Contract
ALLEGATO A) ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E P.A.M.A.P.I. - COOPERATIVA SOCIALE PARENTI E AMICI MALATI AUTISMO, PSICOSI INFANTILE E DISTURBI RELAZIONALI A R.L. ONLUS DI FIRENZE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PSICHIATRICO ART. 26 L. 833/78 UBICATO NEL COMUNE DI FIRENZE, PERIODO VALIDITA’ DAL 01.07.2018 AL 31.12.2020, E PER IL PROGETTO “ANALISI DELLA COMUNICAZIONE E INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE ALTERNATIVA AUMENTATIVA (CAA)” ANNO 2018.
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC “Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario” dell’Azienda, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. del ;
E
P.A.M.A.P.I. - Cooperativa Sociale Parenti e Amici Malati Autismo, Psicosi Infantile e Disturbi Relazionali a r.l. ONLUS, di seguito denominata Cooperativa, partita IVA 03382540486, iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, n° iscrizione FI-49, DD n° 6252 del 14.10.1197, Sezione A, sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 000, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Radda in Chianti (Siena) il 05.02.1949 domiciliato per la carica presso la sede della Cooperativa,
Visti:
- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter, dell’Accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies...";
- la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m.“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
- il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”;
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92, e, in particolare, l’art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 ove sono previsti i livelli assistenziali e l’intensità di cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo;
- la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- l’autorizzazione sanitaria n. 2016/DD/05245 del 22.07.2016 rilasciata dal Comune di Firenze alla Cooperativa, ove è previsto l’ampliamento dell’attività sanitaria a ciclo diurno mediante l’incremento di 4 posti, passando da 20 posti precedentemente autorizzati a 24 posti;
- il Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx 00000 del 25.07.2017 di accreditamento della struttura per 24 posti a ciclo diurno;
PREMESSO CHE
- la G.R.T. con le delibere n. 732/97, n. 929/98, n. 952/01, n. 466/01, n. 378/05 ha regolamentato i rapporti tra le Strutture di riabilitazione eF art. 26 L. 833/78 e le Aziende Sanitarie ai sensi del D.lgs. 502/92;
- la delibera G.R.T. n. 776 del 6/10/2008 ha recepito l’accordo tra la Regione Toscana, le Aziende
U.S.L. ed il Coordinamento dei Centri di Riabilitazione determinando le tariffe massime per le prestazioni di riabilitazione eFtraospedaliera per il triennio 2008/2010, tariffe tuttora vigenti;
- la delibera G.R.T. n. 265 del 24.3.2003 ha stabilito che le competenze al pagamento degli oneri per le prestazioni residenziali di ricovero fanno carico all’Azienda USL di residenza del cittadino al momento dell’inserimento;
- il Piano Sanitario Regionale 2012 - 2015 prevede l’assistenza sanitaria riabilitativa finalizzata a consentire al disabile la migliore qualità della vita mediante un progetto e un programma riabilitativo risultante dall’integrazione operativa di diverse competenze professionali coinvolte nella formulazione e nell’attuazione del progetto medesimo;
- l’Azienda Sanitaria di Firenze ha stipulato con la Cooperativa in data 08.05.2015, il contratto repertorio n. 15464, successivamente prorogato fino al 30.06 2018, in ultimo con deliberazione del Direttore Generale n° 278 del 15.02.2018;
- che la Giunta Regione Toscana con delibera n. 732 del 23/6/1997 ha stabilito che i soggetti autistici possono essere trattati anche in strutture non specificatamente dedicate, purché sia garantito un programma di riabilitazione specifico in relazione alla patologia di tale utenza e definito il rapporto personale/utenza previsto per le strutture di assistenza ai soggetti autistici, di cui all’allegato a) della citata delibera, stabilendone la remunerazione;
- che il Centro PAMAPI, al fine di garantire un adeguato ed appropriato programma di riabilitazione rivolto ai soggetti con spettro autistico, ha adeguato il personale operante nel Centro ai parametri operatore/utenti previsti dalla Delibera GRT 732/1997 citata, come confermato nella verifica dotazione personale in data 17.06.2015 da parte del Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda, Setting Indirizzo vigilanza e controllo erogazione prestazioni sanitarie;
- che il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, con scheda di fabbisogno del 28.06.2018, ha attestato che il Centro PAMAPI è in grado di garantire programmi di riabilitazione specifici rivolti a soggetti con disabilità psichiche in fase post acuta e a soggetti con autismo, ed ha attestato altresì il positivo andamento della gestione del servizio nel periodo contrattuale fino ad oggi vigente e l’impossibilità di reinternalizzare il servizio in oggetto, oltre a riconoscere il ruolo essenziale della struttura in relazione alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale;
