ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PROVE SUI MATERIALI IN SITO E IN LABORATORIO SU INFRASTRUTTURE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA’ SOSTENIBILE PATRIMONIO ED EDILIZIA
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ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PROVE SUI MATERIALI IN SITO E IN LABORATORIO SU INFRASTRUTTURE DELLA PROVINCIA DI REGGIO XXXXXX
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D.Lgs. 50/2016
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- PARTE AMMINISTRATIVA -
Per la Parte Amministrativa di competenza:
AP Servizi Generali: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
AP Xxxxxxxxxxx e Atti Amministrativi Lavori Pubblici: Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Il Responsabile Unico del Procedimento:
(Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
CAPO 1 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI 3
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 3
Art. 2 – Xxxxxx e Ammontare dell’accordo quadro 3
Art. 3 – Denominazione in valuta 4
Art. 4 – Termini per l'ultimazione dei servizi 4
Art. 5 – assicurazione 4
Art. 6 – funzioni compiti e responsabilita’ del rup 4
Art. 7 – Direzione del’esecuzione 5
Art. 8 – Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dell’esecuzione 5
CAPO 2 – GARA D’APPALTO 6
Art. 9 – Metodo di gara 6
Art. 10 – Difesa ambientale 6
Art. 11 – Trattamento dei dati personali 6
Art. 12 – Protocollo d’intesa contro il lavoro nero 6
Art. 13 – Norme di gara 6
Art. 14 – Aggiudicazione dei servizi 6
Art. 15 – Documenti da presentare per la stipula del contratto 6
Art. 16 – Stipulazione del contratto 9
Art. 17 – Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto 9
Art. 18 – Anticipazione 10
CAPO 3 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO 11
Art. 19 – Consegna, inizio ed esecuzione dei servizi 11
Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 11
Art. 21 – Subappalto e subaffidamento 11
Art. 22 – Penali 13
Art. 23 – Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore 14
Art. 24 – Sospensione 15
CAPO 4 – CONTABILITA’ DEI SERVIZI 16
Art. 25 – Contabilita’ e pagamenti 16
Art. 26 – Eccezioni dell’appaltatore 16
CAPO 5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 17
Art. 27 – Norme di sicurezza generali 17
Art. 28 – Sicurezza sul luogo di lavoro 17
Art. 29 – Personale dell’appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di subappalto 18
Art. 30 – Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore 19
Art. 31 – Durata giornaliera dei servizi 19
CAPO 6 – ULTIMAZIONE DEI SERVIZI E REGOLARE ESECUZIONE 20
Art. 32 – Termini per l’accertamento della regolare esecuzione 20
Art. 33 – Svincolo della cauzione 20
CAPO 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 21
Art. 34 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 21
Art. 35 – Responsabilita’ dell’appaltatore 21
Art. 36 – Controversie 21
Art. 37 – Risoluzione del contratto 21
Art. 38 – Recesso 21
Art. 39 –- Disposizioni finali e rinvio 21
CAPO 1 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il SERVIZIO DI PROVE SUI MATERIALI IN SITO E IN LABORATORIO: riguarda i manufatti e le strade della rete viaria provinciale per complessivi circa 925,00 km.
Trattandosi di servizi da eseguire secondo le necessità che si evidenziano durante il periodo dell'appalto quindi non esattamente preventivabili, si applica la formula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, di seguito Xxxxxx, mediante procedura aperta come definito dall'art. 60 del medesimo D.Lgs.
E’ prevista la stipulazione del contratto a misura, e l’affidamento con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016.
Viene quindi pattuita una prestazione con riferimento ad un ammontare complessivo di fondi disponibili da spendere con riferimento ad un elenco prezzi posto a base di gara, sulla base di ordinativi effettuati secondo necessità. Viene pertanto individuato un elenco prezzi unitari da applicare a tipologie di servizi individuati dal Capitolato Speciale d’Appalto.
La ditta aggiudicataria tuttavia non vanta alcun diritto in merito all'ammontare dei servizi da eseguire nel periodo di validità del contratto.
Le prestazioni oggetto di appalto, consistenti in esecuzione di prove e indagini sui materiali in sito, nonché in analisi di laboratorio, saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste, nel presente capitolato speciale e nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.
Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione.
Art. 2 – Durata e Ammontare dell’accordo quadro
1) L’Accordo Quadro sarà in vigore fino all’esaurimento dell’importo contrattuale, e comunque per la durata massima di quattro anni, ex art. 54, comma 1 del Codice; l’inizio dello stesso è previsto il 01/07/2021 e la durata temporale è ipotizzabile fino al 30/06/2025. L'amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i servizi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50 del 2016 modificato dall'art. 4 comma 1. della Legge n. 120 del 2020.
- l corrispettivo massimo di servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta complessivamente ad € 200.000,00.
- L’importo indicato nel bando di gara si intende remunerativo per tutti i servizi, oneri ed obblighi contrattuali previsti e comprende anche le forniture di materiali di ripristino, delle attrezzature e degli impianti necessari, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i consumi o quant’altro necessario per l’espletamento del servizio, delle spese generali, dell’utile dell’appaltatore e di ogni onere conseguente all’adozione di tutte le misure di sicurezza. Nei prezzi unitari delle
singole categorie d’opera s’intendono sempre comprese e compensate le spese principali ed accessorie, i consumi, i trasporti e tutto ciò che è necessario per eseguire il servizio nel modo prescritto.
Alla impresa aggiudicataria verrà riconosciuta la quota spettante dall'applicazione delle quantità effettivamente realizzate ai prezzi unitari ribassati dell'offerta in sede di aggiudicazione.
I prezzi sono pertanto di norma "a misura", salvo quote "a corpo" per compensare in via forfetaria alcune voci espressamente indicate nell'elenco prezzi.
Art. 3 – Denominazione in valuta
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta sono in Euro.
Art. 4 – Termini per l'ultimazione dei servizi
1. I termini di ultimazione dei servizi saranno stabiliti con ogni lettera di affidamento servizi inviata e/o con ogni ordinativo inviato.
2. Nel calcolo del tempo utile per l’ultimazione dei servizi si terrà conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie condizioni stagionali.
Art. 5 – Assicurazione
La ditta appaltatrice dovrà stipulare una polizza assicurativa di copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO per i rischi inerenti la propria attività) con un massimale unico di € 2.000.000,00. Le garanzie e i massimali per le coperture R.C.T. – O possono essere proposti con polizze a secondo del rischio nel caso che l'impresa appaltatrice sia in possesso di polizza di responsabilità civile, fermo restando le condizioni normative e massimali in aumento richiesti dal presente capitolato.
Tali polizze devono essere presentate alla Provincia prima dell'inizio del servizio e successivamente ad ogni rinnovo. La stazione appaltante resta comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'appaltatore e la compagnia di assicurazioni, in quanto la stipulazione del contratto non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia, anche in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.
Art. 6 – Funzioni, compiti e responsabilità del R.U.P.
Il Responsabile Unico del procedimento è individuato ai sensi dell’art. 31 del Codice.
Al R.U.P. spettano tutte le funzioni previste dall'ordinamento vigente, tra cui il Codice sopra richiamato e le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I del DPR n. 207/2010.
Al RUP spetta inoltre la verifica di congruità dell’offerta ai sensi della Linea Guida ANAC n. 3/2016.
Art. 7 – Direzione dell’esecuzione
L’incarico di Direttore dell’Esecuzione è ricoperto dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup).
Art. 8 – Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dell’esecuzione
I compiti e le funzioni del direttore dell’esecuzione sono definiti dagli artt. da 16 a 26 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei servizi e del direttore dell'esecuzione".
CAPO 2 – GARA D’APPALTO
Art. 9 – Metodo di gara
Con procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 10 – Difesa ambientale
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei servizi, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Ai fini e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016); il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali. L’Appaltatore potrà in ogni momento chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
Art. 12 – Protocollo d’intesa contro il lavoro nero
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi relativi all'applicazione del Protocollo d'Intesa contro il Lavoro Nero approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 300 del 3/10/2006, esecutiva ai sensi di legge, che costituisce parte integrante del presente Capitolato:
L’appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell’11/02/2014. A tal fine si da atto che l’amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell’Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxXXXxxxxxxxxx000&XXXxxxxxxx00000&XXx000 565.
