CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI COLONNE E OTTICHE LAPAROSCOPICHE DA DESTINARE ALL’UNITÀ OPERATIVA CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Indice:
Art. 1 OGGETTO - VALORE DELL’APPALTO – DURATA DELL’APPALTO Art 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Art. 3 COLLAUDO – MODALITÀ DI VERIFICA DELLE FORNITURE – RESPONSABILITÁ PER VIZI NON RILEVATI IN FASE DI COLLAUDO
Art. 4 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTI – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – AGGIORNAMENTO DEL PREZZO
Art. 6 PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO Art. 7 SPESE ED ONERI CONTRATTUALI
Art. 8 DISCIPLINA DEL CONTRATTO – RISERVATEZZA
Art. 1 Oggetto - Durata Dell’appalto - Valore Dell’appalto
Il presente capitolato disciplina la fornitura in regime di service di n° 2 colonne laparoscopiche, n° 10 ottiche laparoscopiche e n° 1 stampante medicale A4 da destinare all’Unità Operativa Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Il sistema comprende strumentazione, materiale complementare e accessorio, assistenza tecnica, eventuale aggiornamento tecnologico e addestramento del personale dell’U.O. e del Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale. I quantitativi e le caratteristiche tecniche minime devono rispondere a quanto indicato all’art. 2 “Descrizione della fornitura” del presente Capitolato Speciale d’appalto.
La durata dell’appalto è di 5 anni (sessanta mesi), decorrenti dall’avvenuto collaudo delle strumentazioni di cui all’oggetto. L’importo complessivo a base di gara, stimato per tutta la durata dell’appalto (cinque anni) e comprensivo degli oneri sicurezza, è pari a € 275.000,00 al netto dell’IVA. Gli oneri per la sicurezza - stimati per tutta la durata dell’appalto - ammontano complessivamente a € 500,00. Sono ammesse solo offerte complessive pari alla base d’asta o al ribasso rispetto all’importo indicato posto a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza. Saranno escluse le offerte al rialzo rispetto all’importo posto a base di gara.
Il Fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni dell’Azienda o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi.
Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti oggetto della presente gara a condizioni più vantaggiose, sulla base di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla Regione Sardegna o di convenzioni CONSIP, l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.
Art. 2 - Descrizione della Fornitura
COLONNA LAPAROSCOPICA HD
Quantità richieste: 2
Specifiche tecniche colonna laparoscopica dotata di:
TELECAMERA DIGITALE FULL HD:
- Telecamera a 3 CCD ad alta risoluzione a scansione progressiva con zoom ottico parafocale;
- Tasti sulla testa camera per il controllo delle funzioni di acquisizione immagini (foto e video), stampa o comandi remoti di altre periferiche collegate;
- 2 Uscite video digitali HD
FONTE LUMINOSA A LED O EQUIVALENTE
- Completa di 3 cavi luce;
- potenza 175 W;
- intensità luminosa regolabile;
- tasto stand-by per la riduzione immediata della luce emessa ad un valore minimo di sicurezza
INSUFFLATORE A CO2
Flusso regolabile superiore a 25 l/ min e pressione regolabile superiore a 25 mmHg;
Eventuale possibilità di gestione di flusso e pressione in remote attraverso la testina della telecamera Allarmi visivi ed acustici per sovrappressione;
Valvola di sicurezza per scarico CO2 in eccesso; Sistema di preriscaldamento;
Completo di set di tubi (1 tubo HP e 20 tubi monouso) e di 20 filtri monouso sterili; Funzionante anche con gas medicale della rete ospedaliera.
POMPA DI ASPIRAZIONE ED IRRIGAZIONE PER LAPAROSCOPIA ED ISTEROSCOPIA
- Pompa di aspirazione ed irrigazione di tipo peristaltico;
- Livello di vuoto regolabile;
- Flusso regolabile con sistema di protezione per sovraflusso.
MONITOR LCD FULL HD
- Schermo da 26” medicale;
- Possibilità di montaggio sia su carrello che braccio mobile.
MONITOR LCD AUSILIARIO
- Schermo da 26” completo di xxxxxxxx
- Possibilità di montaggio sia su carrello che su braccio mobile
- Preferibilmente interconnettibile con monitor principale in modalità wireless senza perdita delle caratteristiche full-HD
CARRELLO PORTASTRUMENTI
- Carrello completo di trasformatore di isolamento di potenza non inferiore a 2000 VA;
- Dotato di almeno 8 prese elettriche IEC;
- Dotato di almeno 4 ripiani capienti;
- Completo di asta portabottiglie e porta bombole.
