UNIPOLSAI MONDO PROFESSIONISTA
UNIPOLSAI MONDO PROFESSIONISTA
Avvocato
Assicurazione Responsabilità Civile Professionale
Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:
- DIP DANNI (Documento informativo precontrafluale danni)
- DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrafluale aggiuntivo per i prodofli assicurativi Danni)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario (redafle in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contrafli)
- INFORMATIVA PRIVACY
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “UNIPOLSAI MONDO PROFESSIONISTA
AVVOCATO”
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ‐ C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n.1.00006 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura il professionista contro i rischi di responsabilità civile derivanti dallo svolgimento della sua attività professionale.
Che cosa non è assicurato?
Non sono oggetto di copertura le attività per cui l’Assicurato non risulta
regolarmente abilitato all’esercizio della professione indicata in Polizza e tutti i danni causati con dolo dell’Assicurato/Contraente/rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata.
non sono considerati terzi: l’Assicurato, il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “stato di famiglia”; quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime; i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro; le società in cui l’Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d’amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.
Che cosa è assicurato?
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE:
‐Perdite patrimoniali e i Xxxxx (qualunque pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo o futuro), involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, sia per colpa lieve che grave, nell‘esercizio dell’attività professionale forense indicata in Polizza di Avvocato libero professionista, come disciplinata dall’Art. 1 co.6
D.M 22 settembre 2016. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo professionale del relativo Ordine ed è subordinata al possesso delle abilitazioni professionali o altri requisiti richiesti dalla legge;
Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative ‐ sia base che opzionali ‐ offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di Assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da Garanzie Supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:
relativi al pagamento di sanzioni, multe o ammende direttamente inflitte all’Assicurato; derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge; derivanti dall’attività di apposizione di visti, certificazioni ed asseverazioni per i quali leggi, norme e regolamenti prevedono Condizioni Specifiche di assicurazione; conseguenti all’attività di amministratore di società, consigliere di amministrazione, amministratore giudiziario; conseguenti all’attività di direttore tecnico responsabile di centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e di centri di assistenza agricola (CAA).
Il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all’Assicurato a titolo di compenso professionale; le prestazioni professionali svolte dall’Assicurato su mandato della Società per i Danni e le Perdite patrimoniali arrecati alla stessa; i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).
‐attività complementari comprese; esecuzione delle funzioni di carattere pubblico/giudiziario relative ad incarichi affidati dall’autorità giudiziaria; l’attività di assistenza/consulenza in materia stragiudiziale; gestore della crisi da sovra indebitamento e l’incarico di attestatore dei piani di rientro; custode giudiziario, e per le operazioni di vendita forzata di immobili; arbitro; liquidatore di società; consulente tecnico d’ufficio o di parte; sanzioni di natura fiscale, multe e/o ammende inflitte ai clienti per errori od omissioni imputabili all’Assicurato; smarrimento, distruzione o deterioramento di atti e documenti o Valori; amministratore di sostegno, tutore di minore o di interdetto, curatore di inabilitato, curatore di eredità giacente; fatto colposo/doloso commesso dai Prestatori di lavoro, praticanti, sostituti, collaboratori, consulenti e/o professionisti in genere; rappresentanza/assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie; libero docente, professore universitario; ed altre previste espressamente in Polizza;
‐responsabilità civile nel trattamento dei dati personali: Xxxxx e Perdite patrimoniali cagionati a terzi, a seguito del trattamento dei dati personali;
‐responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro: Xxxxx e Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi dai Prestatori di lavoro nello svolgimento dell’attività;
‐impiego veicoli: Danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro in relazione alla guida di veicoli a lui ascrivibili;
‐interruzione di attività: Xxxxx e Perdite patrimoniali da mancato o ritardato inizio dell’utilizzo di beni e di attività;
‐attività di mediazione e di negoziazione assistita: Xxxxx materiali e corporali e Perdite patrimoniali cagionati a terzi, con colpa sia lieve che grave, nell’esercizio dell’assistenza al cliente per la mediazione e la negoziazione assistita.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).
Garanzie Supplementari [a pagamento]:
‐Proprietà, conduzione e gestione dei Locali; Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO/RCI); Attività di Membro del collegio sindacale, Sindaco unico, Membro del comitato per il controllo sulla gestione, Membro dell’organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti all’interno dei collegi sindacali, Revisore dei conti in Enti locali; Commissario di gara; Revisore di condominio; Amministratore di stabili condominiali; Centro Elaborazione Dati (CED) per l’attività professionale assicurata; Firma Elettronica Avanzata (FEA); Giudice di pace ‐ Giudice Onorario di Tribunale (GOT) – Vice Procuratore Onorario (VPO); Attività contabile e fiscale.
Condizioni Specifiche [a pagamento]:
‐Franchigia per la Garanzia Base.
Condizioni Specifiche [con sconto]:
‐Limitazione alla sola attività di Patrocinatore legale; Minimo di Scoperto/Franchigia Economy.
[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Xxxxx]
Dove vale la copertura?
La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:
L’Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera e Regno Unito.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare tempestivamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, anche la stessa cessazione dell’Assicurazione. Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a UnipolSai dei mutamenti che aggravano il Rischio. Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare a UnipolSai l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni riguardanti lo stesso Xxxxxxx. L’omessa comunicazione, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all’Indennizzo.
Quando e come devo pagare?
La periodicità di pagamento del premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento previsti dalla legge e attivati presso l’intermediario. Il Premio può essere frazionato oppure può essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipulazione. Previo accordo di UnipolSai, il Premio annuo può essere frazionato in rate mensili con addebito diretto su conto corrente.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di 1 Anno, salvo che l’Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti.
Il contratto non è soggetto a tacita proroga, pertanto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le Parti. UnipolSai comunque si impegna a mantenere operante la garanzia per un periodo di 15 giorni successivi alla scadenza di Polizza. Qualora UnipolSai abbia proposto il rinnovo della polizza entro la data di scadenza e il Contraente paghi il nuovo Premio, il contratto si rinnova per un altro anno e anche in questo caso non è soggetto a tacita proroga e alla scadenza la copertura viene mantenuta operante per ulteriori 15 giorni.
L’Assicurazione resta comunque valida per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere durante il periodo di validità dell’Assicurazione – comprensivo della retroattività ‐ e presentate per la prima volta all’Assicurato o ai suoi eredi entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell’Attività.
Come posso disdire la polizza?
Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, l’Assicurato può recedere dall’Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta ad UnipolSai. La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l’Assicurato o il Contraente ne è in possesso, diventa efficace dalla data del timbro postale, del rapporto del fax o della ricezione della PEC (Posta Elettronica Certificata) inviata dal Contraente.
Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: UNIPOLSAI MONDO PROFESSIONISTA AVVOCATO
Data 15/07/2020 - Il presente DIP aggiuntivo Xxxxx è l’ultima versione disponibile pubblicata
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 00000 Xxxxxxx recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo email: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx, indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. Società iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario
n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 6.057,81 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.325,12 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2019, è pari ad € 2.911,32 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.310,09 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 8.258,64 milioni e ad € 7.403,19 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2019, pari a 2,84 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
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Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni; si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei massimali e/o delle somme assicurate concordate con il Contraente. Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE | |
Limitazione alla sola attività di Patrocinatore legale | L’Assicurazione, a parziale deroga di quanto indicato alla “Garanzia Base”, si intende operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge nello svolgimento dell’attività di “Patrocinatore legale”, sempreché sia regolarmente iscritto nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio tenuto presso il relativo Ordine e che svolga l’attività nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti che la disciplinano. |
Minimo di Scoperto/Franchigia Economy | Tutti i minimi di Scoperto e le Franchigie espresse in cifra fissa previsti dalle garanzie della presente Sezione, a eccezione della “Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO/RCI)”, si intendono elevati all’importo indicato in Polizza, salva l’applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | |
Proprietà, conduzione e gestione dei Locali | La garanzia “Proprietà e conduzione dei Locali” opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dei Locali adibiti a studio/ufficio professionale, inclusi i relativi impianti, attrezzature e le relative Dipendenze, nonché le strade, i viali privati e i cortili, purché utilizzati per l’esercizio dell’Attività assicurata. La garanzia “Spargimento liquidi e rigurgito di fogna” opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per Danni conseguenti a spargimento di liquidi conseguente a rottura fortuita degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza dello studio/ufficio; Danni da rigurgito di fogna, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza dello studio/ufficio. La garanzia “Danni da Incendio” opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00. La garanzia “Inquinamento non graduale” opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni da inquinamento non graduale dell’aria, dell’acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura fortuita di impianti e relativi serbatoi, condutture o attrezzature utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’Attività assicurata, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00. La garanzia “Veicoli dei Prestatori di lavoro e dei clienti” opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni cagionati a veicoli dei Prestatori di lavoro e dei clienti posteggiati negli spazi adibiti a parcheggio di pertinenza dei Locali. Viene prestata nell’ambito del Massimale di Polizza, con applicazione di una Franchigia di € 250,00 per ciascun Sinistro. |
Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO/RCI) | UnipolSai tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti l’azione di rivalsa esperita dall’INAIL per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata nonché dagli associati in partecipazione. La garanzia si estende anche ai soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti; b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di Xxxxx non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente. Tale garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata; c) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche e integrazioni, che subiscano Danni in occasione di lavoro o di servizio. La garanzia non comprende le malattie professionali. |
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Attività di Membro del collegio sindacale, Sindaco unico, Membro del comitato per il controllo sulla gestione, Membro dell’organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti all’interno dei collegi sindacali, Revisore dei conti in Enti locali | L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i soci e i creditori sociali, in conseguenza di violazioni commesse dall’Assicurato, con colpa sia lieve che grave, dei doveri professionali connessi all’espletamento delle seguenti Attività accessorie: - “Membro del collegio sindacale di società, Sindaco unico, Membro del comitato per il controllo sulla gestione di società”. Ciò a condizione che tale incarico sia stato assunto ed espletato in conformità agli Articoli da 2397 a 2409 noviesdiecies compresi e all’Art. 2477 del Codice Civile, nonché alle leggi vigenti in quanto compatibili. - “Membro dell’organismo di vigilanza di società”. Ciò a condizione che tale incarico sia stato assunto ed espletato in conformità al D.Lgs.n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle altre leggi vigenti in quanto compatibili. - “Revisore legale dei conti svolta nei collegi sindacali delle società e altri Enti” ai sensi dell’Art. 2409 bis 2° comma del Codice Civile. Ciò a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanza. - “Revisore dei conti in Enti locali”, ai sensi del T.U. Enti locali D.Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni. La Garanzia Supplementare vale anche per l’azione di responsabilità amministrativa esercitata dalla Corte dei Conti nei confronti dell’Assicurato per danno erariale. |
