CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO EDILIZIA
Comune di Xxxxxxx Libero Consorzio di Siracusa
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO EDILIZIA
LAVORI : “Lavori di recupero di un’area storica mediante la ricostruzione di un fabbricato diroccato di proprietà comunale da adibire a Centro Operativo Comunale per la Protezione Civile” | ||
IMPRESA : .............................. .............................. | PROGETTISTI: XXX. X. XXXXXXXXXXXX, XXX. X. XXXXXXX, XXX. X. XXXXX’ | |
VISTO: | DATA:.................. ............ |
CAPO 1 NORME DI RIFERIMENTO 5
CAPO 2 CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO- OPERE SCORPORABILI- ULTERIORI CATEGORIE6
Art.1 Condizioni di ammissioni all’appalto 6
Art.2 Opere subappaltabili 6
Art.3 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 6
Art.4 Opere scorporabili 7
Art.5 Tabella A 7
CAPO 3 OGGETTO DELL’APPALTO 7
CAPO 4 AMMONTARE DELL’APPALTO 8
Art.6 Importo complessivo dell’appalto 8
Art.7 Lavori a misura o a corpo – Distribuzione degli importi 8
Art.8 Variazioni degli importi 16
CAPO 5 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE- OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO – ATTI ESPROPRIATIVI 16
Art.9 Designazione dei lavori 16
Art.10 Opere escluse dall’appalto 17
Art.11 Atti espropriativi 17
CAPO 6 DICHIARAZIONI PRELIMINARI E CONDIZIONI D’USO 18
Art.12 Dichiarazioni preliminari 18
Art.13 Condizioni d’appalto 18
CAPO 7 VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE – CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
19
Art.14 Premessa 19
Art.15 Motivazioni e caso di risoluzione 19
CAPO 8 VARIANTI IN DIMINUZIONE – ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 20
Art.16 Varianti in riduzione 20
Art.17 Eccezioni dell’appaltatore 20
CAPO 9 OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTO E CAPITOLATO GENERALE 20
CAPO 10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 21
CAPO 11 CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 21
Art.18 Cauzione provvisoria 21
Art.19 Cauzione definitiva 21
Art.20 Coperture assicurative 21
CAPO 12 STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO – VERBALE PRELIMINARE 22
CAPO 13 CONSEGNA DEI LAVORI 22
Art.21 Consegna in generale 22
Art.22 Consegna frazionata 23
Art.23 Capisaldi di livellazione 23
Art.24 Inizio dei lavori – Penale per il ritardo 23
CAPO 14 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI – PENALE PER RITARDO 23
CAPO 15 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE 24
CAPO 16 IMPIANTO CANTIERE – PROGRAMMA DEI LAVORI – ACCELERAZIONE – PIANO DI QUALITA’ 24
Art.25 Impianto di cantiere 24
Art.26 Programma dei lavori 25
Art.27 Ordine dei lavori 25
Art.28 Premio di accelerazione 25
Art.29 Piano di qualità 25
CAPO 17 ANTICIPAZIONI 26
Art.30 Anticipazioni dell’appaltatore 26
Art.31 Anticipazioni dell’amministrazione – Xxxxxxxx - Xxxxxx 00
CAPO 18 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO – ONERI SICUREZZA IN CASO DI SUBAPPALTO 26
Art.32 Lavori in generale 26
Art.33 Lavori a misura 27
Art.34 Lavori a corpo 27
Art.35 Lavori a corpo ed a misura 27
Art.36 Compenso a corpo 27
Art.37 Lavori in economia 28
Art.38 Materiali in cantiere 28
Art.39 Oneri sicurezza in caso di subappalto 28
CAPO 19 DANNI 29
Art.40 Generalità 29
Art.41 Danni di forza maggiore 29
CAPO 20 ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI 30
CAPO 21 ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE - COLLAUDO 30
Art.42 Ultimazione dei lavori 30
Art.43 Conto finale 30
Art.44 Collaudo 30
Art.45 Difformità e vizi d’opera 31
CAPO 22 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 32
CAPO 23 DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO – PRESTAZIONI ALTERNATIVE 32
CAPO 24 PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI 32
CAPO 25 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 33
CAPO 26 DISCIPLINA NEI CANTIERI – DIREZIONE TECNICA 33
CAPO 27 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 33
Art.46 Trattamento dei lavoratori 33
Art.47 Tutela dei lavoratori 33
Art.48 Rappresentanze sindacali 34
Art.49 Verifiche 34
Art.50 Casse edili 34
CAPO 28 ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’ – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI - ONERI 34
Art.51 Generalità 34
Art.52 Oneri particolari 34
CAPO 29 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 35
CAPO 30 ONERI PARTICOLARI COMPENSATI A CORPO 37
CAPO 31 ONERI SOGGETTI A RIMBORSO 37
CAPO 32 PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA 39
Art.53 Tipologie di piani e dispositivi 39
Art.54 Obblighi, oneri e procedure 39
CAPO 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO 40
Art.55 Risoluzione del contratto 40
Art.56 Recesso 40
CAPO 34 SUBAPPALTO E COTTIMO – CONTRATTI DI FORNITURA E NOLI A CALDO – XXXXXXX - XXXXXXX 00
Art.57 Generalità 40
Art.58 Subappalto e cottimo 40
Art.59 Contratti di fornitura – Noli a caldo 41
Art.60 Divieti ed obblighi 41
Art.61 Fusioni e conferimenti 42
CAPO 35 PREZZI DI ELENCO – REVISIONI – NUOVI PREZZI 43
Art.62 Generalità 43
Art.63 Revisione dei prezzi 43
Art.64 Prezzo chiuso 43
Art.65 Nuovi prezzi 43
CAPO 36 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – DIFETTI DI COSTRUZIONE 44
CAPO 37 RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE 44
CAPO 38 INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE 44
CAPO 39 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 44
Art.66 Accordo bonario 44
Art.67 Transazione 44
Art.68 Arbitrato 45
Art.69 Giudizio ordinario 45
CAPO 40 APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE 45
CAPO 41 DOMICILIO DELL’APPALTATORE 45
CAPO 42 ACCESSO AGLI ATTI 45
CAPO 43 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 45
CAPO 43 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 46
CAPO 44 PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE, IL CONSOLIDAMENTO ED IL XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 00
Art.70 Esecuzione, consolidamento e collaudo degli edifici in tutto o in parte a muratura portante
47
Art.71 Esecuzione, consolidamento e collaudo degli edifici in conglomerato cementizio semplice o armato o precompresso 47
Art.72 Esecuzione, consolidamento e collaudo degli edifici in acciaio 47
Art.73 Esecuzione, consolidamento e collaudo degli edifici prefabbricati 47
Art.74 Esecuzione, consolidamento e collaudo xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 00
Art.75 Collaudo degli edifici 48
CAPO 45 PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI, SCAVI E DEMOLIZIONI 49
Art.76 Indagini preliminari 49
Art.77 Scavi e rinterri 51
Art.78 Demolizioni e rimozioni 55
CAPO 46 PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI 63
Art.79 Opere provvisionali 63
Art.80 Noleggi 63
Art.81 Trasporti 63
CAPO 47 PRESCRIZIONI SU QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 64
Art.82 Materie prime 64
Art.83 Semilavorati 77
CAPO 48 PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI 88
Art.84 Strutture portanti 88
Art.85 Chiusure 95
Art.86 Partizioni interne 106
Art.87 Partizioni esterne 112
CAPO 49 PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE ESISTENTI 114
Art.88 Demolizioni 114
Art.89 Trattamento di pulitura dei materiali 114
Art.90 Trattamento di consolidamento dei materiali 116
Art.91 Trattamento di protezione dei materiali 119
Art.92 Conservazione del legno 119
Art.93 Consolidamento delle strutture 120
CAPO 50 PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI 130
Art.94 Opere in marmo e pietre naturali 130
Art.95 Opere da cementista e stuccatore 130
Art.96 Opere in legno 131
Art.97 Opere da fabbro e serramentista 132
Art.98 Opere da vetraio 133
Art.99 Opere da lattoniere 133
Art.100 Opere da pittore 134
Art.101 Opere da tappezziere 135
Art.102 Opere in vetrocemento 136
Art.103 Opere di impermeabilizzazione 137
Art.104 Opere di pavimentazione e rivestimento 137
Art.105 Sistemazioni a verde 142
Art.106 Opere varie 143
CAPO 51 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 144
CAPO 52 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 147
Art.107 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 147
Art.108 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA 147
Art.109 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO (FORFAIT) 161
CAPO 1 NORME DI RIFERIMENTO
NOTA: Nel presente capitolato sono adottate le seguenti abbreviazioni
C.d.A. (Codice degli Appalti) | in sostituzione di: | Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (emanato con Decreto Legislativo |
12 aprile 2006, n. 163) | ||
Capitolato generale | ” | Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 |
Regolamento | ” | D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207- Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». |
Amministrazione | ” | Amministrazione, Ente o Azienda appaltante |
Appaltatore | ” | Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio) |
CAPO 2 CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO- OPERE SCORPORABILI- ULTERIORI CATEGORIE
Art.1 Condizioni di ammissioni all’appalto
Ai sensi di quanto stabilito dall’art.30, lett a), del D.P.R. 25 Gennaio 2000, n.34 (regolamento del sistema di qualificazione di cui all’art. 40 del D.Lgs. 163/2006), l’importo complessivo dell’opera è di 300.000 (Euro trecentomila/00). Ad esso si associa la Categoria OG1e la Classifica I
Ai sensi poi di quanto stabilito dalla lett. b) dello stesso articolo, la categoria prevalente e la relativa classifica risultano come di seguito esposte
- Categoria OG1 Classifica I Importo_fino a 258.000,00 + il 20% (309.600,00)
L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente e per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Per requisiti delle imprese riunite e per i consorzi si rinvia a quanto specificatamente previsto dall’art. 92 del Regolamento n.207/2010.