SISTEMA REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE IMMAGINI
- Strumenti dedicati per la registrazione ed archiviazione immagini, gestibili anche dalla testina della telecamera;
- Monitor touch screen;
- possibilità di memorizzazione dei dati su memorie di massa USB esterne, e server di rete
- Masterizzatore DVD.
- Il sistema dovrà assicurare la compatibilità allo standard DICOM ed essere dotato di tutte le interfacce Hardware/Software necessarie.
STAMPANTE MEDICALE A4 A COLORI di caratteristiche idonee all’uso delle apparecchiature comprese nel service comprensiva di tutti i materiali di consumo necessari per tutta la durata contrattuale
Caratteristiche tecniche OTTICHE LAPAROSCOPICHE Ostetricia e ginecologia
Ottica Laparoscopica 0° da 5 mm. Quantità richiesta: n° 2 Ottica Laparoscopica 30° da 5 mm. Quantità richiesta: n° 2 Ottiche Laparoscopiche 0° da 10 mm. Quantità richieste: n° 4 Ottica Laparoscopica 30° da 10 mm. Quantità richiesta: n° 2
Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese e interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D.Lgs. 163/2006. Il Concorrente sarà pertanto libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell’appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell’ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. Il Concorrente deve provare in modo soddisfacente per la stazione appaltante che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche. Verranno valutate eventuali migliorie offerte rispetto alle richieste di capitolato.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 13 dell’art. 68 del DLgs 163/2006, non appare giustificata una procedura di gara ad evidenza pubblica per l’acquisto di prodotti esclusivi di una sola ditta e, in particolare, sarebbe illegittima la clausola del bando nella misura in cui non consentisse valutazioni di equivalenza dei prodotti in gara, sia per violazione di legge, sia per manifesta illogicità. Tale illegittimità è conseguenza diretta del tenore dell’art. 68, il quale dispone che le specifiche tecniche dei beni oggetto di appalto pubblico devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza (comma 2) e stabilisce che, a meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le dette specifiche non devono menzionare (neanche per implicito, s’intende) una fabbricazione o provenienza determinata, né far riferimento ad una origine o produzione specifica che avrebbe come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti (comma 13).
Si specifica che, rispetto ai requisiti richiesti, ciascun offerente è ammesso a fornire la prova, con qualsiasi mezzo appropriato, dell’idoneità della propria offerta al raggiungimento del fine specifico perseguito dal contratto; o, in altre parole, a fornire la prova, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalla stazione appaltante, che le soluzioni da essa proposte, pur avendo ad oggetto prodotti e servizi non specularmente conformi alle specifiche individuate come riferimento, tuttavia ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche stesse.
Resta il fatto che – ritenuta effettivamente sussistente da parte della stazione appaltante l’equivalenza nel senso sopra specificato – la maggiore o minore rispondenza di un offerta ai requisiti ritenuti essenziali costituirà oggetto di valutazione tecnica dell’offerta medesima in sede di gara sulla base dei criteri predeterminati dal disciplinare.
Condizioni addizionali di fornitura:
Le apparecchiature proposte dovranno essere in possesso del marchio CE e corredate da opportuna certificazione. Le apparecchiature dovranno essere altresì conformi alle caratteristiche tecniche dichiarate dall’appaltatore nel rispetto sostanziale delle specifiche indicate e conformi alle disposizioni e normative nazionali applicabili. Le apparecchiature sono fornite in locazione e dovranno essere ritirate dall’appaltatore allo scadere del contratto senza oneri aggiuntivi per l’Azienda. La ditta aggiudicataria dovrà altresì:
1) garantire la fornitura in opera delle apparecchiature, con le caratteristiche tecniche minime descritte;
2) effettuare, ove necessari, tutti i lavori di collegamento delle apparecchiature essenziali per renderla perfettamente operativa;
3) effettuare un adeguato corso formativo destinato agli utilizzatori e ai tecnici del Servizio di Ingegneria Clinica;
4) fornire gratuitamente durante tutto il periodo della locazione tutte le eventuali nuove versioni del software di base comprensivi di tutti gli aggiornamenti hardware indispensabili per un corretto funzionamento;
5) offrire il servizio di assistenza delle apparecchiature e degli eventuali accessori ad esse collegate tale da garantire, oltre a quanto indicato ai punti precedenti, l’installazione, l’avviamento, il collaudo; la sostituzione di parti di ricambio; la piena funzionalità e il mantenimento della sicurezza elettrica delle apparecchiature attraverso l’esecuzione delle rispettive verifiche secondo le norme vigenti in materia; la manutenzione “full risk” – ordinaria e straordinaria.