Commissario di gara | L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di violazioni commesse dall’Assicurato, con colpa sia lieve che grave, nell’espletamento dell’Attività accessoria di componente delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici (commissario di gara), compresi i pregiudizi derivanti all’amministrazione aggiudicatrice per i quali si può adire la Corte dei Conti, svolta dall’Assicurato nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative. |
Revisore di condominio | L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi inerenti l’Attività accessoria svolta dall’Assicurato in qualità di Revisore di condominio, ai sensi dell’Art. 1130 bis del Codice Civile. |
Amministratore di stabili condominiali | Fra le Parti si prende atto che l’Assicurato, oltre all’attività di Dottore Commercialista, di Esperto Contabile o di Consulente del Lavoro indicata in Polizza, svolge anche l’Attività accessoria di Amministratore di stabili condominiali. A integrazione della “Garanzia Base”, l’Assicurazione si intende pertanto operante anche per i Danni e le Perdite patrimoniali causati involontariamente a terzi dall’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale di Amministratore di stabili condominiali. |
Centro Elaborazione Dati (CED) per l’attività professionale assicurata | Qualora l’Assicurato abbia costituito un Centro Elaborazione Dati (CED), interno o esterno al proprio studio, con autonoma partita IVA, le garanzie di Polizza sono estese alla responsabilità civile derivante al CED per i servizi di acquisizione, elaborazione, registrazione, trascrizione e codifica di dati a mezzo di sistemi elettronici svolti sia nei confronti dell’Assicurato che direttamente nei confronti dei clienti del CED stesso. L’Assicurazione a favore del CED si intende operante purché si tratti di Attività accessoria rispetto all’Attività assicurata in Polizza e vale esclusivamente per il CED la cui denominazione/ragione sociale e relativa Partita IVA sono riportate in Polizza e per i servizi e le attività previsti dalla legge professionale ai quali è soggetto l’Assicurato, sulla base delle specifiche condizioni previste dalla presente Sezione. |
Firma Elettronica Avanzata (FEA) | L’Assicurazione, alle condizioni di Polizza, è operante anche per i Danni e le Perdite patrimoniali cagionati a terzi da inadeguate soluzioni tecniche adottate dall’Assicurato per l’erogazione di soluzioni di Firma Elettronica Avanzata (FEA) nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali, ai sensi degli Artt. 55 e 56 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato utilizzi per lo svolgimento della propria attività sistemi e programmi informatici adeguati a quanto previsto dall’art. 56 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. |
Giudice di pace - Giudice Onorario di Tribunale (GOT) – Vice Procuratore Onorario (VPO) | L’Assicurazione vale per i Danni e le Perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazioni commesse dall’Assicurato, con colpa sia lieve che grave, dei doveri professionali connessi all’espletamento delle attività di Giudice di pace, di Giudice onorario di tribunale (GOT) e di Vice Procuratore Onorario (VPO) svolte nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative. La presente Garanzia Supplementare si intende prestata nell’ambito del Massimale di Polizza, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00. |
Attività contabile e fiscale | L’Assicurazione è operante anche per i Danni e le Perdite patrimoniali cagionati a terzi in relazione all’esercizio di attività contabile e fiscale, purché legittimamente svolta dall’Assicurato nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La presente Garanzia Supplementare si intende prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00. |
Franchigia per la Garanzia Base | Al posto dello “Scoperto” per ogni Sinistro e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base, la copertura assicurativa è prestata con l’applicazione della Franchigia riportata in Polizza, salva l’applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.
Rischi esclusi
Che cosa NON è assicurato?
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Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati che possono
comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo.
Per ogni Sinistro e limitatamente alle garanzie prestate nella Garanzia Base della Sezione RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE la copertura assicurativa è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di € 500,00, salva l’applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.
- La garanzia base “Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali” è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 250.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10 % per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
- La garanzia base, “Interruzione di attività”, è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10 % per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
L’Assicurazione R.C. professionale non comprende i Sinistri:
- da Furto, salvo quanto previsto da “Attività complementari comprese in garanzia” - smarrimento, distruzione o deterioramento di valori;
- a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare “Proprietà, conduzione e gestione dei Locali - Danni da incendio”;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto da “Impiego veicoli” e dalla Garanzia Supplementare “Proprietà, conduzione e gestione dei Locali - Veicoli dei Prestatori di lavoro e dei clienti”;
- a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dalle “Attività complementari comprese in garanzia – smarrimento, distruzione o deterioramento di atti e documenti e smarrimento, distruzione o deterioramento di valori;
- conseguenti ad omissioni, carenze o ritardi nella stipulazione o modifica di assicurazioni o nel pagamento dei relativi premi;
- relativi alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di Revisore legale dei conti, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare “Attività di Membro del collegio sindacale, Sindaco unico, Membro del comitato per il controllo sulla gestione, Membro dell’organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti all’interno dei collegi sindacali, Revisore dei conti in Enti locali”;
- conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto alla Garanzia Supplementare “Proprietà, conduzione e gestione dei Locali –Inquinamento non graduale”;
- a Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (cyber crime), denial of service (negazione del servizio), disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività Internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
- conseguenti all’attività di Membro del Collegio sindacale, Sindaco unico, Membro del comitato di controllo sulla gestione, Membro dell’organismo di vigilanza, Membro del consiglio di sorveglianza, Membro del consiglio di gestione, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare “Attività di Membro del collegio sindacale, Sindaco unico, Membro del comitato per il controllo sulla gestione, Membro dell’organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti all’interno dei collegi sindacali, Revisore dei conti in Enti locali”;
- conseguenti all’attività di commissario xxxxxxxxxxxxx;
- relativi ad incarichi di componente delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici
(commissario di xxxx), salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare “Commissario di gara”;
- derivanti dall’esercizio di attività contabile e fiscale, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare “Attività contabile e fiscale”;
- derivanti da violazione dei doveri professionali connessi all’espletamento delle attività di Giudice di pace, Giudice onorario di tribunale (GOT) e Vice Procuratore Onorario (VPO), salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare “Giudice di pace” – “Giudice onorario di tribunale (GOT)”– “Vice Procuratore Onorario (VPO)”;
- conseguenti all’attività di Revisore di condominio ai sensi dell’Art. 1130 bis del Codice Civile e di Amministratore di stabili condominiali, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare “Revisore di condominio” e “Amministratore di stabili condominiali”;
-relativi alla proprietà e/o alla conduzione dei Locali adibiti a studio/ufficio professionale, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare “Proprietà, conduzione e gestione dei Locali”.
L’Assicurazione R.C. Professionale/R.C.O./R.C.I. non comprende i Sinistri:
- derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai Rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- verificatisi in occasione di maremoti, alluvioni, terremoti in genere e simili.
Esclusioni specifiche
Per le garanzie di seguito indicate, l’Assicurazione non comprende:
a) Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro
• i Xxxxx e le Perdite patrimoniali subiti dall’Assicurato/Contraente.
b) Danni da Incendio
• i Danni derivanti dalle attività svolte presso terzi.
Relativamente alla “Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro”, l’Assicurazione non comprende i Danni e le Perdite patrimoniali subiti dall’Assicurato/Contraente.
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Il Contraente o l’Assicurato deve: • fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; • comunicare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata l’Assicurazione o alla Direzione di UnipolSai, entro 3 giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione di UnipolSai, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi o gravissime, ex Art. 583 Codice Penale, a persona o decessi. Inoltre, il Contraente o l’Assicurato deve: • Informare immediatamente UnipolSai delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e UnipolSai avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell’istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse. • mettere a disposizione di UnipolSai e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da UnipolSai o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno. Agli effetti dell’Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a norma della Legge infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall’Istituto assicurativo. L’inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con UnipolSai. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Verificata l’operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, UnipolSai si impegna a pagare l’importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l’istruttoria del Sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio è determinato in base a ciascuna attività professionale indicata in Polizza, al Massimale scelto dal Contraente e alla rispettiva fascia tariffaria in cui si collocano gli Introiti relativi al precedente Anno solare, dichiarati dal Contraente all’atto della stipulazione della Polizza. Alla scadenza della rata annua di Premio, nel caso in cui UnipolSai proponga al Contraente il rinnovo del contratto, il Premio verrà eventualmente adeguato secondo quanto previsto: - per il caso di variazione dell’ammontare degli Introiti come indicati nella tabella “FASCE DI INTROITI E RELATIVO COEFFICIENTE DI PREMIO” presenti nella Polizza, salvo per le categorie professionali escluse; - dalla variazione della classe Bonus Malus – rispetto a quella inizialmente attribuita - al termine del periodo di osservazione durante il quale il Premio potrà variare sulla base dell’assenza o presenza di Sinistri, liquidati o riservati ed il loro numero, applicando i coefficienti previsti dalla TABELLA REGOLE EVOLUTIVE DEL PREMIO. L’applicazione della regola evolutiva prevista dalla summenzionata tabella verrà seguita anche per tutti i periodi successivi di osservazione e non operante per le Garanzie Supplementari “Proprietà, conduzione e gestione dei Locali” e “Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO/RCI)”. |
Rimborso | Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso in caso di Sinistro, UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso. |
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Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l’efficacia delle garanzie previste del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso. |
Risoluzione | Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto. |
Il presente prodotto è rivolto a persone fisiche che svolgono l’attività di Avvocato Libero Professionista, regolarmente abilitato ed iscritto all’Ordine professionale (anche in forma associata/societaria quali persone giuridiche) riconosciute dall’ordinamento giuridico. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione del patrimonio contro i rischi di responsabilità civile professionale nell’esercizio dell’attività svolta.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 20,00% del Premio netto.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale o il comportamento della Società, dell’Agente o dell’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Xxxxxx Xxxxxxx (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. E’ possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori). |
All’IVASS | I reclami indirizzati all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx- and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
AVVERTENZE
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE ), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
Modello SI / 02231 / 002 / 00000 / C - Ed. 15/07/2020
Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
UNIPOLSAI MONDO PROFESSIONISTA AVVOCATO
INDICE
PAGINA
GLOSSARIO | 1 di 32 |
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | 4 di 32 |
2. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | 8 di 32 |
3. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI | 26 di 32 |
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA | 27 di 32 |
Che cosa sono i box di consultazione?
I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all’interno delle condizioni contraWuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità ? , punti su cui porre particolare aWenzione ! , recapiti a cui rivolgersi .
È bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contraWuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esempliflcazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta aWenzione alle condizioni a cui si riferiscono.
GLOSSARIO
I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le Parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
• Anno solare: periodo di tempo che decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni Anno.
• Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
• Assicurazione: contratto di assicurazione, come definito dall’Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
• Attività accessoria: attività svolta dall’Assicurato in aggiunta all’attività professionale principale indicata in Polizza, purché i relativi Introiti, complessivi per tutte le Attività accessorie svolte, non siano superiori al 40% di quelli dichiarati per l’Attività assicurata principale.
