Contract
INDICE-SPORT | |
3 | |
1. Contratto di assicurazione | 3 |
2. Oggetto della copertura | 3 |
3. Diritto di recesso | 3 |
4. Modalità di denuncia di un sinistro | 4 |
5. Come Inoltrare un reclamo | 5 |
6. Arbitrato | 5 |
6 | |
1. DAN Europe Foundation | 6 |
2. Informazioni sull’assicuratore | 6 |
7 | |
10 | |
12 |
2. Diritti dell’assicurato nel caso di sinistro con attinenza a tutte le sezioni 12
3. Sinistri 12
4. Frode 12
5. Diritti di terze parti 12
6. Giurisdizione 12
7. Condizioni mediche preesistenti 12
8. Spese non assicurate 12
9. Altre assicurazioni o indennità 13
10. Protezione dati 13
11. Sanzioni 13
SEZIONI DI COPERTURA 14
SEZIONE 1: COPERTURA PER ATTIVITÀ SUBACQUEA 14
1. Spese di emergenza medica e rimpatrio 14
2. Beneficio Morte 14
3. Esclusioni applicabili solo alla sezione 1 15
4. Condizioni applicabili solo alla sezione 1 15
SEZIONE 2: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 16
1. Copertura 16
2. Memorandum applicabile solo alla sezione 2 16
3. Esclusioni applicabili solo alla sezione 2 16
4. Condizioni applicabili solo alla sezione 2 18
INFORMAZIONI IMPORTANTI
1
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Questa polizza assicurativa per l’Attività Subacquea e i rischi ad essa connessi è sottoscritta da IDA Insurance Limited (l’Assicuratore). Questa polizza, il relativo Certificato Assicurativo ed ogni sua Appendice sono basati sulle informazioni che Lei Ci ha fornito e costituiscono il contratto di assicurazione tra Lei e Noi. Ogni Assicurato è tenuto a leggere con attenzione questa polizza, il relativo Certificato Assicurativo ed ogni sua Appendice, a conservarli in un posto sicuro e a consultarli nel caso in cui dovesse essere richiesto un servizio fornito dalla polizza o in caso di denuncia di un sinistro.
2
OGGETTO DELLA COPERTURA
L’ Assicuratore (a meno che non venga specificato diversamente) fornirà ad ogni Assicurato nominato nel Certificato Assicurativo, un’assicurazione nei modi descritti in ogni sezione di questa polizza, soggetta a termini, clausole, condizioni, limitazioni ed esclusioni meglio descritte nelle Esclusioni generali e Condizioni generali di copertura.
QUESTA NON È una polizza di assicurazione medica privata e fornisce copertura soltanto durante l’Attività Subacquea o nel caso di un Incidente o un’emergenza medica che si manifesti durante un Viaggio. Noi pagheremo per i trattamenti privati solo se non vi siano appropriati accordi sanitari reciproci in atto, se non vi siano servizi pubblici gratuiti disponibili o altre coperture assicurative sanitarie o di viaggio più specifiche. Ci riserviamo anche il diritto di organizzare un trasferimento da una struttura medica privata a una struttura medica pubblica qualora sia ritenuto opportuno.
Nell’eventualità in cui diventi necessario un trattamento medico per il quale sia richiesto il rimborso, Xxx dovrà concedere, a Noi o a un Nostro rappresentante, l’accesso senza riserve a tutte le Sue cartelle cliniche e informazioni di carattere medico.
La polizza assicurativa è stata rilasciata su base non consigliata. Questo significa che Noi non le abbiamo fornito raccomandazioni specifiche ed è Sua responsabilità decidere se soddisfa le Sue esigenze.
3
DIRITTO DI RECESSO
1. Recesso dell’Assicurato
Il Suo diritto di recesso – Se, dopo aver acquistato questa assicurazione, l’Assicurato decide che non soddisfa i requisiti richiesti, preghiamo di contattare:
IDA Insurance Limited DAN Building, Level 1 Sir Xxx Xxxxxx Street Ta’ Xbiex
XBX 0000
Xxxxx
Telefono: +39085-8930333
La polizza assicurativa deve essere disdetta entro 14 giorni dalla data di emissione e, a condizione che non siano state presentate richieste di risarcimento e che l’Assicurato non abbia viaggiato o fatto immersioni, il premio sarà rimborsato interamente.
2. Facoltà di recesso dell’Assicuratore
Dopo qualsiasi sinistro, la compagnia ha il diritto di annullare la polizza assicurativa dando all’Assicurato un preavviso scritto di 30 giorni, a condizione che tale preavviso venga dato entro 60 giorni dalla liquidazione o dal rifiuto della compagnia di coprire il sinistro. In caso di annullamento della Polizza assicurativa a seguito di un rifiuto della richiesta di rimborso, la compagnia rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte, pagata per il Periodo di Assicurazione non goduto. Se la compagnia cancella la polizza assicurativa in seguito alla liquidazione del sinistro, non sarà dovuto alcun rimborso.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
4
MODALITÀ DI DENUNCIA DI UN SINISTRO
Se si presentano circostanze che potrebbero causare un sinistro ai sensi di questa polizza, l’Assicurato (o il proprio avvocato o il rappresentante legale), in relazione a qualsiasi sinistro, deve contattare non appena possibile il Nostro ufficio sinistri:
IDA Insurance Ltd - Dipartimento Reclami
DAN Building, Level 1 Sir Xxx Xxxxxx Street, Ta ‘Xbiex,
XBX 1431
Malta
Telephone: x000 0000 0000
1. Fornire i dettagli di tali circostanze e richiedere un modulo di denuncia sinistro, assicurandosi che il Suo numero di tessera DAN o il numero di polizza assicurativa dichiarato nel Certificato Assicurativo, venga citato ogni volta che si contatta l’ufficio sinistri.
2. Completare e restituire il modulo di denuncia sinistro con tutta la documentazione da Noi richiesta. Tutti i sinistri devono essere comprovati da ricevute, valutazioni, rapporti medici, da parte della polizia o altri rapporti eventualmente applicabili e richiesti dall’Assicuratore. L’Assicuratore sarà in grado di processare il sinistro solo una volta che tutti i documenti richiesti siano stati forniti. Tenga presente che in certe circostanze è necessaria un’azione immediata per garantire che la Sua richiesta di risarcimento non sia compromessa.
