CONTRATTO
CONTRATTO
Rep. n.
per l’affidamento del servizio di Gestione Armatoriale della nave da Ricerca Scientifica, denominata “ASTREA”, di proprietà dell’ISPRA, iscritta nelle matricole del Registro Navi Maggiori della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Roma al n. 850
TRA
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito indicata come ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 48, codice fiscale e partita IVA n. 10125211002, e per la stessa in persona del Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx nella sua qualità di Direttore Generale
e
la Società ……………….. (nel seguito indicata come Affidatario) con sede e domicilio fiscale in
……………….. via ………………. n. ….. - codice fiscale ……………….. e partita IVA
……………….., in persona del Sig nella sua qualità di legale rappresentante.
PREMESSO
a. con Disposizione n. ………. del ……………, l’ISPRA ha indetto, ai sensi dell’art. dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una procedura aperta per l’affidamento del servizio di .................... da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice;
b. il bando di gara è stato pubblicato su in data ……. prot. n. del
……….;
c. l’ISPRA con Disposizione n. ………. del , ha disposto l’aggiudicazione in favore di
………………..;
d. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lettera a) del Codice;
e. l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Affidatario) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 80 del Codice;
f. è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 comma 9 del Codice;
g. che l’Affidatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, nonché il bando, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che, comunque, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
h. che l’Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
TUTTO QUANTO PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
PARTE GENERALE
Art. 1 Norme regolatrici
1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, il Capitolato Tecnico e tutti i relative allegati.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
I. dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
II. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
III. dal Codice della navigazione e dagli usi.
Art. 2 Oggetto
1. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento della gestione armatoriale della nave da ricerca scientifica, denominata “ASTREA”, di proprietà di ISPRA (nel seguito individuata come Nave) all’Affidatario attraverso il comodato gratuito a “scafo nudo” della stessa ed immediatamente successivo noleggio “a tempo” della medesima.
2. La nave, opportunamente armata dall’Affidatario, sarà ad uso esclusivo di ISPRA ed il suo esercizio sarà assunto dall’Affidatario/Armatore il quale si impegna ad effettuare la “Dichiarazione di armatore“ alla competente Autorità marittima, ai sensi dell’art. 256 del Codice della Navigazione.
3. A tal fine, il presente contratto consta di un’appendice, meramente riproduttiva della prima parte speciale (del contratto di comodato gratuito a scafo nudo) necessaria esclusivamente ai fini della citata dichiarazione e relativa “registrazione” dell’Atto di Nazionalità.
4. Il presente oggetto è, altresì, descritto nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, così come migliorato nell’Offerta Tecnica dell’Affidatario nelle sole parti/funzioni migliorative e con esclusione di qualunque limitazione e/o condizione non prevista dalle Specifiche tecniche ISPRA che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegate, ai seguenti patti e condizioni.
5. Il presente contratto è soggetto all’osservanza delle condizioni stabilite dai seguenti documenti già in possesso dell’Affidatario che si intendono come se fossero qui di seguito integralmente trascritti, anche se non allegati:
I. Capitolato Tecnico ISPRA;
II. Documentazione tecnica, dell’Armatore/Affidatario, presentata in sede di offerta, nelle sole parti/funzioni migliorative e con esclusione di qualunque limitazione e/o condizione non prevista dalle Specifiche tecniche ISPRA;
III. Offerta economica presentata in sede di offerta.
Art. 3 Durata del Contratto
1. Il servizio - di cui al precedente art. 2 - ha una durata pari a 48 (quarantotto) mesi e decorre dalla data di consegna della Nave ai sensi dell’art. 29 del presente Contratto.
Art. 4 Importo contrattuale
1. L’importo complessivo del contratto è fissato in € (Euro /00), esclusa IVA, di cui:
a. a corpo, soggetto a ribasso, pari ad € ……
b. a misura e a rimborso, secondo quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto, entro l’importo massimo di …..
che l’ISPRA si impegna a versare, secondo le modalità di cui al successivo art. 23, previa emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, di cui al successivo articolo 22 comma 12.
2. L’ISPRA si impegna a versare tale importo secondo le modalità di cui al successivo art. 24, previa emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’articolo 23.
3. I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.
Art. 5
Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le presenti disposizioni e le specifiche contenute nel Capitolato tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara.
2. L’Affidatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ISPRA e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa.
3. L’Affidatario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’ISPRA e/o da terzi.
Art. 6
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’ISPRA, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Si richiama quanto disposto dall’articolo 30, comma 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.