6) fornire i manuali operativi e tecnici in italiano
Si precisa che l’appalto è concepito come obbligazione di risultato: la fornitura dovrà, pertanto, includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta. Il risultato atteso è la fornitura in opera perfettamente funzionante delle apparecchiature ed il loro mantenimento in perfetta efficienza per tutta la durata dell’appalto. L’aggiudicatario non potrà a nessun titolo pretendere compensi ulteriori e diversi da quelli previsti in offerta economica per dare perfettamente compiuta l’obbligazione di risultato.
Art. 3 Esecuzione della fornitura
La consegna e installazione delle apparecchiature oggetto della presente gara avverrà a cura e spese dell’aggiudicatario entro 30 giorni dalla stipula del contratto ed il relativo collaudo avverrà entro 30 giorni dalla installazione. Sono a carico della Ditta le spese per eventuali opere edili e di impiantistica occorrenti per l’installazione. Alla scadenza del contratto l’apparecchiatura verrà restituita alla Ditta.
La Ditta potrà proporre la sostituzione dell’apparecchiatura e dei materiali con altri nuovi che eventualmente ponga in commercio durante la vigenza del contratto e che presentino migliori od uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità rispetto a quelli aggiudicati, ferme restando tutte le rimanenti condizioni precedentemente stabilite dalla gara. Sarà inoltre possibile, per esigenze di servizio, disattivare, modificare le quantità e qualità d’alcuni parametri richiesti, o inserire ulteriori parametri non indicati nella programmazione o immessi sul mercato successivamente all’aggiudicazione; tutto ciò, previa autorizzazione dell’Amministrazione, e conferma o miglioramento per l’Azienda delle condizioni di gara (uguale o maggiore percentuale di sconto rispetto a quella applicata in sede di gara).
Art. 4 Collaudo – Modalità di verifica delle forniture – Responsabilità per vizi non rilevati in fase di collaudo
Eseguite perfettamente le obbligazioni inerenti la consegna in opera delle forniture perfettamente funzionanti, verranno eseguite congiuntamente dall’aggiudicatario e dal personale dell’Azienda o da questa incaricato (esperti in ingegneria clinica, incaricati delle verifiche di sicurezza sulle apparecchiature elettromedicali e sugli impianti elettrici dei locali ad uso medico ecc.) le prove di accettazione della fornitura che dovranno accertare che l’intera fornitura, regolarmente installata, sia funzionante e conforme alle
indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale e in offerta accettata. In tale sede si procederà altresì alla verifica di rispondenza delle capacità prestazionali delle apparecchiature a quelle dichiarate in sede di offerta.
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza a tempo pieno di un tecnico esperto per tutto il tempo previsto per le prove di collaudo.
Il tempo massimo per l’effettuazione delle prove di verifica della fornitura in opera è di dieci giorni decorrenti dalla dichiarazione della Ditta di perfetta esecuzione di tutte le operazioni di fornitura in opera.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente, e comunque non oltre il termine assegnato dai verificatori, alla eliminazione di tutti i difetti e/o inadempienze riscontrati in sede di effettuazione delle verifiche. Xxxxxxx rifiutate le forniture che risultino difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni di contratto.
Quando tutte le verifiche abbiano avuto esito positivo, sarà effettuata la formazione base agli utilizzatori: dall’ultimazione della formazione, l’Azienda si riserva un breve periodo di prova delle apparecchiature al termine del quale verrà firmato il collaudo delle apparecchiature stesse.
All’impresa Aggiudicataria, fino all’esecuzione del collaudo, potranno essere firmate dal personale Aziendale solo bolle di consegna e/o rapporti di lavoro finalizzati all’installazione.
Dalla data dell’esito positivo del collaudo decorreranno i termini della garanzia post-collaudo e di gratuita manutenzione così come risulta dal presente Capitolato. Il deposito dei manuali d’uso e manutenzione, delle certificazioni di conformità e di ogni altra certificazione e documentazione tecnica o descrittiva richiesta nel presente Capitolato deve aver luogo prima della sottoscrizione del verbale di collaudo.
L’assenza di rappresentanti dell’Appaltatore è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori.
Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l’appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni occulti che non siano emersi al momento della verifica, ma vengono in seguito accertati.