• Attività assicurata: attività svolta dall’Assicurato e dichiarata in Polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari ad essa pertinenti, nonché l’erogazione di servizi, purché strettamente attinenti all’attività stessa.
• Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.
• Cose: oggetti materiali e animali.
• Danno: il pregiudizio economico conseguente a distruzione o deterioramento di Xxxx, a morte o a lesioni all’integrità psico-fisica alla persona.
• Danni corporali: la morte o le lesioni personali.
• Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della Cosa che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito.
• Dati: informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di Programmi.
• Dipendenze e/o pertinenze: locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato in cui si trova l’ufficio/studio assicurato, utilizzati per l’Attività assicurata.
• Due Diligence: l’attività consulenziale di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relative all’oggetto di una trattativa, al fine di valutare la convenienza di un affare e di identificarne i rischi.
• Fabbricato: complesso delle opere edili costituenti l’intero immobile o una sua porzione, compresa l’abitazione dell’Assicurato se comunicante, adibiti all’Attività assicurata.
Sono compresi:
- fissi ed infissi;
- opere di fondazione o interrate;
- Dipendenze e/o pertinenze;
- pavimentazioni esterne;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
- tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse;
- ascensori, scale mobili e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di
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GLOSSARIO
riscaldamento e condizionamento d’aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società di servizi;
- affreschi, decorazioni e mosaici che non abbiano valore artistico;
- antenne e parabole radiotelericeventi, impianto solare termico e/o impianto fotovoltaico.
Il tutto di proprietà dell’Assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle proprietà in comune.
• Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia del titolare dell’ufficio/studio assicurato, nonché le persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto (L. 20 maggio 2016 n. 76).
• Franchigia: la parte di Danno o di Perdita patrimoniale, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno o alla Perdita patrimoniale accertati prima di applicare a questi ultimi i suddetti limiti.
• Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
• Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.
• Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
• Introiti: il volume d’affari, relativo all’Anno solare precedente, dichiarato ai fini IVA per l’Attività assicurata e per eventuali Attività accessorie, al netto del totale d’imposta sulle operazioni imponibili e dei contributi versati alla Cassa di Assistenza e Previdenza (CPA).
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
• Locali: vedere Fabbricato.
• Massimale: la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.
• Normativa per la protezione dei Dati personali: i) Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei Dati), Decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei Dati personali) e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle previste dal D. Lgs 101/2018; ii) Provvedimenti del Garante per la protezione dei Dati personali.
• Parti: il Contraente e la Società.
• Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non conseguente a Danni corporali o a Danni materiali.
• Periodo assicurativo: in caso di Polizza di durata pari o inferiore a 1 Anno, è il periodo che inizia alle ore
24.00 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di Polizza di durata superiore a 1 Anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 1 Anno.
• Polizza: il documento probatorio del contratto di Assicurazione ai sensi dell’Art. 1888 del Codice Civile.
• Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell’Assicurazione.
• Prestatore di lavoro: è la persona fisica della cui opera l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge per lo svolgimento dell’attività descritta nella Polizza e di cui deve rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. Sono compresi i borsisti, tirocinanti e stagisti.
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GLOSSARIO
• Programmi: sequenza di informazioni che costituiscono l’insieme di operazioni e/o istruzioni logiche interpretabili e quindi eseguibili dall’elaboratore. Sono considerati tali sia i codici che i software.
• Rapina: impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand’anche sia la persona minacciata a consegnare le Cose stesse.
• Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.
• Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.
• Scoperto: la parte di Danno o di Perdita patrimoniale, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno o alla Perdita patrimoniale accertati prima di applicare a questi ultimi i suddetti limiti.
• Sinistro: la richiesta di risarcimento per la quale è prestata l’Assicurazione.
• Sinistro in serie: pluralità di Sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestatisi in tempi diversi. In tal caso viene considerata come data del Sinistro quella del primo tra essi.
• Società: l’impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• Somma assicurata: vedere Massimale.
• Valori: denaro, carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore economico purché inerenti all’Attività assicurata.
• Vertenza: il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.
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GLOSSARIO
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti condizioni di Assicurazione:
Quando comincia la copertura e quando finisce Art. 1.1 - Decorrenza dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Art. 1.2 - Durata del contratto 1
Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di 1 Anno, salvo che l’Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
Art. 1.3 - Non tacita proroga del contratto 2
Il contratto non è soggetto a tacita proroga, pertanto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le Parti. La Società comunque si impegna a mantenere operante la garanzia per un periodo di 15 giorni successivi alla scadenza di Polizza.
Resta ferma la possibilità per la Società di proporre, entro la data di scadenza, il rinnovo della Polizza che il Contraente ha facoltà di accettare o meno. In caso di accettazione, il pagamento da parte del Contrente del nuovo Premio comporta il rinnovo del contratto, che rimane invariato nei suoi elementi/contenuti.
Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente può recedere dall’Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta alla Società.
La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l’Assicurato o il Contraente ne è in possesso, diventa efficace dalla data del timbro postale, del rapporto del fax o della ricezione della PEC (Posta Elettronica Certificata).
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.
1 L’Assicurazione può essere stipulata con una durata poliennale?
No, l’Assicurazione ha una durata annuale, salvo che sia stata stipulata per una minor durata.
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2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza o prosegue?
Il contratto non è soggetto a “tacita proroga” e pertanto la copertura assicurativa cesserà di avere eflcacia alla scadenza indicata senza bisogno di alcuna comunicazione tra le parti; ciò significa però che il Cliente dovrà prestare molta attenzione al fatto che alla scadenza si troverà privo di copertura. La Società si impegna a mantenere operante la garanzia di Polizza per un periodo di 15 giorni successivi alla scadenza.
?
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Quando e come devo pagare
Art. 1.5 - Pagamento del Premio 3
I Premi devono essere pagati presso l’intermediario al quale è assegnata l’Assicurazione oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.6 - Frazionamento del Premio 4
Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato.
In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L’Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.
Art. 1.7 - Pagamento frazionato del Premio tramite servizio S.D.D. (operante se indicato in Polizza il frazionamento mensile)
La Società e il Contraente possono convenire di adottare, in relazione al pagamento del Premio, la procedura di seguito descritta.
a) Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio SEPA Direct Debit
1. La Società consente che il Premio annuale convenuto venga pagato dal Contraente in modo frazionato, senza oneri di frazionamento e con le modalità indicate ai punti successivi.
2. All’atto del perfezionamento del contratto assicurativo, il Contraente dovrà (i) provvedere al pagamento anticipato in Agenzia di una somma pari a tre dodicesimi (più eventuale frazione di mese) del Premio convenuto, (ii) obbligarsi a pagare il Premio residuo di importo pari a nove dodicesimi mediante rate mensili di importo pari a un dodicesimo ciascuna, nonché (iii) obbligarsi a pagare le successive rate mensili, nel caso in cui il contratto si sia tacitamente rinnovato, sottoscrivendo apposito mandato SEPA Direct Debit (S.D.D.) e autorizzando quindi la propria Banca ad accettare i corrispondenti ordini di addebito della Società.
3. Il pagamento alla scadenza di ogni rata mensile sarà accettato dalla Società con riserva di verifica e salvo buon fine.
4. La Società provvederà comunque alla notifica del pagamento delle rate mensili e della copertura delle garanzie previste in Polizza, mediante invio al Contraente del seguente messaggio, che sostituirà l’emissione dell’atto di quietanza: «Abbiamo ricevuto il pagamento tramite addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del [GG mese AAAA] su pol n. xx/xx/xxxx.
3 Cos’è e come si calcola il Premio?
Il Premio, in un’Assicurazione, è il “prezzo” che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Generalmente viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della Tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di “Rischio” presi in considerazione per il suo calcolo (ad es: tipo di attività, valore del Fabbricato, ubicazione del Rischio). In questo prodotto il Premio è determinato in base all’attività professionale indicata in Polizza, al Massimale scelto e, per talune attività, alla fascia tariffaria in cui si collocano gli Introiti relativi al precedente Anno solare dichiarati dal Contraente.
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4 Quando deve essere pagato il Premio?
Ilpagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria aflnché l’Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se in Polizza è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta “quietanza”, in cui si attesta l’avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa. Puoi anche scegliere di effettuare il pagamento del Premio con cadenza mensile, senza oneri di frazionamento, per il tramite di mandato SEPA Direct Debit (S.D.D) autorizzando la tua Banca ad accettare ordini di addebito da parte della Società.
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Confermiamo copertura assicurativa. UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. Tale messaggio sarà inviato dalla Società:
- mediante SMS al seguente numero di cellulare [*].
b) Mancato addebito del pagamento di Premi
1. Entro 10 giorni dalla scadenza della rata, la Banca del Contraente comunicherà alla Società l’eventuale mancato addebito dell’importo dovuto qualora, in fase di addebito, il conto sia risultato privo di fondi.
2. In tal caso la Società provvederà contestualmente a notificare al Contraente l’esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura assicurativa, mediante invio di messaggio con le modalità indicate al punto 4. della lettera a): «L’addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del GG/mm/AAAA della pol xxx/ xxxxxxxxx è stato rifiutato dalla sua Banca; pertanto le garanzie prestate in pol sono sospese dal GG/mm/AAAA. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pagamento. UnipolSai Xxx.xx.
c) Revoca/modifiche del servizio di addebito S.D.D.
1. Per consentire il buon esito delle disposizioni di addebito e il regolare pagamento del Premio, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie o revoche del servizio di addebito S.D.D. eventualmente disposte dallo stesso.
2. In caso di sostituzione del contratto assicurativo, qualora il Contraente intenda continuare ad avvalersi del pagamento tramite S.D.D. anche sul contratto sostitutivo ed il contratto sostitutivo preveda tale modalità di pagamento, questi dovrà contestualmente sottoscrivere un nuovo mandato di adesione al servizio S.D.D.
3. ln caso di cessazione o sostituzione del contratto assicurativo, la Società invierà al Contraente, con le modalità indicate al punto 4. della lettera a), il seguente messaggio: «Comunichiamo cessazione/ sostituzione poI n° xx/xx/xxxx e revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio a decorrere da [GG mese AAAA]. Si rechi in Agenzia per regolarizzare la sua posizione UnipolSai Assicurazioni S.p.A.».
4. In caso di revoca del servizio di addebito S.D.D. disposta dal Contraente, la Società invierà allo stesso, con le modalità indicate al punto 4. della lettera a), il seguente messaggio:
«Seguito revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio da lei disposta per la pol n xxx/ xxxxxxxxx, le garanzie prestate in pol sono sospese. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pagamento del Premio a decorrere da GG/mm/AAAA. UnipolSai Xxx.xx».