Art. 7 Obblighi di riservatezza
1. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’ISPRA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ISPRA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ISPRA.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e del “Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, l’ISPRA tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, secondo le
disposizioni del Codice, tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
2. L’Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti all’ISPRA. Il trattamento dei dati concerne l’archiviazione e conservazione di tutta la documentazione trasmessa dalla società, nonché di tutta la documentazione richiesta ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 50/2016, delle linee guida adottate da ANAC nelle materie di riferimento, nonché della legge speciale di gara. Altresì il trattamento dei dati concerne la gestione dei controlli, di carattere soggettivo e societario, di cui al citato Decreto, alle citate linee guida adottate da ANAC nelle materie di riferimento, nonché alle ulteriori normative pertinenti.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Art. 9
Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva
1. Nel corso dell’esecuzione del presente contratto, ogni responsabilità verso terzi relativamente alla condotta nautica della nave è posta in capo all’Armatore/Affidatario che, a tale riguardo manleva integralmente ISPRA.
Art. 10 Subappalto e sub-contratti
1. L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
OPPURE
1. L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
……………………………..
2. ISPRA corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
3. L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’ISPRA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. L’Affidatario deposita presso l’ISPRA il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
6. L’Affidatario allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
7. Al momento del deposito del contratto l’Affidatario trasmette:
8. la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
9. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ISPRA non
autorizzerà il subappalto.
10. In caso di non completezza dei documenti presentati, ISPRA procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine per la presentazione.
11. L’Affidatario è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, art. 105, del Codice.
12. Nel caso in cui l’Affidatario, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare ad ISPRA, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
13. il nome del sub-contraente;
14. l’importo del sub-contratto;
15. l’oggetto del servizio o fornitura affidati.
16. L’Affidatario deve inoltre comunicare all’ISPRA le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
17. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Affidatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’ISPRA, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
18. L’Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
19. L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ISPRA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
20. L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’ISPRA inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’ISPRA. In tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’ISPRA, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
21. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
22. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ISPRA può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
23. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
24. Il direttore dell’esecuzione, nell’ambito del subappalto:
25. verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice;
26. controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
27. registra le contestazioni dell’Affidatario sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’Affidatario, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
28. provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’Affidatario, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice.
29. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Art. 11
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l’Affidatario si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISPRA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. (NEL CASO DI RTI E CONSORZI) Nei raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ed imprese riunite, ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge
n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato. Le medesime disposizioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti.
8. Nei consorzi stabili, qualora il consorzio esegua direttamente i lavori, lo stesso deve osservare gli obblighi di tracciabilità nei rapporti con la stazione appaltante e con i subcontraenti. Nella diversa ipotesi in cui il consorzio indichi le imprese esecutrici, queste ultime devono avere un conto dedicato sul quale il consorzio, a seguito del pagamento da parte della stazione appaltante sul conto dedicato dello stesso, effettuerà, a sua volta, il pagamento.
Art. 12 Cauzione definitiva
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Affidatario deposita idonea garanzia dell’importo di € /… (Euro
……………/…), resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’ISPRA.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ISPRA qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ISPRA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Affidatario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
5. L’ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. L’ISPRA ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.
Art. 13 Patto di integrità
1. I contraenti conformano i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché all’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. Il personale dell’Ispra, impiegato ad ogni livello nell’espletamento delle procedure di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto stipulato, è consapevole del presente Patto di Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a suo carico in caso di mancato rispetto di esso.
3. L’Ispra si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gare come previsto dalla legge n. 190/2012 e dal d. lgs. 33/2013.
4. L’Affidatario si impegna a segnalare all’Ispra qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto, o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
5. L’Affidatario attesta altresì che non si è accordato con altri partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
6. L’Affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Ispra, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara.
7. L’Affidatario prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anti- corruzione assunti con questo Patto di Integrità ai precedenti punti 1, 4, 5 e 6 potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
a. risoluzione del contratto;
b. escussione della cauzione provvisoria o definitiva, ove prevista;
8. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito.
9. Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o mancata esecuzione del presente Patto di Integrità tra i contraenti di questa gara sarà devoluta al giudice ordinario.
Art. 14 Recesso
1. L’ISPRA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Affidatario con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ISPRA.
3. In caso di recesso dell’ISPRA, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.
4. L’ISPRA ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione
all’appaltatore con preavviso di quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
5. L’ISPRA si riserva, altresì, l’esercizio del diritto di recesso, a suo insindacabile giudizio, in presenza di una delle seguenti ipotesi:
a. assenza di programmi scientifici per un periodo di almeno 6 mesi successivi alla messa in condizioni di “lunga inoperosità” della nave ai sensi dell’art. 41;
b. avvio di una procedura di fallimento o di analoga procedura concorsuale a carico dell’Armatore;
c. mutamento nel controllo societario dell’Armatore che induca a motivati dubbi circa la sua affidabilità tecnica ed economica;
6. L’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi sopra indicate determinerà l’annullamento delle reciproche obbligazioni a decorrere dal termine comunicato dall’ISPRA all’Armatore con PEC.
