Accordo
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro
Concluso il
Approvato dall'Assemblea federale il Ratificato con strumenti scambiati il Entrato in vigore il
La Confederazione Svizzera
e il Principato del Liechtenstein,
memori degli stretti rapporti di buon vicinato esistenti fra i due Stati,
considerato il Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 19231 tra la Confe- derazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (trattato doganale) e il recepi- mento in base a tale atto di alcune disposizioni della legge svizzera sui giochi in de- naro del 29 settembre 20172 da parte del Liechtenstein,
desiderosi
di collaborare per garantire la protezione dal gioco eccessivo e obbligare a tal fine gli organizzatori di giochi in denaro a comunicarsi, riconoscere e applicare le esclusioni dal gioco pronunciate dagli organizzatori dell'altro Paese,
considerate le analoghe normative legali dei due Stati nel settore dei giochi in denaro, hanno convenuto quanto segue:
RS ..........
1 RS 0.631.112.51.4
2 RS 935.51
Art. 1 Oggetto
Il presente accordo disciplina:
a) lo scambio di dati sui giocatori esclusi dal gioco tra organizzatori di giochi in denaro della Svizzera e del Liechtenstein; e
Art. 2 Scopo
L'accordo si prefigge di rafforzare la protezione dei giocatori dal gioco eccessivo.
Art. 3 Campo d'applicazione
Art. 4 Esclusione dal gioco e scambio di dati
Art. 5 Attuazione dello scambio di dati
1 Gli organizzatori di giochi in denaro si comunicano senza indugio e reciprocamente i dati delle persone escluse necessari al riconoscimento e all'applicazione dell'esclu- sione dal gioco.
2 Scambiano a tal fine i seguenti dati sulle persone escluse:
a) nome e cognome;
b) data di nascita;
c) cittadinanza;
d) data di adozione dell’esclusione.
3 Non appena viene revocata un'esclusione dal gioco, i dati della persona interessata devono immediatamente cessare di essere accessibili agli organizzatori di giochi in denaro dell'altro Paese.
Art. 6 Registro
Art. 7 Riconoscimento e applicazione delle esclusioni dal gioco
Le esclusioni dal gioco adottate in uno Stato contraente sono riconosciute e applicate dagli organizzatori di giochi in denaro dell'altro Stato contraente.
Art. 8 Obbligo d’informazione degli organizzatori di giochi in denaro
Art. 9 Diritti dei giocatori
I giocatori esclusi possono in particolare, secondo il diritto applicabile all'organizza- tore di giochi in denaro che ha pronunciato l'esclusione:
a) contestare la loro iscrizione nel registro delle persone escluse dal gioco;
b) chiedere la revoca dell'esclusione.
Art. 10 Protezione dei dati
Art. 11 Conseguenze in caso di violazione
Art. 12 Disposizione transitoria
Art. 13 Durata di validità e denuncia dell'accordo
1 Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato.
2 Ogni Stato contraente può denunciare il presente accordo in ogni momento mediante notificazione all'altro Stato contraente.
3 L'accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo tale notificazione.
Art. 14 Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore 60 giorni dopo il giorno in cui gli Stati contraenti si sono reciprocamente notificati che le condizioni interne sono adempiute. È deter- minante la data dell'ultima notificazione.
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