Art.2 Opere subappaltabili
Ai sensi e per gli effetti dell’art.70 del Regolamento n.207/2010, sono subappaltabili i lavori della categoria prevalente, nella misura massima del 30%.
Sono altresì subappaltabili le parti costituenti l’opera od il lavoro di cui all’art. 108, comma 3, del Regolamento citato (parti di importo singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro), particolarmente riportate nella Tabella A.
Fanno eccezione le opere e le lavorazioni previste dall’art.37, comma 11 del D.Lgs 163/2006.
Art.3 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1Come si può desumere dalla stessa Tabella A, qualora il concorrente non sia in possesso dell’idoneo titolo di qualificazione, le parti dell’opera e le lavorazioni obbligatoriamente scorporabili sono le seguenti:
Opera……………………………………………………. Importo ………………………………..
Opera……………………………………………………. Importo ………………………………..
Opera……………………………………………………. Importo ………………………………..
L’esecuzione delle opere scorporabili potrà essere assunta dalle Imprese mandanti che siano qualificate in categoria e classifica come di seguito:
Categoria……………. Classifica……………………… Importo (fino a/oltre)…………………………
Categoria……………. Classifica……………………… Importo (fino a/oltre)…………………………
Categoria……………. Classifica……………………… Importo (fino a/oltre)…………………………
Categoria……………. Classifica……………………… Importo (fino a/oltre)…………………………
Art.4 Opere scorporabili
Sono costituite da tutte le opere e lavorazioni particolarmente riportate nella citata Tabella A, con i relativi importi.
Art.5 Tabella A
TABELLA A : ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL’INTERVENTO
(ARTT. 107,108,109 D.P.R. N.207/2010)
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE
CAPO 3 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per “Lavori di recupero di un’area storica mediante la ricostruzione di un fabbricato diroccato di proprietà comunale da adibire a Centro Operativo Comunale per la Protezione Civile” –
Le indicazioni del presente Capitolato e gli elaborati grafici indicati nello “Schema di Contratto” ne forniscono la consistenza qualitativa e quantitativa e le principali caratteristiche di esecuzione.
CAPO 4 AMMONTARE DELL’APPALTO
Art.6 Importo complessivo dell’appalto
L’importo complessivo dei lavori a base d’asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a 209.675,82 (Euro duecentonove seicentosettancinque/82), di cui alla seguente distribuzione:
L’importo della manodopera non soggetta a ribasso d’asta ammonta ad € 84.014,59 (Euro ottantaquattromila quattordici/59), e non è soggetto a ribasso d’asta.
L’importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese Complessive di Sicurezza), già incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € 6.309,59 (Euro seimila trecentonove /59), e non è soggetto a ribasso d’asta.
Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell’appalto si presenta così articolato:
A | Importo dei lavori, delle prestazioni, delle forniture e dei compensi, al netto delle spese complessive di sicurezza (soggetto a ribasso) | € 293.690,41 |
B | costo della manodopera ( soggetto a ribasso) | € 84.014,59 |
B | Importo delle spese complessive di sicurezza (SCS) (non soggetto a ribasso) | € 6.309,59 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO | € 300.000,00 |
Art.7 Lavori a misura o a corpo – Distribuzione degli importi
Con riferimento all’importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:
TAB 1 - Lavori a Distribuzione degli importi per lavorazioni omogenee
Pag.1 | |||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
1 | Lavori a base d'asta 1.1.4.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in m³ = 1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi m³ = 1.2.2 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai m³ = | ||||
433,355 | 6,12 | 2.652,13 | |||
2 | |||||
5,580 | 9,55 | 53,29 | |||
3 | |||||
433,354 | 4,53 | 1.963,09 | |||
4 | 1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle m³ = 3.1.1.4 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente m³ = 3.1.3.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente m³ = 3.1.3.9 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente m³ = 3.1.3.11 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente m³ = 3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A kg = 3.2.2 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi m² = 3.3.1.1 Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o m² = 5.1 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di m² = 5.12.1 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio m² = 5.15.1 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta m² = 5.18.3 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo m² = A RIPORTARE | ||||
6.933,680 | 0,63 | 4.368,22 | |||
5 | |||||
10,971 | 127,20 | 1.395,51 | |||
6 | |||||
83,958 | 155,60 | 13.063,86 | |||
7 | |||||
20,269 | 166,40 | 3.372,76 | |||
8 | |||||
14,900 | 172,70 | 2.573,23 | |||
9 | |||||
11.659,984 | 1,90 | 22.153,97 | |||
10 | |||||
523,676 | 30,80 | 16.129,22 | |||
11 | |||||
221,629 | 64,70 | 14.339,40 | |||
12 | |||||
77,020 | 36,10 | 2.780,42 | |||
13 | |||||
152,780 | 17,80 | 2.719,48 | |||
14 | |||||
26,050 | 59,20 | 1.542,16 | |||
15 | |||||
75,760 | 66,90 | 5.068,34 | |||
94.175,08 | |||||
Pag.2 | |||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO 5.19.2 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo m = 7.1.2 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e kg = 7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per kg = 8.3.1.4 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno xxxxxxx per finestre e m² = 8.3.3.1 Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura m² = 8.3.7 Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno m² = 8.3.9 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo m² = 8.4.2.4 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), m² = 9.1.1 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a m² = 9.1.4 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina m² = 9.2.5 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico m² = 10.4.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello m² = 11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica m² = 11.5.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e m² = 12.1.1 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del m² = 12.1.7 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana m² = A RIPORTARE | 94.175,08 | ||||
16 | |||||
78,570 | 15,50 | 1.217,84 | |||
17 | |||||
238,500 | 3,09 | 736,97 | |||
18 | |||||
238,500 | 2,59 | 617,72 | |||
19 | |||||
9,840 | 523,70 | 5.153,21 | |||
20 | |||||
6,888 | 234,60 | 1.615,92 | |||
21 | |||||
2,645 | 1.050,0 | 2.777,25 | |||
0 | |||||
22 | |||||
11,130 | 264,10 | 2.939,43 | |||
23 | |||||
6,888 | 69,20 | 476,65 | |||
24 | |||||
528,720 | 20,10 | 10.627,27 | |||
25 | |||||
528,720 | 12,60 | 6.661,87 | |||
26 | |||||
202,092 | 63,80 | 12.893,47 | |||
27 | |||||
2,712 | 135,90 | 368,56 | |||
28 | |||||
528,720 | 5,48 | 2.897,39 | |||
29 | |||||
16,695 | 22,80 | 380,65 | |||
30 | |||||
98,000 | 7,85 | 769,30 | |||
31 | |||||
98,000 | 23,00 | 2.254,00 | |||
146.562,58 | |||||
ACRWin
Pag.3 | |||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO 12.2.1.1 Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero m³ = 12.4.1.5 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con m² = 13.7.12.2 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua m = 14.1.1.2 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, cad. = 14.1.4.2 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a cad = 14.1.11.1 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in cad = 14.1.20 Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa cad = 14.1.21 Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia cad = 14.2.1.1 Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da cad = 14.3.1.2 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico m = 14.3.5.3 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC m = 14.3.5.4 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC m = 14.4.1.1 Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma cad = 14.4.4.1 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 cad = 14.4.7.1 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di cad = 14.4.10.5 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di cad = A RIPORTARE | 146.562,58 | ||||
32 | |||||
7,750 | 261,59 | 2.027,32 | |||
33 | |||||
48,000 | 46,20 | 2.217,60 | |||
34 | |||||
10,000 | 10,60 | 106,00 | |||
35 | |||||
14,000 | 25,80 | 361,20 | |||
36 | |||||
14,000 | 42,40 | 593,60 | |||
37 | |||||