7. In alternativa al recesso, in presenza di uno degli eventi rappresentati sub a., le Parti potranno concordare una revisione delle clausole del presente contratto mirata all’abbattimento dei costi di gestione della nave. Alla ripresa delle attività, anche anticipata rispetto alle originarie previsioni, si torneranno ad applicare automaticamente, senza necessità di alcun atto contrattuale, il ripristino di tutte le clausole del presente contratto e delle conseguenti obbligazioni delle Parti.
8. Inoltre, l’ISPRA, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti degli attuali presupposti generali, normativi, legislativi ed organizzativi riguardante i servizi affidati, qualora ragioni di pubblico interesse lo impongano, compresa la gestione dei servizi stessi tramite personale dipendente o altra forma, si riserva la facoltà di recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio, senza che l’Armatore/Affidatario possa sollevare eccezioni ed avanzare pretese di indennizzo a qualunque titolo. Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante l’invio di PEC da parte del RUP all’Affidatario/Armatore, almeno 15 giorni prima dell’effettivo recesso. L’ISPRA pagherà esclusivamente il servizio regolarmente prestato.
9. L’Armatore può recedere dal contratto, solo per giusta causa e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Resta salvo il diritto dell’ISPRA della richiesta dei danni.
Art. 15
Recesso per giusta causa
1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l’ISPRA che incidano sulla prestazione del servizio, la stessa potrà recedere unilateralmente dal contratto - in tutto o in parte - con un preavviso di trenta giorni solari, da comunicarsi con PEC all’Affidatario/Armatore.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 16
Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito
1. Fatte salve le vicende soggettive dell’Affidatario del contratto, disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Affidatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice.
2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISPRA. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
3. L’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG (7651850A5E) al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Affidatario medesimo, riportando il CIG.
Nel caso di cessione dei crediti, l’Affidatario si impegna a garantire che i pagamenti siano effettuati al cessionario mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.
4. In caso di inosservanza da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISPRA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 17 Penali e rilievi
1. Le penali per il ritardo o il non esatto adempimento nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Affidatario sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari a 0,6 ‰ (zerovirgolasei per mille) dell’ammontare netto contrattuale e non possono, comunque, superare, complessivamente, il 10
% (diecipercento) di detto ammontare netto contrattuale.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Armatore/Affidatario per iscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto.
3. L’Armatore/Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione, che verranno valutate dall’ISPRA.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l’ISPRA provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
5. L’ISPRA, a tutela della qualità del servizio, si riserva di applicare le penali di natura pecuniaria di seguito indicate:
a. in caso di ritardata partenza della nave rispetto ai termini preventivamente comunicati da ISPRA per motivi imputabili a imperizia o negligenza dell’Armatore/Affidatario, dei suoi dipendenti e/o di persone o ditte che operano per suo conto, € 500 (cinquecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. In tal caso ISPRA non pagherà all’Armatore i corrispettivi indicati all’art 4;
b. in caso di incidente in operazioni di modesta entità causato da media e/o grave negligenza nella conduzione della nave, una penale pari al 10 % (diecipercento) dei costi sostenuti per il ripristino della situazione antecedente il sinistro;
c. in caso di danni alla strumentazione scientifica di bordo o alle dotazioni della nave causati da media e/o grave negligenza o condotta inopportuna e in palese violazione delle regole stabilite dalla compagnia da parte dell’equipaggio, una penale pari al 10 % (diecipercento) dei costi sostenuti per la riparazione della strumentazione e/o delle dotazioni della nave.
d. Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere b., c., i costi per il ripristino saranno a integrale carico dell’Armatore.
e. Le penali complessivamente non potranno comunque superare il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, oltre il quale l’ISPRA avrà facoltà di risolvere il contratto.
f. Rimane inteso che l’applicazione della penale non esclude la facoltà da parte dell’ISPRA, nei casi di inadempienza, anche di uno solo degli obblighi contrattuali assunti, di risolvere il
contratto e di richiedere il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti.
Art. 18
Risoluzione per inadempimento
1. In ogni caso si conviene che l’ISPRA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con PEC, nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISPRA;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); Obblighi di riservatezza (art. 7); Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva (art. 9); Subappalto (art. 10); Cauzione definitiva (art. 12); Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito (art. 16).
2. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
3. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario si impegna a fornire all’ISPRA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
4. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, l’ISPRA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di servizio.
5. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
6. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
7. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, altresì, nei seguenti casi:
a. all’avvenuta scadenza del contratto di comodato ovvero alla eventuale sua risoluzione anticipata;
b. al verificarsi di un “inadempimento grave” di una delle Parti.
In tal caso, la risoluzione avrà effetto decorsi 20 giorni dalla formale contestazione attraverso PEC.