Riguardo le richieste di risarcimento per Spese Mediche, l’Assicuratore deve essere informato tramite la propria Centrale d’Emergenza, attiva 24/7:
1. Non oltre 14 giorni dalla data dell’evento, o al primo episodio nel caso di eventi ripetitivi.
2. La notifica per il risarcimento delle Spese Mediche deve essere fatta all’Assicuratore PRIMA CHE:
a. L’Assicurato sia ricoverato presso qualunque ospedale, clinica o casa di cura.
b. Xxxxxxx presi eventuali accordi per il rimpatrio e/o trasferimento.
c. Si provveda alla sepoltura, cremazione o trasporto del corpo dell’Assicurato.
d. Venga organizzato qualunque trasferimento dall’ospedale o vengano sostenute le spese per il ritorno a casa.
e. Vengano sostenuti eventuali altri costi.
Nel rispetto dei risarcimenti la Responsabilità Civile Verso Terzi, l’Assicurato DEVE:
1. Evitare di ammettere responsabilità, o offrire/promettere pagamenti o indennizzi.
2. Notificare IMMEDIATAMENTE per iscritto all’ufficio sinistri ogni procedimento imminente, inchiesta, Incidente fatale o indagine che abbia attinenza con un Incidente che potrebbe portare ad una denuncia di sinistro.
3. Inoltrare IMMEDIATAMENTE all’ufficio sinistri nel momento in cui si ricevono, qualunque lettera, richiesta o atto giudiziario.
4. Attenersi alle Condizioni e procedure per richieste di risarcimento indicate nella polizza. Nel rispetto di tutti i risarcimenti, LEI È INOLTRE TENUTO A:
1. Fornire tutte le informazioni, la documentazione che l’Assicuratore potrebbe richiedere e rispettare le scadenze fissate dall’Assicuratore.
2. Rispettare le scadenze fissate dall’autorità giudiziarie per la rivelazione di informazioni, prove e documentazione.
LA MANCATA OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI QUESTA POLIZZA POTREBBE COMPROMETTERE IL BUON FINE DEL RISARCIMENTO.
Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento alle sezioni specifiche di copertura presenti nella polizza. Ogni pagamento che le verrà erogato, sarà in Euro €.
I costi sostenuti in altre valute verranno convertiti in Euro € per il rimborso, al tasso di cambio applicabile alla data
INFORMAZIONI IMPORTANTI
in cui Xxx ha sostenuto le suddette spese. Per le valute richieste per il pagamento delle fatture, si applicherà il tasso ufficiale di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea. Laddove la Banca Centrale Europea non dovesse avere un tasso di cambio pubblicato per la valuta della fattura, sarà utilizzato un meccanismo di cambio ufficiale e alternativo, a discrezione dell’Assicuratore.
5
COME INOLTRARE UN RECLAMO
È Nostra intenzione fornire un servizio eccellente a tutti gli Assicurati. Tuttavia, riconosciamo che ci possono essere occasioni in cui si ha la percezione che questo non sia stato raggiunto. Se Lei non è soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio che riceve, la preghiamo di rivolgersi a:
Gestione dei reclami IDA Insurance Limited DAN Building, Level 1 Sir Xxx Xxxxxx Street Ta’ Xbiex
XBX 1431
Malta
Oppure invii un’e-mail all’attenzione dell’Amministratore Delegato a: xxxx@xxxxxxxx.xx
Se Lei è ancora insoddisfatto, può chiedere assistenza presso:
Office of the Arbiter for Financial Services
1st Floor
St. Calcedonius Square Floriana
FRN 1530
Malta
Per ulteriori informazioni: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Può anche richiedere assistenza all’Autorità per i reclami dei consumatori del Suo Paese di Residenza. Ulteriori informazioni sono disponibili qui
L’esistenza di questa procedura di reclamo non compromette alcun diritto di azione legale nei confronti di IDA Insurance Limited (l’Assicuratore).
6
ARBITRATO
Arbitrato in riferimento a tutte le Sezioni, ad esclusione della Sezione 3 – Spese Legali.
Se dovessero essere riscontrare delle differenze in merito all’importo dovuto ai sensi della polizza assicurativa (salvo casi con ammissione di colpa), tali differenze verranno sottoposte ad un arbitro, che verrà nominato dalle parti, in conformità alle disposizioni di legge vigenti a Malta.
In alternativa, Lei può accedere alla piattaforma dedicata alla Risoluzione delle Dispute Online (ODR) al seguente indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx
La piattaforma ODR è pensata per facilitare la comunicazione tra l’Assicurato, l’Assicuratore e un organo di risoluzione delle controversie. Si tratta di un’organizzazione imparziale o un individuo che aiuta i consumatori e gli operatori finanziari a risolvere delle eventuali controversie, fuori dal tribunale. Secondo la legge Europea, le risoluzioni di controversie alternative (ADR) possono essere usate per qualunque controversia si dovesse generare da un contratto tra l’Assicuratore e il consumatore, sia che il prodotto sia stato acquistato online o offline e sia che l’Assicurato e l’Assicuratore abbiano base nello stesso Paese EU o che siano in paesi diversi.
La piattaforma ODR utilizza solo organismi di risoluzione delle controversie approvati dai rispettivi governi nazionali per gli standard di qualità relativi ad onestà, trasparenza, efficacia e accessibilità. Inoltre la piattaforma ODR semplifica il processo di ADR fornendo traduzioni automatiche in tutte le lingue dell’UE, nonché informazioni e supporto in tutto il mondo.
Lei può esercitare un diritto di azione contro l’Assicuratore, solo quando una controversia viene riportata ad un arbitro e una sentenza emessa.
INFORMAZIONI GENERALI
1 DAN EUROPE FOUNDATION
Questa polizza assicurativa per l’Attività Subacquea ed i rischi ad essa associati è stata rilasciata appositamente dall’Assicuratore per gli iscritti alla DAN Europe Foundation residenti nei paesi e nei Territori che risiedono sotto la responsabilità della DAN Europe Foundation. È intendimento del DAN Europe che tutti i cittadini o i residenti dei territori elencati nella lista dei paesi DAN Europe (disponibile su xxx.xxxxxxxxx.xxx) possano sottoscrivere e diventare membri della Fondazione. Tuttavia, i cittadini o i residenti dei paesi al di fuori dell’Unione Europea o dell’Area Economica Europea, pur avendo il diritto di iscriversi e acquisire tutti i benefici ed i servizi riservati ai membri, possono essere soggetti a delle restrizioni nell’acquisizione dei prodotti assicurativi.
Se Lei è cittadino o residente in uno di questi paesi, Le raccomandiamo di contattare l’Assicuratore prima di acquistare l’iscrizione e l’assicurazione, per confermare quali benefici Le spettano e assicurarsi che i documenti d’iscrizione siano emessi correttamente.
