TIPOLOGIE DI CONTRATTO
TIPOLOGIE DI CONTRATTO
I tipi di contratto lavorativo più diffusi in Italia sono:
Apprendistato: l'istituto dell'apprendistato è un rapporto di lavoro nel quale l'imprenditore è tenuto a impartire e/o far impartire l'addestramento necessario perché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato
Inserimento lavorativo: il contratto di inserimento lavorativo sostituisce, a seguito della cosiddetta riforma Biagi, il contratto di formazione e lavoro
Tempo determinato: il contratto di lavoro a termine può essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che richiedono un incremento di manodopera per un periodo di tempo limitato
Tempo parziale: il contratto di lavoro a tempo parziale prevede un orario inferiore rispetto a quello normale indicato dalla legge o dal contratto collettivo
Lavoro ripartito: il lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa
Somministrazione di lavoro: particolare tipo di contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore. Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (c.d. missione). Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura di manodopera, che è un normale contratto commerciale.
Lavoro a chiamata: il lavoro intermittente è un contratto mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro, che può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha effettivo bisogno.
Lavoro a progetto: il lavoro a progetto sostituisce la precedente accezione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, regolamentandone sia la forma contrattuale che la finalità.
Lavoro occasionale: la collaborazione occasionale è caratterizzate da un duplice vincolo: deve essere di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e non deve comportare un compenso superiore a cinque mila euro nello stesso anno solare e con lo stesso committente
Lavoro accessorio: prestazioni occasionali, definite appunto ‘accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. Sono destinate agli studenti universitari (regolamente iscritti) fino a 25 anni che svolgono attività agricole di carattere stagionale nonché nel settore del commercio, turismo e servizi, fino ad un max di 5000 euro di reddito annuo da parte di ciascun datore di lavoro.
Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, ma non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), mentre è riconosciuto ai fini dell'anzianità contributiva e del diritto alla pensione e dà luogo all’accredito di contributi utili al diritto e al calcolo della pensione. Il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
La maggior parte di questi contratti sono stati introdotti con la legge n. 30 del 2003 detta "Legge Biagi".