utenti del servizio di refezione delle scuole dell’infanzia e primaria, di cui l’Impresa aggiudicataria è titolata alla riscossione;
- dalla riscossione diretta della tariffa unitaria a pasto, dovuta dagli utenti
anziani del servizio del SAD comunale di cui l’Impresa aggiudicataria è titolata alla riscossione;
- dalla riscossione diretta della tariffa unitaria a pasto, dalla Ditta/Cooperativa del servizio di educativa scolastica, individuata a seguito di altra gara, per gli educatori che svolgono il servizio di sorveglianza degli alunni durante il pasto presso le scuole primaria di Bancole, S. Xxxxxxx e Soave. Il Comune fornirà all’Impresa aggiudicataria i riferimenti per l’emissione di regolari fatture mensili;
- dagli importi rimborsati dal Comune relativamente al servizio di refezione degli utenti delle scuole dell’infanzia, primaria e degli anziani del SAD comunale, all’Impresa aggiudicataria in base ai pasti effettivamente somministrati, nella misura determinata dalla differenza tra la quota pasto offerta in sede di aggiudicazione del servizio e le tariffe agevolate poste a carico degli utenti, in base all’ISEE, cosi come determinate dal Comune;
- dalle somme pagate dal Comune per i pasti forniti agli insegnanti aventi diritto al pasto gratuito, che sono comunicati dall’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, agli utenti dell’asilo nido comunale, agli utenti del Centro ricreativo estivo.
- dalle quote corrisposte dal Comune per il riequilibrio economico finanziario.
ART. 16 – Provvedimenti per inadempienza agli obblighi contrattuali
1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità del Concessionario di rilevanza civile o penale che derivassero da disservizi nell’esecuzione del contratto, comporteranno l’applicazione di penali o provvedimenti come previsto nel Capitolato.
2. Resta impregiudicato il diritto dell’Amministrazione concedente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
ART. 17 – Divieto di cessione del contratto - Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. In considerazione della natura della presente concessione e della necessità che l’oggetto principale di essa venga assunto da un unico operatore economico al fine di garantire l’ottimizzazione del servizio e la piena assunzione del rischio operativo, è consentito il subappalto ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. esclusivamente per i servizi, costituenti attività secondarie ricomprese nel contratto di concessione, indicati nel paragrafo 9) del Disciplinare di gara .
3. Il Concessionario, come indicato a tale scopo in sede di offerta, ha dichiarato di avvalersi della possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti prestazioni;
4. L’affidamento in subappalto delle suddette prestazioni è subordinato alla previa autorizzazione dell’Amministrazione concedente. A tal fine il Concessionario dovrà provvedere al deposito presso l’Amministrazione concedente del/dei contratto/i di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
5. Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.
6. Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione l’Amministrazione
concedente provvederà ai controlli necessari per verificare in capo ai subappaltatori il possesso dei requisiti generali nonché il possesso dei requisiti speciali e delle autorizzazioni eventualmente richieste in merito alle prestazioni oggetto del subappalto.
7. Il Concessionario sarà inoltre tenuto a comunicare all’Amministrazione concedente ogni modifica dei dati e delle informazioni fornite in merito ai subappaltatori che dovesse intervenire durante l’esecuzione della concessione; parimenti sarà tenuto ad ottenere l’autorizzazione dalla Amministrazione concedente con riferimento a eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nella concessione. Tali disposizioni non si applicano ai fornitori.
8. In considerazione delle caratteristiche della presente concessione, in cui non sono previsti pagamenti a favore del concessionario, nulla è dovuto dall’Amministrazione concedente ai subappaltatori per le prestazioni dagli stessi eseguite.
ART. 18 - Verifiche e controlli
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del Capitolato l’Amministrazione concedente individuerà tra il proprio personale un funzionario (direttore dell’esecuzione) che svolgerà funzioni di raccolta delle informazioni, di controllo e di sviluppo delle attività e dei servizi gestiti dal Concessionario. A tal fine il funzionario incaricato potrà, in qualsiasi momento, accertare il buon andamento dei servizi ed effettuare tutte le verifiche ed i controlli ritenuti necessari, come previsto dal citato art. 47 del Capitolato.