- che l’Azienda si impegna a riconoscere al Centro un tetto complessivo annuale di € 714.560,00, come da accordo USL Toscana Centro e PAMAPI del 20.01.2017 (repertorio n°46) per l’anno 2017, pari al budget annuo di cui alla Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 2016 del 29.12.2016, confermato con deliberazione del Direttore Generale n° 278 del 15.2.2018 per il primo semestre 2018;
- che dall’anno 2013 la Cooperativa gestisce anche il progetto “analisi della comunicazione e introduzione alla comunicazione alternativa aumentativa (CAA)” per soggetti adulti con disturbo dello spettro autistico, sostenuto economicamente con progetto finanziato dalla Regione Toscana, progetto che si rende necessario proseguire anche per l’anno 2018, su parere del Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e del Direttore a.i. UFC SMIA Firenze con le motivazioni ed alle condizioni espresse nell’allegato 1 al presente accordo che ne diventa sua parte integrante;
- che con delibera del Direttore Generale n. ………del ……… è stata approvata la stipula del presente atto con la determinazione dei volumi economici per il periodo di validità;
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
a) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.
b) Le parti convengono che oggetto del presente contratto è la gestione del centro diurno di riabilitazione funzionale per n° 24 posti destinati a portatori di disabilità psichiche in fase post acuta e per soggetti con autismo denominato Centro PAMAPI, ubicato a Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 000.
I trattamenti sono erogati nella forma di semiresidenziale estensivo, seminternato intensivo per patologie neuropsichiche e semiresidenziale per soggetti con autismo, entro i limiti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli.
Il presente contratto è unico, è rivolto agli utenti iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed ha validità in ambito regionale e nazionale.
La competenza al pagamento degli oneri per le prestazioni fa carico all’Azienda USL di residenza del cittadino al momento dell’inserimento, come da delibera G.R.T. n. 265 del 24.3.2003;
c) Le parti convengono, altresì, che con il presente accordo viene regolamentata la modalità di gestione del progetto “analisi della comunicazione e introduzione alla comunicazione alternativa aumentativi (CAA)” per soggetti adulti con disturbo dello spettro autistico, sostenuto economicamente con progetto finanziato dalla Regione Toscana a partire dall’anno 2013, progetto che si rende necessario proseguire anche per l’anno 2018, su parere del Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, con le motivazioni ed alle condizioni espresse nell’allegato 1 al presente accordo che ne diventa sua parte integrante.
ART. 2 – TIPOLOGIA D’ATTIVITA’ E DI PERSONALE
Il Centro si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda per i residenti nella Regione Toscana le prestazioni di riabilitazione, diversificando l’attività come sotto specificato:
Riabilitazione estensiva nella 2orma di semiresidenziale per massimo n. 2 utenti;
Riabilitazione intensiva per patologie neuropsichiche nella 2orma di seminternato per massimo n. 12 utenti;
Riabilitazione intensiva per soggetti autistici nella 2orma di seminternato per massimo n. 10 utenti.
Dato che il Centro è dedicato ad utenti con disturbo dello spettro autistico e disabilità intellettiva, che solitamente non presentano problemi nella motricità, è prevista l’accoglienza di massimo due utenti con disabilità motoria che necessitano di carrozzina, in considerazione del fatto che un numero superiore potrebbe interferire con le attività abilitative previste nei progetti individuali degli altri utenti e che potrebbe risultare problematica la messa in sicurezza di un numero maggiore di utenti in carrozzina qualora si verificasse una crisi comportamentale distruttiva o etero lesiva di un utente.
Il Centro si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell’assistito secondo il piano di trattamento personalizzato predisposto. La Cooperativa, per svolgere i propri compiti mette a disposizione le proprie strutture, le attrezzature tecniche ed il personale qualificato, nel rapporto personale/utenza così come previsto dalla Delibera citata 732/97, allegato A), rispettando uno standard quotidiano di 20 presenze medie di cui 10 in riabilitazione intensiva per soggetti autistici. Inoltre la Cooperativa opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all’allegato A del D.P.G.R. n. 79/R del 17.11.2016.