20,000 | 40,10 | 802,00 | |||
38 | |||||
16,000 | 77,60 | 1.241,60 | |||
39 | |||||
2,000 | 72,40 | 144,80 | |||
40 | |||||
6,000 | 21,70 | 130,20 | |||
41 | |||||
118,000 | 4,60 | 542,80 | |||
42 | |||||
118,000 | 4,83 | 569,94 | |||
43 | |||||
118,000 | 6,47 | 763,46 | |||
44 | |||||
3,000 | 26,10 | 78,30 | |||
45 | |||||
11,000 | 47,20 | 519,20 | |||
46 | |||||
2,000 | 102,70 | 205,40 | |||
47 | |||||
2,000 | 225,60 | 451,20 | |||
157.317,20 | |||||
ACRWin
Pag.4 | |||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO 14.5.4.1 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a cad = 14.5.4.2 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a cad = 14.5.7.3 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per cad = 14.6.1 Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e cad = 14.6.2 Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno cad = 15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata cad = 15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a cad = 15.3.3 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per cad = 15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni cad = 15.4.2 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per cad = 15.4.8.2 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto m = 15.4.8.5 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto m = 15.4.11.1 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 m = 15.4.12.2 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame m = 15.4.14.9 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma m = 18.7.5 Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di cad = A RIPORTARE | 157.317,20 | ||||
48 | |||||
5,000 | 109,90 | 549,50 | |||
49 | |||||
4,000 | 123,30 | 493,20 | |||
50 | |||||
5,000 | 127,10 | 635,50 | |||
51 | |||||
1,000 | 122,70 | 122,70 | |||
52 | |||||
1,000 | 216,00 | 216,00 | |||
53 | |||||
1,000 | 314,50 | 314,50 | |||
54 | |||||
1,000 | 243,30 | 243,30 | |||
55 | |||||
1,000 | 1.591,00 | 1.591,00 | |||
56 | |||||
6,000 | 63,80 | 382,80 | |||
57 | |||||
4,000 | 83,40 | 333,60 | |||
58 | |||||
12,000 | 7,54 | 90,48 | |||
59 | |||||
10,000 | 16,60 | 166,00 | |||
60 | 70 | ||||
21,000 | 75,10 | 1.577,10 | |||
61 | |||||
12,000 | 58,50 | 702,00 | |||
62 | |||||
10,000 | 24,10 | 241,00 | |||
63 | |||||
4,000 | 45,20 | 180,80 | |||
165.156,68 | |||||
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Pag.5 | |||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO 18.7.6 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. m = 24.3.1.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di cad = 24.4.5.6 Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (inverter). Range di cad = 24.4.7.1 Fornitura e posa in opera di quadro dì campo per protezione CC, con cad = AP01 Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento di pareti esterne m² = AP02 Fornitura e posa in opera di sistema di recupero, accumulo e acorpo = AP03 Fornitura trasporto e posa in opera di gruppo elettrogeno 10 Kw acorpo = AP04 Fornitura e posa in opera di server e rete rete internet, completa di acorpo = AP05 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per cad = AP06 Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno GYPROC m² = AP07 Fornitura e posa in opera di tramezzo GYPROC SA 125/75 L m² = AP08 Fornitura, trasporto e posa in opera di scossalina in rame puro m = AP09 Fornitura trasporto e posa in opera di terminale di pluviali in tubi di m = AP10 Fornitura e collocazione di fili conduttori in rame con rivestimento m = AP11 Fornitura trasporto e posa in opera di un sistema fotovoltaico KWp = AP12 Fornitura trasporto e posa in opera di portone sezionale di dimensioni cad = A RIPORTARE | 165.156,68 | ||||
64 | |||||
37,200 | 6,16 | 229,15 | |||
65 | |||||
4,000 | 690,30 | 2.761,20 | |||
66 | |||||
1,000 | 2.634,00 | 2.634,00 | |||
67 | |||||
1,000 | 650,90 | 650,90 | |||
68 | |||||
32,880 | 180,60 | 5.938,13 | |||
69 | |||||
1,000 | 1.075,54 | 1.075,54 | |||
70 | |||||
1,000 | 16.586,48 | 16.586,48 | |||
71 | |||||
1,000 | 10.033,00 | 10.033,00 | |||
72 | |||||
10,000 | 204,00 | 2.040,00 | |||
73 | |||||
134,360 | 181,30 | 24.359,47 | |||
74 | |||||
85,740 | 103,50 | 8.874,09 | |||
75 | 78 | ||||
24,000 | 31,90 | 765,60 | |||
76 | 85 | ||||
10,000 | 21,00 | 210,00 | |||
77 | 86 | ||||
130,000 | 29,30 | 3.809,00 | |||
78 | 96 | ||||
2,000 | 11.240,00 | 22.480,00 | |||
79 | 94 | ||||
2,000 | 4.853,60 | 9.707,20 | |||
277.310,44 | |||||
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Pag.6 | |||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO AP13 Fornitura trasporto e posa in opera di predisposizione inferiore di m² = AP14 Fornitura trasporto e posa in opera di pensilina in policarbonato come cad = AP15 Sovrapprezzo per grandaia in rame per lo sviluppo superiore a 50 cm, m = AP16 Fornitura trasporto e posa in opera di membrana bugnata m² = AP17 Fornitura e collocazione di maniglione antipanico a scrocco immediato cad = AP18 Lavori per liste e fatture = APA01 Fornitura, trasporto e montaggio di poltroncina con ruote girevole base cad = APA02 Fornitura, trasporto di tenda in tessuto ignifugo classe 1, di m² = APA03 Fornitura, trasporto e montagio di mobile basso con ante in legno cm cad = APA04 Fornitura, trasporto e montaggio di armadio da cm 00x00x000 con cad = APA05 Fornitura, trasporto e montaggio di appendiabiti a colonna con cad = APA06 Fornitura, trasporto e montaggio di scrivania da cm 160x80x82h, cad = APA07 Fornitura, trasporto e montaggio di cassettiera a 4 cassetti su ruote, cad = APA08 Fornitura, trasporto e montaggio di bastone cromato e binario in m = APA09 Fornitura, trasporto e montaggio di poltroncina base a stella e cad = 1) Totale Lavori a base d'asta A RIPORTARE | 277.310,44 | ||||
80 | 98 | ||||
50,000 | 69,40 | 3.470,00 | |||
81 | |||||
1 | 157,26 | 157,26 | |||
82 | |||||
21,000 | 15,00 | 315,00 | |||
83 | |||||
165,892 | 2,80 | 464,50 | |||
84 | |||||
1,000 | 192,00 | 192,00 | |||
85 | |||||
1.926,810 | 1,00 | 1.926,81 | |||
86 | 1 | ||||
6,000 | 135,30 | 811,80 | |||
87 | 3 | ||||
24,000 | 25,00 | 600,00 | |||
88 | 4 | ||||
2,000 | 467,40 | 934,80 | |||
89 | 12 | ||||
5,000 | 651,90 | 3.259,50 | |||
90 | 13 | ||||
4,000 | 59,00 | 236,00 | |||
91 | 17 | ||||
6,000 | 239,80 | 1.438,80 | |||
92 | 18 | ||||
4,000 | 258,30 | 1.033,20 | |||
93 | 42 | ||||
4,000 | 35,00 | 140,00 | |||
94 | 1 | ||||
11,000 | 127,30 | 1.400,30 | |||
293.690,41 | |||||
293.690,41 |
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Pag.7 | |||||
N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
RIPORTO Sicurezza 23.1.1.4.1 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema m² = 23.1.1.5 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), m³ = 23.1.1.6 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, m³ = 23.1.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi m² = 23.1.3.2 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura m² = 23.1.3.5 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e m² = 23.1.3.8 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, m = 23.2.4 Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di cad = 23.2.6 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a cad = 23.3.1.3 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare cad = 23.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con cad = 23.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo cad = 23.6.2 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di cad = 23.6.7 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed cad = 23.7.7 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il cad = A RIPORTARE | 293.690,41 | ||||
95 | |||||
211,140 | 9,31 | 1.965,71 | |||
96 | |||||
844,560 | 1,04 | 878,34 | |||
97 | |||||
211,140 | 3,93 | 829,78 | |||
98 | |||||
211,140 | 2,72 | 574,30 | |||
99 | |||||
55,880 | 17,00 | 949,96 | |||
100 | |||||
6,000 | 38,20 | 229,20 | |||
101 | |||||
60,000 | 3,00 | 180,00 | |||
102 | |||||
1,000 | 239,60 | 239,60 | |||
103 | |||||
1,000 | 46,30 | 46,30 | |||
104 | |||||
1,000 | 69,90 | 69,90 | |||
105 | |||||
1,000 | 24,40 | 24,40 | |||
106 | |||||
12,000 | 5,70 | 68,40 | |||
107 | |||||
6,000 | 15,90 | 95,40 | |||
108 | |||||
12,000 | 3,60 | 43,20 | |||
109 | |||||
1,000 | 115,10 | 115,10 | |||
300.000,00 | |||||
ACRWin
Art.8 Variazioni degli importi
Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura ed a corpo e delle diverse opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l’Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni dell’art. 25 del Codice degli Appalti e degli artt. 161 e 162 del Regolamento n. 207/2010.
