Accordo quadro
Traduzione1
Accordo quadro
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente la cooperazione delle loro forze armate nell’ambito dell’istruzione militare
Concluso il 15 maggio 2004 Entrato in vigore il 15 maggio 2004
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo federale austriaco,
qui di seguito denominati «Parti», animati dal desiderio di
– rafforzare le relazioni bilaterali nell’ambito dell’istruzione delle loro forze armate,
– impiegare le risorse disponibili nell’ambito dell’istruzione per il massimo profitto di entrambe le Parti,
– promuovere lo scambio reciproco di personale, di informazioni e di cono- scenze rilevanti per l’istruzione,
– accrescere la capacità di cooperazione, segnatamente nell’ambito delle ope- razioni di sostegno alla pace,
– agevolare le procedure amministrative per la preparazione e la realizzazione di progetti d’istruzione e d’esercitazione comuni,
sulla base della Convenzione del 19 giugno 19952 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze e del Protocollo addizionale del 19 giugno 19953 alla Con- venzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati parte- cipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze,
hanno concluso il seguente accordo quadro:
Art. 1 Scopo e oggetto
(1) Ciascuna Parte facilita all’altra, secondo il principio della reciprocità e dell’equilibrio e riconoscendo la preminenza dell’impiego delle risorse per scopi nazionali, la partecipazione a progetti d’istruzione e d’esercitazione in impianti e immobili delle proprie forze armate, come pure la realizzazione di tali progetti.
RS 0.512.116.3
1 Dal testo originale tedesco (AS 2005 135).
2 RS 0.510.1
3 RS 0.510.11
0000-0000 000
(2) Le disposizioni del presente accordo sono applicabili unicamente nell’ambito delle leggi vigenti nei rispettivi Stati contraenti. In caso di contraddizioni, tali leggi sono poziori.
(3) La collaborazione nell’ambito dell’istruzione ai sensi del presente accordo comprende segnatamente:
a) l’istruzione del personale nel quadro di corsi di formazione;
b) lo scambio reciproco di singole persone e di formazioni militari nonché i contatti tra le truppe;
c) la realizzazione di attività d’istruzione e di esercitazioni in comune;
d) la messa a disposizione di impianti e di immobili (per es. piazze d’esercita- zione, centri d’esercitazione per l’istruzione assistita dall’ordinatore) per la realizzazione di progetti d’istruzione dell’altra Parte;
e) l’organizzazione di colloqui specialistici e a livello di esperti concernenti l’istruzione;
f) lo sport militare e le competizioni militari.
(4) La preparazione e realizzazione di impieghi non rientra nell’ambito regolamen- tato dal presente accordo.
Art. 2 Statuto del personale
Lo statuto del personale impiegato nel quadro del presente accordo si fonda sulla legislazione nazionale delle Parti e sugli accordi internazionali in vigore tra le due Parti, segnatamente la Convenzione del 19 giugno 1995 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relati- va allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe PPP), la quale, per quanto riguarda la questione dello statuto, dichiara applicabile la Convenzione del 19 giugno 1951 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO), come pure sul Protocollo addizionale del 19 giugno 1995 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relati- va allo statuto delle loro forze (Protocollo addizionale).
Art. 3 Regolamentazione tecnica della cooperazione in materia d’istruzione
(1) Per ogni progetto d’istruzione e d’esercitazione le Parti stabiliscono segnata- mente quanto segue:
a) tema e scopo;
b) partecipanti;
c) missione;
d) data e luogo d’esecuzione;
e) mezzi;
f) responsabili.
(2) Se necessario, i rispettivi organi nazionali competenti possono disciplinare separatamente, mediante ulteriori accordi tecnici, i dettagli relativi alla realizzazione della cooperazione in materia d’istruzione, nonché le questioni amministrative, finanziarie e logistiche.
Art. 4 Obblighi d’informazione
Qualsiasi modifica sostanziale concernente la realizzazione della cooperazione in materia d’istruzione deve essere comunicata tempestivamente all’organo competente per i progetti d’istruzione dell’altra Parte.
Art. 5 Gestione e sviluppo ulteriore
La gestione e lo sviluppo ulteriore della cooperazione in materia d’istruzione sono definite in occasione dei colloqui di stato maggiore svolti regolarmente nell’ambito delle relazioni ai massimi livelli tra le rispettive forze armate.
Art. 6 Transito e frontiera
(1) Le Parti garantiscono che, nel quadro delle rispettive disposizioni legali, il transito alla frontiera di persone, veicoli, velivoli, munizioni, equipaggiamenti e altri beni necessari per la realizzazione dei progetti d’istruzione e d’esercitazione possa avvenire senza problemi.
(2) Ciascuna delle Parti è responsabile dell’ottenimento delle autorizzazioni neces- sarie per il transito alla frontiera e il soggiorno nello Stato ricevente.
Art. 7 Protezione del personale, del materiale, delle munizioni e degli immobili
(1) La protezione generale del personale, del materiale e delle munizioni così come la protezione esterna degli immobili assegnati all’altra Parte incombe allo Stato ricevente. Il personale dello Stato d’invio non dispone di alcun potere di polizia e non ha il diritto di effettuare alcuna guardia armata al di fuori degli immobili asse- gnati.