5. In ogni ipotesi di revoca o di modifica del servizio di addebito S.D.D., il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate di Premio dovute presso l’Agenzia e dovrà concordare con la stessa una diversa modalità di pagamento optando fra quelle previste dalla normativa vigente e attivate presso l’Agenzia. A tale proposito si precisa che il beneficio del frazionamento mensile del Premio è concesso dalla Società solo nel caso di pagamento tramite addebito S.D.D..
Il Contraente deve autorizzare espressamente la Società alla trasmissione di comunicazioni contrattuali e di servizio all’indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare indicati, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Art. 1.8 - Criteri per la determinazione del Premio e suo adeguamento
Il Premio è determinato in base all’attività professionale indicata in Polizza, al Massimale scelto dal Contraente e alla fascia tariffaria in cui si collocano gli Introiti relativi al precedente Anno solare, dichiarati dal Contraente all’atto della stipulazione della Polizza.
Alla scadenza della rata annua di Premio, nel caso in cui la Società proponga al Contraente il rinnovo del contratto ai sensi dell’Art. 1.3 - Non tacita proroga del contratto, il Premio verrà eventualmente adeguato secondo quanto previsto all’Art. 2.15 - Adeguamento del Premio, in caso di variazione dell’ammontare degli Introiti della Sezione Responsabilità civile professionale.
Inoltre, qualora sussistano i requisiti per l’applicazione delle regole evolutive previste dall’Art. 2.16 – Formula tariffaria della garanzia Responsabilità civile professionale (Bonus/Malus), il Premio verrà adeguato sulla base dei coefficienti previsti dalla specifica tabella del predetto Articolo.
Che obblighi ho
Art. 1.9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l’annullamento del contratto. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell’importo del Sinistro).
Art. 1.10 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.
Art. 1.11 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi delle disposizioni dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Altre norme
Art. 1.12 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l’Assicurato o il Contraente ne è in possesso, diretta all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.
Art. 1.14 - Altre assicurazioni 5
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni riguardanti lo stesso Xxxxxxx e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate.
L’omessacomunicazionedicuisopra, secommessacondolo, determinaladecadenzadeldirittoall’Indennizzo. In caso di Sinistro il Contraente, o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.
In particolare, in caso di Sinistro, l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del Danno.
Art. 1.15 - Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.
Art. 1.16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
5 Come faccio a sapere cosa prevede l’Art. 1910 del Codice Civile riguardo all’eventuale esistenza di Assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx presso altri assicuratori?
Per poter facilmente consultare il contenuto degli Articoli del Codice Civile nonché di quelli del Codice Penale citati nel contratto, al fondo delle condizioni di Assicurazione è stata inserita la sezione “NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA”, nella quale è riportato il testo integrale dei suddetti articoli.
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Cosa assicura
Art. 2.1 - Garanzia Base 6
Assicurazione responsabilità civile professionale dell’Avvocato
La Società siobbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limitidel Massimale indicato in Polizza e alle condizioni che seguono, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le Perdite patrimoniali e i Danni (qualunque pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo o futuro), involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, sia per colpa lieve che grave, nell‘esercizio dell’attività professionale forense indicata in Polizza di AVVOCATO libero professionista, così come disciplinata dal comma 6 dell’Art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 Settembre 2016.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo professionale del relativo Ordine ed è subordinata al possesso da parte dell’Assicurato delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l’attività svolta.
Art. 2.1.1 - Attività complementari comprese in garanzia 7 e 8
L’Assicurazione, fermo restando il Massimale indicato in Polizza, comprende inoltre la responsabilità civile dell’Assicurato per:
a) l’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall’autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività professionale indicata in Polizza, intendendosi tra questi anche le funzioni connesse alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, quali l’incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa. Restano comunque esclusi i Xxxxx e le Perdite patrimoniali derivanti dall’attività di cui all’Art. 2.3 - Esclusioni, lett. k) e o);
b) l’attività di assistenza e consulenza in materia stragiudiziale (civile, penale e amministrativa);
c) lo svolgimento dell’incarico di gestore della crisi da sovraindebitamento e dell’incarico di attestatore dei piani di rientro, ciò a condizione che tali incarichi siano stati assunti ed espletati dall’Assicurato in conformità alle leggi vigenti;
6 Se un mio dipendente danneggia volontariamente un terzo od un suo bene la garanzia assicurativa opera?
Sì, la copertura della garanzia di responsabilità civile vale anche per i danni cagionati volontariamente da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere se commessi nell’esercizio della loro mansione. Attenzione però che restano sempre esclusi dalla copertura i danni che l’Assicurato stesso abbia cagionato dolosamente, come previsto dall’Art. 1917 del Codice Civile 1° comma.
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7 Se nel mio ufficio/studio mi capita occasionalmente di custodire Valori altrui, ci sono problemi in caso di Xxxxx/Xxxxxx?
No, la garanzia opera anche in questa ipotesi, seppure in forma limitata rispetto al Massimale, fino alla concorrenza di un importo per Sinistro di € 5.000,00, in quanto tale copertura vuole essere un supporto per garantire l’Assicurato contro un Rischio residuale e occasionale.
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8 In ambito di responsabilità civile la mia aWività professionale è assicurata solo se mi trovo all’interno dei Locali adibiti al suo esercizio?
No, vale anche al di fuori dei Locali nelle ipotesi espressamente previste dalla Garanzia Base, quali in occasione di visite e sopralluoghi all’esterno dello studio/uflcio resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale assicurata.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
d) l’attività di custode giudiziario, nonché l’incarico di professionista delegato dal giudice per il compimento delle operazioni di vendita forzata di immobili, svolte dall’Assicurato nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative;
e) l’attività di arbitro sia rituale che irrituale, compreso il Presidente del collegio arbitrale;
f) l’espletamento dell’attività stragiudiziale di liquidatore di società;
g) lo svolgimento di incarichi di consulente tecnico d’ufficio (CTU) nominato dall’autorità giudiziaria o di
consulente tecnico di parte;
h) le sanzioni di natura fiscale, le multe e/o le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori od omissioni imputabili all’Assicurato stesso;
i) lo svolgimento dell’attività di Due Diligence svolta nell’ambito delle materie di propria competenza;
j) i Xxxxx e le Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti e documenti, dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi dati in custodia e/o consegnati all’Assicurato, anche conseguenti a Xxxxx, Rapina o Incendio;
k) i Xxxxx e le Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di Valori dati in consegna o custodia all’Assicurato, anche conseguenti a Furto, Rapina e Incendio. Limitatamente ai casi di Furto e Rapina, la garanzia opera fino a concorrenza di un importo per Sinistro di € 5.000,00 e per Periodo assicurativo di € 20.000,00; 9
l) gli incarichi di amministratore di sostegno, tutore di minore o di interdetto, curatore di inabilitato, curatore di eredità giacente;
m) il fatto colposo o doloso commesso dai Prestatori di lavoro, praticanti, sostituti, collaboratori, consulenti e/o professionisti in genere, compreso il procuratore delegato in base all’Art. 108 delle Disposizione di Attuazione Codice di Procedura Civile, dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali, nonché da lavoratori che prestano l’attività ai sensi della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (cosiddetta legge Biagi) e successive modifiche e integrazioni;
n) il fatto colposo o doloso commesso dai patrocinatori legali dello studio per le attività svolte in nome e per conto dello studio stesso;
o) colpa nella scelta di corrispondenti o di domiciliatari da parte dell’Assicurato stesso;
p) i Xxxxx subiti in occasione di lavoro dai praticanti, sostituti, collaboratori, consulenti e/o professionisti in genere, compreso il procuratore delegato in base all’Art. 108 delle Disposizione di Attuazione Codice di Procedura Civile, dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali, nonché da lavoratori che prestano attività ai sensi della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (cosiddetta legge Biagi) e successive modifiche e integrazioni. Si precisa che per quanto riguarda i Danni corporali subiti da persone che l’Assicurato deve iscrivere all’INAIL, l’Assicurazione si intende prestata nell’ambito della Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.2 - Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO/RCI), sempreché la stessa risulti operante;
q) l’attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza e assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
r) l’attività di elaborazione, trascrizione e inserimento Dati tramite l’uso di sistemi di elaborazione elettronica propri, esclusi i Centri di Elaborazione Dati (CED) con autonoma partita IVA interni o esterni allo studio e di proprietà dell’Assicurato, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.7, nonché l’invio telematico, compresa l’attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) ai sensi del D.M. n. 48/2013 e dell’Art. 44 del D.L. 24/2014 n. 90 convertito in
L. 118/2014 n.114 sempreché l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
s) l’attività di libero docente, di professore universitario (ordinario, associato, aggregato, a contratto) e di
ricercatore universitario, limitatamente alle discipline economiche, fiscali, tributarie e giuridiche;
t) le visite ai clienti, sopralluoghi e trasferte all’esterno dei Locali;
u) l’attività di formazione e aggiornamento e la partecipazione a convegni, congressi e seminari.
9 Come faccio a ricordarmi le delimitazioni e i soWolimiti presenti nelle condizioni di Assicurazione?
Per avere un quadro chiaro e completo su delimitazioni e sottolimiti, ma anche su Scoperti e Franchigie, se presenti, è suflciente consultare l’apposita tabella di sintesi che si trova al fondo di ogni Sezione delle condizioni di Assicurazione. Tale tabella indica nel dettaglio lo Scoperto e la Franchigia applicata per ogni specifica garanzia di Polizza.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 2.1.2 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei Dati personali, a seguito di Danni e Perdite patrimoniali cagionati a terzi interessati, compresi i clienti, in conseguenza del trattamento dei loro Dati personali (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) non conforme alla Normativa, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente garanzia vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per:
a) le funzioni svolte in qualità di Titolare del trattamento Dati;
b) l’attività del Responsabile del trattamento dei Dati, interno, nominato dall’Assicurato e operante per conto dello stesso;
c) l’eventuale attività svolta dal Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), interno, nominato dall’Assicurato e operante per conto dello stesso;
d) l’eventuale Attività accessoria svolta dall’Assicurato, per conto di terzi soggetti, di Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO).
Il corrispettivo degli Introiti di cui alla presente lettera d) rientra negli Introiti complessivi dichiarati in Polizza dal Contraente.
La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 250.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10 % per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Art. 2.1.3 - Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro
La garanzia opera per la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro in relazione alla sola attività svolta per conto dell’Assicurato, per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
Art. 2.1.4 - Impiego veicoli
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per i Danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di lavoro in relazione alla guida di veicoli non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati o dati in usufrutto, e ciò a parziale deroga dell’Art. 2.3 - Esclusioni, lett. c).
La garanzia vale anche per i Danni corporali cagionati alle persone trasportate, purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
La presente garanzia opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il Danno.
La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti dei Prestatori di lavoro.