L’importo dei lavori compensati o valutati “a corpo”, come anche quello del “compenso a corpo” (ove previsto), risulta fisso ed invariabile ed è soggetto a ribasso d’asta.
Resta peraltro stabilito che risulta ad esclusivo carico del concorrente il preventivo controllo, sia sotto l’aspetto quantitativo, in termini di completezza previsionale, sia qualitativo, delle lavorazioni compensate a corpo, assumendo lo stesso, in qualità di contraente, ogni onere e rischio perché tali lavorazioni siano date finite e definite sotto ogni aspetto, nell’assoluto rispetto delle normative di riferimento e delle prescrizioni del presente Capitolato.
CAPO 5 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE- OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO – ATTI ESPROPRIATIVI
Realizzazione di un edificio per il ricovero dei mezzi di protezione civile e realizzazione sede di centro operativo Comunale di Protezione Civile
Art.9 Designazione dei lavori
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:
Demolizioni – Svellimenti
//
Movimenti di materie
Scavo di fondazione
Opere in muratura
///
Opere in conglomerato cementizio non armato o debolmente armato
Magrone di fondazione
Opere in cemento armato
Fondazione a piastra, pilastri e travi in c.a, solai latero cementizi, muri di sostegno in cemento armato
Opere a struttura metallica o in metallico
///
Pavimentazioni stradali
///
Impianti
Impianto idrico, di riscaldamento, elettrico e impianto fotovoltaico
Opere di fognatura
Collegamento alla fognatura comunale
Infissi interni ed esterni
Infissi esterni in legno ad ante e scuri, portoni sezionali per ingressi carrabili
Impianti e lavori diversi
ACRWin
///
Art.10 Opere escluse dall’appalto
Restano escluse dall’appalto le seguenti opere o forniture, che l’Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Art.11 Atti espropriativi
Qualora l’Amministrazione intenda avvalersi dell’Appaltatore per la definizione degli atti espropriativi, allo stesso verrà corrisposto il compenso di cui alla lett. e) del precedente punto 2.2. (salvo diversa e più esplicita articolazione in Elenco prezzi) per le incombenze equiparabili a quelle di “promotore dell’espropriazione” e comunque particolarmente per:
• Provvedere, se richiesto, alla preparazione del decreto di esproprio, sulla base dei contenuti dell’art. 23 del X.X.X. 0 xxxxxx 0000, x. 000 (X.X. delle disposizioni in materia di espropriazione per la p.u.) come aggiornato con X.Xxx.vo 27 dicembre 2002, n. 302 ed inoltre provvedere all’esecuzione dello stesso decreto, a norma dell’art. 24 del D.P.R. citato, relativamente a tutte le aree in progetto destinate ad essere espropriate in modo defintivo e risultanti dagli elaborati progettuali riguardanti le espropriazioni, con le modalità previste dallo stesso decreto.
• Eseguire e curare con propria iniziativa e spere: la revisione dei piani particellari, l’individuazione degli effettivi proprietari, l’ottenimento delle autorizzazioni di accesso, le notifiche, la stesura dei verbali di consistenza ed immissione in possesso con i necessari rilievi topografici, gli atti di accordo con le Ditte, la richiesta del decreto di espropriazione definitiva, le pubblicazioni e le notifiche previste per legge.
• Svolgere tutte le operazioni relative alla presa in possesso degli immobili ed alla estromissione degli occupanti, restando l’Amministrazione completamente sollevata da ogni relativa incombenza.
• Provvedere alla redazione del tipo di frazionamento per ciascuna Ditta, con relativa presentazione in Catasto Erariale per la volturazione degli immobili, alle registrazioni fiscali ed alle trascrizioni nei registri immobiliari.
• Provvedere infine a quant’altro necessario per definire sotto ogni aspetto il procedimento espropriativo
(2) con l’accollamento di ogni spesa ed il pagamento di ogni tassa o diritto in relazione agli adempimenti predetti, con la sola esclusione delle indennità di occupazione, asservimento od espropriazione che faranno carico all’Amministrazione. Il tutto verrà fatto in nome e per conto della stessa la quale, a tal fine, dà il più ampio mandato all’Appaltatore (3).
L’Amministrazione di contro è completamente estranea alle occupazioni temporanee, da parte dell’Appaltatore, delle aree necessarie a sviluppare i cantieri, i depositi, gli accessi, le cave, ecc., lo stesso dovendo regolare i rapporti con gli aventi causa a propria discrezione, contrattando e pagando le indennità dovute, senza intromissione alcuna da parte della stessa.
(2) L’Appaltatore riconosce espressamente all’Amministrazione il diritto di verificare, in ogni stadio, lo sviluppo del procedimento espropriativo, la regolarità e la legittimità formale degli atti e delle procedure, come pure la legittimità stessa dei beni, la documentazione circa la qualità dei conduttori dei fondi, ecc. L’Appaltatore assume, di conseguenza, l’obbligo di conformare la propria condotta alle prescrizioni che l’Amministrazione riterrà necessario od opportuno impartire in proposito.
(3) L’Appaltatore ha tenuto conto, nell’impegnarsi a dare finiti i lavori nel tempo contrattuale di tutti i tempi necessari all’espletamento delle operazioni finalizzate alla disponibilità degli immobili interessati dalla esecuzione dei lavori, escludendosi pertanto, salvo casi riconosciuti dall’Amministrazione, la concessione di proroghe per eventuali ritardi. In ogni caso nessun danno od indennizzo potrà essere reclamato o richiesto dall’Appaltatore in dipendenza della ritardata disponibilità degli immobili.
CAPO 6 DICHIARAZIONI PRELIMINARI E CONDIZIONI D’USO
Art.12 Dichiarazioni preliminari
L’offerta da presentare per l’affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l’impresa concorrente, a norma dell’art. 106 del Regolamento, attesti:
a) - Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l’esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico.
b) - Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
c) - Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l’entità dei lavori.
d) - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi competenti.
e) - Di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
f) - Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
g) - Di avere effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
h) - Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.
i) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.
l) - Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
m) - Di aver preso conoscenza del “Protocollo di legalità” stipulato tra il Ministero dell’Interno e la Regione Siciliana in data 12 luglio 2005 e di impegnarsi ad osservarne gli obblighi in esso contenuti.
In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del procedimento e l’Appaltatore non abbiano dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art.13 Condizioni d’appalto
L’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
CAPO 7 VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE – CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art.14 Premessa
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.
L’Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale (4).
Di contro l’Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione appaltante.
Si richiamano, sull’argomento, l’art. 161 del Regolamento, le determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 5.4.2000, n. 16, 9.6.2000, n. 30 e 7.12.2000, n. 1 nonché la deliberazione della stessa Autorità 16.7.2002,
n. 205. Si richiama infine, per i lavori e le opere concernenti i beni culturali, l’art. 10 del D.Leg.vo 24 gennaio 2004, n. 30.
Art.15 Motivazioni e caso di risoluzione
Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie:
a) - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;
b) - per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti (purchè non si alteri l’impostazione progettuale);
c) - per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) - nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;
e) - per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (4).
Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 132 del Codice degli Appalti non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera.
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione.
Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto, l‘Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
(4) Per la considerazione degli errori od omissioni di progettazione v. il comma 6, art. 132, del Codice degli Appalti.
CAPO 8 VARIANTI IN DIMINUZIONE – ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Art.16 Varianti in riduzione
Fatta eccezione per i contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l’Appaltatore, durante il corso dei lavori, potrà proporre alla Direzione eventuali varianti migliorative ai sensi dell’art. 132, comma 3, del Codice degli Appalti, a condizione che comportino una riduzione dell’importo originario e siano opportunamente dimostrate (es. con analisi di valore).
Condizioni specifiche comunque e relativa procedura saranno conformi a quanto prescritto sull’argomento dall’art. 162 del Regolamento.
Art.17 Eccezioni dell’appaltatore
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, sì da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all’Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per tale motivo non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
Si richiamano sull’argomento gli artt. 164 e 190 del Regolamento.
CAPO 9 OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTO E CAPITOLATO GENERALE
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’appalto è soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti disposizioni:
a) - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui alla seguente lett. b)
b) - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.163/2006, emanato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, recepito dalla Regione Sicilia con Legge del 12 Luglio 2011 n.12
c) - Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.
Dovranno altresì osservarsi o porsi a riferimento:
d) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
e) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione,
Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;
f) - Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, i testi citati nel presente Capitolato
e le determinazioni dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Lavori Pubblici.
CAPO 10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale, anche i documenti particolarmente indicati Xxxxx “Schema di Contratto”.
CAPO 11 CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art.18 Cauzione provvisoria
L’offerta da presentare per l’affidamento dell’appalto sarà corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori (5), da prestarsi anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa (6) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
Art.19 Cauzione definitiva
L’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) del 10% dell’importo dei lavori con le modalità di cui al precedente punto 9.1. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (7).