Art. 5 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli obblighi previsti in altre parti del Capitolato sono a carico dell’appaltatore i seguenti obblighi:
- l’appaltatore con la firma del contratto si assumerà, oltre all’obbligazione di risultato, la responsabilità per tutti i danni a persone, sia terzi (incluso il personale dell’A.O.U.) che propri dipendenti, e cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione del presente appalto, tenendo, in ogni caso, sollevata l’Amministrazione dell’Azienda, unitamente ai tecnici da essa incaricati, da ogni responsabilità;
- l’appaltatore risponderà totalmente con esclusività della sicurezza di quanto fornito, sia civilmente sia penalmente, tenendo sollevati ed indenni per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, l’Amministrazione appaltante e suoi dipendenti e incaricati;
- l’appaltatore assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga comunque in possesso, non li
divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento, ai sensi della vigente legislazione in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili;
- l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori (in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.).
La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto. Ulteriori oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore:
- L’obbligo, ove necessario, con oneri inclusi nel prezzo d’aggiudicazione, di realizzare e/o modificare tutte le strutture anche impiantistiche necessarie per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature, nel rispetto della normativa vigente;
- L’obbligo di allacciarsi agli impianti, sotto la propria esclusiva responsabilità, dopo aver effettuato le verifiche necessarie atte ad evitare ogni evento negativo e solo dopo esplicita autorizzazione del Servizio Tecnico di questa Azienda;
- L'obbligo di non danneggiare, nell’espletamento dell’appalto, strutture, opere, impianti ed altri beni esistenti nei luoghi in cui verrà eseguita la fornitura e di provvedere a sua cura e spese alle riparazioni o sostituzioni di eventuali beni danneggiati. L'Appaltatore è obbligato, altresì, a provvedere a tutte le operazioni di pulizia, rimozione trasporto e smaltimento degli imballaggi dopo l’esecuzione dell’appalto; l'appaltatore è obbligato a smaltire i rifiuti normali e speciali e tutti i materiali di risulta secondo le normative di legge;
- La fedele esecuzione del progetto offerto in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che la fornitura e i correlati servizi risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto conseguente all’offerta accettata ed ai suoi allegati ed a perfetta regola d’arte;
- L'onere di rifondere tutti i danni che potessero essere arrecati, in conseguenza dell’appalto, dal personale, dalla mano d'opera e dai mezzi dell'Impresa di suoi subappaltatori e/o ausiliari e/o collaboratori a qualsiasi titolo a persone (sia terzi che dipendenti della A.O.U.) nonché alle proprietà dell'Ente Appaltante o di terzi in genere;
- Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi bene, materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che in discesa, adottando i provvedimenti e le cautele necessari;
- L’idonea protezione di quanto fornito a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa;
- La consegna di tutti i materiali occorrenti per la fornitura ed istallazione delle apparecchiature completamente e perfettamente funzionanti di cui al Capitolato con le integrazioni di cui all’offerta tecnica dell’aggiudicatario franca di ogni spesa di imballaggio, di trasporti di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico ma anche il trasporto fino al luogo di destinazione;
- I rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra, nonché la protezione degli elementi di fornitura per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.;
- Il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e sulla salute dei lavoratori vigenti, oltre che delle regole di comune diligenza, prudenza ed esperienza, in modo da garantire l’incolumità del personale a
qualunque titolo impiegato nell’appalto e di terzi. L’Appaltatore è tenuto a fornire all’Azienda, in modo chiaro ed evidente tutte le informazioni sulla problematica infortunistica relativa all’utilizzo dei beni offerti;
- Le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale, quante volte occorra;
- Tutte le spese inerenti il collaudo (compresi ad es. i costi per l’utilizzo materiali di consumo), escluso il compenso professionale degli addetti al collaudo designati dall’Azienda e che operano per essa;
- L’obbligo di formare il personale dipendente dell’Azienda al corretto uso dell’attrezzatura, secondo quanto riportato dal presente Capitolato;
In generale ed in conclusione, ogni onere necessario per dare l’appalto eseguito a regola d'arte e per consentire il corretto ed ottimale uso delle apparecchiature, senza che la Stazione appaltante debba sostenere alcuna spesa oltre al prezzo pattuito.
Art. 6: Fatturazione e pagamenti – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – Aggiornamento del prezzo
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. L'importo degli oneri della sicurezza sarà corrisposto all'appaltatore in proporzione all'importo delle singole fatture periodiche.
Le modalità di emissione delle fatture relative ai canoni di noleggio delle apparecchiature verranno concordate con l’aggiudicatario. Le fatture dovranno essere emesse dopo il collaudo positivo delle apparecchiature.