Art. 2.1.5 - Interruzione di attività
La garanzia opera per i Xxxxx e le Perdite patrimoniali da mancato o ritardato inizio, interruzioni o sospensioni
- totali o parziali - dell’utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.
La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di€ 150.000,00 per Sinistroe per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10 % per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Art. 2.1.6 - Attività di mediazione e di negoziazione assistita
La garanzia si intende operante per i Danni e per le Perdite patrimoniali cagionati a terzi, con colpa sia lieve che grave, nell’esercizio dell’assistenza al cliente svolta dall’Assicurato nell’attività di mediazione, di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché nello svolgimento dell’attività di negoziazione assistita di cui al Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni in L. 10/11/2014 n. 162 e successive modifiche e integrazioni.
La garanzia, alle condizioni di Polizza, opera anche per l’attività svolta in qualità di responsabile o di componente di Organismi di mediazione, come previsto dal Decreto Legislativo 4marzo 2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, nonché in caso di rivalsa esperita dall’assicuratore dell’Organismo di mediazione.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Qualora, per il medesimo Rischio, esista altra copertura assicurativa stipulata dall’Organismo di mediazione, la presente estensione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto risarcito dalla predetta altra polizza. In ogni caso la garanzia non opera qualora l’attività di mediazione coinvolga a qualsiasi titolo la Società e/o imprese assicurative e bancarie che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate.
Cosa non assicura
Art. 2.2 - Soggetti non considerati terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione R.C. Professionale:
a) l’Assicurato, il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “stato di famiglia”;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera precedente;
c) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
d) i Prestatori di lavoro che subiscano il Danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto all’ Art. 2.1.2. - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali;
e) le società in cui l’Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d’amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.
Art. 2.3 - Esclusioni
L’Assicurazione R.C. Professionale non comprende i Sinistri:
a) da Xxxxx, salvo quanto previsto dall’Art. 2.1.1 - Attività complementari comprese in garanzia, lett. k);
b) a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.1 - Proprietà, conduzione e gestione dei Locali, lett. c);
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dall’Art. 2.1.4 - Impiego veicoli e dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.1 - Proprietà, conduzione e gestione dei Locali, lett. e);
d) a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall’Art. 2.1.1 - Attività complementari comprese in garanzia, lett. j) e k);
e) conseguenti ad omissioni, carenze o ritardi nella stipulazione o modifica di assicurazioni o nel pagamento dei relativi premi;
f) relativi al pagamento di sanzioni, multe o ammende direttamente inflitte all’Assicurato;
g) relativi alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di Revisore legale dei conti e di Revisore unico in S.r.l., salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.3;
h) conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.1 - Proprietà, conduzione e gestione dei Locali, lett. d);
i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
j) derivanti dall’attività di apposizione di visti (compreso il visto di conformità), certificazioni ed asseverazioni per i quali leggi, norme e regolamenti prevedono condizioni specifiche di assicurazione;
k) conseguenti all’attività di amministratore di società, consigliere di amministrazione, amministratore giudiziario;
l) conseguenti all’attività di direttore tecnico responsabile di centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e di centri di assistenza agricola (CAA);
m) a Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da:
• atto doloso informatico (cyber crime),
• denial of service (negazione del servizio),
• disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing,
• interruzione generalizzata della connettività Internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
n) conseguenti all’attività di Membro del collegio sindacale, Sindaco unico, Membro del comitato di controllo sulla gestione, Membro dell’organismo di vigilanza, Membro del consiglio di sorveglianza, Membro del consiglio di gestione, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.3;
o) conseguenti all’attività di commissario straordinario;
p) relativi ad incarichi di componente delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici (commissario di gara), salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.4;
q) derivanti dall’esercizio di attività contabile e fiscale, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.10 - Attività contabile e fiscale;
r) derivanti da violazione dei doveri professionali connessi all’espletamento delle attività di Giudice di pace, Giudice onorario di tribunale (GOT) e Vice Procuratore Onorario (VPO), salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.9 - Giudice di pace - Giudice onorario di tribunale (GOT) - Vice Procuratore Onorario (VPO);
s) conseguenti all’attività di Revisore di condominio ai sensi dell’Art. 1130 bis del Codice Civile e di Amministratore di stabili condominiali, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.5 - Revisore di condominio - e all’Art. 2.6.6 - Amministratore di stabili condominiali;
t) relativi alla proprietà e/o alla conduzione dei Locali adibiti a studio/ufficio professionale, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare di cui all’Art. 2.6.1 - Proprietà, conduzione e gestione dei Locali.
L’Assicurazione R.C. Professionale inoltre non comprende:
u) il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all’Assicurato a titolo di compenso professionale;
v) i Risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).
L’Assicurazione R.C. Professionale/RCO/RCI non comprende i Sinistri:
w) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelleatomiche, comepureidanniche, inrelazioneai Rischiassicurati, sisianoverificatiinconnessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
x) derivantidapresenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
y) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
z) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
aa) verificatisi in occasione di maremoti, alluvioni, terremoti in genere e simili.
Art. 2.4 - Esclusioni specifiche
Per le garanzie di seguito indicate, l’Assicurazione non comprende:
a) Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro (Vedi Art. 2.1.3)
• i Xxxxx e le Perdite patrimoniali subiti dall’Assicurato/Contraente.
b) Danni da Incendio (Vedi Art. 2.6.1 lett. c)
• i Danni derivanti dalle attività svolte presso terzi.
Art. 2.5 - Scoperto
Per ogni Sinistro e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base (Articoli da 2.1 a 2.1.6), la copertura assicurativa è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10%, con un minimo non indennizzabile di
€ 500,00, salva l’applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.
Il suddetto Xxxxxxxx non è opponibile nei confronti dei terzi danneggiati, pertanto la Società liquiderà i Sinistri totalmente e direttamente al terzo danneggiato, ferma in ogni caso la facoltà di recuperare l’importo dall’Assicurato.
Nel caso in cui l’ammontare della richiesta di risarcimento fosse inferiore all’importo del suddetto Scoperto, la Società si impegna a trattare comunque il Sinistro e a farsi carico delle spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del Massimale di Polizza. In relazione a ciò l’Assicurato dà ampio mandato alla Società di trattare e definire anche la parte di risarcimento a terzi danneggiati rientrante nello Scoperto, impegnandosi ed obbligandosi a rimborsare la somma anticipata per suo conto a titolo di Scoperto entro e non oltre i 15 giorni dalla liquidazione.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Come personalizzare 10
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.
Art. 2.6.1 - Proprietà, conduzione e gestione dei Locali
L’Assicurazione vale anche per i seguenti casi:
a) Proprietà e conduzione dei Locali
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dei Locali adibiti a studio/ufficio professionale, inclusi i relativi impianti, attrezzature e le relative Dipendenze, nonché le strade, i viali privati e i cortili, purché utilizzati per l’esercizio dell’Attività assicurata.
Rientra in garanzia a titolo esemplificativo la responsabilità civile dell’Assicurato in relazione a:
- lavori di pulizia, di ordinaria e di straordinaria manutenzione dei Locali occupati dall’Assicurato per l’esercizio dell’attività descritta in Polizza;
- servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
- servizio antincendio interno;
- mancata rimozione di neve e ghiaccio;
- caduta dell’antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non);
- proprietà, uso e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni al tetto sul quale gli stessi sono fissati o installati;
- proprietà e gestione nell’ambito dello studio/ufficio di distributori automatici di cibi e bevande, compresi i Danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti.
Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell’Assicurato, la garanzia sarà operante per la sola responsabilità civile in qualità di committente.
Restano esclusi i Danni derivanti da cedimento o franamento del terreno.
La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza, con applicazione di una Franchigia di
€ 500,00 per ciascun Sinistro.
b) Spargimento liquidi e rigurgito di fogna
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per:
- i Xxxxx conseguenti a spargimento di liquidi conseguente a rottura fortuita degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza dello studio/ufficio;
- i Danni da rigurgito di fogna, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza dello studio/ufficio. Restano esclusi i Danni determinati da umidità, stillicidio e insalubrità dei Locali.
La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza, con applicazione di una Franchigia di
€ 500,00 per ciascun Sinistro.
c) Danni da Incendio
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute.
La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Qualora per lo stesso Xxxxxxx esista altra copertura assicurativa, la garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.
10 Posso personalizzare la mia copertura assicurativa?
Si, poiché ogni Cliente ha la propria sensibilità e le proprie esigenze assicurative. C’è chi preferisce una copertura essenziale, suflcientemente ampia ma più economica e c’è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie.
A tal fine nell’area “Come personalizzare” (presente nelle Sezioni) è possibile scegliere tra Garanzie Supplementari che ampliano la copertura assicurativa e Condizioni Specifiche che consentono di modellare alcuni sottolimiti e Franchigie/Scoperti.
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d) Inquinamento non graduale
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni da inquinamento non graduale dell’aria, dell’acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura fortuita di impianti e relativi serbatoi, condutture o attrezzature utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’Attività assicurata.
La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
e) Veicoli dei Prestatori di lavoro e dei clienti
La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni cagionati a veicoli dei Prestatori di lavoro e dei clienti posteggiati negli spazi adibiti a parcheggio di pertinenza dei Locali.
Restano esclusi i Xxxxx da Xxxxx, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.
La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza, con applicazione di una Franchigia di
€ 500,00 per ciascun Sinistro.
Art. 2.6.2 - Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO/RCI) 11
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti l’azione di rivalsa esperita dall’INAIL per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata nonché dagli associati in partecipazione.
La garanzia si estende anche ai soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di Xxxxx non rientranti nei casi di cui al precedente punto
a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
Tale garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata;
c) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche e integrazioni, che xxxxxxxxx Xxxxx in occasione di lavoro o di servizio.
La garanzia non comprende le malattie professionali.
Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro
Ai fini della presente Garanzia Supplementare e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Xxxxxx Xxxxxx, nel caso di responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro questi vengono considerati terzi tra loro.
Buona fede INAIL
Premesso che l’Assicurazione RCO/RCI è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla legge, l’Assicurazione di responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l’Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
Rivalsa INPS ex legge n. 222/1984
L’Assicurazione RCO/RCI vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge
n. 222 del 12 giugno 1984.
11 Se per qualche tempo non potessi svolgere la mia aWività a seguito di un infortunio, ho diriWo ad una eventuale indennità?
No, in quanto il prodotto non prevede una copertura infortuni per l’Assicurato. L’infortunio è coperto solo per i tuoi Prestatori di lavoro che, per responsabilità a te riconducibile, abbiano subito l’evento dannoso nello svolgimento dell’attività lavorativa, a condizione che sia stata acquistata la relativa Garanzia Supplementare.
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Massimale
La presente Garanzia Supplementare è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza.