Sarà, in particolare, considerato “inadempimento grave” dell’Armatore:
a) qualora intervenga, a carico dell’Armatore, sentenza definitiva di fallimento o analoga procedura concorsuale;
b) in caso di vendita della nave da parte dell’ISPRA, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. con un preavviso di 60 giorni;
c) in caso di perdita totale o costruttiva della nave, a decorrere dalle ore 24 (ora italiana) del giorno in cui è avvenuta la perdita ovvero, qualora tale data non fosse determinabile, dalle ore 24 (ora italiana) dell’ultimo giorno in cui si abbia avuto notizia certa sulla nave;
d) in caso di requisizione o confisca della nave;
e) in caso di avarie parziali della nave o delle sue attrezzature di navigazione tali da inficiare il buon esito delle missioni programmate;
f) in caso di forza maggiore che si protragga per un periodo di almeno 6 mesi.
8. Le Parti si impegnano ad una immediata e reciproca informazione circa il verificarsi di uno degli eventi sopra indicati e, comunque, non oltre il termine perentorio di 3 (tre) giorni dal momento in cui una delle Parti ne abbia avuto conoscenza.
9. Il termine anticipato risultante dalla risoluzione del contratto annullerà le reciproche obbligazioni: tuttavia, nel caso in cui tali cause intervengano nel corso di operazioni o durante la navigazione della nave e risultasse possibile la prosecuzione della navigazione stessa,
l’Armatore è tenuto a seguire le istruzioni dell’ISPRA in merito al rientro della nave nel porto di ricovero abituale o in altro porto indicato da ISPRA.
Art. 19
Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
1. L’ISPRA ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del Codice.
2. In ogni caso, l’ISPRA potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. L’ISPRA può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 comma 1 del Codice.
Art. 20
Fallimento dell’Affidatario o morte del titolare
1. Il fallimento dell’Affidatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Affidatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ISPRA proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’ISPRA ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
3. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISPRA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
4. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 21
Quinto d’obbligo e Varianti
1. L’ISPRA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del presente contratto, può imporre all’Affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni del medesimo.
2. Il direttore dell’esecuzione fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 106, comma 1, del Codice.
3. Il direttore dell’esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione.
4. L’Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ISPRA, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’Affidatario maggiori oneri.
5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Affidatario se non sia stata espressamente approvata dall’ISPRA. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Affidatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
6. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell’esecuzione, quest’ultimo fornisce all’Affidatario le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell’Affidatario stesso.
7. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 106,
comma 12, del Codice, l’Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Affidatario ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del Codice.
8. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto.
9. Il direttore dell’esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP.
Art. 22
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile del servizio.
Controllo tecnico, contabile e amministrativo
1. ISPRA nomina …………….. Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto.
2. L’Affidatario indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Affidatario medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
3. Il DEC provvederà a redigere i verbali di cui alle attività descritte negli artt. 29, 38 e 40 del presente contratto.
4. Il Direttore dell’esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
5. Segnatamente, valuta i seguenti profili:
a. la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta;
b. l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c. il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
d. l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
e. il rispetto da parte dell’Affidatario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’articolo 30, comma 3, del Codice.
6. Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.
7. Il direttore dell’esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell’esecuzione del servizio o della fornitura.
8. Il direttore dell’esecuzione impartisce all’Affidatario tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che riportano, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell’ordine. Tali ordini sono comunicati al RUP. L’Affidatario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
9. Il direttore dell’esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.
10. Il direttore dell’esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del
RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
11. Il direttore dell’esecuzione, a fronte della comunicazione dell’Affidatario di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’Affidatario.
12. Il RUP provvede a redigere il certificato di regolare esecuzione, che sostituisce il certificato di verifica di conformità, entro non oltre trenta giorni dalla data di ultimazione dell’esecuzione, quando risulti che l’Affidatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. L’attestazione contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’Affidatario, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Affidatario; la certificazione di regolare esecuzione.
13. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per l’accettazione all’Affidatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
14. Il direttore dell’esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina stabilita da ISPRA, anche con riferimento al capitolato d’appalto.
15. Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall’Affidatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
16. Nel caso in cui il DEC non coincida con il RUP, i verbali devono essere inviati a quest’ultimo per l’esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, entro il termine di cinque giorni dalla data della relativa redazione.
17. Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 107, comma 1, del Codice, il direttore dell’esecuzione, ordina la sospensione dell’esecuzione e indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del Codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l’imputabilità’ delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.
18. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell’esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’Affidatario e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell’esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
19. Durante l’esecuzione del contratto il direttore dell’esecuzione provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’Affidatario contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all’Affidatario, il direttore dell’esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell’Affidatario di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
Art. 23 Fatturazione e pagamenti
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 5, l’Affidatario potrà emettere fattura, con cadenza bimestrale.
2. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del responsabile unico del procedimento.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. L’ISPRA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 18/01/2008, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) IVA esclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
5. La mancata o incompleta produzione delle certificazioni di cui sopra, non consentiranno ad ISPRA la liquidazione della relativa fattura: la somma non corrisposta quindi nei termini, non produrrà alcun interesse.
6. ISPRA è assoggettata al regime dello split payment, ai sensi dell’art.17-ter, c.1, del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 50/2017, provvedendo direttamente al versamento dell’imposta sul valore aggiunto direttamente a favore dell’Erario.
7. L’ufficio ISPRA individuato per l’acquisizione delle fatture elettroniche è: Uff_eFatturaPa; la fattura deve essere esclusivamente trasmessa attraverso lo SDI, il codice univoco assegnato è: UF3ANQ; il codice fiscale e Partita Iva dell’ISPRA: 10125211002.
8. L’indirizzo della sede legale-amministrativa da riportare nell’intestazione della fattura è esclusivamente il seguente: Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx.
9. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso l’ISPRA dovranno obbligatoriamente riportare: il seguente riferimento: sigla CRA, il seguente numero di procedura aperta 03/18/PA AGP-GAR e il codice identificativo di gara (CIG 7651850A5E), tranne i casi di esclusione previsti dalla Legge n. 136 del 13/08/2010; il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture relative a progetti di investimento pubblico. Le fatture difformi da quanto esposto non saranno pagate.
10. Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali dedicati.
Art. 24
Obblighi ed adempimenti a carico dell’Affidatario
1. Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L’Affidatario svolge il presente servizio in ottemperanza alle necessarie specifiche autorizzazioni che devono permanere per tutta l’esecuzione del contratto.
3. L’Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’ISPRA.
4. L’Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ISPRA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ISPRA, nonché a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. ISPRA si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Affidatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L’Affidatario è tenuto a comunicare ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Affidatario nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’ISPRA.
8. Oltre ai suddetti obblighi, l’Affidatario assume a proprio carico gli obblighi specificati nel Capitolato speciale, di cui agli artt. 2 (punti D e F) e art. 6.
Art. 25
Foro di competenza.
1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.
Art. 26
Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione
1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 comma 14 del Codice.
2. Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. L’Affidatario, ai sensi del D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere all’ISPRA le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando di gara e degli avvisi, di cui al, per l’importo di € ………./… (Euro /…) Iva inclusa.
4. Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria, di cui al precedente comma, afferente la post- informazione sono comunicate all’Affidatario all’esito del suddetto adempimento per il dovuto rimborso. Al fine di ottemperare al suddetto obbligo di legge l’Affidatario richiede al RUP il relativo ammontare, a decorrere dal trentesimo giorno dalla stipulazione del contratto.
5. L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l’ISPRA, da appoggiare a: BNL GRUPPO BNP PARIBAS Codice IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara n. 03/18/PA AGP- GAR identificata dal CIG 7651850A5E in adempimento dell’art. 34 d.l. 179/2012”.
6. La comprova dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa all’attenzione del Servizio Amministrazione e Bilancio (AGP-BIL) dell’ISPRA al seguente indirizzo PEC: xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xxxxxxxxx.xx.
PARTE SPECIALE I - COMODATO
Art. 27
Oggetto del Comodato gratuito della Nave
1. In considerazione del fatto che l’Armatore/Affidatario riceve da ISPRA la nave “a scafo nudo” con l’obbligo di darla, armata, a noleggio a tempo, esclusivamente a ISPRA medesima senza poterne fare altro uso di natura commerciale, la cessione della stessa all’armatore/Affidatario avviene in comodato d’uso a titolo gratuito.
2. ISPRA, come sopra rappresentato, concede in comodato “a scafo nudo” alla Società … che, a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, la Nave, iscritta nelle matricole del Registro Navi Maggiori della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Roma al n. 850.
3. L’Affidatario - come anche stabilito dall’art. 2, comma 2 del presente contratto - deve rendere la cd. “Dichiarazione di Armatore” alla Competente Autorità Marittima, come previsto dall’art. 265 del Codice della Navigazione ed assumerà gli obblighi relativi e, conseguentemente, deve portare a conoscenza dei terzi (compresi gli Enti previdenziali) la propria qualifica di Armatore.
Art. 28
Decorrenza e durata del Comodato
1. Il comodato ha la medesima durata del presente contratto, ovvero quarantotto mesi - di cui all’art. 3 - decorrenti dalla data di consegna della nave, ai sensi dell’art. 29 del presente Contratto.
