Contract
G) UVA
53. - Vendita «salvo visita». - Nelle contrattazioni di uve la partita si intende acquistata sempre «salvo visita» da effettuare sul fondo del venditore. La visita deve avvenire entro la giornata successiva a quella della conclusione del contratto.
L'uva rossa si contratta con le parole: «sana, nera, matura e mercantile». L'uva bianca con la formula: «sana e matura».
54. - Clausola «circa». - Nelle vendite fatte con la clausola «circa» si intende concessa una tolleranza a favore del venditore fino al 10 per cento in più o in meno della quantità contrattata.
55. - Clausola «a pied». - Qualora nelle contrattazioni venga usata la clausola «a pied», s'intende che l'uva è venduta come si trova sul tralcio senza obbligo da parte del venditore di fare scarti. .
56. - Xxxxxxxx «visitata e piaciuta sana e mercantile». - La clausola
«visitata e piaciuta sana e mercantile» autorizza il compratore a scartare quel quantitativo di uva che non risponde ai requisiti espressi nella clausola stessa. Per uva mercantile si intende uva netta da marcio, secco, verde e mal- maturo.
57. - Clausola «tanto sopra quanto sotto». - Con la clausola «tanto sopra quanto sotto», si garantisce che l'uva venduta sia per qualità e sanità uguale a quella visibile alla superficie dei cesti.
58. - Danni prodotti dal maltempo. - Qualora dopo la conclusione del contratto si verificassero nell'uva alterazioni causate da perturbazioni meteorologiche, tali da pregiudicare il prodotto vino, il venditore dovrà darne immediatamente avviso al compratore, il quale potrà concordare un nuovo prezzo o rifiutare la merce. Nel caso specifico della grandine il contratto resta annullato.
59. - Recipienti. - 1 recipienti forniti dal venditore devono essere resi subito dopo lo scarico della merce.
60. - Consegna. - La consegna dell'uva avviene sul fondo o al tenimento del venditore. Le spese di trasporto perciò sono a carico del compratore.
61. - Pesatura. - La pesatura si fa di solito al posto di produzione del venditore oppure alla pesa pubblica più vicina. La spesa relativa grava sul venditore.
62. - Pagamento. - Il pagamento delle uve viene fatto a pronti contanti dopo l'accertamento del peso netto.
E’ in facoltà del venditore di pretendere, all'atto della consegna della merce verificata conforme, una somma equivalente al peso netto approssimativo.
E’ pure in sua facoltà di pretendere un deposito per il valore dell'imballaggio.
63. - «Stabilito». - Quando il contratto viene esteso per iscritto, è redatto sotto forma di «stabilito» e firmato dai contraenti e dal mediatore. Un esemplare dello stabilito viene consegnato al venditore ed un altro al compratore. Un terzo rimane al mediatore.
Lo stabilito reca le seguenti indicazioni: data, compratore, venditore, mediatore, merce, qualità, quantità, prezzo, consegna, luogo di ricevimento, caparra, pagamento e le condizioni speciali che le parti in certi casi determinano.
64. - Mediazione. - La mediazione si corrisponde nel giorno del pagamento a saldo dell'uva. Se il venditore accorda al compratore una dilazione al pagamento, oltre a quella stabilita nel contratto, le parti non possono ritardare il pagamento della mediazione anche se per la proroga intervenga il mediatore.
65. - Obblighi di pagamento della provvigione. - Nel caso di risoluzione del contratto per accordi successivi intervenuti fra il venditore ed il compratore, la mediazione spetta ugualmente e viene pagata subito. La mediazione invece non viene corrisposta qualora il contratto risulti annullato per causa della grandine o per altra causa di forza maggiore.