Art. 2.6.3 - Attività di Membro del collegio sindacale, Sindaco unico, Membro del comitato per il controllo sulla gestione, Membro del consiglio di sorveglianza, Membro dell’organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti all’interno dei collegi sindacali, Revisore dei conti in Enti locali
a) Oggetto della copertura
L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i soci e i creditori sociali, in conseguenza di violazioni commesse dall’Assicurato, con colpa sia lieve che grave, dei doveri professionali connessi all’espletamento delle seguenti Attività accessorie:
- Membro del collegio sindacale di società, Sindaco unico, Membro del comitato per il controllo sulla gestione di società, Membro del consiglio di sorveglianza. Ciò a condizione che tale incarico sia stato assunto ed espletato in conformità agli Articoli da 2397 a 2409 noviesdiecies compresi e all’Art. 2477 del Codice Civile, nonché alle leggi vigenti in quanto compatibili.
- Membro dell’organismo di vigilanza di società. Ciò a condizione che tale incarico sia stato assunto ed espletato in conformità al D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle altre leggi vigenti in quanto compatibili.
- Revisore legale dei conti svolta nei collegi sindacali delle società e altri Enti ai sensi dell’Art. 2409 bis 2° comma del Codice Civile. Ciò a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanza.
- Revisore dei conti in Enti locali, ai sensi del T.U. Enti locali D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni.
La presente Garanzia Supplementare vale anche per l’azione di responsabilità amministrativa esercitata dalla Corte dei Conti nei confronti dell’Assicurato per danno erariale.
b) Esclusioni
Dalla presente Garanzia Supplementare restano escluse:
1) le richieste di risarcimento che abbiano ad oggetto somme percepite dall’Assicurato a titolo di compenso senza che tali somme siano state deliberate dall’assemblea della società, laddove previsto dalla legge;
2) le richieste di risarcimento promosse direttamente o indirettamente contro l’Assicurato da società/ Enti in cui lo stesso abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).
Si intendono altresì esclusi gli incarichi ricoperti presso:
3) le imprese autorizzate all’esercizio nel settore bancario - creditizio, società di intermediazione mobiliare (SIM), compagnie di assicurazione e società di finanziamento prestiti;
4) le società che siano state oggetto di procedura liquidativa, fallimentare, amministrazione controllata, liquidazione coatta, concordato preventivo prima della data di effetto della presente Polizza o dal momento in cui tale stato viene accertato o dichiarato formalmente, se successivo alla stipula del presentecontratto. Siprendeespressamenteattotrale Particherientranoingaranziaicomportamenti colposi antecedenti al momento in cui tale stato viene accertato o dichiarato formalmente;
5) le società che presentino, alla data di effetto della presente Polizza o dal momento in cui tale stato viene accertato o dichiarato formalmente, se successivo alla stipula del presente contratto, nell’ultimo bilancio annuale di esercizio approvato, una perdita ante imposte superiore al 25% del capitale sociale. Si prende espressamente atto tra le Parti che rientrano in garanzia i comportamenti colposi antecedenti al momento in cui tale stato viene accertato o dichiarato formalmente;
6) le società quotate in Borsa.
c) Scoperto
La presente Garanzia Supplementare si intende prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con un minimo non indennizzabile pari a € 2.500,00.
d) Efficacia temporale dell’Assicurazione
1) Validità della garanzia
In deroga a quanto previsto dall’Art. 2.9 - Efficacia temporale dell’Assicurazione, lettera a), la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di vigenza dell’Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto della copertura.
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2) Sostituzione del contratto precedente
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx sostituisca, senza soluzione di continuità, altro contratto in corso per il medesimo Rischio con la Società o con altre confluite per fusione o incorporazione nella stessa Società, la garanzia è operante anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di vigenza della presente Assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità - comprensivo della retroattività
- della Polizza sostituita, nonché delle precedenti sostituite senza soluzione di continuità.
Il contratto sostituito si intende privo di ogni effetto, pertanto qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a fatti commessi durante il periodo di validità delle polizze sostituite verrà indennizzato alle condizioni di cui al presente contratto.
e) Responsabilità solidale
A deroga dell’Art. 2.18 - Responsabilità solidale, nel caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, l’Assicurazione opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all’Assicurato, così come stabilito dall’Art. 2055 del Codice Civile, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in virtù del mero vincolo di solidarietà.
f) Massimale
La presente Garanzia Supplementare viene prestata fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per PeriodoassicurativoindicatoinPolizzachedeveintendersispecificoperlapresenteGaranziaSupplementare.
g) Premio
La garanzia si intende soggetta a quanto previsto dall’Art. 2.15 - Adeguamento del Premio in base all’importo degli Introiti, con specifico riferimento alle Attività accessorie previste alla precedente lettera a) - Oggetto della copertura - della presente Garanzia Supplementare.
Art. 2.6.4 - Commissario di gara
L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenzadi violazioni commesse dall’Assicurato, con colpa sia lieveche grave, nell’espletamento dell’Attività accessoria di componente delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici (commissario di gara), compresi i pregiudizi derivanti all’amministrazione aggiudicatrice per i quali si può adire la Corte dei Conti, svolta dall’Assicurato nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative.
Efficacia temporale dell’Assicurazione
a) Validità della garanzia
In deroga a quanto previsto dall’Art. 2.9 - Efficacia temporale dell’Assicurazione, lettera a), la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di vigenza dell’Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto della copertura.
b) Sostituzione del contratto precedente
Nel caso in cui la presente Polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altro contratto in corso per il medesimo Rischio con la Società o con altre confluite per fusione o incorporazione nella stessa Società, la garanzia è operante anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di vigenza della presente Assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità - comprensivo della retroattività - della Polizza sostituita, nonché delle precedenti sostituite senza soluzione di continuità.
Il contratto sostituito si intende privo di ogni effetto, pertanto qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a fatti commessi durante il periodo di validità delle polizze sostituite verrà indennizzato alle condizioni di cui al presente contratto.
La presente Garanzia Supplementare è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di
€ 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Fra le Parti si prende atto che il corrispettivo degli Introiti di cui alla presente Garanzia Supplementare rientra negli Introiti complessivi dichiarati in Polizza dal Contraente.
Art. 2.6.5 - Revisore di condominio
L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi inerenti l’Attività accessoria svolta dall’Assicurato in qualità di Revisore di condominio, ai sensi dell’Art. 1130 bis del Codice Civile.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
La presente Garanzia Supplementare è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di
€ 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Fra le Parti si prende atto che il corrispettivo degli Introiti di cui alla presente Garanzia Supplementare rientra negli Introiti complessivi dichiarati in Polizza dal Contraente.
Art. 2.6.6 - Amministratore di stabili condominiali
Fra le Parti si prende atto che l’Assicurato, oltre all’attività di Avvocato indicata in Polizza, svolge anche l’Attività accessoria di Amministratore di stabili condominiali.
A integrazione dell’Art. 2.1 - Garanzia Base, l’Assicurazione si intende pertanto operante anche per i Danni e le Perdite patrimoniali causati involontariamente a terzi dall’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale di Amministratore di stabili condominiali.
Ai fini della validità della garanzia, l’Attività accessoria deve essere svolta ai sensi degli Artt. 1129, 1130 e 1131 del Codice Civile e nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
Sono altresì compresi in garanzia:
• gli appalti di lavori o di forniture riguardanti la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli immobili amministrati, compresa la committenza dei lavori. Nel caso di manutenzione straordinaria, la garanzia è operante purché i relativi lavori siano stati regolarmente approvati dall’assemblea condominiale e l’Assicurato non prenda parte all’esecuzione dei lavori né fornisca attrezzature o mezzi di qualunque genere;
• le attività svolte dall’Assicurato in qualità di sostituto d’imposta così come previsto dalla legge n. 449 del
27 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni;
• la responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. La garanzia è operante purché siano stati designati, se previsti per legge o per delibera assembleare, il Responsabile dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori (CSE) e dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.
Restano in ogni caso esclusi i Danni e le Perdite patrimoniali:
1) relativi alla mancata attivazione dell’Assicurato per la riscossione o il recupero dei crediti vantati dal condominio;
2) derivanti da infedeltà dei Prestatori di lavoro o da appropriazione indebita.
La presente Garanzia Supplementare è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 500,00.
Fra le Parti si prende atto che il corrispettivo degli Introiti di cui alla presente Garanzia Supplementare rientra negli Introiti complessivi dichiarati in Polizza dal Contraente.
Art. 2.6.7 - Centro Elaborazione Dati (CED) per l’attività professionale assicurata
Qualora l’Assicurato abbia costituito un Centro Elaborazione Dati (CED), interno o esterno al proprio studio, con autonoma partita IVA, le garanzie di Polizza sono estese alla responsabilità civile derivante al CED per i servizi di acquisizione, elaborazione, registrazione, trascrizione e codifica di dati a mezzo di sistemi elettronici svolti sia nei confronti dell’Assicurato che direttamente nei confronti dei clienti del CED stesso. L’Assicurazione a favore del CED si intende operante purché si tratti di Attività accessoria rispetto all’Attività assicurata in Polizza e vale esclusivamente per il CED la cui denominazione/ragione sociale e relativa partita IVA sono riportate in Polizza e per i servizi e le attività previsti dalla legge professionale ai quali è soggetto l’Assicurato, sulla base delle specifiche condizioni previste dalla presente Sezione.
a) Efficacia temporale dell’Assicurazione
1) Validità della garanzia
In deroga a quanto previsto dall’Art. 2.9 – Efficacia temporale dell’Assicurazione, lettera a), la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di vigenza dell’Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto della copertura.
2) Sostituzione del contratto precedente
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx sostituisca, senza soluzione di continuità, altro contratto in corso per il medesimo Rischio con la Società o con altre confluite per fusione o incorporazione nella stessa Società, la garanzia è operante anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di vigenza della presente Assicurazione e conseguenti a
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità - comprensivo della retroattività
- della Polizza sostituita, nonché delle precedenti sostituite senza soluzione di continuità.
Il contratto sostituito si intende privo di ogni effetto, pertanto qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a fatti commessi durante il periodo di validità delle polizze sostituite verrà indennizzato alle condizioni di cui al presente contratto.
b) Massimale
La presente Garanzia Supplementare viene prestata fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per Periodo assicurativo indicato in Polizza che deve intendersi specifico per la presente Garanzia Supplementare.
c) Scoperto
La presente Garanzia Supplementare si intende prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
d) Premio
La garanzia si intende soggetta a quanto previsto dall’Art. 2.15 - Adeguamento del Premio in base all’importo degli Introiti dichiarati in Polizza dal Contraente, escluse dal conteggio le fatture rilasciate dal CED direttamente a favore dell’Assicurato.