L'Appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
Art. 13 – Norme di gara
Si rimanda al Disciplinare di Gara.
Art. 14 – Aggiudicazione dei servizi
La proposta di aggiudicazione, formulata dal Responsabile del Procedimento, non sostituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell'appalto.
Art. 15 – Documenti da presentare per la stipula del contratto L’aggiudicazione definitiva efficace, disposta, ai sensi della normativa vigente in materia, dal Dirigente competente, viene comunicata all’impresa con la trasmissione via posta elettronica certificata, appositamente autorizzata dalle Imprese partecipanti come unica forma di comunicazione. Unitamente a tale comunicazione, viene presentata la richiesta dei documenti da presentare, entro
un termine non superiore a 20 giorni, per la stipula del contratto. Si riportano di seguito i documenti da presentare:
a) cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto riportato nella vigente normativa sui servizi pubblici.
La cauzione definitiva deve avere validità per tutta la durata dell’accordo quadro.
La cauzione deve essere prestata:
- a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
– a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Si applica l'art. 103 del Codice.
La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La Provincia ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Provincia può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev’essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Nel testo della garanzia fidejussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora per l’aggiudicatario ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, l’importo delle cauzioni è ridotto secondo quanto indicato all’art. 93, comma 7 del Codice stesso.
b) n. 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/20, dove l’Impresa dichiara l'ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
c) Una polizza assicurativa di copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO per i rischi inerenti la propria attività) con un massimale unico di € 2.000.000,00. Le garanzie e i massimali per le coperture R.C.T. – O possono essere proposti con polizze a secondo del rischio nel caso che l'impresa appaltatrice sia in possesso di polizza di responsabilità civile, fermo restando le condizioni normative e massimali in aumento richiesti dal presente capitolato.
Le polizze di cui al presente punto devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e deve cessare solo alla fine della durata dell’accordo quadro e/o all’esaurimento delle risorse a disposizione . La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:
- la polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
- la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell’Impresa;
- la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.
L’Appaltatore trasmette alla Provincia la polizza in parola prima della stipula del contratto, o comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi, in caso di consegna dei servizi in via d’urgenza.
Gli importi dei danni non coperti a seguito dell’inserimento di franchigie o massimali rimangono a carico dell’Appaltatore. Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento.
FRANCHIGIE:
1.1 Per sinistro: Massimo di Euro 5.000,00;
Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:
la presente polizza è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP (D.M123/04). e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E’ fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata, oltre che nel contratto di mandato collettivo con rappresentanza in caso di ATI, in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente capitolato e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Xxxxxx e alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Reggio Xxxxxx. Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali - Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
Art. 16 – Stipulazione del contratto
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice. Il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice.
Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’appaltatore.
Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei servizi in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi ordinati dal direttore dei servizi ivi compresi quelle per opere provvisionali.
Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Art. 17 – Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto
Fanno parte del contratto d’appalto:
a) il presente Capitolato speciale d’appalto;
b) il Capitolato tecnico;
c) l’Elenco Prezzi Unitari;
d) le polizze di garanzia.
Art. 18 – Anticipazione
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo e in riferimento a ciascun affidamento/ordinativo che verrà effettuato nell’arco della durata dell’Accordo Quadro, entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei servizi di ciascun affidamento accertato dal RUP.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il crono- programma dei servizi;
b) l’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei servizi, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
3. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione del servizio l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei servizi non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
CAPO 3 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 19 – Consegna, inizio ed esecuzione del servizio
Il Direttore dell’esecuzione comunica all'Appaltatore l’avvio dell’esecuzione delle singole prestazioni facenti parte dell’accordo quadro, redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, un ordine di servizio, nel quale sono indicati:
a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attivita';
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante.
Per tutto quanto non previsto si rimanda agli artt. da 16 a 26 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei servizi e del direttore dell'esecuzione". Il Direttore dell’esecuzione si relaziona al RUP nelle casistiche e con le modalità specificate nel decreto citato
Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
L’esecuzione della prestazione deve essere ultimata entro il termine indicata all’art. 4 del presente Capitolato. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’esecuzione o della ritardata ultimazione:
a) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 21 – Subappalto e subaffidamento
Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità.