Tenuto conto delle esigenze individuali dei soggetti, il Centro intende promuovere e assicurare i diritti della persona con disabilità sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale, facilitare l’accesso all’istruzione scolastica, all’orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale degli assistiti, secondo le normative nazionali e regionali ai fini del possibile inserimento nell’attività lavorativa. Tali finalità potranno essere perseguite anche attraverso specifici progetti, in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e quelle preposte alla formazione, secondo le finalità di cui alla Legge Regionale n° 60/2017.
Il Centro effettua, di norma, un orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.45, ed il sabato dalle 09.00 alle 12.00. Il sabato il servizio trasporto utenti è effettuato con mezzi e personale
della Cooperativa che ne sostiene l’onere economico. In tale giorno la Cooperativa effettua anche gite con alcuni utenti nell’orario di apertura del centro.
Nel mese di agosto il Centro sospende l’attività nelle prime due settimane intere, e rimane chiuso nei giorni di sabato.
Nei giorni prefestivi infrasettimanali, su richiesta a discrezione della Direzione dell'Istituto, in accordo con il Referente Sanitario dell’Azienda per il contratto, si potrà effettuare orario identico a quello del sabato.
Nell'arco dell'anno solare è possibile altresì prevedere fino ad un massimo di dieci chiusure anticipate alle ore 15,00 per consentire sessioni di formazione interna, in accordo con il Referente Sanitario dell’Azienda.
ART. 3 - MODALITA' DI ACCESSO
La prestazione di riabilitazione si avvale di varie metodiche e tecnologie che vengono applicate sulla base del programma preventivo e delle risposte individuali del paziente. L’accesso presso il Centro è consentito a tutti i soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite prevalentemente in condizioni di gravità. L’ammissione è subordinata all’autorizzazione rilasciata dalle competenti strutture dell’Azienda USL di residenza del cittadino secondo le procedure di accesso definite dall’Azienda USL Toscana Centro.
Il piano di trattamento deve contenere la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari.
La Struttura non potrà iniziare il trattamento fino a data successiva a quella di autorizzazione all’ammissione.
La documentazione occorrente per l’autorizzazione e per la prosecuzione dei trattamenti deve essere trasmessa via mail al competente ufficio dell’Azienda.
Modalità specifiche di accesso:
RIABILITAZIONE ESTENSIVA
Accesso alla riabilitazione semiresidenziale
L’accesso è consentito a tutti gli utenti in età evolutiva a partire dai 14 anni e utenti adulti fino a 65 anni affetti da minorazioni congenite o acquisite prevalentemente in condizioni di gravità. Ai fini dell’accesso i competenti servizi dell’Azienda di residenza dell’utente definiscono i bisogni, gli obiettivi sanitari riabilitativi della persona, nonché la durata presunta dell’intervento predisponendo, nel caso di minorenni, un Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale multiprofessionale sottoscritto e condiviso dalla famiglia e dai professionisti coinvolti.
L’accesso al Centro avverrà a seguito di autorizzazione rilasciata dai competenti servizi Aziendali, secondo le procedure di accesso definite dall’Azienda. Eventuali variazioni alla tipologia di trattamento riabilitativo dovranno essere ugualmente autorizzati dai competenti servizi dell’Azienda.
Almeno ogni 6 mesi i competenti servizi dell’Azienda che hanno richiesto il trattamento effettuano verifiche sullo stato di attuazione del progetto individuale predisposto e autorizzano eventuali proroghe al trattamento.
RIABILITAZIONE INTENSIVA
Accesso alla riabilitazione semiresidenziale
L’accesso è consentito ai soggetti affetti da patologie neuropsichiche in età evolutiva (dai 14 anni in poi) e adulti (utenti fino a 65 anni) in fase post- acuta ma con disabilità non stabilizzata, per periodi di durata variabile per moduli di sei mesi fino ad un massimo di tre anni nella forma residenziale e semiresidenziale.
L’accesso è consentito anche ad assistiti in trattamento da più di tre anni solo se:
- in fase di aggravamento e/o riacutizzazione della sintomatologia di base in relazione alla instabilità del quadro clinico;
- oggetto di specifici programmi che prevedano dimissioni per rientro in famiglia o per trasferimento ad altre strutture o passaggio ad una struttura intermedia per disabili.
Ai fini dell’accesso i competenti servizi dell’Azienda di residenza dell’utente definiscono i bisogni, gli obiettivi sanitari riabilitativi della persona, nonché la durata presunta dell’intervento.
