REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI
Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. del
Indice
Art. 1 Oggetto e Finalità Art. 2 Definizioni
Art. 3 Destinatari
Art. 4 Scelta dello Sponsor
Art. 5 Programmazione e Gestione delle Sponsorizzazioni
Art. 6 Ambito di applicazione delle Sponsorizzazioni clausola sponsor Art. 7 Vincoli di Carattere Generale ed Esclusioni
Art. 8 Trattamento dei Dati Personali Art. 9 Riserva Organizzativa
Art. 10 Verifiche e Controlli Art. 11 Dispositivi Finali
Art. 1
Oggetto e Finalità
Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute:
• nell’art. 43 rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività della Legge 27.12.1997, n. 449 e ss.mm.ii;
• nell’art. 119 rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni” del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
• nell’art 19 del D. Lgs. n. 50/2016 rubricato "Contratti di sponsorizzazione";
Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l’innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
Art. 2
Ai fini del presente regolamento si intende:
• per contratto di sponsorizzazione, un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune (Sponsee) offre, nell’ambito di proprie iniziative, ad un terzo (Sponsor), che si obbliga a sua volta a fornire un predeterminato corrispettivo, in beni e servizi, denaro od ogni altra utilità, la possibilità di pubblicazione in appositi e predeterminati spazi del proprio nome, il logo, il marchio, etc;
• per sponsorizzazione, ogni contributo in beni o servizi, denaro o altra utilità proveniente da terzi, allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine.
• per sponsorizzazione "tecnica", la forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di lavori pubblici o alla fornitura di beni e servizi a cura e a spese dello sponsor.;
• per sponsorizzazione "pura" o "finanziaria", il contratto con il quale lo sponsor si impegna unicamente a finanziare, anche mediante accollo, le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell’appalto dovuti dall’amministrazione;
• per sponsorizzazione "mista" il contratto avente gli oggetti delle precedenti tipologie di sponsorizzazioni;
• per sponsor, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune (che assume il ruolo di "sponsee" o sponsorizzato);
• per spazio pubblicitario, lo spazio materiale o qualsiasi altra particolare modalità di veicolazione che il Comune mette a disposizione per la pubblicità dello sponsor;
Art. 3 Destinatari
I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con:
• persone fisiche e giuridiche, purché in possesso dei requisiti pervisti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione ed in particolare di quelli previsti dall’art.80 del D.lgs n.50/2016;
• associazioni senza scopo di lucro (le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con le attività del Comune e con i vincoli di cui all’art. 7) per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari, con finanziamento a carico del bilancio dell’ente.
Art. 4
Scelta dello Sponsor
La scelta dello sponsor è preceduta, di norma, dalla pubblicazione di apposito avviso;
Si applica per la sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture, l’art.19 comma 1 del D.Lgs n.50/2016.
E’ ammessa la trattativa privata diretta, previa adeguata motivazione, con specifico riferimento alle ipotesi in cui il valore economico dell’iniziativa sia inferiore:
• ad € 10.000,00 qualora si tratti di iniziative non attinenti l’esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi;
• ad € 40.000,00 per opere classificabili come lavori pubblici nonché per interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela;
• ad € 1.000,00 per forniture di beni e servizi;
Tutte le somme predette sono da intendersi al netto di IVA;
Per le iniziative che contemplino contemporaneamente diverse fattispecie (forniture di beni, servizi, opere pubbliche) occorrerà considerare la fattispecie con l’incidenza economica prevalente, ai fini della determinazione della soglia di importo sulla quale fare riferimento per l’affidamento diretto;
All’avviso è data pubblicità mediante affissione all’albo pretorio e inserimento nel sito internet del Comune; inoltre è possibile adoperare qualsiasi altra forma di pubblicità, anche diretta, ritenuta di volta in volta più idonea per una maggior conoscenza e partecipazione;
L’avviso deve contenere i seguenti dati minimi:
• l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
• l’esatta determinazione dello spazio utilizzabile;
• la durata della sponsorizzazione;
• le modalità e i termini di presentazione dell’offerta e le eventuali garanzie richieste;
• i criteri di scelta, nel caso siano presentate più offerte.
L’offerta deve essere presentata in forma scritta su modello dell’ente con le necessarie autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive;
L’offerta deve, inoltre, contenere l’assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
L’offerta di sponsorizzazione, è approvata con atto del Responsabile del settore competente sentita la Giunta Comunale;
Ove pervengano più offerte, con l’atto anzidetto, è approvata apposita graduatoria per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione;
La graduatoria è formata in base al maggior vantaggio economico per il Comune, tenuto conto delle indicazioni previste nell’avviso di scelta dello sponsor;
L’assegnazione viene riservata al primo soggetto della graduatoria;
Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Settore competente. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l’utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato nel progetto;
I Il Responsabile del settore competente entro 10 giorni dal ricevimento perfeziona l’istruttoria la trasmette alla Giunta Comunale per i successivi provvedimenti di competenza;
Il Responsabile del settore competente, in esecuzione della delibera di cui al precedente comma, entro i 10 giorni successivi, pubblica la determinazione a contrarre di cui all’art. 192 del T.U 18.08.2000,
n. 267, cui fa seguito la stipula del contratto.