2. Inoltre l’Amministrazione concedente si riserva di procedere con proprio personale o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi particolarmente
qualificati, al controllo periodico e senza preavviso, della qualità e della quantità dei servizi resi.
3. L’Amministrazione concedente effettuerà verifiche e controlli, tramite personale tecnico competente, al fine di monitorarne il corretto andamento.
4. Al fine di meglio vigilare sul buon andamento della gestione dei servizi affidati l’Amministrazione concedente si avvarrà anche di apposita Commissione Mensa, come prevista e disciplinata al citato art. 24 del Capitolato.
5. I controlli e le verifiche eseguiti nel corso del contratto non escludono la responsabilità del Concessionario in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo al Concessionario, né alcuna preclusione in capo all’Amministrazione concedente.
ART. 19 – Xxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx - Xxxxxx
0. In caso di violazione da parte del Concessionario degli obblighi che derivano dal presente contratto di concessione verranno applicate le penali previste dall’art. 42 del Capitolato
2. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art. 43 del Capitolato.
3. La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la regolare contestazione dell’inadempienza al Concessionario, con assegnazione di un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione per eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, si provvederà ad applicare le penalità previste nonché, se necessario, a mettere in mora il Concessionario
affinché entro il termine assegnato fornisca le prestazioni ed i servizi dovuti.
4. In caso di risoluzione per inadempimento l’Amministrazione concedente provvederà all’escussione della garanzia definitiva costituita dal Concessionario, fatto salvo in ogni caso l’ulteriore risarcimento dei danni in ordine alla mancata corretta esecuzione del contratto nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento del Concessionario, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.
ART. 20 -Rischio ed equilibrio economico -finanziario della concessione
1. E’ onere del Concessionario effettuare le proprie valutazioni tecniche ed economiche per garantire l’impegno assunto in sede di offerta e gestire completamente il servizio oggetto della concessione.
2. Ai sensi dell’art. 165, primo comma del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., al Concessionario è trasferito il rischio operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi determinati dalla gestione del servizio oggetto della concessione incidano sull’equilibrio del Piano Economico Finanziario prodotto in sede in gara.
3. Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario tali da incidere, nel corso della concessione, sull’equilibrio del Piano Economico Finanziario potranno comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, nel rispetto e secondo le modalità previste dall’art. 165, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
ART. 21 - Definizione delle controversie
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al
presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.
3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono devolute all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
4. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede del Comune di Porto Mantovano.
ART. 22 - Spese di contratto, di registro ed accessorie
1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico del Concessionario
2. Sono altresì a totale carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la realizzazione dei lavori di completamento dei 4 appartamenti APA e per la gestione del servizio oggetto della concessione,
3. Il Concessionario dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell’esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.
4. Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa
fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
ART. 23 – Rimborso spese di pubblicazione
Si dà atto che il Concessionario ha provveduto a rimborsare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), le spese sostenute dall’Amministrazione concedente per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, che ammontano a complessivi €
;
Oppure
Si dà atto che il Concessionario provvederà a rimborsare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) ed entro e non oltre la data del , le spese sostenute dall’Amministrazione concedente per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, che ammontano a complessivi € ;
ART. 24 - Norma di rinvio
1. La concessione oggetto del presente contratto viene affidata ed accettata sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, le cui disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel presente contratto.
2. Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché nel Codice Civile.
Art. 25 – Trattamento dei dati personali
1. Il conferimento dei dati personali del Concessionario è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.
2. Al Concessionario competono i diritti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal X.Xxx. 10 agosto 2018 n.101:
3. Il titolare del trattamento dei dati relativi al presente contratto è l’Amministrazione committente Comune di Porto Mantovano, con sede in Xxxxx Xxxxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, x. 000.
Incaricato per il trattamento dei dati relativi al presente contratto è la Rag. Xxxxx Xxxxxxx, Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Porto Mantovano.
* * * *
Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N° 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. N° 82/2005.
Io sottoscritto segretario rogante, certifico che i documenti allegati in copia informatica al presente atto sotto le lettere a) e b), formati in origine su supporto analogico, sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 3 del D. Lgs. 82/2005.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico originale, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici su n° 22 pagine a video.
L’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
IL CONCESSIONARIO
IL SEGRETARIO ROGANTE