L’accesso al Centro avverrà a seguito di autorizzazione rilasciata dai competenti servizi Aziendali, secondo le procedure di accesso definite dall’Azienda. Eventuali variazioni alla tipologia di trattamento riabilitativo dovranno essere ugualmente autorizzati dai competenti servizi dell’Azienda.
Almeno ogni 6 mesi i competenti servizi dell’Azienda che hanno richiesto il trattamento effettuano verifiche sullo stato di attuazione del progetto individuale predisposto e autorizzano eventuali proroghe al trattamento.
RIABILITAZIONE NEUROPSICHICA PER PERSONE CON AUTISMO
Accesso alla riabilitazione semiresidenziale
L’accesso è consentito ai soggetti affetti da patologie neuropsichiche e autismo in età evolutiva (dai 14 anni in poi) e adulti (utenti fino a 65 anni).
Ai fini dell’accesso i competenti servizi dell’Azienda di residenza dell’utente definiscono i bisogni, gli obiettivi sanitari riabilitativi della persona, nonché la durata presunta dell’intervento per mezzo del modello di PTRI sottoscritto e condiviso dai familiari e dai professionisti coinvolti.
L’accesso al Centro avverrà a seguito di autorizzazione rilasciata dai competenti servizi Aziendali, secondo le procedure di accesso definite dall’Azienda. Eventuali variazioni alla tipologia di trattamento riabilitativo dovranno essere ugualmente autorizzati dai competenti servizi dell’Azienda. L’accesso è consentito anche ad assistiti in trattamento da più di tre anni solo se:
- in fase di aggravamento e/o riacutizzazione della sintomatologia di base in relazione alla instabilità del quadro clinico;
- oggetto di specifici programmi che prevedano dimissioni per rientro in famiglia o per trasferimento ad altre strutture o passaggio ad una struttura intermedia per disabili.
La modalità di valutazione di tali bisogni verrà stabilita in un apposito documento costruito congiuntamente fra Azienda e centri convenzionati nell'ottica dell'appropriatezza di percorsi rispetto alla qualità di vita e di differenziazione dell'offerta dei servizi che integri tutte le risorse del territorio.
Almeno ogni 6 mesi i competenti servizi della ASL che hanno richiesto il trattamento effettuano verifiche sullo stato di attuazione del progetto individuale predisposto e autorizzano eventuali proroghe al trattamento.
Le parti concordano che tutte le suddette modalità di accesso saranno definite con successiva procedura che sarà formalizzata dall’Azienda con specifico atto. In tale atto sarà stabilito anche l’iter da adottare per gli inserimenti di casi che rivestono carattere di urgenza e la procedura amministrativa e contabile per i periodi di proroga successivi alla ammissione.
ART. 4 - TARIFFE
Le tariffe di riferimento per le prestazioni erogate nell’anno 2018 sono quelle stabilite dalla Delibera GRT n. 776 del 6/10/2008 e restano valide fino a diversa disposizione regionale.
All’interno del tetto finanziario di cui al successivo articolo le parti concordano che, stante il rispetto da parte del Centro del rapporto personale/utenza ai parametri della Delibera GRT 732/1997, le prestazioni erogate verranno remunerate secondo le tariffe previste dalla citata Delibera 776/2008 in base alla tipologia di trattamenti erogati ed al numero di utenti, così come previsto all’art. 2 del presente accordo.
ART. 5 - BUDGET DI RIFERIMENTO E MODALITA’ DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL’UTENTE
L’Istituto accetta per l’intera durata del contratto il tetto finanziario annuo massimo di € 714.560,00 (settecentoquattordicimilacinquecentosessanta/00), comprensivo di IVA al 5%, per i residenti nella Regione Toscana.
Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell’Istituto per l’attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato (rapportato, per l’anno 2018, al periodo di effettiva validità del presente
accordo); la Cooperativa concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l’Azienda.
L’utilizzo dei posti previsti dal presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l’Azienda, e resta inteso che l’attivazione degli inserimenti è pertinenza della stessa che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l’utilizzo dei posti.
ART. 6 - MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE
I rendiconti delle prestazioni effettuate dovranno essere divisi, oltre che per tipologia di trattamento erogato, tra residenti nell’Azienda USL Toscana Centro e residenti nelle altre Aziende della Regione e dovranno essere trasmessi entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni.
I giustificativi e i rendiconti delle prestazioni effettuate dovranno essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Cooperativa e dal Direttore Sanitario del Centro.