2
INFORMAZIONI SULL’ASSICURATORE
Tutte le coperture assicurative previste da questa polizza sono fornite da IDA Insurance Limited (l’Assicuratore), registrata a Malta (n. C36602).
IDA Insurance Limited è autorizzata e regolata dalla Malta Financial Services Authority (Servizio di Autorità Finanziaria di Malta) ed opera nell’area dell’Unione Europea e nell’Area Economica dell’Unione Europea nell’ambito della libera prestazione di servizi.
DEFINIZIONI GENERALI
In tutti in casi in cui le parole o le frasi che seguono compaiono in grassetto e in corsivo nella presente polizza, avranno il significato seguente:
1. Per Centrale d’Emergenza
Si intende il servizio di assistenza che offriamo a tutti gli Assicurati, 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, tramite un fornitore esterno.
2. Per Incidente
Si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che capiti ovunque nel mondo, in un momento ed in un luogo specificamente precisabili. La definizione include:
x. Xxxxxxxxxx e patologia da decompressione (inclusa MDD, se diagnosticata da Noi).
b. Asfissia di origine non patologica.
c. Intossicazione acuta o avvelenamento dovuto all’ingestione o all’assorbimento di sostanze.
d. Annegamento.
e. Ipotermia da esposizione o assideramento direttamente causati da un incidente a un mezzo di trasporto, inclusi naufragio o incagliamento, altrimenti inevitabili.
f. Insolazione e colpo di calore.
g. Ferite e traumi in generale, inclusi quelli causati da flora e fauna.
3. Per Lesione Fisica
Si intende un infortunio identificabile, che:
a. sia causato da un Incidente, e
b. indipendentemente da ogni altra causa, ad eccezione di malattie direttamente causate da, o di trattamenti medici o chirurgici resi necessari dalla lesione subita, provochi il decesso o l’invalidità del subacqueo, entro dodici mesi dalla data dell’Incidente.
4. Per Paese di Residenza
Si intende il Paese di Residenza permanente indicato dall’Assicurato nel momento in cui sottoscrive la polizza assicurativa. Dovrebbe essere il paese nel quale si ha il diritto di ricevere gratuitamente i servizi sanitari pubblici.
5. Per Attività subacquea
Si intende:
x. Xxxxxxxxxx Subacquea Ricreativa o Tecnica con autorespiratore o rebreather, dal momento in cui viene sollevato il Giubbotto ad Assetto Variabile/ rebreather e indossato per entrare in acqua, fino al momento in cui si esce totalmente dall’acqua e l’autorespiratore / xxxxxxxxxx non viene poggiato al suolo.
b. Apnea o Snorkeling, dal momento in cui si entra in acqua fino al momento in cui si esce.
6. Per Agenzia Didattica
Si intendono le federazioni e/o le organizzazioni nazionali con compiti di addestramento e controllo delle attività di immersione, affiliate alla R.S.T.C. o alla C.M.A.S., e/o le organizzazioni nazionali di controllo che stabiliscono e pubblicano linee guida e suggerimenti per l’attività di immersione per i loro membri.
7. Per Appendice
Si intende il documento di conferma scritto di eventuali modifiche apportate alla Polizza assicurativa da parte dell’Assicuratore.
8. Per Franchigia
Si intende la quantità di denaro che l’Assicurato pagherà per un sinistro, come indicato nel Certificato Assicurativo.
9. Per Apnea
Si intende un’Attività Subacquea in cui si trattiene il respiro, senza l’uso di un autorespiratore.
DEFINIZIONI GENERALI
10.
Per Negligenza Grave
Si intende un’azione o un’omissione che rappresenta una grave disattenzione per la propria sicurezza o per la sicurezza di altri verso i quali è ragionevolmente richiesto un certo obbligo di diligenza. Questo include, ma non si limita all’intraprendere un’Attività Subacquea senza avere il brevetto e/o il livello di esperienza necessari per quel tipo di attività; la violazione volontaria e ingiustificata degli standard dell’Agenzia Didattica che autorizza ad insegnare; l’utilizzo di autorespiratori che non sono stati manutenuti in accordo con le specifiche del produttore.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Per Assicurato / Lei / Suo
Si intende un individuo o una società che nel Certificato Assicurativo figura/no come il/i soggetto/i assicurato/i.
Per Assicuratore/Noi/Nostro/Ci
Si intende l’International Diving Assurance Ltd, DAN Building, Level 1, Xxx Xxx Xxxxxx Street, Ta’ Xbiex, XBX 0000, Xxxxx.
Per Spese Mediche
Si intendono le spese necessariamente sostenute dall’Assicurato per eventuali trattamenti medici, ospedalieri, chirurgici, manipolativi, terapeutici, a raggi X o infermieristici, incluso il costo delle furniture mediche e del noleggio dell’ambulanza, altre spese mediche di trasferimento dal luogo dell’Incidente al centro più vicino per la somministrazione delle necessarie cure mediche, ma non include i prodotti farmaceutici acquistati dall’Assicurato come paziente in day hospital.
Per Malattie Mentali
Si intende una condizione caratterizzata dalla presenza di sintomi come deliri, allucinazioni, disturbi psicologici, disturbi dell’umore, comportamenti irrazionali prolungati o ripetuti, che compromettono sia temporalmente che permanentemente la funzione mentale di una persona. Alcuni esempi di Malattie Mentali includono fobie, stress, depressione, disturbi d’ansia, schizofrenia, disturbi alimentari, comportamenti di dipendenza, attacchi di panico.
Per Periodo di Assicurazione
Si intende il Periodo di Assicurazione specificato nel Certificato Assicurativo.
Per Certificato Assicurativo
Si intende il documento che fornisce all’Assicurato una conferma scritta della copertura per il Periodo di Assicurazione.
Per Condizioni Mediche Preesistenti
Si intendono tutte le condizioni mediche per le quali l’Assicurato ha già ricevuto una consulenza o un trattamento medico, prima di sottoscrivere l’assicurazione.
Per Subacquea Professionale
Si intendono le attività di addestramento per le Attività Subacquee, compresi tutti i servizi di supervisione, formazione o di guida forniti da istruttori subacquei, assistenti istruttori o guide subacquee.
Per Subacquea Ricreativa
Si intendono tutte le Attività Subacquee effettuate dall’Assicurato, sia come allievo che non, incluse:
a. Attività subacquea con uso di aria compressa.
b. Attività subacquea con uso di aria arricchita “Nitrox”, con una percentuale fissa di ossigeno fino al40%.
c. Speleologia subacquea e immersioni in relitto, sempre che l’Assicurato abbia ricevuto la corretta formazione e che possieda un brevetto adatto, con penetrazioni subacquee svolte nelle zone di grotte e relitti in cui penetra la luce naturale e dove l’entrata resta sempre visibile, ad un massimo di 40 metri dalla superficie, incluse distanze verticali e orizzontali.