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione da parte dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
L’Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (8).
Si richiamano, sull’argomento, l’art. 30 del Codice degli Appalti e successive modifiche e l’art. 123 del Regolamento.
Art.20 Coperture assicurative
(5) Per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme allenorme della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la cauzione è ridotta al 50%.
(6) La fideiussione bancaria od assicurativa, provvisoria o definitiva che sia, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione provvisoria, in particolare, prestata a mezzo fideiussione, dovrà prevedere per la stessa una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
(7) La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Detto svincolo è automatico, senza necessità di benestare dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della superiore documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Appaltatore.
(8) L’Amministrazione potrà richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
Si richiamano, sull’argomento, le disposizioni di cui agli artt. 125 e 126 del Regolamento e la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza su LL.PP. 24.1.2001, n. 3.
Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile
L’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (9).
Assicurazione di lavorazioni, apparecchiature ed impianti
Se non diversamente disposto, sarà costituita con le modalità previste dallo “Schema di contratto”.
Assicurazione indennitaria decennale
Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (10), l’Appaltatore (od il Concessionario) è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o del Certificato di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale , a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (11). Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20 per cento del valore dell’opera realizzata con il limite massimo di 14 milioni di Euro.
L’Appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4 milioni di Euro.
La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all’accensione delle superiori polizze.
Garanzie di concorrenti riuniti
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 13 del Codice degli Appalti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell’impresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui al comma 2 dell’articolo citato, e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui al comma 3.
CAPO 12 STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO – VERBALE PRELIMINARE
La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione nel caso di pubblico incanto od appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di trattativa privata o cottimo fiduciario. La relativa approvazione, per i casi di cui al 2° comma dell’art. 109 del Regolamento, avverrà entro sessanta giorni dalla stipula.
Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, l’Appaltatore potrà svincolarsi da ogni impegno mediante atto notificato all’Amministrazione (12). Di contro l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito.
In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e l’Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni che consentano l’immediata esecuzione dei lavori.
CAPO 13 CONSEGNA DEI LAVORI
Art.21 Consegna in generale
(9) La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% della somma assicurata
per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i Direttori dei lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti alla contabilità, i collaudatori ed i rappresentanti dell’Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere.
La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Copia della polizza dovrà essere trasmessa all’Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. (10) Oggi 14 milioni di DSP (v. D. Min. LL.PP. 1.12.2000 - G.U. n. 285/2000).
(11) La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell’Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell’accertamento delle responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazione di qualunque specie.
(12) In caso di recesso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Xxx sia intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, il diritto al rimborso sarà esteso alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati e per le opere provvisionali.
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La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia richiesta per legge (13). Per i cottimi-appalto il termine decorrerà dalla data di accettazione dell’offerta. In caso di urgenza, la consegna verrà effettuata dopo l’aggiudicazione definitiva.
La consegna avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006. Si richiama peraltro il contenuto dell’art. 157 del Regolamento.
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data, trascorsa la quale, inutilmente, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’Amministrazione, l’Appaltatore potrà richiedere di recedere dal contratto a norma di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 154 del Regolamento n. 207/2010.
Il verbale di consegna sarà redatto in doppio esemplare e conterrà gli elementi previsti dall’art. 130 del Regolamento citato. Ove siano riscontrate differenze tra progetto ed effettivo stato dei luoghi, si procederà a norma del successivo art. 155.
Art.22 Consegna frazionata
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l’Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale (14).
In caso di consegna parziale, l’Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina prevista dall’art. 158 del Regolamento.
Art.23 Capisaldi di livellazione
Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all’Appaltatore l’elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori (15).
La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate.
L’Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.
Art.24 Inizio dei lavori – Penale per il ritardo
L’Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di €. ....100/00......... (Euro ......cento/00 ).
Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
CAPO 14 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI – PENALE PER RITARDO
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali successivi e
(13) Xxx non sia richiesta neanche l’approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrerà dalla data di stipula del contratto. Il termine di 45 giorni ha comunque carattere ordinatorio.
(14) In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all’atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondenteall’avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato.
(15) In assenza di capisaldi i riferimenti saranno ricavati dal progetto o specificati dalla Direzione Lavori.
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continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna (16).
In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 145 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello 0,05 % dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (17).
Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz’altro iscritti a debito dell’Appaltatore negli atti contabili (18).
Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (19).
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il periodo di ritardo, a norma dell’art. 159 del Regolamento, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 43, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.
Si richiamano gli artt. 145 e 159 del Regolamento.
CAPO 15 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (20) impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma degli artt. 158 e 159 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l’hanno determinata.
Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell’Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri.
In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall’Appaltatore.
Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati al Capo 28 del presente Capitolato. Si richiama l’art. 160 del Regolamento.
L’Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potrà chiederne la proroga a norma dell’art. 159 del Regolamento. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.
CAPO 16 IMPIANTO CANTIERE – PROGRAMMA DEI LAVORI – ACCELERAZIONE
– PIANO DI QUALITA’
Art.25 Impianto di cantiere
L’Appaltatore dovrà provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di .15. giorni dalla data di consegna.
(16) V. comunque l’ultimo comma del punto 11.2.
(17) La penale per ritardata ultimazione sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell’ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi. Resta comunque convenuto che tali penali, complessivamente, non potranno superare, in applicazione, il 10% dell’importo contrattuale.
(18) La penale in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, la relazione dell’Organo di collaudo.
(19) Il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l’inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.
(20) Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 25, comma 1, lett.a), b), b-bis), c) della L.Q.
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Art.26 Programma dei lavori
L’Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma riportato nell’allegato N. 12 di progetto.
Ove tale programma non fosse stato predisposto dall’Amministrazione, o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto importi/tempi contrattuali (Ic/Tc, a norma dell’art. 40, comma 1, del Regolamento), lo stesso Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di giorni...15..dalla data di consegna e comunque prima dell’inizio dei lavori (21).
La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l’Appaltatore, nell’ulteriore termine di .15.... giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l’inizio, lo sviluppo e l’ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall’Amministrazione fosse unicamente di massima. L’accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente punto.
Art.27 Ordine dei lavori
In linea generale l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione appaltante.
Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l’esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell’Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.
Art.28 Premio di accelerazione
Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, verrà riconosciuto all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 145 del Regolamento, un premio di accelerazione di € 0 (Euro ..............................) per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione di cui al precedente art. 12 (22). Il premio sarà accreditato all’Appaltatore in sede di Conto Finale e verrà liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.
Nel caso di novazione del termine di ultimazione (Tc) per incremento del tempo contrattuale, il riferimento per il calcolo dell’anticipo sarà spostato al nuovo termine.
Art.29 Piano di qualità
Nel caso di interventi complessi di cui all’art. 3, comma 1, lett. l) del Regolamento, l’Appaltatore sarà obbligato a redigere un documento (piano di qualità di costruzione ed installazione), da sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori, che preveda, pianifichi e programmi le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.
(21) Il programma esecutivo da apprestarsi da parte dell’Appaltatore è del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art. 43 del Regolamento. In tale programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento (art. 43, comma 10, del Regolamento n. 207/2010).
(22) Il premio è determinato sulla base della misura stabilita per la penale.
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CAPO 17 ANTICIPAZIONI
Art.30 Anticipazioni dell’appaltatore
L’Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all’Appaltatore l’anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative all’opera appaltata, ma non compresi nell’appalto. In tal caso sulle somme anticipate spetterà all’Appaltatore l’interesse del .0..% annuo.
Art.31 Anticipazioni dell’amministrazione – Garanzia - Revoca
Nei casi consentiti dalla legge l’Amministrazione erogherà all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obbligherà al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’art. 1282 del C.C.
L’erogazione dell’anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di importo pari alla stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte dell’Amministrazione.
L’anticipazione sarà revocata se l’esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
CAPO 18 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO – ONERI SICUREZZA IN CASO DI SUBAPPALTO
Art.32 Lavori in generale
In conformità a quanto disposto dagli artt. 141 e 143 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo di € 50.000,00 (Euro cinquantamila) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 4 del Regolamento.
L’importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato. Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.
La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria (23) e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il noventesimo giorno (24) dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (25).
Si richiamano l’art. 133 del Codice degli Appalti e gli artt. 124 e 142 del Regolamento. Si richiama altresì la Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui LL.PP. 26 luglio 2000, n. 37, ed il punto 15 del presente Capitolato.
Si richiama infine l’art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti, come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07 che così stabilisce: “Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori e dello Stato finale, l’Appaltatore e suo tramite (in caso di subappalto) i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti”. Il DURC attesta la regolarità contributiva e retributiva del
(23) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 104 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
(24) Nel caso che l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia.
(25) Il 2° comma dell’art. 1666 C.C. è il seguente: “Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il pagamento di semplici acconti”.
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rapporto di lavoro, preclude in assenza o se di esito negativo ogni forma di pagamento, ma non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatori e per l’Appaltatore ai sensi della normativa vigente.