Tra i giustificativi è indispensabile l’elenco mensile, con i nominativi degli utenti e le date di presenza/assenza o accesso, le date di ammissione e dimissione, tariffa per tipologia di prestazione.
L’Azienda contraente si impegna al pagamento delle prestazioni rese ai cittadini residenti in ambito regionale, salvo compensazioni intraregionali.
La Struttura si impegna a procedere alla fatturazione dell’attività sulla base del prospetto delle presenze mensili e a inviare quest’ultimo al Responsabile Sanitario del contratto per l’Azienda che provvederà alla sua validazione. Questa dovrà essere effettuata entro 10 giorni dal ricevimento del riepilogo mensile. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata tale validazione, la struttura potrà emettere le fatture salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nel mese successivo.
Le prestazioni rese in favore di residenti in altre Regioni dovranno essere autorizzate e contabilizzate alle Aziende USL di residenza dell’assistito.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Cooperativa provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI). La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell’Azienda che è UFL7WY. Sarà cura dell’Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.
La Cooperativa si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.
L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Cooperativa quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta giornaliera oltre IVA, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Cooperativa dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.
Resta inteso che la Cooperativa rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.
ART. 7 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA A CORREDO DELLA FATTURAZIONE
La Cooperativa è obbligata a fornire, concordando la modalità, i dati di attività di cui all’art. 6 e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo i tracciati record forniti dall’Azienda e conformi al tracciato regionale.
La Cooperativa è tenuta inoltre a fornire i dati di attività e di struttura dei presidi che erogano prestazioni di tipo eF art. 26 L. 833/78 o RSD, secondo i contenuti e nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione previste:
a) dalle disposizioni Ministeriali (D.M. 23/12/1996 “Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere: Modello RIA.11”) entro il 20 Gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento
b) da quelle Regionali:
Xxxxxxxx G.R.T. n. 659/01 e successive modifiche ed integrazioni;
Xxxxxxxx G.R.T. n. 595/05 che identifica i percorsi assistenziali per percorso 3 (art. 26 899/79); Xxxxxxxx G.R.T. n. 833/2016 che detta le nuove scadenze:
• mensili: trasmissione in Regione entro la fine del mese successivo a quello di erogazione
• i consolidati di attività vengono definiti dalla Regione Toscana con i dati trasmessi dagli enti preposti entro il 5 febbraio dell’anno successivo a quello di erogazione.
Le date sopra indicate si riferiscono alla trasmissione in Regione, quindi l’istituto deve provvedere almeno 10 giorni prima per permettere l’analisi della correttezza e l’invio.
c) Legge Regionale n. 51/2009 e requisiti previsti nel Regolamento 79r;
d) da eventuali ulteriori disposizioni Regionali e Ministeriali che dovessero intervenire in itinere.
Poiché l’Azienda ai sensi della L. 449 del 27.12.1997 (art. 32 comma 2) è obbligata a raccogliere e trasmettere i suddetti dati, pena l’applicazione di sanzioni relative a ritardo o a mancato invio dei Flussi Informativi, la Cooperativa, a sua volta, è obbligato alla trasmissione dei dati che compongono i flussi di attività e le necessarie informazioni a corredo di questi.
ART. 8 - ELENCO DEL PERSONALE
La Cooperativa comunicherà all’Azienda due volte nell’anno l’elenco del personale che opera all’interno del Centro con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all’Azienda in sede di stipula del contratto.
Art. 9 - INCOMPATIBILITA’
La Cooperativa si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, e dell’art. 1, comma 5 della Legge
23.12.96 n. 662:
a) l’attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell’ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
b) il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l’esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.
La Cooperativa, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.
ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE
Le attività all’interno della struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell’utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E’fatto divieto alla Cooperativa di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 15.
Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Cooperativa garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.
Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali del Centro, sono a carico del la Cooperativa.
La Cooperativa si impegna ad adeguare la Struttura, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.
ART. 11 – CONTROLLI
La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
I controlli saranno eseguiti direttamente dall’Azienda, secondo procedure definite, almeno una volta l’anno.
Le verifiche sull’attività hanno il compito di accertare l’appropriatezza dell'invio del paziente alla Struttura accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati.
Al termine della verifica, l’Azienda dovrà rilasciare idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo un termine per le controdeduzioni da parte della Cooperativa.