2. Il presente contratto non potrà essere rinnovato.
3. L’Armatore/Affidatario, a garanzia del buon esito del presente contratto e del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni con questo assunte, dovrà costituire a favore di ISPRA la cauzione definitiva come definita all’art. 12 del presente contratto.
Art. 29
Consegna della Nave a titolo di comodato
1. L’Ispra consegnerà la nave all’Armatore in un porto di abituale ricovero di sua scelta ovvero in un altro porto concordato tra le parti, con sottoscrizione del relativo verbale di consegna. La presa in carico dalla Nave da parte dell’Armatore dovrà avvenire entro 48 ore dalla data di messa a disposizione della stessa da parte dell’Ispra, preventivamente comunicata con PEC.
2. All’atto della consegna, la Nave sarà in normali condizioni di funzionalità per quanto attiene lo scafo, l’apparato motore e tutti gli impianti ed accessori nautici e sarà in condizione di svolgere al meglio le proprie attività.
3. Il certificato di Classe della Nave sarà in corso di validità.
4. Alla consegna della Nave all’Armatore, ISPRA rimetterà tutta la documentazione tecnica in proprio possesso relativa alla Nave, all’apparato motore ed alle attrezzature nautiche installate a bordo.
5. Costituiranno parti integranti del verbale di consegna della nave i seguenti documenti:
a. un inventario delle dotazioni della nave, delle apparecchiature scientifiche e di quelle di supporto alle attività di ricerca, presenti a bordo;
b. una relazione congiunta in cui verranno descritte le condizioni della nave.
6. Ogni successiva variazione delle dotazioni della nave e delle dotazioni scientifiche, dovrà trovare riscontro in un verbale sottoscritto dai Rappresentanti delle Parti.
Art. 30 Impiego della nave
1. L’Armatore riceve la nave in comodato gratuito “a scafo nudo” dall’ISPRA con il conseguente e condizionato obbligo di darla - completamente armata - in noleggio “a tempo” in uso esclusivo a ISPRA per tutta la durata del presente contratto alle condizioni qui stabilite.
Art. 31
Obblighi dell’Armatore/Affidatario e limiti di utilizzo della nave
1. L’Armatore dovrà mantenere la nave, i suoi accessori e le sue pertinenze in buono stato di conservazione, in efficienti condizioni di esercizio e in modo conforme alla buona pratica. Inoltre dovrà fare quanto necessario affinché la nave conservi l’attuale classe e sia munita di tutti i certificati prescritti ed in corso di validità, provvedendo tempestivamente ai relativi
rinnovi.
2. Oltre a quanto previsto da suddette disposizioni, l’Armatore risponde degli obblighi specificati nel Capitolato speciale, di cui agli artt. 2 (punti D e F) e art. 6.
Art. 32
Specifica responsabilità dell’Affidatario/Armatore
1. Nel periodo di durata del presente contratto, sarà a carico dell’Affidatario, in qualità di Armatore, ogni responsabilità verso terzi per quanto attiene la condotta nautica della Nave.
Art. 33 Ispezioni e verifiche
1. Per l’intera durata del presente Contratto, l’ISPRA avrà il diritto, in qualsiasi momento, di ispezionare la nave, oppure di incaricare ispettori debitamente autorizzati ad effettuare ispezioni per suo conto, per accertare le condizioni della nave ed accertarsi che la stessa sia adeguatamente mantenuta e riparata.
2. L’Armatore consentirà a ISPRA di ispezionare i libri di bordo ogni qualvolta ISPRA lo riterrà necessario, con facoltà di trarne copia, e fornirà a ISPRA copia dei Crew Lists IMO nonché dei DM10 (INPS) e della denuncia mensile all’IPSEMA.
3. L’Armatore/Affidatario fornirà, inoltre, a ISPRA, ogni qualvolta questi si verifichino, informazioni complete circa sinistri, avarie o danni sofferti dalla nave.
Art. 34 Riconsegna della nave
1. Alla scadenza o alla risoluzione per qualsiasi motivo del presente contratto, l’Armatore/Affidatario riconsegnerà all’ISPRA la nave e le dotazioni di questa, nelle medesime buone condizioni in cui gli erano state precedentemente consegnate, salvo il normale deperimento.
2. Dovrà, in particolare, essere riconsegnata tutta la documentazione originariamente ricevuta, aggiornata alla data della riconsegna, unitamente alla documentazione relativa alle apparecchiature di pertinenza della nave installate a bordo nel corso della durata del contratto.
3. La nave verrà riconsegnata nel porto di ricovero abituale o in altro porto richiesto dall’ISPRA e l’Armatore dovrà adoperarsi in maniera che il passaggio di consegne con l’Armatore subentrante possa svolgersi in maniera efficace e senza impedimenti di sorta.