Art.33 Lavori a misura
La misurazione dei lavori sarà effettuata con le modalità previste dall’art. 185 del Regolamento. La relativa contabilizzazione sarà articolata secondo le alternative che seguono.
Alternativa 1 – Offerta prezzi (26)
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti); agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, proporzionalmente, l’importo degli oneri di sicurezza.
Alternativa 2 – Xxxxxxx xxxxxxx
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi dei S.A.L. verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto, calcolato con la formula: SAL x (1–IS) x R dove: IS = Importo oneri sicurezza/Importo complessivo lavori; R = Ribasso offerto (27). In definitiva:
SAL netto = XXX xxxxx – XXX xxxxx x (1–IS) x R
Art.34 Lavori a corpo
La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata, in base alle percentuali indicate nella Tabella della distribuzione degli importi per lavorazioni, nei vari stati di avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito. Circa le due possibili alternative sulle quali è stata basata l’offerta si rinvia ai precedenti punti.
Si richiama l’art. 184 del Regolamento
Art.35 Lavori a corpo ed a misura
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui alla tabella di distribuzione degli importi per lavorazioni omogenee applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti). Agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, in proporzione, l’importo degli oneri di sicurezza.
Si specifica che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” relativamente alla parte a corpo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53 del Codice degli Appalti.
Art.36 Compenso a corpo
L’importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all’ammontare dei lavori eseguiti.
Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l’Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.
Con la sottoscrizione del contratto pertanto l’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell’offerta di tutti gli oneri previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli
(26) Sistema valido unicamente per i lavori riguardanti i beni culturali, come da art.9 del D.Leg.vo 22.1.2004 recepito, unitamente agli artt.1÷6 dello stesso decreto,dall’art.81 della L.R.28.12.2004, n.17.
(27) IS = SCS/C;SCS = Spese Complessive di Sicurezza;C = Costo dei lavori (al lordo delle spese ed oneri di sicurezza);R = Ribasso offerto su (C – SCS), in %.
stessi totalmente compensato, oltre che con i corrispettivi d’appalto, anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista, significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del compenso a corpo, non costituisce per l’Appaltatore diritto per accamparne richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.
Più specificatamente, con il compenso a corpo, sono anche pagati e compensati gli oneri particolari di seguito indicati:
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Art.37 Lavori in economia
Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall’Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.
Si richiama l’art. 187 del Regolamento n. 207/2010.
Art.38 Materiali in cantiere
A discrezione dell’Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 180 del Regolamento, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a piè d’opera.
Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto.
Art.39 Oneri sicurezza in caso di subappalto
A norma dell’art. 118, comma 4, del Codice degli Appalti, come integrato dal D.Leg.vo n. 113/07, in caso di subappalto, l’Appaltante corrisponderà gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso. L’Amministrazione, sentito il Direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o il direttore dell’esecuzione, provvederà alla verifica della disposizione.
CAPO 19 DANNI
Art.40 Generalità
Nell’esecuzione dell’appalto, saranno a carico dell’Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose.
Sarà altresì a totale carico dell’Appaltatore l’onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VI del Regolamento.
Art.41Danni di forza maggiore
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 166 del Regolamento. I danni dovranno essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l’avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni, a norma dell’art. 166 del Regolamento.
Il compenso spettante all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all’importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, nè regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d’opera .
CAPO 20 ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz’altro addebitati.
In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
Si richiamano gli artt. 180, 185 e 213 del Regolamento.
CAPO 21 ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE - COLLAUDO
Art.42 Ultimazione dei lavori
Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori l’Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l’apposito certificato.
Qualora dall’accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l’Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.
L’Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).
Si richiama l’art. 159 del Regolamento.
Art.43 Conto finale
La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di: 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione.
Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Si richiama l’art. 201 del citato Regolamento.
Art.44 Collaudo
A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (28)..tre dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (29).tre dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1 del Regolamento.
L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.
Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
(28) In genere 3 ÷ 4 (in rapporto al tempo assegnato per la redazione della contabilità finale).
(29) In genere mesi xxx.Xx ogni caso la collaudazione dei lavori dovrà essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
Art.45 Difformità e vizi d’opera
L’Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (30).Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui all’art. 1669 C.C., con l’emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data della sua approvazione, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell’Amministrazione appaltante (31).
Si richiamano gli artt. 224, 233, 234, 235 e 236 del Regolamento. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente unto nonché del termine previsto dal richiamato art. 234, ove non ascrivibile all’Appaltatore, sarà considerato inadempimento contrattuale.
(30) V. l’art. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazione del 2° comma. La garanzia opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.
(31) Detta consegna potrà essere o meno formalizzata, ferma restando in ogni caso la sua valenza giuridica.
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CAPO 22 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, con relativa approvazione, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore, salvo l’anticipata consegna delle stesse opere all’Amministrazione (32).
Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.
CAPO 23 DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO – PRESTAZIONI ALTERNATIVE
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Elenco Prezzi - Capitolato Speciale d’Appalto - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
CAPO 24 PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI
L’Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l’esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell’eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.
L’Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l’oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell’art. 159 del Regolamento.
Si richiama l’art. 35 del Capitolato Generale.
(32) Nel caso di uso o esercizio anticipato dell’opera, l’utilizzazione della stessa non dovrà pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare l’onere della manutenzione a carico dell’Appaltatore, che risponderà unicamente dei deterioramenti risultanti dall’uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia o negligenza degli agenti dell’Amministrazione.
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CAPO 25 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore l’esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi (33).
Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.
Si richiama l’art. 27 del Capitolato Generale di Appalto.
CAPO 26 DISCIPLINA NEI CANTIERI – DIREZIONE TECNICA
L’Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.
La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione dell’incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avrà carattere formale.
La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità di quest’ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.
Si richiama l’art. 6 del Capitolato Generale.
CAPO 27 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
Art.46 Trattamento dei lavoratori
L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell’impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Art.47 Tutela dei lavoratori
L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.
A garanzia di tali obblighi sarà operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell’Appaltatore (34).
Si richiama l’art. 4 del Regolamento. Si richiama altresì l'art. 118, comma 6, del Codice degli Xxxxxxx,
(00) Salvo l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Direzione Lavori ravvisasse la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione o eseguiti in condizioni eccezionali, dietro autorizzazione del Responsabile del procedimento potrà darne Ordine scritto all’Appaltatore, che dovrà uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggiore onere.
(34) A valere sulla ritenuta suddetta l’Amministrazione potrà disporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.
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come modificato dal X.Xxx.vo n. 113/07 e poi dall'art. 2, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. n. 152/08 .
Art.48 Rappresentanze sindacali
Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
Art.49 Verifiche
Ai sensi e per gli effetti dell’art.90 lett. b), comma 9 del D.Leg.vo 81/2008 (integrato e modificato dal D.Leg.vo 106/2009), l’Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici (35) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL, alle CE, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Art.50 Casse edili
A norma dell’art. 118, comma 6 bis, del Codice degli Appalti, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con l’INPS e l’INAIL, rilasceranno il documento unico di regolarità contributiva (DURC) comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell’art. 1, commi 1173 e 1174 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
CAPO 28 ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’ – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI - ONERI
Art.51 Generalità
L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l’Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l’applicazione delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.
In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall’Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, previa diffida all’Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.
Art.52 Oneri particolari
(35) Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa.
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L’Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno produrre all’Amministrazione, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, un documento unico (DURC) attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro costituito con l’appalto. Detto documento garantirà il rispetto dell’adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile e costituirà condizione indispensabile per ogni forma di pagamento.
Il DURC comunque non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l’Appaltatore ai sensi della normativa vigente.
CAPO 29 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 6, ,8 del Capitolato Generale, agli artt. 4, 139, 165, 167 comma 8 del Regolamento ed agli altri specificati nel presente Capitolato o nell’Elenco dei prezzi contrattuali o comunque in altri allegati di progetto, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un’adeguata illuminazione del cantiere.
La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l’adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all’igiene e sicurezza del lavoro, essendo l’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei lavori.
La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all’Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilità e collaudo dei lavori.
Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l’estirpazione delle ceppaie.
La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi mensili, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
a) - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese con le relative ore lavorative.
b) - Genere di lavoro eseguito nel mese, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie
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dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine del mese, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00 (36).
L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. (37).
In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni (38).
La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. Xxx l’appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l’Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l’Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.
Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l’Amministrazione appaltante ed il suo personale.
La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla tabella 5, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.
Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Detti cartelli, come pure le relative armature di sostegno, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’Appaltatore una penale di e 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza.
L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall’Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’Amministrazione o della stessa direttamente.
(36) Con il limite massimo di € 75,00 per ogni relativa inadempienza.
(37) Va specificato comunque che tali oneri sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere, restando evidentemente esclusi quelli relativi alla successiva gestione ed all’utilizzo delle stesse. Va altresì precisato che, ove non diversamente disposto dall’Elenco dei prezzi, l’onere per il conferimento a discarica del materiale di risulta è a carico dell’Amministrazione.