L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Cooperativa e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza, sull'appropriatezza delle prestazioni rese.
A tale scopo la Cooperativa metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto al Centro, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.
ART. 12 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
La Cooperativa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e xx.xx; deve, quindi, utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui la Cooperativa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.
I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.
A tal fine dichiara che i conti correnti dedicati in via non esclusiva e tutti intestati a
, alle transazioni relative al presente contratto sono:
e che le persone ad operare su di essi sono:
• nato a ( ), il , codice fiscale
, residente in ( ), Via ,n. , in qualità di ;
L’Azienda contraente, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Cooperativa, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione ENPAM.
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la Cooperativa risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
In caso di accerta irregolarità del DURC e della certificazione ENPAM l’Azienda trasmetterà contestazione scritta alla Cooperativa. La mancata regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione comporterà la risoluzione del contratto.
ART 13 - EFFICACIA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall’Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale ed eFtraregionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell’accordo stesso.
ART. 14 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
1. Inadempienze e penali
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Cooperativa dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Cooperativa per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Cooperativa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.
2. Sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Cooperativa un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
3. Recesso
Qualora la Cooperativa intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Cooperativa da parte dell’Azienda.
4. Risoluzione
L’Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
5. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell’autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 9 addebitabile a responsabilità della Cooperativa;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Cooperativa vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 15 – PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/2003 e del “Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003” adottato con delibera del Direttore Generale n. 173/2018 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
La Cooperativa si impegna, altresì, al rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento Europeo Privacy n. 2016/679 del 27 aprile 2016.
La Cooperativa nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste.
La Cooperativa è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dal D. Lgs.196/03 ed in particolare dovrà informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
In ogni caso la Cooperativa si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Cooperativa.
Art. 16 – POLIZZE ASSICURATIVE
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dalla Cooperativa Sociale PAMAPI con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento dell’attività oggetto dell’accordo stesso.
ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il soggetto contraente è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella struttura stessa, i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.
ART. 18 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
ART. 19 – DECORRENZA E DURATA
Le parti convengono che il presente accordo ha validità 30 mesi dal 01.07.2018 al 31.12.2020.
Alla scadenza del 31.12.2020, dopo verifica dell’attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di anno in anno verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente, per ulteriori due anni.
Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di tre mesi.
Per quanto riguarda il progetto “analisi della comunicazione e introduzione alla comunicazione alternativa aumentativi (CAA)” per soggetti adulti con disturbo dello spettro autistico contenuto
nell’allegato 1) parte integrante al presente contratto, si rimanda a quanto stabilito nel medesimo Allegato 1.
Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi secondo quanto previsto nel medesimo contratto nel periodo intercorrente tra la decorrenza (01.07.2018) e la data di seconda sottoscrizione.
Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.
ART. 20 – RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Sono individuati quali responsabili dell’accordo contrattuale:
a) per l’Azienda:
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella figura del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx;
- il Responsabile per gli aspetti sanitari, il Direttore a.i. UFC SMIA Firenze, Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;
b) per la Struttura: il Responsabile della convenzione nella figura del Legale Rappresentante, Sig. Xxxxxxx Xxxxx.
ART. 21 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
Il presente contratto,che consta di n. pagine, sarà registrato in caso d’uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.
Il presente accordo è in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’at. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
per l’Azienda USL Toscana Centro Il direttore S.O.C. Accordi contrattuali e
convenzioni privato accreditato sanitario e socio- sanitario
dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx
per la Cooperativa Sociale PAMAPI Il Legale Rappresentante
Sig. Xxxxxxx Xxxxx
ALLEGATO 1)
GESTIONE DEL DEL PROGETTO “ANALISI DELLA COMUNICAZIONE E INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE ALTERNATIVA AUMENTATIVA (CAA)” ANNO 2018.