4. La riconsegna della nave verrà documentata mediante apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle Parti.
Art. 35 Risoluzione del comodato
1. L’efficacia del Comodato è condizionata a quella del contratto di noleggio a tempo, stipulato contestualmente al presente atto, per mezzo del quale l’Armatore noleggia all’ISPRA la nave armata, per l’espletamento delle sue previste attività scientifiche.
2. Qualsiasi avvenimento che influisca sul regolare svolgimento del contratto di noleggio riverbererà automaticamente i suoi effetti sul comodato.
3. La risoluzione anticipata del contratto di noleggio provocherà automaticamente la risoluzione del comodato. Allo stesso modo la risoluzione anticipata del presente Comodato provocherà automaticamente la risoluzione di quello di noleggio.
4. L’esercizio del diritto di recesso da parte dell’ISPRA ai sensi dell’art. 21 del contratto di noleggio determinerà automaticamente la risoluzione del presente contratto nei medesimi termini temporali.
5. Oltre a quanto qui stabilito, l’ISPRA avrà il diritto di recesso qualora l’Armatore, entro il termine stabilito dal precedente art. 29, non abbia ancora preso in consegna la nave. In tal caso l’ISPRA incamererà la cauzione definitiva, salvo il diritto di richiedere all’Armatore i maggiori danni.
PARTE SPECIALE II - NOLEGGIO
Art. 36
Oggetto del noleggio
1. Con il presente contratto l’Armatore/Affidatario dà in noleggio ad ISPRA, a suo uso esclusivo, la Nave, così come sopra qualificata, per il periodo di vigenza del presente contratto, di cui all’art. 3.
2. Agli scopi del presente contratto, con il termine “uso esclusivo” si intende che l’Armatore/Affidatario assume sia l’obbligo di impiegare la nave per l’esclusivo utilizzo di ISPRA, sulla base delle istruzioni che gli verranno fornite di volta in volta, sia quello di non concedere in noleggio ovvero di non consentire a terzi l’utilizzo a qualsiasi titolo della nave e delle sue dotazioni.
3. La nave viene data in noleggio nelle condizioni verificate e descritte nel verbale di consegna di cui all’art. 29 del contratto di comodato, nel quale sono indicate separatamente:
a. le dotazioni della nave, comprese nel noleggio;
b. le apparecchiature scientifiche e di supporto alla ricerca installate a bordo, rispetto alle quali l’Armatore assume unicamente l’obbligo della custodia secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
4. L’ISPRA ha il diritto, esercitabile in qualunque momento, di rimuovere le proprie apparecchiature scientifiche e di supporto alla ricerca e di installarne di nuove a bordo della nave.
Art. 37
Decorrenza e durata del noleggio
1. Il noleggio ha la medesima durata del presente contratto, ovvero quarantotto mesi, di cui all’art. 3, decorrenti dalla data di consegna della nave ai sensi dell’art. 29 del presente Contratto.
2. Il presente contratto non potrà essere rinnovato.
Art. 38
Consegna della nave ai fini del noleggio
1. L’Armatore consegnerà la nave all’ISPRA completamente “armata” ovvero completa di equipaggio e di tutti i beni di consumo necessari all’attività, in numero adeguato alle condizioni richieste per il suo utilizzo e nel rispetto delle tabelle di armamento stabilite dall’Autorità Marittima, contestualmente e nel medesimo porto presso il quale l’ISPRA avrà consegnato - a titolo di comodato - la nave all’Armatore/Affidatario, ai sensi dell’art. 29 del presente contratto.
Art. 39
Impiego della nave ed operatività
1. ISPRA utilizzerà la nave nei limiti della navigazione prevista dai documenti di bordo per l’esecuzione di ricerche e servizi geofisici ed oceanografici e per qualsiasi altra attività che riterrà opportuna.
2. ISPRA, potrà agire anche per conto di altri Enti o Società con le quali avesse concluso accordi in qualsivoglia forma.
3. ISPRA potrà richiedere l’impiego della nave in ambito mediterraneo per lo svolgimento di attività autorizzate dalle competenti Autorità locali, nazionali ed estere, con giurisdizione per le aree interessate; l’acquisizione di tali autorizzazioni sarà di competenza dell’ISPRA, fermo restando l’obbligo dell’Armatore a prestare la propria collaborazione al riguardo.
4. Ferma restando l’esclusiva responsabilità del Comandante della nave nell’esecuzione delle direttive dell’ISPRA, per quanto riguarda in particolare il rispetto delle condizioni di sicurezza della navigazione e delle operazioni, l’Armatore si impegna a dare seguito alle richieste e alle istruzioni impartite dall’ISPRA, anche per il tramite di un proprio rappresentante a bordo, nominato quale Capomissione ISPRA, che assumerà la direzione tecnica della missione e, in tale veste, collaborerà con il Comandante fornendo le istruzioni di dettaglio necessarie per lo svolgimento delle operazioni.