(2) La protezione interna di tali immobili nonché la custodia sicura del materiale e delle munizioni incombe a ciascuna delle Parti. Al riguardo, il personale dello Stato d’invio collabora con le autorità dello Stato ricevente.
Art. 8 Sicurezza delle informazioni
Le Parti proteggono, conformemente alle rispettive prescrizioni legali vigenti, le informazioni e i materiali classificati che vengono scambiati o messi a disposizione nell’ambito dell’esecuzione del presente accordo. Tali informazioni o materiali non possono essere né resi pubblici né consegnati a terzi senza l’autorizzazione scritta
della Parte che li mette a disposizione, se non nel caso in cui le prescrizioni legali menzionate ne esigano imperativamente la trasmissione. Le informazioni classificate sono scambiate unicamente se presso il destinatario è garantito un livello di prote- zione equivalente a quello dell’organo che le trasmette.
Art. 9 Impiego di armi e munizioni, prescrizioni in materia di sicurezza e di protezione ambientale, inchieste militari
(1) È consentito introdurre e impiegare armi e munizioni nello Stato ricevente unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo. Lo Stato d’invio trasmette per tempo all’organo competente per la cooperazione in materia d’istruzione dello Stato ricevente le informazioni necessarie per valutare la possibilità d’impiegare armi e munizioni.
(2) Per quanto concerne la custodia, il trasporto, la manipolazione e l’impiego di armi, munizioni, apparecchiature e veicoli, il personale è tenuto a rispettare la pro- pria legislazione nazionale militare e civile in materia di sicurezza, sempre che lo Stato ricevente non abbia emanato al riguardo prescrizioni di sicurezza più restrit- tive.
(3) Le disposizioni legali nello Stato ricevente in materia di protezione ambientale devono essere rispettate.
(4) Nel caso di inchieste militari riguardanti incidenti o fatti particolari in relazione con l’esecuzione del presente accordo, la Parte inquirente garantisce tempestivamen- te che l’altra Parte possa partecipare all’indagine in misura adeguata.
Art. 10 Partecipazione di terzi
(1) Se una delle Parti intende fare in modo che cittadini di Stati terzi partecipino a progetti d’istruzione sul territorio dell’altra Parte, essa deve ottenere il consenso preventivo e documentato dell’altra Parte e del rispettivo Stato di provenienza.
(2) Se nell’ambito di un progetto d’istruzione sono previsti soggiorni in Stati terzi, il personale inviato vi può partecipare soltanto se al riguardo vi è l’accordo della Parte d’invio e della Parte ricevente e se, su richiesta della Parte ricevente, lo Stato terzo dà preventivamente il suo esplicito consenso.
Art. 11 Aspetti finanziari
(1) Ogni Parte si assume i propri costi derivanti dalla cooperazione in materia d’istruzione conformemente al presente accordo.
(2) Le spese per manifestazioni congiunte di rappresentanza nell’ambito della cooperazione in materia d’istruzione sono invece a carico dello Stato ricevente.
(3) Ciascuna delle Parti allestisce annualmente un compendio finanziario delle prestazioni fornite all’altra Parte in virtù del presente accordo. Tale compendio comprende i trasporti, i mezzi d’esercizio, le infrastrutture necessarie nonché il vitto e gli alloggi militari messi a disposizione dalla Parte ricevente conformemente alle
proprie prescrizioni. Esso è presentato all’altra Parte due mesi prima dell’incontro annuale fissato di comune accordo tra le Parti.
(4) Al più tardi entro tre anni dalla reciproca approvazione dei compendi finanziari, questi ultimi devono essere saldati e la differenza constatata. Un’eventuale compen- sazione avviene mediante pagamento o, se possibile, mediante altre prestazioni nell’ambito dell’istruzione.
Art. 12 Assicurazioni e assistenza sanitaria
(1) Ciascuna delle Parti garantisce al proprio personale una copertura assicurativa sufficiente per i danni fisici.
(2) In caso di malattia, lesione o ferimento, lo Stato ricevente garantisce al persona- le dello Stato d’invio l’assistenza medica d’urgenza secondo le disposizioni vigenti sul posto. I relativi costi sono a carico dello Stato d’invio.
Art. 13 Composizione delle controversie
Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte dalle due Parti in via negoziale.
Art. 14 Disposizioni finali
(1) Il presente accordo entra in vigore con la firma.
(2) Può essere completato o emendato per scritto di comune accordo tra le Parti.
(3) Può essere denunciato di comune accordo dalle due Parti o da una di esse mediante una comunicazione scritta con un preavviso di sei mesi.
(4) In caso di denuncia del presente accordo, le conseguenze finanziarie che ne risultano sono regolate dalle Parti in via negoziale. Le disposizioni del presente accordo che riguardano aspetti finanziari sono applicabili fino alla chiusura delle pertinenti procedure. Le disposizioni contrattuali secondo l’articolo 8 del presente accordo che riguardano la sicurezza delle informazioni sono applicabili anche dopo la denuncia del presente accordo.
Firmato a Innsbruck, il 15 maggio 2004, in due esemplari originali in lingua tedesca.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il
Governo federale austriaco:
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