Per Snorkelling
Si intende l’attività svolta in acqua con l’uso di maschera, snorkel e pinne.
DEFINIZIONI GENERALI
21.
22.
23.
Per Subacquea Tecnica
Si intendono le immersioni in circuito aperto o rebreather effettuate con l’uso di miscele variabili di gas (azoto-elio- ossigeno, note anche come Trimix o elio-ossigeno, dette anche Heliox) a profondità non superiori a 130 metri e che non eccedano la raccomandazione medica di una pressione parziale dell’ossigeno di 1.4 ATA durante la parte fonda dell’immersione, di 1.6 ATA durante la fase di decompressione e 3.95 ATA di Azoto. Su presentazione scritta di un profilo completo di immersione e delle misure di sicurezza e di supporto proposte, l’Assicuratore potrebbe considerare di fornire un’assicurazione subacquea specifica per ogni immersione che ecceda i 130 metri e/o la massima pressione parziale di gas consentita come descritto sopra. La Subacquea Tecnica include anche immersioni con penetrazione in relitto e immersioni in grotta, indipendentemente dalla distanza percorsa.
Per Territorio/Territori
Si intendono i paesi del DAN Europe. La lista dei paesi DAN Europe può essere consultata su xxx.xxxxxxxxx.xxx
Per Terrorismo
Si intende l’uso della violenza a fini politici, incluso il ricorso ad atti violenti allo scopo di generare terrore tra l’opinione pubblica. Per qualunque azione, causa o altro procedimento in cui gli Assicuratori ritengano che, ai sensi delle disposizioni di questa clausola, eventuali perdite, danni o distruzioni non siano coperti da questa assicurazione, l’onere della prova che tali perdite, danni o distruzioni rientrino nella copertura assicurativa è a carico dell’Assicurato.
Le parole di genere maschile includono anche il genere femminile.
ESCLUSIONI GENERALI
1. Questa assicurazione non copre:
a. I soggetti che praticano Attività Subacquee, se tali soggetti:
i. Hanno 75 anni o più, a meno che 30 giorni prima di rinnovare o stipulare l’assicurazione non abbiano consultato uno specialista e presentato un referto medico con certificazione “Fit-to-Dive” per le Attività Subacquee che intendono svolgere, sottoscritto dall’Assicuratore il quale, dopo un confronto con il proprio consulente medico, abbia accettato che l’Assicurato sia idoneo a svolgere Attività Subacquee.
ii. Risiedono al di fuori dei Territori del DAN Europe, a meno che non sia specificatamente confermato per iscritto nella polizza.
b. Perdite, danni, Lesioni Fisiche, decesso, malattia, costi e spese che potrebbero essere dovuti o correlati a:
i. Atti intenzionali, dolosi o criminali da parte dell’Assicurato, o violazione di leggi o decreti da parte dell’Assicurato o dovuti a Grave Negligenza.
ii. Partecipazione a sport professionistici o sport pericolosi di qualsiasi genere diversi dall’Attività Subacquea.
c. L’importo della Franchigia mostrata nel Certificato Assicurativo.
d. I sinistri causati o derivati da qualsiasi Condizione Medica Preesistente.
e. I sinistri causati o derivanti da:
i. Xxxxxxxx o ferite auto-inflitte in modo volontario, effetti di intossicazione da alcolici o farmaci (ad eccezione delle sostanze farmacologiche assunte in conformità a un trattamento prescritto e diretto da un medico regolarmente iscritto all’Ordine, a esclusione dei farmaci per la cura della tossicodipendenza), alcolismo, tossicodipendenza, ingestione di solventi, malattie sessualmente trasmesse, viaggi effettuati contro il parere del medico o nel caso in cui lo scopo del viaggio sia quello di ricevere cure mediche.
ii. Malattie Mentali.
iii. Infarto del miocardio e le sue conseguenze, fatta eccezione per la prima assistenza medica di emergenza per stabilizzare le condizioni medica dell’Assicurato, ove tali eventi siano imprevisti e inattesi.
iv. Xxxxx e rotture sottocutanee dei tendini, a meno che tali malattie non siano la conseguenza di una causa esterna e violenta assicurata.
v. Virus dell’immunodeficienza umana (HIV) e/o da qualsiasi malattia correlata all’HIV, inclusa la Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e/o da qualsiasi derivazione mutante.
vi. Malattie epidemiche e pandemiche di qualsiasi tipo, a meno che non siano specificamente incluse nella sezione “Estensioni di copertura” del Certificato Assicurativo.
f. Morte, lesioni, malattie o invalidità direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a intenzioni suicide dell’Assicurato o tentato suicidio o esposizione deliberate al pericolo (tranne che nel tentativo di salvare una vita umana).
g. Guerra, invasione, azioni di nemici, atti ostili (in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile o qualsiasi azione, condizione, operazione bellica o incidente di guerra.
h. Azione bellica da parte di forze militari regolari o irregolari o agenti civili, o qualsiasi azione intrapresa da un governo, un’autorità sovrana o da ogni altra autorità, al fine di ostacolare o difendersi da un attacco in corso o previsto.
i. Insurrezione, ribellione, rivoluzione, tentativo di usurpazione del potere o rivolta popolare o qualsiasi azione intrapresa da autorità governative o militari per ostacolare o difendersi da tali operazioni.
j. Esplosioni, o utilizzo di armi di distruzione di massa, con o senza ricorso a fissione o fusione nucleare, armi chimiche, biologiche, radioattive o agenti simili, da parte di chiunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.
k. Atti di Terrorismo o qualsiasi azione intrapresa nel tentativo di impedire un atto di terrorismo imminente, reale o presunto.
ESCLUSIONI GENERALI
l. Xxxxxxx, distruzione, danni, costi o spese causati da onde di pressione provocate da aerei o altri velivoli che viaggiano a velocità sonica o supersonica.
m. Richieste di indennizzo direttamente o indirettamente causate da, derivanti o provocate da:
i. Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva provocata da combustibili nucleari o da scorie nucleari generate dalla combustione di combustibili nucleari.
ii. Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di esplosivi, strutture nucleari o dei relativi componenti nucleari.
n. Calamità naturali.