(38) L’Appaltatore dovrà peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui è devoluto per legge o regolamento il controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In particolare, in caso di attraversamento di corsi d’acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli Uffici del Genio Civile e dell’Amministrazione ferroviaria (v. anche per le condotte, il D.M. 23 febbraio 1971: “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali con ferrovie ed altre linee di trasporto”).
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La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori e delle forniture scorporate, fatta eccezione per le spese di utenza (energia elettrica, ecc.), ove rilevanti, da addebitarsi a tali Ditte (su convalida della D.L.).
L’assunzione di un Direttore del cantiere, ove l’Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell’inizio dei lavori (v. in particolare il Capo 25 del presente Capitolato).
Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche, a norma dell’art. 224 del Regolamento, salvo quanto diversamente previsto in Elenco prezzi od in altri documenti di progetto in rapporto a determinate operazioni od a particolari tipi di strutture.
Le spese per i collaudi tecnici, le prove di funzionamento e quant’altro necessario per accertare la rispondenza funzionale degli impianti, secondo prescrizioni di legge o su disposizione dell’Amministrazione e/o degli Organi di controllo, con la notazione di riserva di cui al precedente punto 27.30.
Le spese di collaudazione, per tutte le indagini, prove e controlli che l’Organo di collaudo riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l’uso di mine, ove tale uso sia consentito.
La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente articolo
Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
CAPO 30 ONERI PARTICOLARI COMPENSATI A CORPO
Gli oneri ed obblighi diversi da quelli di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 14 e 15, comma 8, del Capitolo Generale d’Appalto, quali quelli contemplati dal presente Capitolato speciale e dall’Elenco dei prezzi (o da altri allegati di contratto) posti a carico dell’Appaltatore saranno retribuiti con apposito “compenso a corpo” il cui importo sarà oggetto di offerta (per il sistema con offerta prezzi) ovvero, per il sistema a ribasso, è rappresentato dalla somma di € ................................ (Euro ) al lordo degli
oneri di sicurezza. Detto compenso copre altresì i seguenti oneri particolari:
• La vigilanza e guardiania del cantiere (39) nel rispetto dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, da attuarsi nei tempi e con le modalità di seguito specificate:
.........................................................................................................................
CAPO 31 ONERI SOGGETTI A RIMBORSO
Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando l’impegno dell’Appaltatore all’attuazione delle attività in essi previste, si darà luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese
(39) Per vigilanza e guardiania del cantiere si intende la custodia dello stesso, nei tempi disposti dall’Amministrazione, caratterizzata dalla presenza continua di personao persone provviste della particolare qualifica di guardia giurata.Tale situazione si connota come atto specifico e particolare differenziandosi dal concetto generaledi “custodia o tutela delle opere”che si innesta sul significato più ampio di “cura e responsabilità”.Detto onere comunque, ove previsto, dovrà essere congruo e com-patibile con l’importo e la durata dei lavori e sarà compensato per la parte eccedente il 10% delle spese generali considerate in sede di analisi dei prezzi unitari.
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affrontate, sulla base di apposita e specifica documentazione giustificativa, se necessario preventivata e previamente approvata dalla Direzione dei lavori e dal Responsabile del procedimento:
La vigilanza e guardiania del cantiere (40)(se appositamente richiesta ed ove non considerata nel compenso a corpo, se presente), nel rispetto dell’art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, nei tempi e nei modi stabiliti dall’Amministrazione, per una più sicura e continua custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, dell’Amministrazione o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.
L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile, che l’Amministrazione ritenga di istituire, con le idonee attrezzature indicate dalla Direzione dei lavori e con il necessario personale specializzato (la spesa per tale approntamento e per la relativa gestione dovrà comunque essere preventivamente approvata).
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori o dall’Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di esecuzione o su specifica previsione del Capitolato speciale di appalto, a norma dell’art. 167, comma 7, del Regolamento.
Le indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico, su eventuale e specifica richiesta della Direzione dei lavori, per l’eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche dei terreni interessati, ferma restando, a carico dell’Appaltatore, la verifica cautelativa in autotutela delle indagini e degli studi progettuali.
L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 15, comma 8, del Capitolato Generale.
La calcolazione di tutte o di parte delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva (nelle ipotesi di sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, di collocazione di andatoie, scalette, ponticelli) fermo restando che l’approvazione del progetto da parte della Direzione lavori non solleva l’Appaltatore ed i professionisti allo stesso riferibili (e per le rispettive competenze) dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
La calcolazione di tutti o di parte degli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione esecutiva, nella ipotesi e con la notazione di cui al punto precedente.
Le prove di carico e di verifica delle seguenti strutture, con l’apprestamento di quanto previsto al precedente punto, ordinate dalla Direzione dei lavori ma i cui oneri non siano contemplati, in Elenco prezzi od in altri documenti contrattuali, tra quelli posti a carico dell’Appaltatore:
...............………………………………………………….........................................................................................
............................................................................................................................................................................
La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari di progetto o di perizie redatta nel corso dei lavori, con esclusione della riproduzione degli allegati di contratto.
Le spese per il personale di assistenza che l’Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, metta a disposizione di altre ditte od imprese incaricate dall’Amministrazione per l’esecuzione di lavori complementari od impiantistici connessi all’appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altro relativi a tali lavori.
I contributi per gli allacciamenti di utenza relativi agli impianti, se anticipati per conto dell’Amministrazione su richiesta della stessa.
(40) Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo, salvo l’anticipata consegna delle opere all’Amministrazione appaltante.
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CAPO 32 PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA
Art.53 Tipologie di piani e dispositivi
La pianificazione della sicurezza in cantiere sarà articolata ed attuata nel rispetto delle disposizioni dell’art. 131 del Codice degli Appalti, e de T.U. della Sicurezza Lavoro X.Xxx.vo 9 Aprile 2008, n. 81 (come modificato ed integrato dal D.Leg.vo 3 Agosto 2009 n.106).
L’articolazione in particolare distinguerà il caso dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di una sola impresa (e per i quali l’Amministrazione non designa né il coordinatore di progettazione, né quello di esecuzione) e quello dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (v. art. 90, comma 3, del D.Leg.vo citato).
Pianificazione della sicurezza in cantieri con unica impresa
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di un’unica impresa e per i quali l’Amministrazione non abbia proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, l’Appaltatore, a norma dell’art. 131, comma 2, lett. b) del C.d.A., avrà l’obbligo, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di predisporre:
1) - Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo);
2) - Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori (da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al precedente punto 1).
Pianificazione della sicurezza in cantieri con più imprese
Nei cantieri in cui è stata prevista la presenza di più imprese, e per i quali l’Amministrazione abbia proceduto alla preventiva redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’Appaltatore avrà l’obbligo e potrà, a norma dell’art. 131, comma 2, lett. a) e c) del C.d.A., entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redigere e consegnare all’Amministrazione:
1) - Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla stessa Amministrazione;
2) - Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) come al precedente punto.
Art.54 Obblighi, oneri e procedure
Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell’Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, potrà presentare al Coordinatore per l’esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall’Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l’esecuzione dell’opera, osserverà le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del c.d. T.U. Sicurezza e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all’art. 95 dello stesso T.U.
Inoltre, a norma dell’art. 96 dello stesso decreto legislativo
a) - adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del D.Leg.vo 81/2008;
b) - curerà le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con il committente od il responsabile dei lavori;
c) - curerà che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
Infine l’Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Leg.vo n. 81/2008 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art. 101).
L’accettazione da parte dell’Appaltatore e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 12 del decreto legislativo citato e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) costituiscono, per il cantiere interessato, adempimento alle disposizioni previste dal Decreto. La Direzione dei Lavori, il Direttore Tecnico del cantiere ed il Coordinatore per l’esecuzione vigileranno sull’osservanza del o dei piani di sicurezza.
A norma dell’art. 118, comma 7, del Codice degli appalti, i piani di sicurezza di cui sopra saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
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L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzi, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
In caso di subappalto, l’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente.
CAPO 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
Art.55 Risoluzione del contratto
Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiutasse all’immediato rifacimento delle opere male eseguite, all’esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice di appalti), l’Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore stesso.
Si darà luogo ancora alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dagli articoli citati, anche in ogni altro caso di inadempimento dell’Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. Si richiama in particolare l’inosservanza delle norme di sicurezza di cui all’art. 30, il caso di cui all’art. 5 del presente Capitolato e l’inosservanza del “Protocollo di Legalità” stipulato tra il Ministero dell’Interno e la Regione Siciliana, protocollo che l’Appaltatore, in sede di gara, si è impegnato a rispettare.
Art.56 Recesso
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile e dell’art. 134 del Codice degli appalti, avrà diritto in qualunque momento di recedere dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, sarà fatto riferimento ai commi da 3 a 6 dell’articolo citato.
