•COMUNE DI TRIESTE
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Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321 Rep. \ Racc. n.
Area Servizi di Amministrazione Prot. n. Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno DUEMILA________ il giorno
_______ in una sala del Comune di Trieste.
______ del mese di
Avanti a me, dott. , - rogante - sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità e veste rappresentativa sono certo:
1. , nato a il XX
( ) XXXX ( ),
Direttore dell’Area , domiciliata agli effetti del presente atto presso il Palazzo Municipale in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, la quale interviene e stipula il contratto in oggetto, in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;
2. , nato a il XX
( ) XXXX ( ), il quale interviene e stipula in qualità di dell’Impresa
, (Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXXXXXX P. IVA XXXXXXXXXXX) di
seguito anche detta più brevemente “Impresa”, domiciliato per la sua carica presso , a in via .
Essi comparenti mi chiedono di ricevere nei miei rogiti la seguente
per la miglior intelligenza della quale premettono:
che, con determinazione dirigenziale n. dd. , a firma del Direttore del Servizio Amministrativo della Polizia Locale è stato deciso di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura aperta, per il periodo di due anni eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio;
che, esperita detta gara, con processo verbale di data
è stato aggiudicato all’Impresa
, il servizio di rimozione, deposito e custodia dei veicoli, avendo l’Impresa stessa a disposizione, per lo svolgimento delle proprie mansioni, X veicoli, debitamente omologati, come risulta dalle copie delle carte di circolazione allegate sub al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali;
visto il D.P.R. n. 252 dd. 3.6.1998;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i Contraenti sopraindicati, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1) - OGGETTO
2
Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti
in premessa citati, affida in concessione all’Impresa
, che a mezzo del sopraindicato legale rappresentante accetta il servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli, come da offerta della stessa dd.
, allegata al processo verbale di gara dd. , citato in premessa, conservato in atti.
L’Impresa si obbliga ad eseguire il servizio stesso in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente atto sub quale parte integrante e sostanziale, utilizzando n. X ( ) veicoli i cui estremi di identificazione sono indicati negli allegati sub
, citati in premessa.
ART. 2) - DURATA E PENALE
Il presente contratto avrà durata di due anni a partire dal giorno successivo a quello della stipula e potrà essere rinnovato per un ulteriore biennio, come previsto all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Le penalità in caso di irregolarità nell’espletamento del servizio in oggetto, verranno calcolate ai sensi dell’art. 20 dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 3) - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo di concessione per il servizio di cui trattasi, viene stabilito ed accettato secondo quanto previsto all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
La percentuale del canone di concessione, calcolato sull’imponibile di ogni singola rimozione od intervento evaso, individuato all’art. 6 lettere A), B) e C) del Capitolato Speciale d’Appalto è pari al XX % ( ), come da offerta dd. .
ART. 4) – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.
Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’Impresa e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente bancario/postale che l’Impresa indicherà come conto corrente dedicato in relazione al servizio in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.
ART. 5) - CAUZIONE
3
La cauzione di cui all'art. 21 dell'allegato Capitolato Speciale
d’Appalto, viene fissata in euro xx.xxx,00 ( /00). In luogo del suddetto deposito cauzionale l’Impresa ha prodotto la
polizza fideiussoria n. emessa in data
dalla , conservata in atti.
ART. 6) - ONERI ED OBBLIGHI
L’Impresa assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza fisica dei lavoratori.
L’Impresa dichiara di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti il contratto di .
L’Impresa è obbligata ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa per tutto il periodo di validità del contratto d’appalto.
ART. 7) – CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE
Nei rapporti con la stazione appaltante, la ditta aggiudicataria si impegna al rispetto degli obblighi e delle norme di comportamento – per quanto compatibili ed applicabili - derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 (visionabile all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxxxxxx_xx/xxxxxxxx//Xxxxxx_xxx portamento.pdf), nonché dal Codice di comportamento aziendale approvato con Deliberazione Giuntale 31/2014 (visionabile all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxxxxxx_xx/xxxxxxxx//Xxxxxx%00xx
%20comportamento%20aziendale%20%2831_01_2014%29-1.pdf).
ART. 8) - CONTROLLI
Il Comune di Trieste può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del servizio oggetto della presente concessione.
ART. 9) – RISOLUZIONE
Oltre a quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 4, il presente atto potrà essere risolto anche nei casi indicati agli art. 15 e 17 dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.
Il presente contratto inoltre potrà essere risolto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all’appaltatore, eseguibile anche con la Posta Elettronica Certificata (PEC), con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
ART. 10) – DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO
4
All’Impresa è fatto espresso divieto di subappaltare l’esecuzione del
servizio oggetto del presente contratto e comunque di cedere a terzi anche in parte il presente contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso ed incameramento della cauzione definitiva, ferma restando l’azione del Comune di Trieste per il risarcimento dei danni.
ART. 11) - RINVIO
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni dettate in materia dal Codice Civile nonché, ove applicabili o richiamate, a quelle del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. del 05.10.2010 n. 207.
ART. 12) - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente è quello di Trieste.
ART. 13) - SPESE E DOMICILIO
L’Impresa si accolla tutte le spese, diritti di segreteria imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, salva l'applicazione dell'IVA ai sensi di legge e dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a
, con recapito in .
Il valore del presente atto ammonta al xx % di euro 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila/00) IVA esclusa, che rappresenta il valore presunto del servizio.
Trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A. si richiede la registrazione del presente atto, con esazione dell’imposta in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
Il presente atto ha XX allegati ( ) ed è stato da me letto ai contraenti, omettendo per volontà delle parti la lettura degli inserti, il cui contenuto essi dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, essendo conforme alla loro volontà e con me ultimo lo sottoscrivono.
Esso consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia per quattro pagine intere e fin qui della presente.