CONTRATTO DI NOLEGGIO MOSTRA
CONTRATTO DI NOLEGGIO MOSTRA
Contenente la relativa REGOLAMENTAZIONE
La Fondazione per il recupero e la valorizzazione della memoria storica dell'ex campo di Fossoli, con sede in Xxxxx (XX), Xxx X. Xxxxxxx 00, C.F. 90014220363, P. IVA 02374890362 (d’ora in avanti in tale contratto denominata “Fondazione”), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
e
il/la , con sede legale a ( ), Via n. _, C.F. / P. IVA , (d’ora in avanti in tale contratto denominata “Noleggiante”), in persona del legale rappresentante pro tempore.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto e accordo
Il presente contratto disciplina il noleggio di mostre della Fondazione ai soggetti noleggianti.
La Fondazione, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a noleggiare al noleggiante la mostra , alle condizioni di seguito previste, per il periodo di esposizione compreso tra i giorni
e .
Art. 2
Corrispettivi
I corrispettivo per il noleggio delle mostre di cui la Fondazione dispone sono i seguenti:
a) Euro cinquecento più IVA (€ 500,00 + IVA);
b) Euro duecentocinquanta più IVA (€ 250,00 + IVA) ove l’esposizione della mostra:
- sia inserita in un progetto patrocinato dalla Fondazione,
- ovvero sia inserita in un’iniziativa svolta in collaborazione con la Fondazione,
- ovvero venga richiesta da un istituto scolastico di ogni ordine e grado.
c) Il noleggio della mostra è gratuito per gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, ove l’esposizione della mostra sia inserita in un progetto patrocinato dalla Fondazione, ovvero sia inserita in un’iniziativa svolta in collaborazione con la Fondazione.
Art. 3
Assicurazione
Il noleggiante si impegna a stipulare contratto di assicurazione “da chiodo a chiodo” che copra le operazione di trasporto, montaggio e smontaggio e l’intero periodo di esposizione della mostra. In assenza di presentazione di copia del medesimo alla Fondazione, la mostra non potrà essere noleggiata.
Il noleggiante si impegna
Art. 4
Obblighi e responsabilità del noleggiante
1. ad esporre la mostra in ambienti e mediante attrezzature che siano conformi alle caratteristiche della stessa ed a provvedere alle operazioni di trasporto, montaggio e smontaggio della mostra medesima;
2. a provvedere direttamente all’eventuale pubblicizzazione dell’esposizione menzionando sempre la Fondazione ex Campo Fossoli (previa approvazione dei materiali da parte della Fondazione), fermo il diritto della Fondazione a provvedere ad attuare ulteriore pubblicità;
3. a provvedere direttamente all’eventuale servizio di visita guidata alla mostra, fermo il diritto della Fondazione di provvedere al servizio di visita guidata alla mostra.
Il noleggiante è esclusivo responsabile della sicurezza dei materiali esposti e dei visitatori. Il noleggiante si impegna a mantenere nelle sedi espositive, negli orari di apertura, personale incaricato della vigilanza.
Art. 5
Recesso
Il noleggiante si impegna a comunicare il recesso dal contratto entro venti (20) giorni prima della data di concordata apertura; in di comunicazione di recesso successiva, il noleggiante è tenuto alla corresponsione del 50% del corrispettivo pattuito.
Art. 6
Modalità di consegna e di pagamento
Le modalità di ritiro e riconsegna della mostra devono essere concordate con la Fondazione; il ritiro può avvenire solo a fronte della presentazione di copia del contratto di assicurazione di cui all’art. 3. Il pagamento del corrispettivo deve avvenire, entro dieci (10) giorni prima della data di apertura della mostra, mediante bonifico bancario intestato a Fondazione ex Campo Fossoli, IBAN IT 14 V 02008 23307 000028474237, causale “Noleggio mostra …………”, Unicredit banca – Ag. Piazza Martiri – Carpi.
Carpi, li …………………..
Per la Fondazione, il Direttore Per il noleggiante, ……………………………
Xxxxxx Xxxxx ………………………………………………..