L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda. L’Aggiudicatario potrà richiedere che i pagamenti abbiano luogo, ad esempio, a mezzo bonifico, ed in tali casi i tempi ulteriori per l’incasso rispetto a quelli d’emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamento.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jure. L’appaltatore comunicherà all’Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l’Appaltatore dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questo.
L'appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante.
Il numero CIG dovrà essere riportato nelle fatture e negli strumenti di pagamento relativi all’appalto di che trattasi.
I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.
Art. 7 Penali - Risoluzione del contratto – Diritto di recesso
Oltre che negli altri casi previsti dal presente Capitolato, sono sanzionabili con l’irrogazione di penali, commisurate alla gravità dell’evento, tutte le violazioni delle norme contrattuali commesse dall’Appaltatore, chiunque sia l’autore materiale dell’evento (incluso quindi l’operato di subappaltatori, soggetti di cui l’appaltatore si sia avvalso ecc).
Sono quindi sanzionabili, a puro titolo esemplificativo:
- i casi di ritardo nelle riparazioni o sostituzioni di apparecchiature inefficienti o guaste: penale pari al
1 per mille dell’importo contrattuale annuale risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara, iva esclusa, per ogni ora di ritardo, fino alla riparazione o sostituzione che elimini l’impedimento;
- il caso di ritardo nella sostituzione di forniture non conformi alle specifiche tecniche o difettose: penale pari al 1 per mille dell’importo contrattuale annuale risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara, Iva esclusa, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
La gravità dell’evento è da valutarsi (le circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza):
1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d’appalto;
2) in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull’efficienza, sull’efficacia, sulla continuità del servizio;
3) alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l’Azienda o un terzo (ad esempio, l’assistito) ha subito;
4) della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
5) di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
L’evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell’attività medica; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.
Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell’Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti o ulteriori oneri sostenuti.
Le penali ed i danni potranno essere ritenuti sui corrispettivi e/o sulla garanzia definitiva che l’Appaltatore è obbligato, in tali casi, a reintegrare.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre che nei casi previsti da specifiche clausole di risoluzione del contratto contenute in altre parti del presente Capitolato, il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda:
A) DI DIRITTO:
• in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, dal contratto d’appalto e dal CCNL e relativi accordi integrativi applicabili al personale impiegato in appalto;
• in caso di violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui l’appaltatore si sia avvalso;
• in caso di violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commessa dall’appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui l’appaltatore si sia avvalso;
• in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti in contratto d’appalto;
• in caso di impossibilità, per qualunque altra circostanza, anche indipendente dalla volontà dell’appaltatore, di conseguire il risultato complessivo che costituisce l’oggetto del presente capitolato;
• in caso applicazione di penali per due volte nell’arco di 6 mesi (computando retroattivamente dall’ultima penale irrogata) o per tre volte nella misura massima nel periodo di durata contrattuale;
B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:
• in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall’ordinamento al tempo dei fatti vigente);
• negli altri casi previsti dalla legislazione pubblicistica e civilistica vigente.
In tali ipotesi (risoluzione di diritto e previa formale costituzione in mora) l’Azienda:
- potrà affidare, anche temporaneamente, il servizio ad altro offerente scorrendo la graduatoria o, in alternativa, potrà affidarlo ad altra Impresa individuata con negoziazione diretta e gli eventuali maggiori oneri saranno a carico dell’Affidatario;
- procederà all’incameramento della cauzione definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni e delle spese.
DIRITTO DI RECESSO
Il diritto di recesso è regolato dal C.C. salvo quanto previsto dal presente articolo
L’Azienda ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi tempo, con preavviso di 90 giorni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
ART. 8 Spese ed oneri contrattuali
Sono a carico dell’appaltatore le spese contrattuali, incluse imposte, tasse e spese di scritturazione e registrazione. A carico dell’appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente, gravino sul servizio, oggetto dell’appalto. Il contratto è soggetto a all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata dalle norme di legge.
ART. 9 Disciplina del contratto - Riservatezza
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, dal bando, dal Disciplinare e dagli altri atti di gara e dalle norme in esse richiamate, si applicano, in ordine di prevalenza ed in quanto compatibili: il Capitolato generale d’appalto dell’A.O.U. di Sassari; le norme pubblicistiche e, in subordine, civilistiche vigenti in materia al momento di stipulazione del contratto.
In materia di riservatezza, all’appalto, ed in particolare ai dati sensibili inerenti i requisiti generali di qualificazione ed alle parti tecniche delle offerte, se inerenti segreti tecnici e commerciali, si applicano: la Direttiva 2004/18/CE; il D.lgs 196/2003; il D.lgs 163/2006, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.