Art. 2.6.8 - Firma Elettronica Avanzata (FEA)
L’Assicurazione, alle condizioni di Polizza, è operante anche per i Danni e le Perdite patrimoniali cagionati a terzi da inadeguate soluzioni tecniche adottate dall’Assicurato per l’erogazione di soluzioni di Firma Elettronica Avanzata (FEA) nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali, ai sensi degli Artt. 55 e 56 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato utilizzi per lo svolgimento della propria attività sistemi e Programmi informatici adeguati a quanto previsto dall’art. 56 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.
La Garanzia Supplementare viene prestata fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per Periodo assicurativo indicato in Polizza che deve intendersi specifico per la presente Garanzia Supplementare.
La garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Art. 2.6.9 - Giudice di pace - Giudice onorario di tribunale (GOT) - Vice Procuratore Onorario (VPO) L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazioni commesse dall’Assicurato, con colpa sia lieve che grave, dei doveri professionali connessi all’espletamento delle attività di Giudice di pace, di Giudice onorario di tribunale (GOT) e di Vice Procuratore Onorario (VPO) svolte nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative.
Fra le Parti si prende atto che il corrispettivo degli Introiti di cui alla presente Garanzia Supplementare rientra negli Introiti complessivi dichiarati in Polizza dal Contraente.
La presente Garanzia Supplementare si intende prestata nell’ambito del Massimale di Polizza, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Art. 2.6.10 - Attività contabile e fiscale
L’Assicurazione è operante anche per i Danni e le Perdite patrimoniali cagionati a terzi in relazione all’esercizio dell’attività contabile e fiscale, purché legittimamente svolta dall’Assicurato nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
La presente Garanzia Supplementare si intende prestata nell’ambito del Massimale di Polizza, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Art. 2.7 - Condizione Specifica (a pagamento)
Il Contraente può scegliere di acquistare la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.
Art. 2.7.1 - Franchigia per la Garanzia Base
L’Art. 2.5 - Scoperto si intende sostituito da quanto segue:
Per ogni Sinistro e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base (Articoli da 2.1 a 2.1.6), la copertura assicurativa è prestata con l’applicazione della Franchigia riportata in Polizza, salva l’applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.
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Art. 2.8 - Condizioni Specifiche (con sconto)
Il Contraente può scegliere una o più Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.
Art. 2.8.1 - Limitazione alla sola attività di Patrocinatore legale
L’Assicurazione, a parziale deroga di quanto indicato all’Art.2.1- Garanzia Base, si intende operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge nello svolgimento dell’attività di “Patrocinatore legale”, sempreché sia regolarmente iscritto nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio tenuto presso il relativo Ordine e che svolga l’attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
Art. 2.8.2 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy
Tutti i minimi di Scoperto e le Franchigie espresse in cifra fissa previsti dalle garanzie della presente Sezione, ad eccezione dell’Art. 2.6.2 - Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO/RCI), si intendono elevati all’importo indicato in Polizza, salva l’applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.
Come assicura
Art. 2.9 - Efficacia temporale dell’Assicurazione
a) Validità della garanzia
La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di vigenza dell’Assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si è verificato il comportamento colposo che ha originato la richiesta stessa.
b) Cessazione dell’Attività assicurata
Nei soli casi di cessazione definitiva dell’Attività assicurata - intervenuta durante il periodo di efficacia della garanzia per effetto di cancellazione, radiazione o sospensione dell’Assicurato dall’Albo professionale - l’Assicurazione si intende risolta. L’Assicurazione resta comunque valida per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere durante il periodo di validità dell’Assicurazione - comprensivo della retroattività - e presentate per la prima volta all’Assicurato o ai suoi eredi entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell’Attività assicurata.
L’Assicurato o i suoi eredi provvederanno a contattare la Società per comunicare la data della cessazione dell’attività professionale assicurata.
In caso di decesso dell’Assicurato, la presente ultrattività è estesa agli eredi.
c) Ultrattività decennale per cessazione del contratto
Nel caso di cessazione definitiva del contratto determinata da motivi diversi dalla cessazione definitiva dell’attività da parte dell’Assicurato di cui alla precedente lettera b), su richiesta dell’Assicurato la Società si impegna a prorogare la validità della garanzia per ulteriori 10 anni. In tal caso la garanzia resta valida per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere durante il periodo di validità dell’Assicurazione - comprensivo della retroattività - e presentate per la prima volta all’Assicurato entro i 10 anni successivi alla data di cessazione della Polizza.
Per ottenere la proroga deve essere presentata specifica richiesta scritta dell’Assicurato indirizzata alla Società entro il termine di 15 giorni dalla data di cessazione del contratto.
La proroga avverrà mediante l’emissione di uno specifico documento contrattuale a condizioni normative e di Premio che verranno comunicate all’Assicurato al momento dell’emissione.
La presente ultrattività è estesa agli eredi.
Art. 2.10 - Massimale
Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ciascuna garanzia assicurata e per ciascun Periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero degli Assicurati o dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato nello stesso periodo.
Tale Xxxxxxxxx deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all’Art. 1917 del Codice Civile, comma 3, secondo periodo.
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Art. 2.11 - Xxxxxxx Xxxxxxxx
Nei casi in cui l’Assicurazione prevista dalla Garanzia Base, dalle Garanzie Supplementari e dalle Condizioni Specifiche preveda l’applicazione di uno Scoperto in caso di Sinistro, questo opererà sino ad un massimo di
€ 50.000,00 per ciascun Sinistro.
Art. 2.12 - Sinistri in serie
Si conviene che i Xxxxxxxx successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa, vengono considerati ai fini liquidativi come un unico Sinistro.
Art. 2.13 - Studio associato - Società tra Avvocati
Qualora l’Assicurato sia uno studio associato oppure una società tra Avvocati, la garanzia, alle condizioni di Polizza, è valida per:
- laresponsabilitàcivilederivanteallostudioassociatooallasocietàtra Avvocatiperl’attivitàprofessionale svolta dallo stesso. Sono escluse dalla garanzia le Società tra professionisti multidisciplinari costituite da soci professionisti appartenenti a diversi Ordini, Albi e Collegi.
- la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati o soci, regolarmente abilitati all’esercizio dell’Attività assicurata, sia per l’attività svolta come studio professionale o società tra Avvocati, sia per quella esercitata come singoli liberi professionisti, fermo quanto disposto all’Art. 2.10 - Massimale.
Ai fini del conteggio del Premio, il Contraente e/o l’Assicurato è tenuto a dichiarare l’ammontare complessivo degli Introiti (al netto del totale d’imposta sulle operazioni imponibili e dei contributi versati alla Cassa di Assistenza e Previdenza - CPA), fatturati nell’Anno solare precedente sia dai singoli liberi professionisti sia come studio associato o società tra Avvocati.
Relativamente a quanto previsto all’Art. 2.9 - Efficacia temporale dell’Assicurazione, si precisa che:
- Ad integrazione delle lett. a) Validità della garanzia, la garanzia vale anche per le richieste di risarcimento presentate ai singoli professionisti assicurati per l’attività da loro svolta individualmente prima della costituzione dello studio associato o della società tra Avvocati.
- Il 1° comma della lett. b) Cessazione dell’attività assicurata si intende sostituito da quanto segue: l’Assicurazione siintenderisoltanelcasodicessazionedefinitivadell’attivitàeilconseguentescioglimento dello studio associato o della società tra Avvocati, anche nel caso in cui i suoi singoli componenti proseguano nello svolgimento dell’attività professionale sotto qualsiasi forma. L’Assicurazione resta comunque valida per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere durante il periodo di validità dell’Assicurazione - comprensivo della retroattività - e presentate per la prima volta all’Assicurato entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell’Attività assicurata.
La proroga della garanzia vale anche per ogni singolo professionista assicurato, facente parte dello studio associato o della società tra Avvocati, che cessi definitivamente l’attività con cancellazione dall’Albo professionale durante la vigenza del contratto.
Resta confermato quanto previsto ai successivi paragrafi della lett. b).
- Resta confermato quanto previsto alla lett. c) Ultrattività decennale per cessazione del contratto.
Art. 2.14 - Pluralità di Assicurati
Il Massimale stabilito in Polizza resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro per i Danni o le Perdite patrimoniali cui si riferisce la richiesta di risarcimento.
Art. 2.15 - Adeguamento del Premio in base all’importo degli Introiti (valido per le singole attività professionali di cui agli Artt. 2.1, 2.6.3 e 2.6.7) 12
Premesso che relativamente alle attività professionali di cui agli Artt. 2.1, 2.6.3 e 2.6.7 il Premio è determinato in base a ciascuna attività professionale indicata in Polizza, al Massimale scelto dal Contraente e alla rispettiva fascia tariffaria in cui si collocano gli Introiti relativi al precedente Anno solare, dichiarati dal Contraente all’atto della stipulazione della Polizza, nel caso in cui la Società
12 Xxxx comunicare tuWi gli anni i miei introiti per il calcolo del Premio?
No, non è necessario. Xxxx comunicarli solamente qualora questi appartengano ad una “Fascia di Introiti” diversa rispetto a quella individuata al momento della stipula del contratto.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
proponga al Contraente il rinnovo del contratto ai sensi dell’Art. 1.3 - Non tacita proroga del contratto, si applica quanto segue:
a) prima della scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l’ammontare degli Introiti relativo al precedente Anno solare per ciascuna attività professionale di cui agli Artt. 2.1, 2.6.3 e 2.6.7; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una “Fascia di Introiti” diversa da quella dell’importo dichiarato in Polizza (vedere tabella che segue);
b) il Premio si intende automaticamente modificato in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue e dovrà essere pagato nei termini di cui all’Art. 1.5 - Pagamento del Premio - delle Norme che regolano il contratto in generale;
c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto alla lettera a), se l’importo dichiarato dell’Introito relativo all’Anno solare precedente - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l’Indennizzo dovuto dalla Società sarà liquidato in base alla regola proporzionale di cui all’Art. 1898 del Codice civile;
d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.
