CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
COMPARTO SANITA’
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1994 - 97 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 1994 - 95
A seguito della registrazione in data 26 novembre 1996 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1996, con il quale l’A.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL dell’area della dirigenza medica e veterinaria, il giorno 5 dicembre 1996 alle ore 15, presso la sede dell’A.Ra.N. ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:
– Prof. Xxxxx Xxxx’Xxxxxx (Presidente)
– Xxxx. Xxxx Xxxxxxx De Xxxxxx (Componente)
– Avv. Xxxxx Xxxxxxx (Componente)
– Avv. Xxxxxx Xxxxxx (Componente)
– Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Componente)
ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria: ANAAO-ASSOMED
ANPO
Fed CISL medici - COSIME
FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI AMFUP FEDERAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI FE.S.ME.D. (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO-SNAMI) SIMET
SIVEMP SNR
UMSPED (AAROI-AIPAC) - CIDA
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio di parte normativa 1994-1997 ed al biennio di parte economica 1994- 1995 per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del comparto Sanità.
ART. 36
Recesso dell’azienda o ente
1. Nel caso di recesso dell’azienda o ente ai sensi dell’art. 2118 del C.C. quest’ultima deve comunicarlo per iscritto all’interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. In caso di recesso per giusta causa si applica l’art. 2119 del codice civile. La giusta causa consiste in fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’azienda o ente, prima di recedere dal rapporto di lavoro, contesta per iscritto l’eventuale addebito all’interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un procuratore di sua fiducia. Se l’azienda o ente lo ritenga necessario, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente per un periodo non superiore a trenta giorni mantenendo la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell’anzianità di servizio.
4. La responsabilità particolarmente grave e reiterata, accertata secondo le procedure dell’art. 59, costituisce giusta causa di recesso. L’annullamento della procedura di accertamento della responsabilità del dirigente, disciplinata dall’art. 59, comma 5 e seguenti, fa venire meno gli effetti del recesso.
5. Il dirigente non è soggetto alle sanzioni disciplinari conservative previste dall’art. 7, commi 4 e 5, della legge n. 300 del 1970.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei dirigenti di II livello. Rimane fermo il disposto dell’art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992 riguardante la verifica complessiva dell’espletamento dell’incarico conferito al termine del quinquennio, ai fini del rinnovo dell’incarico stesso; in tal caso il mancato rinnovo produce gli effetti di cui al citato art. 15.
7. In relazione alla specificità della professione medica ed al possibile conflitto tra direttive aziendali e deontologia professionale le parti concordano di costituire una Commissione composta da rappresentanti dell’A.RA.N. e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto da istituirsi entro il 31 ottobre 1996 allo scopo di proporre eventuali soluzioni di integrazione della normativa contrattuale sulla risoluzione del rapporto di lavoro anche alla luce di eventuali casi di recesso nei quali si siano verificati i conflitti di cui sopra . La Commissione concluderà i propri lavori entro il 1 dicembre 1997.
ART. 37
Collegio di conciliazione
1. Ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice competente avverso gli atti applicativi dell’art. 36, commi 1 e 2, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione disciplinate nel presente articolo ed istituite ai sensi dell’art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall’azienda o ente o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere al Collegio previsto dal comma 4.
3. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell’azienda o ente.
4. Il Collegio di conciliazione è composto da tre membri. Il dirigente ricorrente e l’azienda o ente designano un componente ciascuno ed i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di Presidente.
5. Il dirigente interessato provvede alla designazione del proprio componente nell’atto di ricorso. L’azienda o ente comunica per iscritto al ricorrente la designazione del proprio componente entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
6. In caso di mancato accordo o, comunque, di non rispetto dei termini previsti nei commi 3 e 4 per la designazione dei componenti, essi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l’azienda o l’ente.
7. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, i loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.
8. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l’azienda o l’ente si obblighino a riassumere
il dirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. In caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisione, alla quale l’azienda o ente sono tenuti a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.
9. La procedura per la conciliazione e per l’emissione della decisione deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio.
10. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell’azienda o ente una indennità supplementare, determinata in relazione alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell’importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.
11. L’indennità supplementare di cui al comma 10 è automaticamente aumentata, ove l’età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
• 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno compiuto;
• 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto;
• 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto;
• 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto;
• 3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto;
• 2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.
12. Nelle mensilità di cui ai commi 10 e 11 è ricompresa anche la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4.
13. In caso di accoglimento del ricorso, l’azienda o ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal Collegio, ai sensi dei commi 10 e 11.
14. Le spese relative alla partecipazione del Presidente al Collegio sono a carico della parte soccombente.
15. In fase di prima applicazione del presente contratto e, comunque, non oltre il 15 dicembre 1997, il Collegio dispone la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro, senza la tutela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei seguenti casi:
a) qualora accerti che il recesso è dovuto alle cause di nullità di cui all’art. 38, comma 1, lett. a);
b) qualora accerti che il recesso è ingiustificato.
16. Nel caso di recesso ritenuto ingiustificato da parte del Collegio di conciliazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell’indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, il dirigente può avvalersi della disciplina di cui all’art. 39 comma 10, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Azienda od Ente, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
17. La procedura del presente articolo sarà sostituita da quella prevista dall’art. 69 del D.Lgs.
n. 29 del 1993 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.
ART. 38
Nullità del recesso
1. Il recesso è nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il codice civile e le vigenti disposizioni di legge sul rapporto di lavoro dei dirigenti, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall’art. 2110 del codice civile, salvo quanto previsto dagli artt. 24 e 25.
2. In tutti i casi di recesso discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l’art. 18 della L. 300 del 1970.
ART. 39
Termini di Preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1 è di tre mesi.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui al comma 1, è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’azienda o ente ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato.
5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolverlo sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell’altra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si da luogo al pagamento dell’indennità sostitutiva
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dirigente, l’Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del c.c.. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute.
9. L’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4.
10. Qualora il dirigente, anche al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’art. 82 del D.P.R. 384/90, presenti domanda di trasferimento ad altra Azienda od Ente del comparto che vi abbia dato assenso, il nulla osta dell’Azienda od Ente di appartenenza è sostituito dal preavviso di cui al comma 2. Il presente comma si applica esclusivamente nei confronti dei dirigenti di I livello.