2. L’Assicuratore non sarà responsabile per richieste di indennizzo direttamente o indirettamente correlate a:
a. Spese o cure mediche prescritte o somministrate da un membro della famiglia dell’Assicurato.
b. Spese o cure mediche non ritenute necessarie, oppure trattamenti di natura non medica.
c. Trattamenti estetici, complicazioni successive a vaccinazioni o trattamenti effettuati da chiropratici e osteopati.
d. Azioni per danni intentate in una corte legale situata al di fuori dei Territori DAN Europe, a meno che tale azione non sia esplicata sotto le leggi applicabili all’interno dei Territori. Se le azioni per danni sono intentate in una corte legale posta al di fuori dei Territori e non subordinate alle leggi applicabili all’interno dei Territori, la copertura dovrà essere limitata ai costi, alle spese ed ai riconoscimenti che sarebbero attribuiti seguendo le leggi di Malta.
e. Azioni intentate in una corte legale situata all’interno dei Territori per applicare una sentenza straniera sia tramite accordi reciproci o di altra natura.
CONDIZIONI GENERALI
1. Precauzioni
L’Assicurato ha l’OBBLIGO di:
a. Prendere ogni ragionevole precauzione per impedire il verificarsi di un evento che potrebbe comportare un sinistro ai sensi di questa polizza, e adottare tutte le misure necessarie alla protezione e al recupero dei beni assicurati.
b. Non prenotare o praticare Attività Subacquee o Viaggi contro il parere medico.
2. Diritti dell’Assicuratore nel caso di sinistro con attinenza a tutte le Sezioni
a. L’Assicuratore avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di assumere e condurre a nome dell’Assicurato la difesa e la risoluzione del sinistro, o di procedere a nome dell’Assicurato, nel proprio interesse, per richieste di indennizzo o di risarcimento danni e potrà agire a sua discrezione nella conduzione del procedimento e nella risoluzione del sinistro.
b. L’Assicuratore potrà agire in qualunque momento, a suo nome o a nome dell’Assicurato, per ottenere il recupero di tutte o di parte delle Spese Mediche di emergenza o delle spese di rimpatrio, o per garantire il rimborso in caso di liquidazione del sinistro e l’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore tutte le informazioni e l’assistenza necessarie.
3. Sinistri
Se si presentano delle circostanze che potrebbero comportare un sinistro ai sensi della presente polizza, l’Assicurato è tenuto a seguire la procedura descritta in dettaglio nelle “Modalità di denuncia di un sinistro” della Sezione Informazioni Generali.
4. Frode
Se una richiesta di indennizzo è fraudolenta, per qualsiasi ragione, o se l’Assicurato o chiunque agisca a Suo nome fornisce dichiarazioni inesatte o reticenti, o ricorre a pratiche fraudolente per ottenere le prestazioni a cui dà diritto questa polizza, il pagamento delle prestazioni dovute sarà sospeso.
5. Diritti di terze parti
Né questa polizza né ogni altro documento rilasciato ai sensi di questa polizza, conferirà benefici di alcun tipo a terze parti. Nessuna terza parte potrà far valere le condizioni di questa polizza o altre disposizioni contenute in qualunque documento rilasciato ai sensi di questa polizza. Questa clausola non influirà in alcun modo sui diritti dell’Assicurato (in qualità di assegnatario o in altro modo), né sui diritti dei beneficiari.
6. Giurisdizione
La legge applicabile dovrà essere la legge di Malta, a meno che l’Assicurato sia residente in Unione Europea o nell’Area Economica Europea. In tal caso la legge da applicare sarà quella del Paese di Residenza dichiarato al momento della sottoscrizione della polizza e/o a meno che non sia espressamente previsto diversamente da una legge inderogabile.
7. Condizioni Mediche Preesistenti
Se le conseguenze di un Incidente sono aggravate da una Condizione Medica Preesistente, di cui l’Assicurato soffriva già prima dell’Incidente, l’importo per il risarcimento dell’infortunio sarà pari alla somma che si ritiene ragionevolmente dovuta se tali conseguenze non fossero state tanto aggravate.
8. Spese non assicurate
Se gli Assicuratori hanno sostenuto per conto dell’Assicurato dei costi e delle spese che non sono coperti da questa assicurazione, o costi e spese supplementari o maggiorati a causa del mancato adempimento dei termini, delle condizioni, delle disposizioni e delle limitazioni di questa Polizza da parte dell’Assicurato, in tal caso l’Assicurato sarà tenuto a rimborsare agli Assicuratori tali costi e spese, entro 30 giorni dalla richiesta degli Assicuratori.
CONDIZIONI GENERALI
9. Altre assicurazioni o indennità
Questa polizza assicurativa è una polizza secondaria che copre Incidenti o Malattie Inaspettate non coperte da altre polizze assicurative. Ogni altra polizza che l’assicurato possiede e che copre lo stesso rischio, è considerata “assicurazione primaria”.
1. Gli Assicuratori non chiederanno alcun contributo in virtù di altre polizze di assicurazione stipulate dall’Assicurato, in relazione alla richiesta di pagamento delle prestazioni come specificato nella Sezione Beneficio Morte.
2. Gli Assicuratori chiederanno contributi in virtù di altre polizze di assicurazione stipulate dall’Assicurato se:
a. C’è un’assicurazione valida che copre lo stesso sinistro, nel qual caso questa Polizza verrà applicata solo per la copertura della differenza dell’importo pagato in virtù di detta altra assicurazione, o che sarebbe stato pagato se questa polizza non fosse stata stipulata.
b. L’Assicurato cerca di ottenere un indennizzo per lo stesso sinistro tramite un’altra assicurazione, nel qual caso gli Assicuratori saranno tenuti solo al pagamento della proporzione della quota di loro competenza per il sinistro in oggetto e delle relative spese.
10. Protezione dati
Dati personali – L’Assicuratore, in qualità di titolare del Trattamento di Xxxx, è autorizzato alla raccolta, alla conservazione e al trattamento di dati personali e sensibili relativi all’Assicurato (ovvero il diretto interessato) per determinati scopi consentiti dalla legge. Tutti i dati sono gestiti nel rispetto nella normativa Europea 2016/679 GDPR (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati). Accettando questa polizza, l’Assicurato autorizza l’Assicuratore al trattamento dei dati e, se ritenuto necessario dall’Assicuratore, può passare queste informazioni a terze parti in accordo con la normativa Europea 16/679 GDPR, al fine di adempire agli obblighi previsti dalla polizza. L’Assicurato può richiedere una copia del Trattamento dei Dati previsto dalla Polizza ed esercitare i propri diritti in quanto diretto interessato, in accordo con la normativa Europea 2016/679 GDPR.