L’eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione della Provincia, è soggetto ai limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed altresì alle seguenti condizioni:
a) che il concorrente abbia indicato all’atto dell’offerta le parti del contratto che intende subappaltare, comunque entro il limite del 40% dell’importo contrattuale;
a) che l’appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione, al deposito del contratto di subappalto presso la Provincia, corredata della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per l’esecuzione del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
b) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
c) che l’appaltatore provveda al deposito, presso l’amministrazione committente:
- del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
e) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’amministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di servizi pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei servizi da realizzare in subappalto o in cottimo;
- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera 40 c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
- il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi servizi, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 159 del 2011.
Il pagamento diretto dei subappaltatori è disciplinato dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016; in tale caso, l’appaltatore comunica alla Provincia la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo.
L’affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:
l’appaltatore deve praticare, per le parti affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20%;
l’appaltatore corrisponde al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza applicare alcun ribasso;
il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Provincia di Reggio Emilia in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’amministrazione committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
Per tutti i subcontratti che non sono subappalti l’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, il nome del subcontraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica l’art. 105 del Codice.
Art. 22 – Penali
α) Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non consegni la documentazione indicata per la stipula del contratto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, potrà essere applicata una penale giornaliera dello 0,3‰ sull'importo di aggiudicazione;
β) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione o per le scadenze inderogabili fissate nell’ordine di servizio, viene applicata una penale pari all' 1,0‰ dell'ammontare netto dell'importo di affidamento da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
z) Nel caso in cui vengano accertate violazioni relative al Protocollo d'intesa contro il lavoro nero di cui al presente Capitolato :
lettera c): 1,0‰ sull'ammontare netto dell'importo di affidamento e/o dell'ordinativo;
lettera e): 1,0‰ sull'ammontare netto dell'importo di affidamento e/o dell'ordinativo, per ogni lavoratore sprovvisto;
lettera f): 1,0‰ sull'ammontare netto dell'importo di affidamento e/o dell'ordinativo, in relazione o al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall'impresa sul cantiere.
Qualora l’ammontare delle penali applicate superi il 10% dell’importo netto del contratto si procederà alla risoluzione del medesimo
Per l’incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
Art. 23 – Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
1. La fedele esecuzione del servizio e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell’esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino conformi a quanto richiesto, richiedendo al Direttore dell’esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dall’ordine di servizio impartito. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.
2. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno messe in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto e di seguito riportate:
- al fine di ridurre al minimo le interferenze con la viabilità esistente, se necessario si provvederà a deviazioni temporanee o restringimenti della carreggiata, evitando interruzioni di traffico;
- al fine limitare gli impatti dovuti all’attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;
- dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare il rischio di sversamenti accidentali nel terreno e nei corsi d’acqua attraversati.
3. L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto.
4. L’esecuzione dei prelievi di calcestruzzo con le modalità previste dalla disciplina specifica per le costruzioni in cemento armato.
9. La pulizia dell’area interessata dalle indagini qualora necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.
12. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.
17. L’adozione, nel compimento della prestazione, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dell’esecuzione.
22. Xxxxxxxx, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore: fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo e perciò a carico dell'Appaltatore:
a) le spese per l’esecuzione delle prove;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta del servizio;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere;
30. Tutti tali oneri e responsabilità si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta.
38. Nel caso durante operazioni di scavo vi siano rinvenimenti particolari, compresi ordigni bellici, è onere dell’impresa l’attivazione di tutte le procedure per lo smaltimento in accordo con la normativa di legge;
40. A richiesta della direzione dell’esecuzione dovrà essere fornito materiale video e/o fotografico,che illustri lo stato dei manufatti.
43 Eventuali materiali di risulta originati da indagini invasive sono gestiti a cura e spese dell'appaltatore.
Art. 24 – Sospensione
Il Direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 107 del Codice.