Tabella fasce di Introiti e relativo coefficiente di Premio Responsabilità civile professionale
Singolo professionista
Fasce Introiti | Coefficienti |
Fino a € 15.000,00 | 1,00 |
Oltre € 15.000,00 fino a € 30.000,00 | 1,30 |
Oltre € 30.000,00 fino a € 50.000,00 | 1,81 |
Oltre € 50.000,00 fino a € 70.000,00 | 3,01 |
Oltre € 70.000,00 fino a € 100.000,00 | 3,22 |
Oltre € 100.000,00 fino a € 150.000,00 | 4,52 |
Oltre € 150.000,00 fino a € 200.000,00 | 5,22 |
Oltre € 200.000,00 fino a € 250.000,00 | 5,57 |
Oltre € 250.000,00 fino a € 350.000,00 | 6,02 |
Oltre € 350.000,00 fino a € 500.000,00 | 7,27 |
Oltre € 500.000,00 fino a € 750.000,00 | 8,53 |
Oltre € 750.000,00 fino a € 1.000.000,00 | 10,04 |
Studio associato - Società tra Avvocati
Fasce Introiti | Coefficienti |
Fino a € 70.000,00 | 1,00 |
Oltre € 70.000,00 fino a € 100.000,00 | 1,15 |
Oltre € 100.000,00 fino a € 150.000,00 | 1,66 |
Oltre € 150.000,00 fino a € 200.000,00 | 1,95 |
Oltre € 200.000,00 fino a € 250.000,00 | 2,05 |
Oltre € 250.000,00 fino a € 350.000,00 | 2,25 |
Oltre € 350.000,00 fino a € 500.000,00 | 2,80 |
Oltre € 500.000,00 fino a € 750.000,00 | 3,40 |
Oltre € 750.000,00 fino a € 1.000.000,00 | 4,20 |
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
ATTIVITÀ DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE, SINDACO UNICO, MEMBRO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE, MEMBRO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, MEMBRO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA, REVISORE LEGALE DEI CONTI ALL’INTERNO DEI COLLEGI SINDACALI, REVISORE DEI CONTI IN ENTI LOCALI
Fasce Introiti | Coefficienti |
Fino a € 10.000,00 | 1,00 |
Oltre € 10.000,00 fino a € 25.000,00 | 1,29 |
Oltre € 25.000,00 fino a € 50.000,00 | 2,06 |
Oltre € 50.000,00 fino a € 75.000,00 | 2,63 |
Oltre € 75.000,00 fino a € 100.000,00 | 2,83 |
Oltre € 100.000,00 fino a € 150.000,00 | 3,24 |
Oltre € 150.000,00 fino a € 200.000,00 | 3,63 |
Oltre € 200.000,00 fino a € 250.000,00 | 3,73 |
Oltre € 250.000,00 fino a € 350.000,00 | 4,32 |
CENTRO ELABORAZIONE DATI (CED) PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE ASSICURATA
Fasce Introiti | Coefficienti |
Fino a € 25.000,00 | 1,00 |
Oltre € 25.000,00 fino a € 50.000,00 | 1,59 |
Oltre € 50.000,00 fino a € 75.000,00 | 2,05 |
Oltre € 75.000,00 fino a € 100.000,00 | 2,20 |
Oltre € 100.000,00 fino a € 150.000,00 | 2,52 |
Oltre € 150.000,00 fino a € 200.000,00 | 2,82 |
Oltre € 200.000,00 fino a € 250.000,00 | 2,89 |
Oltre € 250.000,00 fino a € 350.000,00 | 3,36 |
Art. 2.16 - Formula tariffaria della garanzia Responsabilità civile professionale (Bonus/Malus) Art. 2.16.1 - Periodo di osservazione
Per l’applicazione delle regole evolutive previste dalla tabella di cui al successivo Art. 2.16.3, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
• primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del Periodo assicurativo della Polizza;
• periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 2.16.2 - Assegnazione della classe Bonus/Malus iniziale e regole evolutive del Premio
All’atto della stipula della presente Polizza, l’Assicurato viene assegnato alla classe BM riportata in Polizza. Successivamente, al termine di ciascun periodo di osservazione di cui all’Art. 2.16.1, il Premio potrà variare sulla base dell’assenza o presenza di Sinistri (ad esclusione dei Sinistri relativi alle Garanzie Supplementari di cui agli Artt. 2.6.1 – Proprietà, conduzione e gestione dei Locali e 2.6.2 - Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO/RCI), che non influiscono sull’applicazione della presente formula tariffaria), liquidati o riservati dalla Società nel medesimo periodo, applicando i coefficienti previsti dalla tabella di cui all’Art. 2.16.3 e con eventuale attribuzione dell’Assicurato alla nuova classe BM.
L’applicazione delle regole evolutive previste dalla tabella di cui all’Art. 2.16.3 verrà seguita anche per tutti i periodi successivi di osservazione.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 2.16.3 - Tabella regole evolutive del Premio
N° Sinistri | ||||||
Coeff | BM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
100 | -2 | -2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
100 | -1 | -2 | 2 | 5 | 8 | 11 |
100 | 0 | -1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
100 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 |
110 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 13 |
120 | 3 | 2 | 6 | 9 | 12 | 13 |
130 | 4 | 3 | 7 | 10 | 13 | 13 |
140 | 5 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 |
150 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 13 |
160 | 7 | 6 | 10 | 13 | 13 | 13 |
170 | 8 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 |
180 | 9 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 |
190 | 10 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
200 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
210 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
220 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Art. 2.16.4 - Sinistro chiuso senza seguito
Qualora nel corso del periodo di osservazione di cui all’Art. 2.16.1 un Sinistro riservato venga chiuso senza seguito dalla Società, alla scadenza della rata di Premio del suddetto periodo di osservazione la classe BM verrà riportata a quella relativa al periodo di osservazione durante il quale è stato denunciato il Sinistro.
Art. 2.16.5 - Sostituzione di contratto
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx sostituisca, senza soluzione di continuità, altro contratto in corso per il medesimo Rischio con la Società o con altre confluite per fusione o incorporazione nella stessa Società, qualora il contratto sostituito preveda la formula tariffaria Bonus/Malus, la classe BM ivi prevista per l’ultimo Periodo assicurativo verrà adottata dalla presente Polizza.
Art. 2.17 - Efficacia territoriale dell’Assicurazione
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera e Regno Unito.
Art. 2.18 - Responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, la Società risponderà di tutto quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso della Società stessa nei confronti dei condebitori solidali di cui sopra.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti
2. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | |||
Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/Scoperti |
Art. 2.1 - Garanzia Base | Art. 2.1 - Garanzia Base | Massimale indicato in Polizza | 10% minimo € 500,00 Massimo € 50.000,00 |
Art. 2.1.1 - Attività complementari comprese in garanzia | Massimale indicato in Polizza Limitatamente a Furto e Rapina di cui alla lettera k), € 5.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Periodo assicurativo | 10% minimo € 500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.1.2 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali | € 250.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.1.3 - Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro | Massimale indicato in Polizza | 10% minimo € 500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.1.4 - Impiego veicoli | Massimale indicato in Polizza | 10% minimo € 500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.1.5 - Interruzione di attività | € 150.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.1.6 - Attività di mediazione e di negoziazione assistita | Massimale indicato in Polizza | 10% minimo € 500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 2.6.1 - Proprietà, conduzione e gestione dei Locali a) Proprietà e conduzione dei Locali b) Spargimento liquidi e rigurgito di fogna c) Danni da Incendio d) Inquinamento non graduale e) Veicoli dei Prestatori di lavoro e dei clienti | Massimale indicato in Polizza Massimale indicato in Polizza € 150.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo € 150.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo Massimale indicato in Polizza | € 500,00 per Sinistro € 500,00 per Sinistro 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 € 500,00 per Sinistro |
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Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 2.6.2 - Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO/RCI) | Massimale indicato in Polizza | Solo per lettera b): € 2.500,00 per persona infortunata |
Art. 2.6.3 - Attività di Membro del collegio sindacale, Sindaco unico, Membro del comitato per il controllo sulla gestione, Membro del consiglio di sorveglianza, Membro dell’organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti all’interno dei collegi sindacali, Revisore dei conti in Enti locali | Massimale per Sinistro e Periodo assicurativo indicato in Polizza | 10% per Sinistro minimo € 2.500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.6.4 - Commissario di gara | € 150.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.6.5 - Revisore di condominio | € 150.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.6.6 - Amministratore di stabili condominiali | Massimale indicato in Polizza | 10% per Sinistro minimo € 500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.6.7 - Centro Elaborazione Dati (CED) per l’attività professionale assicurata | Massimale per Sinistro e Periodo assicurativo indicato in Polizza | 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.6.8 - Firma Elettronica Avanzata (FEA) | Massimale per Sinistro e Periodo assicurativo indicato in Polizza | 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.6.9 - Giudice di Pace - Giudice Onorario di Tribunale (GOT) - Vice Procuratore Onorario (VPO) | Massimale indicato in Polizza | 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 | |
Art. 2.6.10 - Attività contabile e fiscale | Massimale indicato in Polizza | 10% per Sinistro minimo € 1.500,00 Massimo € 50.000,00 |
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NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 3.1 - Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro 13
Il Contraente o l’Assicurato deve:
• fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
• comunicare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata l’Assicurazione o alla Direzione della Società, entro 3 giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
• anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi o gravissime, ex Art. 583 Codice Penale, a persona o decessi.
Inoltre, il Contraente o l’Assicurato deve:
• informare immediatamente la Società delle procedure civiIi o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell’istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse;
• mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno.
Aglieffettidell’Assicurazionedi Responsabilità civileversoi Prestatoridilavoro, l’Assicuratodevedenunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a norma della legge infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall’Istituto assicurativo.
L’inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 3.2 - Gestione delle Vertenze e spese di difesa
La Società può assumere a nome dell’Assicurato la gestione delle Vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:
- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali, periti, consulenti o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.
Art. 3.3 - Termine per la liquidazione dei Sinistri
Verificata l’operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, la Società si impegna a pagare l’importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l’istruttoria del Sinistro.
13 In caso di Xxxxxxxx posso oppormi, per motivi di riservatezza, a mostrare documenti che aWengono la mia aWività professionale?
No, in caso avvenga un Sinistro devi mettere a disposizione della Società ogni documento ritenuto idoneo e necessario per l’istruzione della pratica, ai fini dell’accertamento dei fatti e dell’operatività della copertura assicurativa.
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NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Testo Articoli del Codice Civile, del Codice Penale e del Codice di Procedura penale richiamati nel contratto
CODICE CIVILE
Art. 1129 Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore
Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.
Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.
L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.
In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.
L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero
3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
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2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato.
L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.
Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica.
Art. 1130 Attribuzioni dell’amministratore
L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza ((delle parti comuni dell’edificio)). Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Art. 1130 bis Rendiconto annuale
Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.
Art. 1131 Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite (dall’articolo 1130) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini.
L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 1882 Nozione
L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Art. 1888 Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Art. 1897 Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all’assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1915 Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2055 Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
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Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Art. 2359 Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.
L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Art. 2397 Composizione del collegio
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Art. 2409 Denunzia al tribunale
Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l’ispezione sono a carico della società.
Art. 2477 Sindaco e revisore legale dei conti
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale
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dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
CODICE PENALE
Art. 583 Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della offesa, persona ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
CODICE DI PROCEDURA PENALE
Dispositivo dell’Art. 108 Termine per la difesa
Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell’imputato o quello designato d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell’imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell’imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
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e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
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presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; perlaprevenzioneel’accertamento, diconcertoconlealtrecompagniedel Gruppo, dellefrodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico- tariffarie.
4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”),
(iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
5) Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx.
8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
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Modello SI / 02231 / 002 / 00000 / C – Ed. 15 / 07 / 2020