11. Sanzioni
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a pagare alcun sinistro o fornire alcun beneficio elencato qui di seguito nella misura in cui la fornitura di tale beneficio esponga il (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito e degli Stati Uniti d’America.
SEZIONI DI COPERTURA
SEZIONE 1: COPERTURA PER ATTIVITÀ SUBACQUEA
Con la presente, l’Assicuratore acconsente che, qualora si verificasse un Incidente durante un’Attività Subacquea ed entro il Periodo di Assicurazione, lo stesso pagherà all’Assicurato o in Sua vece, le Spese Mediche ragionevolmente sostenute e, se necessario, il Rimpatrio Medico o il Rimpatrio della Salma a seguito di un Incidente e l’Invalidità Totale Permanente o l’indennità in caso di morte, soltanto dopo che la richiesta di xxxxxxxx sia comprovata.
L’Assicurato sarà coperto durante lo svolgimento dell’Attività Subacquea, in base alle prestazioni assicurative specificate in seguito e fino ai massimali indicati nel Certificato Assicurativo, a condizione che, in seguito a un consulto con i propri specialisti, gli Assicuratori ritengano che tali spese siano necessarie a fini medici e che i costi siano ragionevoli.
Solo in riferimento alle coperture offerte in questa Sezione, la definizione di Attività Subacquea include le seguenti operazioni:
a. Assemblaggio/smontaggio e controllo dell’attrezzatura subacquea.
b. Vestizione e svestizione.
c. Carico e scarico dell’attrezzatura subacquea su un mezzo di trasporto al fine di dirigersi verso o di tornare da un sito di immersioni.
d. Imbarco o sbarco su/da un mezzo nautico per immersioni.
e. Ricarica delle bombole.
1
SPESE DI EMERGENZA MEDICA E RIMPATRIO
1. Spese Mediche che l’Assicurato dovrà pagare o che Noi decideremo di pagare per conto dell’Assicurato, nel Suo Paese di Residenza o all’estero. Si tratta di spese inerenti al primo soccorso, Spese Mediche, chirurgiche, iperbariche ed ospedaliere o cliniche, trattamenti odontoiatrici di emergenza, spese infermieristiche, trasporti d’emergenza tramite ambulanza (o altri servizi di soccorso per trasportare l’Assicurato in ospedale)..
2. Costi di ricerca e recupero della salma, che abbiano successo o meno.
3. Le spese aggiuntive di permanenza (solo il costo della stanza) e di viaggio che incorrono inevitabilmente, previa
Nostra approvazione.
Inoltre, se a seguito di un Incidente:
4. Si rende necessario il trasporto medico di emergenza o l’ospedalizzazione o entrambi, per l’Assicurato, il Suo soccorritore o una terza parte e se, durante o come risultato di un tentativo di salvataggio effettuato dall’Assicurato o dal Suo soccorritore, l’attrezzatura subacquea dell’Assicurato o del Suo soccorritore, viene persa o abbandonata, Noi indennizzeremo l’Assicurato o il Suo soccorritore entro i limiti previsti dal Certificato Assicurativo.
5. Dopo un trattamento medico, all’Assicurato viene prescritta una protesi necessaria a seguito di un infortunio indennizzabile e che, dopo un consulto con il Nostro consulente medico, l’Assicuratore accetta di coprire questi costi fino al massimale dichiarato nel Certificato Assicurativo.
6. Se i Nostri consulenti medici considerano prescrivibili trattamenti medici specializzati, incluse le prime cure intensive post-traumatiche, la riabilitazione e il trattamento post-traumatico, l’Assicuratore indennizzerà l’Assicurato per il costo di questi trattamenti, fino al massimale dichiarato nel Certificato Assicurativo.
2
BENEFICIO MORTE
La seguente copertura è valida a condizione che il Certificato Assicurativo indichi la voce ‘Beneficio Morte’ come inclusa nella sezione dei benefici opzionali.
1. Con la presente l’Assicuratore accetta che qualora si verificasse un Incidente mortale durante un’Attività Subacquea entro il Periodo di Assicurazione, esso pagherà all’Assicurato o a Suo nome il beneficio in caso di morte fino al massimale dichiarato nel Certificato Assicurativo.
Il pagamento del beneficio morte è soggetto alle seguenti condizioni:
a. Il decesso avvenga entro dodici mesi dalla data dell’Incidente.
b. Limitazione per Immersioni Tecniche − Se al momento dell’Incidente, l’Assicurato stava facendo Immersioni Ricreative.
c. Le somme dovute da Noi in seguito alla presentazione di una denuncia di sinistro per cui è prevista un’Indennità in caso di morte verranno pagate agli eredi legali dell’Assicurato, in base ad evidenze legali e atti notarili.
d. Nessun autorespiratore sia stato modificato senza prima l’autorizzazione del produttore.
SEZIONI DI COPERTURA
ASSISTENZA IN SEGUITO A INCIDENTE SUBACQUEO
ASSISTENZA MEDICA
Monitoraggio medico – quando sia richiesto da parte dell’Assicurato o da un membro della Sua famiglia, Noi otterremo le informazioni mediche, per quanto disponibili, dal personale medico locale e le riferiremo ai familiari dell’Assicurato o al Suo datore di lavoro. Se l’Assicurato è impossibilitato a contattare la famiglia o il datore di lavoro, Noi continueremo a fornire questo servizio finchè l’Assicurato non sarà dimesso dall’ospedale.
ASSISTENZA PERSONALE
Trasmissione di messaggi urgenti – se, durante un Viaggio all’estero, l’Assicurato è impossibilitato ad inviare messaggi urgenti alla famiglia, la Nostra Centrale d’Emergenza inoltrerà questi messaggi alle persone indicate dall’Assicurato.
3
ESCLUSIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 1
Questa Sezione non copre gli Incidenti dovuti o conseguenti, direttamente o indirettamente, anche solo in parte, a quanto segue:
1. La partecipazione dell’Assicurato a:
a. Servizi od operazioni navali, militari o aeronautiche.
b. Pesca subacquea ricreativa, se condotta con autorespiratore o in aree dove tale attività è interdetta.
c. Pesca subacquea professionale.
d. Attività mirate a battere record di qualsiasi tipo, fatto salvo per la partecipazione a competizioni ufficiali e riconosciute.
e. Al di fuori di ciò che si definisce Subacquea ricreativa, Subacquea tecnica, Subacquea professionale, Apnea
e Snorkeling.
f. Attività subacquee di tipo commerciale, industriale o professionale che non rientrino nella definizione di
Subacquea Professionale.