CAPO 4 – CONTABILITA’ DEI SERVIZI
Art. 25 – Contabilità e pagamenti
Ai fini del pagamento, le prestazioni sono valutate a misura secondo le disposizioni dell’elenco prezzi. Sono remunerative di tutto quanto necessario per l’effettuazione del servizio a perfetta regola d'arte, intendendosi nello stesso prezzo a corpo compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo. Il corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:
1. per le prove: ogni spesa per il trasporto dei campioni, l’esecuzione delle prove in laboratorio, lo smaltimento del materiale;
2. tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, se necessari;
3. per i materiali di ripristino: ogni spesa per la fornitura, trasporto, movimentazione, protezione, calo, perdita, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera, in qualsiasi punto del servizio, anche se fuori strada;
4. per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e la retribuzione secondo il CCNL di riferimento;
5. per i mezzi d’opera, attrezzature e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, nonché ogni eventuale onere assicurativo e spesa per il loro funzionamento e la manutenzione;
6. per la sicurezza: ogni onere relativo.
I pagamenti sono effettuati, per ogni ordine di servizio, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare contabilità nella quale sono indicate le prestazioni effettuate, di apposita fattura e solo in assenza di formale contestazione sulla correttezza del servizio eseguito, dopo le necessarie verifiche da parte del Direttore dell’esecuzione in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato.
All’esaurimento dell’importo contrattuale o alla scadenza temporale dell’accordo quadro il Direttore dell’Esecuzione emetterà il certificato di ultimazione delle prestazioni anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui all’art. 15.
L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice.
Per gli importi corrisposti direttamente ai sub appaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o servizi si applica l’art. 105, comma 13 del Codice.
Art. 26 – Eccezioni dell’appaltatore
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione, siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
CAPO 5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 27 – Norme di sicurezza generali
I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 28 – Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
L’appaltatore, entro 30 giorni dall’emissione dei singoli ordini di servizio e comunque prima dell’esecuzione del servizio, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, può presentare alla Provincia integrazioni al DUVRI; in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche dei prezzi stabiliti in contratto.
All’atto della consegna del servizio l’appaltatore deve espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad ogni norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.
L’Appaltatore provvede altresì:
– a portare alla conoscenza preventiva tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna del servizio e quelli individuati dal DUVRI;
– a far osservare a tutti i propri dipendenti, subappaltatori e fornitori tutte le norme e le disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
– a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e utilizzino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali indicate nel DUVRI;
– a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi impiegati, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà di terzi, siano in regola con le norme vigenti;
– ad allontanare immediatamente dalla zona di intervento attrezzature, mezzi
o materiali non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei;
– ad informare tutti i propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione prevista nell’appalto, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
– ad informare immediatamente la Provincia, in caso di infortunio, incidente od altro sinistro e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.
La Provincia, tramite il proprio personale, si riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.
Art. 29 – Personale dell’appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di xxxxxxxxxx
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio e in particolare:
- nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti.
- l'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
- I suddetti obblighi vincolano l' appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dell’appalto un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attività corrispondenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto.
- i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei servizi è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Art. 30 – Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
In ogni caso, per le inadempienze contributive e retributive dell'appalto e del subappalto si applica l’art. 30 del Codice.
Art. 31 – Durata giornaliera dei servizi
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dell’esecuzione ravvisa la necessità che i servizi siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
CAPO 6 – ULTIMAZIONE DEI SERVIZI E REGOLARE ESECUZIONE
Art. 32 – Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
Per l’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio si applica la disciplina di cui alla parte II, titolo X, del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 33 – Svincolo della cauzione
Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.
L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma dei servizi. Tale garanzia deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione da parte di un notaio, con l’indicazione del Repertorio.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
Capo 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 34 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.
Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del Codice.
Art. 35 - Responsabilita’ dell’appaltatore
E’ obbligo dell'appaltatore l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità dei lavoratori e dei terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone o alle cose, imputabili a negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore tiene indenne la Provincia ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvede al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
Art. 36 - Controversie
Per le controversie tra la Provincia e l’appaltatore è competente il Foro di Reggio Xxxxxx; per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale si rinvia alla parte VI, titolo I, capo II del Codice.
Art. 37 – Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del Codice.
Art. 38 – Recesso
La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo la disciplina dell’art. 109 del Codice.
Art. 39 –- Disposizioni finali e rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato troveranno applicazione le disposizioni contenute nel DL 74/2020 convertito nella legge 120/2020 nel Codice, nel D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate e le ulteriori norme disciplinanti i lavori pubblici.