Art. 5
Programmazione e Gestione delle Sponsorizzazioni
Le iniziative nelle quali è possibile destinare spazi alla pubblicità di terzi sono individuate prioritariamente nel DUP e nel bilancio di previsione.
La realizzazione di interventi relativi a lavori pubblici e ad interventi su beni culturali è definita contestualmente all’adozione/approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, dell’elenco annuale e dell’elenco triennale e delle loro rispettive varianti.
In alternativa, qualora nel corso dell’anno si presentino iniziative e/o proposte non programmate ma comunque rientranti nelle attività in relazione alle quali il presente Regolamento prevede espressamente la possibilità di attivare contratti di sponsorizzazione, il Responsabile di volta in volta interessato, sentita la Giunta Comunale, può definire con apposito atto, lo specifico progetto di sponsorizzazione.
Per iniziative di particolare rilevanza e/o inerenti ambiti o settori, possono essere previsti più sponsorizzazioni e possono essere stipulati più contratti di sponsorizzazione;
La gestione delle sponsorizzazioni è regolata da apposito contratto nel quale sono stabiliti:
• il diritto dello sponsor ad una forma di pubblicità non esclusiva nel corso delle iniziative per le quali è prevista;
• le forme di promozione, comunicazione e pubblicità;
• la durata del contratto di sponsorizzazione;
• il corrispettivo per la sponsorizzazione e gli obblighi assunti dallo sponsor;
• clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
Il corrispettivo della sponsorizzazione deve essere, di regola, fornito prima della firma del contratto, il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza dell’affidamento.
Art. 6
Ambito di applicazione delle Sponsorizzazioni clausola sponsor
Il Comune di Tribiano può autorizzare forme di sponsorizzazione in relazione:
• ad attività od eventi a rilevanza artistico, culturale o spettacolare di differente tipologia spettacolare promossi, gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente;
• ad attività sportive;
• ad attività di programmazione turistica;
• ad attività di promozione del patrimonio culturale;
• ad attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;
• ad attività di esecuzione di scavi archeologici;
• ad attività di miglioramento dell’assetto urbano e manutenzione del patrimonio dell’ente;
• ad attività inerenti il servizio di Verde Pubblico e di Arredo Urbano;
• ad attività inerente la protezione Civile ed i Lavori Pubblici (progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere pubbliche);
• residualmente, ad ogni attività di rilevante interesse pubblico;
Per tipologie di opere inserite nei prezzari ufficiali e speciali della Regione Lombardia in materia di Lavori Pubblici, l’utilità della sponsorizzazione, intesa sia come effettiva economia di risorse pubbliche che come necessità effettiva dell’intervento proposto, è attestata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
Indipendentemente dall’attivazione di specifici progetti di sponsorizzazione (programmati o meno) riguardanti le iniziative e le attività anzidette, il Comune è legittimato ad inserire, a propria discrezione, la c.d. clausola sponsor in qualunque procedimento di gara, la quale preveda a carico del partecipante l’obbligo, in caso di aggiudicazione dell’appalto medesimo, di sponsorizzare attività comunque rientranti nelle fattispecie di cui al precedente comma 1, purché la sponsorizzazione, ai fini dell’aggiudicazione, non divenga criterio preponderante.
Art. 7
Vincoli di Carattere Generale ed Esclusioni
Tutte le iniziative supportate dalle forme di sponsorship:
• devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
• devono essere consone e compatibili con l’immagine del Comune;
• devono escludere categoricamente qualsiasi forma di propaganda di natura politica, sindacale o religiosa o di pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacchi e materiale pedo-pornografico e al gioco d’azzardo;
A tale riguardo l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, qualora ritenga che rientri anche in una sola delle fattispecie sopra elencate, qualora sia in corso con l’offerente una controversia legale o, infine, nel caso in cui reputi l’offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Art. 8
Trattamento dei Dati Personali
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste;
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal DLgs 196/2003 e successive modificazioni;
Titolare del trattamento è il Comune di Tribiano, in persona del suo Sindaco Pro Tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopracitata;
I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all’applicazione del presente regolamento;
I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento;
Art. 9
Riserva Organizzativa
La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente Regolamento e le modalità contenute nel Bando/Avviso se emesso.
È tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, tramite la Giunta Comunale, formulare un atto di indirizzo al Responsabile del Servizio competente, per affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
Art. 10
Verifiche e Controlli
Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente comunicate allo sponsor; la comunicazione e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 11 Dispositivi Finali
Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di avvenuta esecutività della presente deliberazione.