PREMESSO
- che il contesto normativo generale in cui si colloca il presente progetto, è riconducibile a quello richiamato nell’accordo contrattuale di cui il presente documento costituisce allegato 1, ad esclusione dei provvedimenti normativi riferiti a tariffe e tipologie di struttura;
- che dall’anno 2013 la Cooperativa gestisce il progetto “analisi della comunicazione e introduzione alla comunicazione alternativa aumentativi (CAA)” per soggetti adulti con disturbo dello spettro autistico, sostenuto economicamente con progetto finanziato dalla Regione Toscana, progetto che si rende necessario proseguire anche per l’anno 2018, come da parere del Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e del Direttore a.i. UFC SMIA Firenze;
- che l’Azienda Sanitaria di Firenze ha stipulato con la Cooperativa in data 29.07.2014, il contratto repertorio n. 597, successivamente prorogato fino al 30.06 2018, in ultimo, con deliberazione del Direttore Generale n° 278 del 15.02.2018 riconoscendo alla Cooperativa, per detto periodo, un budget di € 40.000,00 IVA inclusa;
- che il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, con scheda di fabbisogno del 28.06.2018, ha attestato che la Cooperativa è in grado di garantire l’attuazione di quanto previsto nel progetto, ed ha attestato altresì il positivo andamento della gestione del servizio nel periodo contrattuale fino ad oggi vigente e l’impossibilità di reinternalizzare il servizio in oggetto, il ruolo essenziale della struttura in relazione alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale;
- che, come già espresso nella citata deliberazione n° 278/2018, è stato confermato il finanziamento regionale di € 80.000,00 che consente la prosecuzione dell’attività in oggetto per l’intero anno 2018;
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE: ART. 1 - OGGETTO DEL PRESENTE ALLEGATO 1
a) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente ALLEGATO 1.
b) Le parti convengono che con il presente allegato 1 viene regolamentata la modalità di gestione del progetto “analisi della comunicazione e introduzione alla comunicazione alternativa aumentativa - CAA” per soggetti adulti con disturbo dello spettro autistico, che prevede l’attivazione di un percorso assistenziale attraverso l’introduzione di strumenti che permettano una comunicazione alternativa aumentativa (CAA) al fine di migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti con disturbo dello spettro autistico.
ART. 2 – BUDGET DI RIFERIMENTO
La Cooperativa accetta espressamente, per l’anno 2018, l’importo di € 80.000,00 (ottantamila,00) comprensivo di IVA, quale finanziamento regionale assegnato per la prosecuzione del progetto. Detto importo ricomprende, quindi, l’importo di € 40.000,00 già previsto per il periodo gennaio – giugno 2018 con la richiamata deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 278/2018.
L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Cooperativa oltre il volume economico assegnato; la Cooperativa concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume.
ART. 3 – MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE
La Cooperativa s’impegna a redigere ogni sei mesi una relazione dettagliata in merito all’attività espletata per la realizzazione del progetto di cui trattasi.
La liquidazione delle fatture, inviate semestralmente all’Azienda, è subordinata alla valutazione positiva dell’attività da parte del Responsabile Sanitario dell’Accordo.
ART. 4 – DECORRENZA E DURATA
Con riferimento a quanto indicato al precedente art. 2, la durata del presente progetto contenuto nell’Allegato 1 è di 12 mesi, dal 1.1.18 al 31.12.18.
Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora sussistessero le condizioni organizzative e di corretta erogazione del servizio, sarà possibile prolungare di anno in anno il presente progetto, compatibilmente con la disponibilità di risorse tali da garantirne la prosecuzione, sia nel caso di riassegnazione del finanziamento da parte della Regione, sia a seguito di specifica autorizzazione da parte della Direzione Aziendale. La durata massima consentita è quella applicata al contratto base, così come definita all’art. 19 dello stesso.
ART. 5 - RIFERIMENTI AL CONTRATTO BASE
Con riferimento al contratto base del quale il presente documento all. 1 costituisce atto integrativo, si intendono qui espressamente richiamati, approvati e ritenuti efficaci a tutti gli effetti, i seguenti articoli:
- ART. 6 – MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE: ad iniziare dalla parte ove ci si riferisce all’emissione di fattura elettronica fino al termine dell’articolo ed esclusivamente a questa.
- ART. 8 – ELENCO DEL PERSONALE
- ART. 9 – INCOMPATIBILITA’
- ART. 10 – RISPETTO NORMATIVA VIGENTE
- ART. 11 – CONTROLLI
- ART. 12 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
- ART. 13 – EFFICACIA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
- ART. 14 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
- ART. 15 – PRIVACY
- ART. 16 – POLIZZE ASSICURATIVE
- ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 18 – FORO COMPETENTE
- ART. 20 – RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
- ART. 21 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
per l’Azienda USL Toscana Centro Il direttore S.O.C. Accordi contrattuali e
convenzioni privato accreditato sanitario e socio- sanitario
dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx
per la Cooperativa Sociale PAMAPI Il Legale Rappresentante
Sig. Xxxxxxx Xxxxx