2. Subacquea tecnica oltre i 130 metri, a meno che non sia approvata per iscritto dall’Assicuratore.
3. Ogni Attività Subacquea che superi la pressione parziale di Ossigeno oltre 1,6 ATA e di Azoto oltre 5,6 ATA, a meno che non sia approvata per iscritto dall’Assicuratore.
4. L’uso di mezzi di trasporto subacquei, indipendentemente dal fatto che siano sotto il controllo o vengano usati dall’Assicurato, fatta eccezione per gli scooter subacquei per uso personale.
5. La gravidanza e le sue conseguenze.
6. Perdita e/o danni ad oggetti personali e/o all’attrezzatura subacquea derivante dall’uso di qualunque imbarcazione.
4
CONDIZIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 1
1. Se un Assicurato intraprenderà una delle sopracitate attività subacquee escluse, che espone l’Assicurato a rischi maggiori senza prima notificarlo agli Assicuratori ed ottenendo il loro benestare scritto (e soggetto al pagamento di un premio addizionale che gli Assicuratori possono ragionevolmente richiedere in considerazione di questo accordo), allora nessuna richiesta sarà indennizzabile per quanto riguarda qualsiasi Incidente che possa derivarne.
2. Nessuna Spesa Medica o altri costi saranno da Noi sostenuti quando il servizio medico nazionale del vostro Paese di Residenza o località dell’Incidente fornisce i propri servizi gratuitamente per gli Incidenti derivanti dall’Attività Subacquea, a meno che gli Assicuratori, a loro discrezione e dopo essersi consultati con i propri consulenti medici, decidano diversamente. Gli Assicuratori si riservano il diritto di organizzare un trasferimento da una struttura medica privata ad una struttura pubblica qualora sia opportuno.
3. Nel caso in cui un Assicurato dovesse subire Lesioni Fisiche derivate dal ricaricare le bombole subacquee, la copertura è subordinate al fatto che l’Assicurato sia in possesso di un brevetto attivo per svolgere tale attività.
4. Se le conseguenze di un Incidente risultano peggiorate o incrementate da condizioni o invalidità fisiche dell’Assicurato che erano presenti prima che si verificasse l’Incidente, l’importo del risarcimento dovuto ai sensi di questa polizza, corrisponderà all’importo che, ragionevolmente, sarebbe stato pagato se tali conseguenze non fossero state peggiorate o incrementate.
SEZIONI DI COPERTURA
5. La notifica di qualsiasi Incidente che causi o possa causare Spese Mediche, o morte che rientra nelle definizioni di questa polizza deve essere inviata agli Assicuratori nel tempo ragionevolmente più breve possibile, e l’Assicurato deve sottoporsi al più presto possibile alle cure di un medico debitamente qualificato. Prima di inviare una richiesta per l’indennizzo di morte, sarà necessario inviarci, qualora Noi lo considerassimo necessario, un certificato attestante la “causa di morte” ed un rapporto autoptico.
6. L’Assicuratore sarà tenuto a coprire le richieste di rimborso per le Spese Mediche, solo se l’Assicuratore viene informato prima di eventuali costi che devono essere sostenere tramite la Centrale d’emergenza operativa 24/7 e se tali costi vengono autorizzati dall’Assicuratore.
7. L’Assicuratore sarà tenuto a risarcire l’Assicurato o i Suoi rappresentanti una volta che tutti i rapporti medici, le note e la corrispondenza che si riferiscono ad una richiesta di indennizzo o ad una Condizione Medica Preesistente ad essa correlata, vengano messe a disposizione del consulente medico nominato da o per conto dell’Assicuratore e che a tale consulente medico venga consentito di visitare l’Assicurato ogniqualvolta lo riterrà opportune, allo scopo di esaminare la pratica del sinistro.
8. Noi non sosterremo costi telefonici o di connessione internet o altre spese sostenute per preparare o inoltrare una richiesta di indennizzo contro di Noi.
SEZIONE 2: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
1
COPERTURA
1. Con la presente l’Assicuratore accetta di risarcire all’Assicurato tutte le somme che egli sarà legalmente o civilmente tenuto a pagare in seguito a Lesioni Fisiche o danni a proprietà causati in modo accidentale mentre svolge Attività Subacquea nel Proprio Paese di Residenza, fino al massimale indicato nel Certificato Assicurativo.
2. Resta inteso che:
a. La copertura di cui alla presente Sezione non si applica se la responsabilità è coperta da altra assicurazione vigente, e che la copertura è sempre soggetta ai termini, alle estensioni, alle esclusioni e alle condizioni indicate nel presente documento.
b. Le spese legali e altri costi sostenuti per la difesa legale dell’Assicurato potranno essere pagati entro il limite del massimale indicato nel Certificato Assicurativo.
2
MEMORANDUM APPLICABILE SOLO ALLA SEZIONE 2
Gli Assicuratori pagheranno inoltre, se approvate, le spese legali sostenute nel Paese di Residenza dell’Assicurato relative a eventi indennizzabili ai sensi di questa Sezione della Polizza, per:
1. Rappresentanza nel corso di un’eventuale inchiesta del medico legale o di indagini condotte in caso di Incidente
mortale.
2. Difesa in procedimenti legali presso una sezione penale di un tribunale.
3
ESCLUSIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 2
L’assicurazione prevista in questa sezione non copre la responsabilità per:
1. Ricarica delle bombole, fornitura, leasing o noleggio di attrezzature subacquee.
2. Lesioni Fisiche o malattie derivate da uso di autorespiratori che sono stati modificati senza l’autorizzazione del produttore.
3. Lesioni Xxxxxxx o malattie causate ad altre persone nel corso del loro lavoro o durante la partecipazione a o l’esecuzione di un contratto con l’Assicurato, il cui scopo principale sia la sola prestazione di lavoro.
4. L’uso di mezzi di trasporto subacquei, indipendentemente dal fatto che siano sotto il controllo o vengano usati dall’Assicurato, fatta eccezione per gli scooter subacquei per uso personale.
5. Perdita di o danneggiamento di proprietà possedute dall’Assicurato o in cura, custodia o controllo all’Assicurato.
6. Lesioni Fisiche o malattie e/o perdita di o danneggiamento di proprietà derivanti dall’attività di pesca subacquea svolta dall’Assicurato.
SEZIONI DI COPERTURA
7. Lesioni Fisiche o malattie e/o perdita di o danneggiamento di proprietà:
x. Xxxxxxx dalla proprietà o dalla conduzione di o in nome dell’Assicurato di qualsiasi veicolo per cui sia richiesta l’assicurazione da qualsiasi normativa sulla circolazione stradale su qualsiasi strada, ai sensi di tale normativa.
b. Causate dalla proprietà o dalla conduzione di o in nome dell’Assicurato di qualsiasi aeromobile o imbarcazione nautica.