5. Qualora il Comandante valuti negativamente in termini di fattibilità una operazione richiesta dall’ISPRA, dovrà trascrivere esaustiva motivazione sul giornale di bordo, assicurando l’immediata disponibilità di un estratto dello stesso al Capomissione ISPRA.
6. ISPRA avrà diritto di imbarcare a bordo ospiti e proprio personale tecnico e scientifico entro i limiti consentiti dalla normativa di sicurezza della nave e conformemente alle disposizioni fornite dalla competente Autorità Marittima.
7. Il personale dell’ISPRA e/o i propri ospiti dovranno avere accesso alle aree operative della nave in maniera da poter svolgere le attività scientifiche o commerciali per le quali la nave viene impiegata.
8. La gestione delle attività di ricerca e/o di servizio a bordo sarà curata in modo esclusivo dall’ISPRA, fermo restando l’obbligo dell’Armatore di garantire il supporto dell’equipaggio in tutte le operazioni connesse. Tale supporto, nei limiti delle competenze e delle disponibilità del personale dell’Armatore presente a bordo, riguarderà la gestione e la manutenzione delle apparecchiature di supporto alla ricerca, quali gru, compressori, portali e verricelli impiegati per lo svolgimento delle attività scientifiche o commerciali.
9. Sia in navigazione che a nave ferma in porto, sarà facoltà di ISPRA di provvedere, per mezzo di propri tecnici o di ditte specializzate, al controllo e alla manutenzione delle apparecchiature scientifiche e di supporto alla ricerca.
10. Nei periodi di sosta, la nave sarà tenuta all’ormeggio in un porto o rada di convenienza di ISPRA che offrano adeguato riparo e consentano lo svolgimento delle normali operazioni di manutenzione tanto della nave che della strumentazione scientifica.
Art. 40
Riconsegna della nave noleggiata
1. Al termine del noleggio, ISPRA riconsegna la nave all’Armatore il quale provvede a restituirla così come consegnata in comodato, nei modi e nei tempi previsti dall’art. 34 (“Riconsegna della nave”).
Art. 41 Obblighi dell’armatore
1. Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente contratto, l’Armatore assume a proprio carico gli obblighi specificati nel Capitolato speciale, di cui agli artt. 2 (punti D e F) e art. 6.
Art. 42
Disposizioni particolari riguardanti il personale marittimo
1. Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente, l’Armatore assume a proprio carico gli obblighi specificati nel Capitolato speciale, di cui all’art. 2 punto E.
Art. 43
Oneri a carico dell’armatore
1. Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente contratto, l’Armatore assume a proprio carico gli obblighi specificati nel Capitolato speciale, di cui all’art. 2 punto G.
Art. 44
Oneri a carico di ISPRA
1. Saranno a carico dell’ISPRA gli oneri individuati all’art. 2 punto H del Capitolato speciale.
Art. 45 Assistenza a terzi
1. Qualora la nave si trovasse nelle condizioni di dare assistenza a terzi, e se da tale servizio ne risultasse un beneficio economico, questo sarà diviso in parti uguali tra ISPRA e l’Armatore/Affidatario.
2. Ai fini del conteggio dei benefici economici andranno detratte le spese sostenute dalla nave per tale servizio, la quota dovuta al personale imbarcato (marittimi e tecnici) e le spese necessarie alla riparazione di eventuali danni che la nave avesse sofferto a causa del servizio di assistenza prestato.
Art. 46 Avaria comune
1. Eventuali casi di contribuzione in avaria comune, che potessero verificarsi durante l’utilizzo della nave da parte dell’Armatore, verranno regolati secondo le regole di York ed Anversa del
1990 e loro aggiornamenti in vigore al momento della liquidazione dell’avaria e con designazione di un liquidatore gradito anche ad ISPRA.
Letto, approvato e sottoscritto
per l’Affidatario per ISPRA
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L’Affidatario dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra, ed in particolare delle condizioni di cui agli artt. 1 (Norme regolatrici del contratto), 2 (Oggetto), 3 (Durata del contratto), 4 (Importo contrattuale), 5 (Condizioni e modalità di esecuzione del servizio, 7 (Obblighi di riservatezza), 10 (Subappalto e sub-contratti), 14 (Recesso), 15 (Recesso per giusta causa), 16 (Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito), 17 (Penali e rilievi), 18 (Risoluzione per inadempimento), 19 (Risoluzione per decadenza dei requisiti morali), 25 (Foro di competenza), 27 (Oggetto del comodato), 36 (Oggetto del noleggio) del presente contratto di appalto, le cui clausole, rilette ed approvate, sono dall’Affidatario accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 del Codice Civile.
per l’Affidatario
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(*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).