CAPO 34 SUBAPPALTO E COTTIMO – CONTRATTI DI FORNITURA E NOLI A CALDO – DIVIETI - FUSIONI
Art.57 Generalità
L’Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali (OG) o nella categoria di opere specializzate (OS) indicate nel bando di gara come categoria prevalente, potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera od il lavoro, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’art. 109 del Regolamento.
Tale previsione, di fatto costituente clausola limitativa, specifica che le lavorazioni relative ad opere generali ed a strutture, impianti ed opere speciali (41) di cui al comma 2 dell’art. 107 dello stesso Regolamento non potranno essere eseguite direttamente dall’Appaltatore, ove qualificato per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni.
Dette lavorazioni (42) comunque saranno subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Art.58 Subappalto e cottimo
(41) Si considerano strutture, impianti ed opere speciali le opere specializzate indicate nelle lettere da a) a cc) del comma 2 dell’art.107 del Regolamento, se di importo singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
(42) Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di “tipo verticale”.
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Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l’affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell’intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall’art. 170 del Regolamento, non potrà essere superiore al 30 per cento.
L’Appaltatore è tenuto quindi, in linea generale, ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto (v. ad es. precedente nota).
In ogni caso tale affidamento, che comunque e indipendentemente dall’importo deve essere sempre autorizzato, è sottoposto alle seguenti condizioni (43):
1) - che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) - che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
3) - che al momento del deposito presso la stazione appaltante l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo n. 4);
4) - che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della C.E., all’A.N.C. per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) - che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
L’Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Relativamente ai lavori affidati in subappalto l’Appaltatore corrisponderà gli oneri della sicurezza, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso.
L’importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all’interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso l’Appaltatore comunicherà all’Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta dette fatture entro il predetto termine, l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso (art. 118, comma 3, C.d.A.).
Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore dovrà far pervenire alla stessa la documentazione comprovante l’avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi ed antinfortunistici.
Per il cottimo si richiamano l’art. 173 del Regolamento, commi 1 e 2, e l’art. 125 del Codice degli
Appalti.
Art.59 Contratti di fornitura – Noli a caldo
È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate (44) che richiedano l’impiego di mano d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l’incidenza della mano d’opera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore ai valori sopra riportati, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione sono ridotti della metà rispetto al termine previsto (30 gg. rinnovabile una sola volta) nel caso generale, dall’art. 18, comma 8, del D.Leg.vo n. 163/2006. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Art.60 Divieti ed obblighi
(43) V.art.118 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n.163 (Codice degli appalti).
(44) Le attività ovunque espletate ai sensi dell’art.18, comma 12, della Legge 19 marzo 1990, n.55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto (art.141 Reg.n.554/99 – V.peraltro la Determ.Autor.Vigilanza LL.PP.n.12/2001).
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Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1°, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza dei divieti comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.
L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all’art. 102, comma 2, lett. f), g), m), o) e p) del Regolamento (art. 170, 2° comma); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3° dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.
È vietato ancora all’Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita dall’Appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siamo riconosciute dall’Amministrazione (45).
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (46).
Art.61 Fusioni e conferimenti
Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti al Titolo III del D.P.R. 207/2010.
Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui all’art. 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
(45) Per i crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono comunque le disposizioni di cui alla legge1 febbraio 1991, n.52 (art.26, comma 5°, Legge n.109/94).
(46) L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del C.C.con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo.Analoga dicharazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società e consorzio.
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CAPO 35 PREZZI DI ELENCO – REVISIONI – NUOVI PREZZI
Art.62 Generalità
I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall’Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:
a) - Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego, a piè d’opera, in qualsiasi punto del lavoro.
b) - Per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
c) - Per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti al loro uso.
d) - Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma dell’art. 5 del Capitolato Generale d’Appalto e dell’art. 32 del Regolamento, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati (47).
I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s’intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.
Art.63 Revisione dei prezzi
L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile.
In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006.
Art.64 Prezzo chiuso
Per i lavori in appalto si applica prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale (48) da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento) all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi (49).
Art.65 Nuovi prezzi
Ove fosse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti, i nuovi prezzi si valuteranno con le modalità contemplate dall’art. 163 del Regolamento.
Nel caso di non accettazione da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione potrà ingiungere allo stesso l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di tali prezzi, che saranno comunque immessi nella contabilità e si riterranno accettati in assenza di riserva regolarmente iscritta.
(47) Con esclusione degli oneri per la sicurezza in cantiere e degli eventuali oneri compensati a corpo o soggetti a rimborso.
(48) Tale percentuale è fissata (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno), nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.
(49) L’importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero è dedotto in via convenzionale dal cronoprogramma di cui all’art.43 del Regolamento n. 207/2010.
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CAPO 36 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – DIFETTI DI COSTRUZIONE
L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall’art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto.
CAPO 37 RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE
A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale, l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Il mandato dovrà essere depositato presso l’Amministrazione.
Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l’accettazione dell’incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.
CAPO 38 INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto (50). Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.
La cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all’Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.
CAPO 39 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art.66 Accordo bonario
Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve (51) sui documenti contabili l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la Relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’Organo di collaudo e, sentito l’Appaltatore, formulerà all’Amministrazione, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. L’Amministrazione, entro 60 giorni dalla superiore proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato. Il Verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall’Appaltatore; tale sottoscrizione determinerà la definizione di ogni contestazione insorta fino a tale momento.
La procedura di accordo bonario potrà aver luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall’Appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungeranno nuovamente l’importo fissato dalla Legge.
Le riserve e le pretese dell’Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall’Amministrazione entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell’art. 234 del Regolamento.
Si richiamano sull’argomento l’art. 240 del D.Leg.vo. n. 163/2006.
Art.67 Transazione
(50) Xxxxx stesso contratto saranno indicati il luogo e l’ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità dell’Amministrazione appaltante.
(51) Per la forma ed il contenuto delle riserve si rinvia all’art. 31 del Capitolato generale.
ACRWin
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui al precedente punto 37.1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti di lavori pubblici potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.
Art.68 Arbitrato
Per il combinato disposto dell’art. 3, comma 19, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’art. 15 del D.L. n. 248/2007 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), convertito in legge nel febbraio 2008, l’istituto dell’arbitrato negli appalti pubblici è stato di fatto abolito a decorrere dal 1 luglio 2008.
Per i motivi di cui sopra, e dall’indicata data di decorrenza, non sarà pertanto consentito di ricorrere ad alcuna forma di procedimento arbitrale.
È fatto comunque divieto all’Amministrazione di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi per oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente agli stessi contratti, di sottoscrivere compromessi.
Art.69 Giudizio ordinario
La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetterà, ai sensi dell’art. 20 del C.P.C., al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato ovvero, secondo materia e competenza, al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 244 del Codice degli Appalti.
CAPO 40 APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
Nell’ipotesi di progettazione esecutiva ed esecuzione, intervenuta la stipulazione del contratto il Responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, disporrà che l’Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al Capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara. Lo stesso Responsabile, qualora ne ravvisi la necessità, disporrà che l’Appaltatore provveda all’effettuazione di studi od indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli di progetto definitivo, senza che ciò possa dar luogo a compensi aggiuntivi.
I requisiti relativi alla progettazione e la costituzione delle coperture assicurative saranno conformi a quanto previsto nel bando di gara. Per il resto si farà riferimento all’art. 169 del Regolamento.
CAPO 41 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato generale d’appalto, l’Appaltatore elegge domicilio presso
.................................(52).
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto di appalto saranno fatte dalla Direzione dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per le proprie competenze, a mani proprie dell’Appaltatore o del rappresentante oppure presso il domicilio indicato nel presente articolo.
CAPO 42 ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte alla disciplina dell’accesso agli atti la relazione riservata della Direzione dei lavori e dell’Organo di collaudo sulle domande e sulle riserve avanzate dall’Appaltatore.
CAPO 42 bis DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ D’ESECUZIONE DEI LAVORI
Durante il periodo autunnale- invernale e quando le condizioni atmosferiche non consentiranno il normale svolgimento delle lavorazioni le stesse saranno sospese fino a che le condizioni atmosferiche consentiranno la normale ripresa dei lavori. L’Impresa in tale periodo di fermo non potrà chiedere alcun indennizzo di sorta espresso patto contrattuale.
(52) Proprio ufficio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
CAPO 43 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
L'oggetto dell'appalto, di cui al presente capitolato speciale, consiste nella realizzazione di un edificio per il ricovero dei mezzi spazzaneve, completo di tutti gli impianti e della sistemazione del terreno esterno compreso la realizzazione dei piazzali.
Durante il periodo autunnale- invernale e quando le condizioni atmosferiche non consentiranno il normale svolgimento delle lavorazioni le stesse saranno sospese fino a che le condizioni atmosferiche consentiranno la normale ripresa dei lavori. L’Impresa in tale periodo di fermo non potrà chiedere alcun indennizzo di sorta espesso patto contrattuale.
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