8. Lesioni Fisiche o malattie e/o perdita di o danneggiamento di proprietà (dopo che abbiano cessato di essere in possesso di o sotto il controllo dell’Assicurato) derivanti da qualsiasi bene o prodotto progettato, fabbricato, costruito, modificato, riparato, manutenzionato, trattato, venduto, ceduto o distribuito dall’Assicurato.
9. Lesioni personali o Lesioni Fisiche o perdita di, danneggiamento a o perdita d’uso di proprietà direttamente o indirettamente causati da infiltrazioni, inquinamento o contaminazione.
10. Il costo della rimozione, dell’eliminazione o del risanamento dell’infiltrazione, dell’inquinamento o delle sostanze contaminanti.
11. Multe, sanzioni, danni punitive o esemplari.
12. Lesioni Fisiche o patologie derivanti da Attività Subacquee Professionali
13. Qualsiasi attività commerciale o professionale svolta dall’Assicurato.
14. Qualsiasi richiesta fatta o azione istituita in prima istanza nell’ambito delle giurisdizioni degli Stati Uniti d’America o del Canada né a qualsiasi giudizio o ordine per l’esecuzione di qualsiasi giudizio ottenuto in tali territori per mezzo di un accordo reciproco o altro.
SEZIONI DI COPERTURA
4 CONDIZIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 2
1. LEGISLAZIONE APPLICABILE — La legislazione vigente è quella del Paese di Residenza dell’Assicurato. Ogni cambio di residenza deve essere comunicato all’Assicuratore per iscritto. L’Assicuratore provvederà a modificare i documenti di assicurazione e a comunicare l’eventuale impossibilità di fornire copertura nel nuovo Paese di Residenza indicato dall’Assicurato.
2. CLAUSOLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO — La responsabilità totale degli Assicuratori ai sensi della presente sezione a pagare danni e/o costi ricorrenti ed onorari e spese non deve superare l’importo indicato nel Certificato Assicurativo nei confronti di una qualsiasi richiesta di indennizzo o serie di richieste derivanti da un singolo evento contro l’Assicurato.
3. VINCOLO DI SOLIDARIETA’ — In caso l’evento lesivo sia conseguenza di più cause concorrenti con la condotta dell’Assicurato, la copertura sarà operante solo nei limiti della percentuale di responsabilità che risulterà definitivamente accertata a carico dell’Assicurato stesso, anche nel caso in cui l’obbligazione risarcitoria dell’Assicurato fosse solidale e lo obbligasse per l’intero.
4. CLAUSOLA SULLE RESPONSABILITÀ RECIPROCHE — Si dichiara e si stabilisce che, qualora nell’assicurazione sia stata nominata più di una parte in qualità di “Assicurato”, la copertura prevista da questa Sezione verrà applicata come se a ciascuna di dette parti fossero state rilasciate Assicurazioni individuali. Resta inteso che la responsabilità totale degli Assicuratori non dovrà superare il Massimale indicato nel Certificato Assicurativo.
5. CLAUSOLA SULLA PROCEDURA DI GESTIONE DEL SINISTRO — Non appena possibile l’Assicurato dovrà informare per iscritto gli Assicuratori, fornendo tutti i dettagli dell’accaduto, in merito ad eventuali avvenimenti che potrebbero dar luogo a una denuncia di sinistro ai sensi di questa Sezione, o al ricevimento da parte dell’Assicurato della notifica di una denuncia di sinistro o dell’istituzione di un procedimento a Suo carico. L’Assicurato non dovrà ammettere responsabilità né concordare la liquidazione di un sinistro senza il consenso scritto degli Assicuratori, che avranno il diritto di prendere in carico e condurre a nome dell’Assicurato la difesa e la risoluzione del sinistro, o di procedere a nome dell’Assicurato, nel proprio interesse, a una richiesta di indennizzo o di risarcimento dei danni nei confronti di terzi o altro, e potrà agire a sua discrezione nelle trattative, nella conduzione del procedimento e nella risoluzione del sinistro. L’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l’assistenza che essi potrebbero ragionevolmente richiedere.
6. CLAUSOLA DI FRANCHIGIA — L’indennizzo previsto da questa sezione della polizza non copre l’importo della Franchigia specificata nel Certificato Assicurativo, che dovrà essere detratto da ogni pretesa di perdita o danneggiamento di proprietà.
7. PERDITE IN SERIE — Tutte le richieste derivanti da o attribuibili alla stessa causa di perdita o serie di perdite saranno considerate da questa polizza come una sola perdita, indipendentemente dal numero delle parti lese, dei richiedenti o dei beneficiari.
8. CLAUSOLA DI SCADENZA — Gli indennizzi previsti da questa Sezione della Polizza resteranno in vigore fino a 60 mesi dopo la data di scadenza di questa assicurazione, solo in relazione a sinistri verificatisi prima della data di scadenza della stessa. Tutte le richieste di indennizzo ricevute dall’Assicurato per sinistri che si sono verificati prima della scadenza dell’assicurazione, notificate agli Assicuratori nel corso di questo periodo di 60 mesi, saranno considerate come presentate durante il Periodo di Assicurazione, e questo comporta il rispetto dei termini, delle esclusioni e delle condizioni della Polizza da parte dell’Assicurato, incluso l’obbligo di informare immediatamente gli Assicuratori nel caso in cui esso venga a conoscenza di eventi che potrebbero portare a una richiesta di indennizzo ai sensi di questa Polizza.
9. In qualunque momento l’Assicuratore potrà risarcire l’Assicurato per un sinistro o una serie di sinistri di cui alla Sezione 2 di questa polizza - responsabilità civile, pagandogli l’importo corrispondente al massimale (dopo aver detratto la somma o le somme già versate a titolo di danni) o un importo inferiore con il quale tale sinistro o tali sinistri possano essere liquidati, e dopo che sarà stato effettuato tale pagamento l’Assicuratore potrà rinunciare alla gestione e al controllo di, e non avrà più alcun obbligo correlato a tale sinistro o a tali sinistri, ad eccezione del pagamento delle spese per la difesa recuperabili o sostenute prima della data di detto pagamento. L’obbligo dell’Assicuratore di pagare le spese per la difesa, nel caso in cui debbano essere pagati i danni che superano il massimale e l’Assicuratore non abbia esercitato i diritti che gli derivano in base a quanto disposto in questa condizione, sarà limitato alla proporzione di dette spese per la difesa coperte dal massimale rispetto all’importo pagato per liquidare il sinistro o la serie di sinistri.